A cura di Ing. C. Giadrossi - Chorus Call
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SUPERAMENTO MAGGIOR TUTELA (Tutela simile e Offerta PLACET) PORTALE OFFERTE GRUPPI DI ACQUISTO
TUTELA: 2017 – 2018 - 2019 Tutela Simile (mercato libero) dal 1 gen 2017 Legge Annuale Concorrenza 29 ago 2017 Offerta Placet (mercato libero) dal 1 gen 2018 Portale Confrontabilità Offerte entro gen 2018 Fine M. Tutela 1 luglio 2019 2017 2019 2018 Maggior Tutela
Tutela Simile Contratto di Tutela SIMILE: è un contratto di fornitura di energia elettrica concluso – nel mercato libero - sulla base di uno schema contrattuale standard predisposto dal venditore ammesso nell’ambito della Tutela SIMILE Facilitatore: è il soggetto individuato per promuovere la diffusione della Tutela SIMILE presso i clienti (associazione di consumatori). Regolamento: è il regolamento recante le modalità per l’individuazione dei venditori ammessi, allegato A alla delibera 369/2016/R/eel. Sito Centrale: è il sito finalizzato alla promozione e alla gestione dell’interazione, nell’ambito tra clienti, venditori e l’Amministratore (Acquirente Unico)
Ambito di applicazione Hanno diritto di ottenere una fornitura di energia elettrica in Tutela SIMILE i clienti domestici e le PMI serviti in Maggior Tutela, oppure i clienti aventi diritto al Servizio di Maggior Tutela limitatamente ai casi di richiesta di voltura o di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato. Il Sito Centrale garantisce il contatto tra clienti e venditori a partire dal 1°gennaio 2017 e sino al superamento del servizio di maggior tutela (e comunque non oltre il 30 giugno 2018). IMPORTANTE La conclusione del contratto di Tutela SIMILE da parte del singolo cliente è consentita una sola volta, sempre che il venditore non perda i requisiti necessari (es. fallimento del venditore).
Principali caratteristiche 12 mesi Non prorogabile Sottoscrizione web Rateizzazione: il venditore è tenuto ad offrire la rateizzazione in tutti i casi di fatturazione di importi anomali, ricostruzione consumi per accertato malfunzionamento misuratore, mancato rispetto della periodicità di fatturazione. Applicazione delle stesse regole applicate ai clienti della Maggior Tutela. Recesso: il cliente che vuole uscire dalla Maggior tutela non deve inviare la comunicazione del recesso al venditore uscente, ma basta sottoscrivere un contratto con il fornitore di tutela simile prescelto. Deposito cauzionale: è richiesto il versamento in un’unica soluzione di un deposito cauzionale o di un’altra forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale. Fatturazione: applicazione integrale della disciplina sulla fatturazione (TIF). La scadenza del pagamento della fattura non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione.
Principali caratteristiche (2) Condizioni economiche: la spesa materia energia è completamente definita dall’ARERA. Bonus una tantum: sconto sulla materia energia, espresso in €/Pdp/anno applicato dal venditore interamente nella prima fattura emessa. Se l’importo della fattura è inferiore al valore del bonus, la parte eccedente potrà essere applicata nelle successive fatture. Lo sconto proposto da ciascun fornitore è immediatamente individuabile sul Portale. Sul Portale le offerte dei fornitori ammessi sono ordinate in base a valori decrescenti del bonus.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE Ogni venditore ammesso redige uno schema di contratto conforme con quanto previsto dall’Autorità nel Regolamento. Sono vietate variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, nonché la conclusione di patti o l’introduzione di clausole particolari non contemplate nello schema di contratto. Sono vietati servizi aggiuntivi alla fornitura di energia elettrica. Sono applicate le disposizioni del Codice di Condotta Commerciale, la regolazione dell’Autorità per i venditori del mercato libero in materia di condizioni contrattuali, trasparenza della bolletta e qualità commerciale. Restano ferme le previsioni legislative in materia di trattamento dei dati personali e in materia fiscale, nonché l’applicazione del Codice del Consumo. Lo schema di contratto redatto dal venditore deve contenere almeno le seguenti condizioni.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (2) Oggetto del contratto Il contratto ha ad oggetto la sola fornitura di energia elettrica. Non possono essere offerti, nell’ambito di tale contratto, servizi e promozioni aggiuntivi. Pertanto nel contratto non deve esserci alcun riferimento ad altre promozioni o servizi al di fuori della fornitura elettrica.