Segnali della crisi da inadempimenti in materia di lavoro - Convegno 03 dicembre 2019
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Segnali della crisi da inadempimenti in materia di lavoro Convegno 03 dicembre 2019 Dott. Michele Varese Componente della Commissione Diritto del Lavoro ODCEC di Roma Dott. Michele Varese
PROCEDURA DI ALLERTA ESTERNA art.15 CCII CREDITORI PUBBLICI CERTIFICATI AGENZIA DELLE AGENTE DELLA RISCOSSIONE INPS ENTRATE Dal 1^ TRIM. Dal 14 gennaio Dal 14 agosto 2021 2021 2020 (01/08/2021) Dott. Michele Varese 4
OBIETTIVO DELLA PROCEDURA DI ALLERTA Obiettivo della procedura di allerta è quello di evitare il depauperamento progressivo del valore aziendale, ( come previsto dalla raccomandazione 2014/135/Ue) e demandando la soluzione a un organismo terzo istituzionalmente dedicato alla ricerca di una soluzione negoziata, secondo una logica di composizione condivisa. Dott. Michele Varese 5
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA Riguarda tutti i debitori che svolgono attività imprenditoriale, siano essi imprenditori individuali che collettivi, comprese le L’obbligo di segnalazione riguarda imprese agricole e le imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa. per le grandi imprese (ai sensi dell’art.3,paragrafo 4 della direttiva 2013/34/Ue); per i gruppi di imprese di rilevante dimensione (che rispettano i limiti numerici di cui all’art.3,paragrafi 6 e 7 L’obbligo di segnalazione non è della direttiva 2013/34/UE); applicabile per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ; per le imprese assoggettate in via esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa, quali banche e intermediari finanziari in genere. Dott. Michele Varese 6
AMBITO OGGETTIVO E LIMITI DI SOGLIA ‘’RILEVANTI’’ Agenzia Entrate Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica 30% volume d'affari stesso periodo e > € 25.000 (v. d’affari anno precedente < € 2 mln.); Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica 30% volume d'affari stesso periodo e > € 50.000 (v. d’affari anno precedente < € 10 mln.); Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica 30% volume d'affari stesso periodo e > € 100.000 (v. d’affari anno precedente > € 10 mln.). Inps Ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore al 50% di quelli dovuti nell'anno precedente e comunque superiore a € 50.000 Agente della Crediti affidati dopo il 16/03/2019 scaduti da oltre 90 giorni superiori, per le imprese Riscossione individuali, ad € 500.000 e, per le imprese collettive, ad € 1.000.000 La procedura di allerta esterna non scatta se il debitore è titolare di crediti d’imposta o altri crediti verso la PA (risultanti dalla piattaforma telematica) per un importo non inferiore alla metà del suo debito tributario o previdenziale 08/04/2019 Dott. Michele Varese 7
ESPOSIZIONE DEBITORIA INPS La contribuzione omessa nei confronti dell’Inps (che computerà alla definizione dei € 50.000 annui) atterrà a tutte le gestioni obbligatorie dell’Istituto (gestione dipendenti, gestione separata, gestione speciale artigiani e commercianti etc). Per quanto riguarda i debiti contributivi scaduti si dovrà chiarire se il limite di € 50.000 dovrà considerarsi solo per le somme contestate in fase amministrativa o anche per quelle divenute oggetto di recupero tramite l’Agente della Riscossione (Avvisi di debito) Per quest’ultimo, infatti le procedure di allerta scattano a soglie notevolmente più alte ( 500.000 o 1.000.000 di euro). Secondo le indicazioni dell’art. 15 CCII le somme per debiti contributivi richieste a rateazione non concorrono alla determinazione del limite di € 50.000 Dott. Michele Varese 8
OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI Nei casi di debito contributivo Inps, vi sarà da capire come il dettato normativo della procedura di allerta potrà coordinarsi con le disposizioni che regolamentano, nell’ambito della materia previdenziale, il regime sanzionatorio dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori. (art.2, comma 1–bis, d.l.12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni, dalla l.11 novembre 1983, n.638, modificata dall’art.3, comma 6, d.lgs. 5 gennaio 2016, n,8) Anche la giurisprudenza identifica come illecito penale l’omissione contributiva (delle trattenute a carico dei lavoratori) per somme annuali superiori a € 10.000 a cui consegue la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a € 1.032 (cfr anche Corte di Cassazione Sentenza Sez. Unite del 18 gennaio 2018, n.10424 e Corte di Cassazione – Sezione III penale – Sentenza 7 gennaio 2018 n.34) Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro il termine di 3 mesi dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, la pena non viene applicata. Dott. Michele Varese 9
IMPRESE DEL SETTORE PRIVATO NON AGRICOLO Anni 2008-2017* Anno Numero Imprese Numero medio annuo Somma Contributi posizioni contributive 2008 1.732.183 13.912.675 113.305.903.004 2009 1.716.948 13.810.998 110.686.627.796 2010 1.713.580 13.721.022 112.366.982.855 2011 1.713.015 13.673.646 116.320.523.908 2012 1.721.495 13.548.832 115.141.563.160 2013 1.660.771 13.337.965 115.605.346.737 2014 1.614.764 13.148.930 116.568.046.892 2015 1.647.655 13.431.481 121.226.093.847 2016 1.632.918 13.630.142 126.279.382.863 2017 1.650.468 14.140.977 129.851.167.172 *Dati INPS elaborati al 30/11/2018 pubblicati all’interno della banca dati Osservatorio sulle Imprese Dott. Michele Varese 11
IMPRESE DEL SETTORE PRIVATO NON AGRICOLO Serie Storica Anni 2008-2017* *Dati INPS elaborati al 30/11/2018 pubblicati all’interno della banca dati Osservatorio sulle Imprese Dott. Michele Varese 12
DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO ANNO 2017* *Dati INPS elaborati al 30/11/2018 pubblicati all’interno della banca dati Osservatorio sulle Imprese Dott. Michele Varese 13
MODALITA’ E TEMPI DI SEGNALAZIONE Avviso al debitore mediante pec o raccomandata Agenzia Entrate Invia la comunicazione contestualmente all’avviso bonario relativo all’Iva non pagata Invia la comunicazione entro 60 giorni dal Inps verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre 6 mesi Agente della Invia la comunicazione entro 60 giorni dalla data Riscossione di superamento delle soglie Dott. Michele Varese 14
TEMPI DI INGRESSO Differenti tempi di ingresso della procedura Inps A partire dal 14 agosto 2020 Agente della Non prima del 12 gennaio 2021 con termine Riscossione massimo al 13 marzo 2021 Agenzia Entrate Iva I^ Trim. 2021 (01 agosto 2021) Dott. Michele Varese 15
TABELLA SINTESI PRESENZA DI DEBITI SCADUTI SOPRA SOGLIA INPS (entro 60 gg) segnalazione a DEBITORE (entro 90 gg) mancata estinzione/ estinzione/ mancata regolarizzazione regolarizzazione Segnalazione all’OCRI Dott. Michele Varese 16
DISALLINEAMENTO TRA LE DIVERSE PROCEDURE DI ALLERTA Ente Pubblico Ocri Organo di controllo societario (Segnalazione CCII) Ocri Ente Pubblico -Vecchio schema segnalazione ex art.4 co.1 lett. d) Legge delega n.155/2017- Organo di controllo societario Dott. Michele Varese 17
RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI IN CASO DI MANCATA SEGNALAZIONE Agenzia Entrate Inefficacia del titolo di prelazione Inps Inefficacia del titolo di prelazione Agente della Riscossione Inopponibilità alla massa del credito Dott. Michele Varese 18
SEGNALAZIONE ALL’OCRI Se entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso il debitore non avrà in via alternativa: estinto il proprio debito; regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge; presentato istanza di composizione assistita della crisi; presentato domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza; I creditori pubblici qualificati, senza indugio procederanno alla segnalazione all’OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d’intesa con Unioncamere e Infocamere. Esclusivamente ai creditori Pubblici qualificati le Camere di commercio rendono disponibile un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta. Dott. Michele Varese 19
