Regolamento unico sull'Accesso Civico, Documentale e dei Consiglieri

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Regolamento unico sull'Accesso Civico, Documentale e dei Consiglieri
Regolamento unico sull’Accesso
                   Civico, Documentale e dei Consiglieri

Comune della Spezia – Regolamento Unico Accesso – ottobre 2019 – rev 00   Pag. 1 di 28
Vicesegretario Generale | Comune della Spezia

                                                                   INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 Definizioni ……………………………………………………………………………..………………............................................................................... pag. 4
Art. 2 Oggetto e finalità ……………………………………………………………………………………………………………………………................................... pag. 5
Art. 3 Principi generali ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……... pag. 6

PARTE II ACCESSO CIVICO
Art. 4 Accesso civico ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….….. pag. 6

PARTE III ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Art. 5 Legittimazione soggettiva ………………………………………………………………………………………………………..………………………….…….….. pag. 7
Art. 6 Presentazione dell’istanza …………………………………………………………………………………………………….……………………………….……... pag. 7
Art. 7 Contenuti dell’istanza ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….…….. pag. 8
Art. 8 Responsabile del procedimento di accesso ……………………………………………………………………………………………………….….… pag. 8
Art. 9 Soggetti controinteressati …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. pag. 9
Art. 10 Conclusione del procedimento …………………………………………………………………………………………………………………………………. pag. 9
Art. 11 Provvedimenti conclusivi del procedimento …………………………………………………………………………………………,,…………… pag. 10
Art. 12 Richiesta di riesame …………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………... pag. 11
Art. 13 Impugnazioni …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………... pag. 11
Art. 14 Disposizioni finali riguardanti l’Accesso Generalizzato ………………………………………………………………………………..…… pag. 12

PARTE IV ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990
Art. 15 Campo di applicazione e principi in materia di accesso documentale …………………………………….……….………… pag. 13
Art. 16 Responsabile del procedimento di accesso ………………………………………………………………………………………………….……… pag. 14
Art. 17 Termini …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…... pag. 14
Art. 18 Accesso informale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... pag. 14
Art. 19 Accesso formale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... pag. 15
Art. 20 Procedimento di accesso formale …………………………………………………………………………………………………………………………... pag. 15
Art. 21 Comunicazione ai Controinteressati ………………………………………………………………………………………………………………….…... pag. 16
Art. 22 Accoglimento delle richieste di accesso ………………………………………………………………………………………………………………… pag. 17
Art. 23 Mancato accoglimento della richiesta di accesso ……………………………………………………………………………………………… pag. 18
Art. 24 Differimento dell’istanza di accesso …………………………………………………………………………………….………………………………... pag. 18
Art. 25 Documenti esclusi dall’accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese …………. pag. 19
Art. 26 Documenti esclusi dall’accesso per motivi inerenti la sicurezza e le relazioni internazionali ……….….… pag. 21
Art. 27 Documenti esclusi dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza del Comune della Spezia …… pag. 21
Art. 28 Accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ……………………… pag. 22
Art. 29 Ricorso al T.A.R. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... pag. 22

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Art. 30 Disposizioni finali riguardanti l’Accesso Documentale ……………………………………………………………..……………………... pag. 22

PARTE V ACCESSO DEI CONSIGLIERI
Art. 31 Diritto di accesso da parte dei Consiglieri Comunali ………………………………………………………………………………………... pag. 23
Art. 32 Disposizioni finali sull’Accesso dei Consiglieri ………………………………………………………………………………..…………………... pag. 23

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 Il registro degli accessi ed il Servizio Unico degli Accessi ………………………………………………………………………………… pag. 24
Art. 34 Accesso telematico ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………... pag. 25
Art. 35 Riutilizzo dei dati ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... pag. 25
Art. 36 Diritto di accesso e tutela della riservatezza …………………………………………………………………….…………………….…………... pag. 26
Art. 37 Collegio dei revisori dei conti …………………………………………………………………………………………………………………………………... pag. 26
Art. 38 Diritto di accesso per l’espletamento di indagini difensive penali ………………………………………….…………………... pag. 26
Art. 39 Costi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... pag. 27
Art. 40 Disposizioni speciali ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………... pag. 27
Art. 41 Entrata in vigore e forme di pubblicità ………………………………………………….……………………………………………………………... pag. 27
Art. 42 Abrogazioni ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………... pag. 27

