SPORT & TEMPO LIBERO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI - Condizioni contrattuali Edizione 01/2007

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SPORT & TEMPO LIBERO
                                               RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
Mod. RCG55171 - Ediz. 01/2007 - N° 12 pagine

                                                                             Condizioni contrattuali
                                                                               Edizione 01/2007
PREMESSA

                                                                                                                    DISCIPLINA DEL CONTRATTO
                                                                                                       La polizza è costituita e disciplinata dal presen-
                                                                                                       te libretto modello RCG55171 e dalla scheda di
                                                                                                       polizza modello RCG55170: insieme formano il
                                                                                                       contratto di assicurazione.
                                                                                                       Con la firma della scheda di polizza modello
                                                                                                       RCG55170 il Contraente approva le condizioni
                                                                                                       contrattuali previste nel presente libretto
                                                                                                       modello RCG55171.

                                                                                                                                                 2 di 12
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.                                            GRUPPO REALE MUTUA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161
Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita
IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1
                                                                                                                             R.C. SPORT & TEMPO LIBERO
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966                                    Edizione 01/2007
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Indice

                                                  DEFINIZIONI                                                                      Pag.       4

                                                  DECLARATORIA DEI TIPI DI RISCHIO                                                 Pag.       5

                                                  NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE                                   Pag.       6

                                                  NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE R.C.
                                                  SPORT & TEMPO LIBERO                                                             Pag.       7

                                                  NORME AGGIUNTIVE                                                                 Pag.     12

                                                                                                                                      3 di 12
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.                                  GRUPPO REALE MUTUA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161
Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita
IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1
                                                                                                                    R.C. SPORT & TEMPO LIBERO
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966                         Edizione 01/2007
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Definizioni

   NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI                                                                                            guenza di morte o lesioni personali e/o distru-
                                                                                                       zione o deterioramento di cose.
Nel testo che segue, si intendono per:
                                                                                                       ENTE SPORTIVO
ASSICURATO                                                                                             Federazioni, associazioni o società sportive
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicu-                                                   aventi tra gli scopi la regolamentazione, la pro-
razione.                                                                                               mozione e la tutela di attività sportive.

ASSICURAZIONE                                                                                          FRANCHIGIA
Il contratto di assicurazione.                                                                         Parte del danno risarcibile espressa in importo,
                                                                                                       che rimane a carico dell’Assicurato.
ATTIVITÀ RICREATIVA
Il complesso delle misure di organizzazione e con-                                                     INDENNIZZO
trollo sullo svolgimento di attività del tempo libe-                                                   La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
ro altrui, con esclusione di quelle previste
nell’ambito sportivo e di quelle che preve-                                                            MASSIMALE
dano intensi impegni fisici non riconduci-                                                             La somma fino alla concorrenza della quale la
bili comunque alle normali funzioni quoti-                                                             Società presta la garanzia.
diane, unicamente attuato da Circoli.
                                                                                                       PARTI
ATTIVITÀ SPORTIVA                                                                                      Il Contraente e la Società.
Il complesso delle misure di organizzazione e
controllo sullo svolgimento di sport, esclusiva-                                                       POLIZZA
mente attuato da enti sportivi, nell’ambito                                                            Il documento che prova l’assicurazione.
delle strutture da questi gestite e tramite il per-
sonale a ciò abilitato.                                                                                PREMIO
                                                                                                       La somma dovuta alla Società.
CIRCOLO
Qualunque associazione, società od azienda                                                             RISARCIMENTO
avente personalità giuridica, se ed in quanto                                                          La somma dovuta dalla Società in caso di sini-
organizzatrice di attività ricreative del tempo                                                        stro.
libero.
                                                                                                       SCOPERTO
CONTRAENTE                                                                                             Parte del danno risarcibile espressa in percen-
La persona fisica o giuridica che stipula il con-                                                      tuale che rimane a carico dell’Assicurato.
tratto di assicurazione
                                                                                                       SINISTRO
COSE                                                                                                   Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è pre-
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.                                                             stata l’assicurazione.

DANNO                                                                                                  SOCIETÀ
Il danno risarcibile ai sensi di legge in conse-                                                       ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A..

