Tutto quesiti: le novità dell'ultima ora per "cashback" e lotteria degli scontrini

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MANOVRA 2021, MISURE ANTI-EVASIONE FISCALE

Tutto quesiti: le novità dell’ultima ora per
“cashback” e lotteria degli scontrini
Le risposte alle domande dei professionisti
di Sandra Pennacini | 30 DICEMBRE 2020

 Parte dal 2021 la lotteria degli scontrini, mentre, a partire dall’8 dicembre 2020, è già stata avviata la
 campagna cashback. Due iniziative volte a incentivare l’utilizzo della moneta elettronica, ma che si so-
 vrappongono solo in parte, generando una certa confusione negli esercenti e nei consumatori. Nel segui-
 to le risposte ai quesiti più frequenti e le novità in via di introduzione con la futura Manovra finanziaria.

Premessa
A partire dall’8 dicembre 2020, è attiva, tramite l’app IO, la possibilità di registrare i propri dati ai fini
del cashback. È necessario disporre di:
   SPID, oppure
   carta di identità elettronica (CIE) e un terminale (tablet, cellulare) in grado di leggerne i dati me-
     diante contatto di prossimità (NFC).
Possono registrarsi tutti i residenti in Italia maggiorenni di età, inserendo:
   i dati delle carte di credito/debito/bancomat:
   i dati delle app (Hype, Satispay ecc.) utilizzate per i pagamenti in moneta elettronica;
   l’IBAN del conto corrente sul quale ricevere il cashback eventualmente maturato.
Dal 2021, invece, sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini, richiedendo all’esercente di
inserire il codice lotteria nel documento commerciale, ottenendo così un “biglietto della lotteria” per
ogni euro di spesa, con un massimo di 1.000 biglietti per ciascuno scontrino. Il codice lotteria può es-
sere ottenuto tramite il portale lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), semplicemente inserendo
il proprio codice fiscale.

        Novità
        Le due iniziative sono accumunate dall’intento di incentivare l’utilizzo della moneta elet-
        tronica da parte dei consumatori, tanto che dalla lettura della prossima manovra finanziaria,
        in corso di approvazione, emerge anche una modifica al meccanismo della lotteria rispetto al
        progetto originario, che prevede la possibilità di vedersi riconoscere i ”biglietti della lotteria”
        solo se l’acquisto del bene o del servizio effettuato, certificato da documento commercia-
        le, viene onorato con moneta elettronica.

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Quesito 1 – La lotteria e il “cashback” sono riservati ai consumatori

Domanda
Quando viene effettuato un acquisto in qualità di titolare di partita IVA, richiedendo l’emissione della
fattura, è possibile richiedere l’inserimento del codice lotteria? Se il pagamento viene effettuato con
moneta elettronica, tale spesa concorre al cashback?

Risposta
In entrambi i casi, la risposta è negativa. Infatti, la partecipazione alla lotteria è prevista solo per le
spese sostenute in qualità di consumatori, ovvero al di fuori dell’esercizio di arte, professione o
impresa.
Parimenti, anche il cashback si rivolge ai consumatori, tant’è che, in sede di inserimento degli stru-
menti di pagamento utilizzati a tale fine, occorre rendere dichiarazione sostituiva dell’atto di noto-
rietà che tali strumenti vengono impiegati esclusivamente per finalità personali.

Quesito 2 – Le fatture non partecipano alla lotteria ma consentono il
“cashback”

Domanda
Quando viene effettuato un acquisto in qualità di consumatore, con richiesta di rilascio di fattura ai
fini della garanzia, è possibile richiedere l’inserimento del codice lotteria? Se tale fattura viene pagata
con moneta elettronica, la spesa concorre al cashback?

Risposta
In questo caso, la spesa effettuata non darà diritto a partecipare alla lotteria, poiché non è possibile
richiedere l’inserimento del codice lotteria in fattura.
A partire dal 2021, possono partecipare all’estrazione esclusivamente i documenti commerciali che
riportano il codice lotteria, mentre solo in futuro potranno essere coinvolte nell’operazione anche
le fatture elettroniche.
Per quanto riguarda il cashback, invece, se lo strumento di pagamento utilizzato è stato preliminar-
mente registrato sull’app IO, il corrispondente cashback maturerà.

