AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2020 - GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
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1 GUIDA OPERATIVA PER PER GUIDA OPERATIVA LA LA GESTIONE GESTIONEDEL PERSONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTE E DELL’EMERGENZA E DELL’EMERGENZA -COV DA SARSDA SARS-2-COV (COVID -2 – 19) GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DELL’EMERGENZA DA SARS-COV-2 - AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2020 -
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE AGGIORNATE AL 29 APRILE 2020 PARTE 1 • Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili». • D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; • DPCM 25 febbraio 2020; • DPCM 1 marzo 2020; • D.L. 2 marzo 2020 n. 9 «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» • DPCM 4 marzo 2020; • L. 5 marzo 2020, n. 13 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6»; • Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020 «Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; • DPCM 8 marzo 2020; • D.L. 8 marzo 2020 n. 11 «Misure Straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza Epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria»; • D.L. 9 marzo 2020 n. 14 «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19»; • DPCM 9 marzo 2020; 3
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE AGGIORNATE AL 29 APRILE 2020 PARTE 2 • DPCM 11 marzo 2020; • Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020; • D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. decreto Cura Italia «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»; • DPCM 22 marzo 2020; • DPCM 1 aprile 2020; • D.L. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. decreto Liquidità «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»; • DPCM 10 aprile 2020; • Aggiornamento del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020; • DPCM 26 aprile 2020 – Disposizioni per il funzionamento della c.d. Fase 2; • Legge 24 aprile 2020 n. 27 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. » 4 • .
DPCM 9 MARZO 2020 ESTENSIONE A TUTTO IL TERRITORIO DEL VINCOLO DI CUI ALL’ART. 1 CO. 1 LETT. A), DPCM 8.3.2020 Come può classificarsi il divieto introdotto dal DPCM? Il DPCM non vieta in assoluto la mobilità delle persone sull’intero territorio nazionale, ma rinvia alle rilevanti – e funzionali – eccezioni già individuate dal DPCM dell’8 marzo 2020. Difatti, nella conferenza stampa di presentazione del decreto, lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri ha puntualizzato: «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Il rinvio al DPCM dell’8 marzo, inoltre, consente di ritenere che il «il mancato rispetto degli obblighi» potrà essere sanzionato sia a norma dell’art. 650 c.p. (che punisce l’«Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità») che a norma degli artt. 438 e 452 c.p. (reato di procurata epidemia colposa), a cui si sommano, nel caso di rilascio dell’autodichiarazione attestante le «comprovate ragioni di lavoro», le eventuali conseguenti penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni infedeli al Pubblico Ufficiale. Il MISE, citando il Ministero degli Esteri, ha specificato che anche i transfrontalieri – salvo che non siano sottoposti a limitazioni – potranno entrare e uscire dai territori di quella che al 9 marzo era indicata come Zona Rossa per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. 6
DPCM 9 MARZO 2020 ESTENSIONE A TUTTO IL TERRITORIO IL VINCOLO DI CUI ALL’ART. 1 CO. 1 LETT. A), DPCM 8.3.2020 Quando le esigenze lavorative consentono di derogare ai vincoli posti alla mobilità personale previsti dal DPCM? E possibile spostarsi sull’intero territorio nazionale sussistendo comprovate esigenze lavorative ovvero situazioni di necessità o ragioni di salute, che possono essere anche autocertificati dal singolo interessato, salvo possibilità̀ per la pubblica autorità̀ di verificare la veridicità̀ della dichiarazione (Circolare Ministero dell’Interno 8 marzo 2020). Quanto ai comprovati motivi di natura lavorativa, deve ritenersi – considerato il complesso delle disposizioni – che questi attengano all’impossibilità di svolgere le prestazioni da remoto. Questa interpretazione non pare, peraltro, possa ritenersi superata dall’ordinanza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che interpreta l’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, specificando che: l’”articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute”: a ben vedere, infatti, anche nella “precedente” versione le ragioni lavorative, che dovevano essere comprovate (nell’ordinanza sparisce un tale aggettivo), non vietavano gli spostamenti sul territorio nazionale, che tuttavia continuano a essere disincentivati. La posizione di garanzia del datore di lavoro non pare essere alleggerita. Questa eccezione non trova applicazione per soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) ovvero per quelli in quarantena oppure in positivi al virus, i quali dovranno rimanere nel loro domicilio. Cosa deve fare il datore di lavoro? Nell’ordine, è consigliabile: 1. Richiedere in ogni caso possibile la prestazione di lavoro con modalità di lavoro agile; 2. Promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di ferie in caso di prestazione non necessaria o diversamente impossibilitata (pubblici esercizi, turismo); 3. Solo qualora non siano perseguibili le predette opzioni, fornire al lavoratore un giustificativo da esibire in caso di richiesta dell’Autorità; 4. In ogni caso, revocare trasferte dai/nei territori a rischio, promuovendo l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dei 7 meeting e dotare i luoghi di lavoro dei presidi raccomandati.
