STATUTO ICCREA BANCA S.p.A - Approvato dall'Assemblea dei Soci del 16 giugno 2022

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STATUTO ICCREA BANCA S.p.A.

Approvato dall’Assemblea dei Soci
del 16 giugno 2022
d) la prestazione di servizi di supporto a
                   TITOLO I                                favore delle società del Gruppo;
                                                        e) ogni       attività,    anche    finanziaria,
                                                           strumentale, connessa o accessoria alle
           SEZIONE I                                       attività di cui ai punti precedenti, ivi
 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE,                              compreso il rilascio di garanzie
   SEDE, DURATA E OGGETTO                                  nell’interesse delle società partecipate e
    SOCIALE DELLA SOCIETA’                                 delle banche di credito cooperativo/
                                                           casse rurali ed artigiane che hanno
                                                           aderito al contratto di coesione con la
                  Denominazione                            Società e hanno adottato le connesse
                                                           clausole statutarie (le “Banche Affiliate”);
1.1.    È costituita una società per azioni             f) l’attività di indirizzo e di coordinamento
denominata “Iccrea Banca S.p.A. – Istituto                 delle società del Gruppo;
Centrale del Credito Cooperativo” e, in forma          g) lo svolgimento di funzioni creditizie, di
abbreviata, "Iccrea Banca S.p.A.".                         intermediazione tecnica e di assistenza
1.2.    Iccrea Banca S.p.A. (di seguito la                 finanziaria in ogni forma e mediante ogni
“Società”) è la capogruppo del Gruppo bancario             idonea iniziativa consentita in materia
Cooperativo Iccrea (di seguito il “Gruppo”).               dalle      leggi     vigenti  e    volta   al
                                                           perseguimento di fini di interesse delle
                                                           società del Gruppo e, in particolare, per:
                  Durata
                                                             (i) assicurare l’accesso, anche in via
2.1.    La durata della Società è fissata al 31                    indiretta, ai mercati interbancari
dicembre 2050 e può essere modificata con                          domestici e internazionali;
deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei               (ii) fornire servizi di natura operativo-
soci.                                                              contabile mediante i quali le società
                                                                   del Gruppo possono effettuare lo
                                                                   scambio e il regolamento di incassi
                  Sede                                             e pagamenti sui sistemi di clearing
3.1.   La Società ha sede legale e direzione                       domestici e internazionali;
generale in Italia, a Roma.                                  (iii) fornire     servizi    tecnologici   e
                                                                   infrastrutturali per l’accesso alle
3.2.     La Società può istituire in Italia e                      procedure interbancarie nazionali
all’estero sedi secondarie e uffici.                               ed europee;
                                                             (iv) intermediare i flussi finanziari e
                                                                   gestire     il   collateral   per   la
                  Oggetto                                          partecipazione alle operazioni di
4.1.   La Società ha per oggetto                 lo                politica       monetaria     e     per
svolgimento delle seguenti attività:                               l’assolvimento in via indiretta degli
                                                                   obblighi di riserva presso la Banca
    a) la raccolta del risparmio;                                  Centrale;
    b) l'esercizio del credito nelle sue varie
       forme e l’attività di acquisto di crediti di     h) l’attuazione di ogni intervento, anche di
       impresa;                                            garanzia, previsto dal contratto di
    c) l’assunzione, il coordinamento e la                 coesione sottoscritto con le Banche
       gestione di partecipazioni in società               Affiliate.
       esercenti attività bancaria, finanziaria e     4.2.    La Società, inoltre, può compiere, con
       strumentale all’attività delle società del     l'osservanza delle disposizioni normative e
       Gruppo e dei Soci;                             regolamentari di tempo in tempo vigenti, tutte le
                                                      operazioni ed i servizi bancari e finanziari

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consentiti, nonché ogni altra operazione                       applicabile consente di includere nel
strumentale o comunque connessa al                             Gruppo.
raggiungimento dello scopo sociale.
4.3.      La Società supporta le Banche Affiliate                        Capogruppo
e le altre società componenti il Gruppo
nell’esercizio      delle    rispettive     attività,   6.1.      La Società, in qualità di Capogruppo, ai
assicurando la stabilità e la solidità del Gruppo,      sensi dell’articolo 37-bis del D.Lgs. 1°
salvaguardando i principi mutualistici e                settembre 1993, n. 385 e successive
localistici di riferimento e sostenendo la              modificazioni, esercita, nel rispetto delle finalità
capacità delle Banche Affiliate di sviluppare lo        mutualistiche e sulla base del contratto di
scambio mutualistico con i soci e l’operatività         coesione sottoscritto con le Banche Affiliate,
nei territori di competenza.                            l’attività di direzione e di coordinamento sulle
                                                        stesse Banche Affiliate, emanando disposizioni
4.4.   La Società può emettere obbligazioni             vincolanti anche per l’esecuzione delle
conformemente alle vigenti disposizioni                 istruzioni impartite dalle competenti autorità di
normative.                                              vigilanza e per l’attuazione del contratto di
4.5.     La     Società       può      assumere         coesione. La Società esercita l’attività di
partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti        direzione e coordinamento anche sulle altre
e alle condizioni previsti dalle norme in vigore,       società controllate dalla Capogruppo.
in società che, in funzione della loro                  6.2.      La Società adotta interventi nei
specializzazione, siano in grado di concorrere al       confronti delle Banche Affiliate proporzionati al
miglior conseguimento dell’oggetto sociale.             livello di rischiosità delle stesse.
4.6.      La Società può inoltre assumere
partecipazioni nelle Banche Affiliate ai sensi
                                                                         Ammissione al Gruppo
dell’art. 150-ter del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.
385 e sue successive modificazioni ed                   7.1.   Ai fini dell’ammissione al Gruppo,
effettuare operazioni analoghe previste dalla           ciascuna banca di credito cooperativo deve:
normativa.
                                                         a)    essere costituita in forma di banca di
4.7.   La Società può compiere tutte le                        credito cooperativo;
operazioni   ritenute   dal     Consiglio di             b)    ottemperare ai requisiti previsti dalle
Amministrazione necessarie od utili per il                     norme sulla cooperazione di credito e la
raggiungimento dell’oggetto sociale.                           vigilanza cooperativa;
                                                         c)    sottoscrivere il contratto di coesione;
                                                         d)    rispettare i requisiti di capitale o di
                   SEZIONE II                                  liquidità obbligatori previsti dalle norme
                GRUPPO BANCARIO                                prudenziali       e      quelli     specifici
               COOPERATIVO ICCREA                              eventualmente richiesti dalle autorità di
                                                               vigilanza;
                                                         e)    risultare adempiente rispetto alle
                      Composizione                             Disposizioni di Vigilanza applicabili
                                                               nonché a specifiche richieste dell’Autorità
5.1.           Il Gruppo è composto da:
                                                               di Vigilanza o di altre autorità competenti.
  a)      Iccrea Banca S.p.A., in qualità di
                                                        7.2.     Il consiglio di amministrazione della
          capogruppo (la “Capogruppo”);
                                                        Società, sentito il collegio sindacale, delibera in
  b)      le Banche Affiliate;
                                                        merito all’ammissione della banca richiedente
  c)      le altre banche, società finanziarie e
                                                        sulla base dei requisiti e delle condizioni di
          strumentali controllate dalla Capogruppo;
                                                        ammissione previsti nel comma 1 del presente
  d)      gli eventuali sottogruppi territoriali;
                                                        Articolo. In caso di diniego dell’ammissione,
  e)      gli altri soggetti che la normativa

