SuperBonuS110 Aspetti normativi, tecnici ed economici - Consiglio Nazionale Ingegneri

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SuperBonuS110 Aspetti normativi, tecnici ed economici - Consiglio Nazionale Ingegneri
SuperBonus110
    Aspetti normativi, tecnici ed economici
Dopo le modifiche apportate alla legge 17 luglio 2020, n. 77, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
                                    e dalla Legge di Bilancio 2021 del 30 dicembre 2020, n. 178.

                                                            Guida alla determinazione del corrispettivo
                                                               e alla compilazione del preventivo e del
                                                                       contratto tipo | Esempi casi tipici.
                                                                        Software gratuito scaricabile per:
                                                                     1) determinazione del corrispettivo
                                                                  2) elaborazione del preventivo tipo e
                                                                                           contratto tipo
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     SuperBonus
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superbonus 110:
         aspetti normativi, tecnici ed economici
                             Una misura giusta, da affinare ulteriormente                                               9
                                                                                      Ing. Armando zambrano

                                                              Inquadramento normativo                                  11
                                                                                           Ing. Michele Lapenna

                                                                       SismaBonus:                                     17
                                                   le novità dopo il DM 329 del 2020
                                                                                      Ing. Giovanni Cardinale

                                     “Super EcoBonus” dopo oltre dieci mesi                                            21
                                        dalla emanazione delle prime norme
                                                                                    Ing. Remo Giulio Vaudano

                              Guida alla determinazione del corrispettivo                                              27
                                    e alla compilazione del contratto tipo
                                                                                           Ing. Michele Lapenna

                                                                                Esempi casi tipici                     39
                         Ingg. Michele Lapenna, Paolo Pezzagno, Maurizio riboni, Umberto Sollazzo

                                                               Software gratuito scaricabile dal sito
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                            SuperBonus 110: Aspetti normativi, Tecnici ed Economici
               Dopo le modifiche apportate alla legge 17 luglio 2020, n. 77, dalla legge
   13 ottobre 2020, n. 126 e dalla Legge di Bilancio 2021 del 30 dicembre 2020, n. 178.

                                           Guida alla determinazione del corrispettivo
              e alla compilazione del preventivo e del contratto tipo. Esempi casi tipici.

                                                Presidente: Armando Zambrano
                                                Vice Presidente Vicario: Gianni Massa
                                                Vice Presidente: Giovanni Cardinale
                                                Segretario: Angelo Valsecchi
                                                Tesoriere: Michele Lapenna
                                                Consiglieri: Stefano Calzolari, Gaetano Fede,
                                                Ania Lopez, Massimo Mariani, Felice Monaco, Roberto Orvieto,
                                                Angelo Domenico Perrini, Luca Scappini, Raffaele Sollustri, Remo Giulio Vaudano

                                                Coordinamento: Ing. Michele Lapenna
                                                Progetto grafico: Agicom Srl
                                                Immagini: Shutterstock.com
                                                Concessionaria di Pubblicità: Agicom Srl
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                Tel. 0187 622198 - Fax 0187 627172
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una misura giusta,
      da affinare
   ulteriormente                                                              Ing. Armando Zambrano
                                                                              Presidente C.N.I.

  Il
                 quadro economico e
                 sociale critico generato      emendamento, ha più volte fatto presente all’Esecutivo ed in sede parlamentare.
                 nel 2020 dall’epidemia        In particolare, se da un lato le norme in materia di Superbonus conferiscono un
                 da Covid-19 ha stimola-       ruolo decisamente centrale ai professionisti dell’area tecnica nella fase di proget-
                 to l’Esecutivo a propor-      tazione e di direzione dei lavori incentivati, dall’altro le procedure di gestione e
   re in sede parlamentare una serie di        controllo, non solo degli aspetti puramente tecnici ma anche di piena conformità
   provvedimenti normativi finalizzati         alle norme in materia urbanistica, edilizia e fiscale, rendono a tratti complesso il
   a contrastare il forte rallentamento        ricorso agli incentivi. La così detta compliance (ovvero il corretto adempimento
   del ciclo economico del nostro Pae-         delle norme) ricade in massima parte sui professionisti e l’eccessiva articolazione
   se. Tra questi provvedimenti hanno          delle procedure e dei controlli non sembrano ad oggi rispondere al principio di
   assunto particolare rilievo le detra-       semplificazione di cui da tempo si parla nel Paese.
   zioni fiscali al 110% per interventi fi-    Alcuni temi restano, dunque, aperti e riguardano aspetti diversi quali: la possibilità
   nalizzati al risparmio energetico ed        di sanare rapidamente situazioni legate alla conformità urbanistica/edilizia degli
   alla prevenzione del rischio sismico        immobili su cui si intende intervenire, la determinazione dei massimali e degli
   sugli edifici. La ratio di tali incentivi   obblighi assicurativi richiesti al professionista per le attività di asseverazione, il
   previsti dall’art. 119 del c.d. Decreto     controllo delle condizioni poste dai general contractor ai professionisti, la possi-
   Rilancio (Dl 34/2020), poi convertito       bilità di un ravvedimento operoso per eventuali errori formali nella presentazione
   con modifiche nella legge 77/2020 è         delle pratiche elaborate dai professionisti.
   quella di innescare un esteso pro-          Attraverso la pubblicazione di seguito riportata si intende, dunque, “dare ordine” ed
   cesso di rigenerazione urbana e di          interpretare in modo semplice e immediato le norme varate nel 2020 in materia di
   miglioramento del patrimonio edi-           Superbonus, proponendo, in particolare, un metodo per calcolare i corrispettivi per
   lizio esistente, in gran parte vetusto      le attività professionali di progettazione, direzione dei lavori e asseverazione. Come
   e non adatto, così come è, a garantire      in altre pubblicazioni incentrate sulla determinazione del compenso per attività
   gli obiettivi di risparmio energetico       professionali, anche in questa un ampio spazio viene dedicato ad esempi di interventi
   e di tutela dell’ambiente che l’Italia e    su edifici esistenti proponendo un percorso logico per il calcolo dei corrispettivi.
   l’Europa intendono perseguire.              Vale qui la pena di anticipare che il CNI si sta adoperando al fine di rendere più
   Le norme contenute nella Legge              efficaci le norme e le procedure a cui si è fatto riferimento con particolare riguardo
   77/2020 sono state successivamente          alla proroga dei termini della vigenza dei Superbonus, all’ampliamento della pos-
   sottoposte ad ulteriori modifiche, ad       sibilità di monitoraggio degli edifici anche in presenza di ecobonus, a chiarimenti
   ottobre dello scorso anno, dalla Leg-       riguardo l’avanzamento di due classi energetiche degli edifici in caso di ecobonus,
   ge 126/2020 e poi ancora dalla della        alla possibilità di estendere i Superbonus anche a categorie non residenziali, alla
   Legge di Bilancio 2021, 178/2020.           semplificazione in tema di asseverazioni e molto altro.
   Occorre riconoscere che il numero           Ciò rende evidente come sussistano ancora molte questioni aperte ed elementi cri-
   elevato di modifiche delle norme            tici che non facilitano l’operato dei professionisti tecnici. Da questo punto di vista,
   connesse ai così detti Superbonus           tuttavia, già questa pubblicazione “Superbonus 110, aspetti normativi, tecnici ed
   110% sono state determinate dalla           economici” pone alcuni punti fermi, a prescindere dalle possibili future evoluzioni;
   presenza di procedure eccessi-              come detto essa chiarisce molti aspetti tecnici e procedurali e traccia una strada per
   vamente complesse ed articolate             un operato uniforme dei professionisti, in particolar modo proponendo un metodo,
   previste nelle norme originarie. In         a tutela della concorrenza, di determinazione del corrispettivo professionale.
   particolare, le norme già “testate”         Il CNI è convinto che, se tutti coloro che sono impegnati in questo processo conver-
   con primi interventi avviati alla           geranno su una prassi uniforme di determinazione del compenso professionale,
   fine del 2020, rivelano una serie di        adottando inoltre medesimi criteri interpretativi delle norme legate ai Superbonus,
   complessità di ordine tecnico-pro-          tale prassi potrà divenire un utile riferimento per tutti, una sorta di codice comune,
   cedurale che il Consiglio Nazionale         che faciliterà l’operato della nostra categoria professionale. L’auspicio è, dunque,
   degli Ingegneri insieme alla Rete           che quanto riportato in questa pubblicazione possa fornire ai professionisti
   delle Professioni Tecniche, attraver-       immediate risposte e strumenti di lavoro prontamente utilizzabili, rendendo più
   so documenti di studio e proposte di        chiaro il quadro procedurale ed economico in cui essi sono chiamati ad operare.
SuperBonuS110 Aspetti normativi, tecnici ed economici - Consiglio Nazionale Ingegneri
11

