Sezione OLAF Diritto di Seguito - Vademecum - Versione aggiornata al 29 luglio 2019 - Siae
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Obiettivi del Vademecum •Fornire le linee guida in grado di agevolare gli adempimenti degli operatori del mercato dell'arte, per il pagamento del diritto di seguito •Creare uno strumento operativo e pratico a supporto degli adempimenti necessari per la corretta applicazione del diritto di seguito, in coerenza con le procedure in essere e destinato ad evolvere in base alle esigenze operative e alle eventuali modifiche legislative 2
Agenda • Contesto normativo del diritto di seguito • Linee guida • Indicazioni operative 3
Premessa e contesto normativo 1. La Legge sul diritto d'autore In generale, il diritto d’autore, che nasce in capo a chi crea un’opera all’atto della creazione e che non richiede alcun adempimento formale per il suo riconoscimento, comprende due tipi di diritti: i diritti morali (primi fra tutti quello di rivendicare la paternità dell’opera e quello di opporsi a qualunque modifica della medesima) e i diritti patrimoniali o di utilizzazione economica. Mentre questi ultimi possono essere ceduti dall’autore, durano tutta la vita del medesimo e permangono fino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte (l’opera infatti cade in pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile senza dover chiedere alcuna autorizzazione, né dover pagare alcun compenso), i diritti morali sono inalienabili e non hanno termine di durata, quindi, dopo la morte dell’autore possono essere fatti valere dagli eredi senza limiti di tempo. Riguardo alle opere dell’ingegno (ad esempio i romanzi) si deve rilevare in linea generale che: in quanto espressione della creatività dell’autore, sono beni immateriali ed appartengono sempre a chi li ha creati, e inoltre in relazione al supporto fisico, nel quale sono incorporati, sono anche beni materiali. Questa seconda caratteristica rende le opere riproducibili in copie e acquistabili sul mercato e di conseguenza ogni esemplare è di proprietà di chi lo acquista. Il diritto di seguito, istituto del diritto di autore, di cui beneficiano gli artisti ed i loro eredi, non ha natura diversa dagli altri diritti che la legge riconosce all’autore. Tuttavia, ha alcune peculiarità che lo distinguono dal resto dei diritti di utilizzazione economica. 4
Premessa e contesto normativo 2. Le fondamenta del diritto di seguito Mentre le opere dell’ingegno in generale sono caratterizzate dalla loro massima riproducibilità, oggi resa moltiplicabile pressoché all’infinito dall’evoluzione tecnologica, nel caso delle opere delle arti figurative (quadri, disegni, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie, manoscritti originali, creazioni di design) la possibilità di riproduzione dell’originale è sostanzialmente assente (fatte salve specifiche considerazioni che hanno riguardo alle opere create dall’autore in numero limitato). L’opera d’arte originale può circolare esclusivamente con il supporto fisico che la racchiude, a causa del rapporto indissolubile che, all’atto del processo creativo, si stabilisce tra l’espressione artistica e la materia, nella quale essa è fissata (massima materializzazione dell’opera). Questa condizione, tipica delle opere delle arti figurative, si pone a fondamento del diritto di seguito, la cui finalità è proprio quella di consentire all’artista di seguire la fortuna delle opere da lui create anche dopo averle vendute o comunque cedute ad altri e, quindi, di partecipare all'eventuale incremento del loro valore, che nel corso del tempo e in relazione alla fama raggiunta potrà risultare anche esponenziale, come la storia ed il mercato ci insegnano. In considerazione di questa ragione, il legislatore ha attribuito al diritto di seguito le seguenti caratteristiche che lo distinguono – in parte – dagli altri diritti patrimoniali posti a tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo: 1) non può formare oggetto di alienazione, né di rinuncia, nemmeno in via preventiva; 2) non è soggetto a preventiva autorizzazione da parte dell’artista, ma è costituito come diritto ad un compenso, la cui misura è fissata per legge. Inoltre il diritto di seguito si applica solo nei casi in cui la transazione avviene tramite un professionista del settore dell'arte, tipicamente gallerie d'arte e case d'asta: 1. La galleria d'arte è un'impresa che ha come missione la esposizione in appositi locali di opere d'arte e la loro commercializzazione; 2. La casa d‘asta è un'impresa specializzata nella vendita pubblica di opere d'arte al miglior offerente, attraverso l'organizzazione di apposite aste. 5
Premessa e contesto normativo 3. Il recepimento della normativa sul diritto di seguito in Italia Il diritto di seguito venne introdotto nella legge italiana sul diritto d’autore (Legge 633/1941), ma le disposizioni in materia, che prevedevano una partecipazione dell’autore all’incremento di valore conseguito nelle vendite pubbliche successive alla prima, non trovarono mai effettiva applicazione a causa di un sistema troppo macchinoso e complesso. Con la Direttiva 2001/84/CE del 27 settembre 2001, il diritto di seguito viene introdotto nella UE. Essa definisce le regole per il recepimento dell’istituto da parte degli Stati membri in modo uniforme con la finalità di non produrre distorsioni nel mercato dell’arte. A seguito della Direttiva, il D.Lgs 13 febbraio 2006 n. 118 ha introdotto nuovamente il diritto di seguito in Italia a far tempo dal 9 aprile 2006, modificando gli artt. 144-155, 172 e 182 bis della Legge sul diritto di autore. Quindi, il DPR 29 dicembre 2007 n. 275 ha modificato gli artt. 44-48 del Regolamento esecutivo della Legge 633/1941, entrando in vigore il 5 marzo 2008. Infine, il Decreto Ministeriale del 23 aprile 2008 ha fissato la provvigione spettante a SIAE a copertura dei costi per la gestione del servizio. 6