DPCM 11 MARZO 2020 PRESCRIZIONI SETTORE PRODUTTIVO E PROFESSIONALE Per quanto riguarda le attività produttive e quelle professionali, escluse dall’ambito della sospensione forzata, il DPCM raccomanda l’adozione delle seguenti misure di sicurezza: • massimo ricorso allo strumento del lavoro agile (in forma semplificata) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; • incentivazione dello smaltimento e fruizione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli eventuali altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; • sospensione delle attività presso i reparti aziendali non indispensabili alla produzione; • adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, ove non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro (individuata come principale misura di contenimento), si prescrive l’utilizzo di appositi DPI (mascherine FFP); • incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche ricorrendo a forme di ammortizzatori sociali; • riduzione al minimo degli spostamenti all’interno dei siti produttivi e contingentamento dell’accesso agli spazi comuni. 8
D.L. 17MARZO 2020N. 18, «CURA ITALIA» 1. D ERO G H E TEM PO RAN EE A LLE N O RM E SO STA N ZIA LI D I D IRITTO D EL LAV O RO • Lavoratori dipendenti settore privato: Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva viene equiparato al periodo di malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Utilizzo DPI: Fino al termine dello stato di emergenze vige la possibilità, per i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, di utilizzare quali dispositivi di protezione di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (anche prive del marchio CE). • Sospensione di 60 giorni dei licenziamenti collettivi e per g.m.o.: A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio. E’ previsto altresì che durante il suddetto periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. • Astensione genitori lavoratori: I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. • Premio ai lavoratori dipendenti: Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro viene erogato un premio - per il mese di marzo 2020 e che non concorre alla formazione del reddito - pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Saranno i sostituti d’imposta a riconoscere, in via automatica, il premio partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. • Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: Al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro viene introdotto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione. L’agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. 9
D.L. 17 MARZO 2020 N. 18, «CURA ITALIA» 2 . ULTERIORI DEROGHE TEMPORANEE • Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi: (i) Congedo parentale per genitori lavoratori del settore privato con figli fino a 12 anni: indennità del 50% della retribuzione, con contribuzione previdenziale figurativa. (ii) Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS. • Reddito di cittadinanza: Ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi obblighi procedimentali. • Gli autonomi: Sospensione dei pagamenti dei contributi mentre viene garantita ai lavoratori autonomi – nonché ai professionisti e ai co.co.co. non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – una somma una tantum pari a 600 euro quale indennizzo per i compensi non maturati. Per i lavoratori stagionali di turismo, pesca e spettacolo si prevede un allargamento del sussidio di disoccupazione attraverso il riconoscimento di un’indennità una tantum pari a 600 euro. • Smart working e norme per la Pubblica Amministrazione: Lo smart working come regola per lo svolgimento della prestazione nelle pubbliche amministrazioni (anche attraverso l’utilizzo di computer e tablet personali). Viene stabilita la riduzione della presenza fisica dei dipendenti pubblici all’interno degli uffici, fermo restando che i servizi essenziali e indifferibili continueranno ad essere garantiti; per far ciò le P.A. potranno imporre al proprio personale lo smaltimento ferie, l’utilizzo dei congedi ovvero una turnazione continua dei dipendenti. • Lavoro domestico: Aiuti a colf e badanti con specifica disposizione che inserisce questi lavoratori nella copertura della cassa integrazione in deroga. • Famiglie: Congedo per i genitori o voucher per la baby sitter (12-15 giorni di congedo parentale utilizzabili da entrambi i genitori se questi non sono coperti da ammortizzatori sociali e non possono svolgere il lavoro da casa (smart working) sino all’80% del compenso per i redditi bassi (30% per quelli alti). I lavoratori non costretti a interrompere la loro attività potranno chiedere un voucher per pagare la babysitter: si parla di 600 euro che salgono a 1.000 euro per gli operatori sanitari. • Fisco: Viene sospeso, per le imprese maggiormente colpite, il termine per il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria nonché ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 che potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. 10
