A.C. 939 Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina
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A.C. 939 Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina (Conversione in legge del DL 16/2023) N. 44 – 21 marzo 2023
Camera dei deputati XIX LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni A.C. 939 Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina (Conversione in legge del DL 16/2023) N. 44 – 21 marzo 2023
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 – bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 – com_bilancio@camera.it ___________________________________________________________________________ La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INDICE PREMESSA ...................................................................................................................................................................- 3 - VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ............................................................................................................................- 3 - ARTICOLO 1 .................................................................................................................................................................................... - 3 - PROROGA DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E ACCOGLIENZA A SEGUITO DELLA CRISI UCRAINA .................................- 3 - ARTICOLO 2 ..................................................................................................................................................................................- 12 - PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER LE PERSONE PROVENIENTI DALL’UCRAINA ....................................- 12 - ARTICOLO 3 ..................................................................................................................................................................................- 14 - ASSISTENZA PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA ................................................- 14 - ARTICOLO 4 ..................................................................................................................................................................................- 17 - COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO ....................................................................................- 17 - ARTICOLO 5, COMMI 2 E 3 ........................................................................................................................................................- 18 - COPERTURA DEGLI ONERI RECATI DAL DECRETO .........................................................................................- 18 - ALLEGATO.....................................................................................................................................................................................- 25 - PROSPETTO DELLE RIDUZIONI DI SPESA PREVISTE DAL DPCM 4 NOVEMBRE 2022 E DALL’ALLEGATO N.1 DEL DL 2 MARZO 2023, N. 16.............................................................................................................................- 25 - I
Informazioni sul provvedimento A.C. 939 Titolo: Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina Iniziativa: governativa Iter al Senato: no Relazione tecnica (RT): presente Relatore per la De Corato Commissione di merito: Gruppo: FdI Commissione competente: I (Affari costituzionali) PREMESSA Il disegno di legge ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLO 1 Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina Normativa vigente: l’articolo 31 del decreto-legge n 21/2022 ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio fino al 31 dicembre 2022 e nei limiti di 348 milioni di euro per l'anno 2022 (a valere sulle risorse del fondo per le emergenze nazionali (FEN) conseguentemente incrementate per il 2022) ad attuare le seguenti modalità di accoglienza per le persone provenienti dall’Ucraina. Accoglienza diffusa (articolo 31, comma 1, lettera a)) mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri (art. 42, TU immigrazione) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La misura è prevista fino a 15.000 unità. Con il successivo articolo 44, del decreto legge n. 50/2022 è stata incrementata la soglia massima posti di accoglienza di -3-
ulteriori 15.000 unità, poi ridotti a 7.000 dall’articolo 26 del decreto-legge n. 115/2022 ai fini di un incremento pari a 7.000 posti del Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI). Pertanto, i posti attualmente disponibili per l’accoglienza diffusa sono fino a un massimo di 22.000 unità. Ulteriori forme di sostentamento (articolo 31, comma 1, lettera b)) delle persone provenienti dall’Ucraina (titolari della protezione temporanea) che abbiano già provveduto ad una autonoma sistemazione, per un massimo di 60.000 unità. Il contributo è previsto per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale e con termine non oltre il 31 dicembre 2022; Contributo forfettario alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 31, comma 1, lettera c)), in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfettario per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da parte dei “richiedenti e titolari della protezione temporanea”, per un massimo di 100.000 unità. L’onere complessivo di tale misura è stabilito nel limite di 152 milioni di euro per l’anno 2022. L’articolo 31 ha altresì, incrementato di euro 7.533.750 per il 2022 le risorse di bilancio iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza anche al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza. Pertanto gli oneri complessivi derivanti dall’articolo 31 sono dallo stesso indicati pari a euro 355.533.750 per il 2022. Da ultimo, i commi 669-671 della legge di bilancio 2023 (legge n. 192/2022) hanno disposto la proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 lo stato di emergenza Ucraina, con la possibilità di eventuali ulteriori proroghe di tale termine da adottare nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le norme prorogano fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall’Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21/2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26). In particolare, sono prorogate nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma in esame le misure di seguito indicate. Prosecuzione dell’accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità (lettera a)); Proroga, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’elargizione del contributo di sostentamento (lettera b)); Assegnazione, anche per l’anno 2023 nel limite di ulteriori 40 milioni di euro, del contributo una tantum finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (lettera c)). -4-
