AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2020 - GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

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AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2020 - GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
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GUIDA OPERATIVA  PER PER
      GUIDA OPERATIVA LA LA
                         GESTIONE
                            GESTIONEDEL  PERSONALE
                                     DEL PERSONALE   DIPENDENTE
                                                   DIPENDENTE
       E DELL’EMERGENZA
                   E DELL’EMERGENZA -COV
                            DA SARSDA SARS-2-COV
                                              (COVID
                                                -2 – 19)
    GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
                E DELL’EMERGENZA DA SARS-COV-2

              -   AGGIORNAMENTO   29 APRILE 2020 -
AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2020 - GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
I PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ADOTTATI DAL GOVERNO ITALIANO

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AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2020 - GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
PRINCIPALI FONTI        NORMATIVE AGGIORNATE AL              29 APRILE 2020
                                                                  PARTE 1

•   Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di
    emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
    derivanti da agenti virali trasmissibili».
•   D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
    dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
•   DPCM 25 febbraio 2020;
•   DPCM 1 marzo 2020;
•   D.L. 2 marzo 2020 n. 9 «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
    connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»
•   DPCM 4 marzo 2020;
•   L. 5 marzo 2020, n. 13 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
    23 febbraio 2020, n. 6»;
•   Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020 «Ulteriore stanziamento per la
    realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso
    all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
•   DPCM 8 marzo 2020;
•   D.L. 8 marzo 2020 n. 11 «Misure Straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza
    Epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria»;
•   D.L. 9 marzo 2020 n. 14 «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
    nazionale in relazione all’emergenza COVID-19»;
•   DPCM 9 marzo 2020;
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AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2020 - GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
PRINCIPALI FONTI         NORMATIVE AGGIORNATE AL                29 APRILE 2020
                                                                    PARTE 2

•   DPCM 11 marzo 2020;
•   Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
    contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro
    del 14 marzo 2020;
•   D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. decreto Cura Italia «Misure di potenziamento
    del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
    lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
•   DPCM 22 marzo 2020;
•   DPCM 1 aprile 2020;
•   D.L. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. decreto Liquidità «Misure urgenti in materia di accesso
    al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
    nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi
    e processuali»;
•   DPCM 10 aprile 2020;
•   Aggiornamento del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto
    e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del
    24 aprile 2020;
•   DPCM 26 aprile 2020 – Disposizioni per il funzionamento della c.d. Fase 2;
•   Legge 24 aprile 2020 n. 27 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure
    di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
    all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. »              4
•   .
AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2020 - GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
LE   MISURE NEL DETTAGLIO

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AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2020 - GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
DPCM 9 MARZO       2020
                 ESTENSIONE A TUTTO IL TERRITORIO DEL VINCOLO DI CUI ALL’ART. 1 CO. 1 LETT. A), DPCM
                                                               8.3.2020

Come può classificarsi il divieto introdotto dal DPCM?
Il DPCM non vieta in assoluto la mobilità delle persone sull’intero territorio nazionale, ma rinvia alle rilevanti – e funzionali –
eccezioni già individuate dal DPCM dell’8 marzo 2020.
Difatti, nella conferenza stampa di presentazione del decreto, lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri ha puntualizzato:
«evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno
dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità
ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Il rinvio al DPCM dell’8 marzo, inoltre, consente di ritenere che il «il mancato rispetto degli obblighi» potrà essere sanzionato
sia a norma dell’art. 650 c.p. (che punisce l’«Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità») che a norma degli artt. 438 e 452
c.p. (reato di procurata epidemia colposa), a cui si sommano, nel caso di rilascio dell’autodichiarazione attestante le
«comprovate ragioni di lavoro», le eventuali conseguenti penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni infedeli al Pubblico
Ufficiale.
Il MISE, citando il Ministero degli Esteri, ha specificato che anche i transfrontalieri – salvo che non siano sottoposti a
limitazioni – potranno entrare e uscire dai territori di quella che al 9 marzo era indicata come Zona Rossa per raggiungere il
posto di lavoro e tornare a casa.

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AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2020 - GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
DPCM 9 MARZO       2020
                        ESTENSIONE A TUTTO IL TERRITORIO IL VINCOLO DI CUI ALL’ART. 1 CO. 1 LETT. A), DPCM
                                                                     8.3.2020

Quando le esigenze lavorative consentono di derogare ai vincoli posti alla mobilità personale previsti dal DPCM?
E possibile spostarsi sull’intero territorio nazionale sussistendo comprovate esigenze lavorative ovvero situazioni di necessità o
ragioni di salute, che possono essere anche autocertificati dal singolo interessato, salvo possibilità̀ per la pubblica autorità̀ di
verificare la veridicità̀ della dichiarazione (Circolare Ministero dell’Interno 8 marzo 2020).
Quanto ai comprovati motivi di natura lavorativa, deve ritenersi – considerato il complesso delle disposizioni – che questi attengano
all’impossibilità di svolgere le prestazioni da remoto. Questa interpretazione non pare, peraltro, possa ritenersi superata
dall’ordinanza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che interpreta l’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, specificando che: l’”articolo
1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o
per motivi di salute”: a ben vedere, infatti, anche nella “precedente” versione le ragioni lavorative, che dovevano essere comprovate
(nell’ordinanza sparisce un tale aggettivo), non vietavano gli spostamenti sul territorio nazionale, che tuttavia continuano a essere
disincentivati. La posizione di garanzia del datore di lavoro non pare essere alleggerita.
Questa eccezione non trova applicazione per soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)
ovvero per quelli in quarantena oppure in positivi al virus, i quali dovranno rimanere nel loro domicilio.