D.L. 17 MARZO 2020 N. 18, «CURA ITALIA» 3. ULTERIORI DEROGHE TEMPORANEE -2 • Fondo di Garanzia Centrale Pmi e supporto liquidità: Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso e inoltre viene previsto uno specifico strumento per il supporto alla liquidità delle imprese (garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti). • Giustizia: Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali nonché di tutti i termini relativi al processo amministrativo. • Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale; A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. • INAIL: Sospensione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1°giugno 2020 dei termini di decadenza e prescrizionali relativi alle richieste da produrre all’INAIL per l’accesso alle prestazioni erogate dall’Istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite. Viene specificata inoltre la procedura specifica relativa alla tutela infortunistica Inail nei casi di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) avvenuti in occasione di lavoro. • Allargamento NASpI e DIS-COLL: Ampliamento - da sessantotto a centoventotto giorni - dei termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione in caso di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020. Ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore. • Diritto di precedenza: i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie - per i quali residui una ridotta capacità lavorativa - è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile ex artt. 18 - 23 l. 81/2017. • Permessi L. 104: Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, L. 104/1992 è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 11
4. GLI AMMORTIZZATORI TEMPORANEI ANTI COVID – 19 (1/5) TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CIGO) ART. 19 D.L. N. 18/2020 Imprese Lavoratori Causale e Importo Durata massima CIGO beneficiarie destinatari del procedura dell’integrazione (settori principali) sostegno retributiva Imprese industriali Lavoratori Sospensione/riduzione oraria con 80% della retribuzione globale 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio manifatturiere, subordinati a tempo causale “Emergenza COVID-19”. spettante per le ore non 2020 e comunque entro il mese di agosto trasporti, installazione indeterminato, a lavorate, nel limite del 2020. di impianti, produzione tempo determinato, Esenzione da normale procedura massimale*. Tale periodo non si computa nella durata e distribuzione lavoratori a (ex 14 D.lgs. n. 148/2015), ma di 52 settimane in un biennio mobile dell’energia, acqua e chiamata, rimane l’obbligo di informazione, della CIGO (art. 12 D.lgs. n. 148/2015), gas; imprese apprendisti, in forza consultazione e esame congiunto *definiti da circ. INPS n. né nella durata massima di 24 mesi in un dell’industria boschiva, alla data del 23 con i sindacati da svolgere anche 20/2020 in € 998,18 lordi (€ quinquennio mobile (art. 4, comma 1 forestale e del tabacco. febbraio 2020 * in via telematica entro i tre giorni 939,89 netti) per retribuzioni D.lgs. n. 148/2015). Esclusione di successivi a quello della fino a € 2.159,48 lordi e € contribuzione addizionale (ex art. 5 D.lgs. comunicazione preventiva (art. 19 1.199,72 lordi (€1.129,66 n. 148/2015) D.L. n. /2020) netti) per retribuzioni superiore a € 2.159,48 lordi. 13 settimane per aziende site nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna (disposizioni contenute negli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020). 12
