Visite Fiscali 2017: orari Inps e regole lavoratori assenti in malattia - Sia-confsal

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Visite Fiscali 2017: orari Inps e
                                                  regole lavoratori assenti in malattia
                                                  Visite fiscali 2017 Inps: orari, fasce di
                                                  reperibilità malattia dipendenti privati, pubblici,
                                                  statali, docenti, insegnanti scuola, militari,
                                                  regole Polo Unico Inps

Gli Orari Visite Fiscali 2017 INPS docenti dipendenti privati, pubblico, insegnanti, aziende
private, militari, carabinieri, Asl e il controllo fiscale sono stati modificati a seguito
dell’entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito nella legge n. 111 del 15
luglio 2011 che ha previsto che la verifica della reperibilità del lavoratore da parte dell’Inps
possa essere attivata "dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.
In questa guida aggiornata alle visite fiscali 2017 vedremo:
1) Le nuove regole delle visite fiscali 2017 Inps;
2) Gli orari visite fiscali 2017 dipendenti pubblici;
3) Gli orari visite fiscali dipendenti privati;
4) Le novità sugli Orari visite fiscali 2017;
5) Gli Orari visite fiscali per malattia dei dipendenti scuola, insegnanti, personale ATA,
militari, carabinieri, esercito, polizia, dipendenti ASL, medici, infermieri, operai
metalmeccanici etc;
5) L'obbligo di reperibilità durante gli orari della visita fiscale per pubblici e privati;
6) Le regole delle visite fiscali in caso di assenza per malattia professionale e l'infortunio
sul lavoro;
7) Le Visite Fiscali orari e reperibilità per la malattia del bambino;
8) Come funzionano le visite fiscali durante il sabato, la domenica e festivi.

Le nuove regole per le visite fiscali 2017 Inps
La nuove regole per la visita fiscale 2017 hanno chiarito le modalità e il diritto del datore di
lavoro di attivare la procedura di visita fiscale nei confronti dei lavoratori che dichiarano
uno stato di malattia, che da tale data può essere richiesta per via telematica mediante i
servizi online messi a disposizione dall’Istituto.
In altre parole, il datore di lavoro ha diritto a richiedere all’Inps il servizio di controllo dello
stato di salute dei propri dipendenti mediante presentazione online della richiesta sin dal
primo giorno di malattia se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a
quelle non lavorative.
Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma
anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o
servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.
Il datore di lavoro, mediante i servizi online dell’Inps, richiede e dispone, pertanto, il
controllo fiscale del suo dipendente che si dichiara in malattia per un certo numero di
giorni o per una sola giornata, il sistema a fine procedura rilascia al richiedente il numero
di protocollo relativo alla sua richiesta, con il quale può conoscere in qualsiasi momento e
in tempo reale, dallo stato di avanzamento fino all’esito finale della visita medica.
Importante: se un tempo la visita fiscale poteva essere richiesta per motivi di fattibilità solo
un paio di giorni dopo la dichiarazione dello stato di malattia da parte del lavoratore, oggi,
è attivabile immediatamente è quindi possibile che il lavoratore in malattia possa ricevere
già nel primo giorno di assenza per malattia la visita fiscale del medico Inps.
Dal 2017, con il rinnovo dei contratti statali, arriveranno importanti novità con le nuove
regole visite fiscali dipendenti pubblici 2017 riguardanti le assenze per malattie, permessi
per esami e visite specialistiche, l'introduzione del nuovo Polo Unico Inps 2017 per il
controllo medico fiscale sia degli statali che dei privati.

Visite fiscali orari 2017 dipendenti pubblici
Gli orari visite fiscali 2017 pubblico impiego - dipendenti pubblici sono fasce orarie in
cui i lavoratori assenti per malattia devono rispettare obbligatoriamente per consentire il
controllo medico da parte della ASL e dell'Amministrazione Pubblica.
Se tali orari, pertanto, non vengono rispettati ed il lavoratore esce di casa e risulta assente
dal domicilio comunicato all'inizio della malattia, tramite certificato medico, può incorrere a
sanzioni e/o provvedimenti disciplinari se non giustifica mediante prove certe e
documentabili il motivo della sua assenza durante tali orari.
L’obbligo di reperibilità si ricorda, è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi e ne
sono esclusi i soli dipendenti pubblici, la cui assenza dal lavoro, sia dipesa da patologie
gravi che richiedono terapie salvavita, da infortuni sul lavoro, da malattie per le quali è
riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidità riconosciuta.
Quali sono i nuovi orari 2017 nel pubblico?
Gli orari visite fiscali 2017 dipendenti pubblici per cui Statali, Scuola, Insegnanti, Militari,
Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Asl, Enti Locali, sono: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 15:00 alle ore 18:00, 7 giorni su 7 inclusi sabato, domenica, festivi e prefestivi,
compresi il Natale, Capodanno, Pasqua, Santi ecc.

