Regolamento per l'uso dello stemma araldico, del logo della Provincia e delle bandiere

Pagina creata da Angelo Lai
 
CONTINUA A LEGGERE
Regolamento per l’uso dello stemma araldico,
del logo della Provincia e delle bandiere

Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 31 del 30 marzo 2007
Entrato in vigore il 4 maggio 2007
Sommario
Regolamento per l’uso dello stemma araldico, del logo della Provincia
e delle bandiere, 1
       Art. 1 - Segni distintivi, 1
       Art. 2 - Lo stemma araldico, 1
       Art. 3 - Il logo, 1
       Art. 4 - Uso dello stemma araldico e del logo, 1
       Art. 5 - Uso dello stemma araldico e del logo da parte di terzi, 1
       Art. 6 - Gonfalone della Provincia, 2
       Art. 7 - Uso del gonfalone nella sede provinciale, 2
       Art. 8 - Uso esterno del gonfalone sul territorio provinciale, 2
       Art. 9 - Uso della bandiera della Repubblica, 2
       Art. 10 - Esposizione della bandiera sugli edifici pubblici, 3
       Art. 11 - Esposizione della bandiera della Repubblica in pubblica sala, 3
       Art. 12 - Esposizione congiunta ad altre bandiere, 3
       Art. 13 - Esposizione bandiera a lutto, 3
       Art. 14 - Disposizioni particolari, 3
       Art. 15 - Bandiera della Provincia, 3
       Art. 16 - Modalità d’uso, 4
       Art. 17 - Bandiere ONU e dell’Unione Europea e Regione Veneto, 4
       Art. 18 - Altre bandiere, 4
       Art. 19 - Disposizioni finali, 4

                                                                                   i
Regolamento per l’uso dello stemma araldico, del logo della                                  di cui al R.D. 7 giugno 1943 n. 652.
                 Provincia e delle bandiere                                               4] Lo stemma araldico può, invece, essere ridefinito e semplificato nelle sue
                                                                                             linee essenziali qualora le stesse risultino superate graficamente e tecno-
                                                                                             logicamente.
Art. 1 - Segni distintivi
   La Provincia di Belluno ha come segni distintivi:                                    Art. 3 - Il logo
                                                                                           II logo della Provincia è composto da tre parti:
   • o stemma araldico concesso con Regio Decreto del 17 aprile 1924.
                                                                                                  • un logotipo      “Provincia di Belluno”, che identifica l’ente che sta
   • il logo risultato vincitore del Concorso d’idee svolto nel 2006.
                                                                                                    parlando;
Art. 2 - Lo stemma araldico
                                                                                                  • un marchio – l’asteristico, che identifica l’identità territoriale;
  1] Lo stemma araldico è composto da 3 parti:
                                                                                                  • uno slogan “Sentirsi dolomiti” che sottolinea come la Provincia di
          • la corona, elemento essenziale, che identifica il tipo di ente;                         Belluno sia una provincia delle Dolomiti.

          • lo scudo, elemento essenziale, che identifica l’identità territoriale e     Art. 4 - Uso dello stemma araldico e del logo
            come di seguito descritto nel Regio Decreto dì concessione: “Inter-            L’uso dello stemma araldico storico o ristilizzato e del logo della Provincia
            zato in palo; al primo di Feltre, che è di rosso al castello torricellato   di Belluno sono definiti e descritti nel “Manuale d’uso dello stemma araldico e
            di due, d’oro e finestrato di nero, merlato alla ghibellina, col moto       del logo” che costituisce parte integrante del presente regolamento e al quale si
            “Nec. Spe. Nec. Metu”; il secondo di Belluno, che è d’azzurro alla          rimanda.
            croce d’oro accantonato in altro da due basilischi di rosso, contro-
            miranti; al terzo di Pieve di Cadore, che è d’azzurro e due torri d’ar-     Art. 5 - Uso dello stemma araldico e del logo da parte di terzi
            gento merlato di tre alla ghibellina, con una banderuola sulla cima di
            ciascuna, e fra esse un abete al naturale, il tutto fondato sulla cam-        1] La Provincia ha diritto di dominio sullo stemma araldico e sul logo.
            pagna di verde. L’abete attraversante una catena di ferro che chiude          2] La riproduzione dei due segni distintivi è riservata unicamente alla Provin-
            il passo tra le due torri.”                                                      cia.
          • l’elemento decorativo, elemento non essenziale, che serve solo per            3] L’uso temporaneo degli stessi può essere autorizzato per iscritto dal Pre-
            decorare gli altri elementi.                                                     sidente.
  2] A tale stemma si accompagna la scritta “Provincia di Belluno”.                       4] Nessuna autorizzazione a riprodurre o utilizzare lo stemma provinciale può
  3] Lo stemma araldico non può essere modificato, nelle sue parti essenziali,               essere rilasciata ove ciò:
     se non per motivi storici relativi alla vita e vicissitudini determinanti e qua-             • non risponda all’opportunìtà di identificare o reclamizzare attività o
     lificanti della comunità locale e con l’osservanza delle norme e procedure

