SPORT & TEMPO LIBERO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI - Condizioni contrattuali Edizione 01/2007
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SPORT & TEMPO LIBERO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI Mod. RCG55171 - Ediz. 01/2007 - N° 12 pagine Condizioni contrattuali Edizione 01/2007
PREMESSA DISCIPLINA DEL CONTRATTO La polizza è costituita e disciplinata dal presen- te libretto modello RCG55171 e dalla scheda di polizza modello RCG55170: insieme formano il contratto di assicurazione. Con la firma della scheda di polizza modello RCG55170 il Contraente approva le condizioni contrattuali previste nel presente libretto modello RCG55171. 2 di 12 COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889. GRUPPO REALE MUTUA Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1 R.C. SPORT & TEMPO LIBERO Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966 Edizione 01/2007 Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Indice DEFINIZIONI Pag. 4 DECLARATORIA DEI TIPI DI RISCHIO Pag. 5 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Pag. 6 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE R.C. SPORT & TEMPO LIBERO Pag. 7 NORME AGGIUNTIVE Pag. 12 3 di 12 COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889. GRUPPO REALE MUTUA Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1 R.C. SPORT & TEMPO LIBERO Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966 Edizione 01/2007 Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Definizioni NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato DEFINIZIONI guenza di morte o lesioni personali e/o distru- zione o deterioramento di cose. Nel testo che segue, si intendono per: ENTE SPORTIVO ASSICURATO Federazioni, associazioni o società sportive Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicu- aventi tra gli scopi la regolamentazione, la pro- razione. mozione e la tutela di attività sportive. ASSICURAZIONE FRANCHIGIA Il contratto di assicurazione. Parte del danno risarcibile espressa in importo, che rimane a carico dell’Assicurato. ATTIVITÀ RICREATIVA Il complesso delle misure di organizzazione e con- INDENNIZZO trollo sullo svolgimento di attività del tempo libe- La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. ro altrui, con esclusione di quelle previste nell’ambito sportivo e di quelle che preve- MASSIMALE dano intensi impegni fisici non riconduci- La somma fino alla concorrenza della quale la bili comunque alle normali funzioni quoti- Società presta la garanzia. diane, unicamente attuato da Circoli. PARTI ATTIVITÀ SPORTIVA Il Contraente e la Società. Il complesso delle misure di organizzazione e controllo sullo svolgimento di sport, esclusiva- POLIZZA mente attuato da enti sportivi, nell’ambito Il documento che prova l’assicurazione. delle strutture da questi gestite e tramite il per- sonale a ciò abilitato. PREMIO La somma dovuta alla Società. CIRCOLO Qualunque associazione, società od azienda RISARCIMENTO avente personalità giuridica, se ed in quanto La somma dovuta dalla Società in caso di sini- organizzatrice di attività ricreative del tempo stro. libero. SCOPERTO CONTRAENTE Parte del danno risarcibile espressa in percen- La persona fisica o giuridica che stipula il con- tuale che rimane a carico dell’Assicurato. tratto di assicurazione SINISTRO COSE Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è pre- Sia gli oggetti materiali sia gli animali. stata l’assicurazione. DANNO SOCIETÀ Il danno risarcibile ai sensi di legge in conse- ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.. 4 di 12 COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889. GRUPPO REALE MUTUA Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1 R.C. SPORT & TEMPO LIBERO Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966 Edizione 01/2007 Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Tipi di rischio NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato DECLARATORIA DEI TIPI DI RISCHIO consistenza numerica è indicata nella scheda di (la scelta del tipo di rischio deve espres- polizza, durante la partecipazione alla manife- samente risultare indicata in polizza) stazione gestita dal Contraente. La durata della manifestazione è la stessa L’assicurazione si intende prestata, a seconda della copertura assicurativa, la tipologia, il della scelta operata nell’apposita sezione della luogo e gli orari di svolgimento della manife- scheda di polizza, per i seguenti casi e condizioni: stazione stessa sono quelli indicati nella sche- da di polizza. A - SQUADRE O ASSOCIAZIONI SPORTIVE Premesso che la Contraente dichiara di parteci- E – CIRCOLO RICREATIVO O CULTURALE pare con i suoi iscritti all’attività sportiva speci- Premesso che il Contraente dichiara di svol- ficata nella scheda di polizza, l’assicurazione è gere con i suoi iscritti l’attività ricreativa spe- prestata a favore degli atleti tesserati, la cui con- cificata nella scheda di polizza, l’assicurazione sistenza numerica è indicata nella stessa scheda è prestata a favore dei