A cura di Ing. C. Giadrossi - Chorus Call

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A cura di Ing. C. Giadrossi - Chorus Call
a cura di
Ing. C. Giadrossi
 SUPERAMENTO MAGGIOR TUTELA

 (Tutela simile e Offerta PLACET)

 PORTALE OFFERTE

 GRUPPI DI ACQUISTO
TUTELA: 2017 – 2018 - 2019
  Tutela Simile (mercato libero)
  dal 1 gen 2017
            Legge Annuale
            Concorrenza 29 ago 2017

                      Offerta Placet (mercato libero)
                      dal 1 gen 2018

                                   Portale Confrontabilità
                                   Offerte              entro gen 2018

                                                                                Fine M. Tutela
                                                                                 1 luglio 2019

2017                                                                     2019
                   2018

                              Maggior Tutela
Tutela Simile
Contratto di Tutela SIMILE:
è un contratto di fornitura di energia elettrica concluso – nel mercato libero - sulla
base di uno schema contrattuale standard predisposto dal venditore ammesso
nell’ambito della Tutela SIMILE

Facilitatore:
è il soggetto individuato per promuovere la diffusione della Tutela SIMILE presso i
clienti (associazione di consumatori).

Regolamento:
è il regolamento recante le modalità per l’individuazione dei venditori ammessi,
allegato A alla delibera 369/2016/R/eel.

Sito Centrale:
è il sito finalizzato alla promozione e alla gestione dell’interazione, nell’ambito tra
clienti, venditori e l’Amministratore (Acquirente Unico)
Ambito di applicazione
Hanno diritto di ottenere una fornitura di energia elettrica in Tutela
SIMILE i clienti domestici e le PMI serviti in Maggior Tutela, oppure i
clienti aventi diritto al Servizio di Maggior Tutela limitatamente ai casi di
richiesta di voltura o di attivazione di un punto di prelievo nuovo o
precedentemente disattivato.

Il Sito Centrale garantisce il contatto tra clienti e venditori a partire dal
1°gennaio 2017 e sino al superamento del servizio di maggior tutela (e
comunque non oltre il 30 giugno 2018).

                               IMPORTANTE
La conclusione del contratto di Tutela SIMILE da parte del singolo
cliente è consentita una sola volta, sempre che il venditore non perda i
requisiti necessari (es. fallimento del venditore).
Principali caratteristiche

  12 mesi                        Non prorogabile               Sottoscrizione web

Rateizzazione: il venditore è tenuto ad offrire la rateizzazione in tutti i casi di
fatturazione di importi anomali, ricostruzione consumi per accertato malfunzionamento
misuratore, mancato rispetto della periodicità di fatturazione. Applicazione delle stesse
regole applicate ai clienti della Maggior Tutela.

Recesso: il cliente che vuole uscire dalla Maggior tutela non deve inviare la
comunicazione del recesso al venditore uscente, ma basta sottoscrivere un contratto
con il fornitore di tutela simile prescelto.

Deposito cauzionale: è richiesto il versamento in un’unica soluzione di un deposito
cauzionale o di un’altra forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale.

Fatturazione:  applicazione integrale della disciplina sulla fatturazione (TIF). La
scadenza del pagamento della fattura non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di
emissione.
Principali caratteristiche (2)

Condizioni economiche:        la spesa materia energia è completamente definita
dall’ARERA.

Bonus una tantum: sconto sulla materia energia, espresso in €/Pdp/anno applicato dal
venditore interamente nella prima fattura emessa. Se l’importo della fattura è inferiore al
valore del bonus, la parte eccedente potrà essere applicata nelle successive fatture. Lo
sconto proposto da ciascun fornitore è immediatamente individuabile sul Portale.

Sul Portale le offerte dei fornitori ammessi sono ordinate in base a valori decrescenti del
bonus.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE

Ogni venditore ammesso redige uno schema di contratto conforme con quanto
previsto dall’Autorità nel Regolamento.
Sono vietate variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, nonché la
conclusione di patti o l’introduzione di clausole particolari non contemplate nello
schema di contratto.
Sono vietati servizi aggiuntivi alla fornitura di energia elettrica.
Sono applicate le disposizioni del Codice di Condotta Commerciale, la regolazione
dell’Autorità per i venditori del mercato libero in materia di condizioni contrattuali,
trasparenza della bolletta e qualità commerciale.
Restano ferme le previsioni legislative in materia di trattamento dei dati personali e in
materia fiscale, nonché l’applicazione del Codice del Consumo.

