Allegato A2 - Emissioni in Atmosfera - Regione Toscana
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 Allegato A2 - Emissioni in Atmosfera PARTE DESCRITTIVA La Ditta Gruppo Conciario C.M.C. International S.p.a., con sede legale in via dei Conciatori n.52/64, loc. Ponte a Egola nel comune di San Miniato (PI), ha presentato in data 24/02/2020 domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per l'introduzione di prodotti che contengono solventi che comporteranno una modifica sostanziale del quadro emissivo autorizzato con A.U.A. adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pisa n.1432 del 16/04/2015 e aggiornata con Decreto n.5696 del 15/04/2019 adottato dalla Regione Toscana, presso lo stabilimento di conceria pellami ubicato al medesimo indirizzo della sede legale. La Ditta ha in particolare chiesto l'autorizzazione per le seguenti nuove emissioni: emissione Composti Organici Volatili (COV), originati dalla "tintura ad immersione" che viene convogliata nel condotto emissivo già esistente identificato con la sigla K2' emissione Composti Organici Volatili (COV), originati da "locale asciugo cuoio proveniente da tintura ad immersione" che viene convogliata nel condotto emissivo già esistente identificato con la sigla K3' La Ditta non prevede impianto di abbattimento per le nuove emissioni rispettando comunque i limiti di legge. Nel Decreto n.5696 del 15/04/2019 adottato dalla Regione Toscana, aggiornamento dell’A.U.A. adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pisa n.1432 del 16/04/2015 erano presenti le emissioni K2 e K3 con la medesima origine di K2’ e K3’ in cui venivano impiegate miscele a base esclusivamente acquosa e dichiarate assimilabili a sfiati/ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione ed alla sicurezza dell'ambiente di lavoro e non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/2006. Con l'introduzione di prodotti che contengono solventi le emissioni K2 e K3 sono soggette ad autorizzazione ai sensi degli articoli 269 comma 8 e 275 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Inoltre la Ditta provvederà ad eliminare l'emissione denominata G24 derivante da ricambio d'aria ambiente nel "locale asciugo cuoio proveniente da tintura ad immersione". La Ditta ha provveduto a ricaratterizzare in riferimento al "Piano Regionale per la Qualità dell'aria Ambiente (PRQA)" le emissioni denominate E5 ed E6 provenienti da aspirazione bottali a riconcia. Dal Quadro emissivo presentato si evince che la Ditta dichiara un incremento temporale del ciclo produttivo passando da 220 g/anno a 231 g/anno. La Ditta inoltre comunica che continueranno ad essere presenti le seguenti emissioni al momento non soggette ad autorizzazione: • emissioni, identificate con le sigle "A1", "A2", "A4" e "A5" originate da impianti termici alimentati a gas metano con potenzialità termica rispettivamente di 911 kW, 983 kW, 262kW e 714 kW, con potenza termica complessiva non superiori alla soglia dei 3 MW termici. Da sottoporre alle verifiche art. 273 bis comma 5 del D.Lgs 152/06 prima dei termini qui indicati. • emissioni identificate con la sigla da G1 a G23 e da G25 a G28 dichiarate dalla azienda ancora assimilate a sfiati e ricambi aria ambiente ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06 "emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti”. • emissione, identificata con la sigla “B3'” di Particolato e COV originata da operazioni di spruzzatura manuale impiegata esclusivamente per prove di laboratorio, per ricerche e DITTA Gruppo Conciario C.M.C. International S.p.a. – Allegato A2 Pagina 1 di 8