Quesito 3 – Gli acquisti “on line” non rilevano per lotteria e “cashback”

Domanda
Quando viene effettuato on-line un acquisto in qualità di consumatore, è possibile richiedere
l’inserimento del codice lotteria? Il pagamento effettuato con moneta elettronica concorre al cash-
back?

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Risposta
Gli acquisti on-line sono esclusi sia dalla partecipazione alla lotteria degli scontrini (nell’e-
commerce indiretto non vi è obbligo di rilascio di documento commerciale), che dal riconoscimento
del cashback. Affinché il cashback venga registrato dal sistema, è necessario che la carta venga fisi-
camente processata dal lettore dell’esercente.
Con riferimento alle app di pagamento, non è noto quale tipo di verifica venga effettuata, perché
ben potrebbe accadere che queste app siano utilizzate per acquisti on line, e come tali non dovrebbe-
ro rilevare ai fini del rimborso.

Quesito 4 – L’indicazione del codice lotteria è incompatibile con quella del
codice fiscale per le detrazioni IRPEF

Domanda
È sempre possibile per il consumatore richiedere l’inserimento del codice lotteria nel documento
commerciale?

Risposta
Sì, la richiesta può essere sempre avanzata e, laddove l’esercente rifiuti l’inserimento, il consuma-
tore può effettuare una segnalazione sul portale lotteria; tali segnalazioni sono utilizzate
dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del
rischio di evasione.

        Attenzione
        Tuttavia, il consumatore deve valutare se sia opportuno richiedere l’indicazione del codice
        lotteria, posto che, come recentemente chiarito, tale codice è incompatibile con
        l’indicazione del codice fiscale.

Visto che l’indicazione del codice fiscale è indispensabile ai fini della detrazione IRPEF del 19 per
cento (ad esempio, spese sanitarie), il consumatore dovrà scegliere se partecipare alla lotteria oppure
ottenere un documento valevole ai fini della detrazione, documento che poi dovrà comunque essere
stato onorato con modalità tracciabile, per fare sì che la detrazione venga riconosciuta.

Quesito 5 – I fornitori non sono obbligati ad aderire al “cashback”

Domanda
Un esercente ha ricevuto dal proprio fornitore di moneta elettronica una comunicazione, con la quale
viene informato che il fornitore stesso non aderisce al programma cashless. Cosa significa?
L’esercente deve cambiare fornitore di servizi di moneta elettronica?

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Risposta
Significa che quel fornitore di servizi di moneta elettronica non appartiene all’insieme soggetti che si
interfaccia con l’Amministrazione finanziaria per l’operazione cashback (l’elenco aggiornato dei
soggetti aderenti è reperibile al seguente link: https: //io.italia.it/cashback/issuer/). Ciò comporta che il
consumatore che utilizza moneta elettronica presso l’esercizio non troverà la transazione tra quelle
rilevanti ai fini del cashback. Non vi è alcun obbligo di cambiare il fornitore, perché il cashback non
è un obbligo per l’esercente (a differenza dell’inserimento del codice lotteria); chiaro è che questa
circostanza potrebbe causare qualche malumore da parte del consumatore finale.

Quesito 6 – Il controllo delle transazioni e il rimborso spettante

Domanda
Un consumatore ha sostenuto, a partire dall’8 dicembre 2020, tre spese personali presso esercizi, pa-
gando sempre con moneta elettronica, previa attivazione di IO e registrazione della carta utilizzata.
Consultando l’app, tuttavia, risulta un ammontare di cashback inferiore a quello che si aspettava. Co-
sa potrebbe essere accaduto?

Risposta
Le risposte possono essere più di una:
   innanzi tutto, è bene ricordare che, in sede di avvio dell’operazione cashback, la procedura di re-
     gistrazione degli strumenti di pagamento ha creato un ingorgo di istanze; pertanto,
     l’attivazione ha richiesto un certo lasso di tempo, durante il quale potrebbero essere state ef-
     fettuate una o più spese che non verranno considerate dal sistema, poiché la carta utilizzata non
     era ancora stata memorizzata dallo stesso;
   altra spiegazione possibile è quella delle tempistiche ordinarie, posto che, come specificato dalle
     istruzioni dell’applicazione, possono passare fino a 72 ore prima che una transazione venga
     resa visibile;
   ulteriormente, è anche possibile che la spesa sia stata effettuata presso un esercizio il cui forni-
     tore di moneta elettronica non aderisce al programma cashback.
Per quanto riguarda queste tre eventualità, sarà possibile effettuare una verifica, decorse le 72 ore,
consultando il dettaglio delle transazioni effettuate, disponibile nell’applicazione IO.
Per quanto riguarda le aspettative, inoltre, è bene ricordare che il cashback è pari al 10 per cento
della spesa effettuata, ma con un massimo di 15 euro.

