ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - II SISTEMA DUALE
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
II SISTEMA DUALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ØNei paesi economicamente evoluti, l’esperienza scuola/lavoro come strumento “ponte” per la transizione della persona dalla dimensione formativa a quella lavorativa, si è rivelata molto efficace sia per creare integrazione tra sistema educativo e sistema produttivo, sia per accorciare i tempi nel passaggio tra scuola e lavoro. ØL’imprenditore che accoglie giovani in ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a bisogno di individuare un possibile vantaggio per l’impegno, i rischi e i disagi che si assume nell’ospitare presso di sé giovani in alternanza scuola lavoro. L’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO crea un collegamento duraturo e diretto con gli Istituti e l’osservazione permanente dell’opera dei giovani per un dato periodo di tempo, offre all’impresa grandi possibilità nelle attività di selezione e reclutamento del personale.
(TIROCINIO) L.107/2015 (Buona Scuola)
Ø APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO Ø APPRENDISTATO DI 3° LIVELLO D.LGS.81/2015 (Jobs Act)
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Ø L.53/2003 Ø L.77/2005 Ø L.107/2015
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Ø L.53/2003 ha introdotto le prime possibilità di sperimentare esperienze formative direttamente sul «campo», ma in una platea limitata. Ø L.77/2005 ha introdotto il concetto di «alternanza», assicurando al giovane, oltre alla formazione di base, l’acquisizione di competenze certificate, spendibili sul mercato del lavoro. Ø L.107/2015, oltre a certificare l’alternanza scuola-lavoro, ha sancito l’obbligatorietà nel sistema scolastico di percorsi formativi attraverso il tirocinio (pena l’impossibilità a diplomarsi)
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L.107/2015 Le ore dedicate al tirocinio sono differenziate in base al tipo di scuola: Ø negli istituti tecnici e professionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi sono garantite almeno 400 ore; Ø nei licei invece la durata complessiva è di almeno 200 ore nel triennio
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L.107/2015 Soggetti coinvolti Ø Scuola: • Dirigente scolastico • Comitato Tecnico Scientifico (istituti tecnici) • Comitato Scientifico (licei) • Responsabile organizzativo dell’alternanza formativa scuola lavoro • Tutor formativo interno • Docente di funzione strumentale per l’alternanza e/o referente di progetto Ø Lo Studente e la sua famiglia Ø La struttura ospitante (Impresa, studi professionali, associazioni, enti pubblici, etc); Ø Il tutor aziendale (è selezionato dalla struttura ospitante) Ø Il Professionista intermediario abilitato
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L.107/2015 Lavoro Minorile per il Miur, il tirocinante in alternanza scuola – lavoro non è soggetto alle limitazioni del lavoro minorile. L’apprendista minore in alternanza scuola-lavoro, invece, rimane soggetto ai divieti previsti dal lavoro minorile (incongruenza normativa).
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L.107/2015 SORVEGLIANZA SANITARIA il Decreto Legislativo 81/2008 equipara gli allievi in alternanza ai lavoratori subordinati. Pertanto il soggetto ospitante è tenuto agli adempimenti previsti dalla normativa tra cui: • la sorveglianza sanitaria; • l’individuazione dei rischi specifici; • la formazione in materia di sicurezza; • l’adozione di dispositivi di protezione.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L.107/2015 SORVEGLIANZA SANITARIA L'impresa deve: • integrare il proprio DVR con una "sezione apposita dedicata ai tirocinanti", indicando i pericoli presenti, la formazione e le informazioni specifiche, ponendo attenzione all'inesperienza e alla giovane età del tirocinante ed indicando l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno assegnati; • richiedere la certificazione di idoneità, prima dell'avvio dell'attività in azienda (tramite il medico competente nominato dal dirigente scolastico oppure, in assenza, dal medico aziendale) • garantire, nell'ambito della convenzione sottoscritta con la scuola, il persistere delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR o dare immediata comunicazione delle modifiche eventuali; • informare l’allievo sui rischi dell’azienda e della mansione a cui sarà adibito; • informare l’allievo sulle misure di prevenzione ed emergenza; • integrare la formazione già erogata dalla scuola, assicurando quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L.107/2015 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI A carico dell’istituto scolastico, se statale; Pagamento di un premio speciale, se l’istituto scolastico o formativo non è statale. E’ comunque consigliabile per il soggetto ospitante una polizza integrativa a copertura del c.d. «danno differenziale» - differenza tra quanto coperto dall’inail e quanto è possibile richiedere al soggetto ospitante in sede civile. POLIZZA R.C. A carico dell’istituto
