Zurich Leasing Immobiliare Convenzione Sardaleasing Spa
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Zurich Leasing Immobiliare Convenzione Sardaleasing Spa Contratto di Assicurazione. Il presente Set Informativo, contenente: • DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 10.2018 • DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2019 • Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 01.2019 deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Polizza Incendio e Responsabilità Civile verso Terzi Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Zurich Insurance plc Leasing Immobiliare Rappresentanza Generale per l’Italia Convenzione Sardaleasing Spa Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è? La polizza assicura i fabbricati, oggetto di contratto di locazione finanziaria concluso con Sardaleasing S.p.a., dai danni provocati da incendio o da altri eventi espressamente previsti, nonché dai danni rientranti nella responsabilità civile verso terzi dell’assicurato. La copertura viene stipulata dal Contraente a favore dei conduttori che ne abbiano fatto richiesta mediante il modulo di adesione. Che cosa è assicurato? Che cosa non è assicurato? Danni alle cose: i danni materiali e diretti causati Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono ai fabbricati assicurati da incendio, fulmine, le somme assicurate e i massimali previsti nel esplosione e scoppio non causato da ordigni contratto. esplosivi, caduta di aeromobili, veicoli spaziali Salvo quando diversamente convenuto, i satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose fabbricati che non abbiano pareti esterne e trasportate, e da altri eventi espressamente coperture del tetto per almeno 8/10 in materiali previsti. non combustibili, nonché strutture portanti Responsabilità civile verso terzi dell’assicurato: verticali, solai e strutture portanti del tetto in la responsabilità civile del proprietario del materiali non combustibili o legno lamellare. fabbricato per danni involontariamente causati Con riferimento alla garanzia “danni alle cose”: a terzi, per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali in conseguenza • il terreno su cui è ubicato il fabbricato; a un fatto accidentale verificatosi in relazione ai • i danni causati con dolo del contraente/ rischi relativi alla proprietà dei fabbricati assicurati. conduttore o dell’assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a La garanzia “responsabilità civile verso responsabilità illimitata; terzi dell’assicurato” è attivabile solo in • le esagerazioni dolose inerenti l’ammontare abbinamento alla garanzia “danni alle cose”. del danno, le occultazioni, sottrazioni o manomissione di cose salvate, le alterazioni Le garanzie prestate si intendono operanti delle tracce o dei residui del sinistro da parte sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/ del contraente o dell’assicurato. risarcimento, somme assicurate e/o massimali Con riferimento alla garanzia “responsabilità convenuti, e possono essere soggette ad civile verso terzi dell’assicurato”: applicazione di franchigie e/o scoperti. • danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato (articolo 1917 del Codice Civile); • danni non conseguenti a morte, lesioni personali, o danni materiali a cose. Ci sono limiti di copertura? Principali esclusioni relative alla garanzia “danni alle cose”: danni causati da o verificatisi in occasione di: • atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; • tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione non militare, sabotaggio, atti dolosi; • atti di terrorismo o di qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo; • esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che il contraente o l’assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni; danni agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale; danni derivanti da fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; danni derivanti da perdita o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; modello P.0385.DIP - ed. 10.2018 1 di 3 Ultimo aggiornamento: ottobre 2020
danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati. Principali esclusioni relative alla garanzia “responsabilità civile verso terzi dell’assicurato”: danni derivanti dall’esercizio, nei fabbricati descritti, da parte del contraente, del conduttore o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dell’attività personale del contraente, del conduttore, degli inquilini o condomini e loro familiari; danni conseguenti a: • inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; • interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; • alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute; danni derivanti da: • lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione, demolizione, ristrutturazione; • spargimento di acqua e/o di altri liquidi derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture; • rigurgito di fogne, funghi, muffe, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; • trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici); • generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto; • presenza, detenzione e impiego dell’amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; • responsabilità volontariamente assunte dall’assicurato e non derivanti direttamente dalle leggi in vigore; danni alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo; danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; danni derivanti da furto; danni derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore; danni agli occupanti abusivi nel corso di occupazioni che si protraggano oltre i 5 giorni consecutivi. Dove vale la copertura? L’assicurazione è operante limitatamente ai fabbricati oggetto di locazione finanziaria ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Che obblighi ho? • Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l’assicurato, devono fornire informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich o all’intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato. • Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o la mancata comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. • Il contraente e, se persona diversa l’assicurato, devono comunicare immediatamente a Zurich l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice civile. L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo. modello P.0385.DIP - ed. 10.2018 2 di 3 Ultimo aggiornamento: ottobre 2020