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                                                PARTE I
                                          DISPOSIZIONI COMUNI

                                                    Art. 1
                                                  Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto trasparenza», il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
b) «Circ. DFP», le Circolari n.1/2019 e 2/2017 del Dipartimento di Funzione Pubblica riguardanti
l’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)
c) «Linee guida A.N.AC.», ossia le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico” adottate ai sensi dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013
dall’Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;
d) «accesso civico» (o accesso civico “semplice”) l’accesso previsto dall’art. 5, c. 1, del decreto
trasparenza;
e) «accesso civico generalizzato», l’accesso previsto dall’art. 5, co. 2, del decreto trasparenza;
f) «accesso documentale», l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
g) «accesso dei consiglieri», l’accesso previsto dall’art. 43 del testo unico sugli enti locali (art. 43 D.
Lgs. 267/2000);
h) «Servizio unico degli accessi», il servizio posto sotto la diretta responsabilità del Vicesegretario
Generale, che coordina il flusso informatico riguardante il Registro degli Accessi e si esprime al solo
fine di assicurare la coerenza dei comportamenti, degli orientamenti interpretativi e il rispetto dei
limiti e delle esclusioni previsti dalla normativa, in particolare nei casi di rifiuto o di differimento della
richiesta;
i) «Codice Privacy», il D. Lgs. 196/2003 così come modificato in applicazione del Regolamento (UE)
2016/679;
l) «dato personale», il dato definito dall’art. 4, paragrafo 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679
come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»;
m) «categorie particolari di dati personali», i dati definiti dall’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 come «dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona»;
n) «dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza», dati di cui
all’art. 10, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 e all’art. 2-octies del d.lgs. 196/2003;
o) «interessati» nell’ambito dell’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
p) «controinteressati» nell’ambito dell’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del
documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza;

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q) «controinteressati» nell’ambito dell’accesso civico generalizzato, i soggetti portatori degli interessi
privati di cui all’art. 5-bis, co. 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
r) «RPCT», il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ossia, il Segretario
Generale;
s) «titolare del potere sostitutivo», il Segretario Generale nei confronti della Dirigenza o il Vice
Segretario Generale per gli atti di competenza del Segretario Generale;
t) «codice dei contratti pubblici», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
u) “accesso telematico”: l’accesso on line realizzato tramite il sistema telematico dedicato, pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ente (Home page - Amministrazione Trasparente “Altri contenuti – Accesso
civico”) secondo le istruzioni contenute nel Manuale pubblicato sulla pagina intranet del sito
dell’Ente.

                                                   Art. 2
                                              Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’esercizio:

- dell’accesso civico (o accesso civico “semplice”), ossia del diritto di accedere a dati, documenti ed
informazioni detenuti dal Comune della Spezia, sottoposti ad obbligo di pubblicazione;

- dell’accesso civico generalizzato, ossia del diritto di accedere a dati, documenti ed informazioni
detenuti dal Comune della Spezia, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad
esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza;

- dell’accesso documentale, ossia del diritto di accedere ai documenti amministrativi formati o
detenuti dal Comune della Spezia, in presenza dei requisiti stabiliti dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- dell’accesso dei consiglieri comunali, ossia del diritto riconosciuto ai consiglieri comunali di ottenere
dagli uffici del comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni
in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge;

2. La finalità dell’accesso civico (semplice) è di richiedere, da parte di chiunque, la pubblicazione di
documenti, informazioni e dati oggetto di obbligo di pubblicazione da parte del Comune della Spezia,
nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Il diritto di accesso civico generalizzato, oltre a quello civico, è riconosciuto a chiunque, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

3. La finalità dell’accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, è
quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o
oppositive e difensive - che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche
qualificate di cui sono titolari. La legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto di
accesso al fine di sottoporre l’Amministrazione ad un controllo generalizzato.