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (3) Conclusione del contratto, durata e condizioni applicate alla scadenza del contratto • Per i clienti serviti in maggior tutela, la conclusione del contratto avviene unicamente online attraverso la pagina web appositamente dedicata e predisposta dal venditore e pertanto si configura come contratto a distanza (come definito ai sensi del Codice del Consumo, artt. 49 e 51). • Il venditore comunica al cliente l’avvenuta conclusione del contratto o il proprio rifiuto a contrarre entro il termine e secondo le modalità da questi stabilite e pubblicate nell’ambito del contratto. • Il contratto ha durata di un anno e non può contenere clausole di rinnovo automatico o proroga. • Entro il terzo mese antecedente la scadenza del contratto, il venditore effettua una apposita comunicazione scritta al cliente indicando: la data in cui il contratto giunge a termine; che è possibile aderire ad un’offerta di mercato libero con il medesimo venditore; in alternativa è possibile aderire ad un’offerta di mercato libero con un altro venditore scelto dal cliente; il cliente può sempre richiedere il rientro in maggior tutela; se il cliente non procede con alcuna scelta, sarà applicato dal venditore un ulteriore anno alle medesime condizioni senza sconto.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (4) Consegna copia integrale contratto L’art. 12.1 della delibera 104/10 (Codice Condotta Commerciale) specifica quali sono le modalità di consegna del contratto al cliente: al momento della conclusione del contratto di fornitura - o comunque entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento - il venditore consegna o trasmette al cliente in forma cartacea, o su altro supporto durevole, una copia integrale del contratto. Data di avvio della fornitura Il Codice Condotta Commerciale prevede che i contratti riportino la data di attivazione della fornitura e le modalità con cui il cliente verrà informato dell’eventuale diversa data di avvio, o del mancato avvio, e delle cause che l’hanno determinata.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (5) Diritto di ripensamento (ove applicabile) Obbligatorio solamente per i clienti domestici, da esercitarsi entro 14 giorni solari dalla conclusione del contratto. Mandati al fornitore o a terzi Viene conferito al venditore un Mandato senza rappresentanza alla stipula dei contratti di misura, trasporto e dispacciamento con il Distributore competente e con Terna. Diritto di recesso e cessazione della fornitura Il Codice Condotta Commerciale prevede che i contratti contengano la disciplina riguardante il recesso e la cessazione della fornitura.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (6) Reclami e richieste di informazioni Il Codice di Condotta Commerciale prevede che i contratti riportino le modalità per l’inoltro scritto di richieste di informazioni e reclami, nonché le modalità di attivazione delle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie. In particolare, devono essere indicate almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità e di eventuali altri Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il venditore si impegna a partecipare per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente, e la cui procedura sia gratuita. Elenco Organismi ADR disponibile su sito AEEGSI: (http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm#ADR)
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (7) Cessione del contratto Il Contratto deve contenere riferimenti alla possibilità o meno di cedere il contratto di fornitura ad altre società. Risoluzione di controversie, foro competente Indicazioni in merito al foro territorialmente competente in caso di controversia con il venditore (per il cliente consumatore il foro competente è quello della città di residenza del consumatore). Imposte di registrazione Indicazioni in merito all’eventuali imposte di registrazione del contratto sottoscritto.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (8) Fatturazione, trasparenza dei documenti di fatturazione e modalità di utilizzo dei dati di misura La normale modalità di emissione della bolletta è il formato elettronico, il venditore offre almeno un’altra modalità di emissione delle fatture per i clienti che non intendono avvalersi del formato elettronico. La disciplina della fatturazione di periodo e delle modalità di utilizzo dei dati di misura è definita nel rispetto della regolazione dell’Autorità. Alcuni esempi di prescrizioni del TIF (Testo integrato della fatturazione) Periodicità di fatturazione: bimestrale 16,5 kW Ordine e criteri di utilizzo dei dati lettura: effettivi; autoletture validate; stimati Divieto di fatturare periodi successivi alla data di emissione fattura