Lavoratori pubblici esclusi dall'obbligo di reperibilità malattia
Attualmente solo i dipendenti pubblici possono beneficiare dell'esenzione dall’obbligo di
rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, se assenti per malattia, può
avvenire per le seguenti cause:
      Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
      Infortunio sul lavoro Inail esonero visita fiscale.
      Malattie professionali INAIL senza obbligo reperibilità, per le quali è stata
       riconosciuta la Causa di Servizio.
      Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
Orari visite fiscali 2017 dipendenti privati: operai, commercio, TLC
Gli orari visita fiscale 2017 privati per lavoratori assenti per malattia INPS, sono:
7 giorni su 7 con reperibilità nelle fasce dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00
Durante tali fasce orarie, il lavoratore privato assente per malattia INPS può ricevere la
visita medica fiscale richiesta dal datore di lavoro o dall’Inps stessa, pertanto, il lavoratore
è obbligato a farsi trovare presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato al momento
della dichiarazione dell’inizio malattia.
L’obbligo di reperibilità malattia nelle fasce orarie si ricorda è previsto anche nei giorni non
lavorativi e festivi quindi anche il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua e le feste patronali,
nei giorni di riposo se l'evento morboso cade prima o dopo tali giornate, fatta eccezione
per i casi di esenzione alla reperibilità negli orari della visita fiscale, presto in vigore anche
per il settore privato.

Esclusione obbligo reperibilità dipendenti privati
Pubblicata la nuova circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016 che conferma l'esclusione
dall'obbligo di reperibilità dipendenti privati.
Con l’articolo 25 del decreto legge 151/2015 cd. Esenzioni dalla reperibilità malattia e di
altri decreti che sono stati novellati, modificati e convertiti, è stata prevista una nuova
normativa finalizzata a stabilire l’esenzione dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori
dipendenti privati.
Con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
della salute, l’11 gennaio 2016 grazie alla pubblicazione in GU n. 16 del 21 gennaio 2016,
delle Integrazioni e modificazione al decreto 15 luglio 1986, riguardante le modalità di
espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’INPS, sono state
decise le cause esclusione dall’obbligo di reperibilità dalle visite fiscali per i dipendenti
privati.
Ai sensi della nuova normativa, sono, pertanto, esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di
reperibilità, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, tutti i lavoratori
dipendenti privati, la cui causa di malattia sia connessa a:
          Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, malattie che devono essere
           opportunamente documentate dalla Struttura sanitaria;
          Stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in
           misura pari o superiore al 67%

Malattia professionale e infortunio sul lavoro INAIL
Le visite di controllo nei confronti dei lavoratori assenti dal lavoro per infortunio sul
lavoro INAIL o malattia professionale, sono regolate dai contratti collettivi.
Il mancato rispetto dell'obbligo di reperibilità durante gli orari delle visite fiscali, qualora
previsto dal CCNL, accertato dai medici ASL o dell’INPS, autorizza il datore di lavoro ad
applicare la sanzione disciplinare, ove prevista dal contratto collettivo, ma non determina
la perdita dell’indennità per inabilità di temporanea assoluta INAIL da parte del lavoratore.
Sentenza Corte di Cassazione n. 15773/2002: in merito all’obbligo di reperibilità dei
lavoratori assenti per infortunio, la sentenza, ha ribadito che il lavoratore è comunque
sottoposto ai diversi obblighi regolati dal contratto collettivo di lavoro.
In caso di infortunio e malattia professionale con relativa denuncia all’INAIL, non è infatti
competenza di tale Istituto assicuratore attivare la richiesta di visita fiscale da parte del
medico legale INAIL ma è di competenza dell’INPS, attivare il servizio per eseguire la
visite fiscali di controllo a domicilio, non solo sulle assenze dal lavoro per malattia, ma
anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.
Questo perché in base a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, il datore di lavoro o l’istituto creditore della prestazione, ha diritto ad accertare la
situazione patologica del lavoratore stesso, quale potenziale fattore di una propria
responsabilità. In altre parole, il datore di lavoro ha diritto di rivolgersi all’INPS per chiedere
la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore, che denuncia un infortunio sul lavoro,
per il quale sia prevista una indennità temporanea, e ciò per tutto l’arco della durata
dell’infortunio e sino a guarigione clinica.
Pertanto appare evidente che l’assenza dal lavoro per malattia e quella per inabilità
temporanea al lavoro, a seguito di infortunio denunciato come tale, avranno lo stesso
trattamento da parte dei medici legali dell’INPS, che interverranno su semplice richiesta
del datore di lavoro. E’ evidente quindi che il rispetto delle le fasce orarie di reperibilità
malattia così come previste dalla contrattazione collettiva, debbano essere
obbligatoriamente rispettate anche dai lavoratori assenti causa infortunio e malattia
professionale.

