Allegato A2 - Emissioni in Atmosfera - Regione Toscana

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Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006

                                                              Allegato A2 - Emissioni in Atmosfera
PARTE DESCRITTIVA

La Ditta Gruppo Conciario C.M.C. International S.p.a., con sede legale in via dei Conciatori n.52/64,
loc. Ponte a Egola nel comune di San Miniato (PI), ha presentato in data 24/02/2020 domanda di
Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per l'introduzione di prodotti che
contengono solventi che comporteranno una modifica sostanziale del quadro emissivo autorizzato con
A.U.A. adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pisa n.1432 del 16/04/2015 e
aggiornata con Decreto n.5696 del 15/04/2019 adottato dalla Regione Toscana, presso lo stabilimento di
conceria pellami ubicato al medesimo indirizzo della sede legale.
La Ditta ha in particolare chiesto l'autorizzazione per le seguenti nuove emissioni:
      emissione Composti Organici Volatili (COV), originati dalla "tintura ad immersione" che viene
       convogliata nel condotto emissivo già esistente identificato con la sigla K2'
        emissione Composti Organici Volatili (COV), originati da "locale asciugo cuoio proveniente da
         tintura ad immersione" che viene convogliata nel condotto emissivo già esistente identificato
         con la sigla K3'
La Ditta non prevede impianto di abbattimento per le nuove emissioni rispettando comunque i limiti di
legge.
Nel Decreto n.5696 del 15/04/2019 adottato dalla Regione Toscana, aggiornamento dell’A.U.A. adottata
con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pisa n.1432 del 16/04/2015 erano presenti le emissioni
K2 e K3 con la medesima origine di K2’ e K3’ in cui venivano impiegate miscele a base esclusivamente
acquosa e dichiarate assimilabili a sfiati/ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione ed alla
sicurezza dell'ambiente di lavoro e non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del
D.Lgs. 152/2006. Con l'introduzione di prodotti che contengono solventi le emissioni K2 e K3 sono
soggette ad autorizzazione ai sensi degli articoli 269 comma 8 e 275 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
Inoltre la Ditta provvederà ad eliminare l'emissione denominata G24 derivante da ricambio d'aria ambiente
nel "locale asciugo cuoio proveniente da tintura ad immersione".
La Ditta ha provveduto a ricaratterizzare in riferimento al "Piano Regionale per la Qualità dell'aria
Ambiente (PRQA)" le emissioni denominate E5 ed E6 provenienti da aspirazione bottali a riconcia.
Dal Quadro emissivo presentato si evince che la Ditta dichiara un incremento temporale del ciclo
produttivo passando da 220 g/anno a 231 g/anno.
La Ditta inoltre comunica che continueranno ad essere presenti le seguenti emissioni al momento non
soggette ad autorizzazione:
    • emissioni, identificate con le sigle "A1", "A2", "A4" e "A5" originate da impianti termici alimentati
         a gas metano con potenzialità termica rispettivamente di 911 kW, 983 kW, 262kW e 714 kW, con
         potenza termica complessiva non superiori alla soglia dei 3 MW termici. Da sottoporre alle
         verifiche art. 273 bis comma 5 del D.Lgs 152/06 prima dei termini qui indicati.
    • emissioni identificate con la sigla da G1 a G23 e da G25 a G28 dichiarate dalla azienda ancora
         assimilate a sfiati e ricambi aria ambiente ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06
         "emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla
         sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni
         attinenti al microclima di tali ambienti”.
    • emissione, identificata con la sigla “B3'” di Particolato e COV originata da operazioni di
         spruzzatura manuale impiegata esclusivamente per prove di laboratorio, per ricerche e

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Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006

         sperimentazioni e individuazioni di prototipi ai sensi dell'art. 272 c1 e Allegato IV alla Parte V del
         D.Lgs 152/06 lettera jj) del D.lgs 152/06 e quindi come tale non finalizzata a produzione di beni
         destinati al commercio;
    •    emissioni identificate con la sigla “S1” ed “S2” originate da gruppi elettrogeni ascritti ad attività in
         deroga di cui all'art. 272 c.1 e Allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/06 lettera bb) del D.Lgs
         152/06;