Le norme, inoltre, autorizzano il Dipartimento della protezione civile a disporre con ordinanze ex art. 25 del Codice di protezione civile1 la rimodulazione delle misure previste dai commi 1 e 6, sulla base delle effettive esigenze, potendo individuare il numero dei soggetti coinvolti purché nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si ricorda che anche la legge di bilancio 2023 (legge n. 192/2022) ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a disporre, mediante ordinanze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 31 DL n. 21/2022, individuando il numero dei soggetti coinvolti, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime. A tali rimodulazioni si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le norme stabiliscono che per l’attuazione delle misure sopra descritte, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (FEN)2 nel limite complessivo di 89,6 milioni di euro per l'anno 2023 (comma 3). Si ricorda che i ricorda in particolare che per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall’Ucraina, previste dal decreto-legge n. 21 del 2022, il medesimo Fondo è stato incrementato di 348 milioni per il 2022. Nel bilancio 2023, il cap. 7441 dello stato di previsione del MEF presenta a favore del Fondo per le emergenze nazionali stanziamenti pari a 490 milioni per l’anno 2023. Le norme incrementano per l’anno 2023 le risorse necessarie per garantire l’accoglienza dei profughi dall’Ucraina nei centri governativi e territoriali destinati ai migranti fino al 31 dicembre 2023: 137.851.305 euro ad incremento dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il finanziamento dei centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari - CAS3 (comma 4); 52.295.898 euro ad incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per garantire la prosecuzione dell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina anche nelle strutture territoriali della rete SAI – Sistema di accoglienza e integrazione (comma 5). Agli oneri derivanti dai citati rifinanziamenti si provvede ai sensi dell’articolo 5 (disposizioni finanziarie) del provvedimento in esame (comma 7). Con riferimento all’assistenza sanitaria le norme dispongono la prosecuzione della garanzia di accesso all’assistenza medesima sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani nell’ambito del fabbisogno sanitario standard per l’anno 2023. 1 Si tratta di ordinanze di protezione civile autorizzate sulla base della deliberazione dello stato di emergenza a derogare alla normativa vigente. 2 Di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018). 3 I menzionati centri rappresentano il sistema di c.d. prima accoglienza, ove i migranti, terminate le procedure di preidentificazione e foto-segnalamento, se hanno manifestato la volontà di chiedere asilo in Italia, vengono trasferiti (articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 - c.d. decreto accoglienza). -5-
In proposito, come già esposto, si ricorda che il contributo in favore delle regioni per l’erogazione dell’assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall’Ucraina richiedenti e titolari della protezione temporanea, è stato introdotto dal decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31, co. 1, lett. c)), per un massimo di 100.000 unità, nel limite di 152 milioni di euro per l’anno 2022. Il successivo decreto- legge n. 50 del 2022 (articolo 44, comma 1, lett. c)) ha integrato lo stanziamento a tal fine previsto nel limite di 27 milioni per l’anno 2022, in modo da finanziare ulteriori 20.000 unità. Nell’esercizio dei poteri di rimodulazione riconosciuti in capo al Dipartimento della protezione civile dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 671, L. n. 197/2022) per garantire le misure di accoglienza e assistenza fino al 2 marzo 2023 (termine dello stato di emergenza alla data di approvazione della legge di bilancio) con ordinanza 27 febbraio 2023 il contributo forfetario è stato riconosciuto per un massimo di ulteriori 50.000 unità, a tal fine provvedendo mediante le somme non utilizzate autorizzate per l'attivazione del contingente di 22.000 posti di accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del D.L. n. 21/2022. Pertanto, le risorse per l’accesso alle cure sono dimensionate per fornire assistenza sanitaria a un bacino di utenza pari a 170.000 persone. Inoltre, si dispone che il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome, provvedono, entro il 30 aprile 2023, alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale finanziato ai sensi delle richiamate disposizioni, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 6). Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. (milioni di euro) Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 Maggiori spese correnti Risorse Ministero dell’Interno per attivazione, 137,9 137,9 137,9 locazione e gestione centri di accoglienza Incremento Fondo nazionale per le politiche e i servizi 52,3 52,3 52,3 dell’asilo di cui all’art.1-septies DL. 416/1989 -6-