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L.107/2015 INCENTIVI 1) €500 per l’attività di tutor aziendale; 2) Assunzioni con sgravio: Dal 1° gennaio 2017 sono agevolate le assunzioni di studenti, anche in apprendistato, eseguite entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, da datori di lavoro che in precedenza hanno permesso ai medesimi neo-diplomati di svolgere presso l’azienda attività in alternanza scuola lavoro; la durata dell’incentivo, nella misura massima di 3.250 € all’anno, non può superare i 36 mesi e consiste in uno sconto contributivo ai fini Inps. L’agevolazione viene erogata dall’INPS in base all’ordine cronologico delle presentazioni nei limiti di spesa (di 7,4 milioni di euro per il 2017, 40,8 per il 2018, di 86,9 per il 2019, di 84,0 per il 2020, di 50,7 per il 2021 e di 4,3 per il 2022).
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L.107/2015 LIMITI NUMERICI Non è disciplinato dalla normativa nazionale, ma il MIN. LAV, rispondendo a delle FAQ ritiene che, in assenza di disciplina regionale, anche per i tirocini curriculari si applichino i limiti previsti per i tirocini extracurriculari, ovvero: Ø Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 Ø Soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato fino a 5:1 Ø Soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato fino a 2: 2 Ø Soggetto ospitante con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: 10% con arrotondamento all’unità superiore.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO La convenzione ODCEC VR Tra ØCamera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona; ØUfficio per l’Ambito Territoriale VII – Verona dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto; ØOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO La convenzione ODCEC VR Obiettivi: Ø Favorire la collaborazione, il raccordo e il confronto tra le parti firmatarie al fine di promuovere l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro anche attraverso il popolamento del registro nazionale previsto dal comma 41 dell’art. 1 legge n. 107/2015, quale strumento di trasparenza e pubblicità; Ø coniugare le finalità educative del sistema dell’istruzione in raccordo con le esigenze del mondo professionale, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro; Ø favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti in linea con le richieste del mondo del lavoro; Ø favorire lo sviluppo di comportamenti professionali ispirati alla conoscenza, quale fattore determinante nella competizione economica globale.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO La convenzione ODCEC VR Compiti dell’ODCEC VR: Øporre in essere iniziative volte ad incoraggiare i propri iscritti ad attivare percorsi di alternanza scuola lavoro aumentando in tal modo il numero delle strutture ospitanti; Øpromuovere la valenza formativa dell’alternanza quale strumento volto ad incrementare la crescita formativa e la capacità di orientamento professionale degli studenti; Øpromuovere tra i propri iscritti la cultura della conoscenza e la consapevolezza del valore formativo dell’alternanza scuola lavoro, dando evidenza delle diversità rispetto ad altre attività quali stage e tirocini.
APPRENDISTATO Artt.41 - 47 D.Lgs.81/15
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 OBIETTIVI ØIndividuare tutte le forme contrattuali esistenti in funzione di interventi di semplificazione; ØRafforzare gli strumenti di alternanza scuola/lavoro.
Apprendistato Artt.41 - 47 D.Lgs.81/15 SOSTITUISCE INTEGRALMENTE IL D.LGS.167/11
Apprendistato D.Lgs. 81/15 ART.41 E’ UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E OCCUPAZIONE DEI GIOVANI
ART.41 Ø apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (1° liv.); Ø apprendistato professionalizzante (e di mestiere) (2° liv); Ø apprendistato di alta formazione e ricerca (3° liv).
