Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali - 1/2022 Note e Studi Marco Boccaccio

Pagina creata da Samuele Piazza
 
CONTINUA A LEGGERE
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali - 1/2022 Note e Studi Marco Boccaccio
1/2022

                                                                                        Note e Studi

                                    Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                                           Marco Boccaccio
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                        1/2022

                                    Abstract

                                    La Commissione europea ha iniziato da tempo a valutare alla luce del controllo degli
                                    aiuti di Stato la prassi delle autorità degli Stati membri di concedere ruling fiscali a
                                    imprese multinazionali certificando il metodo di calcolo dei prezzi di trasferimento da
                                    queste ultime proposto. L’attivismo della Commissione, concretizzatosi in una serie di
                                    decisioni di incompatibilità col mercato interno per molti di questi ruling, è stato criticato
                                    sia sotto il profilo politico dagli Stati Uniti sull’accusa di essere una forma di
                                    protezionismo camuffato, sia dagli Stati membri che lo interpretano come violazione
                                    della competenza esclusiva loro garantita dal trattato in materia di tassazione diretta. Il
                                    Tribunale ha iniziato a pronunciarsi sui ricorsi contro tali decisioni annullandone la
                                    maggior parte. Il comportamento del Tribunale è stato interpretato da alcuni come una
                                    piena sconfessione della linea della Commissione mentre da altri come una sua
                                    conferma di fatto, essendo spesso l’annullamento motivato da carenze di motivazione
                                    senza toccare l’impianto proposto dalla Commissione. In questo Note e studi si
                                    riprende la vicenda sottolineando i punti che sembrano acquisiti e quelli ancora aperti.
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                                                                                                                2
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali       1/2022

                                    Indice

                                    1. Introduzione                                                       p. 4

                                    2. Inquadramento del problema                                         p. 5

                                    3. Le decisioni della Commissione: le principali questioni di fondo   p. 11

                                    4. L’intervento del Tribunale                                         p.15

                                    5. Qualche considerazione riassuntiva e prospettica                   p.22
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                                                                                                 3
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                       1/2022

                                    1. Introduzione

                                     A partire dal giugno 2014 la Commissione europea ha dato il via a una serie di
                                    indagini sui ruling fiscali concessi dalle autorità tributarie di alcuni Stati membri a
                                    imprese multinazionali, sospettando che attraverso di essi venisse violato il divieto
                                    generale di aiuti di Stato previsto dall’articolo 107, paragrafo 1 TFUE. A tali indagini ha
                                    fatto seguito una serie di decisioni della Commissione europea che hanno condannato
                                    gli Stati membri che hanno concesso i ruling al recupero degli aiuti illecitamente
                                    erogati, a volte per importi estremamente ingenti. Queste decisioni hanno sollevato un
                                    vivace dibattito sulla opportunità e i limiti di applicazione del divieto di cui all’articolo
                                    107, paragrafo 1, TFUE a queste fattispecie, e sui confini da tracciare tra la tutela del
                                    mercato interno tramite la lotta alla concorrenza fiscale dannosa e la competition
                                    policy. La questione ha finito per assumere anche una colorazione di natura politica
                                    internazionale con l’accusa alla Commissione di aver adottato una strategia
                                    protezionistica camuffata. A loro volta gli Stati membri hanno reagito ritenendo che in
                                    questo modo si fosse messo in atto un processo di armonizzazione surrettizia. Il
                                    riferimento a strumenti elaborati in sede OECD utilizzati come parametro della
                                    valutazione ha messo in dubbio l’aderenza dell’attività della Commissione al diritto
                                    europeo, contaminandolo con degli elementi ad esso estranei. Ad alimentare
                                    ulteriormente la controversia, il fatto che quelle decisioni hanno rappresentato una
                                    novità interpretativa nell’ambito della già controversa materia degli aiuti di Stato
                                    concessi attraverso misure di tassazione diretta creando l’impressione di aver violato
                                    legittime aspettative in precedenza alimentate. Il modo in cui è stata individuata da
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    parte della Commissione l’esistenza del vantaggio concesso tramite ruling e della
                                    selettività della misura haa sua volta sollevato perplessità contribuendo a rendere
                                    ancora più complicato il quadro.

                                    Con questo Note e studi si intende far luce sullo stato dell’arte della materia
                                    inquadrando innanzitutto la questione nella cornice dei suoi contorni più generali, per
                                    passare poi a tratteggiare le caratteristiche principali dell’evoluzione giurisprudenziale.
                                    Molte delle decisioni adottate dalla Commissione europea hanno infatti già passato il
                                    vaglio del Tribunale, così che i contorni della vicenda iniziano ad avere una fisionomia
                                    più definita lasciando al tempo stesso alcuni aspetti di non secondaria importanza
                                    ancora da chiarire. La Corte di Giustizia ha iniziato a occuparsi a sua volta dei ricorsi
                                    presentati contro le sentenze del Tribunale così che ci si possono attendere nel
                                    prossimo futuro ulteriori passi avanti nella definizione di un quadro interpretativo meno
                                    incerto.

                                                                                                                               4
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                        1/2022

                                    2. Inquadramento del problema

                                    La progressiva integrazione dei mercati nell’ambito della globalizzazione ha ingenerato
                                    una serie di cambiamenti non solo nella struttura dei mercati stessi ma anche nel modo
                                    in cui viene svolta l’attività economica e nell’organizzazione dell’attività d’impresa. Al
                                    centro del sistema si colloca la struttura multinazionale, un’impresa che è unica dal
                                    punto di vista economico ma articolata in molteplici entità con sede in giurisdizioni
                                    diverse e assoggettate di conseguenza a regimi fiscali differenti. Questa situazione
                                    permette ai gruppi d’impresa di sfruttare i differenziali nella tassazione allocando
                                    l’attività tra le diverse società del gruppo in modo tale da minimizzare il debito
                                    d’imposta. Questo avviene in modo particolare sfruttando le possibilità offerte dalla
                                    definizione dei prezzi di trasferimento, cioè dei prezzi delle transazioni che
                                    intervengono tra imprese che appartengono allo stesso gruppo e per le quali
                                    transazioni non esistono prezzi di mercato. La definizione dei pezzi di trasferimento
                                    permette di allocare profitti e costi in modo tale da ridurre il più possibile la base
                                    imponibile della società che si trova nella giurisdizione a tassazione più elevata, di
                                    riflesso minimizzando il carico fiscale per il gruppo nel suo complesso. Il modo in cui
                                    tali prezzi vengono definiti è oggetto di un ruling, cioè di una approvazione anticipata
                                    da parte della autorità fiscale dello Stato nel quale ha residenza la società. I ruling
                                    fiscali si sono rivelati uno strumento che se da un lato ha contribuito ad aumentare la
                                    certezza giuridica e la trasparenza del sistema, dall’altro ha permesso di alimentare il
                                    fenomeno della concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati.
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    Il problema della concorrenza fiscale dannosa a livello europeo è emerso verso la fine
                                    degli anni ’90 come problema di mercato interno e non ancora di politica della
                                    concorrenza. Si è agito in un primo tempo con l’approvazione di un Codice di condotta
                                    che impegnava gli Stati membri a non adottare misure considerate dannose e
                                    progressivamente eliminare quelle già presenti nel sistema. Il successivo Rapporto
                                    Primarolo aveva identificato alcune tipologie di misura fiscale considerate dannose. Si
                                    trattava però di un impegno politico privo di sanzioni legali, quindi di effettiva incisività.
                                    Il punto di maggior interesse nel Codice consisteva nel tracciare un coordinamento tra
                                    la lotta alla concorrenza fiscale dannosa e la disciplina di controllo degli aiuti di Stato,
                                    cioè appunto tra la politica del mercato interno e quella della concorrenza. Alcune delle
                                    misure identificate come dannose in base al Codice, infatti, potevano rientrare nel
                                    divieto generale fissato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In questo modo la politica
                                    di contrasto della concorrenza fiscale dannosa si dotava di uno strumento giuridico di
                                    intervento efficace direttamente attivabile dalla Commissione, pur a copertura parziale
                                    non comprendendo tutte le tipologie di misure di concorrenza fiscale dannosa. La

