ANTI CONTAGIO - 1 APRILE 2022 - Confcommercio Arezzo

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ANTI CONTAGIO - 1 APRILE 2022 - Confcommercio Arezzo
NORME
ANTI CONTAGIO

         1 APRILE 2022
ANTI CONTAGIO - 1 APRILE 2022 - Confcommercio Arezzo
Sommario

             R i a p r i r e

             P r e n o t a z i o n i

             G r e e n p a s s           p e r   i   c l i e n t i    s t r a n i e r i

             C h e c k       -     i n

             I n f o r m a z i o n i

             G u e s t       i n    h o u s e

             P u l i z i e

             M i c r o c l i m a

             C o l a z i o n i

             P i s c i n e

             A l l   L I N E E       G U I D A       D E L    2      D I C E M B R E      2 0 2 1

    a cura di:

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    UFFICIO TUIRSMO CONFCOMMERCIO AREZZO
    Tel 0575 350755
    laura.lodone@confcommercio.ar.it
ANTI CONTAGIO - 1 APRILE 2022 - Confcommercio Arezzo
Per riaprire

    Ambito applicazione: tutte le strutture turistico ricettive , anche agriturismo.

    Registro delle sanificazioni (anche con tabella di word) che contenga
    anche modalità di pulizia e schede o etichette dei prodotti usati

    Nelle strutture con più di un addetto (non importa se socio, dipendente,
    collaboratore familiare) è consigliabile realizzare un protocollo anti
    contagio che vada ad integrare il DVR

    I dipendenti devono essere in possesso del Greenpass base nel caso
    siano under 50 e rafforzato nel caso in cui siano + 50.

                                Prenotazione

        Al momento della prenotazione occorre avvertire, dove possibile, il cliente
        delle regole vigenti nel territorio (ad esempio mascherine FFP sui treni o
        GP base nei bar e ristornati )

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ANTI CONTAGIO - 1 APRILE 2022 - Confcommercio Arezzo
Dal 1 al 30 aprile

                           obbligo utilizzo mascherine al chiuso:
                 FFP2 su treni aerei funivie bus e qualsiasi mezzo di trasporto
                 anche ad uso turistico
                 chirurgica in tutti gli altri casi (comprese discoteche (ad
                 eccezione del momento del ballo) e per i lavoratori

           IL GREEN PASS BASE (quello con tampone) è obbligatorio SOLO nei seguenti
                                               casi
              ristoranti e bar al chiuso
              formazione
      SE

              spettacoli al chiuso
              eventi sportivi anche all'aperto
    BA

                                    NON E' PIU' OBBLIGATORIO
             per dormire nelle strutture ricettive
             per mangiare nelle strutture ricettive in ristoranti o bar al chiuso aperti ai
             soli ospiti alloggiati
             nei ristoranti o bar all'aperto

                    IL GREEN PASS RAFFORZATO (quello con vaccino o guarigione) è
                                obbligatorio SOLO nei seguenti casi
         O
        T
       A

                     impianti sportivi al chiuso (piscine e palestre anche in strutture
      Z

                     ricettive)
     R

                     convegni e congressi
    O

                     centro culturali e ricreativi che si svolgono al chiuso
  FF

                     feste al chiuso (comunque denominate) matrimonio (veri o
 A

                     simbolici) compleanni, anniversari eccetera
R

                     attività di sale da gioco
                     attività in sale da ballo o luoghi assimilati
                     partecipazione a spettacoli e eventi sportivi al chiuso

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Dal 1 al 30 aprile
       Nei casi di obbligatorietà del GP rafforzato in

