Aspetti fiscali e previdenziali degli sportivi professionisti e dilettanti. Una panoramica della normativa nei vari Paesi europei

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La fiscalità degli enti associativi

Associazioni e sport n. 5/2020

Aspetti fiscali e previdenziali degli
sportivi professionisti e dilettanti. Una
panoramica della normativa nei vari
Paesi europei
di Alessandra Magliaro – professore aggregato presso l’Università di Trento
Sandro Censi – professore a contratto presso l’Università di Bologna – avvocato in Bologna

Il presente contributo è il risultato di una sintesi del più ampio lavoro che gli estensori, insieme ai
colleghi dell’AIAS (Associazione italiana avvocati dello sport) hanno effettuato in materia titolato
“Rapporto dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport sui regolamenti attuativi della Legge delega
86/2019”.
Gli estensori desiderano pertanto ringraziare per la loro collaborazione tutti i soci partecipanti e, in
particolare, per i loro preziosi contributi il prof. avvocato Edoardo Traversa (Belgio), il prof. avvocato Rui
Botica Santos (Portogallo), il prof. avvocato Alessandro Mosca e il prof. Enric Ripoll Gonzàlez (Spagna),
il prof. Richard Parrish (Regno Unito), avvocato dr. Alexander Engelhard (Germania), il prof. avvocato
Dick Molenaar, il prof. avvocato Dennis Koolaard (Paesi Bassi) e il prof. avvocato Jean-Michel Marmayou
(Francia).

Premessa
Lo sport è sicuramente un fenomeno globale. Nell’ordinamento italiano gli aspetti fiscali e contributivi
del reddito prodotto da sportivi professionisti e non è regolamentato da una stratificazione normativa,
non sempre coerente, che prende le mosse dalla L. 91/1981.
Tale disposizione, come è noto individua in realtà solo coloro che sono sportivi professionisti, il loro
rapporto giuslavoristico e, conseguentemente, quello tributario.
Per quanto riguarda invece gli sportivi dilettanti, questi erano solo coloro non compresi nella normativa
sullo sport professionistico e quindi l’individuazione del loro regime, lavoristico, fiscale e previdenziale,
poneva molteplici problemi.

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Dal momento poi che in virtù delle disposizioni contenute nella L. 91/1981 potevano riconoscersi quali
sportivi professionisti solo gli appartenenti a 4 federazioni sportive nazionali – calcio, basket, golf,
ciclismo – e all’interno di queste solo ad alcune categorie, si può ben comprendere l’esiguità del numero
dei soggetti coinvolti.
Di converso, l’elevato numero di esclusi, richiedeva una apposita regolamentazione da tempo invocata.
La L. 86/2019 si propone di assolvere a tale compito mediante una “delega al Governo per l’adozione di
misure in materia di ordinamento sportivo”. In previsione dell’emanazione dei Decreti Legislativi di
attuazione potrebbe essere interessante esaminare, anche se in via di prima approssimazione, quelle
che sono le impostazioni nazionali su tali argomenti negli altri Stati dell’Unione Europea.
Come metodologia di lavoro abbiamo ritenuto di indicare, Paese per Paese, le scelte operate (o meno)
in materia giuslavoristica, fiscale e previdenziale tentando poi di individuare, nelle conclusioni, le
eventuali caratteristiche comuni e le particolarità degne di nota.

Belgio
Il regime tributario degli sportivi in Belgio prevede una distinzione legislativa tra sportivi “remunerati”
e “non remunerati”.
Gli sportivi “remunerati” sono coloro che prestano la loro attività prendendo parte a competizioni o
esibizioni sotto la direzione di altri; per tali attività deve essere versato un corrispettivo superiore a una
certa soglia minima stabilita annualmente. Nel 2019/2020 tale soglia è pari a 10.612 euro.
Ci sono poi particolari regimi fiscali legati anche all’età degli sportivi.
Coloro che hanno meno di 26 anni beneficiano di un’aliquota ridotta al 16.5% sui primi 20.070 euro
(nell’anno fiscale 2020); gli sportivi con più di 26 anni che praticano lo sport come attività secondaria
sono soggetti a un’aliquota fissa del 33% (l’aliquota marginale ordinaria in Belgio è del 50%).
Gli sportivi “remunerati” sono, inoltre, considerati a tutti gli effetti dipendenti e soggetti anche agli
obblighi contributivi. Tali obblighi prevedono il versamento dei contributi in parte a carico dello
sportivo/lavoratore dipendente – 13,07% – e in parte a carico del datore di lavoro – 25%.
La contribuzione previdenziale in alcuni casi, il più importante riguarda i calciatori professionisti, non
ha come base contributiva l’effettivo ammontare della retribuzione, ma viene stabilita su base
forfettaria (2.352 euro al mese). Alcuni parlamentari europei hanno introdotto progetti di legge per
modificare o abolire questo regime preferenziale, ma non sono stati approvati.
Gli sportivi non residenti che trascorrono più di 30 giorni in Belgio sono soggetti allo stesso regime
fiscale e contributivo.