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 sperimentazioni e individuazioni di prototipi ai sensi dell'art. 272 c1 e Allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/06 lettera jj) del D.lgs 152/06 e quindi come tale non finalizzata a produzione di beni destinati al commercio; • emissioni identificate con la sigla “S1” ed “S2” originate da gruppi elettrogeni ascritti ad attività in deroga di cui all'art. 272 c.1 e Allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/06 lettera bb) del D.Lgs 152/06; La Ditta risulta già autorizzata alle emissioni in atmosfera originate da attività di rifinizione del pellame ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006 con A.U.A. adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pisa n.1432 del 16/04/2015 e aggiornata con Decreto n.5696 del 15/04/2019 adottato dalla Regione Toscana. A seguito della modifica oggetto della presente istanza, la Ditta continuerà ad essere soggetta all’art. 275 del D.Lgs 152/06 effettuando l’attività di rivestimento del cuoio con soglia di consumo di solvente superiore alle 10 tonnellate/anno, specificata in Allegato III alla parte quinta del D.Lgs 152/06 parte I “punto 2 lett. f” e parte III “punto 13.1”, dichiarando un Consumo Massimo Teorico di Solvente (CMTS) pari a 50,156 tonnellate/anno con incremento rispetto alle 42,075 t/anno autorizzate. Visti i pareri favorevoli, degli enti coinvolti nel procedimento si può procedere ad aggiornare il quadro riassuntivo delle emissioni ed il CMTS sulla base delle potenzialità degli impianti esistenti e delle modifiche impiantistiche richieste a 50,156 t COV/anno. PREMESSA I punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n 528 nella seduta del 1 luglio 2013 ricognitiva delle norme tecniche di settore. PRESCRIZIONI: Le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento della Ditta Gruppo Conciario C.M.C. International S.p.a., ubicato in via dei Conciatori n.52/64, loc.Ponte a Egola nel comune di San Miniato (PI), sono autorizzate ai sensi dell’art. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come risultano descritte in TABELLA 1 (Quadro riassuntivo delle emissioni, Valori limite e prescrizioni), con le seguenti prescrizioni: 1. Dovranno essere rispettati i valori limite alle emissioni di cui alla seguente TABELLA 1 (Quadro riassuntivo delle emissioni, Valori limite e prescrizioni) in neretto le modifiche sostanziali: TABELLA 1 - Quadro riassuntivo delle emissioni, Valori limite e prescrizioni Portata Sez. Velocità Temp.. Altezza Durata Valori limite Periodicità Sigla Origine monitoraggio Nm3/h m2 m/s °C m h/g g/a Inquinante mg/Nm3 kg/h Polveri Totali 3 - ANNUALE Cabina di COV Cl I+II - Tracce UNICA B1' spruzzatura 24000 0,34 19,8 Amb. 15 9 231 COV Cl I+II+III 100 - ANNUALE automatica COV Cl I+II+III+IV 150 - ANNUALE COV Cl I+II+III+IV+V 300 - ANNUALE Polveri Totali 3 - ANNUALE Cabina di COV Cl I+II - Tracce UNICA B2 spruzzatura 16000 0,38 11,17 Amb. 16 9 231 COV Cl I+II+III 100 - ANNUALE automatica COV Cl I+II+III+IV 150 - ANNUALE COV Cl I+II+III+IV+V 300 - ANNUALE Rasatura a D1+D2 12000 0,28 11,9 Amb. 14 9 231 Polveri Totali 5 - ANNUALE umido DITTA Gruppo Conciario C.M.C. International S.p.a. – Allegato A2 Pagina 2 di 8
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 Tranciatura ed D3' 15000 0,2 20,8 Amb. 14 9 231 Polveri Totali 5 - ANNUALE ugualizzatura D4 Pomiciatura 20000 0,24 23,1 Amb. 16 9 231 Polveri Totali 10 - ANNUALE Aspirazione E5/E6 bottali a 15000 0,2 20,8 Amb. 16 9 231 Ossidi di zolfo - Tracce UNICA riconcia Aspirazione gas SEMESTRALE E8 2000 0,05 11,1 Amb. 13 6 231 H2S 5 - bottali pickel (a) Aspirazione E9 pozzetti griglia 350 0,02 5,4 Amb. 8 Var. 231 H2S - Tracce UNICA e reflui Aspirazione E10 600 0,01 15,1 Amb. 5 Var. 231 H2S - Tracce UNICA pozzetti griglia COV Cl I+II - Tracce UNICA Tintura a COV Cl I+II+III 100 - ANNUALE K2’ 5000 0,08 17,8 Amb. 14 9 231 immersione COV Cl I+II+III+IV 150 - ANNUALE COV Cl I+II+III+IV+V 300 - ANNUALE Locale asciugo cuoio K3’ proveniente da 8000 0,2 12,6 30 14 9 231 COT 50 ANNUALE - tintura a immersione COV Cl I+II - Tracce UNICA Impregnazione COV Cl I+II+III 100 - ANNUALE K4 a rullo e tunnel 10000 0,2 14,2 Amb. 14 9 231 COV Cl I+II+III+IV 150 - ANNUALE