Trattato sull'Antartide - Stato 17 aprile 2020 Firmato a Washington il 1 dicembre 1959 - Certifico Srl

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Trattato sull'Antartide - Stato 17 aprile 2020 Firmato a Washington il 1 dicembre 1959 - Certifico Srl
Trattato sull’Antartide / Firmato a Washington il 1° dicembre 1959 (Stato 17 aprile 2020)

Trattato sull’Antartide
Firmato a Washington il 1° dicembre 1959

Stato 17 aprile 2020

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Trattato sull’Antartide / Firmato a Washington il 1° dicembre 1959 (Stato 17 aprile 2020)

ID 18059 | 12.11.2022

Firmato: Washington il 1° dicembre 1959 / Download testo

Ratificato e reso esecutivo: Legge 29 novembre 1980, n. 963

 Il Trattato sull'Antartide

 L'Antartide, dal punto di vista giudirico, è un territorio non assoggettato alla sovranità di alcuno Stato;
 esistono tuttavia delle rivendicazioni territoriali che sono state però sospese con l'entrata in vigore del
 Trattato Antartico.

 Il Trattato sull'Antartide regola la presenza dei Paesi interessati sul continente. E' stato stipulato a
 Washington il 1 dicembre 1959 fra 12 dei Paesi partecipanti all'Anno Geofisico Internazionale (1957-58)
 ed è entrato in vigore il 23 giugno 1961.

 Lo spirito del Trattato è quello di favorire gli usi pacifici del continente e di assicurare la conservazione
 della flora, della fauna e dell'ambiente naturale nell'interesse dell'umanità.[/box-info]

 Rivendicazioni Regioni antartiche

 L'attuale sistema di amministrazione internazionale dell'Antartide trova origine nel tentativo di risolvere il
 conflitto tra gli interessi particolari di alcuni Stati (Argentina, Australia, Cile, Francia, Norvegia, Nuova
 Zelanda, Regno Unito) che, a vario titolo, rivendicano diritti di sovranità territoriale su alcuni settori del
 continente, e l'interesse generale della comunità internazionale al mantenimento della pace, alla libertà di
 ricerca scientifica, alla tutela dell'ambiente.

 A conclusione dell'anno geofisico internazionale - che ha visto la partecipazione della comunità scientifica
 alla più grande fase di esplorazione del continente antartico - venne adottato il Trattato Antartico, firmato
 a Washington il 1° Dicembre 1959 da 12 Stati (Belgio, Giappone, Unione Sovietica, Sud Africa e Stati Uniti
 d’America oltre ai 7 Stati che rivendicano diritti di sovranità sul continente antartico) ed entrato in vigore
 nel 1961.

 Il Trattato, che si applica all’area inclusa tra il Polo Sud ed il 60° Parallelo Latitudine Sud, ebbe il merito di
 realizzare un equo compromesso tra interessi nazionali e interessi generali attraverso una serie di principi-
 base che ancora oggi costituiscono il fondamento della cooperazione internazionale in materia di gestione
 dell'Antartide e sui quali è stato progressivamente costruito il sistema di regole, misure e procedure, che
 prende il nome di "Sistema del Trattato Antartico".

 Il Sistema, oltre al Trattato del 1959, include:

 - la Convenzione sulla protezione delle foche (CCAS, conclusa nel 1972);
 - la Convenzione sulle risorse marine viventi (CCAMLR, adottata nel 1980), che si applica in un’area
 geografica più estesa del Trattato. Infatti, il suo limite esterno consiste nella cosiddetta “convergenza
 antartica";
 - il Protocollo di Madrid (firmato nel 1991 ed entrato in vigore nel 1998), che prevede, fra l’altro, il divieto
 di sfruttamento delle risorse minerarie.

 Il Protocollo è integrato da 6 Annessi:
 i primi 5 (1. Valutazione di impatto ambientale, 2. Flora e fauna, 3. Smaltimento dei rifiuti, 4. Prevenzione
 dell’inquinamento marino, 5. Aree protette)
 costituiscono il corpus originario del Protocollo, il sesto annesso, concernente la responsabilità a seguito
 della mancata azione in caso di emergenze ambientali, è stato aggiunto nel 2005.

