Terzo settore e pubblica amministrazione - LA SVOLTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - Euricse
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INSTANT BOOK A cura di Silvia Pellizzari e Carlo Borzaga Terzo settore e pubblica amministrazione. LA SVOLTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Sommario. Terzo settore e pubblica amministrazione. La svolta della Corte costituzionale. Questo volume è basato sul convegno omonimo organizzato il 26 ottobre 2020 da Euricse Prefazione 5 Daria de Pretis A cura di Silvia Pellizzari e Carlo Borzaga La sentenza n.131/2020 e il lungo cammino della collaborazione I 9 Gianfranco Marocchi Prefazione Daria de Pretis I fondamenti economici della sentenza della Corte 21 II Carlo Borzaga Autori Gregorio Arena La tipizzazione funzionale degli enti del terzo settore III 27 Carlo Borzaga Paola Iamiceli Luca Gori Paola Iamiceli Terzo settore come protagonista dell'attuazione della Costituzione 35 IV Gianfranco Marocchi Luca Gori Silvia Pellizzari Felice Scalvini Coprogettazione tra PA ed ETS nel diritto amministrativo 41 V Silvia Pellizzari Instant book Dicembre 2020 Il vero senso del “cum”, il fare insieme dell’art. 55 49 VI ISBN: 978-88-906-7296-5 Felice Scalvini Con il contributo di Conclusioni VII 55 Gregorio Arena Autori 61 Appendice | Sentenza n.131/2020 67
Prefazione. Daria de Pretis Ho accettato volentieri l’invito a portare il mio Il primo punto da ricordare è ovvio: da una ventina 5 saluto al convegno del 26 ottobre 2020 “Terzo d’anni la Costituzione riconosce espressamente settore e pubblica amministrazione. La svolta ai cittadini il diritto di svolgere autonomamente della Corte costituzionale” e ringrazio molto attività di interesse generale. L’art. 118, quarto Euricse e il professor Carlo Borzaga, che lo comma, supera dunque esplicitamente l’idea, presiede, per avermi offerto la possibilità di radicata in alcuni contesti, che questo tipo di partecipare a questo incontro. Saluto con attività sia riservato alla pubblica amministrazione, molto affetto le mie colleghe di Facoltà, le e afferma che le attività di interesse generale professoresse Paola Iamiceli e Silvia Pellizzari, e possono essere svolte direttamente dai naturalmente il professor Gregorio Arena che in cittadini, singoli o associati. Inoltre, non solo la questo campo è il maestro di tutti noi. disposizione costituzionale che ho citato afferma esplicitamente questo diritto, ma impegna Non rientra tra i miei compiti commentare una lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni a sentenza della Corte costituzionale, tanto meno favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, sulla una sentenza recentissima e che ho contribuito base del principio di sussidiarietà, il principio ad assumere come la n. 131 del 2020. Mi limito secondo cui ogni funzione pubblica deve potere dunque ad alcune parole di introduzione, che essere esercitata al livello più vicino ai destinatari fissano pochi punti di ambientazione della dell’azione, compatibilmente con le esigenze di pronuncia. Come noto, al vaglio della Corte efficacia. era stata portata una legge regionale umbra che disciplina le cosiddette “cooperative di La pubblica amministrazione non è dunque comunità”. Cooperative destinate, secondo la l’esclusiva riservataria della cura dell’interesse definizione offerta dalla stessa legge, a produrre generale, ma è tenuta a promuovere e sostenere vantaggi a favore della comunità territoriale i cittadini che si assumano autonomamente i di appartenenza dei soci, tramite iniziative compiti della sua cura. Di questo passaggio, la a sostegno, in vario modo, dello sviluppo Corte costituzionale si è trovata in più occasioni economico, della coesione e della solidarietà a sottolineare l’importanza, identificando sociale. uno spazio specifico nel quale i singoli
autonomamente organizzati possono sviluppare Regioni alquanto complesso e spesso incerto, Al di là di questi aspetti tecnici, per i quali rinvio, Chiudo richiamando la vostra attenzione sul passo forme specifiche di solidarietà nell’interesse che ha impegnato la Corte costituzionale in nel dettaglio, alla lettura della pronuncia, mi in cui si identifica un ambito di organizzazione della collettività più generale (così la sentenza n. un’imponente opera di precisazione. Uno dei sembra di poter dire che la parte più bella della delle libertà sociali, non riconducibili né allo 309 del 2013; si vedano anche le sentenze n. 300 punti più delicati dell’intervento del giudice sentenza, che dobbiamo alla penna felice del Stato né al mercato, bensì a quelle forme del 2003 e n. 185 del 2018). delle leggi ha riguardato l’applicazione della Giudice Luca Antonini, è quella che ripercorre di solidarietà che, in quanto espressive di previsione riguardante la competenza in materia le ragioni della sussidiarietà. La Corte le rinviene una relazione di reciprocità, devono essere Il secondo punto riguarda il fatto che, nella di ordinamento civile affidata in via esclusiva proprio nella profonda socialità che connota la ricomprese tra i valori fondanti dell’ordinamento pronuncia che ci accingiamo a esaminare, il alla competenza legislativa statale. Il limite del persona umana. Una socialità che deve poter giuridico e riconosciuti alla stessa maniera in cui principio della sussidiarietà si salda con un altro diritto privato costituisce un confine insuperabile essere realizzata attraverso azioni positive e vengono riconosciuti i diritti inviolabili dell’uomo valore costituzionale, enunciato all’art. 45 della per gli interventi legislativi regionali. responsabili. E qui è importante riconoscere come base della convivenza sociale. Costituzione, ossia quello della funzione sociale come, in fondo, la giurisprudenza della Corte della cooperazione a carattere di mutualità senza In questo contesto la sentenza n. 131 si abbia radici più lontane della riforma del 2001, Mi accingo a seguire il convegno “Terzo settore fini di speculazione privata. Anche in questo incarica di trovare un punto di equilibrio tra la in pronunce che esprimevano quei valori prima e pubblica amministrazione. La svolta della caso il valore non è solo previsto e garantito, legittima aspirazione regionale a valorizzare la ancora che l’art. 118, quarto comma, rendesse Corte costituzionale” con grande interesse, con ma la previsione costituzionale assegna alla cooperazione con finalità di mutualità in funzione esplicito ciò che comunque si poteva desumere riconoscenza per l’attenzione dedicata al lavoro legge il compito di favorirlo e promuoverlo. Non di realizzazione del valore della sussidiarietà, e dal riconoscimento costituzionale della della Corte e – permettetemi il riferimento dimentichiamo che si tratta di un principio, fra l’esigenza di una uniforme definizione degli enti essenziale dimensione sociale della persona personale – con l’orgoglio di