Aspetti fiscali e previdenziali degli sportivi professionisti e dilettanti. Una panoramica della normativa nei vari Paesi europei
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La fiscalità degli enti associativi Associazioni e sport n. 5/2020 Aspetti fiscali e previdenziali degli sportivi professionisti e dilettanti. Una panoramica della normativa nei vari Paesi europei di Alessandra Magliaro – professore aggregato presso l’Università di Trento Sandro Censi – professore a contratto presso l’Università di Bologna – avvocato in Bologna Il presente contributo è il risultato di una sintesi del più ampio lavoro che gli estensori, insieme ai colleghi dell’AIAS (Associazione italiana avvocati dello sport) hanno effettuato in materia titolato “Rapporto dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport sui regolamenti attuativi della Legge delega 86/2019”. Gli estensori desiderano pertanto ringraziare per la loro collaborazione tutti i soci partecipanti e, in particolare, per i loro preziosi contributi il prof. avvocato Edoardo Traversa (Belgio), il prof. avvocato Rui Botica Santos (Portogallo), il prof. avvocato Alessandro Mosca e il prof. Enric Ripoll Gonzàlez (Spagna), il prof. Richard Parrish (Regno Unito), avvocato dr. Alexander Engelhard (Germania), il prof. avvocato Dick Molenaar, il prof. avvocato Dennis Koolaard (Paesi Bassi) e il prof. avvocato Jean-Michel Marmayou (Francia). Premessa Lo sport è sicuramente un fenomeno globale. Nell’ordinamento italiano gli aspetti fiscali e contributivi del reddito prodotto da sportivi professionisti e non è regolamentato da una stratificazione normativa, non sempre coerente, che prende le mosse dalla L. 91/1981. Tale disposizione, come è noto individua in realtà solo coloro che sono sportivi professionisti, il loro rapporto giuslavoristico e, conseguentemente, quello tributario. Per quanto riguarda invece gli sportivi dilettanti, questi erano solo coloro non compresi nella normativa sullo sport professionistico e quindi l’individuazione del loro regime, lavoristico, fiscale e previdenziale, poneva molteplici problemi. 42 Associazioni e Sport n. 5/2020
La fiscalità degli enti associativi Dal momento poi che in virtù delle disposizioni contenute nella L. 91/1981 potevano riconoscersi quali sportivi professionisti solo gli appartenenti a 4 federazioni sportive nazionali – calcio, basket, golf, ciclismo – e all’interno di queste solo ad alcune categorie, si può ben comprendere l’esiguità del numero dei soggetti coinvolti. Di converso, l’elevato numero di esclusi, richiedeva una apposita regolamentazione da tempo invocata. La L. 86/2019 si propone di assolvere a tale compito mediante una “delega al Governo per l’adozione di misure in materia di ordinamento sportivo”. In previsione dell’emanazione dei Decreti Legislativi di attuazione potrebbe essere interessante esaminare, anche se in via di prima approssimazione, quelle che sono le impostazioni nazionali su tali argomenti negli altri Stati dell’Unione Europea. Come metodologia di lavoro abbiamo ritenuto di indicare, Paese per Paese, le scelte operate (o meno) in materia giuslavoristica, fiscale e previdenziale tentando poi di individuare, nelle conclusioni, le eventuali caratteristiche comuni e le particolarità degne di nota. Belgio Il regime tributario degli sportivi in Belgio prevede una distinzione legislativa tra sportivi “remunerati” e “non remunerati”. Gli sportivi “remunerati” sono coloro che prestano la loro attività prendendo parte a competizioni o esibizioni sotto la direzione di altri; per tali attività deve essere versato un corrispettivo superiore a una certa soglia minima stabilita annualmente. Nel 2019/2020 tale soglia è pari a 10.612 euro. Ci sono poi particolari regimi fiscali legati anche all’età degli sportivi. Coloro che hanno meno di 26 anni beneficiano di un’aliquota ridotta al 16.5% sui primi 20.070 euro (nell’anno fiscale 2020); gli sportivi con più di 26 anni che praticano lo sport come attività secondaria sono soggetti a un’aliquota fissa del 33% (l’aliquota marginale ordinaria in Belgio è del 50%). Gli sportivi “remunerati” sono, inoltre, considerati a tutti gli effetti dipendenti e soggetti anche agli obblighi contributivi. Tali obblighi prevedono il versamento dei contributi in parte a carico dello sportivo/lavoratore dipendente – 13,07% – e in parte a carico del datore di lavoro – 25%. La contribuzione previdenziale in alcuni casi, il più importante riguarda i calciatori professionisti, non ha come base contributiva l’effettivo ammontare della retribuzione, ma viene stabilita su base forfettaria (2.352 euro al mese). Alcuni parlamentari europei hanno introdotto progetti di legge per modificare o abolire questo regime preferenziale, ma non sono stati approvati. Gli sportivi non residenti che trascorrono più di 30 giorni in Belgio sono soggetti allo stesso regime fiscale e contributivo. 43 Associazioni e Sport n. 5/2020
