Romania - aggiornata al 12 dicembre 2018

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Romania – aggiornata al 12 dicembre 2018

Referenti per l'adozione
Autorità competente per le adozioni internazionali
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) – Autorità
nazionale per la protezione dei diritti dei minori e per l’adozione
Ministerului Muncii şi Justiției Sociale – Ministero del lavoro e della giustizia sociale
7th Bd. Gral. Ghe. Magheru, 1st District – 010322
Bucarest
Tel: +4021 3153633, +4021 3153630, +4021 3100789, +4021 3100790
Fax: +4021 3127474
E-mail: office@anpfdc.ro, secretariat@adoptiiromania.ro
Website: www.copii.ro

   Compiti e funzioni dell’ANPDCA:
    Monitora l’applicazione e il rispetto della normativa in materia di protezione dei diritti
      dei minori e adozione, coordina le attività svolte da enti di diritto pubblico o privato;
    Svolge funzioni di rappresentanza a livello nazionale e internazionale nel campo della
      protezione dei diritti dei minori e dell’adozione;
    Garantisce lo sviluppo del quadro giuridico necessario per armonizzare la legislazione
      nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori e di adozione alle regole e ai principi
      dei trattati e delle convenzioni internazionali di cui la Romania è parte, nonché per
      applicarli efficacemente;
    Gestisce le risorse statali pubbliche o private che sono sotto la sua amministrazione o
      nella sua disponibilità.

Ambasciata d’Italia in Romania
Str. Henri Coanda, 9 – 010667
Bucarest
Tel: + 4021 3052100
Fax: +4021 3103050
E-mail: ambasciata.bucarest@esteri.it
Website: https://ambbucarest.esteri.it/ambasciata_bucarest/it

Ambasciata della Romania in Italia
Via Nicolò Tartaglia, 36
00197, Roma
Tel: +39 06 83523344
Fax: + 39 06 83523366
E-mail: roma@mae.ro, contact@informatiiconsulare.ro
Website: http://roma.mae.ro/it

Enti autorizzati operativi
Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo in Romania clicca qui.
Normative e procedure
Ratifica/Accessione alla Convenzione Aja:
Il Paese ha ratificato la Convenzione dell’Aja n.33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale il 28 dicembre 1994 ed il 1°
maggio 1995 è entrata in vigore.