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Germania
In Germania, lo status di atleta professionista o dilettante in generale dipende dalla remunerazione
degli stessi.
Nel caso a uno sportivo venga corrisposta una remunerazione, che non sia da considerarsi un mero
rimborso spese, questi sarà considerato professionista. Viceversa, se a fronte di una prestazione sportiva
venga erogato non un compenso, ma vengano restituite solo le spese sostenute per lo svolgimento di
tale attività, questi sarà considerato dilettante.
È poi da sottolineare che alcune associazioni sportive nazionali hanno una propria distinzione
all’interno dei loro regolamenti fra dilettanti e professionisti.
La German Football Association, ad esempio, nel proprio regolamento (DFB-Spielordnung, Section 8- 1)
definisce uno sportivo dilettante come colui che gioca a calcio quale membro di un club senza ricevere
alcuna remunerazione, ma solo un rimborso spese. Se il rimborso spese non è analitico ma forfettario,
non può eccedere 249.99 euro al mese.
Mentre gli sportivi dilettanti, che ricevono solo un rimborso spese non sono soggetti a imposizione sui
redditi (sempre che il rimborso non ecceda le spese sostenute) gli sportivi professionisti sono soggetti
a tassazione sulla base del reddito prodotto.
Gli sportivi professionisti che esercitano la loro attività individualmente, quali ad esempio tennisti e
golfisti, produrranno un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, mentre gli sportivi professionisti che
esercitano la loro attività collettivamente all’interno di una associazione o di un club, quali ad esempio
i calciatori, produrranno un reddito di lavoro dipendente.
Nel caso di reddito di lavoro dipendente l’imposta sul reddito prevede un’aliquota progressiva dal 14%
al 45% a seconda dell’imponibile complessivo.
Nel caso di sportivi che esercitano la loro attività individualmente oltre all’imposta sul reddito potranno
essere soggetti all’imposta sugli affari. Tale imposta non è uniforme, ma dipende dalle diverse
municipalità ed è deducibile dall’imposta sul reddito.
In entrambi i casi esiste un minimo esente che ammonta a 9.408 euro.
Il regime previdenziale e assicurativo degli sportivi in Germania dipende dalla qualificazione come
dipendente o meno dello sportivo stesso.
Gli sportivi che esercitano uno sport di squadra, calcio, hockey su ghiaccio etc., vengono considerati
dipendenti poiché devono rispondere alle direttive del club/datore di lavoro e sono completamente
integrati all’interno dell’organizzazione sportiva di un’impresa.

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In questo caso devono essere corrisposti i contributi previdenziali, metà a carico dello sportivo, metà a
carico del datore di lavoro/club.
Tali contributi sono:
- assicurazione sanitaria 14.6%,
- assicurazione previdenziale 18.60%;
- assicurazione di disoccupazione 2,4%; e
- assicurazione di assistenza a lungo termine 3.50%.
Tutti questi contributi devono essere suddivisi in parti uguali fra datore di lavoro e sportivo. È prevista
una soglia minima di reddito per la contribuzione che ammonta a 450 euro al mese.
Gli sportivi che svolgono la loro attività individualmente possono scegliere se avere assicurazioni
pubbliche o private.