La fiscalità degli enti associativi Germania In Germania, lo status di atleta professionista o dilettante in generale dipende dalla remunerazione degli stessi. Nel caso a uno sportivo venga corrisposta una remunerazione, che non sia da considerarsi un mero rimborso spese, questi sarà considerato professionista. Viceversa, se a fronte di una prestazione sportiva venga erogato non un compenso, ma vengano restituite solo le spese sostenute per lo svolgimento di tale attività, questi sarà considerato dilettante. È poi da sottolineare che alcune associazioni sportive nazionali hanno una propria distinzione all’interno dei loro regolamenti fra dilettanti e professionisti. La German Football Association, ad esempio, nel proprio regolamento (DFB-Spielordnung, Section 8- 1) definisce uno sportivo dilettante come colui che gioca a calcio quale membro di un club senza ricevere alcuna remunerazione, ma solo un rimborso spese. Se il rimborso spese non è analitico ma forfettario, non può eccedere 249.99 euro al mese. Mentre gli sportivi dilettanti, che ricevono solo un rimborso spese non sono soggetti a imposizione sui redditi (sempre che il rimborso non ecceda le spese sostenute) gli sportivi professionisti sono soggetti a tassazione sulla base del reddito prodotto. Gli sportivi professionisti che esercitano la loro attività individualmente, quali ad esempio tennisti e golfisti, produrranno un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, mentre gli sportivi professionisti che esercitano la loro attività collettivamente all’interno di una associazione o di un club, quali ad esempio i calciatori, produrranno un reddito di lavoro dipendente. Nel caso di reddito di lavoro dipendente l’imposta sul reddito prevede un’aliquota progressiva dal 14% al 45% a seconda dell’imponibile complessivo. Nel caso di sportivi che esercitano la loro attività individualmente oltre all’imposta sul reddito potranno essere soggetti all’imposta sugli affari. Tale imposta non è uniforme, ma dipende dalle diverse municipalità ed è deducibile dall’imposta sul reddito. In entrambi i casi esiste un minimo esente che ammonta a 9.408 euro. Il regime previdenziale e assicurativo degli sportivi in Germania dipende dalla qualificazione come dipendente o meno dello sportivo stesso. Gli sportivi che esercitano uno sport di squadra, calcio, hockey su ghiaccio etc., vengono considerati dipendenti poiché devono rispondere alle direttive del club/datore di lavoro e sono completamente integrati all’interno dell’organizzazione sportiva di un’impresa. 44 Associazioni e Sport n. 5/2020
La fiscalità degli enti associativi In questo caso devono essere corrisposti i contributi previdenziali, metà a carico dello sportivo, metà a carico del datore di lavoro/club. Tali contributi sono: - assicurazione sanitaria 14.6%, - assicurazione previdenziale 18.60%; - assicurazione di disoccupazione 2,4%; e - assicurazione di assistenza a lungo termine 3.50%. Tutti questi contributi devono essere suddivisi in parti uguali fra datore di lavoro e sportivo. È prevista una soglia minima di reddito per la contribuzione che ammonta a 450 euro al mese. Gli sportivi che svolgono la loro attività individualmente possono scegliere se avere assicurazioni pubbliche o private. Spagna Lo status di professionista di un atleta in Spagna è stabilito dalla legislazione nazionale, in particolare dal Real Decreto 1006/1985 (por el que se regula la relación laborale special de los deportistas profesionales), e dalla Ley 10/1990. Secondo l’articolo 1.2 del Real decreto del 1985 lo sportivo professionista è colui che abitualmente pratica uno sport per conto e nell'ambito dell'organizzazione e della gestione di un club o di un ente sportivo in cambio di un pagamento. Lo status di sportivi professionisti è detenuto anche da allenatori e istruttori. Ciò che distingue l’atleta professionista