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (9) Modalità di pagamento Il venditore offre più modalità di pagamento, di cui almeno una deve essere gratuita; in nessun caso può essere addebitato al cliente un corrispettivo associato alla forma di pagamento prescelta. Tempistiche di pagamento Il termine di scadenza per il pagamento delle fatture non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione delle medesime. Interessi di mora Il cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato; qualora il cliente non rispetti tale termine, il venditore può richiedere al cliente, per ritardi superiori a 10 giorni, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento. Il venditore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura; non è in ogni caso ammessa la richiesta di risarcimento di eventuali danni ulteriori.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (10) Rateizzazione Trovano applicazione le medesime disposizioni del servizio di maggior tutela (art. 13bis del TIV). Sospensione della fornitura e riduzione di potenza Il Codice Condotta Commerciale prevede che i contratti contengano la disciplina riguardante le conseguenze sull’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, così come previsto dall'art. 16 della delibera 258/15 (TIMOE). Alcuni esempi I contratti devono espressamente indicare del termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l’attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente. I contratti devono indicare gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (11) Risoluzione del contratto Chiare Indicazioni in merito ai casi in cui è possibile risolvere il contratto di fornitura. Deposito cauzionale e altre forme di garanzia equivalenti Ai clienti è richiesto il versamento in un’unica soluzione di un deposito cauzionale o di un’altra forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale che assicuri il venditore circa l’esatto adempimento da parte del cliente. L’ammontare del deposito cauzionale non deve essere richiesto nei casi in cui il cliente finale titolare del punto di prelievo richieda la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. Per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, al cliente finale non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. Il deposito cauzionale è restituito maggiorato in base al tasso di interesse legale. Il venditore non può richiedere forme di garanzia addizionali. I livelli di deposito cauzionale sono quelli indicati dall’attuale regolazione (art. 12 del TIV).
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (12) Ulteriori prestazioni Il venditore applica, oltre ai contributi in quota fissa di cui al TIC ove applicati dal distributore, un contributo in quota fissa pari a 23,00 euro per ciascuna prestazione relativa a: voltura; disattivazione della fornitura su richiesta del cliente; disattivazione della fornitura a seguito di morosità; riattivazione della fornitura a seguito di morosità; variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa deve essere richiesto una sola volta. Condizioni per l’attivazione e l’erogazione del servizio e sicurezza degli impianti Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (13) Inoltre deve essere indicato che qualora il cliente receda dal contratto, o comunque dia causa di risoluzione del medesimo prima della sua scadenza naturale, nella fattura di chiusura il venditore ha diritto di richiedere la restituzione del bonus una tantum in misura proporzionale al periodo compreso tra la data di cessazione del contratto e la data di scadenza originaria del medesimo. Il bonus una tantum non viene restituito se il contratto cessa in quanto il venditore perde i requisiti, oppure se il recesso del cliente avviene a seguito di un reclamo per il quale non sia pervenuta risposta motivata entro i tempi previsti dalla regolazione.
Condizioni economiche di TUTELA SIMILE Il venditore applica al cliente le seguenti condizioni economiche: • tariffe di trasmissione, distribuzione e misura definiti dall’AEEGSI (tabelle TIT e TIME aggiornate annualmente) e i relativi oneri generali (aggiornati trimestralmente); • il corrispettivo PED (aggiornato trimestralmente) e la componente DISPBT applicati ai clienti della Maggior Tutela; • il corrispettivo PCR (viene definito e pubblicato annualmente); nel 2018 vale 0,402 c/kWh; • il corrispettivo PCV applicato ai clienti della Maggior Tutela (fisso sino al 30/06/2018); • il bonus una tantum (definito singolarmente dal venditore); • sconto per fatturazione elettronica (qualora il cliente scelga l’emissione della fattura via web).
