Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali - 1/2022 Note e Studi Marco Boccaccio
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1/2022 Note e Studi Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali ASSONIME - Riproduzione riservata Marco Boccaccio
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 Abstract La Commissione europea ha iniziato da tempo a valutare alla luce del controllo degli aiuti di Stato la prassi delle autorità degli Stati membri di concedere ruling fiscali a imprese multinazionali certificando il metodo di calcolo dei prezzi di trasferimento da queste ultime proposto. L’attivismo della Commissione, concretizzatosi in una serie di decisioni di incompatibilità col mercato interno per molti di questi ruling, è stato criticato sia sotto il profilo politico dagli Stati Uniti sull’accusa di essere una forma di protezionismo camuffato, sia dagli Stati membri che lo interpretano come violazione della competenza esclusiva loro garantita dal trattato in materia di tassazione diretta. Il Tribunale ha iniziato a pronunciarsi sui ricorsi contro tali decisioni annullandone la maggior parte. Il comportamento del Tribunale è stato interpretato da alcuni come una piena sconfessione della linea della Commissione mentre da altri come una sua conferma di fatto, essendo spesso l’annullamento motivato da carenze di motivazione senza toccare l’impianto proposto dalla Commissione. In questo Note e studi si riprende la vicenda sottolineando i punti che sembrano acquisiti e quelli ancora aperti. ASSONIME - Riproduzione riservata 2
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 Indice 1. Introduzione p. 4 2. Inquadramento del problema p. 5 3. Le decisioni della Commissione: le principali questioni di fondo p. 11 4. L’intervento del Tribunale p.15 5. Qualche considerazione riassuntiva e prospettica p.22 ASSONIME - Riproduzione riservata 3
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 1. Introduzione A partire dal giugno 2014 la Commissione europea ha dato il via a una serie di indagini sui ruling fiscali concessi dalle autorità tributarie di alcuni Stati membri a imprese multinazionali, sospettando che attraverso di essi venisse violato il divieto generale di aiuti di Stato previsto dall’articolo 107, paragrafo 1 TFUE. A tali indagini ha fatto seguito una serie di decisioni della Commissione europea che hanno condannato gli Stati membri che hanno concesso i ruling al recupero degli aiuti illecitamente erogati, a volte per importi estremamente ingenti. Queste decisioni hanno sollevato un vivace dibattito sulla opportunità e i limiti di applicazione del divieto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE a queste fattispecie, e sui confini da tracciare tra la tutela del mercato interno tramite la lotta alla concorrenza fiscale dannosa e la competition policy. La questione ha finito per assumere anche una colorazione di natura politica internazionale con l’accusa alla Commissione di aver adottato una strategia protezionistica camuffata. A loro volta gli Stati membri hanno reagito ritenendo che in questo modo si fosse messo in atto un processo di armonizzazione surrettizia. Il riferimento a strumenti elaborati in sede OECD utilizzati come parametro della valutazione ha messo in dubbio l’aderenza dell’attività della Commissione al diritto europeo, contaminandolo con degli elementi ad esso estranei. Ad alimentare ulteriormente la controversia, il fatto che quelle decisioni hanno rappresentato una novità interpretativa nell’ambito della già controversa materia degli aiuti di Stato concessi attraverso misure di tassazione diretta creando l’impressione di aver violato legittime aspettative in precedenza alimentate. Il modo in cui è stata individuata da ASSONIME - Riproduzione riservata parte della Commissione l’esistenza del vantaggio concesso tramite ruling e della selettività della misura haa sua volta sollevato perplessità contribuendo a rendere ancora più complicato il quadro. Con questo Note e studi si intende far luce sullo stato dell’arte della materia inquadrando innanzitutto la questione nella cornice dei suoi contorni più generali, per passare poi a tratteggiare le caratteristiche principali dell’evoluzione giurisprudenziale. Molte delle decisioni adottate dalla Commissione europea hanno infatti già passato il vaglio del Tribunale, così che i contorni della vicenda iniziano ad avere una fisionomia più definita lasciando al tempo stesso alcuni aspetti di non secondaria importanza ancora da chiarire. La Corte di Giustizia ha iniziato a occuparsi a sua volta dei ricorsi presentati contro le sentenze del Tribunale così che ci si possono attendere nel prossimo futuro ulteriori passi avanti nella definizione di un quadro interpretativo meno incerto. 4
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 2. Inquadramento del problema La progressiva integrazione dei mercati nell’ambito della globalizzazione ha ingenerato una serie di cambiamenti non solo nella struttura dei mercati stessi ma anche nel modo in cui viene svolta l’attività economica e nell’organizzazione dell’attività d’impresa. Al centro del sistema si colloca la struttura multinazionale, un’impresa che è unica dal punto di vista economico ma articolata in molteplici entità con sede in giurisdizioni diverse e assoggettate di conseguenza a regimi fiscali differenti. Questa situazione permette ai gruppi d’impresa di sfruttare i differenziali nella tassazione allocando l’attività tra le diverse società del gruppo in modo tale da minimizzare il debito d’imposta. Questo avviene in modo particolare sfruttando le possibilità offerte dalla definizione dei prezzi di trasferimento, cioè dei prezzi delle transazioni che intervengono tra imprese che appartengono allo stesso gruppo e per le quali transazioni non esistono prezzi di mercato. La definizione dei pezzi di trasferimento permette di allocare profitti e costi in modo tale da ridurre il più possibile la base imponibile della società che si trova nella giurisdizione a tassazione più elevata, di riflesso minimizzando il carico fiscale per il gruppo nel suo complesso. Il modo in cui tali prezzi vengono definiti è oggetto di un ruling, cioè di una approvazione anticipata da parte della autorità fiscale dello Stato nel quale ha residenza la società. I ruling fiscali si sono rivelati uno strumento che se da un lato ha contribuito ad aumentare la certezza giuridica e la trasparenza del sistema, dall’altro ha permesso di alimentare il fenomeno della concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati. ASSONIME - Riproduzione riservata Il problema della concorrenza fiscale dannosa a livello europeo è emerso verso la fine degli anni ’90 come problema di mercato interno