UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE

        CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

                 CODICE CIG 0487016A4E

Servizi inerente lo svolgimento di attività agricole e
forestali a supporto dei Dipartimenti di Economia,
Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
(DEISTAF) e di Scienze delle Produzioni Vegetali, del
Suolo e dell'Ambiente Agroforestale (DI.P.S.A.)
dell’Università degli Studi di Firenze

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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
INDICE
Parte amministrativa

Art. 1    Oggetto dell’appalto
Art. 2    Ammontare dell'appalto
Art. 3    Termini di esecuzione del servizio
Art. 4    Criterio di aggiudicazione
Art. 5    Cauzioni
Art. 6    Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e condizioni di lavoro
          secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2009 e successive modifiche ed
          integrazioni
Art. 7    Varianti e subappalto
Art. 8    Penali a carico dell'appaltatore
Art. 9    Modalità di pagamento
Art. 10   Adeguamento e revisione dei prezzi
Art. 11   Osservanza dei contratti collettivi – Assunzione e trattamento del personale
          dipendente

Art. 12   Oneri e responsabilità' a carico dell'appaltatore
Art. 13   Stipula del contratto
Art. 14   Inadempienza e risoluzione del contratto
Art. 15   Recesso
Art. 16   Definizione delle controversie e Foro competente
Art. 17   Esecuzione in danno
Art. 18   Cessione del contratto
Art. 19   Obblighi assicurativi
Art. 20   Osservanza delle disposizioni di legge sulla riservatezza dei dati personali
Art. 21   Documenti che fanno parte del contratto
Art. 22   Spese e registrazione
Art. 23   Disposizioni finali

Parte tecnica
-        Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e
          Forestali (DEISTAF)

-         di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale
          (DI.P.S.A.)

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Parte Amministrativa

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

II presente appalto ha per oggetto la prestazione dei seguenti servizi presso i

Dipartimenti DEISTAF e D.I.P.S.A. dell’Università degli Studi di Firenze e descritti

nel presente capitolato “parte tecnica”.

Il servizio sarà svolto prevalentemente nelle proprietà dell’Università nell’ambito

della Provincia di Firenze ovvero potrà essere svolto anche in proprietà diverse

nell’ambito della Regione Toscana.

L’Università degli Studi di Firenze mette a disposizione i propri locali nell’edificio

“Il Paradisino” con sede in Vallombrosa (FI) e, qualora per ragioni inerenti il

controllo e la buona esecuzione degli interventi, venga richiesto all’operatore

economico aggiudicatario il pernottamento, previo preavviso e d’accordo con il

Direttore di Esecuzione di riferimento, fornirà al personale assegnato il vitto e

l’alloggio. Per tale attività non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo

rispetto all’offerta.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo per l’anno 2010 posto a base d'asta, è di Euro

57.613,88= (cinquantasettemilaseicentotredici/88) - IVA esclusa – di cui Euro

55.835,52= per servizi e Euro 1.778,36 quali oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso, e troverà copertura sui fondi a disposizione del bilancio

universitario.

Esso comprende l'esecuzione dei servizi previsti nel presente Capitolato Speciale

d'Appalto, fatte salve le eventuali variazioni di seguito indicate.

L’amministrazione si riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio nei limiti

del quinto d’obbligo previsto dalla normativa vigente.

ART. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

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I termini di decorrenza dell'appalto è dalla data di stipula del contratto fino al 31

dicembre 2010.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto,

qualora alla scadenza dei primi tre mesi, da considerare come periodo di prova,

il servizio risultasse, a giudizio dell’Amministrazione, eseguito in maniera non

soddisfacente, previo preavviso scritto di trenta giorni dalla scadenza della

prima trimestralità da inoltrarsi mediante lettera Raccomandata A.R..

Il servizio dovrà essere reso secondo il calendario riportato nella “parte tecnica”

del presente capitolato, ovvero su richiesta specifica da parte dell’unità

amministrativa interessata.

L’amministrazione si riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio fino a un

massimo del 50%, a seguito di comprovati mutamenti organizzativi interni alla

stessa, suscettibili di rendere superflua l’esecuzione di parte del servizio o tali

da rendere necessario il potenziamento del servizio medesimo

Il presente contratto, previa verifica della copertura economica, potrà essere

prorogato per ulteriori 12 mesi.

ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.

82, comma 1 lettera b) del D. lgs. 163/2006 e s.m., determinato mediante

offerta di ribasso percentuale sull’importo a base di gara.

In caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi dell’art. 124,

comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

ART. 5 - CAUZIONI

La partecipazione all'appalto comporta la costituzione di un deposito cauzionale

provvisorio pari al 2 % dell'importo a base d'asta resa come descritto nel bando

di gara e nel relativo capitolato d’oneri.

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La cauzione provvisoria copre l’eventuale mancata sottoscrizione del contratto

per volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento

della sottoscrizione del contratto medesimo, per l'aggiudicatario. Ai non

aggiudicatari la cauzione verrà restituita ad aggiudicazione avvenuta.

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del

risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi,

l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare entro 30 giorni dal ricevimento

della richiesta, e comunque prima della stipula del contratto, un deposito

cauzionale definitivo nella misura e con le modalità previste all’art. 113 del

decreto legislativo 163/06 e s.m..

L'Amministrazione universitaria disporrà lo svincolo della cauzione definitiva

quando le prestazioni saranno state integralmente e regolarmente effettuate ed

accertate.

ART. 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'IMPIEGO

E CONDIZIONI DI LAVORO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.LGS.

81/2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

In considerazione della particolare tipologia degli interventi da eseguire,

coordinati e predisposti dai Direttori di esecuzione nominati dai Dipartimenti

interessati all’oggetto dell’appalto (DiPSA e DEISTAF), l’operatore economico

aggiudicatario ha l’obbligo di redigere un Piano Operativo per la Sicurezza che

contempli tutte le attività indicate e segnalate nel presente capitolato (Parte

Tecnica), integrativo del DUVRI redatto dall’Amministrazione.

Tale POS dovrà prevedere l’utilizzo di attrezzature e macchinari particolari,

indicati dai Direttori di Esecuzione in sede di sopralluogo, mezzi di locomozione

autonomi e quanto altro previsto e dettagliato in sede di sopralluogo

preliminare che risulta pertanto obbligatorio.

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Le Imprese partecipanti al pubblico incanto potranno ricevere informazioni

circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezioni

dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del

contratto, presso l'Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze.

Secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 8, della L. 55/90 e s.m. e dal D.Lgs.

81/08 e successive modifiche ed integrazioni, l'operatore economico avrà

l'obbligo di predisporre prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la

sicurezza fisica dei lavoratori.

ART. 7 - VARIANTI E SUBAPPALTO

Non sono ammesse varianti da parte degli offerenti.

Il servizio è subappaltabile nelle percentuali e con le modalità di cui all’art. 118 del

decreto legislativo 163/06 e s.m.

L’operatore economico potrà, nei limiti di cui al suddetto art. 118, richiedere

l’autorizzazione al subappalto per il 30% dell’ammontare complessivo del

contratto sulla base delle prestazioni indicate all’art. 1 e preventivamente

dichiarato in sede di offerta.

Le istanze di richiesta di autorizzazione al subappalto dovranno essere inoltrate

al competente Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti il quale dovrà

eventualmente rilasciare la relativa autorizzazione.

Si precisa che, anche in caso di subappalto, rimane solidalmente responsabile

l’operatore economico contraente, il quale continuerà a rispondere pienamente

di tutti gli obblighi contrattuali, sollevando la Stazione Appaltante medesima da

ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni

eventualmente avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle

prestazioni subappaltate.

I pagamenti relativi a parti di servizio eseguite dai subappaltatori verranno

effettuati direttamente dall’operatore economico il quale dovrà trasmettere,

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entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,

copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle eventuali ritenute a

garanzia effettuate. La mancata presentazione delle fatture quietanzate, o nel

caso di irregolarità di DURC, legittima la Stazione Appaltante a trattenere, in

fase di liquidazione del corrispettivo l’importo corrispondente.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 28

giugno 1995 nr. 246 e s.m., e rappresenta una causa di risoluzione del presente

contratto per grave inadempimento, così come le eventuali irregolarità

contributive (INPS e INAIL).