Cosa deve fare il datore di lavoro?
Nell’ordine, è consigliabile:
1. Richiedere in ogni caso possibile la prestazione di lavoro con modalità di lavoro agile;
2. Promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di ferie in caso di prestazione non necessaria o diversamente
    impossibilitata (pubblici esercizi, turismo);
3. Solo qualora non siano perseguibili le predette opzioni, fornire al lavoratore un giustificativo da esibire in caso di richiesta
    dell’Autorità;
4. In ogni caso, revocare trasferte dai/nei territori a rischio, promuovendo l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dei
                                                                                                                                     7
    meeting e dotare i luoghi di lavoro dei presidi raccomandati.
AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2020 - GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
DPCM 11 MARZO       2020
                                         PRESCRIZIONI SETTORE PRODUTTIVO E PROFESSIONALE

Per quanto riguarda le attività produttive e quelle professionali, escluse dall’ambito della sospensione forzata, il DPCM raccomanda
l’adozione delle seguenti misure di sicurezza:

• massimo ricorso allo strumento del lavoro agile (in forma semplificata) per le attività che possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalità a distanza;

• incentivazione dello smaltimento e fruizione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli eventuali altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;

• sospensione delle attività presso i reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

• adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, ove non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro
(individuata come principale misura di contenimento), si prescrive l’utilizzo di appositi DPI (mascherine FFP);

• incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche ricorrendo a forme di ammortizzatori sociali;

• riduzione al minimo degli spostamenti all’interno dei siti produttivi e contingentamento dell’accesso agli spazi comuni.

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D.L. 17MARZO 2020N. 18, «CURA ITALIA»

                    1. D ERO G H E TEM PO RAN EE A LLE N O RM E SO STA N ZIA LI D I D IRITTO D EL LAV O RO

•   Lavoratori dipendenti settore privato: Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
    sorveglianza attiva viene equiparato al periodo di malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e tale periodo non è
    computabile ai fini del periodo di comporto. Utilizzo DPI: Fino al termine dello stato di emergenze vige la possibilità, per i lavoratori impossibilitati a
    mantenere la distanza interpersonale di un metro, di utilizzare quali dispositivi di protezione di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9
    aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (anche prive del marchio CE).
•   Sospensione di 60 giorni dei licenziamenti collettivi e per g.m.o.: A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è precluso per 60 giorni
    l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate
    successivamente alla data del 23 febbraio. E’ previsto altresì che durante il suddetto periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei
    dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
•   Astensione genitori lavoratori: I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che
    nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o
    che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle
    attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di
    licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
•   Premio ai lavoratori dipendenti: Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000
    euro viene erogato un premio - per il mese di marzo 2020 e che non concorre alla formazione del reddito - pari a 100 euro da rapportare al numero di
    giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Saranno i sostituti d’imposta a riconoscere, in via automatica, il premio partire dalla
    retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
•   Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: Al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro viene
    introdotto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione. L’agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020,
    nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite
    massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

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AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2020 - GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
D.L. 17 MARZO       2020 N. 18, «CURA ITALIA»
                                                          2 . ULTERIORI      DEROGHE TEMPORANEE

•   Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi: (i)
    Congedo parentale per genitori lavoratori del settore privato con figli fino a 12 anni: indennità del 50% della retribuzione, con contribuzione
    previdenziale figurativa. (ii) Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS.
•   Reddito di cittadinanza: Ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del decreto gli obblighi
    connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi obblighi procedimentali.
•   Gli autonomi: Sospensione dei pagamenti dei contributi mentre viene garantita ai lavoratori autonomi – nonché ai professionisti e ai co.co.co. non
    titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – una somma una tantum pari a 600 euro quale indennizzo per i compensi
    non maturati. Per i lavoratori stagionali di turismo, pesca e spettacolo si prevede un allargamento del sussidio di disoccupazione attraverso il
    riconoscimento di un’indennità una tantum pari a 600 euro.
•   Smart working e norme per la Pubblica Amministrazione: Lo smart working come regola per lo svolgimento della prestazione nelle pubbliche
    amministrazioni (anche attraverso l’utilizzo di computer e tablet personali). Viene stabilita la riduzione della presenza fisica dei dipendenti pubblici
    all’interno degli uffici, fermo restando che i servizi essenziali e indifferibili continueranno ad essere garantiti; per far ciò le P.A. potranno imporre al
    proprio personale lo smaltimento ferie, l’utilizzo dei congedi ovvero una turnazione continua dei dipendenti.
•   Lavoro domestico: Aiuti a colf e badanti con specifica disposizione che inserisce questi lavoratori nella copertura della cassa integrazione in deroga.
•   Famiglie: Congedo per i genitori o voucher per la baby sitter (12-15 giorni di congedo parentale utilizzabili da entrambi i genitori se questi non sono
    coperti da ammortizzatori sociali e non possono svolgere il lavoro da casa (smart working) sino all’80% del compenso per i redditi bassi (30% per
    quelli alti). I lavoratori non costretti a interrompere la loro attività potranno chiedere un voucher per pagare la babysitter: si parla di 600 euro che
    salgono a 1.000 euro per gli operatori sanitari.
•   Fisco: Viene sospeso, per le imprese maggiormente colpite, il termine per il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e
    assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria nonché ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio
    2020 che potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione
    fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
                                                                                                                                                      10
D.L. 17 MARZO        2020 N. 18, «CURA ITALIA»
                                                         3. ULTERIORI       DEROGHE TEMPORANEE               -2