            inquadramento
                 normativo                                                           Ing. Michele Lapenna
                                                                                     Consigliere Tesoriere C.N.I.
                                                                                     Referente Lavori Pubblici e Servizi di Ingegneria

Ecobonus e Sismabonus rappresentano, come noto, due incentivi fiscali volti          ficato dalla Legge di Bilancio 2017
a favorire interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico        (art. 1, co. 2, lett. c), nn. 2-3 e co. 3,
relativi a singole unità immobiliari ovvero interi condomìni.                        Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
I due incentivi, oltre ad avere oramai portata applicativa quasi decennale,          L’incentivo in questione è stato ri-
sono stati da ultimo sostanzialmente modificati dall’art. 119, Decreto Legge         conosciuto a far data dal 1 gennaio
19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, che, andando    2017 ed era fruibile relativamente
ad incidere sugli artt. 14 e 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, ne ha for-   a quei lavori su immobili destinati
temente trasformato i contenuti. Nel dettaglio, sono state ridefinite:               ad uso abitativo ovvero produttivo
- le condizioni di accesso;                                                          e per gli interventi di demolizione
- i soggetti beneficiari;                                                            e ricostruzione, purché rientranti
- i tipi d’intervento assoggettabili;                                                nel novero della ristrutturazione
- le modalità di cessione del credito e sconti in fattura relativi alle detrazioni   edilizia e non in quello di nuova
    fiscali che, come noto, sono state innalzate al 110%.                            costruzione. In sostanza, si tratta-
L’Ecobonus è stato istituito originariamente dalla Legge finanziaria 2007 (art.      va di detrazioni IRPEF/IRES – dal
1, co. 344 a 347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296) e successivamente modificato       50% al 85% delle spese sostenute –
dal Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con Legge 3 agosto 2013, n.       riconosciute a quei soggetti fisici
90, e dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 2015). Si tratta di   o giuridici che avessero effettuato
detrazioni IRPEF/IRES – dal 50% al 75% delle spese sostenute – riconosciute a        lavori per mettere in sicurezza dal
quei soggetti fisici o giuridici che avessero effettuato lavori di efficientamento   rischio sismico immobili esisten-
energetico su immobili esistenti. Il bonus veniva e viene erogato sotto forma        ti. Il bonus veniva erogato sotto
di riduzione delle imposte dovute in dieci rate annuali del medesimo importo.        forma di riduzione delle imposte
Il Sismabonus è stato originariamente previsto dal Decreto Legge 4 giugno            dovute in cinque rate annuali del
2013, n. 63, convertito con Legge 3 agosto 2013, n. 90 e successivamente modi-       medesimo importo.
SuperBonus 110: aspetti normativi, tecnici ed economici

