VADEMECUM DEL PESCATORE - Provincia di Varese

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VADEMECUM DEL PESCATORE - Provincia di Varese
VADEMECUM
DEL PESCATORE
VADEMECUM DEL PESCATORE - Provincia di Varese
VADEMECUM
DEL PESCATORE
VADEMECUM DEL PESCATORE - Provincia di Varese
VADEMECUM DEL PESCATORE - Provincia di Varese
Cari amici pescatori,

sono lieto di presentare la nuova versione del Vademecum del
Pescatore. E’ un aggiornamento della precedente edizione
proposto senza il libretto “segna-catture”, già distribuito nel
corso dell’anno. Si è pensato di tenere separate le due brochure
per ragioni di praticità e di risparmio. Il “segna-catture” infatti
non dovrebbe essere soggetto a cambiamenti nei prossimi 2 o 3
anni mentre uno strumento di informazione diretta come il
“Vademecum” soggetto ai mutamenti della normativa, necessita
di essere ristampato più di frequente.
Rispetto alla versione precedente il nuovo Vademecum viene
proposto unendo tra loro argomenti simili, prima sparsi nei vari
capitoli. È stata aggiornata la normativa, includendo le varie
determinazioni adottate dalla Consulta sulla Pesca negli ultimi
anni e dal Commissariato Italiano per la pesca nelle acque italo-
svizzere.
Mi auguro che questa guida, nella sua nuova veste, possa esservi
ancora più utile della precedente, che già aveva raccolto ampi
consensi divenendo un manuale di facile consultazione nella
pratica piscatoria, fedele compagna delle belle giornate trascorse
a pescare in mezzo alla natura del nostro territorio.

…buona continuazione!

                                           Bruno Specchiarelli
                        Assessore all’Agricoltura - Caccia - Pesca
                                                                      5
VADEMECUM DEL PESCATORE - Provincia di Varese
VADEMECUM DEL PESCATORE - Provincia di Varese
1. LA LICENZA DI PESCA

DOCUMENTI PER IL RILASCIO
L’esercizio della pesca nelle acque interne della provincia di Varese è disci-
plinata dalla Legge Regionale n. 31 del 05.12.2008 e relativo Regolamento
Regionale n. 9 del 22 maggio 2003 e s.m.i.
L’esercizio della pesca nel lago Maggiore, fiume Tresa e lago Ceresio è disci-
plinata dalla Legge n. 530 del 22.11.1988 “Convenzione tra la Confedera-
zione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo -
svizzere”.

Le licenze di pesca nelle acque interne della provincia sono:

■ di tipo “A” che autorizza i titolari alla pesca di professione con gli attrezzi
di cui al comma 3 dell’art. 11 del RR. 9/2003. Ha validità di anni 10 (dieci)
dalla data di rilascio.

■ di tipo “B” che autorizza la pesca dilettantistica. Ha validità di anni 10
(dieci) dalla data di rilascio.
Per ottenere la licenza di tipo “B” occorre presentarsi agli sportelli di Piazza
Libertà 1 - Varese muniti della seguente documentazione:
a) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di euro 22,72
effettuato sul c.c.p. n. 25911207 intestato alla Regione Lombardia - Tassa di
concessione per la pesca - Servizio Tesoreria - Via Pirelli 12 - 20124 Milano;
b) ricevuta del versamento di Euro 10,00 sul c.c.p. n. 11443215 intestato
alla Provincia di Varese - Ufficio Pesca - Piazza Libertà 1 - 21100 Varese - in-

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dicando la seguente causale: “Licenza di pesca“;
    c) n. 1 (una) foto tessera di data recente;
    d) n. 2 (due) marche da bollo da Euro 14.62 cadauna (una da apporre sulla
    domanda e una sulla licenza di pesca);
    e) Fotocopia carta d’identità o patente di guida e codice fiscale.
    f) Versamento di Euro 30,00 sul c.c.p. n. 556217 intestato a F.I.P.S.A.S - Se-
    zione di Varese - Via Speri della Chiesa n. 15 - 21100 Varese qualora si in-
    tenda pescare nelle acque con diritto esclusivo FIPSAS.
    La domanda potrà essere anche inoltrata tramite il servizio postale; in tal
    caso la licenza verrà spedita.
    La licenza di pesca dilettantistica di tipo “B” è rilasciata dalla Provincia di
    residenza e ogni anno deve essere rinnovata mediante versamento di Euro
    22,72 sul bollettino regionale.

    ■ Esiste un permesso turistico di pesca dilettantistica, con validità di 15
    giorni, sostitutivo della licenza di tipo “B”, che permette l’esercizio della
    pesca in tutte le acque della provincia di Varese. Consiste nella sola ricevuta
    del versamento effettuato dal titolare in misura di Euro 5,00 sul c.c.p. n.
    11443215 - intestato alla Provincia di Varese - Ufficio Pesca. è valido esclu-
    sivamente sul territorio della provincia di Varese, per i soli residenti in Italia.
    Per poter pescare nelle acque con diritto esclusivo F.I.P.S.A.S., occorre effet-
    tuare il versamento di Euro 7,00 sul c.c.p. n. 556217 intestato a F.I.P.S.A.S.
    Sezione di Varese - Via Speri della Chiesa n. 15 - 21100 Varese con causale:
    “Permesso turistico pesca acque interne”. Il versamento è valido per 15
    giorni. Anche questo permesso vale per i soli residenti in Italia.

    ■ di tipo “D” per soggetti non residenti sul territorio italiano, con gli attrezzi ed
    i mezzi di pesca consentiti per la pesca dilettantistica di tipo “B”. Ha validità di
    mesi 3 (tre) dalla data del rilascio. Consiste in un’autorizzazione rilasciata dalla Pro-
    vincia di Varese (art. 1, lettera m), comma 7 del R.R. n. 4 del 08.02.2010.