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nella delibera verranno riportate le relative                 della Società, gli appropriati poteri di
motivazioni.                                                  intervento correttivo o di sostegno
                                                              infragruppo.
7.3.     Nell’ipotesi in cui i requisiti necessari ai
fini dell’ammissione al Gruppo non risultino            8.2.     La delibera, debitamente motivata,
sussistenti, la Società – ove possibile, a              relativa all’esclusione di una Banca Affiliata
seconda dei requisiti e delle condizioni che non        viene adottata dal consiglio di amministrazione
dovessero risultare sussistenti - propone alla          della Società, sentito il collegio sindacale, ed è
banca richiedente un piano di interventi                comunicata all’Autorità di Vigilanza non oltre il
correttivi di cui la Società monitora l’attuazione.     termine di 5 giorni dalla relativa adozione.
Al termine dell’attuazione di tale piano, la
                                                        8.3.    L’efficacia dell’esclusione è in ogni caso
Società verifica nuovamente la sussistenza o
                                                        subordinata all’autorizzazione dell’Autorità di
meno dei requisiti e delle condizioni necessari
                                                        Vigilanza.
per l’ammissione al Gruppo Bancario
Cooperativo.
7.4.     La delibera della Società in merito                            Recesso dal Gruppo
all’ammissione o al diniego dell’ammissione             9.1.    Una Banca Affiliata può recedere dal
della banca richiedente è comunicata                    Gruppo in caso di modifica del contratto di
all’Autorità di Vigilanza non oltre 5 giorni dalla      coesione, a condizione che la Banca Affiliata
relativa adozione. L’ammissione o il diniego di         abbia espresso il proprio rifiuto a tali modifiche
ammissione non è efficace e non può essere              e il tenore delle stesse sia tale da risultare
eseguita fino a quando non intervenga                   oggettivamente pregiudizievole rispetto ai diritti
l’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza.            ed obblighi della Banca Affiliata che intende
7.5.    La banca di credito cooperativo adotta          esercitare il recesso.
uno statuto conforme allo schema di statuto tipo        9.2.     La Banca Affiliata che intende
previsto per le Banche Affiliate, aderisce al           esercitare il diritto di recesso ne dà
contratto di coesione e mette a disposizione i          comunicazione alla Società entro 60 giorni dal
mezzi previsti dal contratto di coesione per la         verificarsi delle ipotesi di recesso.
garanzia.
                                                        9.3.    La Capogruppo valuta il rispetto delle
                                                        condizioni previste dal contratto di coesione e
                    Esclusione dal Gruppo               dal presente Articolo nonché gli impatti della
                                                        decisione sui requisiti prudenziali del Gruppo,
8.1.    La Società, verificata la gravità delle
                                                        quindi approva o respinge la richiesta di
violazioni e tenuto conto della reiterazione delle
                                                        recesso con delibera motivata, da assumersi
stesse, nonché degli impatti della propria
                                                        entro 90 giorni dalla data di ricezione del
decisione sui requisiti prudenziali del Gruppo,
                                                        preavviso, informandone la Banca Affiliata.
delibera l’esclusione di una Banca Affiliata,
dandone informativa alla stessa, se:                    9.4.     Il recesso sarà efficace alla successiva
                                                        tra le seguenti date: (i) ventiquattro mesi
  a)      la Banca Affiliata (i) ha commesso gravi
                                                        successivi alla ricezione della comunicazione di
          o ripetute violazioni delle obbligazioni
                                                        cui sopra e (ii) la data di ricezione
          previste nel contratto di coesione, delle
                                                        dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.
          disposizioni di vigilanza afferenti al
          Gruppo o delle ulteriori disposizioni
          normative o regolamentari applicabili al                      Accordo di Garanzia
          Gruppo; o (ii) non rispetta le direttive
          della Società; o (iii) ostacola l’esercizio   10.1. La Società aderisce all’accordo di
          dell’attività di direzione e coordinamento    garanzia in solido e reciproca tra la Capogruppo
          da parte della Società; e                     e le Banche Affiliate al Gruppo (congiuntamente
  b)      sono stati inutilmente esperiti, da parte     le “Banche Aderenti”). L’accordo prevede

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meccanismi di sostegno finanziario infra-gruppo                  SEZIONE III
con cui le Banche Aderenti si forniscono il              SOTTOGRUPPI TERRITORIALI DEL
sostegno finanziario necessario per assicurare
la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il        GRUPPO BANCARIO
rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste         COOPERATIVO ICCREA
dell’autorità competente nonché per evitare
l’assoggettamento a procedure di risoluzione o
di assoggettamento a liquidazione coatta                                   Costituzione di sottogruppi
amministrativa.                                          territoriali del Gruppo Bancario
10.2. L’accordo di garanzia prevede, inoltre,
                                                         Cooperativo Iccrea
che la Società e ciascuna delle Banche Affiliate         11.1. I sottogruppi territoriali eventualmente
al Gruppo assumono in solido le obbligazioni             costituiti nel Gruppo Bancario Cooperativo
della Società e di ogni altra Banca Aderente che         Iccrea sono composti da:
si renda inadempiente verso i propri creditori
per tutte le passività non subordinate. L’obbligo         a)   una banca costituita in forma di società
di garanzia della Capogruppo e di ciascuna                     per azioni, controllata dalla Capogruppo
delle Banche Affiliate al Gruppo è commisurato                 e soggetta alla direzione e al
alle rispettive esposizioni ponderate per il                   coordinamento di questa;
rischio ed è contenuto entro il limite quantitativo       b)   banche di credito cooperativo affiliate al
delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti               gruppo bancario cooperativo in quanto
obbligatori a livello individuale, come definiti               aderenti dirette al contratto di coesione e
dalla disciplina prudenziale applicabile.                      soggette, unitamente alla banca di cui al
                                                               punto a), a direzione e coordinamento
10.3. La richiesta di pagamento della                          della medesima Capogruppo; le banche
garanzia potrà essere avanzata nei confronti                   di credito cooperativo appartenenti a un
della Capogruppo solo dopo che la stessa sia                   sottogruppo hanno la sede legale in una
stata avanzata nei confronti della Banca Affiliata             stessa regione o in regioni limitrofe e
debitrice e tale richiesta sia rimasta                         rappresentano una quota significativa
insoddisfatta.                                                 (almeno il 10 per cento) della somma del
                                                               totale attivo delle banche di credito
10.4. Fatto salvo quanto previsto nel
precedente comma, la Capogruppo provvede in                    cooperativo affiliate;
prima           istanza        all’adempimento            c)   eventuali    altre     società    bancarie,
                                                               finanziarie e strumentali controllate dalla
dell’obbligazione di garanzia o, a seconda dei
                                                               banca di cui al punto a).
casi, alla somministrazione dei mezzi necessari
per l’adempimento da parte della Banca Affiliata
inadempiente, con priorità rispetto alle altre                           Rapporti tra la Capogruppo
Banche Affiliate diverse dalla Banca Affiliata
debitrice,     le     quali,   ove     richieste
                                                         e i sottogruppi territoriali del Gruppo
dell’adempimento,         possono       opporre          12.1. La banca di cui alla lettera a) del
l’eccezione di preventiva escussione della               precedente art. 11.1 svolge funzioni di supporto
Capogruppo.                                              della Società per l’attività di indirizzo e
                                                         monitoraggio       delle     Banche      Affiliate
                                                         appartenenti al sottogruppo territoriale, nel
                                                         rispetto dei criteri e della metodologia definiti
                                                         dalla Società per l’intero Gruppo. A tal fine, la
                                                         stessa banca, ferma restando la responsabilità
                                                         della Capogruppo per l’esercizio dell’attività di
                                                         direzione e coordinamento, trasmette alle
                                                         Banche Affiliate del sottogruppo le disposizioni
                                                         impartite dalla Capogruppo, ne verifica il

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rispetto, segnala alla Società eventuali                     13.5. Il domicilio dei soci, per quanto
scostamenti e anomalie e può proporre i relativi             concerne i loro rapporti, tra loro e con la
interventi.                                                  Società, è quello risultante dal libro dei soci.