                                                                                                                                                  4 di 12
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.                                              GRUPPO REALE MUTUA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161
Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita
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                                                                                                                              R.C. SPORT & TEMPO LIBERO
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966                                     Edizione 01/2007
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e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Tipi di rischio

   NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DECLARATORIA DEI TIPI DI RISCHIO                                                                       consistenza numerica è indicata nella scheda di
(la scelta del tipo di rischio deve espres-                                                            polizza, durante la partecipazione alla manife-
samente risultare indicata in polizza)                                                                 stazione gestita dal Contraente.
                                                                                                       La durata della manifestazione è la stessa
L’assicurazione si intende prestata, a seconda                                                         della copertura assicurativa, la tipologia, il
della scelta operata nell’apposita sezione della                                                       luogo e gli orari di svolgimento della manife-
scheda di polizza, per i seguenti casi e condizioni:                                                   stazione stessa sono quelli indicati nella sche-
                                                                                                       da di polizza.
A - SQUADRE O ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Premesso che la Contraente dichiara di parteci-                                                        E – CIRCOLO RICREATIVO O CULTURALE
pare con i suoi iscritti all’attività sportiva speci-                                                  Premesso che il Contraente dichiara di svol-
ficata nella scheda di polizza, l’assicurazione è                                                      gere con i suoi iscritti l’attività ricreativa spe-
prestata a favore degli atleti tesserati, la cui con-                                                  cificata nella scheda di polizza, l’assicurazione
sistenza numerica è indicata nella stessa scheda                                                       è prestata a favore dei soci tesserati, la cui
per i danni provocati a terzi nell’ambito di:                                                          consistenza numerica è indicata nella stessa
- svolgimento delle gare (amichevoli o di cam-                                                         scheda, per i danni provocati a terzi nell’am-
  pionato o di torneo) alle quali il Contraente                                                        bito di:
  partecipa;                                                                                           - normale permanenza all’interno delle struttu-
- allenamenti collegiali condotti sotto la dire-                                                         re gestite dal Contraente ed ubicate come
  zione dei tecnici sociali e svolti in strutture                                                        indicato nella scheda di polizza;
  gestite dal Contraente stesso ed ubicate                                                             - svolgimento di attività ricreative svolte sotto
  come indicato nella scheda di polizza.                                                                 l’egida del Contraente;
                                                                                                       - gite e passeggiate, visite a musei, stabilimen-
B - TORNEI SPORTIVI                                                                                      ti e simili, nonché manifestazioni ricreative in
Si intendono assicurati tutti i partecipanti al tor-                                                     genere organizzate e svolte sotto l’egida del
neo gestito dal Contraente ed identificato nella                                                         Contraente.
scheda di polizza tramite l’indicazione dell’atti-
vità sportiva praticata e dell’ubicazione.                                                             F - INSEGNANTE DI DISCIPLINE SPORTIVE
                                                                                                       (esclusi gli insegnanti di educazione fisi-
C - CORSI TEMPORANEI SPORTIVI E NON                                                                    ca delle scuole)
Si intendono assicurati tutti gli iscritti al corso,                                                   Si intende Assicurato colui che esercita l’attività
la cui consistenza numerica è indicata nella                                                           di insegnamento di discipline sportive.
scheda di polizza, durante le attività pertinenti                                                      L’assicurazione vale esclusivamente per
al corso stesso e svolte in strutture gestite dal                                                      la personale e diretta responsabilità
Contraente.                                                                                            dell’Assicurato.
La durata del corso è la stessa della copertura
assicurativa, la tipologia, il luogo e gli orari di                                                    G - CACCIATORE
svolgimento stesso sono quelli indicati nella                                                          Si intende Assicurato colui che pratica l’attività
scheda di polizza.                                                                                     venatoria svolta in conformità alle disposizioni
                                                                                                       di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n°157 e suc-
D - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE SPOR-                                                                    cessive modifiche. L’assicurazione vale
TIVE E NON (diverse dai tornei)                                                                        esclusivamente per la personale e diretta
Si intendono assicurati tutti i partecipanti, la cui                                                   responsabilità dell’Assicurato.

                                                                                                                                                 5 di 12
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.                                             GRUPPO REALE MUTUA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161
Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita
IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1
                                                                                                                              R.C. SPORT & TEMPO LIBERO
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966                                    Edizione 01/2007
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Norme Generali R.C.

   NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME CHE REGOLANO                                                                                     all’indennizzo nonché la stessa cessazione
L’ASSICURAZIONE IN GENERALE                                                                            dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
                                                                                                       La Società ha peraltro il diritto di percepi-
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE                                                                   re la differenza di premio corrispondente
CIRCOSTANZE DEL RISCHIO                                                                                al maggior rischio a decorrere dal momen-
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del                                                           to in cui la circostanza si è verificata.
Contraente e/o dell’Assicurato, relative a
circostanze che influiscono sulla valutazio-                                                           ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
ne del rischio, possono comportare la per-                                                             Nel caso di diminuzione del rischio la Società è
dita totale o parziale del diritto all’inden-                                                          tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
                                                                                                       successivi alla comunicazione del Contraente o
nizzo nonché la stessa cessazione dell’assi-
                                                                                                       dell’Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al
curazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
                                                                                                       relativo diritto di recesso.
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
                                                                                                       ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O
Il Contraente o l’Assicurato devono
                                                                                                       DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
comunicare per iscritto alla Società l’esi-
                                                                                                       In caso di sinistro, il Contraente o
stenza e la successiva stipulazione di
                                                                                                       l’Assicurato devono darne avviso scritto
altre assicurazioni per lo stesso rischio;
                                                                                                       all’agenzia alla quale è stata assegnata la
in caso di sinistro il Contraente o
                                                                                                       polizza oppure alla Società entro tre
l’Assicurato devono darne avviso a tutti
                                                                                                       giorni da quando ne hanno avuto cono-
gli assicuratori, indicando a ciascuno il                                                              scenza (art. 1913 C.C.).
nome degli altri (art. 1910 C.C.)                                                                      L’inadempimento di tale obbligo può
                                                                                                       comportare la perdita totale o parziale del
ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO                                                                          diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del gior-
no indicato in polizza se il premio o la prima rata                                                    Art. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto                                                     Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60°
dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.                                                              giorno dal pagamento o rifiuto dell’inden-
Se il Contraente non paga i premi o le rate di                                                         nizzo, il Contraente e la Società possono
premio successivi, l’assicurazione resta                                                               recedere dall’assicurazione con preavviso
sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo                                                            di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni
quello della scadenza e riprende vigore dalle                                                          dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte
ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme                                                              di premio, al netto dell’imposta, relativa al perio-
le successive scadenze (art. 1901 C.C.).                                                               do di rischio non corso.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla
quale è assegnata la polizza oppure alla Società.                                                      ART. 9 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
                                                                                                       In mancanza di disdetta, mediante lette-
ART. 4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE                                                                  ra raccomandata spedita almeno 2 mesi
Le eventuali modifiche dell’assicurazione                                                              prima della scadenza dell’assicurazione,
devono essere provate per iscritto.                                                                    quest’ultima è prorogata per un anno.

ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO                                                                      ART. 10 - ONERI FISCALI
Il Contraente o l’Assicurato devono dare                                                               Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a
comunicazione scritta alla Società di                                                                  carico del Contraente.
ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non                                                             ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
accettati dalla Società possono comporta-                                                              Per tutto quanto non è qui diversamente rego-
re la perdita parziale o totale del diritto                                                            lato, valgono le norme di legge.

                                                                                                                                                   6 di 12
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.                                               GRUPPO REALE MUTUA
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Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita
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                                                                                                                               R.C. SPORT & TEMPO LIBERO
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966                                      Edizione 01/2007
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Norme R.C. Sport & Tempo Libero

   NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME CHE REGOLANO                                                                                          danni non rientranti nella disciplina dei citati
L'ASSICURAZIONE R.C.                                                                                        D.P.R. n° 1124/65 e D. Lgs. n° 38/2000, cagio-
                                                                                                            nati ai prestatori di lavoro di cui al precedente
SPORT & TEMPO LIBERO
                                                                                                            punto 1) per morte e per lesioni personali.
                                                                                                            In caso di sinistro verrà applicata una
ART. 12 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
                                                                                                            franchigia fissa ed assoluta di € 5.000.
                                                                                                       I titolari, i soci, i familiari coadiuvanti sono equi-
a) Responsabilità civile verso terzi
                                                                                                       parati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa
(R.C.T.)
                                                                                                       INAIL.
La Società si obbliga a tenere indenne
                                                                                                       L’assicurazione R.C.O. é efficace alla condizione
l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a paga-
                                                                                                       che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in
re, quale civilmente responsabile ai sensi di
                                                                                                       regola con gli obblighi dell’assicurazione di
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interes-
                                                                                                       legge.
si e spese) di danni involontariamente cagiona-
                                                                                                       L’assicurazione R.C.O. conserva la propria vali-
ti a terzi per:                                                                                        dità anche se l'Assicurato non è in regola con gli
– morte e lesioni personali;                                                                           obblighi di legge, in quanto ciò derivi da com-
– distruzione o deterioramento di cose,                                                                provata inesatta interpretazione delle norme di
in conseguenza di un fatto accidentale verifica-                                                       legge vigenti in materia.
tosi in relazione allo svolgimento dell’attività                                                       Da tale assicurazione sono comunque
assicurata.                                                                                            escluse le malattie professionali.
L’assicurazione opera anche per la responsabili-
tà civile che possa loro derivare da fatto doloso                                                      Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicura-
di persone delle quali debbano rispondere.                                                             zione R.C.O. valgono anche per le azioni di
Gli associati, gli allievi e coloro che par-                                                           rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14
tecipano alle attività sportive non sono                                                               della legge 12 giugno 1984, n° 222.
considerati terzi tra di loro.
L’assicurazione non vale per i danni sub-                                                              ART. 13 - EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE
iti o provocati da persone non associate                                                               L’efficacia dell’assicurazione è subordi-
e/o iscritte ammesse a prendere parte                                                                  nata:
alle attività.                                                                                         – per gli associati e allievi, al possesso dei
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al                                                          requisiti fisici comprovati da apposita
possesso, da parte del titolare e delle persone                                                          certificazione medica, ove richiesta;
addette dei requisiti richiesti dalla legge per                                                        – per gli istruttori di discipline sportive,
l’attività da essi svolta.                                                                               al possesso dei requisiti richiesti dalla
                                                                                                         legge per l’attività da essi svolta;
b) Responsabilità civile verso prestatori                                                              – per i cacciatori, al possesso dei requisi-
di lavoro (R.C.O.)                                                                                       ti di età e di abilitazione all’esercizio
La Società si obbliga a tenere indenne                                                                   dell’attività venatoria previsti per
l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a paga-                                                         legge, svolta nei luoghi, nei periodi e
re (capitale, interessi e spese), quale civilmente                                                       con i mezzi consentiti dalle vigenti dis-
responsabile:                                                                                            posizioni in materia.
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giu-
   gno 1965 n° 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio                                                          ART. 14 - ESTENSIONE TERRITORIALE
   2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da pre-                                                      L’assicurazione vale per i danni che avven-
   statori di lavoro da lui dipendenti o da lavo-                                                      gano nei territori di tutti i paesi del
   ratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei                                                     Mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico.
   predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività
   per le quali è prestata l’assicurazione;                                                            ART. 15 - PERSONE NON CONSIDERATE
2) ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento dei                                                      TERZI

                                                                                                                                                   7 di 12
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.                                               GRUPPO REALE MUTUA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161
Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita
IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1
                                                                                                                               R.C. SPORT & TEMPO LIBERO
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966                                      Edizione 01/2007
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Norme R.C. Sport & Tempo Libero

   NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Non sono considerati terzi:                                                                                sulle quali sono installati;
a) il coniuge, i genitori e i figli                                                                    6) esecuzione di commissioni nonché opera-
   dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro                                                                 zioni di rifornimento, comprese quelle di tra-
   parente od affine con lui convivente;                                                                   sporto e di carico e scarico, del materiale
b) quando l’Assicurato non sia una per-                                                                    necessario allo svolgimento dell’attività indi-
   sona fisica, il legale rappresentante, il                                                               cata in polizza.
   socio a responsabilità illimitata, l’am-                                                            L’assicurazione vale anche per la responsabilità
   ministratore e le persone che si trovi-                                                             civile personale dei dipendenti (compresi legali
   no con loro nei rapporti di cui alla pre-                                                           rappresentanti, dirigenti e componenti dei
   cedente lett. a);                                                                                   consigli direttivi) dell’Assicurato, per danni
c) le persone che, essendo in rapporto di                                                              involontariamente cagionati a terzi, escluso
   dipendenza con l’Assicurato, subisca-                                                               l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle
   no il danno in occasione di lavoro o di                                                             loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono
   servizio.                                                                                           considerati terzi anche i dipendenti
                                                                                                       dell’Assicurato, semprechè dall’evento
ART. 16 - RISCHI COMPRESI                                                                              derivino la morte ovvero lesioni persona-
L’assicurazione, oltre che per i rischi derivanti                                                      li. Si precisa inoltre che la garanzia assicurativa
dall’esercizio dell’attività principale dichiarata                                                     comprende la responsabilità civile loro derivan-
nella scheda di polizza, si intende operante                                                           te dall’incarico di responsabile della sicurezza
anche per la responsabilità civile derivante                                                           dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D.
all’Assicurato sia per fatto proprio, sia per fatto                                                    Lgs. n° 626 del 19/09/1994.
di persone delle quali debba rispondere, in rela-
zione ai seguenti rischi:                                                                              ART. 17 - RISCHI ESCLUSI
1) servizio di bar e ristoranti, compresa la som-                                                      L’assicurazione R.C.T. non comprende i
    ministrazione di cibi e bevande.                                                                   danni:
    L’assicurazione comprende i danni                                                                  a) da furto;
    cagionati, entro un anno dalla conse-                                                              b) da circolazione su strade di uso pub-
    gna e comunque durante il periodo di                                                                  blico o su aree ad esse equiparate di
    validità dell’assicurazione, dai prodot-                                                              veicoli a motore, nonché da naviga-
    ti somministrati o venduti, esclusi                                                                   zione di natanti a motore e da impie-
    quelli dovuti a difetto originario dei                                                                go di aeromobili;
    prodotti stessi. Per i generi di produzione                                                        c) da impiego di veicoli a motore, mac-
    propria somministrati o venduti nelle stesso                                                          chinari od impianti che siano condot-
    esercizio, l’assicurazione vale anche per i                                                           ti od azionati da persona non abilita-
    danni dovuti a difetto originario del prodot-                                                         ta a norma delle disposizioni in vigo-
    to. Il massimale per sinistro rappresen-                                                              re e che, comunque, non abbia com-
    ta il limite di garanzia per ogni perio-                                                              piuto il 16° anno di età;
    do assicurativo o di minor durata della                                                            d) alle opere in costruzione ed a quelle
    polizza;                                                                                              sulle quali si eseguono i lavori;
2) servizio di pronto soccorso e infermeria,                                                           e) alle cose trasportate sui mezzi di tra-
    compresa la somministrazione di prodotti                                                              sporto sotto carico o scarico, ovvero
    farmaceutici;                                                                                         in sosta nell’ambito delle anzidette
3) attività di vigilanza effettuata anche con                                                             operazioni;
    guardie armate e con cani;                                                                         f) conseguenti ad inquinamento dell’a-
4) proprietà o conduzione di distributori auto-                                                           ria, dell’acqua o del suolo, ad interru-
    matici, videogiochi e flippers;                                                                       zione, impoverimento o deviazione di
5) servizio pubblicitario attraverso insegne,                                                             sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni
    cartelli pubblicitari o striscioni, con esclu-                                                        od impoverimento di falde acquifere,
    sione dei danni alle opere ed alle cose                                                               di giacimenti minerari ed in genere di

                                                                                                                                                 8 di 12
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.                                             GRUPPO REALE MUTUA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161
Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita
IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1
                                                                                                                              R.C. SPORT & TEMPO LIBERO
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966                                    Edizione 01/2007
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Norme R.C. Sport & Tempo Libero

   NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

   quanto trovasi nel sottosuolo suscet-                                                               t) derivanti da responsabilità volontaria-
   tibile di sfruttamento;                                                                                 mente assunte dall’Assicurato ed allo
g) alle cose altrui derivanti da incendio                                                                  stesso non imputabili ai sensi di legge.
   di cose dell’Assicurato o da lui dete-                                                              L’assicurazione R.C.T. e R.C.O. non com-
   nute;                                                                                               prende i danni:
h) provocati da persone non in rapporto                                                                u) da detenzione o impiego di esplosivi;
   di dipendenza con l’Assicurato e della                                                              v) verificatisi in connessione con trasfor-
   cui opera questi si avvalga nell’eserci-                                                               mazioni o assestamenti energetici del-
   zio della propria attività;                                                                            l’atomo, naturali o provocati artifi-
i) subiti o provocati da persone non                                                                      cialmente (fissione e fusione nucleare,
   associate ammesse a prendere parte                                                                     isotopi radioattivi, macchine accelera-
   all’attività assicurata;                                                                               trici, ecc);
l) derivanti dalla proprietà e conduzio-                                                               x) derivanti da prodotti geneticamente
   ne di fabbricati e relativi impianti                                                                   modificati;
   fissi, tribune, stadi, arene, ippodromi,                                                            y) derivanti dall'emissione di onde e
   cinodromi, velodromi e sferisteri;                                                                     campi elettromagnetici (EMF);
m) alle cose che l’Assicurato detenga a                                                                z) derivanti da presenza, uso, contami-
   qualsiasi titolo ed a quelle trasporta-                                                                nazione, estrazione, manipolazione,
   te, rimorchiate, sollevate, caricate o                                                                 lavorazione, vendita, distribuzione
   scaricate;                                                                                             e/o stoccaggio di amianto e/o di pro-
n) ai mezzi di trasporto sotto carico e sca-                                                              dotti contenenti amianto.
   rico, ovvero in sosta nell’ambito di ese-
   cuzione delle anzidette operazioni;                                                                 ART. 18 - ESCLUSIONI SPECIFICHE
o) alle cose trovantisi nell’ambito di ese-                                                            La garanzia non è operante:
   cuzione dei lavori;                                                                                 - per manifestazioni che prevedono l’uso
p) cagionati ad opere od installazioni in                                                                di veicoli a motore, di animali, di aero-
   genere dopo l’ultimazione di lavori o,                                                                mobili e di imbarcazioni a motore;
   qualora si tratti di operazioni di ripa-                                                            - per la responsabilità civile personale
   razione, manutenzione o posa in                                                                       dei gestori di attrazioni, attività e gio-
   opera, quelli non avvenuti durante                                                                    chi che partecipino alla manifestazione
   l’esecuzione dei lavori, nonché i danni                                                               a titolo commerciale;
   cagionati da prodotti e cose in genere                                                              - per i rischi derivanti da fuochi d’artifi-
   dopo la consegna a terzi;                                                                             cio, spettacoli pirotecnici e gare di tiro.
q) derivanti da interruzioni o sospensio-
   ni totali o parziali di attività indu-                                                              ART. 19 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
   striali, commerciali, artigianali, agri-                                                            a) Qualora il premio sia convenuto in tutto
   cole o di servizi;                                                                                     o in parte in base ad elementi variabili
r) di cui l’Assicurato debba rispondere                                                                   (allievi, partecipanti, associati, giorni di dura-
   ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785                                                                  ta, ecc.), esso viene anticipato in via
   bis e 1786 del C.C.;                                                                                   provvisoria, come risulta nel conteggio
s) che siano conseguenza naturale delle                                                                   contenuto in polizza e viene regolato
   modalità adottate dall’Assicurato                                                                      alla fine di ciascun periodo assicurativo
   nello svolgimento dell’attività garan-                                                                 annuo, o della minor durata del contratto, a
   tita, nonché quelli derivanti da viola-                                                                secondo delle variazioni intervenute in tali
   zioni volontarie da parte dell’Assi-                                                                   elementi durante lo stesso periodo, fermo il
   curato di leggi, regolamenti ed usi                                                                    premio minimo stabilito in polizza.
   (regole dell’arte) ai quali egli deve                                                               b)Entro 60 giorni dalla fine di ogni perio-
   uniformarsi nell’esercizio dell’attività                                                               do annuo di assicurazione o della minore
   oggetto dell’assicurazione;                                                                            durata del contratto, il Contraente deve