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Occorrente: 2 marche da bollo da Euro14,62, una foto formato tessera e
fotocopia di un documento d’identità. Per il rilascio occorre presentarsi di-
rettamente agli sportelli della Provincia di Varese - Ufficio Pesca.
Non sono tenuti all’obbligo della licenza, i minori di anni 13 (tre-
dici) purchè esercitino la pesca in Lombardia con l’uso della sola
canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

La sola tassa di concessione regionale per l’esercizio della pesca dilettanti-
stica di tipo “B” con l’uso della sola canna, con o senza mulinello, armata
con uno o più ami, non è dovuta per i cittadini residenti nel territorio italiano
nei seguenti casi:
- età inferiore ai 18 (diciotto) anni (la tassa non è dovuta fino al compimento
del 18° anno di età; per la validità della licenza dopo il compimento del 18°
anno è necessario il versamento della tassa anche per le licenze rilasciate
prima del giorno del compimento del 18° anno);
- età superiore ai 65 (sessantacinque) anni (la tassa è dovuta fino al compi-
mento del 65° anno; pertanto dovrà essere versata anche da quei soggetti
per i quali il termine di validità della licenza cade dopo il compimento del
65 ° anno).
- portatori di handicap fisico di cui all’art. 3 della L. n. 104/1992 che eserci-
tino la pesca con l’uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con
uno o più ami.

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza di pesca non è possibile
rilasciare un duplicato del documento, bensì è necessario il rilascio di una
nuova licenza, a seguito di presentazione della domanda completa della do-
cumentazione prescritta e sopra elencata.

Gli ultra 65 enni esentati dal pagamento della tassa di conces-
sione governativa, possono esercitare la pesca con l’uso della
sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

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2. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DELLA PROVINCIA
    AI SENSI DELL’ART. 137 DELLA L.R. n° 31/2008 SULLA PESCA

Ai fini della pesca le acque della Provincia di Varese sono così classificate:

TIPOLOGIA                  CORPO IDRICO

ACQUE DI TIPO A            LAGO MAGGIORE
                           LAGO CERESIO
                           LAGO DI VARESE
                           LAGO DI COMABBIO
                           LAGO DI MONATE

ACQUE DI TIPO B            Tutte le acque che non sono classificate
                           né di tipo A né di tipo C

ACQUE DI TIPO C            LAGO DI GHIRLA, fino alla diga di regolazione
                           LAGO DI GANNA
                           LAGO DELIO
                           LAGO DI BRINZIO
                           FIUME BARDELLO
                           FIUME OLONA, a valle del ponte di Vedano
                           FIUME TRESA
                           TORRENTE ACQUANEGRA
                           CANALE BRABBIA
                           FONTANILE DI SAN GIACOMO
                           FIUME TICINO, asta principale,
                           rami collegati e canali

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3. DISPOSIZIONI PER LA PESCA NELLE ACQUE SOGGETTE
    ALLA CONVENZIONE ITALO - ELVETICA:
    LAGO MAGGIORE, LAGO CERESIO, FIUME TRESA
 (www.cispp.org - legislazione acque italiane)

Il lago Maggiore, il lago Ceresio ed il fiume Tresa sono soggetti alle disposi-
zioni della Convenzione Italo-Elvetica sulla pesca approvata con Legge n.
530 del 22.11.1998, in quanto acque internazionali.
Il posto di pesca spetta al primo occupante.
Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto, qualora lo
chieda, che i pescatori sopraggiunti si posizionino a una distanza di rispetto
di almeno dieci metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo. Si
invita inoltre il pescatore che intenda esercitare la propria attività in acque
con diritti esclusivi, ad uniformarsi sui regolamenti emanati dalla F.I.P.S.A.S.
o dal proprietario della riserva di pesca.

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3.1 PESCARE NELLE ACQUE DEL LAGO MAGGIORE
          dal confine svizzero fino a Sesto Calende vecchia ferreria

     Occorrente: licenza di pesca di tipo B,
     inoltre:
     - Tessera FIPSAS dal confine svizzero fino a Monvallina.
     - Da Monvallina a Ispra occorre il permesso del proprietario (02/76002142).
     - Da Ispra fino a Ranco zona libera “Quassa”.
     - Ranco e Angera uso civico. Per i non residenti occorre il permesso.
     - Lisanza zona libera.
     La pesca da riva è consentita durante l’arco delle 24 ore; da barca è consen-
     tita da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto.
     Dal 1 gennaio 2012 è in vigore il nuovo regolamento per la pesca
     nelle acque soggette alla Convenzione Italo-elvetica.