ART.41 L’apprendistato di 1° e 3° livello integrano organicamente formazione e lavoro (modello tedesco)
ART.42 DISCIPLINA COMUNE • Contratto redatto in forma scritta ai fini della prova (comma 1) • Il piano formativo individuale è redatto in forma sintetica secondo gli schemi proposti dalla contrattazione collettiva (modifica introdotta dal D.L.34/14 con effetto dal 21/3/14, convertito in L.78 16/5/14).
Circ. Min. Lav. 19/14 Piano formativo individuale ØIl Decreto, come convertito dalla L. n. 78/2014, ha anzitutto previsto non solo la forma scritta del contratto e del patto di prova ma anche del piano formativo individuale (PFI), sia pur "in forma sintetica". ØLo stesso inoltre, cosi come in passato, può essere definito “anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali", sebbene non sia più previsto un termine di 30 giorni dalla stipula del contratto per la sua elaborazione, ma contestuale. ØIl Legislatore non ha dunque ritenuto necessario mantenere il citato termine, sia perché la sua esistenza era funzionale ad una verifica del piano formativo da parte degli enti bilaterali, comunque non indispensabile ai fini della legittimità del contratto (v. ML interpello n. 16/2012), sia perché l'elaborazione del piano appare meno complessa in quanto avviene esclusivamente "in forma sintetica”. Resta ferma la validità delle vigenti clausole della contrattazione collettiva che, sulla scorta della precedente formulazione della norma, già prevedono detto termine nonché la possibilità per le parti sociali di reintrodurlo, attesa l’ampia delega che il Legislatore conferisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 167/2011. ØDa ultimo va chiarito che, conformemente ai contenuti delle linee guida del 20 febbraio 2014, il piano formativo "in forma sintetica" può limitarsi ad indicare esclusivamente la formazione finalizzata alla acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche e sul rispetto dei suoi contenuti, secondo quanto evidenziato già con circ. n. 5/2013, andrà a concentrarsi l'attività di vigilanza.
ART.42 DISCIPLINA COMUNE Per l’apprendistato di 1° e 3° livello il piano formativo è redatto a cura dell’istituzione formativa
ART.42 DISCIPLINA COMUNE Durata: ØMinimo 6 mesi Non prevista per apprendistato di 1° livello o stipulato per lo svolgimento di attività stagionali (comma 2)
ART.42 DISCIPLINA COMUNE RECESSO • Durante l’apprendistato si applicano le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo (comma 3) • Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato(comma 4). • Nell’apprendistato di 1° e 3° liv costituisce giust.mot. il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi (comma 3).
ART.42 Comma 5 RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Disciplinare nel complesso l’apprendistato ad eccezione di: ØDurata minima ØPiano formativo ØNormativa sul licenziamento ØRecesso
ART.42 DISCIPLINA COMUNE Comma 5 RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Principi da osservare • Divieto di cottimo • Sottoinquadramento fino a 2 livelli (o in %) • Tutor aziendale • Formazione attraverso i Fondi paritetici Interprofessionali • Riconoscimento ai fini del proseguimento degli studi della qualifica ottenuta durante l’apprendistato • Registrazione della formazione sul libretto formativo (dal 24/9/15 è sostituito dal fascicolo elettronico del lavoratore c/o ANPAL istituito dal D.lgs.150/15)
ART.42 Comma 5 RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA • Proroga del contratto in caso di malattia, infortunio o sospensione involontario superiore a 30 giorni • Possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato (clausola di stabilizzazione).
ART.42 DISCIPLINA COMUNE Clausola di stabilizzazione (comma 8) • Instaurazione di nuovi rapporti di apprendistato solo se «subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro» • Aziende con almeno 50 dipendenti • Solo per l’apprendistato professionalizzante
ART.43 Apprendistato di 1° livello 1) Conseguimento di • Titolo triennale (o quadriennale) del sistema IeFP • Diploma di scuola secondaria superiore • Certificato di specializzazione superiore dei percorsi IFTS. 2) Coniugare la formazione aziendale e formazione professionale secondo la regolamentazione regionale
ART.43 Apprendistato di 1° livello Disciplinato dalla normativa regionale o, in assenza, con decreto MLPpSs. La Regione Veneto ha attualmente in vigore un accordo riferito alla regolazione dei profili formativi, siglato nel 2012.