La relazione tecnica espone una tabella, riporta di seguito, nella quale sono riepilogati i fabbisogni finanziari delle norme in esame per un totale di 488.880.203 euro per l’anno 2023. STIMA MISURE FABBISOGNO 2023 COPERTURA (Euro) Accoglienza diffusa (comma 1, lettera a)) 49.543.000 Fondo emergenze nazionali Contributo di sostentamento (comma 1, lettera b)) 18.090.000 A valere sulle risorse di cui all’art. 31, c. 1 lett. a) Contributo ai Comuni per servizi sociali (comma 1, lettera 40.000.000 Fondo emergenze c)) nazionali Incremento risorse Centri accoglienza governativi 137.851.305 Articolo 5 del (comma 4) provvedimento in Incremento risorse SAI (comma 5) 52.295.898 esame Risorse per l’accesso ai servizi SSN (comma 6) 191.100.000 Risorse SSN a legislazione vigente TOTALE ONERI 488.880.203 Fonte: rielaborazione su dati RT Assistenza diffusa (Comma 1, lettera a)) – la disposizione reca onere di 49,6 milioni di euro per il 2023. La RT utilizza i seguenti parametri ai fini della stima: - unità accolte: 7.000 - costo pro-capite/giorno: 33 euro - giorni: 303 (dal 4 marzo al 31 dicembre 2023) La proroga dell’accoglienza in oggetto determina un costo complessivo pari a 69.993.000 euro. La RT afferma che attualmente residuano per tale attività 20.450.000 euro e che pertanto il fabbisogno massimo è quantificabile in euro 49.543.000 euro. Contributo di sostentamento (Comma 1, lettera b)) – la disposizione non comporta nuovi oneri. La RT utilizza i seguenti parametri ai fini della stima: - unità accolte: 1.350 adulti e 650 figli/minori - costo pro-capite/90 giorni: 900 euro per gli adulti e 450 euro per i minori -7-
- giorni: fino al 31 dicembre 2023. La proroga dell’accoglienza in oggetto determina un costo complessivo pari a 18.090.000 euro, che risulta, secondo al RT, integralmente coperto con il contratto in essere e le somme già disponibili a tal fine. Contributo ai Comuni per carico extra servizi sociali (Comma 1, lettera c)) – la disposizione determina un onere di 40 milioni di euro per il 2023. Accoglienza nei centri governativi – CAS (Comma 4) – la disposizione determina oneri pari a 137.851.304,40 euro. La RT precisa che si è registrata una tendenza in incremento di quelli accolti nei centri governativi fino al mese di agosto 2022 ed una successiva inversione in decremento iniziata nel mese di settembre 2022 e stabilmente proseguita fino al mese di dicembre 2023, come risulta dalla tabella riportata nella RT, alla quale si rinvia. La RT per ragioni prudenziali ipotizza che nel periodo 4.03.2023-31.12.2023, il dato numerico dei profughi ucraini accolti in strutture governative rimanga invariato rispetto a quello registrato alla data del 31.12.2022 (pari a 11.192 unità). La RT utilizza i seguenti parametri ai fini della stima: - unità accolte: 11.192 - costo medio pro-capite/pro-die: 40,65 euro - giorni: 303 (dal 4 marzo al 31 dicembre 2023). Prosecuzione dell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina nelle strutture territoriali della rete SAI – Sistema di accoglienza e integrazione (comma 5) – la disposizione determina oneri pari a 52.295.897,51 euro. La RT precisa che la disposizione in esame assicura le risorse necessarie per la prosecuzione, dal 4 marzo al 31 dicembre 2023, dei progetti di accoglienza dei profughi ucraini nella rete SAI, già finanziati, fino al 31 dicembre 2022, con decreti ministeriali del 23 agosto 2022 e 23 settembre 2022, che prevedono il finanziamento rispettivamente, di 2.325 posti in ampliamento nell'ambito di progetti già attivi nella rete SAI e di 2.066 posti relativi a nuovi progetti. Inoltre di tali progetti, con decreti ministeriali 27 febbraio 2023, n. 7412 e 27 febbraio 2023, n.7408 sono stati ulteriormente finanziati dal 1° gennaio al 3 marzo 2023, rispettivamente n. 2125 posti per euro 5.492.689,60 e n. 2066 posti per euro 5.238.006 con risorse a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi dell'Asilo. Atteso che il decreto ministeriale del 23 agosto 2022 prevede un finanziamento di euro 13.785.547,05 relativamente al periodo 10.08.2022-31.12.2022 (143 giorni) e che il decreto ministeriale del 23 settembre 2022 prevede un finanziamento di euro 30.836.651,30 su base annua (365 giorni), si determina il costo medio pro capite - pro die dei progetti per ciascuno dei predetti decreti rispettivamente in euro 41,46 ed euro 40,894. La RT reca un prospetto riepilogativo della stima egli oneri e dei parametri utilizzati: 4 Per il calcolo dettagliato del costo pro-capite medio giornaliero si rinvia alla relazione tecnica. -8-
POSTI COSTO MEDIO GIORNI TOTALE (Euro) (Euro) 2.125 41,46 303 26.697.252,74 2.066 40,89 303 25.598.644,77 TOTALE 52.295.897,51 NB: 1 costi medi riportati sono arrotondati al secondo decimale. Il calcolo del totale complessivo deriva dal numero dei posti moltiplicato rispettivamente per 41,463409427 euro e 40,89253444 euro pro die pro capite. Fonte: RT prosecuzione della garanzia di accesso all’assistenza sanitaria sul territorio nazionale (comma 6) – la disposizione determina oneri pari a 191.061.506 euro. La RT espone i dati amministrativi utili ai fini della stima delle persone interessate alla proroga in esame. Secondo i dati resi disponibili dal Ministero dell'Interno, alla data del presente decreto, risultano aver presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea un totale di 172.895 persone, di cui 118.753 adulti e 54.142 minori. Sulla base delle informazioni disponibili è possibile. Alla data del presente decreto, infatti, rispetto ai 147.684 permessi già autorizzati e disponibili, solo 116.822 risultano ritirati dai legittimi titolari. Ulteriori 25.211 richieste di permesso risultano, attualmente, in corso di istruttoria. È pertanto stimabile, per differenza, in 30.862 (172.895-116.822-25.211) il numero dei richiedenti non permanentemente presenti (permessi autorizzati, ma non ritirati). Tale numero corrisponde al 17,85% del totale dei richiedenti. Con riferimento alle risorse già stanziate per l’assistenza sanitaria la RT afferma che le stesse ammontano complessivamente a 268 milioni di euro calcolati sulla presenza teorica di 170.000 persone5. Sulla base dei dati amministrativi sopra richiamati la RT stima un minor onere pari a 47.838.000 euro (corrispondente al 17.85% del totale delle risorse assegnate pari alla quota delle persone che non hanno ritirato il permesso e che quindi non sono presenti, secondo la RT sul territorio italiano). La RT utilizza i seguenti parametri ai fini della stima: - persone permanentemente presenti sul territorio italiano: 142.033 (domande di permesso di soggiorno 173.895 – permessi non ritirati 30.862). - percentuale permessi non ritirati: 17,85% - costo medio pro-capite/mese: 168,20 euro - mesi: 10 (dal 4 marzo al 31 dicembre 2023); - costo complessivo marzo-dicembre 2023: 238.899.506 euro (=168,20x142.033x10) - risorse già assegnate da marzo 2022 a febbraio 2023: 268.000.000 euro; 5 La RT precisa che il contributo forfetario mensile previsto dall'art. 31, comma l, lettera c), del decreto legge n. 21/2022, è stato ripartito, in anticipazione, alle Regioni e Province Autonome nella misura di 268 milioni di euro (152 milioni di euro dal DL 21/2022 + 27 milioni di euro dal DL 50/2022 + 89 milioni di euro dall'OCDPC di allineamento ex art. l, c.671, legge n. 197/2022). -9-
