ASLA LA CASSA FORENSE I REGOLAMENTI IL FUTURO DEI GIOVANI AVVOCATI - 3 DICEMBRE 2015 - ASLA Italia
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ASLA 3 DICEMBRE 2015 LA CASSA FORENSE I REGOLAMENTI RISCATTO - SANZIONI - ASSISTENZA CONTINUITÀ - INCOMPATIBILITÀ IL FUTURO DEI GIOVANI AVVOCATI Relazione avv. Claudio ACAMPORA ______________________________________________________________________________________________________________________ © avv. Claudio ACAMPORA
CHI E’ LA CASSA ? Cassa Forense, nata nel 1952 come Ente Pubblico, dal 1995 trasformata in Fondazione di diritto privato Gestisce in via autonoma ed eroga previdenza ed assistenza agli Avvocati senza ricevere alcun contributo da parte dello Stato © avv. Claudio ACAMPORA
LA CASSA IL NOSTRO SISTEMA PREVIDENZIALE SISTEMA DI “RIDISTRIBUZIONE” (MISTO RETRIBUTIVO - CONTRIBUTIVO) trasferisce risorse prodotte dall’avvocatura attiva in favore: Ø degli avvocati che hanno cessato l’attività lavorativa per ragioni di età anagrafica (pensioni di VECCHIAIA) o di anzianità contributiva (pensioni di ANZIANITÀ) Ø dei colleghi che non sono più in grado di partecipare al processo produttivo per incapacità lavorativa (pensioni di INVALIDITÀ/INABILITÀ) Ø a chi è legato da rapporti familiari con avvocati deceduti (pensioni a SUPERSTITI) Ø agli avvocati sprovvisti di qualsiasi forma di reddito, non in grado di lavorare (pensioni ASSISTENZIALI) © avv. Claudio ACAMPORA
ORGANI DELLA CASSA § Presidente + 2 Vice Presidenti di cui uno Vicario § Comitato dei Delegati § Consiglio di Amministrazione § Giunta Esecutiva § Collegio dei Sindaci § Direttore Generale § O.D.V. 231 struttura organizzativa divisa in due aree: 1) Area istituzionale 2) Area patrimonio > n. 278 dipendenti CONTROLLO ESTERNO: 1) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 2) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 3) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE © avv. Claudio ACAMPORA
COMITATO DEI DELEGATI N. 80 AVVOCATI ELETTI Ogni delegato partecipa a 1 o 2 COMMISSIONI Definibile come il parlamentino della CASSA + Attività di PATRONATO Il delegato può essere eletto all’interno nel C.d.A. e divenire Presidente o Vice presidente © avv. Claudio ACAMPORA
COMMISSIONI 1. BILANCIO E PATRIMONIO 2. PREVIDENZA 3. RIFORMA ASSISTENZA 4. STATUTO E REGOLAMENTI - 231 e anticorruzione 5. CF LAB. EUROPA 6. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 7. PARI OPPORTUNITA’ 8. ADEPP > Associazione ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI n. 19 CASSE … oltre 2.000.000 di Professionisti 9. FORMAZIONE 10. INFORMATICA GIUDIZIARIA - anche per il C.d.A. 11. CONVENZIONI - anche per il C.d.A. 12. RAPPORTI GRANDI STUDI LEGALI © avv. Claudio ACAMPORA
IL RISCATTO 17 marzo 2015 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, visti i pareri favorevoli del M.E.F. e del Ministero della Giustizia, APPROVA le MODIFICHE al REGOLAMENTO del RISCATTO introdotte dal Comitato dei Delegati con delibera del 19 dicembre 2014 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale > 11 aprile 2015 © avv. Claudio ACAMPORA
IL RISCATTO UN ISTITUTO CHE RILEVA IN UN MOMENTO DI CRISI, SOPRATTUTTO PER I GIOVANI Né l’art. 24 della Legge n. 141 /1992 che prevede l’istituto, né il REGOLAMENTO per il RISCATTO forniscono una definizione del riscatto. Trattasi di un ISTITUTO per il quale a fronte del pagamento di un dato importo è possibile AUMENTARE GLI ANNI validi ai fini dell’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA sia per il conseguimento del DIRITTO ALLA PENSIONE sia per il CALCOLO DELLA PENSIONE. © avv. Claudio ACAMPORA
IL RISCATTO SOGGETTI LEGITTIMATI A) Avvocati e praticanti iscritti alla Cassa B) Cancellati dalla Cassa con diritto a pensione di vecchiaia C) Pensionati di inabilità D) Superstiti di avvocati iscritti alla Cassa deceduti Al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione alla Cassa del de cuius utile per conseguire il diritto alla pensione indiretta © avv. Claudio ACAMPORA
IL RISCATTO PRESUPPOSTI: Ø REGOLARITÀ VERSO LA CASSA Ø MANCATA FRUIZIONE PRESSO ALTRA CASSA o ENTE ANNI RISCATTABILI: A) Corso legale di laurea in giurisprudenza B) Servizio militare obbligatorio o civile sostitutivo (fino a 2 anni) C) Praticantato anche svolto all’estero (fino a 3 anni) Non è possibile riscattare anni coincidenti tra loro o con anni di iscrizione alla Cassa o con anni ricongiungibili (Legge 45/90) © avv. Claudio ACAMPORA