 Nel 1988 era stata adottata anche una convenzione che regolava lo sfruttamento delle risorse minerarie

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(CRAMRA) che non è mai entrata in vigore a causa delle numerose proteste dei gruppi ambientalisti e
degli Stati terzi rispetto al Sistema del Trattato Antartico.

Attualmente 50 paesi sono parti contraenti del Trattato, di questi solo 27 sono Parti consultive (con diritto
di voto e di veto in quanto tutte le decisioni del Trattato devono essere prese con l'unanime consenso
delle Parti consultive). Ai sensi dell’art. IX par. 2 del Trattato può diventare Parte consultiva lo Stato che
dimostri il suo interesse per l’Antartide svolgendo considerevoli attività di ricerca nell’area, quali, per
esempio, la costruzione di una base o l’organizzazione di una spedizione scientifica.

https://www.ats.aq/

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Trattato sull’Antartide
Firmato a Washington il 1° dicembre 1959

I Governi dell’Argentina, dell’Australia, dei Belgio, del Cile, della Repubblica Francese, del
Giappone, della Nuova Zelanda, della Norvegia, dell’Unione Sud-Africana, dell’Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e
degli Stati Uniti d’America,
riconoscendo che giova all’interesse di tutta l’umanità che l’Antartide sia riservata per
sempre soltanto ad attività pacifiche e non divenga né il teatro né il motivo di vertenze
internazionali;
apprezzando l’ampiezza dei progressi attuati dalla scienza grazie alla cooperazione
internazionale in materia di ricerca scientifica nell’Antartico;
persuasi che sia conforme agli interessi scientifici e al progresso dell’umanità di istituire
una solida struttura che consenta di proseguire e di sviluppare tale cooperazione,
fondandola sulla libertà della ricerca scientifica nell’Antartide, come essa è stata praticata
durante l’Anno Geofisico Internazionale;
convinti che un Trattato inteso a riservare l’Antartide soltanto per attività pacifiche e a
mantenere in questa regione l’armonia internazionale gioverà agli intenti ed ai princìpi
della Carta delle Nazioni Unite2,
hanno convenuto quanto segue:

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Art. I
(1) Nell’Antartide sono autorizzate soltanto attività pacifiche. Sono vietati, fra l’altro, tutti i
provvedimenti di carattere militare, come l’insediamento di basi, la costruzione di
fortificazioni, manovre ed esperimenti di armi di qualsiasi genere.
(2) Il presente Trattato non si oppone all’impiego di personale o di materiale militari per
la ricerca scientifica o per qualsiasi altro scopo pacifico.
Art. II
La libertà della ricerca scientifica nell’Antartide e la cooperazione a tale scopo, come esse
sono state praticate durante l’Anno Geofisico Internazionale, sono proseguite
conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
Art. III
(1) Per rafforzare nell’Antartide la cooperazione internazionale in materia di ricerca
scientifica, come previsto nell’articolo II del presente Trattato, le Parti contraenti
convengono di procedere, in tutta la misura possibile:
a) allo scambio di informazioni concernenti programmi scientifici nell’Antar­tide, onde
assicurare ottimalmente l’economicità e l’efficacia delle operazioni;
b) a scambi di personale scientifico tra spedizioni e stazioni in questa regione;
c) allo scambio delle osservazioni e dei risultati scientifici ottenuti nell’Antar­tide, che
saranno resi liberamente disponibili.
(2) Nell’applicazione delle presenti disposizioni, sarà promossa con ogni mezzo la
cooperazione nelle relazioni di lavoro con le Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e le
altre organizzazioni internazionali per le quali l’Antartide offre un interesse scientifico o
tecnico.
Art. IV
(1) Nessuna disposizione dei presente Trattato può essere interpretata:
a) come costituente, per una Parte contraente, una rinuncia ai suoi diritti di sovranità
territoriale oppure alle rivendicazioni territoriali nell’Antartide da essa precedentemente
fatte valere;
b) come una rinuncia totale o parziale di una Parte contraente ad una base di
rivendicazione di sovranità territoriale nell’Antartide, che potrebbe risultare dalle sue
attività o da quelle dei suoi cittadini nell’Antartide o da qualsiasi altra causa;
c) come pregiudicante la posizione d’una Parte contraente per quanto concerne il
riconoscimento o il non riconoscimento di questa Parte del diritto di sovranità, di una
rivendicazione o di una base di rivendicazione di sovranità territoriale di qualsiasi altro
Stato nell’Antartide.
(2) Nessun atto o attività intrapresi durante la validità del presente Trattato costituisce
una base che consente di far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di
sovranità territoriale nell’Antartide né di istituire diritti di sovranità in questa regione.

