ANTI CONTAGIO - 1 APRILE 2022 - Confcommercio Arezzo
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Sommario R i a p r i r e P r e n o t a z i o n i G r e e n p a s s p e r i c l i e n t i s t r a n i e r i C h e c k - i n I n f o r m a z i o n i G u e s t i n h o u s e P u l i z i e M i c r o c l i m a C o l a z i o n i P i s c i n e A l l L I N E E G U I D A D E L 2 D I C E M B R E 2 0 2 1 a cura di: 2 UFFICIO TUIRSMO CONFCOMMERCIO AREZZO Tel 0575 350755 laura.lodone@confcommercio.ar.it
Per riaprire Ambito applicazione: tutte le strutture turistico ricettive , anche agriturismo. Registro delle sanificazioni (anche con tabella di word) che contenga anche modalità di pulizia e schede o etichette dei prodotti usati Nelle strutture con più di un addetto (non importa se socio, dipendente, collaboratore familiare) è consigliabile realizzare un protocollo anti contagio che vada ad integrare il DVR I dipendenti devono essere in possesso del Greenpass base nel caso siano under 50 e rafforzato nel caso in cui siano + 50. Prenotazione Al momento della prenotazione occorre avvertire, dove possibile, il cliente delle regole vigenti nel territorio (ad esempio mascherine FFP sui treni o GP base nei bar e ristornati ) 3
Dal 1 al 30 aprile obbligo utilizzo mascherine al chiuso: FFP2 su treni aerei funivie bus e qualsiasi mezzo di trasporto anche ad uso turistico chirurgica in tutti gli altri casi (comprese discoteche (ad eccezione del momento del ballo) e per i lavoratori IL GREEN PASS BASE (quello con tampone) è obbligatorio SOLO nei seguenti casi ristoranti e bar al chiuso formazione SE spettacoli al chiuso eventi sportivi anche all'aperto BA NON E' PIU' OBBLIGATORIO per dormire nelle strutture ricettive per mangiare nelle strutture ricettive in ristoranti o bar al chiuso aperti ai soli ospiti alloggiati nei ristoranti o bar all'aperto IL GREEN PASS RAFFORZATO (quello con vaccino o guarigione) è obbligatorio SOLO nei seguenti casi O T A impianti sportivi al chiuso (piscine e palestre anche in strutture Z ricettive) R convegni e congressi O centro culturali e ricreativi che si svolgono al chiuso FF feste al chiuso (comunque denominate) matrimonio (veri o A simbolici) compleanni, anniversari eccetera R attività di sale da gioco attività in sale da ballo o luoghi assimilati partecipazione a spettacoli e eventi sportivi al chiuso 3
Dal 1 al 30 aprile Nei casi di obbligatorietà del GP rafforzato in caso di stranieri Con i cittadini stranieri possono verificarsi i seguenti casi: 1) cittadini UE con ciclo primario di vaccinazione completato (le due dosi) fatte entro i sei mesi o terza dose (senza scadenza) hanno il Greenpass rafforzato; 2) cittadini USA, UK, Canada, Giappone, Israele con ciclo primario di vaccinazioni completato (le due dosi) entro i sei mesi o terza dose, il certificato vaccinale è totalmente equivalente a GP rafforzato; 3) cittadini Ue o USA, UK, Canada, Giappone o Israele che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (le due dosi) da più di sei mesi senza aver fatto la terza dose serve per accesso ai servizi un tampone negativo; 4) i cittadini extra Ue vaccinati con vaccino non riconosciuto come equivalente devono, per accedere ai servizi avere un tampone negativo, a prescindere dalla data del vaccino; 5) cittadini stranieri con certificato di guarigione da più di sei mesi serve tampone negativo 6) cittadini stranieri vaccinati con ciclo primario e successivamente guariti non occorre tampone 3
Check-In Al personale di ricevimento che sarà addetto al controllo del GP o dei certificati deve essere rilasciata in forma scritta delega da parte del titolare. Il personale deve sempre indossare la mascherina. Sono da rendere disponibili (con cartello esposto in struttura, con dépliant da dare agli ospiti, con un file da inviare prima dell’arrivo) le info sulle misure di prevenzione che sono da osservare al momento dell'arrivo sia all'interno della struttura che fuori: distanziamento sociale di minimo un metro e uso obbligatorio delle mascherine nelle aree comuni, corretta igiene delle mani. Guest in House Prevedere (se del caso) percorsi di ingresso e uscita differenziati. Ogni addetto che sia titolare o addetto deve sempre indossare la mascherina se in presenza di clienti o se non è possibile attuare il distanziamento sociale (anche all'aperto). Mettere a disposizione dei clienti soluzione idroalcoolica per la sanificazione delle mani in più punti a seconda della grandezza dell’ambiente e invitare al suo uso . Anche negli ascensori l’utilizzo deve prevedere il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori. In tutte le aree comuni deve essere garantita una frequente pulizia e disinfezione con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. All'aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro. Pulizie Camere e relativi bagni devono essere ad ogni cambio ospite pulite ed igienizzate con prodotti a base di candeggina o alcool, e gli ambienti devono essere ben arieggiati. Attenzione devono essere igienizzati tutti gli oggetti in uso ai clienti. Fare attenzione quindi a tazze e bicchieri in uso alla camera, bollitori e/o macchinette del caffè. Cuscini e materassi è preferibile che siano protetti con copri-materassi e/o doppio lenzuolo o copri-cuscini e/o doppia federa da cambiare al cambio ospite. E’ preferibile che vengano tolti i copriletto o qualsiasi altro textile di non facile lavaggio. 4
Suggerimento Preparate una check-list delle pulizie a fermo e delle pulizie in partenza e conservatele insieme al registro delle pulizie insieme alle schede prodotto dei detersivi usati o delle loro etichette Microclima Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità (qui sotto riassunto NON ESAUSTIVO) IMPIANTI A SPLIT O FAN-COIL (Assimilabili a quelli domestici) Impianti con sistema con reintegro aria esterna e sistemi senza reintegro (classici split o fan-coil). Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione con panno umido con acqua e sapone o soluzione alcoolica al 75% IMPIANTI A MECCANICA CONTROLLATA (VCM) Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VCM) devono essere tenuti accesi ed in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri micro climatici (ad esempio temperatura, umidità relativa e CO2) Eliminare la funzione di ricircolo dell’aria se tecnicamente possibile . Pulire regolarmente i filtri ed acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante ed eventualmente sostituirlo con pacco filtrante più efficiente. Data l'ampiezza delle tipologie di impianti di climatizzazione vi consigliamo di approfondire l’argomento con impresa produttrice e/o di manutenzione e/o linee guida ISS 5
