STATUTO ICCREA BANCA S.p.A - Approvato dall'Assemblea dei Soci del 16 giugno 2022
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STATUTO ICCREA BANCA S.p.A. Approvato dall’Assemblea dei Soci del 16 giugno 2022
d) la prestazione di servizi di supporto a TITOLO I favore delle società del Gruppo; e) ogni attività, anche finanziaria, strumentale, connessa o accessoria alle SEZIONE I attività di cui ai punti precedenti, ivi COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, compreso il rilascio di garanzie SEDE, DURATA E OGGETTO nell’interesse delle società partecipate e SOCIALE DELLA SOCIETA’ delle banche di credito cooperativo/ casse rurali ed artigiane che hanno aderito al contratto di coesione con la Denominazione Società e hanno adottato le connesse clausole statutarie (le “Banche Affiliate”); 1.1. È costituita una società per azioni f) l’attività di indirizzo e di coordinamento denominata “Iccrea Banca S.p.A. – Istituto delle società del Gruppo; Centrale del Credito Cooperativo” e, in forma g) lo svolgimento di funzioni creditizie, di abbreviata, "Iccrea Banca S.p.A.". intermediazione tecnica e di assistenza 1.2. Iccrea Banca S.p.A. (di seguito la finanziaria in ogni forma e mediante ogni “Società”) è la capogruppo del Gruppo bancario idonea iniziativa consentita in materia Cooperativo Iccrea (di seguito il “Gruppo”). dalle leggi vigenti e volta al perseguimento di fini di interesse delle società del Gruppo e, in particolare, per: Durata (i) assicurare l’accesso, anche in via 2.1. La durata della Società è fissata al 31 indiretta, ai mercati interbancari dicembre 2050 e può essere modificata con domestici e internazionali; deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei (ii) fornire servizi di natura operativo- soci. contabile mediante i quali le società del Gruppo possono effettuare lo scambio e il regolamento di incassi Sede e pagamenti sui sistemi di clearing 3.1. La Società ha sede legale e direzione domestici e internazionali; generale in Italia, a Roma. (iii) fornire servizi tecnologici e infrastrutturali per l’accesso alle 3.2. La Società può istituire in Italia e procedure interbancarie nazionali all’estero sedi secondarie e uffici. ed europee; (iv) intermediare i flussi finanziari e gestire il collateral per la Oggetto partecipazione alle operazioni di 4.1. La Società ha per oggetto lo politica monetaria e per svolgimento delle seguenti attività: l’assolvimento in via indiretta degli obblighi di riserva presso la Banca a) la raccolta del risparmio; Centrale; b) l'esercizio del credito nelle sue varie forme e l’attività di acquisto di crediti di h) l’attuazione di ogni intervento, anche di impresa; garanzia, previsto dal contratto di c) l’assunzione, il coordinamento e la coesione sottoscritto con le Banche gestione di partecipazioni in società Affiliate. esercenti attività bancaria, finanziaria e 4.2. La Società, inoltre, può compiere, con strumentale all’attività delle società del l'osservanza delle disposizioni normative e Gruppo e dei Soci; regolamentari di tempo in tempo vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari Pag. 2 di 22
consentiti, nonché ogni altra operazione applicabile consente di includere nel strumentale o comunque connessa al Gruppo. raggiungimento dello scopo sociale. 4.3. La Società supporta le Banche Affiliate Capogruppo e le altre società componenti il Gruppo nell’esercizio delle rispettive attività, 6.1. La Società, in qualità di Capogruppo, ai assicurando la stabilità e la solidità del Gruppo, sensi dell’articolo 37-bis del D.Lgs. 1° salvaguardando i principi mutualistici e settembre 1993, n. 385 e successive localistici di riferimento e sostenendo la modificazioni, esercita, nel rispetto delle finalità capacità delle Banche Affiliate di sviluppare lo mutualistiche e sulla base del contratto di scambio mutualistico con i soci e l’operatività coesione sottoscritto con le Banche Affiliate, nei territori di competenza. l’attività di direzione e di coordinamento sulle stesse Banche Affiliate, emanando disposizioni 4.4. La Società può emettere obbligazioni vincolanti anche per l’esecuzione delle conformemente alle vigenti disposizioni istruzioni impartite dalle competenti autorità di normative. vigilanza e per l’attuazione del contratto di 4.5. La Società può assumere coesione. La Società esercita l’attività di partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti direzione e coordinamento anche sulle altre e alle condizioni previsti dalle norme in vigore, società controllate dalla Capogruppo. in società che, in funzione della loro 6.2. La Società adotta interventi nei specializzazione, siano in grado di concorrere al confronti delle Banche Affiliate proporzionati al miglior conseguimento dell’oggetto sociale. livello di rischiosità delle stesse. 4.6. La Società può inoltre assumere partecipazioni nelle Banche Affiliate ai sensi Ammissione al Gruppo dell’art. 150-ter del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive modificazioni ed 7.1. Ai fini dell’ammissione al Gruppo, effettuare operazioni analoghe previste dalla ciascuna banca di credito cooperativo deve: normativa. a) essere costituita in forma di banca di 4.7. La Società può compiere tutte le credito cooperativo; operazioni ritenute dal Consiglio di b) ottemperare ai requisiti previsti dalle Amministrazione necessarie od utili per il norme sulla cooperazione di credito e la raggiungimento dell’oggetto sociale. vigilanza cooperativa; c) sottoscrivere il contratto di coesione; d) rispettare i requisiti di capitale o di SEZIONE II liquidità obbligatori previsti dalle norme GRUPPO BANCARIO prudenziali e quelli specifici COOPERATIVO ICCREA eventualmente richiesti dalle autorità di vigilanza; e) risultare adempiente rispetto alle Composizione Disposizioni di Vigilanza applicabili nonché a specifiche richieste dell’Autorità 5.1. Il Gruppo è composto da: di Vigilanza o di altre autorità competenti. a) Iccrea Banca S.p.A., in qualità di 7.2. Il consiglio di amministrazione della capogruppo (la “Capogruppo”); Società, sentito il collegio sindacale, delibera in b) le Banche Affiliate; merito all’ammissione della banca richiedente c) le altre banche, società finanziarie e sulla base dei requisiti e delle condizioni di strumentali controllate dalla Capogruppo; ammissione previsti nel comma 1 del presente d) gli eventuali sottogruppi territoriali; Articolo. In caso di diniego dell’ammissione, e) gli altri soggetti che la normativa Pag. 3 di 22