Spagna
Lo status di professionista di un atleta in Spagna è stabilito dalla legislazione nazionale, in particolare
dal Real Decreto 1006/1985 (por el que se regula la relación laborale special de los deportistas
profesionales), e dalla Ley 10/1990.
Secondo l’articolo 1.2 del Real decreto del 1985 lo sportivo professionista è colui che abitualmente
pratica uno sport per conto e nell'ambito dell'organizzazione e della gestione di un club o di un ente
sportivo in cambio di un pagamento. Lo status di sportivi professionisti è detenuto anche da allenatori
e istruttori.
Ciò che distingue l’atleta professionista da quello dilettante è l'esistenza di una retribuzione in cambio
dei servizi resi, poiché l'assenza di salario determina la qualità dell'atleta dilettante.
La materia è poi influenzata anche dai vari regolamenti sportivi (ad esempio dai regolamenti FIFA in
materia calcistica).
Negli sport di squadra (calcio, basket etc.) lo sportivo è considerato alla stregua di un lavoratore
dipendente e produce un reddito di questa categoria.
Al contrario negli sport individuali (golf, tennis etc.) lo sportivo è un lavoratore autonomo e produce un
reddito di natura professionale.
Atleti, allenatori e dirigenti sono soggetti al regime fiscale generale, quindi non è previsto alcun regime
fiscale speciale.
Nel caso di sport di squadra i clubs/datori di lavoro sono responsabili del pagamento delle tasse e
previdenza sociale per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda il regime giuslavoristico, atleti,

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allenatori e dirigenti sono considerati lavoratori dipendenti e soggetti ai contratti collettivi (in materia
calcistica Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional), al Real Decreto 1006/1985, e dallo
Statuto dei Lavoratori (Real Decreto Legislativo 2/2015).

Portogallo
Per essere sportivi professionisti, gli atleti, in Portogallo, devono soddisfare i requisiti previsti dalla
legge.
Per essere considerati tali gli atleti devono soddisfare dei requisiti di selezione. Gli atleti portoghesi
sono iscritti all'Albo degli sportivi ad alte prestazioni organizzati dall'Istituto portoghese sport e
gioventù, previa approvazione dalla federazione sportiva di riferimento.
Per quanto riguarda i calciatori, la regolamentazione dello status, della categoria, della registrazione e
del trasferimento dei giocatori prevede che un giocatore che partecipa a eventi organizzati, e per questo
retribuito, è un professionista.
Un dilettante è lo sportivo che non riceve una remunerazione per la sua attività, esclusi gli eventuali
rimborsi spese.
La pratica sportiva è considerata una professione a “usura veloce” ai sensi della legislazione in vigore
in Portogallo.
Fino al 2003, a ragione di tale peculiarità, i guadagni dello sportivo, venivano assoggettati a imposta
solo per il 50% del reddito prodotto.
Attualmente, tale agevolazione è stata abolita, ma persistono differenze nel calcolo del reddito annuale
degli sportivi professionisti, sempre sulla base dell’usura veloce delle loro professionalità, che
consentono loro di dedurre dal reddito gli importi spesi relativi ad assicurazioni malattia, infortuni e
all’assicurazione sulla vita. Inoltre, l'imposta sul reddito non si applica a quello derivante da attività
sportive quando tale reddito è soggetto all'imposta sulle società.
Gli sportivi dilettanti sono assoggettati a tassazione solo se i compensi superano i 2.375 euro.
In Portogallo l’imposta sui redditi è progressiva e muta nel corso degli anni.
Attualmente le aliquote vanno dal 14,5% al 48%.
Gli sportivi professionisti che prestano la loro opera all’interno di una squadra, in uno sport collettivo
sono a tutti gli effetti considerati dipendenti e soggetti ai contributi sulla base di 1/5 della loro
retribuzione con un minimo esente di 438,81 euro.
I contributi sono a carico sia del club/datore di lavoro (22,3%) sia dello sportivo (11%).

