Unione Agricoltori Siena Mario Ruscio - Marco Sanna - Siena, 17/04/2018 Birra: produzione in ambito agricolo, commercializzazione, aspetti ...

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Unione Agricoltori Siena Mario Ruscio - Marco Sanna - Siena, 17/04/2018 Birra: produzione in ambito agricolo, commercializzazione, aspetti ...
Birra: produzione in
ambito agricolo,
commercializzazione,
aspetti relativi
all’accertamento
dell’accisa

          Siena, 17/04/2018
      Unione Agricoltori Siena
     Mario Ruscio – Marco Sanna
Unione Agricoltori Siena Mario Ruscio - Marco Sanna - Siena, 17/04/2018 Birra: produzione in ambito agricolo, commercializzazione, aspetti ...
La normativa e la prassi di
                 riferimento
• Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n . 504 – Testo unico delle disposizioni
  legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
  sanzioni penali e amministrative
• Decreto 27 marzo 2001 n. 153 - Regolamento recante disposizioni per
  il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e
  deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al
  regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza
  fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie
  prime alcoligene.
• Direttiva 2004/22/CE e il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 22 –
  Strumenti di misura
• Determinazioni Direttoriali n. 1495 del 26 settembre 2007 (presentazione
  dei dati in forma telematica), n. 140839/RU del 4 dicembre 2013 (assetto,
  accertamento, contabilizzazione e controllo dei microbirrifici)
• Circolare 5/D del 6 maggio 2014 – Istruzioni operative
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L’accisa sulla birra Artt.34-35 TUA
1. La birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro,
alla temperatura di 20° Celsius, ed a grado Plato di prodotto
finito.

2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203
o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande
non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con
un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in
volume.

3. È esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata
dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a
condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.
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L’accisa sulla birra Artt.34-35 TUA
Il grado reale o titolo alcolometrico volumico [=
%vol] esprime la quantità di alcole puro
contenuta in 100 parti di una soluzione
idroalcolica alla temperatura di 20 °C.

Il grado Plato è la quantità in grammi di estratto
secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui
la birra è derivata (circa il triplo della gradazione
alcolica).
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L’accisa sulla birra Artt.34-35 TUA
Il grado-Plato va arrotondato al decimo di grado ed il volume va
espresso in ettolitri ed arrotondato al litro.
La quantità imponibile (ettolitro/grado-Plato), data dal prodotto
fra il volume ed il grado-Plato di ciascuna partita di birra,
dev’essere espressa in numeri interi, trascurando le frazioni
inferiori o uguali allo 0,5 e computando per intero quelle
superiori;

Gli ettolitri-grado così ottenuti vanno moltiplicati per la relativa
aliquota d’accisa, che attualmente corrisponde ad € 3,04 per
ettolitro/grado-Plato.
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L’accisa sulla birra Artt.34-35 TUA
                    Esempio
Liquidazione accisa: hl. 10,00 x grado-Plato 15 =
150 hl/grado-Plato x € 3,02 hl/grado-Plato = €
453.

Dal 2019 l’aliquota sarà di € 3,00 hl/grado-Plato.
Prima del 2017 era di € 3,04 hl/grado-Plato.
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La nascita dei microbirrifici
Nel 2012 è stata inserito un comma in più (il 3 bis) all’art. 35 del testo unico
del 1995:
«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione
annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito
viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla
base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il
prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di
produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le
disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).»