soci tesserati, la cui per i danni provocati a terzi nell’ambito di: consistenza numerica è indicata nella stessa - svolgimento delle gare (amichevoli o di cam- scheda, per i danni provocati a terzi nell’am- pionato o di torneo) alle quali il Contraente bito di: partecipa; - normale permanenza all’interno delle struttu- - allenamenti collegiali condotti sotto la dire- re gestite dal Contraente ed ubicate come zione dei tecnici sociali e svolti in strutture indicato nella scheda di polizza; gestite dal Contraente stesso ed ubicate - svolgimento di attività ricreative svolte sotto come indicato nella scheda di polizza. l’egida del Contraente; - gite e passeggiate, visite a musei, stabilimen- B - TORNEI SPORTIVI ti e simili, nonché manifestazioni ricreative in Si intendono assicurati tutti i partecipanti al tor- genere organizzate e svolte sotto l’egida del neo gestito dal Contraente ed identificato nella Contraente. scheda di polizza tramite l’indicazione dell’atti- vità sportiva praticata e dell’ubicazione. F - INSEGNANTE DI DISCIPLINE SPORTIVE (esclusi gli insegnanti di educazione fisi- C - CORSI TEMPORANEI SPORTIVI E NON ca delle scuole) Si intendono assicurati tutti gli iscritti al corso, Si intende Assicurato colui che esercita l’attività la cui consistenza numerica è indicata nella di insegnamento di discipline sportive. scheda di polizza, durante le attività pertinenti L’assicurazione vale esclusivamente per al corso stesso e svolte in strutture gestite dal la personale e diretta responsabilità Contraente. dell’Assicurato. La durata del corso è la stessa della copertura assicurativa, la tipologia, il luogo e gli orari di G - CACCIATORE svolgimento stesso sono quelli indicati nella Si intende Assicurato colui che pratica l’attività scheda di polizza. venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n°157 e suc- D - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE SPOR- cessive modifiche. L’assicurazione vale TIVE E NON (diverse dai tornei) esclusivamente per la personale e diretta Si intendono assicurati tutti i partecipanti, la cui responsabilità dell’Assicurato. 5 di 12 COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889. GRUPPO REALE MUTUA Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1 R.C. SPORT & TEMPO LIBERO Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966 Edizione 01/2007 Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Norme Generali R.C. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato NORME CHE REGOLANO all’indennizzo nonché la stessa cessazione L’ASSICURAZIONE IN GENERALE dell’assicurazione (art. 1898 C.C.). La Società ha peraltro il diritto di percepi- ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE re la differenza di premio corrispondente CIRCOSTANZE DEL RISCHIO al maggior rischio a decorrere dal momen- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del to in cui la circostanza si è verificata. Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazio- ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO ne del rischio, possono comportare la per- Nel caso di diminuzione del rischio la Società è dita totale o parziale del diritto all’inden- tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o nizzo nonché la stessa cessazione dell’assi- dell’Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al curazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). relativo diritto di recesso. ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O Il Contraente o l’Assicurato devono DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO comunicare per iscritto alla Società l’esi- In caso di sinistro, il Contraente o stenza e la successiva stipulazione di l’Assicurato devono darne avviso scritto altre assicurazioni per lo stesso rischio; all’agenzia alla quale è stata assegnata la in caso di sinistro il Contraente o polizza oppure alla Società entro tre l’Assicurato devono darne avviso a tutti giorni da quando ne hanno avuto cono- gli assicuratori, indicando a ciascuno il scenza (art. 1913 C.C.). nome degli altri (art. 1910 C.C.) L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.). L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del gior- no indicato in polizza se il premio o la prima rata Art. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. giorno dal pagamento o rifiuto dell’inden- Se il Contraente non paga i premi o le rate di nizzo, il Contraente e la Società possono premio successivi, l’assicurazione resta recedere dall’assicurazione con preavviso sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni quello della scadenza e riprende vigore dalle dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme di premio, al netto dell’imposta, relativa al perio- le successive scadenze (art. 1901 C.C.). do di rischio non corso. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. ART. 9 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lette- ART. 4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE ra raccomandata spedita almeno 2 mesi Le eventuali modifiche dell’assicurazione prima della scadenza dell’assicurazione, devono essere provate per iscritto. quest’ultima è prorogata per un anno. ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO ART. 10 - ONERI FISCALI Il Contraente o l’Assicurato devono dare Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a comunicazione scritta alla Società di carico del Contraente. ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE accettati dalla Società possono comporta- Per tutto quanto non è qui diversamente rego- re la perdita parziale o totale del diritto lato, valgono le norme di legge. 6 di 12 COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889. GRUPPO REALE MUTUA Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1 R.C. SPORT & TEMPO LIBERO Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966 Edizione 01/2007 Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Norme R.C. Sport & Tempo Libero NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato NORME CHE REGOLANO danni non rientranti nella disciplina dei citati L'ASSICURAZIONE R.C. D.P.R. n° 1124/65 e D. Lgs. n° 38/2000, cagio- nati ai prestatori di lavoro di cui al precedente SPORT & TEMPO LIBERO punto 1) per morte e per lesioni personali. In caso di sinistro verrà applicata una ART. 12 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE franchigia fissa ed assoluta di € 5.000. I titolari, i soci, i familiari coadiuvanti sono equi- a) Responsabilità civile verso terzi parati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa (R.C.T.) INAIL. La Società si obbliga a tenere indenne L’assicurazione R.C.O. é efficace alla condizione l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a paga- che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in re, quale civilmente responsabile ai sensi di regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interes- legge. si e spese) di danni involontariamente cagiona- L’assicurazione R.C.O. conserva la propria vali- ti a terzi per: dità anche se l'Assicurato non è in regola con gli – morte e lesioni personali; obblighi di legge, in quanto ciò derivi da com- – distruzione o deterioramento di cose, provata inesatta interpretazione delle norme di in conseguenza di un fatto accidentale verifica- legge vigenti in materia. tosi in relazione allo svolgimento dell’attività Da tale assicurazione sono comunque assicurata. escluse le malattie professionali. L’assicurazione opera anche per la responsabili- tà civile che possa loro derivare da fatto doloso Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicura- di persone delle quali debbano rispondere. zione R.C.O. valgono anche per le azioni di Gli associati, gli allievi e coloro che par- rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 tecipano alle attività sportive non sono della legge 12 giugno 1984, n° 222. considerati terzi tra di loro. L’assicurazione non vale per i danni sub- ART. 13 - EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE iti o provocati da persone non associate L’efficacia dell’assicurazione è subordi- e/o iscritte ammesse a prendere parte nata: alle attività. – per gli associati e allievi, al possesso dei L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al requisiti fisici comprovati da apposita possesso, da parte del titolare e delle persone certificazione medica, ove richiesta; addette dei requisiti richiesti dalla legge per – per gli istruttori di discipline sportive, l’attività da essi svolta. al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta; b) Responsabilità civile verso prestatori – per i cacciatori, al possesso dei requisi- di lavoro (R.C.O.) ti di età e di abilitazione all’esercizio La Società si obbliga a tenere indenne dell’attività venatoria previsti per l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a paga- legge, svolta nei luoghi, nei periodi e re (capitale, interessi e spese), quale civilmente con i mezzi consentiti dalle vigenti dis- responsabile: posizioni in materia. 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giu- gno 1965 n° 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio ART. 14 - ESTENSIONE TERRITORIALE 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da pre- L’assicurazione vale per i danni che avven- statori di lavoro da lui dipendenti o da lavo- gano nei territori di tutti i paesi del ratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei Mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; ART. 15 - PERSONE NON CONSIDERATE 2) ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento dei TERZI 7 di 12 COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889. GRUPPO REALE MUTUA Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1 R.C. SPORT & TEMPO LIBERO Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966 Edizione 01/2007 Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Norme R.C. Sport & Tempo Libero NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato Non sono considerati terzi: sulle quali sono installati; a) il coniuge, i genitori e i figli 6) esecuzione di commissioni nonché