Seminario di aggiornamento Periti esperti stimatori - Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia, 24 giugno 2021 - Collegio Geometri ...

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Seminario di aggiornamento Periti esperti stimatori - Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia, 24 giugno 2021 - Collegio Geometri ...
Seminario di
     aggiornamento
  Periti esperti stimatori
Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia,
                  24 giugno 2021
La liberazione
dell’immobile pignorato
La norma di riferimento è l’art. 560 c.p.c., modificato dall‘art. 4/2 D.L.
135/18, conv. con modificazioni dalla L. n. 12/2019.
In prima battuta, l’art. 4/4 D.L. 135/18, conv. dalla L. 12/19, prevede
l’applicazione del nuovo art. 560 alle esecuzioni pendenti dal 13.2.19
(coincidente con l’entrata in vigore della L. 12/19).
L’estensione a tutte le procedure è stata prevista dall’art. 18quater/2 D.L.
162/19, introdotto dalla Legge di conversione 8/2020, entrata in vigore il
1.3.2020.

→ La nuova disciplina si applica a tutte le procedure esecutive
Il G.E. dispone la liberazione dell’immobile,
               quando non ritiene di autorizzare il debitore a
               continuare ad abitare lo stesso ovvero quando
               revoca la detta autorizzazione, se concessa in
Com’era        precedenza, ovvero quando provvede
               all’aggiudicazione     o       all’assegnazione
l’ordine di    dell’immobile.
liberazione:
               La liberazione dell’immobile è la regola;
               l’autorizzazione a continuare ad occupare è
               l’eccezione
Secondo le buone prassi,
Quando
l’ordine di
               al momento dell’udienza ex
liberazione?   art. 569 c.p.c., con l’ordinanza
               che dispone la vendita
               dell’immobile staggito
l’immobile          è
                     «attualmente occupato
                     dal debitore» e «sarà
Nella relazione di   libero al decreto di
stima:               trasferimento»
IL NUOVO ORDINE DI LIBERAZIONE
• Art. 560, comma 3: Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il
  possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento,
  salvo quanto previsto dal sesto comma.
• Comma 6: Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione
  dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il
  diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente
  tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del
  debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri
  obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal
  debitore e dal suo nucleo familiare.
• Comma 8: Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato
  è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio
  dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai
  sensi dell'articolo 586
Il mantenimento
   dell’occupazione
                         La liberazione
dell’immobile da parte
                          l’eccezione
dell’esecutato diventa
        la regola
In quali casi si pronuncia l’ordine di
liberazione?

 l’immobile non è più occupato
                                       L’immobile è occupato da terzi       L’immobile non rappresenta
   dal debitore (ad es., rilascio
                                         soggetti diversi dal debitore    l’abitazione dell’esecutato (ad
      spontaneo; immobile
                                                  esecutato;              es. l’esecutata è una società);
    abbandonato da tempo);

                                         quando l'immobile non sia
                                         adeguatamente tutelato e
                                         mantenuto in uno stato di       quando il debitore viola gli altri
qualora sia ostacolato il diritto di
                                       buona conservazione, per colpa    obblighi che la legge pone a suo
 visita di potenziali acquirenti;
                                          o dolo del debitore e dei                   carico;
                                           membri del suo nucleo
                                                  familiare;
L’immobile che rappresenta l’abitazione del
     debitore