                                                                             Capitale
           TITOLO II                                         14.1. Il capitale sociale è di euro
  SOCI – CAPITALE SOCIALE –                                  1.401.045.452,35
                                                             (unmiliardoquattrocentounomilioniquarantacinq
      AZIONI - RECESSO                                       uemilaquattrocentocinquantadue          virgola
                                                             trentacinque) suddiviso in n. 27.125.759
                                                             (ventisettemilionicentoventicinquemilasettecent
                      Soci                                   ocinquantanove) azioni nominative da nominali
13.1.          Possono essere soci:                          euro       51,65       (cinquantuno     virgola
                                                             sessantacinque) cadauna.
  a)      le banche di credito cooperativo/casse
          rurali ed artigiane;                               14.2. Il capitale sociale può essere
  b)      la Federazione italiana e le Federazioni           aumentato in una o più volte per deliberazione
          territoriali delle banche di credito               dell’Assemblea dei Soci ed i conferimenti
          cooperativo/ casse rurali ed artigiane;            possono essere effettuati anche in natura in
  c)      altri intermediari creditizi, finanziari e         quanto ritenuti dal Consiglio di Amministrazione
          assicurativi, nonché le fondazioni                 compatibili con l’oggetto sociale.
          bancarie di cui alla legge 30 luglio 1990          14.3. Il capitale sociale rappresentato da
          n. 218 e successive modifiche ed                   azioni con diritti di voto deve essere detenuto in
          integrazioni;                                      misura pari ad almeno il sessanta per cento
  d)      i    fondi     pensione,      gli    investitori   dalle Banche Affiliate.
          istituzionali, gli enti pubblici, le società di
          capitali, i fondi mutualistici per la
          promozione e lo sviluppo della                                     Azioni
          cooperazione istituiti ai sensi degli artt.        15.1. Le azioni sono nominative ed il loro
          11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n.
                                                             trasferimento è efficace nei confronti della
          59 e altri fondi istituiti per le medesime
                                                             Società quando ne sia stata eseguita l’iscrizione
          finalità.
                                                             nel libro dei soci.
13.2. Nessun        socio   può       possedere,             15.2. Le azioni non possono essere date in
direttamente o indirettamente ai sensi degli artt.           pegno, usufrutto o comunque costituite in
22, primo comma, e 23, primo comma, del TUB,                 garanzia con attribuzione del diritto di voto a
più del 10% delle azioni con diritto di voto della
                                                             colui a favore del quale il vincolo sia stato
Società.
                                                             costituito.
13.3. In caso di superamento del limite di cui               15.3. Le cessioni di azioni sono prive di
all’articolo 13.2, per via diretta o indiretta ai            effetto se non preventivamente autorizzate dal
sensi del medesimo comma, non potranno                       Consiglio di Amministrazione, previa verifica dei
essere esercitati i diritti di voto relativi alle azioni
                                                             requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal
detenute in eccesso rispetto al citato limite.
                                                             presente statuto.
13.4. Per favorire il raggiungimento dello                   15.4. Ove le disposizioni di legge lo
scopo sociale, le Banche Affiliate operano, in               consentono, la Società potrà procedere alla
via preferenziale e nel rispetto delle direttive             dematerializzazione delle azioni con le modalità
impartite dalla Capogruppo, con le società                   che saranno determinate dal Consiglio di
facenti parte del Gruppo e con le altre società
                                                             Amministrazione.
partecipate.

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Recesso                          prima della data fissata per la prima
                                                       convocazione, risultino iscritti al libro dei soci ed
16.1. Non hanno diritto di recedere dalla              abbiano depositato le azioni presso la sede
Società i soci che non hanno concorso                  sociale o le banche indicate nell’avviso di
all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:      convocazione.
  a)      la proroga del termine di durata della       18.4. Fermi gli effetti della rappresentanza
          Società;                                     legale, alla stessa persona non possono essere
  b)      l’introduzione, la modifica o la rimozione   conferite più di dieci deleghe. In ogni caso la
          di vincoli alla circolazione dei titoli      percentuale di capitale rappresentata da
          rappresentativi del capitale sociale.        ciascuna persona, in proprio o per delega, non
                                                       potrà in ogni caso superare il limite di cui all’art.
                                                       13.2.
                   TITOLO III                          18.5. Le Assemblee             sono    ordinarie    e
                                                       straordinarie.
                 ORGANI SOCIALI
                                                                         Assemblea ordinaria:
                      Organi sociali                   competenze
17.1.          Sono organi della Società:              19.1.    L’Assemblea ordinaria:
  a)      l’Assemblea dei Soci;                         a)     approva il bilancio e delibera sulla
  b)      il Consiglio di Amministrazione;                     destinazione degli utili;
  c)      il    Presidente    del    Consiglio    di    b)     nomina gli Amministratori e i Sindaci e
          Amministrazione;                                     occorrendo provvede alla loro revoca, in
  d)      il Comitato Esecutivo;                               conformità alle previsioni di legge e del
  e)      il Direttore Generale;                               presente statuto;
  f)      il Collegio Sindacale.                        c)     conferisce l’incarico, sentito il Collegio
17.2. Agli organi sociali di cui alle lettere da               Sindacale, alla Società di revisione cui è
b) a f) del precedente comma si applica, in                    affidata la revisione legale dei conti, ne
materia di requisiti di professionalità, onorabilità           determina il compenso e provvede alla
e indipendenza, la vigente normativa legislativa,              eventuale sua revoca;
regolamentare e di vigilanza.                           d)     determina i compensi spettanti agli
                                                               organi da essa nominati;
                                                        e)     approva: (i) le politiche di remunerazione
                         CAPO I                                e incentivazione a favore degli organi con
                                                               funzione di supervisione strategica,
                                                               gestione e controllo e del restante
                      Assemblea: rappresentanza                personale della Società e dell’intero
e intervento                                                   gruppo;      (ii)   eventuali      piani    di
                                                               remunerazione basati su strumenti
18.1. L’Assemblea è costituita dai Soci nelle                  finanziari (ad esempio, stock option); (iii)
persone dei loro legali rappresentanti o nelle                 i criteri per la determinazione del
persone da questi espressamente delegate ad                    compenso da accordare in caso di
intervenirvi.                                                  risoluzione anticipata del rapporto di
18.2. Ogni socio può farsi rappresentare in                    lavoro o di cessazione anticipata dalla
Assemblea con delega scritta, fermi restando le                carica. L’Assemblea delibera inoltre
incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.               sull’eventuale proposta di fissare un
                                                               limite al rapporto tra la componente
18.3. Hanno diritto di intervento e di voto in                 variabile     e    quella      fissa     della
Assemblea i Soci che, almeno cinque giorni

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remunerazione individuale superiore a            22.2. L’Assemblea straordinaria in seconda
          1:1, nel rispetto dei quorum costitutivi e       convocazione è regolarmente costituita con
          deliberativi previsti dalla legge;               l’intervento di tanti soci che rappresentino più di
  f)      delibera sulla responsabilità degli              un terzo del capitale sociale e delibera con il
          Amministratori e dei Sindaci;                    voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
  g)      delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti   rappresentato in Assemblea, fatte salve le
          alla sua competenza dalla legge o dallo          diverse disposizioni di legge.
          statuto.