     Attrezzi di pesca consentiti:
     Attrezzi di pesca consentiti:
     ■ Canna con o senza mulinello: Consentita la pesca con un massimo
     di 2 canne con non più di 10 ami. Da riva per tutto l’arco delle 24 ore. Da
     barca è vietata da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dell’alba.
     ■ Lanzettera: Proibita.
     ■ Bilancino: proibito fino a nuovo provvedimento della Commissione
     ■ Nassetta: Misura minima 6-8 mm, altezza massima 50 cm, diametro
     massimo 25 cm.
     ■ Bottiglia
     Gli Attrezzi sopra elencati, e cioè nassetta e bottiglia, con l’esclusione di lan-
     zettera e bilancino sempre vietati, sono permessi esclusivamente per la cat-
     tura del "pesce bianco" da esca, alborella esclusa. Le altre specie vanno
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immediatamente rilasciate in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere
collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L’impiego e la detenzione
di pesci vivi da utilizzare come esca che non appartengono alla comunità it-
tica dei laghi Maggiore e Lugano, è sempre vietato.
■ Guadino: Diametro variabile, da usare solo per estrarre dall’acqua il
pesce già catturato con attrezzi consentiti.
■ Molagna: Attrezzo consentito per la pesca alla trota, con un massimo di
20 esche, artificiali o naturali, per attrezzo, proibita durante il periodo di di-
vieto della Trota ( 26/09- 20/12).
■ Tirlindana: Attrezzo consentito per la pesca al Salmerino, Luccio, Persico,
Agone, con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo.
■ Canna usata “alla traina” sino ad un massimo di 6 canne per imbar-
cazione. Durante il divieto della trota è consentito un numero massimo di
due canne senza downrigger per imbarcazione. Durante il periodo di divieto
del pesce persico è consentito l’uso soltanto ad una distanza dalla riva su-
periore ai 50 metri.
■ Cavedanera: Proibita durante il periodo di divieto della Trota; durante
il periodo di divieto del Pesce persico, è consentito l’uso soltanto ad una di-
stanza dalla riva superiore ai 50 m. Consentita con un massimo di 8 esche,
naturali o artificiali, per attrezzo. Consentito l’uso di un numero massimo di
due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso di uso di due
cavedanere, il numero di esche per attrezzo è sei.
Gli attrezzi della categoria Tirlindana sono proibiti da un' ora dopo il tra-
monto ad un' ora prima dello spuntare del sole. Nel caso in cui gli attrezzi
usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può supe-
rare quello massimo consentito per l' attrezzo stesso.

3.1.1 PESCA ALL’ALBORELLA
La pesca all’alborella, nelle acque del lago Maggiore, è sempre vietata. A
norma dell’art.5 del Regolamento di applicazione in vigore dal 1.01.2012,
non è consentito l’utilizzo e la detenzione di pesci vivi da utilizzare quale
esca che non appartengano alla comunità ittica del Lago Maggiore e di Lu-
                                                                                     15
gano o di qualsivoglia specie soggetta a specifiche misure protettive o re-
     strittive. Ne consegue che è vietato l’utilizzo della alborella come esca viva
     e anche la sua detenzione.

     3.1.2 PESCA ALL’AGONE - VIETATA
     (ord. 05/08 commissario italo svizzera)
     Ogni anno il commissario emette ordinanza per regolamentare la pesca al-
     l’agone. Contattare l’ufficio Pesca della Provincia di Varese.

     3.1.3 ZONE DI DIVIETO DI PESCA
           E TUTELA ITTICA LAGO MAGGIORE
     ■ "La Bozza” (ord. 07/88) zona costiera a canneto nei territori comunali
     di Brebbia e di Ispra. Dal fronte del canneto, la pesca dilettantistica è vietata
     per una profondità di 20 m, mentre la pesca professionale per 50 m.
     ■ "La Bruschera" (ord. 04/07) in Comune di Angera nell'insenatura com-
     prendente l'isolino Partegora. Nell’oasi è consentita unicamente la pesca con
     una sola canna per pescatore, con o senza mulinello, esclusivamente da riva.
     ■ Foce del Fiume Tresa (ord. 06/06) con possibilità di pesca esclusiva-
     mente dalla riva con una sola canna armata con non più di 5 ami;
     ■ Foce del Torrente Giona (ord. 06/06) divieto di pesca permanente nel
     tratto compreso tra la foce nel lago Maggiore e la seconda briglia a monte
     del “museo”, per una lunghezza di circa 340 m.

     3.1.4 LIMITI DI CATTURA NEL LAGO MAGGIORE (ord. 04/99)
     ■ n. 10 capi al giorno complessivi di salmonidi (trote, salmerini e coregoni),
     di cui soltanto 5 trote;
     ■ n. 25 capi al giorno di persico;

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3.2 PESCARE NELLE ACQUE DEL LAGO CERESIO

Occorrente: licenza di pesca di tipo B
acque libere da diritti esclusivi di pesca.
La pesca da riva è consentita durante l’arco delle 24 ore, da barca è consen-
tita da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto.
■ Lanzettera: Proibita.
■ Bilancino: consentito con le limitazioni contenute nella tabella 4, punto
8.1 e note 6 e 7 del Regolamento di Applicazione della Convenzione per la
pesca nelle acque Italo-Svizzere del 1.01.2012.
■ Nassetta: Misura minima 6-8 mm, altezza massima 50 cm, diametro
massimo 25 cm.
■ Bottiglia
Gli Attrezzi sopra elencati, e cioè nassetta, bottiglia e bilancino, con l’esclu-
sione della lanzettera, sono permessi esclusivamente per la cattura del
"pesce bianco" da esca, alborella esclusa. Le altre specie vanno immedia-
tamente rilasciate in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere collocati
e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L’impiego e la detenzione di pesci
vivi da utilizzare come esca che non appartengono alla comunità ittica dei
laghi Maggiore e Lugano, è sempre vietato.
■ Guadino: Diametro variabile, da usare solo per estrarre dall’acqua il
pesce già catturato con attrezzi consentiti.
■ Molagna: Attrezzo consentito per la pesca alla trota, con un massimo
di 20 esche, artificiali o naturali, per attrezzo, proibita durante il periodo di
divieto della Trota (26/09- 20/12).
■ Tirlindana: Attrezzo consentito per la pesca al Salmerino, Luccio, Persico,
Agone, con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo.
■ Canna usata “alla traina” sino ad un massimo dii 6 canne per imbar-
cazione. Durante il divieto della trota è consentito un numero massimo di
                                                                                    17
due canne senza downrigger per imbarcazione. Durante il periodo di divieto
     del pesce persico è consentito l’uso soltanto ad una distanza dalla riva su-
     periore ai 50 metri.
     ■ Cavedanera: Proibita durante il periodo di divieto della Trota; durante
     il periodo di divieto del Pesce persico, è consentito l’uso soltanto ad una di-
     stanza dalla riva superiore ai 50 m. Consentita con un massimo di 8 esche,
     naturali o artificiali, per attrezzo. Consentito l’uso di un numero massimo di
     due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso di uso di due
     cavedanere, il numero di esche per attrezzo è sei.
     Gli attrezzi della categoria Tirlindana sono proibiti da un'ora dopo il tramonto
     ad un' ora prima dello spuntare del sole. Nel caso in cui gli attrezzi usati
     siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare
     quello massimo consentito per l' attrezzo stesso.