Colazioni e pasti Anche nella sala colazione deve essere predisposta cartellonista su distanziamento sociale e obbligo mascherine, nonché utilizzo di soluzione idroalcoolica per la disinfezione delle mani. Gli ospiti devono indossare le mascherine fino a quando non sono seduti al tavolo. I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che condividono camere o appartamenti. Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. E' consentita la colazione a buffet in modalità self-service. Gli alimenti dovranno essere coperti ed i clienti potranno avvicinarsi al buffet indossando con mascherina Gli addetti al servizio delle colazioni devono indossare le mascherine di protezione deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Ogni tavolo, al termine del suo utilizzo, andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). E’ da favorire l’utilizzo su lavagne o online da consultare da cellulare evitando o in stampa plastificata e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere. Locazioni Brevi Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure di cui alla presente scheda, per le parti compatibili. Si raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria 6
Piscine Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, in caso di presenza di armadietti si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di raccomandare di utilizzare le proprie camere/appartamenti come spogliatoio e lasciare i propri beni personali nelle camere. Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani. La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 10 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare. 7
Piscine Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente. Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico- comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi. Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini. Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2. Le presenti sono un riassunto delle norme in tema di piscine, si raccomanda pertanto di tenere ben presente gli adempimenti previsti dalla legge RT n.8 del 2006 e se del caso contattare il vostro consulente. 8
6-12-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 290 Tournée all’estero circo e Soggetti ammessi ai sensi Sì* spettacolo viaggiante dell’art. 3, comma 6, lettera c) * settori per i quali le domande da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 3, comma 7 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, come modificato dal presente decreto, fanno riferimento a progetti annuali, da effettuarsi nelle modalità e nei tempi previsti dal medesimo decreto 27 luglio 2017 e dal presente decreto. 21A07104 MINISTERO DELLA SALUTE Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, converti- to, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, ORDINANZA 2 dicembre 2021. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di con- tenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno economiche e sociali». 2021»; Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, converti- IL MINISTRO DELLA SALUTE to, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con fi- della Costituzione; gli minori in didattica a distanza o in quarantena»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti- Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, converti- tuzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, to, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l’art. 32; recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epide- Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, mia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS- n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, re- n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni cante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di conte- Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, converti- nimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», e, to, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in particolare, l’art. 10-bis, che prevede che «I protocolli recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza e le linee guida di cui all’art. 1, comma 14, del decreto- epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 2, legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifica- comma 2; zioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver- aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di con- tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, certo con i Ministri competenti per materia o d’intesa con e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure la Conferenza delle regioni e delle province autonome»; urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, conver- n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emer- tito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, genza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in parti- della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO- colare, l’art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rin- rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione novo degli incarichi di direzione di organi del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, conver- del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del tito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente proro- della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiolo- gato fino al 31 dicembre 2021»; gica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del Visto altresì l’art. 12, comma 2, del citato decreto-leg- sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della ge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, urgenti in materia di riscossione esattoriale»; dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure — 19 —
6-12-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 290 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante «Ul- Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in at- teriori interventi urgenti di protezione civile in relazio- tuazione dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del ne all’emergenza relativa al rischio sanitario connes- 2020»; so all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», concernente la costituzione del Comitato Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, tecnico-scientifico; con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle Vista l’ordinanza del Ministro della salute 29 maggio attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 2021 recante «Adozione delle “Linee guida per la ripre- trasporti»; sa delle attività economiche e sociali”», pubblicata nel- la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, 2021, n. 136; convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo Vista la nota prot. n. 8786/COV19 del 2 dicembre svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato 2021, con la quale il Segretario generale della Conferen- mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certi- za delle regioni e delle province autonome ha trasmesso ficazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema la versione delle «Linee guida per la ripresa delle attività di screening»; economiche e sociali», revisionata alla luce del verbale Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante n. 55 del Comitato tecnico-scientifico relativo alla seduta «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività cultura- del 29 novembre 2021, contenente il parere favorevole e li, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di alcune indicazioni; pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei Considerato l’evolversi della situazione epidemiologi- dati personali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della ca a livello internazionale e il carattere particolarmente Repubblica italiana 8 ottobre 2021, n. 241; diffusivo dell’epidemia da COVID-19; Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, re- cante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle dell’art. 10-bis del richiamato decreto-legge 22 aprile attività economiche e sociali», pubblicato nella Gazzetta 2021, n. 52, le suddette «Linee guida per la ripresa del- Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2021, le attività economiche e sociali» trasmesse con la cita- n. 282; ta nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che aggiornano e sostituiscono il documento Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- di cui all’ordinanza del Ministro della salute 29 maggio nistri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni 2021; attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emer- EMANA genza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge la seguente ordinanza: 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori mi- sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi- Art. 1. ca da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 1. Ai fini del contenimento della diffusione del vi- spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento rus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pub- svolgersi nel rispetto delle «Linee guida per la ripre- blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sa delle attività economiche e sociali», elaborate dalla 2 marzo 2021, n. 52; Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrate e modificate dal Comitato tecnico-scien- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- tifico, che costituiscono parte integrante della presente nistri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative ordinanza. dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa del- 2. Le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e sosti- le attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze tuiscono il documento recante «Linee guida per la ripresa di contenimento della diffusione dell’epidemia da CO- delle attività economiche e sociali», adottato con la cita- VID-19”», e successive modificazioni, pubblicato nella ta ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno come previsto all’art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 143; 2021, n. 52. Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia Art. 2. da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con- siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere livello globale; dalla data della sua adozione. — 20 —
6-12-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 290 La presente ordinanza è trasmessa agli organi di con- contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la trollo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub- presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostitu- isce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione blica italiana. del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina (masche- rina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come Roma, 2 dicembre 2021 gli FFP2) in ambienti chiusi. 6. Per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessa- Il Ministro: SPERANZA rio tenere conto delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19. ___ SOMMARIO AVVERTENZA: Ristorazione e cerimonie A norma dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, Attività turistiche e ricettive n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, Cinema e spettacoli dal vivo il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del con- Piscine termali e centri benessere trollo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, ese- cutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater Servizi alla persona della legge 7 agosto 1990, n. 241. Commercio Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre Parchi tematici e di divertimento Circoli culturali, centri sociali e ricreativi NUOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 Convegni e congressi Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali Sagre e fiere locali Corsi di formazione Roma, 2 dicembre 2021 Sale da ballo e discoteche PREMESSA RISTORAZIONE E CERIMONIE 1. Le presenti «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di 22 aprile 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto- somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizze- legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’art. 1, com- rie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se ma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020. collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in 2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una «Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le mi- ricreative» (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci sure di prevenzione disposte da tale organizzazione). per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimen- to nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire lo attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute svolgimento sia del servizio del pranzo, che della cena. pubblica. Allo stato attuale, l’accesso ai servizi di ristorazione svolti da 3. Pertanto, in continuità con le precedenti Linee guida, delle quali qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi CO- è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di imme- VID-19. Sono esonerati dall’obbligo del possesso di una certificazione diata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, an- verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla che in un’ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, dal Ministero della salute: legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introdu- predisporre una adeguata informazione sulle misure di preven- zione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare, zione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi; efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiun- rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per gono elementi di maggiore sicurezza. i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare 4. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali nor- più volte al giorno; me igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del distanziamento e contact tracing, per tutelare i fruitori delle attività e locale e delle sue pertinenze; dei servizi di seguito descritti. Fermi restando gli obblighi di verifica del negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l’accesso possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno pre- vigente, si precisa che le presenti Linee guida non entrano nel merito notato per un periodo di quattordici giorni, nel rispetto della normativa delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentito l’ac- sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli cesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri sog- nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non pos- getti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed sono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, di quanti siano i posti a sedere; la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali in tutti gli esercizi: effettuate dalle competenti autorità locali. disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di al- 5. Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epide- meno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti miologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemio- senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative logico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti nazionali successive all’adozione delle presenti Linee guida che in- all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle per- tervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e com- sone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanzia- portamentali. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nella quale mento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche inter- individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisi- nazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa che di separazione; — 21 —
6-12-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 290 i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione del- (es. congressi). Allo stato attuale, l’accesso a feste conseguenti a ceri- le vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce monie civili e religiose è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di superiore protezione come gli FFP2) in ogni occasione in cui non sono una delle «certificazioni verdi COVID-19». Sono esonerati dall’obbligo seduti al tavolo; i lavoratori dovranno indossare la mascherina a pro- del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di tezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all’esposizione rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute: a rischi specifici); predisporre una adeguata informazione sulle misure di preven- favorire la consultazione on-line del menu tramite soluzioni zione da rispettare durante l’evento; digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disin- mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di quattordi- fettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere; ci giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disin- personali; fezione delle superfici; riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’even- negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire to in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratte- Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita; ristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di al- disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di alme- meno 1 metro di separazione (estensibile ad almeno 2 metri in base allo no 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che in chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemio- base alle disposizioni vigenti non sono oggetto al distanziamento inter- logico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti personale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale; all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle per- laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giar- sone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanzia- dini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento mento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità di almeno 1 metro; individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisi- per la consumazione al banco assicurare il mantenimento del- che di separazione; la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (estensibile laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (es. giar- ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad dini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro; eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo; alla responsabilità individuale; gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di è possibile organizzare una modalità a buffet prevedendo in ogni protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distan- che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambien- za e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o ti chiusi (quando non sono seduti al tavolo), sia all’aperto in caso di dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a pro- tezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere con- code e assembramenti di persone; i lavoratori dovranno indossare la sentita con modalità organizzative che evitino la formazione di assem- mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o bramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misu- all’esposizione a rischi specifici); re (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento è possibile organizzare una modalità a buffet prevedendo in ogni interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet; caso, per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni mete- l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispo- orologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, fine- sitivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione stre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere consentita interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di ga- anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla di- rantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative mensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento inter- effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbliga- personale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet; torio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezio- è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni mete- ne dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento orologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, fine- degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di stre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di ga- garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere rantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbliga- classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi torio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezio- igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria; ne dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elet- contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente troniche, possibilmente al tavolo; le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disin- i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va fezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina (ma- classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi scherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. come gli FFP2); igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra gio- ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE catori di tavoli diversi (estensibile ad almeno 2 metri in base allo sce- Spiagge e stabilimenti balneari nario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione con nuovi mazzi. dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti: Cerimonie predisporre una adeguata informazione sulle misure di preven- Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei zione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionali- protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e civili), le se- tà. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da guenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i ban- parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward chetti nell’ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare; — 22 —