IL RISCATTO Gli anni riscattati sono: Ø … FIGURATIVI non anticipano la decorrenza di iscrizione alla Cassa Ø … UTILI per tutti gli iscritti ad aumentare l’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA e conseguentemente per § anticipare il momento del pensionamento § calcolare la pensione su un maggior numero di anni © avv. Claudio ACAMPORA
IL RISCATTO RICHIESTA: Ora possibile ON LINE la richiesta è possibile per almeno UN ANNO e solo per ANNI INTERI. Il RISCATTO è SEMPRE ONEROSO Il relativo quantum da liquidare viene determinato in modo che il contributo equivalga alla RISERVA MATEMATICA necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato e non sia inferiore per ogni anno di riscatto ad un importo pari alla misura intera dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) previsti per l’anno di presentazione della relativa istanza. © avv. Claudio ACAMPORA
IL RISCATTO MODALITA’ DI PAGAMENTO E VANTAGGIO FISCALE Ø in unica soluzione, entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla comunicazione della delibera adottata dalla Giunta Esecutiva Ø ratealmente, in un massimo di 10 annualità, su domanda da inoltrarsi entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla comunicazione di cui sopra Ø la somma versata sia in un’unica soluzione sia ratealmente è fiscalmente INTEGRALMENTE DEDUCIBILE Ciò consente un accesso al riscatto molto più agevole, soprattutto nella forma rateizzata © avv. Claudio ACAMPORA
IL RISCATTO MODIFICHE AL PRECEDENTE REGOLAMENTO: ü Da 5 a 10 ANNUALITA’ per la rateizzazione ü Domanda presentabile anche ON LINE ü Determinazione del quantum iniziale (liquidazione negli anni decisi dal richiedente, da 1 a 10) ü Interessi annui dal 4 % al 2,75 % (salvo tasso interesse legale maggiore) ü Applicazione per coloro che hanno già presentato la domanda ma per i quali non è spirato il termine per il pagamento della prima rata © avv. Claudio ACAMPORA
IL RISCATTO DECORRENZA DELLA PENSIONE A SEGUITO DI RISCATTO Se al raggiungimento dell’età anagrafica (esempio: 70 anni) non è stata raggiunta l’anzianità contributiva (35 anni), è possibile maturare il requisito utilizzando l’istituto del riscatto. In tal caso il diritto alla pensione maturerà dal primo giorno del mese successivo alla domanda di riscatto e non dal primo giorno del mese successivo al compimento del requisito anagrafico, e solo ad avvenuto pagamento (non più rateizzabile) dell’importo calcolato. INTERRUZIONE DEI PAGAMENTI Sono considerati riscattati solo gli anni per i quali è stato interamente versato l'onere dovuto comprensivo degli interessi. © avv. Claudio ACAMPORA
IL RISCATTO Disciplina a regime nel 2021 OBBIETTIVO PRIMARIO: ARRIVARE AD ALMENO 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE § E’ possibile andare in pensione a 65 anni con 35 anni di contribuzione anticipando la pensione di VECCHIAIA da 70 sino a 65 anni con la riduzione del 0,41% al mese – 60 scelte ! La riduzione è permanente. § Si godrà della pensione di VECCHIAIA “piena” se, a 65 anni, si avranno 40 di contribuzione. § Si potrà chiedere la pensione di ANZIANITÀ a 62 anni avendo 40 anni di contribuzione. In tal caso NON si potrà più continuare ad esercitare. © avv. Claudio ACAMPORA
LE SANZIONI 15 aprile 2015 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con M.E.F. e Ministero della Giustizia, APPROVA le MODIFICHE al REGOLAMENTO SANZIONI introdotte dal Comitato dei Delegati con delibera del 24 ottobre 2014 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale > 15 maggio 2015 © avv. Claudio ACAMPORA
LE SANZIONI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI Il Regolamento del 2010 § Riduzione dell’onerosità delle sanzioni § Esonero sanzioni per ritardati versamenti entro 8 gg dal termine § Introduzione sanzionatorio per contributi minimi § Determinazione sanzione minima per irregolarità contributive (€ 30,00) § Regolarizzazione tramite “Dichiarazione Spontanea” (art. 8.4) § Regolarizzazione tramite “Regolarizzazione Spontanea” (art. 14) § Regolarizzazione tramite “Accertamento per adesione” (art. 13) § Introduzione “versamento minimo” (25% del dovuto) per riduzione aliquota della sanzione (da omissione totale a omissione parziale – dal 24% al 12%) § Sanzione minima per ritardato invio mod. 5 se redditi pari a zero § Esonero sanzione per ritardato invio mod. 5 per praticantato e primi 2 anni di iscrizione all’Albo © avv. Claudio ACAMPORA