ART.43 Apprendistato di 1° livello • Il 24/9/15 il MLPpSs sottoscrive in sede di Conferenza permanente Stato- regioni l’Accordo sul progetto riguardante “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”, volto a dare forma concreta alla “via italiana del sistema duale” di apprendimento. • Il 24/9/15 entra in vigore il D.Lgs.150 che introduce gli sgravi contributivi previsti dal D.Lgs.81/15 (vedi slides successiva). • IL 23/12/15 pubblicato in G.U. il decreto ministeriale 12 ottobre 2015, per la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
ART.43 Apprendistato di 1° livello 3) dal 15° anno fino al 25° anno di età. 4) Durata massima (art. 4 –comma 1- del DM 12/10/15): • 3 anni per la qualifica di istruzione e formazione Professionale • 4 anni per il diploma professionale o titolo di scuola secondaria superiore • 2 anni per l’anno integrativo per l’esame di stato • 1 anno per il certificato di specializzazione o per conseguire chi è già in possesso della qualifica
ART.43 Apprendistato di 1° livello PROROGA DELLA DURATA MASSIMA (art. 4 comma 2 del DM 12/10/15) 12 MESI ØPer integrare le competenze già acquisite (titolo di studio di livello superiore) ØIn caso di mancato conseguimento del titolo
Apprendistato di 1° livello COSTITUZIONE DEL RAPPORTO • sottoscrizione di apposito protocollo tra datore di lavoro ed istituto formativo, in cui sono fissati contenuti e durata degli obblighi formativi. • Modello fissato dal DM 12 ottobre 2015: 1)i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato; 2) i requisiti delle imprese che vogliono far ricorso a questo strumento; 3) il monte orario di formazione aziendale e scolastica.
Apprendistato di 1° livello INCENTIVI Art.43 – comma 7 1)Le ore di formazione esterna all’azienda non sono retribuiti; 2)Le ore di formazione interna sono retribuite al 10% di quella dovuta (salvo diversa previsione della contrattazione collettiva);
Apprendistato di 1° livello INCENTIVI Art. 32 D.Lgs.150/15 1)In caso di licenziamento/mancata conferma, il contributo di ingresso Naspi (circa €41 per ogni giorno di anzianità) non è dovuto (D.lgs.150/15); 2)L’aliquota ordinaria: 5% (per le aziende >9 addetti); 3)Azzeramento del contributo alla Naspi (1,31%) e lo 0,30%
REGIONE VENETO a) Accordo parti sociali del 23 Aprile 2012, che attua quanto stabilito dall’art.3 del D.Lgs.167/11. b) Ratifica dell’accordo il 2/5/2012 con DGR n°736. c) Legge regionale n. 21 del 8/6/12 La formazione annuale è stabilita in 440 ore di cui: 320 esterna all’azienda e120 in azienda per 18 anni
Art.45 Alta formazione e ricerca Apprendistato di 3° livello • di studio universitari (laurea triennale e specialistica, master, dottorato di ricerca) • del diploma dell’Istruzione Tecnica Superiore • per attività di ricerca • l’accesso alle professioni ordinistiche.
Art.45 Alta formazione e ricerca Apprendistato di 3° livello Giovani da 18 a 29 anni in possesso di un titolo di studio: • titolo di scuola secondaria superiore • di un diploma professionale quadriennale integrato o da un certificato IFTS • dal diploma di maturità professionale ottenuto al termine del corso annuale integrativo previsto dalla vigente normativa scolastica
Art.45 Apprendistato di 3° livello Costituzione del rapporto • Protocollo tra datore di lavoro ed istituzione formativa con criteri stabiliti dal DM12/10/15 • Formazione esterna: n° ore non inferiore al 50% e non superiore al 70% dell’orario fissato dall’istituzione formativa
Art.45 Apprendistato di 3° livello DM 12 Ottobre 2015 • Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale. • Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per attivita' di ricerca, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista. n.b.: Per la realizzazione dei sopracitati percorsi di cui ai commi la formazione interna non puo' essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non e‘ obbligatoria
Art.45 Apprendistato di 3° livello • La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni. • In assenza delle regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca
Apprendistato di 3° livello INCENTIVI Art.45 – comma 3 1)Le ore di formazione esterna all’azienda non sono retribuiti 2)Le ore di formazione interna sono retribuite al 10% di quella dovuta (salvo diversa previsione della contrattazione collettiva);
Limiti numerici a) Rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in forza al momento dell’assunzione (datori di lavoro con almeno 10 unità) b) Rapporto 1 a 1 per i datori di lavoro con meno di 10 unità. c) Per i datori di lavoro privi di specializzati/qualificati o inferiore 3, possibili fino a 3 apprendisti. d) Non si applicano alle imprese artigiane, per le quali si rinvia alla L.443/85.