Normativa di riferimento
    Law No 21/1991 on Romanian citizenship [legge sulla cittadinanza];
    Law No. 84/1994 for the ratification of the Convention on Child Protection and
     Cooperation in Respect of Intercountry Adoption, concluded in Hague on 29 May 1993,
     as subsequently amended and supplemented, come modificata dalla legge n. 274/2004 e
     dall’ordinanza urgente del governo n. 11/2014 [legge di ratifica della Convenzione
     dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione
     internazionale];
    Law No. 273/2004 on adoption proceedings, e successive modifiche [legge sulle
     procedure di adozione];
    Government Decision No. 1441/2004 on the authorization of foreign private bodies to
     carry out activities in the field of intercountry adoption [decisione relativa
     all’autorizzazione degli enti stranieri ad operare nel settore delle adozioni
     internazionali];
    Law No. 287/2009 on the Civil Code come modificata dalla legge n. 60/2012, dalla
     legge n. 138/2014 e dall’ordinanza urgente del governo n. 1/2016 (capitolo III, artt. da
     451 a 482);
    Law No. 138/2011 for the ratification of the European Convention on the Adoption of
     Children (revised), adopted in Strasbourg on 27 November 2008 and signed by Romania
     in Strasbourg on 4 March 2009 [legge di ratifica della Convenzione europea
     sull’adozione dei minori (riveduta)];
    Law No. 233/2011 del 5 dicembre 2011, entrata in vigore il 7 aprile 2012, che ha
     modificato la legge n. 273/2004;
    Government Emergency Ordinance No. 11/2014 on the adoption of reorganization
     measures in the central public administration and for the amendment and
     supplementation of some normative acts and Government Decision No. 299/2014 on the
     organization and operation of ANPDCA [ordinanza urgente del governo che approva la
     riorganizzazione dell’amministrazione centrale pubblica e che modifica e integra alcune
     leggi e la decisione del governo relativa all’ANPDCA];
    Governement Decision No. 579/2016 on the approval of Detailed rules for the
     implementation of Law No. 273/2004 on adoption proceedings, for amending and
     supplementing Government Decision No. 233/2012 on the services and activities which
     can be carried out by the Romanian private bodies within the domestic adoption
     procedure, as well as the methodology to authorize thereof and for amendment of
     Government Decision No. 1441/2004 on authorization of foreign private bodies to carry
     out activities in the field of intercountry adoption [regolamento di attuazione della
     Legge n. 273/2004 sulle procedure di adozione, che modifica la decisione del governo n.
     233/2012 relativa all’adozione nazionale e n. 1441/2004 riguardante l’autorizzazione
     degli enti stranieri ad operare nel settore delle adozioni internazionali];
    Decision No.661/2016 on the authorization of the template and content of some forms,
     tools and documents used throughout the adoption procedure [decisione che approva il
     modello e il contenuto di alcuni formulari, strumenti e documenti utilizzati durante la
     procedura di adozione].
Requisiti degli adottanti*
La legge n. 273/2004, all’art. 60, prevede che possano adottare persone singole o coppie
sposate. È necessario che l’aspirante genitore adottivo o, nel caso di una coppia, uno dei due
coniugi sia:
     parente del minore entro il quarto grado;
     cittadino rumeno (in questo caso l’adozione è possibile solo se per il minore è già in
        corso un procedimento di adozione nazionale e non è stato possibile trovare per lui una
        famiglia adottiva rumena; o se entro un anno dall’irrevocabilità dell’ordine di apertura
        del procedimento di adozione non è stato possibile individuare i parenti del minore entro
        il quarto grado);
     il coniuge del genitore biologico del minore.
Fino al 2012, la legge n. 273/2004 prevedeva che potessero adottare nelle forme dell’adozione
internazionale solo i nonni del minore residenti all’estero. Questa regola è stata modificata dalla
legge n. 233 del 5 dicembre 2011, entrata in vigore il 7 aprile 2012, che ha riformato la n.
273/2004 aprendo l’adozione internazionale ai soggetti sopra ricordati.
L’art. 7 della legge n. 273/2004 prevede che non possa adottare:
     chi è stato condannato per un crimine intenzionale contro la persona o contro la famiglia,
        quale la pornografia infantile o il traffico di droga o dei suoi precursori;
     chi ha già un figlio in favore del quale è stata stabilita una misura speciale di protezione;
     chi è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
La medesima norma vieta l’adozione anche all’aspirante genitore adottivo che intenda adottare
da solo, se coniugato con qualcuno che si trovi in una delle situazioni ora descritte o che sia
affetto da una malattia della mente.
Gli aspiranti genitori adottivi, secondo quanto previsto dall’art. 13, devono dimostrare di
possedere le qualità morali e le condizioni materiali necessarie per allevare ed educare un
minore e assicurargli uno sviluppo equilibrato. Ciò deve essere certificato dalle competenti
autorità.

* Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa della Romania, che sono validi per le coppie
adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