                                                                                                                                5
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                             1/2022

                                    realizzazione di questa svolta ha avuto come fulcro nel 1998 l’adozione da parte della
                                    Commissione di una Comunicazione specificatamente dedicata a chiarire presupposti
                                    e condizioni di applicabilità della disciplina degli aiuti alla tassazione diretta delle
                                    imprese1, il cui contenuto è poi confluito nella più generale Comunicazione sulla
                                    nozione di aiuto di Stato adottata nell’ambito della modernizzazione della disciplina2.

                                    Mentre la possibilità che una misura di natura fiscale possa integrare la violazione
                                    prevista dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE era stata riconosciuta dalla giurisprudenza
                                    delle corti europee dall’inizio del processo di integrazione europea, fino alla svolta di
                                    fine anni ’90 gli interventi della Commissione erano stati relativamente pochi a fronte di
                                    una prassi di ampio utilizzo delle agevolazioni fiscali da parte degli Stati membri. Dalla
                                    fine degli anni ’90 invece la Commissione ha mostrato un notevole attivismo in questo
                                    ambito sollevando peraltro diverse perplessità.

                                    Un primo punto problematico di natura politica con il quale si è scontrato fin dall’inizio
                                    questo attivismo consiste nel fatto che il trattato attribuisce agli Stati membri la
                                    competenza esclusiva in materia di tassazione diretta. La ritrosia degli Stati membri a
                                    privarsi anche solo parzialmente della loro sovranità nella materia si è manifestata
                                    d’altronde chiaramente nel fallimento dei tentativi di armonizzazione nell’ambito della
                                    tassazione diretta. L’adozione della Comunicazione del 1998 ha invece, ancorché
                                    implicitamente, ricordato che tale competenza esclusiva non esime gli Stati membri
                                    dall’esercitarla nel rispetto del diritto europeo quindi delle norme del trattato, tra cui
                                    quelle a tutela della concorrenza compresa la disciplina di controllo degli aiuti statali
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    che ne fa parte. È stato quindi necessario iniziare un lavoro interpretativo affidato alle
                                    Corti europee per la definizione dei confini tra autonomia statale e competenza delle
                                    autorità europee.

                                    Uno dei temi maggiormente discussi e controversi nell’applicazione del controllo degli
                                    aiuti alle misure di natura fiscale è quello della selettività della misura, uno dei requisiti
                                    necessari affinché una misura d’aiuto sia vietata ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1,
                                    TFUE. La questione è particolarmente problematica in ambito fiscale in quanto le
                                    norme tributarie determinano quasi per loro natura una differenziazione di trattamento,
                                    se non esplicita almeno di fatto, tra i possibili destinatari.

                                    È in questo contesto che si colloca il problema della valutazione dei ruling fiscali
                                    concessi dalle autorità dei singoli Stati alla luce del controllo degli aiuti, ed è partendo

                                    1   https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y1210(01):en:HTML
                                    2   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN

                                                                                                                                    6
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                                        1/2022

                                    da esso che si possono comprendere i problemi che l’intervento della Commissione ha
                                    sollevato.

                                    La definizione dei prezzi di trasferimento può infatti permettere di nascondere delle
                                    agevolazioni volte ad avvantaggiare alcune imprese così da attrarre investimenti
                                    garantendo trattamenti fiscali di favore, trattamenti che deviano dal modo in cui
                                    normalmente la tassazione viene applicata alla generalità delle imprese. Che il modo in
                                    cui vengono fissati i prezzi di trasferimento possa costituire un’arma di concorrenza
                                    fiscale dannosa lo ha rilevato già l’OECD alla fine degli anni ’90 nel suo Rapporto
                                    specificatamente dedicato al problema della concorrenza fiscale dannosa, avvertito
                                    come un problema di crescente interesse a livello globale3. Occorreva in qualche modo
                                    coordinare questa prospettiva, relativa alla concorrenza tra Stati, con quella della
                                    concorrenza tra imprese che è l’ambito proprio del controllo degli aiuti Statali.

                                    L’attenzione della Commissione europea nei confronti dei ruling fiscali si è inizialmente
                                    manifestata con una richiesta di informazioni agli Stati membri relativa ai ruling da essi
                                    concessi. La Commissione si è inserita in un processo di trasparenza e verifica che ha
                                    preso il via in realtà negli Stati Uniti ad opera del Senato americano quando nel maggio
                                    2013 ha proceduto a una indagine conoscitiva per verificare l’entità dell’elusione fiscale
                                    operata da Apple. La Commissione ha quindi iniziato a focalizzare la propria attenzione
                                    sulle pratiche degli Stati membri e, a partire dal 2014, ha dapprima proceduto a
                                    indagini più approfondite su un numero più ristretto di rulings, quelli riguardanti Fiat
                                    Finance and Trade, Starbucks e Apple, per generalizzare in seguito l’indagine nel
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    dicembre 2014 con richiesta di copia di tutti i ruling individuali concessi dagli Stati
                                    membri anche sulla spinta del clamore suscitato nel grande pubblico dall’indagine
                                    giornalistica detta LuxLeaks dello stesso anno. Sullo sfondo la percezione che le
                                    imprese multinazionali non pagassero la giusta quota di imposte.

                                    Esito di questa attività investigativa è stata l’adozione da parte della Commissione di
                                    una serie di decisioni di incompatibilità. Le prime hanno riguardato ruling fiscali
                                    concessi a Starbucks 4, Fiat Finance and Trade 5 nel 2015, l’Excess profits exemption

                                    3 OECD, 1998, “Harmful tax competition: an emerging global issue”, OECD Committee for fiscal affairs. Lo
                                    stesso OECD ha adottato, anche con riferimento al citato rapporto, alcune raccomandazioni agli Stati che
                                    comprendono quella della definizione delle regole sui prezzi di trasferimento in linea con i principi stabiliti
                                    dallo stesso OECD, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/92
                                    4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:083:FULL&from=EN Decisione (UE)

                                    2017/502 della Commissione del 21 ottobre 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN)
                                    al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks.