        Esempio
        Ne consegue che, se il consumatore ha sostenuto una spesa di 500 euro, non deve aspettarsi
        50 euro di cashback, bensì 15 euro, ammontare che costituisce il massimo di cashback ricono-
        sciuto per transazione.

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        Attenzione
        Vige il divieto di frazionare fittiziamente i pagamenti, al fine di aumentare il numero delle
        transazioni e, di conseguenza, il cashback.

Infine, occorre ricordare che il cashback diviene effettivo e, quindi, sarà oggetto di accredito, solo se
viene raggiunto il numero minimo di transazioni richiesto, pari a:
   10 per il periodo 8 dicembre 2020 – 31 dicembre 2020;
   50 per ciascun semestre del 2021.
Infine, se viene raggiunto il numero minimo di transazioni, e il totale del cashback supera 150 euro,
tutto l’esubero andrà perso, perché 150 euro è il massimo rimborsabile, sia per il programma di
cashback natalizio (8 dicembre – 31 dicembre 2020), che per ciascun semestre del 2021.
Discorso a parte, invece, è quello che riguarda il cd. super cashback, valevole dal 2021, che riconosce
un premio di ammontare fisso, pari a 1.500 euro, ai primi 100.000 cittadini che eseguiranno, in cia-
scun semestre, il più alto numero di transazioni, indipendentemente dall’ammontare delle transa-
zioni stesse.

Quesito 7 – La piattaforma “Documento Commerciale On Line” si aggiorna
automaticamente ai fini della lotteria

Domanda
Ai fini della lotteria dei corrispettivi, quali adempimenti deve porre in essere un esercente che utilizza
il software dell’Agenzia delle entrate “Documento Commerciale On Line”?

Risposta
L’esercente che si avvale di “Documento Commerciale On Line” non dovrà fare nulla per farsi trovare
pronto alla lotteria dei corrispettivi. La piattaforma messa gratuitamente a disposizione da parte
dell’Agenzia delle entrate sarà, infatti, automaticamente aggiornata, prevedendo la possibilità di
inserire il codice lotteria.

Quesito 8 – Smarrimento del codice lotteria

Domanda
In qualità di consumatore è stato richiesto il codice lotteria, inserendo il codice fiscale tramite la fun-
zione “Partecipa ora”, presente nel Portale lotteria scontrini – Partecipa ora (lotteriadegliscontri-
ni.gov.it). In seguito, il codice rilasciato è andato perso. Cosa accade?

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Risposta
L’eventuale smarrimento del codice lotteria non deve preoccupare il consumatore. Infatti, in sede
di richiesta del codice lotteria, l’abbinamento tra il codice stesso e il codice fiscale, tramite il quale
il consumatore verrà “identificato” e rintracciato per essere avvisato di un’eventuale vincita, resta co-
munque memorizzato nel sistema lotteria. Detto in altri termini, se un acquisto effettuato con indi-
cazione del codice lotteria in seguito smarrito risultasse vincente, il consumatore sarà comunque av-
visato, e potrà riscuotere la vincita senza problemi. Inoltre, per le successive occasioni di richiesta di
inserimento del codice lotteria, il consumatore potrà semplicemente richiedere il rilascio di un
nuovo codice, sempre tramite la funzione “partecipa ora”, presente nel portale. Il secondo codice rila-
sciato sarà diverso dal primo, ma entrambi risulteranno riconducibili alla stessa persona, e
ugualmente utilizzabili.

        Attenzione
        In conclusione, a ciascun partecipante alla lotteria possono corrispondere anche più codici.

Quesito 9 – Area riservata del portale lotteria

Domanda
Come può un consumatore che richiede e ottiene l’inserimento del codice lotteria nel documento
commerciale verificare se effettivamente i “biglietti virtuali” sono stati assegnati, e in quale misura?