ART. 8 - PENALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione appaltante applicherà una penale giornaliera pari a Euro

11,00- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi assegnati per ogni singola fase

di attività richiesta, fatti salvi eventuali danni la cui trattazione è riportata al

successivo art. 14.

L'importo delle penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione della fattura.

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate con

l'imposizione di un termine, non inferiore a 10 gg., per la presentazione di

eventuali giustificazioni.

1.   L’impresa aggiudicataria è soggetta a penalità qualora non assicuri il

     servizio con le modalità stabilite dal presente atto, nonché per ogni altra

     inadempienza rispetto alle previsioni del presente capitolato.

2.   Tale penalità è stabilita, per ogni inadempienza accertata e per ogni giorno

     di ritardo nelle risposte o giustificazioni richieste dall’Amministrazione, in

     un importo pari al corrispettivo dovuto per il servizio non prestato, salvo

     accertamento di maggiore danno.

3.   Costituiscono motivi di modifica del servizio di cui al precedente Art. 1, non

     soggetti a penalità, quelli connessi a cause di forza maggiore, debitamente

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comprovati con valida documentazione ed accettati dall’Amministrazione,

     purché l’impresa provveda, entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, ad

     inoltrare specifica comunicazione.

4.   L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti

     dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, non bastando, sui crediti

     dipendenti     da    altri   contratti       che   l’impresa   ha   in   corso   con

     l’Amministrazione.

5.   Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità viene

     addebitato sulla cauzione definitiva a garanzia del contratto.

6.   Le penalità sono notificare all’operatore economico in via amministrativa,

     restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o

     procedimento giudiziale.

ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fatturazione dovrà essere effettuata mensilmente.

Il pagamento sarà effettuato previa attestazione rilasciata dal Direttore di

esecuzione individuato da ciascuna unità amministrativa (DEISTAF e D.I.P.S.A.),

che accerti l’esatta rispondenza alla prestazione oggetto del presente capitolato

e previa verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale) da

accertarsi mediante DURC, e se necessario, dopo aver effettuato la verifica

presso Equitalia.

I crediti dell’aggiudicatario nei confronti dell’Ente non potranno essere ceduti

senza il consenso dell’Amministrazione.

ART. 10 – ADEGUAMENTO E REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi stabiliti resteranno impegnativi per l’intera durata dell’appalto.

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

L’adeguamento del prezzo è regolato secondo quanto previsto dall’art. 115 del

d.lgs 163/2006 e s.m.

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L’adeguamento del prezzo sarà effettuato sulla base di apposita istruttoria ai

sensi dell’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del d.lgs. medesimo, condotta

dal Responsabile Unico del Procedimento.

In mancanza della pubblicazione dei predetti prezzi da parte dell'Istat,

l'adeguamento potrà essere operato sulla base dell'indice di variazione rilevata

dalla Camera di Commercio di Firenze.

ART. 11 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – ASSUNZIONE E

TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto devono essere osservate le

norme del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività oggetto

del presente capitolato (operai agricoli e florovivaisti), nonché dei relativi contratti

integrativi territoriali in vigore e nel luogo ove si svolge il servizio.          Tale

osservanza è dovuta anche nel caso che l’operatore economico non sia aderente

alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli

infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le

assicurazioni sociali, ovvero altre Casse.

Qualora    l'Università   riscontrasse,      o   venissero   denunciate     da    parte

dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si

riserva il diritto insindacabile di applicare sui pagamenti periodici una detrazione

(quota a garanzia) pari al 20% dell'importo da corrispondere, accantonandolo a

titolo di garanzia a fronte degli eventuali provvedimenti emessi dagli enti preposti

alla vigilanza. Per tali detrazioni l’operatore economico non potrà opporre alcuna

eccezione all'Amministrazione universitaria per risarcimento danni.

Il personale utilizzato dall’appaltatore dovrà garantire un comportamento

corretto, decoroso ed irreprensibile. Dovrà essere adeguatamente addestrato

circa le modalità di espletamento del servizio, istruito sulle prestazioni da

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effettuare, nonché sulle norme inerenti la sicurezza sul lavoro e sull’obbligo del

segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza

nell’espletamento dei propri compiti.