- ipotesi di risparmio su risorse già stanziate: 47.838.000 euro (17.85% delle risorse complessive assegnate). Sulla base dei parametri e delle ipotesi sopra indiate la RT stima per la misura in esame un fabbisogno pari a 191.061.506 euro (=238.899.506 – 47.838.000), arrotondabile in euro 191,1 milioni per l'anno 2023, che trovano copertura a valere sul fabbisogno sanitario dell'anno 2023. In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame prorogano fino al 31 dicembre 2023 le misure di assistenza già previste dall’articolo 31 del decreto-legge n. 21/2022 e successive modificazioni a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea provenienti dall’Ucraina. Ciò premesso, si rileva che la quantificazione degli oneri è verificabile sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica ed è coerente con le stime a suo tempo effettuate con riferimento al citato articolo 31 e alle successive modificazioni, ad eccezione dei seguenti aspetti sui quali appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo: - il numero dei soggetti beneficiari del contributo di sostentamento di cui al comma 1, lettera b), (1.350 adulti e 650 minori) risulta sensibilmente inferiore a quello stimato in occasione di precedenti interventi senza che di ciò si dia conto nella relazione tecnica; - il costo pro capite pro die per i minorenni beneficiari del predetto contributo (pari a 5 euro) risulta diverso da quello quantificato in precedenti provvedimenti (pari a 10 euro per ogni soggetto, adulto o minore); - la RT afferma che la proroga del predetto contributo di sostentamento non comporta nuovi oneri in quanto il fabbisogno risulta integralmente coperto dalle somme disponibili a tal fine, senza tuttavia fornire un quadro aggiornato delle disponibilità e degli oneri previsti a valere sulle medesime risorse; - la relazione tecnica, nell’evidenziare che la proroga dell’assistenza sanitaria in favore dei rifugiati ucraini (comma 6), sarà realizzata nell’ambito delle risorse già stanziate a favore delle regioni e delle provincie autonome e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, include nei calcoli ai fini della stima un risparmio di spesa per quasi 48 milioni di euro sulla base della considerazione che circa 31.000 permessi già autorizzati non sono stati - 10 -
ritirati, senza tener conto del fatto che, sebbene la disciplina in esame attribuisca il diritto ad accedere all’assistenza sanitaria ai soli titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea, tuttavia talune prestazioni (quali, ad esempio, le prestazioni di pronto soccorso) sono comunque assicurate a legislazione vigente a ogni residente a qualunque titolo sul territorio nazionale. In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e c), concernenti rispettivamente la prosecuzione dell’accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 persone e il contributo una tantum ai comuni, quantificati nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l’anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. In proposito, nel prendere atto che la lettera c) prevede che il contributo una tantum sia assegnato nei limiti di ulteriori 40.000.000 di euro per l’anno 2023, si segnala l’opportunità di precisare che alla prosecuzione dell’accoglienza diffusa di cui alla lettera a) si provvede nel limite di 49.600.000 euro per l’anno 2023, in linea con quanto indicato dalla relazione tecnica. Sul punto, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo. Quanto all’utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, si ricorda che esso è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, per far fronte agli interventi conseguenti agli eventi relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Detto Fondo risulta iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in base al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio per il 2023, nel medesimo anno presenta una dotazione di 490 milioni di euro6. 6 La dotazione del Fondo per gli anni 2024 e 2025 è invece pari a 340 milioni di euro. - 11 -
Ciò posto, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo che il Fondo per le emergenze nazionali, di cui peraltro l’articolo 5 del decreto in esame prevede l’incremento per un importo pari a 61.530.597 euro nell’anno 2023, rechi le necessarie disponibilità. ARTICOLO 2 Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall’Ucraina La norma prevede che i permessi di soggiorno per le persone provenienti dall’Ucraina in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della Dec. (UE) 2022/3827, conservino la loro validità fino al 31 dicembre 2023. I suddetti permessi di soggiorno perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio UE, della decisione di cessazione della protezione temporanea (comma 1). Il prospetto riepilogativo non considera la norma. La relazione tecnica afferma che la disposizione possiede carattere ordinamentale ed immediatamente applicabile dalle Questure nell’ambito delle attività d’istituto di competenza, senza ulteriori o nuovi oneri per la finanza pubblica, determinando al contrario un’economia in termini di costi per le seguenti due motivazioni. In primo luogo poiché il particolare permesso di soggiorno per protezione