L’immobile deve essere destinato ad uso abitativo.
 • Per identificarlo, si deve tenere conto della destinazione catastale, perciò,
   qualora il classamento catastale dell’immobile corrisponda alle categorie B, C, D,
   E, F o alla categoria A/10 (uffici e studi privati), non potranno applicarsi le speciali
   regole in esame;
 • l’immobile deve essere effettivamente destinato a stabile abitazione del debitore
   (→ NO SECONDE CASE): oltre alla residenza anagrafica, l’esperto (con il Custode)
   deve verificare che il debitore effettivamente abiti nell’immobile
• L’immobile deve essere abitato dal debitore e da
                familiari, non solo da familiari;
              • le disposizioni di favore si applicano all’esecutato
               convivente con la «famiglia anagrafica», definita
               dall’art. 4, comma 1, D.P.R. 30/5/1989, n. 223 come
               «un insieme di persone legate da vincoli di
               matrimonio, unione civile, parentela, affinità,
               adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed
Attenzione!    aventi dimora abituale nello stesso comune»
              • L’utilizzo come stabile abitazione deve sussistere al
                momento della notifica del pignoramento, e non
                iniziare successivamente all’inizio della procedura
                esecutiva;
              • le norme in esame sono di stretta interpretazione,
                quindi non sono applicabili per analogia a fattispecie
                simili
1)l’esecutato deve
GLI ALTRI CASI:     consentire       le
                    visite all’immobile
                    dei       potenziali
                    acquirenti
2) il debitore e anche i
membri del suo nucleo
familiare sono obbligati
a conservare
diligentemente il bene
pignorato e a
mantenere e tutelare la
sua integrità
L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

• La conservazione e manutenzione consistono nel mantenimento della
  piena integrità materiale e dell’utilità economica del bene pignorato allo
  scopo di preservarne il valore;
• L’integrità del cespite potrebbe essere pregiudicata da deterioramenti o
  danneggiamenti, condotte di distrazione di frutti, pertinenze, accessori o di
  altre parti essenziali dell’edificio (caldaia, parti dell’impianto di
  riscaldamento/raffrescamento). Da impedire anche intrusioni abusive
  nell’immobile.
• Al debitore spetta il compito di predisporre tutte le misure necessarie ad
  evitare un peggioramento delle condizioni dell’immobile cristallizzate
  all’atto del pignoramento (da indicare nei periodici rendiconti) →
  fondamentale l’accertamento dello stimatore.
LA MANCANZA DI LIQUIDITA’ NON E’
UN’ESIMENTE PER NON OTTEMPERARE AL
DOVERE DI CONSERVAZIONE DELL’IMMOBILE.

→ IL LEGISLATORE INTENDE LA PERMANENZA DEL DEBITORE
NELL’IMMOBILE COME FUNZIONALMENTE ORIENTATA ALLA
SALVAGUARDIA        DEGLI    INTERESSI ALTRUI   (CREDITORI    E
AGGIUDICATARIO), sicchè la manutenzione del bene è una sorta di
contropartita per rimanervi.
La violazione degli «altri obblighi che la legge
        pone a carico dell’esecutato»
= soltanto quelli che lo riguardano come proprietario del cespite.

Casistica:
- Il mancato pagamento degli oneri condominiali finalizzati a
  manutenzione e conservazione dell’immobile;
- La sottrazione alla vigilanza del custode giudiziario;
- Il compimento di atti di emulazione;
- La derivazione dall’immobile pignorato di danni a beni di proprietà di
  terzi
L’omesso pagamento degli oneri
               condominiali non rappresenta di
               per sè condotta che cagioni
IN             l’emissione dell’o.d.l. Neanche il
               custode paga gli oneri.
PARTICOLARE
GLI ONERI      Se però l’inerzia (anche a livello di
               voto in assemblea) ha comportato
CONDOMINIALI   un nocumento a carico
               dell’immobile, allora si considera
               violazione rilevante.
QUANDO L’IMMOBILE E’ ABITATO DALL’ESECUTATO, L’ORDINE DI
LIBERAZIONE VIENE EMESSO CONTESTUALMENTE AL DECRETO DI
TRASFERIMENTO (SE RICHIESTO DALL’AGGIUDICATARIO)

→ NELLA RELAZIONE DI STIMA, L’IMMOBILE SARA’ QUALIFICATO
COME «OCCUPATO DALL’ESECUTATO»
L’attuazione dell’O.D.L. emesso
 contestualmente al decreto di trasferimento:
SU ISTANZA                            DIVERSAMENTE:
DELL’AGGIUDICATARIO:

Il custode giudiziario provvede       L’aggiudicatario                chiede
all'attuazione del provvedimento      l’esecuzione dell’ordine con le
decorsi sessanta giorni e non oltre   forme dell’esecuzione per rilascio
centoventi giorni dalla predetta      ai sensi degli artt. 605 e ss. c.p.c.
istanza
= ORDINE AUTO-ESECUTIVO
Disciplina specifica nell’ordinanza di vendita:

«L’aggiudicatario potrà avanzare la richiesta di attuazione da
parte del custode giudiziario dell’ordine di liberazione non
prima del versamento del saldo prezzo e comunque entro
trenta giorni dal versamento del saldo prezzo; e non oltre –
quale termine massimo – l’emissione del decreto di
trasferimento. L'istanza deve essere proposta al Custode
giudiziario IVG di Reggio Emilia, che provvederà a depositarla
nel fascicolo dell’esecuzione»
Contratti di
   locazione
Opponibilità e canone «congruo»
o il debitore non può concedere in locazione l’immobile, salvo autorizzazione
 del G.E. (art. 560 c.p.c.);
o la locazione, se stipulata anteriormente al pignoramento, è opponibile al
 ceto creditorio quando ha data certa anteriore alla notifica del
 pignoramento ex art. 2923/1 c.c. ovverosia quando il contratto è stato
 registrato prima della notifica del pignoramento.
oIn tale caso, l’immobile può essere goduto per il termine massimo di 9 anni
 (se previsto contrattualmente) dall’inizio della locazione. Per l’opponibilità
 di durata superiore al novennio, l’art. 2923/2 c.c. richiede la trascrizione
 presso i RR.II. del contratto antecedente al pignoramento.
oLa locazione può essere stipulata da uno solo dei comproprietari (da tenere
 in considerazione al momento della ricerca nel database di AE).
Avendo l’art. 41 Legge n.
                     302/82 previsto la libertà
Casi particolari:    di forme, il contratto di
                     affitto del fondo rustico è
                     opponibile quando è
                     provvisto di data certa
                     anteriore                al
                     pignoramento (→ onere
                     di prova a carico
1) Affitto agrario   dell’affittuario), anche se
                     non       è
                     registrato.
                                    stato   mai
Ne consegue che:
L’esperto      stimatore      dovrà       effettuare
approfondimenti ulteriori rispetto all’usuale
richiesta all’Agenzia delle entrate (ad esempio,
fascicolo aziendale dell’azienda agricola affittuaria
presso la Regione; marca da bollo apposta sul
contratto e «annullata» in data certa; esistenza di
contributi PAC).
Casi   particolari:   a) Nei contratti ad uso
                      non abitativo regolati
                      dalla Legge n. 392/78, il
                      primo rinnovo opera
                      automaticamente (sei
2) Rinnovazione       o nove anni);

automatica    del     La disdetta è prevista
                      in casi determinati, tra
                      cui non è inclusa la
    contratto         vendita dell’immobile
• Nel contratto ad uso abitativo
                                 disciplinato      dalla    Legge    n.
                                 431/1998 (la maggioranza dei
                                 contratti in essere), il primo
                                 rinnovo opera automaticamente;
Nel contratto ad uso             però, il Custode può comunicare la
                                 disdetta ex art. 3 lett. g) : «quando
abitativo disciplinato dalla     il    locatore      intenda vendere
                                 l'immobile a terzi e non abbia la
Legge n. 392/78,          la     proprietà di altri immobili ad uso
proroga legale NON è             abitativo       oltre     a     quello
                                 eventualmente adibito a propria
opponibile alla procedura        abitazione» almeno sei mesi prima
                                 della scadenza
                               • Gli ulteriori rinnovi, invece, devono
                                 essere autorizzati dal G.E. In
                                 difetto, la locazione si considera
                                 non opponibile al ceto creditorio
Ai sensi dell’art. 2923/3 c.c., in ogni caso l'acquirente
              non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo
              convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a
              quello risultante da precedenti locazioni.