fare parte di una 6 i vari in materia di rapporti economici, che è del terzo settore. Si tratta infatti di soggetti la cui umana e dalla sua possibilità di realizzare, in collettività territoriale, il Trentino, che pratica 7 stato fin da subito condiviso e unanimemente disciplina ricade - almeno per quanto riguarda la quella dimensione, azioni positive e responsabili da sempre queste forme di solidarietà, e di un accolto da tutte le forze che hanno dato vita conformazione della loro struttura civilista, oltre (sentenza n. 75 del 1992). mondo di ricerca e accademico che questi valori alla Costituzione, a differenza di altri sui quali lo che le regole essenziali delle loro relazioni con le ha assunto a oggetto della sua attività. scontro è stato aspro e che sono stati imposti autorità pubbliche - nella sfera del diritto privato, Ancora, la pronuncia appare particolarmente sulla base di compromessi reciproci. ed è quindi riservata alla legislazione statale. significativa, nella sede in cui la esaminiamo Con questo si spiega - mi scuso per la tecnicalità oggi, di un istituto di ricerca come Euricse che La pronuncia in tema di enti del terzo settore ma penso che possa essere importante per promuove conoscenza e innovazione nell’ambito e cooperative di comunità si colloca dunque i non giuristi averlo presente - il carattere delle organizzazioni nonprofit, lì dove sottolinea all’incrocio virtuoso fra questi due ordini di valori, interpretativo della pronuncia, che dichiara non il passaggio dall’idea per la quale solo l’azione sussidiarietà e mutualità, che, fertilizzandosi fondata la legge regionale umbra “nei sensi di del sistema pubblico è intrinsecamente idonea a reciprocamente, concorrono nel delineare un cui in motivazione”, ossia non in assoluto ma svolgere attività di interesse generale, a un nuovo paesaggio di rilievo costituzionale dei valori della nella prospettiva e nei limiti individuati nel suo acquisito approdo, secondo cui queste attività solidarietà, della responsabilità e dell’impegno testo. ben possano essere perseguite altrettanto civico. efficacemente, o forse meglio, da un’autonoma In altri termini, la Corte esclude che la legge iniziativa dei cittadini. Un’avvertenza utile soprattutto per chi non regionale preveda un’espressa qualificazione sia avvezzo a misurarsi con il contenzioso delle cooperative di comunità come enti del costituzionale riguarda il contesto processuale terzo settore – se così fosse interferirebbe con in cui la sentenza interviene. Essa è stata resa una attribuzione statale – e riconosce che, nei infatti nell’ambito di una controversia tra Stato e limiti in cui fa riferimento a imprese di comunità Regioni, e quindi su un terreno particolarmente che presentano le caratteristiche delle imprese accidentato. Non c’è bisogno che ricordi, perché sociali, qualificabili quindi in base alla legge è cosa ben nota anche ai non addetti ai lavori, statale come enti del terzo settore, la legge che la riforma del Titolo V della Costituzione stessa attua legittimamente, nell’ambito di una del 2001 – da cui origina anche il già citato materia di competenza della regione, il principio art. 118, quarto comma – ha disegnato un di sussidiarietà. quadro del riparto delle attribuzioni fra Stato e
La sentenza n.131/2020 e il lungo cammino della collaborazione. Gianfranco Marocchi Un excursus sui passaggi normativi fondamentali e i momenti salienti di una vicenda che, pur senza clamore mediatico, ha una portata sorprendente e rappresenta un punto di non ritorno a favore della coprogrammazione e della coprogettazione Il dibattito nel quale la sentenza della Corte gli eventi si svolgono: la vittoria del mercato 9 costituzionale 131 del 26 giugno 2020 è ha portato con sé l’assolutizzazione della intervenuta in modo autorevole e decisivo, competizione come principio che regola e difficilmente conquisterà le prime pagine dei dà forma ai rapporti tra gli attori economici, giornali. Il terzo settore è (talvolta) un tema diventando al tempo stesso un principio di interessante per i grandi media generalisti per riferimento in una molteplicità di relazioni le attività che svolge a diretto contatto con i sociali. Le cose, entro questo sistema di cittadini, per gli interventi a favore di anziani o i pensiero, funzionano bene nella misura in cui disabili, le attività aggregative rivolte ai ragazzi, sono sottoposte alle leggi della concorrenza. le azioni di tutela dell’ambiente e così via. Il Da una parte, in questa visione, la competizione tema della sentenza 131/2000 appare invece una di mercato garanzia di efficienza, dall’altra questione “da giuristi”, o comunque da addetti l’inefficienza e sprechi delle gestioni pubbliche; ai lavori interessati agli aspetti procedurali, alle da una parte la concorrenza che dà a tutti le regole di ingaggio tra pubbliche amministrazioni stesse opportunità di proporsi e affermarsi, e terzo settore. Una questione, quindi, con poco dall’altra clientelismi e corruzione. appeal per il grande pubblico. Non è questa la sede per richiamare né Ma non sempre l’appetibilità mediatica coincide talune buone ragioni di tali affermazioni, né le con l’effettiva rilevanza di una questione. Che componenti ideologiche ad esse sottostanti; invece, nel caso della sentenza 131/2020, I assume un rilievo sorprendente. Ma andiamo con ordine, provando a ricostruire la vicenda nel suo svolgimento e l’atteggiamento assunto dai diversi soggetti coinvolti. Antefatto: l’insaziabile voracità del mercato Va in primo luogo compreso il contesto in cui
basti affermare che, pur con percorsi anni Dieci, all’irresistibile ascesa dell’Anac – correttamente quelli esistenti – per garantire prassi che Anac mirava ad eradicare erano altre talvolta tortuosi, la religione del mercato e che assume nel 2013 questa denominazione in l’offerta di servizi particolari come i servizi e gli stakeholder che avevano partecipato alla della concorrenza negli ultimi decenni ha luogo della precedente Autorità di Vigilanza sui sociali e dare forma ad un rapporto, quello tra consultazione si erano concentrati, con poche guadagnato terreno, dimostrando tra l’altro Contratti Pubblici – a rimarcare lo stretto legame amministrazioni locali ed enti di terzo settore, cui eccezioni, a temi diversi da quelli qui trattati. una capacità di estendersi anche contro ogni tra competizione di mercato, trasparenza, e le regole di mercato, almeno in alcuni casi, poco evidenza, contro argomentazioni di economisti immunità da fenomeni illegali; e facendo quindi si adattavano. Ma, in quella fase, era appunto L’onda lunga di questo clima culturale è ancora (Borzaga, 2019), riconducendo a sé anche gli coincidere ogni limitazione della pervasività della impossibile agire sul fronte politico intervenendo soverchiante nel 2016, quando viene approvata la elementi potenzialmente in grado di romperne concorrenza con pratiche