L’operatore economico, prima dell’inizio dell’espletamento del servizio, dovrà

comunicare all’Amministrazione:

a)   gli elenchi dei nominativi delle unità di personale che saranno adibiti al

     servizio con l’indicazione, per ognuno, della qualifica e dell’inquadramento

     nei livelli del C.C.N.L. di categoria, nonché il nominativo delle persone

     impiegate per eventuali sostituzioni. Il mancato invio dell’elenco nei termini

     comporterà l’applicazione di una penale stabilita dal precedente art. 9 e,

     nell’ipotesi in cui l’inadempienza persista, potrà costituire motivo di

     risoluzione del contratto;

b)   il nominativo a cui fare riferimento per ogni comunicazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, a suo insindacabile giudizio,

o su istanza dei Responsabili delle varie strutture, l’allontanamento dal servizio

degli addetti che, nell’espletamento del medesimo abbiano manifestato

imprudenza, imperizia ovvero abbiano tenuto comportamenti non consoni

all’attività da svolgere o alle mansioni svolte, o inadeguati o che comunque

abbiano dato motivo di lagnanza, salva la possibilità di adottare ulteriori

provvedimenti nei confronti dell’operatore economico.

L’operatore economico dovrà procedere alla sostituzione di quei lavoratori che

l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritenesse non di suo gradimento,

comunicando tempestivamente i nominativi dei sostituti.

ART. 12 - ONERI E RESPONSABILITÀ' A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice tutte le imposte o tasse presenti o

future, spese di bollo, di registro, spese di scritturazione, copia ecc. inerenti sia

                                         10
al presente appalto, quanto alla gestione e condotta del servizio. Per la

registrazione fiscale saranno applicate le norme vigenti.

Sono oneri e responsabilità dell’operatore economico quelli derivanti:

-    dal presente Capitolato;

-    dalle norme vigenti o emanate durante l'esecuzione del servizio, che

     venissero attivate dallo Stato, dalla Regione ed in generale dagli Enti e dalle

     Amministrazioni competenti per materia nessuna esclusa, in relazione ai

     servizi da eseguire.

Il personale adibito all'espletamento dei servizi dovrà essere fornito di vestiario e

attrezzature idonee per lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle norme sulla

salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché portare ben visibile una tessera

di riconoscimento fornita dall’operatore economico e contenente le generalità del

lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato d'appalto, si

applicano tutte le norme vigenti in materia.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, nessuno escluso, è

conglobato nel prezzo offerto.

ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto è subordinata, oltre che all’acquisizione della

documentazione prevista nel bando di gara e nel relativo capitolato d’oneri, alla

comprova di tutti requisiti di ordine generale e speciale previsti dal codice dei

contratti pubblici ivi compreso il certificato di regolarità contributiva (DURC) di

cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L. 266/02 e s.m..

ART. 14 - INADEMPIENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempienza degli obblighi assunti, sarà facoltà dell’Amministrazione

universitaria addivenire alla risoluzione di diritto del contratto, mediante diffida ad

adempiere entro il termine di 10 giorni, con lettera raccomandata A.R.. In tal

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caso, il credito dell'Impresa sarà incamerato, salvo la restituzione della somma

rimanente dopo che l'Amministrazione universitaria si sarà rivalsa su di essa dei

danni derivanti dalla rescissione anzitempo del contratto.

Tutte le penalità e le spese a carico dell'operatore economico saranno prelevate

dalle competenze ad essa dovute.

Nel caso che l’operatore economico sia obbligato a reintegrare o a ricostituire il

deposito cauzionale, dovrà farlo entro 10 giorni da quello del relativo invito,

notificato a mezzo raccomandata A.R.. Qualora non vi provveda, l'Amministrazione

universitaria potrà trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei

pagamenti ove non ritenga di dichiarare l'Impresa appaltatrice decaduta dal

contratto.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con le procedure

di cui all’art. 138 del d.lgs. 163/2006 e s.m.,:

a)   nei casi previsti dall’art. 135, d.lgs. 163/2006 e s.m.;

b)   per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi

     dell’art.136, d.lgs. 163/2006 e s.m.;

c)   in caso di cessione totale o parziale del contratto e quando risulti accertato

     il mancato rispetto della disciplina del subappalto;

d)   ai sensi e per gli effetti dell’art. 131, comma 3, d.lg.163/06;

e)   in qualunque momento se nel corso del rapporto sono state formalmente

     rilevate gravi e ripetute inadempienze contrattuali;

f)   per motivi di pubblico interesse tenendo indenne l’Impresa delle spese

     sostenute, delle prestazioni eseguite;

g)   in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione

     degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del

     deposito cauzionale;

                                         12
h)   in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di

     concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti

     atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;

i)   in caso di mancata osservanza dei CCNL per il personale dipendente

     nonché dei relativi contratti integrativi territoriali.

