Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI - Comune di Latina Provincia di Latina

Pagina creata da Luca Franchini
 
CONTINUA A LEGGERE
Comune di Latina
                         Provincia di Latina

Regolamento per la disciplina della tassa sui
             rifiuti TARI

    Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 04.06.2020
    Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 22.09.2020
INDICE

 Art. 1       Oggetto del regolamento

 Art. 2       Presupposto della tassa sui rifiuti

 Art. 3       Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani – Classificazione dei rifiuti – Rifiuti
              assimilati agli urbani – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

 Art. 4       Soggetto attivo e passivo della tassa sui rifiuti

 Art. 5       Locali e aree scoperte soggetti al tributo

 Art. 6       Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

 Art. 7       Determinazione della superficie tassabile

 Art. 8       Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - riduzioni superficiarie

 Art. 9       Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonnmo

Art. 10       Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

Art. 11       Istituzioni scolastiche statali

Art. 12       Copertura dei costi del servizio rifiuti-Piano finanziario

Art. 13       Articolazione delle tariffe del tributo

Art. 14       Tariffa per le utenze domestiche

Art. 15       Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Art. 16       Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 17       Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 18       Obbligazione tributaria

Art. 19       Mancato svolgimento del servizio

Art. 20       Zone non servite

Art. 21       Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso per le utenze domestiche

Art. 22       Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Art. 23       Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 24       Altre agevolazioni della tassa rifiuti

Art. 24 bis   Emergenza COVID 19 – Disposizione transitoria
              Agevolazioni tariffarie utenze domestiche per disagio economico sociale anche in conseguenza emergenza
Art.24 ter
              COVID 19

Art. 25       Cumulo di riduzioni

Art. 26       Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni

Art. 27       Tributo giornaliero

Art. 28       Tributo provinciale

Art. 29       Riscossione

Art. 30       Dichiarazione TARI

Art. 31       Rimborsi e compensazione

Art. 32       Funzionario responsabile

Art. 33       Verifiche ed accertamenti

Art. 34       Sanzioni ed interessi

Art. 35       Importi minimi

Art. 36       Riscossione coattiva

                                                                                                                                2
Art. 37   Contenzioso ed accertamento con adesione

Art. 38   Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

Art. 39   Trattamento dei dati personali

Art. 40   Norma di rinvio

Art. 41   Entrata in vigore e norme finali

                                                             3
.ARTICOLO 1
                                             .OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.        Il presente regolamento disciplina lapplicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Latina, a
decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
2.        Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni
legislative.
3.        L’entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste
dai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
                                                              .

                                                  .ARTICOLO 2
                                      .PRESUPPOSTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1.       Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2.       Si intendono per:
                 a.) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l’esterno,
                 anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
                 b.) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non
                 costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
                 c.) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
                 d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali,
                 industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3.       La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l’interruzione
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

                                           .ART. 3
        .DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI –
    CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI – SOSTANZE ESCLUSE
                              DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale. Il
servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di
igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
             a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
             b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a)
         del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
             c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
             d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
         private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
             e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
             f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
         cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma. (art. 2, comma 4 reg. tari latina)
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
             a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
             b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di
         scavo;
             c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
             d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
             e) i rifiuti da attività commerciali;
             f) i rifiuti da attività di servizio;

                                                                                                                                    4
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione
         e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
             h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non
pericolose elencate nell’allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi
gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività
sanitarie.
7. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti          sostanze, individuate dall’art. 185,
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
              a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
          trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con
          altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
          stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
              b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al
          terreno;
              c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione,
          ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato
          escavato;
              d) i rifiuti radioattivi;
              e) i materiali esplosivi in disuso;
              f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro
          materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la
          produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né
          mettono in pericolo la salute umana;
              g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua
          o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli
          se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3
          maggio 2000, e successive modificazioni.
8. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni
normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
              a) le acque di scarico;
              b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.
          1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto
          di produzione di biogas o di compostaggio;
              c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per
          eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
              d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o
          dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

                                             ARTICOLO 4
                           SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1.         Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli
 immobili assoggettabili alla tassa.
2.         Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente
 dalla tassa.
3.         La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come
 definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
 all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
4.         Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli
 occupanti o conduttori delle medesime.
5.         In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa
 è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o
 superficie.
6.         Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è
 responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree
 scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o
 diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
7.         L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa. Le
 variazioni intervenute nel corso dell’anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