•   Fondo di Garanzia Centrale Pmi e supporto liquidità: Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro
    volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso e inoltre viene
    previsto uno specifico strumento per il supporto alla liquidità delle imprese (garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti).
•   Giustizia: Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a
    data successiva al 15 aprile 2020. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
    procedimenti civili e penali nonché di tutti i termini relativi al processo amministrativo.
•   Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale; A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi di
    diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.
•   INAIL: Sospensione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1°giugno 2020 dei termini di decadenza e prescrizionali relativi alle richieste da produrre
    all’INAIL per l’accesso alle prestazioni erogate dall’Istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite. Viene specificata inoltre
    la procedura specifica relativa alla tutela infortunistica Inail nei casi di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) avvenuti in occasione di lavoro.
•   Allargamento NASpI e DIS-COLL: Ampliamento - da sessantotto a centoventotto giorni - dei termini di decadenza per la presentazione delle domande
    di disoccupazione in caso di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020. Ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la
    presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del
    lavoratore.
•   Diritto di precedenza: i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel
    proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a
    svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che questo sia
    compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie - per i quali residui una
    ridotta capacità lavorativa - è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro
    agile ex artt. 18 - 23 l. 81/2017.
•   Permessi L. 104: Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, L. 104/1992 è
    incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.                                             11
4. GLI   AMMORTIZZATORI TEMPORANEI ANTI COVID                         – 19 (1/5)

                                  TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CIGO) ART. 19 D.L. N. 18/2020

     Imprese                   Lavoratori                      Causale e                            Importo                        Durata massima CIGO
   beneficiarie              destinatari del                   procedura                       dell’integrazione
(settori principali)           sostegno                                                           retributiva

   Imprese industriali             Lavoratori       Sospensione/riduzione oraria con       80% della retribuzione globale    9 settimane decorrenti dal 23 febbraio
     manifatturiere,        subordinati a tempo     causale “Emergenza COVID-19”.            spettante per le ore non       2020 e comunque entro il mese di agosto
 trasporti, installazione     indeterminato, a                                                lavorate, nel limite del                         2020.
 di impianti, produzione    tempo determinato,       Esenzione da normale procedura                massimale*.              Tale periodo non si computa nella durata
      e distribuzione             lavoratori a         (ex 14 D.lgs. n. 148/2015), ma                                         di 52 settimane in un biennio mobile
  dell’energia, acqua e            chiamata,         rimane l’obbligo di informazione,                                       della CIGO (art. 12 D.lgs. n. 148/2015),
       gas; imprese         apprendisti, in forza   consultazione e esame congiunto          *definiti da circ. INPS n.     né nella durata massima di 24 mesi in un
dell’industria boschiva,       alla data del 23     con i sindacati da svolgere anche      20/2020 in € 998,18 lordi (€       quinquennio mobile (art. 4, comma 1
forestale e del tabacco.       febbraio 2020 *      in via telematica entro i tre giorni   939,89 netti) per retribuzioni       D.lgs. n. 148/2015). Esclusione di
                                                          successivi a quello della         fino a € 2.159,48 lordi e €     contribuzione addizionale (ex art. 5 D.lgs.
                                                    comunicazione preventiva (art. 19        1.199,72 lordi (€1.129,66                     n. 148/2015)
                                                               D.L. n. /2020)                  netti) per retribuzioni
                                                                                           superiore a € 2.159,48 lordi.      13 settimane per aziende site nelle
                                                                                                                               Regioni Lombardia, Veneto, Emilia
                                                                                                                             Romagna (disposizioni contenute negli
                                                                                                                                artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020).
                                                                                                                                                              12
4. GLI    AMMORTIZZATORI TEMPORANEI ANTI COVID                      – 19 (2/5)