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Durante la validità del presente Trattato, non deve essere presentata alcuna nuova
rivendicazione né estesa una rivendicazione di sovranità territoriale precedentemente fatta
valere.
Art. V
(1) Nell’Antartide, sono vietate le esplosioni nucleari e l’eliminazione di scorie radioattive.
(2) Nel caso in cui siano conclusi accordi internazionali, dei quali sono partecipi tutte le
Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a prender parte alle riunioni previste
nell’articolo IX, concernenti l’utilizzazione dell’energia nucleare, comprese le esplosioni
nucleari e l’eliminazione di scorie radioattive, nell’Antartide si applicano le norme istituite
da siffatti accordi.
Art. VI
Le disposizioni del presente Trattato si applicano alla regione situata a Sud del 60° grado
di latitudine Sud, compresi tutti i tavolati glaciali; nulla però nel presente Trattato può
pregiudicare in nessun modo i diritti o l’esercizio dei diritti riconosciuti a qualsiasi Stato
della normativa internazionale per quanto concerne le parti di alto mare situate nella
regione così delimitata.
Art. VII
(1) Per conseguire le finalità del presente Trattato ed esigerne l’osservanza delle
disposizioni, ciascuna Parte contraente, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare
alle riunioni di cui all’articolo IX del presente Trattato, ha il diritto di designare osservatori
incaricati di svolgere qualsiasi ispezione prevista nel presente articolo. Questi osservatori
sono scelti tra i cittadini della Parte contraente che li designa. 1 loro nomi sono comunicati
a ciascuna delle altre Parti contraenti autorizzate a designare osservatori; la cessazione
delle loro funzioni è notificata in modo analogo.
(2) Gli osservatori designati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente
articolo possono accedere in ogni momento a qualsiasi regione dell’Antar­tide.
(3) Tutte le regioni dell’Antartide, comprese le stazioni, gli impianti e il materiale ivi
situati, come anche tutte le navi e gli aeromobili nei punti di sbarco e di imbarco di merci o
di personale nell’Antartide sono accessibili in qualsiasi momento all’ispezione di tutti gli
osservatori designati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
(4) Ciascuna Parte contraente autorizzata a designare osservatori può effettuare in
qualsiasi momento l’ispezione aerea di qualunque regione dell’Antartide.
(5) Ciascuna Parte contraente deve, al momento dell’entrata in vigore dei presente
Trattato per quanto la concerne, informare le altre Parti contraenti e successivamente
notificare loro anticipatamente:
a) tutte le spedizioni dirette verso l’Antartide o eseguite, all’interno di essa, da proprie navi
o da suoi cittadini e tutte le spedizioni organizzate sul proprio territorio o procedenti dal
medesimo;
b) l’esistenza di qualsiasi stazione occupata nell’Antartide da suoi cittadini;

