II RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA - Parlamento europeo
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Parlamento europeo
2019-2024
Documento di seduta
A9-0207/2021
21.6.2021
***II
RACCOMANDAZIONE PER LA
SECONDA LETTURA
relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i
regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE)
2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE)
2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della
riforma del sistema di informazione visti
(05950/1/2021 – C9-0198/2021 – 2018/0152A(COD))
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Paulo Rangel
RR\1234645IT.docx PE693.558v02-00
IT Unita nella diversità ITPR_COD_2app
Significato dei simboli utilizzati
* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione
***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di
atto.)
Emendamenti a un progetto di atto
Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne
Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di
destra.
La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione
interessata di quest'ultimo.
Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato
Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
PE693.558v02-00 2/17 RR\1234645IT.docx
ITINDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ...........5
BREVE MOTIVAZIONE ..........................................................................................................7
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA .....................8
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO ......................16
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER IL MERITO...........................................................................................17
RR\1234645IT.docx 3/17 PE693.558v02-00
ITPE693.558v02-00 4/17 RR\1234645IT.docx IT
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n.
810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE)
2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del
sistema di informazione visti
(05950/1/2021 – C9-0198/2021 – 2018/0152A(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05950/1/2021 – C9-0198/2021),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 20181,
– vista la sua posizione in prima lettura2 sulla proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2018)0302),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma
dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 25 settembre 2020 di autorizzare la
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a scindere la proposta
legislativa e a procedere su tale base,
– visti gli articoli 67 e 40 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili,
la giustizia e gli affari interni (A9-0207/2021),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a
norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure
siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del
1 GU C 440 del 6.12.2018, p. 154.
2 GU C 23 del 21.1.2021, pag. 286.
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ITConsiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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ITBREVE MOTIVAZIONE
Il 16 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta intesa a migliorare il sistema
di informazione visti (VIS). La commissione LIBE ha approvato il suo progetto di relazione il
4 febbraio 2019 e il 13 marzo dello stesso anno il Parlamento europeo ha adottato la sua
posizione in prima lettura.
I negoziati interistituzionali sono stati avviati con il Parlamento neoeletto nel settembre 2019
al fine di raggiungere un accordo rapido in seconda lettura. Nel corso di tali negoziati, i due
colegislatori hanno inoltre convenuto di trattare anche le modifiche apportate ad altri sistemi
di informazione derivanti dal nuovo funzionamento del VIS (le cosiddette "modifiche
consequenziali"), il che ha portato alla scissione degli atti legislativi. I negoziati si sono
conclusi con successo l'8 dicembre 2020. Il 27 gennaio 2021 la commissione LIBE ha votato
e approvato il testo concordato nel corso dei negoziati interistituzionali.
Poiché la posizione in prima lettura del Consiglio, adottata il 27 maggio 2021, riflette
pienamente l'accordo raggiunto in sede di negoziati interistituzionali nelle prime fasi della
seconda lettura, il relatore ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe approvarla senza
modifiche, affinché il regolamento possa essere adottato celermente ed entrare in vigore
quanto prima.
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ITPARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
On. Juan Fernando López Aguilar
Presidente
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il sistema di informazione visti (COM(2018)0302 –
C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))
Signor Presidente,
con lettera del 1º febbraio 20211 Lei ha chiesto il parere della commissione giuridica, a norma
dell'articolo 40 del regolamento, sulla base giuridica della proposta legislativa di modifica del
sistema di informazione visti (2018/0152A (COD)) proposta nel corso dei negoziati
interistituzionali.
La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 18 marzo 2021.
I - Contesto
Il sistema di informazione visti (VIS) è la soluzione tecnologica per lo scambio di dati sui
visti tra gli Stati membri. Esso agevola la procedura relativa ai visti per soggiorni di breve
durata e aiuta le autorità competenti per i visti, le frontiere, l’asilo e la migrazione a verificare
in modo rapido e efficace le informazioni necessarie sui cittadini di paesi terzi che necessitano
del visto per recarsi nell’UE. Il sistema svolge confronti biometrici, principalmente delle
impronte digitali, a fini di identificazione e verifica. Il VIS è stato istituito con decisione
2004/512/CE del Consiglio2. Il regolamento (CE) n. 767/20083 ne definisce lo scopo, le
funzionalità e le responsabilità.
Il 16 maggio 2018 la Commissione ha adottato una proposta legislativa volta a modificare il
regolamento VIS e altre normative dell'UE4. La proposta della Commissione si basava
sull'articolo 16, paragrafo 2, sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e),
sull'articolo 78, paragrafo 2, lettere d), e) e g), sull'articolo 79, paragrafo 2, lettere c) e d),
1 D 300633.
2 Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS)
(GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).