                                                                                                                                    5
Art. 5
                         LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1.             Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione
stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro
destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano
soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa
dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso
non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito
l’esercizio di un’attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa
sfitti e/o non occupati se idonei all’utilizzo di deposito. Anche in mancanza degli elementi indicati al precedente
comma 4, quali fonti di presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile, la situazione di detenzione
e/o occupazione di un locale per un’utenza domestica si presume comunque dalla data di acquisizione della residenza
anagrafica.
2.             Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui
superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione
accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

                                                             .ART.6
                   .LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1.       Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
     a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
     .Utenze domestiche
               - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; centrali termiche
               e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è
               compatibile la presenza di persone o operatori;
               - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
               locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o
               oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze,
               permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e,
               comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
               - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
     Utenze non domestiche
                  - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili celle
                  frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura dove non è compatibile o non si abbia di regola la
                  presenza umana; locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica,
                  ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per
                  l’esercizio di attività;
                  - locali destinati esclusivamente all’esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
                  - aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; -
                  - superfici destinate esclusivamente all’esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche
                  delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici,
                  uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
                  - aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli destinate all’accesso alla
                  pubblica via ed al movimento veicolare interno; aree impraticabili o intercluse da recinzione;
                  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
                  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
                  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali;
                  - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché
                  impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio
                  degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli
                  dall’area di servizio e dal lavaggio;
                  - le superfici adibite all’allevamento di animali;
                  - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale
                  naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili
                  depositi agricoli;

                                                                                                                                  6
- i locali adibiti alle attività agricole (stalle, pollai, depositi attrezzi, ricoveri trattori, ecc.) posseduti da
                   imprenditori agricoli aventi come attività primaria l’esercizio dell’impresa agricola sul fondo o da
                   coltivatori diretti regolarmente iscritti;
                   - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del
                   direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di
                   radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti
                   affetti da malattie infettive.
                   - i locali e le aree occupate o detenute a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a
                   compiti istituzionali.
                   b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi
                   gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e
                   porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
                   c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via
                   esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra
                   i condomini.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i
contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che
danno diritto alla loro detassazione.
3. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea
documentazione (quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la
revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai
quali si riferiscono i predetti provvedimenti) tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da
tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il
conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
                                                                      .

                                                   .ART.7
                                 .DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1.        Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per
le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o
per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
2.        Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi
catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o
per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
3.        A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi
alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica
interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all’80
per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L’utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio
successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
che attesta l’avvenuta completa attuazione dell’allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai
contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto
dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4.        La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi
dalla predetta superficie:
          - i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
          - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
          - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
          - le scale all’interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
          - i locali tecnici.
5.        La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio
planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree
scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse
comprese.
6.        Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo
della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale pari a 20 metri quadrati per colonnina di erogazione.
Ove alla distribuzione di carburante si accompagnino altre attività commerciali (bar, ristorante etc.) i locali
specificamente destinati allo svolgimento di queste ultime saranno computati separatamente, in conformità e nel rispetto
del disposto del successivo art. 17, comma 5.

                                                                                                                                         7
7.         Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e analoghe
 strutture ricettive autorizzate. La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella massima effettivamente
 utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai
 campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni
 singola piazzola. In ogni caso, la superficie tassabile di ogni piazzola non potrà essere inferiore a 25 mq per le piazzole
 adibite allo stazionamento del camper, roulottes e autocaravan ed a 15 mq per le piazzole adibite a stazionamento tende.
 I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio, delle aree scoperte operative, posti all’interno dei
 campeggi sono assoggettabili al tributo in base alla superficie calpestabile. Non sono soggetti al pagamento del tributo
 le strade interne di comunicazione dei campeggi, le aree accessorie e pertinenziali ai locali tassabili, i parcheggi interni
 delle auto dei clienti (non utilizzabili ai fini del soggiorno), le aree adibite a verde, le aree destinate all’attività sportiva
 ed ogni alta superficie su cui non viene esercitata attività imprenditoriale in quanto su di essa è preclusa lo
 stazionamento di roulottes, autocaravans, camper e tende. Le aree ricreative poste sia all’interno che all’esterno dei
 campeggi, con particolare riferimento alle aree pic-nic ed alle aree gioco attrezzate sono a loro volta suscettibili al
 tributo sulla base della superficie calpestabile.
 8.         Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può
 considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata
 secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138
 9.      Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi
 sui rifiuti.
                                                                       .

