Scudo penale e obbligo vaccinale per il personale medico e sanitario. Le disposizioni italiane e il contesto europeo

Pagina creata da Alessio Baroni
 
CONTINUA A LEGGERE
Scudo penale e obbligo vaccinale per il personale medico e sanitario. Le disposizioni italiane e il contesto europeo
DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI

Scudo penale e obbligo vaccinale per
il personale medico e sanitario. Le
disposizioni italiane e il contesto
europeo
                       FARMACEUTICO E LIFE SCIENCES, RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO E SICUREZZA,
   03/09/2021
                       SOCIETÀ

Roberto A. Jacchia
Esmeralda Dedej

                                                                         Nonostante i rigidi parametri imposti per
                S      in dall’inizio della crisi pandemica del          la loro approvazione, i vaccini sono
                                                                         tuttavia inevitabilmente caratterizzati da
                coronavirus1 era evidente che l’unica                    una intrinseca componente di rischio e,
                soluzione per arginare la propagazione                   come è noto, possono essere all’origine
                del virus sarebbe stata l’approvazione di                del c.d. danno vaccinale, per il quale
                uno o più vaccini e la loro                              l’ordinamento già prevede un sistema di
                somministrazione su larga scala. Al                      indennizzo a carico dello Stato, tuttavia,
                riguardo, ancora nel giugno del 2020, la                 limitato alle vaccinazioni obbligatorie per
                Commissione Europea aveva adottato2
                una strategia comune per accelerare
                l’iter per lo sviluppo, la produzione e la
                distribuzione di vaccini al fine di
                raggiungere la c.d. immunità di gregge.

                1
                    Per ulteriori informazioni si veda il nostro blog, disponibile al seguente LINK.
                2
                    Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

                                                                                                     www.dejalex.com
Scudo penale e obbligo vaccinale per il personale medico e sanitario. Le disposizioni italiane e il contesto europeo
legge3. È anche in questo contesto che si                contenimento del coronavirus ed in
pongono diverse tematiche rilevanti per i                materia di vaccinazioni, convertito poi in
nuovi vaccini anti-Covid-19 e gli obblighi,              legge in data 28 maggio 20215.
oltre che le responsabilità, che ne
derivano.                                                Il Decreto-Legge 44/2021 prevedeva in
                                                         origine un unico articolo sulla
Un primo aspetto attiene alla                            responsabilità penale da
responsabilità del personale medico e                    somministrazione del vaccino anti-Covid-
sanitario impegnato nella gestione dei                   19. Nello specifico, il suo articolo 36
pazienti affetti da coronavirus e                        aveva introdotto il c.d. scudo vaccinale7
incaricato della somministrazione del                    che garantisce al personale sanitario che
vaccino, così esponendosi ai                             somministra il vaccino la non punibilità
conseguenti rischi per eventuali lesioni                 per i reati di omicidio colposo e lesioni
colpose o finanche morte del paziente.                   personali colpose di cui agli articoli 5898
La natura non soltanto astratta del tema                 e 5909 del Codice Penale, allorquando la
è dimostrata anche dai (pur rari) decessi                somministrazione sia effettuata nel
ascrivibili a reazioni avverse a seguito                 rispetto delle indicazioni contenute nei
della somministrazione ed alla                           provvedimenti di autorizzazione per
incessante attenzione mediatica sulle                    l’immissione in commercio del prodotto
politiche vaccinali. Era d’altronde                      rilasciate dalle autorità competenti o delle
ragionevole che il personale sanitario                   indicazioni contenute nelle circolari del
coinvolto nella formidabile mobilitazione                Ministero della Salute. Tale disposizione,
in atto si ponesse al riguardo degli                     in sostanza, rende penalmente non
interrogativi che non potevano restare                   perseguibile il personale sanitario
senza risposta.                                          impegnato nella campagna vaccinale.