da quello dilettante è l'esistenza di una retribuzione in cambio dei servizi resi, poiché l'assenza di salario determina la qualità dell'atleta dilettante. La materia è poi influenzata anche dai vari regolamenti sportivi (ad esempio dai regolamenti FIFA in materia calcistica). Negli sport di squadra (calcio, basket etc.) lo sportivo è considerato alla stregua di un lavoratore dipendente e produce un reddito di questa categoria. Al contrario negli sport individuali (golf, tennis etc.) lo sportivo è un lavoratore autonomo e produce un reddito di natura professionale. Atleti, allenatori e dirigenti sono soggetti al regime fiscale generale, quindi non è previsto alcun regime fiscale speciale. Nel caso di sport di squadra i clubs/datori di lavoro sono responsabili del pagamento delle tasse e previdenza sociale per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda il regime giuslavoristico, atleti, 45 Associazioni e Sport n. 5/2020
La fiscalità degli enti associativi allenatori e dirigenti sono considerati lavoratori dipendenti e soggetti ai contratti collettivi (in materia calcistica Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional), al Real Decreto 1006/1985, e dallo Statuto dei Lavoratori (Real Decreto Legislativo 2/2015). Portogallo Per essere sportivi professionisti, gli atleti, in Portogallo, devono soddisfare i requisiti previsti dalla legge. Per essere considerati tali gli atleti devono soddisfare dei requisiti di selezione. Gli atleti portoghesi sono iscritti all'Albo degli sportivi ad alte prestazioni organizzati dall'Istituto portoghese sport e gioventù, previa approvazione dalla federazione sportiva di riferimento. Per quanto riguarda i calciatori, la regolamentazione dello status, della categoria, della registrazione e del trasferimento dei giocatori prevede che un giocatore che partecipa a eventi organizzati, e per questo retribuito, è un professionista. Un dilettante è lo sportivo che non riceve una remunerazione per la sua attività, esclusi gli eventuali rimborsi spese. La pratica sportiva è considerata una professione a “usura veloce” ai sensi della legislazione in vigore in Portogallo. Fino al 2003, a ragione di tale peculiarità, i guadagni dello sportivo, venivano assoggettati a imposta solo per il 50% del reddito prodotto. Attualmente, tale agevolazione è stata abolita, ma persistono differenze nel calcolo del reddito annuale degli sportivi professionisti, sempre sulla base dell’usura veloce delle loro professionalità, che consentono loro di dedurre dal reddito gli importi spesi relativi ad assicurazioni malattia, infortuni e all’assicurazione sulla vita. Inoltre, l'imposta sul reddito non si applica a quello derivante da attività sportive quando tale reddito è soggetto all'imposta sulle società. Gli sportivi dilettanti sono assoggettati a tassazione solo se i compensi superano i 2.375 euro. In Portogallo l’imposta sui redditi è progressiva e muta nel corso degli anni. Attualmente le aliquote vanno dal 14,5% al 48%. Gli sportivi professionisti che prestano la loro opera all’interno di una squadra, in uno sport collettivo sono a tutti gli effetti considerati dipendenti e soggetti ai contributi sulla base di 1/5 della loro retribuzione con un minimo esente di 438,81 euro. I contributi sono a carico sia del club/datore di lavoro (22,3%) sia dello sportivo (11%). 46 Associazioni e Sport n. 5/2020
La fiscalità degli enti associativi Francia In Francia non esiste una predeterminazione legislativa che distingua gli sportivi professionisti da quelli dilettanti. Le Federazioni e le Leghe professionali da un lato e i rappresentanti sindacali di giocatori, allenatori, club, medici, etc. dall’altro sottoscrivono contratti collettivi in cui è possibile rinvenire la definizione di status professionale o amatoriale dei giocatori. Tuttavia, il giudice ha ancora la possibilità di modificare le qualifiche così date rispettando la definizione stabilita dal codice del lavoro. Una sentenza degna di nota della Camera Sociale della Corte di Cassazione del 14 giugno 1979 aveva già stabilito l’esistenza di un vincolo di subordinazione tra un calciatore "promozionale" e il suo club, indipendentemente dallo status federale assegnato al giocatore e dal fatto che egli avesse intrapreso o meno un'altra attività stipendiata. Tale soluzione è stata riaffermata, recentemente, relativamente a un giocatore di rugby. Va ricordato