REGOLAMENTO USO CIVICO DI PESCA COMUNE DI RANCO - COMUNE DI RANCO

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COMUNE DI RANCO
             Provincia di Varese

     REGOLAMENTO

USO CIVICO DI PESCA

 COMUNE DI RANCO

 Approvato con delibera C.C. n. 10 del 06.03.2019
Capitolo I

Premessa

L’Uso Civico di Pesca del Comune di Ranco, di seguito Uso Civico, è stato istituito, unitamente al
Comune di Angera, con Regio Decreto del Re di Spagna il 16 luglio 1623.
Interessa il tratto di Lago Maggiore sulla sponda lombarda compreso nei confini territoriali del Comune.
E’ delimitato a sud verso Angera dal confine comunale in località Vigane, sino alla metà del lago verso la
congiungente sulla sponda piemontese e a nord in coincidenza della linea tra il Comune di Ranco e
quello di Ispra (Riale della Quassa), la metà del Lago e la congiungente sulla sponda piemontese.

Il bene su cui si esercita il diritto dell’Uso Civico è un bene demaniale inalienabile ed incontestabile è un
bene di tutti e la sua gestione è disciplinata da apposito Regolamento Comunale (Legge 16 giugno 1927,
n. 1766, Regolamento di esecuzione R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e successiva Legge 278/75).

Principi generali

Art. 1

Il presente Regolamento, adottato ai sensi delle vigenti leggi, disciplina l’esercizio della pesca per le
popolazioni residenti e non, nei Comuni di Ranco ed Angera, sia per chi utilizza attrezzi non
professionali (es canna, tirlindana, etc.), sia per chi utilizza attrezzi professionali (reti da pesca, etc.).

Art. 2

L’utilizzo delle reti da pesca e di tutti gli altri attrezzi, permessi dalla legge sulle acque interne, è
consentito ai soli residenti nei Comuni di Ranco e Angera, regolarmente iscritti all’anagrafe comunale,
siano essi utilisti, cioè pescatori non di professione, che professionisti.

Art. 3

Per l’esercizio della pesca nell’Uso Civico i residenti si devono munire di apposito tesserino comunale,
valevole 5 anni dalla data del rilascio e rinnovabile annualmente. Il mancato rinnovo porta a sanzioni
amministrative, secondo le vigenti leggi.
Il costo del tesserino è stabilito annualmente dall’Amministrazione Comunale.

Art. 4

Per i non residenti, la pesca entro i confini dell’Uso Civico è consentita con i soli attrezzi non
professionali (cioè non con le reti) sia dalla riva che dalla barca.

Chi la esercita deve essere titolare di regolare licenza governativa e munito di un permesso di pesca a
pagamento rilasciato dal Comune di Ranco.

Il permesso può essere: giornaliero, settimanale, mensile o annuale ed il costo, diverso per la pesca
dalla riva o dalla barca, nonché eventuali esenzioni o riduzioni, è stabilito annualmente
dall’Amministrazione Comunale.

La mancanza del permesso viene sanzionata secondo le leggi vigenti.

Art. 5
Per quanto riguarda i pescatori utilisti, è fatto divieto di commerciare il pescato a scopo di lucro,
attenendosi a quanto stabilito dall’art. 1021 del Codice Civile: “Chi ha diritto d’uso di una cosa può
servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre per i bisogni suoi e della sua
famiglia”.

Quanto sopra rimanda allo spirito per cui è stato concesso l’Uso Civico nel 1623.

Art. 6

Gli introiti dei permessi di pesca, così come tutte le altre eventuali entrate dell’Uso civico, sono
destinati ad interventi volti al mantenimento e ripopolamento della fauna ittica, al miglioramento ed
alla valorizzazione dell’ambiente e delle acque, alle spese di vigilanza, al mantenimento di strutture e
beni relativi all’Uso Civico stesso.

Art. 7

La sorveglianza sul rispetto delle norme del presente documento, oltre che delle norme generali,
statali, regionali e provinciali, sulla pesca, viene esercitata dal Comune di Ranco con il proprio Ufficio di
Polizia Comunale e/o con personale appositamente incaricato, anche volontario, purché in possesso di
decreto prefettizio che lo autorizzi a svolgere funzioni di vigilanza in materia di pesca (Guardiapesca) e
dalle forze dell’ordine nell’ambito delle proprie ordinarie competenze.

Gli stessi residenti hanno il dovere di segnalare alle Amministrazioni Comunali eventuali abusi ed
infrazioni di cui sono stati testimoni.

Art. 8

Le infrazioni alle norme del presente regolamento, comportano non soltanto l’applicazione delle
specifiche sanzioni previste dalla normativa sulla pesca, ma anche la sospensione temporanea
dall’esercizio del diritto o dalla attività di pesca.