essiccamento COV Cl I+II+III+IV+V 300 - ANNUALE Impregnazione COV Cl I+II - Tracce UNICA a rullo, tunnel COV Cl I+II+III 100 - ANNUALE K5 12000 0,28 11,19 Amb. 16 9 231 essiccamento e COV Cl I+II+III+IV 150 - ANNUALE cappa pesatura COV Cl I+II+III+IV+V 300 - ANNUALE COV Cl I+II - Tracce UNICA Impregnazione COV Cl I+II+III 100 - ANNUALE K6 a rullo e tunnel 3000 0,08 10,7 Amb. 14 9 231 COV Cl I+II+III+IV 150 - ANNUALE essiccamento COV Cl I+II+III+IV+V 300 - ANNUALE Note alla Tabella 1: (“Quadro riassuntivo delle emissioni, valori limite e prescrizioni”) UNICA: analisi da effettuare obbligatoriamente solo nel periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti immediatamente successivo alla messa a regime ANNUALE: dovrà essere effettuato un controllo analitico annuale dell’emissione. Potrà quindi intercorrere tra due campionamenti un periodo massimo di dodici mesi (± 60 giorni) SEMESTRALE: dovranno essere effettuati due controlli analitici annuali delle emissioni, distanziati da un periodo di sei mesi (± 60 giorni) COV: Composti Organici Volatili; Classi I, II, III, IV e V come definite nella Tabella D, Allegato 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06 Tracce: concentrazioni inferiori ad 1/20 delle rispettive soglie di rilevanza fissate in allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 (a) Per la determinazione del parametro H 2S in emissione dall'impianto Pickel e per la verifica del valore limite assegnato, dovrà essere effettuato un unico prelievo di almeno due ore con inizio dall'aggiunta degli agenti di piclaggio, seguendo la metodologia ufficiale o procedure comunque concordate con il Dipartimento Provinciale dell'ARPAT di Pisa. -àò 2. Dovrà essere rispettata la periodicità del monitoraggio delle emissioni di cui alla TABELLA 1. L’obbligo e la periodicità dei rilevamenti di cui alla TABELLA 1 potranno essere rivalutati, su istanza di parte, dopo completa caratterizzazione delle emissioni e comunque a seguito dell'effettuazione di almeno due controlli consecutivi con la frequenza indicata in TABELLA 1, 3. Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli eventuali impianti di abbattimento delle emissioni così come indicato nella seguente TABELLA 2 (Manutenzione impianti di abbattimento): TABELLA 2 - Manutenzione impianti di abbattimento Sigla Origine Impianto di abbattimento Frequenza e/o condizioni per la manutenzione ordinaria B1' Cabina di spruzzatura A umido SEMESTRALE automatica B2 Cabina di spruzzatura A umido SEMESTRALE automatica D1+D2 Rasatura a umido Filtro a secco SEMESTRALE DITTA Gruppo Conciario C.M.C. International S.p.a. – Allegato A2 Pagina 3 di 8
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 D3' Tranciatura ed ugualizzatura Filtro a secco SEMESTRALE D4 Pomiciatura Filtro a secco SEMESTRALE E8 Aspirazione gas bottali pickel A umido SEMESTRALE E9 Aspirazione pozzetti griglia e reflui A umido SEMESTRALE E10 Aspirazione pozzetti griglia A umido SEMESTRALE 4. Dovranno essere adottati i seguenti REGISTRI, aventi pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento: 4.a. In conformità al punto 2.7 dell’allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere adottato il registro delle analisi. Al fine di semplificare la registrazione potrà essere fatto riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrà essere allegato al registro stesso; 4.b. In conformità al punto 2.8 dell’allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere adottato il registro degli interventi sugli impianti di abbattimento. Unitamente a quest’ultimo registro dovrà essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore in merito alla frequenza di manutenzione degli impianti di abbattimento. Sul “Registro della manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento”, devono essere riportati anche gli interventi che non causano un’interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento. Nel caso che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati da ditte esterne, la Ditta dovrà conservare la relativa documentazione che attesti la tipologia di intervento effettuato. 