                                                                                                                                                   9 di 12
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.                                              GRUPPO REALE MUTUA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161
Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita
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                                                                                                                              R.C. SPORT & TEMPO LIBERO
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966                                      Edizione 01/2007
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Norme R.C. Sport & Tempo Libero

   NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

   fornire per iscritto alla Società i dati                                                               quelle effettive, i sinistri che si siano verifica-
   necessari e, cioè, a seconda dei casi, l’indi-                                                         ti nel periodo cui si riferisce la dichiarazione
   cazione:                                                                                               inesatta verranno liquidati in proporzione al
    – degli allievi;                                                                                      rapporto esistente tra il premio pagato e
    – dei partecipanti;                                                                                   quello effettivamente dovuto per il detto
    – degli associati;                                                                                    periodo nei limiti dei massimali ridotti di
    – dei giorni di durata;                                                                               ugual misura.
    – degli altri elementi variabili previsti in polizza.                                              d)Se all’atto della regolazione annuale il con-
    Le differenze, attive e passive, risultanti                                                           suntivo degli elementi variabili di rischio
    dalla regolazione devono essere pagate                                                                superi il doppio di quanto preso come base
    entro 15 giorni dalla relativa comuni-                                                                per la determinazione del premio dovuto in
    cazione della Società sull’ammontare                                                                  via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a
    dell’eventuale conguaglio, che si presume                                                             partire dalla prima scadenza annua successiva
    comunque effettuata entro 15 giorni                                                                   alla comunicazione, sulla base di una rivaluta-
    dalla ricezione dei dati consuntivi                                                                   zione del preventivo degli elementi variabili,
    dichiarati dal Contraente.                                                                            comunque non inferiore al 75% dell’ultimo
    La mancata comunicazione dei dati                                                                     consuntivo.
    occorrenti per la regolazione costi-                                                               e) La Società ha il diritto di effettuare, in qual-
    tuisce presunzione di una differenza                                                                  siasi momento, verifiche e/o controlli sulle
    attiva a favore della Società.                                                                        documentazioni inerenti gli elementi varia-
c) Nel caso in cui il Contraente, nei termini                                                             bili per il calcolo del premio, ispezioni per i
   previsti, non abbia effettuato la comuni-                                                              quali l’Assicurato è tenuto a fornire le
   cazione dei dati ovvero il pagamento                                                                   documentazioni e i chiarimenti neces-
   della differenza attiva dovuta, il premio,                                                             sari.
   anticipato in via provvisoria per le rate succes-
   sive, viene considerato in conto od a                                                               ART. 20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL
   garanzia di quello relativo al periodo                                                              DANNO – SPESE LEGALI
   assicurativo per il quale non ha avuto                                                              La Società assume, fino a quando ne ha
   luogo la regolazione o il pagamento della                                                           interesse, la gestione delle vertenze
   differenza attiva e la garanzia resta sospe-                                                        tanto in sede stragiudiziale che giudi-
   sa a partire dal 15° giorno successivo a                                                            ziale, sia civile che penale, a nome
   quello indicato per la scadenza di ogni                                                             dell’Assicurato, designando, ove occor-
   periodo annuo di assicurazione fino alle ore                                                        ra, legali o tecnici ed avvalendosi di
   24 del giorno in cui il Contraente abbia                                                            tutti i diritti ed azioni spettanti
   adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto                                                        all’Assicurato stesso. Sono a carico della
   per la Società di agire giudizialmente e                                                            Società le spese sostenute per resistere
   di dichiarare, con lettera raccomanda-                                                              all’azione promossa contro l’Assi-
   ta, la risoluzione del contratto.                                                                   curato, entro il limite di un importo
   Per i contratti cessati per qualsiasi                                                               pari al quarto del massimale stabilito in
   motivo, nel caso in cui il Contraente                                                               polizza per il danno cui si riferisce la
   non adempie agli obblighi relativi alla                                                             domanda. Qualora la somma dovuta al
   regolazione del premio, la Società, fermo il                                                        danneggiato superi detto massimale, le
   suo diritto di agire giudizialmente, non è                                                          spese vengono ripartite fra Società e
   obbligata per i sinistri accaduti nel                                                               Assicurato in proporzione del rispettivo
   periodo al quale si riferisce la mancata                                                            interesse.
   regolazione.                                                                                        La Società non riconosce spese incon-
   Qualora per inesatte o incomplete dichiara-                                                         trate dal Contraente o dall’Assicurato
   zioni del Contraente la regolazione del pre-                                                        per i legali o tecnici che non siano da
   mio risultasse calcolata su basi minori di                                                          essa designati e non risponde di multe

