SuperBonuS110 Aspetti normativi, tecnici ed economici - Consiglio Nazionale Ingegneri
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SuperBonus110 Aspetti normativi, tecnici ed economici Dopo le modifiche apportate alla legge 17 luglio 2020, n. 77, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dalla Legge di Bilancio 2021 del 30 dicembre 2020, n. 178. Guida alla determinazione del corrispettivo e alla compilazione del preventivo e del contratto tipo | Esempi casi tipici. Software gratuito scaricabile per: 1) determinazione del corrispettivo 2) elaborazione del preventivo tipo e contratto tipo
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superbonus 110: aspetti normativi, tecnici ed economici Una misura giusta, da affinare ulteriormente 9 Ing. Armando zambrano Inquadramento normativo 11 Ing. Michele Lapenna SismaBonus: 17 le novità dopo il DM 329 del 2020 Ing. Giovanni Cardinale “Super EcoBonus” dopo oltre dieci mesi 21 dalla emanazione delle prime norme Ing. Remo Giulio Vaudano Guida alla determinazione del corrispettivo 27 e alla compilazione del contratto tipo Ing. Michele Lapenna Esempi casi tipici 39 Ingg. Michele Lapenna, Paolo Pezzagno, Maurizio riboni, Umberto Sollazzo Software gratuito scaricabile dal sito www.cni.it/pubblicazioni-cni per: SuperBonus 110: Aspetti normativi, Tecnici ed Economici Dopo le modifiche apportate alla legge 17 luglio 2020, n. 77, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dalla Legge di Bilancio 2021 del 30 dicembre 2020, n. 178. Guida alla determinazione del corrispettivo e alla compilazione del preventivo e del contratto tipo. Esempi casi tipici. Presidente: Armando Zambrano Vice Presidente Vicario: Gianni Massa Vice Presidente: Giovanni Cardinale Segretario: Angelo Valsecchi Tesoriere: Michele Lapenna Consiglieri: Stefano Calzolari, Gaetano Fede, Ania Lopez, Massimo Mariani, Felice Monaco, Roberto Orvieto, Angelo Domenico Perrini, Luca Scappini, Raffaele Sollustri, Remo Giulio Vaudano Coordinamento: Ing. Michele Lapenna Progetto grafico: Agicom Srl Immagini: Shutterstock.com Concessionaria di Pubblicità: Agicom Srl Stampa: Spada Media Srl È possibile scaricare il documento e il software gratuito dal sito www.cni.it/pubblicazioni-cni
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9 una misura giusta, da affinare ulteriormente Ing. Armando Zambrano Presidente C.N.I. Il quadro economico e sociale critico generato emendamento, ha più volte fatto presente all’Esecutivo ed in sede parlamentare. nel 2020 dall’epidemia In particolare, se da un lato le norme in materia di Superbonus conferiscono un da Covid-19 ha stimola- ruolo decisamente centrale ai professionisti dell’area tecnica nella fase di proget- to l’Esecutivo a propor- tazione e di direzione dei lavori incentivati, dall’altro le procedure di gestione e re in sede parlamentare una serie di controllo, non solo degli aspetti puramente tecnici ma anche di piena conformità provvedimenti normativi finalizzati alle norme in materia urbanistica, edilizia e fiscale, rendono a tratti complesso il a contrastare il forte rallentamento ricorso agli incentivi. La così detta compliance (ovvero il corretto adempimento del ciclo economico del nostro Pae- delle norme) ricade in massima parte sui professionisti e l’eccessiva articolazione se. Tra questi provvedimenti hanno delle procedure e dei controlli non sembrano ad oggi rispondere al principio di assunto particolare rilievo le detra- semplificazione di cui da tempo si parla nel Paese. zioni fiscali al 110% per interventi fi- Alcuni temi restano, dunque, aperti e riguardano aspetti diversi quali: la possibilità nalizzati al risparmio energetico ed di sanare rapidamente situazioni legate alla conformità urbanistica/edilizia degli alla prevenzione del rischio sismico immobili su cui si intende intervenire, la determinazione dei massimali e degli sugli edifici. La ratio di tali incentivi obblighi assicurativi richiesti al professionista per le attività di asseverazione, il previsti dall’art. 119 del c.d. Decreto controllo delle condizioni poste dai general contractor ai professionisti, la possi- Rilancio (Dl 34/2020), poi convertito bilità di un ravvedimento operoso per eventuali errori formali nella presentazione con modifiche nella legge 77/2020 è delle pratiche elaborate dai professionisti. quella di innescare un esteso pro- Attraverso la pubblicazione di seguito riportata si intende, dunque, “dare ordine” ed cesso di rigenerazione urbana e di interpretare in modo semplice e immediato le norme varate nel 2020 in materia di miglioramento del patrimonio edi- Superbonus, proponendo, in particolare, un metodo per calcolare i corrispettivi per lizio esistente, in gran parte vetusto le attività professionali di progettazione, direzione dei lavori e asseverazione. Come e non adatto, così come è, a garantire in altre pubblicazioni incentrate sulla determinazione del compenso per attività gli obiettivi di risparmio energetico professionali, anche in questa un ampio spazio viene dedicato ad esempi di interventi e di tutela dell’ambiente che l’Italia e su edifici esistenti proponendo un percorso logico per il calcolo dei corrispettivi. l’Europa intendono perseguire. Vale qui la pena di anticipare che il CNI si sta adoperando al fine di rendere più Le norme contenute nella Legge efficaci le norme e le procedure a cui si è fatto riferimento con particolare riguardo 77/2020 sono state successivamente alla proroga dei termini della vigenza dei Superbonus, all’ampliamento della pos- sottoposte ad ulteriori modifiche, ad sibilità di monitoraggio degli edifici anche in presenza di ecobonus, a chiarimenti ottobre dello scorso anno, dalla Leg- riguardo l’avanzamento di due classi energetiche degli edifici in caso di ecobonus, ge 126/2020 e poi ancora dalla della alla possibilità di estendere i Superbonus anche a categorie non residenziali, alla Legge di Bilancio 2021, 178/2020. semplificazione in tema di asseverazioni e molto altro. Occorre riconoscere che il numero Ciò rende evidente come sussistano ancora molte questioni aperte ed elementi cri- elevato di modifiche delle norme tici che non facilitano l’operato dei professionisti tecnici. Da questo punto di vista, connesse ai così detti Superbonus tuttavia, già questa pubblicazione “Superbonus 110, aspetti normativi, tecnici ed 110% sono state determinate dalla economici” pone alcuni punti fermi, a prescindere dalle possibili future evoluzioni; presenza di procedure eccessi- come detto essa chiarisce molti aspetti tecnici e procedurali e traccia una strada per vamente complesse ed articolate un operato uniforme dei professionisti, in particolar modo proponendo un metodo, previste nelle norme originarie. In a tutela della concorrenza, di determinazione del corrispettivo professionale. particolare, le norme già “testate” Il CNI è convinto che, se tutti coloro che sono impegnati in questo processo conver- con primi interventi avviati alla geranno su una prassi uniforme di determinazione del compenso professionale, fine del 2020, rivelano una serie di adottando inoltre medesimi criteri interpretativi delle norme legate ai Superbonus, complessità di ordine tecnico-pro- tale prassi potrà divenire un utile riferimento per tutti, una sorta di codice comune, cedurale che il Consiglio Nazionale che faciliterà l’operato della nostra categoria professionale. L’auspicio è, dunque, degli Ingegneri insieme alla Rete che quanto riportato in questa pubblicazione possa fornire ai professionisti delle Professioni Tecniche, attraver- immediate risposte e strumenti di lavoro prontamente utilizzabili, rendendo più so documenti di studio e proposte di chiaro il quadro procedurale ed economico in cui essi sono chiamati ad operare.