deprecabili, corruttive, con lucidità sul tema, perché chiunque osasse Riforma del terzo settore. La legge 106/2016, pur l’egemonia. La crisi del 2008 rappresa l’esempio clientelari. Grazie anche alla personalità eccepire era accusato di connivenza con i molto avanzata da diversi punti di vista e capace più evidente: a partire da un diffuso sentimento carismatica di Raffaele Cantone, Anac diventa malfattori per i quali “gli immigrati rendono più di porre le basi per inquadrare il terzo settore di ostilità verso le banche e la finanza responsabili in quel momento un’istituzione che allarga a della droga”, per citare uno dei protagonisti di in termini autenticamente sussidiari secondo il della crisi e passando per una fascinazione, delle dismisura la propria capacità di influenza: è una mafia capitale. dettato dell’art. 118 della Costituzione, quando istituzioni europee e della cultura in genere, per struttura tecnocratica che nessun soggetto, né si tratta di ragionare su questi temi diventa l’imprenditorialità sociale come soluzione per nel mondo politico, né nella società civile, osa La politica era annichilita e le stesse imprese afasica, quasi imbarazzata, affidando quindi la crisi in cui si era precipitati, si è approdati ad contraddire, pena l’essere additato a complice sociali e le loro associazioni di rappresentanza, al successivo decreto il compito di entrare una situazione in cui da una parte il mercato ha delle peggiori consorterie. La soft law dell’Anac con poche eccezioni rinvenibili in letteratura nel merito delle questioni sulle quali oggi ci rafforzato le sue posizioni e dall’altra l’impresa – deliberazioni assunte da un organismo tecnico grigia, apparivano disorientate, scegliendo interroghiamo. E, probabilmente, con il senno di 10 sociale è stata interpretata sempre più come e non dal Parlamento – diventa a poco a poco profili di comunicazione dimessi. Anche poi, è stato meglio così. 11 soggetto omologato alle imprese for profit, di cui fonte imprescindibile interpretativa (e non solo) ANCI – a quanto possiamo ricordare – in vengono argomentati con insistenza similitudini di ogni questione riguardante le relazioni tra enti quell’occasione non prese posizione. Insomma, Il Codice del terzo settore e l’art. 55 e punti di contatto. Come abbiamo scritto pubblici ed altri soggetti. la constatazione che il 77% dei comuni esaminati qualche mese fa sulla rivista “Impresa sociale”, (non certo tutti corrotti!), per relazionarsi con il Infatti, un anno dopo il clima era diverso: mafia “per quanto ragionamenti, buon senso, studiosi, L’ambito del welfare finì presto sotto il mirino. terzo settore, mostrasse difficoltà ad utilizzare capitale non occupava più le prime pagine dei simpatie popolari portino a ritenere naturale Il 16 aprile 2015 l’Anac pubblicò gli esiti di una il Codice degli appalti allora vigente (d.lgs. giornali ed era possibile inserire nel Codice restringere e collocare appropriatamente la indagine su 116 comuni, denunciando come 163/2006) non originò, come sarebbe stato del terzo settore disposizioni coerenti con sfera del mercato – non certo sopprimerla, in 90 di essi fossero presenti, in grandissima natura e saggio, considerazioni sulla necessità l’impostazione generale della Riforma. In questo semplicemente limitare la sua tendenza onnivora maggioranza per interventi di welfare o in di aprire un ragionamento su nuovi strumenti, contesto nasce l’art. 55, che, come ricorda – in un modo o nell’altro, magari con qualche altri settori di interesse generale, fenomeni ma la convinzione che fosse necessario riportare Felice Scalvini (Scalvini 2018), appare una delle cambio di facciata, il mercato risorge più forte “distorsivi”, affidamenti viziati da pratiche tese all’ordine i trasgressori. prime nitide disposizioni attuative del dettato di prima. Anzi, come il preistorico videogioco a limitare la competizione di mercato, in gran costituzionale in tema di sussidiarietà. Ma su Snake/Nibbles, ingurgita tutto, anche i suoi parte frazionamenti di servizi per restare sotto Nel mese di luglio 2015, anche ad esito di tale questo, molto è stato scritto e non è necessario oppositori e si allunga sempre più, fino appunto, le soglie comunitarie o rinnovi illegittimi. Si era, indagine, Anac promuove l’adozione di “Linee tornarci. come l’antico serpente di bit, a entrare in conflitto lo si ricorderà, nel pieno dello scandalo “mafia guida per l’affidamento di servizi a enti di terzo con se stesso scontrandosi con la propria coda o capitale” (i primi arresti erano stati nel dicembre settore e alle cooperative sociali” (poi uscite nel Ciò che qui rileva è quanto accade nella realtà. cozzando contro un ostacolo”. 2014, i successivi saranno nel giugno 2015) e in marzo 2016), che si risolvono nel definire come In primo luogo, si assiste alla proliferazione un contesto in cui i media avevano notevolmente utilizzare correttamente il codice degli appalti per di esperienze di coprogettazione (un po’ Azzerare i residui non di mercato enfatizzato talune vere o presunte irregolarità gli affidamenti nel welfare. Vi è anche un cenno meno di coprogrammazione), alcune delle nell’accoglienza dei migranti. alla coprogrammazione e alla coprogettazione quali direttamente ispirate all’art. 55, altre alla L’Europa ha fatto del mercato e della concorrenza (quelle del Dpcm 30/3/2001 conseguente “vecchia” 328/2000 (o meglio all’art. 7 del Dpcm l’aspetto forse più qualificante e longevo che Queste circostanze impedirono alla politica di alla 328/2000), dove Anac si preoccupa di 30/3/2001 che disciplinava le “istruttorie di ha attraversato le diverse politiche; nell’Italia dare una lettura matura di quanto Anac aveva limitare possibili utilizzi anticoncorrenziali di coprogettazione”), talvolta vista come normativa del decennio che si sta concludendo, è stato evidenziato: accanto a taluni casi censurabili, tali strumenti e non certo di valorizzarli come più “sicura” (ad esempio perché vi sono leggi difficile trovare forze politiche non marginali ciò che Anac ravvisava come distorsione del pratiche che potrebbero garantire servizi migliori regionali che recepiscono queste forme di che mettessero in questione l’egemonia di mercato era probabilmente frutto dell’assenza e risorse aggiuntive. Nel complesso all’epoca coprogettazione). Certamente, anche in questi mercato e si è assistito, intorno alla metà degli di strumenti – o dell’incapacità di utilizzare questo sembra un tema di nicchia; le cattive casi, è stato l’art. 55 a sbloccare culturalmente la