                                                                .ART. 8
                . PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI
                                                       SUPERFICIARIE
                                                                   .
 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di
 quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani o
 non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla
 normativa vigente.
 2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo
 precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali non assimilati o non
 assimilabili ai rifiuti urbani prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti
 risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle
 inserite nell’allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si
 estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività
 produttiva di cui al periodo precedente.
 3. Nell’ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, non sia possibile ovvero sia
 sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non
 assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all’intera superficie
 dell’attività le seguenti riduzioni percentuali distinte per tipologia di attività economiche:
                                              Attività                                                 Riduzione della
                                                                                                        superficie
    Falegnameria                                                                                    10%
    Autocarrozzerie                                                                                 10%
    Autofficine per riparazioni veicoli                                                             10%
    Gommisti                                                                                        10%
    Autofficine per elettrauto                                                                      10%
    Officine meccaniche                                                                             10%
    Studi medici, studi specialistici (dentisti odontotecnici, ecc)                                 10%
    Studi e cliniche veterinarie                                                                    10%
    Tipografie                                                                                      10%
    Lavanderie Tintorie                                                                             10%
    Parrucchieri, estetisti, tatuatori                                                              10%
    Macellai e pollivendoli                                                                         10%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono:
      a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale,
     artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone
     l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla
     normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

                                                                                                                                        8
b) comunicare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti
         nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò
         abilitate.
6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva
rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la
predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini f unzionalmente ed
esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed
esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini
esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal
processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di
prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o
destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la
produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

                                               ART. 9
               . RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

      1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali
     assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità
     degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
      2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di
     rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica
     attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
      3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
     152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,
     sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di
     prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
      4. La riduzione del comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani
     avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti
     dall’utenza nel corso del medesimo anno.
      5. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della
     riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio avviati al
     recupero.
      6. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare
     entro il 31 marzo dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel
     corso dell’anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di
     rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i
     formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. n.152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente
     controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al
     recupero, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti
     copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora
     si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali
     da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente
     applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene
     dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della
     moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività e il coefficiente di produzione annuo per
     l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel
     provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
                                                                  .

                                             .ART. 10
                        DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione
tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente
3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione,
                                                                                                                                9
anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1º gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe
approvate per l'anno precedente. Per l’esercizio finanziario 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari
è stato differito al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante
"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020).
La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le
disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul
proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28
ottobre dell’anno di riferimento.
4. La tariffa è composta da una quota “fissa” determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota
“variabile” rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.
5. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
6. Per le finalità di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere
modificate nel termine ivi previsto.

                                                      ART. 11
                                         ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1.      Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248,
convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2.      Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto
con il tributo comunale sui rifiuti.

                                              ART. 12
        COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi
d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n.
36. .
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019
dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo
specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di
cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
9. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo
quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente
(ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
10. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati
impiegati e, in particolare, da:
     1.a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei
dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione
contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
     1.b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
11. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e
delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente
competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
12. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e
provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio
integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
                                                                                                                                  10
13 .L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati
e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da
parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati
dall’Ente territorialmente competente.

                                                 ART. 13
                                 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1.         Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta
suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente
regolamento
2.         In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
         a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto
degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione
programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
       b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche
vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
3.         Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
        a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio
adottato;
         b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione
dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.
                                                                  .

                                                     .ART. 14
                                       TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.        La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei
     locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2.        La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

                                        .ART. 15
          . DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1.       Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini
dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici
comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza
nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non
supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti dimoranti e non aventi residenza nell’unità abitativa
devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30.
2.       Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3.       I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità
abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero degli occupanti l’utenza domestica, a
condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata, nel caso in cui si tratti di:
      a. anziano dimorante in casa di riposo;
      b. degenze o ricoveri presso case di cura, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari per un
periodo superiore all’anno;
      c. soggetto che svolge servizio di volontariato, attività di studio o di lavoro all’estero e/o in altro comune italiano
per un periodo superiore all’anno.
4.       Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del
territorio comunale e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non
residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione
presentata, che per il caso di utenze a disposizione di persone fisiche deve essere coincidente con i componenti del
proprio nucleo familiare secondo le risultanti anagrafiche del comune di residenza. In caso di mancata indicazione nella
dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito: nel numero di 2 unità, conformemente
alla composizione media del nucleo familiare nazionale, considerato con arrotondamento per difetto. L’obbligo di cui al
precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel
corso dell’anno solare. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

                                                                                                                                   11
5.       Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze
Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli
occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7.       I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse.
Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se
possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità
abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8.        Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non
domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
9.       Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal
successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate
dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
10.      Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’avviso di
pagamento, con eventuale conguaglio in sede di bollettazione dell’esercizio finanziario successivo, nel caso di
variazioni successivamente intervenute.
                                                                    .
                                                              .ART. 16
                                      TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1.        La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al
tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale
produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2.         La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta
al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di
potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