                                                                                                                                                  10 di 12
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.                                               GRUPPO REALE MUTUA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161
Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita
IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1
                                                                                                                               R.C. SPORT & TEMPO LIBERO
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966                                      Edizione 01/2007
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Norme R.C. Sport & Tempo Libero

   NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

o ammende né delle spese di giustizia                                                                  una pluralità di Assicurati, il massimale sta-
penale.                                                                                                bilito in polizza per il danno cui si riferisce
                                                                                                       la domanda di risarcimento resta, per ogni
ART. 21 - PLURALITÀ DI ASSICURATI                                                                      effetto, unico, anche nel caso di correspon-
Qualora la garanzia venga prestata per                                                                 sabilità di più Assicurati fra di loro.

                                                                                                                                            11 di 12
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.                                          GRUPPO REALE MUTUA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161
Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita
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                                                                                                                            R.C. SPORT & TEMPO LIBERO
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966                                 Edizione 01/2007
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Norme Aggiuntive R.C. Sport & Tempo Libero

   NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME AGGIUNTIVE                                                                                       4) PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRI-
(applicabili soltanto se espressamente                                                                 CATI
richiamate nel Mod. RCG55170)                                                                          L’assicurazione comprende i rischi derivanti
                                                                                                       dalla proprietà e conduzione dei fabbricati nei
1) ESTENSIONE ALLA PRATICA DI SPORT                                                                    quali si svolge l’attività assicurata. Le garanzie
PER I CIRCOLI RICREATIVI                                                                               sono, inoltre, estese ai rischi delle attrezzature
Si intendono assicurate anche le attività spor-                                                        sportive, delle antenne radiotelevisive, degli
tive praticate a livello dilettantistico, non                                                          spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato,
escluse dalle condizioni contrattuali, o                                                               anche tenuti a giardino, esclusi parchi.
comunque attività che prevedono intensi                                                                La garanzia non comprende i danni deri-
impegni fisici, gestite e svolte sotto l’egida                                                         vanti:
della Contraente, in entrambi i casi precisate                                                         • da lavori di manutenzione straordina-
nella scheda di polizza.                                                                                  ria, ampliamento, sopraelevazione o
                                                                                                          demolizione;
2) PERSONE DIVERSE DALL’ASSICURATO                                                                     • da spargimenti d’acqua, salvo che siano
A parziale deroga dell’art. 17, lett. i), l’assicura-                                                     conseguenti a rottura accidentale di tuba-
zione è valida anche quando alle attività indica-                                                         zioni o condutture, nonché quelli deri-
te in polizza siano ammesse persone diverse da                                                            vanti unicamente da umidità, stillici-
associati, allievi e iscritti; per dette persone val-                                                     dio ed in genere da insalubrità dei
gono le stesse condizioni stabilite dalle Norme                                                           locali o da rigurgiti di fogne;
per gli associati, allievi ed iscritti.                                                                • da attività esercitate nei fabbricati,
                                                                                                          all’infuori di quelle per le quali è stata
3) TERZI TRA DI LORO GLI ASSICURATI                                                                       stipulata l’assicurazione.
Sono considerati terzi tra di loro gli Assicurati                                                      Limitatamente ai danni da spargimenti di
che subiscano il danno durante la partecipazio-                                                        acqua conseguenti a rotture accidentali di
ne all’attività assicurata, limitatamente al                                                           tubazioni e condutture, il risarcimento
caso di morte o lesioni personali.                                                                     viene corrisposto con una franchigia asso-
                                                                                                       luta di € 150,00 per ciascun sinistro.

                                                                                                                                               12 di 12
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.                                            GRUPPO REALE MUTUA
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                                                                                                                             R.C. SPORT & TEMPO LIBERO
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e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
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