nella delibera verranno riportate le relative della Società, gli appropriati poteri di motivazioni. intervento correttivo o di sostegno infragruppo. 7.3. Nell’ipotesi in cui i requisiti necessari ai fini dell’ammissione al Gruppo non risultino 8.2. La delibera, debitamente motivata, sussistenti, la Società – ove possibile, a relativa all’esclusione di una Banca Affiliata seconda dei requisiti e delle condizioni che non viene adottata dal consiglio di amministrazione dovessero risultare sussistenti - propone alla della Società, sentito il collegio sindacale, ed è banca richiedente un piano di interventi comunicata all’Autorità di Vigilanza non oltre il correttivi di cui la Società monitora l’attuazione. termine di 5 giorni dalla relativa adozione. Al termine dell’attuazione di tale piano, la 8.3. L’efficacia dell’esclusione è in ogni caso Società verifica nuovamente la sussistenza o subordinata all’autorizzazione dell’Autorità di meno dei requisiti e delle condizioni necessari Vigilanza. per l’ammissione al Gruppo Bancario Cooperativo. 7.4. La delibera della Società in merito Recesso dal Gruppo all’ammissione o al diniego dell’ammissione 9.1. Una Banca Affiliata può recedere dal della banca richiedente è comunicata Gruppo in caso di modifica del contratto di all’Autorità di Vigilanza non oltre 5 giorni dalla coesione, a condizione che la Banca Affiliata relativa adozione. L’ammissione o il diniego di abbia espresso il proprio rifiuto a tali modifiche ammissione non è efficace e non può essere e il tenore delle stesse sia tale da risultare eseguita fino a quando non intervenga oggettivamente pregiudizievole rispetto ai diritti l’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza. ed obblighi della Banca Affiliata che intende 7.5. La banca di credito cooperativo adotta esercitare il recesso. uno statuto conforme allo schema di statuto tipo 9.2. La Banca Affiliata che intende previsto per le Banche Affiliate, aderisce al esercitare il diritto di recesso ne dà contratto di coesione e mette a disposizione i comunicazione alla Società entro 60 giorni dal mezzi previsti dal contratto di coesione per la verificarsi delle ipotesi di recesso. garanzia. 9.3. La Capogruppo valuta il rispetto delle condizioni previste dal contratto di coesione e Esclusione dal Gruppo dal presente Articolo nonché gli impatti della decisione sui requisiti prudenziali del Gruppo, 8.1. La Società, verificata la gravità delle quindi approva o respinge la richiesta di violazioni e tenuto conto della reiterazione delle recesso con delibera motivata, da assumersi stesse, nonché degli impatti della propria entro 90 giorni dalla data di ricezione del decisione sui requisiti prudenziali del Gruppo, preavviso, informandone la Banca Affiliata. delibera l’esclusione di una Banca Affiliata, dandone informativa alla stessa, se: 9.4. Il recesso sarà efficace alla successiva tra le seguenti date: (i) ventiquattro mesi a) la Banca Affiliata (i) ha commesso gravi successivi alla ricezione della comunicazione di o ripetute violazioni delle obbligazioni cui sopra e (ii) la data di ricezione previste nel contratto di coesione, delle dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. disposizioni di vigilanza afferenti al Gruppo o delle ulteriori disposizioni normative o regolamentari applicabili al Accordo di Garanzia Gruppo; o (ii) non rispetta le direttive della Società; o (iii) ostacola l’esercizio 10.1. La Società aderisce all’accordo di dell’attività di direzione e coordinamento garanzia in solido e reciproca tra la Capogruppo da parte della Società; e e le Banche Affiliate al Gruppo (congiuntamente b) sono stati inutilmente esperiti, da parte le “Banche Aderenti”). L’accordo prevede Pag. 4 di 22
meccanismi di sostegno finanziario infra-gruppo SEZIONE III con cui le Banche Aderenti si forniscono il SOTTOGRUPPI TERRITORIALI DEL sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il GRUPPO BANCARIO rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste COOPERATIVO ICCREA dell’autorità competente nonché per evitare l’assoggettamento a procedure di risoluzione o di assoggettamento a liquidazione coatta Costituzione di sottogruppi amministrativa. territoriali del Gruppo Bancario 10.2. L’accordo di garanzia prevede, inoltre, Cooperativo Iccrea che la Società e ciascuna delle Banche Affiliate 11.1. I sottogruppi territoriali eventualmente al Gruppo assumono in solido le obbligazioni costituiti nel Gruppo Bancario Cooperativo della Società e di ogni altra Banca Aderente che Iccrea sono composti da: si renda inadempiente verso i propri creditori per tutte le passività non subordinate. L’obbligo a) una banca costituita in forma di società di garanzia della Capogruppo e di ciascuna per azioni, controllata dalla Capogruppo delle Banche Affiliate al Gruppo è commisurato e soggetta alla direzione e al alle rispettive esposizioni ponderate per il coordinamento di questa; rischio ed è contenuto entro il limite quantitativo b) banche di credito cooperativo affiliate al delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti gruppo bancario cooperativo in quanto obbligatori a livello individuale, come definiti aderenti dirette al contratto di coesione e dalla disciplina prudenziale applicabile. soggette, unitamente alla banca di cui al punto a), a direzione e coordinamento 10.3. La richiesta di pagamento della della medesima Capogruppo; le banche garanzia potrà essere avanzata nei confronti di credito cooperativo appartenenti a un della Capogruppo solo dopo che la stessa sia sottogruppo hanno la sede legale in una stata avanzata nei confronti della Banca Affiliata stessa regione o in regioni limitrofe e debitrice e tale richiesta sia rimasta rappresentano una quota significativa insoddisfatta. (almeno il 10 per cento) della somma del totale attivo delle banche di credito 10.4. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, la Capogruppo provvede in cooperativo affiliate; prima istanza all’adempimento c) eventuali altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla dell’obbligazione di garanzia o, a seconda dei banca di cui al punto a). casi, alla somministrazione dei mezzi necessari per l’adempimento da parte della Banca Affiliata inadempiente, con priorità rispetto alle altre Rapporti tra la Capogruppo Banche Affiliate diverse dalla Banca Affiliata debitrice, le quali, ove richieste e i sottogruppi territoriali del Gruppo dell’adempimento, possono opporre 12.1. La banca di cui alla lettera a) del l’eccezione di preventiva escussione della precedente art. 11.1 svolge funzioni di supporto Capogruppo. della Società per l’attività di indirizzo e monitoraggio delle Banche Affiliate appartenenti al sottogruppo territoriale, nel rispetto dei criteri e della metodologia definiti dalla Società per l’intero Gruppo. A tal fine, la stessa banca, ferma restando la responsabilità della Capogruppo per l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, trasmette alle Banche Affiliate del sottogruppo le disposizioni impartite dalla Capogruppo, ne verifica il Pag. 5 di 22