                             caso di stranieri

     Con i cittadini stranieri possono verificarsi i seguenti casi:
     1) cittadini UE con ciclo primario di vaccinazione completato (le due dosi) fatte
     entro i sei mesi o terza dose (senza scadenza) hanno il Greenpass
     rafforzato;
     2) cittadini USA, UK, Canada, Giappone, Israele con ciclo primario di
     vaccinazioni completato (le due dosi) entro i sei mesi o terza dose, il
     certificato vaccinale è totalmente equivalente a GP rafforzato;
     3) cittadini Ue o USA, UK, Canada, Giappone o Israele che abbiano
     completato il ciclo vaccinale primario (le due dosi) da più di sei mesi senza
     aver fatto la terza dose serve per accesso ai servizi un tampone negativo;
     4) i cittadini extra Ue vaccinati con vaccino non riconosciuto come
     equivalente devono, per accedere ai servizi avere un tampone negativo, a
     prescindere dalla data del vaccino;
     5) cittadini stranieri con certificato di guarigione da più di sei mesi serve
     tampone negativo
     6) cittadini stranieri vaccinati con ciclo primario e successivamente guariti
     non occorre tampone

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Check-In

    Al personale di ricevimento che sarà addetto al controllo del GP o dei
    certificati deve essere rilasciata in forma scritta delega da parte del
    titolare.
    Il personale deve sempre indossare la mascherina.
    Sono da rendere disponibili (con cartello esposto in struttura, con dépliant
    da dare agli ospiti, con un file da inviare prima dell’arrivo) le info sulle
    misure di prevenzione che sono da osservare al momento dell'arrivo sia
    all'interno della struttura che fuori: distanziamento sociale di minimo un
    metro e uso obbligatorio delle mascherine nelle aree comuni, corretta
    igiene delle mani.

                            Guest in House

    Prevedere (se del caso) percorsi di ingresso e uscita differenziati.
    Ogni addetto che sia titolare o addetto deve sempre indossare la mascherina
    se in presenza di clienti o se non è possibile attuare
    il distanziamento sociale (anche all'aperto).
    Mettere a disposizione dei clienti soluzione idroalcoolica per la sanificazione
    delle mani in più punti a seconda della grandezza dell’ambiente e invitare al
    suo uso .
    Anche negli ascensori l’utilizzo deve prevedere il rispetto della
    distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali
    deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di
    viaggiatori.
    In tutte le aree comuni deve essere garantita una frequente
    pulizia e disinfezione con particolare attenzione alle aree comuni e alle
    superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce,
    pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
    Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse.
    All'aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile
    rispettare la distanza di almeno 1 metro.

                               Pulizie

    Camere e relativi bagni devono essere ad ogni cambio ospite pulite ed igienizzate
    con prodotti a base di candeggina o alcool, e gli ambienti
    devono essere ben arieggiati.
    Attenzione devono essere igienizzati tutti gli oggetti in uso ai clienti. Fare attenzione
    quindi a tazze e bicchieri in uso alla camera, bollitori e/o macchinette del caffè.
    Cuscini e materassi è preferibile che siano protetti con copri-materassi e/o doppio
    lenzuolo o copri-cuscini e/o doppia federa da cambiare al cambio ospite. E’
    preferibile che vengano tolti i copriletto o qualsiasi altro textile di non facile
    lavaggio.

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Suggerimento

         Preparate una check-list delle pulizie a fermo e delle pulizie in
         partenza e conservatele insieme al registro delle pulizie insieme
         alle schede prodotto dei detersivi usati o delle loro etichette

                                    Microclima

    Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di
    condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
    totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente
    possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria
    naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri
    dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati,
    secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di
    Sanità (qui sotto riassunto NON ESAUSTIVO)

    IMPIANTI A SPLIT O FAN-COIL (Assimilabili a quelli domestici)
    Impianti con sistema con reintegro aria esterna e sistemi
    senza reintegro (classici split o fan-coil).
    Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione con panno umido con
    acqua e sapone o soluzione alcoolica al 75%

    IMPIANTI A MECCANICA CONTROLLATA (VCM)
    Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VCM) devono essere tenuti
    accesi ed in buono stato di funzionamento.
    Tenere sotto controllo i parametri micro climatici (ad esempio temperatura,
    umidità relativa e CO2)
    Eliminare la funzione di ricircolo dell’aria se tecnicamente possibile .

    Pulire regolarmente i filtri ed acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante
    ed eventualmente sostituirlo con pacco filtrante più efficiente.