11 inquadramento normativo Ing. Michele Lapenna Consigliere Tesoriere C.N.I. Referente Lavori Pubblici e Servizi di Ingegneria Ecobonus e Sismabonus rappresentano, come noto, due incentivi fiscali volti ficato dalla Legge di Bilancio 2017 a favorire interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico (art. 1, co. 2, lett. c), nn. 2-3 e co. 3, relativi a singole unità immobiliari ovvero interi condomìni. Legge 11 dicembre 2016, n. 232. I due incentivi, oltre ad avere oramai portata applicativa quasi decennale, L’incentivo in questione è stato ri- sono stati da ultimo sostanzialmente modificati dall’art. 119, Decreto Legge conosciuto a far data dal 1 gennaio 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, che, andando 2017 ed era fruibile relativamente ad incidere sugli artt. 14 e 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, ne ha for- a quei lavori su immobili destinati temente trasformato i contenuti. Nel dettaglio, sono state ridefinite: ad uso abitativo ovvero produttivo - le condizioni di accesso; e per gli interventi di demolizione - i soggetti beneficiari; e ricostruzione, purché rientranti - i tipi d’intervento assoggettabili; nel novero della ristrutturazione - le modalità di cessione del credito e sconti in fattura relativi alle detrazioni edilizia e non in quello di nuova fiscali che, come noto, sono state innalzate al 110%. costruzione. In sostanza, si tratta- L’Ecobonus è stato istituito originariamente dalla Legge finanziaria 2007 (art. va di detrazioni IRPEF/IRES – dal 1, co. 344 a 347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296) e successivamente modificato 50% al 85% delle spese sostenute – dal Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con Legge 3 agosto 2013, n. riconosciute a quei soggetti fisici 90, e dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 2015). Si tratta di o giuridici che avessero effettuato detrazioni IRPEF/IRES – dal 50% al 75% delle spese sostenute – riconosciute a lavori per mettere in sicurezza dal quei soggetti fisici o giuridici che avessero effettuato lavori di efficientamento rischio sismico immobili esisten- energetico su immobili esistenti. Il bonus veniva e viene erogato sotto forma ti. Il bonus veniva erogato sotto di riduzione delle imposte dovute in dieci rate annuali del medesimo importo. forma di riduzione delle imposte Il Sismabonus è stato originariamente previsto dal Decreto Legge 4 giugno dovute in cinque rate annuali del 2013, n. 63, convertito con Legge 3 agosto 2013, n. 90 e successivamente modi- medesimo importo.
SuperBonus 110: aspetti normativi, tecnici ed economici Ecobonus questione era stata ulteriormente prorogata, fino al 31 dicembre 2021, qua- In materia di interventi di efficien- lora gli interventi di efficientamento energetico riguardino parti comuni di tamento energetico, la Legge di condomìni - ai sensi degli art. 1117 e 1117-bis, cod. civ. – oppure la totalità delle Bilancio 2017 aveva previsto una unità immobiliari del condominio. serie di bonus sotto forma di de- Ai sensi della Legge di Bilancio 2017 (specificatamente, art. 1, co. 2, Legge 11 trazioni IRPEF/IRES distinguibili dicembre 2016, n. 232), relativamente ai soli interventi di riqualificazione ener- in base: getica che riguardassero l’intero condominio, era stata prevista la proroga del - al tipo di intervento; bonus fino al 31 dicembre 2021 ed un aumento della percentuale di detrazione - all’oggetto d’intervento; in ragione dell’intervento effettuato (c.d. Ecobonus “condomini”). - al soggetto beneficiario. Nello specifico, la percentuale ordinaria di detrazione del 65% - applicabile a Ai sensi della Legge di Bilancio spese non superiori a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità im- 2017 (specificatamente, art. 1, co. mobiliari che compongono il condominio – veniva elevata per i cd. “interventi 2, lett. a), nn. 1-3, Legge 11 dicem- incisivi” al: bre 2016, n. 232), per tutte le spese • 70%, qualora l’intervento riguardasse l’involucro dell’immobile, con un’inci- sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 denza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio; dicembre 2017 e finalizzate ad in- • 75%, qualora l’intervento fosse finalizzato a migliorare la prestazione energe- terventi che comportino la riqua- tica invernale ed estiva e consegua almeno la qualità media di cui al Decreto lificazione energetica di immobili del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015. esistenti a destinazione abitativa o produttiva, è riconosciuta una Con riferimento a questo tipo di bonus inerente alla riqualificazione energetica, detrazione IRPEF/IRES pari al l’art. 119 del D.L. “Rilancio” – convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 - ha 65% della spesa (c.d. Ecobonus inteso modificarne la portata ed innalzare la detrazione. “ordinario”). A tal proposito, è necessario preliminarmente precisare che, però, la piena operati- Il bonus risultava applicabile ai vità del “Superbonus” è stata condizionata all’emanazione di due provvedimenti: seguenti tipi di interventi: - circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate (Circolare Agenzia delle En- • riqualificazione energetica trate 8 agosto 2020 n. 24/E); dell’intero immobile, fino ad un - decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti massimo detraibile di 100.000 tecnici”). euro; • interventi sull’involucro degli Relativamente all’ambito di applicazione del Superbonus, il Decreto Legge edifici, fino ad un massimo de- 34/20 parla di “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, soste- traibile di 60.000 euro; nute dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”. Non risulta necessario, però, • installazione di pannelli sola- attendere la data di luglio per poter godere delle detrazioni, in quanto non è già ri per la produzione di acqua la data di inizio lavori ad essere presa in considerazione, bensì quella effettiva calda, fino ad un massimo de- di pagamento. A tal proposito si evidenzia come la legge di Bilancio 2021 abbia traibile di 60.000 euro; previsto una generica proroga di sei mesi - sino al 30 giugno 2022 – del super- • acquisto e posa di schermature bonus 110%, riservando però una cadenza temporale maggiormente favorevole solari, fino ad un massimo de- esclusivamente per i condomìni e per gli edifici multifamiliari a proprietario traibile di 60.000 euro; unico con non più di quattro unità immobiliari: difatti, qualora tali soggetti • sostituzione d’impianti di cli- dovessero effettuare lavori per almeno il 60% del complessivo entro il nuovo matizzazione invernale, fino suddetto termine, potranno comunque beneficiare dell’incentivo per le spese ad un massimo detraibile di sostenute dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022. 