ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - II SISTEMA DUALE

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II SISTEMA DUALE
   ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
ØNei paesi economicamente               evoluti, l’esperienza
 scuola/lavoro come strumento “ponte” per la transizione
 della persona dalla dimensione formativa a quella
 lavorativa, si è rivelata molto efficace sia per creare
 integrazione tra sistema educativo e sistema produttivo,
 sia per accorciare i tempi nel passaggio tra scuola e
 lavoro.
ØL’imprenditore che accoglie giovani in ALTERNANZA
 SCUOLA LAVORO a bisogno di individuare un possibile
 vantaggio per l’impegno, i rischi e i disagi che si assume
 nell’ospitare presso di sé giovani in alternanza scuola
 lavoro. L’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO crea un
 collegamento duraturo e diretto con gli Istituti e
 l’osservazione permanente dell’opera dei giovani per un
 dato periodo di tempo, offre all’impresa grandi possibilità
 nelle attività di selezione e reclutamento del personale.
(TIROCINIO)
L.107/2015 (Buona Scuola)
Ø    APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO
Ø    APPRENDISTATO DI 3° LIVELLO
    D.LGS.81/2015 (Jobs Act)
ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
   Ø L.53/2003
   Ø L.77/2005
   Ø L.107/2015
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Ø L.53/2003 ha introdotto le prime possibilità di
  sperimentare esperienze formative direttamente
  sul «campo», ma in una platea limitata.
Ø L.77/2005 ha introdotto il concetto di
  «alternanza», assicurando al giovane, oltre alla
  formazione     di   base,   l’acquisizione    di
  competenze certificate, spendibili sul mercato
  del lavoro.
Ø L.107/2015, oltre a certificare l’alternanza
  scuola-lavoro, ha sancito l’obbligatorietà nel
  sistema scolastico di percorsi formativi
  attraverso il tirocinio (pena l’impossibilità a
  diplomarsi)
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
           L.107/2015
Le ore dedicate al tirocinio sono differenziate in
base al tipo di scuola:
Ø negli istituti tecnici e professionali nel secondo
   biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi
   sono garantite almeno 400 ore;
Ø nei licei invece la durata complessiva è di
   almeno 200 ore nel triennio
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
            L.107/2015
Soggetti coinvolti
Ø Scuola:
• Dirigente scolastico
• Comitato Tecnico Scientifico (istituti tecnici)
• Comitato Scientifico (licei)
• Responsabile organizzativo dell’alternanza formativa scuola lavoro
• Tutor formativo interno
• Docente di funzione strumentale per l’alternanza e/o referente di
  progetto
Ø Lo Studente e la sua famiglia
Ø La struttura ospitante (Impresa, studi professionali, associazioni, enti
  pubblici, etc);
Ø Il tutor aziendale (è selezionato dalla struttura ospitante)
Ø Il Professionista intermediario abilitato
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
          L.107/2015
Lavoro Minorile
per il Miur, il tirocinante in alternanza
scuola – lavoro non è soggetto alle
limitazioni del lavoro minorile.
L’apprendista minore in alternanza
scuola-lavoro,        invece,      rimane
soggetto ai divieti previsti dal lavoro
minorile (incongruenza normativa).
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
           L.107/2015
SORVEGLIANZA SANITARIA
il Decreto Legislativo 81/2008 equipara gli allievi in
alternanza ai lavoratori subordinati. Pertanto il
soggetto ospitante è tenuto agli adempimenti previsti
dalla normativa tra cui:
• la sorveglianza sanitaria;
• l’individuazione dei rischi specifici;
• la formazione in materia di sicurezza;
• l’adozione di dispositivi di protezione.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
             L.107/2015
SORVEGLIANZA SANITARIA
L'impresa deve:
• integrare il proprio DVR con una "sezione apposita dedicata ai tirocinanti",
  indicando i pericoli presenti, la formazione e le informazioni specifiche, ponendo
  attenzione all'inesperienza e alla giovane età del tirocinante ed indicando
  l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno assegnati;
• richiedere la certificazione di idoneità, prima dell'avvio dell'attività in azienda
  (tramite il medico competente nominato dal dirigente scolastico oppure, in
  assenza, dal medico aziendale)
• garantire, nell'ambito della convenzione sottoscritta con la scuola, il persistere
  delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR o dare immediata
  comunicazione delle modifiche eventuali;
• informare l’allievo sui rischi dell’azienda e della mansione a cui sarà adibito;
• informare l’allievo sulle misure di prevenzione ed emergenza;
• integrare la formazione già erogata dalla scuola, assicurando quanto previsto
  dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
            L.107/2015
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
A carico dell’istituto scolastico, se statale;
Pagamento di un premio speciale, se l’istituto scolastico o
formativo non è statale.
E’ comunque consigliabile per il soggetto ospitante una polizza
integrativa a copertura del c.d. «danno differenziale» - differenza
tra quanto coperto dall’inail e quanto è possibile richiedere al
soggetto ospitante in sede civile.
POLIZZA R.C.
 A carico dell’istituto
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
             L.107/2015
INCENTIVI
1) €500 per l’attività di tutor aziendale;
2) Assunzioni con sgravio:
Dal 1° gennaio 2017 sono agevolate le assunzioni di studenti,
anche in apprendistato, eseguite entro 6 mesi dall’acquisizione
del titolo di studio, da datori di lavoro che in precedenza hanno
permesso ai medesimi neo-diplomati di svolgere presso l’azienda
attività in alternanza scuola lavoro; la durata dell’incentivo, nella
misura massima di 3.250 € all’anno, non può superare i 36 mesi e
consiste in uno sconto contributivo ai fini Inps.
L’agevolazione viene erogata dall’INPS in base all’ordine cronologico delle
presentazioni nei limiti di spesa (di 7,4 milioni di euro per il 2017, 40,8 per il 2018,
di 86,9 per il 2019, di 84,0 per il 2020, di 50,7 per il 2021 e di 4,3 per il 2022).
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
            L.107/2015
LIMITI NUMERICI
Non è disciplinato dalla normativa nazionale, ma il MIN. LAV,
rispondendo a delle FAQ ritiene che, in assenza di disciplina
regionale, anche per i tirocini curriculari si applichino i limiti
previsti per i tirocini extracurriculari, ovvero:
Ø Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1
Ø Soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato fino a
  5:1
Ø Soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato fino a
  2: 2
Ø Soggetto ospitante con più di 20 dipendenti a tempo
  indeterminato: 10% con arrotondamento all’unità superiore.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
    La convenzione ODCEC VR
Tra
ØCamera di Commercio Industria Artigianato e
 Agricoltura di Verona;
ØUfficio per l’Ambito Territoriale VII – Verona
 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
ØOrdine dei Dottori Commercialisti e degli
 Esperti Contabili di Verona
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
      La convenzione ODCEC VR
Obiettivi:
Ø Favorire la collaborazione, il raccordo e il confronto tra le parti firmatarie al fine di
  promuovere l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro anche attraverso il
  popolamento del registro nazionale previsto dal comma 41 dell’art. 1 legge n. 107/2015,
  quale strumento di trasparenza e pubblicità;
Ø coniugare le finalità educative del sistema dell’istruzione in raccordo con le esigenze del
  mondo professionale, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro;
Ø favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti in linea con le richieste del mondo del
  lavoro;
Ø favorire lo sviluppo di comportamenti professionali ispirati alla conoscenza, quale fattore
  determinante nella competizione economica globale.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
     La convenzione ODCEC VR
Compiti dell’ODCEC VR:
Øporre in essere iniziative volte ad incoraggiare i propri iscritti ad
 attivare percorsi di alternanza scuola lavoro aumentando in tal
 modo il numero delle strutture ospitanti;
Øpromuovere la valenza formativa dell’alternanza quale
 strumento volto ad incrementare la crescita formativa e la
 capacità di orientamento professionale degli studenti;
Øpromuovere tra i propri iscritti la cultura della conoscenza e la
 consapevolezza del valore formativo dell’alternanza scuola
 lavoro, dando evidenza delle diversità rispetto ad altre attività
 quali stage e tirocini.
APPRENDISTATO
Artt.41 - 47 D.Lgs.81/15
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL TESTO ORGANICO DELLE
 TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE
   MANSIONI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183