    Data l'ampiezza delle tipologie di impianti di climatizzazione vi consigliamo di
    approfondire l’argomento con impresa produttrice e/o di manutenzione e/o
    linee guida ISS

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Colazioni e pasti

                 Anche nella sala colazione deve essere predisposta cartellonista su distanziamento
                 sociale e obbligo mascherine, nonché utilizzo di soluzione idroalcoolica per la
                 disinfezione delle mani.

                 Gli ospiti devono indossare le mascherine fino a quando non sono seduti al tavolo.
                 I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento
                 interpersonale di almeno 1 metro di separazione
                 tra i clienti, ad eccezione delle persone che condividono camere o appartamenti.
                 Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini,
                 terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1
                 metro.

                  E' consentita la colazione a buffet in modalità self-service. Gli alimenti
                 dovranno essere coperti ed i clienti potranno avvicinarsi al buffet
                 indossando con mascherina

                 Gli addetti al servizio delle colazioni devono indossare le mascherine di protezione
                 deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
                 soluzioni idro-alcoliche.
                 Ogni tavolo, al termine del suo utilizzo, andranno previste tutte le consuete misure
                 di disinfezione delle superfici, evitando il più
                 possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere,
                 oliere, ecc).
                 E’ da favorire l’utilizzo su lavagne o online da consultare da cellulare evitando o in
                 stampa plastificata e quindi disinfettabile dopo l’uso,
                 oppure cartacei a perdere.

                                    Locazioni Brevi

    Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure di cui alla presente scheda,
    per le parti compatibili.
    Si raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi,
    utensili e, laddove fornita, biancheria

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Piscine

    Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
    Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la
    divulgazione dei messaggi, per facilitare la gestione dei flussi e la
    sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.

    Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa
    personale, in caso di presenza di armadietti si raccomanda di non
    consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di raccomandare di utilizzare
    le proprie camere/appartamenti come spogliatoio e lasciare i propri beni
    personali nelle camere.

    Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per
    l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili
    all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì
    prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o
    in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene
    delle mani.

    La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un
    indice di non meno di 10 mq di superficie di calpestio a persona.
    La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di
    superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle
    aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori
    nell’impianto.

     Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino)
    attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale
    di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o
    conviventi.

    Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare
    l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro
    cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤
    0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente
    essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul
    posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno
    tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di
    non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.

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Piscine

    Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno
    disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la
    sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l’uso
    promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina
    munito
    di tutto l’occorrente.

    Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i
    bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-
    comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età
    degli stessi.

    Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per
    inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del
    disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette
    all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei
    confronti
    delle vasche per bambini.

    Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo
    in un
    apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da
    SARS-CoV-2.

    Le presenti sono un riassunto delle norme in tema di piscine, si
    raccomanda pertanto di tenere ben presente gli adempimenti previsti dalla
    legge RT n.8 del 2006 e se del caso contattare il vostro consulente.

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6-12-2021                              GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                     Serie generale - n. 290

        Tournée all’estero circo e           Soggetti ammessi ai sensi
                                                                                                  Sì*
        spettacolo viaggiante                dell’art. 3, comma 6, lettera c)

        * settori per i quali le domande da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 3, comma 7 del
        decreto ministeriale 27 luglio 2017, come modificato dal presente decreto, fanno riferimento a
        progetti annuali, da effettuarsi nelle modalità e nei tempi previsti dal medesimo decreto 27 luglio
        2017 e dal presente decreto.