Requisiti dell’adottando
La legge n. 273/2004, all’art. 60, prevede che possano essere adottati solo i minori dichiarati
adottabili registrati nell’apposito registro NAR (National Adoption Register).
Secondo le informazioni fornite dall'ANPDCA il minore è dichiarato adottabile dal Tribunale su
proposta dei servizi sociali se:
    è trascorso un anno dall’adozione di una misura speciale di protezione nei suoi confronti
       e i genitori biologici (ai quali il minore non poteva essere lasciato per ragioni non
       attribuibili ad essi), così come i parenti entro il quarto grado, non hanno compiuto
       nessuna azione per reintegrarlo in famiglia;
    sono trascorsi 6 mesi dall’adozione di una misura speciale di protezione nei suoi
       confronti e i genitori biologici o i parenti entro il quarto grado non cooperano con le
       autorità al fine di attuare le misure necessarie per reintegrare il minore in famiglia;
    sono passati 6 mesi dall’adozione di una misura speciale di protezione nei suoi confronti
       e non è stato possibile identificare i genitori o i parenti entro il quarto grado;
    in seguito all’adozione della misura speciale di protezione, i genitori del minore e i
       parenti entro il quarto grado dichiarano per iscritto che non intendono prendersi cura del
       minore e non cambiano la propria dichiarazione entro 30 giorni;
    i genitori del minore e i parenti entro il quarto grado rifiutano di firmare la dichiarazione
         affermando che non vogliono crescere e prendersi cura del minore, pur non intendendolo
         fare;
      i genitori del minore sono sconosciuti. In questi casi, il minore è dato in adozione entro
         un periodo massimo di 30 giorni dall’emissione del suo certificato di nascita.
Il minore viene dichiarato adottabile con sentenza e rimane tale fino all’approvazione della sua
adozione o fino a quando non compie 14 anni. Al compimento dei 14 anni, l’esito del piano di
assistenza riservato al minore potrebbe essere l’adozione se ci sono richieste in sospeso
presentate da famiglie o persone certificate.
Il minore può essere dato in adozione internazionale a cittadini rumeni residenti all’estero, suoi
parenti entro il quarto grado o al coniuge del genitore biologico se, trascorso un anno
dall’emissione della sentenza di adottabilità, con cui si è dato avvio alla procedura di adozione,
non è stata trovata una sistemazione in una famiglia adatta per lui in Romania.
In via eccezionale, l’adozione internazionale di un minore domiciliato in Romania è consentita
prima della scadenza del periodo di un anno, se la sua adozione è richiesta da un parente entro il
quarto grado o se l’adottante è il coniuge del genitore biologico del minore.
Secondo gli artt. 9, 15 e 16 della legge n. 273/2004 devono prestare il proprio consenso
all’adozione:
      i genitori biologici del minore;
      il tutore del minore, in mancanza dei genitori biologici;
      il minore stesso che abbia compiuto 10 anni;
      gli aspiranti genitori adottivi.
In particolare, l’art. 9 prevede che i genitori naturali del minore o il suo tutore devono prestare il
loro libero e incondizionato consenso all’adozione, dopo essere stati adeguatamente informati
sulle conseguenze e sullo scioglimento dei legami familiari con il minore.
La Direzione generale per l’assistenza sociale e la protezione dei minori del distretto in cui