4. La finalità dell’accesso dei consiglieri è di poter espletare il proprio mandato.

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                                                  Art. 3
                                             Principi generali

1. Il presente regolamento è basato sui seguenti principi generali, definiti dal Dipartimento di
Funzione Pubblica nella Circolare n.2/2017 (Circ. DFP) per l’accesso generalizzato e validi, in quanto
compatibili, anche per le altre forme di accesso:

    •   la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo;
    •   il minor aggravio possibile per il richiedente;
    •   il dialogo collaborativo tra PA e cittadino;
    •   la proporzionalità per cui le deroghe all’accesso non devono eccedere quanto è adeguato e
        richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito

A questi si aggiungono il principio di preferenza per la gestione delle istanze di accesso in modalità
telematica mediante il sito istituzionale (Home page - Amministrazione Trasparente), sulla base del
relativo Manuale che ne definisce i dettagli di utilizzo.

                                                PARTE II
                                             ACCESSO CIVICO

                                                   Art. 4
                                               Accesso civico

1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sull’accesso civico “semplice” di cui all’art. 5, co. 1, del
decreto trasparenza, gli interessati presentano istanza al RPCT, ai sensi dell’art. 5, co. 3, lett. d) del
medesimo decreto, preferibilmente utilizzando la modalità telematica mediante il sito istituzionale
(Home page - Amministrazione Trasparente) o, in alternativa, inviando un messaggio di posta
elettronica certificata (PEC), alla casella istituzionale protocollo.comune.laspezia@legalmail.it,
oppure tramite invio tramite posta semplice, o a mezzo raccomandata o rivolgendosi all’URP.

2. Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio del Comune, il Responsabile di tale ufficio
provvede a trasmetterla al RPCT nel più breve tempo possibile, in modalità telematica utilizzando il
software gestionale dedicato.
L’invio dell’istanza dall’ufficio non competente al RPCT non interrompe i termini per la conclusione
del procedimento.

3. Nel caso in cui nell’istanza non siano identificati i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare,
il RPCT ne dà - comunicazione all’istante che provvede al completamento della stessa. In tal caso, il
termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dall’acquisizione dell’istanza all’ufficio
protocollo del Comune della Spezia.

4. Il RPCT, in collaborazione con il Dirigente competente alla pubblicazione, verificata la sussistenza
dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro trenta giorni, a pubblicare sul sito istituzionale i dati, i
documenti o le informazioni richiesti. Il RPCT entro lo stesso termine comunica all’interessato
l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del collegamento ipertestuale.

5. Ove i dati, i documenti o le informazioni richiesti risultino già pubblicati, il RPCT indica al
richiedente il collegamento ipertestuale.

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6. In caso di ritardo o mancata risposta, l’interessato può ricorrere al titolare del potere sostitutivo
che, accertata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione provvede ai sensi dei commi 2 e 3 entro
quindici giorni dalla ricezione dell’istanza.

                                              PARTE III
                                   ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

                                                  Art. 5
                                        Legittimazione soggettiva

1. L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto
alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto
indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

2. L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e
numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono
essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è
richiesto l’accesso.

3. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni
l’Amministrazione dispone. Prima di dichiarare l’inammissibilità, l’amministrazione invita il
richiedente a fornire chiarimenti circa i dati e/o documenti di suo interesse. Nel caso in cui il
richiedente non fornisca chiarimenti sufficienti a definire l’oggetto della richiesta, alla scadenza del
termine per provvedere (30 giorni dalla formulazione della richiesta) l’amministrazione dichiara la
richiesta inammissibile.

                                                 Art. 6
                                       Presentazione dell’istanza

1. L’istanza di accesso civico generalizzato è presentata al Responsabile del settore di riferimento o,
in alternativa, al Responsabile del procedimento, indicato nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito web istituzionale, o all’URP.