     3.2.1 PESCA ALL’ALBORELLA: VIETATA
     La pesca all’alborella, nelle acque del lagoCeresio, è sempre vietata. A norma
     dell’art.5 del Regolamento di applicazione in vigore dal 1.01.2012, non è
     consentito l’utilizzo e la detenzione di pesci vivi da utilizzare quale esca che
     non appartengano alla comunità ittica del Lago Maggiore e di Lugano o di
     qualsivoglia specie soggetta a specifiche misure protettive o restrittive. Ne
     consegue che è vietato l’utilizzo della alborella come esca viva e anche la
     sua detenzione.

     3.2.2 ZONE DI DIVIETO DI PESCA E TUTELA ITTICA LAGO CERESIO
     ■ “Canneto di Lavena” a Ponte Tresa (ord. 06/88) nel Comune di La-
     vena Ponte Tresa, dall'inizio dello stretto di Lavena (Stabile Vecchia Filanda),
     fino al termine (Stabile Crotto del Bagat). Dal fronte del canneto è vietata la
     pesca dilettantistica, sia da riva che da natante, per una profondità di 20
     metri dal fronte del canneto; è inoltre vietata la pesca professionale per una
     profondità di 30 metri dal fronte del canneto e gli attrezzi dovranno essere
     posti perpendicolarmente rispetto al fronte del canneto stesso (ord. Com-
     missario italo Elvetico n. 06/88).
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3.2.3 PERIODI DI DIVIETI DI PESCA E MISURE MINIME
      CONSENTITE SUL LAGO MAGGIORE E SUL LAGO CERESIO

                           PERIODO DI DIVIETO      MISURE
        SPECIE               Inizia e termina      MINIME
                              alle ore 12.00         cm

    Trota nel Lago            26/09 - 20/12          30
      Salmerino               15/11 - 24/01          25
  Coregone Lavarello          15/11 - 24/01          30
  Coregone Bondella           15/11 - 24/01          25
     Coregone sp.             15/11 - 24/01          30
Luccio nel Lago Maggiore      15/03 - 30/04          40
Luccio nel Lago Ceresio       15/03 - 30/04          45
        Persico               01/04 - 31/05          18
     Persico Trota            01/05 - 30/06          20
      Lucioperca              01/04 - 31/05          40
        Carpa                 01/06 - 30/06          30
        Agone               Sempre vietato           20

        Tinca                 01/06 - 30/06          25
         Pigo                 01/05 - 31/05     Non c’è misura
        Barbo                 15/05 - 15/06     Non c’è misura
       Alborella            Sempre vietata

       Anguilla              Non c’è periodo         40
                                                                 19
3.2.4 MODALITÀ DI PESCA VIETATE

     ■ È vietato pasturare con la larva di mosca carnaria ad eccezione della zona
     sperimentale individuata con ordinanza n° 07/09 del Commissariato Italo-
     elvetico.
     ■ È vietato l'uso a scopo di pesca di sostanze tossiche, narcotiche ed esplo-
     sive nonché della corrente elettrica. È pure vietato ricorrere all'uso di appa-
     recchi di sondaggio a onde.
     ■ Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le loro rive
     sono vietati il trasporto e la detenzione di dette sostanze ed apparecchiature,
     salvo provare che non siano destinate a scopo di pesca.
     ■ È vietato catturare i pesci con le mani.
     ■ Sono vietate le operazioni di deviazione e prosciugamento a scopo di pesca.
     ■ È vietato tendere o collocare nelle acque reti ed ogni altro congegno di
     pesca ad una distanza inferiore ai 30 metri dalle scale di monta per i pesci,
     dalle griglie delle macchine idrauliche, degli imbocchi e sbocchi dei canali,
     soglie, chiuse e cascate, dallo stretto di Lavena sia a monte che a valle dello
     stesso. Nello stretto di Lavena è comunque consentita la pesca con l’uso
     della sola canna, evitando qualsiasi ostacolo fisso che possa impedire il libero
     transito dei pesci.
     ■ È vietata la pesca “a strappo”.
     ■ Qualora si ritenesse utile istituire altre zone di protezione, queste verranno
     fissate dalle autorità competenti dei due Stati, su proposta dei Commissari.
     ■ Tutte le zone di divieto o di protezione dovranno essere segnalate con
     gavitelli od in altra maniera idonea.

20
3.3 PESCARE NEL FIUME TRESA - ACQUA DI TIPO “C”

Occorrente: licenza di pesca di tipo B con regolare versamento della Tassa
di Concessione Governativa.
Acque libere da Diritti Esclusivi di Pesca dal Ponte della Dogana in comune di La-
vena Ponte Tresa fino al Ponte di Ferro in località Biviglione, in comune di Luino;
Da tale ponte fino alla foce nel lago Maggiore è Diritto Esclusivo F.I.P.S.A.S.
e pertanto è necessario aver provveduto al versamento della quota F.I.P.S.A.S.
La pesca sul fiume Tresa è consentita tutto l’anno.