4. GLI AMMORTIZZATORI TEMPORANEI ANTI COVID – 19 (2/5) ASSEGNO ORDINARIO E ASSEGNO ORDINARIO IN DEROGA ART. 19 D.L. N. 18/2020 Imprese beneficiarie Lavoratori Causale e Importo Durata massima destinatari del procedura dell’integrazione sostegno retributiva Datori di lavoro con più di 15 Tutti i lavoratori Sospensione o riduzione oraria 80% della retribuzione 9 settimane, nel periodo dal 23 dipendenti iscritti al FIS (Fondo dipendenti (compresi con causale “emergenza globale spettante per le febbraio 2020 al 31 agosto 2020. La di Integrazione Salariale). Si gli apprendisti con COVID-19”, ore non lavorate, nel sospensione con causale “emergenza tratta di datori di settori esclusi contratto di limite del massimale*. COVID-19” non è computata nella da CIGO o CIGS e senza fondo apprendistato Esenzione da normale durata massima di 26 settimane nel di solidarietà bilaterale professionalizzante) procedura (30, comma 2, d.lgs. biennio mobile, né nella durata (Assegno ordinario) esclusi dirigenti, n. 148/2015), ma rimane massima complessiva dei 24 mesi nel lavoratori a domicilio, l’obbligo di informazione, quinquennio mobile. Datori di lavoro con più di 5 e apprendisti con consultazione e esame Esclusione di contribuzione fino a 15 dipendenti iscritti al contratto non congiunto con i sindacati da addizionale (ex art. 5 D.lgs. n. FIS (Fondo di Integrazione professionalizzante svolgere anche in via 148/2015). Salariale) per cui non è (tipo I e III), in forza telematica entro i tre giorni 13 settimane per aziende site nelle normalmente previsto alla data del 23 successivi a quello della Regioni Lombardia, Veneto, Emilia l’assegno ordinario (Assegno febbraio 2020 * comunicazione preventiva (art. Romagna (disposizioni contenute ordinario “in deroga” ex art. 19 D.L. n. /2020) negli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020). 19, comma 5, D.L. n. 18/2020) 13
4. GLI AMMORTIZZATORI TEMPORANEI ANTI COVID – 19 (3/5) TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE GIÀ IN CIGS ART. 20 D.L. N. 18/2020 Imprese beneficiarie Lavoratori Causale e Importo Durata massima CIGO destinatari del procedura dell’integrazione sostegno retributiva Aziende già in CIGS Lavoratori Sospensione/riduzione oraria con 80% della retribuzione 9 settimane decorrenti dal 23 alla data del 23 febbraio 2020 subordinati a causale “Emergenza COVID-19”. globale spettante per le febbraio 2020 e comunque entro il che debbano sospendere tale tempo ore non lavorate, nel limite mese di agosto 2020. programma a fronte del blocco indeterminato, a Esenzione da normale procedura del massimale*. Tale periodo non si computa nella totale delle attività lavorative e tempo (ex 24 e 25 D.lgs. n. 148/2015), durata di 52 settimane in un biennio che rientrino anche nella determinato, ma rimane l’obbligo di mobile della CIGO (art. 12 D.lgs. n. disciplina della CIGO. lavoratori a informazione, consultazione e *definiti da circ. INPS n. 148/2015), né nella durata massima La concessione della CIGO con chiamata, esame congiunto con i sindacati 20/2020 in € 998,18 lordi di 24 mesi in un quinquennio mobile causale “COVID-19 nazionale – apprendisti, in da svolgere anche in via (€ 939,89 netti) per (art. 4, comma 1 D.lgs. n. 148/2015). sospensione CIGS” sospende e forza alla data del telematica entro i tre giorni retribuzioni fino a € Esclusione di contribuzione sostituisce il trattamento di 23 febbraio 2020 * successivi a quello della 2.159,48 lordi e € 1.199,72 addizionale (ex art. 5 D.lgs. n. CIGS in corso. comunicazione preventiva (art. 19 lordi (€1.129,66 netti) per 148/2015). D.L. n. /2020) retribuzioni superiore a € 13 settimane per aziende site nelle 2.159,48 lordi. Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna (disposizioni contenute negli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020). 14
4. GLI AMMORTIZZATORI TEMPORANEI ANTI COVID – 19 (4/5) ASSEGNO ORDINARIO ART. 21 D.L. N. 18/2020 Imprese beneficiarie Lavoratori Causale e Importo Durata massima destinatari del procedura dell’integrazione sostegno retributiva Datori iscritti al FIS che hanno Tutti i lavoratori Sospensione o riduzione oraria 80% della 9 settimane, nel periodo dal 23 febbraio in corso un trattamento di dipendenti (compresi con causale “emergenza COVID- retribuzione globale 2020 al 31 agosto 2020. La sospensione assegno di solidarietà alla data gli apprendisti con 19”, spettante per le ore con causale “emergenza COVID-19” non del 23 febbraio 2020. contratto di non lavorate, nel è computata nella durata massima di 26 apprendistato Esenzione da normale procedura limite del settimane nel biennio mobile, né nella La concessione dell’assegno professionalizzante) ma rimane l’obbligo di massimale*. durata massima complessiva dei 24 ordinario sospende e esclusi dirigenti, informazione, consultazione e mesi nel quinquennio mobile. sostituisce l’assegno di lavoratori a domicilio, esame congiunto con i sindacati Esclusione di contribuzione addizionale solidarietà in corso. apprendisti con da svolgere anche in via (ex art. 5 D.lgs. n. 148/2015). contratto non telematica entro i tre giorni professionalizzante successivi a quello della 13 settimane per aziende site nelle (tipo I e III), in forza comunicazione preventiva (art. Regioni Lombardia, Veneto, Emilia alla data del 23 19 D.L. n. /2020) Romagna (disposizioni contenute negli febbraio 2020 * artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020). 15