Lo schema di contratto redatto dal venditore deve contenere almeno le seguenti
condizioni.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (2)

                        Oggetto del contratto

 Il contratto ha ad oggetto la sola fornitura di energia elettrica. Non
 possono essere offerti, nell’ambito di tale contratto, servizi e
 promozioni aggiuntivi.

 Pertanto nel contratto non deve esserci alcun riferimento ad altre
 promozioni o servizi al di fuori della fornitura elettrica.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (3)
       Conclusione del contratto, durata e condizioni applicate alla scadenza del contratto

•   Per i clienti serviti in maggior tutela, la conclusione del contratto avviene unicamente online
    attraverso la pagina web appositamente dedicata e predisposta dal venditore e pertanto si
    configura come contratto a distanza (come definito ai sensi del Codice del Consumo, artt. 49 e 51).

•   Il venditore comunica al cliente l’avvenuta conclusione del contratto o il proprio rifiuto a contrarre
    entro il termine e secondo le modalità da questi stabilite e pubblicate nell’ambito del contratto.

•   Il contratto ha durata di un anno e non può contenere clausole di rinnovo automatico o
    proroga.

•   Entro il terzo mese antecedente la scadenza del contratto, il venditore effettua una apposita
    comunicazione scritta al cliente indicando: la data in cui il contratto giunge a termine; che è possibile
    aderire ad un’offerta di mercato libero con il medesimo venditore; in alternativa è possibile aderire
    ad un’offerta di mercato libero con un altro venditore scelto dal cliente; il cliente può sempre
    richiedere il rientro in maggior tutela; se il cliente non procede con alcuna scelta, sarà applicato dal
    venditore un ulteriore anno alle medesime condizioni senza sconto.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (4)
                           Consegna copia integrale contratto

L’art. 12.1 della delibera 104/10 (Codice Condotta Commerciale) specifica quali sono le
modalità di consegna del contratto al cliente: al momento della conclusione del
contratto di fornitura - o comunque entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione, se
questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la
trasmissione immediata del documento - il venditore consegna o trasmette al cliente in
forma cartacea, o su altro supporto durevole, una copia integrale del contratto.

                                Data di avvio della fornitura

Il Codice Condotta Commerciale prevede che i contratti riportino la data di attivazione della
fornitura e le modalità con cui il cliente verrà informato dell’eventuale diversa data di avvio,
o del mancato avvio, e delle cause che l’hanno determinata.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (5)

                       Diritto di ripensamento (ove applicabile)

Obbligatorio solamente per i clienti domestici, da esercitarsi entro 14 giorni solari dalla
conclusione del contratto.

                             Mandati al fornitore o a terzi

Viene conferito al venditore un Mandato senza rappresentanza alla stipula dei contratti
di misura, trasporto e dispacciamento con il Distributore competente e con Terna.

                    Diritto di recesso e cessazione della fornitura

Il Codice Condotta Commerciale prevede che i contratti contengano la disciplina
riguardante il recesso e la cessazione della fornitura.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (6)

                            Reclami e richieste di informazioni

Il Codice di Condotta Commerciale prevede che i contratti riportino le modalità per l’inoltro
scritto di richieste di informazioni e reclami, nonché le modalità di attivazione delle
procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie. In particolare, devono essere
indicate almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità e
di eventuali altri Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il
venditore si impegna a partecipare per l’esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione da parte del cliente, e la cui procedura sia gratuita.

Elenco Organismi ADR disponibile su sito AEEGSI:

(http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm#ADR)
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (7)

                                  Cessione del contratto

Il Contratto deve contenere riferimenti alla possibilità o meno di cedere il contratto di
fornitura ad altre società.

                      Risoluzione di controversie, foro competente

Indicazioni in merito al foro territorialmente competente in caso di controversia con il
venditore (per il cliente consumatore il foro competente è quello della città di residenza
del consumatore).

                                 Imposte di registrazione

Indicazioni in merito all’eventuali imposte di registrazione del contratto sottoscritto.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (8)

                 Fatturazione, trasparenza dei documenti di fatturazione

                           e modalità di utilizzo dei dati di misura

La normale modalità di emissione della bolletta è il formato elettronico, il venditore offre
almeno un’altra modalità di emissione delle fatture per i clienti che non intendono
avvalersi del formato elettronico. La disciplina della fatturazione di periodo e delle
modalità di utilizzo dei dati di misura è definita nel rispetto della regolazione dell’Autorità.

