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Adozione e affidamento di minori a coppia dello stesso genere Scuola superiore della magistratura Formazione decentrata Marco Gattuso, Milano 12/11/2015
Famiglia/famiglie La parola «famiglia» evoca ancora l’immagine di un uomo e una donna, sposati, con figli. Questo è il modello di “famiglia normale” (o “tradizionale” o “naturale”) a partire dal quale vengono regolate ma anche, per così dire, delegittimate tutte le altre forme di affettività e genitorialità
Evoluzione della nozione giuridica di famiglia Corte costituzionale n. 138 del 2010: «i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi»
Nozione giuridica di famiglia/e Se nel dibattito politico la cosa è ancora tutt’altro che scontata, da un punto di vista giuridico è invece un dato ormai assodato che quando parliamo di diritti delle coppie gay e lesbiche, parliamo di «famiglia»
Art 8 Cedu: “vita familiare” Corte di Strasburgo, Schalk e Kopf contro Austria, decisione del 24/6/2010: la relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra nella nozione di “vita familiare”, il cui rispetto è garantito dall’articolo 8 Cedu
Schalk e Kopf c. Austria: Famiglia: «Data quest’evoluzione la Corte ritiene artificiale sostenere l’opinione che, a differenza di una coppia eterosessuale, una coppia omosessuale non possa godere della “vita familiare” ai fini dell’articolo 8»
Famiglie gay: è una norma del nostro ordinamento Corte di Cassazione 15 marzo 2012 n. 4184 ha chiarito che essendo l’art. 8 Cedu norma del nostro ordinamento, le persone dello stesso sesso conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto alla “vita familiare”
2015: Italia condannata per lesione della «vita familiare» delle coppie gay e lesbiche Corte europea dei diritti dell’uomo, Oliari e altri c. Italia, decisione del 21 luglio 2015 (definitiva dal 21 ottobre 2015)
La nozione si estende anche ai figli delle coppie gay e lesbiche Gas e Dubois c. Francia, 15 marzo 2012: pur escludendo che due donne «pacsate» abbiano diritto di adottare il figlio della partner, chiarisce che la relazione tra il figlio e la mamma sociale o intenzionale (partner della madre biologica) rientra anch’essa nella nozione di «vita familiare»
LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 Art. 6: L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni
E.B. c. Francia del 22 gennaio 2008 Diritto dei single ad adottare: è contrario agli artt. 8 e 14 CEDU il diniego di idoneità all’adozione nei confronti di una donna omosessuale, non potendo l’orientamento sessuale della donna influire sulla decisione
Gas e Dubois c. Francia (2012) Come visto, esclude che due donne non coniugate abbiano diritto di adottare il figlio del partner (nel diritto francese non sono ammesse nemmeno le coppie eterosessuali non sposate)
X e altri c. Austria 19 febbraio 2013 Posto che nel diritto austriaco, l’adozione del figlio del partner è aperta non solo alle coppie sposate, ma anche alle coppie eterosessuali non sposate, la Grande Chambre ha ritenuto che l’esclusione delle coppie omosessuali violi l’art. 14 (non discriminazione) della Convenzione in combinato disposto con l’art. 8 (vita familiare)
Dunque: • non vi è un diritto convenzionale ad adottare • ma se il diritto è riconosciuto dalla Legge nazionale per una categoria di soggetti (coniugi; conviventi; single), l’esclusione delle persone e delle coppie omosessuali è illegittima in quanto irragionevolmente discriminatoria
Le motivazioni di Strasburgo gli status giuridici di una coppia omosessuale e di una coppia eterosessuale sono comparabili fra loro (principio di non discriminazione) il governo resistente (nella specie l’Austria) ha mancato del tutto di dimostrare che possa cagionare nocumento ad un bambino essere allevato da una coppia dello stesso sesso, da due madri o da due padri (principio dell’interesse superiore del bambino)
Interesse del minore?
L’adozione e/o l’affidamento ad una coppia gay o lesbica corrisponde all’interesse superiore del minore? ? Cosa dice la scienza? Che studi abbiamo? Quanto sono affidabili? Essendo un fenomeno nuovo, abbiamo materiale di studio sufficiente? Hanno risultati univoci? Dicono tutti la stessa cosa o abbiamo sono studi di segno contrapposto? Ci sono studi anche in Italia o in paesi a noi vicini? Che influenza può avere sui minori lo stigma sociale contro i genitori omosessuali? In particolare un paese come il nostro? Che ruolo gioca, allora, il «principio di precauzione»?
