APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - Gli obblighi dei Produttori I Sistemi Collettivi L'iscrizione al Registro AEE

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APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - Gli obblighi dei Produttori I Sistemi Collettivi L'iscrizione al Registro AEE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE
     ED ELETTRONICHE
    Gli obblighi dei Produttori
         I Sistemi Collettivi
    L’iscrizione al Registro AEE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - Gli obblighi dei Produttori I Sistemi Collettivi L'iscrizione al Registro AEE
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D. Lgs. 151/2005 –
Normativa RAEE

D. Lgs. 152/2006 – Testo
Unico Ambientale
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NORMATIVA RAEE – D.LGS. n. 151/2005
(DIRETTIVE 2002/92 CE 2002/96 CE e 2003/108CE)

Normativa specifica contenente gli obblighi di gestione e finanziamento in
capo ai Produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), delle
operazioni di ritiro, trasporto e gestione dei RAEE domestici e anche di
raccolta di RAEE professionali.

                 Stabilisce misure e procedure finalizzate a:
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•   Prevenire la produzione di RAEE

•   Promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in
    modo di ridurne le quantità avviate allo smaltimento

•   Migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano
    al ciclo di vita del prodotto (produttori, consumatori, operatori che operano nel
    trattamento dei RAEE)

•   Ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
    elettroniche
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AEE: (apparecchiature elettriche ed elettroniche): le
apparecchiature che dipendono, per il loro funzionamento, da
correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le
apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di
questi campi e correnti, appartenenti alle categorie
dell’allegato 1-A del D.Lgs. 151 del 25 luglio 2005.

RAEE: (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche): le AEE che sono considerate rifiuti, inclusi
tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che
sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si
assume la decisione di disfarsene.
I RAEE possono essere di 2 tipi:

•RAEE Domestico: RAEE originati da nuclei domestici e i
RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di
altro tipo analoghi, assimilabili per natura e quantità, a quelli
originati dai nuclei domestici

•RAEE      Professionali:   RAEE prodotti dalle attività
amministrative ed economiche diversi da quelli provenienti dai
nuclei domestici.
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1.   Grandi Elettrodomestici

2.   Piccoli Elettrodomestici

3.   Apparecchiature Informatiche e per telecomunicazioni

4.   Apparecchiature di consumo

5.   Apparecchiature di illuminazione

6.   Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di
     grandi dimensioni)

7.   Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero

8.   Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)

9.   Strumenti di monitoraggio e controllo

10. Distributori automatici
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FINANZIAMENTO DEI RAEE DI PROVENIENZA DOMESTICA

RAEE Storici: immessi sul mercato prima del   RAEENuovi: immessi sul mercato dopo il
31/12/2010:                                   01/01/2011:

1.   Obbligo Iscrizione al Registro AEE       1.   Obbligo Iscrizione al Registro AEE
2.   Obbligo Adesione ad un Sistema           2.   Opzione:
     Collettivo                                     i.   adesione ad un Sistema Collettivo
                                                    ii. Organizzazione di un proprio
                                                         Sistema di raccolta - costituzione
                                                         di garanzia finanziaria
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FINANZIAMENTO DEI RAEE DI PROVENIENZA PROFESSIONALE

                              COSTITUZIONE DI GARANZIA
                              FINANZIARIA O APPOSITO
                              ACCORDO FINANZIARIO

RAEE Storici: immessi sul mercato prima del RAEE Nuovi: immessi sul mercato dopo il
31/12/2010:                                 01/01/2011:

1.   Obbligo Iscrizione al Registro AEE      1.   Obbligo Iscrizione al Registro AEE
2.   Opzione:                                2.   Opzione:
      i.   adesione ad un Sistema Collettivo       i.   adesione ad un Sistema Collettivo
      ii. Organizzazione di un proprio             ii. Organizzazione di un proprio
           Sistema di raccolta                          Sistema di raccolta
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•Il Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di
gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è istituito con Dm
Ambiente 25 settembre 2007 n. 185.

•Il Produttore effettua la propria iscrizione al Registro presso la Camera di
Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa.

•L’iscrizione al Registro avviene in via esclusivamente telematica con
collegamento al portale www.impresa.gov.it attraverso l’utilizzo di dispositivo
smart cart o business key contenente la firma del legale rappresentante
dell’impresa.

•A seguito dell’iscrizione il Registro rilascia un certificato contenente il numero di
registrazione assegnato all’impresa. Il numero è composto da 16 caratteri, inizia
con la sigla “IT”: tale numero deve essere riportato su tutti i documenti
commerciali e, riportato sul sito dell’impresa.

•Oltre all’iscrizione, ogni anno entro il 30 Aprile, il Produttore, sempre in via
telematica, è tenuto a dichiarare al Registro le quantità di apparecchiature
immesse (vendute) nel corso dell’anno precedente la dichiarazione; la
Comunicazione (MUD AEE) deve essere trasmessa anche con quantità 0 (Zero).
L’OMESSA ISCRIZIONE AL REGISTRO AEE
E’  PUNITA   CON    UNA    SANZIONE
AMMINISTRATIVA DA 30.000 A 100.000
EURO.