                                                                                                                                                                          1
manifestazioni o prodotti che comportano lustro o prestigio per la            2] II gonfalone non può essere utilizzato fuori dalla sede provinciale se non
            Comunità locale;                                                                 previa autorizzazione del Presidente della Provincia che dispone in tal
                                                                                             senso. Non è necessario alcun atto del Presidente perchè, l’Amministra-
         • non risponda all’esigenza di evidenziare un rapporto di promozione,               zione Provinciale presenzi con il gonfalone alle seguenti cerimonie reli-
           patrocinio o collaborazione tra attività istituzionali della Provincia e il       giose e ricorrenze:
           soggetto richiedente.
                                                                                                 • 25 aprile (Anniversario della Liberazione);
 5] Al di fuori dei casi di cui sopra la Provincia di Belluno pone in essere ogni
    mezzo di tutela idoneo ad impedire l’uso abusivo, immorale o indegno                         • 2 giugno (Festa della Repubblica)
    dello stemma araldico e del logo.
                                                                                                 • 4 novembre (Giornata dell’Unità Nazionale);
 6] L’uso o la riproduzione dei segni distintivi, se autorizzato, è regolato, per
    quanto riguarda gli aspetti tecnico grafici dal “Manuale d’uso dello stemma                  • Casi di lutto cittadino o regionale o nazionale;
    araldico e del logo “ e curato dagli uffici preposti alla comunicazione.                     • Cerimonie di gemellaggio;
Art. 6 - Gonfalone della Provincia                                                               • Cerimonie ufficiali di altri Enti cui la Provincia sia ufficialmente invi-
 1] La Provincia fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto                     tata a presenziare.
    con provvedimento del Presidente della Repubblica.                                   Art. 9 - Uso della bandiera della Repubblica
 2] La Giunta cura che il Gonfalone sia sempre in decoroso stato di conserva-             1] L’esposizione della bandiera all’esterno degli edifici pubblici ha luogo nei
    zione ed il Presidente della Provincia vigila perché lo stesso sia conservato            casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione
    e custodito in luogo idoneo nella sede provinciale.                                      del Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione di avvenimenti che
Art. 7 - Uso del gonfalone nella sede provinciale                                            rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale.

 1] La Provincia fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali che si svolgono           2]   La bandiera viene altresì esposta:
    nelle sedi provinciali.                                                                       a) all’esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni;
                                                                                                  b) all’esterno delle sedi del Consiglio Provinciale, in occasione della
 2] L’uso del gonfalone deve essere sempre accompagnato dalla bandiera
                                                                                                     riunione dello stesso;
    nazionale, che dovrà sempre avere il posto di onore, a destra o in alto
    secondo quanto disposto dalla Legge.                                                          c) all’esterno degli edifici scolastici.

Art. 8 - Uso esterno del gonfalone sul territorio provinciale                             3] La bandiera viene esposta comunque negli uffici pubblici provinciale nei
                                                                                             seguenti giorni:
 1] Fuori dalla sede provinciale e sul territorio della Provincia il gonfalone può
    essere utilizzato solo in occasione di avvenimenti di solennità civili e reli-               • 7 gennaio (Festa del Tricolore);
    giose particolarmente sentite dalla Comunità Locale.                                         • 11 febbraio (Anniversario della stipulazione del Trattato e del Con-

                                                                                                                                                                        2
cordato con la Santa Sede);                                                Art. 12 - Esposizione congiunta ad altre bandiere
         • 25 aprile (Anniversario della Liberazione);                                    1] Qualora la bandiera italiana venga esposta assieme ad altre, ad essa spetta il
                                                                                             posto d’onore, a destra, o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.
         • 1° maggio (Festa del Lavoro);
                                                                                          2] La bandiera, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere
         • 9 maggio (Giornata d’Europa);                                                     issata per prima e ammainata per ultima.
         • 2 giugno (Festa della Repubblica);                                             3] Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto può comunque essere
         • 28 settembre (Insurrezione popolare di Napoli);                                   posto al di sopra della bandiera italiana.