e non ancora di politica della concorrenza. Si è agito in un primo tempo con l’approvazione di un Codice di condotta che impegnava gli Stati membri a non adottare misure considerate dannose e progressivamente eliminare quelle già presenti nel sistema. Il successivo Rapporto Primarolo aveva identificato alcune tipologie di misura fiscale considerate dannose. Si trattava però di un impegno politico privo di sanzioni legali, quindi di effettiva incisività. Il punto di maggior interesse nel Codice consisteva nel tracciare un coordinamento tra la lotta alla concorrenza fiscale dannosa e la disciplina di controllo degli aiuti di Stato, cioè appunto tra la politica del mercato interno e quella della concorrenza. Alcune delle misure identificate come dannose in base al Codice, infatti, potevano rientrare nel divieto generale fissato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In questo modo la politica di contrasto della concorrenza fiscale dannosa si dotava di uno strumento giuridico di intervento efficace direttamente attivabile dalla Commissione, pur a copertura parziale non comprendendo tutte le tipologie di misure di concorrenza fiscale dannosa. La 5
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 realizzazione di questa svolta ha avuto come fulcro nel 1998 l’adozione da parte della Commissione di una Comunicazione specificatamente dedicata a chiarire presupposti e condizioni di applicabilità della disciplina degli aiuti alla tassazione diretta delle imprese1, il cui contenuto è poi confluito nella più generale Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato adottata nell’ambito della modernizzazione della disciplina2. Mentre la possibilità che una misura di natura fiscale possa integrare la violazione prevista dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE era stata riconosciuta dalla giurisprudenza delle corti europee dall’inizio del processo di integrazione europea, fino alla svolta di fine anni ’90 gli interventi della Commissione erano stati relativamente pochi a fronte di una prassi di ampio utilizzo delle agevolazioni fiscali da parte degli Stati membri. Dalla fine degli anni ’90 invece la Commissione ha mostrato un notevole attivismo in questo ambito sollevando peraltro diverse perplessità. Un primo punto problematico di natura politica con il quale si è scontrato fin dall’inizio questo attivismo consiste nel fatto che il trattato attribuisce agli Stati membri la competenza esclusiva in materia di tassazione diretta. La ritrosia degli Stati membri a privarsi anche solo parzialmente della loro sovranità nella materia si è manifestata d’altronde chiaramente nel fallimento dei tentativi di armonizzazione nell’ambito della tassazione diretta. L’adozione della Comunicazione del 1998 ha invece, ancorché implicitamente, ricordato che tale competenza esclusiva non esime gli Stati membri dall’esercitarla nel rispetto del diritto europeo quindi delle norme del trattato, tra cui quelle a tutela della concorrenza compresa la disciplina di controllo degli aiuti statali ASSONIME - Riproduzione riservata che ne fa parte. È stato quindi necessario iniziare un lavoro interpretativo affidato alle Corti europee per la definizione dei confini tra autonomia statale e competenza delle autorità europee. Uno dei temi maggiormente discussi e controversi nell’applicazione del controllo degli aiuti alle misure di natura fiscale è quello della selettività della misura, uno dei requisiti necessari affinché una misura d’aiuto sia vietata ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La questione è particolarmente problematica in ambito fiscale in quanto le norme tributarie determinano quasi per loro natura una differenziazione di trattamento, se non esplicita almeno di fatto, tra i possibili destinatari. È in questo contesto che si colloca il problema della valutazione dei ruling fiscali concessi dalle autorità dei singoli Stati alla luce del controllo degli aiuti, ed è partendo 1 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y1210(01):en:HTML 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN 6
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 da esso che si possono comprendere i problemi che l’intervento della Commissione ha sollevato. La definizione dei prezzi di trasferimento può infatti permettere di nascondere delle agevolazioni volte ad avvantaggiare alcune imprese così da attrarre investimenti garantendo trattamenti fiscali di favore, trattamenti che deviano dal modo in cui normalmente la tassazione viene applicata alla generalità delle imprese. Che il modo in cui vengono fissati i prezzi di trasferimento possa costituire un’arma di concorrenza fiscale dannosa lo ha rilevato già l’OECD alla fine degli anni ’90 nel suo Rapporto specificatamente dedicato al problema della concorrenza fiscale dannosa, avvertito come un problema di crescente interesse a livello globale3. Occorreva in qualche modo coordinare questa prospettiva, relativa alla concorrenza tra Stati, con quella della concorrenza tra imprese che è l’ambito proprio del controllo degli aiuti Statali. L’attenzione della Commissione europea nei confronti dei ruling fiscali si è inizialmente manifestata con una richiesta di informazioni agli Stati membri relativa ai ruling da essi concessi. La Commissione si è inserita in un processo di trasparenza e verifica che ha preso il via in realtà negli Stati Uniti ad opera del Senato americano quando nel maggio 2013 ha proceduto a una indagine conoscitiva per verificare l’entità dell’elusione fiscale operata da Apple. La Commissione ha quindi iniziato a focalizzare la propria attenzione sulle pratiche degli Stati membri e, a partire dal 2014, ha dapprima proceduto a indagini più approfondite su un numero più ristretto di rulings, quelli riguardanti Fiat Finance and Trade, Starbucks e Apple, per generalizzare in seguito l’indagine nel ASSONIME - Riproduzione riservata dicembre 2014 con richiesta di copia di tutti i ruling individuali concessi dagli Stati membri anche sulla spinta del clamore suscitato nel grande pubblico dall’indagine giornalistica detta LuxLeaks dello stesso anno. Sullo sfondo la percezione che le imprese multinazionali non pagassero la giusta quota di imposte. Esito di questa attività investigativa è stata l’adozione da parte della Commissione di una serie di decisioni di incompatibilità. Le prime hanno riguardato ruling fiscali concessi a Starbucks 4, Fiat Finance and Trade 5 nel 2015, l’Excess profits exemption 3 OECD, 1998, “Harmful tax competition: an emerging global issue”, OECD Committee for fiscal affairs. Lo stesso OECD ha adottato, anche con riferimento al citato rapporto, alcune raccomandazioni agli Stati che comprendono quella della definizione delle regole sui prezzi di trasferimento in linea con i principi stabiliti dallo stesso OECD, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/92 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:083:FULL&from=EN Decisione (UE) 2017/502 della Commissione del 21 ottobre 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks. 7