                                                                            Convocazione
                      Assemblea straordinaria:
                                                           23.1. Le Assemblee dei soci, sia ordinarie
competenze                                                 che straordinarie, sono convocate dal
20.1.          L’Assemblea straordinaria delibera:         Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                           previa delibera dello stesso Consiglio di
  a)      le modifiche dello statuto, salvo quanto         Amministrazione. Le Assemblee si svolgono in
          previsto dal successivo art. 26.3 del            Italia di regola presso la sede della Società o in
          presente statuto;                                altro luogo indicato nell’avviso di convocazione,
  b)      la nomina e la sostituzione dei liquidatori      da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
          e la determinazione dei relativi poteri;         Repubblica, almeno quindici giorni prima di
  c)      su ogni altra materia espressamente              quello fissato per l’adunanza, contenente anche
          attribuita  dalla     legge    alla     sua      l’indicazione del giorno, dell’ora dell’adunanza e
          competenza.                                      l’elenco delle materie da trattare, fermi i diversi
                                                           termini di legge eventualmente applicabili.
              Assemblea ordinaria:                         23.2. In espressa deroga alle previsioni di cui
quorum costitutivo e deliberativo                          al comma che precede, l’avviso di
                                                           convocazione può essere inviato ai soci,
21.1. L’Assemblea ordinaria si ritiene                     nonché agli Amministratori ed ai Sindaci al
validamente costituita in prima convocazione               recapito da questi comunicato alla Società,
quando vi sia rappresentata, direttamente o per            mediante lettera raccomandata A/R, fax, Posta
delega, almeno la metà del capitale sociale, ed            Elettronica Certificata, ovvero con altro mezzo
in seconda convocazione qualunque sia il                   che garantisca la prova dell’avvenuto
numero      delle   azioni     intervenute    o            ricevimento, almeno otto giorni prima
rappresentate.                                             dell’Assemblea, fermi i diversi termini di legge
21.2. L’Assemblea ordinaria               delibera    a    eventualmente applicabili.
maggioranza assoluta di voti.                              23.3. Nell’avviso di convocazione può essere
21.3. Le nomine per le cariche sociali                     prevista una data di seconda convocazione –
avvengono a maggioranza relativa.                          non oltre trenta giorni dalla data indicata per la
                                                           prima convocazione – per il caso in cui
21.4. Nel caso di nomina di Amministratori e               nell’adunanza precedente l’Assemblea non
Sindaci, verificandosi parità di voti, rimane              risulti legalmente costituita.
eletto il più anziano di età.
                                                           23.4. In mancanza delle formalità di
                                                           convocazione di cui ai precedenti commi 23.1 e
              Assemblea straordinaria:                     23.2, l’Assemblea si reputa regolarmente
quorum costitutivo e deliberativo                          costituita quando è rappresentato l’intero
                                                           capitale sociale ed è presente la maggioranza
22.1. L’Assemblea straordinaria in prima                   degli Amministratori e dei Sindaci. In tale
convocazione è regolarmente costituita e                   ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi
delibera con il voto favorevole di più della metà          alla discussione degli argomenti sui quali non si
del capitale sociale.                                      ritenga sufficientemente informato e dovrà

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essere data tempestiva comunicazione delle           dipendente della Società all’uopo designato dal
deliberazioni assunte ai componenti degli            Consiglio stesso.
organi amministrativi e di controllo non presenti.
                                                     25.2. I    componenti     il   Consiglio     di
23.5. L’Assemblea ordinaria è convocata              Amministrazione durano in carica tre esercizi e
almeno una volta l’anno per l’approvazione del       possono essere rieletti.
bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura
                                                     25.3. Gli Amministratori devono possedere i
dell’esercizio sociale.
                                                     requisiti di onorabilità e professionalità e
23.6. L’Assemblea straordinaria è convocata          rispettano i criteri di competenza, correttezza e
ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo    dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo
ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai       degli incarichi prescritti dalla normativa pro
sensi di legge.                                      tempore vigente e dallo statuto, compreso il
                                                     divieto di interlocking di cui all’art. 36 del d.l.
                                                     201/2011, convertito in l. 214/2011. Almeno
                Assemblea: presidenza e              quattro     Amministratori     devono         altresì
procedura                                            possedere i requisiti per poter essere qualificati
                                                     come “non esecutivi” e “indipendenti”.
24.1. L’Assemblea       è    presieduta   dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione o        25.4. Ai fini delle previsioni del presente
da chi lo sostituisce ai sensi del presente          articolo, conformemente alla normativa vigente,
statuto.                                             sono considerati come “non esecutivi” gli
                                                     Amministratori che:
24.2. Al Presidente spettano i compiti previsti
dall’art. 2371, primo comma, del codice civile.       (i)   non sono membri del Comitato
                                                            Esecutivo;
24.3. I verbali delle Assemblee sono firmati
                                                      (ii) non sono destinatari di deleghe e non
dal Presidente, dal Segretario e, ove designati,
                                                            svolgono, anche solo in via di fatto,
dagli scrutatori.
                                                            funzioni attinenti alla gestione della
24.4. Nelle assemblee straordinarie è                       Società;
necessaria l’assistenza di un notaio che              (iii) non hanno incarichi direttivi nella Società
adempie alle funzioni di segretario e ne redige             (i.e.      non      hanno   l’incarico      di
il verbale.                                                 sovraintendere ad aree determinate della
                                                            gestione         aziendale,     assicurando
24.5. All’Assemblea interviene il Direttore                 l’assidua       presenza    in     azienda,
Generale.                                                   acquisendo informazioni dalle relative
                                                            strutture operative, partecipando a
                   CAPO II                                  comitati manageriali e riferendo al
                                                            Consiglio di Amministrazione circa
                                                            l’attività svolta);
             Consiglio di                             (iv) non si trovano in alcuna delle situazioni
Amministrazione: Composizione, durata e                     descritte ai precedenti punti (i), (ii) e (iii)
                                                            in alcuna delle società controllate ai sensi
sostituzione
                                                            dell’art. 2359 c.c.
25.1. La Società è amministrata da un                25.5. Ai fini delle previsioni del presente
Consiglio di Amministrazione, composto da            articolo, e fatte salve eventuali disposizioni più
quindici Consiglieri di cui almeno cinque            rigorose di carattere normativo direttamente
appartenenti al genere meno rappresentato. Il
                                                     applicabili alla Società e fermo restando quanto
Consiglio nomina tra i propri componenti un
                                                     previsto dall’art. 2399 c.c., sono considerati
Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno con
                                                     come “indipendenti” gli Amministratori non
funzioni di Vicario su indicazione del
                                                     esecutivi che:
Presidente. Il Segretario del Consiglio è un