situazione che si era ingarbugliata qualche anno Succede allora quanto sappiamo, che qui si In ogni caso, al di là di ogni valutazione di Ma, in generale, le cose vanno diversamente. prima: al di là dello strumento giuridico scelto, analizza, più che dal punto di vista dei contenuti, merito, su questa vicenda apparentemente Le esperienze di coprogettazione (e, in misura ha affermato che per istituzioni e terzo settore per la rilevanza degli attori che scendono in secondaria si fronteggiano con veemenza minore, di coprogrammazione) che avevano collaborare – nel rispetto della trasparenza, campo. La vicenda del ben noto parere del irrituale alcune tra le massime istituzioni del iniziato a diffondersi nell’anno precedente e della parità di trattamento, si intende – è Consiglio di Stato 2052/2018 – malgrado si Paese e in particolare due di esse scendono in aumentano in modo esponenziale; alcune possibile. tratti di questioni, come si è detto, per nulla “da campo con forza per affermare le ragioni della possono essere discutibili da tanti punti di vista, prima pagina” – rappresenta un contenzioso competizione di mercato anche a costo di non sempre evidenziano una mentalità capace Come si è avuto modo di evidenziare in altri istituzionale ai massimi livelli. Per sommi capi: il affrontarne frontalmente altre. di discernere in modo nitido le procedure articoli, soprattutto gli enti locali e gli enti gestori 6 luglio 2018 l’Anac, impegnato in una specifica collaborative dall’acquisto di servizi, ma sono della funzione socio assistenziale si rendono questione settoriale (un tavolo di lavoro sugli Resistenze sicuramente meno improvvisate rispetto al protagonisti di una vera e propria effervescenza affidamenti degli servizi di accoglienza per i 2015, quando Anac aveva avuto buon gioco ad su questi temi: decine di enti che non avevano migranti) ritiene di doversi rivolgere al Consiglio Si potrebbe immaginare che a questo punto additare la fragilità amministrativa degli atti di mai coprogettato iniziano a farlo e vi sono di Stato per avere lumi circa “il coordinamento la partita sia chiusa. Alla ripresa post estate oltre tre quarti delle amministrazioni ispezionate. sperimentazioni di coprogettazione anche su del Codice del terzo settore e la normativa 2018 il fronte politico è impegnato su altro. Il interventi di un certo rilievo. Cosa che già da nazionale in materia di trasparenza e prevenzione Governo, da poco insediato, è diverso da quella Gli amministratori locali si formano e si informano, sola dimostra quanto le amministrazioni locali della corruzione” e il 26 luglio il Consiglio di che approvò la Riforma e il Codice; le questioni entrano in rete tra loro; un ANCI regionale, – grandi e piccole, metropolitane e di territori Stato confeziona un parere, poi pubblicato il 20 di cui ci si occupa in questo articolo appaiono quello dell’Emilia-Romagna, attiva un supporto 12 ad elevata dispersione, e anche di diversi colori agosto, che attacca duramente gli articoli 55, 56 senz’altro ai nuovi ministri del tutto secondarie, legale per realizzare una “cassetta degli attrezzi” 13 politici – constatassero come il sistema della e 57. il dibattito pubblico è monopolizzato dalle con modelli di delibere, determinazioni, avvisi competizione attraverso appalti non esauriva gli priorità delle forze politiche della nuova pubblici, convenzioni, per realizzare i diversi strumenti utili ad assicurare il benessere dei loro Quello che più ci interessa in questa sede è maggioranza – la stretta sull’immigrazione che procedimenti collaborativi previsti dal Codice cittadini. osservare come intorno a questi articoli si scateni porterà all’approvazione del “decreto sicurezza” del terzo settore, le Regioni formano un gruppo un conflitto di grande portata. Anac, forse non a novembre 2018 e le discussioni sul Reddito di lavoro in cui confrontano le diverse prassi di Insomma, dopo molti anni – a trent’anni dalle più all’apice del successo, ma pur sempre ancora di cittadinanza che vedrà la luce nel gennaio coprogettazione. Insomma, nulla fa pensare ad convenzioni per l’inserimento lavorativo del potentissima, e il Consiglio di Stato, il massimo successivo, oltre che i provvedimenti economici una smobilitazione, anzi! 1991 e a più di quindici dalla (sino ad allora organo della giustizia amministrativa che un per il 2019 che avrebbero dovuto caratterizzare poco utilizzata) istruttoria di coprogettazione anno prima aveva vistato senza opposizione il neonato “governo del cambiamento”. Le Il Forum del terzo settore si fa parte attiva della 328/2000 - emerge una per la prima volta l’art. 55, sferrano un attacco frontale, tra gli altri, imprese sociali da parte loro restano abbastanza del processo, promuove iniziative formative, una strumentazione amministrativa di un certo al Ministero del Lavoro e, nel testo del parere, laterali a tutti questi dibattiti (compreso quello interloquisce su questo tema sia a livello rilievo che consente di organizzare rapporti al potere Legislativo e a quello Esecutivo, originato dal parere del Consiglio di Stato), istituzionale che nell’ambito del Consiglio collaborativi tra soggetti pubblici e di terzo richiamando l’istituto della disapplicazione (!) di dovendo fronteggiare un quadro politico nazionale del terzo settore, il cui lavoro si settore, accanto ai consolidati rapporti orientati una parte della norma in questione; si badi, non senz’altro insidioso con il timore che un passo intreccia con quello delle Regioni per la alla competizione di mercato. rimettendo al Parlamento e al Governo il compito falso determini reazioni ostili di una maggioranza produzione di linee guida (oggi non ancora di sciogliere taluni nodi applicativi, ma invitando che le considera, come si ricorderà, “taxi pubblicate, ma attese per le prossime settimane) Anac e Consiglio di Stato. Per stroncare a disconoscere una norma frutto di anni di lavori del mare” con gli scafisti per fare soldi con il per la coprogrammazione e la coprogettazione. ogni resistenza prima del Parlamento e poi del Governo. Tutto “business dei migranti”. ovviamente, con argomentazioni che, facendo E poi sul tema si sviluppa un intenso lavoro E questa circostanza non passa inosservata. leva in modo che oggi possiamo senza timore In un contesto del genere, sarebbe potuto intellettuale. Un gruppo informale di studiosi, cui Saranno pure fatti marginali, ma ai custodi affermare discutibile sulle normative comunitarie, apparire senz’altro improbabile che un partecipano alcuni tra i migliori giuristi del nostro dell’ideologia di mercato non sfugge che riaffermano la supremazia incontrastata delle amministratore locale scegliesse – pur potendolo Paese, gli “Amici dell’art. 55”, produce una quanto sta avvenendo – come nel 2015, sempre ragioni di della competizione di mercato. Dove fare, un parere non cancella di per sé una legge memoria ben argomentata che smonta punto su ad opera degli impenitenti protagonisti del vi è flusso di risorse, è mercato, e dove vi è – di ingarbugliarsi su coprogrammazioni e punto le argomentazioni del Consiglio di Stato. mondo sociale - possa rappresentare un virus mercato, non può che esservi concorrenza; in coprogettazioni, con il rischio di venire censurato Sul tema si scrive molto, alcuni dei maggiori pericoloso. una parola, il Codice degli appalti. dalla giustizia amministrativa. Ed alcuni comuni luoghi di elaborazione, ricerca, formazione e fanno effettivamente dei passi indietro. consulenza che operano con enti locali e terzo