rispetto, segnala alla Società eventuali 13.5. Il domicilio dei soci, per quanto scostamenti e anomalie e può proporre i relativi concerne i loro rapporti, tra loro e con la interventi. Società, è quello risultante dal libro dei soci. Capitale TITOLO II 14.1. Il capitale sociale è di euro SOCI – CAPITALE SOCIALE – 1.401.045.452,35 (unmiliardoquattrocentounomilioniquarantacinq AZIONI - RECESSO uemilaquattrocentocinquantadue virgola trentacinque) suddiviso in n. 27.125.759 (ventisettemilionicentoventicinquemilasettecent Soci ocinquantanove) azioni nominative da nominali 13.1. Possono essere soci: euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna. a) le banche di credito cooperativo/casse rurali ed artigiane; 14.2. Il capitale sociale può essere b) la Federazione italiana e le Federazioni aumentato in una o più volte per deliberazione territoriali delle banche di credito dell’Assemblea dei Soci ed i conferimenti cooperativo/ casse rurali ed artigiane; possono essere effettuati anche in natura in c) altri intermediari creditizi, finanziari e quanto ritenuti dal Consiglio di Amministrazione assicurativi, nonché le fondazioni compatibili con l’oggetto sociale. bancarie di cui alla legge 30 luglio 1990 14.3. Il capitale sociale rappresentato da n. 218 e successive modifiche ed azioni con diritti di voto deve essere detenuto in integrazioni; misura pari ad almeno il sessanta per cento d) i fondi pensione, gli investitori dalle Banche Affiliate. istituzionali, gli enti pubblici, le società di capitali, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Azioni cooperazione istituiti ai sensi degli artt. 15.1. Le azioni sono nominative ed il loro 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. trasferimento è efficace nei confronti della 59 e altri fondi istituiti per le medesime Società quando ne sia stata eseguita l’iscrizione finalità. nel libro dei soci. 13.2. Nessun socio può possedere, 15.2. Le azioni non possono essere date in direttamente o indirettamente ai sensi degli artt. pegno, usufrutto o comunque costituite in 22, primo comma, e 23, primo comma, del TUB, garanzia con attribuzione del diritto di voto a più del 10% delle azioni con diritto di voto della colui a favore del quale il vincolo sia stato Società. costituito. 13.3. In caso di superamento del limite di cui 15.3. Le cessioni di azioni sono prive di all’articolo 13.2, per via diretta o indiretta ai effetto se non preventivamente autorizzate dal sensi del medesimo comma, non potranno Consiglio di Amministrazione, previa verifica dei essere esercitati i diritti di voto relativi alle azioni requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal detenute in eccesso rispetto al citato limite. presente statuto. 13.4. Per favorire il raggiungimento dello 15.4. Ove le disposizioni di legge lo scopo sociale, le Banche Affiliate operano, in consentono, la Società potrà procedere alla via preferenziale e nel rispetto delle direttive dematerializzazione delle azioni con le modalità impartite dalla Capogruppo, con le società che saranno determinate dal Consiglio di facenti parte del Gruppo e con le altre società Amministrazione. partecipate. Pag. 6 di 22
Recesso prima della data fissata per la prima convocazione, risultino iscritti al libro dei soci ed 16.1. Non hanno diritto di recedere dalla abbiano depositato le azioni presso la sede Società i soci che non hanno concorso sociale o le banche indicate nell’avviso di all’approvazione delle deliberazioni riguardanti: convocazione. a) la proroga del termine di durata della 18.4. Fermi gli effetti della rappresentanza Società; legale, alla stessa persona non possono essere b) l’introduzione, la modifica o la rimozione conferite più di dieci deleghe. In ogni caso la di vincoli alla circolazione dei titoli percentuale di capitale rappresentata da rappresentativi del capitale sociale. ciascuna persona, in proprio o per delega, non potrà in ogni caso superare il limite di cui all’art. 13.2. TITOLO III 18.5. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. ORGANI SOCIALI Assemblea ordinaria: Organi sociali competenze 17.1. Sono organi della Società: 19.1. L’Assemblea ordinaria: a) l’Assemblea dei Soci; a) approva il bilancio e delibera sulla b) il Consiglio di Amministrazione; destinazione degli utili; c) il Presidente del Consiglio di b) nomina gli Amministratori e i Sindaci e Amministrazione; occorrendo provvede alla loro revoca, in d) il Comitato Esecutivo; conformità alle previsioni di legge e del e) il Direttore Generale; presente statuto; f) il Collegio Sindacale. c) conferisce l’incarico, sentito il Collegio 17.2. Agli organi sociali di cui alle lettere da Sindacale, alla Società di revisione cui è b) a f) del precedente comma si applica, in affidata la revisione legale dei conti, ne materia di requisiti di professionalità, onorabilità determina il compenso e provvede alla e indipendenza, la vigente normativa legislativa, eventuale sua revoca; regolamentare e di vigilanza. d) determina i compensi spettanti agli organi da essa nominati; e) approva: (i) le politiche di remunerazione CAPO I e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante Assemblea: rappresentanza personale della Società e dell’intero e intervento gruppo; (ii) eventuali piani di remunerazione basati su strumenti 18.1. L’Assemblea è costituita dai Soci nelle finanziari (ad esempio, stock option); (iii) persone dei loro legali rappresentanti o nelle i criteri per la determinazione del persone da questi espressamente delegate ad compenso da accordare in caso di intervenirvi. risoluzione anticipata del rapporto di 18.2. Ogni socio può farsi rappresentare in lavoro o di cessazione anticipata dalla Assemblea con delega scritta, fermi restando le carica. L’Assemblea delibera inoltre incompatibilità e i limiti previsti dalla legge. sull’eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente 18.3. Hanno diritto di intervento e di voto in variabile e quella fissa della Assemblea i Soci che, almeno cinque giorni Pag. 7 di 22
remunerazione individuale superiore a 22.2. L’Assemblea straordinaria in seconda 1:1, nel rispetto dei quorum costitutivi e convocazione è regolarmente costituita con deliberativi previsti dalla legge; l’intervento di tanti soci che rappresentino più di f) delibera sulla responsabilità degli un terzo del capitale sociale e delibera con il Amministratori e dei Sindaci; voto favorevole di almeno i due terzi del capitale g) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti rappresentato in Assemblea, fatte salve le alla sua competenza dalla legge o dallo diverse disposizioni di legge. statuto. Convocazione Assemblea straordinaria: 23.1. Le Assemblee dei soci, sia ordinarie competenze che straordinarie, sono convocate dal 20.1. L’Assemblea straordinaria delibera: Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera dello stesso Consiglio di a) le modifiche dello statuto, salvo quanto Amministrazione. Le Assemblee si svolgono in previsto dal successivo art. 26.3 del Italia di regola presso la sede della Società o in presente statuto; altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, b) la nomina e la sostituzione dei liquidatori da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della e la determinazione dei relativi poteri; Repubblica, almeno quindici giorni prima di c) su ogni altra materia espressamente quello fissato per l’adunanza, contenente anche attribuita