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c) la sua intenzione di trasferire nell’Antartide, conformemente alle disposizioni del
paragrafo 2 dell’articolo 1 del presente Trattato, qualsiasi personale o materiale militare.
Art. VIII
(1) Per agevolare l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal presente Trattato e senza
pregiudicare le posizioni rispettive delle Parti contraenti per quanto concerne la
giurisdizione su tutte le altre persone nell’Antartide, gli osservatori designati
conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo VII e il personale scientifico
costituente l’oggetto di uno scambio secondo il numero 1b) dell’articolo III del Trattato,
come anche le persone ad essi aggregate che li accompagnano rispondono unicamente
dinanzi alla giurisdizione della Parte contraente di cui sono cittadini, per quanto concerne
qualsiasi atto od omissione commessi durante il soggiorno svolto nell’Antartide
nell’adempimento delle loro funzioni.
(2) Senza pregiudicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e nell’attesa
dei provvedimenti previsti nel numero 1 e) dell’articolo IX, le Parti contraenti, tra le quali è
sorta una vertenza inerente all’esercizio della giurisdizione nell’Antartide, dovranno
consultarsi immediatamente per giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.
Art. IX
(1) I rappresentanti delle Parti contraenti menzionate nell’ingresso del presente Trattato
si adunano a Canberra entro due mesi dopo la sua entrata in vigore e, successivamente,
ad intervalli e in luoghi appropriati, per scambiarsi informazioni, consultarsi riguardo a
questioni d’interesse comune concernenti l’Antartide, studiare, formulare e raccomandare
ai loro governi provvedimenti destinati ad assicurare l’osservanza dei prìncipi e il
perseguimento delle finalità del presente Trattato, in particolare misure:
a) inerenti all’utilizzazione dell’Antartide a fini esclusivamente pacifici;
b) agevolanti la ricerca scientifica nell’Antartide;
c) facilitanti la cooperazione scientifica internazionale in questa regione;
d) facilitanti l’esercizio dei diritti d’ispezione previsti nell’articolo VII del presente Trattato;
e) concernenti questioni relative all’esercizio della giurisdizione nell’Antartide;
f) concernenti la protezione e la conservazione della flora e della fauna nell’Antartide.
(2) Qualsiasi Parte contraente che ha aderito al presente Trattato conformemente alle
disposizioni dell’articolo XIII ha il diritto di nominare rappresentanti partecipanti alle
riunioni menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo, fintanto che essa manifesta
interesse per l’Antartide, svolgendovi attività sostanziali di ricerca scientifica, come
l’insediamento d’una stazione o l’invio di una spedizione.
(3) I rapporti degli osservatori di cui l’articolo VII del presente Trattato sono trasmessi ai
rappresentanti delle Parti contraenti che partecipano alle riunioni indicate nel paragrafo 1
del presente articolo.

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(4) I provvedimenti previsti nel paragrafo 1 del presente articolo hanno effetto dalla loro
approvazione da parte di tutte le Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a
partecipare alle riunioni tenute per l’esame di siffatti provvedimenti.
(5) Qualsiasi diritto istituito dal presente Trattato può essere esercitato dall’entrata in
vigore di quest’ultimo, indipendentemente se i provvedimenti agevolanti l’eser­cizio di tali
diritti siano stati esaminati, proposti o approvati conformemente al presente articolo.
Art. X
Ciascuna Parte contraente si obbliga ad adottare provvedimenti adeguati, compatibili con
la Carta delle Nazioni Unite, per impedire, nell’Antartide, qualsiasi attività contraria ai
princìpi o alle intenzioni del presente Trattato.
Art. XI
(1) Nel caso di vertenza tra due o più Parti contraenti, per quanto concerne
l’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato, tali Parti si consultano allo scopo di
comporre la vertenza in via di negoziato, indagine, mediazione, conciliazione, arbitrato,
composizione giudiziaria o qualsiasi altro mezzo di loro scelta.
(2) Qualsiasi vertenza di questa natura, che non può essere composta in questo modo,
dovrà essere deferita, ogni volta con l’assenso di tutte le parti in causa, alla Corte
Internazionale di Giustizia affinché venga risolta; nondimeno, l’impossibilità di giungere ad
un’intesa per il deferimento non esonera affatto le parti in causa dall’obbligo di cercare la
soluzione della vertenza con tutti i modi di composizione pacifica, di cui al paragrafo 1 del
presente articolo.
Art. XII
(1) a) Il presente Trattato può essere modificato o emendato in qualsiasi momento con
l’accordo unanime delle Parti contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare
alle riunioni previste nell’articolo IX. Una tale modificazione o un tale emendamento entra
in vigore qualora il governo depositario abbia ricevuto da tutte queste Parti contraenti la
rispettiva ratificazione.
b) Successivamente, una tale modificazione o un tale emendamento entra in vigore
riguardo a qualsiasi altra Parte contraente nel momento in cui il governo depositario ha
ricevuto da quest’ultima un avviso di ratificazione. Ciascuna Parte contraente, il cui avviso
di ratificazione non sia stato ricevuto entro due anni dopo l’entrata in vigore della
modificazione o dell’emen­damento giusta le disposizioni del numero 1 a) del presente
articolo, sarà considerata come se avesse cessato di essere partecipe del presente Trattato
alla scadenza di questo termine.
(2) a) Se, alla scadenza di un periodo di trent’anni a contare dall’entrata in vigore dei
presente Trattato, una delle Parti contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati a
partecipare alle riunioni previste nell’articolo IX, ne fa domanda con una comunicazione
indirizzata al governo depositario, sarà convocata, non appena possibile, una conferenza di
tutte le Parti contraenti onde riesaminare il funzionamento del Trattato.