Attrezzi di pesca consentiti:
Su tutto il fiume, compresa la Diga di Creva, la pesca è consentita con il solo
utilizzo di una canna, armata con un massimo di 5 ami da terra.
■ È vietata la pesca da natante.
Dal Ponte della Dogana fino alla chiusa di regolazione è consentito l’uso
anche degli attrezzi della categoria “Cattura di pesci da esca” . Il bilancino
■ È consentito con le limitazioni contenute nella tabella 4, punto 8.1 e note
6 e 7 del Regolamento di Applicazione della Convenzione per la pesca nelle
acque Italo-Svizzere del 1.01.2012.
■ La pesca notturna è permessa con una sola canna per pescatore, armata
con un massimo di 5 ami dal Ponte della Dogana fino alla chiusa di regola-
zione. La pesca notturna è inoltre consentita, limitatamente per anguille e
bottatrici, nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della Diga di Creva
fino al Ponte di Ferro in località Biviglione e nel bacino artificiale stesso.
■ Su tutto il fiume è vietata la pasturazione e l’impiego come esca di sangue
o di uova di pesce di qualsiasi tipo.
■ È consentito l’uso del cagnotto o larva di mosca carnaria ma ne è vietata
la pasturazione.

                                                                                      21
Limiti di catture: le catture massime consentite per pescatore, per giornata
     sono costituite da massimo 3 capi di salmonidi nonché 5 kg di altre specie,
     fatta eccezione per il Gardon.

     3.3.1 PESCA ALL’ALBORELLA: VIETATA
     La pesca all’alborella, nelle acque del Tresa è sempre vietata, secondo i con-
     tenuti della ordinanza n°2/12 del Commissariato italiano per la Convenzione
     Italo-svizzera sulla pesca. A norma dell’art.5 del Regolamento di applicazione
     in vigore dal 1.01.2012, non è consentito l’utilizzo e la detenzione di pesci
     vivi da utilizzare quale esca che non appartengano alla comunità ittica del
     Lago Maggiore e di Lugano o di qualsivoglia specie soggetta a specifiche
     misure protettive o restrittive. Ne consegue che è vietato l’utilizzo della al-
     borella come esca viva e anche la sua detenzione.

     3.3.2 ZONE DI DIVIETO DI PESCA E TUTELA ITTICA:
     ■ Divieto di pesca nel tratto Argine Lungo Tresa - Piazza Europa - Piazza
     Mercato (ord. 03/09)
     ■ Foce del Fiume Tresa (ord. 06/06) ma con possibilità di pesca esclusiva-
     mente dalla riva con una sola canna armata con non più di 5 ami;
     ■ Divieto di pesca dal Ponte della Dogana (ord. Comunale n. 97/09).

     3.3.3 PERIODI DI DIVIETO
     ■ Nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della Diga di Creva e nel
     bacino artificiale stesso valgono i divieti di pesca del lago Ceresio;
     ■ Nel tratto a valle della Diga di Creva fino alla foce valgono i divieti del
     lago Maggiore.

     I periodi di divieto iniziano alle ore 12.00 del primo giorno e cessano alle
     12.00 dell’ultimo giorno.

22
Il periodo di divieto della trota (qualsiasi specie) è fissato dal 30/09 al 15/03
per l’intero fiume, vale a dire dal Ponte della Dogana di Ponte Tresa fino alla
foce nel lago Maggiore.

3.3.4 MISURE MINIME CONSENTITE SUL FIUME TRESA

Trote                    22
Salmerini                25
Coregoni                 30
Luccio                   45
Persico                  18
Persico trota            20
Lucioperca               40
Carpa                    30
Tinca                    25
Anguilla                 40
Barbo                    20
Pigo                     20

                                                                                    23
4. DISPOSIZIONI PER LA PESCA NELLE ACQUE DI TIPO B
    L.R. 31/2008 - RELATIVO REGOLAMENTO
    PIANO ITTICO PROVINCIALE PER LA PESCA

Sono acque di tipo “B”, tutti i torrenti e fiumi ad esclusione di quelli qui
di seguito elencati: fiume Bardello, fiume Olona a valle del Ponte di Ve-
dano, torrente Acquanegra, canale Brabbia, fontanile di San Giacomo,
fiume Ticino (asta principale, rami collegati e canali). Le acque sopra elen-
cate sono di tipo “C”.
Nelle acque di tipo “B” non è consentita la pesca da natante.

                                                                                25
4.1 PESCARE NEI TORRENTI

     Occorrente: licenza di pesca di tipo B - Tessera FIPSAS.

     Attrezzi consentiti: È consentita la pesca esclusivamente da riva con una
     sola canna armata con un massimo di tre esche, naturali o artificiali, per pe-
     scatore.
     Il divieto di pesca nelle acque di tipo B inizia un’ora dopo il tramonto della
     prima domenica di ottobre e termina un’ora prima dell’alba dell’ultima do-
     menica di febbraio, rispettando comunque i periodi di divieto delle singole
     specie, riportati nello schema sottostante.