30.000 euro; Le ulteriori novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, a titolo esemplifi- • acquisto, installazione e posa cativo e non esaustivo sono le seguenti: dei dispositivi multimediali a • potranno beneficiare del superbonus 110% anche gli edifici sprovvisti di distanza degli impianti di ri- APE purché al termine dei lavori venga raggiunta la classe energetica A; scaldamento, produzione di • l’immobile è da intendersi come “funzionalmente indipendente” nella acqua calda o climatizzazione misura in cui vi siano almeno tre dei requisiti impiantistici che seguono: di unità abitative, per un mas- impianti per l’approvvigionamento di gas, idrico, energia elettrica e per la simo detraibile del 65% delle climatizzazione invernale; spese sostenute. • anche gli interventi preordinati al superamento delle barriere architetto- Il recupero della detrazione era niche, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1, lett. e), TUIR, potranno beneficiare del dilazionabile in 10 rate annuali superbonus 110%, sempre qualora venga fatto un “intervento trainante” di pari importo. La detrazione in da ecobonus.
Inquadramento normativo 13 Da ultimo, sono stati prorogati sino al 31 dicembre 2021, tutti i bonus per la impianti centralizzati per il casa: 50% per recupero patrimonio edilizio; 50% per il bonus mobili; 90% per il riscaldamento, il raffresca- bonus facciate; 36% per il bonus giardini; 50-70-75-80-85% per il sismabonus. mento o la fornitura di ac- Potranno, quindi, beneficiare del bonus 110% (sia relativo agli interventi anti- qua calda sanitaria, a con- sismici che di efficientamento energetico) i seguenti soggetti: densazione, con efficienza a) condomìni; almeno pari alla classe A, b) persone fisiche su singole unità immobiliari ma solo per un massimo di la cui relativa detrazione è due (al di fuori dell’esercizi d’impresa); calcolata su un ammontare c) istituti autonomi case popolari (IACP); di spesa fino a 30.000 euro; d) cooperative di abitazione a proprietà indivise; ➤➤le spese relative allo smal- e) organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volonta- timento e alla bonifica riato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e dell’impianto sostituito; regionali; ➤➤l’allaccio a sistemi di tele- f) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte in apposito registro riscaldamento efficiente, (solo per gli spogliatoi). solo nei Comuni montani Con specifico riguardo alle persone fisiche, così come per i condomìni, le unità non interessati da determi- immobiliari possono essere di qualsiasi tipologia (con espressa esclusione nate procedure europee di delle categorie catastali A1, A8 e A9): uffici, capannoni, negozi ed abitazioni infrazione. secondarie. L’aliquota di detrazione del 110%, per quanto concerne gli interventi di efficien- Unitamente agli “interventi trai- tamento energetico, si applica a condizione che siano eseguiti congiuntamente nanti”, ve ne sono di ulteriori de- ad uno dei seguenti interventi (c.d. “interventi trainanti”): finiti come “trainati” che, qualo- • interventi di isolamento termico (con “materiali isolanti” che rispettano i ra effettuati unitamente ad uno “criteri ambientali minimi” del DM 11 ottobre 2017) delle superfici opache dei tre suddetti, rientrerebbero verticali (pareti isolanti o cappotti), orizzontali (pavimenti coperture e solai) nell’ambito di applicazione del e inclinate (falde di copertura del sottotetto) che interessano l’involucro superbonus 110, e sono i seguenti: dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente • interventi di efficientamento lorda del medesimo (intero fabbricato cielo-terra ex voce 32, All. A, DPCM energetico di cui all’art. 14, D.L. 20 ottobre 2016) o dell’unità immobiliare situate all’interno di edifici plu- 63/2013 (limite di spesa calco- rifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più labile sulla base del rapporto accessi autonomi. La relativa detrazione è calcolata su un ammontare com- Detrazione max/1,1.); plessivo di spesa fino a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità • interventi finalizzati all’elimi- immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari ma funzionalmente nazione delle barriere architet- indipendenti, fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobi- toniche ai sensi dell’art. 16-bis, liari che compongono l’edificio per quegli immobili composti da due a otto co. 1, lett. e), del TUIR introdotti unità, fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che da Legge di Bilancio 2021 (limi- compongono l’edificio per immobili composti da più di otto unità; te di spesa di 96.000 euro); • interventi su parti comuni degli edifici per: • interventi per l’installazione di ➤➤la sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con im- impianti fotovoltaici connessi pianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura alla rete e contestuale/succes- di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla siva installazione di sistemi di classe A (ai sensi del Regolamento 2013/811/UE), la cui relativa detrazione accumulo integrati (limite di è calcolata su un ammontare di spesa fino a 20.000 euro moltiplicati per spesa di 48.000 euro per cia- il numero delle unità immobiliari per edifici composti fino ad otto unità scuna delle due categorie d’in- ovvero fino a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobi- tervento); liari per edifici composti da più di otto unità ed è riconosciuta anche per • installazione di infrastrutture lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito; per la ricarica dei veicoli elet- ➤➤le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; trici negli edifici (dal 1 gennaio ➤➤l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, solo nei Comuni mon- 2021, il limite di spesa è varia- tani non interessati da determinate procedure europee di infrazione; bile a seconda del numero delle • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’inter- unità immobiliari e calcolato a no di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti e dispongano scaglioni). di uno o più accessi autonomi dall’esterno per: Nel caso in cui l’edificio sia sotto- ➤➤la sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con posto ad uno dei vincoli previsti