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b) Qualsiasi modificazione o qualsiasi emendamento del presente Trattato, approvato in
occasione di una siffatta conferenza dalla maggioranza delle Parti contraenti che vi
saranno rappresentate, compresa la maggioranza delle Parti contraenti i cui rappresentanti
sono autorizzati a partecipare alle riunioni previste nell’articolo IX, è comunicato a tutte le
Parti contraenti dal governo depositario, non appena terminata la conferenza, ed entra in
vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
c) Se una tale modificazione o un tale emendamento non è entrato in vigore,
conformemente alle disposizioni del numero 1 a) del presente articolo, entro un termine di
due anni a contare dalla data in cui tutte le Parti contraenti hanno ricevuto la
comunicazione, qualsiasi Parte può, in ogni momento dopo la scadenza di questo termine,
notificare al governo depositario che cessa di essere parte del presente Trattato; il recesso
ha effetto due anni dopo la ricezione di questa notificazione da parte del governo
depositario.
Art. XIII
(1) Il presente Trattato è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Resta aperto
all’adesione di qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite o di qualsiasi altro Stato che
potrebbe essere invitato ad aderirvi con il consenso di tutte le Parti contraenti, i cui
rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni di cui l’articolo IX del presente
Trattato.
(2) La ratificazione del presente Trattato o l’adesione a quest’ultimo è eseguita da ogni
Stato conformemente alla propria procedura costituzionale.
(3) Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti d’adesione sono depositati presso il
governo degli Stati Uniti d’America, che è il governo depositario.
(4) Il governo depositario comunica a tutti gli Stati firmatari ed aderenti la data di
deposito di ogni strumento di ratificazione o d’adesione, come anche la data dell’entrata in
vigore del Trattato e di qualsiasi modificazione o emendamento.
(5) Quando tutti gli Stati firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratificazione, il
presente Trattato entrerà in vigore per questi Stati e per quelli che avranno depositato i
loro strumenti d’adesione. Successivamente, il Trattato entrerà in vigore, per qualsiasi
Stato aderente, alla data del deposito del suo strumento d’adesione.
(6) Il presente Trattato è registrato dal governo depositario conformemente alle
disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. XIV
Il presente Trattato, redatto nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni versione
facente parimente fede, è depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d’America,
che ne trasmetterà copie certificate conformi ai governi degli Stati firmatari o aderenti.