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (Art. 22 CCNL 1994/1997
integrato con CCNL integrativo 1998-2001)
1) Il dipendente che si assenta per malattia a causa di un infortunio ha diritto alla
conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi
di conservazione del posto previsti dall’art. 21, commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente
spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del
trattamento accessorio.
2) Se l’assenza del lavoratore è riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore
spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, per tutti i periodi di conservazione del
posto di cui al comma 1.
3) Per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito
per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali inabilità trova
applicazione l’art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che
divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia, trova applicazione l’art. 4, comma 4 della stessa legge.
4) Trattamento economico spettante al dipendente che si assenta per malattia è pari a:
      100% della retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di malattia: pari o superiori
       a 15 giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il periodo di convalescenza post
       ricovero, ricovero domiciliare, va certificato dalla ASL o struttura sanitaria
       competente, in questi casi al dipendente spetta per intero l’indennità di
       amministrazione.
      90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza: per cui dopo i primi nove
       mesi pagati interamente, per i successivi 3 mesi che vanno a completare 1 anno di
       assenza per malattia, l’indennità scende al 90%.
      50% della retribuzione per ulteriori 6 mesi: del periodo di conservazione del posto di
       lavoro 18 mesi previsto nel comma 1, per i periodi di assenza previsti dal comma 2
       non sono retribuiti.
5) Le patologie gravi che richiedano terapie salvavita come l’emodialisi, la chemioterapia, il
trattamento per l’infezione da HIV- AIDS sono escluse dal computo dei giorni di assenza
per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza
dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale
o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera
retribuzione.

Dipendenti ASL, SSN infermieri e medici
Per i dipendenti delle Asl, il datore di lavoro che intende richiedere le visite fiscali 2017
dipendenti ASL deve inoltrare la richiesta presso l’Ufficio Visite Fiscali della Medicina
Legale competente per distretto territoriale, fornendo i seguenti dati:
      denominazione e indirizzo della Ditta o Ente pubblico o privato completo di partita
       IVA o Codice Fiscale;
      nome e cognome del lavoratore
      indirizzo di residenza o domicilio del lavoratore durante la malattia completo di
       scala ed interno;
      specificare se la fascia oraria di reperibilità è diversa da quella prevista dal D.lgs
       165/2001 cioè dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di tutti i
       giorni, compresi i non lavorativi e festivi.
Il medico incaricato dall’Azienda ASL effettua la visita fiscale, richiesta ai sensi della
normativa vigente dal datore di lavoro.
L’accertamento viene effettuato dai sanitari della Medicina Legale nelle specifiche fasce di
reperibilità sopra indicate.
I dipendenti Asl Pubblico Impiego assenti per malattia sono esclusi dall’obbligo di
rispettare le fasce di reperibilità se l’assenza dal lavoro è riconducibile ad una delle
seguenti cause di esclusione sopra elencate.