settore pubblicano contributi, organizzano 8) come la disapplicazione di una legge appaia sede le sottolineature che interessano sono due. degli altri derivi dal fatto che l’amministrazione iniziative pubbliche, promuovono la conoscenza come un atto estremo e fa menzione di taluni intenda acquistare un servizio o promuovere del tema. IRS realizza due convegni con la ragionamenti a sostegno del Codice del terzo La prima è che in questa “vicenda secondaria” l’integrazione di un insieme di risorse da parte di partecipazione di centinaia di amministratori settore. è entrato in campo un altro soggetto di enorme soggetti accomunati da una medesima finalità. regionali e locali, promuove una comunità di peso istituzionale, la Corte costituzionale. Lo pratiche sul tema, sostiene gli enti locali in Insomma, in quella fase Anac, pur confermando ha fatto in modo solenne e argomentato, in un La posta in gioco iniziative di coprogettazione. Euricse realizza la sua impostazione di fondo che vede nella giudizio – quello relativo ad una legge della anch’esso iniziative pubbliche e gli studiosi che vi concorrenza la soluzione più adeguata, prova Regione Umbria sulle cooperative di comunità, Giunti alla fine – per ora – del racconto, rimane afferiscono pubblicano paper sul tema. AICCON a riaffermare – anche nella persistente assenza che le avrebbe consentito, se avesse inteso la domanda di fondo: qual è la posta in gioco, promuove articoli e iniziative formative sul tema. della politica - il proprio ruolo come soggetto in tenere un ruolo più defilato sulla vicenda di poco nota fuori dal novero degli addetti ai Labsus affianca la sua battaglia storica per i grado di introdurre nel dibattito almeno alcuni cui ci si occupa, anche di pronunciarsi senza lavori, sulla quale le massime istituzioni del Regolamenti per l’amministrazione condivisa e aspetti di equilibrio e ponderazione. Ma, in un entrare troppo nel merito dell’art. 55. Invece Paese – il Governo, l’Anac, il Consiglio di Stato, i patti di collaborazione con un’azione a favore mondo muscolare, la sua posizione è ormai sceglie di farlo, nel modo più ampio. Il parere un Ministero, la Corte costituzionale – sentono dell’articolo 55. La scuola Sant’Anna pubblica una troppo debole. Il Consiglio di Stato, interpellato del Consiglio di Stato non è mai citato, ma le il bisogno di intervenire con forza, talvolta in ricerca sui rapporti tra pubblica amministrazione sugli esiti di tale consultazione, liquida l’Anac in due argomentazioni cardine sì: l’incompatibilità sintonia, talvolta – spesso, in questa storia – e terzo settore. modo lapidario, affermando la sua incompetenza dell’articolo 55 con il diritto eurounitario e ingaggiando battaglia pur a distanza? Per cui in materia alla luce dello “sblocca cantieri”. Anac, l’impossibilità di gestire la coprogettazione intellettuali ed enti di ricerca scrivono appelli e 14 Insomma, effettive esigenze di chi lavora insomma, è messa alla porta senza troppi indugi con il procedimento amministrativo di cui danno vita ad azioni di pressione? Per cui gli enti 15 sul territorio; presa di posizione del Forum; e diventa un attore marginale. Probabilmente, alla legge 241/1990 sono chiaramente locali hanno osato agire consapevolmente sul filo attivismo del mondo della ricerca e del nei primi mesi del 2020, stava ancora valutando smentite, dissolvendo nei fatti l’impalcatura della censurabilità della giustizia amministrativa? pensiero convergono nel cercare soluzioni che eventuali consultazioni sulle linee guida con dell’argomentazione del Consiglio di Stato. promuovano le esperienze collaborative. i diversi stakeholder, poi la crisi sanitaria ha Certamente una concezione diversa della archiviato tutto. Ciò non significa di per sé che la partita sia chiusa Repubblica, partecipata e sussidiaria, anziché È solo il caso di dare uno sguardo agli altri attori una volta per tutte, ma sicuramente è stato buro/tecnocratica e verticista. Effettivamente in gioco. Anac è in una parabola discendente, La sentenza 131 della Corte costituzionale definito un punto di non ritorno, di rilevanza la battaglia che si sta combattendo è il primo non sono più i tempi in cui può giocare di punta incomparabilmente più alta rispetto al parere vero test di rilievo, il primo banco di prova, a (tanto è vero che nei mesi precedenti ha fatto In questa situazione “sospesa” arriva la del Consiglio di Stato. quasi vent’anni dalla riforma della Costituzione, un utilizzo “parco” del parere del Consiglio sentenza della Corte costituzionale. Sul merito delle conseguenze concrete di un’impostazione di Stato). Nell’aprile 2019 è uscita fortemente della sentenza 131 del 26 giugno 2020 già si è Poche settimane dopo, a metà luglio, la Regione autenticamente sussidiaria, dove quindi il ridimensionata dallo “Sblocca Cantieri”, il scritto su Impresa Sociale (Gori 2020, Marocchi Toscana approva una legge di riordino del terzo perseguimento del bene comune è compito decreto-legge 32 dell’aprile 2019, e a fine luglio 2020b, Pellizzari 2020, Caroccia 2020) e molto si settore in coerenza con il Codice, che dedica non delle sole istituzioni, ma di un complesso di le dimissioni di Cantone segnano la fine di un scriverà. È una sentenza storica, che rilancia con ampio spazio – in modo del tutto coerente soggetti, tra cui i cittadini organizzati entro enti ciclo. In quell’estate 2019 Anac prova a giocare forza le stesse argomentazione che i soggetti con gli orientamenti della Corte costituzionale di terzo settore, che è compito delle istituzioni la carta della mediazione, rilascia a maggio “resistenti” del capitolo precedente avevano – al tema della coprogrammazione e della stesse supportare. un documento base per delle nuove linee sostenuto per criticare le posizioni del Consiglio coprogettazione, forse la prima di una guida che avrebbero dovuto sostituire quelle di Stato. “Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del nuova generazione di leggi regionali. E un Ma la sentenza 131 è anche uno dei primi atti del marzo 2016, in cui affianca affermazioni CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche emendamento al Decreto-legge semplificazioni in cui, in modo argomentato, la concorrenza nella tradizione mercatista a ragionamenti in amministrazioni, rappresenta dunque una delle emenda il Codice degli appalti introducendo in di mercato viene relativizzata come principio cui si avverte chiaramente l’eco dell’ampio più significative attuazioni del principio di più punti il riconoscimento e la legittimazione di ordinatore nelle relazioni tra istituzioni e movimento di cui