La Ditta risulta già autorizzata alle emissioni in atmosfera originate da attività di rifinizione del
pellame ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006 con A.U.A. adottata con Determinazione
Dirigenziale della Provincia di Pisa n.1432 del 16/04/2015 e aggiornata con Decreto n.5696 del 15/04/2019
adottato dalla Regione Toscana.
A seguito della modifica oggetto della presente istanza, la Ditta continuerà ad essere soggetta all’art.
275 del D.Lgs 152/06 effettuando l’attività di rivestimento del cuoio con soglia di consumo di solvente
superiore alle 10 tonnellate/anno, specificata in Allegato III alla parte quinta del D.Lgs 152/06 parte I
“punto 2 lett. f” e parte III “punto 13.1”, dichiarando un Consumo Massimo Teorico di Solvente
(CMTS) pari a 50,156 tonnellate/anno con incremento rispetto alle 42,075 t/anno autorizzate.
Visti i pareri favorevoli, degli enti coinvolti nel procedimento si può procedere ad aggiornare il quadro
riassuntivo delle emissioni ed il CMTS sulla base delle potenzialità degli impianti esistenti e delle
modifiche impiantistiche richieste a 50,156 t COV/anno.
PREMESSA
I punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili
nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito
si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in
atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n 528 nella seduta del 1 luglio
2013 ricognitiva delle norme tecniche di settore.

PRESCRIZIONI:
Le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento della Ditta Gruppo Conciario C.M.C.
International S.p.a., ubicato in via dei Conciatori n.52/64, loc.Ponte a Egola nel comune di San
Miniato (PI), sono autorizzate ai sensi dell’art. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come
risultano descritte in TABELLA 1 (Quadro riassuntivo delle emissioni, Valori limite e prescrizioni),
con le seguenti prescrizioni:
1. Dovranno essere rispettati i valori limite alle emissioni di cui alla seguente TABELLA 1 (Quadro
    riassuntivo delle emissioni, Valori limite e prescrizioni) in neretto le modifiche sostanziali:
TABELLA 1 - Quadro riassuntivo delle emissioni, Valori limite e prescrizioni
                       Portata Sez. Velocità Temp.. Altezza       Durata                    Valori limite            Periodicità
Sigla      Origine                                                                                                  monitoraggio
                       Nm3/h     m2      m/s      °C      m      h/g   g/a         Inquinante       mg/Nm3 kg/h
                                                                                  Polveri Totali       3      -      ANNUALE
          Cabina di                                                               COV Cl I+II          -   Tracce     UNICA
 B1'     spruzzatura   24000    0,34    19,8    Amb.      15      9    231       COV Cl I+II+III     100      -      ANNUALE
         automatica                                                             COV Cl I+II+III+IV   150      -      ANNUALE
                                                                               COV Cl I+II+III+IV+V  300      -      ANNUALE
                                                                                  Polveri Totali       3      -      ANNUALE
          Cabina di                                                               COV Cl I+II          -   Tracce     UNICA
  B2     spruzzatura   16000    0,38    11,17   Amb.      16      9    231       COV Cl I+II+III     100      -      ANNUALE
         automatica                                                             COV Cl I+II+III+IV   150      -      ANNUALE
                                                                               COV Cl I+II+III+IV+V  300      -      ANNUALE

         Rasatura a
D1+D2                  12000    0,28    11,9    Amb.      14      9    231         Polveri Totali           5   -    ANNUALE
          umido

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Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006