temporanea, seppure rilasciato in formato elettronico, è concesso a titolo gratuito per lo straniero e quindi a totale carico dell’erario. Per l’emissione del permesso di soggiorno elettronico gli utenti, in via generale, sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico nonché per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi connessi a tali attività, ai sensi degli artt. 7-vicies-ter e quater del DL n. 7/2005. Nel caso in specie, invece, l’importo corrispondente al prezzo del supporto fisico e del materiale plastico su cui è stampato il permesso di soggiorno nonché le spese di manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatizzati che sopportano il processo di emissione del titolo autorizzatorio dovrebbero essere posti a carico della finanza pubblica. Ove si dovesse procedere al rinnovo dei permessi in essere si dovrebbe quindi considerare un onere di euro 46,46 pro capite, da moltiplicare per il 7 La Decisione di esecuzione (UE) 2022/382, ha accertato l’esistenza di un afflusso massiccio di profughi dall’Ucraina, ai sensi dell'art. 5 della Dir. 2001/55/CE. - 12 -
numero dei permessi da rinnovare. Al contrario, la proroga di validità ex lege evita la procedura di rinnovo ed i costi conseguenti. Il secondo motivo è determinato dalla circostanza che la proroga ex lege dei titoli di soggiorno costituirà un “alleggerimento” delle attività presso gli uffici immigrazione delle Questure che, diversamente, si troverebbero a dover gestire l’utenza degli aventi diritto in un ristretto arco temporale. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che la disposizione riguarda esclusivamente il rinnovo materiale del permesso di soggiorno elettronico in scadenza il 4 marzo 2023, conferito alle persone riconosciute beneficiarie della protezione temporanea in attuazione della Dir. 2001/55/CE. Al riguardo, la stessa RT rammenta che l'art. 2, comma 1, del DPCM 22 febbraio 2022 ha già previsto che la validità dei permessi di soggiorno per protezione temporanea sia prorogata “qualora la protezione temporanea non cessi per effetto di una decisione adottata dal Consiglio UE ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), della Dir. 2001/55/ CE”. Ne consegue che i permessi di soggiorno per protezione temporanea risulterebbero, già a legislazione vigente, suscettibili di rinnovo automatico, non essendo intervenuta una decisione di cessazione adottata dal Consiglio UE, risultando quindi i relativi beneficiari legittimati a permanere sul territorio nazionale anche a seguito della mera presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, usufruendo dei benefici già previsti per i titolari di altra tipologia di permesso di soggiorno a prescindere dalla ultrattività o meno di quanto specificamente stabilito da apposite, diverse disposizioni. Tanto premesso, la disposizione si limita a declinare quanto attualmente previsto, stabilendo che la proroga di validità non necessita delle ordinarie procedure di rinnovo e, in quanto tale, non è di per sé suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica che, in particolare, riferisce che la proroga della validità dei permessi di soggiorno temporanei rilasciati alle persone provenienti dall’Ucraina e in scadenza al 4 marzo 2023, non necessitando delle ordinarie procedure di rinnovo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica, inoltre, considerato che gli oneri relativi al rilascio e al rinnovo di tali permessi di soggiorno temporanei (indicati dalla relazione tecnica in euro 46,46 per singolo documento) sono, in base alla vigente disciplina, a totale carico dell’erario, precisa che la disposta proroga ex lege dei medesimi permessi appare suscettibile di produrre delle economie in termini di costi che, comunque, non vengono scontate in bilancio. - 13 -
Si prende atto, altresì, di quanto, riferito dalla relazione tecnica circa l’alleggerimento delle attività presso gli uffici immigrazione delle Questure determinabile dalla disposizione, considerato il ristretto arco temporale entro il quale, diversamente, i medesimi uffici sarebbero stati tenuti a gestire le ordinarie procedure di rinnovo dei permessi di cui trattasi. ARTICOLO 3 Assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina La norma modifica l'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge n. 21/2022, che reca misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina. Le modifiche stabiliscono che le somme che il Commissario delegato8 corrisponde ai comuni che accolgono detti minori sono erogate quale “contributo per i costi sostenuti” e non più a titolo di “rimborso” dei medesimi costi. Un’ulteriore modifica stabilisce che il citato Commissario non si avvarrà più di una “struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro per il biennio 2022-2023” bensì degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 1). Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo sopra menzionato sono presentate dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2024 (comma 2). Le risorse attribuite al Commissario delegato sono incrementate di 47.711.000 euro per l'anno 2023 (comma 3). A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5 alla cui scheda si rinvia (comma 4). Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. 8Si tratta del delegato Commissario delegato al coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto. - 14 -