che la L. 2015-1541 del 27 novembre 2015 ha ribadito tale orientamento stabilendo che la definizione di "sportivo professionista salariato", al quale il codice sportivo riserva uno specifico contratto di lavoro a tempo determinato, si riferisce generalmente a "qualsiasi persona che abbia svolto un'attività sportiva con un vincolo di subordinazione legale con un'associazione sportiva o società ...". Per quanto concerne l’ambito della previdenza sociale non esiste una specifica distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti. Ciò che conta è l’esercizio di una attività e l’ottenimento di un importo per lo svolgimento della stessa; anche le somme ricevute non necessariamente sono da considerare remunerazione. La protezione del rischio di infortunio è in questo caso fornita dall'assicurazione dell'associazione o del volontario. Anche per quanto invece concerne l’aspetto fiscale non vi è distinzione tra la figura del dilettante e quella del professionista. In questo ambito si dovrà invece distinguere tra lavoro volontario e non volontario. In linea di principio, i rimborsi spese, le indennità e le erogazioni in natura concesse da un'associazione ai suoi volontari devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, l'Amministrazione fiscale ritiene che il rimborso delle spese elargito ai collaboratori volontari delle Associazioni sportive, soprattutto relativamente a viaggi, non debba essere indicato finché il loro importo corrisponda al c.d. valore normale. 47 Associazioni e Sport n. 5/2020
La fiscalità degli enti associativi L'atleta volontario può anche rinunciare espressamente al rimborso delle spese sostenute. Tale deroga, se effettuata a beneficio di un'organizzazione di natura sportiva, è parificata a una donazione e dà diritto a una riduzione fiscale. Gli accordi collettivi specifici per i diversi sport raramente prendono in considerazione la questione dello status dello sportivo dilettante. In assenza di uno status fiscale specifico per gli sportivi professionisti a essi si applicano le norme generali in materia di tassazione. Ciò non impedisce al Legislatore di emanare, occasionalmente, talune disposizioni specifiche. Ai sensi dell'articolo 4 A del codice fiscale generale, gli sportivi che hanno il loro domicilio fiscale in Francia sono soggetti all'imposta sul reddito su tutto il loro reddito, sia francese sia estero. Il reddito che lo sportivo deve dichiarare è costituito da tutte le somme prodotte dall'atleta a seguito delle sue attività sportive quale dipendente e sarà inserito nella categoria dei trattamenti e degli stipendi, indipendentemente dal loro nome, forma, metodo di calcolo o pagamento. Costituiscono la base imponibile la remunerazione vera e propria ma anche bonus, prestazioni in natura e indennità varie, o “prestiti” fatti dai club ai giocatori. L'indennizzo versato al dipendente in caso di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato segue un regime più complesso. Le erogazioni previste dal regime pensionistico per i calciatori professionisti rientrano nella categoria delle pensioni con l'applicazione di un sistema di quozienti; ma il capitale pagato in caso di decesso è esente. È sempre possibile cumulare l’attività sportiva con altri lavori. Il dilettante o semi-professionista può quindi intraprendere un’attività remunerativa distinta dalla sua attività sportiva. Il cumulo tra un salario extrasportivo e quello derivante da un’attività sportiva che potrebbe essa stessa essere una attività dipendente è consentito, a condizione che rispetti le regole del lavoro a tempo parziale e la durata massima del lavoro. Non ci sono restrizioni sul cumulo di attività sportive non sportive e non salariali. Infine, è possibile per i funzionari e gli agenti delle Autorità locali o delle loro istituzioni pubbliche combinare il loro lavoro pubblico extrasportivo con l'esercizio retribuito di un'attività sportiva, ma solo a condizioni rigorose previste dall'articolo L. 222-1 del codice dello sport. Sono addirittura previste delle specifiche norme che consentono e facilitano l’esercizio di un’ulteriore attività oltre quella sportiva. È, infatti, stabilito che "ogni dipendente può, date le possibilità dell'azienda, beneficiare di adeguamenti al suo orario di lavoro per la pratica regolare e controllata di uno sport". Se, inoltre, lo sportivo è un agente dello Stato o un'Autorità locale, può anche beneficiare di "condizioni speciali di lavoro" al fine di continuare la sua formazione e partecipare a concorsi. 48 Associazioni e Sport n. 5/2020
