Regolamento per l'uso dello stemma araldico, del logo della Provincia e delle bandiere
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Regolamento per l’uso dello stemma araldico, del logo della Provincia e delle bandiere Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 31 del 30 marzo 2007 Entrato in vigore il 4 maggio 2007
Sommario Regolamento per l’uso dello stemma araldico, del logo della Provincia e delle bandiere, 1 Art. 1 - Segni distintivi, 1 Art. 2 - Lo stemma araldico, 1 Art. 3 - Il logo, 1 Art. 4 - Uso dello stemma araldico e del logo, 1 Art. 5 - Uso dello stemma araldico e del logo da parte di terzi, 1 Art. 6 - Gonfalone della Provincia, 2 Art. 7 - Uso del gonfalone nella sede provinciale, 2 Art. 8 - Uso esterno del gonfalone sul territorio provinciale, 2 Art. 9 - Uso della bandiera della Repubblica, 2 Art. 10 - Esposizione della bandiera sugli edifici pubblici, 3 Art. 11 - Esposizione della bandiera della Repubblica in pubblica sala, 3 Art. 12 - Esposizione congiunta ad altre bandiere, 3 Art. 13 - Esposizione bandiera a lutto, 3 Art. 14 - Disposizioni particolari, 3 Art. 15 - Bandiera della Provincia, 3 Art. 16 - Modalità d’uso, 4 Art. 17 - Bandiere ONU e dell’Unione Europea e Regione Veneto, 4 Art. 18 - Altre bandiere, 4 Art. 19 - Disposizioni finali, 4 i
Regolamento per l’uso dello stemma araldico, del logo della di cui al R.D. 7 giugno 1943 n. 652. Provincia e delle bandiere 4] Lo stemma araldico può, invece, essere ridefinito e semplificato nelle sue linee essenziali qualora le stesse risultino superate graficamente e tecno- logicamente. Art. 1 - Segni distintivi La Provincia di Belluno ha come segni distintivi: Art. 3 - Il logo II logo della Provincia è composto da tre parti: • o stemma araldico concesso con Regio Decreto del 17 aprile 1924. • un logotipo “Provincia di Belluno”, che identifica l’ente che sta • il logo risultato vincitore del Concorso d’idee svolto nel 2006. parlando; Art. 2 - Lo stemma araldico • un marchio – l’asteristico, che identifica l’identità territoriale; 1] Lo stemma araldico è composto da 3 parti: • uno slogan “Sentirsi dolomiti” che sottolinea come la Provincia di • la corona, elemento essenziale, che identifica il tipo di ente; Belluno sia una provincia delle Dolomiti. • lo scudo, elemento essenziale, che identifica l’identità territoriale e Art. 4 - Uso dello stemma araldico e del logo come di seguito descritto nel Regio Decreto dì concessione: “Inter- L’uso dello stemma araldico storico o ristilizzato e del logo della Provincia zato in palo; al primo di Feltre, che è di rosso al castello torricellato di Belluno sono definiti e descritti nel “Manuale d’uso dello stemma araldico e di due, d’oro e finestrato di nero, merlato alla ghibellina, col moto del logo” che costituisce parte integrante del presente regolamento e al quale si “Nec. Spe. Nec. Metu”; il secondo di Belluno, che è d’azzurro alla rimanda. croce d’oro accantonato in altro da due basilischi di rosso, contro- miranti; al terzo di Pieve di Cadore, che è d’azzurro e due torri d’ar- Art. 5 - Uso dello stemma araldico e del logo da parte di terzi gento merlato di tre alla ghibellina, con una banderuola sulla cima di ciascuna, e fra esse un abete al naturale, il tutto fondato sulla cam- 1] La Provincia ha diritto di dominio sullo stemma araldico e sul logo. pagna di verde. L’abete attraversante una catena di ferro che chiude 2] La riproduzione dei due segni distintivi è riservata unicamente alla Provin- il passo tra le due torri.” cia. • l’elemento decorativo, elemento non essenziale, che serve solo per 3] L’uso temporaneo degli stessi può essere autorizzato per iscritto dal Pre- decorare gli altri elementi. sidente. 2] A tale stemma si accompagna la scritta “Provincia di Belluno”. 4] Nessuna autorizzazione a riprodurre o utilizzare lo stemma provinciale può 3] Lo stemma araldico non può essere modificato, nelle sue parti essenziali, essere rilasciata ove ciò: se non per motivi storici relativi alla vita e vicissitudini determinanti e qua- • non risponda all’opportunìtà di identificare o reclamizzare attività o lificanti della comunità locale e con l’osservanza delle norme e procedure 1
manifestazioni o prodotti che comportano lustro o prestigio per la 2] II gonfalone non può essere utilizzato fuori dalla sede provinciale se non Comunità locale; previa autorizzazione del Presidente della Provincia che dispone in tal senso. Non è necessario alcun atto del Presidente perchè, l’Amministra- • non risponda all’esigenza di evidenziare un rapporto di promozione, zione Provinciale presenzi con il gonfalone alle seguenti cerimonie reli- patrocinio o collaborazione tra attività istituzionali della Provincia e il giose e ricorrenze: soggetto richiedente. • 25 aprile (Anniversario della Liberazione); 5] Al di fuori dei casi di cui sopra la Provincia di Belluno pone in essere ogni mezzo di tutela idoneo ad impedire l’uso abusivo, immorale o indegno • 2 giugno (Festa della Repubblica) dello stemma araldico e del logo. • 4 novembre (Giornata dell’Unità Nazionale); 6] L’uso o la riproduzione dei segni distintivi, se autorizzato, è regolato, per quanto riguarda gli aspetti tecnico grafici dal “Manuale d’uso dello stemma • Casi di lutto cittadino o regionale o nazionale; araldico e del logo “ e curato dagli uffici preposti alla comunicazione. • Cerimonie di gemellaggio; Art. 6 - Gonfalone della Provincia • Cerimonie ufficiali di altri Enti cui la Provincia sia ufficialmente invi- 1] La Provincia fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto tata a presenziare. con provvedimento del Presidente della Repubblica. Art. 9 - Uso della bandiera della Repubblica 2] La Giunta cura che il Gonfalone sia sempre in decoroso stato di conserva- 