2. L’istanza può essere trasmessa on line tramite sito istituzionale (Home page - Amministrazione
Trasparente) o tramite PEC (protocollo.comune.laspezia@legalmail.it) ed è valida se:

        a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è
        rilasciato da un certificatore qualificato;
        b) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d’identità;
        c) trasmessa dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica
        certificata cui è allegata copia del documento d’identità.

3. L’istanza può essere validamente presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso uno
degli uffici del Comune che vi attribuisce un numero di Protocollo e, in caso di destinatario errato, la
trasmette all’Ufficio competente. In tal caso, i termini di conclusione del procedimento non vengono
comunque interrotti. Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da
inserire nel fascicolo, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

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4. L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata ricevuta e protocollata dall’Ufficio
destinatario, ovvero nel giorno in cui è ricevuta dallo stesso tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno,      ovvero      mediante    posta      elettronica     certificata  (PEC)      all’indirizzo:
protocollo.comune.laspezia@legalmail.it dedicato anche alle istanze di accesso civico generalizzato o
tramite il sistema on line.

5. Gli Uffici del Comune sono tenuti a gestire le istanze di accesso tramite il software dedicato, anche
se pervenute in modo diverso dalla trasmissione on line, seguendo le istruzioni contenute nel
Manuale pubblicato sull’area intranet del sito web dell’Ente. Tale software è predisposto per la
protocollazione automatica e permette di reindirizzare l’istanza all’ufficio corretto, qualora
presentata ad altro ufficio.

                                                 Art. 7
                                          Contenuti dell’istanza

1. L’istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.

2. Per consentire al Comune di fornire risposte tempestive, nell’istanza devono essere indicati i dati
e/o i documenti oggetto di richiesta, avuto riguardo anche al periodo temporale al quale si
riferiscono.

                                                Art. 8
                              Responsabile del procedimento di accesso

1. I Dirigenti degli uffici del Comune garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare.

2. Responsabile dei procedimenti di accesso è il Dirigente dell’ufficio che detiene il dato o il
documento richiesto che può delegare il Responsabile dell’ufficio che riceve l’istanza, il quale a sua
volta, può affidare ad altro dipendente l’attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il
procedimento. La responsabilità rimane comunque in capo al Dirigente.

3. Qualora la richiesta riguardi dati e/o documenti detenuti da diversi uffici, il Responsabile stesso
trasmette la richiesta a detti uffici per la relativa istruttoria.

4. Nel caso in cui l’istanza non sia presentata secondo quanto previsto dall’art. 6, ovvero nella stessa
non siano presenti gli elementi di cui all’art. 7, il Responsabile del procedimento ne dà
comunicazione all’istante che provvede al completamento della stessa. In tal caso, il termine di
conclusione del procedimento di cui all’art. 10 inizia a decorrere dall’acquisizione dell’istanza.

5. Il Responsabile del procedimento, nel curare l’istruttoria, tiene conto delle informazioni disponibili
nel registro degli accessi e delle disposizioni periodiche trasmesse dal RPCT per il tramite dell’Ufficio
unico degli accessi, e risponde all’interessato.

6. Se i documenti e/o i dati richiesti sono già pubblicati sul sito istituzionale del Comune, il
Responsabile del procedimento, comunica tempestivamente al richiedente l’avvenuta pubblicazione,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

7. I Dirigenti dell’Amministrazione comunale ed il RPCT controllano ed assicurano la regolare
attuazione dell’accesso sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.

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8. Nel caso di istanze per l’accesso civico il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza ha l’obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o
adempimento parziale all’ufficio di disciplina del Comune ai fini dell’eventuale attivazione del
procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al vertice
politico dell’amministrazione e al NUV (Nucleo unico di valutazione) ai fini dell’attivazione dei
procedimenti rispettivamente competenti in tema di responsabilità.

                                                  Art. 9
                                        Soggetti controinteressati

1. L’ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti
controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano
acconsentito a tale forma di comunicazione (invio di una PEC tramite software dedicato).

2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei
seguenti interessi privati di cui all’art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza:

        a) protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 2016/679;
        b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;
        c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore
        e i segreti commerciali.