SPESA MATERIA ENERGIA - Maggior Tutela PE+PD+PPE+PCV+ DispBT
SPESA MATERIA ENERGIA - Tutela SIMILE PE+PD+PCR+PCV+DispBT- (bonus una tantum) Bonus una tantum sconto
Facilitatori Informano i clienti circa le caratteristiche e il funzionamento della Tutela SIMILE Informano i clienti circa la durata del contratto di Tutela SIMILE e le opzioni di contratto disponibili al termine del contratto Aiutano i clienti nella comprensione delle offerte di Tutela SIMILE e nella comparazione delle stesse rispetto al servizio di maggior tutela Assistono i clienti finali durante l’accesso al Sito Centrale, per le attività di registrazione e di ottenimento del codice di prenotazione Operano con imparzialità, evitando propri vantaggi o conflitti di interessi Si astengono da qualsiasi attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi
Attivazione Contratto • Il Cliente finale o il Acquisisce un facilitatore accede a codice di http://www.portaletutelasim prenotazione Il CP ha 15 gg. ile.it del contratto di validità • Si registra (CP) • Sceglie il fornitore con cui stipulare il contratto Il CF o il facilitatore, sempre tramite http://www.portaletutelasimile.it, è linkato alla pagina web del fornitore scelto, dove trova lo schema di contratto e può perfezionare il contratto
Scadenza Contratto Alla scadenza del contratto di Tutela SIMILE il cliente finale può: (entro 3 mesi dalla scadenza del contratto riceverà opportuna info dal venditore) a) aderire ad un’offerta di mercato libero con il medesimo fornitore b) aderire ad un’offerta di mercato libero con un altro fornitore c) rientrare in maggior tutela d) nel caso non effettua nessuna delle scelte sopra riportate continueranno ad essere applicate, per ulteriori 12 mesi, le condizioni economiche e contrattuali della TS (senza bonus una tantum); e) alla scadenza degli ulteriori 12 mesi potrà optare per le medesime scelte di cui sopra; in mancanza di scelta, sarà applicata l’Offerta PLACET
Dalla Tutela Simile all’Offerta Placet Nel caso in cui un consumatore, dopo l’attivazione della Tutela Simile, rimane silente: 1 gen 2017 entro set Attivazione 2017 TS (durata 12 informativa mesi) dal venditore dal 1 gen 2018 entro set assenza ulteriori 12 2017 di mesi in TS informativa scelta (senza dal venditore bonus) Attivazione assenza OP dal di medesimo scelta venditore
Introduzione Placet La legge n. 124/2017 (comma 62) stabilisce per tutti i venditori l'obbligo di offrire alle famiglie e ai clienti non domestici connessi in BT almeno: Un’offerta "standard" di fornitura a prezzo fisso dove il prezzo dell'energia non varia per un certo periodo di tempo Un’offerta a prezzo variabile dove il prezzo varia automaticamente in base alle variazioni di un indice di riferimento, stabilito dall’Autorità. L’ Offerta PLACET (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) è stata introdotta dall’ARERA con delibera 555/2017/R/com e obbliga - dal 15 febbraio 2018 - tutti i venditori ad inserire tra le proposte commerciali, un'offerta a prezzi di livellui determinati liberamente dal venditore – ma rappresentati con una struttura definita dall’AEEGSI - e con condizioni contrattuali definite dall‘AEEGSI.