4. GLI AMMORTIZZATORI TEMPORANEI ANTI COVID – 19 (5/5) CIG IN DEROGA ART. 22, D.L. N. 18/2020 Imprese beneficiarie Lavoratori Causale e Importo Durata massima CIGD destinatari del procedura dell’integrazione sostegno retributiva Datori di lavoro anche con Tutti i lavoratori Sospensione o riduzione dell’attività 80% della retribuzione globale 9 settimane ricomprese nel meno di 5 dipendenti, operanti subordinati, in forza aziendale determinata da COVID-19, spettante per le ore non periodo dal 23 febbraio nei settori - inclusi quelli alla data del 23 previo accordo che può essere lavorate, nel limite del 2020 al 31 agosto 2020 agricoli, della pesca e del terzo febbraio 2020 * concluso anche in via telematica massimale*. (art. 22, comma 1 D.L. n. settore compresi gli enti con le organizzazioni sindacali 18/2020). religiosi civilmente riconosciuti comparativamente più - che non rientrano nell’ambito rappresentative a livello nazionale. È stata prevista la possibilità 13 settimane per aziende di applicazione dei diversi di pagamento diretto da parte site nelle Regioni strumenti di sostegno al reddito L’accordo non è richiesto per le dell’INPS. Lombardia, Veneto, Emilia disciplinati dal D.lgs. n. imprese che occupano fino a 5 Romagna (disposizioni 148/2015 e che dunque non dipendenti. contenute negli artt. 15 e 17 possono accedere alla CIGO o del D.L. n. 9/2020). alle prestazioni del FIS e dei Trattamenti concessi con decreto Fondi di solidarietà. delle regioni e province autonome e del Ministero del Lavoro se impresa plurilocalizzata (avente unità produttive site in 5 o più Regioni) 16
LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27 PRINCIPALI MODIFICHE – PARTE 1 • CIGO e FIS - Art. 19: viene meno l’obbligo originariamente previsto di informazione, consultazione ed esame congiunto con le parti sociali. Si ritiene che quanto già formalizzato in sede di accordo sindacale, sia pure avviato sulla base dell’originario art. 19, mantiene inalterato il suo valore. Se è avviata una procedura di consultazione sindacale che non è ancora conclusa la stessa deve essere esperita con i riferimenti dell’originario articolo 19. • Zone rosse: il comma 10-bis, aggiunto all'articolo 19, dispone che i datori di lavoro con unità produttive site nelle ex zone rosse di cui all’allegato l del DPCM 1° marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sede in tali zone, limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti o domiciliati, possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o l’assegno ordinario con causale “emergenza CO- VID-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. Il solo assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Anche in questo caso, non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29.4, secondo periodo, del D. Lgs. n. 148/15. Il comma 8-bis, aggiunto all'articolo 22, dispone che i datori di lavoro con unità produttive site nelle zone rosse, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di CIGD, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi dal 23 febbraio 2020. • Articolo 19-bis - Interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine: Ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. 18/2020, nei termini ivi indicati, è consentito, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, procedere, nel medesimo periodo (di fruizione dell’ammortizzatore, a parere di chi scrive) al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. • Aziende già in CIGS – aggiunta del comma 7-bis: i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni ex zone rosse di cui al DPCM 1° marzo 2020, che al 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario Covid, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020, alle medesime condizioni indicate sopra. • CIG in Deroga - Art. 22: L'accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né - a seguito dell'integrazione operata in sede di conversione, per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica. E' confermata, invece, l'esclusione dei datori di lavoro domestico dall'ambito di applicazione della norma. 17
LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27 PRINCIPALI MODIFICHE – PARTE 2 • Aziende multi-localizzate: Per tutti i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome, il trattamento di integrazione salariale può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro. • Zone gialle: Le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – secondo quanto disposto dal comma 8-quater – con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situati nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di CIGD, per un periodo non superiore a 4 settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. • Incumulabilità: Viene confermato che tutti i bonus disposti dalla norma (artt. 27, 28, 29, 30 e 38) non sono cumulabili e non sono erogabili ai percettori di reddito di cittadinanza. • Autonomi in zone rosse – nuovo Art. 44-bis: In favore dei co.co.co., dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione Separata INPS che svolgono la loro attività lavorativa dal 23 febbraio 2020 nei comuni ex zone rosse di cui al DPCM 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. • Divieto di licenziamento e cambio appalto – Art. 46: In sede di conversione è stata modificata la norma sul divieto di licenziamento. La nuova norma – la cui rubrica viene modificata in «Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo» - dispone ora che il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, vigente per 60 giorni dalla data del 23 febbraio 2020, non si applica nel caso di recesso di personale già impiegato nell’appalto, riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto d'appalto. • Fondo centrale di garanzia PMI – Art. 49: Articolo abrogato dall’articolo 13, comma 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. • Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria: Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, artt. 23 e 24 del d.P.R n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. 18
ACCORDI QUADRO REGIONALI 19
PRINCIPALI ACCORDI QUADRO REGIONALI SOTTOSCRITTI PER L’EROGAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELL’ARTICOLO 22 DEL D.L. N. 18/2020 PROVINCIA AUTONOMA DI LOMBARDIA BOLZANO -ALTO ADIGE PIEMONTE VENETO EMILIA - ROMAGNA LIGURIA TOSCANA MARCHE LAZIO CAMPANIA PUGLIA SARDEGNA CALABRIA SICILIA 20
DPCM 22 MARZO 2020 ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE (1/2) Le disposizioni del decreto, che producono effetto dal 23 marzo fino al 3 aprile, si applicano cumulativamente a quelle del D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo, i cui termini, già fissati al 25 marzo, vengono entrambi prorogati al 3 aprile 2020. Vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del D.P.C.M. Rimangono comunque ferme, per tutte le attività non sospese, le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 - lettere da a) ad e) - del DPCM 11 marzo 2020, per cui si raccomanda, tra l’altro, che: • sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile; • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; • si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; • siano incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. 21
DPCM 22 MARZO 2020 ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE (2/2) Le imprese le cui attività non sono sospese sono altresì tenute al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti sociali. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal D.P.C.M. 11 marzo u.s., e relativi allegati, da leggersi in combinato disposto con le disposizioni dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo, laddove non incompatibili, e dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo scorso. Le attività produttive che sono sospese possono, comunque, proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Sono, comunque, consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990. Le attività professionali non sono sospese. Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. 22
DPCM 1 APRILE 2020 PROROGA AL 13 APRILE DELLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS 23
D.L. 8 APRILE 2020 N. 22, «DECRETO LIQUIDITÀ» ART. 1 - MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia Covid-19, è stata prevista la concessione, fino al 31 dicembre 2020, da parte di SACE S.p.A., società controllata da Cassa Depositi e Prestiti, di garanzie in favore di banche e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per agevolare l’erogazione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese. • Le imprese destinatarie: Imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, che siano state colpite dall’emergenza Covid-19. • Percentuale di finanziamento garantita dalla Sace S.p.A. (in base al numero dei dipendenti e al volume di fatturato dell’impresa finanziata e nel caso di impresa facente parte di