 OBIETTIVI
 ØIndividuare tutte le forme contrattuali
 esistenti in funzione di interventi di
 semplificazione;
 ØRafforzare gli strumenti di alternanza
 scuola/lavoro.
Apprendistato
   Artt.41 - 47 D.Lgs.81/15

SOSTITUISCE INTEGRALMENTE
       IL D.LGS.167/11
Apprendistato
              D.Lgs. 81/15

                   ART.41

    E’ UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E OCCUPAZIONE DEI
                   GIOVANI
ART.41

Ø apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
 di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
 tecnica superiore (1° liv.);
Ø apprendistato professionalizzante (e di mestiere) (2° liv);
Ø apprendistato di alta formazione e ricerca (3° liv).
ART.41
L’apprendistato di 1° e 3° livello integrano
   organicamente formazione e lavoro
           (modello tedesco)
ART.42
                DISCIPLINA COMUNE
• Contratto redatto in forma scritta ai fini della prova
  (comma 1)
• Il piano formativo individuale è redatto in forma
  sintetica secondo gli schemi proposti dalla
  contrattazione collettiva (modifica introdotta dal
  D.L.34/14 con effetto dal 21/3/14, convertito in L.78
  16/5/14).
Circ. Min. Lav. 19/14 Piano formativo individuale
ØIl Decreto, come convertito dalla L. n. 78/2014, ha anzitutto previsto non solo la
 forma scritta del contratto e del patto di prova ma anche del piano formativo
 individuale (PFI), sia pur "in forma sintetica".
ØLo stesso inoltre, cosi come in passato, può essere definito “anche sulla base di
 moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali",
 sebbene non sia più previsto un termine di 30 giorni dalla stipula del contratto per
 la sua elaborazione, ma contestuale.
ØIl Legislatore non ha dunque ritenuto necessario mantenere il citato termine, sia
 perché la sua esistenza era funzionale ad una verifica del piano formativo da parte
 degli enti bilaterali, comunque non indispensabile ai fini della legittimità del
 contratto (v. ML interpello n. 16/2012), sia perché l'elaborazione del piano appare
 meno complessa in quanto avviene esclusivamente "in forma sintetica”. Resta
 ferma la validità delle vigenti clausole della contrattazione collettiva che, sulla
 scorta della precedente formulazione della norma, già prevedono detto
 termine nonché la possibilità per le parti sociali di reintrodurlo, attesa l’ampia
 delega che il Legislatore conferisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs.
 n. 167/2011.
ØDa ultimo va chiarito che, conformemente ai contenuti delle linee guida del 20
 febbraio 2014, il piano formativo "in forma sintetica" può limitarsi ad indicare
 esclusivamente la formazione finalizzata alla acquisizione di competenze
 tecnico professionali e specialistiche e sul rispetto dei suoi contenuti, secondo
 quanto evidenziato già con circ. n. 5/2013, andrà a concentrarsi l'attività di
 vigilanza.
ART.42
                 DISCIPLINA COMUNE

Per l’apprendistato di 1° e 3° livello il piano formativo è
        redatto a cura dell’istituzione formativa
ART.42
                DISCIPLINA COMUNE