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Francia
In Francia non esiste una predeterminazione legislativa che distingua gli sportivi professionisti da quelli
dilettanti.
Le Federazioni e le Leghe professionali da un lato e i rappresentanti sindacali di giocatori, allenatori,
club, medici, etc. dall’altro sottoscrivono contratti collettivi in cui è possibile rinvenire la definizione di
status professionale o amatoriale dei giocatori.
Tuttavia, il giudice ha ancora la possibilità di modificare le qualifiche così date rispettando la definizione
stabilita dal codice del lavoro.
Una sentenza degna di nota della Camera Sociale della Corte di Cassazione del 14 giugno 1979 aveva
già stabilito l’esistenza di un vincolo di subordinazione tra un calciatore "promozionale" e il suo club,
indipendentemente dallo status federale assegnato al giocatore e dal fatto che egli avesse intrapreso o
meno un'altra attività stipendiata. Tale soluzione è stata riaffermata, recentemente, relativamente a un
giocatore di rugby.
Va ricordato che la L. 2015-1541 del 27 novembre 2015 ha ribadito tale orientamento stabilendo che
la definizione di "sportivo professionista salariato", al quale il codice sportivo riserva uno specifico
contratto di lavoro a tempo determinato, si riferisce generalmente a "qualsiasi persona che abbia svolto
un'attività sportiva con un vincolo di subordinazione legale con un'associazione sportiva o società ...".
Per quanto concerne l’ambito della previdenza sociale non esiste una specifica distinzione tra sportivi
professionisti e dilettanti. Ciò che conta è l’esercizio di una attività e l’ottenimento di un importo per lo
svolgimento della stessa; anche le somme ricevute non necessariamente sono da considerare
remunerazione.
La protezione del rischio di infortunio è in questo caso fornita dall'assicurazione dell'associazione o del
volontario.
Anche per quanto invece concerne l’aspetto fiscale non vi è distinzione tra la figura del dilettante e
quella del professionista. In questo ambito si dovrà invece distinguere tra lavoro volontario e non
volontario.
In linea di principio, i rimborsi spese, le indennità e le erogazioni in natura concesse da un'associazione
ai suoi volontari devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, l'Amministrazione
fiscale ritiene che il rimborso delle spese elargito ai collaboratori volontari delle Associazioni sportive,
soprattutto relativamente a viaggi, non debba essere indicato finché il loro importo corrisponda al c.d.
valore normale.

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L'atleta volontario può anche rinunciare espressamente al rimborso delle spese sostenute. Tale deroga,
se effettuata a beneficio di un'organizzazione di natura sportiva, è parificata a una donazione e dà diritto
a una riduzione fiscale.
Gli accordi collettivi specifici per i diversi sport raramente prendono in considerazione la questione
dello status dello sportivo dilettante.
In assenza di uno status fiscale specifico per gli sportivi professionisti a essi si applicano le norme
generali in materia di tassazione. Ciò non impedisce al Legislatore di emanare, occasionalmente, talune
disposizioni specifiche.
Ai sensi dell'articolo 4 A del codice fiscale generale, gli sportivi che hanno il loro domicilio fiscale in
Francia sono soggetti all'imposta sul reddito su tutto il loro reddito, sia francese sia estero. Il reddito
che lo sportivo deve dichiarare è costituito da tutte le somme prodotte dall'atleta a seguito delle sue
attività sportive quale dipendente e sarà inserito nella categoria dei trattamenti e degli stipendi,
indipendentemente dal loro nome, forma, metodo di calcolo o pagamento.
Costituiscono la base imponibile la remunerazione vera e propria ma anche bonus, prestazioni in natura
e indennità varie, o “prestiti” fatti dai club ai giocatori. L'indennizzo versato al dipendente in caso di
risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato segue un regime più complesso. Le erogazioni
previste dal regime pensionistico per i calciatori professionisti rientrano nella categoria delle pensioni
con l'applicazione di un sistema di quozienti; ma il capitale pagato in caso di decesso è esente.
È sempre possibile cumulare l’attività sportiva con altri lavori. Il dilettante o semi-professionista può
quindi intraprendere un’attività remunerativa distinta dalla sua attività sportiva.
Il cumulo tra un salario extrasportivo e quello derivante da un’attività sportiva che potrebbe essa stessa
essere una attività dipendente è consentito, a condizione che rispetti le regole del lavoro a tempo
parziale e la durata massima del lavoro. Non ci sono restrizioni sul cumulo di attività sportive non
sportive e non salariali. Infine, è possibile per i funzionari e gli agenti delle Autorità locali o delle loro
istituzioni pubbliche combinare il loro lavoro pubblico extrasportivo con l'esercizio retribuito di
un'attività sportiva, ma solo a condizioni rigorose previste dall'articolo L. 222-1 del codice dello sport.
Sono addirittura previste delle specifiche norme che consentono e facilitano l’esercizio di un’ulteriore
attività oltre quella sportiva. È, infatti, stabilito che "ogni dipendente può, date le possibilità dell'azienda,
beneficiare di adeguamenti al suo orario di lavoro per la pratica regolare e controllata di uno sport". Se,
inoltre, lo sportivo è un agente dello Stato o un'Autorità locale, può anche beneficiare di "condizioni
speciali di lavoro" al fine di continuare la sua formazione e partecipare a concorsi.