La delibera 555/2017/R/com OFFERTE PLACET Introduce le offerte PLACET, vale a dire offerte facilmente comprensibili e comparabili che devono essere proposte dai venditori di mercato libero; • Tutti i venditori dovranno avere nel proprio menu di offerte anche un’offerta PLACET a prezzo fisso e una a prezzo variabile da offrire alle medesime tipologie di clienti, in tutte le aree territoriali in cui opera, proposte mediante i medesimi canali utilizzati per le offerte del libero. • Le condizioni generali (CG) di fornitura sono fissate dall’Autorità; • Le condizioni economiche hanno una struttura predefinita di corrispettivi, i livelli di prezzo sono liberamente definiti tra le parti; • Le offerte PLACET dovranno essere limitate alla sola fornitura della commodity, senza contemplare servizi aggiuntivi, né potranno essere di tipo dual fuel; • I venditori devono inserire le offerte nel proprio sito internet nella medesima sezione e con le medesime modalità e garantendo la stessa visibilità delle offerte del libero;
Principali aspetti del contratto PLACET La documentazione contrattuale comprende anche i moduli per la presentazione dei reclami e per reclamo di fattura anomala possono essere messi sul sito con il consenso del cliente); • Il venditore nel caso di proposta di fornitura può subordinare la conclusione all’effettuazione di verifiche preliminari; • Il venditore deve mandare comunicazione di accettazione se decide di concludere, o di rifiuto se decide di non concludere; • Il venditore che decida di esercitare la revoca dello switching deve comunicare la risoluzione contrattuale al cliente: • Le CG vengono definite e pubblicate dall’Autorità • Il contratto ha durata indeterminata; • Le condizioni economiche possono essere rinnovate ogni 12 mesi • L’attivazione della fornitura deve avvenire entro il primo giorno del terzo mese successivo alla conclusione del contratto).
• Il cliente deve versare un deposito cauzionale di importo stabilito dall’Autorità (regolato ai sensi del TIV e del TIVG): TIPOLOGIA CLIENTE IMPORTO Domestico EE con bonus 5,2 €/kW Domestico EE no bonus 11,5 /kW sociale Domestico gas no bonus 5000: valore di una mensilità Domestico gas con bonus 5000: valore id una mensilità • Il venditore chiede € 23 per la prestazione di voltura
• Le fatture devono essere full TIF (Testo Integrato Fatturazione) compliant. • La normale modalità di emissione è quella elettronica. • Se il cliente chiede la fattura cartacea non gli deve essere addebitato alcun onere. • Termine di scadenza per il pagamento minimo 20 giorni dalla data di emissione fattura. • Tutte le modalità di pagamento, di cui una gratuita per il cliente, non devono comportare alcun onere per il cliente. • Deve essere offerta rateizzazione obbligatoria, oltre che nei casi di fatture di importo anomalo contenenti ricalcoli (importo >150% EE, >200% Gas), mancato rispetto anche episodico della periodicità di fatturazione o per ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore. • In caso di mancato pagamento il venditore può applicare l’interesse di mora, pari al tasso BCE+ 3,5 punti. • Può essere richiesto il pagamento delle spese postali per i solleciti
Condizioni economiche: componenti da applicare • Le offerte devono avere denominazione fissa: « Nome Società /PLACET FISSA/VARIABILE, EE/GAS, tipologia cliente» • Il venditore applica: • GAS: tariffe di distribuzione, misura, commercializzazione (t1cot relativa alla misura), oneri, componente QT del trasporto e prezzo, come di seguito definito; • EE: tariffe di distribuzione, misura e commercializzazione della misura, Asos, Arim, Uc3, UC6 (definite nel TIT), articoli di dispacciamento pubblicati da Terna (24, 25, 25 bis del TIS) e un prezzo come di seguito definito.