(milioni di euro) Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 Maggiori spese in conto capitale Incremento risorse del Commissario 47,7 delegato Maggiori spese correnti Incremento risorse del Commissario 47,7 47,7 delegato La relazione tecnica afferma che le modifiche apportate all'articolo 31-bis del decreto- legge n. 21/2022, hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la previsione di un contributo in luogo del rimborso già previsto in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina, limita comunque l'importo massimo erogabile nella misura di 100 euro, importo corrispondente a quello suo tempo previsto per il rimborso introdotto con l'entrata in vigore dell'articolo 31-bis citato. La relazione tecnica rammenta che la dotazione finanziaria fissata in sede di introduzione del citato articolo 31-bis nell’ordinamento era pari a euro 58.568.190,00, in base a un computo previsionale calcolato in relazione ai dati previsti sul numero di minori sia da accogliere presso strutture comunali che in affidamento familiare, prevedendo pertanto importi differenziati per le due diverse soluzioni di accoglienza, con una quantificazione del rimborso pro capite giornaliero ipotizzata sull'importo massimo riconoscibile in relazione alle due diverse forme di accoglienza citate. La relazione tecnica ribadisce che le previsioni che stabiliscono che il Commissario delegato possa avvalersi degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno per lo svolgimento di attività ad esso attribuite non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio del medesimo Ministero. La relazione tecnica chiarisce che la disponibilità finanziaria individuata al comma 3 intende coprire le spese da sostenere per il periodo dal 4 marzo 2023 al 31 dicembre 2023. Tali disponibilità sono funzionali ad assicurare, per il periodo predetto, il contributo ai Comuni degli oneri sostenuti per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) provenienti dall'Ucraina in strutture autorizzate o accreditate9 o destinatari della misura dell'affidamento famigliare. A tal proposito la relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, 9 Ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328. - 15 -
in apposita tabella evidenzia che per quanto concerne i MSNA provenienti dall'Ucraina si è registrata una tendenza in incremento di quelli presenti in strutture autorizzate o accreditate o dati in affido famigliare fino al mese di settembre 2022 ed una successiva inversione in decremento iniziata nel mese di ottobre 2022 e stabilmente proseguita fino al mese di febbraio 2023. Tanto premesso, la relazione tecnica, per esigenze prudenziali, ipotizza che nel periodo 4 marzo – 31 dicembre 2023 il dato numerico dei minori accolti o in affido familiare rimanga invariato rispetto a quello registrato alla data del 1° febbraio 2023 ossia, rispettivamente, 775 e 4.108 unità. Considerato che il contributo che può essere corrisposto ai Comuni è pari, nel massimo, ad euro 100 per i MSNA presenti in strutture autorizzate o accreditate e che, per i MSNA in affidamento familiare, il limite massimo del contributo è pari ad euro 20, l’onere complessivo dei contributi dovuti ai Comuni per il periodo in questione è pari ad euro 47.710.380,00 determinato secondo la seguente formula. 4.108 minori affidati x 20 euro x 303 giorni + 753 minori accolti x 100 euro x 303 giorni = 47.710.380 euro In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’onere indicato dalle norme in relazione all’assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina è coerente con i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione proposta dalla relazione tecnica. In base al tenore letterale delle norme, infatti, poiché le somme erogate ai Comuni che sostengono spese sono corrisposte non più a titolo di rimborso bensì di semplice contributo, l’onere che ne consegue può essere configurato quale tetto massimo di spesa. Va rilevato, tuttavia, che per quanto riguarda l’imputazione dell’onere all’esercizio 2023, la limitazione della spettanza dei contributi al periodo 4 marzo - 31 dicembre 2023 è esplicitata dalla sola relazione tecnica, mentre il testo della disposizione, da un lato, prevede che le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo possano essere presentate dai comuni interessati fino al 30 settembre 2024, dall’altro, stabilisce invece che l’incremento delle risorse commissariali avvenga solo nel 2023. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo ai fini della valutazione di eventuali effetti, anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto, negli esercizi successivi al 2023. - 16 -
Infine, appare altresì opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito alle ragioni per le quali, nel prospetto riepilogativo degli oneri, la spesa è stata registrata come spesa in conto capitale ai fini del saldo netto da finanziare. ARTICOLO 4 Commissione nazionale per il diritto di asilo La norma autorizza il Ministero dell’interno ad avvalersi nel 2023, presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite di spesa di euro 150.000, di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata. La disposizione è adottata in considerazione dell’eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina (comma 1). All’attuazione del comma l si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. (comma 2). Il prospetto riepilogativo non considera la norma. La relazione tecnica afferma che l’onere complessivo derivante dalla norma quantificato, nei termini riportati a seguire, in euro 135.731,88 per tre mesi del 2023, graverà sul capitolo 2255 dello stato di previsione del Ministero dell’interno. La relazione tecnica evidenzia, in particolare, che il predetto capitolo di spesa risulta avere la necessaria capienza per assicurare copertura alla suddetta spesa, come confermato sia dalla spesa storica sostenuta negli ultimi anni (ad esempio, nel 2022, a fronte di uno stanziamento di competenza pari a euro 21.957.746,00, si registra una disponibilità residua corrente pari a euro 4.513.360,92), sia dalle stime di fabbisogni annuali presentate dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dalle Commissioni e Sezioni territoriali per il 2023 (pari a euro 10.616.366,16, a fronte di uno stanziamento di euro 19.370.301,00). In merito alla stima del suddetto onere, la relazione tecnica riporta i seguenti costi unitari (euro) Costo del lavoro unitario Categoria Risorse Costo unitario IRAP Mark-up IVA mark-up Costo mensile massimo unitario Area II-F3 1 3.691,76 313,80 369,18 81,22 4.455,95 Area III-F1 1 3.833,52 325,85 383,35 84,34 4.627,06 La previsione del costo complessivo di 10 unità per un periodo stimato d’impiego di 3 mesi è sintetizzata nella tabella riportata a seguire - 17 -