            Tranciatura ed
      D3'                  15000     0,2       20,8    Amb.         14    9    231         Polveri Totali          5       -       ANNUALE
            ugualizzatura
      D4     Pomiciatura     20000   0,24      23,1    Amb.         16    9    231         Polveri Totali         10       -       ANNUALE
           Aspirazione
 E5/E6       bottali a       15000   0,2       20,8    Amb.         16    9    231         Ossidi di zolfo         -     Tracce     UNICA
             riconcia
          Aspirazione gas                                                                                                         SEMESTRALE
      E8                     2000    0,05      11,1    Amb.         13    6    231               H2S               5       -
           bottali pickel                                                                                                             (a)
           Aspirazione
      E9 pozzetti griglia     350    0,02       5,4    Amb.         8    Var. 231                H2S               -     Tracce     UNICA
              e reflui
           Aspirazione
      E10                     600    0,01      15,1    Amb.         5    Var. 231                H2S               -     Tracce     UNICA
          pozzetti griglia
                                                                                      COV Cl I+II                 -      Tracce  UNICA
              Tintura a                                                              COV Cl I+II+III             100       -    ANNUALE
      K2’                    5000    0,08      17,8    Amb.         14    9    231
             immersione                                                             COV Cl I+II+III+IV           150       -    ANNUALE
                                                                                   COV Cl I+II+III+IV+V          300       -    ANNUALE
          Locale asciugo
               cuoio
      K3’ proveniente da 8000        0,2       12,6      30         14    9    231              COT               50               ANNUALE
                                                                                                                           -
             tintura a
           immersione
                                                                                         COV Cl I+II              -      Tracce     UNICA
            Impregnazione
                                                                                        COV Cl I+II+III          100        -      ANNUALE
      K4    a rullo e tunnel 10000   0,2       14,2    Amb.         14    9    231
                                                                                       COV Cl I+II+III+IV        150        -      ANNUALE
             essiccamento
                                                                                      COV Cl I+II+III+IV+V       300        -      ANNUALE
            Impregnazione                                                                COV Cl I+II              -      Tracce     UNICA
             a rullo, tunnel                                                            COV Cl I+II+III          100        -      ANNUALE
      K5                     12000   0,28      11,19   Amb.         16    9    231
            essiccamento e                                                             COV Cl I+II+III+IV        150        -      ANNUALE
            cappa pesatura                                                            COV Cl I+II+III+IV+V       300        -      ANNUALE
                                                                                         COV Cl I+II              -      Tracce     UNICA
            Impregnazione
                                                                                        COV Cl I+II+III          100        -      ANNUALE
      K6    a rullo e tunnel 3000    0,08      10,7    Amb.         14    9    231
                                                                                       COV Cl I+II+III+IV        150        -      ANNUALE
             essiccamento
                                                                                      COV Cl I+II+III+IV+V       300        -      ANNUALE
Note alla Tabella 1: (“Quadro riassuntivo delle emissioni, valori limite e prescrizioni”)
UNICA: analisi da effettuare obbligatoriamente solo nel periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti
immediatamente successivo alla messa a regime
ANNUALE: dovrà essere effettuato un controllo analitico annuale dell’emissione. Potrà quindi intercorrere tra due campionamenti un
periodo massimo di dodici mesi (± 60 giorni)
SEMESTRALE: dovranno essere effettuati due controlli analitici annuali delle emissioni, distanziati da un periodo di sei
mesi (± 60 giorni)
COV: Composti Organici Volatili; Classi I, II, III, IV e V come definite nella Tabella D, Allegato 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06
Tracce: concentrazioni inferiori ad 1/20 delle rispettive soglie di rilevanza fissate in allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06
(a) Per la determinazione del parametro H 2S in emissione dall'impianto Pickel e per la verifica del valore limite assegnato, dovrà essere
effettuato un unico prelievo di almeno due ore con inizio dall'aggiunta degli agenti di piclaggio, seguendo la metodologia ufficiale o
procedure comunque concordate con il Dipartimento Provinciale dell'ARPAT di Pisa.
-àò

2.  Dovrà essere rispettata la periodicità del monitoraggio delle emissioni di cui alla TABELLA 1.
L’obbligo e la periodicità dei rilevamenti di cui alla TABELLA 1 potranno essere rivalutati, su istanza
di parte, dopo completa caratterizzazione delle emissioni e comunque a seguito dell'effettuazione di
almeno due controlli consecutivi con la frequenza indicata in TABELLA 1,
3. Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli eventuali impianti di abbattimento
delle emissioni così come indicato nella seguente TABELLA 2 (Manutenzione impianti di
abbattimento):
TABELLA 2 - Manutenzione impianti di abbattimento
                Sigla                             Origine                     Impianto di abbattimento       Frequenza e/o condizioni per la
                                                                                                                manutenzione ordinaria
                B1'                         Cabina di spruzzatura                      A umido                         SEMESTRALE
                                                automatica
                 B2                         Cabina di spruzzatura                      A umido                         SEMESTRALE
                                                automatica
               D1+D2                          Rasatura a umido                       Filtro a secco                    SEMESTRALE