3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne al Comune della Spezia
(componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, P.O., dipendenti, componenti di altri organismi).

4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione alla richiesta di accesso, per via telematica (sistema on line o posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollo.comune.laspezia@legalmail.it) o con raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune. A tal fine i termini
di conclusione del procedimento sono sospesi.

5. Decorso tale termine, il Comune della Spezia provvede sulla richiesta di accesso, accertata la
ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

6. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza riguardi
l’accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

                                                Art. 10
                                     Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude, in assenza di controinteressati, con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dall’acquisizione dell’istanza
all’Ufficio Protocollo.

2. In presenza di controinteressati, decorsi dieci giorni dall’ultima data di ricezione della
comunicazione ai controinteressati, il Responsabile del procedimento, accertata la ricezione delle
comunicazioni inviate ai controinteressati e in mancanza di opposizione di questi ultimi, provvede
sulla richiesta di accesso civico generalizzato.

3. Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante
l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati
                         Regolamento Unico Accesso – ottobre 2019 – rev 00                             Pag. 9 di 28
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o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla
ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a
quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame al RPCT o ricorso al difensore civico,
oppure ricorso al giudice amministrativo.

                                               Art. 11
                              Provvedimenti conclusivi del procedimento

1. Qualora l’istanza di accesso generalizzato sia accolta, alla risposta sono allegati i dati e i documenti
richiesti.

2. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito. Ove richiesti in formato cartaceo, è
previsto il rimborso del solo costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la riproduzione
su supporti materiali, secondo quanto indicato nella Delibera di Giunta Comunale in vigore, in
materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie (Tariffario) e pubblicati sulla
sezione Guida ai Servizi sottosezione “Segreteria Generale”, del sito web istituzionale.

3. Nel caso in cui la decisione favorevole al richiedente sia frutto del bilanciamento con interessi
tutelati dalle eccezioni, occorre motivare il provvedimento finale di accesso.

4. Ai sensi dell’art. 5-bis, co. 3, del decreto trasparenza, l’accesso civico generalizzato è rifiutato nei
casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o di divulgazione previsti dalla legge.
Per le altre ipotesi indicate al comma 3 del medesimo decreto, occorre riferirsi alla disciplina di
settore laddove l’accesso sia subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti ivi
stabiliti.

5. L’accesso civico generalizzato è rifiutato qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell’art. 5-bis, co. 1 e co. 2, del decreto
trasparenza. Il Responsabile del procedimento, nel provvedere sull’istanza d’accesso, tiene conto
anche dell’interesse pubblico alla conoscenza del dato, informazione o documento richiesto.

6. I limiti all’accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nel comma
4 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura
del dato.

7. Per la definizione delle esclusioni all’accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle
Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(Deliberazione ANAC 1309/2016) ai sensi dell’art. 5-bis del decreto trasparenza, che si intendono qui
integralmente richiamate.

8. L’accesso civico generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e
privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

9. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del
documento richiesto deve essere consentito l’accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica
dell’oscuramento di alcuni dati.

10. Il Comune deve adeguatamente motivare l’eventuale rifiuto, anche parziale, il differimento o la
limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’art. 5-bis del decreto
trasparenza. Ciò vale anche per le decisioni del RPCT.

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11. L’Amministrazione può negare l’accesso qualora la richiesta, per il suo carattere manifestamente
irragionevole, oneroso o sproporzionato, sia suscettibile di pregiudicare in modo serio ed immediato
il buon andamento dell’Amministrazione. Il provvedimento deve essere motivato in relazione ai
criteri indicati dalla Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione.
In particolare, un’istanza di accesso può essere dichiarata inammissibile per manifesta onerosità
qualora la sua evasione comporti più di 16 ore di lavoro per le unità del personale del Comune.
Lo stesso limite si applica anche ad una pluralità di richieste avanzate nell’arco di 6 mesi da uno
stesso soggetto o da più soggetti comunque riconducibili ad un centro unitario di interessi.
Prima di dichiarare la richiesta inammissibile, l’Amministrazione attiva in ogni caso il dialogo
cooperativo con il richiedente, per verificare la possibilità di circoscrivere l’istanza e ricondurla entro
termini compatibili con la predetta soglia.