(euro) Categoria Risorse Costo mensile Costo mensile 10 Costo totale 3 mesi unitario unità Area II-F3 6 4.455,95 26.735,73 80.207,18 Area III-F1 4 4.627,06 18.508,23 55.524,70 Totali 10 45.243,96 135.731,88 In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica ai fini della stima dell’onere recato dalla disposizione, si evidenzia che a fronte di quanto previsto da quest’ultima, che consente l’avvalimento da parte del Ministero dell’interno di 10 unità di personale in regime di somministrazione per l’intero 2023 nel limite di spesa di 150.000 euro complessivi, la relazione tecnica quantifica un onere di euro 135.731,88 per un impiego del medesimo personale riferito invece a soli tre mesi del 2023. Al riguardo, appare pertanto opportuno acquisire ulteriori elementi informativi volti a confermare la prudenzialità dell’ipotesi di quantificazione assunta dalla RT in merito alla durata d’impiego del suddetto personale; ciò anche in considerazione del fatto che la norma appare espressamente finalizzata a far fronte all’eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico attualmente in corso in Ucraina. ARTICOLO 5, commi 2 e 3 Copertura degli oneri recati dal decreto La norma stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma 3, e 5 comma 1, pari a 299.388.800 euro per l’anno 2023, si provvede: quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli importi indicati nell’allegato 1 al presente decreto. Nell’allegato 1, al cui contenuto si rinvia, sono indicati le missioni e i programmi contenuti negli stati di previsioni dei Ministeri le cui dotazioni sono oggetto di riduzione sia in termini di competenza che di cassa, limitatamente all’anno 2023; quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all’erario. - 18 -
Le entrate in questione sono quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sarebbero destinate, in base alle vigenti norme, ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Inoltre, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, è stabilito che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all’allegato 1 e quelli iscritti nell’ambito del medesimo stato di previsione, nel rispetto dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti (comma 3). Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. (milioni di euro) Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 Maggiori spese correnti Riduzione stanziamenti dei ministeri [comma 2, 276,6 276,6 276,6 lett. a)] Maggiori entrate extratributarie Sanzioni Antitrust non riassegnate e acquisite 22,8 all’erario [comma 2, lett. b)] Minori spese correnti Sanzioni Antitrust non riassegnate e acquisite 22,8 22,8 all’erario [comma 2, lett. b)] La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme. In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame provvede alla copertura della gran parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento (276,6 milioni a fronte di 299,4 milioni di euro complessivi), mediante puntuali riduzioni di - 19 -
programmi di spesa iscritti negli stati di previsione dei Ministeri indicati all’allegato 1. A questo riguardo va rilevato che le riduzioni disposte dal presente provvedimento si aggiungono a quelle già applicate a valere sui predetti stati di previsione, all’atto della presentazione del disegno di legge di bilancio per gli anni 2023-2025. In quella sede infatti, per effetto del DPCM 4 novembre 2022, sono state definite riduzioni di spesa, in termini di indebitamento netto, per ciascun Ministero, complessivamente pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023, 1.200 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell’articolo 22-bis della legge n. 196/2009, come risulta dall’allegato alla presente nota, che reca l’indicazione delle riduzioni disposte dal presente provvedimento e dal citato DPCM, per ciascun Ministero, entrambe riportate in termini di saldo netto da finanziare10. Tutto ciò considerato e visto che in numerosi casi il presente provvedimento e il citato DPCM recano riduzioni ai medesimi programmi di spesa, appare necessario che il Governo chiarisca se le amministrazioni interessate potranno dare attuazione alle riduzioni previste dal presente provvedimento senza compromettere l’ordinato svolgimento dell’attività amministrativa e senza pregiudicare il rispetto della normativa europea in materia di tempestività dei pagamenti recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 231/2002, anche in considerazione del fatto che le riduzioni in questione sono disposte nei primi mesi dell’anno ossia in un momento nel quale l’esercizio finanziario risulta ben lungi dalla conclusione e i risparmi conseguibili non sono ancora concretamente riscontrabili attraverso la verifica dell’effettivo mancato utilizzo delle disponibilità di bilancio. Sarebbe infine opportuno che il Governo fornisse un quadro riassuntivo dei programmi di spesa su cui intervengono sia il decreto in esame sia il citato DPCM, con l’indicazione delle riduzioni complessivamente operate. 10 Si ricorda che, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, con apposito DPCM ogni anno sono definiti gli obiettivi di spesa che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute a realizzare, in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente e i risparmi da conseguire. In questo quadro, il DPCM 4 novembre 2022 ha definito i risparmi di spesa che i Ministeri devono realizzare per il triennio 2023-2025 in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023, 1.200 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, in termini di indebitamento netto. - 20 -