opera- dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro zioni di rifornimento, comprese quelle di tra- parente od affine con lui convivente; sporto e di carico e scarico, del materiale b) quando l’Assicurato non sia una per- necessario allo svolgimento dell’attività indi- sona fisica, il legale rappresentante, il cata in polizza. socio a responsabilità illimitata, l’am- L’assicurazione vale anche per la responsabilità ministratore e le persone che si trovi- civile personale dei dipendenti (compresi legali no con loro nei rapporti di cui alla pre- rappresentanti, dirigenti e componenti dei cedente lett. a); consigli direttivi) dell’Assicurato, per danni c) le persone che, essendo in rapporto di involontariamente cagionati a terzi, escluso dipendenza con l’Assicurato, subisca- l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle no il danno in occasione di lavoro o di loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono servizio. considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, semprechè dall’evento ART. 16 - RISCHI COMPRESI derivino la morte ovvero lesioni persona- L’assicurazione, oltre che per i rischi derivanti li. Si precisa inoltre che la garanzia assicurativa dall’esercizio dell’attività principale dichiarata comprende la responsabilità civile loro derivan- nella scheda di polizza, si intende operante te dall’incarico di responsabile della sicurezza anche per la responsabilità civile derivante dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D. all’Assicurato sia per fatto proprio, sia per fatto Lgs. n° 626 del 19/09/1994. di persone delle quali debba rispondere, in rela- zione ai seguenti rischi: ART. 17 - RISCHI ESCLUSI 1) servizio di bar e ristoranti, compresa la som- L’assicurazione R.C.T. non comprende i ministrazione di cibi e bevande. danni: L’assicurazione comprende i danni a) da furto; cagionati, entro un anno dalla conse- b) da circolazione su strade di uso pub- gna e comunque durante il periodo di blico o su aree ad esse equiparate di validità dell’assicurazione, dai prodot- veicoli a motore, nonché da naviga- ti somministrati o venduti, esclusi zione di natanti a motore e da impie- quelli dovuti a difetto originario dei go di aeromobili; prodotti stessi. Per i generi di produzione c) da impiego di veicoli a motore, mac- propria somministrati o venduti nelle stesso chinari od impianti che siano condot- esercizio, l’assicurazione vale anche per i ti od azionati da persona non abilita- danni dovuti a difetto originario del prodot- ta a norma delle disposizioni in vigo- to. Il massimale per sinistro rappresen- re e che, comunque, non abbia com- ta il limite di garanzia per ogni perio- piuto il 16° anno di età; do assicurativo o di minor durata della d) alle opere in costruzione ed a quelle polizza; sulle quali si eseguono i lavori; 2) servizio di pronto soccorso e infermeria, e) alle cose trasportate sui mezzi di tra- compresa la somministrazione di prodotti sporto sotto carico o scarico, ovvero farmaceutici; in sosta nell’ambito delle anzidette 3) attività di vigilanza effettuata anche con operazioni; guardie armate e con cani; f) conseguenti ad inquinamento dell’a- 4) proprietà o conduzione di distributori auto- ria, dell’acqua o del suolo, ad interru- matici, videogiochi e flippers; zione, impoverimento o deviazione di 5) servizio pubblicitario attraverso insegne, sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni cartelli pubblicitari o striscioni, con esclu- od impoverimento di falde acquifere, sione dei danni alle opere ed alle cose di giacimenti minerari ed in genere di 8 di 12 COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889. GRUPPO REALE MUTUA Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1 R.C. SPORT & TEMPO LIBERO Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966 Edizione 01/2007 Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Norme R.C. Sport & Tempo Libero NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato quanto trovasi nel sottosuolo suscet- t) derivanti da responsabilità volontaria- tibile di sfruttamento; mente assunte dall’Assicurato ed allo g) alle cose altrui derivanti da incendio stesso non imputabili ai sensi di legge. di cose dell’Assicurato o da lui dete- L’assicurazione R.C.T. e R.C.O. non com- nute; prende i danni: h) provocati da persone non in rapporto u) da detenzione o impiego di esplosivi; di dipendenza con l’Assicurato e della v) verificatisi in connessione con trasfor- cui opera questi si avvalga nell’eserci- mazioni o assestamenti energetici del- zio della propria attività; l’atomo, naturali o provocati artifi- i) subiti o provocati da persone non cialmente (fissione e fusione nucleare, associate ammesse a prendere parte isotopi radioattivi, macchine accelera- all’attività assicurata; trici, ecc); l) derivanti dalla proprietà e conduzio- x) derivanti da prodotti geneticamente ne di fabbricati e relativi impianti modificati; fissi, tribune, stadi, arene, ippodromi, y) derivanti dall'emissione di onde e cinodromi, velodromi e sferisteri; campi