Premessa e contesto normativo 3. Il recepimento della normativa in Italia: focus sulla L. 633/1941 – Decreto legislativo n. 118 del 13 febbraio 2016 (1/3) Art. 144. 1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore. 2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte. 3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore. Art. 145. 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali. 2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore. Art. 146. 1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa. 2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani. Art. 147. 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente. Dopo i 70 anni dalla morte le opere si Art. 148. considerano in pubblico dominio 1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte. Art. 149. 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali. 7
Premessa e contesto normativo 3. Il recepimento della normativa in Italia: focus sulla L. 633/1941 – Decreto legislativo n. 118 del 13 febbraio 2016 (2/3) Art. 150. 1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati: a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 euro; b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro; c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro; d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro; e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro. 3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro. Art. 151. 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta. Art. 152. 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore. 2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2. 3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate. 4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto. Art. 153. 1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento. 2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa. 8
Premessa e contesto normativo 3. Il recepimento della normativa in Italia: focus sulla L. 633/1941 – Decreto legislativo n. 118 del 13 febbraio 2016 (3/3) Art. 154. 1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale. 2. Presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1. Art. 155. 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime. Art. 172. 1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro. 2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro. Art. 182-bis. 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza: a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata; b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio; c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a); d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione. d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies. d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti. 9
Agenda • Contesto normativo del diritto di seguito • Linee guida • Indicazioni operative 10
Linee guida per l'applicabilità del diritto di seguito A chi è dovuto e per quali transazioni Autori Transazioni 1. A chi è dovuto 2A. Per quali transazioni è dovuto 2B. Per quali transazioni non è dovuto • Tutti gli autori cittadini italiani, membri e non • Vendite dell'opera che abbiano tutte le • Prima cessione dell'opera effettuata membri SIAE seguenti caratteristiche: direttamente dall'autore (ma non dall'erede o dal • Tutti gli autori cittadini di paesi UE, membri e • successive alla prima cessione operata donatario) non membri SIAE direttamente dall'autore dell'opera (la prima • Vendite successive alla prima cessione… • Gli autori cittadini dei paesi extra UE a cessione si considera tramite vendita, ma • …senza la partecipazione di un condizione di reciprocità (e quindi laddove le anche tramite successione o donazione) professionista del mercato dell'arte leggi nazionali di quei paesi garantiscano lo • avvenute con l'intervento di un • … pur con la partecipazione del stesso diritto ai cittadini italiani) professionista del mercato dell'arte (galleria professionista se: • Tutti gli autori cittadini extra UE residenti in d'arte, casa d'aste o altro professionista del − …il prezzo di vendita (al netto dell'IVA) è Italia (anche se cittadini di paesi senza settore) in qualità di venditore, acquirente e inferiore a €3.000 condizione di reciprocità) intermediario − …il prezzo vendita (al netto dell'IVA) è • concluse al prezzo di vendita (al netto compreso tra €3.000 e €10.000 e l'opera dell'IVA) non inferiore a €3.000, ad era stata acquistata direttamente eccezione di stock exemption (vedi punto dall'autore da parte del professionista nei 2B) 3 anni precedenti (c.d. stock exemption – l'onere della prova è a carico del professionista) Sono escluse le transazioni relative a soggetti in pubblico dominio o qualificati "senza reciprocità" 11
Linee guida per l’applicabilità del diritto di seguito L’applicazione del diritto di seguito nei tre anni successivi alla vendita L’ art. 153 secondo comma della L. 633/1941 prevede in capo al professionista - intervenuto in qualità di acquirente, intermediario o venditore, nella cessione di un’opera d’arte – l’obbligo di fornire a SIAE, su richiesta di quest’ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite la esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa. • In sostanza il legislatore ha individuato uno specifico arco temporale (tre anni dalla vendita appunto) per il quale SIAE è legittimata ai controlli sulle vendite operate dai professionisti del mercato dell’arte: SIAE in alcun modo può quindi ampliare l’ambito temporale delle proprie verifiche oltre il triennio dalla vendita dell’opera, anche qualora, dall’analisi della documentazione contabile, emergessero irregolarità relative a transazioni avvenute oltre il periodo triennale sopra richiamato. • La fattispecie sopra rappresentata è comunque valida anche nei casi (non rari) per i quali la documentazione è messa a disposizione spontaneamente dal professionista. • Un esempio può aiutare a chiarire: ipotizziamo che durante una verifica documentale avvenuta il 22 maggio 2017, il professionista (oggetto di verifica) fornisca le transazioni (vendite) avvenute dal 1 gennaio 2014 al 22 maggio 2017, in questo caso SIAE dovrà analizzare solo le vendite avvenute dopo il 22 maggio 2014 e nulla potrà eccepire per quelle avvenute da inizio 2014 fino al 22 maggio 2014. 12