Esito della visita di controllo del dipendente assente per malattia
Il medico incaricato dalla Asl ad effettuare la visita fiscale presso il domicilio del
dipendente assente per malattia, esamina il certificato medico rilasciato al lavoratore dal
medico curante che ha verificato lo stato di malattia e l’indicazione della prognosi. Il
medico fiscale a seguito del controllo di tale documentazione e la visita del paziente può
prolungare la prognosi al massimo di ulteriori 48 ore, confermare la prognosi o modificarla
in caso di miglioramento e mancata sussistenza di sintomi tali da impedire la ripresa
dell’attività lavorativa invitando il dipendente a tornare al lavoro. Solo in caso di dubbio
diagnostico e di patologie specifiche il Medico Fiscale può richiedere una visita
specialistica alla quale il lavoratore deve obbligatoriamente sottoporsi.
Cosa succede se non vengono rispettate le fasce orarie di vista fiscale? Se il
lavoratore non si fa trovare a casa: Se il lavoratore assente per malattia non viene
trovato a casa durante le fasce orarie di reperibilità per sottoporsi al controllo fiscale,
successivamente viene tramite comunicazione ufficiale invitato a presentarsi presso
l’ambulatorio della ASL osservando rigorosamente il giorno e l’orario indicato dal medico
fiscale per giustificare l’assenza.

Orari malattia 2017 Militari, Carabinieri, esercito
Le Visite fiscali in caso di assenze per malattia e assenze per prestazioni
specialistiche, sono state modificate con il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
nella legge 15 luglio 2011, n.111, e trova Applicazione al personale militare in servizio
permanente che al Corpo dei Carabinieri.
In base agli ultimi chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 10 del 1° agosto 2011 e con il
parere n. DFP 0056340 P-4.17.1.7.5 del 21 novembre 2011, la Visita Fiscale per i militari e
carabinieri assenti per malattia può essere disposta fin dal primo giorno quando l’assenza
stessa si verifica nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non
lavorative. Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella
domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione
di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.
In tutti gli altri casi, invece la visita fiscale per i militari assenti per malattia può essere
richiesta dal Comandante di Corpo in considerazione anche della condotta complessiva
del militare dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita.

Quali sono gli orari da rispettare durante la malattia per i militari e Carabinieri?
Reperibilità fasce Orarie Visita Fiscale 2017
Le fasce orarie che Carabinieri e Militari assenti per malattia sono obbligati a rispettare per
la Visita Fiscale 2013 sono stabilite in base al Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0269222 visite
fiscali militari carabinieri del Ministero della Difesa: dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 18.00
Casi di Esclusione dall’obbligo di reperibilità fasce malattia per i Militari e
Carabinieri: sono le stesse del Pubblico Impiego, fermo restando, l’obbligo da parte del
dipendente di comunicare preventivamente all’amministrazione la necessità di doversi
assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, per iscritto o anche a
mezzo telefono, a causa di:
   visite mediche
      prestazioni specialistiche
      accertamenti diagnostici
      altri “giustificati motivi”: documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di
       notorietà purché quest’ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili
       dall’Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il militare dipendente è
       tenuto a produrre - il Comandante di Corpo dovrà anche valutare se i motivi stessi
       siano “giustificabili” in relazione alle circostanze concrete del caso.
In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, si applica l’articolo 5, comma 14 del
decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n.
638, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma
restando la possibilità di applicazione di un’eventuale sanzione disciplinare in presenza dei
presupposti e a seguito del relativo procedimento.