                                        ASSEGNO ORDINARIO E ASSEGNO ORDINARIO IN DEROGA                 ART.   19 D.L. N. 18/2020

   Imprese beneficiarie                  Lavoratori                        Causale e                      Importo                       Durata massima
                                       destinatari del                     procedura                 dell’integrazione
                                         sostegno                                                       retributiva

  Datori di lavoro con più di 15          Tutti i lavoratori      Sospensione o riduzione oraria     80% della retribuzione        9 settimane, nel periodo dal 23
dipendenti iscritti al FIS (Fondo     dipendenti (compresi          con causale “emergenza          globale spettante per le    febbraio 2020 al 31 agosto 2020. La
  di Integrazione Salariale). Si        gli apprendisti con                COVID-19”,                  ore non lavorate, nel   sospensione con causale “emergenza
tratta di datori di settori esclusi         contratto di                                             limite del massimale*.      COVID-19” non è computata nella
 da CIGO o CIGS e senza fondo              apprendistato               Esenzione da normale                                     durata massima di 26 settimane nel
     di solidarietà bilaterale         professionalizzante)       procedura (30, comma 2, d.lgs.                                   biennio mobile, né nella durata
      (Assegno ordinario)                esclusi dirigenti,          n. 148/2015), ma rimane                                   massima complessiva dei 24 mesi nel
                                      lavoratori a domicilio,        l’obbligo di informazione,                                          quinquennio mobile.
Datori di lavoro con più di 5 e           apprendisti con              consultazione e esame                                         Esclusione di contribuzione
fino a 15 dipendenti iscritti al           contratto non           congiunto con i sindacati da                                     addizionale (ex art. 5 D.lgs. n.
  FIS (Fondo di Integrazione           professionalizzante              svolgere anche in via                                                 148/2015).
    Salariale) per cui non è           (tipo I e III), in forza     telematica entro i tre giorni                                13 settimane per aziende site nelle
     normalmente previsto                 alla data del 23            successivi a quello della                                  Regioni Lombardia, Veneto, Emilia
l’assegno ordinario (Assegno              febbraio 2020 *         comunicazione preventiva (art.                                  Romagna (disposizioni contenute
 ordinario “in deroga” ex art.                                            19 D.L. n. /2020)                                    negli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020).
19, comma 5, D.L. n. 18/2020)
                                                                                                                                                              13
4. GLI   AMMORTIZZATORI TEMPORANEI ANTI COVID                      – 19 (3/5)

                       TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE             PER LE AZIENDE GIÀ IN     CIGS ART. 20 D.L. N. 18/2020

   Imprese beneficiarie                Lavoratori                    Causale e                         Importo                     Durata massima CIGO
                                     destinatari del                 procedura                    dell’integrazione
                                       sostegno                                                      retributiva

       Aziende già in CIGS                Lavoratori       Sospensione/riduzione oraria con      80% della retribuzione           9 settimane decorrenti dal 23
 alla data del 23 febbraio 2020         subordinati a      causale “Emergenza COVID-19”.        globale spettante per le       febbraio 2020 e comunque entro il
 che debbano sospendere tale                tempo                                              ore non lavorate, nel limite            mese di agosto 2020.
programma a fronte del blocco         indeterminato, a     Esenzione da normale procedura           del massimale*.            Tale periodo non si computa nella
totale delle attività lavorative e          tempo           (ex 24 e 25 D.lgs. n. 148/2015),                                  durata di 52 settimane in un biennio
    che rientrino anche nella           determinato,              ma rimane l’obbligo di                                       mobile della CIGO (art. 12 D.lgs. n.
      disciplina della CIGO.             lavoratori a        informazione, consultazione e      *definiti da circ. INPS n.    148/2015), né nella durata massima
La concessione della CIGO con             chiamata,         esame congiunto con i sindacati     20/2020 in € 998,18 lordi     di 24 mesi in un quinquennio mobile
causale “COVID-19 nazionale –          apprendisti, in           da svolgere anche in via         (€ 939,89 netti) per        (art. 4, comma 1 D.lgs. n. 148/2015).
sospensione CIGS” sospende e         forza alla data del       telematica entro i tre giorni      retribuzioni fino a €             Esclusione di contribuzione
  sostituisce il trattamento di      23 febbraio 2020 *          successivi a quello della     2.159,48 lordi e € 1.199,72        addizionale (ex art. 5 D.lgs. n.
          CIGS in corso.                                   comunicazione preventiva (art. 19   lordi (€1.129,66 netti) per                   148/2015).
                                                                      D.L. n. /2020)           retribuzioni superiore a €      13 settimane per aziende site nelle
                                                                                                      2.159,48 lordi.          Regioni Lombardia, Veneto, Emilia
                                                                                                                                Romagna (disposizioni contenute
                                                                                                                              negli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020).
                                                                                                                                                              14
4. GLI    AMMORTIZZATORI TEMPORANEI ANTI COVID                      – 19 (4/5)

                                                           ASSEGNO ORDINARIO ART. 21 D.L. N. 18/2020

   Imprese beneficiarie               Lavoratori                        Causale e                      Importo                     Durata massima
                                    destinatari del                     procedura                 dell’integrazione
                                      sostegno                                                       retributiva

