Statuto Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile - approvato con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 18.03.2004 ...

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Statuto
                 Regolamento

        del Gruppo Comunale
            di Volontariato
         di Protezione Civile.

approvato con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 18.03.2004
modificato con delibera della Giunta Comunale n. 216 del 18.11.2008
Art. 1
                                         (Costituzione del Gruppo)

E’ costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Pesaro. Il Gruppo non ha
scopo di lucro. Al Gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel Comune di
Pesaro. L’Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione
all’iniziativa.

                                                   Art. 2
                                      (Partecipazione di altri soggetti)

Previo assenso del Sindaco o suo delegato, d’intesa con il Coordinatore Tecnico, possono essere ammessi
anche altri soggetti, a condizione che gli stessi non appartengano a Gruppi Comunali di altri comuni. Nel
caso di persona che appartenga ad altra Associazione di Volontariato, la partecipazione al Gruppo
Comunale può essere ammessa. In tal caso il Volontario dovrà dichiarare esplicitamente in quale struttura
presterà la propria opera in caso di emergenza.

                                                    Art. 3
                                        (Compiti, Principi e Sanzioni)

Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile svolge le proprie attività, avvalendosi delle
prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti per le attività di previsione, prevenzione e soccorso in
vista o in occasione di eventi di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio n° 225, nonché le attività
di formazione e addestramento.
A tutela del valore etico e morale del Gruppo gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di
Volontariato di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di
collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari di Protezione Civile alcuna attività che
contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.
Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Sindaco o suo delegato e dal
Coordinatore Tecnico, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo del Gruppo e ratificate
dall’assemblea degli iscritti e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione dal Gruppo.

                                                    Art. 4
                                            (Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Locale di Protezione Civile e di Responsabile Unico del Gruppo:
• dispone l’utilizzo del Gruppo tramite il Coordinatore Tecnico;
• indice le elezioni del Coordinatore Tecnico, Vice Coordinatore Tecnico e Consiglio Direttivo;
• ratifica la nomina del Coordinatore Tecnico;
• ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
• può proporne, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
• accetta le domande di adesione, sentito il parere del Coordinatore Tecnico;
• valuta assieme al Coordinatore Tecnico le sanzioni da erogare ai Volontari che abbiano commesso delle
     infrazioni al presente regolamento;

                                                   Art.5
                                    (Compiti del Coordinatore Tecnico)

Il Coordinatore Tecnico Rappresenta formalmente il Gruppo, mantiene i rapporti con le istituzioni e gli Enti
esterni, stipula le convenzioni per l’impiego dei volontari. Valuta le domande di adesione al Gruppo d’intesa
con il Sindaco. Attribuisce gli incarichi ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Volontari per le necessità
funzionali del Gruppo. Dirige, in accodo con il Sindaco o suo delegato, in normali condizioni e in caso di
emergenza l’utilizzo del Gruppo determinando modalità e tecniche d’intervento in piena autonomia.
Autorizza l’uso delle attrezzature, mezzi e materiali in dotazione, controllandone l’efficienza e la consistenza.
Verifica affinchè tutte le attività del Gruppo siano trascritte nell’apposito registro.
In caso di assenza il Coordinatore Tecnico delega con atto scritto il vice Coordinatore a svolgere le funzioni
di cui sopra.
Valuta assieme al Sindaco o suo delegato le sanzioni da erogare ai Volontari che abbiano commesso delle
infrazioni al presente regolamento
Art.6
                                  (Compiti del Vice Coordinatore Tecnico)

Sostituisce il Coordinatore in caso di assenza. In normali condizioni gestisce la parte operativa del Gruppo
ed in caso di impiego ha il coordinamento delle squadre operative in attività esterna.

                                                      Art. 7
                                               (Vita del Gruppo)

Il Gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna:
• le elezioni vengono indette dal Sindaco o suo delegato che ne presiede l’assemblea, costituendo il
     seggio e nominando il segretario e due scrutatori tra il personale del Comune;
• elegge in assemblea, con votazione a scrutinio segreto, il Coordinatore Tecnico, il vice Coordinatore
     Tecnico ed i singoli componenti del Consiglio Direttivo;
• il Consiglio Direttivo è composto da sette volontari compreso il Coordinatore Tecnico che lo Presiede;
• le cariche elettive hanno durata triennale;
Il Direttivo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art. 3 al Sindaco o suo
delegato.

                                                    Art. 8
                                           (Operatività del Gruppo)

Il Gruppo opera in caso di emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del Coordinatore
Tecnico su disposizione del Sindaco o suo delegato, tramite gli Uffici Comunali preposti.
Interviene al verificarsi delle condizioni previste dal Piano Comunale di Protezione Civile esclusivamente per
le funzioni ad esso assegnate. Nel caso che aderenti al Gruppo si trovino sul luogo al momento del
verificarsi di un evento di cui all’art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell’assoluta impossibilità di avvisare la
Pubblica Autorità, possono intervenire per affrontare l’emergenza, fermo restando l’obbligo di dare
immediata comunicazione dell’intervento eseguito al Coordinatore Tecnico, il quale provvede a dare
tempestiva comunicazione dell’avvenuto intervento alle Autorità e Enti di Protezione Civile.