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(i)      non siano partecipanti della Società;                consorziata o comunque appartenente
  (ii)     non rivestano, o non abbiano rivestito nei           alla sua rete, come definita dalle
           due anni precedenti all’assunzione                   disposizioni del decreto legislativo 27
           dell’incarico, il ruolo di esponente presso          gennaio 2010, n. 39 e relative
           un partecipante nella Società, una                   disposizioni attuative;
           società da questa controllate, ivi              (ix) non ricoprano o non abbiano ricoperto
           comprese le Banche Affiliate, o gli                  negli ultimi due anni uno o più dei
           organismi o enti espressione delle                   seguenti      incarichi:    membro        del
           banche di credito cooperativo;                       parlamento nazionale ed europeo o del
  (iii)    non abbiano ricoperto, per più di nove               Governo; assessore o consigliere
           anni negli ultimi dodici dall’assunzione             regionale, provinciale o comunale;
           dell’incarico, incarichi di esponente                presidente di giunta regionale, presidente
           presso un partecipante della Società, una            di provincia; sindaco; presidente o
           società da questa controllate, ivi                   componente di consiglio circoscrizionale;
           comprese le Banche Affiliate, o gli                  presidente o componente del consiglio di
           organismi o enti espressione delle                   amministrazione di consorzi fra enti
           banche di credito cooperativo;                       locali; presidente o componente dei
  (iv)     non abbiano ricoperto nei due anni                   consigli o delle giunte di unioni di comuni;
           precedenti all’assunzione dell’incarico la           consigliere     di    amministrazione       o
           carica di esponente con incarichi                    presidente di aziende speciali o istituzioni
           esecutivi nella Società;                             di cui all’articolo 114 del decreto
  (v)      non abbiano rivestito per più di nove anni           legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
           negli ultimi dodici incarichi di esponente           presidente o componente degli organi di
           nella Società;                                       comunità montane;
  (vi)     non siano esponenti con incarichi               (x) non siano coniugi non legalmente
           esecutivi in una società in cui un                   separati, persone legate in unione civile
           esponente con incarichi esecutivi della              o convivenza di fatto, parenti o affini entro
           Società ricopre l’incarico di consigliere di         il quarto grado: 1) del presidente del
           amministrazione o di gestione;                       consiglio di amministrazione e degli
  (vii)    non       intrattengano,       direttamente,         esponenti con incarichi esecutivi della
           indirettamente o per conto di terzi, o non           Società; 2) dei responsabili delle
           abbiano intrattenuto nei due anni                    principali funzioni aziendali della Società;
           precedenti all’assunzione dell’incarico,             3) di persone che si trovano nelle
           rapporti     di     lavoro    autonomo     o         condizioni di cui ai punti da (i) a (ix).
           subordinato ovvero altri rapporti di natura
                                                          25.6. Dieci Amministratori sono eletti fra gli
           finanziaria, patrimoniale o professionale,
                                                          Amministratori delle Banche Affiliate. I restanti
           anche non continuativi, con la Società o i
                                                          Amministratori devono possedere almeno i
           relativi esponenti con incarichi esecutivi o
                                                          requisiti di cui ai punti da (i) a (x) dell’articolo
           il suo presidente, con le società del
                                                          25.5, fermo restando quanto previsto negli
           Gruppo o altre società controllate dalla
                                                          articoli 25.3, 25.4 e 25.5. Nessun socio e
           Società o i relativi esponenti con incarichi
                                                          nessuna Banca Affiliata può avere più di un
           esecutivi o i loro presidenti, o con un
                                                          esponente nel Consiglio di Amministrazione.
           partecipante della Società o i relativi
           esponenti con incarichi esecutivi o il suo     25.7. Non possono far parte del Consiglio di
           presidente, tali da comprometterne             Amministrazione coloro che siano tra loro
           l’indipendenza;                                parenti o affini fino al quarto grado incluso; né i
  (viii)   non siano soci, amministratori o               parenti o gli affini, fino al quarto grado incluso,
           dipendenti ovvero non abbiano relazioni        dei Sindaci e del Direttore Generale.
           significative di affari con il soggetto
                                                          25.8. Gli Amministratori provenienti dagli
           incaricato della revisione contabile della
                                                          organi di amministrazione delle Banche Affiliate
           Società o di una entità associata,

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vengono selezionati anche tenuto conto di             dalla vigente normativa, non sono ammesse in
criteri basati sul merito, i quali presuppongono      votazione.
che non possono essere eletti, e se eletti
                                                      25.12. I candidati riportati in ciascuna lista
decadono, coloro:
                                                      devono essere in possesso dei requisiti
  (i)   che cessano, per qualunque ragione,           necessari per integrare la composizione
        dalla carica ricoperta nella Banca            qualitativa e quantitativa ottimale definita ex
        Affiliata;                                    ante dal Consiglio di Amministrazione, in
  (ii) che sono esponenti della Banca Affiliata       conformità di quanto previsto dalla legge e dal
        interessata da intervento correttivo o di     presente statuto e al fine di assicurare la
        sostegno infragruppo nel corso del            nomina di soggetti idonei a svolgere in modo
        mandato in Capogruppo;                        efficace il ruolo loro attribuito, un elevato livello
  (iii) che sono stati esponenti della Banca          qualitativo e una adeguata diversificazione delle
        Affiliata nei due esercizi precedenti         competenze e dei profili professionali. Con
        l’adozione di interventi correttivi o di      riferimento agli esponenti provenienti dagli
        sostegno infragruppo da parte della           organi di amministrazione delle Banche
        Capogruppo. Tale causa di ineleggibilità      Affiliate, la composizione quali-quantitativa
        o decadenza ha efficacia per cinque anni      definita ex ante individua, tra gli altri, specifici
        dall’adozione dei relativi interventi.        criteri basati sul merito che tengano conto delle
                                                      capacità dimostrate e dei risultati conseguiti
25.9. I      membri        del     Consiglio di
                                                      nell’attività di amministrazione, direzione e
Amministrazione sono eletti dall’Assemblea,
                                                      controllo delle Banche Affiliate di provenienza
sulla base di una o più liste di candidati.
                                                      nonché del livello di rischiosità delle stesse.
25.10. Il Consiglio di Amministrazione uscente
                                                      25.13. I soci sono informati, almeno 90 giorni
presenta una lista di candidati Amministratori (la
                                                      prima dell’Assemblea avente ad oggetto la
“Lista del Consiglio”). La composizione e la
                                                      nomina      di     un     nuovo      Consiglio    di
presentazione della Lista del Consiglio deve
                                                      Amministrazione, della composizione quali-
essere approvata, previo parere non vincolante
                                                      quantitativa ottimale che quest’organo deve
del Comitato Nomine, con il voto favorevole
                                                      rispettare. La lista o le liste di cui al precedente
della maggioranza qualificata pari ai due terzi
                                                      comma 10 sono depositate presso la sede della
dei     componenti       del     Consiglio      di
                                                      Società almeno trenta giorni prima della data
Amministrazione. Ulteriori liste possono essere
                                                      fissata     per     la      prima      convocazione
presentate dai soci che, congiuntamente
                                                      dell’Assemblea.
considerati, detengano una quota di capitale
almeno pari a 15%.                                    25.14. Nel caso in cui sia stata ammessa una
                                                      sola lista ed essa ottenga la maggioranza dei
25.11. Ciascuna lista deve recare un numero
                                                      voti in Assemblea, vengono eletti tutti i
di candidati pari a quello dei Consiglieri da
                                                      componenti del Consiglio di Amministrazione.
eleggere, elencati mediante un numero
                                                      Nel caso in cui siano state ammesse più liste ed
progressivo, tra i quali devono essere compresi
                                                      almeno una di dette liste, oltre alla lista che ha
e qualificati quelli in possesso dei requisiti di
                                                      ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea,
indipendenza di cui all’art. 25.5., includendo tra
                                                      abbia ottenuto almeno il 20% dei voti
questi almeno un candidato appartenente al
                                                      validamente espressi in Assemblea, tutti gli
genere meno rappresentato nella lista, e quelli
                                                      Amministratori vengono eletti dalla lista che ha
provenienti dagli organi di amministrazione
                                                      ottenuto     la    maggioranza,      tranne     un
delle Banche Affiliate di cui all’art. 25.6. e deve
                                                      Amministratore. In tale ipotesi si procederà alla
in ogni caso rispettare la vigente normativa sulla
                                                      composizione del Consiglio di Amministrazione,
quota di genere applicabile. Le liste non
                                                      nel rispetto della quota di genere prevista dalla
presentate nei termini e con le modalità
                                                      normativa vigente, come segue:
prescritte dalle disposizioni statutarie, oltre che
                                                       (i)   dalla    lista   che    ha     ottenuto    la