È in questo contesto, che il Governo ha                  Tuttavia, ci si può domandare quanto in
approvato il Decreto-Legge del 1° aprile                 effetti l’articolo 3 del Decreto-Legge
2021, n. 44 (Decreto-Legge 44/2021)4,                    44/2021 innovi rispetto alla vigente
contenente misure urgenti per il                         normativa in materia di responsabilità

3
  Legge del 25 febbraio 1992, n. 210, Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati,
GU n. 55 del 06.03.1992.
L’articolo 1 della legge dispone: “… Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie
per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata
una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello
Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge…”.
4
  Decreto-Legge del 1° aprile 2021, n. 44, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-
19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, GU n. 79 del
01.04.2021.
5
  Legge 28 maggio 2021, n. 76, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, GU n.128 del 31.05.2021.
6
  L’articolo 3 del Decreto-Legge, intitolato “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino
anti SARS-CoV-2”, dispone: “… Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a
causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2,
effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo
1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino
è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in
commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari ((pubblicate nel sito                  internet
istituzionale)) del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione…”.
7
  Chiamato anche immunità penale del vaccino.
8
  L’articolo 589 del Codice Penale, intitolato “Omicidio colposo”, al comma 3, dispone: “… Se il fatto
è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni…”.
9
  L’articolo 590 del Codice Penale, intitolato “Lesioni personali colpose”, al comma 1, dispone: “…
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi
o con la multa fino a euro 309…”.

2                                                                                    www.dejalex.com
medica, disciplinata dalla Legge dell’8                 terapeutica, palliativa, riabilitativa o di
marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-                    medicina legale, la norma poggia sul
Bianco)10. Infatti, l’articolo 590 sexies,              duplice presupposto che i fatti non siano
comma 211, del Codice Penale, introdotto                stati commessi con colpa grave e che
da tale legge, già contempla la nozione                 siano connessi alla situazione di
di imperizia lieve12 nell’esercizio della               emergenza sin dalla sua dichiarazione
professione sanitaria come causa di non                 nel gennaio 2020.
punibilità, purché siano state seguite le
linee guida applicabili nello svolgimento               Al comma 2 dello stesso articolo, il
dell’attività. In altre parole, se le lesioni o         Decreto-Legge 44/2021 come convertito
la morte del paziente sono state                        introduce i criteri per valutare il grado di
cagionate dal vaccino per effetto di                    colpa. Nello specifico, tra i vari fattori che
condotta colposa, il personale sanitario                possono escluderne la gravità, il giudice
sarà esente da responsabilità sempre                    potrà tener conto della limitatezza delle
che abbia seguito scrupolosamente le                    conoscenze scientifiche sulle patologie
linee guida.                                            da Covid-19 e sulle terapie appropriate al
                                                        momento della commissione del fatto,
La vera novità è introdotta dall’articolo 3-            della scarsità delle risorse umane e
bis13 del Decreto-Legge 44/2021                         materiali concretamente disponibili in
convertito, in forza del quale, la non                  relazione al numero dei casi da trattare,
punibilità è estesa, sia in relazione                   e del minor grado di esperienza e
all’omicidio colposo che in relazione alle              conoscenze tecniche possedute dal
lesioni personali colpose, durante la fase              personale non specializzato impiegato
di emergenza epidemiologica, anche a                    per far fronte all’emergenza.
tutti i fatti commessi nell’esercizio di una
professione sanitaria. Avendo così                      Tali indicatori di non-colpa possono
ampliato l’ambito della causa di non                    attenere, ad esempio, all’uso off label14
punibilità, già prevista per i vaccinatori, a           dei farmaci, all’omessa somministrazione
tutti gli esercenti le professioni sanitarie,           di eparina15 all’inizio della pandemia in
con finalità preventiva, diagnostica,                   quanto ancora non si conosceva il