Durata:
ØMinimo 6 mesi
Non prevista per apprendistato di 1° livello o stipulato
per lo svolgimento di attività stagionali (comma 2)
ART.42
                        DISCIPLINA COMUNE
                              RECESSO
• Durante l’apprendistato si applicano le sanzioni previste per il
  licenziamento illegittimo (comma 3)
• Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere
  dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con
  preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo
  di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del
  contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il
  rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato
  a tempo indeterminato(comma 4).
• Nell’apprendistato di 1° e 3° liv costituisce giust.mot. il
  mancato raggiungimento degli obiettivi formativi (comma 3).
ART.42
                      Comma 5
  RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Disciplinare nel complesso l’apprendistato ad
eccezione di:
ØDurata minima
ØPiano formativo
ØNormativa sul licenziamento
ØRecesso
ART.42
                        DISCIPLINA COMUNE
                               Comma 5
          RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Principi da osservare
• Divieto di cottimo
• Sottoinquadramento fino a 2 livelli (o in %)
• Tutor aziendale
• Formazione attraverso i Fondi paritetici Interprofessionali
• Riconoscimento ai fini del proseguimento degli studi della
  qualifica ottenuta durante l’apprendistato
• Registrazione della formazione sul libretto formativo (dal 24/9/15
  è sostituito dal fascicolo elettronico del lavoratore c/o ANPAL
  istituito dal D.lgs.150/15)
ART.42
                 Comma 5
  RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

• Proroga del contratto in caso di malattia, infortunio o
  sospensione involontario superiore a 30 giorni
• Possibilità di definire forme e modalità per la
  conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per
  la finanza pubblica, al termine del percorso formativo,
  al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato (clausola
  di stabilizzazione).
ART.42
                    DISCIPLINA COMUNE
                  Clausola di stabilizzazione
                          (comma 8)
• Instaurazione di nuovi rapporti di apprendistato solo se
  «subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato,
  del rapporto di lavoro al termine del periodo di
  apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova
  assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti
  dipendenti dallo stesso datore di lavoro»
• Aziende con almeno 50 dipendenti
• Solo per l’apprendistato professionalizzante
ART.43
                 Apprendistato di 1° livello
1) Conseguimento di
• Titolo triennale (o quadriennale) del sistema IeFP
• Diploma di scuola secondaria superiore
• Certificato di specializzazione superiore dei percorsi
  IFTS.
2) Coniugare la formazione aziendale e formazione
professionale secondo la regolamentazione regionale
ART.43
               Apprendistato di 1° livello

Disciplinato dalla normativa regionale o, in assenza,
con decreto MLPpSs.
La Regione Veneto ha attualmente in vigore un
accordo riferito alla regolazione dei profili formativi,
siglato nel 2012.
ART.43
                        Apprendistato di 1° livello
• Il 24/9/15 il MLPpSs sottoscrive in sede di               Conferenza
  permanente Stato- regioni l’Accordo sul progetto riguardante
  “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del
  sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione
  Professionale”, volto a dare forma concreta alla “via italiana del
  sistema duale” di apprendimento.
• Il 24/9/15 entra in vigore il D.Lgs.150 che introduce gli sgravi
  contributivi previsti dal D.Lgs.81/15 (vedi slides successiva).
• IL 23/12/15 pubblicato in G.U. il decreto ministeriale 12 ottobre
  2015,     per     la    definizione    degli     standard   formativi
  dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
  percorsi di        apprendistato, in attuazione dell'articolo 46,
  comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
ART.43
                 Apprendistato di 1° livello
3) dal 15° anno fino al 25° anno di età.
4) Durata massima (art. 4 –comma 1- del DM
12/10/15):
• 3 anni per la qualifica di istruzione e formazione
  Professionale
• 4 anni per il diploma professionale o titolo di scuola
  secondaria superiore
• 2 anni per l’anno integrativo per l’esame di stato
• 1 anno per il certificato di specializzazione o per
  conseguire chi è già in possesso della qualifica
ART.43
                 Apprendistato di 1° livello
        PROROGA DELLA DURATA MASSIMA
            (art. 4 comma 2 del DM 12/10/15)
12 MESI
ØPer integrare le competenze già acquisite (titolo di
 studio di livello superiore)
ØIn caso di mancato conseguimento del titolo
Apprendistato di 1° livello
               COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
• sottoscrizione di apposito protocollo tra datore di lavoro ed
  istituto formativo, in cui sono fissati contenuti e durata degli
  obblighi formativi.
• Modello fissato dal DM 12 ottobre 2015:
1)i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di
  apprendistato;
2) i requisiti delle imprese che vogliono far ricorso a questo
strumento;
3) il monte orario di formazione aziendale e scolastica.
Apprendistato di 1° livello
                        INCENTIVI
                    Art.43 – comma 7
1)Le ore di formazione esterna all’azienda non sono
 retribuiti;
2)Le ore di formazione interna sono retribuite al 10% di
 quella dovuta (salvo diversa previsione della
 contrattazione collettiva);
Apprendistato di 1° livello
                           INCENTIVI
                     Art. 32 D.Lgs.150/15
1)In caso di licenziamento/mancata conferma, il contributo
 di ingresso Naspi (circa €41 per ogni giorno di anzianità)
 non è dovuto (D.lgs.150/15);
2)L’aliquota ordinaria: 5% (per le aziende >9 addetti);
3)Azzeramento del contributo alla Naspi (1,31%) e lo 0,30%
REGIONE VENETO
a) Accordo parti sociali del 23 Aprile 2012, che attua
   quanto stabilito dall’art.3 del D.Lgs.167/11.
b) Ratifica dell’accordo il 2/5/2012 con DGR n°736.
c) Legge regionale n. 21 del 8/6/12