SuperBonus 110: aspetti normativi, tecnici ed economici dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 casi, il credito di imposta può essere oggetto di successiva cessione ad altri ovvero nel caso in cui uno dei tre soggetti, può essere utilizzato in compensazione e può essere usufruito con la interventi trainanti soprelencati stessa ripartizione in quote annuali previste per la detrazione fiscale. non sia possibile, la detrazione Le due alternative anzidette possono essere esercitate in relazione a ciascuno si applica ugualmente agli inter- stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento devono essere mas- venti previsti all’art. 14 del D.L. simo due per ogni intervento e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi 63/2013, convertito in L. 90/2013, ad almeno il 30% del medesimo intervento. anche se non eseguiti congiunta- La trasformazione della detrazione fiscale in sconto al fornitore ovvero credito mente ai suddetti. d’imposta si applica alle spese relative all’efficientamento energetico (ex art. Al fine di accedere alla detrazio- 14, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla L. 3 agosto 2013, ne, i suddetti interventi congiunti n. 90 e di cui all’art. 119, co. 1 e 2, D.L. “Rilancio”), all’installazione di impianti devono comportare il migliora- fotovoltaici (ex art. 16bis, co. 1, lett h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed art. mento di almeno due classi ener- 119, co. 5 e 6, D.L. “Rilancio”), all’installazione di colonnine per la ricarica dei getiche (oppure ove non possibi- veicoli elettrici (ex art. 16ter, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche le, il raggiungimento della classe in L. 3 agosto 2013, n. 90 e art. 119, co. 8, D.L. “Rilancio”). più elevata) dell’edificio o delle In conclusione, per quanto concerne l’asseverazione tecnica e fiscale, valgono le unità immobiliari situate all’in- medesime considerazioni che verranno svolte in calce al successivo paragrafo terno di edifici plurifamiliari ma su Superbonus - Sismabonus. con indipendenza funzionale ed ingresso separato. Sismabonus La legge di Bilancio 2017 (specificatamente, art. 1, co. 2, lett. c), nn. 2-3 e co. 3, In conclusione, risultano coperti Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha prorogato per ulteriori cinque anni (2017- dagli incentivi tutti i lavori già pre- 2021) la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute - fino ad un massimo di visti per l’ecobonus, con l’aggiunta 96.000,00 euro - per gli interventi di messa in sicurezza sismica degli immobili di due tipologie importanti: il foto- a destinazione abitativa e/o produttiva situati nelle zone a rischio sismico. voltaico e l’acquisto di accumula- Rispetto alla disciplina previgente, la “nuova” aveva previsto: tori e colonnine ricarica per auto - un ampliamento della forchetta percentuale di detrazioni; elettriche (a patto che si benefici - la detraibilità degli interventi effettuati anche su abitazioni “non principali”; del superbonus 110% per almeno - l’estensione delle detrazioni agli immobili in zona sismica 3; uno dei suddetti tre “trainanti”). - la riduzione a cinque anni della ripartizione delle detrazioni. Con specifico riferimento all’in- Nel dettaglio, l’art. 16, co. 1-bis, 1-quater e 1-sexies, Decreto Legge 63/2013, così stallazione degli impianti solari come modificato dal legislatore del 2016 (c.d. Sismabonus “ordinario”), ha pre- fotovoltaici e dei sistemi di accu- visto che per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 – fino mulo integrati negli impianti in ad un massimo di 96.000 euro - per tutti gli interventi antisismici relativi ad questione, la detrazione prevista è immobili destinati ad abitazione ovvero produttivo ed ubicati in zone sismiche subordinata alla cessione a favore 1, 2 e 3, spetti una detrazione pari a: del GSE dell’energia non autocon- • 50%, per quegli interventi eseguiti su parti strutturali dell’immobile ma che sumata in sito o non condivisa per non ne comportino un miglioramento nella classe sismica; l’autoconsumo e non è cumulabile • 70%, per quegli interventi che riducono di una classe il rischio sismico con altri incentivi pubblici. dell’immobile; Sul punto, l’art. 121, Decreto Legge • 80%, per quegli interventi che riducono di due classi il rischio sismico 19 maggio 2020, n. 34, convertito dell’immobile. nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto la possibilità anche per i Il legislatore del 2016 ha inciso ulteriormente su quegli interventi di messa in soggetti che sostengono le spese sicurezza antisismica di parti comuni di condomìni, prevedendo delle detra- summenzionate di optare - in luo- zioni, pur sempre applicabili sul massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per go alla detrazione d’imposta – al- unità immobiliare, in aumento (c.d. Sismabonus “condominiale”). ternativamente o per uno sconto Un anno più tardi, nel 2017, l’art. 46-quater, Decreto Legge 24 aprile 2017, n. del corrispettivo da richiedere al 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso l’agevolazione del c.d. fornitore degli interventi (e che “Sismabonus” agli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona questi potrà recuperare sotto for- a rischio sismico 1, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione ma di credito di imposta) ovvero immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche la cessione di un credito d’imposta con variazione volumetria ove le norme urbanistiche lo consentano (c.d. Si- di pari ammontare. In entrambi i smabonus “sostituzione edilizia”).
