Segnali della crisi da inadempimenti in materia di lavoro - Convegno 03 dicembre 2019

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Segnali della crisi da inadempimenti in materia di lavoro - Convegno 03 dicembre 2019
Segnali della crisi da inadempimenti
                              in
                     materia di lavoro
                                   Convegno 03 dicembre 2019

Dott. Michele Varese
Componente della Commissione Diritto del Lavoro ODCEC di Roma

                                         Dott. Michele Varese
Segnali della crisi da inadempimenti in materia di lavoro - Convegno 03 dicembre 2019
LE PROCEDURA DI ALLERTA

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LE PROCEDURA DI ALLERTA

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PROCEDURA DI ALLERTA ESTERNA art.15 CCII

                  CREDITORI PUBBLICI CERTIFICATI

AGENZIA DELLE              AGENTE DELLA
                            RISCOSSIONE                       INPS
  ENTRATE

Dal 1^ TRIM.
                            Dal 14 gennaio                Dal 14 agosto
    2021
                                 2021                         2020
(01/08/2021)

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OBIETTIVO DELLA PROCEDURA DI ALLERTA

Obiettivo della procedura di allerta è quello di evitare il depauperamento
progressivo del valore aziendale,  ( come previsto dalla
raccomandazione 2014/135/Ue) e demandando la soluzione a un organismo
terzo istituzionalmente dedicato alla ricerca di una soluzione negoziata, secondo
una logica di composizione condivisa.

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Segnali della crisi da inadempimenti in materia di lavoro - Convegno 03 dicembre 2019
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

                                      Riguarda tutti i debitori che svolgono attività imprenditoriale,
                                      siano essi imprenditori individuali che collettivi, comprese le
L’obbligo di segnalazione riguarda    imprese agricole e le imprese minori, compatibilmente con la
                                      loro struttura organizzativa.

                                       per le grandi imprese (ai sensi dell’art.3,paragrafo 4 della
                                        direttiva 2013/34/Ue);
                                       per i gruppi di imprese di rilevante dimensione (che
                                        rispettano i limiti numerici di cui all’art.3,paragrafi 6 e 7
 L’obbligo di segnalazione non è        della direttiva 2013/34/UE);
            applicabile
                                       per le società con azioni quotate in mercati regolamentati,
                                        o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ;
                                       per le imprese assoggettate in via esclusiva alla liquidazione
                                        coatta amministrativa, quali banche e intermediari
                                        finanziari in genere.

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AMBITO OGGETTIVO E LIMITI DI SOGLIA ‘’RILEVANTI’’

Agenzia Entrate       Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica 30% volume d'affari
                       stesso periodo e > € 25.000 (v. d’affari anno precedente < € 2 mln.);
                      Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica 30% volume d'affari
                       stesso periodo e > € 50.000 (v. d’affari anno precedente < € 10 mln.);
                      Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica 30% volume d'affari
                       stesso periodo e > € 100.000 (v. d’affari anno precedente > € 10 mln.).

Inps                 Ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare
                     superiore al 50% di quelli dovuti nell'anno precedente e comunque superiore a €
                     50.000

Agente della         Crediti affidati dopo il 16/03/2019 scaduti da oltre 90 giorni superiori, per le imprese
Riscossione          individuali, ad € 500.000 e, per le imprese collettive, ad € 1.000.000

La procedura di allerta esterna non scatta se il debitore è titolare di crediti d’imposta o altri crediti verso
   la PA (risultanti dalla piattaforma telematica) per un importo non inferiore alla metà del suo debito
                                           tributario o previdenziale
       08/04/2019                              Dott. Michele Varese                                        7
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ESPOSIZIONE DEBITORIA
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La contribuzione omessa nei confronti dell’Inps (che computerà alla definizione dei € 50.000 annui) atterrà a
tutte le gestioni obbligatorie dell’Istituto (gestione dipendenti, gestione separata, gestione speciale artigiani
e commercianti etc).

Per quanto riguarda i debiti contributivi scaduti si dovrà chiarire se il limite di € 50.000 dovrà considerarsi
solo per le somme contestate in fase amministrativa o anche per quelle divenute oggetto di recupero
tramite l’Agente della Riscossione (Avvisi di debito) Per quest’ultimo, infatti le procedure di allerta scattano a
soglie notevolmente più alte ( 500.000 o 1.000.000 di euro).