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 in Belgium 6 e Apple 7 nel 2016, Amazon 8 nel 2017, concessi da parte di quattro Stati membri cioè i Paesi Bassi, il Lussemburgo, l’Irlanda, e il Belgio ai quali ha fatto seguito una serie di altri casi nel corso del tempo che hanno consolidato la tendenza adottata dalla Commissione. Quest’ultima, a testimonianza l’importanza che attribuisce al tema, ha dedicato ad esso una sezione specifica del suo sito web 9. Le critiche che ha sollevato l’attivismo della Commissione potremmo distinguerle in tre categorie: di natura politica, di carattere procedurale (di competenza e di metodologia adottata dalla Commissione), sostanziali o di contenuto (di corretta applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE). Sono critiche interconnesse e che si rafforzano reciprocamente. Il primo tipo di critica, in qualche modo paradossale visto che come detto tutto è cominciato lì, proviene essenzialmente dagli Stati Uniti e si è concretizzata in una comunicazione diretta alla Commissione europea da parte del Dipartimento del Tesoro americano alla quale ha fatto seguito da parte dello stesso la pubblicazione di un white paper 10 nel quale si solleva espressamente preoccupazione per l’impatto che l’azione della Commissione in materia di ruling fiscali può avere sugli Stati Uniti, considerando anche che le imprese interessate erano prevalentemente americane. La critica del Dipartimento potrebbe essere definita di natura preventiva, dato che viene sollevata già al momento delle indagini quindi prima dell’adozione delle citate decisioni. Si è trattato in sostanza di un’accusa di protezionismo camuffato. Questa critica di carattere politico viene però sostenuta e sviluppata attraverso tre punti ASSONIME - Riproduzione riservata di sostanza: la Commissione con la sua azione starebbe deviando rispetto alla sua prassi consolidata, sconfessando se stessa; il recupero eventuale degli aiuti già 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:351:FULL&from=EN , Decisione (UE) 2016/2326 della Commissione del 21 ottobre 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat. 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:260:FULL&from=EN Decisione (UE) 2016/1699 della Commissione dell'11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione. 7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:187:FULL&from=EN decisione (UE) 2017/1283 della Commissione del 30 agosto 2016 relativa all'aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) al quale l'Irlanda ha dato esecuzione a favore di Apple. 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:153:FULL&from=EN decisione (UE) 2018/859 della Commissione del 4 ottobre 2017 relativa all'aiuto di stato SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Amazon. 9 https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/tax-rulings_it 10 “The European Commission’s State Aid Investigations of Transfer Pricing Rulings”, U.S. Department of the Treasury White Paper, https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/documents/white- paper-state-aid.pdf 8
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 concessi quando tale nuovo approccio non era ancora stato articolato configurerebbero una applicazione retroattiva della disciplina del controllo degli aiuti di Stato, violando le legittime aspettative sia degli Stati concedenti l’aiuto sia delle imprese richiedenti lo stesso, entrambi basandosi sui criteri seguiti in quel momento dalla Commissione; infine e più nel dettaglio, la Commissione starebbe deviando anche dalla prassi consolidata di fare riferimento alle regole sul transfer pricing elaborate in sede OECD, seguite internazionalmente, per adottare un concetto di arm’s lenght del tutto nuovo, da essa elaborato, creando in tal modo confusione ai destinatari ma andando anche a incidere sul percorso del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting ) intrapreso a livello dell’OECD e del G20. Accanto a questo tipo di critica se ne colloca un’altra che consiste nel ritenere esorbitante le competenze della Commissione l’andare a vagliare i ruling fiscali, rientrando questi ultimi nell’ambito della scelta che fanno i singoli ordinamenti del modo in cui strutturare il proprio sistema di tassazione delle società. Una questione, detto altrimenti, di regolamento dei confini tra competenze dell’Unione europea e competenza degli Stati membri. Non si ritiene oltretutto appropriato usare il controllo degli aiuti per una finalità che è diversa da quella sua propria11. Infine, passando alla questione dei rilievi che possiamo chiamare di contenuto dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, al centro del dibattito si pone la citata questione del ricorso da parte della Commissione del criterio dell’arm’s lenght come benchmark per verificare la natura concorrenziale della fissazione dei prezzi di trasferimento e quindi l’eventuale presenza del requisito del ASSONIME - Riproduzione riservata vantaggio. Come detto in precedenza, questo è un punto sottolineato dal Dipartimento del Tesoro americano e rappresenta una questione largamente controversa anche nella dottrina da quel momento in poi, centrale agli sviluppi successivi della materia. Le questioni citate sono strettamente connesse tra loro nella valutazione concreta delle decisioni della Commissione. Alcune tra queste ultime, in particolare quelle inizialmente adottate relative ai casi Belgium Excess Profit 12, Starbucks13, Fiat Finance 11 Su questa linea cfr. Giraud A., Petit S., 2017, “Tax Rulings and State Aid Qualification”, European State Aid Law Quarterly, vol. 16, no. 2 , pp. 233-242; Moreno Gonzales S., 2016, “State Aid and Tax Competition” , European State Aid Law Quarterly, vol. 15, no. 4, pp. 556- 574; Gormsen L.L., 2016, “EU State Aid Law and Transfer Pricing: a Critical Introduction of a New Saga”, Journal of European Competition Law & Practice, vo. 7, no.6, pp. 369-382. 12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016TJ0131&from=IT Sentenza del Tribunale, 14 febbraio 2019 nelle cause T 131/16 e T 263/16. 13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015TA0760&from=IT Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 nelle cause T 760/15 e T 636/15 9