La formazione annuale è stabilita in 440 ore di cui:
     320 esterna all’azienda e120 in azienda per 18 anni
Art.45
                   Alta formazione e ricerca
                  Apprendistato di 3° livello
• di studio universitari (laurea triennale e specialistica,
  master, dottorato di ricerca)
• del diploma dell’Istruzione Tecnica Superiore
• per attività di ricerca
• l’accesso alle professioni ordinistiche.
Art.45
                   Alta formazione e ricerca
                  Apprendistato di 3° livello
Giovani da 18 a 29 anni in possesso di un titolo di
studio:
• titolo di scuola secondaria superiore
• di un diploma professionale quadriennale integrato o
  da un certificato IFTS
• dal diploma di maturità professionale ottenuto al
  termine del corso annuale integrativo previsto dalla
  vigente normativa scolastica
Art.45
                 Apprendistato di 3° livello
Costituzione del rapporto
• Protocollo tra datore di lavoro ed istituzione formativa
  con criteri stabiliti dal DM12/10/15
• Formazione esterna: n° ore non inferiore al 50% e
  non superiore al 70% dell’orario fissato dall’istituzione
  formativa
Art.45
                       Apprendistato di 3° livello
DM 12 Ottobre 2015
• Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il
  praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli
  standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono
  definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con i rispettivi
  ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.
• Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per attivita' di
  ricerca, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel
  piano formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca
  e le mansioni assegnate all'apprendista.
n.b.: Per la realizzazione dei sopracitati percorsi di cui ai commi la
formazione interna non puo' essere inferiore al 20% del monte
orario annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna
non e‘ obbligatoria
Art.45
                   Apprendistato di 3° livello
• La regolamentazione e la durata del periodo di
  apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta
  formazione è rimessa alle regioni.
• In assenza delle regolamentazioni regionali l'attivazione
  dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa
  ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di
  lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti
  tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca
Apprendistato di 3° livello
                        INCENTIVI
                    Art.45 – comma 3
1)Le ore di formazione esterna all’azienda non sono
 retribuiti
2)Le ore di formazione interna sono retribuite al 10% di
 quella dovuta (salvo diversa previsione della
 contrattazione collettiva);
Limiti numerici
a) Rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate
   e qualificate in forza al momento dell’assunzione
   (datori di lavoro con almeno 10 unità)
b) Rapporto 1 a 1 per i datori di lavoro con meno di 10
   unità.
c) Per i datori di lavoro privi di specializzati/qualificati o
   inferiore 3, possibili fino a 3 apprendisti.
d) Non si applicano alle imprese artigiane, per le quali si
   rinvia alla L.443/85.
Legge 443/85: limiti numerici imprese artigiane
• le imprese artigiane che effettuano lavorazioni non in serie possono assumere un
  massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9, il cui
  numero massimo di dipendenti può essere elevato a 22 a condizione che le unità
  aggiuntive siano apprendisti;