     È vietato:
     ■ utilizzare o detenere larva di mosca carnaria;
     ■ pasturare in qualsiasi forma;
     ■ pescare dai ponti;
     Quantità massima consentita di pesce per giornata di pesca a
     pescatore:
     a) n. 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, salmerini
        e carpione, ad eccezione dei coregoni) col limite tassativo di:
        - 1 capo di Trota Marmorata;
        - 2 capi di Temolo;
        - 3 capi di Carpione;
     b) 2 capi di Luccio
     c) Fino ad un massimo di n. 25 capi di Pesce Persico
        (Decreto n. 11 del 10.02.2009);
     d) 500 g. complessivi per Alborella, Vairone, Triotto
        (Piano Ittico cap. 18.4)
     e) 5 kg di pesce complessivi, comprese le specie
        di cui alle lettere precedenti;
26
4.2 MISURE MINIME E PERIODI DI DIVIETO DI PESCA
    DELLE ACQUE DI TIPO “B”

     SPECIE            PERIODO DI DIVIETO         MISURE MINIME
                                                       cm
 Trota marmorata      1° domenica di ottobre
                         / ultima di febbraio          40
    Trota fario        1° domenica di ottobre
                         / ultima di febbraio          22
   Trota iridea        1° domenica di ottobre
                         / ultima di febbraio          18
    Coregoni           1° domenica di ottobre
                         / ultima di febbraio          30
     Persico                   1-4 / 31-5              18
     Luccio         Ultima domenica di febbraio        60
                                 / 15-4
       Tinca                   1-5 / 30-6              30
      Carpa                    1-5 / 30-6              30
      Barbo                    1-5 / 30-6              30
       Pigo                    1-4 / 31-5              40
     Alborella                 1-5 / 30-6               -
    Cavedano                   1-5 / 30-6              30
     Savetta                   1-4 / 31-5              30
     Vairone                   1-4 / 31-5               -
      Persico                  1-4 / 31-5              18
      Triotto                  1-5 / 30-6               -
   Persico trota              15-4 / 15-6              30
    Lucioperca                15-3 / 30-4              40
 Salmerino alpino      1° domenica di ottobre
                         / ultima di febbraio          30
                                                                  27
5. DISPOSIZIONI PER LA PESCA NELLE ACQUE DI TIPO “C”
    L.R. 31/2008 - RELATIVO REGOLAMENTO
    PIANO ITTICO PROVINCIALE PER LA PESCA

Sono acque di tipo C: lago di Ghirla fino alla diga di regolazione, lago di
Ganna (Zona di divieto di pesca), lago Delio, lago di Brinzio (diritto esclusivo
di pesca), fiume Bardello, fiume Olona - tratto a valle del ponte di Vedano
Olona fino al confine con la provincia di Milano, fiume Tresa, torrente Ac-
quanegra, canale Brabbia, fontanile di San Giacomo, fiume Ticino (asta prin-
cipale, Rami collegati e canali).

La pesca in queste acque è aperta tutto l’anno.

                                                                                   29
5.1 PESCARE NEL FIUME TICINO
          (ASTA PRINCIPALE, RAMI COLLEGATI E CANALI)
          ACQUA DI TIPO “C”

     Occorrente:
     - Licenza di pesca
     - Tessera FIPSAS - 0332/280386
     - Tessera APS Crippa - rivolgersi ogni mercoledì sera dalle 21.00 alle 22.00
       presso la sede di Via Albania n. 19 a Somma Lombardo.
       Per conoscere il proprietario del diritto di pesca contattare i due gestori
       del fiume Ticino.
     - Tessera ARCI PESCA limitatamente al canale industriale, contattare
       il Presidente dell’Arci Pesca al 347/6924383.

     La pesca da natante è consentita dall’uscita dal lago Maggiore fino a Porto
     della Torre.

     Attrezzi consentiti:
     ■ tirlindana o timoniera con un massimo di 10 ami o esche singole na-
     turali o artificiali, da usarsi solo nei bacini lacuali;
     ■ bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 montata su palo di
     manovra, di maglia non inferiore a 10 mm, consentita esclusivamente da riva;
     ■ un utilizzo massimo di tre canne lenza, con o senza mulinello, con
     un massimo di 5 ami o altre esche singole, artificiali o naturali occupando
     uno spazio operativo comunque non superiore ai 10 m.

     Sul fiume Ticino valgono le misure minime, i periodi di divieto e i limiti di
     cattura del lago di Varese.

     È consentita la pesca all’Alborella.

30
5.1.1 ZONE DI DIVIETO DI PESCA NEL FIUME TICINO

Fiume Ticino
■ Diga della Miorina: in Comune di Golasecca, tratto da 770 m a monte (in
corrispondenza del confine comunale tra Golasecca e Sesto Calende) della
diga della Miorina, fino a 500 m a valle della stessa.
■ Diga di Porto della Torre: dal cancello a valle dell’incubatoio F.I.P.S.A.S.
alla diga di Porto della Torre, per una lunghezza di circa 300 m.
■ Diga di Crocetta del Pan Perduto: in Comune di Somma Lombardo, per
100 m a valle.

Canale Industriale
■ Tratto di circa 300 m a monte della centrale dell’ENEL di Vizzola Ticino
sino alla confluenza con il ramo principale (Decreto n. 19 del 24/04/2007)
■ Tratto di circa 150 m a valle della centrale ENEL di Vizzola Ticino (Decreto
n. 62 del 12/09/2007)

Scaricatore del Canale Industriale
■ Presso la spiaggia in Località Maddalena, intero canale per una lunghezza
di circa 860 m.