• A tre mesi dalla scadenza del contratto, il venditore deve comunicare il rinnovo delle condizioni economiche (se non lo fa, per i 12 mesi successivi verrà applicato il minor prezzo tra quelli in scadenza e quello previsto dalla placet alla data di scadenza). La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni : Se il cliente non recederà (e in mancanza di sua diversa scelta) gli verrà rinnovata la placet a prezzo fisso o prezzo variabile, indicando il prezzo che verrà applicato al cliente, pari al prezzo placet del momento della comunicazione • Riferimento per prendere visione dell’andamento storico dell’indice • Illustrazione delle variazioni proposte, decorrenza, modalità e termini per esercitare il recesso
Condizioni economiche placet TIPO OFFETA Prezzo P = Pfix+ Pvol PLACET Pfix [€/PdR/anno; Pvol [€/Smc;€/kWh] €/POD/anno Placet Fissa Gas/EE Fissa e invariabile per 12 Fissa e invariabile per 12 mesi mesi Placet variabile GAS Fissa e invariabile per 12 Pvol = P_INGT + a mesi P_INGT quotazione forward Otc all’hub TTF a= spread Placet variabile EE Fissa e invariabile per 12 Pvol = (1+l)*(P_INGM + mesi a); l = fattore correttivo per tenere conto delle perdite di rete. P_INGM valore consuntivo medio del PUN a= spread
Struttura Placet TIPOLOGIA CLIENTI CLIENTE DOMESTICI PMI STRUTTURA QUOTA QUOTA OFFERTA PUNTO ENERGIA PLACET FORMULA PREZZO PREZZO OFFERTA FISSO VARIABILE PLACET CONDIZIONI GENERALI DI UNICHE FORNITURA
I GRUPPI DI ACQUISTO: ELEMENTI DI CONTESTO
La normativa primaria L’art. 1 c.65 della legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge Concorrenza), entrata in vigore il 29 agosto 2017 prevede che l’Autorità formuli: «Linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore dei gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l’aggregazione dei piccoli consumatori». Ambito di applicazione: piccoli consumatori (domestici e piccole imprese) Nuovo soggetto gruppo di acquisto= intermediario qualificato che bilancia la posizione contrattuale del cliente.
Modello organizzativo e funzionamento dei gruppi di acquisto attualmente esistenti in Italia Possono essere costituiti indifferentemente da soggetti pubblici o privati, aggregano un insieme di persone al fine di ottenere risparmi di spesa nell’acquisto di un bene o di un servizio. Modalità di costituzione: Organizzazione informale Possono nascere in un’associazione, una cooperativa di consumo o un consorzio Può essere costituita un’associazione con la finalità dell’acquisto
Le esperienze internazionali Negli anni dal 2011 al 2015 hanno aderito ai gruppi di acquisto circa 4.000.000 di consumatori Circa 800.000 switching eseguiti Soggetti di diritto pubblico/di diritto privato Selezione: tramite aste on line Criteri di selezione: prezzo
I GRUPPI DI ACQUISTO: IL DCO ARERA 191/08
Orientamenti generali dell’Autorità per la definizione delle linee guida Con la definizione delle linee guida l’Autorità intende definire, per i gruppi di acquisto che intendano aderirvi, delle regole di condotta omogenee che assicurino la dovuta trasparenza, la correttezza delle informazioni fornite ai clienti e delle forme di comunicazione utilizzate, nonché un’adeguata assistenza al cliente soprattutto nella fase di stipula e di cambio fornitore. La scelta del carattere volontario delle misure proposte deriva da due ragioni: 1) l’attività dei gruppi di acquisto non è soggetta alla regolazione dell’Autorità 2) L’attività del gruppo di acquisto è innovativa e pertanto richiede una fase sperimentale che, pur garantendo le dovute tutele al cliente finale, non crei eccessive rigidità operative che potrebbero limitarne lo sviluppo.