«la presenza di una madre/femmina e di un padre/maschio» Ministro della Salute Lorenzin (2014): «qualora si dovesse entrare nel dibattito scientifico sull’adozione omogenitoriale, tutta la letteratura in tema di psiconeurobiologia dell’età evolutiva – da Freud ad oggi – dichiara l'indispensabilità per lo sviluppo organico ed equilibrato della personalità del bimbo e la costruzione dell’“identità di sé”, la presenza di una madre/femmina e di un padre/maschio, essendo la corporeità binaria elemento necessario per la rappresentazione mentale del ruolo materno e del ruolo paterno»
Studi scientifici... Mark Regnerus (2012): I figli di genitori gay e lesbiche presentano esiti nello sviluppo differenti rispetto ai figli di genitori eterosessuali, tra cui: livelli inferiori di istruzione; più problemi nelle relazioni di coppia; più sintomi depressivi; meno eterosessualità esclusiva; maggior consumo di tabacco e marijuana; maggior esposizione agli abusi sessuali.
…tanti altri studi… • Oltre 200 studiosi hanno indirizzato una lettera alla rivista Social Science Research che aveva pubblicato la ricerca di Regnerus, avanzando numerose critiche e perplessità sulla validità dei risultati della ricerca a causa di numerosi errori metodologici. • Michael Lamb (2012) passa in rassegna numerose ricerche per arrivare ad affermare che l’adattamento dei bambini non sembra affatto dipendere dalle cosiddette dimensioni strutturali della famiglia – determinate da fattori come il divorzio, l’orientamento sessuale dei genitori o il legame biologico tra genitori e figli – ma al contrario è influenzato, indipendentemente da queste ultime, dalla qualità della genitorialità e delle relazioni tra genitori e bambini • Bos e Gartell (2010) che riporta i dati di uno dei più ampi studi longitudinali prospettici su famiglie lesbiche i cui figli sono stati seguiti fino all’adolescenza: i risultati positivi in termini di socialità, successo scolastico, competenze, minore presenza di comportamenti problematici esternalizzanti di tipo aggressivo e trasgressivo sembra confermare che anche in questa delicata fase dello sviluppo i figli cresciuti da madri lesbiche non si differenziano dagli adolescenti cresciuti in famiglie tradizionali • Roberto Baiocco e collaboratori (2013) che ha indagato la percezione delle competenze genitoriali mettendo a confronto genitori gay, lesbiche e eterosessuali e confermando, anche nella realtà italiana, le forti analogie presenti in queste coppie relativamente alla stabilità, all’impegno e alla soddisfazione di coppia • Salvatore D’Amore e collaboratori (2013) che ha utilizzato la procedura osservativa del Lausanne Trilogue Play (LTP) per studiare la co-genitorialità, riscontrando anche in questo caso l’assenza di differenze significative tra genitorialità omosessuali e eterosessuali in tutte le dimensioni considerate
La Scienza Ufficiale dice: • American Psychological Association: 2005 «non un solo studio dimostra che i figli di genitori gay e lesbiche siano in qualche modo svantaggiati rispetto ai figli di coppie eterosessuali» • American Psychoanalytic Association 2002/2012 «interesse del bambino è sviluppare un attaccamento verso genitori coinvolti, competenti e capaci di cure e di responsabilità educative» e «la valutazione di queste qualità genitoriali dovrebbe essere determinata senza pregiudizi rispetto all’orientamento sessuale»
…ancora U.S.A… American Academy of Pediatrics (2006) «i risultati delle ricerche dimostrano che bambini cresciuti da genitori dello stesso sesso si sviluppano come quelli cresciuti da genitori eterosessuali. Più di venticinque anni di ricerche documentano che non c’è una relazione tra l’orientamento sessuale dei genitori e qualsiasi tipo di misura dell’adattamento emotivo, psicosociale e comportamentale del bambino. Questi dati dimostrano che un bambino che cresce in una famiglia con uno o due genitori gay non corre alcun rischio specifico. Adulti coscienziosi e capaci di fornire cure, che siano uomini o donne, eterosessuali o omosessuali, possono essere ottimi genitori».