dalla legge alla sua l’indicazione del giorno, dell’ora dell’adunanza e competenza. l’elenco delle materie da trattare, fermi i diversi termini di legge eventualmente applicabili. Assemblea ordinaria: 23.2. In espressa deroga alle previsioni di cui quorum costitutivo e deliberativo al comma che precede, l’avviso di convocazione può essere inviato ai soci, 21.1. L’Assemblea ordinaria si ritiene nonché agli Amministratori ed ai Sindaci al validamente costituita in prima convocazione recapito da questi comunicato alla Società, quando vi sia rappresentata, direttamente o per mediante lettera raccomandata A/R, fax, Posta delega, almeno la metà del capitale sociale, ed Elettronica Certificata, ovvero con altro mezzo in seconda convocazione qualunque sia il che garantisca la prova dell’avvenuto numero delle azioni intervenute o ricevimento, almeno otto giorni prima rappresentate. dell’Assemblea, fermi i diversi termini di legge 21.2. L’Assemblea ordinaria delibera a eventualmente applicabili. maggioranza assoluta di voti. 23.3. Nell’avviso di convocazione può essere 21.3. Le nomine per le cariche sociali prevista una data di seconda convocazione – avvengono a maggioranza relativa. non oltre trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione – per il caso in cui 21.4. Nel caso di nomina di Amministratori e nell’adunanza precedente l’Assemblea non Sindaci, verificandosi parità di voti, rimane risulti legalmente costituita. eletto il più anziano di età. 23.4. In mancanza delle formalità di convocazione di cui ai precedenti commi 23.1 e Assemblea straordinaria: 23.2, l’Assemblea si reputa regolarmente quorum costitutivo e deliberativo costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale ed è presente la maggioranza 22.1. L’Assemblea straordinaria in prima degli Amministratori e dei Sindaci. In tale convocazione è regolarmente costituita e ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi delibera con il voto favorevole di più della metà alla discussione degli argomenti sui quali non si del capitale sociale. ritenga sufficientemente informato e dovrà Pag. 8 di 22
essere data tempestiva comunicazione delle dipendente della Società all’uopo designato dal deliberazioni assunte ai componenti degli Consiglio stesso. organi amministrativi e di controllo non presenti. 25.2. I componenti il Consiglio di 23.5. L’Assemblea ordinaria è convocata Amministrazione durano in carica tre esercizi e almeno una volta l’anno per l’approvazione del possono essere rieletti. bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura 25.3. Gli Amministratori devono possedere i dell’esercizio sociale. requisiti di onorabilità e professionalità e 23.6. L’Assemblea straordinaria è convocata rispettano i criteri di competenza, correttezza e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai degli incarichi prescritti dalla normativa pro sensi di legge. tempore vigente e dallo statuto, compreso il divieto di interlocking di cui all’art. 36 del d.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011. Almeno Assemblea: presidenza e quattro Amministratori devono altresì procedura possedere i requisiti per poter essere qualificati come “non esecutivi” e “indipendenti”. 24.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o 25.4. Ai fini delle previsioni del presente da chi lo sostituisce ai sensi del presente articolo, conformemente alla normativa vigente, statuto. sono considerati come “non esecutivi” gli Amministratori che: 24.2. Al Presidente spettano i compiti previsti dall’art. 2371, primo comma, del codice civile. (i) non sono membri del Comitato Esecutivo; 24.3. I verbali delle Assemblee sono firmati (ii) non sono destinatari di deleghe e non dal Presidente, dal Segretario e, ove designati, svolgono, anche solo in via di fatto, dagli scrutatori. funzioni attinenti alla gestione della 24.4. Nelle assemblee straordinarie è Società; necessaria l’assistenza di un notaio che (iii) non hanno incarichi direttivi nella Società adempie alle funzioni di segretario e ne redige (i.e. non hanno l’incarico di il verbale. sovraintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando 24.5. All’Assemblea interviene il Direttore l’assidua presenza in azienda, Generale. acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a CAPO II comitati manageriali e riferendo al Consiglio di Amministrazione circa l’attività svolta); Consiglio di (iv) non si trovano in alcuna delle situazioni Amministrazione: Composizione, durata e descritte ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) in alcuna delle società controllate ai sensi sostituzione dell’art. 2359 c.c. 25.1. La Società è amministrata da un 25.5. Ai fini delle previsioni del presente Consiglio di Amministrazione, composto da articolo, e fatte salve eventuali disposizioni più quindici Consiglieri di cui almeno cinque rigorose di carattere normativo direttamente appartenenti al genere meno rappresentato. Il applicabili alla Società e fermo restando quanto Consiglio nomina tra i propri componenti un previsto dall’art. 2399 c.c., sono considerati Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno con come “indipendenti” gli Amministratori non funzioni di Vicario su indicazione del esecutivi che: Presidente. Il Segretario del Consiglio è un Pag. 9 di 22
(i) non siano partecipanti della Società; consorziata o comunque appartenente (ii) non rivestano, o non abbiano rivestito nei alla sua rete, come definita dalle due anni precedenti all’assunzione disposizioni del decreto legislativo 27 dell’incarico, il ruolo di esponente presso gennaio 2010, n. 39 e relative un partecipante nella Società, una disposizioni attuative; società da questa controllate, ivi (ix) non ricoprano o non abbiano ricoperto comprese le Banche Affiliate, o gli negli ultimi due anni uno o più dei organismi o enti espressione delle seguenti incarichi: membro del banche di credito cooperativo; parlamento nazionale ed europeo o del (iii) non abbiano ricoperto, per più di nove Governo; assessore o consigliere anni negli ultimi dodici dall’assunzione regionale, provinciale o comunale; dell’incarico, incarichi di esponente presidente di giunta regionale, presidente presso un partecipante della Società, una di provincia; sindaco; presidente o società da questa controllate, ivi componente di consiglio circoscrizionale; comprese le Banche Affiliate, o gli presidente o componente del consiglio di organismi o enti espressione delle amministrazione di consorzi fra enti banche di credito cooperativo; locali; presidente o componente dei (iv) non abbiano ricoperto nei due anni consigli o delle giunte di unioni di comuni; precedenti all’assunzione dell’incarico la consigliere di amministrazione o carica di esponente con incarichi presidente di aziende speciali o istituzioni esecutivi nella Società; di cui all’articolo 114 del decreto (v) non abbiano rivestito per più di nove anni legislativo 18 agosto 2000, n. 267; negli ultimi dodici incarichi di esponente presidente