UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CODICE CIG 0487016A4E Servizi inerente lo svolgimento di attività agricole e forestali a supporto dei Dipartimenti di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (DEISTAF) e di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale (DI.P.S.A.) dell’Università degli Studi di Firenze 1
INDICE Parte amministrativa Art. 1 Oggetto dell’appalto Art. 2 Ammontare dell'appalto Art. 3 Termini di esecuzione del servizio Art. 4 Criterio di aggiudicazione Art. 5 Cauzioni Art. 6 Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e condizioni di lavoro secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2009 e successive modifiche ed integrazioni Art. 7 Varianti e subappalto Art. 8 Penali a carico dell'appaltatore Art. 9 Modalità di pagamento Art. 10 Adeguamento e revisione dei prezzi Art. 11 Osservanza dei contratti collettivi – Assunzione e trattamento del personale dipendente Art. 12 Oneri e responsabilità' a carico dell'appaltatore Art. 13 Stipula del contratto Art. 14 Inadempienza e risoluzione del contratto Art. 15 Recesso Art. 16 Definizione delle controversie e Foro competente Art. 17 Esecuzione in danno Art. 18 Cessione del contratto Art. 19 Obblighi assicurativi Art. 20 Osservanza delle disposizioni di legge sulla riservatezza dei dati personali Art. 21 Documenti che fanno parte del contratto Art. 22 Spese e registrazione Art. 23 Disposizioni finali Parte tecnica - Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (DEISTAF) - di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale (DI.P.S.A.) 2
Parte Amministrativa ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO II presente appalto ha per oggetto la prestazione dei seguenti servizi presso i Dipartimenti DEISTAF e D.I.P.S.A. dell’Università degli Studi di Firenze e descritti nel presente capitolato “parte tecnica”. Il servizio sarà svolto prevalentemente nelle proprietà dell’Università nell’ambito della Provincia di Firenze ovvero potrà essere svolto anche in proprietà diverse nell’ambito della Regione Toscana. L’Università degli Studi di Firenze mette a disposizione i propri locali nell’edificio “Il Paradisino” con sede in Vallombrosa (FI) e, qualora per ragioni inerenti il controllo e la buona esecuzione degli interventi, venga richiesto all’operatore economico aggiudicatario il pernottamento, previo preavviso e d’accordo con il Direttore di Esecuzione di riferimento, fornirà al personale assegnato il vitto e l’alloggio. Per tale attività non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo rispetto all’offerta. ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO L'importo complessivo per l’anno 2010 posto a base d'asta, è di Euro 57.613,88= (cinquantasettemilaseicentotredici/88) - IVA esclusa – di cui Euro 55.835,52= per servizi e Euro 1.778,36 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e troverà copertura sui fondi a disposizione del bilancio universitario. Esso comprende l'esecuzione dei servizi previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, fatte salve le eventuali variazioni di seguito indicate. L’amministrazione si riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio nei limiti del quinto d’obbligo previsto dalla normativa vigente. ART. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 3
I termini di decorrenza dell'appalto è dalla data di stipula del contratto fino al 31 dicembre 2010. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, qualora alla scadenza dei primi tre mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a giudizio dell’Amministrazione, eseguito in maniera non soddisfacente, previo preavviso scritto di trenta giorni dalla scadenza della prima trimestralità da inoltrarsi mediante lettera Raccomandata A.R.. Il servizio dovrà essere reso secondo il calendario riportato nella “parte tecnica” del presente capitolato, ovvero su richiesta specifica da parte dell’unità amministrativa interessata. L’amministrazione si riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio fino a un massimo del 50%, a seguito di comprovati mutamenti organizzativi interni alla stessa, suscettibili di rendere superflua l’esecuzione di parte del servizio o tali da rendere necessario il potenziamento del servizio medesimo Il presente contratto, previa verifica della copertura economica, potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi. ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 1 lettera b) del D. lgs. 163/2006 e s.m., determinato mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo a base di gara. In caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi dell’art. 124, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.. ART. 5 - CAUZIONI La partecipazione all'appalto comporta la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2 % dell'importo a base d'asta resa come descritto nel bando di gara e nel relativo capitolato d’oneri. 4