6-12-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 290 rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello clienti e per il personale anche in più punti dello stabilimento; stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni, persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distan- nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; ziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabi- la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere lità individuale; fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elet- la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere do- troniche, eventualmente in fase di prenotazione; tata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni on-line, con si- in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e stemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli l’obbligo di provvedere al riconoscimento dell’ospite in presenza, prima utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti di effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza; non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare per- quattordici giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione corsi separati per l’entrata e per l’uscita; dei dati personali: tale adempimento si considera assolto con la notifica favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’om- alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte bra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde; dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione; di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 l’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle della spiaggia (per file orizzontali o a rombo); attrezzature utilizzate; tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo almeno 1 metro; che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, chiusi, sia all’aperto in caso di assembramenti di persone; i lavorato- spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata ri dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie dopo la chiusura dell’impianto; (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezio- le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. ne come gli FFP2 o in base all’esposizione a rischi specifici); vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in è necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione ogni caso ad ogni fine giornata; delle mani in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendo- per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza ne l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. È consentita dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte de- la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani gli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da con- prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza sultare previa igienizzazione delle mani; di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione ogni oggetto fornito in uso dalla struttura dovrà essere disinfet- dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addet- tato prima della consegna all’ospite; to alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà l’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto rispettare le indicazioni sopra riportate; della distanza interpersonale, pur con la mascherina (mascherina chirur- è da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che gica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), possono dar luogo ad assembramenti; prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nu- gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia cleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale; beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti competenti. e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toc- cate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti Attività ricettive degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.); Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alber- mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine ghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni di favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’af- brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed follamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre van- verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza no integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. benessere. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmen- te la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e Indicazioni di carattere generale immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle successive sezioni. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio Allo stato attuale, l’accesso ad alberghi ed altre strutture ricettive è d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere i livelli di filtrazione/ verdi COVID-19»: rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garan- predisporre una adeguata informazione sulle misure di preven- tendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto zione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante in funzione continuata l’estrattore d’aria. l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e Strutture turistico-ricettive all’aria aperta promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferi- mento al senso di responsabilità del visitatore stesso; Gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo di almeno 1 metro (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambien- epidemiologico di rischio), e favorire la differenziazione dei percorsi ti chiusi (es. attività commerciali, spazi comuni, servizi igienici), sia all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingres- all’aperto in caso di assembramenti di persone. I mezzi mobili di per- so e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli infor- nottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere mativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare posizionati all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.); il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque — 23 —
