APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - Gli obblighi dei Produttori I Sistemi Collettivi L'iscrizione al Registro AEE
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Gli obblighi dei Produttori I Sistemi Collettivi L’iscrizione al Registro AEE
NORMATIVA RAEE – D.LGS. n. 151/2005 (DIRETTIVE 2002/92 CE 2002/96 CE e 2003/108CE) Normativa specifica contenente gli obblighi di gestione e finanziamento in capo ai Produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), delle operazioni di ritiro, trasporto e gestione dei RAEE domestici e anche di raccolta di RAEE professionali. Stabilisce misure e procedure finalizzate a:
• Prevenire la produzione di RAEE • Promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo di ridurne le quantità avviate allo smaltimento • Migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita del prodotto (produttori, consumatori, operatori che operano nel trattamento dei RAEE) • Ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
AEE: (apparecchiature elettriche ed elettroniche): le apparecchiature che dipendono, per il loro funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie dell’allegato 1-A del D.Lgs. 151 del 25 luglio 2005. RAEE: (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche): le AEE che sono considerate rifiuti, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene. I RAEE possono essere di 2 tipi: •RAEE Domestico: RAEE originati da nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, assimilabili per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici •RAEE Professionali: RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.
1. Grandi Elettrodomestici 2. Piccoli Elettrodomestici 3. Apparecchiature Informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e controllo 10. Distributori automatici
FINANZIAMENTO DEI RAEE DI PROVENIENZA DOMESTICA RAEE Storici: immessi sul mercato prima del RAEENuovi: immessi sul mercato dopo il 31/12/2010: 01/01/2011: 1. Obbligo Iscrizione al Registro AEE 1. Obbligo Iscrizione al Registro AEE 2. Obbligo Adesione ad un Sistema 2. Opzione: Collettivo i. adesione ad un Sistema Collettivo ii. Organizzazione di un proprio Sistema di raccolta - costituzione di garanzia finanziaria
FINANZIAMENTO DEI RAEE DI PROVENIENZA PROFESSIONALE COSTITUZIONE DI GARANZIA FINANZIARIA O APPOSITO ACCORDO FINANZIARIO RAEE Storici: immessi sul mercato prima del RAEE Nuovi: immessi sul mercato dopo il 31/12/2010: 01/01/2011: 1. Obbligo Iscrizione al Registro AEE 1. Obbligo Iscrizione al Registro AEE 2. Opzione: 2. Opzione: i. adesione ad un Sistema Collettivo i. adesione ad un Sistema Collettivo ii. Organizzazione di un proprio ii. Organizzazione di un proprio Sistema di raccolta Sistema di raccolta
•Il Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è istituito con Dm Ambiente 25 settembre 2007 n. 185. •Il Produttore effettua la propria iscrizione al Registro presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa. •L’iscrizione al Registro avviene in via esclusivamente telematica con collegamento al portale www.impresa.gov.it attraverso l’utilizzo di dispositivo smart cart o business key contenente la firma del legale rappresentante dell’impresa. •A seguito dell’iscrizione il Registro rilascia un certificato contenente il numero di registrazione assegnato all’impresa. Il numero è composto da 16 caratteri, inizia con la sigla “IT”: tale numero deve essere riportato su tutti i documenti commerciali e, riportato sul sito dell’impresa. •Oltre all’iscrizione, ogni anno entro il 30 Aprile, il Produttore, sempre in via telematica, è tenuto a dichiarare al Registro le quantità di apparecchiature immesse (vendute) nel corso dell’anno precedente la dichiarazione; la Comunicazione (MUD AEE) deve essere trasmessa anche con quantità 0 (Zero).
L’OMESSA ISCRIZIONE AL REGISTRO AEE E’ PUNITA CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 30.000 A 100.000 EURO. L’OMESSA O INFEDELE COMUNICAZIONE ANNUALE E’ PUNITA CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 2.000 A 20.000 EURO. LA COMUNICAZIONE ANNUALE PUO’ ESSERE TRASMESSA IN VIA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA E NON SONO PREVISTE MODALITA’ DIVERSE DI COMUNICAZIONE NE’ FORME DI RAVVEDIMENTO OPEROSO.
