Sviluppi normativi Recenti sviluppi normativi - Ultimo aggiornamento: ottobre 2022

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Sviluppi normativi
Recenti sviluppi normativi

Ultimo aggiornamento: ottobre 2022

                                     www.pwc.ch/regolamenti
Contenuti
1        Sviluppi legali .............................................................................................................3
1.1      Revisione del diritto della società anonima .................................................................3
1.2      Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR) ...............................5
1.3      Versione riveduta della Legge federale sulla protezione dei dati (nLPD) ...................6
2        International Standards on Auditing (ISA) ..............................................................9
2.1      ISA 220 (revised) "Controllo della qualità della revisione del conto annuale" .............9
2.2      ISA 600 (revised) "Considerazioni speciali – Revisione di bilanci di gruppo (incluso
         il lavori dei revisori di componenti)" .............................................................................9
3        Standard di revisione svizzeri ................................................................................10
3.1      Aggiornamento degli Standard di revisione svizzeri ..................................................10
3.2      Aggiornamento dei requisiti etici e di indipendenza ..................................................10

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1 Sviluppi legali
1.1 Revisione del diritto della società anonima

     Rielaborazione completa del diritto della società anonima che prevede, tra le altre cose,
     maggiore flessibilità per quanto riguarda il capitale azionario, dividendi intermedi, il
     rafforzamento dei diritti degli azionisti e delle quote di genere nei CdA e nelle direzioni.
     L’OReSA viene inoltre incorporata nel CO.

     Stato:      • entrata in vigore il 1º gennaio 2022 / 1º gennaio 2023

    Il nuovo diritto della società anonima entrerà in vigore il 1° gennaio 2023
    Il 19 giugno 2020, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno approvato il testo
    definitivo della revisione del diritto della società anonima. Il Consiglio federale ha stabilito
    che le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

    Modifiche del diritto della società anonima:

    Maggiore flessibilità per quanto riguarda il capitale azionario
    Il nuovo diritto prevede un certo grado di flessibilità per quanto riguarda il capitale: il capitale
    azionario può essere indicato nella valuta funzionale della società, fermo restando che il
    Consiglio federale ha stabilito che le valute ammesse sono GBP, EUR, USD e JPY; il valore
    nominale delle azioni può essere pari a qualsiasi importo superiore a zero; ed è possibile
    introdurre nello statuto una cosiddetta "forbice di capitale". In questo modo, il Consiglio di
    amministrazione viene autorizzato ad aumentare o ridurre il capitale azionario, a seconda
    delle esigenze della società, fino ad un massimo del 50% del capitale azionario nominativo.
    L’aumento o la riduzione potranno essere effettuati in qualsiasi momento, entro un periodo
    non superiore a cinque anni, senza ulteriori deliberazioni dell’assemblea generale. Tuttavia,
    al fine di proteggere i creditori e gli investitori, solo le società senza "opting-out" possono
    ridurre il loro capitale azionario.

    Inoltre, il nuovo diritto rinuncia a considerare l’assunzione di beni quale caso di costituzione
    qualificata, che doveva essere riportata nello statuto e in un apposito rapporto di revisione.
    In base alle nuove disposizioni, le assunzioni di beni non necessitano quindi più di una
    pubblicazione o di un rapporto di revisione.

    Dividendo intermedio
    La nuova legge prevede ora la possibilità di versare un dividendo intermedio sulla base di
    una chiusura intermedia dei conti, da sottoporre a revisione in determinate circostanze.

    Assemblea generale
    Per quanto concerne le assemblee generali, il Parlamento svizzero ha approvato le seguenti
    novità: la possibilità di esercitare i diritti degli azionisti per via elettronica, la possibilità di
    tenere assemblee generali virtuali e la possibilità di tenere un’assemblea generale all’estero,
    a condizione che ciò sia previsto nello statuto e che sia stato nominato un rappresentante
    indipendente.

    Imprese in difficoltà finanziarie
    Oltre ai fattori scatenanti legati al capitale proprio, il Consiglio di amministrazione deve
    esplicitamente monitorare anche la liquidità dell’azienda. In caso di imminente rischio di
    liquidità, deve adottare misure adeguate.