La fiscalità degli enti associativi Regno Unito Nel Regno Unito non esiste una legge generale sullo sport, quindi la distinzione tra atleti professionisti e dilettanti è lasciata alle Federazioni di ogni singolo sport. Deve precisarsi, poi, che la qualificazione adottata dalle singole Federazioni non è però opponibile alle Autorità fiscali britanniche. Anche lo status occupazionale di un atleta, dipendente o lavoratore autonomo, può essere determinato dai Tribunali caso per caso. Negli sport di squadra, gli atleti sono generalmente considerati dipendenti sotto il controllo esercitato dal datore di lavoro (Walker v Crystal PalaceFootball Club [1910]). Gli atleti che svolgono la loro attività individualmente, come i golfisti e i giocatori di tennis, sono lavoratori autonomi in quanto sono considerati indipendenti dalla persona che li coinvolge-assume (engaging). Altri hanno uno status più complesso, in particolare se l'atleta è finanziato dallo Stato (fondi della lotteria) l'organo di Governo esercita un notevole controllo sull'atleta. Alla ciclista britannica Jess Varnish è stata respinta la richiesta dinanzi a un Tribunale del Lavoro (Employment Tribunal (ET)) di veder riconosciuto il suo status di dipendente o lavoratore autonomo di British Cycling e UK Sport. L'ET ha stabilito che Varnish operava in base a un accordo tra gli atleti, non con un contratto di lavoro dipendente (Varnish v The British Cycling Federation & Others, ET 2019). Nel Regno Unito, l'imposta viene addebitata sul reddito che rientra in determinate categorie. I dipendenti pagano l'imposta sul reddito tramite il sistema PAYE (Pay As You Earn). I compensi erogati agli sportivi/dipendenti (per esempio i calciatori) subiscono una ritenuta da parte del loro datore di lavoro. Gli atleti che esercitano la pratica sportiva individualmente producono un reddito di lavoro autonomo che prevede la deducibilità di alcune spese (spese ammissibili o contributi pensionistici). L’imposta personale sul reddito in UK prevede aliquote crescenti – dal 20% al 45% - con un minimo esente sulle prime 12.500 sterline. Se gli atleti sono residenti nel Regno Unito, sono ivi soggetti a tassazione. Se non residenti, gli atleti possono essere tassati nel Regno Unito se hanno una fonte di reddito che viene generata nel Paese che non è esclusa da un trattato contro le doppie imposizioni. Atleti, dirigenti e allenatori pagano la stessa imposta degli sportivi. I contributi dell'assicurazione nazionale (NI) sono generalmente versati da tutti gli sportivi, che lavorano nel Regno Unito. Le regole si applicano anche ad atleti, dirigenti e allenatori. Importi diversi sono pagabili a seconda che l'atleta sia un dipendente o un lavoratore autonomo. La contribuzione previdenziale è prevista a scaglioni di reddito: i dipendenti che guadagnano tra le 166 e i 962 sterline a settimana pagano il 12%. Sopra le 962 sterline a settimana pagano il 2%. 49 Associazioni e Sport n. 5/2020
La fiscalità degli enti associativi Anche gli sportivi che praticano sport individuali e che sono, dunque, considerati lavoratori autonomi, sono tenuti a versare i contributi se i profitti sono superiori a 6.365 sterline l'anno (con contributi volontari facoltativi). L’importo è attualmente di 3 sterline a settimana e in alcuni casi è del 9% sui guadagni tra 8.632 e 50.000 sterline e 2% sui profitti oltre 50.000 sterline. Il fatto che un dipendente sia autorizzato a guadagnare al di fuori della sua attività sportiva è una questione normalmente determinata nel contratto di lavoro. La realtà è che molti sportivi guadagnano sia dalla loro attività sportiva sia da quella non sportiva. In questo modo, un atleta può essere sia un dipendente sia un lavoratore autonomo. Il reddito relativo ai dipendenti è imponibile alla fonte (PAYE), mentre il reddito autonomo è soggetto a dichiarazione. I Paesi Bassi Nei Paesi Bassi non esiste una legislazione apposita relativa al regime giuridico degli sportivi professionisti e dilettanti. Gli sportivi che praticano uno sport di squadra normalmente sono dipendenti, lavorando sotto la supervisione di un allenatore e la gestione della squadra e devono seguire i loro ordini. Essi percepiscono uno stipendio sul quale viene effettuata una ritenuta (compresa