Ecobonus                                 questione era stata ulteriormente prorogata, fino al 31 dicembre 2021, qua-
In materia di interventi di efficien-    lora gli interventi di efficientamento energetico riguardino parti comuni di
tamento energetico, la Legge di          condomìni - ai sensi degli art. 1117 e 1117-bis, cod. civ. – oppure la totalità delle
Bilancio 2017 aveva previsto una         unità immobiliari del condominio.
serie di bonus sotto forma di de-        Ai sensi della Legge di Bilancio 2017 (specificatamente, art. 1, co. 2, Legge 11
trazioni IRPEF/IRES distinguibili        dicembre 2016, n. 232), relativamente ai soli interventi di riqualificazione ener-
in base:                                 getica che riguardassero l’intero condominio, era stata prevista la proroga del
- al tipo di intervento;                 bonus fino al 31 dicembre 2021 ed un aumento della percentuale di detrazione
- all’oggetto d’intervento;              in ragione dell’intervento effettuato (c.d. Ecobonus “condomini”).
- al soggetto beneficiario.              Nello specifico, la percentuale ordinaria di detrazione del 65% - applicabile a
Ai sensi della Legge di Bilancio         spese non superiori a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità im-
2017 (specificatamente, art. 1, co.      mobiliari che compongono il condominio – veniva elevata per i cd. “interventi
2, lett. a), nn. 1-3, Legge 11 dicem-    incisivi” al:
bre 2016, n. 232), per tutte le spese    • 70%, qualora l’intervento riguardasse l’involucro dell’immobile, con un’inci-
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31           denza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio;
dicembre 2017 e finalizzate ad in-       • 75%, qualora l’intervento fosse finalizzato a migliorare la prestazione energe-
terventi che comportino la riqua-           tica invernale ed estiva e consegua almeno la qualità media di cui al Decreto
lificazione energetica di immobili          del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015.
esistenti a destinazione abitativa
o produttiva, è riconosciuta una         Con riferimento a questo tipo di bonus inerente alla riqualificazione energetica,
detrazione IRPEF/IRES pari al            l’art. 119 del D.L. “Rilancio” – convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 - ha
65% della spesa (c.d. Ecobonus           inteso modificarne la portata ed innalzare la detrazione.
“ordinario”).                            A tal proposito, è necessario preliminarmente precisare che, però, la piena operati-
Il bonus risultava applicabile ai        vità del “Superbonus” è stata condizionata all’emanazione di due provvedimenti:
seguenti tipi di interventi:             - circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate (Circolare Agenzia delle En-
• riqualificazione energetica                trate 8 agosto 2020 n. 24/E);
    dell’intero immobile, fino ad un     - decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti
    massimo detraibile di 100.000            tecnici”).
    euro;
• interventi sull’involucro degli        Relativamente all’ambito di applicazione del Superbonus, il Decreto Legge
    edifici, fino ad un massimo de-      34/20 parla di “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, soste-
    traibile di 60.000 euro;             nute dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”. Non risulta necessario, però,
• installazione di pannelli sola-        attendere la data di luglio per poter godere delle detrazioni, in quanto non è già
    ri per la produzione di acqua        la data di inizio lavori ad essere presa in considerazione, bensì quella effettiva
    calda, fino ad un massimo de-        di pagamento. A tal proposito si evidenzia come la legge di Bilancio 2021 abbia
    traibile di 60.000 euro;             previsto una generica proroga di sei mesi - sino al 30 giugno 2022 – del super-
• acquisto e posa di schermature         bonus 110%, riservando però una cadenza temporale maggiormente favorevole
    solari, fino ad un massimo de-       esclusivamente per i condomìni e per gli edifici multifamiliari a proprietario
    traibile di 60.000 euro;             unico con non più di quattro unità immobiliari: difatti, qualora tali soggetti
• sostituzione d’impianti di cli-        dovessero effettuare lavori per almeno il 60% del complessivo entro il nuovo
    matizzazione invernale, fino         suddetto termine, potranno comunque beneficiare dell’incentivo per le spese
    ad un massimo detraibile di          sostenute dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022.
    30.000 euro;                         Le ulteriori novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, a titolo esemplifi-
• acquisto, installazione e posa         cativo e non esaustivo sono le seguenti:
    dei dispositivi multimediali a       • potranno beneficiare del superbonus 110% anche gli edifici sprovvisti di
    distanza degli impianti di ri-          APE purché al termine dei lavori venga raggiunta la classe energetica A;
    scaldamento, produzione di           • l’immobile è da intendersi come “funzionalmente indipendente” nella
    acqua calda o climatizzazione           misura in cui vi siano almeno tre dei requisiti impiantistici che seguono:
    di unità abitative, per un mas-         impianti per l’approvvigionamento di gas, idrico, energia elettrica e per la
    simo detraibile del 65% delle           climatizzazione invernale;
    spese sostenute.                     • anche gli interventi preordinati al superamento delle barriere architetto-
Il recupero della detrazione era            niche, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1, lett. e), TUIR, potranno beneficiare del
dilazionabile in 10 rate annuali            superbonus 110%, sempre qualora venga fatto un “intervento trainante”
di pari importo. La detrazione in           da ecobonus.
Inquadramento normativo                        13

Da ultimo, sono stati prorogati sino al 31 dicembre 2021, tutti i bonus per la              impianti centralizzati per il
casa: 50% per recupero patrimonio edilizio; 50% per il bonus mobili; 90% per il             riscaldamento, il raffresca-
bonus facciate; 36% per il bonus giardini; 50-70-75-80-85% per il sismabonus.               mento o la fornitura di ac-
Potranno, quindi, beneficiare del bonus 110% (sia relativo agli interventi anti-            qua calda sanitaria, a con-
sismici che di efficientamento energetico) i seguenti soggetti:                             densazione, con efficienza
a) condomìni;                                                                               almeno pari alla classe A,
b) persone fisiche su singole unità immobiliari ma solo per un massimo di                   la cui relativa detrazione è
   due (al di fuori dell’esercizi d’impresa);                                               calcolata su un ammontare
c) istituti autonomi case popolari (IACP);                                                  di spesa fino a 30.000 euro;
d) cooperative di abitazione a proprietà indivise;                                        ➤➤le spese relative allo smal-
e) organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volonta-              timento e alla bonifica
   riato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e             dell’impianto sostituito;
   regionali;                                                                             ➤➤l’allaccio a sistemi di tele-
f) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte in apposito registro           riscaldamento efficiente,
   (solo per gli spogliatoi).                                                               solo nei Comuni montani
Con specifico riguardo alle persone fisiche, così come per i condomìni, le unità            non interessati da determi-
immobiliari possono essere di qualsiasi tipologia (con espressa esclusione                  nate procedure europee di
delle categorie catastali A1, A8 e A9): uffici, capannoni, negozi ed abitazioni             infrazione.
secondarie.
L’aliquota di detrazione del 110%, per quanto concerne gli interventi di efficien-     Unitamente agli “interventi trai-
tamento energetico, si applica a condizione che siano eseguiti congiuntamente          nanti”, ve ne sono di ulteriori de-
ad uno dei seguenti interventi (c.d. “interventi trainanti”):                          finiti come “trainati” che, qualo-
• interventi di isolamento termico (con “materiali isolanti” che rispettano i          ra effettuati unitamente ad uno
   “criteri ambientali minimi” del DM 11 ottobre 2017) delle superfici opache          dei tre suddetti, rientrerebbero
   verticali (pareti isolanti o cappotti), orizzontali (pavimenti coperture e solai)   nell’ambito di applicazione del
   e inclinate (falde di copertura del sottotetto) che interessano l’involucro         superbonus 110, e sono i seguenti:
   dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente        • interventi di efficientamento
   lorda del medesimo (intero fabbricato cielo-terra ex voce 32, All. A, DPCM             energetico di cui all’art. 14, D.L.
   20 ottobre 2016) o dell’unità immobiliare situate all’interno di edifici plu-          63/2013 (limite di spesa calco-
   rifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più                labile sulla base del rapporto
   accessi autonomi. La relativa detrazione è calcolata su un ammontare com-              Detrazione max/1,1.);
   plessivo di spesa fino a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità    • interventi finalizzati all’elimi-
   immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari ma funzionalmente            nazione delle barriere architet-
   indipendenti, fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobi-           toniche ai sensi dell’art. 16-bis,
   liari che compongono l’edificio per quegli immobili composti da due a otto             co. 1, lett. e), del TUIR introdotti
   unità, fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che          da Legge di Bilancio 2021 (limi-
   compongono l’edificio per immobili composti da più di otto unità;                      te di spesa di 96.000 euro);
• interventi su parti comuni degli edifici per:                                        • interventi per l’installazione di
   ➤➤la sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con im-            impianti fotovoltaici connessi
       pianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura        alla rete e contestuale/succes-
       di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla         siva installazione di sistemi di
       classe A (ai sensi del Regolamento 2013/811/UE), la cui relativa detrazione        accumulo integrati (limite di
       è calcolata su un ammontare di spesa fino a 20.000 euro moltiplicati per           spesa di 48.000 euro per cia-
       il numero delle unità immobiliari per edifici composti fino ad otto unità          scuna delle due categorie d’in-
       ovvero fino a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobi-           tervento);
       liari per edifici composti da più di otto unità ed è riconosciuta anche per     • installazione di infrastrutture
       lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;                             per la ricarica dei veicoli elet-
   ➤➤le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;         trici negli edifici (dal 1 gennaio
   ➤➤l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, solo nei Comuni mon-           2021, il limite di spesa è varia-
       tani non interessati da determinate procedure europee di infrazione;               bile a seconda del numero delle
• interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’inter-      unità immobiliari e calcolato a
   no di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti e dispongano               scaglioni).
   di uno o più accessi autonomi dall’esterno per:                                     Nel caso in cui l’edificio sia sotto-
   ➤➤la sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con             posto ad uno dei vincoli previsti
SuperBonus 110: aspetti normativi, tecnici ed economici

dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42         casi, il credito di imposta può essere oggetto di successiva cessione ad altri
ovvero nel caso in cui uno dei tre        soggetti, può essere utilizzato in compensazione e può essere usufruito con la
interventi trainanti soprelencati         stessa ripartizione in quote annuali previste per la detrazione fiscale.
non sia possibile, la detrazione          Le due alternative anzidette possono essere esercitate in relazione a ciascuno
si applica ugualmente agli inter-         stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento devono essere mas-
venti previsti all’art. 14 del D.L.       simo due per ogni intervento e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
63/2013, convertito in L. 90/2013,        ad almeno il 30% del medesimo intervento.
anche se non eseguiti congiunta-          La trasformazione della detrazione fiscale in sconto al fornitore ovvero credito
mente ai suddetti.                        d’imposta si applica alle spese relative all’efficientamento energetico (ex art.
Al fine di accedere alla detrazio-        14, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla L. 3 agosto 2013,
ne, i suddetti interventi congiunti       n. 90 e di cui all’art. 119, co. 1 e 2, D.L. “Rilancio”), all’installazione di impianti
devono comportare il migliora-            fotovoltaici (ex art. 16bis, co. 1, lett h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed art.
mento di almeno due classi ener-          119, co. 5 e 6, D.L. “Rilancio”), all’installazione di colonnine per la ricarica dei
getiche (oppure ove non possibi-          veicoli elettrici (ex art. 16ter, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche
le, il raggiungimento della classe        in L. 3 agosto 2013, n. 90 e art. 119, co. 8, D.L. “Rilancio”).
più elevata) dell’edificio o delle        In conclusione, per quanto concerne l’asseverazione tecnica e fiscale, valgono le
unità immobiliari situate all’in-         medesime considerazioni che verranno svolte in calce al successivo paragrafo
terno di edifici plurifamiliari ma        su Superbonus - Sismabonus.
con indipendenza funzionale ed
ingresso separato.                        Sismabonus
                                          La legge di Bilancio 2017 (specificatamente, art. 1, co. 2, lett. c), nn. 2-3 e co. 3,
In conclusione, risultano coperti         Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha prorogato per ulteriori cinque anni (2017-
dagli incentivi tutti i lavori già pre-   2021) la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute - fino ad un massimo di
visti per l’ecobonus, con l’aggiunta      96.000,00 euro - per gli interventi di messa in sicurezza sismica degli immobili
di due tipologie importanti: il foto-     a destinazione abitativa e/o produttiva situati nelle zone a rischio sismico.
voltaico e l’acquisto di accumula-        Rispetto alla disciplina previgente, la “nuova” aveva previsto:
tori e colonnine ricarica per auto        - un ampliamento della forchetta percentuale di detrazioni;
elettriche (a patto che si benefici       - la detraibilità degli interventi effettuati anche su abitazioni “non principali”;
del superbonus 110% per almeno            - l’estensione delle detrazioni agli immobili in zona sismica 3;
uno dei suddetti tre “trainanti”).        - la riduzione a cinque anni della ripartizione delle detrazioni.
Con specifico riferimento all’in-         Nel dettaglio, l’art. 16, co. 1-bis, 1-quater e 1-sexies, Decreto Legge 63/2013, così
stallazione degli impianti solari         come modificato dal legislatore del 2016 (c.d. Sismabonus “ordinario”), ha pre-
fotovoltaici e dei sistemi di accu-       visto che per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 – fino
mulo integrati negli impianti in          ad un massimo di 96.000 euro - per tutti gli interventi antisismici relativi ad
questione, la detrazione prevista è       immobili destinati ad abitazione ovvero produttivo ed ubicati in zone sismiche
subordinata alla cessione a favore        1, 2 e 3, spetti una detrazione pari a:
del GSE dell’energia non autocon-         • 50%, per quegli interventi eseguiti su parti strutturali dell’immobile ma che
sumata in sito o non condivisa per            non ne comportino un miglioramento nella classe sismica;
l’autoconsumo e non è cumulabile          • 70%, per quegli interventi che riducono di una classe il rischio sismico
con altri incentivi pubblici.                 dell’immobile;
Sul punto, l’art. 121, Decreto Legge      • 80%, per quegli interventi che riducono di due classi il rischio sismico
19 maggio 2020, n. 34, convertito             dell’immobile.
nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha
previsto la possibilità anche per i       Il legislatore del 2016 ha inciso ulteriormente su quegli interventi di messa in
soggetti che sostengono le spese          sicurezza antisismica di parti comuni di condomìni, prevedendo delle detra-
summenzionate di optare - in luo-         zioni, pur sempre applicabili sul massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per
go alla detrazione d’imposta – al-        unità immobiliare, in aumento (c.d. Sismabonus “condominiale”).
ternativamente o per uno sconto           Un anno più tardi, nel 2017, l’art. 46-quater, Decreto Legge 24 aprile 2017, n.
del corrispettivo da richiedere al        50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso l’agevolazione del c.d.
fornitore degli interventi (e che         “Sismabonus” agli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona
questi potrà recuperare sotto for-        a rischio sismico 1, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione
ma di credito di imposta) ovvero          immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche
la cessione di un credito d’imposta       con variazione volumetria ove le norme urbanistiche lo consentano (c.d. Si-
di pari ammontare. In entrambi i          smabonus “sostituzione edilizia”).
Inquadramento normativo                      15

