RIPENSARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Conferenza SNA - IISA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione
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Istituto Internazionale Conferenza SNA - IISA di Scienze Amministrative RIPENSARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 25 gennaio 2021 Prof.ssa Silvia Ponzio Associato di Diritto Amministrativo Università degli Studi di Torino silvia.ponzio@unito.it www.masterseiic.it www.ius-publicum.com
La qualificazione delle stazioni appaltanti e la cooperazione amministrativa DIGITALIZZAZIONE - QUALIFICAZIONE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA Efficienza, Integrità, Innovazione - AGGREGAZIONE FUNZIONE APPALTI . 35.000 32 soggetti aggregatori amministrazioni aggiudicatrici (A.N.AC., Relazione annuale 2016, Centrali di committenza e 6 luglio 2017) Amministrazioni qualificate COORDINAMENTO RETI tra soggetti qualificati dell’attività contrattuale © Copyright 2020 G. M. Racca – S. Ponzio
Il caso ASMEL innanzi alla CGUE C.G.U.E., 4 giugno 2020, Asmel Soc. cons. a r.l. c. ANAC e Anacap in C-3/19 «L’art. 1, par. 10, e l’articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, devono essere interpretati nel senso che essi NON OSTANO a una disposizione di diritto nazionale che limita l’autonomia organizzativa dei piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale di committenza a soli due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, SENZA la partecipazione di soggetti o di imprese private». La disciplina nazionale NON: - colloca alcuna impresa privata in posizione privilegiata rispetto ai concorrenti (p.to 65) - accorda alcuna preferenza ad un’impresa offerente nazionale (p.to 66) 3 © Copyright 2020 G. M. Racca – S. Ponzio
Il caso ASMEL innanzi alla CGUE C.G.U.E., 4 giugno 2020, Asmel Soc. cons. a r.l. c. ANAC e Anacap in C-3/19 L’art. 1, par. 10, e l’articolo 11 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1336/2013, devono essere interpretati nel senso che essi NON OSTANO a una disposizione di diritto nazionale che limita l’ambito di operatività delle centrali di committenza istituite da enti locali al territorio di tali enti locali. Per quanto riguarda (…) i dubbi del giudice del rinvio circa la compatibilità della limitazione territoriale discussa nel procedimento principale, che condurrebbe a zone di operatività esclusive per le centrali di committenza, con i principi sottesi alla direttiva 2004/18 di libera prestazione dei servizi e di massima apertura alla concorrenza nel settore degli appalti pubblici di servizi, occorre considerare, (…), che una disposizione di diritto nazionale che limita l’ambito di operatività delle centrali di committenza ai rispettivi territori degli enti locali che le hanno istituite NON PONGA, per ciò solo, alcuna impresa privata in una situazione privilegiata rispetto alle sue concorrenti, in violazione di tali principi.» 4 © Copyright 2020 G. M. Racca – S. Ponzio
Union des Hôpitaux pour les Achats Rete di 917 strutture ospedaliere, più di 100 raggruppamenti ospedalieri territoriali (GHT) 4,6 mld di € «garati» nel 2019 120 milioni di € risparmi nel 2019 Fonte: https://www.uniha.org/
16 filiere merceologiche 6 Fonte: https://www.uniha.org/
Organizzazione decentrata per settore merceologico Specializzazione per settore merceologico Un ospedale riceve mandato dal gruppo di acquisto per svolgere la procedura per tutti gli ospedali membri. Fonte: https://www.uniha.org/
Accordi quadro: adesione successiva e limiti C.G.U.E., 19 dicembre 2018, C-216/17, AGCM, Coopservice Soc coop arl / ASST della Valcamonica – Sebino Processo a quo: l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Vallecamonica aderisce al contratto di sanificazione ambientale e di raccolta e smaltimento rifiuti concluso durante l’anno 2012 dall’ASST del Garda con l’ATI – Zanetti Arturo & C. Srl. Questioni del Consiglio di Stato sottoposte alla Corte di Giustizia: Può un’amministrazione aggiudicatrice agire per essa stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici specificamente indicate, le quali però non partecipino direttamente alla sottoscrizione dell’accordo quadro stesso? SI Può non essere determinata la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie all’atto della conclusione da parte loro degli accordi successivi previsti dall’accordo quadro medesimo? NO 8 © Copyright 2020 G. M. Racca – S. Ponzio
Accordi quadro: adesione successiva e limiti C.G.U.E., 19 dicembre 2018, C-216/17, AGCM, Coopservice Soc coop arl / ASST della Valcamonica – Sebino Decisione della Corte: primo profilo La necessità di essere inizialmente parti dell’accordo quadro vale solo per gli operatori economici, poiché non si possono mettere in confronto competitivo le amministrazioni aggiudicatrici stesse. Tale interpretazione contribuisce a garantire l’effetto utile della direttiva 2004/18, il cui obiettivo consiste segnatamente nel migliorare l’efficienza degli appalti pubblici, incoraggiando, attraverso il ricorso ad accordi quadro, l’aggregazione degli acquisti pubblici al fine di ottenere economie di scala. 1) un’amministrazione aggiudicatrice può agire per se stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici, chiaramente individuate, che non siano direttamente parti di un accordo quadro, purché i requisiti di pubblicità e di certezza del diritto e, pertanto, di trasparenza siano rispettati 9 © Copyright 2020 G. M. Racca – S. Ponzio
Accordi quadro: adesione successiva e limiti C.G.U.E., 19 dicembre 2018, C-216/17, AGCM, Coopservice Soc coop arl / ASST della Valcamonica – Sebino Decisione della Corte: secondo profilo Tanto il principio della parità di trattamento e di non discriminazione quanto quello di trasparenza che ne deriva implicano che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera CHIARA, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, così da permettere, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e d’interpretarle allo stesso modo e, dall’altro, all’autorità aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte dei partecipanti rispondano ai criteri che disciplinano l’appalto in questione. 2) è escluso che le amministrazioni aggiudicatrici che non siano firmatarie di tale accordo quadro non determinino la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste all’atto della conclusione da parte loro degli accordi che gli danno esecuzione o che la determinino mediante riferimento al loro ordinario fabbisogno, pena violare i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici interessati alla conclusione di tale accordo quadro. © Copyright 2020 G. M. Racca – S. Ponzio QUANTITA’ MASSIMA POTENZIALE 10
La qualificazione delle stazioni appaltanti e la cooperazione amministrativa Networks Nazionali per specifici settori, es. sanità…. Centr Centrali di Stazioni ali di Centrali di comm Gruppi di comm comm Uniche stazioni Nazionali Regionali Appaltanti Locali appaltanti I CAMBIAMENTI per l’INNOVAZIONE nella selezione dell’offerente Networks europei tra centrali di committenza …. lotti…strategia…per PMI Servono Commissioni Stazioni Funzionari appaltanti pubblici / RUP giudicatrici QUALIFICATI / ADEGUATI © Copyright 2020 G. M. Racca – S. Ponzio Per garantire l’EFFICIENZA e l’INNOVAZIONE
http://www.masterseiic.it/ Grazie dell’attenzione! Prof.ssa Silvia Ponzio Associato di Diritto Amministrativo Università degli Studi di Torino silvia.ponzio@unito.it 12
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