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2, lettere a) e b), dell’articolo 5 fa fronte agli oneri derivanti dalle seguenti misure: - l’incremento, disposto dall’articolo 1, comma 4, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza11, per un importo pari a 137.851.305 euro per l’anno 2023; - l’incremento, disposto dall’articolo 1, comma 5, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo12, per un importo pari a 52.295.898 euro per l’anno 2023; - l’incremento, disposto dall’articolo 3, comma 3, delle risorse attribuite al Commissario delegato per le attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina13, per un importo pari a 47.711.000 euro per l’anno 2023; - l’incremento, disposto dall’articolo 5, comma 1, del Fondo per le emergenze nazionali, per un importo pari a 61.530.597 euro per l’anno 2023. Ai suddetti oneri, complessivamente quantificati in 299.388.800 euro per l’anno 2023, si provvede: - quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli importi indicati nell’allegato 1 al presente decreto, concernenti determinati programmi di spesa iscritti nel vigente bilancio dello Stato [articolo 5, comma 2, lettera a)]; - quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 148, della legge n. 388 del 2000, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all’erario [articolo 5, comma 2, lettera b)]. 11 Tali risorse risultano iscritte sul piano gestionale n. 2 del capitolo 2351 (denominato “Spese per i servizi d’accoglienza in favore di stranieri) dello stato di previsione del Ministero dell’interno, che reca - in base al vigente bilancio di previsione dello Stato approvato con la legge n. 197 del 2022 - una dotazione iniziale di circa 855 milioni di euro per l’anno 2023, di circa 910 milioni di euro per l’anno 2024 e di circa 954 milioni di euro per l’anno 2025. 12 Tale Fondo, iscritto sul capitolo 2352 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, reca - in base al vigente bilancio di previsione dello Stato approvato con la legge n. 197 del 2022 - una dotazione iniziale di circa 692 milioni di euro per l’anno 2023, di circa 589 milioni di euro per l’anno 2024 e di circa 504 milioni di euro per l’anno 2025 13 Nominato ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022. - 21 -
Con riferimento alla prima modalità di copertura, si rappresenta che essa - sebbene utilizzata più volte, anche di recente, in precedenti provvedimenti14 - sembrerebbe prefigurare una copertura a valere su stanziamenti di bilancio non espressamente prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), considerando altresì che, per ciascun programma di spesa compreso nell’allegato 1 al presente decreto15, la riduzione delle rispettive dotazioni di competenza e di cassa è indicata mediante un dato aggregato, con una modalità che non consente, in assenza di ulteriori specificazioni, una puntuale verifica in sede parlamentare circa le autorizzazioni legislative di spesa concretamente incise dalla riduzione medesima, che - come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica - consistono esclusivamente in risorse di natura corrente. Nel ribadire dunque l’opportunità di acquisire elementi di maggior dettaglio in ordine agli stanziamenti di bilancio interessati dalla disposizione in esame, anche al fine di escludere che le dotazioni oggetto di riduzione ricomprendano poste di bilancio relative a spese di carattere obbligatorio (i cosiddetti oneri inderogabili), che come tali non risultano in linea di principio rimodulabili rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente, appare necessario che il Governo confermi, da un lato, che le risorse indicate a copertura siano effettivamente disponibili, dall’altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime, anche in considerazione del limitato lasso di tempo trascorso dall’inizio dell’esercizio finanziario interessato. In tale contesto, si fa peraltro presente che il comma 3 dell’articolo 5 prevede che, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle 14 Si vedano, a mero titolo di esempio, da ultimo l’articolo 15, comma 6, lettera a), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e l’articolo 43, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. 15 I programmi di spesa oggetto di riduzione afferiscono alla totalità degli stati di previsione dei Ministeri, sia pure in larga parte dei casi per importi di entità relativamente modesta. - 22 -
finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, che si esprimono entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, fermo restando il divieto di utilizzare gli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti. Tutto ciò premesso, da un punto di vista formale si segnala l’opportunità di integrare la disposizione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), al fine di specificare che le risorse ivi reperite derivano da una corrispondente riduzione “degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell’allegato 1 al presente decreto”, conformemente a quanto rappresentano nel medesimo allegato e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento. Potrebbe, altresì, valutarsi la possibilità di chiarire espressamente che i decreti di cui al comma 3 siano trasmessi “alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari”. Su entrambi questi aspetti, appare comunque utile acquisire l’avviso del Governo. Con riferimento alla seconda modalità di copertura, anch’essa più volte utilizzata in passato16, si rammenta che le risorse in questione sono quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, di cui si prevede - ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della citata legge n. 388 del 2000 - la destinazione ad iniziative a vantaggio dei consumatori17. 16 Si vedano, a mero titolo di esempio, da ultimo, l’articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, e l’articolo 41 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. 17 Quota parte di tali entrate affluiscono al capitolo 3592, piano gestionale n. 14, dello stato di previsione dell’entrata (denominato “Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”). Il comma 2, primo periodo, dello stesso articolo 148 della legge n. 388 del 2000 specifica, altresì, che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell’esercizio successivo, per la parte eccedente l’importo di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, a un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per essere destinate alle medesime iniziative, individuate con decreto ministeriale. Tale Fondo risulta iscritto sul capitolo - 23 -
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