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Regno Unito
Nel Regno Unito non esiste una legge generale sullo sport, quindi la distinzione tra atleti professionisti
e dilettanti è lasciata alle Federazioni di ogni singolo sport.
Deve precisarsi, poi, che la qualificazione adottata dalle singole Federazioni non è però opponibile alle
Autorità fiscali britanniche.
Anche lo status occupazionale di un atleta, dipendente o lavoratore autonomo, può essere determinato
dai Tribunali caso per caso.
Negli sport di squadra, gli atleti sono generalmente considerati dipendenti sotto il controllo esercitato
dal datore di lavoro (Walker v Crystal PalaceFootball Club [1910]).
Gli atleti che svolgono la loro attività individualmente, come i golfisti e i giocatori di tennis, sono
lavoratori autonomi in quanto sono considerati indipendenti dalla persona che li coinvolge-assume
(engaging). Altri hanno uno status più complesso, in particolare se l'atleta è finanziato dallo Stato (fondi
della lotteria) l'organo di Governo esercita un notevole controllo sull'atleta. Alla ciclista britannica Jess
Varnish è stata respinta la richiesta dinanzi a un Tribunale del Lavoro (Employment Tribunal (ET)) di
veder riconosciuto il suo status di dipendente o lavoratore autonomo di British Cycling e UK Sport. L'ET
ha stabilito che Varnish operava in base a un accordo tra gli atleti, non con un contratto di lavoro
dipendente (Varnish v The British Cycling Federation & Others, ET 2019).
Nel Regno Unito, l'imposta viene addebitata sul reddito che rientra in determinate categorie. I
dipendenti pagano l'imposta sul reddito tramite il sistema PAYE (Pay As You Earn). I compensi erogati
agli sportivi/dipendenti (per esempio i calciatori) subiscono una ritenuta da parte del loro datore di
lavoro. Gli atleti che esercitano la pratica sportiva individualmente producono un reddito di lavoro
autonomo che prevede la deducibilità di alcune spese (spese ammissibili o contributi pensionistici).
L’imposta personale sul reddito in UK prevede aliquote crescenti – dal 20% al 45% - con un minimo
esente sulle prime 12.500 sterline. Se gli atleti sono residenti nel Regno Unito, sono ivi soggetti a
tassazione. Se non residenti, gli atleti possono essere tassati nel Regno Unito se hanno una fonte di
reddito che viene generata nel Paese che non è esclusa da un trattato contro le doppie imposizioni.
Atleti, dirigenti e allenatori pagano la stessa imposta degli sportivi. I contributi dell'assicurazione
nazionale (NI) sono generalmente versati da tutti gli sportivi, che lavorano nel Regno Unito. Le regole
si applicano anche ad atleti, dirigenti e allenatori. Importi diversi sono pagabili a seconda che l'atleta
sia un dipendente o un lavoratore autonomo.
La contribuzione previdenziale è prevista a scaglioni di reddito: i dipendenti che guadagnano tra le 166
e i 962 sterline a settimana pagano il 12%. Sopra le 962 sterline a settimana pagano il 2%.

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Anche gli sportivi che praticano sport individuali e che sono, dunque, considerati lavoratori autonomi,
sono tenuti a versare i contributi se i profitti sono superiori a 6.365 sterline l'anno (con contributi
volontari facoltativi). L’importo è attualmente di 3 sterline a settimana e in alcuni casi è del 9% sui
guadagni tra 8.632 e 50.000 sterline e 2% sui profitti oltre 50.000 sterline.
Il fatto che un dipendente sia autorizzato a guadagnare al di fuori della sua attività sportiva è una
questione normalmente determinata nel contratto di lavoro. La realtà è che molti sportivi guadagnano
sia dalla loro attività sportiva sia da quella non sportiva. In questo modo, un atleta può essere sia un
dipendente sia un lavoratore autonomo. Il reddito relativo ai dipendenti è imponibile alla fonte (PAYE),
mentre il reddito autonomo è soggetto a dichiarazione.