LE SANZIONI NUOVE AGEVOLAZIONI PER LE RATEIZZAZIONI DELLE SANZIONI Viene introdotta la possibilità di regolarizzare la posizione contributiva con MODALITÀ RATEALI nei casi di: § “REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA” (art. 14) o c.d. RAVVEDIMENTO OPEROSO – forma di regolarizzazione che permette all’autore di violazioni di natura formale o sostanziale la possibilità di rimediare in modo spontaneo beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni previste > SANZIONI – 1/2. § “ACCERTAMENTO PER ADESIONE” (art. 13) Accordo (preceduto da un contraddittorio) tra l’ente che ha emesso l’avviso di accertamento e il contribuente nel cui ambito vengono rideterminate imposte e sanzioni > SANZIONI – 1/3. © avv. Claudio ACAMPORA
LE SANZIONI MODIFICA ALL’ART. 17 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI Viene introdotta la possibilità di regolarizzare la posizione contributiva con MODALITÀ RATEALI nei casi di “REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA” (art. 14) “ACCERTAMENTO PER ADESIONE” (art. 13) Ø Entro 60 giorni dalla comunicazione delle somme dovute si può formulare l’ISTANZA DI RATEAZIONE Ø fino a 3 anni e con interessi al 2,75 % Ø fino a 5 anni e con interessi al 2,75 % per somme > € 10.000,00 Ø Necessario un acconto del 20 % del dovuto Ø Non è possibile se la somma dovuta è inferiore a € 1.000,00 (in passato € 2.000,00) © avv. Claudio ACAMPORA
IL NUOVO REGOLAMENTO SULL’ASSISTENZA 25 settembre 2015 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, visti i pareri favorevoli del M.E.F. e del Ministero della Giustizia, APPROVA le MODIFICHE al REGOLAMENTO ASSISTENZA introdotte dal Comitato dei Delegati con delibera del 24 luglio 2015 e successive modifiche Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale > 27 novembre 2015 © avv. Claudio ACAMPORA
IL NUOVO REGOLAMENTO SULL’ASSISTENZA IN CASO DI BISOGNO Erogazioni in caso di bisogno individuale per TUTTI gli avvocati che per eventi straordinari involontari non prevedibili vengono a trovarsi in grave difficoltà economica, anche per pensionati > 80 anni o > 70 anni invalidi 2 erogazioni (una sola reiterazione) Domanda tramite il Consiglio o direttamente alla Cassa © avv. Claudio ACAMPORA
IL NUOVO REGOLAMENTO SULL’ASSISTENZA A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA Erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dall’Albo o di pensione di reversibilità Erogazioni in caso di famigliari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti Borse di studio per gli orfani e per i figli degli avvocati © avv. Claudio ACAMPORA
IL NUOVO REGOLAMENTO SULL’ASSISTENZA A SOSTEGNO DELLA SALUTE Copertura di gravi eventi di malattia e di grandi interventi chirurgici Convenzioni con case di cura, istituti termali e cliniche odontoiatriche Interventi di medicina preventiva – polizze di assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni Contributo per spese di ospitalità in case di riposo pubbliche o private per anziani, in istituti per lungodegenti Contributo per assistenza infermieristica a domicilio © avv. Claudio ACAMPORA
IL NUOVO REGOLAMENTO SULL’ASSISTENZA A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE Iniziative in favore di TUTTI gli iscritti. Iniziative in favore dei GIOVANI. Iniziative in favore degli AVVOCATI CON PENSIONE DI INVALIDITÀ. Per TUTTI Convenzioni per ridurre i costi e agevolare l’esercizio della professione Assistenza in caso di catastrofe o calamità naturale. Agevolazioni per accesso al credito o mediante la cessione del 1/5 della pensione. Agevolazioni per mutui. Convenzioni per fruizione di asili nido e scuole materne e altro. > es. Banca dati e Bando per il microcredito > € 15.000,00 © avv. Claudio ACAMPORA
LA CONTINUITÀ PROFESSIONALE 21 agosto 2014 Entra in vigore il REGOLAMENTO ex ART. 21 L. n. 247/2012 Entra in vigore il nuovo Regolamento, emanato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense ed approvato dai Ministeri Vigilanti, per dare attuazione alle prescrizioni previste dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 21 della Legge n. 247/2012. Ma cosa prevedono i commi 8, 9 e 10 della L.P.F. ? © avv. Claudio ACAMPORA
LA CONTINUITÀ PROFESSIONALE ART. 21 L. n. 247/2012 Comma VIII: “L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense”. Comma IX: “La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo”. Comma X: “Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”. © avv. Claudio ACAMPORA