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Firme
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il
presente Trattato.
Fatto a Washington il primo dicembre millenovecentocinquantanove.
(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione il 17 aprile 2020
Stati partecipanti              Ratifica                                          Entrata in vigore
                                Adesione (A)
                                Dichiarazione di
                                successione (S)
Argentina a                     23 giugno                       1961              23 giugno                 1961
Australia a                     23 giugno                       1961              23 giugno                 1961
Austria                         25 agosto                       1987   A          25 agosto                 1987
Belarus                         27 dicembre                     2006   A          27 dicembre               2006
Belgio a                        26 luglio                       1960              23 giugno                 1961
Brasile a                       16 maggio                       1975   A          16 maggio                 1975
Bulgaria a b                    11 settembre                    1978   A          11 settembre              1978
Canada                          4 maggio                        1988   A           4 maggio                 1988
Ceca, Repubblica a c            15 settembre                    1993   S           1° gennaio               1993
Cile a                          23 giugno                       1961              23 giugno                 1961
Cina a                          8 giugno                        1983   A          8 giugno                  1983
Colombia                        31 gennaio                      1989   A          31 gennaio                1989
Corea (Nord)                    21 gennaio                      1987   A          21 gennaio                1987
Corea (Sud) a                   28 novembre                     1986   A          28 novembre               1986
Cuba                            16 agosto                       1984   A          16 agosto                 1984
Danimarca                       20 maggio                       1965   A          20 maggio                 1965
Ecuador a                       15 settembre                    1987   A          15 settembre              1987
Estonia                         17 maggio                       2001   A          17 maggio                 2001
Finlandia a                     5 maggio                        1984   A           5 maggio                 1984
Francia a                       16 settembre                    1960              23 giugno                 1961
Germania a                      5 febbraio                      1979   A           5 febbraio               1979
Giappone a                      4 agosto                        1960              23 giugno                 1961
Grecia                          8 gennaio                       1987   A           8 gennaio                1987
Guatemala                       31 luglio                       1991   A          31 luglio                 1991
India a                         19 agosto                       1983   A          19 agosto                 1983
Islanda                         13 ottobre                      2015   A          13 ottobre                2015
Italia a                        18 marzo                        1981   A          18 marzo                  1981
Kazakistan                      27 gennaio                      2015   A          27 gennaio                2015
Malaysia                        31 ottobre                      2011   A          31 ottobre                2011
Monaco                          31 maggio                       2008   A          31 maggio                 2008
Mongolia                        23 marzo                        2015   A          23 marzo                  2015
Norvegia a                      24 agosto                       1960              23 giugno                 1961
Nuova Zelanda a                 1° novembre                     1960              23 giugno                 1961
Peasi Bassi a                   30 marzo                        1967   A          30 marzo                  1967
Aruba                           1° gennaio                      1986              1° gennaio                1986
Curaçao                         30 marzo                        1967              30 marzo                  1967
Parte caraibica (Bonaire,       30 marzo                        1967              30 marzo                  1967
Sant’Eustachio e Saba)
Sint Maarten                    30 marzo                        1967              30 marzo                  1967
Pakistan                        1° marzo                        2012   A           1° marzo                 2012
Papua Nuova Guinea              16 marzo                        1981   S          16 marzo                  1981
Perù a                          10 aprile                       1981   A          10 aprile                 1981
Polonia a                        8 giugno                       1961   A          23 giugno                 1961
Portogallo                      29 gennaio                      2010   A          29 ottobre                2010
Regno Unito a                   31 maggio                       1960              23 giugno                 1961
Romania                         15 settembre                    1971   A          15 settembre              1971
Russia a                        2 novembre                      1960              23 giugno                 1961
Slovacchia                      15 settembre                    1993   S           1° gennaio               1993
Slovenia                        22 aprile                       2019   A          22 aprile                 2019
Spagna a                        31 marzo                        1982   A          31 marzo                  1982
Stati Uniti a                   18 agosto                       1960              23 giugno                 1961

                                         12 / 13                                Certifico Srl IT | Rev. 0.0 12.11.2022
Trattato sull’Antartide / Firmato a Washington il 1° dicembre 1959 (Stato 17 aprile 2020)

Sudafrica a                              21   giugno                     1960              23   giugno               1961
Svezia a                                 24   aprile                     1984   A          24   aprile               1984
Svizzera                                 15   novembre                   1990   A          15   novembre             1990
Turchia                                  24   gennaio                    1996   A          24   gennaio              1996
Ucraina a d                              28   ottobre                    1992   A          28   ottobre              1992
Ungheria                                 27   gennaio                    1984   A          27   gennaio              1984
Uruguay a                                11   gennaio                    1980   A          11   gennaio              1980
Venezuela                                24   marzo                      1999   A          24   marzo                1999
A Membro consultivo secondo l’art.
IX par. 2.
        b

b Membro consultivo dal 5 giu. 1998.
                c

c Membro consultivo dal 1° apr.
2014.
                        d

d Membro consultivo dal 4 giu. 2004.

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