Il cd.        L’inadeguatezza del prezzo va valutata con riferimento
              alla data del pignoramento e non della stipulazione del

canone vile   contratto (Cass. n. 2462/82);

              Nella stima del giusto canone possono essere utilizzate
              presunzioni; fatti notori; parametri indicativi, quali il
              cd. equo canone e il canone determinato ai sensi della
              Legge n. 431/98
In caso di locazione di
immobile rientrante in      In caso di affitto agrario, il canone
affitto di azienda (o       va      considerato      nel      suo
stipulata                   ammontare         complessivamente
congiuntamente) , si        previsto per l’intera durata di anni
deve      prendere     in   dell’affitto (v. Sezione agraria del
esame il solo canone di     Tribunale di Reggio Emilia,
locazione, epurato dal      sentenza n. 82/2016).
canone       di   affitto
d’azienda.
La fattispecie in esame garantisce all’aggiudicatario
                     una rendita fondiaria adeguata all’effettivo valore
                     d’uso del bene e al valore che dal bene è possibile
                     ricavare offrendolo in locazione a terzi.
 Principi relativi
all’accertamento
                     Il legislatore riconosce al Giudice dell’Esecuzione un
 di canone vile      potere di verifica dell’opponibilità della locazione sulla
                     base di una cognizione sommaria, senza pregiudicare
                     la piena cognizione di merito in sede di opposizione.
                     Pertanto, l’ordine di liberazione ha effetto ultra
                     partes e può essere emesso dal G.E. anche prima del
                     decreto di trasferimento.
LE
 PERTINENZE,
GLI ACCESSORI
Art. 2912 c.c.: il pignoramento comprende gli
accessori, le pertinenze e i frutti della cosa
pignorata
1) Accessorio deve intendersi una cosa che, pur conservando
individualità materiale, si trova in rapporto di connessione materiale
con la cosa principale. Caso tipico sono le accessioni ex art. 934 c.c. (ad
es., fabbricato costruito su terreno pignorato).
2) Pertinenza è cosa che, pur conservando individualità materiale, è
destinata in maniera durevole al servizio o ad ornamento di altra (ad
es., soffitta o autorimessa rispetto all’abitazione) (art. 817 c.c.).
L’estensione del pignoramento va esclusa
quando:

1) dall’esame del pignoramento emergono elementi idonei a far
   ritenere che il creditore non abbia voluto colpire la pertinenza;