I Paesi Bassi
Nei Paesi Bassi non esiste una legislazione apposita relativa al regime giuridico degli sportivi
professionisti e dilettanti.
Gli sportivi che praticano uno sport di squadra normalmente sono dipendenti, lavorando sotto la
supervisione di un allenatore e la gestione della squadra e devono seguire i loro ordini. Essi
percepiscono uno stipendio sul quale viene effettuata una ritenuta (compresa la previdenza sociale
generale) dal datore di lavoro.
Nel caso in cui lo sportivo non abbia altri redditi, né spese deducibili o detraibili, l’importo della ritenuta
sarà pari all’imposta dovuta e non deve neppure essere presentata la dichiarazione.
Gli sportivi dipendenti dei Paesi Bassi non possono sottrarre le spese dal loro reddito imponibile, ma i
rimborsi per le spese erogati dal datore di lavoro sono esentati dall'imposta.
Se l’attività sportiva è svolta individualmente il reddito prodotto ha natura di reddito di lavoro
autonomo o reddito d’impresa. Gli sportivi lavoratori autonomi sono autorizzati a detrarre le loro spese
dai loro guadagni. Per i lavoratori autonomi che gestiscono la propria attività, possono essere applicate
indennità supplementari. Gli esempi sono l'indennità per le piccole imprese del 14% sui profitti e
l'indennità autonoma di 7.280 euro, per la quale la condizione è che più di 1225 ore durante l'anno
imponibile debbano essere spese per il lavoro autonomo.
Non vi è nei Paesi Bassi alcun regime fiscale particolare per i redditi degli sportivi

Conclusioni
Da questa breve ricognizione comparata è possibile trarre alcune conclusioni.

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La distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti non è uniforme nei vari ordinamenti analizzati. A
volte dipende da una normativa nazionale ma per la quasi totalità di essi non dipende da precise
disposizioni.
Nella maggior parte dei casi sono considerati professionisti coloro che svolgono la loro attività sportiva
dietro il pagamento di un corrispettivo che non consista nel semplice rimborso delle spese sostenute.
Se l’attività dell’atleta è inserita in un’attività di squadra – calcio, hockey etc. – il vincolo tra lo sportivo
e la squadra è quasi sempre ravvisabile in un rapporto di lavoro subordinato.
Dal punto di vista fiscale questi sportivi produrranno un reddito di lavoro dipendente tassato per lo più
alla fonte con il sistema delle ritenute e saranno soggetti anche alla contribuzione previdenziale.
Sotto questo profilo interessante è l’ordinamento portoghese che, in deroga ai principi generali, prevede
la possibilità di portare in deduzione alcune spese sostenute da sportivi professionisti.
In tale ordinamento, infatti, è bene presente il fatto che questo tipo di attività è soggetto a usura veloce
e, quindi, varie spese di assicurazione correlate all’attività sportiva sono deducibili dalla categoria
reddituale.
Gli altri sportivi (e in rari casi anche quelli che prestano la loro attività per una squadra) sono considerati
lavoratori autonomi (a volte anche imprenditori) e dovranno versare le imposte a seguito di una
dichiarazione. In questi casi, a volte, l’obbligo di contribuzione è solo volontario.
Gli sportivi dilettanti, ovvero coloro che non esercitano quale professione esclusiva e prevalente
l’attività sportiva godono quasi sempre di un regime fiscale di favore. I rimborsi spese, se effettuati a
piè di lista, non sono soggetti a imposizione; qualora, invece vengano erogati forfettariamente, godono
di soglie di non tassazione.
Nella quasi totalità dei casi lo sportivo può esercitare altre attività di lavoro sia che si tratti di sportivo
professionista che di dilettante. I limiti sono imposti solitamente solo dai contratti sottoscritti con la
squadra di appartenenza. In questo caso vi è naturalmente un cumulo delle varie tipologie reddituali
che non è però sottoposto a un particolare regime ma che segue le normali disposizioni tributarie.

                                            SCHEDA DI SINTESI

      Nell’ordinamento italiano gli aspetti fiscali e contributivi del reddito prodotto dagli sportivi
      sono regolamentati da una stratificazione normativa che prende le mosse dalla L. 91/1981. Si
      è tentato di esaminare come i citati aspetti sono regolati in altri Paesi UE.

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      Belgio

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La fiscalità degli enti associativi

Il regime tributario prevede una distinzione legislativa tra sportivi remunerati e non remunerati.
Gli sportivi remunerati, in quanto lavoratori dipendenti, sono soggetti agli obblighi contributivi.
Questi ultimi sono posti in parte a carico dello sportivo/lavoratore dipendente (13,07%) e in
parte a carico del datore di lavoro (25%).