5. AUTOCONTROLLI: 5.a. I prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati in conformità al punto 2.3 dell’Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e cioè la durata dei campionamenti dovrà prevedere tre letture consecutive riferite ad un ora di funzionamento nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati; 5.b. La ditta dovrà segnalare via PEC almeno 15 gg prima del giorno fissato ad ARPAT Dipartimento di Pisa quanto segue: la data e l’ora in cui intende effettuare i prelievi per consentire l’eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento; il nome e il recapito telefonico del laboratorio che svolgerà le analisi; 5.c. Per i metodi di campionamento e di analisi, si applicano i metodi riportati sul sito web dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Toscana; 6. PRESCRIZIONI art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni inerenti il contenimento delle emissioni di COV ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006: 6.a. deve essere rispettata la soglia di consumo massimo di solvente di 50,156 t/anno da valutare dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; 6.b. deve essere rispettato il valore massimo per l'emissione totale annua (E) calcolata in base all’effettivo utilizzo di solvente (I1) secondo la formula semplificata E = I1- (O5+O6) da riferire ai criteri e alle modalità di calcolo individuati in Allegato III alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e alle indicazioni contenute nel presente atto; 6.c. devono essere rispettati i valori limite in fattore emissivo specifici per ciascuna tipologia di pellame rivestito di cui alla tabella riportata nella parte III - punti 13.1 e 13.2 - dell’Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06; 6.d. deve essere effettuato un aggiornamento annuale del Piano di Gestione dei Solventi (PGS). Il PGS, formulato secondo i criteri dettati in allegato III alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e basato DITTA Gruppo Conciario C.M.C. International S.p.a. – Allegato A2 Pagina 4 di 8
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 sui dati registrati e raccolti durante l’attività di rivestimento dovrà essere riferito, in relazione ai dati di input di solvente e di emissione totale, al periodo 1 gennaio/31 dicembre e dovrà contenere i dati necessari a verificare il rispetto del C.M.T.S. assegnato con predisposizione ed invio alla Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore Autorizzazioni Ambientali entro il 28 febbraio dell’anno successivo; 6.e. deve essere adottata e resa visibile per eventuali controlli da parte dell’autorità competente la procedura di annotazione, aggiornamento e registrazione dei prodotti contenenti Composti Organici Volatili (C.O.V.), utilizzati per il rivestimento, procedendo a contabilizzare, ai fini della periodica redazione del PGS, gli acquisti, le giacenze gli utilizzi dei prodotti impiegati nel rivestimento del pellame, in modo da avere sotto controllo la situazione che si prospetta in relazione alla produzione di pellame effettuata. La registrazione dei dati essenziali alla stesura del PGS dovrà andare di pari passo con le registrazioni contabili relative all’acquisto dei prodotti a solvente e alla vendita dei prodotti finiti utili al computo dei fattori emissivi. Il pellame eventualmente acquistato e rivenduto tal quale (o comunque non rivestito negli stabilimenti di pertinenza della Ditta) non deve essere rendicontato ai fini della determinazione dei fattori emissivi. Anche le altre eventuali acquisizioni o cessioni a qualsiasi titolo a terzi di solventi o prodotti contenenti C.O.V. devono essere contabilizzate ai fini della gestione dei C.O.V. Gli acquisti di solventi e di prodotti