                                                                                                                                                 7
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                                     1/2022

                                    in Belgium 6 e Apple 7 nel 2016, Amazon 8 nel 2017, concessi da parte di quattro Stati
                                    membri cioè i Paesi Bassi, il Lussemburgo, l’Irlanda, e il Belgio ai quali ha fatto seguito
                                    una serie di altri casi nel corso del tempo che hanno consolidato la tendenza adottata
                                    dalla Commissione. Quest’ultima, a testimonianza l’importanza che attribuisce al tema,
                                    ha dedicato ad esso una sezione specifica del suo sito web 9.

                                    Le critiche che ha sollevato l’attivismo della Commissione potremmo distinguerle in tre
                                    categorie: di natura politica, di carattere procedurale (di competenza e di metodologia
                                    adottata dalla Commissione), sostanziali o di contenuto (di corretta applicazione
                                    dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE). Sono critiche interconnesse e che si rafforzano
                                    reciprocamente.

                                    Il primo tipo di critica, in qualche modo paradossale visto che come detto tutto è
                                    cominciato lì, proviene essenzialmente dagli Stati Uniti e si è concretizzata in una
                                    comunicazione diretta alla Commissione europea da parte del Dipartimento del Tesoro
                                    americano alla quale ha fatto seguito da parte dello stesso la pubblicazione di un white
                                    paper 10 nel quale si solleva espressamente preoccupazione per l’impatto che l’azione
                                    della Commissione in materia di ruling fiscali può avere sugli Stati Uniti, considerando
                                    anche che le imprese interessate erano prevalentemente americane. La critica del
                                    Dipartimento potrebbe essere definita di natura preventiva, dato che viene sollevata già
                                    al momento delle indagini quindi prima dell’adozione delle citate decisioni. Si è trattato
                                    in sostanza di un’accusa di protezionismo camuffato.

                                    Questa critica di carattere politico viene però sostenuta e sviluppata attraverso tre punti
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    di sostanza: la Commissione con la sua azione starebbe deviando rispetto alla sua
                                    prassi consolidata, sconfessando se stessa; il recupero eventuale degli aiuti già

                                    5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:351:FULL&from=EN , Decisione (UE)
                                    2016/2326 della Commissione del 21 ottobre 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex
                                    2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat.
                                    6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:260:FULL&from=EN Decisione (UE)

                                    2016/1699 della Commissione dell'11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli
                                    utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione.
                                    7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:187:FULL&from=EN decisione (UE)

                                    2017/1283 della Commissione del 30 agosto 2016 relativa all'aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) (ex
                                    2014/NN) (ex 2014/CP) al quale l'Irlanda ha dato esecuzione a favore di Apple.
                                    8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:153:FULL&from=EN decisione (UE)

                                    2018/859 della Commissione del 4 ottobre 2017 relativa all'aiuto di stato SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN)
                                    cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Amazon.
                                    9 https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/tax-rulings_it

                                    10 “The European Commission’s State Aid Investigations of Transfer Pricing Rulings”, U.S. Department of

                                    the Treasury White Paper, https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/documents/white-
                                    paper-state-aid.pdf

                                                                                                                                             8
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                                     1/2022

                                    concessi quando tale nuovo approccio non era ancora stato articolato configurerebbero
                                    una applicazione retroattiva della disciplina del controllo degli aiuti di Stato, violando le
                                    legittime aspettative sia degli Stati concedenti l’aiuto sia delle imprese richiedenti lo
                                    stesso, entrambi basandosi sui criteri seguiti in quel momento dalla Commissione;
                                    infine e più nel dettaglio, la Commissione starebbe deviando anche dalla prassi
                                    consolidata di fare riferimento alle regole sul transfer pricing elaborate in sede OECD,
                                    seguite internazionalmente, per adottare un concetto di arm’s lenght del tutto nuovo,
                                    da essa elaborato, creando in tal modo confusione ai destinatari ma andando anche a
                                    incidere sul percorso del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting ) intrapreso a
                                    livello dell’OECD e del G20.

                                    Accanto a questo tipo di critica se ne colloca un’altra che consiste nel ritenere
                                    esorbitante le competenze della Commissione l’andare a vagliare i ruling fiscali,
                                    rientrando questi ultimi nell’ambito della scelta che fanno i singoli ordinamenti del modo
                                    in cui strutturare il proprio sistema di tassazione delle società. Una questione, detto
                                    altrimenti, di regolamento dei confini tra competenze dell’Unione europea e
                                    competenza degli Stati membri. Non si ritiene oltretutto appropriato usare il controllo
                                    degli aiuti per una finalità che è diversa da quella sua propria11.

                                    Infine, passando alla questione dei rilievi che possiamo chiamare di contenuto
                                    dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, al centro del
                                    dibattito si pone la citata questione del ricorso da parte della Commissione del criterio
                                    dell’arm’s lenght come benchmark per verificare la natura concorrenziale della
                                    fissazione dei prezzi di trasferimento e quindi l’eventuale presenza del requisito del
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    vantaggio. Come detto in precedenza, questo è un punto sottolineato dal Dipartimento
                                    del Tesoro americano e rappresenta una questione largamente controversa anche
                                    nella dottrina da quel momento in poi, centrale agli sviluppi successivi della materia.

                                    Le questioni citate sono strettamente connesse tra loro nella valutazione concreta delle
                                    decisioni della Commissione. Alcune tra queste ultime, in particolare quelle
                                    inizialmente adottate relative ai casi Belgium Excess Profit 12, Starbucks13, Fiat Finance

                                    11 Su questa linea cfr. Giraud A., Petit S., 2017, “Tax Rulings and State Aid Qualification”, European State
                                    Aid Law Quarterly, vol. 16, no. 2 , pp. 233-242; Moreno Gonzales S., 2016, “State Aid and Tax
                                    Competition” , European State Aid Law Quarterly, vol. 15, no. 4, pp. 556- 574; Gormsen L.L., 2016, “EU
                                    State Aid Law and Transfer Pricing: a Critical Introduction of a New Saga”, Journal of European
                                    Competition Law & Practice, vo. 7, no.6, pp. 369-382.
                                    12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016TJ0131&from=IT Sentenza del

                                    Tribunale, 14 febbraio 2019 nelle cause T 131/16 e T 263/16.
                                    13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015TA0760&from=IT Sentenza del

                                    Tribunale del 24 settembre 2019 nelle cause T 760/15 e T 636/15

                                                                                                                                              9
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                                    1/2022

                                    and Trade14, Apple15 e Amazon16, sono state oggetto di ricorso al Tribunale, il quale ha
                                    già adottato le relative sentenze.

                                    Prima di considerare come il Tribunale ha affrontato le principali questioni, è opportuno
                                    sinteticamente chiarire i principali punti contenuti nelle citate decisioni della
                                    Commissione.