Ambito di applicazione dei gruppi di acquisto In analogia con i provvedimenti a tutela del cliente finale pubblicati dall’Autorità negli ultimi anni, si prevede che l’ambito di applicazione sia il seguente: Settore EE: tutti i clienti finali connessi in BT Settore GAS: clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc. Sarebbero esclusi dal provvedimento i gruppi che vendono energia direttamente ai membri del gruppo, dal momento che tali gruppi sono qualificabili come società di vendita e già soggetti, in quanto tali, alla regolazione dell’Autorità
Modalità di adesione alle linee guida e pubblicizzazione delle adesioni L’Autorità prevede che l’adesione da parte del gruppo alle linee guida dell’Autorità avvenga su base volontaria con una dichiarazione preliminare resa dall’organizzatore del gruppo con la quale si impegna a rispettarne i contenuti per almeno 2 anni. Le adesioni dei gruppi saranno note mediante pubblicazione sul sito dell’Autorità di un apposito elenco (che permetterebbe ai gruppi di valorizzare l’aspetto reputazionale legato al rispetto degli standard fissati dall’Autorità). Requisito di permanenza nell’elenco è il rispetto integrale degli specifici obblighi in tema di assistenza e informazione del cliente e di correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività. L’Autorità sta valutando (almeno in fase di prima attuazione) e nell’intento di garantire un’efficace pubblicizzazione dell’iniziativa, di incaricare gli esercenti la maggior tutela elettrica e la tutela gas, con riferimento ai soli clienti forniti in maggior tutela o in tutela gas, a fornire informativa sui gruppi di acquisto e sul contenuto dell’elenco
Tempi di attuazione e verifica di conformità alle linee guida e monitoraggio L’Autorità intende prevedere che le misure adottate siano operative decorsi due mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Ai fini della verifica di conformità alle linee guida dei gruppi accreditati ARERA, l’Autorità sta vagliando due ipotesi: Valutazione ex ante, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto allo svolgimento della campagna Valutazione ex post su un campione di gruppi accreditati ARERA Qualora in esito alle verifiche sia accertato l’ inadempimento alle linee guida l’Autorità ,prima di procedere alla sua rimozione dall’elenco, potrà accordare al gruppo un lasso di tempo per adeguarsi. L’Autorità sta valutando anche misure punitive per i gruppi di acquisto che prevedrebbero, in caso di mancato rispetto dei vincoli comportamentali, la restituzione al cliente finale dell’intero importo ( o addirittura dell’importo maggiorato del 50%) versato per il finanziamento della campagna di acquisto collettivo; E’ intenzione dell’Autorità valutare la possibilità di un monitoraggio, con invio periodico di dati relativi agli esiti delle campagne di acquisto collettivo (indicazione del numero di partecipanti, numero di switching eseguiti, caratteristiche dell’offerta proposta, eventualmente pubblicando i risultati del monitoraggio
ORIENTAMENTI SPECIFICI PER LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA Obblighi informativi e di assistenza al cliente a carico dei gruppi accreditati Nell’ottica di garantire al cliente finale correttezza, trasparenza e informazione in merito alle iniziative del gruppo di acquisto, è intenzione dell’Autorità prevedere che i gruppi : - si dotino di sito web mediante il quale il cliente possa aderire all’iniziativa e ricevere le informazioni relative alla campagna, si dotino di recapito telefonico e telematico per fornire informazioni; - rendano noto il proprio inserimento nell’elenco dell’Autorità, rendano disponibile al pubblico una dichiarazione di indipendenza dalle società di vendite (dovrebbero dichiarare assenza di accordi commerciali con le società), garantiscano il rispetto della normativa privacy, adottino tutte le misure per assistere il cliente; - si dotino di una serie di servizi di assistenza clienti per gestire eventuali reclami dei clienti finali nei confronti dei gruppi, per assistere il cliente nella sottoscrizione dell’offerta (rendendo note le procedure), per verificare la compliance normativa del contratto dei fornitori, per le questioni ordinarie relative ai pagamenti, per lettura fatture, chiarimenti e informazioni sul mercato libero, per eventuali rinegoziazioni dell’offerta alla scadenza .
In aggiunta, i gruppi dovranno fornire ai clienti con linguaggio semplice e comprensibile una serie di informazioni sui seguenti punti: Contenuto delle offerte promozionali. Modalità di adesione al gruppo di acquisto. Modalità di selezione del/i fornitore/i da parte del gruppo. Caratteristiche delle offerte proposte e delle condizioni economiche. Ulteriori servizi offerti dai gruppi accreditati.