                                               
Germania
-Distinzione tra atleta professionista e dilettante sulla base della remunerazione.
Gli sportivi dilettanti non sono generalmente soggetti a imposizione sui redditi; gli sportivi
professionisti, invece, sono soggetti a tassazione sulla base del reddito prodotto.
Gli sportivi professionisti che esercitano la loro attività individualmente producono un reddito
d’impresa o di lavoro autonomo; gli sportivi professionisti che esercitano la loro attività
collettivamente in un’associazione o in un club producono un reddito di lavoro dipendente.
Il regime previdenziale e assicurativo degli sportivi dipende dalla qualificazione come
dipendente o meno dello sportivo stesso. I contributi previdenziali sono posti metà a carico
dello sportivo, metà a carico del datore di lavoro/club.

                                               
Spagna
Status di professionista stabilito dalla legislazione nazionale (Real Decreto 1006/1985 e Ley
10/1990) sulla base dell’esistenza di una retribuzione.
Negli sport di squadra lo sportivo produce un reddito di lavoro dipendente; negli sport
individuali, invece, lo sportivo produce un reddito di natura professionale.
Nel caso di sport di squadra le società sono responsabili del pagamento di imposta e previdenza
sociale per gli sportivi.

                                               
Portogallo
Secondo le disposizioni di legge la qualifica di atleta professionista comporta la necessaria
iscrizione presso l’Albo degli sportivi ad alte prestazioni organizzati dall’Istituto portoghese
sport e gioventù, previa approvazione della federazione sportiva di riferimento; gli atleti
dilettanti, invece, sono caratterizzati dalla mancanza di una remunerazione per l’attività svolta,
esclusi gli eventuali rimborsi spese.
Possibilità per gli sportivi professionisti di portare in deduzione alcune spese sostenute (es.
assicurazioni malattia, infortuni) in quanto l’attività sportiva è considerata a “usura veloce”.
I contributi sono in parte a carico della società ed in parte a carico dello sportivo.

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Francia

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                                 Associazioni e Sport n. 5/2020
La fiscalità degli enti associativi

Mancanza di una predeterminazione legislativa che distingua gli sportivi professionisti da
quelli dilettanti. La distinzione si può desumere dai contratti collettivi sottoscritti da
federazioni e rappresentanti sindacali degli atleti.
Fiscalmente parlando non vi è una specifica distinzione tra la figura del dilettante e del
professionista. Lo stesso si può dire dal punto di vista previdenziale.
In assenza di uno status fiscale specifico per gli sportivi professionisti ad essi si applicano le
norme generali in materia di tassazione, salvo alcune disposizioni specifiche.
È sempre possibile cumulare l’attività sportiva con altri lavori.

                                                 
Regno Unito
Distinzione tra atleti professionisti e dilettanti affidata alle Federazioni di ogni singolo sport;
- gli atleti che praticano uno sport di squadra sono generalmente considerati dipendenti. Gli
atleti che invece svolgono la loro attività individualmente sono considerati lavoratori autonomi.
I compensi erogati agli sportivi/dipendenti subiscono una ritenuta da parte del datore di lavoro,
mentre chi esercita attività sportiva individuale produce un reddito da lavoro autonomo.
I contributi dell’assicurazione nazionale (NI) sono versati da tutti gli sportivi che lavorano nel
Regno Unito.
Possibilità per i contratti di lavoro di autorizzare i dipendenti a guadagnare al di fuori
dell’attività sportiva.

                                                 
Paesi Bassi
Assenza di una legislazione apposita relativa alla distinzione tra sportivi professionisti e
dilettanti.
Gli atleti che praticano uno sport di squadra producono generalmente un reddito di lavoro
dipendente; gli atleti che invece svolgono la loro attività individualmente producono reddito
di lavoro autonomo o reddito d’impresa.
Gli sportivi lavoratori autonomi sono autorizzati a detrarre le loro spese dai loro guadagni.
Non vi è alcun regime fiscale particolare per gli sportivi.

                                                 
La distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti non è uniforme nei vari ordinamenti
analizzati.
Se l’attività dell’atleta professionista è inserita in un’attività di squadra è quasi sempre
ravvisabile in un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente produzione di reddito da
lavoro dipendente. Gli altri sportivi sono, invece, considerati lavoratori autonomi.
Gli sportivi dilettanti, generalmente, non devono sottoporre a tassazione i rimborsi spese
effettuati a piè di lista. Per i rimborsi forfettari, invece, esistono delle soglie di non tassazione.

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