Il DM 153/2001 (art. 2 c.12) demanda al Direttore dell’Agenzia delle Dogane di
stabilire l’ASSETTO, le modalità di ACCERTAMENTO, CONTABILIZZAZIONE e il
CONTROLLO.
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Cosa sono quindi i microbirrifici?
Sono FABBRICHE DI BIRRA con produzione
annua NON SUPERIORE ai 10.000 ettolitri che
NON possono ricevere e confezionare birra
prodotta in ALTRI STABILIMENTI e che
estraggono SOLO BIRRA CONFEZIONATA
prodotta esclusivamente al proprio interno.
Per attivare un microbirrificio...
Viene presentata istanza all’Ufficio delle Dogane
territorialmente competente, ai sensi dell’art. 1
commi 1 e 2 del DM 153/01.
Per attivare un microbirrificio...
L’istanza, da presentarsi in doppio esemplare,
contiene:
a)   la denominazione della ditta, la sua sede, la partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità di chi la
     rappresenta legalmente nonchè dell'eventuale rappresentante negoziale;
b)   il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'istituendo deposito fiscale, nonchè i relativi
     numeri di telefono e di fax; [indirizzo email e indirizzo PEC]
c)   la descrizione delle apparecchiature e dei processi di lavorazione nonchè la potenzialità degli impianti;
d)   la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per la produzione e l'acquisizione
     di energia;
e)   la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, il numero e la capacità dei serbatoi destinati al
     contenimento dei prodotti soggetti ad accisa ed il quantitativo massimo dei suddetti prodotti che si
     intende detenere in confezioni o in altri contenitori, il numero e la capacità dei serbatoi, delle vasche o dei
     silos destinati al contenimento di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non sottoposti ad
     accisa;
f)   la descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei semilavorati e dei
     prodotti finiti;
g)   le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito
     fiscale.
Per attivare un microbirrificio...
All'istanza sono allegati la planimetria del deposito fiscale, evidenziante, in
particolare, la recinzione fiscale di cui all'articolo 3, comma 1, lo schema degli
impianti, le tabelle di taratura dei serbatoi, la documentazione tecnica
inerente agli strumenti di misura di cui al comma 1, lettera f), un diagramma
quantificato del flusso di materia nonchè una relazione intesa a descrivere i
processi di generazione, di trasformazione e di utilizzazione dell'energia con
l'indicazione dei parametri di consumo relativi alle attivita' fiscalmente
rilevanti.
Vanno inoltre specificati i tipi di birra prodotti e le relative ricette,
quantificando le materie prime (inclusa l’acqua) necessarie per una cotta,
evidenziando il grado plato atteso.
Va allegata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale
viene dichiarata l’inesistenza di condanne penali e di carichi pendenti nel
settore delle accise e nell’ambito dell’attività economica del richiedente.
Per attivare un microbirrificio...
Il richiedente deve anche scegliere l’opzione impiantistica per
procedere alla determinazione indiretta della birra prodotta.

        MISURATORE
                                       MISURATORE
        SULLA FONTE
                                       SUL MOSTO
        ENERGETICA

NB. Qualsiasi variazione a quanto inserito nell’istanza è
PREVENTIVAMENTE comunicata all’Ufficio delle Dogane tramite
PEC.
Per attivare un microbirrificio...
I MISURATORI

I misuratori fiscali sono conformi alla direttiva MID e rispondono
ai requisiti del D.Lgs n. 22 del 2007 e relativi allegati.

L’Ufficio verifica che il misuratore abbia ricevuto l’approvazione
di un organismo riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 22/2007 (cd.
Certificazione MID).

Viene anche riscontrato che il misuratore sia stato montato
conformemente a quanto riscontrato nella scheda tecnica
redatta dal costruttore.
Per attivare un microbirrificio...
L’Ufficio, esaminata l’istanza con esito positivo,
riscontra che il richiedente non sia stato
condannato per fabbricazione clandestina o per
evasione dell’accisa, effettua la verifica di primo
impianto, verifica la costituzione della cauzione
e il pagamento del diritto di licenza AUTORIZZA
l’istituzione del microbirrificio rilasciando la
LICENZA DI ESERCIZIO (ed il relativo CODICE
ACCISA) al depositario autorizzato.
Per attivare un microbirrificio...
La verifica di primo impianto
Viene verificata la corrispondenza di quanto
indicato nell’istanza all’assetto reale del deposito
fiscale, controllati gli strumenti di misura,
effettuate le cotte al fine di controllare i
coefficenti di resa dichiarati e impartite le
prescrizioni alle quali si deve attenere il
depositario.
Per attivare un microbirrificio...
La cauzione
Viene determinata durante la verifica di primo impianto e
corrisponde al 10% dell’imposta gravante sulla quantità massima
di birra prodotta in un mese. Non può essere inferiore
all’ammontare che viene pagata mediamente alle varie scadenze.
Può essere prestata con bonifico sul conto della tesoreria,
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Se
mediante polizza o fideiussione (con autentica notarile della
firma) è soggetta ad accettazione da parte dell’Ufficio delle
Dogane.
Per attivare un microbirrificio...
Il diritto di licenza
Il microbirrificio paga un diritto annuale di licenza pari ad €
258,23 nel periodo che va dal 1 al 16 dicembre dell’anno
precedente a quello a cui si riferisce.