elettromagnetici (EMF); m) alle cose che l’Assicurato detenga a z) derivanti da presenza, uso, contami- qualsiasi titolo ed a quelle trasporta- nazione, estrazione, manipolazione, te, rimorchiate, sollevate, caricate o lavorazione, vendita, distribuzione scaricate; e/o stoccaggio di amianto e/o di pro- n) ai mezzi di trasporto sotto carico e sca- dotti contenenti amianto. rico, ovvero in sosta nell’ambito di ese- cuzione delle anzidette operazioni; ART. 18 - ESCLUSIONI SPECIFICHE o) alle cose trovantisi nell’ambito di ese- La garanzia non è operante: cuzione dei lavori; - per manifestazioni che prevedono l’uso p) cagionati ad opere od installazioni in di veicoli a motore, di animali, di aero- genere dopo l’ultimazione di lavori o, mobili e di imbarcazioni a motore; qualora si tratti di operazioni di ripa- - per la responsabilità civile personale razione, manutenzione o posa in dei gestori di attrazioni, attività e gio- opera, quelli non avvenuti durante chi che partecipino alla manifestazione l’esecuzione dei lavori, nonché i danni a titolo commerciale; cagionati da prodotti e cose in genere - per i rischi derivanti da fuochi d’artifi- dopo la consegna a terzi; cio, spettacoli pirotecnici e gare di tiro. q) derivanti da interruzioni o sospensio- ni totali o parziali di attività indu- ART. 19 - REGOLAZIONE DEL PREMIO striali, commerciali, artigianali, agri- a) Qualora il premio sia convenuto in tutto cole o di servizi; o in parte in base ad elementi variabili r) di cui l’Assicurato debba rispondere (allievi, partecipanti, associati, giorni di dura- ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 ta, ecc.), esso viene anticipato in via bis e 1786 del C.C.; provvisoria, come risulta nel conteggio s) che siano conseguenza naturale delle contenuto in polizza e viene regolato modalità adottate dall’Assicurato alla fine di ciascun periodo assicurativo nello svolgimento dell’attività garan- annuo, o della minor durata del contratto, a tita, nonché quelli derivanti da viola- secondo delle variazioni intervenute in tali zioni volontarie da parte dell’Assi- elementi durante lo stesso periodo, fermo il curato di leggi, regolamenti ed usi premio minimo stabilito in polizza. (regole dell’arte) ai quali egli deve b)Entro 60 giorni dalla fine di ogni perio- uniformarsi nell’esercizio dell’attività do annuo di assicurazione o della minore oggetto dell’assicurazione; durata del contratto, il Contraente deve 9 di 12 COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889. GRUPPO REALE MUTUA Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1 R.C. SPORT & TEMPO LIBERO Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966 Edizione 01/2007 Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Norme R.C. Sport & Tempo Libero NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato fornire per iscritto alla Società i dati quelle effettive, i sinistri che si siano verifica- necessari e, cioè, a seconda dei casi, l’indi- ti nel periodo cui si riferisce la dichiarazione cazione: inesatta verranno liquidati in proporzione al – degli allievi; rapporto esistente tra il premio pagato e – dei partecipanti; quello effettivamente dovuto per il detto – degli associati; periodo nei limiti dei massimali ridotti di – dei giorni di durata; ugual misura. – degli altri elementi variabili previsti in polizza. d)Se all’atto della regolazione annuale il con- Le differenze, attive e passive, risultanti suntivo degli elementi variabili di rischio dalla regolazione devono essere pagate superi il doppio di quanto preso come base entro 15 giorni dalla relativa comuni- per la determinazione del premio dovuto in cazione della Società sull’ammontare via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a dell’eventuale conguaglio, che si presume partire dalla prima scadenza annua successiva comunque effettuata entro 15 giorni alla comunicazione, sulla base di una rivaluta- dalla ricezione dei dati consuntivi zione del preventivo degli elementi variabili, dichiarati dal Contraente. comunque non inferiore al 75% dell’ultimo La mancata comunicazione dei dati consuntivo. occorrenti per la regolazione costi- e) La Società ha il diritto di effettuare, in qual- tuisce presunzione di una differenza siasi momento, verifiche e/o controlli sulle attiva a favore della Società. documentazioni inerenti gli elementi varia- c) Nel caso in cui il Contraente, nei termini bili per il calcolo del premio, ispezioni per i previsti, non abbia effettuato la comuni- quali l’Assicurato è tenuto a fornire le cazione dei dati ovvero il pagamento documentazioni e i chiarimenti neces- della differenza attiva dovuta, il premio, sari. anticipato in via provvisoria per le rate succes- sive, viene considerato in conto od a ART. 20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL garanzia di quello relativo al periodo DANNO – SPESE LEGALI assicurativo per il quale non ha avuto La Società assume, fino a quando ne ha luogo la regolazione o il pagamento della interesse, la gestione delle vertenze differenza attiva e