Alcuni esempi di prescrizioni del TIF (Testo integrato della fatturazione)

Periodicità di fatturazione: bimestrale 16,5 kW

Ordine e criteri di utilizzo dei dati lettura: effettivi; autoletture validate; stimati

Divieto di fatturare periodi successivi alla data di emissione fattura
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (9)
                             Modalità di pagamento
Il venditore offre più modalità di pagamento, di cui almeno una deve essere
gratuita; in nessun caso può essere addebitato al cliente un corrispettivo
associato alla forma di pagamento prescelta.
                           Tempistiche di pagamento
Il termine di scadenza per il pagamento delle fatture non può essere inferiore
a 20 giorni dalla data di emissione delle medesime.
                                Interessi di mora
Il cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato;
qualora il cliente non rispetti tale termine, il venditore può richiedere al cliente,
per ritardi superiori a 10 giorni, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione
degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso di riferimento
fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento. Il
venditore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito
di pagamento della fattura; non è in ogni caso ammessa la richiesta di
risarcimento di eventuali danni ulteriori.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (10)
                                      Rateizzazione

Trovano applicazione le medesime disposizioni del servizio di maggior tutela (art. 13bis
del TIV).

                  Sospensione della fornitura e riduzione di potenza

Il Codice Condotta Commerciale prevede che i contratti contengano la disciplina
riguardante le conseguenze sull’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, così come
previsto dall'art. 16 della delibera 258/15 (TIMOE).

Alcuni esempi

I contratti devono espressamente indicare del termine ultimo che intercorre tra la
scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l’attivazione delle
procedure previste in caso di morosità del cliente.

I contratti devono indicare gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto
della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (11)

                                     Risoluzione del contratto
Chiare Indicazioni in merito ai casi in cui è possibile risolvere il contratto di fornitura.
                   Deposito cauzionale e altre forme di garanzia equivalenti
Ai clienti è richiesto il versamento in un’unica soluzione di un deposito cauzionale o di un’altra
forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale che assicuri il venditore circa l’esatto
adempimento da parte del cliente. L’ammontare del deposito cauzionale non deve essere
richiesto nei casi in cui il cliente finale titolare del punto di prelievo richieda la domiciliazione
bancaria, postale o su carta di credito.
Per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, al cliente finale non può essere richiesto di
presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. Il deposito
cauzionale è restituito maggiorato in base al tasso di interesse legale.
Il venditore non può richiedere forme di garanzia addizionali.
I livelli di deposito cauzionale sono quelli indicati dall’attuale regolazione (art. 12 del TIV).
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (12)
                                     Ulteriori prestazioni

Il venditore applica, oltre ai contributi in quota fissa di cui al TIC ove applicati dal
distributore, un contributo in quota fissa pari a 23,00 euro per ciascuna prestazione relativa
a: voltura; disattivazione della fornitura su richiesta del cliente; disattivazione della fornitura
a seguito di morosità; riattivazione della fornitura a seguito di morosità; variazione di
potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente. In caso di disattivazione della
fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa deve essere
richiesto una sola volta.

  Condizioni per l’attivazione e l’erogazione del servizio e sicurezza degli impianti

                Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (13)

Inoltre deve essere indicato che qualora il cliente receda dal contratto, o comunque dia
causa di risoluzione del medesimo prima della sua scadenza naturale, nella fattura di
chiusura il venditore ha diritto di richiedere la restituzione del bonus una tantum in
misura proporzionale al periodo compreso tra la data di cessazione del contratto e la data
di scadenza originaria del medesimo.

Il bonus una tantum non viene restituito se il contratto cessa in quanto il venditore
perde i requisiti, oppure se il recesso del cliente avviene a seguito di un reclamo per il
quale non sia pervenuta risposta motivata entro i tempi previsti dalla regolazione.
Condizioni economiche di TUTELA SIMILE

Il venditore applica al cliente le seguenti condizioni economiche:
• tariffe di trasmissione, distribuzione e misura definiti dall’AEEGSI (tabelle
  TIT e TIME aggiornate annualmente) e i relativi oneri generali (aggiornati
  trimestralmente);
• il corrispettivo PED (aggiornato trimestralmente) e la componente DISPBT
  applicati ai clienti della Maggior Tutela;
• il corrispettivo PCR (viene definito e pubblicato annualmente); nel 2018
  vale 0,402 c/kWh;
• il corrispettivo PCV applicato ai clienti della Maggior Tutela (fisso sino al
  30/06/2018);
• il bonus una tantum (definito singolarmente dal venditore);
• sconto per fatturazione elettronica (qualora il cliente scelga l’emissione
  della fattura via web).
SPESA MATERIA ENERGIA - Maggior Tutela
     PE+PD+PPE+PCV+ DispBT
SPESA MATERIA ENERGIA - Tutela SIMILE
PE+PD+PCR+PCV+DispBT- (bonus una tantum)