                                    3. Le decisioni della Commissione: le principali questioni di fondo

                                    Un primo caso è quello che ha riguardato Fiat Finance and Trade (FFT) che nel 2012
                                    ha ottenuto dalle autorità fiscali del Lussemburgo un ruling della durata di tre anni con il
                                    quale veniva certificato un metodo di calcolo dei profitti basato sul criterio così detto del
                                    Transaction net margin method (TNMM). Si tratta di uno dei metodi peraltro indicati
                                    nelle linee guida OCSE per il calcolo di prezzi di trasferimento in linea con l’arm’s
                                    lenght principle 17. Viene in tal modo individuato un tasso di rendimento pari allo 6,05
                                    per cento a una parte dell’equity, considerato come requisito minimo per soddisfare i
                                    parametri fissati da Basilea II. Non viene incluso nel calcolo della base imponibile il
                                    capitale equity detenuto in FFNA e FFC. Alla porzione restante, che viene qualificata
                                    come “capitale in eccesso”, è poi applicata una remunerazione dell’0,8 per cento.
                                    Come conseguenza del ruling la base imponibile risultava pari a 2,5 milioni di euro per
                                    ogni anno coperto dal ruling. La Commissione è partita dal presupposto che le attività
                                    svolte da FFT sono paragonabili a quelle di una banca per cui occorre calcolare il
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    rendimento del capitale impiegato in attività finanziarie. La Commissione ha invece
                                    rilevato innanzitutto che il modo in cui è stato calcolato il capitale da includere nella
                                    base imponibile è da ritenersi artificiosamente ridotto, così come il calcolo della
                                    remunerazione attribuita a quello stesso capitale che sarebbe decisamente inferiore a
                                    quella reale di mercato. In secondo luogo, la Commissione ha messo in discussione la
                                    stessa scelta del metodo TNMM, che pur rientrando nelle metodologie indicate
                                    dall’OCSE, secondo la Commissione non sarebbe tra quelle la più appropriata a
                                    rivelare il valore di mercato, ritenendo maggiormente appropriato il metodo detto

                                    14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015TJ0755&from=EN Sentenza del
                                    Tribunale del 24 settembre 2019 nelle cause T 755/15 e T 759/15 .
                                    15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016TJ0778&from=NL Sentenza del

                                    Tribunale del 15 luglio 2020 nelle cause T 778/16 e T 892/16
                                    16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017TJ0816&from=IT Sentenza del

                                    Tribunale del 12 maggio 2021 nelle cause T 816/17 e T 318/18.
                                    17 OECD “Transfer Pricing Methods”          https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf per una
                                    sintetica esposizione delle varie metodologie

                                                                                                                                           10
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                      1/2022

                                    Comparable uncontrolled price (CUP). Secondo la Commissione applicando
                                    quest’ultimo metodo di calcolo la base imponibile sarebbe stata venti volte superiore
                                    rispetto a quanto invece è risultato applicando la metodologia approvata nel ruling
                                    contestato. Attraverso quest’ultimo il Lussemburgo avrebbe pertanto determinato in
                                    capo a FFT un vantaggio selettivo erogando un aiuto incompatibile. L’ordine di
                                    recupero dell’aiuto secondo la Commissione consisterebbe in un ammontare compreso
                                    tra 20 e 30 milioni di euro; la cifra esatta avrebbe dovuto essere poi calcolata dallo
                                    Stato concedente l’aiuto.

                                    Il secondo caso della prima serie di decisioni è quello dell’aiuto concesso dai Paesi
                                    Bassi a Starbucks. In questo caso la società Starbucks Manufacturing EMEA, unica
                                    società del gruppo che svolge attività di torrefazione in Europa, ha ottenuto un ruling
                                    nel 2008 che le ha permesso di ridurre la tassazione in due modi: da un lato imputando
                                    all’altra società del gruppo Starbucks, Alki, con sede nel Regno Unito, un ammontare
                                    ritenuto dalla Commissione eccessivamente elevato di royalties per l’utilizzo del
                                    brevetto per la tostatura del caffè; dall’altro, pagando un prezzo che la Commissione
                                    ha considerato esagerato per i chicchi di caffè verdi che vengono acquistati da un’altra
                                    società del gruppo, la Starbucks Coffee Trading SARL che ha sede in Svizzera. Come
                                    nel caso precedente, la Commissione ha calcolato l’aiuto concesso illecitamente a
                                    Starbucks pari a un ammontare che varia dai 20 ai 30 milioni di euro, ammontare da
                                    quantificare in modo più preciso in seguito dallo Stato membro concedente.

                                    Il terzo caso è quello Belgium Excess Profit Exemption, che ha per oggetto il sistema di
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    tassazione delle società in Belgio. La legge fiscale belga prevede che le società
                                    vengano tassate in ragione dei profitti che riguardano le attività svolte in Belgio. Nel
                                    2005 viene approvato uno schema di tassazione riguardante le sole imprese
                                    multinazionali che permette loro di ridurre il debito fiscale per la quota di profitti in
                                    eccesso, considerando questi ultimi come quelli superiori a quelli che sono considerati
                                    come i profitti medi di imprese stand alone che si trovano in una situazione
                                    comparabile di fatto e di diritto. Tali profitti dipenderebbero esclusivamente dal fatto
                                    che la società tassata fa parte di un gruppo. In qualche modo lo schema oggetto del
                                    ruling fiscale avrebbe dovuto mettere sullo stesso piano le società stand alone con
                                    quelle parte di un gruppo. La conseguenza dell’approvazione di questo schema ha di
                                    fatto comportato una riduzione delle imposte pagate variabile in misura superiore al 50
                                    per cento per giungere in alcuni casi al 90 per cento.

                                    La Commissione ha ritenuto che il calcolo dei profitti delle società appartenenti a un
                                    gruppo d’imprese deviasse rispetto due parametri, conferendo quindi un vantaggio
                                    selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Innanzitutto, avrebbe applicato in

                                                                                                                            11
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                       1/2022

                                    maniera discriminatoria la disciplina belga sulla tassazione societaria favorendo le
                                    società che fanno parte di un gruppo rispetto alle altre. In secondo luogo, non avrebbe
                                    rispettato alcuna regola di applicazione del così detto arm’s lenght principle, dal
                                    momento che il ruling stesso non avrebbe allocato tali profitti in eccesso, ammessa e
                                    non concessa la loro esistenza, tra le varie società del gruppo ma solamente in capo a
                                    una tra esse. In base a considerazioni di questo genere la Commissione ha imposto il
                                    recupero di quelli che ha ritenuto aiuti illegalmente concessi, calcolati per un periodo
                                    che va dal 2005 (anno di approvazione del ruling) al 2015, anno nel quale la
                                    Commissione ha aperto la sua indagine formale. si tratta di un ammontare pari a 700
                                    milioni di euro per le 35 società che hanno beneficiato del ruling stesso.