o componente degli organi di nella Società; comunità montane; (vi) non siano esponenti con incarichi (x) non siano coniugi non legalmente esecutivi in una società in cui un separati, persone legate in unione civile esponente con incarichi esecutivi della o convivenza di fatto, parenti o affini entro Società ricopre l’incarico di consigliere di il quarto grado: 1) del presidente del amministrazione o di gestione; consiglio di amministrazione e degli (vii) non intrattengano, direttamente, esponenti con incarichi esecutivi della indirettamente o per conto di terzi, o non Società; 2) dei responsabili delle abbiano intrattenuto nei due anni principali funzioni aziendali della Società; precedenti all’assunzione dell’incarico, 3) di persone che si trovano nelle rapporti di lavoro autonomo o condizioni di cui ai punti da (i) a (ix). subordinato ovvero altri rapporti di natura 25.6. Dieci Amministratori sono eletti fra gli finanziaria, patrimoniale o professionale, Amministratori delle Banche Affiliate. I restanti anche non continuativi, con la Società o i Amministratori devono possedere almeno i relativi esponenti con incarichi esecutivi o requisiti di cui ai punti da (i) a (x) dell’articolo il suo presidente, con le società del 25.5, fermo restando quanto previsto negli Gruppo o altre società controllate dalla articoli 25.3, 25.4 e 25.5. Nessun socio e Società o i relativi esponenti con incarichi nessuna Banca Affiliata può avere più di un esecutivi o i loro presidenti, o con un esponente nel Consiglio di Amministrazione. partecipante della Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo 25.7. Non possono far parte del Consiglio di presidente, tali da comprometterne Amministrazione coloro che siano tra loro l’indipendenza; parenti o affini fino al quarto grado incluso; né i (viii) non siano soci, amministratori o parenti o gli affini, fino al quarto grado incluso, dipendenti ovvero non abbiano relazioni dei Sindaci e del Direttore Generale. significative di affari con il soggetto 25.8. Gli Amministratori provenienti dagli incaricato della revisione contabile della organi di amministrazione delle Banche Affiliate Società o di una entità associata, Pag. 10 di 22
vengono selezionati anche tenuto conto di dalla vigente normativa, non sono ammesse in criteri basati sul merito, i quali presuppongono votazione. che non possono essere eletti, e se eletti 25.12. I candidati riportati in ciascuna lista decadono, coloro: devono essere in possesso dei requisiti (i) che cessano, per qualunque ragione, necessari per integrare la composizione dalla carica ricoperta nella Banca qualitativa e quantitativa ottimale definita ex Affiliata; ante dal Consiglio di Amministrazione, in (ii) che sono esponenti della Banca Affiliata conformità di quanto previsto dalla legge e dal interessata da intervento correttivo o di presente statuto e al fine di assicurare la sostegno infragruppo nel corso del nomina di soggetti idonei a svolgere in modo mandato in Capogruppo; efficace il ruolo loro attribuito, un elevato livello (iii) che sono stati esponenti della Banca qualitativo e una adeguata diversificazione delle Affiliata nei due esercizi precedenti competenze e dei profili professionali. Con l’adozione di interventi correttivi o di riferimento agli esponenti provenienti dagli sostegno infragruppo da parte della organi di amministrazione delle Banche Capogruppo. Tale causa di ineleggibilità Affiliate, la composizione quali-quantitativa o decadenza ha efficacia per cinque anni definita ex ante individua, tra gli altri, specifici dall’adozione dei relativi interventi. criteri basati sul merito che tengano conto delle capacità dimostrate e dei risultati conseguiti 25.9. I membri del Consiglio di nell’attività di amministrazione, direzione e Amministrazione sono eletti dall’Assemblea, controllo delle Banche Affiliate di provenienza sulla base di una o più liste di candidati. nonché del livello di rischiosità delle stesse. 25.10. Il Consiglio di Amministrazione uscente 25.13. I soci sono informati, almeno 90 giorni presenta una lista di candidati Amministratori (la prima dell’Assemblea avente ad oggetto la “Lista del Consiglio”). La composizione e la nomina di un nuovo Consiglio di presentazione della Lista del Consiglio deve Amministrazione, della composizione quali- essere approvata, previo parere non vincolante quantitativa ottimale che quest’organo deve del Comitato Nomine, con il voto favorevole rispettare. La lista o le liste di cui al precedente della maggioranza qualificata pari ai due terzi comma 10 sono depositate presso la sede della dei componenti del Consiglio di Società almeno trenta giorni prima della data Amministrazione. Ulteriori liste possono essere fissata per la prima convocazione presentate dai soci che, congiuntamente dell’Assemblea. considerati, detengano una quota di capitale almeno pari a 15%. 25.14. Nel caso in cui sia stata ammessa una sola lista ed essa ottenga la maggioranza dei 25.11. Ciascuna lista deve recare un numero voti in Assemblea, vengono eletti tutti i di candidati pari a quello dei Consiglieri da componenti del Consiglio di Amministrazione. eleggere, elencati mediante un numero Nel caso in cui siano state ammesse più liste ed progressivo, tra i quali devono essere compresi almeno una di dette liste, oltre alla lista che ha e qualificati quelli in possesso dei requisiti di ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea, indipendenza di cui all’art. 25.5., includendo tra abbia ottenuto almeno il 20% dei voti questi almeno un candidato appartenente al validamente espressi in Assemblea, tutti gli genere meno rappresentato nella lista, e quelli Amministratori vengono eletti dalla lista che ha provenienti dagli organi di amministrazione ottenuto la maggioranza, tranne un delle Banche Affiliate di cui all’art. 25.6. e deve Amministratore. In tale ipotesi si procederà alla in ogni caso rispettare la vigente normativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, quota di genere applicabile. Le liste non nel rispetto della quota di genere prevista dalla presentate nei termini e con le modalità normativa vigente, come segue: prescritte dalle disposizioni statutarie, oltre che (i) dalla lista che ha ottenuto la Pag. 11 di 22