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In caso di eccedenza di debiti, il Consiglio di amministrazione non è tenuto a presentare
domanda di fallimento se (i) esistono postergazioni di rango pari almeno all’importo
dell’eccedenza di debiti e i crediti sono differiti, a condizione che la postergazione copra
l’ammontare del capitale e gli interessi maturati per il periodo dell’ eccedenza di debiti, (ii) vi
sono fondate prospettive di eliminare l’eccedenza di debiti entro un termine adeguato, al
massimo entro 90 giorni dalla pubblicazione dei bilanci intermedi revisionati), e (iii)
l’eccedenza di debiti non aumenta durante tale periodo.

Rafforzamento dei diritti degli azionisti
In generale, e a seconda che si tratti di una società pubblica o privata, grazie
all’abbassamento dei valori soglia necessari vengono rafforzati diversi diritti aggiuntivi degli
azionisti, come il diritto di convocare un’assemblea degli azionisti o di far inserire un punto
all’ordine del giorno.

Quote di genere nei CdA e nelle direzioni
Nei consigli di amministrazione delle grandi società quotate, ciascun genere dovrebbe
essere rappresentato almeno al 30%, nelle direzioni almeno al 20%. Ne sono interessate
circa 200 aziende. Non sono previste sanzioni. Le aziende che non raggiungono il valore di
riferimento devono unicamente spiegarne le ragioni – con le misure di miglioramento – nel
rapporto sulle retribuzioni.

Ordinanza contro le retribuzioni eccessive
Le norme attualmente contenute nell’Ordinanza contro le remunerazioni abusive delle
società anonime quotate vengono implementate e specificate nel Codice delle obbligazioni
svizzero.

Obblighi di trasparenza, diligenza e rendicontazione non finanziaria secondo l’art. 964a–l CO
Per le grandi società con azioni quotate in borsa e le imprese sottoposte alla vigilanza della
FINMA sono stati introdotti obblighi di rendicontazione non finanziaria su questioni
ambientali, su aspetti sociali e su altre questioni. Inoltre, sono stati introdotti obblighi di
diligenza e trasparenza in relazione a minerali provenienti da zone di conflitto e al lavoro
minorile. Il campo di applicazione comprende le imprese che importano o lavorano in
Svizzera minerali o metalli provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, oppure che
offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati prodotti o
forniti ricorrendo al lavoro minorile.

Queste disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022, con prima rendicontazione per
l’esercizio 2023.

Le imprese attive nel settore delle materie prime sono già tenute dall’esercizio 2022 a
presentare una relazione sui pagamenti a autorità estere che superano l’importo cumulativo
di CHF 100’000.

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1.2 Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR)

     Il GDPR UE introduce un rigoroso quadro giuridico per la protezione dei dati e la
     privacy all’interno e all’esterno dell’Unione europea in materia di trattamento dei dati
     personali. Il regolamento è stato adottato dagli Stati SEE e sarà applicato in Svizzera
     nell’ambito della nLPD.

     Stato:      • in vigore dal 25 maggio 2018

    Applicabilità delle disposizioni UE più rigide in materia di protezione dei dati
    Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD-UE), in vigore dal 25 maggio 2018,
    ha delineato nei 28 Stati membri dell’Unione europea (UE) un nuovo quadro normativo per
    quanto concerne le leggi sulla protezione dei dati e sostituito la precedente direttiva dell’UE
    sulla protezione dei dati. Il RGPD-UE implementa condizioni quadro giuridiche molto severe
    per la protezione dei dati e la sfera privata all’interno e all’esterno dell’Europa in relazione al
    trattamento dei dati personali. Con la delibera del Comitato misto SEE del 6 luglio 2018, il
    RGPD è stato recepito nell’accordo SEE e dal 20 luglio 2018 è valido anche in Islanda,
    Norvegia e nel Principato del Liechtenstein.

