ASLA LA CASSA FORENSE I REGOLAMENTI IL FUTURO DEI GIOVANI AVVOCATI - 3 DICEMBRE 2015 - ASLA Italia

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  ASLA	
  
                                                        3 DICEMBRE 2015

                                               LA CASSA FORENSE
                                                           	
  
                                                     I REGOLAMENTI
                          RISCATTO - SANZIONI - ASSISTENZA
                            CONTINUITÀ - INCOMPATIBILITÀ
                                                                                  	
  
                      IL FUTURO DEI GIOVANI AVVOCATI
                                                                        Relazione
                                                 avv. Claudio ACAMPORA
                          ______________________________________________________________________________________________________________________

© avv. Claudio ACAMPORA
CHI E’ LA CASSA ?
         Cassa Forense, nata nel 1952 come Ente
            Pubblico, dal 1995 trasformata in
                      Fondazione di diritto privato
             Gestisce in via autonoma ed eroga
            previdenza ed assistenza agli Avvocati
               senza ricevere alcun contributo
                    da parte dello Stato

© avv. Claudio ACAMPORA
LA CASSA
           IL NOSTRO SISTEMA PREVIDENZIALE	
  
 SISTEMA DI “RIDISTRIBUZIONE”
 (MISTO RETRIBUTIVO - CONTRIBUTIVO)
 trasferisce risorse prodotte dall’avvocatura attiva in favore:
 Ø degli avvocati che hanno cessato l’attività lavorativa per
    ragioni di età anagrafica (pensioni di VECCHIAIA) o di
    anzianità contributiva (pensioni di ANZIANITÀ)
 Ø dei colleghi che non sono più in grado di partecipare al
    processo produttivo per incapacità lavorativa (pensioni di
    INVALIDITÀ/INABILITÀ)
 Ø a chi è legato da rapporti familiari con avvocati deceduti
    (pensioni a SUPERSTITI)
 Ø agli avvocati sprovvisti di qualsiasi forma di reddito, non in
    grado di lavorare (pensioni ASSISTENZIALI)

© avv. Claudio ACAMPORA
 
                          ORGANI DELLA CASSA
   § Presidente + 2 Vice Presidenti di cui uno Vicario
   §     Comitato dei Delegati
   §     Consiglio di Amministrazione
   §     Giunta Esecutiva
   §     Collegio dei Sindaci
   §     Direttore Generale
   §     O.D.V. 231
           struttura organizzativa divisa in due aree:   1) Area istituzionale
                                                         2) Area patrimonio
                                                         > n. 278 dipendenti
   CONTROLLO	
  ESTERNO:	
  
   1) MINISTERO	
  DEL	
  LAVORO	
  E	
  DELLE	
  POLITICHE	
  SOCIALI	
  
   2) MINISTERO	
  DELLA	
  GIUSTIZIA	
  	
  
   3) MINISTERO	
  DELL’ECONOMIA	
  E	
  DELLE	
  FINANZE	
  

© avv. Claudio ACAMPORA
COMITATO DEI DELEGATI

N. 80 AVVOCATI ELETTI
Ogni delegato partecipa a 1 o 2 COMMISSIONI
Definibile come il parlamentino della CASSA
+ Attività di PATRONATO
Il delegato può essere eletto all’interno nel C.d.A. e
divenire Presidente o Vice presidente

© avv. Claudio ACAMPORA
COMMISSIONI
 1.  BILANCIO E PATRIMONIO
 2.  PREVIDENZA
 3.  RIFORMA ASSISTENZA
 4.  STATUTO E REGOLAMENTI - 231 e anticorruzione
 5.  CF LAB. EUROPA
 6.  PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
 7.  PARI OPPORTUNITA’
 8.  ADEPP > Associazione ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI
     n. 19 CASSE … oltre 2.000.000 di Professionisti
 9. FORMAZIONE
 10. INFORMATICA GIUDIZIARIA - anche per il C.d.A.
 11. CONVENZIONI - anche per il C.d.A.
 12. RAPPORTI GRANDI STUDI LEGALI

© avv. Claudio ACAMPORA
IL RISCATTO
                                   17 marzo 2015

   Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, visti i pareri
       favorevoli del M.E.F. e del Ministero della Giustizia,
                    APPROVA le MODIFICHE al
                  REGOLAMENTO del RISCATTO
               introdotte dal Comitato dei Delegati
                          con delibera del 19 dicembre 2014

         Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale > 11 aprile 2015

© avv. Claudio ACAMPORA
IL RISCATTO
    UN ISTITUTO CHE RILEVA IN UN MOMENTO DI
         CRISI, SOPRATTUTTO PER I GIOVANI
 Né l’art. 24 della Legge n. 141 /1992 che prevede l’istituto, né il
 REGOLAMENTO per il RISCATTO forniscono una definizione del
 riscatto.