           Bonus una tantum                   sconto
Facilitatori

Informano i clienti circa le caratteristiche e il funzionamento della Tutela SIMILE
Informano i clienti circa la durata del contratto di Tutela SIMILE e le opzioni di contratto
disponibili al termine del contratto
Aiutano i clienti nella comprensione delle offerte di Tutela SIMILE e nella
comparazione delle stesse rispetto al servizio di maggior tutela
Assistono i clienti finali durante l’accesso al Sito Centrale, per le attività di
registrazione e di ottenimento del codice di prenotazione
Operano con imparzialità, evitando propri vantaggi o conflitti di interessi
Si astengono da qualsiasi attività di promozione o pubblicità commerciale avente per
oggetto beni o servizi prodotti da terzi
Attivazione Contratto

• Il Cliente finale o il
                                          Acquisisce un
  facilitatore accede a
                                            codice di
  http://www.portaletutelasim
                                          prenotazione                    Il CP ha 15 gg.
  ile.it
                                          del contratto                       di validità
• Si registra
                                              (CP)
• Sceglie il fornitore con cui
  stipulare il contratto

                              Il CF o il facilitatore, sempre tramite
                                 http://www.portaletutelasimile.it,
                        è linkato alla pagina web del fornitore scelto,
                           dove trova lo schema di contratto e può
                                      perfezionare il contratto
Scadenza Contratto

Alla scadenza del contratto di Tutela SIMILE il cliente finale può:
(entro 3 mesi dalla scadenza del contratto riceverà opportuna info dal
venditore)
a)   aderire ad un’offerta di mercato libero con il medesimo fornitore
b)   aderire ad un’offerta di mercato libero con un altro fornitore
c)   rientrare in maggior tutela
d)   nel caso non effettua nessuna delle scelte sopra riportate continueranno
     ad essere applicate, per ulteriori 12 mesi, le condizioni economiche e
     contrattuali della TS (senza bonus una tantum);
e)   alla scadenza degli ulteriori 12 mesi potrà optare per le medesime scelte
     di cui sopra; in mancanza di scelta, sarà applicata l’Offerta PLACET
Dalla Tutela Simile all’Offerta Placet

Nel caso in cui un consumatore, dopo l’attivazione della Tutela Simile, rimane silente:

 1 gen 2017
                       entro set
 Attivazione
                          2017
TS (durata 12
                      informativa
    mesi)
                     dal venditore

                                         dal 1 gen
                                            2018              entro set
                        assenza         ulteriori 12             2017
                           di           mesi in TS           informativa
                         scelta            (senza           dal venditore
                                          bonus)
                                                                              Attivazione
                                                              assenza
                                                                                OP dal
                                                                 di
                                                                              medesimo
                                                               scelta
                                                                               venditore
Introduzione Placet

La legge n. 124/2017 (comma 62) stabilisce per tutti i venditori l'obbligo di offrire alle
famiglie e ai clienti non domestici connessi in BT almeno:

 Un’offerta "standard" di fornitura a prezzo fisso dove il prezzo dell'energia non varia
  per un certo periodo di tempo

 Un’offerta a prezzo variabile dove il prezzo varia automaticamente in base alle
  variazioni di un indice di riferimento, stabilito dall’Autorità.

L’ Offerta PLACET (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) è stata introdotta
dall’ARERA con delibera 555/2017/R/com e obbliga - dal 15 febbraio 2018 - tutti i
venditori ad inserire tra le proposte commerciali, un'offerta a prezzi di livellui
determinati liberamente dal venditore – ma rappresentati con una struttura definita
dall’AEEGSI - e con condizioni contrattuali definite dall‘AEEGSI.
La delibera 555/2017/R/com
                     OFFERTE PLACET

Introduce le offerte PLACET, vale a dire offerte facilmente comprensibili e comparabili
che devono essere proposte dai venditori di mercato libero;