2) l’accessorio o pertinenza abbia un suo specifico dato catastale
identificativo e di esso non si faccia menzione nel pignoramento e nella
nota di trascrizione → si deve presumere che il creditore non abbia
voluto pignorare tale bene.
Dal confronto tra GG.EE. e Geometri
                       stimatori:
1)   Il pignoramento è da intendersi automaticamente esteso, limitatamente ai proporzionali diritti
     di comproprietà spettanti alle unità immobiliari pignorate, a tutte le parti comuni dell’edificio
     ai sensi dell’art. 1117 C.C. e a quelle porzioni (aree cortilive, giardini, soffitte e cantine, vani
     scala e ascensore, lastrico solare) che, anche se non identificate catastalmente, sono comuni
     secondo i titoli di provenienza e secondo il regolamento condominiale contrattuale;
2)   Il pignoramento è da intendersi automaticamente esteso, limitatamente ai proporzionali diritti
     di comproprietà, a quelle porzioni che siano identificate catastalmente – mappale e/o
     subalterno - come Beni Comuni Non Censibili (ad es., aree cortilizie, giardini, soffitte e cantine,
     vani scala e ascensore, lastrici solari) o come Beni Comuni Censibili (ad es., alloggio custode,
     garage);
3)   L’unità immobiliare urbana costituita da due identificativi catastali fra loro graffati (subalterno
     e/o mappale) rientra nell’oggetto del pignoramento anche qualora questo individui solo uno
     dei due identificativi;
4)   in caso di Ente Urbano o di Area Urbana, censito con mappale diverso dal fabbricato principale,
     comune a più unità immobiliari (comprese quelle pignorate), il pignoramento può essere
     oggetto di estensione (salvo risultino elementi di segno contrario) limitatamente alla quota
     corrispondente al titolo di proprietà dell’esecutato ovvero, se non dichiarato, in proporzione al
     diritto avente ad oggetto il fabbricato principale ai sensi dell’art. 1117 c.c.;
Spiegare chiaramente la
              situazione        catastale,
Cosa fare     proponendo una lettura degli
              atti
nella
relazione     Comunque evidenziare il
estimativa:   profilo    ai     fini della
              discussione in udienza
Nuova lett. e) del punto D)
                  dell’incarico:
                  «se l’immobile rappresenta
                  intervento       di     edilizia
Edilizia          residenziale           pubblica
convenzionata e   convenzionata e agevolata
                  finanziato in tutto o in parte
agevolata         con risorse pubbliche (in caso
                  positivo,     indicare   l’ente
                  erogatore del finanziamento
                  territorialmente competente)»
Art. 1 commi 376, 377 e 378 della Legge n. 178/2020:

• la sospensione delle procedure aventi ad oggetto compendi di edilizia convenzionata e
agevolata, finalizzata a consentire la partecipazione alla procedura degli enti pubblici
interessati alla tutela dei vincoli sociali sottesi alla tipologia di edilizia in esame;
• la sospensione della vendita;
• l’improcedibilità dell’esecuzione ove intrapresa dall’istituto di credito in forza di mutuo
fondiario concluso per finanziare l’intervento edilizio laddove l’ente creditore non sia inserito
nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e il mutuo azionato non sia conforme ai criteri di cui all’articolo 44 della Legge n. 457/1978.
• L’art. 44, nell’ottica di incentivare il finanziamento bancario
                 finalizzato alla realizzazione dei programmi costruttivi
                 localizzati nei piani di zona ex Lege n. 167/1962, consente alla
                 Banche di erogare mutui non fruenti del contributo statale
                 anche in deroga a disposizioni di legge e/o di statuto, anche
La ratio         quando le aree assegnate dai comuni ai sensi dell'articolo 35
                 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni,
                 non siano di proprietà dei comuni stessi garantendo il
dell’art. 44     mutuante con la previsione della garanzia sussidiaria dello
                 Stato.
Legge n.       • ratio di ampia tutela per le ragioni creditizie in relazione ad
                 operazioni connesse a mutui non fruenti di contributi statali
457/78           che presentano oggettivi rischi di recupero del credito in
                 ragione dell’incertezza della garanzia reale (ad esempio,
                 qualora non si realizzi la fattispecie acquisitiva in capo al
                 Comune o il diritto di superficie concesso dal Comune dovesse
                 cessare per mancata rinnovazione alla scadenza e/o
                 decadenza a termini di convenzione).
stipulazione della convenzione
I criteri di   edilizia di cui all’art. 35 l. n.
               865/1971
cui al primo
comma,         ottenimento del decreto di
               occupazione di urgenza e inizio
art. 44        delle procedure di espropriazione,
               che      devono    precedere     la
               stipulazione del mutuo fondiario
Cosa è necessario verificare:
• L’immobile rientra in un intervento di edilizia convenzionata o agevolata?
• Il carattere agevolato è attuale? Permane il vincolo pubblicistico di destinazione
  dell’immobile?
• L’identità dell’ente erogatore del finanziamento.
• Chi occupa gli immobili vincolati?
• Nel caso in cui la procedura sia stata iniziata dalla Banca mutuante che ha
  finanziato l’intervento, verifica dei requisiti dell’art. 44/1
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