prima si è dato conto; e dedica sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, dei procedimenti collaborativi del Codice un soggetto non pubblico. Vi sono spazi per uno spazio amplissimo alla coprogrammazione e quarto comma, Cost.”: questa frase introduce del terzo settore. A questo punto diventa il la competizione, vi sono spazi governati da alla coprogettazione, in pochi anni posizionate un insieme di argomentazioni che identificano in impossibile negare che strumenti basati sulla un principio diverso di tipo collaborativo: “Il al centro del dibattito. Addirittura, in un modo chiaro i rapporti collaborativi come frutto competizione (appalti) e sulla collaborazione modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, - passaggio, Anac cita il parere del Consiglio di del principio costituzionale di sussidiarietà e (coprogrammazione e coprogettazione) siano di afferma ancora la sentenza 131 - non si basa sulla Stato in modo problematico, evidenziando (pag. della specifica natura del terzo settore. In questa pari dignità e livello e che la scelta degli uni o corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte
pubblica a quella privata, ma sulla convergenza gli ETS sono identificati dal CTS come un Ma vi sono al tempo stesso elementi che hanno ma che per i finanziatori (pubblici, ma anche di obiettivi e sull'aggregazione di risorse insieme limitato di soggetti giuridici dotati di in qualche modo trattenuto le imprese sociali filantropici) delle imprese sociali sembrano essere pubbliche e private per la programmazione e la caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire dall’assumere un ruolo più esplicito nelle vicende sintomo di distrazione di fondi che non vengono progettazione, in comune, di servizi e interventi il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di narrate. così destinati agli utenti. Per queste imprese diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, interesse generale» (art. 5), senza perseguire la partecipazione ai tavoli, l’investimento nella di coesione e protezione sociale, secondo una finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti Il primo è di ordine tattico. In una visione – coprogrammazione e nella coprogettazione sfera relazionale che si colloca al di là del mero a un sistema pubblicistico di registrazione (art. inconsistente e distorta, ma diffusa a livello (spesso con richiesta di partecipare a proprie scambio utilitaristico.” Questo ovviamente 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).” istituzionale – in cui la scelta di meccanismi spese a tavoli impegnativi), sembrano essere apre un ulteriore ambito di riflessione, teso ad E questo scardina un altro dogma, connesso regolatori diversi dalla competizione di mercato appesantimenti ulteriori per organizzazioni individuare quando (a che condizioni, con quali a quello di mercato, che l’aspetto oggettivo costituirebbe un favore per le imprese sociali, già provate. Il nodo sui cui intervenire non è modalità, ecc.) configurare relazioni basate su un (il fatto che vi siano rapporti economici con possono esserci ragioni tattiche che consigliano ovviamente l’istituzione di gettoni di presenza corrispettivo contro una prestazione e quando una pubblica amministrazione) sia assorbente a queste ultime una posizione dimessa. Il fatto per la partecipazione ai tavoli, ma l’adozione configurare relazioni fondate sulla “convergenza ogni considerazione su quello soggettivo (il che spesso siano soggetti pubblici a prendere di politiche di finanziamento che in generale di obiettivi e sull’aggregazione di risorse”: ma tipo di soggetto con cui ci si relaziona). Questa l’iniziativa testimonia che le coprogettazioni e riconoscano e sostengano i costi generali delle quello che è importante affermare che, per la era la posizione del Consiglio di Stato e in le coprogrammazioni avvengono per interessi organizzazioni. Ma, si può obiettare da parte prima volta dopo decenni di assolutismo di generale della cultura che per alcuni decenni superiori e terzi (come in effetti è), e non come delle imprese sotto pressione, questa è teoria, mercato, ora mercato e altri principi ordinatori ha assolutizzato i rapporti basati sulla logica del cedimento alle istanze delle imprese sociali, sono auspici degli intellettuali, la realtà è che 16 sono definiti come ugualmente legittimi. Per mercato e che ora appare ridimensionata. come sarebbe potuto avvenire se esse si fossero ogni impegno in luoghi collaborativi è (anche) 17 la prima volta viene cancellata l’equazione intestate a pieno titolo questa battaglia. una fatica da gestire. Tutto ciò è enfatizzato tra aumento degli spazi di mercato e miglior Le conseguenze per l’impresa sociale ulteriormente – paradossalmente – proprio in perseguimento dell’interesse pubblico. Ma accanto a queste considerazioni di taluni contesti locali di particolare successo Quanto qui narrato ovviamente incrocia le strade “convenienza”, vanno approfonditi altri delle iniziative collaborative, dove le stesse Inoltre, la sentenza 131 rappresenta uno dei dell’impresa sociale, rappresentando al tempo ragionamenti. organizzazioni sono sollecitate da più enti a primi casi – la legge 381/1991 è forse uno dei stesso una sfida e una opportunità: una sfida, prendere parte ad una molteplicità di tavoli, pochi precedenti dello stesso tipo – in cui perché implica per molte di esse un cambio non Vi possono essere imprese sociali, generalmente oltre alle loro possibilità. rapporti economici tra soggetti pubblici e solo di mentalità ma anche di organizzazione; di dimensioni elevate, che, da sempre o per non pubblici vengono conformati sulla base un’opportunità, perché apre spazi inattesi per adattamento ambientale, preferiscono la Vi sono imprese sociali che subiscono della natura istituzionale del soggetto non assumere un ruolo attivo nella costruzione delle competizione: hanno strutturato uffici gare profondamente esse stesse la fascinazione pubblico con il quale l’amministrazione si politiche e nel riconoscimento del proprio ruolo. e funzioni di progettazione efficienti, sono dell’ideologia di mercato e che sono portate a rapporta. Le forme di collaborazione di cui adeguatamente posizionate sul mercato degli snobbare quanto qui raccontato nella convinzione si sta qui trattando, argomenta la Corte, non Ma, andando con ordine, le imprese sociali come appalti in modo e una virata verso sistemi che il vero fronte sul quale investire sia l’aumento sono utilizzabili con qualsiasi soggetto, ma solo hanno vissuto le circostanze qui richiamate? collaborativi che rimescola le carte spiazza del fatturato sul mercato privato, essendo invece con enti di terzo settore, in ragione della loro questo investimento. l’instaurazione di relazioni collaborative con enti particolare natura. È un corollario di quanto Non sono mancate nei mesi scorsi prese pubblici una sorta di