                                                   Art. 9
                                           (Resoconti dell’impiego)

L’intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato, dal Coordinamento del Gruppo, alla
Sala Operativa della Regione, e se istituita, a quella dell’Amministrazione Provinciale e al Prefetto. Tutte le
attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente trascritte in un apposito registro, tenuto dal
Coordinatore Tecnico, debitamente vistato dal Sindaco o suo delegato.
Anche per consentire gli adempimenti di cui all’art. 4, comma 1, del DPR 194/01, copia del registro, o estratti
di esso, dovranno essere consegnati, su richiesta, al Servizio Protezione Civile della Regione.

                                                    Art. 10
                                             (Località di impiego)

Il Gruppo opera normalmente nel territorio del comune di Pesaro.
Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco o suo delegato da
comunicazione della disponibilità del Gruppo all’impiego al di fuori dei confini amministrativi dell’Ente e di
conseguenza il Gruppo potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta
dell’Autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso,
secondo le procedure individuate dalla Regione o dal Dipartimento della Protezione Civile.
Ad ogni qual modo, su richiesta, il Gruppo può partecipare o presenziare alle manifestazioni promosse dalla
Regione Marche o da altro Ente Pubblico anche al di fuori del territorio comunale. Inoltre il Gruppo può
essere impiegato, dietro autorizzazione del Sindaco o suo delegato, qualora richiesto dall’Autorità preposta
al coordinamento, a svolgere attività di prevenzione o soccorso in occasione di particolari eventi anche al
oltre i confini territoriali.

                                                  Art. 11
                                            (Ammissioni e simboli)
L’Ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco su richiesta scritta dell’interessato. Il Sindaco, in accordo
con il Coordinatore Tecnico del Gruppo Comunale di Volontariato di P.C., può, con provvedimento motivato,
negare l’ammissione.
I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi al modello regionale,
che consentano il riconoscimento delle generalità del Volontario, nonché l’appartenenza al Gruppo e la
specifica funzione ricoperta.

                                                  Art. 12
                                (Assicurazioni, addestramento e materiali)

I Volontari, operativi, del Gruppo sono coperti da adeguata polizza assicurativa per la R.C. ed infortuni,
inoltre l’addestramento e le attrezzature saranno fornite a cura della Pubblica Amministrazione. Particolare
cura dovrà essere posta nell’individuare le modalità di coinvolgimento nelle attività strettamente operative dei
singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che, per età o
altre cause, non sono in condizione di garantire una totale operatività. Dotazioni tecniche, divise, dispositivi
di protezione individuale ed altro saranno fornite direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in
forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti
nell’inventario del Comune ed entreranno a fare parte del patrimonio del Comune stesso. Il Gruppo è
autorizzato all’uso delle dotazioni tecniche del Comune in caso di emergenza, salvo il possesso da parte del
volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative.
L’uso delle attrezzature e dotazioni di proprietà del comune, in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni,
dovrà essere preventivamente concordato fra il Coordinatore Tecnico del Gruppo e le competenti strutture
del Comune stesso.

                                                      Art. 13
                                             (Diritti dei volontari)

Agli aderenti al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, legittimamente impegnati in attività di
simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, nonché nelle occasioni di cui all’art. 8, comma 2 del
presente regolamento, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa statale e regionale in
vigore.

                                                   Art. 14
                                           (Richieste di rimborso)

Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al precedente art.13 verranno utilizzate le procedure fissate dalle
autorità competenti in materia.
Relativamente all’applicazione delle stesse per l’utilizzo dei volontari in ambito comunale, in attesa che
vengano redatti specifici regolamenti, si applicherà per analogia quanto previsto dalla normativa vigente, nei
limiti delle disponibilità di bilancio.
Il rimborso delle spese effettivamente sostenute (pasti, alloggio, carburante, autostrada, ecc..) saranno
liquidate direttamente ai Volontari, dal Comune o altro Ente preposto, previa presentazione della relativa
certificazione. Sono esclusi, sotto qualunque forma compensi ai singoli volontari.
Per quanto riguarda le spese di trasferimento con mezzi propri, le spese di vitto e le spese telefoniche,
preventivamente autorizzate, qualora non siano documentabili per motivi eccezionali potranno essere auto
certificate con dichiarazione scritta, fino ad un importo non superiore a 50,00 Euro lordi a giornata di
intervento.

                                                  Art. 15
                                   (Collaborazione Gruppi Intercomunali)

L’Amministrazione Comunale ed il Coordinatore Tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace
risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, porranno in essere tutti gli strumenti per
giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi Comunali di Volontariato di Protezione Civile di altri comuni.

                                                  Art. 16
                                             (Norme finanziarie)
Il Gruppo non dispone di propria autonomia amministrativa e finanziaria, quindi il codice fiscale coincide con
quello del Comune. Nel bilancio comunale sono iscritti appositi capitoli di spesa sui quali vengono imputati
gli oneri relativi all’attività del Gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le
procedure relative alle spese di somma urgenza.
Nella parte entrata di bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato ai capitoli di spesa di cui al
comma 1, sui quali saranno introitate le somme derivanti da contributi, donazioni, sponsorizzazioni o altro.

                                                  Art. 17
                                            (Disposizioni finali)

L’accettazione ed il puntuale rispetto del presente Statuto-Regolamento condiziona l’appartenenza al
Gruppo.
Dovendo il Coordinatore Tecnico rappresentare il Gruppo in attività Istituzionali esterne e dovendo lo stesso
essere equiparato ad una figura dirigenziale, dovrà essere munito almeno di titolo di scuola media superiore.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto-Regolamento, si applica quanto stabilito dal
DPR 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.
Il presente Statuto-Regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della
normativa e dell’assetto complessivo del sistema Protezione Civile.
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