Autori: Reciprocità Definizione Art. 146. L. 633/1941 – Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118 1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione Europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa. Affinché vi sia reciprocità, pertanto, si deve fare esclusivo riferimento all'esistenza di una legislazione nello Stato straniero di cui è cittadino l'autore considerato, che disciplini il diritto di seguito e lo riconosca agli artisti italiani. Tuttavia, si distinguono due tipologie di Stati con reciprocità normativa: A. Stati membri dell’Unione Europea (cfr Tabella A); B. Stati extra Unione Europea la cui legislazione riconosca lo stesso diritto in favore dei cittadini italiani e dei loro aventi causa (cfr Tabella B). 13
Autori: Reciprocità Tabella A: Elenco degli stati dell'Unione Europea 1. Austria 15. Lituania 2. Belgio 16. Lussemburgo 3. Bulgaria 17. Malta Stati dell'Unione Europea 4. Cipro 18. Paesi Bassi 5. Croazia 19. Polonia 6. Danimarca 20. Portogallo 7. Estonia 21. Regno Unito 8. Finlandia 22. Repubblica Ceca 9. Francia 23. Romania 10. Germania 24. Slovacchia 11. Grecia 25. Slovenia 12. Irlanda 26. Spagna 13. Italia 27. Svezia 14. Lettonia 28. Ungheria 14
Autori: Reciprocità Tabella B: Elenco degli stati extra Unione Europea con la normativa DDS 1. Algeria 18. Georgia 35. Messico 2. Australia 19. Guatemala 36. Moldavia 3. Azerbaijan 20. Guinea 37. Monaco Stati extra Unione Europea 4. Bielorussia 21. Honduras 38. Montenegro con la normativa DDS 5. Bolivia 22. India 39. Nicaragua 6. Brasile 23. Iraq 40. Norvegia 7. Bosnia Erzegovina 24. Islanda 41. Panama 8. Burkina Faso 25. Kazakhstan 42. San Marino 9. Cameroon 26. Kyrgyzstan 43. Senegal 10. Cile 27. Laos 44. Serbia 11. Colombia 28. Liechtenstein 45. Tunisia 12. Congo 29. Paraguay 46. Turchia 13. Costa d’Avorio 30. Peru 47. Ucraina 14. Costa Rica 31. Russia 48. Uruguay 15. Ecuador 32. Madagascar 49. Vaticano 16. Filippine 33. Mali 50. Venezuela 17. Gabon 34. Marocco Fonte: European Visual Artists – EVA (http://resale-right.org/about/) 15
Il concetto di «prima cessione» Definizione e conseguenze operative La prima cessione dell'opera effettuata direttamente dall'artista è sempre esentata dal pagamento del DDS. Con il termine "prima cessione" si intende un'espressione più ampia della “vendita”, ed atta a ricomprendere tutte le tipologie di transazioni aventi effetti reali (quindi inerenti al trasferimento della proprietà), come ad esempio: • passaggio mortis causa (es. successione) • atti traslativi della proprietà inter vivos senza corrispettivo (es. permuta) • vendita Le vendite in generale, ed anche quelle relative alle prime cessioni, che prevedono l’intervento di un professionista del mercato dell’arte avvengono (spesso) sulla base di mandati a vendere con o senza rappresentanza (senza trasferimento di proprietà tra l'autore e il professionista ma con un unico perfezionamento tra l’acquirente e il venditore) in forza dei quali il proprietario affida in consegna le opere agli operatori professionali (gallerie, case d'asta), i quali provvedono alla vendita a terzi, trattengono la loro provvigione per la prestazione resa e retrocedono il quantum all’artista [le casistiche relative a prime cessioni e a cessioni successive alla prima nei contratti di mandato sono articolate nel prosieguo del documento]. Nel caso dei contratti di mandato in una recentissima informativa del MIBAC al Direttore Generale della SIAE del 2 Ottobre 2018 – all’esito dei lavori della commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d’autore del 24 Marzo 2015 – il MIBAC chiarisce e auspica che le parti coinvolte, e cioè il committente e il commissionario, si adoperino per produrre e conservare in modo diligente le opportune documentazioni al fine di escludere l’operatività delle presunzioni di cessione e acquisto (come da DPR 441 del 1997): è cioè necessario che il professionista dimostri di avere ricevuto i beni (che si trovano in uno dei luoghi dove svolge le proprie operazioni) in base ad un titolo e che le transazioni tra acquirente e venditore e tra professionista e venditore avvengano con corrette e documentate modalità operative (sia in termini contrattuali, sia come date di incasso e conseguente fatturazione). 16
Vendita con pagamento differito: questo caso è assimilabile alla vendita in quanto la cessione si perfeziona al momento della consegna del bene indipendentemente dal pagamento Transazioni: Vendita Casistiche di assoggettabilità e di esenzione dal pagamento del DDS Assoggettabilità al DDS Casistiche (nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000) 1° vendita A. Il proprietario è l'autore A. La transazione NON è SOGGETTA al pagamento del DDS Vendita proprietario - B. Il proprietario è l'erede o un altro soggetto non autore B. La transazione è SOGGETTA al pagamento del DDS professionista 2° vendita A. Il professionista ha acquistato l'opera e sono vere tutte e tre le A. La transazione NON è SOGGETTA al pagamento del DDS SOLO condizioni sottostanti: SE la data della prima vendita risulta documentata • direttamente dall'autore dall'emissione di regolare fattura oppure da apposito contratto • Nei tre anni precedenti la vendita e sono valide tutte e tre le condizioni previste dalla casistica A • Il prezzo di quest'ultima non supera € 10.000 Altrimenti, se la data della prima vendita non è correttamente documentata, oppure non sono valide tutte e tre le condizioni Vendita previste dalla casistica A, la transazione è SOGGETTA al professionista - pagamento del DDS acquirente B. Il professionista ha acquistato l'opera e sono vere tutte e tre le B. La transazione è SOGGETTA al pagamento del DDS condizioni sottostanti: • direttamente dall'autore • oltre 3 anni precedenti la vendita • oppure, anche se nei 3 anni precedenti la vendita, il prezzo di quest'ultima supera € 10.000 17
Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista" Principali tipologie di contratto Il rapporto tra il proprietario e il professionista può essere formalizzato sulla base dei seguenti contratti: 1 2 3 Mandato senza rappresentanza alla Mandato con Contratto vendita rappresentanza alla estimatorio (contratto di vendita commissione) Qualora il mandato senza rappresentanza abbia come oggetto la compravendita di un bene (in questo caso opere d'arte) si configura come contratto di commissione (ex art. 1731 CC) 4 L’acconto nei mandati e nel contratto estimatorio 5 Il trattamento temporale nel contratto di mandato e nel contratto estimatorio 18
1 Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista" Mandato senza rappresentanza alla vendita (contratto di commissione): post prima cessione Mandato senza rappresentanza alla vendita Il mandatario agisce per conto del mandante ma in nome proprio (disciplinato dagli artt. 1703 e ss. del Codice Civile) L'operatore professionale (mandatario) deve esibire tutti i seguenti documenti: • Contratto di mandato a vendere, avente ad oggetto tutte le opere che siano state effettivamente vendute o che risultino depositate presso i locali dell’impresa (1); • Apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/72 in cui sia indicata la natura e la quantità dei beni nonché la data di ricezione degli stessi (2); Formalità e • Fattura di vendita emessa dal professionista all’acquirente finale dell’opera; adempimenti • Fattura del proprietario (mandante) emessa al professionista (mandatario) per la retrocessione della quota parte di prezzo (la fattura potrebbe essere sostituita da una ricevuta non fiscale qualora il proprietario non operi professionalmente). Assoggettabilità al DDS Casistiche (post prima cessione) (nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000) A) La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente La transazione è SOGGETTA al pagamento del DDS (disposta materialmente dal professionista che fattura al terzo acquirente) Assoggettabilità B1) Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista La transazione tra il mandante e il mandatario NON è SOGGETTA al al diritto di (mandatario) verso il proprietario (mandante) in data successiva alla pagamento del DDS seguito vendita a terzi B2) Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista La transazione tra il mandante e il mandatario antecedente alla (mandatario) verso il proprietario (mandante) in data antecedente alla vendita a terzi annulla il contratto di mandato e configura un vendita a terzi passaggio di proprietà: viene quindi considerata SOGGETTA al pagamento del DDS sia la relazione tra il mandante e il mandatario, sia quella tra il mandatario e il terzo acquirente. (1) Nel caso in cui il numero delle opere fosse indefinito al momento della stipula del contratto (ovvero sia definito il numero ma non siano individuate le opere) si dovranno esibire emendamenti successivi da cui si possa trarre la riferibilità del contratto ad ogni singola opera. (2) Si tratta di un registro in grado superare la presunzione di acquisto prevista dall’art. 3 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441. Se tenuto in forma elettronica dovrà risultare stampabile a semplice richiesta da parte dei soggetti deputati al controllo. 19
1 Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista" Mandato senza rappresentanza alla vendita (contratto di commissione): prima cessione dell'autore Anche per questa fattispecie sono valide le considerazioni evidenziate nelle note (1) e (2) riportate nella pagina precedente L'operatore professionale (mandatario) deve esibire tutti i seguenti documenti: • Contratto di mandato a vendere, avente ad oggetto tutte le opere che siano state effettivamente vendute o che risultino depositate presso i locali dell’impresa (1); • Apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/72 in cui sia indicata la natura e la quantità dei beni nonché la data di ricezione degli stessi (2); Formalità e • Fattura di vendita emessa dal professionista all’acquirente finale dell’opera; adempimenti • Fattura dell’autore (mandante) emessa al professionista (mandatario) per la retrocessione della quota parte di prezzo (la fattura potrebbe essere sostituita da una ricevuta non fiscale qualora l’autore non operi professionalmente). Assoggettabilità al DDS Casistiche (prima cessione dell'autore) (nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000) A) La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente La transazione NON è SOGGETTA al pagamento del DDS (disposta materialmente dal professionista che fattura al terzo acquirente) B1) Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista La transazione tra il mandante e il mandatario NON è SOGGETTA al Assoggettabilità (mandatario) verso il proprietario (autore mandante) in data successiva pagamento del DDS al diritto di alla vendita a terzi seguito B2) Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista La transazione tra il mandante e il mandatario antecedente alla (mandatario) verso il proprietario (autore mandante) in data antecedente vendita a terzi annulla il contratto di mandato e configura un alla vendita a terzi passaggio di proprietà: I. viene quindi considerata SOGGETTA al pagamento del DDS la transazione tra il professionista e il terzo acquirente II. mentre il pagamento della quota parte di prezzo effettuata dal professionista verso l'autore NON è SOGGETTA 20