•   Tutti i venditori dovranno avere nel proprio menu di offerte anche un’offerta
    PLACET a prezzo fisso e una a prezzo variabile da offrire alle medesime tipologie
    di clienti, in tutte le aree territoriali in cui opera, proposte mediante i medesimi
    canali utilizzati per le offerte del libero.
•   Le condizioni generali (CG) di fornitura sono fissate dall’Autorità;
•   Le condizioni economiche hanno una struttura predefinita di corrispettivi, i livelli di
    prezzo sono liberamente definiti tra le parti;
•   Le offerte PLACET dovranno essere limitate alla sola fornitura della commodity,
    senza contemplare servizi aggiuntivi, né potranno essere di tipo dual fuel;
•   I venditori devono inserire le offerte nel proprio sito internet nella medesima
    sezione e con le medesime modalità e garantendo la stessa visibilità delle offerte
    del libero;
Principali aspetti del contratto PLACET

La documentazione contrattuale comprende anche i moduli per la
presentazione dei reclami e per reclamo di fattura anomala possono essere
messi sul sito con il consenso del cliente);

• Il venditore nel caso di proposta di fornitura può subordinare la
conclusione all’effettuazione di verifiche preliminari;
• Il venditore deve mandare comunicazione di accettazione se decide di
concludere, o di rifiuto se decide di non concludere;
• Il venditore che decida di esercitare la revoca dello switching deve
comunicare la risoluzione contrattuale al cliente:
• Le CG vengono definite e pubblicate dall’Autorità
• Il contratto ha durata indeterminata;
• Le condizioni economiche possono essere rinnovate ogni 12 mesi
• L’attivazione della fornitura deve avvenire entro il primo giorno del terzo
mese successivo alla conclusione del contratto).
• Il cliente deve versare un deposito cauzionale di importo stabilito
  dall’Autorità (regolato ai sensi del TIV e del TIVG):

     TIPOLOGIA CLIENTE                            IMPORTO
     Domestico EE con bonus            5,2 €/kW

     Domestico EE no bonus             11,5 /kW
     sociale

     Domestico gas no bonus             5000: valore di una mensilità

     Domestico gas con bonus            5000: valore id una mensilità

• Il venditore chiede € 23 per la prestazione di voltura
• Le fatture devono essere full TIF (Testo Integrato Fatturazione) compliant.
• La normale modalità di emissione è quella elettronica.
• Se il cliente chiede la fattura cartacea non gli deve essere addebitato alcun
  onere.
• Termine di scadenza per il pagamento minimo 20 giorni dalla data di
  emissione fattura.
• Tutte le modalità di pagamento, di cui una gratuita per il cliente, non devono
  comportare alcun onere per il cliente.
• Deve essere offerta rateizzazione obbligatoria, oltre che nei casi di fatture di
  importo anomalo contenenti ricalcoli (importo >150% EE, >200% Gas),
  mancato rispetto anche episodico della periodicità di fatturazione o per
  ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore.
•    In caso di mancato pagamento il venditore può applicare l’interesse di mora,
    pari al tasso BCE+ 3,5 punti.
• Può essere richiesto il pagamento delle spese postali per i solleciti
Condizioni economiche:
              componenti da applicare

• Le offerte devono avere denominazione fissa: « Nome Società
  /PLACET FISSA/VARIABILE, EE/GAS, tipologia cliente»
• Il venditore applica:
• GAS: tariffe di distribuzione, misura, commercializzazione (t1cot relativa
  alla misura), oneri, componente QT del trasporto e prezzo, come di
  seguito definito;
• EE: tariffe di distribuzione, misura e commercializzazione della misura,
  Asos, Arim, Uc3, UC6 (definite nel TIT), articoli di dispacciamento
  pubblicati da Terna (24, 25, 25 bis del TIS) e un prezzo come di seguito
  definito.
• A tre mesi dalla scadenza del contratto, il venditore deve comunicare il
  rinnovo delle condizioni economiche (se non lo fa, per i 12 mesi successivi
  verrà applicato il minor prezzo tra quelli in scadenza e quello previsto dalla
  placet alla data di scadenza). La comunicazione deve contenere le seguenti
  informazioni :

          Se il cliente non recederà (e in mancanza di sua diversa scelta) gli
           verrà rinnovata la placet a prezzo fisso o prezzo variabile, indicando
           il prezzo che verrà applicato al cliente, pari al prezzo placet del
           momento della comunicazione
         • Riferimento per prendere visione dell’andamento storico dell’indice
         • Illustrazione delle variazioni proposte, decorrenza, modalità e
           termini per esercitare il recesso
Condizioni economiche placet