La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell’appaltatore sarà comunicata

per iscritto dall’Amministrazione. Il contratto potrà sciogliersi negli altri modi

previsti dal codice civile.

ART. 15 - RECESSO

La stazione appaltante, per quanto di proprio interesse, ha diritto nei casi di

giusta causa e reiterati inadempimenti dell'operatore economico, anche se non

gravi, di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi

momento, senza preavviso, ai sensi e con le procedure dell’art. 134 del d.lgs.

163/2006 e s.m..

Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualsiasi

fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

La stazione appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in

tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 cod. civ. con

un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'operatore

economico con lettera raccomandata A.R. purché tenga indenne l'operatore

economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato

guadagno.

In ogni caso l'operatore economico si impegna a porre in essere ogni attività

necessaria per assicurare le continuità del servizio a favore della stazione

appaltante.

ART. 16- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

                                           13
La definizione delle controversie dovrà avvenire ai sensi degli art. 239 (transazione)

e 240 (accordo bonario) del codice dei contratti .

Il contratto che verrà stipulato dalle parti non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 17 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la

prestazione oggetto del contratto, con le modalità e entro i termini previsti, la

stazione appaltante potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione

parziale o totale di quanto omesso dallo stesso, al quale saranno addebitati i

relativi costi e i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante.

Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante

trattenute,sugli   eventuali     crediti    dell'operatore   economico,      ovvero,   in

mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in        tal caso, essere   immediatamente

reintegrato.

ART. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di

risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della garanzia definitiva,

fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati alla

Stazione Appaltante.

La cessione del credito è ammessa alle condizioni di cui all'art. 117 del decreto

legislativo 163/06 e s.m.

ART. 19 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L’operatore economico sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione ai

servizi svolti, possano derivare ai beni immobili e mobili dell'Amministrazione

universitaria, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti

dell'Amministrazione universitaria ed agli studenti.

Prima   della   sottoscrizione     del     contratto,   l’impresa   appaltatrice   dovrà

presentare una polizza assicurativa R.C.T., con massimale minimo di Euro

                                             14
1.500.000,00= (unmilionecinquecentomila/00) per danni alle persone, e di Euro

500.000,00= (cinquecentomila/00) per danni a cose.

La polizza dovrà esplicitamente contenere le seguenti condizioni di polizza:

-    in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di

     premio da parte dell'esecutore, la sospensione della efficacia della

     garanzia, a norma dell'art. 1901, comma 2°, del Codice Civile, è

     subordinata         alla   comunicazione,      da    parte    dell'assicuratore

     all'Amministrazione universitaria, della inadempienza        del contraente e

     decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione;

-    senza il consenso scritto dell'amministrazione universitaria, in nessun caso

     potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta

     del contratto.

ART. 20 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

L’operatore economico ha l’obbligo di agire in modo che il personale

dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga

riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non

ne faccia oggetto di sfruttamento ed ha altresì l’obbligo di trattare i dati

personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto in qualità di

“responsabile”, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli

obblighi civili e penali conseguenti.

ART. 21 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti allegati:

•   Contratto Speciale di Appalto

•   Offerta economica

•   DUVRI

•   Documento di Valutazione dei Rischi

                                         15
ART. 22 – SPESE E REGISTRAZIONE

Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell’operatore economico

senza alcun diritto di rivalsa. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati

da parte dell’impresa aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta

conoscenza delle norme vigenti in materia e di accettazione delle stesse, e in

particolare delle leggi e regolamenti in materia di contratti e appalti con la

pubblica amministrazione.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato si fa rinvio al

Regolamento di Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze e alle

Leggi e regolamenti in vigore.

                                          Il Responsabile Unico del Procedimento

                                                               Geom. Fabio Fallai

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