3 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il
sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata
(regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
4 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il
regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la
decisione 2008/633/GAI del Consiglio.
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ITsull'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) e sull'articolo 88, paragrafo 2, lettera a) TFUE.
Nel corso dei negoziati interistituzionali, il Consiglio ha suggerito di modificare la base
giuridica inizialmente proposta dalla Commissione, per rispecchiare meglio l'esito dei
negoziati, riducendola quindi a due articoli, con riferimento dunque solo all'articolo 77,
paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), e all'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE. Il testo
concordato in via provvisoria dai colegislatori si basa su tali articoli.
II - Pertinenti articoli del trattato
Le pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea recitano:
Articolo 16
(ex articolo 286 del TCE)
[...]
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli
organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che
rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera
circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità
indipendenti.
[...]
CAPO 2
POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E
ALL'IMMIGRAZIONE
Articolo 77
(ex articolo 62 del TCE)
1. L'Unione sviluppa una politica volta a:
(a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità,
all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle
frontiere esterne;
c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:
a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
RR\1234645IT.docx 9/17 PE693.558v02-00
ITb) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
[...]
d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione
delle frontiere esterne;
e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto
dell'attraversamento delle frontiere interne.
[...]
Articolo 78
(ex articolo 63, punti 1 e 2, e articolo 64, paragrafo 2, del TCE)
1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di
protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un
paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di
non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri
trattati pertinenti.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di
asilo che includa:
[...]
d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o
di protezione sussidiaria;
e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;
[...]
g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o
protezione sussidiaria o temporanea.
[...]
Articolo 79
(ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE)
1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni
fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi
regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato
dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.
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IT2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:
[...]
c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio
delle persone in soggiorno irregolare;
d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.
[...]
CAPO 5
COOPERAZIONE DI POLIZIA
Articolo 87
(ex articolo 30 del TUE)
1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti
degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati
dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione
dei reati e delle relative indagini.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti:
(a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti
informazioni;
[...]
Articolo 88
(ex articolo 30 del TUE)
1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli
altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca
collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più
Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto
di una politica dell'Unione.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la
procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione
e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:
a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni
trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;
[...]
III - Giurisprudenza della CGUE in merito alla scelta della base giuridica
RR\1234645IT.docx 11/17 PE693.558v02-00
ITPer tradizione, la Corte di giustizia ritiene che la questione della base giuridica appropriata
rivesta un'importanza di natura costituzionale, garantendo il rispetto del principio delle
competenze di attribuzione (articolo 5 TUE) e determinando la natura e la portata della
competenza dell'Unione5. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, "la
scelta del fondamento giuridico di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi,
suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il
contenuto dell'atto"6. La scelta di una base giuridica non corretta potrebbe pertanto
giustificare l'annullamento dell'atto in questione. In tale contesto, l'auspicio di un'istituzione di
partecipare più intensamente all'adozione di un determinato atto, il contesto dell'adozione
dell'atto, nonché il lavoro effettuato per altro motivo nel settore di azione in cui rientra l'atto
sono irrilevanti ai fini della scelta della corretta base giuridica7.
Se l'esame dell'atto interessato dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una
doppia componente, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante
mentre l'altra è solo accessoria, tale atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella
richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante8. Eccezionalmente, se un atto
ha contemporaneamente più obiettivi o più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di
essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro o agli altri, tale atto dovrà
basarsi sulle diverse basi giuridiche corrispondenti9. Tale eventualità tuttavia è possibile
soltanto se le procedure di cui alle rispettive basi giuridiche non sono incompatibili tra loro e
non pregiudicano il diritto del Parlamento europeo10. Inoltre, la misura scelta deve essere
conforme al tipo prescritto di atto legislativo qualora specificato nel trattato.
IV - Scopo e contenuto dell'atto proposto
Il considerando 2 della proposta recita: "Gli obiettivi globali del VIS sono migliorare
l’attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la
consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra
Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di: agevolare la
procedura relativa alla domanda di visto; prevenire la caccia al visto più vantaggioso (il
cosiddetto “visa shopping”); agevolare la lotta contro la frode d’identità; agevolare le
verifiche ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri;
contribuire all’identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le
condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri; agevolare
l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri".
5 Parere 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, punto 5.
6 Sentenza nella causa C-411/06, Commissione/Parlamento e Consiglio, ECLI:EU:C:2009:518, punto 45 e
giurisprudenza ivi citata. Cfr. anche Parlamento/Consiglio, C-130/10, ECLI:EU:C:2012:472, punto 42 e
giurisprudenza ivi citata.