Risposta
Le informazioni relative ai biglietti virtuali saranno consultabili tramite il portale lotteria. Per
potere ottenere questa informazione, tuttavia, sarà necessario accedere all’area riservata, previa
registrazione nel portale.

        Ricorda
        Attualmente, l’area riservata non è ancora stata predisposta, e non è ancora possibile regi-
        strarsi.

Quesito 10 – La registrazione al portale lotteria non è obbligatoria

Domanda
La registrazione nel portale lotteria, al fine di accedere all’area riservata, è obbligatoria?

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Risposta
No, non è obbligatorio registrarsi al portale lotteria, poiché l’avere accesso all’area riservata non è
un obbligo, bensì una facoltà concessa ai partecipanti. Tramite l’area riservata, il consumatore potrà:
   verificare il numero di biglietti ”virtuali” ottenuti;
   verificare l’eventuale termine ultimo per la riscossione di premi;
   inserire un indirizzo PEC che sarà utilizzato per essere avvisati di un’eventuale vincita;
   avanzare segnalazioni di mancata indicazione del codice lotteria da parte dell’esercente.
Si tratta, comunque, di mere facoltà, posto che, come si è detto in precedenza, il consumatore che
risulti essere destinatario di vincita viene comunque avvisato a mezzo raccomandata all’ultimo domi-
cilio risultate in Anagrafe e potrà riscuotere la vincita, senza che necessariamente debba essere pre-
liminarmente registrato al portale lotteria.

Quesito 11 – Le spese inviate al Sistema Tessera Sanitaria concorrono al
“cashback”

Domanda
Il codice lotteria e il codice fiscale sono alternativi tra loro. Quindi, se si effettua una spesa documen-
tata da documento commerciale (ad esempio, acquisto in negozio di ottica), il consumatore dovrà
scegliere tra l’inserimento di uno, piuttosto che dell’altro, potendo così o partecipare alla lotteria, op-
pure avere diritto alla detrazione IRPEF relativa alla spesa effettuata, sempre che il pagamento avven-
ga con modalità tracciabile. Esiste qualche tipo di incompatibilità anche con il cashback? Ovvero, le
spese del Sistema Tessera Sanitaria, se pagate con moneta elettronica, concorrono al cashback?

Risposta
Non sussiste alcun tipo di incompatibilità tra cashback e spese trasmesse al Sistema Tessera
Sanitaria. Qualsiasi tipo di pagamento effettuato da parte di un privato consumatore (che abbia ade-
rito al cashback tramite app IO) con moneta elettronica in precedenza attivata nell’app concorre al
cashback, indipendentemente dal fatto che si tratti di una spesa dalla quale discende anche il diritto
ad esercitare la detrazione IRPEF.

Quesito 12 – Le carte valide per più circuiti vanno registrate due volte

Domanda
Il consumatore ha effettuato la registrazione nell’app IO, abilitando le proprie carte. In seguito, ha uti-
lizzato tali carte per effettuare degli acquisti, che, tuttavia, non risultano nel riepilogo delle transazio-
ni, nemmeno dopo 72 ore. Cosa può essere accaduto e come rimediare?

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Risposta
Il problema potrebbe derivare dal possesso di una ”carta” che ha duplice funzione, ovvero un unico
strumento che può funzionare sia sul circuito PagoBANCOMAT che come carta di credito Maestro,
oppure anche PagoBANCOMAT/V-Pay, o PagoBANCOMAT/Visa o Mastercard. Come segnalato in una
nota rilasciata da PagoPa, una transazione validamente effettuata presso un esercente, il cui ter-
minale faccia capo a un fornitore di moneta elettronica che aderisce al sistema cashless, potrebbe
comunque non risultare conteggiata tra le transazioni valide ai fini del cashback nel caso in cui
“l’utente abbia registrato nella sezione Portafoglio dell’app IO la propria carta di debito utilizzabile su dop-
pio circuito PagoBANCOMAT/Maestro o PagoBANCOMAT/V-Pay solo con la procedura guidata relativa alle
carte PagoBANCOMAT e non anche come “carta di credito, debito o prepagata”, se precedentemente abilita-
ta ai pagamenti online”. In questi casi, infatti, effettuando pagamenti “contactless” (ovvero semplice-
mente avvicinando la carta al lettore, invece che inserendola nel lettore stesso), il movimento viene
registrato in automatico non come PagoBancomat, bensì come carta Maestro, piuttosto che Vi-
sa, Mastercard e, se tali carte non sono state preliminarmente segnalate all’app IO, la transazione non
viene registrata.