Bacino di carico dei canali Villoresi e Industriale
■ Intero bacino di carico delle opere di presa consortili del Panperduto in
Comune di Somma Lombardo, a partire dai 50 metri a monte della presa
(Decreto n. 25 del 16/02/2009)

                                                                                 31
5.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL LAGO DI GHIRLA
          ACQUA DI TIPO “C”

     Le norme che seguono sono integrative e di tipo restrittivo rispetto al quadro
     regionale e provinciale che resta comunque vigente ed al quale bisogna ri-
     ferirsi per quanto non espressamente riportato:
     ■ è consentito l’uso di un massimo di due canne;
     ■ non è consentito l’uso del bilancino;
     ■ è consentita la detenzione e l’uso della pastura per un massimo di 500 g.
     costituita esclusivamente da mais e da sfarinati e da loro derivati (es. po-
     lenta);
     ■ è vietata la pesca a fondo con sfarinati, mais e boiles durante il periodo
     di riproduzione della Carpa (1 maggio - 30 giugno);
     ■ è consentita la pesca notturna esclusivamente alle seguenti specie ittiche:
     Anguilla, Bottatrice, Tinca, Siluro, Pesce gatto e Carassio;
     ■ Vietato l’uso di qualunque tipo di imbarcazione compreso il ciambellone
     o belly - boat, per svolgere l’attività di pesca ( Decreto n. 11 del 10.02.2009);
     ■ sul lago di Ghirla la pesca alla Carpa (carpfishing - Delibera di Giunta Pro-
     vinciale n. 251del 26.05.2009) diurna da riva, è possibile su tutto il bacino
     senza il supporto dell’imbarcazione e nel rispetto della vigente normativa;

     Per quanto riguarda i limiti di cattura giornaliera si prevedono:
     ■ un (1) solo Luccio di misura non inferiore a 60 cm con prelievo consentito
     esclusivamente dal 1 maggio al 30 settembre;
     ■ otto (8) Persici di misura non inferiore a cm 18;
     ■ tre (3) Trote di misura non inferiore a cm 30.

     Sulla base dell’andamento delle specie ittiche la Giunta Provinciale può mo-
     dificare le disposizioni sopra riportate.

32
5.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PESCA NEL LAGO
     DI VARESE (ACQUA DI TIPO A) L.R. 31/2008 - R.R. 9/2003
     E PIANO ITTICO PROVINCIALE

Occorrente: Licenza di Pesca
Tessera FIPSAS per pescare da riva
Tessera Cooperativa Pescatori Lago Varese per pescare da imbarcazione -
Via Pescatori 3 - Calcinate del Pesce - Varese - tel: 0332/320115.

Attrezzi consentiti: Ogni pescatore può utilizzare fino a tre canne, con o
senza mulinello, armate con un solo amo, esca unica (Decreto Provinciale
36/2008), occupando uno spazio operativo massimo di 10 m.

La pesca notturna è consentita solo da riva esclusivamente alle seguenti specie
ittiche: Anguilla, Bottatrice, Tinca, Carpa, Siluro, Pesce gatto e Carassio.

Limiti di Catture per giornata:
a) n. 6 capi complessivi di salmonidi (Trote di tutte le specie, Salmerini e
   Carpione, ad eccezione dei Coregoni) col limite tassativo di:
   - 1 capo di Trota Marmorata;
   - 2 capi di Temolo;
   - 3 capi di Carpione;
a) 2 Lucci;
b) 25 capi di Persico;
c) 5 kg. complessivi di pesce, comprese le specie sopra indicate;
d) 500 g. complessivi di Vairone e Triotto;

È vietata la pesca all’Alborella;
È vietato detenere sia per la pastura che per esca, più di 500 gammi di larva
di mosca carnaria;
È vietato l’uso di esca viva (pesciolino vivo) durante le ore notturne (Decreto
n. 87 del 28/12/2009).
È vietato l’uso del sangue solido.
                                                                                  33
5.3.1 PERIODI DI DIVIETO E MISURE MINIME NELLE ACQUE DEI
      LAGHI DI VARESE, COMABBIO E MONATE E FIUME TICINO

         SPECIE            PERIODO DI DIVIETO      MIS. MIN. cm
    Trota marmorata       1° domenica di ottobre
         e ibridi          / ultima di febbraio        40
       Trota fario        1°domenica di ottobre
                           / ultima di febbraio        22
       Trota iridea         Sempre consentita          18
    Trote autoctone
   e salmerino alpino            01 - 12
   nei laghi sub-alpini          / 31 - 01             30
         Coregoni            01 - 12 / 15 - 01         30
          Persico             01 - 4 / 31 - 5          18
           Luccio             01 - 2 / 15 - 4          60
            Tinca             01 - 5 / 30 - 6          30
           Carpa              01 - 5 / 30 - 6          30
           Barbo              01 - 5 / 30 - 6          30
         Anguilla           Sempre consentita          50
            Pigo              01 - 4 / 31 - 5          40
         Alborella            01 - 5 / 30 - 6           -
        Cavedano              01 - 5 / 30 - 6          30
          Savetta             01 - 4 / 31 - 5          30
          Vairone             01 - 4 / 31 - 5           -
          Triotto             01 - 5 / 30 - 6           -
      Persico trota           15 - 4 / 15 - 6          30
       Lucioperca             15 - 3 / 30 - 4          40
                                                                  35
5.3.2 ZONA DI PROTEZIONE E TUTELA ITTICA
           CON DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA
           NEL LAGO DI VARESE

     Lago di Varese Foce Tinella Gavirate
     ■ Tratto prospiciente la foce del torrente Tinella 150 m a monte e 100 m a
     valle, per una profondità di 100 m.