7 Sentenza nella causa C-269/97, Commissione/Consiglio, ECLI:EU:C:2000:183, punto 44.
8 Sentenza nella causa C-137/12, Commissione/Consiglio, ECLI:EU:C:2013:675, punto 53;
Commissione/Parlamento e Consiglio, C-411/06, ECLI:EU:C:2009:518, punto 46 e giurisprudenza ivi citata;
Parlamento/Consiglio, C-490/10, ECLI:EU:C:2012:525, punto 45; Parlamento/Consiglio, C-155/07,
ECLI:EU:C:2008:605, punto 34.
9 Commissione/Consiglio, C-211/01, ECLI:EU:C:2003:452, punto 40; Commissione/Parlamento europeo e
Consiglio, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punti 43-56.
10 Commissione/Consiglio, C-300/89, ("Biossido di titanio"), ECLI:EU:C:1991:244, punti 17-25;
Portogallo/Consiglio, C-268/94, ECLI:EU:C:1996:461.
PE693.558v02-00 12/17 RR\1234645IT.docx
ITNella relazione che accompagna la proposta, la Commissione redige un elenco degli obiettivi
della proposta, a cominciare dagli obiettivi specifici della proposta stessa, vale a dire: " 1)
agevolare la procedura relativa alla domanda di visto; 2) agevolare e rafforzare le verifiche
ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri; 3) migliorare la
sicurezza interna dello spazio Schengen agevolando lo scambio di informazioni fra gli Stati
membri sui cittadini di paesi terzi titolari di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di
soggiorno."
La Commissione opera una distinzione tra i tre obiettivi summenzionati e gli altri obiettivi
considerati come "obiettivi secondari": " 4) agevolare la verifica di identità dei cittadini di
paesi terzi presenti nel territorio di uno Stato membro da parte delle autorità per la
migrazione e le autorità di contrasto; 5) agevolare l’identificazione delle persone scomparse;
6) contribuire al processo di identificazione e rimpatrio di chiunque non soddisfi o non
soddisfi più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza negli Stati membri; 7) contribuire
ad agevolare l’accesso delle autorità di contrasto ai dati dei richiedenti e dei titolari di visto
per soggiorni di breve durata (possibilità già contemplata dalle norme attuali) e estendere
tale accesso ai titolari di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno, ove
necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati gravi e di
terrorismo, pur garantendo un alto grado di protezione dei dati e rispetto della vita privata;
8) raccogliere statistiche al fine di sostenere una politica migratoria dell’Unione basata sui
fatti".
La proposta modifica e abroga una serie di atti, il cui elenco è stato modificato nel corso dei
negoziati interistituzionali. La proposta della Commissione mira a modificare il regolamento
(CE) n. 767/2008 (che definisce lo scopo, le funzionalità e le responsabilità del VIS), il
regolamento (CE) n. 810/2009 (il "codice dei visti" che stabilisce le norme sulla registrazione
degli identificatori biometrici nel VIS11), il regolamento (UE) 2017/2226 (che istituisce il
sistema di ingressi/uscite (EES)), il regolamento (UE) 2016/399 (il "codice frontiere
Schengen"), il futuro " regolamento sull'interoperabilità"12e la decisione n. 2004/512/CE (che
istituisce il VIS). Essa mira inoltre all'abrogazione della decisione 2008/633/GAI del
Consiglio che stabilisce a quali condizioni le autorità designate degli Stati membri e Europol
possono ottenere l’accesso per la consultazione del VIS ai fini della prevenzione,
dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. A seguito dei
negoziati interistituzionali, il testo concordato in via provvisoria modifica anche il
regolamento (UE) 2018/1240, il regolamento (UE) 2018/1860, il regolamento (UE)
2018/1861 e il regolamento (UE) 2019/1896 e abroga la decisione 2004/512/CE del
Consiglio.
Per quanto riguarda il suo contenuto principale, la proposta introduce disposizioni volte a
migliorare i sistemi informatici, l'architettura dei dati e lo scambio di informazioni, nonché
l'interoperabilità del VIS con altri sistemi dell'UE. Essa aggiorna altre componenti tecniche
11 Nel frattempo il codice dei visti è stato rivisto: Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice
comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25).
12 COM (2017)0793 adottato da allora: Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore
delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE)
2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni
2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
RR\1234645IT.docx 13/17 PE693.558v02-00
ITdel VIS, compresa la raccolta di identificatori biometrici. La proposta stabilisce procedure per
lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di lunga durata e sui
permessi di soggiorno. Il contenuto della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, che
stabilisce l'accesso delle autorità di contrasto degli Stati membri e di Europol al VIS, è
integrato nella proposta di regolamento.