    Il percorso di Compliance
    Le nuove disposizioni del RGPD-UE richiedono alle aziende un’analisi della situazione
    nonché l’aggiornamento dei sistemi e dei processi operativi relativi alla protezione dei dati.
    Nel complesso, le regole stabiliscono un cosiddetto "percorso di compliance" che le
    organizzazioni devono intraprendere per garantire il rispetto delle disposizioni. Il RGPD-UE
    rappresenta una grande e molteplice sfida per molte aziende, soprattutto per quelle dotate di
    grandi archivi di dati, con numerose connessioni con società terze incaricate della gestione
    dei dati e per quelle con architetture IT complesse. Il recepimento dei requisiti comporta
    numerose sfide e si articola spesso su molteplici livelli. I rischi normativi e operativi sono
    notevoli, specialmente per le aziende che svolgono attività basate sull’utilizzo commerciale
    di dati personali. Violazioni gravi sono già state sanzionate con multe di oltre 200 milioni di
    euro, mentre sanzioni dell'ordine di diversi milioni non rappresentano una rarità per aziende
    più grandi.

    Le violazioni del regolamento sono punibili con una sanzione che può arrivare a 20 milioni di
    euro o al 4% del fatturato annuo (ev. a livello di gruppo), a seconda di quale dei due importi
    sia maggiore. Il RGPD-UE disciplina anche il trasferimento internazionale dei dati. Al
    trasferimento transnazionale dei dati si applicano regole restrittive, che devono essere
    analizzate. Le società sono responsabili di garantire che il trasferimento transnazionale dei
    dati avvenga in modo appropriato. Questo vale sia per i trasferimenti di dati personali
    esistenti, sia per quelli nuovi, in particolare nei cosiddetti "paesi terzi" (paesi al di fuori
    dell’UE e dello SEE).

    I principi di protezione dei dati secondo il RGPD-UE devono essere rispettati in qualsiasi
    momento. Nell’ambito del trattamento dei dati personali, principi come "la limitazione della
    conservazione", "la minimizzazione dei dati" o "la liceità, correttezza e trasparenza" fanno
    parte della protezione dei dati odierna. Sussiste inoltre un cosiddetto "principio di
    responsabilità", che obbliga le aziende ad essere in grado di comprovare alle autorità
    protezione dei dati da una parte e agli stakeholder di chiave interi e esterni il rispetto del
    RGPD-UE. Devono altresì essere rispettati in modo tempestivo i diritti delle persone
    interessate ("data subjects"). In particolare il diritto alla cancellazione ("diritto all’oblio") pone
    grandi sfide alle aziende e alle organizzazioni dotate di un’architettura IT molto complessa.

    Poiché il RGPD-UE rappresenta un’importante innovazione nel diritto della protezione dei
    dati, anche dopo la conclusione del periodo di transizione di due anni e della relativa
    implementazione all’interno dell’impresa sarà necessario porre particolare attenzione agli
    ulteriori sviluppi. Le attività delle autorità di vigilanza e la giurisprudenza del diritto in materia

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di protezione dei dati impongono infatti un monitoraggio costante e istituzionalizzato da parte
    dell’azienda.

    Chi è interessato?
    La portata del RGPD-UE trascende la precedente direttiva dell’UE sulla protezione dei dati.
    Qualsiasi organizzazione attiva in Europa che tratta dati personali è tenuta a rispettare le
    disposizioni del RGPD-UE. Questo vale anche per quelle che, pur non avendo alcuna
    succursale nell’UE, offrono beni e servizi a persone nell’UE oppure osservano il
    comportamento di persone che si trovano nell’UE. Per cui ad esempio un commerciante
    svizzero senza alcuna filiale nell’UE, ma che svolge iniziative di marketing rivolte ad
    acquirenti nell’UE, dovrà comunque attenersi alle prescrizioni del RGPD-UE. Lo stesso vale
    per le aziende che offrono i propri prodotti o servizi nello SEE o che lì osservano il
    comportamento delle persone.

    Come procedere?
    Considerato che il RGPD-UE è già entrato in vigore, si può supporre che abbiate già
    implementato gran parte delle nuove disposizioni presso la vostra azienda.