A) Contenuto delle offerte promozionali Per permettere ai clienti di cogliere consapevolmente le opportunità offerte dal mercato, le comunicazioni promozionali in cui saranno illustrate le attività svolte dai gruppi di acquisto dovrebbero avere i seguenti elementi minimi: Identità dell’organizzatore del gruppo, indipendenza dalle società di vendita o dal service provider per la gestione della piattaforma on line o per esecuzione delle aste on line. Descrizione dell’iniziativa e della sua durata temporale. Clienti di riferimento con indicazione di eventuali condizioni limitative alla partecipazione. Tipo di fornitura. Informativa al cliente che il gruppo non sarà la sua controparte commerciale deputata alla fornitura e come tale rimarrà estraneo al rapporto di fornitura
B) Modalità di adesione al gruppo di acquisto ed eventuali adempimenti Per permettere ai clienti di comprendere appieno il tipo di rapporto instaurato con il gruppo di acquisto, il gruppo dovrà mettere a disposizione del cliente le condizioni generali dell’adesione (è intenzione valutare da parte dell’Autorità la possibilità che l’adesione sia consentita ai clienti anche in modalità off line) anche su supporto durevole. Le condizioni di partecipazione dovranno contenere le seguenti informazioni: Descrizione degli adempimenti del cliente (es eventuale possibilità di accesso solo con modalità on line, obblighi di registrazione, obbligo di conferimento di mandati al gruppo per la conclusione dell’offerta, eventuale obbligo di conclusione del contratto con il fornitore selezionato oppure no). Eventuale termine per aderire. Eventuali obblighi di permanenza minima nel gruppo. Modalità e termini per l’esercizio del recesso dal gruppo. Eventuali corrispettivi richiesti dal gruppo per l’attività svolta. Informazioni e dati richiesti al cliente per la sottoscrizione dell’offerta o per il calcolo della spesa complessiva/ del risparmio ottenibile (assistendo attivamente il cliente).
C) Modalità di selezione del/i fornitori da parte del gruppo L’Autorità ritiene che i clienti dovranno essere messi a conoscenza dei criteri di selezione dei fornitori, ricevendo almeno le seguenti informazioni: Requisiti e modalità di ammissione alla selezione, motivi di esclusione dalla stessa. Tipologia di selezione (ad es se con aste o con negoziazione diretta. Metodi e criteri per l’individuazione della migliore offerta. Arco temporale di svolgimento della selezione. Esistenza di eventuali commissioni a carico dei venditori per essere ammessi alla selezione oppure a carico di quelli prescelti. Previsione delle condizioni economiche e/o contrattuali imposte dai gruppi ai venditori selezionati (es: applicazione prezzo fisso, determinate modalità di pagamento, assenza di garanzie, ecc) numero di venditori partecipanti rispetto a quelli contattati.
D) Caratteristiche dell’offerta e condizioni economiche Con riferimento alle caratteristiche principali dell’offerta, il cliente dovrà ricevere le seguenti informazioni (fermi restando gli obblighi per i venditori che derivano dal codice di condotta commerciale: Identità del venditore e suo recapito . Tipo di fornitura (EE/GAS/DUAL). Tipologia di offerta (prezzo fisso/variabile o di diversa natura con indicazione del periodo nel quale il prezzo rimarrà fisso o delle modalità e frequenza di indicizzazione)spiegando al cliente la differenza tra le offerta a prezzo fisso e quelle a prezzo variabile. Vincolo o meno di esclusiva a favore degli aderenti al gruppo. Eventuali condizioni limitative dell’offerta. Presenza di servizi aggiuntivi a titolo gratuito/oneroso. Validità temporale dell’offerta/durata del contratto. Presenza di eventuali sconti, richiesta di garanzie. Condizioni contrattuali.
Nel caso in cui sia comunicata al cliente la spesa complessiva (obbligatoria nel caso di clienti domestici), le informazioni dovranno essere rese in maniera trasparente e chiara per il cliente. Dovranno essere fornite le informazioni relative ai contenuti minimi delle fatture ai sensi della delibera bolletta 2.0, fornendo al cliente anche il dettaglio delle varie voci di spesa. Dovrà essere data evidenza al cliente dei parametri in base a cui è valutato l’eventuale risparmio. Il cliente dovrà essere informato che l’offerta proposta al gruppo potrebbe non essere la più economica rispetto ad altre offerte di mercato libero. Andranno obbligatoriamente indicati al cliente tutti gli eventuali ulteriori servizi forniti dal gruppo con i relativi costi. L’interfaccia dei portali dovrà essere di immediata comprensione per l’utente e i portali dovranno garantire l’accessibilità al maggior numero di clienti possibile senza discriminazioni; I portali dovranno essere progettati nel rispetto dei più recenti trend e best practice .
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