2 Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista" Mandato con rappresentanza alla vendita: post prima cessione Mandato con rappresentanza alla vendita Il mandatario agisce in nome e per conto del mandante (disciplinato dagli artt. 1703 e ss. del Codice Civile) L'operatore professionale (mandatario) deve esibire tutti i seguenti documenti: • Contratto di mandato a vendere, avente ad oggetto tutte le opere che siano state effettivamente vendute o, comunque, che risultino depositate presso i locali dell’impresa (3); Formalità e • Fattura di vendita del proprietario (mandante) emessa all’acquirente finale dell’opera (4); adempimenti • Fattura emessa dal professionista (mandatario) al proprietario (mandante) relativa al compenso per l'intermediazione della vendita. Assoggettabilità al DDS Casistiche (post prima cessione) (nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000) A) La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente La transazione è SOGGETTA al pagamento del DDS (disposta materialmente dal mandante: fattura il mandante) Assoggettabilità al diritto di B1) Il pagamento del compenso di intermediazione, effettuato dal La transazione tra il mandante e il mandatario NON è SOGGETTA al seguito proprietario (mandante) verso il professionista (mandatario) in data pagamento del DDS successiva alla vendita a terzi B2) Il pagamento del compenso di intermediazione, effettuato dal La transazione tra il mandante e il mandatario antecedente alla proprietario (mandante) verso il professionista (mandatario) in data vendita a terzi annulla il contratto di mandato e configura un antecedente alla vendita a terzi passaggio di proprietà: viene quindi considerata SOGGETTA al pagamento del DDS sia la relazione tra il mandante e il mandatario, sia quella tra il mandatario e il terzo acquirente. (3) Nel caso in cui il numero delle opere fosse indefinito al momento della stipula del contratto (ovvero sia definito il numero ma non siano individuate le opere) si dovranno esibire emendamenti successivi da cui si possa trarre la riferibilità del contratto ad ogni singola opera (4) L’assoggettabilità all’IVA della transazione dipende dallo svolgimento abituale della specifica attività da parte del cedente. 21
2 Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista" Mandato con rappresentanza alla vendita: prima cessione dell'autore Anche per questa fattispecie sono valide le considerazioni evidenziate nelle note (3) e (4) riportate nella pagina precedente L'operatore professionale (mandatario) deve esibire tutti i seguenti documenti: • Contratto di mandato a vendere, avente ad oggetto tutte le opere che siano state effettivamente vendute o, comunque, che risultino depositate presso i locali dell’impresa (3); Formalità e • Fattura di vendita dell’autore (mandante) emessa all’acquirente finale dell’opera (4); adempimenti • Fattura emessa dal professionista (mandatario) all’autore (mandante) relativa al compenso per l'intermediazione della vendita. Assoggettabilità al DDS Casistiche (prima cessione dell'autore) (nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000) A) La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente La transazione NON è SOGGETTA al pagamento del DDS (disposta materialmente dal mandante: fattura l’autore mandante) B1) Il pagamento del compenso di intermediazione, effettuato dal La transazione tra il mandante e il mandatario NON è SOGGETTA al Assoggettabilità proprietario (autore mandante) verso il professionista (mandatario) in pagamento del DDS al diritto di data successiva alla vendita a terzi seguito B2) Il pagamento del compenso di intermediazione, effettuato dal La transazione tra il mandante e il mandatario antecedente alla proprietario (autore mandante) verso il professionista (mandatario) in vendita a terzi annulla il contratto di mandato e configura un data antecedente alla vendita a terzi passaggio di proprietà: I. viene quindi considerata SOGGETTA al pagamento del DDS la transazione tra il professionista e il terzo acquirente II. mentre il pagamento della quota parte di prezzo (compenso di intermediazione) effettuata dal professionista verso l'autore NON è SOGGETTA 22
Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista" 2 Mandato con rappresentanza alla vendita (post prima cessione) e dichiarazioni di incasso in favore del mandatario antecedenti alla vendita a terzi Contratto di mandato con rappresentanza: • Oggetto: vendita di un'opera di un artista soggetto al DDS al prezzo definito di € 30.000 • Parti: Mandante – Soggetto privato (non autore dell'opera che agisce quindi post prima cessione) e Mandatario – Operatore professionale del mercato dell'arte • Durata: 6 mesi dalla data della sottoscrizione Il contratto, in virtù della rappresentanza conferita, … • …prevedeva una specifica autorizzazione all'incasso diretto da parte del professionista delle somme risultanti dalla compravendita delle opere in oggetto, e la successiva corresponsione delle stesse Situazione somme in capo al mandante una volta scomputate le spettanze del mandatario. • …dichiarava che il mandante, in caso di effettiva vendita delle suindicate opere, manlevava e liberava il mandatario da qualsiasi incombenza amministrativa, tributaria e fiscale, ed effettuava la cessione fuori dall'impresa ma nell'ambito di una negoziazione tra privati, non assoggettata ad IVA ai sensi dell'art. 1. D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni. Transazione: • Entro i 6 mesi previsti dal contratto, il mandatario ha venduto a terzi l'opera oggetto del contratto al prezzo di € 38.000. • Il mandante ha firmato la dichiarazione di incasso di € 30.000 in favore del mandatario in data antecedente alla data della fattura relativa alla vendita a terzi. Ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, la fattura deve sempre essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, determinato a norma dell’art. 6 dello stesso D.P.R. IVA. In particolare, per le cessioni di beni mobili, il momento dell’effettuazione dell’operazione coincide con la consegna o con la spedizione del bene. Inquadramento Tale regola trova una deroga nel caso in cui la consegna o la spedizione del bene risulti documentata da un documento di trasporto (o da un documento equivalente che contenga l’indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti). In questo caso la fattura potrà essere emessa entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa. • La data di consegna o di spedizione del bene equivale quindi alla data dell'operazione. La verifica della stessa viene effettuata in base al registro di carico e scarico il quale costituisce documento fiscale e pertanto, come tale, prevale sul rapporto di mandato. • In caso di mancanza delle informazioni necessarie nel registro di carico e scarico, poiché l’onere della prova di non assoggettabilità al diritto di seguito di un’opera è sempre a carico dell’operatore dell’arte, si consiglia – in sede di verifica – di acquisire eventualmente anche la ricevuta di bonifico effettuato dal terzo acquirente in favore del professionista e comprovante in modo inequivocabile la data certa del pagamento dell’opera da considerare in sostituzione alla data di consegna o di Parere spedizione per la valutazione dell'assoggettabilità della transazione. • Nel caso in cui la data di consegna o di spedizione (o di bonifico di cui sopra) risulta successiva alla firma della dichiarazione d'incasso da parte del mandante, il mandato viene considerato "annullato". Implicitamente si tratterà di due passaggi di proprietà e quindi di due transazioni soggette al pagamento del diritto di seguito (a meno che non risulti da adeguata documentazione che il mandante abbia ricevuto le somme a titolo diverso dal corrispettivo per la cessione dell’opera: solo per non escludere a priori che possano esistere anche altre situazioni giuridicamente codificate si pensi ad esempio al mutuo). 23
Il tradens (potenziale venditore) perde la disponibilità del bene con la consegna all’accipiens (intermediario nel nostro caso) ma ne conserva comunque la proprietà: quando 3 Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista" l’accipiens vende a terzi, questi ne acquisiscono la proprietà in virtù di un atto autorizzato dal Contratto estimatorio: post prima cessione tradens (il quale la perde a favore del terzo acquirente) Con il contratto estimatorio (c.d. conto vendita) una parte consegna Contratto estimatorio (disciplinato dagli artt. 1556 e ss. del Codice Civile) un'opera all'altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca l'opera nel termine stabilito L'operatore professionale (chi riceve) deve esibire tutti i seguenti documenti: • Stipula di un contratto scritto (5), avente ad oggetto tutte le opere (con il valore distinto per ciascuna opera in termini di prezzo pena il non perfezionamento del contratto) che siano state effettivamente vendute o, comunque, che risultino depositate presso i locali dell’impresa (6); Formalità e • Documento di trasporto emesso dal proprietario (chi consegna) con la dicitura “consegna beni relativi a contratto estimatorio” e la data la quale costituisce riferimento temporale per la determinazione della chiusura del rapporto in assenza di vendita a terzi; adempimenti • In caso della vendita a terzi: (1) Documento di trasporto emesso dal professionista (chi riceve) relativamente alla vendita o un prospetto riepilogativo delle vendite effettuate debitamente sottoscritto, (2) Fattura emessa dal professionista all’acquirente finale dell’opera; • In assenza della vendita a terzi: Documento di trasporto con la dicitura “restituzione beni relativi a contratto estimatorio” e l’indicazione del numero e della data del documento di trasporto di consegna. Assoggettabilità al DDS Casistiche (post prima cessione) (nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000) A) La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente La transazione è SOGGETTA al pagamento del DDS (disposta materialmente dal professionista che fattura al terzo acquirente) Assoggettabilità B1) Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista La transazione tra il tradens e l’accipiens NON è SOGGETTA al al diritto di (accipiens) verso il proprietario (tradens) in data successiva alla vendita pagamento del DDS seguito a terzi B2) Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista La transazione tra il tradens e l’accipiens antecedente alla vendita a (accipiens) verso il proprietario (tradens) in data antecedente alla terzi annulla il contratto estimatorio e configura un passaggio di vendita a terzi proprietà: viene quindi considerata SOGGETTA al pagamento del DDS sia la relazione tra il tradens e l’accipiens, sia quella tra l’accipiens e il terzo acquirente. (5) La stipula non è richiesta dal Codice Civile ma utile onde evitare la presunzione di vendita della merce da parte di chi consegna e la presunzione di acquisto della merce da parte di chi riceve. (6) Nel caso in cui il numero delle opere fosse indefinito al momento della stipula del contratto (ovvero sia definito il numero ma non siano individuate le opere) si dovranno esibire emendamenti successivi da cui si possa trarre la riferibilità del contratto ad ogni singola opera. 24