Inquadramento normativo 15 Pertanto, si è inteso favorire le operazioni di acquisto di interi fabbricati da ammontare. In entrambi i casi, parte di imprese di costruzione destinati alla successiva demolizione, rico- il credito di imposta può essere struzione e cessione delle singole abitazioni, prevedendo il riconoscimento oggetto di successiva cessione per i trasferimenti delle singole unità immobiliari, effettuati entro 18 mesi ad altri soggetti, può essere uti- dall’ultimazione dei lavori, di una detrazione pari al: lizzato in compensazione e può • 75% del prezzo di vendita per gli acquirenti delle unità qualora l’inter- essere usufruito con la stessa vento riduca il rischio sismico di una classe e sino alla concorrenza dei ripartizione in quote annuali 96.000,00 euro; previste per la detrazione fiscale. • 85% del prezzo di vendita per gli acquirenti delle unità qualora l’inter- Le due alternative anzidette vento riduca il rischio sismico di una classe e sino alla concorrenza dei possono essere esercitate in 96.000,00 euro. relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli sta- In entrambi i casi, l’acquirente aveva modo di dilazionare la detrazione in ti di avanzamento devono essere cinque quote annuali di eguale importo. massimo due per ogni intervento Con specifico riferimento ai lavori condominiali ed agli interventi di sostituzio- e ciascuno stato di avanzamen- ne edilizia in zona 1, è stata, inoltre, prevista la possibilità, per ogni condomino to deve riferirsi ad almeno il 30% o acquirente, di cedere la detrazione, sotto forma di credito d’imposta, alle del medesimo intervento. imprese esecutrici o a soggetti privati, con espressa esclusione degli istituti di La trasformazione della detra- credito e degli intermediari finanziari (c.d. Cessione del credito). zione fiscale in sconto al forni- Come anticipato, l’art. 119, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella tore ovvero credito d’imposta Legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dalla Legge 30 dicembre si applica alle spese relative al 2020, n. 178 (Legge “Bilancio 2021”), è andato ad incidere sull’art. 16 del D.L. recupero del patrimonio edi- 63/2013, modificando la portata del sismabonus (c.d. Superbonus 110%). lizio (ex art. 16-bis, co 1, lett. a) Stante il medesimo discorso fatto per il Superbonus – Ecobonus in merito ai e b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. presupposti al ricorrere dei quali l’incentivo risulterebbe essere condiziona- 917), all’adozione di misure an- to e la forchetta temporale di inizio dei lavori, si precisa che gli interventi in tisismiche (ex art. 16, co. 1bis a questione (c.d. “interventi trainanti”) possono riguardare prime e seconde 1septies, D.L. 4 giugno 2013, n. case in condominio, singole unità immobiliari e seconde case unifamiliari e 63, convertito con modificazioni sostanziarsi in: dalla Legge 2 agosto 2013, n. 90 • lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici; e art. 119, co. 4, D.L. “Rilancio”) • lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore; ed al recupero o restauro della • lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori; facciata degli edifici esistenti (ex • spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e art. 1, co. 219, L. 27 dicembre 2019, ricostruzione; n. 160). • realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisi- Per poter beneficiare delle detra- smici, a condizione che sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi zioni in questione, il contribuen- di cui all’art. 16, co. 1bis a 1septies, D.L. 63/2013, convertito in L. 90/2013, nel te dovrà richiedere asseverazio- rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa. ni da parte di tecnici abilitati: tanto in materia tecnica quanto Nel caso di Superbonus sismico, il legislatore però ha previsto un unico in- fiscale. Risulta quindi evidente tervento trainato che si sostanzia nell’installazione di impianti fotovoltaici come i professionisti giochino connessi alla rete e sistemi di accumulo integrati (contestuali o successivi). un ruolo fondamentale per la Ai fini della cessione o dello sconto di cui all’art. 121, per tutti gli interventi, buona riuscita dell’operazione, di efficientamento energetico o di miglioramento sismico, tecnici abilitati quantomeno in ambito tecnico: sono chiamati ad asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispon- questi dovranno asseverare i re- dente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. quisiti tecnici sulla base del pro- L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avan- getto e l’effettiva realizzazione zamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121. di questo. I professionisti abi- Sul punto, l’art. 121, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nel- litati ed iscritti in appositi albi la Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto la possibilità per i soggetti che o collegi professionali, quindi, sostengono le spese summenzionate di optare - in luogo alla detrazione dovranno asseverare l’efficacia d’imposta – alternativamente o per uno sconto del corrispettivo da richie- dell’intervento (antisismico o di dere al fornitore degli interventi (e che questi potrà recuperare sotto forma efficientamento energetico) e la di credito di imposta) ovvero la cessione di un credito d’imposta di pari congruità delle spese.