Pertanto, si è inteso favorire le operazioni di acquisto di interi fabbricati da          ammontare. In entrambi i casi,
parte di imprese di costruzione destinati alla successiva demolizione, rico-              il credito di imposta può essere
struzione e cessione delle singole abitazioni, prevedendo il riconoscimento               oggetto di successiva cessione
per i trasferimenti delle singole unità immobiliari, effettuati entro 18 mesi             ad altri soggetti, può essere uti-
dall’ultimazione dei lavori, di una detrazione pari al:                                   lizzato in compensazione e può
• 75% del prezzo di vendita per gli acquirenti delle unità qualora l’inter-               essere usufruito con la stessa
   vento riduca il rischio sismico di una classe e sino alla concorrenza dei              ripartizione in quote annuali
   96.000,00 euro;                                                                        previste per la detrazione fiscale.
• 85% del prezzo di vendita per gli acquirenti delle unità qualora l’inter-               Le due alternative anzidette
   vento riduca il rischio sismico di una classe e sino alla concorrenza dei              possono essere esercitate in
   96.000,00 euro.                                                                        relazione a ciascuno stato di
                                                                                          avanzamento dei lavori. Gli sta-
In entrambi i casi, l’acquirente aveva modo di dilazionare la detrazione in               ti di avanzamento devono essere
cinque quote annuali di eguale importo.                                                   massimo due per ogni intervento
Con specifico riferimento ai lavori condominiali ed agli interventi di sostituzio-        e ciascuno stato di avanzamen-
ne edilizia in zona 1, è stata, inoltre, prevista la possibilità, per ogni condomino      to deve riferirsi ad almeno il 30%
o acquirente, di cedere la detrazione, sotto forma di credito d’imposta, alle             del medesimo intervento.
imprese esecutrici o a soggetti privati, con espressa esclusione degli istituti di        La trasformazione della detra-
credito e degli intermediari finanziari (c.d. Cessione del credito).                      zione fiscale in sconto al forni-
Come anticipato, l’art. 119, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella        tore ovvero credito d’imposta
Legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dalla Legge 30 dicembre            si applica alle spese relative al
2020, n. 178 (Legge “Bilancio 2021”), è andato ad incidere sull’art. 16 del D.L.          recupero del patrimonio edi-
63/2013, modificando la portata del sismabonus (c.d. Superbonus 110%).                    lizio (ex art. 16-bis, co 1, lett. a)
Stante il medesimo discorso fatto per il Superbonus – Ecobonus in merito ai               e b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
presupposti al ricorrere dei quali l’incentivo risulterebbe essere condiziona-            917), all’adozione di misure an-
to e la forchetta temporale di inizio dei lavori, si precisa che gli interventi in        tisismiche (ex art. 16, co. 1bis a
questione (c.d. “interventi trainanti”) possono riguardare prime e seconde                1septies, D.L. 4 giugno 2013, n.
case in condominio, singole unità immobiliari e seconde case unifamiliari e               63, convertito con modificazioni
sostanziarsi in:                                                                          dalla Legge 2 agosto 2013, n. 90
• lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici;             e art. 119, co. 4, D.L. “Rilancio”)
• lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;                 ed al recupero o restauro della
• lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori;                  facciata degli edifici esistenti (ex
• spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e              art. 1, co. 219, L. 27 dicembre 2019,
   ricostruzione;                                                                         n. 160).
• realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisi-            Per poter beneficiare delle detra-
   smici, a condizione che sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi            zioni in questione, il contribuen-
   di cui all’art. 16, co. 1bis a 1septies, D.L. 63/2013, convertito in L. 90/2013, nel   te dovrà richiedere asseverazio-
   rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa.                                 ni da parte di tecnici abilitati:
                                                                                          tanto in materia tecnica quanto
Nel caso di Superbonus sismico, il legislatore però ha previsto un unico in-              fiscale. Risulta quindi evidente
tervento trainato che si sostanzia nell’installazione di impianti fotovoltaici            come i professionisti giochino
connessi alla rete e sistemi di accumulo integrati (contestuali o successivi).            un ruolo fondamentale per la
Ai fini della cessione o dello sconto di cui all’art. 121, per tutti gli interventi,      buona riuscita dell’operazione,
di efficientamento energetico o di miglioramento sismico, tecnici abilitati               quantomeno in ambito tecnico:
sono chiamati ad asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispon-            questi dovranno asseverare i re-
dente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.             quisiti tecnici sulla base del pro-
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avan-              getto e l’effettiva realizzazione
zamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121.          di questo. I professionisti abi-
Sul punto, l’art. 121, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nel-               litati ed iscritti in appositi albi
la Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto la possibilità per i soggetti che             o collegi professionali, quindi,
sostengono le spese summenzionate di optare - in luogo alla detrazione                    dovranno asseverare l’efficacia
d’imposta – alternativamente o per uno sconto del corrispettivo da richie-                dell’intervento (antisismico o di
dere al fornitore degli interventi (e che questi potrà recuperare sotto forma             efficientamento energetico) e la
di credito di imposta) ovvero la cessione di un credito d’imposta di pari                 congruità delle spese.
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SismaBonus: le novità
dopo il DM 329 del 2020                                                               Ing. Giovanni Cardinale
                                                                                      Vice Presidente C.N.I.
                                                                                      Referente Ingegneria delle Strutture