risiedono i genitori naturali o, a seconda dei casi, il tutore, ha il dovere di fornire loro
consulenza e informazioni prima che prestino il loro consenso all’adozione e deve preparare una
relazione al riguardo. La relazione deve essere trasmessa alla Direzione generale del distretto in
cui risiede il minore entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta.
In base all’art. 8, il Tribunale può ignorare il rifiuto dei genitori naturali o del tutore se qualsiasi
tipo di prova dimostra che il consenso all’adozione non è stato espresso per motivi irragionevoli
e l’adozione risponde al superiore interesse del minore. Il consenso deve essere considerato
irragionevolmente negato se i genitori naturali o il tutore non compaiono in Tribunale a due
udienze consecutive fissate per consentire loro di fornire il proprio consenso.
Va precisato che il consenso non può essere prestato in luogo dei genitori biologici o del tutore
da un fiduciario, da un rappresentante o da qualsiasi altra persona specificamente incaricata allo
scopo.
Solo in via eccezionale, se uno dei genitori biologici non può essere rintracciato nonostante gli
sforzi a tal fine compiuti, il consenso dell’altro genitore è ritenuto sufficiente. Se entrambi i
genitori sono irrintracciabili, l’adozione può essere conclusa senza il loro consenso. Il Tribunale
può consentire che il consenso sia reso a un giudice delegato presso l’abitazione del genitore se
quest’ultimo ha validi motivi per non comparire in Tribunale. Laddove invece il genitore viva
nel territorio di giurisdizione di un altro Tribunale, il consenso deve essere reso tramite
rogatoria.
L’art. 10 prevede che la relazione che dà conto delle ricerche eseguite per rintracciare i genitori
biologici del minore debba essere allegata al fascicolo dell’adozione del minore.
In base a quanto previsto dall’art. 11, non possono essere adottati i minori i cui genitori
biologici non abbiano ancora compiuto 14 anni d’età. Il consenso dei genitori biologici
ultraquattordicenni deve essere prestato con l’assistenza di un tutore.
I genitori biologici o il tutore devono prestare il loro consenso davanti al Tribunale al momento
del deposito della domanda di avvio del procedimento di adozione, come disposto dall’art. 14.
Se il minore deve essere adottato dal coniuge del genitore, il consenso del genitore biologico
deve essere fornito dinanzi al Tribunale al momento dell’emissione dell’ordine di adozione. In
entrambi i casi, il Tribunale chiede anche alla Direzione generale di presentare la consulenza
fornita e la relazione che confermi di aver adeguatamente informato i genitori biologici e il
tutore sulle conseguenze del loro consenso all’adozione e sullo scioglimento dei vincoli
familiari.
Ai sensi dell’art. 15, anche il minore che abbia compiuto 10 anni deve fornire il proprio
consenso all’adozione e deve farlo davanti al Tribunale al momento dell’approvazione
dell’ordine di adozione. In mancanza del suo consenso, l’ordine di adozione non può essere
emesso. Prima del suo consenso, la Direzione generale deve fornire consulenza e informazioni
al minore, secondo modalità conformi alla sua età e maturità, circa le conseguenze
dell’adozione e dell’espressione del suo consenso. Di ciò deve redigere una relazione.
L’art. 16 prevede che gli aspiranti genitori adottivi debbano acconsentire all’adozione davanti al
Tribunale, al momento dell’approvazione dell’ordine di adozione.