 Trattasi di un ISTITUTO per il quale a fronte del pagamento di un
 dato importo è possibile AUMENTARE GLI ANNI validi ai fini
 dell’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA sia per il conseguimento del
 DIRITTO ALLA PENSIONE sia per il CALCOLO DELLA PENSIONE.

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IL RISCATTO
SOGGETTI LEGITTIMATI

A) Avvocati e praticanti iscritti alla Cassa

B) Cancellati dalla Cassa con diritto a pensione di vecchiaia

C) Pensionati di inabilità

D) Superstiti di avvocati iscritti alla Cassa deceduti
        Al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione alla Cassa del
        de cuius utile per conseguire il diritto alla pensione indiretta

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IL RISCATTO
PRESUPPOSTI:
Ø REGOLARITÀ VERSO LA CASSA
Ø MANCATA FRUIZIONE PRESSO ALTRA CASSA o ENTE

ANNI RISCATTABILI:
A) Corso legale di laurea in giurisprudenza

B) Servizio militare obbligatorio o civile sostitutivo (fino a   2 anni)
C) Praticantato anche svolto all’estero (fino a   3 anni)
Non è possibile riscattare anni coincidenti tra loro o con anni di
iscrizione alla Cassa o con anni ricongiungibili (Legge 45/90)

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IL RISCATTO
Gli anni riscattati sono:
Ø … FIGURATIVI
   non anticipano la decorrenza di iscrizione alla Cassa
Ø … UTILI per tutti gli iscritti ad
        aumentare l’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
                                           e
                          conseguentemente per
              §          anticipare il momento del pensionamento
              §          calcolare la pensione su un maggior numero di
                          anni

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IL RISCATTO
RICHIESTA:
Ora possibile ON LINE
la richiesta è possibile per almeno UN ANNO e solo per
ANNI INTERI.

Il RISCATTO è SEMPRE ONEROSO
Il relativo quantum da liquidare viene determinato in modo
che il contributo equivalga alla RISERVA MATEMATICA
necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo
riscattato e non sia inferiore per ogni anno di riscatto ad un
importo pari alla misura intera dei contributi minimi
(soggettivo e integrativo) previsti per l’anno di
presentazione della relativa istanza.
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IL RISCATTO
MODALITA’ DI PAGAMENTO E VANTAGGIO FISCALE

Ø in unica soluzione, entro il termine di decadenza di 6 mesi
   dalla comunicazione della delibera adottata dalla Giunta
   Esecutiva
Ø ratealmente, in un massimo di 10 annualità, su domanda
   da inoltrarsi entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla
   comunicazione di cui sopra
Ø la somma versata sia in un’unica soluzione sia ratealmente
   è fiscalmente INTEGRALMENTE DEDUCIBILE
      Ciò consente un accesso al riscatto molto più agevole, soprattutto
      nella forma rateizzata
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IL RISCATTO
MODIFICHE AL PRECEDENTE REGOLAMENTO:

ü Da 5 a 10 ANNUALITA’ per la rateizzazione
ü Domanda presentabile anche ON LINE
ü Determinazione del quantum iniziale (liquidazione negli
   anni decisi dal richiedente, da 1 a 10)
ü Interessi annui dal 4 % al 2,75 % (salvo tasso interesse legale maggiore)
ü Applicazione per coloro che hanno già presentato la
   domanda ma per i quali non è spirato il termine per il
   pagamento della prima rata

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IL RISCATTO
DECORRENZA DELLA PENSIONE A SEGUITO DI RISCATTO
Se al raggiungimento dell’età anagrafica (esempio: 70 anni) non è stata
raggiunta l’anzianità contributiva (35 anni), è possibile maturare il
requisito utilizzando l’istituto del riscatto.
In tal caso il diritto alla pensione maturerà dal primo giorno del mese
successivo alla domanda di riscatto e non dal primo giorno del mese
successivo al compimento del requisito anagrafico, e solo ad avvenuto
pagamento (non più rateizzabile) dell’importo calcolato.