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 and Trade14, Apple15 e Amazon16, sono state oggetto di ricorso al Tribunale, il quale ha già adottato le relative sentenze. Prima di considerare come il Tribunale ha affrontato le principali questioni, è opportuno sinteticamente chiarire i principali punti contenuti nelle citate decisioni della Commissione. 3. Le decisioni della Commissione: le principali questioni di fondo Un primo caso è quello che ha riguardato Fiat Finance and Trade (FFT) che nel 2012 ha ottenuto dalle autorità fiscali del Lussemburgo un ruling della durata di tre anni con il quale veniva certificato un metodo di calcolo dei profitti basato sul criterio così detto del Transaction net margin method (TNMM). Si tratta di uno dei metodi peraltro indicati nelle linee guida OCSE per il calcolo di prezzi di trasferimento in linea con l’arm’s lenght principle 17. Viene in tal modo individuato un tasso di rendimento pari allo 6,05 per cento a una parte dell’equity, considerato come requisito minimo per soddisfare i parametri fissati da Basilea II. Non viene incluso nel calcolo della base imponibile il capitale equity detenuto in FFNA e FFC. Alla porzione restante, che viene qualificata come “capitale in eccesso”, è poi applicata una remunerazione dell’0,8 per cento. Come conseguenza del ruling la base imponibile risultava pari a 2,5 milioni di euro per ogni anno coperto dal ruling. La Commissione è partita dal presupposto che le attività svolte da FFT sono paragonabili a quelle di una banca per cui occorre calcolare il ASSONIME - Riproduzione riservata rendimento del capitale impiegato in attività finanziarie. La Commissione ha invece rilevato innanzitutto che il modo in cui è stato calcolato il capitale da includere nella base imponibile è da ritenersi artificiosamente ridotto, così come il calcolo della remunerazione attribuita a quello stesso capitale che sarebbe decisamente inferiore a quella reale di mercato. In secondo luogo, la Commissione ha messo in discussione la stessa scelta del metodo TNMM, che pur rientrando nelle metodologie indicate dall’OCSE, secondo la Commissione non sarebbe tra quelle la più appropriata a rivelare il valore di mercato, ritenendo maggiormente appropriato il metodo detto 14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015TJ0755&from=EN Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 nelle cause T 755/15 e T 759/15 . 15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016TJ0778&from=NL Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2020 nelle cause T 778/16 e T 892/16 16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017TJ0816&from=IT Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 nelle cause T 816/17 e T 318/18. 17 OECD “Transfer Pricing Methods” https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf per una sintetica esposizione delle varie metodologie 10
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 Comparable uncontrolled price (CUP). Secondo la Commissione applicando quest’ultimo metodo di calcolo la base imponibile sarebbe stata venti volte superiore rispetto a quanto invece è risultato applicando la metodologia approvata nel ruling contestato. Attraverso quest’ultimo il Lussemburgo avrebbe pertanto determinato in capo a FFT un vantaggio selettivo erogando un aiuto incompatibile. L’ordine di recupero dell’aiuto secondo la Commissione consisterebbe in un ammontare compreso tra 20 e 30 milioni di euro; la cifra esatta avrebbe dovuto essere poi calcolata dallo Stato concedente l’aiuto. Il secondo caso della prima serie di decisioni è quello dell’aiuto concesso dai Paesi Bassi a Starbucks. In questo caso la società Starbucks Manufacturing EMEA, unica società del gruppo che svolge attività di torrefazione in Europa, ha ottenuto un ruling nel 2008 che le ha permesso di ridurre la tassazione in due modi: da un lato imputando all’altra società del gruppo Starbucks, Alki, con sede nel Regno Unito, un ammontare ritenuto dalla Commissione eccessivamente elevato di royalties per l’utilizzo del brevetto per la tostatura del caffè; dall’altro, pagando un prezzo che la Commissione ha considerato esagerato per i chicchi di caffè verdi che vengono acquistati da un’altra società del gruppo, la Starbucks Coffee Trading SARL che ha sede in Svizzera. Come nel caso precedente, la Commissione ha calcolato l’aiuto concesso illecitamente a Starbucks pari a un ammontare che varia dai 20 ai 30 milioni di euro, ammontare da quantificare in modo più preciso in seguito dallo Stato membro concedente. Il terzo caso è quello Belgium Excess Profit Exemption, che ha per oggetto il sistema di ASSONIME - Riproduzione riservata tassazione delle società in Belgio. La legge fiscale belga prevede che le società vengano tassate in ragione dei profitti che riguardano le attività svolte in Belgio. Nel 2005 viene approvato uno schema di tassazione riguardante le sole imprese multinazionali che permette loro di ridurre il debito fiscale per la quota di profitti in eccesso, considerando questi ultimi come quelli superiori a quelli che sono considerati come i profitti medi di imprese stand alone che si trovano in una situazione comparabile di fatto e di diritto. Tali profitti dipenderebbero esclusivamente dal fatto che la società tassata fa parte di un gruppo. In qualche modo lo schema oggetto del ruling fiscale avrebbe dovuto mettere sullo stesso piano le società stand alone con quelle parte di un gruppo. La conseguenza dell’approvazione di questo schema ha di fatto comportato una riduzione delle imposte pagate variabile in misura superiore al 50 per cento per giungere in alcuni casi al 90 per cento. La Commissione ha ritenuto che il calcolo dei profitti delle società appartenenti a un gruppo d’imprese deviasse rispetto due parametri, conferendo quindi un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Innanzitutto, avrebbe applicato in 11