La cauzione provvisoria copre l’eventuale mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, per l'aggiudicatario. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita ad aggiudicazione avvenuta. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, e comunque prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale definitivo nella misura e con le modalità previste all’art. 113 del decreto legislativo 163/06 e s.m.. L'Amministrazione universitaria disporrà lo svincolo della cauzione definitiva quando le prestazioni saranno state integralmente e regolarmente effettuate ed accertate. ART. 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 81/2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI In considerazione della particolare tipologia degli interventi da eseguire, coordinati e predisposti dai Direttori di esecuzione nominati dai Dipartimenti interessati all’oggetto dell’appalto (DiPSA e DEISTAF), l’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di redigere un Piano Operativo per la Sicurezza che contempli tutte le attività indicate e segnalate nel presente capitolato (Parte Tecnica), integrativo del DUVRI redatto dall’Amministrazione. Tale POS dovrà prevedere l’utilizzo di attrezzature e macchinari particolari, indicati dai Direttori di Esecuzione in sede di sopralluogo, mezzi di locomozione autonomi e quanto altro previsto e dettagliato in sede di sopralluogo preliminare che risulta pertanto obbligatorio. 5
Le Imprese partecipanti al pubblico incanto potranno ricevere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezioni dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, presso l'Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze. Secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 8, della L. 55/90 e s.m. e dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, l'operatore economico avrà l'obbligo di predisporre prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. ART. 7 - VARIANTI E SUBAPPALTO Non sono ammesse varianti da parte degli offerenti. Il servizio è subappaltabile nelle percentuali e con le modalità di cui all’art. 118 del decreto legislativo 163/06 e s.m. L’operatore economico potrà, nei limiti di cui al suddetto art. 118, richiedere l’autorizzazione al subappalto per il 30% dell’ammontare complessivo del contratto sulla base delle prestazioni indicate all’art. 1 e preventivamente dichiarato in sede di offerta. Le istanze di richiesta di autorizzazione al subappalto dovranno essere inoltrate al competente Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti il quale dovrà eventualmente rilasciare la relativa autorizzazione. Si precisa che, anche in caso di subappalto, rimane solidalmente responsabile l’operatore economico contraente, il quale continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. I pagamenti relativi a parti di servizio eseguite dai subappaltatori verranno effettuati direttamente dall’operatore economico il quale dovrà trasmettere, 6
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate. La mancata presentazione delle fatture quietanzate, o nel caso di irregolarità di DURC, legittima la Stazione Appaltante a trattenere, in fase di liquidazione del corrispettivo l’importo corrispondente. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 28 giugno 1995 nr. 246 e s.m., e rappresenta una causa di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento, così come le eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL). ART. 8 - PENALI A CARICO DELL'APPALTATORE L'Amministrazione appaltante applicherà una penale giornaliera pari a Euro 11,00- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi assegnati per ogni singola fase di attività richiesta, fatti salvi eventuali danni la cui trattazione è riportata al successivo art. 14. L'importo delle penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione della fattura. Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate con l'imposizione di un termine, non inferiore a 10 gg., per la presentazione di eventuali giustificazioni. 1. L’impresa aggiudicataria è soggetta a penalità qualora non assicuri il servizio con le modalità stabilite dal presente atto, nonché per ogni altra inadempienza rispetto alle previsioni del presente capitolato. 2. Tale penalità è stabilita, per ogni inadempienza accertata e per ogni giorno di ritardo nelle risposte o giustificazioni richieste dall’Amministrazione, in un importo pari al corrispettivo dovuto per il servizio non prestato, salvo accertamento di maggiore danno. 3. Costituiscono motivi di modifica del servizio di cui al precedente Art. 1, non soggetti a penalità, quelli connessi a cause di forza maggiore, debitamente 7
comprovati con valida documentazione ed accettati dall’Amministrazione, purché l’impresa provveda, entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, ad inoltrare specifica comunicazione. 4. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’Amministrazione. 5. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva a garanzia del contratto. 6. Le penalità sono notificare all’operatore economico in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO La fatturazione dovrà essere effettuata mensilmente. Il pagamento sarà effettuato previa attestazione rilasciata dal Direttore di esecuzione individuato da ciascuna unità amministrativa (DEISTAF e D.I.P.S.A.), che accerti l’esatta rispondenza alla prestazione oggetto del presente capitolato e previa verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale) da accertarsi mediante DURC, e se necessario, dopo aver effettuato la verifica presso Equitalia. I crediti dell’aggiudicatario nei confronti dell’Ente non potranno essere ceduti senza il consenso dell’Amministrazione. ART. 10 – ADEGUAMENTO E REVISIONE DEI PREZZI I prezzi stabiliti resteranno impegnativi per l’intera durata dell’appalto. Non è ammessa la revisione dei prezzi. L’adeguamento del prezzo è regolato secondo quanto previsto dall’art. 115 del d.lgs 163/2006 e s.m. 8