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              D3'             Tranciatura ed ugualizzatura         Filtro a secco            SEMESTRALE
              D4                       Pomiciatura                 Filtro a secco            SEMESTRALE
              E8              Aspirazione gas bottali pickel         A umido                 SEMESTRALE
              E9           Aspirazione pozzetti griglia e reflui     A umido                 SEMESTRALE
              E10              Aspirazione pozzetti griglia          A umido                 SEMESTRALE

4.   Dovranno essere adottati i seguenti REGISTRI, aventi pagine numerate e firmate dal gestore dello
     stabilimento:
     4.a. In conformità al punto 2.7 dell’allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere
          adottato il registro delle analisi. Al fine di semplificare la registrazione potrà essere fatto
          riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrà essere allegato al registro
          stesso;
     4.b. In conformità al punto 2.8 dell’allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere
          adottato il registro degli interventi sugli impianti di abbattimento. Unitamente a
          quest’ultimo registro dovrà essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore in merito
          alla frequenza di manutenzione degli impianti di abbattimento. Sul “Registro della
          manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento”, devono essere riportati anche
          gli interventi che non causano un’interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento.
           Nel caso che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati da ditte esterne, la Ditta dovrà
           conservare la relativa documentazione che attesti la tipologia di intervento effettuato.
5. AUTOCONTROLLI:
     5.a. I
          prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati in conformità al punto 2.3
        dell’Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e cioè la durata dei campionamenti
        dovrà prevedere tre letture consecutive riferite ad un ora di funzionamento nelle condizioni di
        funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati;
   5.b. La ditta dovrà segnalare via PEC almeno 15 gg prima del giorno fissato ad ARPAT
        Dipartimento di Pisa quanto segue:
         la data e l’ora in cui intende effettuare i prelievi per consentire l’eventuale presenza dei
           tecnici del Dipartimento;
         il nome e il recapito telefonico del laboratorio che svolgerà le analisi;
   5.c. Per i metodi di campionamento e di analisi, si applicano i metodi riportati sul sito web
        dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Toscana;
6. PRESCRIZIONI art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
   Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni inerenti il contenimento delle emissioni di COV ai
   sensi dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006:
   6.a. deve essere rispettata la soglia di consumo massimo di solvente di 50,156 t/anno da valutare
   dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
   6.b. deve essere rispettato il valore massimo per l'emissione totale annua (E) calcolata in base
   all’effettivo utilizzo di solvente (I1) secondo la formula semplificata E = I1- (O5+O6) da riferire ai
   criteri e alle modalità di calcolo individuati in Allegato III alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e alle
   indicazioni contenute nel presente atto;
   6.c. devono essere rispettati i valori limite in fattore emissivo specifici per ciascuna tipologia di
   pellame rivestito di cui alla tabella riportata nella parte III - punti 13.1 e 13.2 - dell’Allegato III alla
   parte quinta del D.Lgs. n. 152/06;
   6.d. deve essere effettuato un aggiornamento annuale del Piano di Gestione dei Solventi (PGS). Il
   PGS, formulato secondo i criteri dettati in allegato III alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e basato