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17 SismaBonus: le novità dopo il DM 329 del 2020 Ing. Giovanni Cardinale Vice Presidente C.N.I. Referente Ingegneria delle Strutture Il Decreto legge 34/2020, cd “decreto rilancio” , ha reso concreta la possibilità classificazione alle norme tecni- di coniugare gli incentivi per interventi legati alla sicurezza delle costruzioni e che in modo da esserne organica quelli destinati all’efficientamento energetico ed ha aperto prospettive econo- alla filosofia ed ai criteri operativi miche, professionali, tecniche, tecnologiche davvero interessanti, proiettandole della norma stessa) restano quindi verso scenari progettuali integrati in grado di coniugare le due esigenze. tanto attuali quanto inalterati ma In una situazione di grande criticità economica e sociale, determinata anche si arricchiscono di possibilità che, da una emergenza sanitaria dolorosamente tragica, il decreto ha introdotto senza svilirne il concetto generale, una opportunità in più nelle politiche di attenzione a migliorare le prestazioni possono costituire un concreto strutturali (statiche, sismiche) di un patrimonio edilizio costruito in grandis- passo in vanati nella riduzione del sima parte con regole e tecnologie non più in linea con la realtà della fragilità rischio nelle costruzioni esistenti. e vulnerabilità del nostro territorio e delle costruzioni stesse. Modelli simili erano già stati Se il traguardo non è modificato e resta quello di un organico piano generale di sperimentati, per esempio, in prevenzione dai rischi (sismico, idrogeologico, ecc.) che inquadri il problema California, dove il ruolo delle nella sua complessità, nella necessità di operare attraverso un ampio ventaglio assicurazioni è ben più ampio di provvedimenti, attivando anche, in modo opportuno, la leva assicurativa, e proattivo e dove, una cultura è indubbio che tutto ciò che può agevolare la crescita di una cultura della molto diversa dalla nostra, mette prevenzione sismica, è un punto di partenza valido e da sostenere. in campo anche valutazioni Gli spunti con cui abbiamo sostenuto il DM 58/2017 ( l’utilità anche culturale finalizzate a definite l’utilità di di procedere ad istituire un processo di classificazione del rischio sismico; un investimento in relazione alla motivare il raggiungimento di una riduzione del rischio sismico ; legare la esposizione, al numero di vite po-
18 SuperBonus 110: aspetti normativi, tecnici ed economici tenzialmente salvate, dando così «NON È POSSIBILE IDENTIFICARE LA PIENA OSSERVANZA un valore alla singola vita umana. DI UN REGOLAMENTO TECNICO NEI SUOI VARI ASPETTI TEORICI Questo paese deve crescere ED ESECUTIVI CON L’ACCETTABILITÀ E LA SICUREZZA DI UNA ancora molto nel campo della COSTRUZIONE, E CHE IL,RISCHIO DI UN CROLLO NON PUÒ ESSERE prevenzione dai rischi; deve farlo ESCLUSO ANCHE PER UNA COSTRUZIONE PROGETTATA E REALIZZATA nella direzione di una diffusione CON TUTTI I CRISMI TECNICI , PONENDOSI TRA L’AZIONE TECNICA della cultura della sicurezza, ED IL RISULTATO DI ESSA UN RAPPORTO DI PROBABILITÀ, nella crescita culturale dei tecnici, MODIFICABILE SI, MA SEMPRE INELUTTABILE». nella sinergia tra politica-ricerca- industria-professione e deve farlo, Declinare i termini Rischio e Sicurezza, quindi, non è più rinviabile anche soprattutto, nel saper parlare perchè, per i cittadini, questi due termini sono antitetici: se c’è Rischio non correttamente di rischio e di si- c’è Sicurezza, se c’è Sicurezza non c’è Rischio. curezza, riuscendo a coinvolgere Mai come oggi, forse, la Società civile è pronta a fare i conti con il significato la società tutta nella declinazione della parola Rischio perché “Il regime del rischio È la funzione di un nuovo sostenibile di questi termini. ordine” (U.Beck) e perchè, mai come oggi, le idee di controllabilità, certezze, sicurezze, così fondamentali nella prima modernità, tendono a crollare. Intere generazioni di ingegneri La valutazione e gestione del “rischio” , piuttosto, richiedono un processo si sono formati misurando la decisionale tanto di natura amministrativa che tecnica; il Rischio richiede sicurezza di una costruzione decisioni e gli ingegneri sono tra coloro che devono assumere decisioni, spesso attraverso l’esame di un solo in un arco temporale molto stretto, in condizioni di rischio. parametro: il livello tensionale. Il linguaggio delle norme era sem- Ancora Beck: «La questione principale è in che modo si possano prendere plice e chiaro: se non superi un decisioni in condizioni di incertezza prodotta in una situazione in cui non solo certo livello di tensione (normale, la base di conoscenza è incompleta, ma, inoltre, una conoscenza maggiore e tangenziale..) la verifica della migliore implica spesso una maggiore incertezza.» sezione è soddisfatta e con essa Indagare le correlazioni fra Rischio e fiducia, tra rischio e sicurezza, deve è assicurata la “sicurezza” della essere allora un compito, un obbligo, di una larga parte della società, certo di costruzione. quella che riguarda la formazione dei futuri tecnici, di quella che rappresenta le professioni intellettuali, di quella composta dagli attori di ogni processo Il progressivo abbandono del edilizio, e, infine, di chi ha l’obbligo di scrivere le leggi, farle rispettare, ed metodo alle tensioni ammissibili amministrare la giustizia. dall’entrata in vigore della OPCM La “sicurezza statica e stabilità delle costruzioni” non dovrà essere più 3274 del 2003 e, comunque, in “perfetta” ma, più giustamente e ragionevolmente, dovrà essere basata sulla maniera definitiva, con le vigenti valutazione del rischio di fallimento; come tale, l’argomento non può che norme tecniche, ha sancito la essere trattato in maniera probabilistica e non già deterministica; una verifica consapevolezza di tutti circa l’ale- di sicurezza soddisfatta è garanzia che la probabilità con cui si potrà mani- atorietà delle grandezze in gioco, festare il fallimento dell’elemento/costruzione è inferiore alla soglia assunta sia lato azioni che lato resistenze; a riferimento dalle norme tecniche e non già che tale eventualità non possa ha dato evidenza al fatto che la comunque verificarsi. sicurezza non poteva più avere È auspicabile che lo slancio che deriverà dall’applicazione degli incentivi un carattere deterministico e che fiscali porti ad una attenzione ancora più forte alla sostenibilità sociale ed andavano ricercate le soluzioni economica connessa ad ogni intervento su