         • 4 ottobre (Santo Patrono d’Italia);                                            4] Qualora vengano esposte le bandiere di due o più Stati, esse vanno poste
                                                                                             su pennoni distinti e di uguale altezza. Le bandiere devono avere la stessa
         • 24 ottobre (Giornata delle Nazioni Unite);                                        dimensione e devono essere issate allo stesso livello. La successione delle
                                                                                             bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie
         • 4 novembre (Festa dell’Unità Nazionale).
                                                                                             dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine
Art. 10 - Esposizione della bandiera sugli edifici pubblici                                  alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.

 1] L’esposizione della bandiera all’esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo     Art. 13 - Esposizione bandiera a lutto
    quanto previsto al comma 2, lettera b) e c), dell’art. 9, dalle ore 8 al tra-
                                                                                          1] Le bandiere esposte all’esterno degli edifici pubblici in segno di lutto
    monto.
                                                                                             devono essere tenute a mezz’asta. Possono adattarsi all’estremità supe-
 2] In casi e per luoghi particolari, il Presidente del Consiglio dei Ministri può           riore dell’inferitura, due strisce di velo nero.
    disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tra-
                                                                                          2] Dette strisce sono obbligatorie per le bandiere che vengono portate nelle
    monto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.
                                                                                             pubbliche cerimonie funebri.
Art. 11 - Esposizione della bandiera della Repubblica in pubblica sala
                                                                                        Art. 14 - Disposizioni particolari
 1] Quando la bandiera è esposta su di un’asta, in una pubblica sala, essa deve             La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d’uso, né su di essa, né
    occupare il posto d’onore alla destra del tavolo della Presidenza.                  sul pennone che la reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
 2] La bandiera non può essere usata per alcun tipo di drappo o festone. Per
                                                                                        Art. 15 - Bandiera della Provincia
    drappeggiare palchi, o comunque per decorare, possono utilizzarsi nastri
    verdi, bianchi e rossi, i quali dovranno essere collocati l’uno a fianco dell’al-      La bandiera della Provincia di Belluno è costituita da un drappo azzurro sul
    tro a partire dal verde.

                                                                                                                                                                       3
quale, al centro, è riprodotto lo stemma araldico storico.

Art. 16 - Modalità d’uso
  1] La bandiera della Provincia è sempre esposta nell’ufficio del Presidente e
     nell’aula del Consiglio Provinciale a sinistra della Bandiera della Repubblica
     durante le sedute consiliari.
  2] Ogni volta che viene utilizzata o esposta la Bandiera della Repubblica con-
     giuntamente alla Bandiera della Provincia, quest’ultima trova posto sempre
     a sinistra della Bandiera della Repubblica ed, ove presente anche il Gonfa-
     lone della Provincia, a sinistra del Gonfalone.
  3] La Bandiera della Provincia può essere utilizzata tutte le volte che il cerimo-
     niale provinciale lo prevede.
Art. 17 - Bandiere ONU e dell’Unione Europea e Regione Veneto
   Le bandiere ONU, dell’Unione Europea e della Regione Veneto, vanno espo-
ste nei casi e con le modalità indicati dalla Legge o disposti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Art. 18 - Altre bandiere
   La Provincia, tramite il Presidente può autorizzare l’esposizione negli e sugli
edifici pubblici provinciali e l’uso in cerimonie ufficiali, civili e religiose di Ban-
diere, diverse da quelli di cui agli articoli precedenti, relative a organismi, asso-
ciazioni o enti nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento,
indicandone le relative modalità.

Art. 19 - Disposizioni finali
   Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposi-
zioni vigenti in materia emanate dallo Stato e dalla Regione Veneto per i rispettivi
stemmi, gonfaloni e bandiere.

                                                                                          4
Puoi anche leggere