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maggioranza, vengono eletti tutti i                    cessione di partecipazioni strategiche e
          Consiglieri da eleggere, con esclusione                l’acquisto, la costruzione e la vendita di
          dell’ultimo della lista qualificato come               immobili nonché le operazioni di fusione
          “indipendente”;                                        e scissione che coinvolgono società
  (ii)    dalla lista che ha ottenuto il maggior                 partecipate. In questo contesto, il
          numero di voti tra le altre liste, viene               Consiglio          di       Amministrazione,
          eletto il primo candidato della lista stessa           coerentemente con le funzioni di
          qualificato come “indipendente” o il                   supervisione strategica ad esso attribuite
          successivo candidato della lista stessa                valuta le operazioni da effettuare, se del
          qualificato come “indipendente” che                    caso specificandone condizioni e limiti di
          consenta di rispettare la composizione di              natura strategica e demanda al Comitato
          genere prevista dalla normativa vigente.               Esecutivo        la      definizione      delle
          In caso di parità di voti fra più liste prevale        caratteristiche di tali operazioni inclusi, in
          quella presentata da Soci in possesso                  via esemplificativa, tempi, modalità e
          della maggiore partecipazione al capitale              prezzo delle stesse;
          sociale al momento della presentazione            d)   approva il progetto di governo societario
          della lista e, in subordine, dal maggior               e l’assetto organizzativo della Società,
          numero di Soci. In caso di ulteriore parità,           compreso il sistema dei flussi informativi,
          prevarrà la lista presentata per prima in              definendo le policy, dettando regolamenti
          ordine cronologico.                                    e valutando, con cadenza almeno
                                                                 annuale, la relativa adeguatezza. In tale
25.15. Coloro che si trovino in ipotesi di
                                                                 ambito, in particolare, approva una policy
incompatibilità decadono dall’incarico di
                                                                 per la promozione della diversità e della
Amministratore      della    Società,   qualora,
                                                                 inclusività nonché una policy per la
contestualmente all’accettazione, non pongano
                                                                 gestione del dialogo da parte degli
termine alla situazione che costituisce causa di
                                                                 amministratori        con     gli    azionisti.
incompatibilità con efficacia immediata.
                                                                 Stabilisce, inoltre, regole di condotta
                                                                 professionale per il personale della
             Consiglio di                                        banca, anche attraverso un codice etico
                                                                 o strumenti analoghi, e ne garantisce
Amministrazione: competenze
                                                                 l’attuazione, monitorandone il rispetto da
26.1. Il Consiglio di Amministrazione è                          parte del personale;
l’organo cui sono attribuite funzioni di indirizzo          e)   garantisce       l’adozione       di    misure
della gestione e di supervisione strategica.                     finalizzate a prevenire e gestire i conflitti
                                                                 di interesse e detta disposizioni per la
26.2. Ferme restando le competenze che,                          gestione delle operazioni con soggetti
per legge o in base al presente statuto, sono
                                                                 collegati;
riservate all’Assemblea, nell’esercizio delle sue
                                                            f)   approva i sistemi contabili e di
funzioni di indirizzo e supervisione strategica
                                                                 rendicontazione;
della Società, il Consiglio di Amministrazione:
                                                            g)   approva la costituzione di comitati interni
  a)      definisce le linee strategiche e gli indirizzi         al     Consiglio      di    Amministrazione,
          gestionali, funzionali a garantire il                  compresi i Comitati Endoconsiliari di cui
          raggiungimento dello scopo sociale e ne                all’art. 31 del presente statuto, e, se del
          monitora l’attuazione;                                 caso, ad altri            organi aziendali,
  b)      stabilisce i criteri per il coordinamento e            nominandone i componenti;
          l’indirizzo delle Banche Affiliate e delle        h)   approva i regolamenti interni del
          altre società del Gruppo e per                         Comitato Esecutivo e di ciascuno dei
          l’esecuzione delle istruzioni delle autorità           Comitati Endoconsiliari di cui al
          di vigilanza;                                          successivo art. 31 del presente statuto;
  c)      delibera in ordine all’assunzione e alla          i)   approva l’acquisto di azioni proprie nei
                                                                 limiti della riserva costituita a tal fine;

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j) nomina,       revoca    e    determina      il        Presidente del Comitato Esecutivo, dei
     trattamento economico del Direttore                   Consiglieri facenti parte del Comitato
     Generale della Società;                               Esecutivo, nonché dei Consiglieri che
  k) nomina e revoca i responsabili delle                  siano stati investiti dal Consiglio di
     funzioni aziendali di controllo della                 Amministrazione di particolari incarichi, in
     Società, previo parere del Collegio                   coerenza con i compensi determinati per
     Sindacale;                                            il     Consiglio     di    Amministrazione
  l) svolge ogni competenza ad esso                        dall’Assemblea e con la politica in
     assegnata ex lege in relazione al sistema             materia di retribuzione e remunerazione
     dei controlli interni, in conformità della            approvata dall’Assemblea con riguardo
     normativa tempo per tempo vigente. In                 all’organo con funzione di supervisione
     questo contesto, il Consiglio di                      strategica e di gestione;
     Amministrazione approva il processo di           r)   individua gli Amministratori, diversi da
     convalida per l’investimento in nuovi                 quelli indicati nel presente statuto, ai
     prodotti o servizi, l’avvio di nuove attività         quali è attribuita la rappresentanza della
     o l’inserimento in nuovi mercati e approva            Società e conferisce a dipendenti poteri
     la politica in tema di esternalizzazione;             di firma in rappresentanza della Società,
  m) adotta e sottopone a riesame, con                     determinando i limiti degli stessi;
     cadenza almeno annuale, la politica in           s)   delibera, sentito il Collegio Sindacale, in
     tema di remunerazione approvata                       ordine alle domande di ammissione al
     dall’Assemblea e, in conformità con tale              Gruppo e su quelle di recesso o
     politica, detta le relative direttive per             esclusione dal Gruppo delle Banche
     l’adozione         delle        conseguenti           Affiliate;
     deliberazioni;                                   t)   definisce i regolamenti e i procedimenti
  n) svolge ogni competenza ad esso                        elettorali delle Banche Affiliate da
     assegnata dalla normativa tempo per                   sottoporre       all’approvazione     delle
     tempo vigente in materia di politiche e               Assemblee delle stesse;
     prassi di remunerazione e, in tale               u)   valuta l’adeguatezza degli organi delle
     contesto, valuta la coerenza della politica           Banche Affiliate e, eventualmente,
     della Società in tema di remunerazione                emana direttive alla singola Banca
     con i piani strategici della Società e i              Affiliata per opporsi, con specifica
     rischi aziendali;                                     motivazione, alla nomina di candidati
  o) designa, qualora ne abbia facoltà, i                  ritenuti non idonei;
     componenti degli organi amministrativi e         v)   nomina o revoca con specifica
     di controllo e i direttori generali delle             motivazione, nei casi previsti dalla
     società partecipate; fornisce altresì                 normativa e regolati dal contratto di
     indicazioni per la revoca dei direttori               coesione, gli esponenti delle Banche
     generali delle società partecipate;                   Affiliate;
  p) supervisiona il processo di informazione         w)   in caso di sostituzione di un componente
     al pubblico e di comunicazione della                  revocato, indica alla Banca Affiliata, nei
     Società, intendendosi per tale il processo            casi previsti dalla normativa e dal
     riguardante i tempi e i modi che la Società           contratto di coesione, la persona da
     deve adottare sia nell’adempimento di                 nominare;
     obblighi informativi cui essa sia tenuta         x)   approva preventivamente le operazioni
     per legge sia nell’effettuazione di                   delle Banche Affiliate che abbiano rilievo
     comunicazioni nei confronti del pubblico              strategico sul piano patrimoniale o
     che prescindano dalla sussistenza di un               finanziario per il Gruppo o per le singole
     obbligo normativo;                                    Banche Affiliate, ivi comprese le
  q) determina, sentito il Collegio Sindacale,             operazioni di fusione, scissione, cessione
     la misura del compenso del Presidente                 o acquisto di beni e rapporti giuridici,
     del Consiglio di Amministrazione, del                 acquisto o cessione di partecipazioni e