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sui dati registrati e raccolti durante l’attività di rivestimento dovrà essere riferito, in relazione ai
dati di input di solvente e di emissione totale, al periodo 1 gennaio/31 dicembre e dovrà contenere i
dati necessari a verificare il rispetto del C.M.T.S. assegnato con predisposizione ed invio alla
Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore Autorizzazioni Ambientali entro il 28
febbraio dell’anno successivo;
6.e. deve essere adottata e resa visibile per eventuali controlli da parte dell’autorità competente la
procedura di annotazione, aggiornamento e registrazione dei prodotti contenenti Composti
Organici Volatili (C.O.V.), utilizzati per il rivestimento, procedendo a contabilizzare, ai fini della
periodica redazione del PGS, gli acquisti, le giacenze gli utilizzi dei prodotti impiegati nel
rivestimento del pellame, in modo da avere sotto controllo la situazione che si prospetta in
relazione alla produzione di pellame effettuata. La registrazione dei dati essenziali alla stesura del
PGS dovrà andare di pari passo con le registrazioni contabili relative all’acquisto dei prodotti a
solvente e alla vendita dei prodotti finiti utili al computo dei fattori emissivi. Il pellame
eventualmente acquistato e rivenduto tal quale (o comunque non rivestito negli stabilimenti di
pertinenza della Ditta) non deve essere rendicontato ai fini della determinazione dei fattori
emissivi. Anche le altre eventuali acquisizioni o cessioni a qualsiasi titolo a terzi di solventi o
prodotti contenenti C.O.V. devono essere contabilizzate ai fini della gestione dei C.O.V. Gli
acquisti di solventi e di prodotti contenenti Composti Organici Volatili, così come la vendita del
pellame rivestito, dovrà essere ricondotta alla specifica documentazione fiscale (essenzialmente
“documenti di trasporto” e fatturazione) che dovrà essere ordinatamente raggruppata e resa
disponibile in caso di controllo. Il pellame rivestito deve essere ricondotto alle due categorie
merceologiche di cui ai punti 13.1 o 13.2 specificate nella tabella posta in All. 3 parte III alla parte
quinta del D.Lgs 152/06. Il pellame del quale non è possibile stabilire con certezza dimostrabile
l’appartenenza al gruppo specificato al punto 13.2 è automaticamente ricondotta al punto 13.1,
secondo il principio di precauzione, anche ai fini dell’applicazione del fattore emissivo;
6.f. è fatto divieto di emissione delle sostanze e dei prodotti di cui al punto 2.1 dell’allegato III
(parte I) alla parte quinta del D.Lgs 152/06;
6.g. al fine di garantire i livelli emissivi dichiarati, è fatto divieto di impiego dei prodotti e preparati
contenenti C.O.V. di classi I e II (tabella D, parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs.
152/2006) in concentrazione percentuale dichiarata nella scheda di sicurezza superiore all'1%;
6.h. al fine di uniformare le modalità di controllo gli impianti di rivestimento del cuoio soggetti
all’art. 275 del D.Lgs 152/06 si definiscono le seguenti prescrizioni a carattere generale:
a) le cabine di spruzzatura automatica devono essere dotate di “conta-ore” con lettura ad almeno
cinque cifre intere che registri le ore di funzionamento dell'impianto. Il conta-ore di tipo non
azzerabile (non tacitabile) deve essere montato stabilmente in sicurezza dal costruttore
dell'impianto o da personale qualificato idoneo all’intervento. Lo strumento montato e sigillato in
maniera che non possa essere manomesso o disconnesso deve segnare automaticamente le ore di
accensione del motore collegato alla rotazione, o del movimento dei supporti porta-pistole
“giostre” o di altre parti dell’impianto di rivestimento che siano ritenute maggiormente
rappresentative dell’effettivo funzionamento del sistema;
b) le emissioni secondarie non soggette ad autorizzazione (afferenti ad esempio a cabine prova
spruzzo manuale, pesatura prodotti chimici, ecc.) accessorie dell’impianto di rivestimento non
devono influenzare significativamente il bilancio di massa del PGS, i consumi di prodotto derivanti
dall’impiego di tali sistemi, devono rientrare nel 3% di tolleranza massima concessa rispetto al
solvente effettivamente immesso nel ciclo produttivo.