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 maniera discriminatoria la disciplina belga sulla tassazione societaria favorendo le società che fanno parte di un gruppo rispetto alle altre. In secondo luogo, non avrebbe rispettato alcuna regola di applicazione del così detto arm’s lenght principle, dal momento che il ruling stesso non avrebbe allocato tali profitti in eccesso, ammessa e non concessa la loro esistenza, tra le varie società del gruppo ma solamente in capo a una tra esse. In base a considerazioni di questo genere la Commissione ha imposto il recupero di quelli che ha ritenuto aiuti illegalmente concessi, calcolati per un periodo che va dal 2005 (anno di approvazione del ruling) al 2015, anno nel quale la Commissione ha aperto la sua indagine formale. si tratta di un ammontare pari a 700 milioni di euro per le 35 società che hanno beneficiato del ruling stesso. Il caso Amazon ha per oggetto due ruling approvati nel 2003 dall’autorità fiscale lussemburghese a due società del gruppo Amazon, rispettivamente LuxCo1 e LuxSCS, società operative del gruppo. Soltanto il primo dei due ruling viene considerato dalla Commissione in violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale ruling aveva per oggetto il calcolo dei prezzi di trasferimento per determinare la quota annuale di royalties che LuxCo1 avrebbe pagato a LuxSCS per l’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale che a sua volta quest’ultima aveva ottenuto dalle società americane del gruppo che li avevano sviluppati. La Commissione aveva individuato la violazione nel modo in cui venivano calcolate le royalties, ritenuto eccessivamente elevato. Con l’accordo in questione Amazon avrebbe spostato un elevato ammontare di profitti su LuxSCS. Quest’ultima, a sua volta, viene considerata una società di persone, o trasparente, in Belgio così che i profitti della stessa vengono imputati ai soci e tassati in ASSONIME - Riproduzione riservata capo a loro, quindi non in Belgio, dal momento che i soci sono delle società americane; in assenza di distribuzione degli utili, il così detto meccanismo di tax deferral, quei profitti non vengono tassati in Belgio ma neanche negli Stati Uniti, il che concretizza un caso tipico di double non taxation. Questa osservazione non sembrerebbe a prima vista rilevante per il nostro tema dal momento che il problema della doppia non tassazione riguarda in via immediata il mercato interno piuttosto che la concorrenza, ma il riferimento ad esso ancora una volta mette in evidenza come il problema che sorge sul terreno politico si converta in una questione legale proprio nell’ambito del controllo degli aiuti perché si tratta di assetti che determinano (o meglio potrebbero determinare) un vantaggio selettivo in capo alla società che ne usufruisce. La Commissione nel valutare eccessivamente elevato il pagamento delle royalties da parte di LuxCo 1 ha affermato che il metodo TNMM di calcolo dei prezzi di trasferimento è stato applicato in maniera erronea sostenendo tra l’altro che Amazon avrebbe dovuto usare al suo posto il Profit split method. In conseguenza di questa 12
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 analisi, la Commissione ha considerato il ruling veicolo di un aiuto illecito e ordinato il recupero dell’aiuto illecitamente concesso per un ammontare valutato in 250 milioni di euro. Va infine ricordato il caso che ha coinvolto Apple, quello che ha probabilmente suscitato maggior scalpore vista le dimensioni dell’ordine di recupero, pari a 13 miliardi di euro e considerato; il modo con cui Apple ha realizzato la propria struttura fiscale, lo ricordiamo, è stato oggetto dell’indagine conoscitiva del Sentato americano dal quale l’attenzione sul tema ha preso inizialmente il via. In questo caso ci si trova di fronte a due ruling concessi a partire dal 1991 dall’Irlanda. Il gruppo Apple si articola su due società di diritto irlandese (Apple Sales International e Apple Operations Europe) detenute al 100 per cento dalla Apple Inc. capogruppo americana le due società sono detentrici di diritti d’uso di proprietà intellettuale per la fabbricazione e la vendita dei prodotti di Apple Inc. alla quale versano royalties per il loro sfruttamento. Tali versamenti sono deducibili in base alla legge irlandese. Inoltre, i proventi della vendita dei prodotti Apple Inc. in Europa vanno a finire in capo alle società irlandesi e in parte vengono tassati in base alla legge irlandese e in parte, la maggiore, imputati, come stabilito nei ruling, agli head offices che in realtà sono semplicemente virtuali nel senso che la loro attività si limita a decisioni sulla distribuzione dei dividendi, alla definizione di alcune questioni amministrative e alla gestione di tesoreria. La Commissione ha contestato il metodo usato per l’allocazione dei profitti che sarebbe in violazione del principio dell’arm’s lenght. Tra l’altro ha sostenuto che i proventi dell’uso dei diritti di proprietà intellettuale andrebbero imputati alle società irlandesi e non a Apple Inc., cioè ASSONIME - Riproduzione riservata non agli Stati Uniti ma all’Irlanda. Anche in questo modo la base imponibile sarebbe stata artificialmente contratta. Dalle prime decisioni della Commissione che abbiamo così sommariamente ricordato si possono estrarre alcuni elementi ricorrenti, alcune costanti dell’approccio della Commissione stessa alla materia. Innanzitutto la Commissione rivendica la sua competenza a valutare i ruling concessi dai singoli Stati membri alla luce della disciplina sul controllo degli aiuti, considerandoli pertanto potenziali strumenti di alterazione della concorrenza tra imprese oltre che di concorrenza fiscale dannosa tra Stati. Il secondo aspetto ricorrente nelle decisioni riguarda la definizione del perimetro di riferimento, cioè quale sia il termine di paragone da utilizzare per verificare se il ruling concesso integri il requisito della selettività. In altri termini, secondo l’approccio tradizionale per verificare il carattere selettivo di una misura occorre confrontare il 13
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 trattamento in oggetto con quello fissato dalla legge o tenuto dall’autorità fiscale nei confronti di imprese che si trovano in situazione giuridica e di fatto confrontabile con quelle che sono beneficiarie della misura oggetto d’indagine. Di solito la Commissione ha preso come riferimento il sistema di tassazione delle società in vigore nello Stato che ha concesso il ruling, ma in casi specifici ha ulteriormente circoscritto il sistema di riferimento. Così, ad esempio, nel caso Starbucks la Commissione ha utilizzato come sistema di riferimento le regole nazionali sull’arm’s lenght che richiamano a loro volta le linee guida OECD 18. In sintesi, il problema di era posto nei seguenti termini: un ruling deve essere paragonato ad altri ruling certificati per altre imprese multinazionali oppure occorre considerare come riferimento il trattamento delle imprese singole alla luce dei principi della tassazione delle società fissati a livello nazionale e confrontarlo con quello delle imprese che hanno goduto del ruling? Solitamente è il secondo approccio quello adottato dalla Commissione a meno che nello Stato membro interessato non vi sia una disciplina ad hoc per le imprese multinazionali differenziata rispetto al resto. Una terza questione riguarda il modo in cui vengono trattati i diritti di proprietà intellettuale: a quale soggetto vanno imputati, in che modo vanno calcolati? Questione particolarmente rilevante ampiamente dibattuta è quella dell’applicazione del principio dell’arm’s lenght da parte della Commissione per verificare che il ruling non permetta una fittizia allocazione di costi e profitti che costituisce il veicolo dell’aiuto. Questo punto e quello precedente hanno un elemento in comune visto che anche le regole di valutazione dei diritti di proprietà intellettuale sono parte di quelle più generali sui criteri di fissazione dei prezzi di trasferimento. È lecito il ricorso all’arm’s lenght ASSONIME - Riproduzione riservata principle per valutare una misura d’aiuto? Può la Commissione sostituire la metodologia utilizzata dallo Stato membro con un criterio da essa scelto? Questi alcuni dei dubbi sollevati dalle decisioni della Commissione. 