Quando e come devo pagare? Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto, ma, su richiesta del contraente, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali con la possibile applicazione di una maggiorazione del premio. Se il contratto ha una durata inferiore all’anno solare il premio deve essere pagato in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto. Il premio, comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro l’importo massimo stabilito dalla legge. Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva, e ha solitamente durata annuale. La copertura finisce alla data indicata in polizza. In caso di riscatto del fabbricato assicurato da parte del contraente o in caso di risoluzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria, avvenuti per qualsiasi motivo, la copertura finisce automaticamente a partire dalle ore 24 del 60° giorno successivo al riscatto o alla risoluzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria. In caso di frazionamento del premio, il mancato pagamento di una rata successiva alla prima alla scadenza convenuta comporta la sospensione dell’assicurazione dalle ore 24.00 del giorno successivo alla scadenza sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. Salvo diversamente disposto, il contratto assicurativo viene stipulato con tacito rinnovo; in tal caso pertanto, in mancanza di disdetta da inviarsi secondo le modalità indicate nella sezione che segue, viene tacitamente rinnovato per il periodo di un anno. Come posso disdire la polizza? La disdetta deve essere comunicata a Zurich con lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza originaria della copertura indicata in polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva. Qualora il contratto assicurativo non venga stipulato con tacito rinnovo, non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza. Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Zurich può recedere dall’assicurazione; in questo caso la Compagnia dovrà comunicarlo tramite raccomandata con preavviso di 90 giorni e rimborserà, entro i 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto. In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dal contratto per i primi cinque anni qualora Zurich abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di 60 giorni. modello P.0385.DIP - ed. 10.2018 3 di 3 Ultimo aggiornamento: ottobre 2020
Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia Leasing immobiliare – Convenzione Sardaleasing Spa Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: ottobre 2020 Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968. Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it. Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP). L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement). Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) al seguente indirizzo: http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm. Di seguito l’ammontare del: - requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro - requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro - fondi propri ammissibili alla copertura dell’SCR: 2.615 milioni di euro - fondi propri ammissibili alla copertura dell’MCR: 2.487 milioni di euro Al contratto si applica la legge italiana. Che cosa è assicurato? • Danni materiali, anche se causati da colpa grave del contraente o dell’assicurato, ai fabbricati descritti direttamente causati da: - incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; - caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose trasportate; - sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti agli eventi contro i quali Danni alle cose è prestata la presente assicurazione e che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse; - urto di veicoli, non appartenenti e non in uso al contraente o all’assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica; - onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere; - rovina di ascensori o montacarichi a seguito di rottura di congegni; - fenomeno elettrico, eventi atmosferici, eventi sociopolitici, atti di terrorismo, sovraccarico di neve, allagamenti, inondazioni, alluvioni, terremoto ed altri eventi previsti come operanti. modello P.0385.DPA - ed. 01.2019 1 di 8 Ultimo aggiornamento: ottobre 2020
• Guasti arrecati alle cose assicurate, allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio: - per ordine dell’Autorità; - dall’assicurato o da terzi salvo che siano stati arrecati inconsideratamente. • Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile. • Responsabilità civile del proprietario per danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose o animali in conseguenza di sinistro verificatosi in relazione ai rischi relativi alla proprietà del fabbricato assicurato. • Responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali egli debba rispondere. • L’assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, Responsabilità anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private civile verso terzi e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici. dell’assicurato • Le azioni di rivalsa esperite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222. • La responsabilità civile derivante all’assicurato in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, relativi ai fabbricati assicurati, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte o per lesioni personali, purchè l’assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal predetto Decreto Legislativo. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO GARANZIA “DANNI ALLE COSE” L’indennizzo delle somme dovute dall’assicurato per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile. Ricorso terzi L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Che cosa NON è assicurato? Con riferimento alla garanzia “danni alle cose” Rischi esclusi Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui radioattivi (disciplinati dal Decreto Legislativo 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni) del sinistro indennizzabile. Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile verso terzi dell’assicurato” Non sono considerati terzi: • il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; • quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità Soggetti esclusi illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza di lavoro o servizio per l’assicurato stesso; • le società o enti che, rispetto all’assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. modello P.0385.DPA - ed. 01.2019 2 di 8 Ultimo aggiornamento: ottobre 2020
Ci sono limiti di copertura? GARANZIA “DANNI ALLE COSE” Sono esclusi i danni: • causati da: - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico di neve; - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - cedimento, franamento o smottamento del terreno; Eventi atmosferici - ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; • subiti da: - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, pannelli solari, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tenso- strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quant’altro in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre di fibro-cemento o di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Sono esclusi i danni: • causati da o verificatisi in occasione di: - atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; - atti di terrorismo; - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; Eventi salvo che il contraente o l’assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; sociopolitici: • causati con dolo del contraente/conduttore o dell’assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a tumulti, scioperi, sommosse, atti responsabilità illimitata; vandalici o dolosi • di inondazione, alluvione, allagamento o frana; • di fenomeno elettrico; • di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati; • causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione d controlli o manovre. Acqua condotta – Sono esclusi i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, ricerca guasti gelo, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione. Sono esclusi i danni causati: • ai fabbricati non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione o ricostruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; Sovraccarico neve • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto; • ai capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture ed al loro contenuto; modello P.0385.DPA - ed. 01.2019 3 di 8 Ultimo aggiornamento: ottobre 2020
• a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve; • da valanghe e slavine; • da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia. Sono esclusi i danni: • conseguenti ad usura, corrosione, imperfetta tenuta degli impianti; • riconducibili a mancata o carente manutenzione; • agli impianti posti all’esterno dei fabbricati; Ghiaccio e gelo • alle merci riposte ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo. Sono comunque altresì escluse le spese sostenute per la ricerca del guasto o delle rotture degli impianti. La garanzia è operante a condizione che l’attività svolta nei fabbricati non sia stata sospesa e/o interrotta per un periodo superiore a 48 ore antecedenti il sinistro. Sono esclusi i danni: • causati da usura o da carenza di manutenzione; Fenomeno • verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, elettrico nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; • dovuti a difetti noti al contraente o all’assicurato all’atto della stipulazione della presente copertura assicurativa, nonché i danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Sono esclusi i danni: • alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento; • agli enti mobili posti all’aperto; • causati da fuoriuscita di acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; • causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; • causati da pioggia, grandine, neve, penetrate nei fabbricati attraverso aperture che non siano chiuse da Allagamenti serramenti al momento del sinistro, salvo che i serramenti stessi siano stati rotti o divelti dalla violenza degli eventi atmosferici in occasione del medesimo sinistro e salvo i casi di accumuli di acqua formatisi all’esterno dei fabbricati e penetrati all’interno degli stessi; • che si verificassero al fabbricato e/o a quanto in esso contenuto in seguito ad infiltrazioni di acqua dal terreno; • causati da fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti; • causati da acqua condotta. Sono esclusi i danni: • a cose che l’assicurato e/o il contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato e/o del contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: Ricorso terzi • il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato e/o del contraente nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l’assicurato e/o il contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le società le quali rispetto all’assicurato e/o al contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. Sono esclusi: • le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con: inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; • i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a Atti di terrorismo qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo; • i danni causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali. modello P.0385.DPA - ed. 01.2019 4 di 8 Ultimo aggiornamento: ottobre 2020