• I Produttori di apparecchiature destinate al mercato domestico e di apparecchiature (tutte, sia domestico che professionale) appartenenti alla cat. 5 dell’allegato 1-A (apparecchiature luminose e sorgenti luminose) hanno obbligo di adesione, oltre che al Registro Nazionale, ad un Sistema Collettivo
Per i RAEE storici domestici e per i RAEE nuovi domestici per i quali i Produttori hanno optato per la gestione collettiva, il D. Lgs. 151 attribuisce ai produttori stessi le attività di: 1. Ritiro dei RAEE dai centri di raccolta comunali 2. Trasporto dei RAEE a centri di trattamento idonei 3. Trattamento dei RAEE nel pieno rispetto delle normative e massimizzando il recupero dei materiali. Tali attività non sono più a carico degli Entri locali , ma sono gestite dai Produttori di AEE mediante i Sistemi Collettivi. Rimangono di competenza degli Enti locali la gestione dei Centri di Raccolta e la relazione con il cittadino (eventuale raccolta a domicilio, fasce orarie di apertura dei centri di raccolta, ecc.)
Cittadini Enti Locali Trattamento Distribuzione Ritiro e trasporto
La gestione dei RAEE storici provenienti da nuclei domestici deve essere obbligatoriamente effettuata in forma collettiva, la forma collettiva è libera. I Produttori possono scegliere di aderire ad uno Sistemi Collettivi nati per assolvere alle obbligazioni previste dal D. Lgs. 151/2005. I Sistemi Collettivi sono i soggetti – ad esempio consorzi o società senza finalità di lucro – fondati e finanziati dai produttori di AEE per assolvere collettivamente alle obbligazioni loro attribuite da Decreto RAEE. I Sistemi Collettivi, operando in libera concorrenza, tendono al contenimento dei costi ed al miglioramento continuo dei livelli di servizio. Anche per i RAEE immessi successivamente al 1 Gennaio 2011 e per i quali non è stato avviato un sistema individuale di raccolta, la gestione continua ad essere effettuata in forma collettiva.
I Sistemi Collettivi hanno il compito primario di gestire il trasporto, il trattamento ed il recupero dei RAEE sull’intero territorio nazionale. I Sistemi Collettivi attualmente attivi in Italia nel settore RAEE domestici sono 16 alcuni dei quali specializzati su specifiche tipologie di prodotto ( Sistemi Collettivi di Filiera) altri invece si occupano di gestire più categorie: Sistemi Collettivi Multifiliera. I Sistemi Collettivi aderiscono obbligatoriamente al Centro di Coordinamento RAEE istituito ai sensi del D.Lgs. 185/2007, il cui Statuto è approvato e riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente, che ne coordina l’operatività su tutto il territorio nazionale.
Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), come previsto dal D. Lgs. 151/2005, è stato identificato come organo per regolare e coordinare le attività di un sistema multiconsortile. Il ruolo fondamentale del CdC RAEE è garantire condizioni uniformi ed omogenee tra i Sistemi Collettivi che, obbligatoriamente, devono associarsi. Il CdC RAEE si pone come elemento di funzionamento operativo del sistema stesso, offrendo servizi sia ai Sistemi Collettivi che agli altri soggetti di filiera. Garantisce, così, l’accentramento delle funzioni per l’ottimizzazione della gestione del sistema nel suo complesso.
Con il D.Lgs. 188/2008 sono state istituite, per i Produttori e gli Importatori di pile ed accumulatori obblighi in fatto di: 1. Finanziamento della gestione dei rifiuti da pile ed accumulatori 2. Iscrizione al Registro Pile ed Accumulatori 3. Comunicazione annuale dei quantitativi immessi
Gli obblighi previsti per la gestione dei rifiuti da pile ed accumulatori risultano simili alle regole previste per i RAEE: Il funzionamento dei Registri è analogo ed ogni operazione avviene esclusivamente per via telematica attraverso il portale www.impresa.gov.it E’ obbligatoria la comunicazione annuale degli immessi, varia la scadenza che, per le pile e gli accumulatori, è il 31 Marzo di ogni anno La gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori può essere individuale o collettiva, esercitare l’opzione di scelta di Sistema Collettivo può essere consigliabile in caso di ridotti quantitativi immessi Il Sistema sanzionatorio previsto è il medesimo
La gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori avviene con programmazione ed organizzazione analoghe a quelle individuate per la gestione dei RAEE. Anche per le pile e gli accumulatori è stato istituito un Centro di Coordinamento, anch’esso riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente: il CdCNPA (Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori. Non esiste, per i rifiuti da pile ed accumulatori, la suddivisione “Domestico – Professionale”; le pile e gli accumulatori sono suddivisi in tre grandi famiglie: Portatili Veicoli Industriali Il CdCNPA coordina ed organizza la gestione di tutti i sistemi obbligatoriamente aderenti al Sistema siano essi individuali o collettivi.
Via Pianezza, 123 – 10151 Torino Tel. +39 011 4513192 – 139 – 133 e.mail info@apiraee.it sito www.apiraee.it
Puoi anche leggere