Visita fiscale scuola 2017 orari: docenti, insegnati, personale scolastico e ATA
Per il personale scolastico, insegnanti, docenti e ATA, sono partite con il nuovo anno
scolastico, le circolari riguardanti l'assenza per malattia – Accertamenti visite fiscali
tempestive e gli orari visite fiscali 2017, in base alle disposizioni previste dalla L. 6/8/2008
n. 133 art. 71 comma 3. Dlgs. N.98 del 2011 convertito in Legge 111 del 2011 art 16
comma 9 e 10. Nuove Disposizioni Visite Mediche Dipendenti Pubblici - legge n. 111 del
15 luglio 2011.
Tali disposizioni, hanno infatti previsto per i dipendenti pubblici che l'assenza per malattia
deve essere immediatamente comunicata all'amministrazione e nel caso del personale
scolastico, all'istituto entro la mattinata del primo giorno di assenza. Tale obbligo, vige
anche in caso di prolungamento della malattia.
La comunicazione dell'assenza, deve essere registrata come fonogramma che indichi
l'orario, il domicilio assunto dal dipendente per effettuare le visite fiscali e il presunto
periodo di malattia. Nel caso invece, che il dipendente si avvalga dell’informazione del
collega o del fiduciario deve comunque informare tempestivamente l’ufficio che può
provvedere sin dal primo giorno di dichiarazione malattia, ad inviare la visita fiscale.
Le visite fiscali, disposte dall'istituto o dall'ASL, possono essere effettuate entro specifici
orari visite fiscali distinte in due fasce orarie, indipendentemente dall’acquisizione del
certificato medico telematico che deve essere rilasciato esclusivamente da medici
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Gli orari visita fiscale 2017 docenti e ATA: fasce di reperibilità sono: mattino 9,00 -
13,00 / pomeriggio 15,00 - 18,00 l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non
lavorativi e festivi.
Qualora il dipendente debba assentarsi dal domicilio durante gli orari visite fiscali per
effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'amministrazione che in caso può
richiedere la certificazione a giustificazione dell'assenza.
La certificazione a giustificazione dell’assenza, è valida solo se è rilasciata da medici
convenzionati con il SSN mentre non è valida quella rilasciata da medici professionisti.
Per quanto riguarda il trattamento economico per insegnanti, docenti e personale
scolastico ATA assenti per malattia, l'assenza inferiore a 10 giorni è pagata con il
trattamento base, fatta eccezione per la malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale INAIL o causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a
terapie salvavita.

Polizia e vigili del fuoco
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 10/2011 orari visite fiscali
Polizia e Vigili del Fuoco ha fornito alcuni chiarimenti ti in merito alle novità introdotte
dall’art. 16, commi 9 e 10, del Decreto Legge 98/2011 convertito con Legge 111/2011,
riguardanti la materia dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti
pubblici e nello specifico è intervenuto a sottolineare che tali novità siano estese anche al
personale della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile.
Le novità introdotte dal suddetto decreto riguardano le regole per la visita fiscale, le fasce
orarie di reperibilità, gli esoneri dall’obbligo di mantenere la reperibilità.
Quali sono gli orari da rispettare durante la malattia per i poliziotti e vigili del
fuoco? Reperibilità fasce Orarie Visita Fiscale
La visita fiscale dei dipendenti della Polizia di Stato e Vigili del Fuoco assenti per malattia
può essere effettuata nella seguente fascia oraria: dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 18.00, vi è però l’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui l’assenza per
malattia rientri in una delle cause di esclusione previste per i dipendenti pubblici.
Polizia Penitenziaria nuove fasce orarie
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha chiarito che le nuove fasce orarie di
reperibilità 9-13 e 15-18, valide e obbligatorie per tutti i dipendenti pubblici e statali
riguardano anche il personale della Polizia Penitenziaria.
Quali sono gli orari da rispettare durante la malattia perla Polizia Penitenziaria? La
reperibilità nelle fasce orarie per la visita fiscale della Polizia Penitenziaria è dalle ore 9:00
alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Stesse regole dei dipendenti PA per le cause di
esclusione dall'obbligo di reperibilità malattia.

Malattia Bambino
Gli Orari Visita Fiscale 2016 previsti per i dipendenti pubblici e privati assenti per malattia
Bambino, sono stabiliti dall’art. 47 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispongono il non
obbligo da parte di genitori e bambini di rispettare gli orari visite fiscali, in quanto per
legge è previsto che entrambi i genitori, alternativamente, abbiano il diritto di astenersi dal
lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3
anni.

Visita fiscale di Sabato o Domenica, festivi Natale, Capodanno e Pasqua
Il Datore di Lavoro ha diritto a richiedere per i lavoratori privati il controllo medico Inps o
alla ASL se l'ambito e pubblico, tali richieste effettuate presso il servizio di medicina
fiscale, sono a pagamento e vengono fatturate al richiedente nel momento della richiesta
fornendo la sua esatta denominazione, indirizzo e Codice Fiscale.
La richiesta deve essere obbligatoriamente inoltrata via fax entro le ore 11.30 del giorno
per cui si richiede il controllo, compreso il sabato, al presidio distrettuale di residenza.
Entro le 11.30 del sabato devono altresì pervenire le richieste per i controlli da attuarsi nei
giorni festivi come la Domenica, Natale, Capodanno, Pasqua o Ferragosto.
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