                                                   Art. 12
                                            Richiesta di riesame

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il
termine previsto, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso
nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al RPCT del
Comune, che decide con provvedimento motivato entro venti giorni dall’acquisizione all’Ufficio
protocollo dell’istanza.

2. Nei casi in cui il Responsabile del procedimento coincida con il RPCT, sulla richiesta di riesame
provvede il Vicesegretario Generale. In tali ipotesi, nei provvedimenti adottati in prima istanza, il
Responsabile del procedimento indica al richiedente che all’istanza di riesame provvede il
Vicesegretario Generale.

3. L’istanza di riesame viene presentata ai sensi dell’art. 5, co. 1, 2, 3 e si intende ricevuta nel giorno
in cui è stata acquisita e protocollata, pervenendo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,
ovvero         mediante         posta        elettronica        certificata         (PEC)       all’indirizzo
protocollo.comune.laspezia@legalmail.it, dedicato anche alle istanze di accesso civico generalizzato
o on line.

4. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il RPCT provvede
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5, co. 7, del decreto
trasparenza.

5. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte
del RPCT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore a dieci giorni, in conformità all’art. 5, co. 7, del decreto trasparenza.

                                                   Art. 13
                                                Impugnazioni

1. Il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso
generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora
tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita al difensore civico competente per
l’ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche
all’Amministrazione interessata.

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2. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica
all’Amministrazione.
Se l’Amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.

3. Se l’accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in
conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

4. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso
la decisione del RPCT o del Vicesegretario Generale, il richiedente l’accesso generalizzato può
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo
amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Il termine di cui all’art. 116, c. 1, Codice del processo
amministrativo, qualora il richiedente l’accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico
provinciale/regionale, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua
istanza allo stesso.

5. Nel caso in cui la richiesta riguardi l’accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria), il RPCT ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’art. 43, c. 5, del
decreto trasparenza.

                                                  Art. 14
                         Disposizioni finali riguardanti l’Accesso Generalizzato

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si richiamano le
raccomandazioni della Circolare n.2/2017 del Dipartimento di Funzione Pubblica, in quanto
compatibili.

2. Per la gestione del procedimento di accesso generalizzato, è possibile far ricorso ai modelli
pubblicati su Amministrazione trasparente del sito web istituzionale (o sull’area intranet, se ad uso
interno), emessi con Direttiva del Segretario Generale.

3. Tutte le richieste di accesso pervenute al Comune, dovranno essere registrate al momento del
ricevimento, sul software “dedicato”, accessibile ai Dirigenti (e rispettivi delegati), al RPCT (e
delegato) e al Nucleo unico di Valutazione (NUV), con indicazione:

        - dell’ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
        - dei controinteressati individuati;
        - dell’esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l’accesso
          nonché l’esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati.

4. Il procedimento di accesso civico viene registrato sul Registro degli accessi di cui all’articolo 34 e
pubblicato su Amministrazione Trasparente (Amministrazione Trasparente/ Altri contenuti – Accesso
Civico). Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull’esito delle istanze.

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                                      PARTE IV
            ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990

                                               Art. 15
                 Campo di applicazione e principi in materia di accesso documentale

1. Il diritto di accesso documentale concerne la possibilità di conseguire la piena conoscenza del
contenuto di documenti amministrativi, mediante visione o estrazione di copia dei documenti
amministrativi, ovvero mediante altra modalità atta a consentire l'esame del documento in qualsiasi
forma ne sia rappresentato il contenuto. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti da leggi o
regolamenti, tra i quali quelli sulla protezione dei dati personali.

2. L’accesso ai documenti amministrativi formati dal Comune della Spezia o dallo stesso stabilmente
detenuti a qualsiasi titolo, è riconosciuto a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale alla
conoscenza degli atti richiesti, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è richiesto l’accesso.