Tutti i cittadini residenti, sia pescatori utilisti che professionisti, che violino per almeno due volte nello
stesso anno il Regolamento, sono esclusi per 1 anno dalla possibilità di esercitare ogni diritto di pesca
nel territorio dell’Uso Civico Comunale.

Per grave infrazione, come ad esempio l’utilizzo di attrezzi proibiti, esplosivi, prodotti inquinanti, pesca
nei periodi vietati, etc., si è espulsi per quattro anni.

Ai non residenti, colti almeno due volte in flagranza di reato, non vengono più rilasciati i permessi di
pesca, dunque sono esclusi dalla possibilità di pescare entro i confini dell’Uso Civico Comunale.

Chi inoltre contravviene al presente Regolamento, è passibile del sequestro dell’attrezzatura da parte
delle autorità di vigilanza.

Capitolo II

Commissione ed Assemblea

Art. 9

L’Amministrazione Comunale di Ranco è coadiuvata nella gestione dell’Uso Civico da una commissione
eletta fra i residenti che pratica attività di pesca, riunita in assemblea appositamente convocata dal
Comune.
In tale assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono in regola con il rinnovo del tesserino
annuale.

Nella Commissione sono rappresentati sia i pescatori utilisti che professionisti e la composizione è la
seguente:

-   n. 3 rappresentanti, di cui n. 1 professionista se in attività e n. 2 utilisti che, per la durata del
    mandato, sono i portavoce presso l’Amministrazione Comunale di richieste, istanze, etc.

Risulta eletto chi ottiene, a seguito di votazione segreta, il maggior numero di voti ed in caso di parità il
più anziano fra i candidati.

La Commissione dura in carica 3 anni ed i membri che la compongono sono sempre rieleggibili.

Il voto, se richiesto, si esprime a maggioranza dei presenti.

Art. 10

Il Comune di Ranco è rappresentato dal Sindaco.

In caso di assenza e/o impedimento del Sindaco lo stesso è sostituito da Assessori o Consiglieri delegati
in materia.

Le sedute della Commissione sono valide se presenti almeno 2 dei commissari eletti.

Salvo casi particolari, la Commissione è sempre riunita in seduta pubblica almeno due volte all’anno o
ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta dei componenti.

Art. 11

La Commissione si occupa della gestione della fauna ittica, del suo ripopolamento e del controllo del
territorio e può invitare alle riunioni, per tutti gli eventuali approfondimenti necessari, persone con
specifiche competenze nei vari settori della pesca.

Art. 12

La Commissione, oltre che esprimere parere consultivo se richiesto dall’Amministrazione Comunale, ha
facoltà di sottoporre all’Amministrazione stessa proposte di modifica, integrazione, variazione sulle
norme in vigore che regolano la pesca in tutte le sue forme.

Tali istanze saranno esaminate dall’amministrazione comunale entro 30 giorni dal ricevimento, così da
esprimere e motivare una valutazione sia essa positiva o negativa, in merito.

Per Amministrazione Comunale si intende la Giunta Comunale.

Art. 13

L’Assemblea generale, aperta alla partecipazione di tutti i residenti nel Comune, è convocata almeno
una volta all’anno per essere informata del conto economico e come momento di confronto circa gli
indirizzi di gestione dell’Uso Civico, bene di tutti, l’adozione e/o modifica del Regolamento ed ogni altro
argomento ritenuto utile.
I verbali delle sedute e relative deliberazioni, sia della Commissione che dell’Assemblea generale, sono
pubblicati per presa visione sia all’Albo Pretorio che sul sito istituzionale del Comune.

Capitolo III

Regolamento della pesca – circolari

La pesca nell’uso civico è regolata in tutte le sue forme da quanto stabilito dal Regolamento di
Applicazione Generale e da quello specifico per l’Uso Civico di Ranco ed Angera, emanati dal
commissariato Italiano per la Convenzione Italo-Svizzera sulla pesca nelle acque del Lago Maggiore
(allegata al presente regolamento).

La pubblicazione dei Regolamenti sopra indicati avviene mediante circolari che devono essere poste
nelle rispettive bacheche comunali per poter essere visionati da tutti.

Le norme suddette si applicano a tutti i residenti nei Comuni di Ranco e Angera, siano essi pescatori
utilisti o professionisti, così come ai non residenti, e sono da considerarsi in vigore sino alla loro
eventuale modifica o abrogazione.

Art. 14

Disposizioni finali

Le precedenti disposizioni di regolamenti comunali, devono intendersi abrogate e sostituite in via
generale dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
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