maggioranza, vengono eletti tutti i cessione di partecipazioni strategiche e Consiglieri da eleggere, con esclusione l’acquisto, la costruzione e la vendita di dell’ultimo della lista qualificato come immobili nonché le operazioni di fusione “indipendente”; e scissione che coinvolgono società (ii) dalla lista che ha ottenuto il maggior partecipate. In questo contesto, il numero di voti tra le altre liste, viene Consiglio di Amministrazione, eletto il primo candidato della lista stessa coerentemente con le funzioni di qualificato come “indipendente” o il supervisione strategica ad esso attribuite successivo candidato della lista stessa valuta le operazioni da effettuare, se del qualificato come “indipendente” che caso specificandone condizioni e limiti di consenta di rispettare la composizione di natura strategica e demanda al Comitato genere prevista dalla normativa vigente. Esecutivo la definizione delle In caso di parità di voti fra più liste prevale caratteristiche di tali operazioni inclusi, in quella presentata da Soci in possesso via esemplificativa, tempi, modalità e della maggiore partecipazione al capitale prezzo delle stesse; sociale al momento della presentazione d) approva il progetto di governo societario della lista e, in subordine, dal maggior e l’assetto organizzativo della Società, numero di Soci. In caso di ulteriore parità, compreso il sistema dei flussi informativi, prevarrà la lista presentata per prima in definendo le policy, dettando regolamenti ordine cronologico. e valutando, con cadenza almeno annuale, la relativa adeguatezza. In tale 25.15. Coloro che si trovino in ipotesi di ambito, in particolare, approva una policy incompatibilità decadono dall’incarico di per la promozione della diversità e della Amministratore della Società, qualora, inclusività nonché una policy per la contestualmente all’accettazione, non pongano gestione del dialogo da parte degli termine alla situazione che costituisce causa di amministratori con gli azionisti. incompatibilità con efficacia immediata. Stabilisce, inoltre, regole di condotta professionale per il personale della Consiglio di banca, anche attraverso un codice etico o strumenti analoghi, e ne garantisce Amministrazione: competenze l’attuazione, monitorandone il rispetto da 26.1. Il Consiglio di Amministrazione è parte del personale; l’organo cui sono attribuite funzioni di indirizzo e) garantisce l’adozione di misure della gestione e di supervisione strategica. finalizzate a prevenire e gestire i conflitti di interesse e detta disposizioni per la 26.2. Ferme restando le competenze che, gestione delle operazioni con soggetti per legge o in base al presente statuto, sono collegati; riservate all’Assemblea, nell’esercizio delle sue f) approva i sistemi contabili e di funzioni di indirizzo e supervisione strategica rendicontazione; della Società, il Consiglio di Amministrazione: g) approva la costituzione di comitati interni a) definisce le linee strategiche e gli indirizzi al Consiglio di Amministrazione, gestionali, funzionali a garantire il compresi i Comitati Endoconsiliari di cui raggiungimento dello scopo sociale e ne all’art. 31 del presente statuto, e, se del monitora l’attuazione; caso, ad altri organi aziendali, b) stabilisce i criteri per il coordinamento e nominandone i componenti; l’indirizzo delle Banche Affiliate e delle h) approva i regolamenti interni del altre società del Gruppo e per Comitato Esecutivo e di ciascuno dei l’esecuzione delle istruzioni delle autorità Comitati Endoconsiliari di cui al di vigilanza; successivo art. 31 del presente statuto; c) delibera in ordine all’assunzione e alla i) approva l’acquisto di azioni proprie nei limiti della riserva costituita a tal fine; Pag. 12 di 22
j) nomina, revoca e determina il Presidente del Comitato Esecutivo, dei trattamento economico del Direttore Consiglieri facenti parte del Comitato Generale della Società; Esecutivo, nonché dei Consiglieri che k) nomina e revoca i responsabili delle siano stati investiti dal Consiglio di funzioni aziendali di controllo della Amministrazione di particolari incarichi, in Società, previo parere del Collegio coerenza con i compensi determinati per Sindacale; il Consiglio di Amministrazione l) svolge ogni competenza ad esso dall’Assemblea e con la politica in assegnata ex lege in relazione al sistema materia di retribuzione e remunerazione dei controlli interni, in conformità della approvata dall’Assemblea con riguardo normativa tempo per tempo vigente. In all’organo con funzione di supervisione questo contesto, il Consiglio di strategica e di gestione; Amministrazione approva il processo di r) individua gli Amministratori, diversi da convalida per l’investimento in nuovi quelli indicati nel presente statuto, ai prodotti o servizi, l’avvio di nuove attività quali è attribuita la rappresentanza della o l’inserimento in nuovi mercati e approva Società e conferisce a dipendenti poteri la politica in tema di esternalizzazione; di firma in rappresentanza della Società, m) adotta e sottopone a riesame, con determinando i limiti degli stessi; cadenza almeno annuale, la politica in s) delibera, sentito il Collegio Sindacale, in tema di remunerazione approvata ordine alle domande di ammissione al dall’Assemblea e, in conformità con tale Gruppo e su quelle di recesso o politica, detta le relative direttive per esclusione dal Gruppo delle Banche l’adozione delle conseguenti Affiliate; deliberazioni; t) definisce i regolamenti e i procedimenti n) svolge ogni competenza ad esso elettorali delle Banche Affiliate da assegnata dalla normativa tempo per sottoporre all’approvazione delle tempo vigente in materia di politiche e Assemblee delle stesse; prassi di remunerazione e, in tale u) valuta l’adeguatezza degli organi delle contesto, valuta la coerenza della politica Banche Affiliate e, eventualmente, della Società in tema di remunerazione emana direttive alla singola Banca con i piani strategici della Società e i Affiliata per opporsi, con specifica rischi aziendali; motivazione, alla nomina di candidati o) designa, qualora ne abbia facoltà, i ritenuti non idonei; componenti degli organi amministrativi e v) nomina o revoca con specifica di controllo e i direttori generali delle motivazione, nei casi previsti dalla società partecipate; fornisce altresì normativa e regolati dal contratto di indicazioni per la revoca dei direttori coesione, gli esponenti delle Banche generali delle società partecipate; Affiliate; p) supervisiona il processo di informazione w) in caso di sostituzione di un componente al pubblico e di comunicazione della revocato, indica alla Banca Affiliata, nei Società, intendendosi per tale il processo casi previsti dalla normativa e dal riguardante i tempi e i modi che la Società contratto di coesione, la persona da deve adottare sia nell’adempimento di nominare; obblighi informativi cui essa sia tenuta x) approva preventivamente le operazioni per legge sia nell’effettuazione di delle Banche Affiliate che abbiano rilievo comunicazioni nei confronti del pubblico strategico sul piano patrimoniale o che prescindano dalla sussistenza di un finanziario per il Gruppo o per le singole obbligo normativo; Banche Affiliate, ivi comprese le q) determina, sentito il Collegio Sindacale, operazioni di fusione, scissione, cessione la misura del compenso del Presidente o acquisto di beni e rapporti giuridici, del Consiglio di Amministrazione, del acquisto o cessione di partecipazioni e Pag. 13 di 22