Zurich ha facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente estensione di garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata. Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia rimborsa la quota di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 5% del tasso imponibile annuo, che rappresenta il costo della presente estensione di garanzia. In caso di recesso di Zurich dalla presente estensione di garanzia, il contraente ha la facoltà di recedere dall’intero contratto, inviandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Sono esclusi i danni: • causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione e alluvione sugli enti assicurati; • di franamento, cedimento o smottamento del terreno; Inondazione, alluvione • a enti mobili all’aperto; • causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell’inondazione o alluvione; • causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dalla garanzia “Atti di terrorismo”, se ed in quanto operante. Se dalle stime fatte risulta che il valore dei fabbricati eccedeva al momento del sinistro la somma Assicurazione assicurata, Zurich risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello parziale risultante al momento del sinistro. GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL’ASSICURATO” Danni da Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, con il minimo di E 2.500 per ogni inquinamento sinistro, entro il limite di E 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione. accidentale Pluralità di Il massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico assicurati anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Se il valore del fabbricato al momento del sinistro, eccede di oltre il 10% la somma assicurata per il Assicurazione fabbricato, Zurich risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata ed il suddetto parziale valore al momento del sinistro, e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione. Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Denuncia di sinistro Il contraente o l’assicurato o i suoi aventi diritto devono denunciare il sinistro per iscritto all’Intermediario assicurativo di riferimento o a Zurich nei tempi e modalità di seguito indicati: Con riferimento alla garanzia “danni alle cose” • La denuncia deve essere inoltrata entro 10 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro (art. 1913 Codice Civile) e deve contenere le circostanze e l’importo approssimativo del danno. In caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio deve essere fatta denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia Cosa fare in caso di sinistro? del luogo, precisando, in particolare, il momento di inizio, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, indicando quale compagnia assicuratrice Zurich, l’Intermediario di riferimento ed il numero della polizza, inoltrando poi a uno di questi ultimi la relativa copia. • Si deve fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, con spese a carico di Zurich nel limite di quanto stabilito dall’art. 1914 Codice Civile. • Entro 5 giorni successivi alla denuncia si deve fornire a Zurich una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del relativo valore. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai primi due punti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. modello P.0385.DPA - ed. 01.2019 5 di 8 Ultimo aggiornamento: ottobre 2020
Il contraente o l’assicurato deve altresì: • conservare, a proprie spese, le tracce e i residui del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato da Zurich per la stima del danno; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del valore, mettendo a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Zurich o dai periti per le indagini e verifiche. Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile verso terzi dell’assicurato” • La denuncia deve essere inoltrata entro 10 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro (art. 1913 Codice Civile). Il mancato adempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Assistenza diretta/in convenzione Non esistono prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con Zurich. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Dichiarazioni Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. inesatte o reticenti Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, Zurich effettua il pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato quando Obblighi dallo stesso risulti che il sinistro non sia stato causato da dolo del contraente/conduttore o dell’assicurato, dell’impresa dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. In caso di disaccordo sull’ammontare del danno le parti possono dar corso ad una procedura per la valutazione del danno (cosiddetta “perizia contrattuale”). Quando e come devo pagare? Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Rimborso Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Quando comincia la copertura e quando finisce? Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Il contraente non può sospendere le garanzie, tuttavia l’assicurazione resta automaticamente sospesa se il Sospensione contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Come posso disdire la polizza? Ripensamento dopo la Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione. stipulazione Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. modello P.0385.DPA - ed. 01.2019 6 di 8 Ultimo aggiornamento: ottobre 2020
A chi è rivolto questo prodotto? È rivolto ai conduttori che vogliono assicurare i fabbricati oggetto di contratto di leasing immobiliare concluso con Sardaleasing S.p.a. Quali costi devo sostenere? - Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 14,41%, calcolato sul premio lordo. COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it All’impresa assicuratrice PEC: reclami@pec.zurich.it È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma All’IVASS Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia. PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Mediazione La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). modello P.0385.DPA - ed. 01.2019 7 di 8 Ultimo aggiornamento: ottobre 2020
Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione Negoziazione assistita civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se Altri sistemi prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un alternativi di accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. risoluzione delle Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente controversie al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO. modello P.0385.DPA - ed. 01.2019 8 di 8 Ultimo aggiornamento: ottobre 2020
Glossario e Condizioni di Assicurazione Zurich Leasing Immobiliare Convenzione Sardaleasing Spa Indice Glossario pag. 1 di 2 Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 11 Condizioni generali pag. 1 di 11 • Premessa Sezione I pag. 1 di 11 • Norme che regolano l’Assicurazione “Danni alle Cose” pag. 1 di 11 • Condizioni speciali valide per l’Assicurazione “Danni alle Cose” pag. 4 di 11 • Garanzie aggiuntive valide per l’Assicurazione “Danni alle Cose” pag. 4 di 11 Sezione II pag. 8 di 11 • Norme che regolano l’Assicurazione “Responsabilità civile verso Terzi dell’Assicurato” pag. 8 di 11 • Condizioni aggiuntive valide per l’Assicurazione “Responsabilità civile verso Terzi dell’Assicurato” pag. 9 di 11 Norme che regolano entrambe le Sezioni pag. 9 di 11 • Condizione particolare aggiuntiva - Sublocazione dei beni assicurati pag. 11 di 11 P.0385.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 1
Fissi ed infissi - Manufatti per la chiusura dei vani di transi- Glossario to, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto Agente di assicurazione - La persona fisica o la società, iscrit- alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. ta alla sezione a) nel registro unico degli intermediari assicu- rativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del D. lgs. 7 Franchigia - L’importo, espresso in valore assoluto o in per- settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività centuale sulla somma assicurata, che viene dedotto dal Dan- di intermediazione assicurativa o riassicurativa. no indennizzabile e che l’Assicurato tiene a suo carico. Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicu- Furto - Reato commesso da chi si impossessa della cosa mo- razione. bile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne pro- fitto per sé o per altri così come disciplinato all’articolo 624 Assicurazione - Il contratto di Assicurazione. del Codice Penale. Atti di terrorismo - Atto - fra cui, in via esemplificativa e non Incendio - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di esaustiva, la minaccia o l’uso della forza o della violenza - fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e pro- commesso da una persona o da un gruppo di persone su in- pagarsi. carico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque Incombustibili - Le sostanze e i prodotti che alla temperatu- volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a crea- ra di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né re panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa. a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Cento Studi ed Compagnia - La Società assicuratrice ovvero Zurich Insu- Esperienze del Ministero dell’Interno. rance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia. Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Conduttore - Il locatario delle Cose assicurate. Sinistro. Contraente - Il soggetto che stipula il contratto di Assicura- Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, zione. iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del D. lgs. 7 settembre Cose - Gli oggetti materiali. 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di inter- mediazione assicurativa o riassicurativa. Danno indennizzabile - L’importo dovuto dalla Compagnia in caso di Sinistro, sulla base delle condizioni tutte di Poliz- Locatore - L’istituto finanziario di Leasing in qualità di pro- za, prima dell’applicazione di eventuali Franchigie, Scoperti prietario e Locatore dei Fabbricati assicurati. o limiti di Indennizzo che verranno successivamente conteg- giati nella determinazione dell’Indennizzo dovuto dalla Massimale - L’obbligazione massima della Compagnia per Compagnia. ogni Sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e personali o danni a Cose od animali. pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con Quando è previsto un limite di Indennizzo questo non si in- elevata velocità. tende in aggiunta al Massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima della Com- Fabbricati - L’intera costruzione edile e tutte le opere mura- pagnia per ogni Sinistro, per capitale interessi e spese, per rie, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interra- quella specifica situazione. te, muri di cinta e cancelli anche elettrici - esclusa l’area - Quando il Massimale (o limite, se previsto) è prestato per un impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti Periodo di assicurazione, questi rappresenta l’obbligazione fissi di riscaldamento e condizionamento centralizzati, im- cumulativa massima a cui la Compagnia è tenuta per capita- pianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montaca- le interessi e spese, per tutte le richieste di risarcimento de- richi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati nunciate alla Compagnia durante lo stesso Periodo di immobili per natura e destinazione; affreschi e statue non assicurazione. aventi valore artistico. Salvo patto speciale, si intende assicurato esclusivamente il Periodo di assicurazione - Quando l’Assicurazione è stipula- Fabbricato come risultante dal contratto di “leasing” indica- ta per una durata pari o inferiore ad un anno, il Periodo di P.0385.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 2 to nella scheda di Polizza, rimanendo escluse le migliorie e le assicurazione coincide con la durata del contratto. opere addizionali, anche di impiantistica, non apportate dal Quando l’Assicurazione è stipulata per una durata superiore Proprietario/Locatore. all’anno, il Periodo di assicurazione corrisponde al periodo Se l'Assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fab- che inizia dalla data di decorrenza della Polizza, o da ogni bricato in condominio essa copre anche le relative quote di scadenza annuale della rata di Premio, e termina alla prima proprietà comune. scadenza annuale successiva. Pagina 1 di 2
Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione. Scoppio - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono conside- quale corrispettivo per l’Assicurazione. rati Scoppio. Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il dirit- Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta- to alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assi- ta l’Assicurazione. curazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato. Territorio italiano - Il territorio della Repubblica italiana, Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei con- della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. fronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le Tetto - Copertura – Solai - richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di ri- - Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e pro- sarcimento danni o di esecuzione del contratto. teggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese re- lative strutture portanti (orditura, tiranti o catene). Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. - Copertura: il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. Scoperto - La percentuale del Danno indennizzabile che vie- - Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la se- ne dedotta dal Danno indennizzabile stesso e che l’Assicura- parazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pa- to tiene a suo carico. vimentazioni e soffittature. P.0385.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 3 Data ultimo aggiornamento: 01 Ottobre 2020 Pagina 2 di 2
to, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti agli Condizioni di Assicurazione eventi contro i quali è prestata la presente Assicurazione e che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti po- sti nell’ambito di 20 metri da esse; Condizioni generali c) direttamente causati da: - urto di veicoli, non appartenenti e non in uso al Con- traente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via Premessa o su area equiparata ad area pubblica; L’Assicurazione è operante solo qualora i Fabbricati assicurati - onda di pressione provocata dal superamento della oggetto della locazione finanziaria siano ubicati nel territorio velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della in genere; Repubblica di San Marino. - rovina di ascensori o montacarichi a seguito di rottu- ra di congegni; Salvo quanto diversamente indicato in Polizza, sono comun- II) i guasti arrecati alle Cose assicurate, allo scopo di impedire que esclusi dalla presente Assicurazione: Fabbricati che non o di arrestare l’Incendio: abbiano pareti esterne e Coperture del Tetto per almeno 8/10 - per ordine dell’Autorità; in materiali Incombustibili, nonché strutture portanti vertica- - dall’Assicurato o da terzi salvo che siano stati arrecati in- li, Solai e strutture portanti del Tetto in materiali Incombusti- consideratamente; bili o legno lamellare. III)le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasporta- Si conviene quanto segue: re, a idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza - esclusi i residui radioattivi discipli- - l’Assicurazione è prestata per le somme o Massimali indi- nati dal Decreto Legislativo 230/95 e successive modifi- cati nella Polizza, per i quali sia stato corrisposto il relativo cazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza del 10% Premio, fatti salvi i limiti di Indennizzo e le Franchigie e/o dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza, fermo Scoperti eventualmente previsti nella Polizza stessa; quanto previsto al successivo Articolo 11 - "Limite mas- - le definizioni di cui al Glossario hanno valore convenzio- simo di Indennizzo". nale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa con- trattuale. Articolo 2 Le somme assicurate ed i Premi, i Massimali assicurati, i li- Esclusioni miti di Indennizzo e le Franchigie (in cifra assoluta) ed i mi- Sono esclusi i danni: nimi degli Scoperti, sono espressi in euro. a) causati da o verificatisi in occasione di: - atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivolu- zione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; Sezione I - tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione non militare, sabotaggio, atti dolosi; Norme che regolano l’Assicurazione “Danni - Atti di terrorismo o di qualsiasi azione presa per con- alle Cose” trollare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di terrorismo; Articolo 1 - Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni pro- Oggetto dell’Assicurazione venienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come La Compagnia indennizza: pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelera- I) i danni materiali - anche se causati da colpa grave del Con- zione artificiale di particelle atomiche; traente o dell’Assicurato - ai Fabbricati descritti in Polizza: salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sini- stro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; a) direttamente causati da: b) causati con dolo del Contraente/Conduttore o dell’As- - Incendio, sicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsa- - fulmine, bilità illimitata; - Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi, c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, P.0385.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 4 - caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificia- inondazioni, alluvioni; li, meteoriti, loro parti o Cose trasportate; d) agli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio se b) direttamente causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, l’evento è determinato da usura, corrosione, difetti di da mancata od anormale produzione o distribuzione di materiale; energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o e) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti anche anormale funzionamento di apparecchiature elettroni- se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è pre- che, di impianti di riscaldamento o di condizionamen- stata l’Assicurazione; Pagina 1 di 11