                                    Il caso Amazon ha per oggetto due ruling approvati nel 2003 dall’autorità fiscale
                                    lussemburghese a due società del gruppo Amazon, rispettivamente LuxCo1 e LuxSCS,
                                    società operative del gruppo. Soltanto il primo dei due ruling viene considerato dalla
                                    Commissione in violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale ruling aveva per
                                    oggetto il calcolo dei prezzi di trasferimento per determinare la quota annuale di
                                    royalties che LuxCo1 avrebbe pagato a LuxSCS per l’utilizzo dei diritti di proprietà
                                    intellettuale che a sua volta quest’ultima aveva ottenuto dalle società americane del
                                    gruppo che li avevano sviluppati. La Commissione aveva individuato la violazione nel
                                    modo in cui venivano calcolate le royalties, ritenuto eccessivamente elevato. Con
                                    l’accordo in questione Amazon avrebbe spostato un elevato ammontare di profitti su
                                    LuxSCS. Quest’ultima, a sua volta, viene considerata una società di persone, o
                                    trasparente, in Belgio così che i profitti della stessa vengono imputati ai soci e tassati in
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    capo a loro, quindi non in Belgio, dal momento che i soci sono delle società americane;
                                    in assenza di distribuzione degli utili, il così detto meccanismo di tax deferral, quei
                                    profitti non vengono tassati in Belgio ma neanche negli Stati Uniti, il che concretizza un
                                    caso tipico di double non taxation. Questa osservazione non sembrerebbe a prima
                                    vista rilevante per il nostro tema dal momento che il problema della doppia non
                                    tassazione riguarda in via immediata il mercato interno piuttosto che la concorrenza,
                                    ma il riferimento ad esso ancora una volta mette in evidenza come il problema che
                                    sorge sul terreno politico si converta in una questione legale proprio nell’ambito del
                                    controllo degli aiuti perché si tratta di assetti che determinano (o meglio potrebbero
                                    determinare) un vantaggio selettivo in capo alla società che ne usufruisce.

                                    La Commissione nel valutare eccessivamente elevato il pagamento delle royalties da
                                    parte di LuxCo 1 ha affermato che il metodo TNMM di calcolo dei prezzi di
                                    trasferimento è stato applicato in maniera erronea sostenendo tra l’altro che Amazon
                                    avrebbe dovuto usare al suo posto il Profit split method. In conseguenza di questa

                                                                                                                              12
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                        1/2022

                                    analisi, la Commissione ha considerato il ruling veicolo di un aiuto illecito e ordinato il
                                    recupero dell’aiuto illecitamente concesso per un ammontare valutato in 250 milioni di
                                    euro.

                                    Va infine ricordato il caso che ha coinvolto Apple, quello che ha probabilmente
                                    suscitato maggior scalpore vista le dimensioni dell’ordine di recupero, pari a 13 miliardi
                                    di euro e considerato; il modo con cui Apple ha realizzato la propria struttura fiscale, lo
                                    ricordiamo, è stato oggetto dell’indagine conoscitiva del Sentato americano dal quale
                                    l’attenzione sul tema ha preso inizialmente il via. In questo caso ci si trova di fronte a
                                    due ruling concessi a partire dal 1991 dall’Irlanda. Il gruppo Apple si articola su due
                                    società di diritto irlandese (Apple Sales International e Apple Operations Europe)
                                    detenute al 100 per cento dalla Apple Inc. capogruppo americana le due società sono
                                    detentrici di diritti d’uso di proprietà intellettuale per la fabbricazione e la vendita dei
                                    prodotti di Apple Inc. alla quale versano royalties per il loro sfruttamento. Tali
                                    versamenti sono deducibili in base alla legge irlandese. Inoltre, i proventi della vendita
                                    dei prodotti Apple Inc. in Europa vanno a finire in capo alle società irlandesi e in parte
                                    vengono tassati in base alla legge irlandese e in parte, la maggiore, imputati, come
                                    stabilito nei ruling, agli head offices che in realtà sono semplicemente virtuali nel senso
                                    che la loro attività si limita a decisioni sulla distribuzione dei dividendi, alla definizione
                                    di alcune questioni amministrative e alla gestione di tesoreria. La Commissione ha
                                    contestato il metodo usato per l’allocazione dei profitti che sarebbe in violazione del
                                    principio dell’arm’s lenght. Tra l’altro ha sostenuto che i proventi dell’uso dei diritti di
                                    proprietà intellettuale andrebbero imputati alle società irlandesi e non a Apple Inc., cioè
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    non agli Stati Uniti ma all’Irlanda. Anche in questo modo la base imponibile sarebbe
                                    stata artificialmente contratta.

                                    Dalle prime decisioni della Commissione che abbiamo così sommariamente ricordato
                                    si possono estrarre alcuni elementi ricorrenti, alcune costanti dell’approccio della
                                    Commissione stessa alla materia.

                                    Innanzitutto la Commissione rivendica la sua competenza a valutare i ruling concessi
                                    dai singoli Stati membri alla luce della disciplina sul controllo degli aiuti, considerandoli
                                    pertanto potenziali strumenti di alterazione della concorrenza tra imprese oltre che di
                                    concorrenza fiscale dannosa tra Stati.

                                    Il secondo aspetto ricorrente nelle decisioni riguarda la definizione del perimetro di
                                    riferimento, cioè quale sia il termine di paragone da utilizzare per verificare se il ruling
                                    concesso integri il requisito della selettività. In altri termini, secondo l’approccio
                                    tradizionale per verificare il carattere selettivo di una misura occorre confrontare il

                                                                                                                               13
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                                        1/2022

                                    trattamento in oggetto con quello fissato dalla legge o tenuto dall’autorità fiscale nei
                                    confronti di imprese che si trovano in situazione giuridica e di fatto confrontabile con
                                    quelle che sono beneficiarie della misura oggetto d’indagine. Di solito la Commissione
                                    ha preso come riferimento il sistema di tassazione delle società in vigore nello Stato
                                    che ha concesso il ruling, ma in casi specifici ha ulteriormente circoscritto il sistema di
                                    riferimento. Così, ad esempio, nel caso Starbucks la Commissione ha utilizzato come
                                    sistema di riferimento le regole nazionali sull’arm’s lenght che richiamano a loro volta le
                                    linee guida OECD 18. In sintesi, il problema di era posto nei seguenti termini: un ruling
                                    deve essere paragonato ad altri ruling certificati per altre imprese multinazionali oppure
                                    occorre considerare come riferimento il trattamento delle imprese singole alla luce dei
                                    principi della tassazione delle società fissati a livello nazionale e confrontarlo con
                                    quello delle imprese che hanno goduto del ruling? Solitamente è il secondo approccio
                                    quello adottato dalla Commissione a meno che nello Stato membro interessato non vi
                                    sia una disciplina ad hoc per le imprese multinazionali differenziata rispetto al resto.

                                    Una terza questione riguarda il modo in cui vengono trattati i diritti di proprietà
                                    intellettuale: a quale soggetto vanno imputati, in che modo vanno calcolati?