OCRI – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI L’art. 16 del CCI istituisce l’Organismo di composizione assistita della crisi (OCRI), costituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al quale è affidato il compito di: ✓ ricevere le segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell’impresa, così come comunicati dagli organi di controllo societario o dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate; INPS; Agente per la riscossione), (art. 14 e 15) Compiti OCRI ✓ gestire la fase di allerta per tutte le imprese ✓ assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese «sotto soglia») La competenza territoriale dell’OCRI a cui devono essere indirizzate le segnalazioni o l’istanza del debitore, è determinata sulla base della sede legale dell’impresa Dott. Michele Varese 20
NOMINA ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE E NUMERO DIPENDENTI Uno dei parametri da considerare per verificare la necessità di nominare l’organo di controllo o il revisore riguarda il numero di dipendenti. L’art. 2477, comma 2, cod. civ., (modificato dal decreto Sblocca-Cantieri DL 32/2019 convertito dalla Legge 55/2019), prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: Totale attivo dello stato Dipendenti occupati in Ricavi di vendite/prestazioni patrimoniale 4 milioni di media durante l’esercizio 20 4 milioni di euro euro unità La verifica dei parametri deve essere eseguita con riferimento ai due anni precedenti (2017 e 2018). L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lett. c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti Dott. Michele Varese 21
MEDIA DEI DIPENTI OCCUPATI DURANTE L’ANNO: COME SI CALCOLA? Il D.M. 18.04.2015 indica le modalità di calcolo dei parametri dimensionali con Riferimento al fatturato, totale bilancio e occupati. Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel Libro Unico del Lavoro (LUL) e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazione di ULA. Dott. Michele Varese 22
UNITA’ LAVORATIVE ANNO (ULA) MODALITA’ DI CALCOLO Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi, gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA, salvo il caso in cui il contratto che regola i rapporti tra la società e il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tale caso si calcola la frazione di ULA) Non devono essere conteggiati: gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento; I dipendenti in cassa integrazione straordinaria; La durata dei congedi di maternità o parentali. Dott. Michele Varese 23
UNITA’ LAVORATIVE ANNO (ULA) Il calcolo indicato dal D.M. 18,04,2005 si effettua a livello mensile, considerando un mese L’attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari. Esempio applicativo tratto dal decreto: TIPOLOGIA NUMERO DIPENDENTI ULA Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l’anno preso 10 10 in considerazione Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo 1 per nove mesi 0,75(*) inferiore all’anno preso in considerazione 10 per quattro mesi 3,33(**) Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede 6 3(***) l’effettuazione del 50% delle ore) per tutto l’anno preso in considerazione Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede 2 per nove mesi 0,75(*** l’effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore *) all’anno preso in considerazione Totale 29 17,83 Dott. Michele Varese 24
UNITA’ LAVORATIVE ANNO (ULA) METODO DI CALCOLO Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part- time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. La Fondazione nazionale dei commercialisti nel documento del 15 gennaio 2016 specifica che il numero di dipendenti occupati è calcolato su media giornaliera, confermando quanto indicato nella relazione illustrativa all’articolo 18 D.Lgs. 127/1991. Così, ad esempio, se un’impresa impiega 25 dipendenti per 200 giorni e 17 dipendenti per 135 giorni, il numero di dipendenti mediamente occupati durante l’esercizio sarà dato dal seguente calcolo: [(25×200) + (17×135)]: 365 = 19,99. Dott. Michele Varese 25
GRAZIE PER L’ATTENZIONE Michele Varese dottorevarese@gmail.com
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