immobili, apertura, chiusura, acquisto o e) trasferimento della sede sociale nel cessione di succursali in Italia e territorio nazionale. all’estero, prestazione all’estero di servizi 26.4. Il Consiglio di Amministrazione, nel senza stabilimento di succursali. Delibera rispetto delle disposizioni di legge e del altresì in ordine all’articolazione presente statuto, delega al Comitato Esecutivo territoriale e alla rete distributiva (anche funzioni di gestione, nominandone i componenti fuori sede) delle Banche Affiliate al fine di e determinando i limiti della delega; la delega coordinarne e razionalizzarne la lascia impregiudicata la possibilità del Consiglio presenza sul territorio in una prospettiva di Amministrazione di impartire direttive agli di efficacia mutualistica, efficienza ed organi delegati e di avocare a sé operazioni eliminazione delle duplicazioni; rientranti nella delega. y) valuta i casi di inadempimento delle direttive emanate e degli obblighi previsti 26.5. Il Comitato Esecutivo riferisce al dal contratto di coesione da parte delle Consiglio di Amministrazione e al Collegio Banche Affiliate e stabilisce i relativi Sindacale sull’andamento generale della interventi (preventivi, correttivi e di gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sostegno infragruppo) e le relative nonché sulle operazioni particolarmente sanzioni in conformità con quanto significative effettuate dalla Società secondo la previsto nel contratto di coesione; periodicità individuata nel relativo regolamento z) approva, riesamina e aggiorna il piano di interno. Il Consiglio di Amministrazione assicura risanamento, nonché cura la sua un efficace confronto dialettico con il Comitato modifica e il suo aggiornamento su Esecutivo. richiesta dell’autorità di vigilanza. In tale ambito, inoltre, adotta, su richiesta 26.6. Resta fermo che, in materia di gestione dell’autorità di vigilanza, le modifiche da corrente della Società, possono essere conferiti poteri al Direttore Generale e ad altri dipendenti apportare all’attività, alla struttura della Società, anche riuniti in comitati. organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e le altre 26.7. Il Consiglio di Amministrazione può, misure necessarie per conseguire le inoltre, delegare proprie attribuzioni ad uno o finalità del piano di risanamento, nonché più dei suoi componenti, determinandone i provvede all’eliminazione delle cause relativi poteri. che formano presupposto dell’intervento precoce. Decide, infine, di adottare una 26.8. Le decisioni assunte dai soggetti misura prevista nel piano di risanamento delegati sono portate a conoscenza del o di astenersi dall’adottare una misura Consiglio di Amministrazione con le modalità pur ricorrendone le circostanze. dallo stesso fissate. 26.3. Sono attribuite inoltre alla competenza 26.9. Gli organi delegati riferiscono al del Consiglio di Amministrazione le Consiglio di Amministrazione e al Collegio deliberazioni concernenti: Sindacale sull’andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, a) operazioni di fusione ai sensi degli articoli nonché sulle operazioni particolarmente 2505 e 2505-bis cod. civ. ed operazioni di significative effettuate dalla Società secondo la scissione ai sensi dell’articolo 2506-ter periodicità indicata nel relativo regolamento. cod. civ., b) istituzione o soppressione di sedi secondarie, Consiglio di c) riduzione del capitale in caso di recesso Amministrazione: Convocazione e del socio, procedimento d) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, Pag. 14 di 22
27.1. Il Consiglio di Amministrazione è 27.10. È ammessa la possibilità, per le riunioni convocato dal Presidente o, in sua assenza, da del Consiglio di Amministrazione, di intervenire chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto. alle adunanze mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e video 27.2. Il Consiglio di Amministrazione si conferenza, a condizione che tutti i partecipanti aduna, di regola, con periodicità almeno alla riunione possano essere identificati e sia bimestrale e tutte le volte che il Presidente lo loro consentito di seguire la riunione e di ritenga necessario o ne faccia richiesta la metà intervenire in tempo reale nella trattazione e dei componenti o il Comitato Esecutivo o il discussione degli argomenti all’ordine del Collegio Sindacale. giorno loro resi noti o comunque affrontati nel 27.3. L’avviso di convocazione, contenente la corso della riunione. Verificatisi questi data, l’ora, il luogo della riunione e l’elenco degli presupposti, la riunione si considera tenuta nel argomenti da trattare, è trasmesso ai luogo di convocazione del Consiglio di componenti del Consiglio di Amministrazione Amministrazione in cui si trovano almeno il ed ai Sindaci con lettera, o altra comunicazione Presidente ed il segretario. scritta a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso CAPO III di urgenza, almeno quarantotto ore prima della riunione stessa. Presidente 27.4. Le adunanze sono valide quando vi 28.1. Il Presidente promuove l’effettivo intervenga almeno la maggioranza dei funzionamento del sistema di governo componenti. societario e, in particolare, del Consiglio di 27.5. Le deliberazioni sono prese a Amministrazione, favorendo, in quel contesto, maggioranza dei voti degli intervenuti alla la dialettica tra Consiglieri esecutivi e non riunione; in caso di parità prevale il voto di chi esecutivi; egli garantisce l‘equilibrio di poteri tra presiede l’adunanza. Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo, con particolare riferimento ai poteri 27.6. Le deliberazioni aventi ad oggetto la delegati. costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare devono essere approvate con il 28.2. Il Presidente si pone quale interlocutore voto favorevole della maggioranza assoluta dei del Comitato Esecutivo, dei Comitati componenti del Consiglio di Amministrazione. Endoconsiliari di cui all’art. 23 del presente statuto, nonché del Collegio Sindacale. 27.7. Le deliberazioni aventi ad oggetto temi relativi all’Accordo di Garanzia e ai sistemi di 28.3. In linea con quanto precede, il controllo e intervento sulle Banche Affiliate che Presidente non ha un ruolo esecutivo né svolge, interessino, nello specifico, la Banca Affiliata in neppure di fatto, funzioni gestionali, ferma cui un Amministratore della Società riveste la restando la possibilità di assumere, su proposta carica di esponente devono essere approvate vincolante degli organi esecutivi e in caso di con l’esclusione del voto dell’esponente urgenza, le decisioni di competenza del interessato e con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, riferendo a Collegio Sindacale. quest’organo in occasione della prima riunione successiva. 27.8. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da chi lo 28.4. Il Presidente ha la rappresentanza sostituisce ai sensi del presente statuto. legale della Società e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede 27.9. Le deliberazioni devono risultare da l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione; verbale sottoscritto dal Presidente e dal fissa l’ordine del giorno del Consiglio di segretario. Amministrazione, ne coordina i lavori e Pag. 15 di 22