3 Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista" Contratto estimatorio: prima cessione dell'autore Anche per questa fattispecie sono valide le considerazioni evidenziate nelle note (5) e (6) riportate nella pagina precedente L'operatore professionale (chi riceve) deve esibire tutti i seguenti documenti: • Stipula di un contratto scritto (5), avente ad oggetto tutte le opere (con il valore distinto per ciascuna opera in termini di prezzo pena il non perfezionamento del contratto) che siano state effettivamente vendute o, comunque, che risultino depositate presso i locali dell’impresa (6); Formalità e • Documento di trasporto emesso dal proprietario autore (chi consegna) con la dicitura “consegna beni relativi a contratto estimatorio” e la data la quale costituisce riferimento temporale per la determinazione della chiusura del rapporto in assenza di vendita a terzi; adempimenti • In caso della vendita a terzi: (1) Documento di trasporto emesso dal professionista (chi riceve) relativamente alla vendita o un prospetto riepilogativo delle vendite effettuate debitamente sottoscritto, (2) Fattura emessa dal professonista all’acquirente finale dell’opera; • In assenza della vendita a terzi: Documento di trasporto con la dicitura “restituzione beni relativi a contratto estimatorio” e l’indicazione del numero e della data del documento di trasporto di consegna. Assoggettabilità al DDS Casistiche (prima cessione dell'autore) (nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000) A) La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente La transazione NON è SOGGETTA al pagamento del DDS (disposta materialmente dal professionista che fattura al terzo acquirente) B1) Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista La transazione tra il tradens e l’accipiens NON è SOGGETTA al Assoggettabilità (accipiens) verso il proprietario (autore tradens) in data successiva alla pagamento del DDS al diritto di vendita a terzi seguito B2) Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista La transazione tra il tradens e l’accipiens antecedente alla vendita a (accipiens) verso il proprietario (autore tradens) in data antecedente alla terzi annulla il contratto estimatorio e configura un passaggio di vendita a terzi proprietà: I. viene quindi considerata SOGGETTA al pagamento del DDS la transazione tra il professionista e il terzo acquirente II. mentre il pagamento della quota parte di prezzo effettuata dal professionista verso l'autore NON è SOGGETTA 25
4 Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista" Contratto di mandato ed estimatorio con Acconto: post prima cessione Contratto di mandato ed estimatorio con Il professionista corrisponde una somma al proprietario a titolo di acconto sulla Acconto potenziale futura vendita Assoggettabilità al DDS Casistiche (post prima cessione) (nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000) A. Versamento di una somma a titolo di acconto in favore del A. La transazione tra il proprietario e il professionista NON è proprietario sulla futura vendita e realizzazione della futura SOGGETTA al pagamento del DDS SOLO SE risultano vendita documentate tutte e due le seguenti condizioni: 1. L'acconto è formalmente riconducibile all’opera in relazione alla quale esso è stato corrisposto (a valere, ovviamente, Assoggettabilità sul prezzo della vendita prevista a terzi); al diritto di seguito 2. Il contratto prevede un termine ragionevole (non superiore all’anno) per la chiusura del rapporto in assenza di vendita a terzi: I. con la restituzione della somma da parte del proprietario II. con l’acquisto dell’opera da parte del professionista. La futura vendita a terzi è invece sempre SOGGETTA 26
4 Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista" Contratto di mandato ed estimatorio con Acconto: prima cessione dell'autore Contratto di mandato ed estimatorio con Il professionista corrisponde una somma al proprietario (autore) a titolo di acconto Acconto sulla potenziale futura vendita Assoggettabilità al DDS Casistiche (prima cessione dell'autore) (nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000) A. Versamento di una somma a titolo di acconto in favore del A. La transazione tra il proprietario (autore) e il professionista NON proprietario (autore) sulla futura vendita e realizzazione della è SOGGETTA al pagamento del DDS in nessun caso (in quanto in futura vendita tutti i casi – anche di annullamento del contratto di mandato o estimatorio - si configura come prima vendita). Mentre la futura vendita a terzi è: Assoggettabilità 1. SOGGETTA al pagamento del DDS qualora l'acconto non sia al diritto di stato perfezionato correttamente (si rimanda alle stesse due seguito condizioni previste e descritte nella pagina precedente) 2. NON SOGGETTA qualora l'acconto sia stato perfezionato correttamente 27
5 Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista" Il trattamento temporale dei contratti di Mandato ed Estimatorio (1/3) • Il regime IVA (art. 6 D.P.R. n. 633 del 1972) prevede che - nel caso di contratto estimatorio superiore ad 1 anno o a tempo indeterminato - si possa assoggettare il bene all'imposta indipendentemente dal fatto che sia stato venduto, qualora sia trascorso più di un anno dalla data della stipula del contratto estimatorio. • Questo elemento costituisce un punto importante per poter estendere questa fattispecie alla gestione del DDS nei contratti di mandato ed estimatorio. Al fine di agevolare gli operatori professionali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla gestione dei sopra richiamati contratti, si considera applicabile il DDS qualora sia decorso più di un anno dalla data del contratto (di mandato o estimatorio) senza che sia avvenuta la vendita (intendendosi per data del contratto la data di consegna del bene) e in presenza di somme corrisposte che possano costituire il prezzo della cessione. • Ai fini pratici, per aiutare gli operatori professionali ad essere ottemperanti, può essere di aiuto il contratto di deposito come contratto «ponte» che si inserisce ad esempio tra due mandati, e consente sempre la custodia dei beni da parte del professionista intermediario in appositi spazi dedicati (che non prevedono tuttavia la esposizione): questo al fine di evitare la onerosa e poco pratica riconsegna fisica al mandante (o al tradens) dopo un anno dalla stipula del contratto di mandato (o estimatorio). 28