4. L’intervento del Tribunale Le citate decisioni della Commissione sono state soggette a ricorso presso il Tribunale. Quest’ultimo ha confermato la decisione della Commissione nel caso Fiat19, mentre 18 Buriak S., Lazarov I., 2019, “Between State Aid and the Fundamental Freedoms: the Arm’s Length Principle and EU Law”, Common Market Law Review, 56, pp. 1-44. 19 Un’altra decisione confermata dal Tribunale è stata quella del caso Engie che non citiamo nello specifico non facendo parte della prima fase fondante del nuovo corso della Commissione. Nel caso Engie si trattava di un ruling avente per oggetto la determinazione della struttura finanziaria del gruppo. il Tribunale ha ribadito la necessità di un approccio che tenga conto della realtà economica e fiscale e non tanto della 14
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 negli altri casi le ha annullate. Emerge però un contrasto interpretativo delle sentenze del Tribunale. Il prevalere degli annullamenti delle decisioni della Commissione secondo una prima linea interpretativa equivarrebbe a una sconfessione della linea adottata dalla Commissione, cioè di quella che viene chiamata comunemente la “dottrina Vestager”. Al contrario, una seconda interpretazione sottolinea come la maggior parte dei rilievi sollevati dal Tribunale avrebbero natura sostanzialmente procedurale mentre per quanto riguarda l’impianto nel suo complesso quelle sentenze avrebbero confermato nella sostanza l’approccio della Commissione. L’insieme delle sentenze del Tribunale coniugate con le decisioni della Commissione, unitamente ai primi interventi della Corte di Giustizia sui ricorsi avverso tali sentenze, dovrebbero cominciare a delineare un quadro più articolato in questa materia ma le divergenze interpretative appena accennate mettono in luce la presenza di alcuni nodi ancora da sciogliere, che i successivi interventi giurisprudenziali non hanno completamente chiarito. Consideriamo in sintesi le sentenze del Tribunale. Il 24 settembre 2019 il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione con riferimento al caso Fiat Finance and Trade (diventata nel frattempo Fiat Chrysler Finance Europe)20. La sentenza innanzitutto ribadisce la competenza della Commissione a decidere in questa materia ricordando che se è vero che il trattato conferisce agli Stati membri competenza esclusiva in materia di tassazione, è anche vero che l’esercizio di tale competenza non deve avvenire in contrasto con le altre ASSONIME - Riproduzione riservata disposizioni del trattato incluse quelle sulla concorrenza. L’attività della Commissione in questo campo non può pertanto essere interpretata come una forma di armonizzazione surrettizia. Secondo il Tribunale è altrettanto legittimata la Commissione a utilizzare il parametro dell’arm’s lenght principle per verificare la compatibilità dei ruling fiscali con le norme sugli aiuti di Stato. Il Tribunale interpreta l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel senso che esso stabilisce un principio di eguale trattamento fiscale tra le società, che siano integrate o meno, nel senso che i profitti vanno tassati allo stesso modo a prescindere dal contesto nel quale maturano. Il Tribunale sembra qui considerare la struttura formale che isola le singole transazioni. Va però precisato che nel caso in questione il ruling avrebbe deviato dalle norme generali sull’abuso del diritto vigenti in Belgio. Cfr. Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021, cause T 516/18 e T 525/18, https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018TA0516&from=EN 20 Per un commento su questa e la sentenza successiva cfr., The Starbucks decision of the General Court (Cases T-760/15 and T-636/16): Stepping stone towards a sustainable solution? https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/the-starbucks-decision-of-the-general-court-cases-t- 76015-and-t-6/projects/ 15
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 struttura dell’impresa multinazionale semplicemente come un velo giuridico al quale non corrisponde una realtà economica particolare, tale da richiedere un trattamento ad hoc. Integrazione e relazioni contrattuali tra entità separate avrebbero pertanto in questa costruzione esattamente la stessa natura e ratio economica. Dato questo approccio, ne deriva quasi naturalmente che secondo il Tribunale la Commissione stessa ha titolo per indagare se la metodologia scelta sia stata quella appropriata per stabilire se la remunerazione determinata applicando il ruling sia o meno quella che avrebbero avuto quelle stesse transazioni se fossero passate per il mercato, cioè se fossero intervenute tra imprese indipendenti. Lo standard dell’arm’s lenght serve per verificare se i prezzi di trasferimento sono stati calcolati in maniera corretta, cioè riflettendo la realtà economica sottostante. La Commissione può quindi legittimamente mettere anche in discussione la scelta del particolare criterio di calcolo dei prezzi di trasferimento, nel caso specifico il transaction net margin method (TNMM) e il suo utilizzo. Nell’indagare questi aspetti la Commissione ha verificato che una parte del capitale remunerativo di FFT non era stata inclusa nel calcolo della base imponibile riducendola in maniera sostanziale. L’imposta pagata in conseguenza di quel calcolo sarebbe quindi risultata inferiore rispetto a quella che avrebbe dovuto pagare FFT se la legge lussemburghese sulla tassazione delle società fosse stata applicata come lo è normalmente alle imprese che non sono inserite in un gruppo. Questa deviazione ha determinato un vantaggio in capo a FFT integrando uno dei requisiti di incompatibilità dell’aiuto fissati dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Va però ricordato che al fine di dichiarare un aiuto incompatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE occorre ASSONIME - Riproduzione riservata che tutti i requisiti in esso indicati debbano essere soddisfatti cumulativamente. Come già detto quello più controverso soprattutto in materia fiscale è il requisito della selettività. Nel caso in questione il problema riguardava il modo in cui la Commissione ha svolto il suo compito di verifica della presenza del requisito. Secondo la soft law della Commissione, cioè in sostanza la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato21 l’analisi della selettività va condotta in tre fasi: innanzitutto individuando il sistema di riferimento; poi valutando la natura derogatoria della misura, e cioè una deviazione da tale sistema di riferimento; infine, la possibilità che sussista una giustificazione per tale deroga alla luce della natura e della struttura generale del sistema. Nel caso di specie il Tribunale ha sostenuto che per soddisfare il test a tre fasi non rileva quale sia il sistema di riferimento utilizzato dalla Commissione, che in questa situazione è l’articolo 164 della legge lussemburghese sulla tassazione delle società oppure il sistema di tassazione societaria nel suo complesso perché in entrambi i casi il ruling risulta 21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=IT. 16