10
   Legge dell’8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie,
GU n. 64 del 17-03-2017.
11
   L’articolo 590-sexies del Codice Penale, intitolato “Responsabilità colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario”, al comma 2, dispone: “… Qualora l’evento si sia verificato a causa di
imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida
come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-
assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate
alle specificità del caso concreto…”.
12
   L’imperizia si caratterizza per l’inosservanza, in ambito sanitario, di una regola specialistica o
tecnica (c.d. leges artis) a causa di propria ignoranza, inabilità o inettitudine ad applicarla oppure per
la non sua non concreta applicazione sebbene l’operatore avrebbe dovuto eseguirla.
13
   L’articolo 3-bis del Decreto-Legge, intitolato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali
in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”, dispone: “…
Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice
penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di
emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono
escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle
patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e
materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor
grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato
per far fronte all'emergenza…”.
14
   Per off-label si intende l'impiego nella pratica clinica di farmaci somministrati al di fuori delle
condizioni autorizzate dagli enti predisposti per patologia, popolazione o posologia.
15
   L'eparina è un principio attivo anticoagulante, in grado di rallentare o interrompere il processo di
coagulazione del sangue.

3                                                                                    www.dejalex.com
meccanismo patogenetico del                            L’articolo 3-bis del Decreto-Legge
coronavirus attivante le coagulopatie16,               44/2021 come convertito riguarda,
alla scelta di chi curare prima, al numero             tuttavia, soltanto la responsabilità penale,
di posti letto disponibili nei reparti di              lasciando gli esercenti di una professione
terapia intensiva, alla quantità di farmaci,           sanitaria conseguentemente esposti ai
dispositivi e tecnologie disponibili o di              rischi di responsabilità civile.
personale medico/infermieristico di turno.
Inoltre, all’esordio dell’epidemia, i medici           Il secondo aspetto rilevante è legato
non infettivologi, non conoscendo ancora               all’obbligo vaccinale per il personale
la via respiratoria di contagio, non                   medico e sanitario. Infatti, ai sensi
isolavano un paziente sintomatico, con                 dell’articolo 417 del Decreto-Legge
conseguente possibilità di diffusione del              44/2021 come convertito, gli esercenti le
virus per tale ragione.                                professioni sanitarie e gli operatori di
                                                       interesse sanitario sono obbligati a
Piuttosto che proporre una definizione ad              sottoporsi alla vaccinazione per la
hoc della colpa grave, la norma si limita              prevenzione del contagio al fine di
quindi ad individuare un elenco non                    tutelare la salute pubblica e per garantire
esaustivo di fattori di valutazione sul                adeguate condizioni di sicurezza
grado della colpa a disposizione del                   nell’erogazione delle prestazioni di cura e
giudice, il quale avrà il potere di prendere           assistenza.
in considerazione anche diversi fattori
non elencati. La verosimile applicabilità              Gli effetti della mancata vaccinazione dei
dello scudo penale non esimerà pertanto                soggetti obbligati sono sanciti dall’articolo
l’autorità inquirente dall’iscrizione                  4, comma 6,18 del Decreto-Legge
dell’operatore nel registro degli indagati a           44/2021. Più particolarmente, in seguito
fini di garanzia, poiché, per i fini della             all’accertamento dello status di non
scriminante, sarà pur sempre necessaria                vaccinato da parte dell’Azienda Sanitaria
la valutazione del giudice del merito sul              Locale competente, che agisce su
suo operato.                                           segnalazione19 della regione o della

16
   La coagulopatia si manifesta quando i fattori della coagulazione sono carenti o assenti. I fattori
della coagulazione sono proteine che permettono la formazione del coagulo del sangue.
17
    L’articolo 4 del Decreto-Legge, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del
contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”, al comma 1, dispone: “… In considerazione della
situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di
cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che
svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e
private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a
vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce
requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative
dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle
regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle
previsioni contenute nel piano…”.
18
   L’articolo 4 del Decreto-Legge, al comma 6, dispone: “… Decorsi i termini di cui al comma 5,
l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa
acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti ne dà immediata
comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.
L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione
dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in
qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2…”.
19
   L’articolo 4 del Decreto-Legge, al comma 5, dispone: “… Ricevuta la segnalazione di cui al comma
4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla
ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione
o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di