L’adeguamento del prezzo sarà effettuato sulla base di apposita istruttoria ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del d.lgs. medesimo, condotta dal Responsabile Unico del Procedimento. In mancanza della pubblicazione dei predetti prezzi da parte dell'Istat, l'adeguamento potrà essere operato sulla base dell'indice di variazione rilevata dalla Camera di Commercio di Firenze. ART. 11 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE Per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto devono essere osservate le norme del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività oggetto del presente capitolato (operai agricoli e florovivaisti), nonché dei relativi contratti integrativi territoriali in vigore e nel luogo ove si svolge il servizio. Tale osservanza è dovuta anche nel caso che l’operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali, ovvero altre Casse. Qualora l'Università riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di applicare sui pagamenti periodici una detrazione (quota a garanzia) pari al 20% dell'importo da corrispondere, accantonandolo a titolo di garanzia a fronte degli eventuali provvedimenti emessi dagli enti preposti alla vigilanza. Per tali detrazioni l’operatore economico non potrà opporre alcuna eccezione all'Amministrazione universitaria per risarcimento danni. Il personale utilizzato dall’appaltatore dovrà garantire un comportamento corretto, decoroso ed irreprensibile. Dovrà essere adeguatamente addestrato circa le modalità di espletamento del servizio, istruito sulle prestazioni da 9
effettuare, nonché sulle norme inerenti la sicurezza sul lavoro e sull’obbligo del segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. L’operatore economico, prima dell’inizio dell’espletamento del servizio, dovrà comunicare all’Amministrazione: a) gli elenchi dei nominativi delle unità di personale che saranno adibiti al servizio con l’indicazione, per ognuno, della qualifica e dell’inquadramento nei livelli del C.C.N.L. di categoria, nonché il nominativo delle persone impiegate per eventuali sostituzioni. Il mancato invio dell’elenco nei termini comporterà l’applicazione di una penale stabilita dal precedente art. 9 e, nell’ipotesi in cui l’inadempienza persista, potrà costituire motivo di risoluzione del contratto; b) il nominativo a cui fare riferimento per ogni comunicazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, a suo insindacabile giudizio, o su istanza dei Responsabili delle varie strutture, l’allontanamento dal servizio degli addetti che, nell’espletamento del medesimo abbiano manifestato imprudenza, imperizia ovvero abbiano tenuto comportamenti non consoni all’attività da svolgere o alle mansioni svolte, o inadeguati o che comunque abbiano dato motivo di lagnanza, salva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti nei confronti dell’operatore economico. L’operatore economico dovrà procedere alla sostituzione di quei lavoratori che l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritenesse non di suo gradimento, comunicando tempestivamente i nominativi dei sostituti. ART. 12 - ONERI E RESPONSABILITÀ' A CARICO DELL'APPALTATORE Sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice tutte le imposte o tasse presenti o future, spese di bollo, di registro, spese di scritturazione, copia ecc. inerenti sia 10
al presente appalto, quanto alla gestione e condotta del servizio. Per la registrazione fiscale saranno applicate le norme vigenti. Sono oneri e responsabilità dell’operatore economico quelli derivanti: - dal presente Capitolato; - dalle norme vigenti o emanate durante l'esecuzione del servizio, che venissero attivate dallo Stato, dalla Regione ed in generale dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti per materia nessuna esclusa, in relazione ai servizi da eseguire. Il personale adibito all'espletamento dei servizi dovrà essere fornito di vestiario e attrezzature idonee per lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle norme sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché portare ben visibile una tessera di riconoscimento fornita dall’operatore economico e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato d'appalto, si applicano tutte le norme vigenti in materia. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, nessuno escluso, è conglobato nel prezzo offerto. ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO La stipula del contratto è subordinata, oltre che all’acquisizione della documentazione prevista nel bando di gara e nel relativo capitolato d’oneri, alla comprova di tutti requisiti di ordine generale e speciale previsti dal codice dei contratti pubblici ivi compreso il certificato di regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L. 266/02 e s.m.. ART. 14 - INADEMPIENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di inadempienza degli obblighi assunti, sarà facoltà dell’Amministrazione universitaria addivenire alla risoluzione di diritto del contratto, mediante diffida ad adempiere entro il termine di 10 giorni, con lettera raccomandata A.R.. In tal 11