V - Analisi e determinazione della base giuridica appropriata
La commissione LIBE ha chiesto di esaminare l'appropriatezza delle basi giuridiche su cui si
fonda il testo concordato in via provvisoria tra i colegislatori, vale a dire l'articolo 77,
paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a).
Ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), TFUE rispettivamente, il
Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure riguardanti: a) la politica comune
dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata; b) i controlli ai quali sono sottoposte le
persone che attraversano le frontiere esterne; d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione
progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne; nonché e) l'assenza di
qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento
delle frontiere interne.
Alla luce dei tre obiettivi specifici e del contenuto principale della proposta, risulta che
l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) d) ed e), TFUE, che conferisce all'Unione la
competenza ad adottare la legislazione in materia di visti, controlli di frontiera, gestione delle
frontiere esterne e assenza di controlli alle frontiere interne, sembra costituire la base giuridica
appropriata per la proposta.
Va inoltre osservato che la Commissione ritiene che l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d)
ed e),TFUE costituisca la principale base giuridica per la proposta.13
Secondo la giurisprudenza, se un atto persegue una duplice finalità o ha una doppia
componente, e se una di queste è identificabile come preponderante mentre l'altra è
accessoria, tale atto deve fondarsi su una sola base giuridica. Considerando l'obiettivo
principale e il contenuto della proposta, le altre disposizioni sono state correttamente indicate
come secondarie.
Tuttavia, dato che la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, che disciplina l'accesso delle
autorità nazionali di contrasto e di Europol al VIS, è abrogata e che il suo contenuto è
integrato nel regolamento VIS come nuovo capo III ter "Procedura e condizioni di accesso al
VIS a fini di contrasto", l'inclusione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE sulla
cooperazione di polizia che coinvolge tutte le autorità competenti degli Stati membri come
base giuridica supplementare sembra essere giustificata.
VI - Conclusioni e raccomandazione
Nella riunione del 18 marzo 2021 la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 20 voti
favorevoli, nessun voto contrario e 3 astensioni14, di raccomandare alla commissione per le
13 Relazione, pagina 12.
14 Erano presenti al momento della votazione finale: Adrián Vázquez Lázara (presidente), Marion Walsmann
(vicepresidente), Ibán García Del Blanco (vicepresidente), Raffaele Stancanelli (vicepresidente), Axel Voss
(relatore per parere), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Pascal
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ITlibertà civili, la giustizia e gli affari interni l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e),
TFUE e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), quale base giuridica appropriata per il proposto
regolamento.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
Durand, Angel Dzhambazki, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Ilhan Kyuchyuk, Gilles
Lebreton, Antonius Manders, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Jérôme Rivière, Franco Roberti,
Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Tiemo Wőlken, Lara Wolters
e Javier Zarzalejos.
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ITPROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica al regolamento (CE) n. 767/2008, al regolamento (CE) n.
810/2009, al regolamento (UE) 2017/2226, al regolamento (UE)
2016/399, al regolamento XX/2018 (regolamento sull’interoperabilità) e
alla decisione 2004/512/CE e che abroga la decisione 2008/633/GAI del
Consiglio
Riferimenti 05950/1/2021 – C9-0198/2021 – 2018/0152A(COD)
Prima lettura del PE – Numero P 13.3.2019 T8-0174/2019
Proposta della Commissione COM(2018)0302 - C8-0185/2018
Annuncio in Aula del ricevimento della 7.6.2021
posizione del Consiglio in prima lettura
Commissione competente per il merito LIBE
Annuncio in Aula 7.6.2021
Relatori Paulo Rangel
Nomina 4.9.2019
Relatori sostituiti Carlos Coelho
Contestazione della base giuridica JURI
Parere JURI 18.3.2021
Esame in commissione 24.9.2019 13.1.2020 16.6.2021
Approvazione 16.6.2021
Esito della votazione finale +: 54
–: 13
0: 1
Membri titolari presenti al momento Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando
della votazione finale Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile
Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim
Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Clare
Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia
Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini,
Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk
Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Peter Kofod, Łukasz Kohut,
Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López
Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano,
Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil
Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz,
Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn,
Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé,
Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina
Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena
Yoncheva, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della Anne-Sophie Pelletier, Franco Roberti, Domènec Ruiz Devesa, Yana
votazione finale Toom
Deposito 21.6.2021
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ITVOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
54 +
ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko,
Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska
ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom
Vandendriessche
NI Laura Ferrara, Milan Uhrík
PPE Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena
Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola,
Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé,
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos
Renew Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Maite
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Yana Toom, Dragoş Tudorache
S&D Pietro Bartolo, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz
Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti,
Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva
13 -
ID Marcel de Graaff
NI Martin Sonneborn
The Left Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana
Riba i Giner, Tineke Strik
1 0
S&D Katarina Barley
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
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