Il Decreto legge 34/2020, cd “decreto rilancio” , ha reso concreta la possibilità     classificazione alle norme tecni-
di coniugare gli incentivi per interventi legati alla sicurezza delle costruzioni e   che in modo da esserne organica
quelli destinati all’efficientamento energetico ed ha aperto prospettive econo-       alla filosofia ed ai criteri operativi
miche, professionali, tecniche, tecnologiche davvero interessanti, proiettandole      della norma stessa) restano quindi
verso scenari progettuali integrati in grado di coniugare le due esigenze.            tanto attuali quanto inalterati ma
In una situazione di grande criticità economica e sociale, determinata anche          si arricchiscono di possibilità che,
da una emergenza sanitaria dolorosamente tragica, il decreto ha introdotto            senza svilirne il concetto generale,
una opportunità in più nelle politiche di attenzione a migliorare le prestazioni      possono costituire un concreto
strutturali (statiche, sismiche) di un patrimonio edilizio costruito in grandis-      passo in vanati nella riduzione del
sima parte con regole e tecnologie non più in linea con la realtà della fragilità     rischio nelle costruzioni esistenti.
e vulnerabilità del nostro territorio e delle costruzioni stesse.                     Modelli simili erano già stati
Se il traguardo non è modificato e resta quello di un organico piano generale di      sperimentati, per esempio, in
prevenzione dai rischi (sismico, idrogeologico, ecc.) che inquadri il problema        California, dove il ruolo delle
nella sua complessità, nella necessità di operare attraverso un ampio ventaglio       assicurazioni è ben più ampio
di provvedimenti, attivando anche, in modo opportuno, la leva assicurativa,           e proattivo e dove, una cultura
è indubbio che tutto ciò che può agevolare la crescita di una cultura della           molto diversa dalla nostra, mette
prevenzione sismica, è un punto di partenza valido e da sostenere.                    in campo anche valutazioni
Gli spunti con cui abbiamo sostenuto il DM 58/2017 ( l’utilità anche culturale        finalizzate a definite l’utilità di
di procedere ad istituire un processo di classificazione del rischio sismico;         un investimento in relazione alla
motivare il raggiungimento di una riduzione del rischio sismico ; legare la           esposizione, al numero di vite po-
18   SuperBonus 110: aspetti normativi, tecnici ed economici

     tenzialmente salvate, dando così                «NON È POSSIBILE IDENTIFICARE LA PIENA OSSERVANZA
     un valore alla singola vita umana.           DI UN REGOLAMENTO TECNICO NEI SUOI VARI ASPETTI TEORICI
     Questo paese deve crescere                    ED ESECUTIVI CON L’ACCETTABILITÀ E LA SICUREZZA DI UNA
     ancora molto nel campo della                COSTRUZIONE, E CHE IL,RISCHIO DI UN CROLLO NON PUÒ ESSERE
     prevenzione dai rischi; deve farlo        ESCLUSO ANCHE PER UNA COSTRUZIONE PROGETTATA E REALIZZATA
     nella direzione di una diffusione           CON TUTTI I CRISMI TECNICI , PONENDOSI TRA L’AZIONE TECNICA
     della cultura della sicurezza,                  ED IL RISULTATO DI ESSA UN RAPPORTO DI PROBABILITÀ,
     nella crescita culturale dei tecnici,                MODIFICABILE SI, MA SEMPRE INELUTTABILE».
     nella sinergia tra politica-ricerca-
     industria-professione e deve farlo,      Declinare i termini Rischio e Sicurezza, quindi, non è più rinviabile anche
     soprattutto, nel saper parlare           perchè, per i cittadini, questi due termini sono antitetici: se c’è Rischio non
     correttamente di rischio e di si-        c’è Sicurezza, se c’è Sicurezza non c’è Rischio.
     curezza, riuscendo a coinvolgere         Mai come oggi, forse, la Società civile è pronta a fare i conti con il significato
     la società tutta nella declinazione      della parola Rischio perché “Il regime del rischio È la funzione di un nuovo
     sostenibile di questi termini.           ordine” (U.Beck) e perchè, mai come oggi, le idee di controllabilità, certezze,
                                              sicurezze, così fondamentali nella prima modernità, tendono a crollare.
     Intere generazioni di ingegneri          La valutazione e gestione del “rischio” , piuttosto, richiedono un processo
     si sono formati misurando la             decisionale tanto di natura amministrativa che tecnica; il Rischio richiede
     sicurezza di una costruzione             decisioni e gli ingegneri sono tra coloro che devono assumere decisioni, spesso
     attraverso l’esame di un solo            in un arco temporale molto stretto, in condizioni di rischio.
     parametro: il livello tensionale.
     Il linguaggio delle norme era sem-       Ancora Beck: «La questione principale è in che modo si possano prendere
     plice e chiaro: se non superi un         decisioni in condizioni di incertezza prodotta in una situazione in cui non solo
     certo livello di tensione (normale,      la base di conoscenza è incompleta, ma, inoltre, una conoscenza maggiore e
     tangenziale..) la verifica della         migliore implica spesso una maggiore incertezza.»
     sezione è soddisfatta e con essa         Indagare le correlazioni fra Rischio e fiducia, tra rischio e sicurezza, deve
     è assicurata la “sicurezza” della        essere allora un compito, un obbligo, di una larga parte della società, certo di
     costruzione.                             quella che riguarda la formazione dei futuri tecnici, di quella che rappresenta
                                              le professioni intellettuali, di quella composta dagli attori di ogni processo
     Il progressivo abbandono del             edilizio, e, infine, di chi ha l’obbligo di scrivere le leggi, farle rispettare, ed
     metodo alle tensioni ammissibili         amministrare la giustizia.
     dall’entrata in vigore della OPCM        La “sicurezza statica e stabilità delle costruzioni” non dovrà essere più
     3274 del 2003 e, comunque, in            “perfetta” ma, più giustamente e ragionevolmente, dovrà essere basata sulla
     maniera definitiva, con le vigenti       valutazione del rischio di fallimento; come tale, l’argomento non può che
     norme tecniche, ha sancito la            essere trattato in maniera probabilistica e non già deterministica; una verifica
     consapevolezza di tutti circa l’ale-     di sicurezza soddisfatta è garanzia che la probabilità con cui si potrà mani-
     atorietà delle grandezze in gioco,       festare il fallimento dell’elemento/costruzione è inferiore alla soglia assunta
     sia lato azioni che lato resistenze;     a riferimento dalle norme tecniche e non già che tale eventualità non possa
     ha dato evidenza al fatto che la         comunque verificarsi.
     sicurezza non poteva più avere           È auspicabile che lo slancio che deriverà dall’applicazione degli incentivi
     un carattere deterministico e che        fiscali porti ad una attenzione ancora più forte alla sostenibilità sociale ed
     andavano ricercate le soluzioni          economica connessa ad ogni intervento su Costruzioni esistenti , anche
     che rendevano bassa la probabi-          di carattere strategico o rilevante, come per gli edifici scolastici; il metodo
     lità di un evento negativo quale il      potrebbe essere quello di una consapevolezza condivisa del livello di rischio
     collasso di una struttura.               assunto , magari a valle di analisi sociali e benefici-costi che riconducano le
     Ai tanti, troppi, soggetti che nella     responsabilità tecniche, ma anche quelle sociali e politiche, nell’alveo di una
     formazione di un giudizio (tecnico,      giustizia davvero giusta.
     legale) ritengono che l’unica stella
     polare della complessità di ogni         Ecco il vero traguardo culturale da raggiungere: un processo costruttivo, specie
     costruzione, piccola o grande che        se relativo ad una costruzione esistente, deve essere basato su una accettazione
     sia, sia l’art. 64 del DPR 380/2001,     di un livello di rischio condivisa tra tutti gli attori del processo.
     (“…assicurare la perfetta stabilità      Molto più semplicemente dovremo, una volta per tutte, prendere seriamente e
     e sicurezza delle strutture…”),          responsabilmente atto della complessità del fenomeno sismico, delle relazioni
     ma anche a me stesso, ricordo le         tra questo e la natura della costruzione e del suo organismo resistente, e dare
     parole del maestro Piero Pozzati:        fino in fondo un senso concreto alla parole “rischio - controllo del rischio
SismaBonus: le novità dopo il DM 329 del 2020                              19