Datori iscritti al FIS che hanno       Tutti i lavoratori       Sospensione o riduzione oraria          80% della        9 settimane, nel periodo dal 23 febbraio
  in corso un trattamento di       dipendenti (compresi        con causale “emergenza COVID-      retribuzione globale   2020 al 31 agosto 2020. La sospensione
assegno di solidarietà alla data     gli apprendisti con                     19”,                 spettante per le ore   con causale “emergenza COVID-19” non
     del 23 febbraio 2020.               contratto di                                               non lavorate, nel    è computata nella durata massima di 26
                                        apprendistato          Esenzione da normale procedura           limite del        settimane nel biennio mobile, né nella
 La concessione dell’assegno        professionalizzante)             ma rimane l’obbligo di           massimale*.           durata massima complessiva dei 24
     ordinario sospende e             esclusi dirigenti,        informazione, consultazione e                                  mesi nel quinquennio mobile.
   sostituisce l’assegno di        lavoratori a domicilio,     esame congiunto con i sindacati                            Esclusione di contribuzione addizionale
      solidarietà in corso.            apprendisti con              da svolgere anche in via                                   (ex art. 5 D.lgs. n. 148/2015).
                                        contratto non             telematica entro i tre giorni
                                    professionalizzante             successivi a quello della                             13 settimane per aziende site nelle
                                    (tipo I e III), in forza    comunicazione preventiva (art.                             Regioni Lombardia, Veneto, Emilia
                                       alla data del 23                 19 D.L. n. /2020)                                Romagna (disposizioni contenute negli
                                       febbraio 2020 *                                                                      artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020).

                                                                                                                                                        15
4. GLI    AMMORTIZZATORI TEMPORANEI ANTI COVID                       – 19 (5/5)

                                                             CIG IN DEROGA ART. 22, D.L. N. 18/2020

   Imprese beneficiarie                 Lavoratori                        Causale e                             Importo                  Durata massima CIGD
                                      destinatari del                     procedura                        dell’integrazione
                                        sostegno                                                              retributiva

   Datori di lavoro anche con          Tutti i lavoratori     Sospensione o riduzione dell’attività   80% della retribuzione globale     9 settimane ricomprese nel
 meno di 5 dipendenti, operanti      subordinati, in forza    aziendale determinata da COVID-19,        spettante per le ore non           periodo dal 23 febbraio
     nei settori - inclusi quelli      alla data del 23          previo accordo che può essere           lavorate, nel limite del          2020 al 31 agosto 2020
agricoli, della pesca e del terzo      febbraio 2020 *          concluso anche in via telematica              massimale*.                 (art. 22, comma 1 D.L. n.
     settore compresi gli enti                                    con le organizzazioni sindacali                                                  18/2020).
 religiosi civilmente riconosciuti                                   comparativamente più
- che non rientrano nell’ambito                                rappresentative a livello nazionale.    È stata prevista la possibilità    13 settimane per aziende
    di applicazione dei diversi                                                                       di pagamento diretto da parte           site nelle Regioni
strumenti di sostegno al reddito                                L’accordo non è richiesto per le                 dell’INPS.               Lombardia, Veneto, Emilia
      disciplinati dal D.lgs. n.                                imprese che occupano fino a 5                                               Romagna (disposizioni
  148/2015 e che dunque non                                               dipendenti.                                                    contenute negli artt. 15 e 17
 possono accedere alla CIGO o                                                                                                                del D.L. n. 9/2020).
  alle prestazioni del FIS e dei                               Trattamenti concessi con decreto
        Fondi di solidarietà.                                 delle regioni e province autonome e
                                                              del Ministero del Lavoro se impresa
                                                                  plurilocalizzata (avente unità
                                                               produttive site in 5 o più Regioni)                                                           16
LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27
                                                                   PRINCIPALI MODIFICHE               – PARTE 1

•   CIGO e FIS - Art. 19: viene meno l’obbligo originariamente previsto di informazione, consultazione ed esame congiunto con le parti sociali. Si ritiene che quanto già
    formalizzato in sede di accordo sindacale, sia pure avviato sulla base dell’originario art. 19, mantiene inalterato il suo valore. Se è avviata una procedura di
    consultazione sindacale che non è ancora conclusa la stessa deve essere esperita con i riferimenti dell’originario articolo 19.
•   Zone rosse: il comma 10-bis, aggiunto all'articolo 19, dispone che i datori di lavoro con unità produttive site nelle ex zone rosse di cui all’allegato l del DPCM 1°
    marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sede in tali zone, limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti o domiciliati, possono richiedere il trattamento
    ordinario di integrazione salariale o l’assegno ordinario con causale “emergenza CO- VID-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. Il solo assegno
    ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5
    dipendenti. Anche in questo caso, non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29.4, secondo periodo, del D. Lgs. n. 148/15. Il comma 8-bis, aggiunto all'articolo
    22, dispone che i datori di lavoro con unità produttive site nelle zone rosse, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei
    comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di CIGD, per un periodo aggiuntivo non
    superiore a tre mesi dal 23 febbraio 2020.
•   Articolo 19-bis - Interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine: Ai datori di lavoro che accedono
    agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. 18/2020, nei termini ivi indicati, è consentito, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma
    1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, procedere, nel medesimo periodo (di fruizione
    dell’ammortizzatore, a parere di chi scrive) al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