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c) Il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature deve essere verificato al momento
dell’accensione degli impianti (incluso il funzionamento dei conta-ore).
d) Oltre alla predisposizione di un Piano di Gestione dei Solventi (PGS) con la frequenza indicata
nel presente allegato, la Ditta dovrà rispettare il consumo massimo di solvente ammissibile
(inferiore o uguale al CMTS assegnato) in relazione alla produzione effettivamente svolta e in
relazione alla necessità di dover rispettare i valori limite in fattore emissivo assegnati in base ai
punti 13.1 e 13.2 dell’Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. n.152/06.Tali valori limite assumono
significato prescrittivo esclusivamente nell’arco temporale rappresentativo della produzione media
dell’impresa, coincidente con la frequenza di assegnazione della redazione del Piano di gestione
dei Solventi. Sempre in relazione all’applicazione dei valori limite in fattore emissivo (g di C.O.V.
per m 2 di cuoio rivestito) si fa presente che non è possibile applicare il valore limite massimo di
150 g C.O.V./ m 2, indipendentemente dalla destinazione merceologica e dalle caratteristiche del
pellame in quanto ciò non è espressamente consentito dalla normativa di settore. Nel caso in cui si
effettui esclusiva produzione di pellame del quale è possibile dimostrare, senza dubbio,
l’appartenenza alla voce 13.2 dell’allegato III alla normativa di riferimento, il valore massimo in
fattore emissivo consentito è pari a 150 g C.O.V./ m2, in caso di produzione mista la media
ponderata, nel caso non si conosca il destino merceologico del pellame e nel caso in cui questo non
possa essere chiaramente dimostrato, si adotta il valore limite in fattore emissivo previsto per i
pellami ricadenti nel citato punto 13.1 e cioè 75 o 85 g COV/ m 2 a seconda che il consumo di
solvente superi o meno le 25 tonnellate/anno.
e) Il PGS andrà redatto in forma di unico documento per tutti gli impianti di rivestimento del cuoio
localizzati nello stabilimento produttivo autorizzato. I dati riassuntivi del Piano di Gestione dei
Solventi dovranno essere inviati entro il 28 febbraio tramite posta elettronica certificata alla
Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali -
Dipartimento di Pisa, a firma del legale rappresentante secondo il fac-simile disponibile, il report
dovrà riportare anche i seguenti dati:
- il consumo di solvente registrato nel periodo di assegnazione del PGS distinto nelle componenti
solventi nei prodotti e solventi puri per operazioni di pulizia e diluizione;
- la composizione schematica dell’impianto di rivestimento con stima dei flussi parziali di I1;
- il quantitativo di C.O.V. eventualmente avviato a depurazione: output (O5);
- il quantitativo di C.O.V. eventualmente avviato a smaltimento: output (O6), supportato dalla
documentazione giustificativa (certificati analitici, formulari etc..);
- i dati relativi al pellame acquistato in kg per il grezzo e in mq per il semilavorato;
- le ore di funzionamento registrate dai conta-ore con l’indicazione delle letture al 31 dicembre;
- la produzione in m2 di pellame rivestito distinta nelle due categorie merceologiche di cui ai punti
13.1 e 13.2 dell'allegato III parte III alla parte quinta del D. Lgs 152/06;
- il calcolo delle emissioni totali e dei fattori emissivi;
f) Il contenuto di C.O.V. nei prodotti di rivestimento deve essere conosciuto con un livello di
accuratezza tale da poter essere utilizzato per le corrette determinazioni dei fattori emissivi nei
limiti della tolleranza totale ammessa pari al 3% dei C.O.V. complessivamente introdotti. Il
contenuto di C.O.V. può essere ricavato da apposite attestazioni richieste al produttore o al
rivenditore. Il dato riportato nelle schede di sicurezza non è in genere affidabile. Al fine di
controllare il contenuto di C.O.V. dei prodotti sarà applicato il metodo analitico ISO 11890-2
(pubblicato nel 2002) e, nel caso in cui il prodotto contenga dichiaratamente C.O.V. che, in fase di
essiccamento, reagiscono chimicamente formando parte del rivestimento, il metodo analitico
ASTMD 2369 (pubblicato nel 2003);