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 selettivo. La natura selettiva, quindi, è stata correttamente presunta. Infine. Il Tribunale ha confermato che il vantaggio conferito dal ruling ha determinato una restrizione della concorrenza a valle dal momento che il vantaggio conferito tramite l’agevolazione fiscale alla società finanziaria del gruppo, la FFT appunto, si traduce in un vantaggio per l’intero Gruppo Fiat a scapito dei concorrenti. In altri termini, in questo caso il Tribunale ha avallato il modo di procedere della Commissione soprattutto nell’affermare la competenza della Commissione a valutare la compatibilità delle scelte degli Stati membri in materia di tassazione delle imprese multinazionali con il diritto europeo degli aiuti di Stato, senza che questo comportamento si possa considerare come violazione della competenza statale esclusiva in materia di tassazione diretta fissata dal trattato. L’avallo dato dal Tribunale alla Commissione con la sentenza nel caso FFT, rigettando il ricorso contro la decisione della stessa Commissione in materia di aiuti di stato conferiti tramite ruling fiscali, è però minoritario rispetto alle sentenze che al contrario hanno annullato le decisioni della Commissione in materia. Lo stesso giorno in cui è stata emessa la sentenza relativa al caso FFT, il 24 settembre 2019, il Tribunale ha emesso anche la sentenza sul ricorso relativo al caso Starbucks. La decisione della Commissione, risalente al 2015, questa volta è stata annullata. Anche in questo caso il Tribunale ha ritenuto corretto da parte della Commissione il ricorso all’arm’s lenght principle nel modo in cui la Commissione stessa ha utilizzato lo strumento nella decisione contestata. Il Tribunale ha ricordato però che la valutazione ASSONIME - Riproduzione riservata della natura della misura va condotta facendo ricorso a un controfattuale, comparando la condizione del destinatario della misura con quella nella quale si troverebbe se tale misura fosse assente. Il punto di riferimento è il sistema di tassazione societaria. Se la legislazione nazionale fissa una disciplina diversa per le società che fanno parte di un gruppo rispetto a quella dettata per le società stand alone, allora la misura va confrontata col trattamento che viene accordato alle altre società integrate. Se invece esiste una normativa nazionale unica di tassazione societaria che non distingue tra società facenti parte di un gruppo e società stand alone, allora il confronto andrà fatto con quanto accadrebbe se le transazioni infragruppo fossero invece transazioni condotte sul mercato. Questo è appunto il caso della legislazione olandese. Il Tribunale ha affermato che la Commissione era messa nelle condizioni di valutare le transazioni infragruppo per stabilire se il metodo utilizzato nel ruling conducesse a un risultato arm’s lenght. Nel corso di questa analisi la Commissione ha rilevato che nell’accordo di advance price agreement non era contenuta una analisi delle royalties né nel prezzo dei chicchi di caffè, due delle componenti determinanti nella definizione 17
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 della base imponibile. Utilizzando un metodo alternativo rispetto a quello incluso nel ruling, cioè facendo ricorso al CUP, uno dei metodi ammessi dalle linee guida OECD, peraltro, la Commissione ha ad esempio sostenuto nella sua decisione che le royalties pagate ad Aiki avrebbero dovuto essere valutate pari a zero, e utilizzando i dati finanziari di SCTC che ha venduto i chicchi di caffè nel periodo tra il 2011 e il 2014, è giunta alla conclusione che i chicchi di caffè erano stati in ogni caso sovrastimati. Il problema non è la scelta della metodologia di analisi e valutazione utilizzata dalla Commissione quanto piuttosto che, secondo il Tribunale, la Commissione non ha dimostrato il proprio ragionamento. Il Tribunale, in altri termini, ha sottolineato come l’errore metodologico nell’applicazione di uno dei criteri di calcolo dei prezzi di trasferimento previsti dal ruling di per sé non implica che il risultato certificato sia in violazione del principio dell’arm’s lenght, comporti cioè una riduzione dell’onere fiscale rispetto a quello che sarebbe risultato applicando la norma fiscale a una transazione di mercato. Il Tribunale ha rilevato, cioè, che la Commissione non ha applicato il criterio interpretativo di base della valutazione degli aiuti di Stato, quello per cui ciò che importa sono gli effetti della misura e non la sua veste giuridica. Il Tribunale ha inoltre sostenuto che la scelta del metodo di calcolo TNMM non si può considerare erronea in quanto tale, come ha ritenuto la Commissione che ha invece considerato appropriato in sostituzione il metodo CUP. Un conto è il potere della Commissione di verificare l’adeguatezza del criterio utilizzato indicando lo strumento più adeguato per realizzare un esito analogo a quello di mercato, altro è l’assenza di ASSONIME - Riproduzione riservata una tale verifica, cioè della prova che il metodo utilizzato fosse inidoneo a condurre a un prezzo di mercato. La Commissione non ha infatti dimostrato che la scelta del TNMM avrebbe condotto a una indebita riduzione dell’onere fiscale. Analogamente, il fatto per cui nell’advance price agreement non sia stata analizzata nel dettaglio la questione delle royalties e non sia stata fornita una ragione per la valutazione delle royalties che è stata applicata, non implica di per sé che tale valutazione fosse errata. È la Commissione invece secondo il Tribunale che avrebbe dovuto spiegare e dimostrare perché le royalties avrebbero dovuto essere pari a zero: ma questo compito la Commissione non lo ha assolto così come la Commissione non ha nemmeno dimostrato che la valutazione contenuta nel ruling abbia comportato un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per quanto riguarda invece la questione del calcolo del prezzo dei chicchi di caffè verdi, che non era incluso nel ruling, non poteva essere considerato dalla Commissione come elemento rilevante per la valutazione del ruling stesso. 18