Step della procedura per le coppie adottive
(si ricorda che possono chiedere l’adozione internazionale in Romania, dall’Italia, solo le
coppie di cittadinanza rumena o le coppie in cui uno dei due coniugi sia cittadino rumeno)

      1. La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente
         autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’Autorità centrale rumena;
      2. la coppia, ricevuta una proposta di abbinamento, si reca in Romania per un periodo di
         circa un mese per incontrare il minore e trascorrere del tempo con lui;
      3. accettato l’abbinamento, la procedura prosegue davanti al Tribunale, dinanzi al quale
         deve comparire anche la coppia;
      4. il Tribunale emette l’ordine irrevocabile di adozione;
      5. l’ente autorizzato segue la fase della post-adozione e trasmette in Romania le
         relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con
         cadenza trimestrale per i due anni successivi all’adozione.

In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato.

Procedura
L’art. 64 della legge n. 273/2004 prevede che la domanda di adozione degli aspiranti genitori
adottivi (si ricorda che essi devono necessariamente essere cittadini rumeni, parenti entro il
quarto grado o persone sposate con il genitore biologico del minore) residenti in un Paese che
ha ratificato la Convenzione dell’Aja n. 33 del 1993 sia depositata presso l’ANPDCA per il
tramite dell’Autorità centrale straniera individuata ai sensi della predetta Convenzione o degli
enti autorizzati; laddove invece gli aspiranti genitori adottivi siano residenti in un Paese che non
ha ratificato la Convenzione, la loro domanda deve essere presentata all’ANPDCA dall’autorità
nominata quale responsabile della gestione dell’adozione internazionale o attraverso
organizzazioni appositamente accreditate dallo stesso Paese straniero. In entrambi i casi, gli enti
autorizzati o le organizzazioni accreditate presso il Paese straniero devono essere state
autorizzate anche dall’ANPDCA ad operare in Romania.
Secondo l’art. 65 della medesima legge, la domanda di adozione viene registrata solo se
l’Autorità straniera conferma che:
     gli aspiranti genitori adottivi soddisfano i criteri di ammissibilità e sono ritenuti idonei
        all’adozione secondo le leggi applicabili del Paese di accoglienza;
     gli aspiranti genitori adottivi hanno beneficiato della consulenza sull’adozione nel loro
         Paese;
     i progressi della post-adozione del minore saranno monitorati per almeno due anni;
     sono disponibili servizi di post-adozione per il minore e la famiglia nel Paese di
         accoglienza;
     giunto nel Paese di accoglienza il minore beneficerà dello status legale dei figli
         biologici.
L’art. 66 stabilisce che alla domanda di adozione debba essere allegata, tra l’altro, la
documentazione che conferma la sussistenza delle condizioni prescritte dall’art. 65.
Il regolamento di attuazione della legge 273/2004 prevede, agli artt. 79-82, che l’ANPDCA
registri la domanda se corredata dei documenti necessari. In caso di mancanza o irregolarità
della documentazione l’ANPDCA ne informa l’Autorità del Paese degli aspiranti genitori
adottivi o l’ente autorizzato e richiede le dovute integrazioni; laddove il deposito dei documenti
non avvenga nel rispetto dei termini, la procedura può essere sospesa o l’intera documentazione
restituita, con conseguente annullamento della procedura.
Verificata la regolarità della domanda, la procedura prosegue con la proposta di abbinamento di
un minore agli aspiranti genitori adottivi, a cura dell’Unità di adozione e post-adozione della
Direzione generale per l’assistenza sociale e la protezione dei minori del distretto in cui risiede
il minore. Gli aspiranti genitori adottivi possono recarsi in Romania per un periodo di circa un
mese – definito di abbinamento “pratico” – per incontrare il minore e trascorrere del tempo con
lui. Alla scadenza del periodo, la Direzione generale redige una relazione sul rapporto
sviluppatosi tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi (art. 67 legge n. 273/2004).
Se del caso, l’ANPDCA informa l’Autorità straniera di aver selezionato gli aspiranti genitori
adottivi per l’adozione e, congiuntamente, chiede di inviare le seguenti informazioni:
     accettazione dell’abbinamento da parte degli aspiranti genitori adottivi;
     autorizzazione alla prosecuzione del procedimento di adozione;
     autorizzazione del minore a entrare e risiedere stabilmente nel Paese di accoglienza.
L’art. 70 precisa che le disposizioni di cui sopra si applicano solo nel caso in cui gli aspiranti
genitori adottivi siano di cittadinanza rumena, e non parenti del minore o soggetti legati da
matrimonio al genitore biologico del minore, essendo in questi casi superfluo l’abbinamento e il
periodo di convivenza con esso.
Registrata l’accettazione dell’abbinamento e l’autorizzazione alla prosecuzione della procedura,
anche l’ANPDCA emette l’autorizzazione alla prosecuzione e la invia immediatamente
all’Autorità straniera (art. 71 legge n. 273/2004).
Gli artt. 72, 73 e 74 disciplinano la fase della procedura che si svolge davanti al Tribunale:
l’ANPDCA invia la domanda di adozione e la documentazione al Tribunale, davanti al quale
devono comparire il personale della Direzione generale del distretto di residenza del minore, gli
aspiranti genitori adottivi e gli incaricati dell’ANPDCA .
Emesso l’ordine di adozione, che è irrevocabile, l’ANPDCA rilascia entro 5 giorni lavorativi un
certificato attestante che l’adozione è conforme ai requisiti della Convenzione dell’Aja, su
richiesta degli aspiranti genitori adottivi. Entrato in vigore l’ordine di adozione, il minore può
trasferirsi nel Paese di accoglienza, accompagnato da almeno uno degli aspiranti genitori
adottivi.
L’ANPDCA monitora lo sviluppo del minore adottato e il suo rapporto con la famiglia adottiva,
raccordandosi con l’Autorità del Paese di accoglienza e con l’ente autorizzato. Secondo l’art.
98, le relazioni concernenti l’integrazione del minore devono essere redatte e trasmesse ogni tre
mesi, per i due anni successivi all’ordine di adozione.