provvede affinché adeguate informazioni sulle 29.5. In caso di assenza o impedimento del materie iscritte all’ordine del giorno vengano Presidente del Comitato Esecutivo, le sue fornite a tutti i Consiglieri; provvede funzioni sono assunte dal componente del all’esecuzione delle deliberazioni Comitato Esecutivo più anziano nella carica o, dell’Assemblea; può conferire procure speciali nel caso di pari anzianità, dal componente più a terzi. anziano di età. 28.5. In caso di assenza o di impedimento del 29.6. Il Comitato Esecutivo si aduna almeno Presidente le sue funzioni e i suoi poteri sono una volta al mese ed ogni qualvolta lo reputi assunti dal Vice Presidente Vicario e, in caso di necessario il Presidente del Comitato stesso o assenza o impedimento di questi, dall’altro Vice lo richiedano almeno due dei suoi componenti; Presidente. In caso di assenza anche dei Vice le modalità e i termini di convocazione sono gli Presidenti le funzioni ed i poteri relativi sono stessi previsti per il Consiglio di assunti dal Consigliere più anziano nella carica Amministrazione. o, nel caso di pari anzianità, dal Consigliere più 29.7. Le adunanze sono valide quando vi anziano di età. intervenga almeno la maggioranza dei 28.6. Nei confronti dei soci e dei terzi la firma componenti del Comitato. di chi sostituisce il Presidente fa fede 29.8. Le deliberazioni sono prese a dell’assenza o dell’impedimento. maggioranza dei voti degli intervenuti alla riunione e devono risultare da verbale CAPO IV sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Comitato Esecutivo: Comitato Esecutivo: Composizione, convocazione e competenze procedimento 30.1. Nell’ambito dei poteri che la legge e lo Statuto non riservano alla sua esclusiva 29.1. Il Comitato Esecutivo è composto da competenza, il Consiglio di Amministrazione cinque Amministratori nominati dal Consiglio di può conferire al Comitato Esecutivo specifiche Amministrazione e nomina tra i propri deleghe per la gestione corrente della Società componenti un Presidente. Segretario del e, in particolare, nelle materie di seguito Comitato è un dipendente della Società all’uopo riportate, definendo i contenuti, i limiti e le designato dal Comitato stesso. modalità per il loro esercizio: 29.2. Un componente del Comitato Esecutivo deve possedere i requisiti di cui ai punti da (i) a − concessione del credito; (x) dell’articolo 25.5. − classificazione e valutazione dei crediti; − emissioni obbligazionarie; 29.3. Il Presidente del Consiglio di − operazioni in strumenti finanziari, Amministrazione non può essere componente partecipazioni ad aste su titoli di Stato e del Comitato Esecutivo. Partecipano alle sottoscrizioni a fermo; adunanze il Presidente del Consiglio di − attuazione delle politiche e delle Amministrazione, i Sindaci e il Direttore procedure relative alla governance e alla Generale. gestione del rischio della Società; 29.4. Il Comitato Esecutivo è convocato dal − creazione, modifica o soppressione di Presidente del Comitato stesso, ovvero da chi strutture aziendali; lo sostituisce ai sensi del presente statuto. Il − approvazione delle norme di processo; Presidente del Comitato Esecutivo redige − definizione dei processi di gestione del l’ordine del giorno e ne presiede le adunanze. sistema informativo e delle regole di governo dei dati; Pag. 16 di 22
− gestione del contenzioso. Direttore Generale 30.2. Il Comitato Esecutivo riferisce al 32.1. Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri Consiglio di Amministrazione circa l’attività conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio svolta secondo la periodicità e con le modalità di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, definite nel suo regolamento interno, approvato nell’esercizio della funzione di sovrintendenza, dal Consiglio di Amministrazione. coordinamento e controllo, provvede alla gestione degli affari correnti, esercita i poteri in materia di spesa e di operazioni finanziarie nei Comitati Endoconsiliari limiti assegnatigli, sovraintende 31.1. Sono istituiti, all’interno del Consiglio di all’organizzazione e al funzionamento delle Amministrazione, i seguenti quattro Comitati unità organizzative aziendali, dà esecuzione Endoconsiliari: il Comitato Nomine, il Comitato alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Rischi, il Comitato Remunerazioni e il Comitato Amministrazione e dal Comitato Esecutivo. Controlli e Interventi Banche Affiliate. 32.2. Nell’espletamento delle sue funzioni, il 31.2. Il Comitato Nomine, il Comitato Rischi e Direttore Generale si avvale degli altri il Comitato Remunerazioni sono investiti delle componenti la Direzione Generale e riferisce e funzioni e dei compiti per ciascuno di essi risponde al Consiglio di Amministrazione e al previsti dalla normativa, anche regolamentare, Comitato Esecutivo. pro tempore vigente. Il Comitato Controlli e 32.3. Il Direttore Generale partecipa, con Interventi Banche Affiliate viene costituito con potere di proposta, alle riunioni del Consiglio di poteri consultivi, istruttori e propositivi negli Amministrazione e del Comitato Esecutivo. ambiti relativi all’Accordo di Garanzia e ai sistemi di controllo e intervento sulle Banche 32.4. Il Direttore Generale è il capo del Affiliate. personale e della struttura, propone assunzioni, promozioni e revoche ed assicura che le 31.3. Ciascuno dei Comitati Endoconsiliari è politiche aziendali e le procedure siano composto da tre Consiglieri non esecutivi, due tempestivamente comunicate a tutto il dei quali indipendenti, ad eccezione del personale. Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate all’interno del quale tutti i Consiglieri sono 32.5. In caso di assenza o di impedimento del indipendenti. Essi si differenziano per almeno Direttore Generale, le sue funzioni vengono un componente. assunte da Dirigenti della Società all'uopo designati dal Consiglio di Amministrazione. Di 31.4. Uno dei componenti indipendenti di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il ciascuno dei Comitati Endoconsiliari ne assume Direttore Generale fa prova dell'assenza o la presidenza. dell'impedimento. 31.5. I compiti, i poteri e le risorse attribuiti a ciascuno dei Comitati Endoconsiliari sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, che ne CAPO VI approva i rispettivi regolamenti interni. 31.6. Qualora venga eletto un Collegio Sindacale: Amministratore da una lista diversa da quella composizione, requisiti, durata, compensi che ha ottenuto la maggioranza ai sensi e procedimento dell’articolo 25.14, punto (ii), tale soggetto deve essere nominato componente di almeno uno 33.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre dei Comitati Endoconsiliari. Sindaci Effettivi, tra cui almeno uno appartenente al genere meno rappresentato, e due Supplenti, tra cui almeno uno appartenente CAPO V al genere meno rappresentato, nominati dalla Pag. 17 di 22
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