Legge 443/85: limiti numerici imprese artigiane • le imprese artigiane che effettuano lavorazioni non in serie possono assumere un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9, il cui numero massimo di dipendenti può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; • le imprese artigiane che effettuano lavorazioni in serie non del tutto automatizzate possono assumere un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, il cui numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 12, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; • le imprese artigiane che effettuano lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura in particolari settori, possono assumere un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16, il cui numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 40, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; • le imprese artigiane che effettuano trasporto possono assumere un massimo di 8 dipendenti; • le imprese artigiane che effettuano costruzioni, possono assumere un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, il cui numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. N.b.: è ammesso il superamento di tali limiti, mantenendo l’iscrizione all’Albo, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco dell’anno (art.5, Legge n.443/1985
7) Normativa previdenziale ed assistenziale a) Applicazione dell’assicurazione INAIL e malattia professionale; b) Assicurazione contro la malattia (anche per gli impiegati dei settori industria ed artigianato); c) Assicurazione ai fini pensionistici; d) Maternità; e) Assegni familiari; f) Disoccupazione involontaria
SUSSIDARIETA’ DEL CCNL STUDI PROFESSIONALI ØAPPRENDISTATO ARTT. 27-34 1) E’ già adeguato alle disposizioni del D.Lgs.81/15 2) Fac–simile di contratto e piano formativo (solo professionalizzante) 3) Part-time: non inferiore al 60% dell’orario normale 4) Il preavviso decorre dal termine del periodo formativo 5) Formazione finanziata: Fondoprofessioni
SUSSIDARIETA’ DEL CCNL STUDI PROFESSIONALI ØAPPRENDISTATO DI 1° LIVELLO a) durata massima: 36 mesi b) retribuzione: 45% primi 12 mesi; 55%success. 12 mesi e 65% c) per il programma formativo rinvio alla regolamentazione regionale; d) per la formazione in azienda, in assenza di specifica regolamentazione, si rinvia alle disposizioni previste per l’apprendistato di 2° livello (retribuite al 10% di b) ØAPPRENDISTATO DI 2° LIVELLO a) escluso per il 5° livello b) durata massima: 30-36 mesi c) retribuzione: 75% primi 12 mesi; 85%success. 12 mesi e 93% d) ore formazione in azienda: min.260 a 280 ore a seconda del livello
SUSSIDARIETA’ DEL CCNL STUDI PROFESSIONALI ØAPPRENDISTATO DI 3° LIVELLO a) ammesso solo per Quadro, 1° e 2° liv. b) durata massima: 36 mesi c) retribuzione: 40% primi 12 mesi; 50%success. 12 mesi e 60% d) ore formazione in azienda: stabilite dalla regione o in assenza dall’istituto formativo; retribuite al 10% del dovuto e) possibilità di «convertirlo» in appr.2° livello in caso di grave ritardo obiettivi formativi
SUSSIDARIETA’ DEL CCNL STUDI PROFESSIONALI ØAPPRENDISTATO ACCESSO ALLE PROFESSIONI a) contemplato come apprendistato di 3° liv. b) no per livelli inferiori al 2° livello c) durata massima: 36 mesi c) retribuzione: 40% primi 12 mesi; 50%success. 12 mesi e 60% d) ore formazione in azienda: stabilite dalla regione o in assenza dall’istituto formativo; retribuite al 10% del dovuto
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Puoi anche leggere