contenenti Composti Organici Volatili, così come la vendita del pellame rivestito, dovrà essere ricondotta alla specifica documentazione fiscale (essenzialmente “documenti di trasporto” e fatturazione) che dovrà essere ordinatamente raggruppata e resa disponibile in caso di controllo. Il pellame rivestito deve essere ricondotto alle due categorie merceologiche di cui ai punti 13.1 o 13.2 specificate nella tabella posta in All. 3 parte III alla parte quinta del D.Lgs 152/06. Il pellame del quale non è possibile stabilire con certezza dimostrabile l’appartenenza al gruppo specificato al punto 13.2 è automaticamente ricondotta al punto 13.1, secondo il principio di precauzione, anche ai fini dell’applicazione del fattore emissivo; 6.f. è fatto divieto di emissione delle sostanze e dei prodotti di cui al punto 2.1 dell’allegato III (parte I) alla parte quinta del D.Lgs 152/06; 6.g. al fine di garantire i livelli emissivi dichiarati, è fatto divieto di impiego dei prodotti e preparati contenenti C.O.V. di classi I e II (tabella D, parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006) in concentrazione percentuale dichiarata nella scheda di sicurezza superiore all'1%; 6.h. al fine di uniformare le modalità di controllo gli impianti di rivestimento del cuoio soggetti all’art. 275 del D.Lgs 152/06 si definiscono le seguenti prescrizioni a carattere generale: a) le cabine di spruzzatura automatica devono essere dotate di “conta-ore” con lettura ad almeno cinque cifre intere che registri le ore di funzionamento dell'impianto. Il conta-ore di tipo non azzerabile (non tacitabile) deve essere montato stabilmente in sicurezza dal costruttore dell'impianto o da personale qualificato idoneo all’intervento. Lo strumento montato e sigillato in maniera che non possa essere manomesso o disconnesso deve segnare automaticamente le ore di accensione del motore collegato alla rotazione, o del movimento dei supporti porta-pistole “giostre” o di altre parti dell’impianto di rivestimento che siano ritenute maggiormente rappresentative dell’effettivo funzionamento del sistema; b) le emissioni secondarie non soggette ad autorizzazione (afferenti ad esempio a cabine prova spruzzo manuale, pesatura prodotti chimici, ecc.) accessorie dell’impianto di rivestimento non devono influenzare significativamente il bilancio di massa del PGS, i consumi di prodotto derivanti dall’impiego di tali sistemi, devono rientrare nel 3% di tolleranza massima concessa rispetto al solvente effettivamente immesso nel ciclo produttivo. DITTA Gruppo Conciario C.M.C. International S.p.a. – Allegato A2 Pagina 5 di 8
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 c) Il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature deve essere verificato al momento dell’accensione degli impianti (incluso il funzionamento dei conta-ore). d) Oltre alla predisposizione di un Piano di Gestione dei Solventi (PGS) con la frequenza indicata nel presente allegato, la Ditta dovrà rispettare il consumo massimo di solvente ammissibile (inferiore o uguale al CMTS assegnato) in relazione alla produzione effettivamente svolta e in relazione alla necessità di dover rispettare i valori limite in fattore emissivo assegnati in base ai punti 13.1 e 13.2 dell’Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. n.152/06.Tali valori limite assumono significato prescrittivo esclusivamente nell’arco temporale rappresentativo della produzione media dell’impresa, coincidente con la frequenza di assegnazione della redazione del Piano di gestione dei Solventi. Sempre in relazione all’applicazione dei valori limite in fattore emissivo (g di C.O.V. per m 2 di cuoio rivestito) si fa presente che non è possibile applicare il valore limite massimo di 150 g C.O.V./ m 2, indipendentemente dalla destinazione merceologica e dalle caratteristiche del pellame in quanto ciò non è espressamente consentito dalla normativa di settore. Nel caso in