        Attenzione
        In parole povere, le carte che consentono di utilizzare più di un circuito e che, quindi, rac-
        chiudono, di fatto, la funzione di due carte devono essere registrate due volte
        nell’applicazione, una volta come carta PagoBancomat, e un’altra volta come carta di credito,
        carta di debito o prepagata.

Se non si esegue questa duplice registrazione, la transazione potrebbe risultare come effettuata tra-
mite un circuito per il quale non risulta essere stato richiesto il riconoscimento del cashback. Per ri-
mediare, è quindi necessario effettuare la registrazione distinta di entrambe le funzioni della carta in
uso, e ciò è possibile in qualsiasi momento, così come in qualsiasi momento è possibile aggiunge-
re nuovi strumenti di pagamento (ad esempio, poiché si cambia banca). Le transazioni saranno
memorizzate a partire dalla memorizzazione in app IO dello strumento di pagamento utilizzato; quel-
le effettuate in precedenza, purtroppo, non sono state registrate dal sistema e sono andate irrime-
diabilmente perse.

Quesito 13 – Solo il pagamento con moneta elettronica consente di partecipare
alla lotteria

Domanda
È confermato che alla lotteria degli scontrini parteciperanno sono i documenti commerciali onorati in
moneta elettronica?

Risposta
La manovra finanziaria non è ancora stata approvata in via definitiva; tuttavia, l’iter è in fase avanzata
e risulta come ormai assodato che parteciperanno alla lotteria non tutti gli “scontrini” riportanti il

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codice lotteria, ma solo quelli riportanti il codice lotteria e contestualmente onorati con stru-
menti di moneta elettronica.

Quesito 14 – Nessuna proroga in vista per la lotteria

Domanda
Quali sono le ulteriori novità in materia di lotteria degli scontrini presenti in manovra? È vero che ci
sarà una nuova proroga?

Risposta
Secondo l’attuale testo del disegno di legge di Bilancio 2021 le novità riguardano, come si è detto:
   la “riduzione” della lotteria ai soli documenti commerciali onorati con moneta elettronica;
   una conseguente rivisitazione anche del monte premi, il cui ammontare annuo complessivo non
     potrà superare i 45 milioni di euro.
Nel cd. decreto “Milleproroghe”, approvato dal Governo il 23 dicembre 2020, viene previsto il termine
del 1° febbraio 2021 per l’adozione del provvedimento AdM – AdE che disciplina le modalità tecniche
relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni
altra disposizione necessaria per l’avvio e l’attuazione della lotteria, nonché la proroga delle possibili
conseguenze negative a carico degli esercenti che non fossero ancora pronti ad inserire il codice lot-
teria nel documento commerciale rilasciato al consumatore. Le segnalazioni, infatti, potranno essere
effettuate solo a partire dal 1° marzo 2021.

Quesito 15 – Esenzione in arrivo anche per il “cashback”

Domanda
Le somme riconosciute a seguito di vincita alla lotteria degli scontrini non costituiscono reddito im-
ponibile per il percettore. Non è prevista un’analoga disposizione per quanto riguarda i rimborsi deri-
vanti dal cashback. Ciò significa che i rimborsi cashback sono tassati?

Risposta
Per quanto riguarda la lotteria degli scontrini, i premi sono esenti da imposte per espressa previ-
sione di norma (art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
La questione dell’eventuale imponibilità delle somme riconosciute a titolo di cashback sarà invece
risolta in sede della prossima manovra finanziaria. Dalla lettura del testo provvisorio, infatti, emerge
che verrà apportata una modifica all’art. 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inse-
rendo la previsione che – al pari di quanto previsto per i premi della lotteria degli scontrini – i rimbor-
si attribuiti non concorrano a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrispo-
sto nel periodo d’imposta e che gli stessi non siano assoggettati ad alcun prelievo erariale.

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        Riferimenti normativi
   Disegno di legge di Bilancio 2021, art. 1, commi 1095-1097;
   D.M. 24 novembre 2020, n. 156;
   D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 141;
   Determinazione 5 marzo 2020, n. 80217/RU;
   Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 288-290;
   Provv. 31 ottobre 2019, n. 739122;
   D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 18;
   Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 540-544.

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