Esempio: dal 1 al 16 dicembre 2017 si paga il diritto per il 2018
Per attivare un microbirrificio...
Effettuati tutti i controlli, eseguite tutte le
prescrizioni impartite, prestata correttamente la
cauzione, l’Ufficio rilascia la licenza e attribuisce
il codice accisa:
              IT00SIA12345A
L’operatività del microbirrificio
Il depositario autorizzato, almeno un giorno
prima dell’inizio della produzione del mosto,
invia tramite PEC la comunicazione di lavoro:
• Ha una numerazione progressiva annua
• Specifica data e ora di inizio della cotta
• Contiene la tipologia di birra prodotta
• Include il volume di mosto presunto
• Riporta la lettura del contatore fiscale
L’operatività del microbirrificio
Se viene impiegato il contatore della fonte
energetica viene riportato in un registro
(cartaceo o in formato elettronico) vidimato
dall’Ufficio:
• La data di effettuazione della cotta
• La lettura iniziale e finale
• Il tipo di birra e il relativo coefficiente di resa
• Il grado plato e la liquidazione dell’imposta
L’operatività del microbirrificio
•   Invio giornaliero della contabilità
     MOSTO: letture del contatore, acqua di lavaggio, qualità
     di birra e grado plato
     ENERGIA: letture del misuratore, quantità di birra
     (applicazione del parametro) e grado plato
•   Invio del prospetto mensile dei pagamenti
    effettuati entro il 5° giorno lavorativo
Si utilizza il tracciato record ALCOMB.
L’operatività del microbirrificio
Per ogni giornata di produzione viene effettuato
l’accertamento e la liquidazione dell’imposta
dovuta. Sulla base di queste liquidazioni,
l’imposta viene pagata alle scadenze previste.
L’operatività del microbirrificio
Al termine dell’esercizio finanziario il depositario redige il BILANCIO ANNUO
DI MATERIA E DI ENERGIA dell’impianto.
•     Quantità di ciascun tipo di cereale acquistato e relativa giacenza
•     Lettura iniziale e finale del contatore fiscale
•     Il numero di cotte per ogni tipo di birra
•     Se viene utilizzato il contatore energetico va indicato il coefficiente di
      resa effettivamente riscontrato
•     Se viene utilizzato il contatore del mosto vanno evidenziati i lavaggi
      dell’impianto

Tutta la documentazione ed i registri vanno conservati almeno per i cinque
anni successivi all’esercizio finanziario a cui si riferiscono.
Il Servizio Telematico Doganale
Il Servizio Telematico Doganale
Il Servizio Telematico Doganale
Il Servizio Telematico Doganale
Il Servizio Telematico Doganale
Il Servizio Telematico Doganale
Il Servizio Telematico Doganale
Il soggetto richiedente ha l'obbligo di recarsi di
persona, come indicato nella circolare 63/D del
3/11/2004, entro 30 giorni dalla richiesta
elettronica, presso l'Ufficio indicato nell'istanza
di adesione munito della stampa dell'istanza di
adesione e della scheda informativa sottoscritte
in originale e di un documento di
riconoscimento valido.
In alternativa può essere inviato presso l'Ufficio
un delegato (delega in carta semplice).
Il Servizio Telematico Doganale
Il Servizio Telematico Doganale
La circolazione della birra
I microbirrifici, non essendo depositi fiscali, non
detengono e non spediscono birra ad accisa
sospesa e, pertanto, non emettono e-AD (il
documento di accompagnamento elettronico).
La birra circola accompagnata da DAS
(Documento            di      Accompagnamento
Semplificato), per la circolazione dei prodotti
immessi in consumo su cui è stata corrisposta
l'accisa, previsto dal Regolamento (CEE) n.
3649/92.
La circolazione della birra
            Le garanzie da prestare
Il microbirrificio (preventivamente autorizzato)
che spedisce birra in ambito comunitario,
accompagnata da DAS, presta cauzione a
garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese
comunitario di destinazione . [art. 11 DM
210/1996 - Circolare n. 85D del 19/03/1997]
La circolazione della birra
                     Il DAS
Il DAS si compone di tre esemplari, con lo stesso
numero identificativo, così destinati:
a) n. 1 - viene conservato dallo speditore;
b) n. 2 - scorta la merce e viene conservato dal
destinatario;
c) n. 3 - scorta la merce, qualora si debba
procedere all'appuramento previsto per la
circolazione comunitaria.
La circolazione della birra
I modelli DAS, prima dell’uso devono, essere sottoposti a
bollatura con timbro a secco.
Al momento della presentazione devono riportare,
precompilati:
a) la denominazione del depositario;
b) il codice di accisa (numero di licenza) che identifica il
    deposito;
c) il numero identificativo del documento, attribuito con
    numerazione progressiva, anche sotto forma di codice
    alfanumerico, in maniera che non vi siano ripetizioni per
    ciascun depositario.
La circolazione della birra
2 casi pratici:
- Qualora la merce debba rientrare presso il mittente,
   l'incaricato del trasporto annota sul DAS, prima dell'inizio
   del viaggio di ritorno, le cause e l'orario d'inizio del
   viaggio di ritorno. Il mittente riassume in carico sul
   registro di magazzino la merce evidenziando le partite
   reintrodotte e facendo riferimento agli estremi del DAS.
- Analoga procedura si applica nel caso che una partita di
   prodotti ad accisa assolta per la quale é stato emesso il
   DAS venga rifiutata dal destinatario e il mittente intenda
   reintrodurla in magazzino. La relativa annotazione
   sull'esemplare n. 2 del DAS viene controfirmata dal
   destinatario. [Cfr. art. 15 DM 210/1996]
Grazie per l’attenzione.
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