6-12-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 290 non inferiore a 3 metri tra i due ingressi delle unità abitative, qualora All’ingresso dell’area deve essere disponibile un dispenser con frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto igienizzante per le mani. anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo lettini, sedie a sdraio). al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. È opportuno, ove Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfet- possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, tare gli arredi esterni oltre a quelli interni. limitando così l’eccessiva pressione all’entrata dell’ostello. Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità de- Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere for- gli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di niti solo su prenotazione obbligatoria; deve essere tenuta registrazione pulizia da effettuare almeno due volte al giorno. In ragione di una mag- per almeno quattordici giorni delle presenze, nel rispetto della normati- giore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70 per va in materia di protezione dei dati personali. cento delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura Nel caso in cui si raggiunga l’occupazione massima prevista dei (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi priva- posti a sedere per la ristorazione all’interno dell’ostello, nel rispetto del- ti), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno tre volte al giorno. le distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata L’intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in pre- che blocchi l’accesso. senza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distan- Per l’accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che dovran- ziamento sociale di almeno un metro. no essere puliti più volte al giorno, è necessario rendere disponibili pro- dotti per l’igienizzazione delle mani. Rifugi alpini ed escursionistici Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove Quando possibile, l’area esterna al rifugio deve essere delimitata, presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l’utilizzo rispet- consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, tando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieni- assembramenti. che e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano Deve essere assicurata una adeguata pulizia e disinfezione, in ogni l’incrocio delle persone. Per quanto concerne i rifugi d’alta quota (si- caso almeno una volta al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata tuati oltre i 3000 metri di altitudine), l’area esterna non può essere con- alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comu- siderata usufruibile in alcun modo. Pertanto, il rifugista potrà utilizzare ne. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei come spazi utili soltanto quelli interni al rifugio. clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo all’utilizzo del servizio. al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. È opportuno, ove Camere da letto possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l’eccessiva pressione all’entrata del rifugio. All’ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e prima di servizi igie- nici deve essere disponibile un dispenser con igienizzante per le mani. L’entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprima- previsti (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore terasso in tessuto lavabile, set monouso composto da coprimaterasso e protezione come gli FFP2). copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all’interno del rifugio che non consentano l’incrocio tra persone. Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste do- vranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti prefe- monouso. ribilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta registrazione per almeno quattordici giorni delle presenze, nel rispetto della normati- Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in caso va a protezione dei dati personali. di clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si do- vranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distan- Nel caso in cui si raggiunga l’occupazione massima prevista dei ziamento interpersonale di almeno 1 metro, con una distanza tra letti di posti a sedere per la ristorazione all’interno del rifugio, nel rispetto delle 2 metri. distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l’accesso. Locazioni brevi Deve essere assicurata una adeguata pulizia e disinfezione, in ogni caso almeno una volta al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, deve es- alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comu- sere assicurata, al cambio ospite, l’accurata pulizia e disinfezione di ne. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel all’utilizzo del servizio. quale si svolge l’attività di locazione breve, si suggerisce di provvedere con maggiore frequenza ad un’accurata pulizia e disinfezione anche di Camere da letto spazi comuni (es. ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale ultima rac- All’ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di comandazione dovrà essere presa in accordo tra i condomini o, laddove gel disinfettante. presente, dall’Amministratore condominiale. Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprima- terasso in tessuto lavabile, set monouso composto da coprimaterasso Impianti di risalita e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabi- le a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l’utilizzo del sacco a pelo Indicazioni di carattere generale personale. Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste do- Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti di risalita vranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per monouso. tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie, cabinovie, seggio- vie, sciovie (skilift). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in caso trasportatori per i brevi collegamenti. di clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si do- vranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distan- Allo stato attuale, l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qua- ziamento interpersonale di almeno 1 metro, con una distanza tra letti di lora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento) è consentito 2 metri. esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni verdi CO- VID-19». Sono esonerati dall’obbligo del possesso di una certificazione Ostelli della gioventù verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti Quando possibile, l’area esterna all’ostello deve essere delimitata, dal Ministero della salute. L’obbligo di possesso di una delle certifica- consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, zioni verdi COVID-19 si applica per l’acquisto di tutti i titoli di viaggio panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieni- che consentano, anche in via non esclusiva, l’accesso agli impianti di che e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano cui all’art. 9-quater, comma 1, lettera e-bis) del decreto-legge 22 apri- l’incrocio delle persone. le 2021, n. 52 (funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con — 24 —
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