un gruppo è necessario fare riferimento ai valori del gruppo): - le imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% del finanziamento richiesto; - le imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80% del richiesto; - le imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato superiore ai 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 70% del finanziamento richiesto. • Condizioni per il rilascio della garanzia: - la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi; - ove al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà (come definita dai criteri comunitari) e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario (come definite dalla normativa europea); • L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. 24
D.L. 8 APRILE 2020 N. 23, «DECRETO LIQUIDITÀ» ART. 18 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI L’articolo dispone come i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’imposta sul valore aggiunto. La sospensione si applica anche con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria Tali soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. La circolare 9/E dell’A.E. precisa come «nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), si ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione» Il comma 3 dell’articolo 18, stabilisce la sospensione dei medesimi versamenti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, subordinando per tali soggetti la sospensione alla condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Per quanto concerne gli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, disciplinati dall’articolo 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (introdotto dall’articolo 4, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), sono validi, opportunamente contestualizzati nella nuova previsione dell’art. 18 del Decreto, i chiarimenti forniti al paragrafo 1.9 della circolare n. 8/E del 2020 e, pertanto: per i soggetti rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 18 del Decreto risultano sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, essendo gli stessi strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell’appaltatore; nell’evenienza di cui al punto precedente, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis (cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute), sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento; i controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 17-bis in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alla scadenza prevista dal comma 7 dell’articolo 18 del Decreto (30 giugno 2020) 25
D.L. 8 APRILE 2020 N. 23, «DECRETO LIQUIDITÀ» ULTERIORI MISURE GIUSLAVORISTICHE ART . 22– TERMINI CONSEGNA CU Viene differito al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Il comma 2 del medesimo articolo dispone, altresì, la non applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020. ART . 23– PROROGA DEL DURF È prevista la proroga dei certificati (in materia di appalti) di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 (c.d. DURF), emessi nel mese di febbraio 2020 dall’Agenzia delle entrate. La proroga si riferisce ai certificati emessi fino al 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia. ART . 30- CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Viene disposto che il credito d'imposta già previsto dall’art. 64 del D.L. 18/2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro (nella misura massima del 50 per cento delle spese effettivamente sostenute a tal fine) venga esteso anche alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Per i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di tale agevolazione si è in attesa dell’adozione di apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ART . 41- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO * Con la disposizione di cui all’art. 41 il Decreto Liquidità estende l’applicabilità degli ammortizzatori sociali previsti per la gestione dell’emergenza COVID-19 (CIGO, FIS e CIGD) anche ai lavoratori dipendenti assunti successivamente al 23/02/2020, includendo quindi tutti i lavoratori assunti sino al 17/03/2020. L’Inps, in risposta ai problemi interpretativi sorti con riferimento alle modalità concrete di inserimento di tali lavoratori in domande di attivazione degli ammortizzatori sociali già inviate, ha già chiarito con il messaggio 1607/2020 che al fine di ricomprendere anche tali lavoratori sarà possibile inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano 26 nel novero dei possibili beneficiari della prestazione.