..Scienza Ufficiale nel mondo • Analogamente, l’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (2013) • In Francia, cinquecento psicoanalisti hanno firmato una petizione a favore della possibilità di adozione per le persone omosessuali • Possiamo parlare di un risultato acquisito per «Scienza normale» in Occidente.. fino all’Hong Kong Psychological Society (2012) e alla Psychological Society of South Africa (2013)
..e in Italia Da noi: l’Associazione Italiana di Psicologia (2011) e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (2014), in riferimento alle affermazioni del Min. della Salute Lorenzin: «Tali asserzioni sono prive di fondamento empirico e disconoscono quanto appurato dalla ricerca scientifica internazionale, a partire da studi avviati ormai quarant’anni fa. Sull’argomento le più rappresentative società scientifiche si sono espresse in modo inequivocabile. [...] Su questi temi la comunità scientifica è unanime. L’Associazione Italiana di Psicologia ancora una volta invita i responsabili delle istituzioni politiche a tenere in considerazione i risultati che la ricerca scientifica ha prodotto … evitando di esprimere asserzioni infondate che hanno il solo risultato di rinforzare i pregiudizi e danneggiare le famiglie monogenitoriali, le coppie omosessuali e soprattutto i loro bambini».
Scienza e giudici: a Strasburgo … X e altri c. Austria (2013): «..incapacità del Governo di stabilire che sarebbe pregiudizievole per un minore … avere legalmente due padri o due madri»
..in Germania Corte costituzionale tedesca 19 febbraio 2013 (in materia di sukzessivadoption) «i dubbi per la crescita dei minori derivanti dal loro inserimento in una coppia genitoriale dello stesso sesso sono stati confutati dalla grande maggioranza dei pareri specialistici»
…e in Italia Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza 11 gennaio 2013 n. 601: «non può darsi rilievo alcuno al mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale» Dunque: «mero pregiudizio» ..ed usa il termine «famiglia»
Il principio: controllo giurisdizionale X e altri c. Austria (2013): «In assenza di altri motivi particolarmente solidi e convincenti in favore di tale divieto assoluto, …i tribunali dovrebbero poter esaminare tutte le situazioni caso per caso» «Questo modo di procedere sembra anche più conforme all’interesse superiore del minore, principio fondamentale degli strumenti internazionali in materia»
Il principio: controllo giurisdizionale • Corte costituzionale spagnola (n. 198 del 6 novembre 2012): la decisione giudiziaria terrà sempre in conto primario l’interesse dell’adottato e l’idoneità ad esercitare la potestà da parte dell’adottante o degli adottanti, idoneità che nulla ha a che vedere con l’orientamento sessuale della persona • BVG: qualsiasi pregiudizio per il minore deve escludersi in ragione del controllo giurisdizionale nel procedimento di adozione, che assicura che prevalga sempre il superiore interesse del bambino
Ricadute sull’ordinamento interno
Tre ipotesi: • Affidamento in caso di separazione e divorzio • Affidamento ex art. 2 Legge n. 184 del 1983 • Adozione in casi particolari ex art. 44 Legge n 184 del 1983
Affidamento in caso di separazione e divorzio Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo del 21 dicembre 1999: viola gli artt. 8 e 14 CEDU negare l’affidamento di una figlia minore al padre motivando sulla base dell’omosessualità di quest’ultimo
Tribunale di Napoli, 28 giugno 2006 L’omosessualità è una condizione personale e non certo una patologia, così come le condotte/relazioni omosessuali non presentano, di per sé, alcun fattore di rischio o di disvalore giuridico rispetto a quelle eterosessuali; l’omosessualità del genitore non si pone in termini diversi dalle opzioni politiche, culturali e religiose, che pure sono irrilevanti ai fini dell’affidamento; eventuali relazioni di un genitore con un nuovo partner, assumendo identico valore a prescindere dalla loro natura, omosessuale od eterosessuale, possono fondare un giudizio negativo ai fini dell’affidamento condiviso solo quando siano poste con modalità pericolose per l’equilibrio psico-fisico del minore.