la garanzia resta sospe- tanto in sede stragiudiziale che giudi- sa a partire dal 15° giorno successivo a ziale, sia civile che penale, a nome quello indicato per la scadenza di ogni dell’Assicurato, designando, ove occor- periodo annuo di assicurazione fino alle ore ra, legali o tecnici ed avvalendosi di 24 del giorno in cui il Contraente abbia tutti i diritti ed azioni spettanti adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto all’Assicurato stesso. Sono a carico della per la Società di agire giudizialmente e Società le spese sostenute per resistere di dichiarare, con lettera raccomanda- all’azione promossa contro l’Assi- ta, la risoluzione del contratto. curato, entro il limite di un importo Per i contratti cessati per qualsiasi pari al quarto del massimale stabilito in motivo, nel caso in cui il Contraente polizza per il danno cui si riferisce la non adempie agli obblighi relativi alla domanda. Qualora la somma dovuta al regolazione del premio, la Società, fermo il danneggiato superi detto massimale, le suo diritto di agire giudizialmente, non è spese vengono ripartite fra Società e obbligata per i sinistri accaduti nel Assicurato in proporzione del rispettivo periodo al quale si riferisce la mancata interesse. regolazione. La Società non riconosce spese incon- Qualora per inesatte o incomplete dichiara- trate dal Contraente o dall’Assicurato zioni del Contraente la regolazione del pre- per i legali o tecnici che non siano da mio risultasse calcolata su basi minori di essa designati e non risponde di multe 10 di 12 COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889. GRUPPO REALE MUTUA Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1 R.C. SPORT & TEMPO LIBERO Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966 Edizione 01/2007 Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Norme R.C. Sport & Tempo Libero NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato o ammende né delle spese di giustizia una pluralità di Assicurati, il massimale sta- penale. bilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni ART. 21 - PLURALITÀ DI ASSICURATI effetto, unico, anche nel caso di correspon- Qualora la garanzia venga prestata per sabilità di più Assicurati fra di loro. 11 di 12 COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889. GRUPPO REALE MUTUA Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1 R.C. SPORT & TEMPO LIBERO Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966 Edizione 01/2007 Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Norme Aggiuntive R.C. Sport & Tempo Libero NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato NORME AGGIUNTIVE 4) PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRI- (applicabili soltanto se espressamente CATI richiamate nel Mod. RCG55170) L’assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione dei fabbricati nei 1) ESTENSIONE ALLA PRATICA DI SPORT quali si svolge l’attività assicurata. Le garanzie PER I CIRCOLI RICREATIVI sono, inoltre, estese ai rischi delle attrezzature Si intendono assicurate anche le attività spor- sportive, delle antenne radiotelevisive, degli tive praticate a livello dilettantistico, non spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, escluse dalle condizioni contrattuali, o anche tenuti a giardino, esclusi parchi. comunque attività che prevedono intensi La garanzia non comprende i danni deri- impegni fisici, gestite e svolte sotto l’egida vanti: della Contraente, in entrambi i casi precisate • da lavori di manutenzione straordina- nella scheda di polizza. ria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; 2) PERSONE DIVERSE DALL’ASSICURATO • da spargimenti d’acqua, salvo che siano A parziale deroga dell’art. 17, lett. i), l’assicura- conseguenti a rottura accidentale di tuba- zione è valida anche quando alle attività indica- zioni o condutture, nonché quelli deri- te in polizza siano ammesse persone diverse da vanti unicamente da umidità, stillici- associati, allievi e iscritti; per dette persone val- dio ed in genere da insalubrità dei gono le stesse condizioni stabilite dalle Norme locali o da rigurgiti di fogne; per gli associati, allievi ed iscritti. • da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stata 3) TERZI TRA DI LORO GLI ASSICURATI stipulata l’assicurazione. Sono considerati terzi tra di loro gli Assicurati Limitatamente ai danni da spargimenti di che subiscano il danno durante la partecipazio- acqua conseguenti a rotture accidentali di ne all’attività assicurata, limitatamente al tubazioni e condutture, il risarcimento caso di morte o lesioni personali. viene corrisposto con una franchigia asso- luta di € 150,00 per ciascun sinistro. 12 di 12 COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889. GRUPPO REALE MUTUA Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 0077443-015-1 R.C. SPORT & TEMPO LIBERO Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.° 966 Edizione 01/2007 Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
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