la previdenza sociale generale) dal datore di lavoro. Nel caso in cui lo sportivo non abbia altri redditi, né spese deducibili o detraibili, l’importo della ritenuta sarà pari all’imposta dovuta e non deve neppure essere presentata la dichiarazione. Gli sportivi dipendenti dei Paesi Bassi non possono sottrarre le spese dal loro reddito imponibile, ma i rimborsi per le spese erogati dal datore di lavoro sono esentati dall'imposta. Se l’attività sportiva è svolta individualmente il reddito prodotto ha natura di reddito di lavoro autonomo o reddito d’impresa. Gli sportivi lavoratori autonomi sono autorizzati a detrarre le loro spese dai loro guadagni. Per i lavoratori autonomi che gestiscono la propria attività, possono essere applicate indennità supplementari. Gli esempi sono l'indennità per le piccole imprese del 14% sui profitti e l'indennità autonoma di 7.280 euro, per la quale la condizione è che più di 1225 ore durante l'anno imponibile debbano essere spese per il lavoro autonomo. Non vi è nei Paesi Bassi alcun regime fiscale particolare per i redditi degli sportivi Conclusioni Da questa breve ricognizione comparata è possibile trarre alcune conclusioni. 50 Associazioni e Sport n. 5/2020
La fiscalità degli enti associativi La distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti non è uniforme nei vari ordinamenti analizzati. A volte dipende da una normativa nazionale ma per la quasi totalità di essi non dipende da precise disposizioni. Nella maggior parte dei casi sono considerati professionisti coloro che svolgono la loro attività sportiva dietro il pagamento di un corrispettivo che non consista nel semplice rimborso delle spese sostenute. Se l’attività dell’atleta è inserita in un’attività di squadra – calcio, hockey etc. – il vincolo tra lo sportivo e la squadra è quasi sempre ravvisabile in un rapporto di lavoro subordinato. Dal punto di vista fiscale questi sportivi produrranno un reddito di lavoro dipendente tassato per lo più alla fonte con il sistema delle ritenute e saranno soggetti anche alla contribuzione previdenziale. Sotto questo profilo interessante è l’ordinamento portoghese che, in deroga ai principi generali, prevede la possibilità di portare in deduzione alcune spese sostenute da sportivi professionisti. In tale ordinamento, infatti, è bene presente il fatto che questo tipo di attività è soggetto a usura veloce e, quindi, varie spese di assicurazione correlate all’attività sportiva sono deducibili dalla categoria reddituale. Gli altri sportivi (e in rari casi anche quelli che prestano la loro attività per una squadra) sono considerati lavoratori autonomi (a volte anche imprenditori) e dovranno versare le imposte a seguito di una dichiarazione. In questi casi, a volte, l’obbligo di contribuzione è solo volontario. Gli sportivi dilettanti, ovvero coloro che non esercitano quale professione esclusiva e prevalente l’attività sportiva godono quasi sempre di un regime fiscale di favore. I rimborsi spese, se effettuati a piè di lista, non sono soggetti a imposizione; qualora, invece vengano erogati forfettariamente, godono di soglie di non tassazione. Nella quasi totalità dei casi lo sportivo può esercitare altre attività di lavoro sia che si tratti di sportivo professionista che di dilettante. I limiti sono imposti solitamente solo dai contratti sottoscritti con la squadra di appartenenza. In questo caso vi è naturalmente un cumulo delle varie tipologie reddituali che non è però sottoposto a un particolare regime ma che segue le normali disposizioni tributarie. SCHEDA DI SINTESI Nell’ordinamento italiano gli aspetti fiscali e contributivi del reddito prodotto dagli sportivi sono regolamentati da una stratificazione normativa che prende le mosse dalla L. 91/1981. Si è tentato di esaminare come i citati aspetti sono regolati in altri Paesi UE. Belgio 51 Associazioni e Sport n. 5/2020