                                    Questione particolarmente rilevante ampiamente dibattuta è quella dell’applicazione
                                    del principio dell’arm’s lenght da parte della Commissione per verificare che il ruling
                                    non permetta una fittizia allocazione di costi e profitti che costituisce il veicolo dell’aiuto.
                                    Questo punto e quello precedente hanno un elemento in comune visto che anche le
                                    regole di valutazione dei diritti di proprietà intellettuale sono parte di quelle più generali
                                    sui criteri di fissazione dei prezzi di trasferimento. È lecito il ricorso all’arm’s lenght
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    principle per valutare una misura d’aiuto? Può la Commissione sostituire la
                                    metodologia utilizzata dallo Stato membro con un criterio da essa scelto? Questi alcuni
                                    dei dubbi sollevati dalle decisioni della Commissione.

                                    4. L’intervento del Tribunale

                                    Le citate decisioni della Commissione sono state soggette a ricorso presso il Tribunale.
                                    Quest’ultimo ha confermato la decisione della Commissione nel caso Fiat19, mentre

                                    18 Buriak S., Lazarov I., 2019, “Between State Aid and the Fundamental Freedoms: the Arm’s Length
                                    Principle and EU Law”, Common Market Law Review, 56, pp. 1-44.
                                    19 Un’altra decisione confermata dal Tribunale è stata quella del caso Engie che non citiamo nello specifico

                                    non facendo parte della prima fase fondante del nuovo corso della Commissione. Nel caso Engie si
                                    trattava di un ruling avente per oggetto la determinazione della struttura finanziaria del gruppo. il Tribunale
                                    ha ribadito la necessità di un approccio che tenga conto della realtà economica e fiscale e non tanto della

                                                                                                                                                14
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                                        1/2022

                                    negli altri casi le ha annullate. Emerge però un contrasto interpretativo delle sentenze
                                    del Tribunale. Il prevalere degli annullamenti delle decisioni della Commissione
                                    secondo una prima linea interpretativa equivarrebbe a una sconfessione della linea
                                    adottata dalla Commissione, cioè di quella che viene chiamata comunemente la
                                    “dottrina Vestager”. Al contrario, una seconda interpretazione sottolinea come la
                                    maggior parte dei rilievi sollevati dal Tribunale avrebbero natura sostanzialmente
                                    procedurale mentre per quanto riguarda l’impianto nel suo complesso quelle sentenze
                                    avrebbero confermato nella sostanza l’approccio della Commissione.

                                    L’insieme delle sentenze del Tribunale coniugate con le decisioni della Commissione,
                                    unitamente ai primi interventi della Corte di Giustizia sui ricorsi avverso tali sentenze,
                                    dovrebbero cominciare a delineare un quadro più articolato in questa materia ma le
                                    divergenze interpretative appena accennate mettono in luce la presenza di alcuni nodi
                                    ancora da sciogliere, che i successivi interventi giurisprudenziali non hanno
                                    completamente chiarito.

                                    Consideriamo in sintesi le sentenze del Tribunale.

                                    Il 24 settembre 2019 il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione con
                                    riferimento al caso Fiat Finance and Trade (diventata nel frattempo Fiat Chrysler
                                    Finance Europe)20. La sentenza innanzitutto ribadisce la competenza della
                                    Commissione a decidere in questa materia ricordando che se è vero che il trattato
                                    conferisce agli Stati membri competenza esclusiva in materia di tassazione, è anche
                                    vero che l’esercizio di tale competenza non deve avvenire in contrasto con le altre
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    disposizioni del trattato incluse quelle sulla concorrenza. L’attività della Commissione in
                                    questo campo non può pertanto essere interpretata come una forma di armonizzazione
                                    surrettizia. Secondo il Tribunale è altrettanto legittimata la Commissione a utilizzare il
                                    parametro dell’arm’s lenght principle per verificare la compatibilità dei ruling fiscali con
                                    le norme sugli aiuti di Stato. Il Tribunale interpreta l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel
                                    senso che esso stabilisce un principio di eguale trattamento fiscale tra le società, che
                                    siano integrate o meno, nel senso che i profitti vanno tassati allo stesso modo a
                                    prescindere dal contesto nel quale maturano. Il Tribunale sembra qui considerare la

                                    struttura formale che isola le singole transazioni. Va però precisato che nel caso in questione il ruling
                                    avrebbe deviato dalle norme generali sull’abuso del diritto vigenti in Belgio. Cfr. Sentenza del Tribunale del
                                    12      maggio      2021,    cause      T   516/18       e    T   525/18,      https://eur-lex.europa.eu/legal-
                                    content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018TA0516&from=EN
                                    20 Per un commento su questa e la sentenza successiva cfr., The Starbucks decision of the General Court

                                    (Cases      T-760/15     and     T-636/16):    Stepping     stone    towards     a     sustainable   solution?
                                    https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/the-starbucks-decision-of-the-general-court-cases-t-
                                    76015-and-t-6/projects/

                                                                                                                                                15
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                               1/2022

                                    struttura dell’impresa multinazionale semplicemente come un velo giuridico al quale
                                    non corrisponde una realtà economica particolare, tale da richiedere un trattamento ad
                                    hoc. Integrazione e relazioni contrattuali tra entità separate avrebbero pertanto in
                                    questa costruzione esattamente la stessa natura e ratio economica.

                                    Dato questo approccio, ne deriva quasi naturalmente che secondo il Tribunale la
                                    Commissione stessa ha titolo per indagare se la metodologia scelta sia stata quella
                                    appropriata per stabilire se la remunerazione determinata applicando il ruling sia o
                                    meno quella che avrebbero avuto quelle stesse transazioni se fossero passate per il
                                    mercato, cioè se fossero intervenute tra imprese indipendenti. Lo standard dell’arm’s
                                    lenght serve per verificare se i prezzi di trasferimento sono stati calcolati in maniera
                                    corretta, cioè riflettendo la realtà economica sottostante. La Commissione può quindi
                                    legittimamente mettere anche in discussione la scelta del particolare criterio di calcolo
                                    dei prezzi di trasferimento, nel caso specifico il transaction net margin method (TNMM)
                                    e il suo utilizzo. Nell’indagare questi aspetti la Commissione ha verificato che una parte
                                    del capitale remunerativo di FFT non era stata inclusa nel calcolo della base imponibile
                                    riducendola in maniera sostanziale. L’imposta pagata in conseguenza di quel calcolo
                                    sarebbe quindi risultata inferiore rispetto a quella che avrebbe dovuto pagare FFT se la
                                    legge lussemburghese sulla tassazione delle società fosse stata applicata come lo è
                                    normalmente alle imprese che non sono inserite in un gruppo. Questa deviazione ha
                                    determinato un vantaggio in capo a FFT integrando uno dei requisiti di incompatibilità
                                    dell’aiuto fissati dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Va però ricordato che al fine di
                                    dichiarare un aiuto incompatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE occorre
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    che tutti i requisiti in esso indicati debbano essere soddisfatti cumulativamente. Come
                                    già detto quello più controverso soprattutto in materia fiscale è il requisito della
                                    selettività. Nel caso in questione il problema riguardava il modo in cui la Commissione
                                    ha svolto il suo compito di verifica della presenza del requisito. Secondo la soft law
                                    della Commissione, cioè in sostanza la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato21
                                    l’analisi della selettività va condotta in tre fasi: innanzitutto individuando il sistema di
                                    riferimento; poi valutando la natura derogatoria della misura, e cioè una deviazione da
                                    tale sistema di riferimento; infine, la possibilità che sussista una giustificazione per tale
                                    deroga alla luce della natura e della struttura generale del sistema. Nel caso di specie
                                    il Tribunale ha sostenuto che per soddisfare il test a tre fasi non rileva quale sia il
                                    sistema di riferimento utilizzato dalla Commissione, che in questa situazione è l’articolo
                                    164 della legge lussemburghese sulla tassazione delle società oppure il sistema di
                                    tassazione societaria nel suo complesso perché in entrambi i casi il ruling risulta

                                    21   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=IT.