Altri documenti
UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention, 5th periodic reports of States parties due in 2012,
Romania, CRC/C/ROU/5, 13 september 2016

Adozione nazionale e internazionale (articolo 21)
98. Nel periodo successivo alla presentazione del precedente rapporto periodico della
Romania, le leggi rumene sull’adozione sono state modificate e integrate con l’entrata in vigore
dal 1 ° ottobre 2011 del nuovo Codice civile e con la legge n. 233/2012 che modifica e integra
la legge n. 273/2004 sul regime giuridico di adozione, avente efficacia dal 1° aprile 2012.
99. In base alle ultime modifiche legislative, in Romania l’adozione è considerata una
questione di diritto civile, non una misura di protezione poiché è definitiva e produce effetti
giuridici irreversibili (una nuova filiazione).
100. La legge n. 233 del 5 dicembre 2011 che modifica e integra la legge n. 273/2004 sul
regime giuridico di adozione è stata approvata dal Parlamento rumeno ed è entrata in vigore
nell’aprile 2012, insieme al regolamento di sua attuazione.
101. È ora in atto una procedura per evitare l’allungamento del periodo di tempo entro il quale
dichiarare adottabile il minore il cui reinserimento o integrazione nella famiglia di origine non
è possibile, con la garanzia che siano state intraprese le azioni necessarie a reintegrarlo nella
sua famiglia biologica o ad e integrarlo nella sua famiglia allargata.
102. Un’altra novità legale è l’obbligo di ottenere il consenso all’adozione da parte del
genitore minorenne che abbia compiuto 14 anni con l’assistenza del tutore legale. Il minore i
cui genitori biologici non abbiano compiuto 14 anni non possono essere adottati.
103. Nel caso di adozione del figlio nato fuori dal matrimonio da parte del coniuge del padre
biologico, al fine di porre fine ai tentativi di eludere le procedure di adozione riconoscendo la
paternità di alcuni figli nati fuori dal matrimonio e la loro successiva adozione da parte del
coniuge, la filiazione deve essere confermata dal test del DNA.
104. Al fine di sottoporsi a procedimenti di adozione internazionale, la persona o la famiglia
selezionata per l’adozione deve recarsi e soggiornare in Romania per almeno 30 giorni
consecutivi al fine di interagire con il minore. Dopo l’ordine di adozione, il ROA [Romanian
Office for Adoption, le cui competenze sono state trasferite all’ANPDCA a partire dal 2014]
deve monitorare lo sviluppo del minore adottato e il suo rapporto con i genitori adottivi perché
egli si integri pienamente nella famiglia adottiva e sia possibile individuare tempestivamente
eventuali difficoltà che possono sorgere in questa fase. Il monitoraggio post-adozione viene
svolto dall’Autorità centrale competente o dall’organizzazione accreditata o autorizzata nel
Paese di accoglienza per almeno due anni dopo l’ordine di adozione.
105. Nel contesto della Convenzione europea sull’adozione dei minori (riveduta) di Strasburgo,
ratificata dalla Romania nel 2011, corroborata dall’articolo 7 della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del fanciullo, lo Stato rumeno promuove il diritto delle persone adottate a
conoscere la loro identità e le loro origini. Ai sensi della legge n. 273/2004 e successive
modifiche e integrazioni (articoli 66-70), le persone adottate hanno il diritto di conoscere le
loro origini e il loro passato e beneficiano di un sostegno nel contattare i loro genitori naturali
o i loro parenti, con il dovuto rispetto del principio di riservatezza nella divulgazione dei dati
personali e con la protezione di coloro che sono coinvolti tramite un’adeguata consulenza.

UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the fifth periodic
report of Romania, CRC/C/ROU/CO/5, 13 july 2017

Adozione
30. Il Comitato, pur rilevando le modifiche della legge sull’adozione, ribadisce la sua
precedente raccomandazione (CRC/C/ROM/CO/4, paragrafo 54) ed esorta lo Stato Parte a:
(a) garantire che siano stanziate risorse umane e tecniche adeguate per l’attuazione della legge
modificata;
(b) sviluppare ulteriori programmi per ridurre i diffusi giudizi erronei sulle adozioni di minori
con gravi disabilità e Rom;
(c) garantire che i minori che non possono essere collocati presso famiglie in patria abbiano
accesso all’adozione internazionale.
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