•   Aziende già in CIGS – aggiunta del comma 7-bis: i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni ex zone rosse di cui al DPCM 1° marzo 2020, che al 23
    febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario Covid,
    per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020, alle medesime condizioni indicate sopra.
•   CIG in Deroga - Art. 22: L'accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né - a seguito dell'integrazione operata in
    sede di conversione, per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza
    epidemiologica. E' confermata, invece, l'esclusione dei datori di lavoro domestico dall'ambito di applicazione della norma.

                                                                                                                                                                           17
LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27
                                                                    PRINCIPALI MODIFICHE               – PARTE 2

•   Aziende multi-localizzate: Per tutti i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome, il trattamento di integrazione salariale può essere
    riconosciuto dal Ministero del lavoro.
•   Zone gialle: Le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – secondo quanto disposto dal comma 8-quater – con riferimento ai datori di lavoro con unità
    produttive ivi situati nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza
    residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di CIGD, per un periodo non superiore a 4 settimane, aggiuntivo a quello di cui al
    comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione.
•   Incumulabilità: Viene confermato che tutti i bonus disposti dalla norma (artt. 27, 28, 29, 30 e 38) non sono cumulabili e non sono erogabili ai percettori di reddito di
    cittadinanza.
•   Autonomi in zone rosse – nuovo Art. 44-bis: In favore dei co.co.co., dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o
    professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione Separata INPS
    che svolgono la loro attività lavorativa dal 23 febbraio 2020 nei comuni ex zone rosse di cui al DPCM 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla
    medesima data, è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione
    dell’attività.
•   Divieto di licenziamento e cambio appalto – Art. 46: In sede di conversione è stata modificata la norma sul divieto di licenziamento. La nuova norma – la cui
    rubrica viene modificata in «Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo» - dispone ora che il divieto di
    licenziamento per giustificato motivo oggettivo, vigente per 60 giorni dalla data del 23 febbraio 2020, non si applica nel caso di recesso di personale già impiegato
    nell’appalto, riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto d'appalto.
•   Fondo centrale di garanzia PMI – Art. 49: Articolo abrogato dall’articolo 13, comma 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
•   Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria: Per i soggetti che hanno il
    domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, artt. 23 e 24 del
    d.P.R n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; b) i termini relativi agli adempimenti e ai
    versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; c) i termini dei versamenti
    relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
                                                                                                                                                                             18
ACCORDI QUADRO REGIONALI

                           19
PRINCIPALI ACCORDI QUADRO REGIONALI SOTTOSCRITTI PER L’EROGAZIONE                                DELLA
        CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELL’ARTICOLO 22
                          DEL D.L. N. 18/2020

                                                             PROVINCIA AUTONOMA DI
                   LOMBARDIA                                 BOLZANO -ALTO ADIGE

   PIEMONTE
                                                                  VENETO

                                                                           EMILIA - ROMAGNA

              LIGURIA
                               TOSCANA                              MARCHE

                                          LAZIO

                                                  CAMPANIA                              PUGLIA
              SARDEGNA

                                                                             CALABRIA

                                    SICILIA
                                                                                                         20
DPCM 22 MARZO           2020
                      ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19
                                           SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE (1/2)

Le disposizioni del decreto, che producono effetto dal 23 marzo fino al 3 aprile, si applicano cumulativamente a quelle del D.P.C.M. 11 marzo 2020
nonché a quelle previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo, i cui termini, già fissati al 25 marzo, vengono entrambi prorogati al 3
aprile 2020.
Vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del D.P.C.M.
Rimangono comunque ferme, per tutte le attività non sospese, le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 - lettere da a) ad e) - del DPCM 11 marzo 2020,
per cui si raccomanda, tra l’altro, che:
•   sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile;
•   siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
•   siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
•   si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale
    misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
•   siano incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

                                                                                                                                                   21
DPCM 22 MARZO           2020
                     ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19
                                          SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE (2/2)

Le imprese le cui attività non sono sospese sono altresì tenute al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti sociali.
Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal D.P.C.M. 11 marzo u.s., e relativi allegati, da leggersi in combinato disposto con le
disposizioni dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo, laddove non incompatibili, e dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo scorso.
Le attività produttive che sono sospese possono, comunque, proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Sono, comunque, consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990.
Le attività professionali non sono sospese.
Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva,
dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici
nonché di prodotti agricoli e alimentari.