21A07104

            MINISTERO DELLA SALUTE                                  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, converti-
                                                                 to, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,
ORDINANZA 2 dicembre 2021.                                       recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di con-
                                                                 tenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica
  Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività      da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno
economiche e sociali».                                           2021»;
                                                                    Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, converti-
             IL MINISTRO DELLA SALUTE                            to, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61,
                                                                 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
   Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118        COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con fi-
della Costituzione;                                              gli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
   Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti-          Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, converti-
tuzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare,     to, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
l’art. 32;                                                       recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epide-
   Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,       mia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti         CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
                                                                    Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
   Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,   con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, re-
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni    cante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;          economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di conte-
   Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, converti-        nimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», e,
to, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,        in particolare, l’art. 10-bis, che prevede che «I protocolli
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza             e le linee guida di cui all’art. 1, comma 14, del decreto-
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 2,         legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifica-
comma 2;                                                         zioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e
   Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver-         aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di con-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,      certo con i Ministri competenti per materia o d’intesa con
e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure            la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;                                                          Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, conver-
                                                                 tito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
   Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, conver-         n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emer-
tito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020,          genza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza         sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in parti-
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO-           colare, l’art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del
VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rin-       rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione
novo degli incarichi di direzione di organi del sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;                 degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza
                                                                 dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri
   Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, conver-        del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del
tito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020,           Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020,
n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga          13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente proro-
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiolo-         gato fino al 31 dicembre 2021»;
gica da COVID-19, per il differimento di consultazioni
elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del        Visto altresì l’art. 12, comma 2, del citato decreto-leg-
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della          ge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni        salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto,
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;                  dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure

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6-12-2021                             GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                    Serie generale - n. 290

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri       Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla        protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante «Ul-
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in at-     teriori interventi urgenti di protezione civile in relazio-
tuazione dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del     ne all’emergenza relativa al rischio sanitario connes-
2020»;                                                         so all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
                                                               trasmissibili», concernente la costituzione del Comitato
   Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito,   tecnico-scientifico;
con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle        Vista l’ordinanza del Ministro della salute 29 maggio
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di   2021 recante «Adozione delle “Linee guida per la ripre-
trasporti»;                                                    sa delle attività economiche e sociali”», pubblicata nel-
                                                               la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno
   Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,           2021, n. 136;
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo           Vista la nota prot. n. 8786/COV19 del 2 dicembre
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato         2021, con la quale il Segretario generale della Conferen-
mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certi-     za delle regioni e delle province autonome ha trasmesso
ficazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema        la versione delle «Linee guida per la ripresa delle attività
di screening»;                                                 economiche e sociali», revisionata alla luce del verbale
   Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante      n. 55 del Comitato tecnico-scientifico relativo alla seduta
«Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività cultura-     del 29 novembre 2021, contenente il parere favorevole e
li, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di      alcune indicazioni;
pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei          Considerato l’evolversi della situazione epidemiologi-
dati personali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della     ca a livello internazionale e il carattere particolarmente
Repubblica italiana 8 ottobre 2021, n. 241;                    diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
   Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, re-
cante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia           Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi
da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle            dell’art. 10-bis del richiamato decreto-legge 22 aprile
attività economiche e sociali», pubblicato nella Gazzetta      2021, n. 52, le suddette «Linee guida per la ripresa del-
Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2021,          le attività economiche e sociali» trasmesse con la cita-
n. 282;                                                        ta nota della Conferenza delle regioni e delle province
                                                               autonome, che aggiornano e sostituiscono il documento
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-       di cui all’ordinanza del Ministro della salute 29 maggio
nistri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni           2021;
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emer-                                  EMANA
genza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge                             la seguente ordinanza:
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori mi-
sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi-                                  Art. 1.
ca da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021,
n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di      1. Ai fini del contenimento della diffusione del vi-
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento       rus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pub-              svolgersi nel rispetto delle «Linee guida per la ripre-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana     sa delle attività economiche e sociali», elaborate dalla
2 marzo 2021, n. 52;                                           Conferenza delle regioni e delle province autonome,
                                                               come integrate e modificate dal Comitato tecnico-scien-
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-       tifico, che costituiscono parte integrante della presente
nistri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative         ordinanza.
dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa del-       2. Le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e sosti-
le attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze   tuiscono il documento recante «Linee guida per la ripresa
di contenimento della diffusione dell’epidemia da CO-          delle attività economiche e sociali», adottato con la cita-
VID-19”», e successive modificazioni, pubblicato nella         ta ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021,
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno         come previsto all’art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 143;                                                  2021, n. 52.
   Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale
della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia                                 Art. 2.
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con-
siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a     1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere
livello globale;                                               dalla data della sua adozione.