DPCM 10 APRILE 2020 PROROGA DEL LOCKDOWN FINO AL 3 MAGGIO Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020, il DPCM 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Con il suddetto provvedimento, le misure attualmente in atto vengono ulteriormente prorogate, fino al 3 maggio 2020. A decorrere dal 14 aprile, data di efficacia del D.P.C.M. 10 aprile 2020, sarà permessa l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e cesseranno di produrre effetti i D.P.C.M. dell’8, 9, 11 e 22 marzo e del 1° aprile 2020. 27
DPCM 26 APRILE 2020 FASE 2 – ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19 Le nuove disposizioni, che sostituiscono quelle del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, producono effetto dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020. Le imprese che riprendono la loro attività (Allegato 3 al DPCM) a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure: • sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; • è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; • i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; • è prevista la possibilità per il datore di lavoro di sottoporre a controllo della temperatura corporea il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro e, nel caso si riscontri la sintomatologia indicata, di non consentire l’accesso; • per i datori di lavoro anche privati viene ribadita la possibilità di ricorrere alla modalità di “lavoro agile” disciplinata dagli artt. 18 e 23 della Legge n. 81/2017 per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa ex art. 22, L. 81/2017 sono assolvibili in via telematica; • fermo restando l’invito allo svolgimento della prestazione con modalità smart, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie. Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali. Per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. 28
Lettera del Datore di Autocertificazione Lavoro https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf Modello di lettera giustificativa per consentire la mobilità nazionale del personale valida dal 4 maggio 2020: Oggetto: dichiarazione a norma del DPCM 26 aprile 2020. In ottemperanza alle disposizioni di cui al richiamato DPCM, la scrivente Società [*], con sede legale in [*], dichiara e attesta che il Sig. [*] nato a [*] il [*], dipendente della predetta azienda, svolge mansioni che non possono essere né differite né offerte con modalità diverse rispetto alla presenza in Azienda e che, pertanto, deve considerarsi «comprovata» la necessità del lavoratore di recarsi presso [*], dove è sita l’unità produttiva di assegnazione. La scrivente si impegna altresì a garantire il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza prescritte dalle Autorità competenti e farà in modo che anche la prestazione lavorativa del proprio dipendente sia conforme alle prescrizioni fornite. Per ogni chiarimento e verifica, è possibile contattare il [*] al numero [*]- Timbro e firma 29
FONTI AMMINISTRATIVE DECENTRATE PARTE 1 DOPPIA ISTANZA DI CIGD PER LE AZIENDE MULTILOCALIZZATE CON UNITA' OPERATIVE IN LOMBARDIA, VENETO, EMILIA-ROMAGNA Il Ministero del Lavoro, con Avviso del 23 aprile c.a., evidenzia che nel cas o in cui una o più unità aziendali coinvolt e abbian o sede nelle region i Lombardia, Veneto, Emilia-R omagna, ovvero nei comuni di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. dell'1 marzo 2020, occorre presentare due distinte istanze: - una istanza da inoltrare al Ministero del Lavoro per il tramite della piattaforma CIGSonline, secondo le indicazioni di cui alla Circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, individuando tutte le unità aziendali coinvolte, per un periodo massimo di 9 settimane (ex art. 22 D.L. n. 18/2020). - una seconda istanza dovrà essere presentata alla Regione competente, secondo le indicazion i dalla stessa fornita, per le settimane aggiuntive (ex artt. 15 e 17 D.L. n. 9/2020). Per la Region e Lombardia, le domande dovranno essere presentate sul portale Gefo. FRUIZIONE DEL CONGEDO COVID-19 L'Inps, con messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di fruizione d el congedo CO VID-19, pari a 15 giorni, di cui all'articolo 23 del D.L. N. 18/2020, ed alle compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare. L’Istituto ribadisce che: (i) il congedo è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; può essere fruito da uno s olo dei genit ori oppure da entrambi, ma non negli stess i giorni e sempre nel limit e complessivo, sia individuale che d i coppia, di 15 giorni p er nucleo familiare, e n on per ogn i figlio; (ii) la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in cas o di sospensione o cessazione dell’attivit à lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Inoltre, l’Inps evidenzia le condizioni di compatibilità ed incompatibilità del congedo COVID-19 rispetto ad altri istituti e tipologie di congedi o permessi. Tra le incompatibilità, l’Istituto evidenzia: la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore; il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting; il congedo parentale; i riposi giornalieri della madre o del padre; la cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa; gli strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Tuttavia, il genit ore lavoratore d ipendente destinatario d i un qualsiasi trattamento d i integrazione salariale che, nel periodo d i riduzione o sospensione d ell’attivit à lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo CO VID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalit à, nonché un differente trat tamento economico. Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili. L’Inps, con messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020 ha poi informato che alla luce del D .P.C.M. 10 aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sos pensione dei servizi educativi per l’in fanzia e delle attivit à didattiche nelle scuole di ogn i ordin e e grado, il t ermin e entro cui fruire del conged o Covid-19, previsto dall’articolo 23 d el D .L. n . 18/2020, p ari a 15 giorni, per la cura d ei figli durante il citato periodo di sospensione, è prorogato fino al 3 maggio 2020. 30
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