INTERRUZIONE DEI PAGAMENTI
Sono considerati riscattati solo gli anni per i quali è stato interamente
versato l'onere dovuto comprensivo degli interessi.	
  	
  

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IL RISCATTO
                          Disciplina a regime nel 2021

                          OBBIETTIVO PRIMARIO:
      ARRIVARE AD ALMENO 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE
§ E’ possibile andare in pensione a 65 anni con 35 anni di
   contribuzione anticipando la pensione di VECCHIAIA da 70 sino a
   65 anni con la riduzione del 0,41% al mese – 60 scelte !
   La riduzione è permanente.
§ Si godrà della pensione di VECCHIAIA “piena” se, a 65 anni, si
   avranno 40 di contribuzione.
§ Si potrà chiedere la pensione di ANZIANITÀ a 62 anni avendo 40
   anni di contribuzione. In tal caso NON si potrà più continuare ad
   esercitare.

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LE SANZIONI
                            15 aprile 2015
  Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto
              con M.E.F. e Ministero della Giustizia,
                   APPROVA le MODIFICHE al
                   REGOLAMENTO SANZIONI
              introdotte dal Comitato dei Delegati
                con delibera del 24 ottobre 2014

     Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale > 15 maggio 2015

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LE SANZIONI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Il Regolamento del 2010
§    Riduzione dell’onerosità delle sanzioni
§    Esonero sanzioni per ritardati versamenti entro 8 gg dal termine
§    Introduzione sanzionatorio per contributi minimi
§    Determinazione sanzione minima per irregolarità contributive (€ 30,00)
§    Regolarizzazione tramite “Dichiarazione Spontanea” (art. 8.4)
§    Regolarizzazione tramite “Regolarizzazione Spontanea” (art. 14)
§    Regolarizzazione tramite “Accertamento per adesione” (art. 13)
§    Introduzione “versamento minimo” (25% del dovuto) per riduzione aliquota
      della sanzione (da omissione totale a omissione parziale – dal 24% al 12%)
§    Sanzione minima per ritardato invio mod. 5 se redditi pari a zero
§    Esonero sanzione per ritardato invio mod. 5 per praticantato e primi 2 anni
      di iscrizione all’Albo

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LE SANZIONI
NUOVE AGEVOLAZIONI PER LE RATEIZZAZIONI DELLE SANZIONI
Viene introdotta la possibilità di regolarizzare la posizione contributiva
con MODALITÀ RATEALI nei casi di:
§ “REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA” (art. 14)
   o c.d. RAVVEDIMENTO OPEROSO – forma di regolarizzazione che
   permette all’autore di violazioni di natura formale o sostanziale la
    possibilità di rimediare in modo spontaneo beneficiando di una
   consistente riduzione delle sanzioni previste > SANZIONI – 1/2.
§      “ACCERTAMENTO PER ADESIONE” (art. 13)
        Accordo (preceduto da un contraddittorio) tra l’ente che ha emesso
         l’avviso di accertamento e il contribuente nel cui ambito vengono
        rideterminate imposte e sanzioni > SANZIONI – 1/3.

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LE SANZIONI
MODIFICA ALL’ART. 17
del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI
Viene introdotta la possibilità di regolarizzare la posizione contributiva
con MODALITÀ RATEALI nei casi di
“REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA” (art. 14)
“ACCERTAMENTO PER ADESIONE” (art. 13)

Ø Entro 60 giorni dalla comunicazione delle somme dovute si può
   formulare l’ISTANZA DI RATEAZIONE
Ø fino a 3 anni e con interessi al 2,75 %
Ø fino a 5 anni e con interessi al 2,75 % per somme > € 10.000,00
Ø Necessario un acconto del 20 % del dovuto
Ø Non è possibile se la somma dovuta è inferiore a € 1.000,00
   (in passato € 2.000,00)

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IL NUOVO REGOLAMENTO
                     SULL’ASSISTENZA
                          25 settembre 2015

   Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, visti i pareri
       favorevoli del M.E.F. e del Ministero della Giustizia,
                    APPROVA le MODIFICHE al
                  REGOLAMENTO ASSISTENZA
               introdotte dal Comitato dei Delegati
        con delibera del 24 luglio 2015 e successive modifiche

   Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale > 27 novembre 2015

© avv. Claudio ACAMPORA
IL NUOVO REGOLAMENTO
                     SULL’ASSISTENZA
                          IN CASO DI BISOGNO

   Erogazioni in caso di bisogno individuale per TUTTI gli
     avvocati che per eventi straordinari involontari non
 prevedibili vengono a trovarsi in grave difficoltà economica,
     anche per pensionati > 80 anni o > 70 anni invalidi
              2 erogazioni (una sola reiterazione)
   Domanda tramite il Consiglio o direttamente alla Cassa

© avv. Claudio ACAMPORA
IL NUOVO REGOLAMENTO
                     SULL’ASSISTENZA
                          A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
   Erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione
    diretta cancellati dall’Albo o di pensione di reversibilità

  Erogazioni in caso di famigliari non autosufficienti, portatori
              di handicap o di malattie invalidanti

        Borse di studio per gli orfani e per i figli degli avvocati

© avv. Claudio ACAMPORA
IL NUOVO REGOLAMENTO
                     SULL’ASSISTENZA
                              A SOSTEGNO DELLA SALUTE
                               Copertura di gravi eventi di malattia
                                 e di grandi interventi chirurgici
                          Convenzioni con case di cura, istituti termali e
                                    cliniche odontoiatriche
Interventi di medicina preventiva – polizze di assistenza per lunga
                degenza, premorienza e infortuni
    Contributo per spese di ospitalità in case di riposo pubbliche o
            private per anziani, in istituti per lungodegenti
                Contributo per assistenza infermieristica a domicilio
© avv. Claudio ACAMPORA
IL NUOVO REGOLAMENTO
                     SULL’ASSISTENZA
                          A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
                       Iniziative in favore di TUTTI gli iscritti.
                          Iniziative in favore dei GIOVANI.
     Iniziative in favore degli AVVOCATI CON PENSIONE DI INVALIDITÀ.
                                Per TUTTI
 Convenzioni per ridurre i costi e agevolare l’esercizio della professione
          Assistenza in caso di catastrofe o calamità naturale.
 Agevolazioni per accesso al credito o mediante la cessione del 1/5 della
                                 pensione.
                        Agevolazioni per mutui.
    Convenzioni per fruizione di asili nido e scuole materne e altro.
               > es. Banca dati e Bando per il microcredito > € 15.000,00

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LA CONTINUITÀ PROFESSIONALE
                                   21 agosto 2014
                          Entra in vigore il REGOLAMENTO ex
                                  ART. 21 L. n. 247/2012

    Entra in vigore il nuovo Regolamento, emanato dal
  Comitato dei Delegati di Cassa Forense ed approvato dai
   Ministeri Vigilanti, per dare attuazione alle prescrizioni
                          previste dai
    commi 8, 9 e 10 dell’art. 21 della Legge n. 247/2012.
                                	
  
     Ma cosa prevedono i commi 8, 9 e 10 della L.P.F. ?

© avv. Claudio ACAMPORA
LA CONTINUITÀ PROFESSIONALE
                          ART. 21 L. n. 247/2012

Comma VIII: “L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione
alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense”.
Comma IX: “La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense,
con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel
caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali,
eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei
contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale
applicazione del regime contributivo”.
Comma X: “Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma se non su
base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense”.

© avv. Claudio ACAMPORA
LA CONTINUITÀ PROFESSIONALE
           SI ABBANDONA IL CRITERIO REDITTUALE

© avv. Claudio ACAMPORA
LA CONTINUITÀ PROFESSIONALE
        L’accertamento della continuità professionale torna agli
        ORDINI – Fino al 1952 era di competenza degli ORDINI.

        ART. 9 – Comma 8
        REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 21 L.P.F.

        A partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la
        Cassa non potrà:
        - dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012
          per mancanza del requisito della continuità professionale,
                                       né
        - procedere a revisioni a norma dell’art. 3 della Legge n.
          319/75 e successive modifiche.