TIPO OFFETA                        Prezzo P = Pfix+ Pvol
PLACET
                       Pfix [€/PdR/anno;            Pvol [€/Smc;€/kWh]
                       €/POD/anno
Placet Fissa Gas/EE    Fissa e invariabile per 12   Fissa e invariabile per 12
                       mesi                         mesi
Placet variabile GAS   Fissa e invariabile per 12   Pvol = P_INGT + a
                       mesi                         P_INGT quotazione
                                                    forward Otc all’hub TTF
                                                    a= spread
Placet variabile EE    Fissa e invariabile per 12   Pvol = (1+l)*(P_INGM +
                       mesi                         a);
                                                    l = fattore correttivo per
                                                    tenere conto delle
                                                    perdite di rete.
                                                    P_INGM valore
                                                    consuntivo medio del
                                                    PUN
                                                    a= spread
Struttura Placet

TIPOLOGIA        CLIENTI
CLIENTE         DOMESTICI    PMI

 STRUTTURA      QUOTA          QUOTA
 OFFERTA        PUNTO          ENERGIA
 PLACET

 FORMULA       PREZZO        PREZZO
 OFFERTA       FISSO         VARIABILE
 PLACET

 CONDIZIONI
 GENERALI DI        UNICHE
 FORNITURA
I GRUPPI DI ACQUISTO:
ELEMENTI DI CONTESTO
La normativa primaria

L’art. 1 c.65 della legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge Concorrenza), entrata in
vigore il 29 agosto 2017 prevede che l’Autorità formuli: «Linee guida per
promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore dei gruppi
di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e
alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme
informatiche tese a facilitare l’aggregazione dei piccoli consumatori».

Ambito di applicazione: piccoli consumatori (domestici e piccole imprese)

Nuovo soggetto gruppo di acquisto= intermediario qualificato che bilancia la
posizione contrattuale del cliente.
Modello organizzativo e
       funzionamento dei gruppi di acquisto
           attualmente esistenti in Italia
Possono essere costituiti indifferentemente da soggetti pubblici o privati, aggregano un
insieme di persone al fine di ottenere risparmi di spesa nell’acquisto di un bene o di un
servizio.

Modalità di costituzione:

 Organizzazione informale

 Possono nascere in un’associazione, una cooperativa di consumo o un consorzio

 Può essere costituita un’associazione con la finalità dell’acquisto
Le esperienze internazionali

Negli anni dal 2011 al 2015 hanno aderito ai gruppi di
acquisto circa 4.000.000 di consumatori
Circa 800.000 switching eseguiti
Soggetti di diritto pubblico/di diritto privato
Selezione: tramite aste on line
Criteri di selezione: prezzo
I GRUPPI DI ACQUISTO:
 IL DCO ARERA 191/08
Orientamenti generali dell’Autorità per la
           definizione delle linee guida

 Con la definizione delle linee guida l’Autorità intende definire, per i gruppi di
acquisto che intendano aderirvi, delle regole di condotta omogenee che
assicurino la dovuta trasparenza, la correttezza delle informazioni fornite ai
clienti e delle forme di comunicazione utilizzate, nonché               un’adeguata
assistenza al cliente soprattutto nella fase di stipula e di cambio fornitore.

 La scelta del carattere volontario delle misure proposte deriva da due ragioni:
1) l’attività dei gruppi di acquisto non è soggetta alla regolazione dell’Autorità
2) L’attività del gruppo di acquisto è innovativa e pertanto richiede una fase
   sperimentale che, pur garantendo le dovute tutele al cliente finale, non crei
   eccessive rigidità operative che potrebbero limitarne lo sviluppo.
Ambito di applicazione dei gruppi di acquisto

In analogia con i provvedimenti a tutela del cliente finale pubblicati dall’Autorità negli
ultimi anni, si prevede che l’ambito di applicazione sia il seguente:

 Settore EE: tutti i clienti finali connessi in BT

 Settore GAS: clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc.