Secondo le indicazioni dell’art. 15 CCII le somme per debiti contributivi richieste a rateazione non
concorrono alla determinazione del limite di € 50.000

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OMESSO VERSAMENTO
                                          RITENUTE PREVIDENZIALI

 Nei casi di debito contributivo Inps, vi sarà da capire come il dettato normativo della procedura di allerta
  potrà coordinarsi con le disposizioni che regolamentano, nell’ambito della materia previdenziale, il
  regime sanzionatorio dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei
  lavoratori. (art.2, comma 1–bis, d.l.12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni, dalla l.11
  novembre 1983, n.638, modificata dall’art.3, comma 6, d.lgs. 5 gennaio 2016, n,8)
 Anche la giurisprudenza identifica come illecito penale l’omissione contributiva (delle trattenute a
  carico dei lavoratori) per somme annuali superiori a € 10.000 a cui consegue la sanzione penale della
  reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a € 1.032 (cfr anche Corte di Cassazione Sentenza
  Sez. Unite del 18 gennaio 2018, n.10424 e Corte di Cassazione – Sezione III penale – Sentenza 7 gennaio
  2018 n.34)
 Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro il termine di 3 mesi dalla data di notifica dell’avviso
  di accertamento, la pena non viene applicata.

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CERTIFICAZIONE DEI DEBITI
CONTRIBUTIVI E TRIBUTARI

     Dott. Michele Varese   10
IMPRESE DEL SETTORE PRIVATO NON AGRICOLO
                                                    Anni 2008-2017*
                            Anno         Numero Imprese             Numero medio annuo             Somma Contributi
                                                                    posizioni contributive
                             2008                 1.732.183                      13.912.675             113.305.903.004

                             2009                 1.716.948                      13.810.998             110.686.627.796

                             2010                 1.713.580                      13.721.022             112.366.982.855

                             2011                 1.713.015                      13.673.646             116.320.523.908

                             2012                 1.721.495                      13.548.832             115.141.563.160

                             2013                 1.660.771                      13.337.965             115.605.346.737

                             2014                 1.614.764                      13.148.930             116.568.046.892

                             2015                 1.647.655                      13.431.481             121.226.093.847

                             2016                 1.632.918                      13.630.142             126.279.382.863

                             2017                 1.650.468                      14.140.977             129.851.167.172

*Dati INPS elaborati al 30/11/2018 pubblicati all’interno della banca dati Osservatorio sulle Imprese

                                                             Dott. Michele Varese                                         11
IMPRESE DEL SETTORE PRIVATO NON AGRICOLO
                                              Serie Storica Anni 2008-2017*

*Dati INPS elaborati al 30/11/2018 pubblicati all’interno della banca dati Osservatorio sulle Imprese

                                                             Dott. Michele Varese                       12
DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO ANNO 2017*

*Dati INPS elaborati al 30/11/2018 pubblicati all’interno della banca dati Osservatorio sulle Imprese

                                                             Dott. Michele Varese                       13
MODALITA’ E TEMPI DI SEGNALAZIONE

                  Avviso al debitore mediante pec o raccomandata

Agenzia Entrate   Invia la comunicazione contestualmente all’avviso
                  bonario relativo all’Iva non pagata

                  Invia la comunicazione entro 60 giorni dal
     Inps         verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre 6
                  mesi

 Agente della     Invia la comunicazione entro 60 giorni dalla data
 Riscossione      di superamento delle soglie

                            Dott. Michele Varese                       14
TEMPI DI INGRESSO

                  Differenti tempi di ingresso della procedura

    Inps                 A partire dal 14 agosto 2020

 Agente della     Non prima del 12 gennaio 2021 con termine
 Riscossione              massimo al 13 marzo 2021

Agenzia Entrate       Iva I^ Trim. 2021 (01 agosto 2021)

                         Dott. Michele Varese                    15
TABELLA SINTESI

      PRESENZA DI DEBITI SCADUTI SOPRA SOGLIA

                     INPS (entro 60 gg)

                        segnalazione a
                   DEBITORE (entro 90 gg)

                                              mancata estinzione/
  estinzione/
                                                  mancata
regolarizzazione
                                               regolarizzazione

                                                 Segnalazione
                                                   all’OCRI

                       Dott. Michele Varese                         16
DISALLINEAMENTO TRA LE DIVERSE
                            PROCEDURE DI ALLERTA

Ente Pubblico   Ocri            Organo di controllo societario (Segnalazione CCII)

                         Ocri

Ente Pubblico     -Vecchio schema segnalazione ex art.4 co.1 lett. d) Legge delega n.155/2017-

                         Organo di controllo societario

                                   Dott. Michele Varese                                 17
RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI IN CASO DI
                      MANCATA SEGNALAZIONE

Agenzia Entrate       Inefficacia del titolo di prelazione

     Inps             Inefficacia del titolo di prelazione

 Agente della
 Riscossione         Inopponibilità alla massa del credito

                         Dott. Michele Varese                18
SEGNALAZIONE ALL’OCRI

Se entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso il debitore non avrà in via alternativa:

    estinto il proprio debito;
    regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge;
    presentato istanza di composizione assistita della crisi;
    presentato domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e
     dell’insolvenza;
I creditori pubblici qualificati, senza indugio procederanno alla segnalazione all’OCRI.
La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d’intesa con Unioncamere e
Infocamere.
Esclusivamente ai creditori Pubblici qualificati le Camere di commercio rendono disponibile un
elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta.