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   La presente ordinanza è trasmessa agli organi di con-                        contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la
trollo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub-                       presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostitu-
                                                                                isce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione
blica italiana.                                                                 del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina (masche-
                                                                                rina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come
      Roma, 2 dicembre 2021                                                     gli FFP2) in ambienti chiusi.
                                                                                      6. Per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessa-
                                               Il Ministro: SPERANZA            rio tenere conto delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021,
                                                                                n. 172, con particolare riferimento all’impiego delle certificazioni verdi
                                                                                COVID-19.
                                   ___
                                                                                SOMMARIO
AVVERTENZA:                                                                          Ristorazione e cerimonie
      A norma dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020,                 Attività turistiche e ricettive
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,             Cinema e spettacoli dal vivo
il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del con-                Piscine termali e centri benessere
trollo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, ese-
cutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater              Servizi alla persona
della legge 7 agosto 1990, n. 241.                                                   Commercio
                                                                                     Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
                                                                                     Parchi tematici e di divertimento
                                                                                     Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
                NUOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2                                         Convegni e congressi
                                                                                     Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
     Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali                  Sagre e fiere locali
                                                                                     Corsi di formazione
     Roma, 2 dicembre 2021
                                                                                     Sale da ballo e discoteche
PREMESSA
                                                                                RISTORAZIONE E CERIMONIE
      1. Le presenti «Linee guida per la ripresa delle attività economiche
e sociali» tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del               Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di
22 aprile 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-         somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizze-
legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’art. 1, com-       rie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se
ma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.                              collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti
                                                                                balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in
      2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento             tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una
«Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e          organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le mi-
ricreative» (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci            sure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimen-
to nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle              Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire lo
attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute         svolgimento sia del servizio del pranzo, che della cena.
pubblica.                                                                             Allo stato attuale, l’accesso ai servizi di ristorazione svolti da
      3. Pertanto, in continuità con le precedenti Linee guida, delle quali     qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso è consentito
                                                                                esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi CO-
è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di imme-           VID-19. Sono esonerati dall’obbligo del possesso di una certificazione
diata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, an-   verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla
che in un’ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano       base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi,          dal Ministero della salute:
legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di
prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introdu-                  predisporre una adeguata informazione sulle misure di preven-
zione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare,          zione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità,
si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente          comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi;
efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiun-                 rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per
gono elementi di maggiore sicurezza.                                            i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare
      4. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di         all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti
carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali nor-       più volte al giorno;
me igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione,                  adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del
distanziamento e contact tracing, per tutelare i fruitori delle attività e      locale e delle sue pertinenze;
dei servizi di seguito descritti. Fermi restando gli obblighi di verifica del            negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l’accesso
possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa          tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno pre-
vigente, si precisa che le presenti Linee guida non entrano nel merito          notato per un periodo di quattordici giorni, nel rispetto della normativa
delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della       in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentito l’ac-
sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli      cesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano,
vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri sog-    nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non pos-
getti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed   sono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti
eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali,   di quanti siano i posti a sedere;
la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali                  in tutti gli esercizi:
effettuate dalle competenti autorità locali.                                                disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di al-
      5. Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epide-          meno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti
miologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in               al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemio-
senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative        logico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti
nazionali successive all’adozione delle presenti Linee guida che in-            all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle per-
tervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e com-           sone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanzia-
portamentali. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nella quale         mento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche inter-           individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisi-
nazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa          che di separazione;