                                                                                                                                     16
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                       1/2022

                                    selettivo. La natura selettiva, quindi, è stata correttamente presunta. Infine. Il Tribunale
                                    ha confermato che il vantaggio conferito dal ruling ha determinato una restrizione della
                                    concorrenza a valle dal momento che il vantaggio conferito tramite l’agevolazione
                                    fiscale alla società finanziaria del gruppo, la FFT appunto, si traduce in un vantaggio
                                    per l’intero Gruppo Fiat a scapito dei concorrenti. In altri termini, in questo caso il
                                    Tribunale ha avallato il modo di procedere della Commissione soprattutto
                                    nell’affermare la competenza della Commissione a valutare la compatibilità delle scelte
                                    degli Stati membri in materia di tassazione delle imprese multinazionali con il diritto
                                    europeo degli aiuti di Stato, senza che questo comportamento si possa considerare
                                    come violazione della competenza statale esclusiva in materia di tassazione diretta
                                    fissata dal trattato.

                                    L’avallo dato dal Tribunale alla Commissione con la sentenza nel caso FFT, rigettando
                                    il ricorso contro la decisione della stessa Commissione in materia di aiuti di stato
                                    conferiti tramite ruling fiscali, è però minoritario rispetto alle sentenze che al contrario
                                    hanno annullato le decisioni della Commissione in materia.

                                    Lo stesso giorno in cui è stata emessa la sentenza relativa al caso FFT, il 24 settembre
                                    2019, il Tribunale ha emesso anche la sentenza sul ricorso relativo al caso Starbucks.
                                    La decisione della Commissione, risalente al 2015, questa volta è stata annullata.
                                    Anche in questo caso il Tribunale ha ritenuto corretto da parte della Commissione il
                                    ricorso all’arm’s lenght principle nel modo in cui la Commissione stessa ha utilizzato lo
                                    strumento nella decisione contestata. Il Tribunale ha ricordato però che la valutazione
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    della natura della misura va condotta facendo ricorso a un controfattuale, comparando
                                    la condizione del destinatario della misura con quella nella quale si troverebbe se tale
                                    misura fosse assente. Il punto di riferimento è il sistema di tassazione societaria. Se la
                                    legislazione nazionale fissa una disciplina diversa per le società che fanno parte di un
                                    gruppo rispetto a quella dettata per le società stand alone, allora la misura va
                                    confrontata col trattamento che viene accordato alle altre società integrate. Se invece
                                    esiste una normativa nazionale unica di tassazione societaria che non distingue tra
                                    società facenti parte di un gruppo e società stand alone, allora il confronto andrà fatto
                                    con quanto accadrebbe se le transazioni infragruppo fossero invece transazioni
                                    condotte sul mercato. Questo è appunto il caso della legislazione olandese.

                                    Il Tribunale ha affermato che la Commissione era messa nelle condizioni di valutare le
                                    transazioni infragruppo per stabilire se il metodo utilizzato nel ruling conducesse a un
                                    risultato arm’s lenght. Nel corso di questa analisi la Commissione ha rilevato che
                                    nell’accordo di advance price agreement non era contenuta una analisi delle royalties
                                    né nel prezzo dei chicchi di caffè, due delle componenti determinanti nella definizione

                                                                                                                             17
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                      1/2022

                                    della base imponibile. Utilizzando un metodo alternativo rispetto a quello incluso nel
                                    ruling, cioè facendo ricorso al CUP, uno dei metodi ammessi dalle linee guida OECD,
                                    peraltro, la Commissione ha ad esempio sostenuto nella sua decisione che le royalties
                                    pagate ad Aiki avrebbero dovuto essere valutate pari a zero, e utilizzando i dati
                                    finanziari di SCTC che ha venduto i chicchi di caffè nel periodo tra il 2011 e il 2014, è
                                    giunta alla conclusione che i chicchi di caffè erano stati in ogni caso sovrastimati. Il
                                    problema non è la scelta della metodologia di analisi e valutazione utilizzata dalla
                                    Commissione quanto piuttosto che, secondo il Tribunale, la Commissione non ha
                                    dimostrato il proprio ragionamento.

                                    Il Tribunale, in altri termini, ha sottolineato come l’errore metodologico nell’applicazione
                                    di uno dei criteri di calcolo dei prezzi di trasferimento previsti dal ruling di per sé non
                                    implica che il risultato certificato sia in violazione del principio dell’arm’s lenght,
                                    comporti cioè una riduzione dell’onere fiscale rispetto a quello che sarebbe risultato
                                    applicando la norma fiscale a una transazione di mercato. Il Tribunale ha rilevato, cioè,
                                    che la Commissione non ha applicato il criterio interpretativo di base della valutazione
                                    degli aiuti di Stato, quello per cui ciò che importa sono gli effetti della misura e non la
                                    sua veste giuridica.

                                    Il Tribunale ha inoltre sostenuto che la scelta del metodo di calcolo TNMM non si può
                                    considerare erronea in quanto tale, come ha ritenuto la Commissione che ha invece
                                    considerato appropriato in sostituzione il metodo CUP. Un conto è il potere della
                                    Commissione di verificare l’adeguatezza del criterio utilizzato indicando lo strumento
                                    più adeguato per realizzare un esito analogo a quello di mercato, altro è l’assenza di
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    una tale verifica, cioè della prova che il metodo utilizzato fosse inidoneo a condurre a
                                    un prezzo di mercato. La Commissione non ha infatti dimostrato che la scelta del
                                    TNMM avrebbe condotto a una indebita riduzione dell’onere fiscale.

                                    Analogamente, il fatto per cui nell’advance price agreement non sia stata analizzata nel
                                    dettaglio la questione delle royalties e non sia stata fornita una ragione per la
                                    valutazione delle royalties che è stata applicata, non implica di per sé che tale
                                    valutazione fosse errata. È la Commissione invece secondo il Tribunale che avrebbe
                                    dovuto spiegare e dimostrare perché le royalties avrebbero dovuto essere pari a zero:
                                    ma questo compito la Commissione non lo ha assolto così come la Commissione non
                                    ha nemmeno dimostrato che la valutazione contenuta nel ruling abbia comportato un
                                    vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per quanto riguarda invece la
                                    questione del calcolo del prezzo dei chicchi di caffè verdi, che non era incluso nel
                                    ruling, non poteva essere considerato dalla Commissione come elemento rilevante per
                                    la valutazione del ruling stesso.