4                                                                                  www.dejalex.com
provincia autonoma20, l’esercente le                     202122. Di conseguenza, a partire dal 1°
professioni sanitarie e l’operatore di                   gennaio 2022, il lavoratore potrà, salve
interesse sanitario potrà essere sospeso                 successive disposizioni sempre da
dalle prestazioni o mansioni che possano                 adottarsi con norma primaria, essere
determinare una diffusione del virus                     reintegrato nelle proprie mansioni.
attraverso interazioni interpersonali.
Pertanto, una volta comunicato                           L’obbligo vaccinale degli operatori
l’accertamento dell’inosservanza                         sanitari e sociosanitari è stato oggetto di
dell'obbligo vaccinale, il datore di lavoro              una recente pronuncia del Tribunale di
assegna al lavoratore non vaccinato                      Modena, che con ordinanze del 19
mansioni diverse, non necessariamente                    maggio23 e del 23 luglio 202124, aveva
inferiori, che non implichino contatti                   ritenuto legittimo il provvedimento di
interpersonali o rischi di diffusione del                sospensione dal lavoro senza
contagio, con retribuzione corrispondente                retribuzione adottato da una RSA nei
alle mansioni assegnate. Qualora                         confronti di due fisioterapiste che non si
l'assegnazione a mansioni diverse non                    erano sottoposte al vaccino anti-Covid-
sia possibile, il lavoratore sarà sospeso                19. Tuttavia, la causa verteva
fino all'assolvimento dell'obbligo                       sull’interpretazione della normativa
vaccinale, senza percepire per tutta la                  applicabile prima dell’adozione del
durata della sospensione alcuna                          Decreto-Legge 44/2021. Nello specifico,
retribuzione o altro compenso21.                         il giudice aveva ricostruito la fattispecie
                                                         sulla scorta degli obblighi derivanti dal
Le misure adottate avranno efficacia fino                combinato disposto delle disposizioni del
all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o,               Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
in mancanza, fino al completamento del                   (TUSL)25 e dell’articolo 208726 del Codice
piano vaccinale nazionale e comunque                     Civile, ritenendo che il rifiuto delle
(allo stato) non oltre il 31 dicembre                    lavoratrici di sottoporsi alla vaccinazione,

vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di
mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda sanitaria locale,
successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita
formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando
le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione
di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita
l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque, non oltre tre giorni dalla somministrazione,
la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale…”.
20
    L’azienda sanitaria locale (ASL) è un ente pubblico locale competente per l’organizzazione
gestionale e finanziaria delle prestazioni sanitarie.
21
    L’articolo 4 del Decreto-Legge, al comma 8, dispone: “… Ricevuta la comunicazione di cui al
comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse
da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che,
comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni
diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione,
altro compenso o emolumento, comunque denominato…”.
22
    L’articolo 4 del D Decreto-Legge, al comma 9, dispone: “… La sospensione di cui al comma 6
mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento
del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021…”.
23
    Tribunale di Modena ordinanza n. 2467 del 19.05.2021.
24
    Tribunale di Modena ordinanza n. 2467 del 23.07.2021.
25
    Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, GU n.101 del 30.04.2008.
L’articolo 20 del TUSL, intitolato “Obblighi dei lavoratori”, al paragrafo 1, dispone: “… Ogni lavoratore
deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo
di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione,
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro…”.
26
    L’articolo 2087 del Codice Civile, intitolato “Tutela delle condizioni di lavoro”, dispone: “…
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro.