                                                                                                                                                      22
DPCM 1 APRILE 2020

PROROGA AL 13 APRILE DELLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE PER CONTRASTARE IL
                DIFFONDERSI DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS

                                                                            23
D.L. 8 APRILE     2020 N. 22, «DECRETO           LIQUIDITÀ»

                             ART. 1 - MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia Covid-19, è stata prevista la concessione, fino al 31
dicembre 2020, da parte di SACE S.p.A., società controllata da Cassa Depositi e Prestiti, di garanzie in favore di banche e degli altri soggetti abilitati
all’esercizio del credito in Italia per agevolare l’erogazione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese.
•   Le imprese destinatarie: Imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, che siano state
    colpite dall’emergenza Covid-19.
•   Percentuale di finanziamento garantita dalla Sace S.p.A. (in base al numero dei dipendenti e al volume di fatturato dell’impresa finanziata e nel caso
    di impresa facente parte di un gruppo è necessario fare riferimento ai valori del gruppo):
    - le imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% del finanziamento richiesto;
    - le imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80% del richiesto;
    - le imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato superiore ai 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 70% del finanziamento richiesto.
•   Condizioni per il rilascio della garanzia:
    - la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di
    un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
    - ove al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà (come definita dai criteri comunitari)
     e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario (come definite dalla normativa europea);
•   L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

                                                                                                                                                          24
D.L. 8 APRILE      2020 N. 23, «DECRETO            LIQUIDITÀ»

                                      ART. 18 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

L’articolo dispone come i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla
data di entrata in vigore del Decreto, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020,
relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’imposta sul
valore aggiunto. La sospensione si applica anche con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria Tali
soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione
della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. La circolare 9/E dell’A.E. precisa come
«nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste all’articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), si ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi
e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione»
Il comma 3 dell’articolo 18, stabilisce la sospensione dei medesimi versamenti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o
compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto,
subordinando per tali soggetti la sospensione alla condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo
2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del
precedente periodo d’imposta. Per quanto concerne gli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, disciplinati dall’articolo
17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (introdotto dall’articolo 4, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), sono validi, opportunamente contestualizzati nella
nuova previsione dell’art. 18 del Decreto, i chiarimenti forniti al paragrafo 1.9 della circolare n. 8/E del 2020 e, pertanto: per i soggetti rientranti nell’ambito
applicativo dell’art. 18 del Decreto risultano sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente sono sospesi anche i controlli previsti a carico del
committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, essendo gli
stessi strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell’appaltatore; nell’evenienza di cui al punto precedente, nel caso in cui, alla
data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis (cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute), sia maturato il diritto a
ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento; i controlli a
carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 17-bis in caso di
inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del
versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alla scadenza prevista dal comma 7 dell’articolo 18 del Decreto (30 giugno 2020)
                                                                                                                                                            25
D.L. 8 APRILE      2020 N. 23, «DECRETO            LIQUIDITÀ»

                                                          ULTERIORI      MISURE GIUSLAVORISTICHE

ART . 22– TERMINI CONSEGNA CU
Viene differito al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di
lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Il comma 2 del medesimo articolo dispone, altresì, la non applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano
trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

ART . 23– PROROGA DEL DURF
È prevista la proroga dei certificati (in materia di appalti) di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 (c.d. DURF),
emessi nel mese di febbraio 2020 dall’Agenzia delle entrate. La proroga si riferisce ai certificati emessi fino al 29 febbraio 2020 prorogandone la validità
fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di
contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

ART . 30- CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Viene disposto che il credito d'imposta già previsto dall’art. 64 del D.L. 18/2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro (nella
misura massima del 50 per cento delle spese effettivamente sostenute a tal fine) venga esteso anche alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione
individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale. Per i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di tale agevolazione si è in attesa dell’adozione di apposito decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART . 41- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO *
Con la disposizione di cui all’art. 41 il Decreto Liquidità estende l’applicabilità degli ammortizzatori sociali previsti per la gestione dell’emergenza COVID-19
(CIGO, FIS e CIGD) anche ai lavoratori dipendenti assunti successivamente al 23/02/2020, includendo quindi tutti i lavoratori assunti sino al 17/03/2020.
L’Inps, in risposta ai problemi interpretativi sorti con riferimento alle modalità concrete di inserimento di tali lavoratori in domande di attivazione degli
ammortizzatori sociali già inviate, ha già chiarito con il messaggio 1607/2020 che al fine di ricomprendere anche tali lavoratori sarà possibile inviare una
domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano       26 nel
novero dei possibili beneficiari della prestazione.
DPCM 10 APRILE 2020

                                                     PROROGA DEL LOCKDOWN FINO AL 3 MAGGIO

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020, il DPCM 10 aprile 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Con il suddetto provvedimento, le misure attualmente in atto
vengono ulteriormente prorogate, fino al 3 maggio 2020.

A decorrere dal 14 aprile, data di efficacia del D.P.C.M. 10 aprile 2020,
sarà permessa l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti
per bambini e neonati e cesseranno di produrre effetti
i D.P.C.M. dell’8, 9, 11 e 22 marzo e del 1° aprile 2020.