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immobili, apertura, chiusura, acquisto o          e)   trasferimento della sede sociale nel
          cessione di succursali in Italia e                     territorio nazionale.
          all’estero, prestazione all’estero di servizi
                                                           26.4. Il Consiglio di Amministrazione, nel
          senza stabilimento di succursali. Delibera
                                                           rispetto delle disposizioni di legge e del
          altresì     in    ordine    all’articolazione
                                                           presente statuto, delega al Comitato Esecutivo
          territoriale e alla rete distributiva (anche
                                                           funzioni di gestione, nominandone i componenti
          fuori sede) delle Banche Affiliate al fine di
                                                           e determinando i limiti della delega; la delega
          coordinarne       e    razionalizzarne      la
                                                           lascia impregiudicata la possibilità del Consiglio
          presenza sul territorio in una prospettiva
                                                           di Amministrazione di impartire direttive agli
          di efficacia mutualistica, efficienza ed
                                                           organi delegati e di avocare a sé operazioni
          eliminazione delle duplicazioni;
                                                           rientranti nella delega.
  y)      valuta i casi di inadempimento delle
          direttive emanate e degli obblighi previsti      26.5. Il Comitato Esecutivo riferisce al
          dal contratto di coesione da parte delle         Consiglio di Amministrazione e al Collegio
          Banche Affiliate e stabilisce i relativi         Sindacale sull’andamento generale della
          interventi (preventivi, correttivi e di          gestione, sulla sua prevedibile evoluzione,
          sostegno infragruppo) e le relative              nonché sulle operazioni particolarmente
          sanzioni in conformità con quanto                significative effettuate dalla Società secondo la
          previsto nel contratto di coesione;              periodicità individuata nel relativo regolamento
  z)      approva, riesamina e aggiorna il piano di        interno. Il Consiglio di Amministrazione assicura
          risanamento, nonché cura la sua                  un efficace confronto dialettico con il Comitato
          modifica e il suo aggiornamento su               Esecutivo.
          richiesta dell’autorità di vigilanza. In tale
          ambito, inoltre, adotta, su richiesta            26.6. Resta fermo che, in materia di gestione
          dell’autorità di vigilanza, le modifiche da      corrente della Società, possono essere conferiti
                                                           poteri al Direttore Generale e ad altri dipendenti
          apportare all’attività, alla struttura
                                                           della Società, anche riuniti in comitati.
          organizzativa o alla forma societaria della
          banca o del gruppo bancario, e le altre          26.7. Il Consiglio di Amministrazione può,
          misure necessarie per conseguire le              inoltre, delegare proprie attribuzioni ad uno o
          finalità del piano di risanamento, nonché        più dei suoi componenti, determinandone i
          provvede all’eliminazione delle cause            relativi poteri.
          che formano presupposto dell’intervento
          precoce. Decide, infine, di adottare una         26.8. Le decisioni assunte dai soggetti
          misura prevista nel piano di risanamento         delegati sono portate a conoscenza del
          o di astenersi dall’adottare una misura          Consiglio di Amministrazione con le modalità
          pur ricorrendone le circostanze.                 dallo stesso fissate.

26.3. Sono attribuite inoltre alla competenza              26.9. Gli organi delegati riferiscono al
del    Consiglio   di    Amministrazione    le             Consiglio di Amministrazione e al Collegio
deliberazioni concernenti:                                 Sindacale sull’andamento generale della
                                                           gestione, sulla sua prevedibile evoluzione,
  a)      operazioni di fusione ai sensi degli articoli    nonché sulle operazioni particolarmente
          2505 e 2505-bis cod. civ. ed operazioni di       significative effettuate dalla Società secondo la
          scissione ai sensi dell’articolo 2506-ter        periodicità indicata nel relativo regolamento.
          cod. civ.,
  b)      istituzione o soppressione di sedi
          secondarie,                                                   Consiglio di
  c)      riduzione del capitale in caso di recesso        Amministrazione: Convocazione e
          del socio,                                       procedimento
  d)      adeguamenti dello statuto a disposizioni
          normative,

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27.1. Il Consiglio di Amministrazione è                 27.10. È ammessa la possibilità, per le riunioni
convocato dal Presidente o, in sua assenza, da          del Consiglio di Amministrazione, di intervenire
chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.       alle adunanze mediante l’utilizzo di sistemi di
                                                        collegamento a distanza in audio e video
27.2. Il Consiglio di Amministrazione si
                                                        conferenza, a condizione che tutti i partecipanti
aduna, di regola, con periodicità almeno
                                                        alla riunione possano essere identificati e sia
bimestrale e tutte le volte che il Presidente lo
                                                        loro consentito di seguire la riunione e di
ritenga necessario o ne faccia richiesta la metà
                                                        intervenire in tempo reale nella trattazione e
dei componenti o il Comitato Esecutivo o il
                                                        discussione degli argomenti all’ordine del
Collegio Sindacale.
                                                        giorno loro resi noti o comunque affrontati nel
27.3. L’avviso di convocazione, contenente la           corso della riunione. Verificatisi questi
data, l’ora, il luogo della riunione e l’elenco degli   presupposti, la riunione si considera tenuta nel
argomenti da trattare, è trasmesso ai                   luogo di convocazione del Consiglio di
componenti del Consiglio di Amministrazione             Amministrazione in cui si trovano almeno il
ed ai Sindaci con lettera, o altra comunicazione        Presidente ed il segretario.
scritta a mezzo telefax, telegramma o posta
elettronica, da inviarsi almeno cinque giorni
prima di quello fissato per la riunione o, in caso                          CAPO III
di urgenza, almeno quarantotto ore prima della
riunione stessa.
                                                                         Presidente
27.4. Le adunanze sono valide quando vi
                                                        28.1. Il Presidente promuove l’effettivo
intervenga almeno la maggioranza dei
                                                        funzionamento del sistema di governo
componenti.
                                                        societario e, in particolare, del Consiglio di
27.5. Le deliberazioni sono prese a                     Amministrazione, favorendo, in quel contesto,
maggioranza dei voti degli intervenuti alla             la dialettica tra Consiglieri esecutivi e non
riunione; in caso di parità prevale il voto di chi      esecutivi; egli garantisce l‘equilibrio di poteri tra
presiede l’adunanza.                                    Consiglio di Amministrazione e Comitato
                                                        Esecutivo, con particolare riferimento ai poteri
27.6. Le deliberazioni aventi ad oggetto la
                                                        delegati.
costituzione di un patrimonio destinato ad uno
specifico affare devono essere approvate con il         28.2. Il Presidente si pone quale interlocutore
voto favorevole della maggioranza assoluta dei          del Comitato Esecutivo, dei Comitati
componenti del Consiglio di Amministrazione.            Endoconsiliari di cui all’art. 23 del presente
                                                        statuto, nonché del Collegio Sindacale.
27.7. Le deliberazioni aventi ad oggetto temi
relativi all’Accordo di Garanzia e ai sistemi di        28.3. In linea con quanto precede, il
controllo e intervento sulle Banche Affiliate che       Presidente non ha un ruolo esecutivo né svolge,
interessino, nello specifico, la Banca Affiliata in     neppure di fatto, funzioni gestionali, ferma
cui un Amministratore della Società riveste la          restando la possibilità di assumere, su proposta
carica di esponente devono essere approvate             vincolante degli organi esecutivi e in caso di
con l’esclusione del voto dell’esponente                urgenza, le decisioni di competenza del
interessato e con il parere favorevole del              Consiglio di Amministrazione, riferendo a
Collegio Sindacale.                                     quest’organo in occasione della prima riunione
                                                        successiva.
27.8. Le adunanze sono presiedute dal
Presidente o, in caso di sua assenza, da chi lo         28.4. Il Presidente ha la rappresentanza
sostituisce ai sensi del presente statuto.              legale della Società e la firma sociale di fronte
                                                        ai terzi e in giudizio; convoca e presiede
27.9. Le deliberazioni devono risultare da
                                                        l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
verbale sottoscritto dal Presidente e dal
                                                        fissa l’ordine del giorno del Consiglio di
segretario.
                                                        Amministrazione, ne coordina i lavori e