1] L’esposizione della bandiera all’esterno degli edifici pubblici ha luogo nei zione ed il Presidente della Provincia vigila perché lo stesso sia conservato casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione e custodito in luogo idoneo nella sede provinciale. del Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione di avvenimenti che Art. 7 - Uso del gonfalone nella sede provinciale rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale. 1] La Provincia fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali che si svolgono 2] La bandiera viene altresì esposta: nelle sedi provinciali. a) all’esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni; b) all’esterno delle sedi del Consiglio Provinciale, in occasione della 2] L’uso del gonfalone deve essere sempre accompagnato dalla bandiera riunione dello stesso; nazionale, che dovrà sempre avere il posto di onore, a destra o in alto secondo quanto disposto dalla Legge. c) all’esterno degli edifici scolastici. Art. 8 - Uso esterno del gonfalone sul territorio provinciale 3] La bandiera viene esposta comunque negli uffici pubblici provinciale nei seguenti giorni: 1] Fuori dalla sede provinciale e sul territorio della Provincia il gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di avvenimenti di solennità civili e reli- • 7 gennaio (Festa del Tricolore); giose particolarmente sentite dalla Comunità Locale. • 11 febbraio (Anniversario della stipulazione del Trattato e del Con- 2
cordato con la Santa Sede); Art. 12 - Esposizione congiunta ad altre bandiere • 25 aprile (Anniversario della Liberazione); 1] Qualora la bandiera italiana venga esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d’onore, a destra, o, qualora le bandiere siano più di una, al centro. • 1° maggio (Festa del Lavoro); 2] La bandiera, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere • 9 maggio (Giornata d’Europa); issata per prima e ammainata per ultima. • 2 giugno (Festa della Repubblica); 3] Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto può comunque essere • 28 settembre (Insurrezione popolare di Napoli); posto al di sopra della bandiera italiana. • 4 ottobre (Santo Patrono d’Italia); 4] Qualora vengano esposte le bandiere di due o più Stati, esse vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza. Le bandiere devono avere la stessa • 24 ottobre (Giornata delle Nazioni Unite); dimensione e devono essere issate allo stesso livello. La successione delle bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie • 4 novembre (Festa dell’Unità Nazionale). dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine Art. 10 - Esposizione della bandiera sugli edifici pubblici alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana. 1] L’esposizione della bandiera all’esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo Art. 13 - Esposizione bandiera a lutto quanto previsto al comma 2, lettera b) e c), dell’art. 9, dalle ore 8 al tra- 1] Le bandiere esposte all’esterno degli edifici pubblici in segno di lutto monto. devono essere tenute a mezz’asta. Possono adattarsi all’estremità supe- 2] In casi e per luoghi particolari, il Presidente del Consiglio dei Ministri può riore dell’inferitura, due strisce di velo nero. disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tra- 2] Dette strisce sono obbligatorie per le bandiere che vengono portate nelle monto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata. pubbliche cerimonie funebri. Art. 11 - Esposizione della bandiera della Repubblica in pubblica sala Art. 14 - Disposizioni particolari 1] Quando la bandiera è esposta su di un’asta, in una pubblica sala, essa deve La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d’uso, né su di essa, né occupare il posto d’onore alla destra del tavolo della Presidenza. sul pennone che la reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo. 2] La bandiera non può essere usata per alcun tipo di drappo o festone. Per Art. 15 - Bandiera della Provincia drappeggiare palchi, o comunque per decorare, possono utilizzarsi nastri verdi, bianchi e rossi, i quali dovranno essere collocati l’uno a fianco dell’al- La bandiera della Provincia di Belluno è costituita da un drappo azzurro sul tro a partire dal verde. 3
quale, al centro, è riprodotto lo stemma araldico storico. Art. 16 - Modalità d’uso 1] La bandiera della Provincia è sempre esposta nell’ufficio del Presidente e nell’aula del Consiglio Provinciale a sinistra della Bandiera della Repubblica durante le sedute consiliari. 2] Ogni volta che viene utilizzata o esposta la Bandiera della Repubblica con- giuntamente alla Bandiera della Provincia, quest’ultima trova posto sempre a sinistra della Bandiera della Repubblica ed, ove presente anche il Gonfa- lone della Provincia, a sinistra del Gonfalone. 3] La Bandiera della Provincia può essere utilizzata tutte le volte che il cerimo- niale provinciale lo prevede. Art. 17 - Bandiere ONU e dell’Unione Europea e Regione Veneto Le bandiere ONU, dell’Unione Europea e della Regione Veneto, vanno espo- ste nei casi e con le modalità indicati dalla Legge o disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 18 - Altre bandiere La Provincia, tramite il Presidente può autorizzare l’esposizione negli e sugli edifici pubblici provinciali e l’uso in cerimonie ufficiali, civili e religiose di Ban- diere, diverse da quelli di cui agli articoli precedenti, relative a organismi, asso- ciazioni o enti nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità. Art. 19 - Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposi- zioni vigenti in materia emanate dallo Stato e dalla Regione Veneto per i rispettivi stemmi, gonfaloni e bandiere. 4
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