f) di smarrimento o di Furto delle Cose assicurate avvenu- documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le ti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assi- tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di que- curazione; sto, perde il diritto all’Indennizzo. g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od Articolo 5 industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che Procedura per la valutazione del danno non riguardi la materialità dei Fabbricati assicurati. L’ammontare del danno è concordato con le seguenti moda- lità: Articolo 3 a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa inca- Obblighi in caso di Sinistro ricata, con il Contraente o persona da lui designata; In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato o il Con- oppure, a richiesta di una delle Parti: duttore deve: b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il dan- Contraente con apposito atto unico. no; le relative spese sono a carico della Compagnia se- I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi condo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’articolo disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. 1914 del Codice Civile; Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le b) darne avviso all’Agente di assicurazione al quale è asse- decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. gnata la Polizza oppure alla Compagnia entro dieci Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da al- giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’ tre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni articolo 1913 del Codice Civile, specificando le circo- peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. stanze e l’importo approssimativo del danno nonché, in Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio pe- caso di Sinistro Incendio o presumibilmente doloso, rito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, Esplosione o Scoppio farne denuncia all’Autorità Giu- tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono diziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particola- demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizio- re, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta ne il Sinistro è avvenuto. e l’entità approssimativa del danno, indicando possibil- Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; mente la Compagnia, l’Agente di assicurazione ed il nu- quelle del terzo perito sono ripartite a metà. mero di Polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all’Agente di assicurazione o alla Compagnia; Articolo 6 c) fornire alla Compagnia, entro i cinque giorni successivi Mandato dei periti all’avviso, una distinta particolareggiata delle Cose di- I periti devono: strutte o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Si- valore. nistro; L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risul- a), b), può comportare la perdita totale o parziale del dirit- tanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del to all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Ci- Sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il vile. Rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente e l’Assicurato abbiano adem- II Contraente o l’Assicurato deve altresì: piuto gli obblighi di cui all’ Articolo 3 - “Obblighi in caso d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino ad av- di Sinistro”; venuto sopralluogo del perito incaricato dalla Compa- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle Cose assicura- gnia di stimare il danno, senza avere, per questo, diritto te, determinando il valore che avevano al momento del ad indennità alcuna; Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Articolo e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con 7 - “Valore dei Fabbricati assicurati e determinazione del riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose di- danno”; strutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, com- particolareggiato delle altre Cose assicurate esistenti al prese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero. momento del Sinistro con indicazione del rispettivo va- Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata lore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, ai sensi dell’Articolo 5 - “Procedura per la valutazione del conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere ri- danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono chiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro in- essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime det- dagini e verifiche. tagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna P.0385.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 5 delle Parti. Articolo 4 I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono Esagerazione dolosa del danno obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’am- qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violen- montare del danno, dichiara distrutte Cose che non esiste- za, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudi- vano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o cata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o all’indennizzabilità dei danni. Pagina 2 di 11
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