Sarebbero esclusi dal provvedimento i gruppi che vendono energia direttamente ai
membri del gruppo, dal momento che tali gruppi sono qualificabili come società di
vendita e già soggetti, in quanto tali, alla regolazione dell’Autorità
Modalità di adesione alle linee guida e
           pubblicizzazione delle adesioni
   L’Autorità prevede che l’adesione da parte del gruppo alle linee guida
    dell’Autorità avvenga su base volontaria con una dichiarazione preliminare
    resa dall’organizzatore del gruppo con la quale si impegna a rispettarne i
    contenuti per almeno 2 anni.
   Le adesioni dei gruppi saranno note mediante pubblicazione sul sito
    dell’Autorità di un apposito elenco (che permetterebbe ai gruppi di valorizzare
    l’aspetto reputazionale legato al rispetto degli standard fissati dall’Autorità).
    Requisito di permanenza nell’elenco è il rispetto integrale degli specifici
    obblighi in tema di assistenza e informazione del cliente e di correttezza e
    trasparenza nello svolgimento della propria attività.
   L’Autorità sta valutando (almeno in fase di prima attuazione) e nell’intento di
    garantire un’efficace pubblicizzazione dell’iniziativa, di incaricare gli esercenti
    la maggior tutela elettrica e la tutela gas, con riferimento ai soli clienti forniti in
    maggior tutela o in tutela gas, a fornire informativa sui gruppi di acquisto e sul
    contenuto dell’elenco
Tempi di attuazione e verifica di conformità alle
          linee guida e monitoraggio
 L’Autorità intende prevedere che le misure adottate siano operative decorsi due mesi
  dalla pubblicazione del provvedimento.
 Ai fini della verifica di conformità alle linee guida dei gruppi accreditati ARERA, l’Autorità sta
  vagliando due ipotesi:
    Valutazione ex ante, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto allo svolgimento della
      campagna
    Valutazione ex post su un campione di gruppi accreditati ARERA
 Qualora in esito alle verifiche sia accertato l’ inadempimento alle linee guida l’Autorità
  ,prima di procedere alla sua rimozione dall’elenco, potrà accordare al gruppo un lasso di
  tempo per adeguarsi.
 L’Autorità sta valutando anche misure punitive per i gruppi di acquisto che prevedrebbero, in
  caso di mancato rispetto dei vincoli comportamentali, la restituzione al cliente finale
  dell’intero importo ( o addirittura dell’importo maggiorato del 50%) versato per il
  finanziamento della campagna di acquisto collettivo;
 E’ intenzione dell’Autorità valutare la possibilità di un monitoraggio, con invio periodico di
  dati relativi agli esiti delle campagne di acquisto collettivo (indicazione del numero di
  partecipanti, numero di switching eseguiti, caratteristiche dell’offerta proposta,
  eventualmente pubblicando i risultati del monitoraggio
ORIENTAMENTI SPECIFICI PER LA
             DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA
Obblighi informativi e di assistenza al cliente a carico dei gruppi accreditati
Nell’ottica di garantire al cliente finale correttezza, trasparenza e informazione in
merito alle iniziative del gruppo di acquisto, è intenzione dell’Autorità prevedere che
i gruppi :
- si dotino di sito web mediante il quale il cliente possa aderire all’iniziativa e ricevere
le informazioni relative alla campagna, si dotino di recapito telefonico e telematico
per fornire informazioni;
- rendano noto il proprio inserimento nell’elenco dell’Autorità, rendano disponibile al
pubblico una dichiarazione di indipendenza dalle società di vendite (dovrebbero
dichiarare assenza di accordi commerciali con le società), garantiscano il rispetto
della normativa privacy, adottino tutte le misure per assistere il cliente;
- si dotino di una serie di servizi di assistenza clienti per gestire eventuali reclami dei
clienti finali nei confronti dei gruppi, per assistere il cliente nella sottoscrizione
dell’offerta (rendendo note le procedure), per verificare la compliance normativa del
contratto dei fornitori, per le questioni ordinarie relative ai pagamenti, per lettura
fatture, chiarimenti e informazioni sul mercato libero, per eventuali rinegoziazioni
dell’offerta alla scadenza .
In aggiunta, i gruppi dovranno fornire ai clienti con linguaggio semplice
e comprensibile una serie di informazioni sui seguenti punti:

 Contenuto delle offerte promozionali.
 Modalità di adesione al gruppo di acquisto.
 Modalità di selezione del/i fornitore/i da parte del gruppo.
 Caratteristiche delle offerte proposte e delle condizioni economiche.
 Ulteriori servizi offerti dai gruppi accreditati.
A) Contenuto delle offerte promozionali
Per permettere ai clienti di cogliere consapevolmente le opportunità offerte dal mercato,
le comunicazioni promozionali in cui saranno illustrate le attività svolte dai gruppi di
acquisto dovrebbero avere i seguenti elementi minimi:
 Identità dell’organizzatore del gruppo, indipendenza dalle società di vendita o dal
   service provider per la gestione della piattaforma on line o per esecuzione delle aste
   on line.
 Descrizione dell’iniziativa e della sua durata temporale.
 Clienti di riferimento con indicazione di eventuali condizioni limitative alla
   partecipazione.
 Tipo di fornitura.
 Informativa al cliente che il gruppo non sarà la sua controparte commerciale deputata
   alla fornitura e come tale rimarrà estraneo al rapporto di fornitura
B) Modalità di adesione al gruppo di acquisto ed
eventuali adempimenti
Per permettere ai clienti di comprendere appieno il tipo di rapporto instaurato con il
gruppo di acquisto, il gruppo dovrà mettere a disposizione del cliente le condizioni
generali dell’adesione (è intenzione valutare da parte dell’Autorità la possibilità che
l’adesione sia consentita ai clienti anche in modalità off line) anche su supporto durevole.
Le condizioni di partecipazione dovranno contenere le seguenti informazioni:
 Descrizione degli adempimenti del cliente (es eventuale possibilità di accesso solo
    con modalità on line, obblighi di registrazione, obbligo di conferimento di mandati al
    gruppo per la conclusione dell’offerta, eventuale obbligo di conclusione del contratto
    con il fornitore selezionato oppure no).
 Eventuale termine per aderire.
 Eventuali obblighi di permanenza minima nel gruppo. Modalità e termini per
    l’esercizio del recesso dal gruppo. Eventuali corrispettivi richiesti dal gruppo per
    l’attività svolta.
 Informazioni e dati richiesti al cliente per la sottoscrizione dell’offerta o per il calcolo
    della spesa complessiva/ del risparmio ottenibile (assistendo attivamente il cliente).
C) Modalità di selezione del/i fornitori da parte
del gruppo

L’Autorità ritiene che i clienti dovranno essere messi a conoscenza dei criteri di selezione
dei fornitori, ricevendo almeno le seguenti informazioni:
Requisiti e modalità di ammissione alla selezione, motivi di esclusione dalla stessa.
Tipologia di selezione (ad es se con aste o con negoziazione diretta.
Metodi e criteri per l’individuazione della migliore offerta. Arco temporale di svolgimento
della selezione.

Esistenza di eventuali commissioni a carico dei venditori per essere ammessi alla
selezione oppure a carico di quelli prescelti.
Previsione delle condizioni economiche e/o contrattuali imposte dai gruppi ai venditori
selezionati (es: applicazione prezzo fisso, determinate modalità di pagamento, assenza
di garanzie, ecc) numero di venditori partecipanti rispetto a quelli contattati.
D) Caratteristiche dell’offerta e condizioni
economiche
Con riferimento alle caratteristiche principali dell’offerta, il cliente dovrà ricevere le
seguenti informazioni (fermi restando gli obblighi per i venditori che derivano dal codice
di condotta commerciale:
 Identità del venditore e suo recapito . Tipo di fornitura (EE/GAS/DUAL).
 Tipologia di offerta (prezzo fisso/variabile o di diversa natura con indicazione del
    periodo nel quale il prezzo rimarrà fisso o delle modalità e frequenza di
    indicizzazione)spiegando al cliente la differenza tra le offerta a prezzo fisso e quelle a
    prezzo variabile.
 Vincolo o meno di esclusiva a favore degli aderenti al gruppo. Eventuali condizioni
    limitative dell’offerta.
 Presenza di servizi aggiuntivi a titolo gratuito/oneroso.               Validità temporale
    dell’offerta/durata del contratto.
 Presenza di eventuali sconti, richiesta di garanzie. Condizioni contrattuali.
Nel caso in cui sia comunicata al cliente la spesa complessiva (obbligatoria nel caso di
clienti domestici), le informazioni dovranno essere rese in maniera trasparente e chiara
per il cliente.
Dovranno essere fornite le informazioni relative ai contenuti minimi delle fatture ai sensi
della delibera bolletta 2.0, fornendo al cliente anche il dettaglio delle varie voci di spesa.
Dovrà essere data evidenza al cliente dei parametri in base a cui è valutato l’eventuale
risparmio.
Il cliente dovrà essere informato che l’offerta proposta al gruppo potrebbe non essere la
più economica rispetto ad altre offerte di mercato libero.
Andranno obbligatoriamente indicati al cliente tutti gli eventuali ulteriori servizi forniti dal
gruppo con i relativi costi.
L’interfaccia dei portali dovrà essere di immediata comprensione per l’utente e i portali
dovranno garantire l’accessibilità al        maggior numero di clienti possibile senza
discriminazioni;
I portali dovranno essere progettati nel rispetto dei più recenti trend e best practice .
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