    Raccomandiamo pertanto le seguenti ulteriori misure:
    • identificazione delle lacune tra il vostro attuale programma di protezione dei dati e le
      disposizioni del RGPD-UE, anche considerando gli enti che trattano dati su mandato per
      conto vostro;
    • adeguamento e miglioramento delle strutture operative per garantire il rispetto delle
      disposizioni; ciò implica una dettagliata documentazione dei vostri processi di protezione
      dei dati e dei relativi controlli;
    • verifiche e certificazioni sulla protezione dei dati per poter comprovare internamente ed
      esternamente la relativa compliance.

    Il vostro esperto PwC protezione dei dati sarà lieto di assistervi nel miglioramento dei vostri
    concetti di protezione dei dati e garantire la vostra responsabilità.

1.3 Versione riveduta della Legge federale sulla protezione dei dati (nLPD)

     Il diritto della protezione dei dati svizzero viene rivisto, in particolare la nLPD e
     l’Ordinanza sulla LPD (OLPD). La nLPD viene modellata sul regolamento generale sulla
     protezione dei dati dell’UE, sebbene con alcune importanti deroghe.

     Stato:      • entrata in vigore il 1º settembre 2023

    Revisione della legge sulla protezione dei dati
    Il 15 settembre 2017 il Consiglio federale ha pubblicato il disegno di legge per la revisione
    della Legge federale sulla protezione dei dati. La revisione della legge intende rafforzare la
    protezione dei dati personali e adeguare le disposizioni esistenti all’era digitale. Essa punta
    altresì ad armonizzare la legge svizzera in materia di protezione dei dati con la legislazione
    europea, vale a dire con il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (RGPD-
    UE). A quasi tre anni dalla pubblicazione della prima bozza, dopo una serie di divergenze e
    una conferenza di conciliazione tra il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati, il disegno
    di legge è stato approvato da ambedue i consigli il 25 settembre 2020.

    Uno dei fattori che hanno caratterizzato la revisione della LPD durante i tre anni di
    consultazione è stato l’impegno a garantire l’accesso illimitato al mercato interno dell’UE. A
    causa delle pressioni esercitate dalla Commissione europea su questa questione, alcune
    sezioni della legislazione UE in materia di protezione dei dati sono infatti state
    deliberatamente recepite nel diritto svizzero. Questo per assicurare che la Svizzera continui
    a essere considerata dall’UE come Stato terzo con una protezione dei dati adeguata e possa

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quindi beneficiare del trasferimento transfrontaliero dei dati senza ulteriori misure legislative
di protezione.

Punti chiavi del disegno di legge e differenze rispetto al RGPD-UE
Come il RGPD-UE, il disegno di legge svizzero mira fondamentalmente ad aumentare la
trasparenza nel trattamento dei dati e a inasprire le conseguenze penali in caso di violazioni
della protezione dei dati. In effetti, il disegno riprende in molti ambiti la terminologia giuridica
dell’UE.

Viene inoltre perseguito un approccio basato sul rischio per cui, ad esempio, i doveri relativi
alla protezione dei dati per i responsabili degli stessi aumentano in rapporto ai rischi per la
sfera privata delle persone interessate. Come il RGPD-UE, anche la revLPD prevede, in
linea di massima, che tutti i titolari e i responsabili del trattamento dei dati debbano
documentare le proprie attività tramite un registro delle attività di trattamento). In linea con
l'evoluzione in ambito UE, la revisione della legge federale sulla protezione dei dati (revLPD)
rafforza altresì il ruolo e la posizione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della
trasparenza (IFPDT).

Tuttavia, in alcuni ambiti, il disegno di legge si differenzia sostanzialmente dal diritto dell’UE:
infatti, esso non prevede che i responsabili dei dati debbano documentare il rispetto della a
revLPD in conformità con il principio di "responsabilità". Contrariamente al RGPD-UE, non si
giunge quindi per la protezione dei dati a un'inversione di prova. Il disegno di legge non
prevede inoltre alcuna disposizione specifica circa la protezione dei minori.

Ulteriori differenze rispetto al RGPD-UE emergono nell’ambito della perseguibilità penale.
L'importo massimo delle sanzioni è di 250’000 di franchi ed è quindi significativamente più
basso che nell’UE. Inoltre, ai sensi della revLPD, saranno i collaboratori responsabili
(persone fisiche) a essere perseguiti penalmente e non le entità responsabili (aziende) come
nel caso del RGPD-UE.