- prevenzione del rischio” che tutti dicono di conoscere ma che poi, in quel
fiume impetuoso di parole in libertà, pochi declinano in modo appropriato.
Quando capiremo la complessità, la multidisciplinarietà, la necessità di
approcci coordinati, avremo fatto un passo avanti concreto verso un approdo              La sede autorevole per questo
serio alla soluzione del problema.                                                       confronto è la Commissione
Questa lunga premessa è per inquadrare nel giusto contesto generale le novità            Consultiva per il monitoraggio
dell’art. 119 del DL 34/2020 e per dare evidenza di come questi provvedimenti            dell’applicazione del D.M.
rappresentino un forte e deciso miglioramento di uno strumento (l’incentivo              28/02/2017 n. 58 e delle linee
sulla leva fiscale) attraverso cui questa complessità, questa cultura, possono           guida ad esso allegate, in cui il
essere più diffuse, e possono definitivamente permeare la nostra società.                Consiglio Nazionale Ingegneri è
Il quadro disegnato dalle novità dell’art. 119 del DL 34/2020 rappresenta uno            presente insieme a tutti i Mini-
stimolo ad accelerare questi ed altri processi legislativi , quali la revisione          steri competenti (MIMS, MITE,
integrale del DPR 380/2001.                                                              MEF), all’Agenzia delle Entrate,
Si apre tutto il fronte degli esoscheletri, dei “cappotti” con prestazioni energe-       all’ENEA, al Dipartimento della
tiche e strutturali, degli interventi eseguibili con la minore invasività possibile      Protezione Civile, all’ANCE, al
rispetto alla vita che si svolge dentro gli edifici.                                     CNAPCC, a docenti universitari.

Il DL 34/2020, ha fortemente innovato quel processo identificato con il nome             È in questa sede che le idee sugli
di “sismabonus” , non solo portando il beneficio fiscale al tetto del 110%               interventi locali, sulla possibilità
ma, soprattutto, perchè oggi l’accesso a questi incentivi non è più legato al            di non attribuire classi di rischio
raggiungimento dei traguardi connessi al rapporto alla classe di rischio ex              ex ante o ex post, e molte altre
ante ed ex post ma è esteso ad interventi generici sulle parti strutturali degli         hanno trovato risposte chiare ed
edifici, all’acquisto di edifici antisismici frutto di azioni di demolizione e           operative che traguardano due
ricostruzione, all’attivazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo           obiettivi:
a fini antisismici.                                                                      −− contribuire alla diffusione de-
                                                                                            gli interventi di sismabonus
Il quadro normativo resta identificato dalle leggi cui l’art. 119 rinvia ed in              incentivati dalla legge;
particolare:                                                                             −− introdurre forme di reale sem-
• l’art. 16, co. 1bis a 1septies, D.L. 63/2013;                                             plificazione;
• l’art. 16 bis lettera “I” del DPR 917/1986.                                            −− eliminare incertezze operative
                                                                                         −− rassicurare gli operatori del
Il DM 58/2017 è stato sostanzialmente sostituito dal recente DM 329/2020                    settore.
che, senza intervenire sui contenuti tecnici espressi nell’allegato “A” risulta
armonico con l’art. 119 ed, in particolare, introduce:                                   Si apre una nuova stagione in cui
➤➤ la ripetitività delle asseverazioni in funzione dell’avanzamento dei lavori,          la professionalità e le competenze
➤➤ la specifica assicurazione di cui il professionista deve dotarsi, in aggiunta         possono trovare nuovo slancio;
   alla obbligatoria polizza di responsabilità civile, già prevista dalle leggi          una stagione di crescita anche e-
   vigenti.                                                                              conomica, mai così indispensabile
                                                                                         al settore delle costruzioni.
Nella completa evidenza del fatto che, quindi, il DL 34/2020 non introduce               Alla politica chiediamo un impe-
alcuna novità tecnica negli scenari di progettazione degli interventi , alcune           gno serio e mai sin qui assunto da
riflessioni si impongono rispetto ad un provvedimento che, almeno in apparen-            nessuna classe politica: rendere
za, sembra mettere in secondo piano quella grande novità culturale e strategica          strutturali gli incentivi sugli in-
che fu rappresentata dalla metodologia di Classificazione del Rischio Sismico.           terventi legati alla sicurezza delle
Il quadro normativo generale sopra richiamato ha richiesto necessariamente               costruzioni, sottrarre i provvedi-
interpretazioni e chiarimenti che si sono susseguiti in questi mesi soprattutto          menti tecnici ed economici con-
nella lettura di interpelli o circolari dell’Agenzia delle Entrate e che, finalmente,    nessi al processo di prevenzione
hanno trovato una sede ufficiale ed autorevole per essere offerti a tutti gli            e di sicurezza delle costruzioni
attori del processo.                                                                     alle logiche dell’alternanza dei
Un processo complesso perché il carattere fiscale del beneficio dato dalla legge         Governi, per indirizzarlo in una
richiede un confronto, su aspetti tecnici, tra soggetti che hanno competenze ed          strada autonoma che possa pro-
esperienze diverse: da un lato i progettisti , con le responsabilità di disegnare        cedere, indenne dagli esiti della
scenari operativi non solo efficaci ed efficienti sotto il profilo tecnico, dall’altro   competizione tra partiti, senza
l’Agenzia delle Entrate, istituzionalmente chiamata a vigilare su abusi e cattivo        interruzioni per tutto il lungo
uso dei benefici dati dallo Stato.                                                       tempo necessario allo scopo.
21