Costruzioni esistenti , anche che rendevano bassa la probabi- di carattere strategico o rilevante, come per gli edifici scolastici; il metodo lità di un evento negativo quale il potrebbe essere quello di una consapevolezza condivisa del livello di rischio collasso di una struttura. assunto , magari a valle di analisi sociali e benefici-costi che riconducano le Ai tanti, troppi, soggetti che nella responsabilità tecniche, ma anche quelle sociali e politiche, nell’alveo di una formazione di un giudizio (tecnico, giustizia davvero giusta. legale) ritengono che l’unica stella polare della complessità di ogni Ecco il vero traguardo culturale da raggiungere: un processo costruttivo, specie costruzione, piccola o grande che se relativo ad una costruzione esistente, deve essere basato su una accettazione sia, sia l’art. 64 del DPR 380/2001, di un livello di rischio condivisa tra tutti gli attori del processo. (“…assicurare la perfetta stabilità Molto più semplicemente dovremo, una volta per tutte, prendere seriamente e e sicurezza delle strutture…”), responsabilmente atto della complessità del fenomeno sismico, delle relazioni ma anche a me stesso, ricordo le tra questo e la natura della costruzione e del suo organismo resistente, e dare parole del maestro Piero Pozzati: fino in fondo un senso concreto alla parole “rischio - controllo del rischio
SismaBonus: le novità dopo il DM 329 del 2020 19 - prevenzione del rischio” che tutti dicono di conoscere ma che poi, in quel fiume impetuoso di parole in libertà, pochi declinano in modo appropriato. Quando capiremo la complessità, la multidisciplinarietà, la necessità di approcci coordinati, avremo fatto un passo avanti concreto verso un approdo La sede autorevole per questo serio alla soluzione del problema. confronto è la Commissione Questa lunga premessa è per inquadrare nel giusto contesto generale le novità Consultiva per il monitoraggio dell’art. 119 del DL 34/2020 e per dare evidenza di come questi provvedimenti dell’applicazione del D.M. rappresentino un forte e deciso miglioramento di uno strumento (l’incentivo 28/02/2017 n. 58 e delle linee sulla leva fiscale) attraverso cui questa complessità, questa cultura, possono guida ad esso allegate, in cui il essere più diffuse, e possono definitivamente permeare la nostra società. Consiglio Nazionale Ingegneri è Il quadro disegnato dalle novità dell’art. 119 del DL 34/2020 rappresenta uno presente insieme a tutti i Mini- stimolo ad accelerare questi ed altri processi legislativi , quali la revisione steri competenti (MIMS, MITE, integrale del DPR 380/2001. MEF), all’Agenzia delle Entrate, Si apre tutto il fronte degli esoscheletri, dei “cappotti” con prestazioni energe- all’ENEA, al Dipartimento della tiche e strutturali, degli interventi eseguibili con la minore invasività possibile Protezione Civile, all’ANCE, al rispetto alla vita che si svolge dentro gli edifici. CNAPCC, a docenti universitari. Il DL 34/2020, ha fortemente innovato quel processo identificato con il nome È in questa sede che le idee sugli di “sismabonus” , non solo portando il beneficio fiscale al tetto del 110% interventi locali, sulla possibilità ma, soprattutto, perchè oggi l’accesso a questi incentivi non è più legato al di non attribuire classi di rischio raggiungimento dei traguardi connessi al rapporto alla classe di rischio ex ex ante o ex post, e molte altre ante ed ex post ma è esteso ad interventi generici sulle parti strutturali degli hanno trovato risposte chiare ed edifici, all’acquisto di edifici antisismici frutto di azioni di demolizione e operative che traguardano due ricostruzione, all’attivazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo obiettivi: a fini antisismici. −− contribuire alla diffusione de- gli interventi di sismabonus Il quadro normativo resta identificato dalle leggi cui l’art. 119 rinvia ed in incentivati dalla legge; particolare: −− introdurre forme di reale sem- • l’art. 16, co. 1bis a 1septies, D.L. 63/2013; plificazione; • l’art. 16 bis lettera “I” del DPR 917/1986. −− eliminare incertezze operative −− rassicurare gli operatori del Il DM 58/2017 è stato sostanzialmente sostituito dal recente DM 329/2020 settore. che, senza intervenire sui contenuti tecnici espressi nell’allegato “A” risulta armonico con l’art. 119 ed, in particolare, introduce: Si apre una nuova stagione in cui ➤➤ la ripetitività delle asseverazioni in funzione dell’avanzamento dei lavori, la professionalità e le competenze ➤➤ la specifica assicurazione di cui il professionista deve dotarsi, in aggiunta possono trovare nuovo slancio; alla obbligatoria polizza di responsabilità civile, già prevista dalle leggi una stagione di crescita anche e- vigenti. conomica, mai così indispensabile al settore delle costruzioni. Nella completa evidenza del fatto che, quindi, il DL 34/2020 non introduce Alla politica chiediamo un impe- alcuna novità tecnica negli scenari di progettazione degli interventi , alcune gno serio e mai sin qui assunto da riflessioni si impongono rispetto ad un provvedimento che, almeno in apparen- nessuna classe politica: rendere za, sembra mettere in secondo piano quella grande novità culturale e strategica strutturali gli incentivi sugli in- che fu rappresentata dalla metodologia di Classificazione del Rischio Sismico. terventi legati alla sicurezza delle Il quadro normativo generale sopra richiamato ha richiesto necessariamente costruzioni, sottrarre i provvedi- interpretazioni e chiarimenti che si sono susseguiti in questi mesi soprattutto menti tecnici ed economici con- nella lettura di interpelli o circolari dell’Agenzia delle Entrate e che, finalmente, nessi al processo di prevenzione hanno trovato una sede ufficiale ed autorevole per essere offerti a tutti gli e di sicurezza delle costruzioni attori del processo. alle logiche dell’alternanza dei Un processo complesso perché il carattere fiscale del beneficio dato dalla legge Governi, per indirizzarlo in una richiede un confronto, su aspetti tecnici, tra soggetti che hanno competenze ed strada autonoma che possa pro- esperienze diverse: da un lato i progettisti , con le responsabilità di disegnare cedere, indenne dagli esiti della scenari operativi non solo efficaci ed efficienti sotto il profilo tecnico, dall’altro competizione tra partiti, senza l’Agenzia delle Entrate, istituzionalmente chiamata a vigilare su abusi e cattivo interruzioni per tutto il lungo uso dei benefici dati dallo Stato. tempo necessario allo scopo.