5                                                                                     www.dejalex.com
pur non assumendo rilievo disciplinare,             sarebbe un’opzione realistica29. In
qualora non giustificato da cause                   Irlanda, l’obbligo vaccinale è definito
soggettive e specifiche condizioni                  dall’autorità sanitaria come la misura più
cliniche, costituiva impedimento                    invasiva, da prendere in considerazione
oggettivo all’espletamento della                    soltanto in caso di rischio di sanità
prestazione lavorativa. Questa                      pubblica estremo30. Tuttavia,
ricostruzione è ora confermata sotto il             recentemente, anche la Francia ha
profilo sistematico dall’articolo 4 del             dichiarato di voler introdurre l’obbligo
Decreto-Legge 44/2021, in quanto la                 vaccinale per il personale sanitario a
vaccinazione costituisce requisito                  partire dal 15 settembre 2021 e la
essenziale per l’esercizio delle                    sospensione della retribuzione per chi
professioni sanitarie, così legittimandosi          non si sarà vaccinato. La Commissione,
la sospensione in caso di inosservanza              per sua parte, ha sottolineato che le
del relativo obbligo.                               campagne vaccinali ricadono nelle
                                                    competenze nazionali, ivi compresa
Oltre che per il personale medico e                 l’obbligatorietà o meno del trattamento e
sanitario, l’obbligo vaccinale è destinato          per quali tipologie di soggetti31.
a prender piede anche in altri contesti
socio-economici, in parallelo ad altre              In conclusione, tornando allo scudo
misure di prevenzione. A tal proposito,             penale disposto dal Decreto-Legge
con il recentissimo Decreto-Legge                   44/2021, sembra trattarsi di una misura
105/202127, il governo ha introdotto                destinata ad intervenire nella sfera
l’obbligo del c.d. Green Pass, vale a dire,         soggettiva degli esercenti le professioni
l’obbligo di presentare un certificato di           sanitare, per rassicurarli su ciò che dal
vaccinazione o un test per il coronavirus           loro operato nell’attività di
con risultato negativo o di una prova d             somministrazione dei vaccini nel periodo
diagnosi negativa, per l’accesso ai                 emergenziale non deriveranno
ristoranti, alle attività di svago ed agli          conseguenze penali, se non per colpa
eventi, esteso successivamente con il               grave. Peraltro, il contesto di fatto, e
Decreto-Legge 111/202128 anche                      quello normativo conseguente, sono in
all’accesso ai trasporti interregionali, al         continuo mutamento, sia a causa del
personale scolastico ed universitario               progressivo accumularsi di dati di
nonché agli studenti. Tutte queste misure           farmacovigilanza sempre più significativi
hanno come conseguenza indiretta un                 per definire l’incidenza delle
forte incentivo a sottoporsi al trattamento         conseguenze avverse e l’aggiornamento
vaccinale, non solo per il personale                e l’affinamento e delle indicazioni, delle
medico e sanitario ma per tutti i cittadini,        controindicazioni e dei dosaggi, sia a
indipendentemente dall’attività svolta.             causa della continua scoperta delle
                                                    nuove varianti del virus e della necessità
In altri Stati dell’Unione Europea,                 di adattare coerentemente la
l’orientamento politico prevalente è nel            prevenzione e le terapie. Il quadro
senso di non imporre il trattamento                 normativo e, in definitiva, quello delle
vaccinale, affidandosi al momento a                 responsabilità e dell’obbligo vaccinale
forme indirette e di moral suasion. Infatti,        sono quindi anch’essi destinati ad un
per la cancelliera Angela Merkel adottare           futuro in continua evoluzione.
una formula di obbligatorietà non

27
   Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, GU n.175 del
23.07.2021.
28
   Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111, Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, GU n.187 del 06.08.2021.
29
   Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.
30
   Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.
31
   Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.

6                                                                             www.dejalex.com
Roberto A. Jacchia
                               PARTNER

                                    r.jacchia@dejalex.com
                                   +39 02 72554.1

                                    Via San Paolo 7
                                    20121 - Milano

                               Esmeralda Dedej
                               ASSOCIATE

                                    e.dedej@dejalex.com
                                   +32 (0)26455670

                                    Chaussée de La Hulpe 187
                                    1170 - Bruxelles

MILANO
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW
Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

7                                                              www.dejalex.com
Puoi anche leggere