• Orientamento costante? Tribunale per i minorenni di Catanzaro, decreto del 27 maggio 2008 Ai fini dell’affidamento del figlio naturale assume rilievo…anche la manifesta omofobia del padre, …; tale dichiarazione non può che destare serie preoccupazioni … genitore, il quale deve educare il figlio verso la tolleranza, la cultura della diversità e l’avversione verso ogni forma di odio razziale, motivo di censura non solo nelle sedi civili ma anche penali. • Tribunale di Bologna, decreto del 7 luglio 2008 In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 54 del 2006, che ha previsto l’affidamento condiviso quale forma ordinaria di affidamento dei figli, la circostanza che uno dei due genitori sia omosessuale non giustifica e non consente di motivare la scelta dell’affidamento esclusivo. • Tribunale di Firenze, ordinanza del 30 aprile 2009 L’omosessualità paterna non rappresenta, di per sé, un problema per i bambini, né incide sull’idoneità del padre ad assumere pienamente i compiti di cura della prole, essendo semmai opportuno affrontare in modo esplicito e diretto la questione della dichiarata omosessualità del padre consentendo ai figli di comprenderla ed elaborarla. • Tribunale di Nicosia, ordinanza del 14 dicembre 2010 La relazione omosessuale della madre, laddove non comporti un pregiudizio per la prole, non costituisce ostacolo all’affidamento condiviso dei minori ed alla individuazione della loro dimora presso l’abitazione della medesima. • Tribunale di Genova, ordinanza del 30 ottobre 2013 L’omosessualità del genitore e la sua convivenza con persona dello stesso sesso non costituiscono motivo di modifica delle modalità di affidamento della prole da condiviso ad esclusivo. ma possiamo escludere che nel segreto della camera di consiglio in tanti casi l’orientamento sessuale e la sussistenza di relazioni con persona del proprio sesso non incidano – implicitamente- nelle decisioni di alcuni giudici?
Affidamento ex art. 2 Legge n 184 del 1983 (emersione di un fenomeno) • Tribunale di Parma decreto del 3 luglio 2013 È ammissibile l’affidamento di una minore ad una coppia dello stesso sesso ove sia accertata, mediante un’ approfondita indagine dei servizi sociali la stabilità della unione e la funzionalità della misura al miglior superiore interesse del minore (confermato da Tribunale per i minorenni di Bologna, 31 ottobre 2013) • Tribunale per i minorenni di Palermo, decreto del 4 dicembre 2013
MA: Legge 19/10/2015 n° 173 il diritto del bambino ad essere adottato dopo un prolungato periodo di affidamento è limitato alle sole coppie coniugate («sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6» = coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni)…dubbio costituzionalità…
Adozione in casi particolari Tribunale minorenni Roma, 30 luglio 2014 riconosce: Il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (ed a prendere il doppio cognome)
Trib min Roma In caso di: • minore concepita e cresciuta nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, • dunque rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore (la bimba, oggi di cinque anni, riconosce pienamente nelle due donne i propri genitori, chiamandole entrambe mamma) • nel provvedimento si dà atto dell’indagine socio- psicologica condotta, dell’ascolto dei genitori ed anche del responsabile della scuola della bimba • Vi è dunque il superiore interesse del minore
Trib min Roma art. 44 lettera D: quando “vi sia la constata impossibilità di affidamento preadottivo” • interpretato in passato nel senso che fosse necessario lo stato di abbandono, consentiva di espandere la platea dei soggetti disponibili all’adozione (singoli, coppie non sposate) per bambini, ad es., con problemi psichici • lo stato di abbandono, tuttavia, non è richiesto dalla legge in caso di adozione in casi particolari • la giurisprudenza più recente ha ritenuto che faccia riferimento non solo ad impossibilità materiale, ma anche ad ogni ipotesi di impossibilità giuridica di adozione legittimante • tale esegesi è conforme alla scelta del nostro sistema giuridico di porre al suo centro l’interesse del minore che deve necessariamente prevalere su ogni altra considerazione di natura formale o ideologica