21 “SUPER ECOBONUS” dopo oltre dieci mesi dalla emanazione delle prime norme Ing. Remo Giulio Vaudano Consigliere C.N.I. Referente Settore Energia, Impianti e Sostenibilità Gli incentivi per l’efficienza energetica, fotovoltaico e colonnine di ricarica cesso alle detrazioni fiscali per di veicoli elettrici, previsti della Legge 17/07/2020, n. 77 (conversione in Legge la riqualificazione energetica del D.L. 34/2020), sono specificati nell’articolo 119 e riprendono espressamente degli edifici – cd. Ecobonus”; e direttamente le detrazioni fiscali già previste a suo tempo dall’articolo 14 del −− le Circolari dell’Agenzia delle Decreto-Legge 63/2013 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2013, Entrate n. 24/E dell’08/08/2020 n. 90), nonché dall’articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296; la novità introdotta e n. 30/E del 22/12/2020. consiste in una maggiore detrazione fiscale nella misura del 110% ed una ripartizione quinquennale degli importi invece che decennale. Ma accanto a tutti questi prov- vedimenti, di per sé già piuttosto La Legge 17/07/2020, n. 77 è già stata oggetto di modifiche ed integrazioni di articolati e complessi, si sono cui ai seguenti provvedimenti: resi necessari numerosissimi −− la Legge 13/10/2020, n. 126, chiarimenti da parte dell’ENEA e −− l’Avviso di rettifica del 22/10/2020, G.U. n. 262, dell’Agenzia delle Entrate, pubbli- −− la Legge 30/12/2020, n. 178. cati sui relati siti web sotto forma di FAQ o di risposte ad interpelli Inoltre sono stati emanati alcuni altri provvedimenti di tipo attuativo, specifici. essenzialmente riconducibili a: −− il Decreto interministeriale 06/08/2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle Probabilmente il Legislatore detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Eco- non è reso conto che la materia bonus”; è effettivamente molto articolata −− il Decreto Ministeriale 06/08/2020 “Requisiti delle asseverazioni per l’ac- e la casistiche riscontrabili rive-
22 SuperBonus 110: aspetti normativi, tecnici ed economici stono troppo spesso peculiarità impianti termici, sostituzione serramenti, ecc.). non completamente inquadrabili in quanto standardizzato dalle Ecco che allora la proroga già concessa di sei mesi rispetto alle tempistiche norme generali. originariamente previste (31/12/2021), di fatto per molti interventi di “ecobo- nus” non costituisce un incremento considerevole perché non aggiunge Il risultato è un contesto rego- un’ulteriore stagione estiva utile all’esecuzione dei lavori. latorio in continua evoluzione Anche per questo la proroga a fine 2023 (di cui si sta parlando da tempo) per la costante necessità di in- diventa quanto mai necessaria. terpretazioni, approfondimenti e precisazioni, che crea incertezza e *** sicuramente quantomeno ritarda le decisioni e gli investimenti. Come ormai noto, le detrazioni del 110% sono condizionate dalla precisa individuazione di alcuni interventi cosiddetti “trainanti” rispetto ad altri, Ecco uno dei motivi per cui a in sintesi: tutt’oggi l’entità dei lavori genera- • l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate ti dal Superbonus è decisamente degli edifici con un’incidenza superiore di almeno il 25% della superficie inferiore alle previsioni iniziali disperdente lorda dell’edificio (o dell’unità immobiliare situata all’interno e sono ancora pochi i cantieri di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di attivati. uno o più accessi autonomi dall’esterno), [comma 1.a), art.119] • interventi sulle parti comuni degli impianti termici centralizzati con Ma oltre a quanto sopra esposto installazione di apparecchiature ad alta efficienza o a energie rinnovabili, vanno citate altre problematiche [comma 1.b), art.119] ostative. • interventi sugli impianti degli edifici unifamiliari (o delle unità immobi- liare situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente Innanzitutto la necessità della indipendente e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno) con dichiarazione sulla conformità installazione di apparecchiature ad alta efficienza o a energie rinnovabili edilizio-urbanistica degli immo- [comma 1.c), art.119] bili (quantomeno delle parti co- muni) oggetto degli interventi: in La realizzazione di almeno uno dei suddetti interventi “trainanti” consente di questo periodo di emergenza per usufruire della detrazione fiscale del 110% anche per altri interventi: i rischi sanitari è arduo ottenere • tutti gli interventi di efficienza energetica di cui al citato l’articolo 14 del l’accesso agli atti contenuti negli Decreto-Legge 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 90/2013, archivi (spesso solo cartacei) degli nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, uffici tecnici comunali, con tempi dalla legislazione vigente (vale a dire gli interventi già inclusi nel sistema di attesa anche di mesi. A ciò ecobonus preesistente alla Legge 77/2020); [comma 2, art. 119] vanno poi sommate le tempistiche • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, necessarie per la presentazione [comma 5, art.119] inclusi i sistemi di accumulo; [comma 6, art.119] ed eventuale approvazione delle • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici [comma pratiche di regolarizzazione, 8, art.119]. spesso non così semplici. Altra condizione imposta dalla Legge 77/2020 è assicurare, con tutti i suddetti Inoltre, per gli immobili pluri- interventi, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio familiari, sussistono problemi (o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali nella fase decisoria correlati siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autono- anche alle attuali difficoltà di mi dall’esterno), ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe convocazione delle Assemblee energetica più alta [comma 3, art.119]. Condominiali, per cui di fatto debbono ancora essere deliberati In tutto questo appare evidente che la scelta del Legislatore è stata quella molti interventi che compren- di indicare criteri di tipo prescrittivo e non soltanto prestazionale, forse per dono lavori che dovrebbero favorire un approccio deterministico più semplice da sottoporre ai necessari necessariamente essere realizzati controlli. prima dell’avvento della prossima Invece, nell’ottica di un più reale e completo efficientamento energetico degli stagione invernale (centrali ed edifici, sarebbe stata auspicabile - e senz’altro più moderna - l’introduzione
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