                                                                                                                             18
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                                1/2022

                                    Questi primi due casi, pur nell’esito differente, avrebbero un elemento in comune22. Le
                                    regole elaborate in sede OECD darebbero vita a un processo di convergenza che però
                                    non ha natura regolatoria ma che emerge semplicemente da quella che viene chiamata
                                    comunicazione transnazionale e che evolve nel tempo attraverso lo scambio tra i
                                    diversi Stati. Il fatto per cui la Commissione europea ha inserito tali regole all’interno di
                                    un processo come quello del controllo degli aiuti e sia così in grado di imporle
                                    costituirebbe per alcuni una sorta di armonizzazione realizzata con mezzi impropri.
                                    Una armonizzazione del genere non è peraltro rintracciabile nemmeno implicitamente
                                    nelle linee guida OECD che infatti sono interpretate diversamente da parte di Stati
                                    differenti senza che tale discostarsi inneschi meccanismi di natura sanzionatoria. Si
                                    osserva piuttosto che la Commissione ha adottato l’arm’s lenght standard come criterio
                                    interpretativo e non prescrittivo, vale a dire non come standard normativo. Da qui
                                    cadrebbe il problema della mancanza di fondamento giuridico del criterio nell’ambito
                                    del diritto europeo. Piuttosto, il comportamento della Commissione avrebbe contribuito
                                    a correggere un difetto dello standard stesso, difetto che molti Stati hanno rilevato e al
                                    quale hanno tentato di porre rimedio in diverse maniere. Si tratta del fatto che lo
                                    standard com’è concepito a livello OECD è un meccanismo auto regolatorio
                                    sostanzialmente gestito dai contribuenti. Nel caso di strumenti come i ruling fiscali
                                    l’asimmetria del meccanismo tra contribuenti e autorità fiscali stempera perché gli Stati
                                    hanno interesse a concedere ruling che permettono loro di attrarre capitali. L’inclusione
                                    dell’arm’s lenght standard nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
                                    dovrebbe rimediare al citato difetto dello standard stesso. In questo modo si viene a
                                    incidere sulla capacità degli Stati di gestire l’allocazione della base imponibile in modo
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    da inserire attraverso i ruling degli aiuti incompatibili con il mercato interno, cioè di
                                    realizzare interessi particolari delle imprese coinvolte. Occorre peraltro sottolineare
                                    come questa specie di codificazione dello standard rischia di rendere più complicato
                                    l’accordo tra Stati sull’adozione di soluzioni alternative di armonizzazione, quanto meno
                                    di soluzioni comuni al problema della concorrenza fiscale dannosa, come ad esempio
                                    la così detta common corporate tax base. Ma questo ovviamente è un problema che
                                    esula da quello affrontato in questa sede.

                                    Il 15 luglio 2020 il Tribunale ha annullato anche la decisione della Commissione del 30
                                    agosto 2016 nel caso Apple. Anche in questo caso il Tribunale ha ritenuto corretto
                                    l’utilizzo da parte della Commissione del sistema di tassazione societaria irlandese
                                    come sistema di riferimento per valutare ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE i

                                    22Peters C., “The persistent Survival of the Arm’s Length Standard: a Different View on the FIAT and
                                    Starbucks Decisions”, GlobalTaxGov, https://globtaxgov.weblog.leidenuniv.nl/2019/10/14/the-persistent-
                                    survival-of-the-arms-length-standard-a-different-view-on-the-fiat-and-starbucks-decisions/#_ftn2

                                                                                                                                       19
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali                           1/2022

                                    ruling concessi dall’Irlanda, così come utilizzare gli strumenti messi a disposizione
                                    dall’OECD in materia di prezzi di trasferimento, soprattutto il criterio dell’arm’s lenght,
                                    per verificare l’eventuale esistenza di un vantaggio selettivo. Secondo il Tribunale la
                                    Commissione ha però effettuato un salto logico concludendo che la mancata
                                    allocazione dei diritti di proprietà intellettuale di Apple Group detenuti in licenza da ASI
                                    e AOE alle branches irlandesi, e del reddito maturato dalle vendite effettuate in Sud e
                                    Nord America alle stesse branches, avrebbe costituito un vantaggio selettivo attribuito
                                    loro dall’Irlanda attraverso i ruling oggetto del contendere. Il Tribunale ha infatti
                                    precisato che la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che tale reddito
                                    corrispondeva realmente al valore delle attività svolte dalle suddette branches. La
                                    Commissione avrebbe dovuto quindi verificare quali fossero le attività effettivamente
                                    svolte dalle branches irlandesi e tener conto nella sua analisi anche della circostanza
                                    che le decisioni strategiche non sono prese e realizzate da queste ultime.

                                    Così come nella sentenza del caso precedentemente citato, il Tribunale ha ritenuto che
                                    nonostante il contenuto del ruling fosse contradditorio e incompleto, la constatazione di
                                    questo fatto non legittimava la Commissione a concludere che tali difetti implicassero
                                    automaticamente l’esistenza di un vantaggio in capo al destinatario del ruling stesso.
                                    Nemmeno si può presumere, come ha fatto invece la Commissione, che il ruling sia
                                    stato frutto di un esercizio discrezionale del proprio potere da parte dell’autorità fiscale
                                    irlandese, integrando la fattispecie della così detta selettività amministrativa23.

                                    Il 12 maggio 2021 il Tribunale è intervenuto anche sul ricorso avverso la decisione
ASSONIME - Riproduzione riservata

                                    della Commissione nel caso Amazon del 4 ottobre 2017. Si tratta di una sentenza che
                                    ha annullato la decisione della Commissione. Come già in precedenza, il Tribunale ha
                                    ribadito che se la legge sulla tassazione delle società dello Stato che concede il ruling
                                    non differenzia il trattamento delle imprese integrate rispetto a quelle stand alone, si
                                    deve presumere che il sistema di tassazione delle società di quel paese intenda
                                    tassare le transazioni infragruppo come se queste avvenissero sul mercato. Ne segue
                                    che il confronto va effettuato tra il trattamento che viene adottato con riferimento alla
                                    società integrata con quello che verrebbe applicato a una società che si trovasse in
                                    una situazione paragonabile e che operasse invece sul mercato. Il Tribunale ha
                                    confermato il suo orientamento anche con riferimento al rilievo dell’eventuale errore nel
                                    quale si possa incorrere nell’applicare particolare metodologia di calcolo dei prezzi di
                                    trasferimento: tale errore non può essere considerato di per sé elemento decisivo per

                                    23 Per la nozione di selettività amministrativa cfr. Commissione europea, “Comunicazione della
                                    Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul
                                    funzionamento dell’Unione europea”, (2016/ C 262/01) paragrafo 5.2.2.

                                                                                                                                  20
Puoi anche leggere