battaglia di retroguardia sopra: non solo si afferma che la competizione di posizione che hanno posto le relazioni Vi possono essere imprese sociali che, come che non merita attenzione. sul mercato non è l’unico principio ordinatore collaborative al centro dei ragionamenti delle ben descritto in questi anni nei contributi dei rapporti (anche economici) tra istituzioni imprese sociali, come nel caso dell’appello di Carola Carazzone (tra i tanti, Carazzone Vi sono imprese sociali che, per effetto di alcuni pubbliche e terzo settore, ma vi è anche a pari pubblicato da Impresa Sociale nell’aprile 2018 e Carazzone 2020), si sono avviluppate, decenni di deriva mercatista, possono oggi livello un principio sussidiario – collaborativo; ma scorso; va inoltre ricordato che il racconto della anche grazie alle politiche di esternalizzazione incontrare effettive difficoltà in uno scenario che si argomenta anche che tale secondo principio proliferazione dei tavoli di coprogettazione e assai poco lungimiranti, in un insidioso “ciclo richiede invece di lavorare intensamente sulla è applicabile quando siano presenti, oltre a coprogrammazione descrive necessariamente dell’impoverimento”: per stare sul mercato relazione con la propria comunità di riferimento. condizioni oggettive relative all’oggetto dello un coinvolgimento delle imprese sociali in hanno dovuto ridurre sempre di più i costi sforzo comune, anche condizioni soggettive queste dinamiche, spesso – come documentano generali e quindi formazione, funzioni di ricerca, Vi sono imprese sociali per le quali le vicende di del soggetto non pubblico, che deve appunto le esperienze raccolte – con partecipazioni attive sviluppo, analisi, sperimentazione; cose che mercato hanno significato l’apertura di inimicizie essere Ente di terzo settore: “Ciò in quanto e propositive. paiono per tutte le imprese segno di qualità, e contenziosi con altre imprese sociali, con altri
enti di terzo settore, con le amministrazioni dover ripensare alla propria organizzazione. stesse, tutti fatti che oggi pesano negativamente quando ci si trova in contesti di lavoro Ma al tempo stesso, l’impresa sociale – la collaborativi. migliore impresa sociale – ha dimostrato in tutti questi anni capacità di reagire e ripensarsi Tutte queste considerazioni, è bene riaffermarlo, notevoli, che hanno permesso di affrontare non hanno come esito l’assenza delle imprese e superare i momenti in cui il nostro Paese ha sociali dai tavoli collaborativi – anzi, le centinaia sofferto crisi gravissime; non a caso già oggi si di esperienze collaborative in atto significano vedono molteplici segnali di reazione positiva ai ragionevolmente migliaia di imprese sociali che nuovi stimoli posti dal paradigma collaborativo. sono a vario titolo coinvolte - ma sicuramente E questa è una storia appena all’inizio. rappresentano elementi di fatica e di freno che vanno conosciuti e affrontati. D’altra parte, non sarebbe sicuramente coerente, a conclusione del racconto, affermare il rilievo dell’emersione di un diverso principio 18 ordinatore collaborativo-sussidiario, e pensare che, realisticamente, organizzazioni che hanno dovuto adattarsi ad almeno venticinque anni di deriva mercatista sempre più spinta, possano transitare nel nuovo scenario senza fatiche e senza "La migliore impresa sociale ha dimostrato capacità di reagire e ripensarsi notevoli, che hanno permesso di affrontare e superare i momenti in cui il nostro Paese ha sofferto crisi gravissime"
I fondamenti economici della sentenza della Corte. Carlo Borzaga La Corte costituzionale ha messo le specificità del terzo settore e il loro contributo originale allo sviluppo sociale ed economico alla base della valutazione di costituzionalità dell'articolo 55. La sentenza finisce per fondare dal punto di vista economico il principio di sussidiarietà Credo che possa apparire piuttosto anomalo che del terzo settore ai rapporti tra terzo settore e 21 sia stato un economista ad introdurre un incontro pubbliche amministrazioni, adotti un approccio finalizzato a commentare una sentenza della meno formale e più sostanziale di quello seguito Corte costituzionale e ad individuare quanto finora sia dall’Anac che, più di recente e con essa sia destinata a influenzare i rapporti tra le anche maggior decisione, dal Consiglio di Stato, organizzazioni di terzo settore - e in particolare ma anche da molti interpreti. La Corte non si tra la loro componente più produttiva, le imprese limita infatti a dare per scontata la superiorità sociali - e le amministrazioni pubbliche. Ma forse e la pervasività del principio di concorrenza, lo è meno di quanto possa sembrare, perché a trincerandosi dietro il diritto eurounitario, al mio avviso – come cercherò di dimostrare - la più giustificando possibili scostamenti con le sentenza 131/2020 affronta la duplice questione specificità dei servizi sociali, sanitari, educativi della coerenza dell’articolo 55 del Codice del - dove l’applicazione del meccanismo o delle terzo settore con l’impianto costituzionale e logiche del mercato non sempre garantisce con la normativa europea e nazionale, a partire efficacia, qualità e spesso neppure efficienza anche da alcune molto pertinenti riflessioni - ma assume una prospettiva nuova: quella di carattere economico. Ed è perché mi sono di considerare fondamentali le caratteristiche convinto che sia importante far apprezzare strutturali degli attori coinvolti nelle transazioni. queste considerazioni che ho accettato di correre il rischio di fare affermazioni imprecise dal punto di vista giuridico o di commentare una II sentenza della Suprema corte con un linguaggio non del tutto appropriato. I fondamenti economici del principio di sussidiarietà In generale mi pare che la Corte costituzionale, nel valutare l’applicabilità dell’art. 55 del Codice
La Corte cioè non si muove semplicemente ha saputo occuparsi di chi “rimaneva escluso”). nella capacità di intervenire con tempestività e al principio di solidarietà come alternativo a alla ricerca di quelle “eccezioni” alla regola Un riconoscimento che finora non ho trovato in a costi bassi perché dotato di “un’importante quello di concorrenza e non solo come utile dell’applicazione del codice degli appalti che nessun documento pubblico nazionale – non capacità organizzativa e di intervento” che “facilitatore” delle relazioni competitive tipiche derivano dalla natura dei servizi o solo dai certo in quelli predisposti per individuare gli “spesso produce effetti, sia in termini di risparmi del mercato inteso come luogo dello “scambio possibili risparmi per le pubbliche finanze, interventi necessari per superare la crisi in corso di risorse, che di aumento della qualità dei per il guadagno”. Con la precisazione, non eccezioni che non possono che essere opinabili e utilizzare i fondi in arrivo dall’Unione Europea servizi e delle prestazioni erogate a