                                           Dott. Michele Varese                                  19
OCRI – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L’art. 16 del CCI istituisce l’Organismo di composizione assistita della crisi (OCRI), costituito presso ciascuna
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al quale è affidato il compito di:

                         ✓ ricevere le segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell’impresa, così come
                           comunicati dagli organi di controllo societario o dai creditori pubblici
                           qualificati (Agenzia delle Entrate; INPS; Agente per la riscossione), (art. 14
                           e 15)
  Compiti OCRI           ✓ gestire la fase di allerta per tutte le imprese

                         ✓ assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione
                           assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese «sotto
                           soglia»)

      La competenza territoriale dell’OCRI a cui devono essere indirizzate le segnalazioni o l’istanza
                 del debitore, è determinata sulla base della sede legale dell’impresa

                                                 Dott. Michele Varese                                               20
NOMINA ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE
                                            E NUMERO DIPENDENTI
Uno dei parametri da considerare per verificare la necessità di nominare l’organo di
 controllo o il revisore riguarda il numero di dipendenti.
L’art. 2477, comma 2, cod. civ., (modificato dal decreto Sblocca-Cantieri DL 32/2019 convertito dalla Legge
55/2019), prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

 Totale attivo dello stato                                                     Dipendenti occupati in
                                        Ricavi di vendite/prestazioni
 patrimoniale 4 milioni di                                                     media durante l’esercizio 20
                                        4 milioni di euro
 euro                                                                          unità

La verifica dei parametri deve essere eseguita con riferimento ai due anni precedenti (2017 e 2018).
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lett. c) cessa quando, per tre esercizi
consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti

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MEDIA DEI DIPENTI OCCUPATI DURANTE L’ANNO:
                                          COME SI CALCOLA?

Il D.M. 18.04.2015 indica le modalità di calcolo dei parametri dimensionali con
Riferimento al fatturato, totale bilancio e occupati.

Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel Libro
Unico del Lavoro (LUL) e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza,
fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio
mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli
stagionali rappresentano frazione di ULA.

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UNITA’ LAVORATIVE ANNO (ULA)
                                          MODALITA’ DI CALCOLO

Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che
svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a
questi ultimi, gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di
partecipazione agli organi amministrativi della società.
Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA, salvo il
caso in cui il contratto che regola i rapporti tra la società e il socio stesso specifichi una durata inferiore
all’anno (in tale caso si calcola la frazione di ULA)
Non devono essere conteggiati:
 gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto
     di inserimento;
 I dipendenti in cassa integrazione straordinaria;
 La durata dei congedi di maternità o parentali.

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UNITA’ LAVORATIVE ANNO (ULA)
Il calcolo indicato dal D.M. 18,04,2005 si effettua a livello mensile, considerando un mese
L’attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari.
Esempio applicativo tratto dal decreto:
TIPOLOGIA                                                             NUMERO DIPENDENTI       ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l’anno preso 10                                   10
in considerazione
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo                      1 per nove mesi         0,75(*)
inferiore all’anno preso in considerazione                            10 per quattro mesi     3,33(**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede      6                                3(***)
l’effettuazione del 50% delle ore) per tutto l’anno preso in
considerazione
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede     2 per nove mesi                   0,75(***
l’effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore                                   *)
all’anno preso in considerazione
Totale                                                                29                      17,83

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UNITA’ LAVORATIVE ANNO (ULA)
                                          METODO DI CALCOLO

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione
di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto
part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.

Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-
time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di
riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene
conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.

La Fondazione nazionale dei commercialisti nel documento del 15 gennaio 2016 specifica che il numero di
dipendenti occupati è calcolato su media giornaliera, confermando quanto indicato nella relazione
illustrativa all’articolo 18 D.Lgs. 127/1991.

Così, ad esempio, se un’impresa impiega 25 dipendenti per 200 giorni e 17 dipendenti per 135 giorni, il
numero di dipendenti mediamente occupati durante l’esercizio sarà dato dal seguente calcolo: [(25×200) +
(17×135)]: 365 = 19,99.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Michele Varese
dottorevarese@gmail.com
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