© avv. Claudio ACAMPORA
LA CONTINUITÀ PROFESSIONALE
                          ART. 21 L. n. 247/2012
                      I PRINCIPI FONDAMENTALI
           CHE VENGONO INTRODOTTI CON LA LEGGE N. 247/2012
§ Viene definitivamente meno l’accertamento della «continuità
   professionale» legata ad un «criterio reddituale»
§ Dal 2014 ogni anno sarà valido, ai fini previdenziali, a prescindere dal
   reddito effettivamente percepito dall’iscritto
§ Sarà il CNF a stabilire con un Nuovo Regolamento i criteri necessari
   per attestare lo svolgimento della professione in modo: effettivo,
   continuativo, abituale e prevalente
§ L’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa a seguito dell’iscrizione
   all’Albo riconosce giuridicamente all’iscritto il «DIRITTO» ad avere
   una prestazione pensionistica al termine della sua attività lavorativa a
   fronte del «DOVERE» di pagare i CONTRIBUTI previsti dall’Ente
   PREVIDENZIALE – Rispetto dell’art. 38 Costituzione > Al lavoratore
   tutela previdenziale e assistenziale
© avv. Claudio ACAMPORA
LA CONTINUITÀ PROFESSIONALE
                          ART. 21 L. n. 247/2012
                            REGOLAMENTO
L’ISCRIZIONE ALLA CASSA dal 21.8.2014, data di entrata in vigore del
regolamento, o dalla data d’iscrizione all’Albo, se successiva, è
obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi Forensi.

L’iscrizione non avviene più a domanda ma è contestuale all’iscrizione
all’Albo.

Saranno i CONSIGLI DELL’ORDINE ed il CNF a dare notizia alla Cassa
delle iscrizioni all’Albo dagli stessi deliberate.

© avv. Claudio ACAMPORA
LA INCOMPATIBILITÀ
                                   Art. 18 L. N. 247/2012
  La professione di avvocato è incompatibile:
       A) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o
          professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e
          culturale, nonché con l’esercizio dell’attività di notaio;
       B) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, salvi incarichi di
          gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a
          crisi di impresa;
       C) con «la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società
          di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in
          qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o
          consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché
          con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali
          di gestione». Sono previste delle eccezioni qualora l’oggetto della attività della
          società sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o
          familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale
          interamente pubblico;
       D) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

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LA INCOMPATIBILITÀ
Norma che fonda il potere della CASSA

L. n. 319/1975
Norme riguardanti previdenza e assistenza forense.
Art. 2 - III C.
“… In ogni caso l’attività professionale svolta in una delle
situazioni di incompatibilità …, ancorché l’incompatibilità
non sia stata accertata e perseguita dal Consiglio
dell’Ordine competente, preclude sia l’iscrizione alla Cassa,
sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi
trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in
cui l’attività medesima è stata svolta.”

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LA INCOMPATIBILITÀ
PROBLEMA DI COMPATIBILITÀ CON LA L.P.F.
Sessione del C.d.A. del 25 settembre 2015
In materia di Incompatibilità:
a) di dare mandato agli Uffici di non rilevare più alcuna
     situazione di incompatibilità con l’esercizio della
     professione forense a decorrere dal 21 agosto 2014,
     anche se relativa a periodi precedenti, fermo restando
     la validità degli accertamenti compiuti fino a tale data;
b) di estendere gli effetti della presente disposizione
      anche alle situazioni di incompatibilità già rilevate, ma
      non ancora definite per le quali, alla data odierna,
     pende contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale.
	
  
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IL FUTURO PER I GIOVANI

          1.        ACCESSO > Stabilizzazione
          2.        INNOVAZIONE > Tecnologia
          3.        ECCELLENZA > Professionalità
          4.        COESIONE > Politica forense

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LA POLITICA FORENSE
          NAZIONALE
          q C.N.F. - ISTITUZIONE E GIUDICE
          q O.U.A. > ART. 39 L.P.F. - POLITICA
                  > CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
          q CASSA FORENSE - ASSISTENZA E PREVIDENZA
          q ASSOCIAZIONI
          ______________________________________________________________________________________________________

          LOCALE
          q ORDINE AVVOCATI > U.L.O.F.
          q C.P.O.
          q ASSOCIAZIONI

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