                                                                                                 27
DPCM 26 APRILE 2020

                                          FASE 2 – ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA                                          DA COVID-19

Le nuove disposizioni, che sostituiscono quelle del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, producono effetto dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

Le imprese che riprendono la loro attività (Allegato 3 al DPCM) a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27
aprile 2020.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

•   sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli
spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

•    è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

•    i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante;

•    è prevista la possibilità per il datore di lavoro di sottoporre a controllo della temperatura corporea il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro e, nel caso si riscontri la
sintomatologia indicata, di non consentire l’accesso;

•    per i datori di lavoro anche privati viene ribadita la possibilità di ricorrere alla modalità di “lavoro agile” disciplinata dagli artt. 18 e 23 della Legge n. 81/2017 per ogni rapporto di
lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa ex art. 22, L. 81/2017 sono assolvibili in via telematica;

•   fermo restando l’invito allo svolgimento della prestazione con modalità smart, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di
congedo ordinario e di ferie.

Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza,
attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.                                                              28
Lettera del Datore di                                                              Autocertificazione
                 Lavoro
                                                          https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf

Modello di lettera giustificativa per consentire la
mobilità nazionale del personale valida dal 4
maggio 2020:

Oggetto: dichiarazione a norma del DPCM 26 aprile
2020.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al
richiamato DPCM, la scrivente Società [*], con sede
legale in [*],
                    dichiara e attesta
che il Sig. [*] nato a [*] il [*], dipendente della
predetta azienda, svolge mansioni che non possono
essere né differite né offerte con modalità diverse
rispetto alla presenza in Azienda e che, pertanto,
deve considerarsi «comprovata» la necessità del
lavoratore di recarsi presso [*], dove è sita l’unità
produttiva di assegnazione.
La scrivente si impegna altresì a garantire il rispetto
delle norme igieniche e di sicurezza prescritte dalle
Autorità competenti e farà in modo che anche la
prestazione lavorativa del proprio dipendente sia
conforme alle prescrizioni fornite.
Per ogni chiarimento e verifica, è possibile
contattare il [*] al numero [*]-

                             Timbro e firma                                                                                                             29
FONTI AMMINISTRATIVE DECENTRATE
                                                                                                           PARTE 1

DOPPIA ISTANZA DI CIGD PER LE AZIENDE MULTILOCALIZZATE CON UNITA' OPERATIVE IN LOMBARDIA, VENETO, EMILIA-ROMAGNA
Il Ministero del Lavoro, con Avviso del 23 aprile c.a., evidenzia che nel cas o in cui una o più unità aziendali coinvolt e abbian o sede nelle region i Lombardia, Veneto, Emilia-R omagna, ovvero nei comuni
di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. dell'1 marzo 2020, occorre presentare due distinte istanze:
- una istanza da inoltrare al Ministero del Lavoro per il tramite della piattaforma CIGSonline, secondo le indicazioni di cui alla Circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, individuando tutte le unità aziendali
coinvolte, per un periodo massimo di 9 settimane (ex art. 22 D.L. n. 18/2020).
- una seconda istanza dovrà essere presentata alla Regione competente, secondo le indicazion i dalla stessa fornita, per le settimane aggiuntive (ex artt. 15 e 17 D.L. n. 9/2020). Per la Region e
Lombardia, le domande dovranno essere presentate sul portale Gefo.

FRUIZIONE DEL CONGEDO COVID-19
L'Inps, con messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di fruizione d el congedo CO VID-19, pari a 15 giorni, di cui all'articolo 23 del D.L. N. 18/2020, ed alle
compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.
L’Istituto ribadisce che: (i) il congedo è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
può essere fruito da uno s olo dei genit ori oppure da entrambi, ma non negli stess i giorni e sempre nel limit e complessivo, sia individuale che d i coppia, di 15 giorni p er nucleo familiare, e n on per ogn i
figlio; (ii) la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in cas o di sospensione o cessazione dell’attivit à
lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Inoltre, l’Inps evidenzia le condizioni di compatibilità ed incompatibilità del congedo COVID-19 rispetto ad altri istituti e tipologie di congedi o permessi.
Tra le incompatibilità, l’Istituto evidenzia:
la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore;
il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
il congedo parentale;
i riposi giornalieri della madre o del padre;
la cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa;
gli strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
Tuttavia, il genit ore lavoratore d ipendente destinatario d i un qualsiasi trattamento d i integrazione salariale che, nel periodo d i riduzione o sospensione d ell’attivit à lavorativa, voglia avvalersi della
facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo CO VID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalit à, nonché un differente trat tamento economico. Ne consegue
che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.

L’Inps, con messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020 ha poi informato che alla luce del D .P.C.M. 10 aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sos pensione dei servizi educativi per
l’in fanzia e delle attivit à didattiche nelle scuole di ogn i ordin e e grado, il t ermin e entro cui fruire del conged o Covid-19, previsto dall’articolo 23 d el D .L. n . 18/2020, p ari a 15 giorni, per la cura d ei figli
durante il citato periodo di sospensione, è prorogato fino al 3 maggio 2020.
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