La fiscalità degli enti associativi Il regime tributario prevede una distinzione legislativa tra sportivi remunerati e non remunerati. Gli sportivi remunerati, in quanto lavoratori dipendenti, sono soggetti agli obblighi contributivi. Questi ultimi sono posti in parte a carico dello sportivo/lavoratore dipendente (13,07%) e in parte a carico del datore di lavoro (25%). Germania -Distinzione tra atleta professionista e dilettante sulla base della remunerazione. Gli sportivi dilettanti non sono generalmente soggetti a imposizione sui redditi; gli sportivi professionisti, invece, sono soggetti a tassazione sulla base del reddito prodotto. Gli sportivi professionisti che esercitano la loro attività individualmente producono un reddito d’impresa o di lavoro autonomo; gli sportivi professionisti che esercitano la loro attività collettivamente in un’associazione o in un club producono un reddito di lavoro dipendente. Il regime previdenziale e assicurativo degli sportivi dipende dalla qualificazione come dipendente o meno dello sportivo stesso. I contributi previdenziali sono posti metà a carico dello sportivo, metà a carico del datore di lavoro/club. Spagna Status di professionista stabilito dalla legislazione nazionale (Real Decreto 1006/1985 e Ley 10/1990) sulla base dell’esistenza di una retribuzione. Negli sport di squadra lo sportivo produce un reddito di lavoro dipendente; negli sport individuali, invece, lo sportivo produce un reddito di natura professionale. Nel caso di sport di squadra le società sono responsabili del pagamento di imposta e previdenza sociale per gli sportivi. Portogallo Secondo le disposizioni di legge la qualifica di atleta professionista comporta la necessaria iscrizione presso l’Albo degli sportivi ad alte prestazioni organizzati dall’Istituto portoghese sport e gioventù, previa approvazione della federazione sportiva di riferimento; gli atleti dilettanti, invece, sono caratterizzati dalla mancanza di una remunerazione per l’attività svolta, esclusi gli eventuali rimborsi spese. Possibilità per gli sportivi professionisti di portare in deduzione alcune spese sostenute (es. assicurazioni malattia, infortuni) in quanto l’attività sportiva è considerata a “usura veloce”. I contributi sono in parte a carico della società ed in parte a carico dello sportivo. Francia 52 Associazioni e Sport n. 5/2020
La fiscalità degli enti associativi Mancanza di una predeterminazione legislativa che distingua gli sportivi professionisti da quelli dilettanti. La distinzione si può desumere dai contratti collettivi sottoscritti da federazioni e rappresentanti sindacali degli atleti. Fiscalmente parlando non vi è una specifica distinzione tra la figura del dilettante e del professionista. Lo stesso si può dire dal punto di vista previdenziale. In assenza di uno status fiscale specifico per gli sportivi professionisti ad essi si applicano le norme generali in materia di tassazione, salvo alcune disposizioni specifiche. È sempre possibile cumulare l’attività sportiva con altri lavori. Regno Unito Distinzione tra atleti professionisti e dilettanti affidata alle Federazioni di ogni singolo sport; - gli atleti che praticano uno sport di squadra sono generalmente considerati dipendenti. Gli atleti che invece svolgono la loro attività individualmente sono considerati lavoratori autonomi. I compensi erogati agli sportivi/dipendenti subiscono una ritenuta da parte del datore di lavoro, mentre chi esercita attività sportiva individuale produce un reddito da lavoro autonomo. I contributi dell’assicurazione nazionale (NI) sono versati da tutti gli sportivi che lavorano nel Regno Unito. Possibilità per i contratti di lavoro di autorizzare i dipendenti a guadagnare al di fuori dell’attività sportiva. Paesi Bassi Assenza di una legislazione apposita relativa alla distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti. Gli atleti che praticano uno sport di squadra producono generalmente un reddito di lavoro dipendente; gli atleti che invece svolgono la loro attività individualmente producono reddito di lavoro autonomo o reddito d’impresa. Gli sportivi lavoratori autonomi sono autorizzati a detrarre le loro spese dai loro guadagni. Non vi è alcun regime fiscale particolare per gli sportivi. La distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti non è uniforme nei vari ordinamenti analizzati. Se l’attività dell’atleta professionista è inserita in un’attività di squadra è quasi sempre ravvisabile in un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente produzione di reddito da lavoro dipendente. Gli altri sportivi sono, invece, considerati lavoratori autonomi. Gli sportivi dilettanti, generalmente, non devono sottoporre a tassazione i rimborsi spese effettuati a piè di lista. Per i rimborsi forfettari, invece, esistono delle soglie di non tassazione. 53 Associazioni e Sport n. 5/2020
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