                                                 ART. 17
                              CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle
quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono
accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come
riportato nell’allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione
dell’importo del tributo dovuto, si fa tendenzialmente riferimento al codice ATECO, di cui alla Tabella riepilogativa di
conversione ISTAT - CATEGORIE DPR 158/99, (Allegato B al Regolamento) dell’attività principale o di eventuali
attività secondarie, o a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività
o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza si considera l’attività effettivamente svolta,
debitamente comprovata dal soggetto passivo.
In caso di discordanza o in caso di divergenza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all’unità locale, il
dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce
motivo per l’avvio delle verifiche d’ufficio volto a verificare l’effettiva attività svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non
sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi all’attività
prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività
economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare
produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi
precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione
d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d’uso del locale
e dell’area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente
all’effettiva destinazione d’uso, purché singolarmente di estensione significativa.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività
economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza
domestica.
7. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente
alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’iscrizione alla CC.II.AA, dall’atto di
autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
                                                                                                                                      12
ART. 18
                                              OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti
al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione
dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente
presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione,
salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che
comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è
subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in
sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 31.

                                                  ART. 19
                                      MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1.       In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o
pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti, sia per la parte fissa sia per
quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa .

                                                        .ART. 20
                                                   .ZONE NON SERVITE

1.       Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si
intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal
vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2.       Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la tassa è dovuta, sia
per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri
dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
3.       La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la
presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di
attivazione del servizio di raccolta . In mancanza di tale richiesta nell’ambito della dichiarazione, il soggetto passivo
decade inderogabilmente dal beneficio della riduzione.

                                          ART. 21
   .RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO PER LE UTENZE
                                      DOMESTICHE

1.      Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nella quota fissa e
nella quota variabile per le seguenti fattispecie:
    a.            abitazioni con unico occupante, a condizione che l’utente abbia compiuto i 67 anni e abbia un reddito
ISEE inferiore ad € 10.000,00, il contribuente è tenuto a dichiarare le condizioni che danno diritto all’applicazione delle
sopra indicata riduzione entro il termine previsto dal successivo articolo 30 per la presentazione della dichiarazione di
variazione: riduzione del 10%,;
    b.            abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non
superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato,
anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 30 %;
    c.            abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all’anno all’estero,
non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto
dell’agevolazione: riduzione del 30 %;
    d.            Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 una ed una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE),
                                                                                                                                13
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d’uso: riduzione del 66,66 %;
    e.           fabbricati rurali ad uso abitativo di cui al vigente art.9, comma 3, del Decreto legge del 30 dicembre
1993 n. 557 – convertito nella Legge n. 133 del 26/02/1994: riduzione del 30 %;
2.      Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno
successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio
possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della
dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro fruizione
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano
comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione anche se non dichiarate.
3.      Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma 1 non sono cumulabili se riferite alla
stessa unità immobiliare.

                                        ART. 22
      RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1.         Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile
alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147:
per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio
domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza (corredata dalla documentazione attestante l’acquisto
dell’apposito contenitore o il rilascio dello stesso recipiente da parte del gestore del servizio ambientale), nella quale si
attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà
valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di
comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra
citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al
fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
Nell’istanza l’utente dovrà dichiarare:
     - il proprio impegno a non conferire la frazione organica in discarica;
      - di possedere, nell’abitazione di residenza, un giardino a verde non pavimentato con una superficie di almeno mq.
      25 per ogni componente del nucleo familiare, come da risultanze anagrafiche (es. n.1 componente = almeno mq.
      25; n. 2 componenti = almeno mq. 50 e così via). In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di
      cui sopra, l’utenza perde diritto all’intera agevolazione annua, fatte salve le sanzioni previste dal regolamento
      RSU.
2.       Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di
fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;
3.       In materia di riduzioni per il conferimento alle isole ecologiche, è vigente e applicabile il Regolamento operativo
‘Ecopunti’ – Deliberazione consiliare n. 141 del 22 novembre 2012 - che prevede l’assegnazione di un punteggio in
base al tipo e alla quantità di rifiuti conferiti dall’utente direttamente presso le isole ecologiche con la conseguente
riduzione della parte variabile della tariffa.

                                              ART. 23
                     RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE
                                              ATTIVE

1.        La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, a condizione che:
    - l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
      - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti
       organi.
2.         La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a
quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di
variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.
3.        Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro
il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui
vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
                                                                   .
                                                              .ART. 24
                                  ALTRE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1.     Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:

                                                                                                                                  14
Puoi anche leggere