favore della meno importante, che esso non deve solo e necessariamente limitate e che devono - ma che, per fortuna, comincia a farsi strada società del bisogno”. Esattamente quello che gli essere dichiarato, ma anche effettivamente essere comunque ben motivate. E neppure nei documenti strategici della Commissione economisti che in questi anni si sono occupati perseguito (“sempre che le organizzazioni non si limita a richiamare e a porre alla base della Europea e di alcuni importanti Paesi membri. di terzo settore hanno cercato di dimostrare. lucrative contribuiscano, in condizioni di parità sua decisione il principio costituzionale di L’esempio forse più emblematico di queste di trattamento, in modo effettivo e trasparente sussidiarietà e a declinarne dal punto di vista Altrettanto rilevante mi pare poi l’esplicito capacità, anche se non il solo, è quello delle al perseguimento delle finalità sociali”). tecnico le conseguenze. Essa motiva invece la riconoscimento – tutt’altro che scontato nella cooperative sociali di inserimento lavorativo propria decisione entrando nel merito delle cultura politica ancora prevalente – della che, oltre ai benefici che apportano ai lavoratori Infine, e proprio a garanzia che questa specificità del terzo settore e della relazione tra possibilità che “l’autonoma iniziativa dei svantaggiati impiegati e alle loro famiglie, è convergenza di obiettivi e di interessi tra queste specificità e il contributo originale che gli cittadini” possa occuparsi in vario modo di stato dimostrato - confrontando costi e benefici pubblica amministrazione e organizzazioni di enti che lo compongono hanno dato e possono attività di interesse generale e la conferma piena per la pubblica amministrazione - generano per terzo settore sia effettiva e non occasionale, e che dare allo sviluppo sociale ed economico. E del ruolo autonomo, originale e non ancillare – le stesse amministrazioni un risparmio netto per quindi le relazioni possano essere basate sulla 22 su tali specificità imposta la valutazione di cioè di mero esecutore di decisioni prese dalle lavoratore inserito che varia tra i due mila e i sei cooperazione piuttosto che sulla competizione, 23 costituzionalità dell’art. 55. Con una sentenza amministrazioni pubbliche - del terzo settore. mila euro annui. la Corte ribadisce la fondatezza da una parte, che, a mio modo di vedere, finisce anche per Un riconoscimento fondato su tutta l’evoluzione e la non derogabilità dell’altra, dei requisiti che fondare dal punto di vista economico il principio storica delle autonome iniziative dei cittadini, L’alternativa del principio di solidarietà il Codice ha previsto per la qualificazione di un di sussidiarietà. compresa quella più recente. Mi è infatti difficile ente come di terzo settore. Di tutti i requisiti, immaginare come sarebbe lo stato dell’offerta di Importantissimo, proprio dal punto di vista in particolare di quello oggettivo del divieto di Cinque sono a mio avviso i passaggi della servizi sociali oggi in Italia senza il lavoro svolto economico, è poi l’esplicito riconoscimento distribuzione, non tanto degli utili correnti, ma sentenza che, da questo punto di vista, mi negli ultimi due decenni del secolo scorso dal della convergenza di obiettivi tra terzo settore del patrimonio in caso di liquidazione, che rende sembrano più rilevanti. volontariato organizzato e da quelle che allora e pubblica amministrazione. “Il modello dell’art irreversibili le decisioni dei fondatori e impedisce si autodefinivano cooperative di solidarietà 55 non si basa sulla corrispondenza di prezzi ai proprietari di appropriarsi del patrimonio Innanzitutto, mi pare di particolare importanza sociale. Un riconoscimento che assumerà una e corrispettivi dalla parte pubblica a quella in caso di liquidazione o scioglimento. Perché il riconoscimento esplicito del complesso e valenza particolare nella fase del dopo Covid, privata, ma sulla convergenza di obiettivi e “esiste una stretta connessione tra i requisiti articolato ruolo svolto dalle varie forme di quando ci sarà bisogno di attivare tutte le risorse sull’aggregazione di risorse pubbliche e private di qualificazione degli ETS e i contenuti della espressione delle “relazioni di solidarietà” di cui il paese dispone. (…) Secondo una sfera relazionale che si colloca disciplina del loro coinvolgimento nella funzione prima e durante lo sviluppo dei sistemi pubblici al di là del mero scambio utilitaristico”. Con pubblica”. Il tutto a garanzia dell’effettiva di welfare. La sentenza richiama in particolare: In terzo luogo la sentenza si sofferma ad questo riconoscimento, di cui non si trova traccia terzietà del settore e degli enti che lo pongono, l’originalità, il contributo all’innovazione approfondire anche le ragioni strettamente né dei documenti dell’Anac, né nel parere del con buona pace di chi, nel dibattito in corso nell’organizzazione degli interventi (basti economiche che, non solo giustificano, ma Consiglio di Stato, ma neppure in tanta parte anche in Italia, ritiene queste distinzioni superate ricordare come molte delle istituzioni dello Stato dovrebbero imporre a chi ha la responsabilità della letteratura giuridica sul tema dei rapporti a favore di contaminazioni e ibridazioni tra profit sociale siano derivate dalle precedenti esperienze di decidere, il coinvolgimento attivo del terzo tra pubblico e terzo settore, la Corte mette e non-profit. mutualistiche), la capacità di anticipazione delle settore come soggetto in grado di realizzazione in discussione non solo l’applicazione delle politiche pubbliche, la rilevanza economica e in autonomia attività di interesse generale e logiche di mercato e competitive nelle relazioni Quelle qui proposte sono solo prime riflessioni sociale (“le relazioni di solidarietà sono state in particolare di impegnarsi nella produzione tra pubblica amministrazione e terzo settore, ma che però credo rappresentino anche una sfida a all’origine di una fitta rete di libera e autonoma di servizi di rilevanza sociale. Ragioni che la anche l’opportunità di mantenere i servizi sociali, ripensare molti dei fondamenti delle discipline mutualità (…) che ha inciso profondamente Corte individua nel suo essere “sensibile in sanitari ed educativi necessariamente aperti sia economiche che politologiche. In particolare sullo sviluppo sociale, culturale ed economico tempo reale alle esigenze del tessuto sociale alla partecipazione di tutte le forme di impresa la Corte mi sembra indichi che occorre separare del nostro paese”) e la capacità di resilienza e quindi in grado di mettere a disposizione e in particolare a quelle a scopo di profitto. scambio da mercato e mercato da capitalismo, (“nei momenti più difficili della nostra storia” dell’ente pubblico preziosi dati informativi”, Dando così piena cittadinanza economica
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