LA CONTINUITÀ PROFESSIONALE SI ABBANDONA IL CRITERIO REDITTUALE © avv. Claudio ACAMPORA
LA CONTINUITÀ PROFESSIONALE L’accertamento della continuità professionale torna agli ORDINI – Fino al 1952 era di competenza degli ORDINI. ART. 9 – Comma 8 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 21 L.P.F. A partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la Cassa non potrà: - dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né - procedere a revisioni a norma dell’art. 3 della Legge n. 319/75 e successive modifiche. © avv. Claudio ACAMPORA
LA CONTINUITÀ PROFESSIONALE ART. 21 L. n. 247/2012 I PRINCIPI FONDAMENTALI CHE VENGONO INTRODOTTI CON LA LEGGE N. 247/2012 § Viene definitivamente meno l’accertamento della «continuità professionale» legata ad un «criterio reddituale» § Dal 2014 ogni anno sarà valido, ai fini previdenziali, a prescindere dal reddito effettivamente percepito dall’iscritto § Sarà il CNF a stabilire con un Nuovo Regolamento i criteri necessari per attestare lo svolgimento della professione in modo: effettivo, continuativo, abituale e prevalente § L’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa a seguito dell’iscrizione all’Albo riconosce giuridicamente all’iscritto il «DIRITTO» ad avere una prestazione pensionistica al termine della sua attività lavorativa a fronte del «DOVERE» di pagare i CONTRIBUTI previsti dall’Ente PREVIDENZIALE – Rispetto dell’art. 38 Costituzione > Al lavoratore tutela previdenziale e assistenziale © avv. Claudio ACAMPORA
LA CONTINUITÀ PROFESSIONALE ART. 21 L. n. 247/2012 REGOLAMENTO L’ISCRIZIONE ALLA CASSA dal 21.8.2014, data di entrata in vigore del regolamento, o dalla data d’iscrizione all’Albo, se successiva, è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi Forensi. L’iscrizione non avviene più a domanda ma è contestuale all’iscrizione all’Albo. Saranno i CONSIGLI DELL’ORDINE ed il CNF a dare notizia alla Cassa delle iscrizioni all’Albo dagli stessi deliberate. © avv. Claudio ACAMPORA
LA INCOMPATIBILITÀ Art. 18 L. N. 247/2012 La professione di avvocato è incompatibile: A) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, nonché con l’esercizio dell’attività di notaio; B) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, salvi incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; C) con «la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione». Sono previste delle eccezioni qualora l’oggetto della attività della società sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; D) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato. © avv. Claudio ACAMPORA
LA INCOMPATIBILITÀ Norma che fonda il potere della CASSA L. n. 319/1975 Norme riguardanti previdenza e assistenza forense. Art. 2 - III C. “… In ogni caso l’attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità …, ancorché l’incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal Consiglio dell’Ordine competente, preclude sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l’attività medesima è stata svolta.” © avv. Claudio ACAMPORA
LA INCOMPATIBILITÀ PROBLEMA DI COMPATIBILITÀ CON LA L.P.F. Sessione del C.d.A. del 25 settembre 2015 In materia di Incompatibilità: a) di dare mandato agli Uffici di non rilevare più alcuna situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense a decorrere dal 21 agosto 2014, anche se relativa a periodi precedenti, fermo restando la validità degli accertamenti compiuti fino a tale data; b) di estendere gli effetti della presente disposizione anche alle situazioni di incompatibilità già rilevate, ma non ancora definite per le quali, alla data odierna, pende contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale. © avv. Claudio ACAMPORA
IL FUTURO PER I GIOVANI 1. ACCESSO > Stabilizzazione 2. INNOVAZIONE > Tecnologia 3. ECCELLENZA > Professionalità 4. COESIONE > Politica forense © avv. Claudio ACAMPORA
LA POLITICA FORENSE NAZIONALE q C.N.F. - ISTITUZIONE E GIUDICE q O.U.A. > ART. 39 L.P.F. - POLITICA > CONGRESSO NAZIONALE FORENSE q CASSA FORENSE - ASSISTENZA E PREVIDENZA q ASSOCIAZIONI ______________________________________________________________________________________________________ LOCALE q ORDINE AVVOCATI > U.L.O.F. q C.P.O. q ASSOCIAZIONI © avv. Claudio ACAMPORA
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