Trib min Roma Tenuto conto che: • La giurisprudenza ha già consentito l’adozione in casi particolari del figlio del convivente nell’ambito di una coppia di fatto eterosessuale (Trib. Min. Milano, 28 marzo 2007; Corte d’Appello Firenze, Sez. Min., 4 ottobre 2012) • una interpretazione diretta ad escludere le sole convivenze omosessuali sarebbe illegittima • l’omogenitorialità è di per sé «una genitorialità “diversa” ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale» • «in senso contrario al riconoscimento della bigenitorialità vi sarebbe soltanto un convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato su pregiudizi e condizionamenti cui il Tribunale, quale organo superiore di tutela dell’interesse superiore del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire»
Trascrizioni
Trascrizione adozioni Tribunale minorenni di Bologna, 10 novembre 2014: eccezione di illegittimità costituzionale Non può trascriversi in Italia l’atto di adozione all’estero in favore di una coppia dello stesso sesso in quanto, pur non essendovi contrarietà rispetto all’ordine pubblico, non risulta rispettata la normativa che prevede che il matrimonio sia limitato alle coppie di sesso diverso; sussiste nondimeno contrarietà alla Costituzione non essendo rispettato l’interesse superiore del minore. -problema di ammissibilità in relazione alla rilevanza della eccezione: non erano ipotesi di adozione congiunta ma due adozioni, incrociate, del figlio della partner
Trascrizione certificato di nascita • Corte d’Appello di Torino, 29 ottobre 2014 Nel caso di minore nato all’estero con l’impianto di gameti da una donna all’altra, l’atto di nascita del fanciullo può essere trascritto in Italia • ai fini del riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, deve aversi prioritario riguardo all’interesse superiore del minore • nel caso in questione, non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente, ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da diverso tempo, nell’esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge spagnola riconosce entrambe come madri • (ricorso in Cassazione Procura Generale) • …Prefetto di Napoli? Consiglio di Stato..??
viceversa: l’omosessualità dei figli e la capacità genitoriale dei genitori.. • Tribunale di Reggio Emilia, decreto del ottobre 2008: la negazione dell’omosessualità del figlio è incompatibile con il diritto di ogni individuo a vedere riconosciuta e rispettata la propria identità personale • Tribunale per i minorenni di Catanzaro, decreto del 27 maggio 2008 Ai fini dell’affidamento del figlio naturale assume rilievo…anche la manifesta omofobia del padre, …; tale dichiarazione non può che destare serie preoccupazioni … genitore, il quale deve educare il figlio verso la tolleranza, la cultura della diversità e l’avversione verso ogni forma di odio razziale, motivo di censura non solo nelle sedi civili ma anche penali. • Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 25 marzo 2011: Si rende necessario l’allontanamento del padre dalla casa familiare nell’ipotesi in cui il medesimo: … utilizzi linguaggio denigratorio nei confronti del figlio che, in un momento delicato della sua adolescenza, nel quale deve affrontare la consapevolezza del proprio orientamento sessuale, non abbia trovato nel padre una figura accogliente ed empatica
.. de jure condendo.. D.d.l. (cd. Cirinnà) sulle Unioni civili fra persone dello stesso sesso: • Non vi è presunzione di genitorialità • Non è superato il divieto di cui alla legge 40 (dubbio illegittimità costituzionale.. ance con riferimento all’art. 9 per cui «non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità») • È espressamente esclusa l’adozione piena • Sì all’adozione figlio del partner ex lettera b • Residuo spazio per lettera d? Sì, per coppie separate • L’alternativa: affidamento in casi particolari?
«Affidamento in casi particolari»? • Affidamento perpetuo sino ai 18 anni riservato solo ai genitori omosessuali uniti civilmente • Possibile adozione alla maggiore età o in caso di morte del genitore biologico Paradossalmente, tutela i genitori, ma non i minori: poiché non costituisce status è sempre revocabile e l’adozione alla maggiore età è discrezionale.
«Affidamento in casi particolari»: che ratio? Si vuole evitare che il certificato di nascita indichi due madri o due padri… ma l’art. 44 lettera B già lo consente! Se il padre biologico è in vita, dopo l’adozione da parte del nuovo marito della madre, abbiamo già due padri... Quindi, il problema sembra essere il loro orientamento sessuale. Avremmo dunque una norma con una ratio evidentemente discriminatoria, sulla base dell’orientamento sessuale, dove le vittime non sono però i genitori gay, perfettamente tutelati, ma soggetti terzi, i minori..
grazie Tutte le sentenze sono reperibili su www.articolo29.it
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