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provvede affinché adeguate informazioni sulle         29.5. In caso di assenza o impedimento del
materie iscritte all’ordine del giorno vengano        Presidente del Comitato Esecutivo, le sue
fornite a tutti i Consiglieri; provvede               funzioni sono assunte dal componente del
all’esecuzione          delle       deliberazioni     Comitato Esecutivo più anziano nella carica o,
dell’Assemblea; può conferire procure speciali        nel caso di pari anzianità, dal componente più
a terzi.                                              anziano di età.
28.5. In caso di assenza o di impedimento del         29.6. Il Comitato Esecutivo si aduna almeno
Presidente le sue funzioni e i suoi poteri sono       una volta al mese ed ogni qualvolta lo reputi
assunti dal Vice Presidente Vicario e, in caso di     necessario il Presidente del Comitato stesso o
assenza o impedimento di questi, dall’altro Vice      lo richiedano almeno due dei suoi componenti;
Presidente. In caso di assenza anche dei Vice         le modalità e i termini di convocazione sono gli
Presidenti le funzioni ed i poteri relativi sono      stessi    previsti   per     il  Consiglio   di
assunti dal Consigliere più anziano nella carica      Amministrazione.
o, nel caso di pari anzianità, dal Consigliere più
                                                      29.7. Le adunanze sono valide quando vi
anziano di età.
                                                      intervenga almeno la maggioranza dei
28.6. Nei confronti dei soci e dei terzi la firma     componenti del Comitato.
di chi sostituisce il Presidente fa fede
                                                      29.8. Le deliberazioni sono prese a
dell’assenza o dell’impedimento.
                                                      maggioranza dei voti degli intervenuti alla
                                                      riunione e devono risultare da verbale
                   CAPO IV                            sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

             Comitato Esecutivo:                                      Comitato Esecutivo:
Composizione, convocazione e                          competenze
procedimento                                          30.1. Nell’ambito dei poteri che la legge e lo
                                                      Statuto non riservano alla sua esclusiva
29.1. Il Comitato Esecutivo è composto da
                                                      competenza, il Consiglio di Amministrazione
cinque Amministratori nominati dal Consiglio di
                                                      può conferire al Comitato Esecutivo specifiche
Amministrazione e nomina tra i propri
                                                      deleghe per la gestione corrente della Società
componenti un Presidente. Segretario del
                                                      e, in particolare, nelle materie di seguito
Comitato è un dipendente della Società all’uopo
                                                      riportate, definendo i contenuti, i limiti e le
designato dal Comitato stesso.
                                                      modalità per il loro esercizio:
29.2. Un componente del Comitato Esecutivo
deve possedere i requisiti di cui ai punti da (i) a    −    concessione del credito;
(x) dell’articolo 25.5.                                −    classificazione e valutazione dei crediti;
                                                       −    emissioni obbligazionarie;
29.3. Il Presidente del Consiglio di                   −    operazioni in strumenti finanziari,
Amministrazione non può essere componente                   partecipazioni ad aste su titoli di Stato e
del Comitato Esecutivo. Partecipano alle                    sottoscrizioni a fermo;
adunanze il Presidente del Consiglio di                −    attuazione delle politiche e delle
Amministrazione, i Sindaci e il Direttore                   procedure relative alla governance e alla
Generale.                                                   gestione del rischio della Società;
29.4. Il Comitato Esecutivo è convocato dal            −    creazione, modifica o soppressione di
Presidente del Comitato stesso, ovvero da chi               strutture aziendali;
lo sostituisce ai sensi del presente statuto. Il       −    approvazione delle norme di processo;
Presidente del Comitato Esecutivo redige               −    definizione dei processi di gestione del
l’ordine del giorno e ne presiede le adunanze.              sistema informativo e delle regole di
                                                            governo dei dati;

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−       gestione del contenzioso.                                    Direttore Generale
30.2. Il Comitato Esecutivo riferisce al              32.1. Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri
Consiglio di Amministrazione circa l’attività         conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio
svolta secondo la periodicità e con le modalità       di Amministrazione e del Comitato Esecutivo,
definite nel suo regolamento interno, approvato       nell’esercizio della funzione di sovrintendenza,
dal Consiglio di Amministrazione.                     coordinamento e controllo, provvede alla
                                                      gestione degli affari correnti, esercita i poteri in
                                                      materia di spesa e di operazioni finanziarie nei
                   Comitati Endoconsiliari            limiti         assegnatigli,         sovraintende
31.1. Sono istituiti, all’interno del Consiglio di    all’organizzazione e al funzionamento delle
Amministrazione, i seguenti quattro Comitati          unità organizzative aziendali, dà esecuzione
Endoconsiliari: il Comitato Nomine, il Comitato       alle deliberazioni assunte dal Consiglio di
Rischi, il Comitato Remunerazioni e il Comitato       Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.
Controlli e Interventi Banche Affiliate.              32.2. Nell’espletamento delle sue funzioni, il
31.2. Il Comitato Nomine, il Comitato Rischi e        Direttore Generale si avvale degli altri
il Comitato Remunerazioni sono investiti delle        componenti la Direzione Generale e riferisce e
funzioni e dei compiti per ciascuno di essi           risponde al Consiglio di Amministrazione e al
previsti dalla normativa, anche regolamentare,        Comitato Esecutivo.
pro tempore vigente. Il Comitato Controlli e          32.3. Il Direttore Generale partecipa, con
Interventi Banche Affiliate viene costituito con      potere di proposta, alle riunioni del Consiglio di
poteri consultivi, istruttori e propositivi negli     Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
ambiti relativi all’Accordo di Garanzia e ai
sistemi di controllo e intervento sulle Banche        32.4. Il Direttore Generale è il capo del
Affiliate.                                            personale e della struttura, propone assunzioni,
                                                      promozioni e revoche ed assicura che le
31.3. Ciascuno dei Comitati Endoconsiliari è          politiche aziendali e le procedure siano
composto da tre Consiglieri non esecutivi, due        tempestivamente comunicate a tutto il
dei quali indipendenti, ad eccezione del              personale.
Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate
all’interno del quale tutti i Consiglieri sono        32.5. In caso di assenza o di impedimento del
indipendenti. Essi si differenziano per almeno        Direttore Generale, le sue funzioni vengono
un componente.                                        assunte da Dirigenti della Società all'uopo
                                                      designati dal Consiglio di Amministrazione. Di
31.4. Uno dei componenti indipendenti di              fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il
ciascuno dei Comitati Endoconsiliari ne assume        Direttore Generale fa prova dell'assenza o
la presidenza.                                        dell'impedimento.
31.5. I compiti, i poteri e le risorse attribuiti a
ciascuno dei Comitati Endoconsiliari sono
definiti dal Consiglio di Amministrazione, che ne                        CAPO VI
approva i rispettivi regolamenti interni.
31.6. Qualora          venga          eletto     un                Collegio Sindacale:
Amministratore da una lista diversa da quella         composizione, requisiti, durata, compensi
che ha ottenuto la maggioranza ai sensi               e procedimento
dell’articolo 25.14, punto (ii), tale soggetto deve
essere nominato componente di almeno uno              33.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre
dei Comitati Endoconsiliari.                          Sindaci Effettivi, tra cui almeno uno
                                                      appartenente al genere meno rappresentato, e
                                                      due Supplenti, tra cui almeno uno appartenente
                     CAPO V                           al genere meno rappresentato, nominati dalla

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