cui si effettui esclusiva produzione di pellame del quale è possibile dimostrare, senza dubbio, l’appartenenza alla voce 13.2 dell’allegato III alla normativa di riferimento, il valore massimo in fattore emissivo consentito è pari a 150 g C.O.V./ m2, in caso di produzione mista la media ponderata, nel caso non si conosca il destino merceologico del pellame e nel caso in cui questo non possa essere chiaramente dimostrato, si adotta il valore limite in fattore emissivo previsto per i pellami ricadenti nel citato punto 13.1 e cioè 75 o 85 g COV/ m 2 a seconda che il consumo di solvente superi o meno le 25 tonnellate/anno. e) Il PGS andrà redatto in forma di unico documento per tutti gli impianti di rivestimento del cuoio localizzati nello stabilimento produttivo autorizzato. I dati riassuntivi del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere inviati entro il 28 febbraio tramite posta elettronica certificata alla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali - Dipartimento di Pisa, a firma del legale rappresentante secondo il fac-simile disponibile, il report dovrà riportare anche i seguenti dati: - il consumo di solvente registrato nel periodo di assegnazione del PGS distinto nelle componenti solventi nei prodotti e solventi puri per operazioni di pulizia e diluizione; - la composizione schematica dell’impianto di rivestimento con stima dei flussi parziali di I1; - il quantitativo di C.O.V. eventualmente avviato a depurazione: output (O5); - il quantitativo di C.O.V. eventualmente avviato a smaltimento: output (O6), supportato dalla documentazione giustificativa (certificati analitici, formulari etc..); - i dati relativi al pellame acquistato in kg per il grezzo e in mq per il semilavorato; - le ore di funzionamento registrate dai conta-ore con l’indicazione delle letture al 31 dicembre; - la produzione in m2 di pellame rivestito distinta nelle due categorie merceologiche di cui ai punti 13.1 e 13.2 dell'allegato III parte III alla parte quinta del D. Lgs 152/06; - il calcolo delle emissioni totali e dei fattori emissivi; f) Il contenuto di C.O.V. nei prodotti di rivestimento deve essere conosciuto con un livello di accuratezza tale da poter essere utilizzato per le corrette determinazioni dei fattori emissivi nei limiti della tolleranza totale ammessa pari al 3% dei C.O.V. complessivamente introdotti. Il contenuto di C.O.V. può essere ricavato da apposite attestazioni richieste al produttore o al rivenditore. Il dato riportato nelle schede di sicurezza non è in genere affidabile. Al fine di controllare il contenuto di C.O.V. dei prodotti sarà applicato il metodo analitico ISO 11890-2 (pubblicato nel 2002) e, nel caso in cui il prodotto contenga dichiaratamente C.O.V. che, in fase di essiccamento, reagiscono chimicamente formando parte del rivestimento, il metodo analitico ASTMD 2369 (pubblicato nel 2003); DITTA Gruppo Conciario C.M.C. International S.p.a. – Allegato A2 Pagina 6 di 8
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 g) relativamente all'applicazione a spruzzo delle miscele di rivestimento, per le cabine di spruzzatura automatica, devono essere adottate, tecnologie a basso impatto ambientale, che consentano di avere ottimale efficienza di trasferimento, attestata dal costruttore a valori superiori al 70%; 7. CAMINI: 7.a. I camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l’innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. L’altezza dovrà essere superiore all’altezza del colmo del tetto da cui fuoriescono; 7.b. I camini delle emissioni, per le quali è previsto un controllo analitico, devono essere provvisti di idonee prese per le misure ed i campionamenti, secondo quanto previsto dalle metodiche in vigore. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.); 7.c. Le sorgenti emissive sottoposte ad autorizzazione dovranno essere contraddistinte con etichetta o contrassegno ben visibile, in prossimità del foro di prelievo, che indichi l'esatta sigla dell'emissione come contraddistinta in autorizzazione e nella planimetria delle stabile depositata agli atti della Regione Toscana; 8. Ai sensi del comma 14 dell’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore Autorizzazioni Ambientali e ARPAT, entro le otto ore successive, fornendo unitamente dettagliate informazioni sulle azioni che si intende intraprendere per rientrare nei limiti emissivi autorizzati. Fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore dovrà dare evidenza della risoluzione dell'anomalia mediante idonea documentazione prevedendo, se necessario, ad effettuare un controllo analitico dando preavviso di almeno 7 gg lavorativi alla Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore Autorizzazioni Ambientali e ad ARPAT; 9. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto; 10. Le velocità di cattura ai punti di convogliamento dovranno essere tali da non permettere emissioni diffuse nell’ambiente, tenuto anche dei conto dei flussi dovuti ai ricambi d’aria; Tutti i sistemi di captazione devono essere mantenuti in modo da permettere un corretto convogliamento delle emissioni al fine di evitare emissioni diffuse, in particolare attraverso porte e finestre CONDIZIONI DI AVVIO 11. La data di messa in esercizio degli impianti dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni alla Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore Autorizzazioni Ambientali e all’ARPAT Dipartimento di Pisa; 12. La messa a regime degli impianti dovrà avvenire entro e non oltre 60 gg dalla data di messa in esercizio; 13. Durante il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti immediatamente successivo alla messa a regime, previsto dall’art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, che dovrà avere durata pari a 10 giorni, dovrà essere effettuato un programma di campionamenti per ogni emissione soggetta a controllo; a tal proposito la Ditta, con le modalità di cui al precedente punto 5, dovrà inviare una comunicazione in cui viene indicata la data in cui verranno effettuati i campionamenti, nel rispetto di quanto previsto nella seguente TABELLA 3: DITTA Gruppo Conciario C.M.C. International S.p.a. – Allegato A2 Pagina 7 di 8
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 TABELLA 3 – Programma dei campionamenti Sigla Origine Inquinati emessi numero di campionamenti COV Cl I+II 1 COV Cl I+II+III 1 K2’ Tintura a immersione COV Cl I+II+III+IV 1 COV Cl I+II+III+IV+V 1 Locale asciugo cuoio K3’ proveniente da tintura a COT 1 immersione E5/E6 Aspirazione bottali a riconcia Ossidi di zolfo 1 14. I risultati dei monitoraggi di cui al punto precedente, dovranno essere inviati alla Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore Autorizzazioni Ambientali tramite SUAP ed all’ARPAT Dipartimento di Pisa entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle analisi. Alle suddette analisi dovrà essere allegata un’autocertificazione del laboratorio in cui si riporta che secondo le buone prassi di laboratorio (GPL) sono disponibili presso di esso tutti i documenti che permettono la rintracciabilità dell’accettazione del campione nonché dell’effettuazione delle relative analisi (accettazione, fogli di lavoro ecc.). Analoga certificazione dovrà essere acquisita ogni qualvolta la ditta si avvalga di diverso laboratorio di analisi; 15. Alla luce delle modifiche introdotte al D.Lgs. 152/06 con il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 - “Limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti di combustione medi - Riordino della disciplina delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 - Attuazione direttiva 2015/2193/UE”, si ricorda alla Ditta l'obbligo di ottemperare, nei termini ivi previsti, agli eventuali adeguamenti ed obblighi specifici introdotti. DITTA Gruppo Conciario C.M.C. International S.p.a. – Allegato A2 Pagina 8 di 8
Puoi anche leggere