3. Il diritto di accesso documentale può essere esercitato per conoscere il contenuto di atti, compresi
quelli interni o non collegati ad uno specifico procedimento, concernenti attività di pubblico
interesse, disciplinati dal diritto nazionale o comunitario, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
4. Il diritto di accesso documentale è esercitabile anche da parte di Enti collettivi anche senza
personalità giuridica, associazioni, comitati ed altri organismi portatori di interessi pubblici e diffusi.
5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di
leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell’art. 22, co. 5, della l. 241/1990.

6. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti e nemmeno se
formulate in termini generici o imprecisi. Per il riconoscimento del diritto è necessario che il
documento a cui si voglia accedere sia identificabile e riferibile ad oggetto determinato. Non sono
inoltre accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo né sono
ammissibili, tramite questa tipologia di accesso, istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione. L’accesso si esercita esclusivamente sui
documenti amministrativi esistenti al momento della richiesta e detenuti stabilmente alla stessa data
dall’U.O. competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo, e fino a quando ha l’obbligo,
giuridicamente stabilito, di detenerlo.

7. Il Comune della Spezia non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la
richiesta di accesso. Non sono infatti considerati documenti amministrativi l’elaborazione o la
rielaborazione di dati e notizie comunque contenuti in documenti amministrativi detenuti dal
Comune della Spezia.

8. L’interessato può richiedere copia semplice o autenticata. Ai fini del rilascio di copie autenticate,
oltre alle norme del presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel DPR 445/2000 e
s.m.i. in quanto compatibili con la normativa vigente in materia di accesso, fatte salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo e di diritti di segreteria.

9. Gli Uffici forniscono tutte le informazioni ed il supporto necessario all’esercizio del diritto di
accesso.

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10. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile, analogamente a quello civico e dei
consiglieri, ricorrendo al sistema on line, disponibile sul sito istituzionale del Comune della Spezia
(Home page e Amministrazione Trasparente). La modalità di invio e gestione delle istanze è
disciplinata dal Manuale pubblicato on line presente sulla stessa pagina web.

                                               Art. 16
                              Responsabile del procedimento di accesso

1. Il dirigente dell'unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente,
è responsabile del procedimento di accesso. Detto dirigente può designare altro dipendente con atto
formale e reso noto agli interessati.

2. L'accesso avviene presso i titolari degli uffici competenti ove è depositata la documentazione.

3. Nel caso di atti infra-procedimentali il responsabile del procedimento è parimenti il Dirigente o il
funzionario da lui designato competente all'adozione dell'atto conclusivo ovvero a detenerlo
stabilmente.

                                               Art. 17
                                               Termini
1. Il procedimento di accesso si conclude nel termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data
in cui la richiesta è pervenuta all’Ufficio destinatario (o all’Ufficio Protocollo del Comune della
Spezia).

2. Decorso inutilmente il termine di cui al co. 1, la domanda di accesso si intende respinta.

3. Nel caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dei termini dell’accesso, è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Difensore civico territoriale se costituito,
nel termine di trenta giorni, secondo quanto stabilito dall’art. 25, commi 4 e 5 della Legge 241/90.

                                                 Art. 18
                                            Accesso informale

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale o
telematica, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo
stabilmente o al Segretario Generale che individua l’ufficio competente ad evadere la richiesta,
qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del
richiedente, non risulti l'esistenza di controinteressati e sia possibile l'accoglimento immediato.

2. A tal fine l'ufficio provvede a registrare l’istanza sul software dedicato agli accessi, compreso le
generalità del richiedente e, nel caso di rappresentanti di persone fisiche o giuridiche, o di enti, il
titolo dal quale deriva il potere rappresentativo.

3. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento a cui chiede l’accesso, ovvero gli elementi
che ne consentano l’individuazione e comprovare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso
all’oggetto della richiesta.

4. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento, è
accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento,
estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

                        Regolamento Unico Accesso – ottobre 2019 – rev 00                             Pag. 14 di 28
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