5 Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista" Il trattamento temporale dei contratti di Mandato ed Estimatorio (2/3) • E' utile chiarire con alcuni casi concreti sulla prima cessione: - ipotizziamo che un bene rimanga 18 mesi depositato da un professionista in forza di un contratto di mandato a tempo indeterminato (che non preveda l’acconto) stipulato con l'autore dell'opera (che non è mai stata oggetto di vendita), in questo caso possiamo affermare che il DDS sarà dovuto al momento del perfezionamento della cessione dell'opera a terzi (in quanto si configurerebbe una seconda cessione) solo nel caso in cui vi sia stata una precedente dazione di denaro dal professionista verso l’autore (ovviamente a titolo diverso dall’acconto). Dovrà comunque essere chiarito dal professionista a quale titolo diverso dall’acconto ha erogato il denaro nei confronti dell’autore anche nel caso di un bene non venduto che rimanga meno di 12 mesi presso il professionista. - ipotizziamo che un bene rimanga 18 mesi depositato da un professionista in forza di un contratto di mandato a tempo indeterminato (che invece preveda l’acconto) stipulato con l'autore dell'opera (che non è mai stata oggetto di vendita), in questo caso possiamo affermare che il DDS sarà dovuto al momento del perfezionamento della cessione dell'opera a terzi (in quanto si configurerebbe una seconda cessione) in virtù del fatto che l’acconto si configura come assoggettabile al DDS superati i 12 mesi di contratto (indipendentemente da ulteriori valutazioni su ulteriori dazioni di denaro come nel precedente caso) - Qualora l’opera non sia venduta, non ci sia acconto o altro passaggio di denaro tra l’autore e il professionista, non è assoggettabile nulla anche dopo i 12 mesi in quanto manca il secondo presupposto e cioè la corresponsione di somme che possono costituire il prezzo. 29
5 Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista" Il trattamento temporale dei contratti di Mandato ed Estimatorio (3/3) • E' utile chiarire con alcuni casi concreti sulla cessione successiva alla prima: - ipotizziamo che un bene rimanga 18 mesi depositato da un professionista in forza di un contratto di mandato a tempo indeterminato (che non preveda l’acconto) stipulato con il mandante proprietario dell'opera (già oggetto di vendita in precedenza), in questo caso possiamo affermare che il DDS sarà dovuto al momento del perfezionamento della cessione dell'opera a terzi sempre e comunque e inoltre nel caso in cui vi sia stata una precedente dazione di denaro dal professionista verso il mandante proprietario (ovviamente a titolo diverso dall’acconto) questa dovrà anch’essa essere considerata assoggettabile al DDS. Dovrà comunque essere chiarito dal professionista a quale titolo diverso dall’acconto ha erogato il denaro nei confronti dell’autore anche nel caso di un bene non venduto che rimanga meno di 12 mesi presso il professionista. - ipotizziamo che un bene rimanga 18 mesi depositato da un professionista in forza di un contratto di mandato a tempo indeterminato (che invece preveda l’acconto) stipulato con il mandante proprietario dell'opera (già oggetto di vendita in precedenza), in questo caso possiamo affermare che il DDS sarà dovuto al momento del perfezionamento della cessione dell'opera a terzi sempre e comunque e anche l’acconto si configura come assoggettabile al DDS qualora siano superati i 12 mesi di contratto. Viceversa l’acconto, qualora il contratto fosse perfezionato con la scadenza annuale, non è soggetto al DDS. - Qualora l’opera non sia venduta, non ci sia acconto o altro passaggio di denaro tra il mandante proprietario e il professionista, non è assoggettabile nulla anche dopo i 12 mesi in quanto manca il secondo presupposto e cioè la corresponsione di somme che possono costituire il prezzo. 30
Agenda • Contesto normativo del diritto di seguito • Linee guida • Indicazioni operative 31
Indicazioni operative La coerenza della documentazione nelle transazioni Si ricorda che ai fini di predisporre adeguatamente la documentazione inerente una stessa pratica, tutti i documenti devono essere riconducibili in maniera inequivocabile: A. alla/e stessa/e opere • Il contratto, il registro ed eventuali fatture devono contenere le stesse informazioni identificative dell'opera come titolo, nome e cognome dell'autore, dimensioni, tipo di opera (es. olio su tela, …) e anno di creazione • Il valore dell'opera definito tra il proprietario e il professionista deve essere riportato sia nel contratto che nell'apposito registro B. alle stesse parti della transazione • I documenti devono contenere gli stessi dati identificativi del proprietario e del professionista, come nome e cognome, codice fiscale per le persone fisiche, ragione sociale / P.IVA o codice fiscale per le persone giuridiche Le fatture costituiscono la base formale per il calcolo del diritto di seguito. Eventuali discrepanze relative ai dati necessari per la valutazione della pratica richiederanno ulteriori accertamenti della documentazione. 32
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