Conseguenze della revisione e entrata in vigore
La revisione della LPD si svolgerà in due fasi.

La prima fase è già stata completata e riguardava le nuove disposizioni di protezione dei dati
personali trattati nell’ambito della cooperazione Schengen in materia penale. Il Consiglio
federale ne ha decretato l’entrata in vigore della nuova legge il 1° marzo 2019.

L'effettiva revisione della legge sulla protezione dei dati segue come seconda fase. Dopo
l'avvenuta approvazione da parte del Parlamento nell’autunno 2020 e la scadenza
inutilizzata del termine di referendum, è stato elaborato un progetto dell’ordinanza sulla
revLPD. Infine, il 23 giugno 2021 il Consiglio Federale ha pubblicato il progetto dell’OLPG
(E-OLPG) e avviato la consultazione. La consultazione si è conclusa il 14 ottobre 2021.
L’OLPG dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alla nuova LPD il 1° settembre
2023.

Poiché l’adozione della revLPD rappresenta un passo importante verso l’adeguamento della
legge svizzera in materia di protezione dei dati auspicato dalla Commissione europea, il
rischio di un'eventuale revoca dell’equivalenza del diritto svizzero in materia di protezione
dei dati da parte dell’UE è per il momento relativamente ridotto. La Svizzera dovrebbe quindi
continuare a essere riconosciuta dall’UE come equivalente per quanto concerne il diritto in
materia di protezione dei dati. Questo è particolarmente importante per l’economia svizzera.

Come procedere?
Raccomandiamo alle aziende di occuparsi delle novità introdotte dalla revLPD, in particolare
se non hanno ancora preso provvedimenti in relazione al RGPD-UE.

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Le società che operano in Svizzera necessitano di acquisire una comprensione completa e
totale del modo in cui elaborano i dati personali. Al termine di questa analisi, adottando un
approccio orientato al rischio, devono essere prese le misure necessarie per garantire il
rispetto della nuova legislazione sul trattamento dei dati. Il vostro esperto PwC protezione
dei dati sarà lieto di assistervi in questo processo.

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2 International Standards on Auditing
  (ISA)
2.1 ISA 220 (revised)
    "Controllo della qualità della revisione del conto annuale"

     L’ISA 220 (revised) implementa l’approccio sul controllo della qualità a livello di
     incarico. Si basa su un approccio basato sul rischio, incoraggiando una gestione
     proattiva della qualità.

     Status:     • standard applicabile per le revisioni contabili dei conti annuali relativi agli esercizi
                   che iniziano il 15 dicembre 2022 o successivamente

    In particolare, questo standard,
    • evidenzia le responsabilità del revisore responsabile incaricato, in particolare per quanto
        riguarda la direzione, la supervisione e il review;
    • è più esplicito di quello attuale per quanto riguarda ciò che il revisore responsabile
        incaricato debba rivedere e include una lista di esempi di giudizi significativi in relazione
        all’incarico di revisione;
    • prevede un nuovo elemento centrale, ossia che il revisore responsabile incaricato è
        tenuto a "fare un passo indietro" e a valutare che il coinvolgimento sia stato sufficiente e
        appropriato per fornire la base necessaria per assumersi la responsabilità generale per la
        gestione e il raggiungimento della qualità dell’incarico di revisione;
    • la definizione di "team di revisione" è stata ampliata per includere tutti gli individui che
        svolgono procedure di revisione; lo standard chiarisce pertanto che include tutti i revisori
        delle componenti in una revisione contabile del gruppo e gli individui che svolgono
        procedure di revisione presso un delivery center.

2.2 ISA 600 (revised)
    "Considerazioni speciali – Revisione di bilanci di gruppo (incluso il lavori dei revisori
    di componenti)"

     Questo standard rafforza e aumenta le responsabilità del revisore responsabile
     dell’incarico del gruppo relativamente alla gestione e al raggiungimento della qualità
     della revisione nell’incarico e le responsabilità del revisore del gruppo per le attività di
     gestione e supervisione generale della revisione del gruppo e il riesame del lavoro dei
     revisori delle società controllate.