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             i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione del-         (es. congressi). Allo stato attuale, l’accesso a feste conseguenti a ceri-
le vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce           monie civili e religiose è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di
superiore protezione come gli FFP2) in ogni occasione in cui non sono             una delle «certificazioni verdi COVID-19». Sono esonerati dall’obbligo
seduti al tavolo; i lavoratori dovranno indossare la mascherina a pro-            del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di
tezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che           dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica
conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all’esposizione           rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute:
a rischi specifici);                                                                        predisporre una adeguata informazione sulle misure di preven-
             favorire la consultazione on-line del menu tramite soluzioni         zione da rispettare durante l’evento;
digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disin-                   mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di quattordi-
fettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere;                                  ci giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
             al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disin-   personali;
fezione delle superfici;                                                                    riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’even-
          negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire         to in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone.
l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratte-      Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
ristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di al-                   disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di alme-
meno 1 metro di separazione (estensibile ad almeno 2 metri in base allo           no 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al
scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che in            chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemio-
base alle disposizioni vigenti non sono oggetto al distanziamento inter-          logico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti
personale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;        all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle per-
          laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giar-   sone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanzia-
dini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento       mento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
di almeno 1 metro;                                                                individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisi-
          per la consumazione al banco assicurare il mantenimento del-            che di separazione;
la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (estensibile                     laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (es. giar-
ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad            dini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono                      assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni
soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce         e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo;
alla responsabilità individuale;
                                                                                            gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di
          è possibile organizzare una modalità a buffet prevedendo in ogni        protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo
caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distan-           che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambien-
za e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o            ti chiusi (quando non sono seduti al tavolo), sia all’aperto in caso di
dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a pro-
tezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere con-          code e assembramenti di persone; i lavoratori dovranno indossare la
sentita con modalità organizzative che evitino la formazione di assem-            mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o
bramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione           dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base
alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misu-         all’esposizione a rischi specifici);
re (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento                è possibile organizzare una modalità a buffet prevedendo in ogni
interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet;        caso, per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e
          è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni mete-         l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispo-
orologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, fine-        sitivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione
stre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti     delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere consentita
interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli             con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti
occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di ga-      anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla di-
rantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative          mensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es.
vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate          segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento inter-
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbliga-        personale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet;
torio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezio-                  è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni mete-
ne dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento             orologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, fine-
degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di          stre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti
contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente            interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli
le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va         occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di ga-
garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere       rantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va        vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di     effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbliga-
classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi           torio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezio-
igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria;                 ne dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento
          la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere         degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di
fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elet-         contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente
troniche, possibilmente al tavolo;                                                le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va
          sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di         garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere
materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disin-       i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va
fezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente             aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di
rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina (ma-        classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi
scherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione             igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
come gli FFP2); igienizzazione frequente delle mani e della superficie
di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra gio-         ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
catori di tavoli diversi (estensibile ad almeno 2 metri in base allo sce-         Spiagge e stabilimenti balneari
nario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco                Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle
è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati         spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione
con nuovi mazzi.                                                                  dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività
                                                                                  natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti:
Cerimonie
                                                                                          predisporre una adeguata informazione sulle misure di preven-
     Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei        zione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionali-
protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e civili), le se-      tà. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da
guenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i ban-       parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward
chetti nell’ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi             di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;

                                                                          — 22 —
6-12-2021                                         GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                                       Serie generale - n. 290

         rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i               il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello
clienti e per il personale anche in più punti dello stabilimento;                stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano
         privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e         la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle
mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni,          persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distan-
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;        ziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabi-
         la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere         lità individuale;
fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elet-                 la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere do-
troniche, eventualmente in fase di prenotazione;                                 tata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di
         riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento      pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni on-line, con si-
in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e           stemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo
di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli           l’obbligo di provvedere al riconoscimento dell’ospite in presenza, prima
utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti         di effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza;
non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto                  mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di
afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare per-         quattordici giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione
corsi separati per l’entrata e per l’uscita;                                     dei dati personali: tale adempimento si considera assolto con la notifica
         favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’om-          alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte
bra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde;       dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro
         assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi        benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione;
di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2                         l’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di
per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento            ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle
della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);                                 attrezzature utilizzate;
         tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non            gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di
posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di          protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo
almeno 1 metro;                                                                  che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti
         regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,          chiusi, sia all’aperto in caso di assembramenti di persone; i lavorato-
spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata           ri dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie
dopo la chiusura dell’impianto;                                                  (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezio-
         le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc.    ne come gli FFP2 o in base all’esposizione a rischi specifici);
vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in                     è necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione
ogni caso ad ogni fine giornata;                                                 delle mani in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendo-
         per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza        ne l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. È consentita
dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte de-          la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani
gli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di          e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da con-
prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza       sultare previa igienizzazione delle mani;
di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione               ogni oggetto fornito in uso dalla struttura dovrà essere disinfet-
dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addet-        tato prima della consegna all’ospite;
to alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà                      l’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto
rispettare le indicazioni sopra riportate;                                       della distanza interpersonale, pur con la mascherina (mascherina chirur-
         è da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che       gica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2),
possono dar luogo ad assembramenti;                                              prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nu-
         gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia          cleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo
(es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono       stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle
essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento       disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale;
interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley,        detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni                garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti
competenti.                                                                      e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toc-
                                                                                 cate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti
Attività ricettive                                                               degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.);
      Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alber-                mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine
ghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni           di favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’af-
brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed   follamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere
escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre van-     verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza
no integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative          delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso,
a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri       l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.
benessere.                                                                       Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmen-
                                                                                 te la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e
Indicazioni di carattere generale                                                immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali
      Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture        devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio.
ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle successive sezioni.          In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio
      Allo stato attuale, l’accesso ad alberghi ed altre strutture ricettive è   d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni        impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere i livelli di filtrazione/
verdi COVID-19»:                                                                 rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità
                                                                                 filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garan-
         predisporre una adeguata informazione sulle misure di preven-           tendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto
zione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante      in funzione continuata l’estrattore d’aria.
l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video,
sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e         Strutture turistico-ricettive all’aria aperta
promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferi-
mento al senso di responsabilità del visitatore stesso;                                Gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di
         promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale       protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo
di almeno 1 metro (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario           che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambien-
epidemiologico di rischio), e favorire la differenziazione dei percorsi          ti chiusi (es. attività commerciali, spazi comuni, servizi igienici), sia
all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingres-     all’aperto in caso di assembramenti di persone. I mezzi mobili di per-
so e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli infor-    nottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere
mativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare         posizionati all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire
sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.);                             il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque

                                                                         — 23 —
6-12-2021                                         GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                                      Serie generale - n. 290