caso, il credito dell'Impresa sarà incamerato, salvo la restituzione della somma rimanente dopo che l'Amministrazione universitaria si sarà rivalsa su di essa dei danni derivanti dalla rescissione anzitempo del contratto. Tutte le penalità e le spese a carico dell'operatore economico saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute. Nel caso che l’operatore economico sia obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale, dovrà farlo entro 10 giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata A.R.. Qualora non vi provveda, l'Amministrazione universitaria potrà trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti ove non ritenga di dichiarare l'Impresa appaltatrice decaduta dal contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all’art. 138 del d.lgs. 163/2006 e s.m.,: a) nei casi previsti dall’art. 135, d.lgs. 163/2006 e s.m.; b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell’art.136, d.lgs. 163/2006 e s.m.; c) in caso di cessione totale o parziale del contratto e quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto; d) ai sensi e per gli effetti dell’art. 131, comma 3, d.lg.163/06; e) in qualunque momento se nel corso del rapporto sono state formalmente rilevate gravi e ripetute inadempienze contrattuali; f) per motivi di pubblico interesse tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite; g) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 12
h) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; i) in caso di mancata osservanza dei CCNL per il personale dipendente nonché dei relativi contratti integrativi territoriali. La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell’appaltatore sarà comunicata per iscritto dall’Amministrazione. Il contratto potrà sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile. ART. 15 - RECESSO La stazione appaltante, per quanto di proprio interesse, ha diritto nei casi di giusta causa e reiterati inadempimenti dell'operatore economico, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, ai sensi e con le procedure dell’art. 134 del d.lgs. 163/2006 e s.m.. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. La stazione appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'operatore economico con lettera raccomandata A.R. purché tenga indenne l'operatore economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso l'operatore economico si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare le continuità del servizio a favore della stazione appaltante. ART. 16- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 13
La definizione delle controversie dovrà avvenire ai sensi degli art. 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del codice dei contratti . Il contratto che verrà stipulato dalle parti non conterrà la clausola compromissoria. ART. 17 ESECUZIONE IN DANNO Qualora l'operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, con le modalità e entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante. Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute,sugli eventuali crediti dell'operatore economico, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. ART. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della garanzia definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati alla Stazione Appaltante. La cessione del credito è ammessa alle condizioni di cui all'art. 117 del decreto legislativo 163/06 e s.m. ART. 19 – OBBLIGHI ASSICURATIVI L’operatore economico sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione ai servizi svolti, possano derivare ai beni immobili e mobili dell'Amministrazione universitaria, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti dell'Amministrazione universitaria ed agli studenti. Prima della sottoscrizione del contratto, l’impresa appaltatrice dovrà presentare una polizza assicurativa R.C.T., con massimale minimo di Euro 14
1.500.000,00= (unmilionecinquecentomila/00) per danni alle persone, e di Euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) per danni a cose. La polizza dovrà esplicitamente contenere le seguenti condizioni di polizza: - in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, la sospensione della efficacia della garanzia, a norma dell'art. 1901, comma 2°, del Codice Civile, è subordinata alla comunicazione, da parte dell'assicuratore all'Amministrazione universitaria, della inadempienza del contraente e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione; - senza il consenso scritto dell'amministrazione universitaria, in nessun caso potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta del contratto. ART. 20 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI L’operatore economico ha l’obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento ed ha altresì l’obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto in qualità di “responsabile”, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. ART. 21 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Formano parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti allegati: • Contratto Speciale di Appalto • Offerta economica • DUVRI • Documento di Valutazione dei Rischi 15
ART. 22 – SPESE E REGISTRAZIONE Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell’operatore economico senza alcun diritto di rivalsa. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’impresa aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme vigenti in materia e di accettazione delle stesse, e in particolare delle leggi e regolamenti in materia di contratti e appalti con la pubblica amministrazione. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato si fa rinvio al Regolamento di Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze e alle Leggi e regolamenti in vigore. Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Fabio Fallai 16
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