L’OMESSA O INFEDELE COMUNICAZIONE
ANNUALE E’ PUNITA CON UNA SANZIONE
AMMINISTRATIVA DA 2.000 A 20.000
EURO.
LA COMUNICAZIONE ANNUALE PUO’
ESSERE     TRASMESSA      IN    VIA
ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA ENTRO IL
TERMINE DI SCADENZA E NON SONO
PREVISTE   MODALITA’   DIVERSE   DI
COMUNICAZIONE     NE’   FORME    DI
RAVVEDIMENTO OPEROSO.
• I Produttori di apparecchiature destinate al mercato
  domestico e di apparecchiature (tutte, sia domestico che
  professionale) appartenenti alla cat. 5 dell’allegato 1-A
  (apparecchiature luminose e sorgenti luminose) hanno
  obbligo di adesione, oltre che al Registro Nazionale, ad un
  Sistema Collettivo
Per i RAEE storici domestici e per i RAEE nuovi domestici per i quali i
Produttori hanno optato per la gestione collettiva, il D. Lgs. 151 attribuisce ai
produttori stessi le attività di:

1. Ritiro dei RAEE dai centri di raccolta comunali
2. Trasporto dei RAEE a centri di trattamento idonei
3. Trattamento dei RAEE nel pieno rispetto delle normative e
   massimizzando il recupero dei materiali.

Tali attività non sono più a carico degli Entri locali , ma sono gestite dai
Produttori di AEE mediante i Sistemi Collettivi.

Rimangono di competenza degli Enti locali la gestione dei Centri di Raccolta
e la relazione con il cittadino (eventuale raccolta a domicilio, fasce orarie di
    apertura dei centri di raccolta, ecc.)
Cittadini

                Enti Locali                    Trattamento

Distribuzione                 Ritiro e trasporto
La gestione dei RAEE storici provenienti da nuclei domestici deve essere
obbligatoriamente effettuata in forma collettiva, la forma collettiva è libera.
I Produttori possono scegliere di aderire ad uno Sistemi Collettivi nati per
assolvere alle obbligazioni previste dal D. Lgs. 151/2005.

I Sistemi Collettivi sono i soggetti – ad esempio consorzi o società senza
finalità di lucro – fondati e finanziati dai produttori di AEE per assolvere
collettivamente alle obbligazioni loro attribuite da Decreto RAEE.

I Sistemi Collettivi, operando in libera concorrenza, tendono al
contenimento dei costi ed al miglioramento continuo dei livelli di servizio.

Anche per i RAEE immessi successivamente al 1 Gennaio 2011 e per i
quali non è stato avviato un sistema individuale di raccolta, la gestione
continua ad essere effettuata in forma collettiva.
I Sistemi Collettivi hanno il compito primario di gestire il trasporto, il
trattamento ed il recupero dei RAEE sull’intero territorio nazionale.

I Sistemi Collettivi attualmente attivi in Italia nel settore RAEE domestici
sono 16 alcuni dei quali specializzati su specifiche tipologie di prodotto (
Sistemi Collettivi di Filiera) altri invece si occupano di gestire più
categorie: Sistemi Collettivi Multifiliera.

I Sistemi Collettivi aderiscono obbligatoriamente al Centro di
Coordinamento RAEE istituito ai sensi del D.Lgs. 185/2007, il cui Statuto
è approvato e riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente, che ne coordina
l’operatività su tutto il territorio nazionale.
Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), come
previsto dal D. Lgs. 151/2005, è stato identificato come organo
per regolare e coordinare le attività di un sistema
multiconsortile.

Il ruolo fondamentale del CdC RAEE è garantire condizioni
uniformi ed omogenee tra i Sistemi Collettivi che,
obbligatoriamente, devono associarsi.

Il CdC RAEE si pone come elemento di funzionamento
operativo del sistema stesso, offrendo servizi sia ai Sistemi
Collettivi che agli altri soggetti di filiera. Garantisce, così,
l’accentramento delle funzioni per l’ottimizzazione della
gestione del sistema nel suo complesso.
Con il D.Lgs. 188/2008 sono state istituite, per i Produttori e gli
Importatori di pile ed accumulatori obblighi in fatto di:
1. Finanziamento della gestione dei rifiuti da pile ed accumulatori
2. Iscrizione al Registro Pile ed Accumulatori
3. Comunicazione annuale dei quantitativi immessi
Gli obblighi previsti per la gestione dei rifiuti da pile ed accumulatori risultano
simili alle regole previste per i RAEE:

Il funzionamento dei Registri è analogo ed ogni operazione avviene
esclusivamente per via telematica attraverso il portale www.impresa.gov.it
E’ obbligatoria la comunicazione annuale degli immessi, varia la scadenza
che, per le pile e gli accumulatori, è il 31 Marzo di ogni anno
La gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori può essere individuale o
collettiva, esercitare l’opzione di scelta di Sistema Collettivo può essere
consigliabile in caso di ridotti quantitativi immessi
Il Sistema sanzionatorio previsto è il medesimo
La gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori avviene con programmazione
ed organizzazione analoghe a quelle individuate per la gestione dei RAEE.

Anche per le pile e gli accumulatori è stato istituito un Centro di
Coordinamento, anch’esso riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente: il
CdCNPA (Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori.

Non esiste, per i rifiuti da pile ed accumulatori, la suddivisione “Domestico
– Professionale”; le pile e gli accumulatori sono suddivisi in tre grandi
famiglie:

Portatili                      Veicoli                        Industriali

Il CdCNPA coordina ed organizza la gestione di tutti i sistemi
obbligatoriamente aderenti al Sistema siano essi individuali o collettivi.
Via Pianezza, 123 – 10151 Torino
Tel. +39 011 4513192 – 139 – 133
e.mail info@apiraee.it sito www.apiraee.it
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