• le imprese artigiane che effettuano lavorazioni in serie non del tutto automatizzate
  possono assumere un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non
  superiore a 5, il cui numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 12, a
  condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
• le imprese artigiane che effettuano lavorazioni artistiche, tradizionali e
  dell’abbigliamento su misura in particolari settori, possono assumere un massimo di
  32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16, il cui numero
  massimo di dipendenti può essere elevato fino a 40, a condizione che le unità
  aggiuntive siano apprendisti;
• le imprese artigiane che effettuano trasporto possono assumere un massimo di 8
  dipendenti;
• le imprese artigiane che effettuano costruzioni, possono assumere un massimo di 10
  dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, il cui numero
  massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14, a condizione che le unità
  aggiuntive siano apprendisti.
N.b.: è ammesso il superamento di tali limiti, mantenendo l’iscrizione all’Albo, fino ad un
massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco dell’anno (art.5,
Legge n.443/1985
7) Normativa previdenziale ed assistenziale
a) Applicazione dell’assicurazione INAIL e malattia
    professionale;
b) Assicurazione contro la malattia (anche per gli
    impiegati dei settori industria ed artigianato);
c) Assicurazione ai fini pensionistici;
d) Maternità;
e) Assegni familiari;
f) Disoccupazione involontaria
SUSSIDARIETA’
        DEL CCNL
  STUDI PROFESSIONALI
ØAPPRENDISTATO
ARTT. 27-34
1) E’ già adeguato alle disposizioni del D.Lgs.81/15
2) Fac–simile di contratto e piano formativo (solo
   professionalizzante)
3) Part-time: non inferiore al 60% dell’orario normale
4) Il preavviso decorre dal termine del periodo formativo
5) Formazione finanziata: Fondoprofessioni
SUSSIDARIETA’
         DEL CCNL
   STUDI PROFESSIONALI
ØAPPRENDISTATO DI 1° LIVELLO
    a) durata massima: 36 mesi
    b) retribuzione: 45% primi 12 mesi; 55%success. 12 mesi e 65%
    c) per il programma formativo rinvio alla regolamentazione
    regionale;
    d) per la formazione in azienda, in assenza di specifica
    regolamentazione, si rinvia alle disposizioni previste per
    l’apprendistato        di 2° livello (retribuite al 10% di b)
ØAPPRENDISTATO DI 2° LIVELLO
    a) escluso per il 5° livello
    b) durata massima: 30-36 mesi
    c) retribuzione: 75% primi 12 mesi; 85%success. 12 mesi e 93%
    d) ore formazione in azienda: min.260 a 280 ore a seconda del
    livello
SUSSIDARIETA’
         DEL CCNL
   STUDI PROFESSIONALI
ØAPPRENDISTATO DI 3° LIVELLO
   a) ammesso solo per Quadro, 1° e 2° liv.
   b) durata massima: 36 mesi
   c) retribuzione: 40% primi 12 mesi; 50%success. 12
   mesi e 60%
   d) ore formazione in azienda: stabilite dalla regione
   o in assenza dall’istituto formativo; retribuite al 10%
   del dovuto
   e) possibilità di «convertirlo» in appr.2° livello in
   caso di grave ritardo obiettivi formativi
SUSSIDARIETA’
         DEL CCNL
   STUDI PROFESSIONALI
ØAPPRENDISTATO ACCESSO ALLE PROFESSIONI
   a) contemplato come apprendistato di 3° liv.
   b) no per livelli inferiori al 2° livello
   c) durata massima: 36 mesi
   c) retribuzione: 40% primi 12 mesi; 50%success. 12
   mesi e 60%
   d) ore formazione in azienda: stabilite dalla regione
   o in assenza dall’istituto formativo; retribuite al 10%
   del dovuto
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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