non inferiore a 3 metri tra i due ingressi delle unità abitative, qualora              All’ingresso dell’area deve essere disponibile un dispenser con
frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto           igienizzante per le mani.
anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie,               Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo
lettini, sedie a sdraio).                                                        al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. È opportuno, ove
       Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfet-       possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline,
tare gli arredi esterni oltre a quelli interni.                                  limitando così l’eccessiva pressione all’entrata dell’ostello.
       Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità de-            Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere for-
gli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di       niti solo su prenotazione obbligatoria; deve essere tenuta registrazione
pulizia da effettuare almeno due volte al giorno. In ragione di una mag-         per almeno quattordici giorni delle presenze, nel rispetto della normati-
giore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70 per        va in materia di protezione dei dati personali.
cento delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura           Nel caso in cui si raggiunga l’occupazione massima prevista dei
(escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi priva-           posti a sedere per la ristorazione all’interno dell’ostello, nel rispetto del-
ti), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno tre volte al giorno.    le distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata
       L’intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in pre-         che blocchi l’accesso.
senza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distan-             Per l’accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che dovran-
ziamento sociale di almeno un metro.                                             no essere puliti più volte al giorno, è necessario rendere disponibili pro-
                                                                                 dotti per l’igienizzazione delle mani.
Rifugi alpini ed escursionistici
                                                                                       Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove
      Quando possibile, l’area esterna al rifugio deve essere delimitata,        presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l’utilizzo rispet-
consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli,         tando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare
panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieni-       assembramenti.
che e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano                 Deve essere assicurata una adeguata pulizia e disinfezione, in ogni
l’incrocio delle persone. Per quanto concerne i rifugi d’alta quota (si-         caso almeno una volta al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata
tuati oltre i 3000 metri di altitudine), l’area esterna non può essere con-      alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comu-
siderata usufruibile in alcun modo. Pertanto, il rifugista potrà utilizzare      ne. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei
come spazi utili soltanto quelli interni al rifugio.                             clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare
      Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo          all’utilizzo del servizio.
al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. È opportuno, ove             Camere da letto
possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline,
limitando così l’eccessiva pressione all’entrata del rifugio.                          All’ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e prima di servizi igie-
                                                                                 nici deve essere disponibile un dispenser con igienizzante per le mani.
      L’entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone
previsto e si potrà accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza               Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprima-
previsti (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore           terasso in tessuto lavabile, set monouso composto da coprimaterasso e
protezione come gli FFP2).                                                       copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile
                                                                                 a 90 °C.
      Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all’interno del
rifugio che non consentano l’incrocio tra persone.                                     Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste do-
                                                                                 vranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera
      Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti prefe-         monouso.
ribilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta registrazione
per almeno quattordici giorni delle presenze, nel rispetto della normati-              Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in caso
va a protezione dei dati personali.                                              di clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si do-
                                                                                 vranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distan-
      Nel caso in cui si raggiunga l’occupazione massima prevista dei            ziamento interpersonale di almeno 1 metro, con una distanza tra letti di
posti a sedere per la ristorazione all’interno del rifugio, nel rispetto delle   2 metri.
distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata
che blocchi l’accesso.                                                           Locazioni brevi
      Deve essere assicurata una adeguata pulizia e disinfezione, in ogni
caso almeno una volta al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata                Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, deve es-
alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comu-        sere assicurata, al cambio ospite, l’accurata pulizia e disinfezione di
ne. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei           ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela
clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare        di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel
all’utilizzo del servizio.                                                       quale si svolge l’attività di locazione breve, si suggerisce di provvedere
                                                                                 con maggiore frequenza ad un’accurata pulizia e disinfezione anche di
   Camere da letto                                                               spazi comuni (es. ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale ultima rac-
      All’ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di           comandazione dovrà essere presa in accordo tra i condomini o, laddove
gel disinfettante.                                                               presente, dall’Amministratore condominiale.
      Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprima-
terasso in tessuto lavabile, set monouso composto da coprimaterasso              Impianti di risalita
e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabi-
le a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l’utilizzo del sacco a pelo             Indicazioni di carattere generale
personale.
      Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste do-                  Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti di risalita
vranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera             all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per
monouso.                                                                         tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie, cabinovie, seggio-
                                                                                 vie, sciovie (skilift). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri
      Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in caso         trasportatori per i brevi collegamenti.
di clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si do-
vranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distan-              Allo stato attuale, l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qua-
ziamento interpersonale di almeno 1 metro, con una distanza tra letti di         lora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento) è consentito
2 metri.                                                                         esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni verdi CO-
                                                                                 VID-19». Sono esonerati dall’obbligo del possesso di una certificazione
Ostelli della gioventù                                                           verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla
                                                                                 base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
      Quando possibile, l’area esterna all’ostello deve essere delimitata,       dal Ministero della salute. L’obbligo di possesso di una delle certifica-
consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli,         zioni verdi COVID-19 si applica per l’acquisto di tutti i titoli di viaggio
panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieni-       che consentano, anche in via non esclusiva, l’accesso agli impianti di
che e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano           cui all’art. 9-quater, comma 1, lettera e-bis) del decreto-legge 22 apri-
l’incrocio delle persone.                                                        le 2021, n. 52 (funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con

                                                                         — 24 —
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