   “SUPER ECOBONUS”
dopo oltre dieci mesi
  dalla emanazione
  delle prime norme                                                                   Ing. Remo Giulio Vaudano
                                                                                      Consigliere C.N.I.
                                                                                      Referente Settore Energia, Impianti e Sostenibilità

Gli incentivi per l’efficienza energetica, fotovoltaico e colonnine di ricarica          cesso alle detrazioni fiscali per
di veicoli elettrici, previsti della Legge 17/07/2020, n. 77 (conversione in Legge       la riqualificazione energetica
del D.L. 34/2020), sono specificati nell’articolo 119 e riprendono espressamente         degli edifici – cd. Ecobonus”;
e direttamente le detrazioni fiscali già previste a suo tempo dall’articolo 14 del    −− le Circolari dell’Agenzia delle
Decreto-Legge 63/2013 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2013,            Entrate n. 24/E dell’08/08/2020
n. 90), nonché dall’articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296; la novità introdotta      e n. 30/E del 22/12/2020.
consiste in una maggiore detrazione fiscale nella misura del 110% ed una
ripartizione quinquennale degli importi invece che decennale.                         Ma accanto a tutti questi prov-
                                                                                      vedimenti, di per sé già piuttosto
La Legge 17/07/2020, n. 77 è già stata oggetto di modifiche ed integrazioni di        articolati e complessi, si sono
cui ai seguenti provvedimenti:                                                        resi necessari numerosissimi
−− la Legge 13/10/2020, n. 126,                                                       chiarimenti da parte dell’ENEA e
−− l’Avviso di rettifica del 22/10/2020, G.U. n. 262,                                 dell’Agenzia delle Entrate, pubbli-
−− la Legge 30/12/2020, n. 178.                                                       cati sui relati siti web sotto forma
                                                                                      di FAQ o di risposte ad interpelli
Inoltre sono stati emanati alcuni altri provvedimenti di tipo attuativo,              specifici.
essenzialmente riconducibili a:
−− il Decreto interministeriale 06/08/2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle      Probabilmente il Legislatore
   detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Eco-     non è reso conto che la materia
   bonus”;                                                                            è effettivamente molto articolata
−− il Decreto Ministeriale 06/08/2020 “Requisiti delle asseverazioni per l’ac-        e la casistiche riscontrabili rive-
22   SuperBonus 110: aspetti normativi, tecnici ed economici

     stono troppo spesso peculiarità          impianti termici, sostituzione serramenti, ecc.).
     non completamente inquadrabili
     in quanto standardizzato dalle           Ecco che allora la proroga già concessa di sei mesi rispetto alle tempistiche
     norme generali.                          originariamente previste (31/12/2021), di fatto per molti interventi di “ecobo-
                                              nus” non costituisce un incremento considerevole perché non aggiunge
     Il risultato è un contesto rego-         un’ulteriore stagione estiva utile all’esecuzione dei lavori.
     latorio in continua evoluzione           Anche per questo la proroga a fine 2023 (di cui si sta parlando da tempo)
     per la costante necessità di in-         diventa quanto mai necessaria.
     terpretazioni, approfondimenti e
     precisazioni, che crea incertezza e      ***
     sicuramente quantomeno ritarda
     le decisioni e gli investimenti.         Come ormai noto, le detrazioni del 110% sono condizionate dalla precisa
                                              individuazione di alcuni interventi cosiddetti “trainanti” rispetto ad altri,
     Ecco uno dei motivi per cui a            in sintesi:
     tutt’oggi l’entità dei lavori genera-    • l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
     ti dal Superbonus è decisamente             degli edifici con un’incidenza superiore di almeno il 25% della superficie
     inferiore alle previsioni iniziali          disperdente lorda dell’edificio (o dell’unità immobiliare situata all’interno
     e sono ancora pochi i cantieri              di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di
     attivati.                                   uno o più accessi autonomi dall’esterno), [comma 1.a), art.119]
                                              • interventi sulle parti comuni degli impianti termici centralizzati con
     Ma oltre a quanto sopra esposto             installazione di apparecchiature ad alta efficienza o a energie rinnovabili,
     vanno citate altre problematiche            [comma 1.b), art.119]
     ostative.                                • interventi sugli impianti degli edifici unifamiliari (o delle unità immobi-
                                                 liare situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
     Innanzitutto la necessità della             indipendente e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno) con
     dichiarazione sulla conformità              installazione di apparecchiature ad alta efficienza o a energie rinnovabili
     edilizio-urbanistica degli immo-            [comma 1.c), art.119]
     bili (quantomeno delle parti co-
     muni) oggetto degli interventi: in       La realizzazione di almeno uno dei suddetti interventi “trainanti” consente di
     questo periodo di emergenza per          usufruire della detrazione fiscale del 110% anche per altri interventi:
     i rischi sanitari è arduo ottenere       • tutti gli interventi di efficienza energetica di cui al citato l’articolo 14 del
     l’accesso agli atti contenuti negli         Decreto-Legge 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 90/2013,
     archivi (spesso solo cartacei) degli        nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica,
     uffici tecnici comunali, con tempi          dalla legislazione vigente (vale a dire gli interventi già inclusi nel sistema
     di attesa anche di mesi. A ciò              ecobonus preesistente alla Legge 77/2020); [comma 2, art. 119]
     vanno poi sommate le tempistiche         • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica,
     necessarie per la presentazione             [comma 5, art.119] inclusi i sistemi di accumulo; [comma 6, art.119]
     ed eventuale approvazione delle          • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici [comma
     pratiche di regolarizzazione,               8, art.119].
     spesso non così semplici.
                                              Altra condizione imposta dalla Legge 77/2020 è assicurare, con tutti i suddetti
     Inoltre, per gli immobili pluri-         interventi, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio
     familiari, sussistono problemi           (o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali
     nella fase decisoria correlati           siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autono-
     anche alle attuali difficoltà di         mi dall’esterno), ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe
     convocazione delle Assemblee             energetica più alta [comma 3, art.119].
     Condominiali, per cui di fatto
     debbono ancora essere deliberati         In tutto questo appare evidente che la scelta del Legislatore è stata quella
     molti interventi che compren-            di indicare criteri di tipo prescrittivo e non soltanto prestazionale, forse per
     dono lavori che dovrebbero               favorire un approccio deterministico più semplice da sottoporre ai necessari
     necessariamente essere realizzati        controlli.
     prima dell’avvento della prossima        Invece, nell’ottica di un più reale e completo efficientamento energetico degli
     stagione invernale (centrali ed          edifici, sarebbe stata auspicabile - e senz’altro più moderna - l’introduzione
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