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 Questi primi due casi, pur nell’esito differente, avrebbero un elemento in comune22. Le regole elaborate in sede OECD darebbero vita a un processo di convergenza che però non ha natura regolatoria ma che emerge semplicemente da quella che viene chiamata comunicazione transnazionale e che evolve nel tempo attraverso lo scambio tra i diversi Stati. Il fatto per cui la Commissione europea ha inserito tali regole all’interno di un processo come quello del controllo degli aiuti e sia così in grado di imporle costituirebbe per alcuni una sorta di armonizzazione realizzata con mezzi impropri. Una armonizzazione del genere non è peraltro rintracciabile nemmeno implicitamente nelle linee guida OECD che infatti sono interpretate diversamente da parte di Stati differenti senza che tale discostarsi inneschi meccanismi di natura sanzionatoria. Si osserva piuttosto che la Commissione ha adottato l’arm’s lenght standard come criterio interpretativo e non prescrittivo, vale a dire non come standard normativo. Da qui cadrebbe il problema della mancanza di fondamento giuridico del criterio nell’ambito del diritto europeo. Piuttosto, il comportamento della Commissione avrebbe contribuito a correggere un difetto dello standard stesso, difetto che molti Stati hanno rilevato e al quale hanno tentato di porre rimedio in diverse maniere. Si tratta del fatto che lo standard com’è concepito a livello OECD è un meccanismo auto regolatorio sostanzialmente gestito dai contribuenti. Nel caso di strumenti come i ruling fiscali l’asimmetria del meccanismo tra contribuenti e autorità fiscali stempera perché gli Stati hanno interesse a concedere ruling che permettono loro di attrarre capitali. L’inclusione dell’arm’s lenght standard nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dovrebbe rimediare al citato difetto dello standard stesso. In questo modo si viene a incidere sulla capacità degli Stati di gestire l’allocazione della base imponibile in modo ASSONIME - Riproduzione riservata da inserire attraverso i ruling degli aiuti incompatibili con il mercato interno, cioè di realizzare interessi particolari delle imprese coinvolte. Occorre peraltro sottolineare come questa specie di codificazione dello standard rischia di rendere più complicato l’accordo tra Stati sull’adozione di soluzioni alternative di armonizzazione, quanto meno di soluzioni comuni al problema della concorrenza fiscale dannosa, come ad esempio la così detta common corporate tax base. Ma questo ovviamente è un problema che esula da quello affrontato in questa sede. Il 15 luglio 2020 il Tribunale ha annullato anche la decisione della Commissione del 30 agosto 2016 nel caso Apple. Anche in questo caso il Tribunale ha ritenuto corretto l’utilizzo da parte della Commissione del sistema di tassazione societaria irlandese come sistema di riferimento per valutare ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE i 22Peters C., “The persistent Survival of the Arm’s Length Standard: a Different View on the FIAT and Starbucks Decisions”, GlobalTaxGov, https://globtaxgov.weblog.leidenuniv.nl/2019/10/14/the-persistent- survival-of-the-arms-length-standard-a-different-view-on-the-fiat-and-starbucks-decisions/#_ftn2 19
Aiuti di Stato e ruling fiscali: gli sviluppi giurisprudenziali 1/2022 ruling concessi dall’Irlanda, così come utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’OECD in materia di prezzi di trasferimento, soprattutto il criterio dell’arm’s lenght, per verificare l’eventuale esistenza di un vantaggio selettivo. Secondo il Tribunale la Commissione ha però effettuato un salto logico concludendo che la mancata allocazione dei diritti di proprietà intellettuale di Apple Group detenuti in licenza da ASI e AOE alle branches irlandesi, e del reddito maturato dalle vendite effettuate in Sud e Nord America alle stesse branches, avrebbe costituito un vantaggio selettivo attribuito loro dall’Irlanda attraverso i ruling oggetto del contendere. Il Tribunale ha infatti precisato che la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che tale reddito corrispondeva realmente al valore delle attività svolte dalle suddette branches. La Commissione avrebbe dovuto quindi verificare quali fossero le attività effettivamente svolte dalle branches irlandesi e tener conto nella sua analisi anche della circostanza che le decisioni strategiche non sono prese e realizzate da queste ultime. Così come nella sentenza del caso precedentemente citato, il Tribunale ha ritenuto che nonostante il contenuto del ruling fosse contradditorio e incompleto, la constatazione di questo fatto non legittimava la Commissione a concludere che tali difetti implicassero automaticamente l’esistenza di un vantaggio in capo al destinatario del ruling stesso. Nemmeno si può presumere, come ha fatto invece la Commissione, che il ruling sia stato frutto di un esercizio discrezionale del proprio potere da parte dell’autorità fiscale irlandese, integrando la fattispecie della così detta selettività amministrativa23. Il 12 maggio 2021 il Tribunale è intervenuto anche sul ricorso avverso la decisione ASSONIME - Riproduzione riservata della Commissione nel caso Amazon del 4 ottobre 2017. Si tratta di una sentenza che ha annullato la decisione della Commissione. Come già in precedenza, il Tribunale ha ribadito che se la legge sulla tassazione delle società dello Stato che concede il ruling non differenzia il trattamento delle imprese integrate rispetto a quelle stand alone, si deve presumere che il sistema di tassazione delle società di quel paese intenda tassare le transazioni infragruppo come se queste avvenissero sul mercato. Ne segue che il confronto va effettuato tra il trattamento che viene adottato con riferimento alla società integrata con quello che verrebbe applicato a una società che si trovasse in una situazione paragonabile e che operasse invece sul mercato. Il Tribunale ha confermato il suo orientamento anche con riferimento al rilievo dell’eventuale errore nel quale si possa incorrere nell’applicare particolare metodologia di calcolo dei prezzi di trasferimento: tale errore non può essere considerato di per sé elemento decisivo per 23 Per la nozione di selettività amministrativa cfr. Commissione europea, “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, (2016/ C 262/01) paragrafo 5.2.2. 20
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