     Status:     • standard applicabile per le revisioni contabili dei conti annuali relativi agli esercizi
                   che iniziano il 15 dicembre 2023 o successivamente

    Le modifiche più significative apportate allo standard comprendono:
    • la responsabilità del revisore del gruppo per la revisione contabile del gruppo, oltre a una
       modifica della definizione di team di revisione;
    • il revisore del gruppo determina le componenti oggetto di revisione (a tal fine, si è
       eliminato il concetto di "componenti significative" e "componenti non significative") e la
       natura, la tempistica e la misura in cui i revisori delle componenti devono essere coinvolti.

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3 Standard di revisione svizzeri
3.1 Aggiornamento degli Standard di revisione svizzeri

     EXPERTsuisse ha rivisto gli Standard di revisione svizzeri (SR 2013). Gli standard
     aggiornati riflettono gli International Standards on Auditing (ISA) di ottobre 2018 e
     includono gli adeguamenti dall’ISA 540 (rivisto.

     Status:     • prima applicazione degli standard dal sottoprogetto I per la revisione degli
                   esercizi che terminano il 15 dicembre 2022 o in data successiva,
                 • prima applicazione degli aggiornamenti dal sottoprogetto II ancora aperta

    L’aggiornamento è suddiviso in due sottoprogetti:
    • Sottoprogetto I: standard per la revisione del conto annuale, struttura, pubblicazioni
       tecniche, standard controllo della qualità
    • Sottoprogetto II: standard della serie 800, standard per altri mandati di verifica e servizi
       correlati

    Tra le modifiche significative negli standard del sottoprogetto I figurano:
    • adeguamento della struttura e formulazione del rapporto all’Assemblea generale
       compresa l’implementazione del giudizio di primo approccio ISA (ISA-CH 700), degli
       aspetti chiave della revisione (ISA-CH 701) e delle altre informazioni (ISA-CH 720)
    • adeguamenti necessari in seguito alla revisione del diritto della società anonima,
       compreso l’aggiornamento completo dello SR 290 "Rischio di insolvenza, perdita di
       capitale ed eccedenza di debiti", nonché considerazione degli aggiornamenti alla direttiva
       sull’indipendenza
    • adozione della suddivisione, numerazione e designazione degli standard comunemente
       utilizzati a livello internazionale

3.2 Aggiornamento dei requisiti etici e di indipendenza

     L’IESBA ha rivisto il proprio codice etico, riformulando la definizione di enti di interesse
     pubblico e implementando ulteriori requisiti per i revisori. Le modifiche si riflettono
     nell’aggiornamento delle Direttive sull’indipendenza (DsI) pubblicate da EXPERTsuisse.

     Stato:      • Codice etico dell’IESBA in vigore per le revisioni di bilancio degli esercizi che
                   iniziano il 15 dicembre 2022 o successivamente (2024 definizione di EIP) (è
                   consentita l’adozione anticipata)
                 • Direttive sull’indipendenza di EXPERTsuisse: 15 dicembre 2022

    L’IESBA, l’International Ethics Standards Board for Accountants, ha rivisto il proprio codice
    etico per quanto riguarda la definizione di enti di interesse pubblico (EIP) e i requisiti per i
    revisori che effettuano revisioni contabili in linea con il codice IESBA. Le disposizioni riviste
    ampliano la definizione di "ente di interesse pubblico" (EIP) nel codice, con un impatto sulla
    definizione di EIP a livello locale. Le disposizioni riviste riconoscono anche il ruolo
    essenziale che gli organismi locali, come EXPERTsuisse, svolgono nell’adozione del codice,
    delineando gli enti specifici che dovrebbero essere considerati EIP nelle relative giurisdizioni.
    Inoltre, le revisioni introducono un obbligo di trasparenza che impone alle imprese di
    comunicare pubblicamente l’applicazione dei requisiti di indipendenza per gli EIP, laddove
    abbiano provveduto a farlo.

    A seguito della revisione, EXPERTsuisse ha anche aggiornato le sue "Direttive
    sull’indipendenza" (DsI). La revisione tiene conto degli adeguamenti degli SR svizzeri e dello
    SRL, nonché delle modifiche dovute alla revisione del diritto societario.

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