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     g) relativamente all'applicazione a spruzzo delle miscele di rivestimento, per le cabine di
     spruzzatura automatica, devono essere adottate, tecnologie a basso impatto ambientale, che
     consentano di avere ottimale efficienza di trasferimento, attestata dal costruttore a valori superiori
     al 70%;
7.   CAMINI:
      7.a. I camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera priva di ogni ostacolo
           che possa impedire l’innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
           L’altezza dovrà essere superiore all’altezza del colmo del tetto da cui fuoriescono;
      7.b. I camini delle emissioni, per le quali è previsto un controllo analitico, devono essere provvisti
           di idonee prese per le misure ed i campionamenti, secondo quanto previsto dalle metodiche in
           vigore. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle
           esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme
           di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.);
      7.c. Le sorgenti emissive sottoposte ad autorizzazione dovranno essere contraddistinte con
           etichetta o contrassegno ben visibile, in prossimità del foro di prelievo, che indichi l'esatta
           sigla dell'emissione come contraddistinta in autorizzazione e nella planimetria delle stabile
           depositata agli atti della Regione Toscana;
8.  Ai sensi del comma 14 dell’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un’anomalia o un guasto
    tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, la Direzione dello stabilimento dovrà
    informare la Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore Autorizzazioni Ambientali e
    ARPAT, entro le otto ore successive, fornendo unitamente dettagliate informazioni sulle azioni che
    si intende intraprendere per rientrare nei limiti emissivi autorizzati. Fermo restando l’obbligo del
    gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di
    sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la
    salute umana. Il gestore dovrà dare evidenza della risoluzione dell'anomalia mediante idonea
    documentazione prevedendo, se necessario, ad effettuare un controllo analitico dando preavviso di
    almeno 7 gg lavorativi alla Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore Autorizzazioni
    Ambientali e ad ARPAT;
9. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le
    emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
10. Le velocità di cattura ai punti di convogliamento dovranno essere tali da non permettere emissioni
    diffuse nell’ambiente, tenuto anche dei conto dei flussi dovuti ai ricambi d’aria; Tutti i sistemi di
    captazione devono essere mantenuti in modo da permettere un corretto convogliamento delle
    emissioni al fine di evitare emissioni diffuse, in particolare attraverso porte e finestre
CONDIZIONI DI AVVIO
11. La data di messa in esercizio degli impianti dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 15
    giorni alla Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore Autorizzazioni Ambientali e
    all’ARPAT Dipartimento di Pisa;
12. La messa a regime degli impianti dovrà avvenire entro e non oltre 60 gg dalla data di messa in
    esercizio;
13. Durante il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti immediatamente
    successivo alla messa a regime, previsto dall’art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, che dovrà
    avere durata pari a 10 giorni, dovrà essere effettuato un programma di campionamenti per ogni
    emissione soggetta a controllo; a tal proposito la Ditta, con le modalità di cui al precedente punto
    5, dovrà inviare una comunicazione in cui viene indicata la data in cui verranno effettuati i
    campionamenti, nel rispetto di quanto previsto nella seguente TABELLA 3:

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TABELLA 3 – Programma dei campionamenti

        Sigla                 Origine                  Inquinati emessi              numero di campionamenti

                                                        COV Cl I+II                             1
                                                       COV Cl I+II+III                          1
        K2’            Tintura a immersione
                                                      COV Cl I+II+III+IV                        1
                                                     COV Cl I+II+III+IV+V                       1
                       Locale asciugo cuoio
        K3’           proveniente da tintura a              COT                                 1
                           immersione

       E5/E6        Aspirazione bottali a riconcia      Ossidi di zolfo                         1

14.   I risultati dei monitoraggi di cui al punto precedente, dovranno essere inviati alla Regione Toscana
      Direzione Ambiente Energia Settore Autorizzazioni Ambientali tramite SUAP ed all’ARPAT
      Dipartimento di Pisa entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle analisi. Alle suddette analisi
      dovrà essere allegata un’autocertificazione del laboratorio in cui si riporta che secondo le buone
      prassi di laboratorio (GPL) sono disponibili presso di esso tutti i documenti che permettono la
      rintracciabilità dell’accettazione del campione nonché dell’effettuazione delle relative analisi
      (accettazione, fogli di lavoro ecc.). Analoga certificazione dovrà essere acquisita ogni qualvolta la
      ditta si avvalga di diverso laboratorio di analisi;
15.   Alla luce delle modifiche introdotte al D.Lgs. 152/06 con il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 -
      “Limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti di combustione medi - Riordino della disciplina
      delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 -
      Attuazione direttiva 2015/2193/UE”, si ricorda alla Ditta l'obbligo di ottemperare, nei termini ivi
      previsti, agli eventuali adeguamenti ed obblighi specifici introdotti.

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