36
5.3.3 LA PESCA ALLA CARPA SUL LAGO DI VARESE
      (Delibera di Giunta Provinciale n. 251 del 26.05.2009)

È possibile la pesca alla Carpa da riva, diurna o notturna, senza ausilio di
imbarcazione, su tutto il litorale del lago di Varese, ad esclusione del pe-
riodo di divieto dal 1 maggio al 30 giugno, con tre canne. Pescando da
riva senza l’ausilio della barca occorrono la licenza di pesca tipo B in re-
gola con i relativi versamenti e il permesso rilasciato dalla F.I.P.S.A.S.
La pesca alla Carpa con l’uso dell’imbarcazione è consentita da un’ora
prima del tramonto ad un’ora dopo l’alba, esclusivamente nelle zone in-
dicate, ad esclusione dell’area di pesca notturna alla Carpa compresa tra
la località Pizzo di Bodio e la località Pizzo di Cazzago che viene interdetta
alla pratica di Carpfishing nel periodo che va dal 01.05 al 30.09 di ogni
anno, al fine di tutelare l’attività di pesca professionale.
Con l’uso dell’imbarcazione si può raggiungere la postazione di pesca per
la pasturazione, per portare le esche sul luogo di pesca e per il recupero
del pesce allamato. È vietato l’uso dell’ecoscandaglio.
Per la pesca con l’uso dell’imbarcazione occorrono: licenza di pesca di
tipo B con i relativi versamenti, il permesso F.I.P.S.A.S. da riva e il permesso
per l’uso dell’imbarcazione, annuale e nominativo, rilasciato dalla “Coo-
perativa Pescatori Lago di Varese”.
La pasturazione dovrà essere segnalata da un gavitello portante i dati del
pescatore.

La superficie delle aree in figura ha una base di 50 m misurati lungo la
riva del Lago per una estensione pari a 200 m verso il centro del Lago.

                                                                                   37
5.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PESCA
          NEI LAGHI DI MONATE E COMABBIO
          L.R. 31/2008 - R.R. 9/2003 E PIANO ITTICO PROVINCIALE
          PER LA PESCA ACQUE DI TIPO A

     Le acque di questi laghi sono di diritto esclusivo della Società “I Due Laghi”.
     La pesca è consentita solo da riva, ai pescatori in possesso della regolare li-
     cenza di tipo B e residenti nei rispettivi comuni rivieraschi.

     La pesca notturna è consentita alle sole specie ittiche: Anguilla, Bottatrice,
     Tinca, Carpa, Siluro, Pesce gatto e Carassio.

     Attrezzi consentiti:
     Massimo tre canne con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami, con
     esche naturali o artificiali, occupando uno spazio massimo di 10 m.

     Limiti di pesca:
     ■ 2 capi di Luccio misura minima 60 cm;
     ■ 25 capi di Pesce Persico misura minima 18 cm;
     ■ 4 capi di Persico Trota misura minima 30 cm;
     ■ 2 capi di Lucioperca misura minima 40 cm;

     Vietata la pesca dell’alborella nel lago di Monate.

     I periodi di divieto e le misure minime sono uguali a quelle del lago di Varese.

38
5.5 ULTERIORI MISURE PROVINCIALI
     INTEGRATIVE ALLA L.R. N. 31 del 05.12.2008
     E R.R. N. 9 DEL 22.05.2003

Le presenti misure integrative sono contenute all’interno del vigente Piano
Ittico della Provincia di Varese:
■ la pesca professionale è consentita unicamente nelle acque di tipo A;
■ la pesca da natante è consentita unicamente nelle acque di tipo A e nel
fiume Ticino dalla sua uscita dal lago Maggiore fino a Porto della Torre;
■ la pesca notturna è consentita esclusivamente alle seguenti specie: An-
guilla, Bottatrice, Tinca, Carpa, Siluro, Pesce gatto e Carassio;
■ è vietato il rilascio delle seguenti specie: Siluro, Pesce gatto e Carassio; il
pescatore, che cattura esemplari appartenenti a tali specie è dunque obbli-
gato a trattenerli;
■ la misura della maglia della Bilancia o Bilancella, di 1,5 m di lato, non
deve essere inferiore a mm 10 e l’utilizzo di tali strumenti è consentito esclu-
sivamente da riva;
■ l’utilizzo del ciambellone o belly-boat come supporto per l’attività di pesca
è equiparato alla pesca da barca e pertanto se ne considera vietato l’uso
ovunque sia vietata la pesca da barca; laddove è consentita la pesca da im-
barcazione, l’uso del ciambellone o belly- boat è sottoposto ad autorizza-
zione del proprietario del Diritto Esclusivo di pesca;

È vietato:
■ usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica
per uccidere o stordire la fauna ittica;
■ gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uc-
cidere la fauna ittica;
■ collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca in tutti i corpi idrici;
                                                                                    39
■ usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce
     già allamato;
     ■ pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'ap-
     parato boccale;
     ■ pescare con le mani;
     ■ pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombran-
     doli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse ed im-
     pianti simili, o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri
     sistemi non previsti dalla presente legge;
     ■ pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico
     per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia;
     ■ pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche;
     ■ usare il sangue solido come esca;
     ■ per la pesca nelle acque di tipo A e C è vietato detenere, per la pastura e
     come esca, un quantitativo superiore a 500 gammi di larva di mosca carnaria;
     ■ usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca;
     ■ pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
     ■ collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza,
     con o senza mulinello, ad una distanza minore di quaranta metri dalle strut-
     ture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle cen-
     trali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;
     ■ abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'ac-
     qua e nelle loro adiacenze;
     ■ usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C durante il pe-
     riodo di divieto di pesca alle trote;
     ■ manovrare paratie a scopo di pesca;
     ■ detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso;
     ■ durante l’esercizio della pesca da natante, non è consentito l’uso dell’eco-
     scandaglio.

40
5                                      .                                      6
 5.6 PESCA SUBACQUEA

Nella provincia di Varese non ci sono tratti di acque pubbliche ove è con-
sentita la pesca subacquea.

 5.7 SPECIE OGGETTO DI PARTICOLARE TUTELA

Ai sensi dei contenuti del Piano Ittico, è vietato pescare le seguenti specie
ittiche:
■ Temolo (Thymallus thymallus)
■ Lasca (Chondrostoma genei)
■ Barbo canino (Barbus meridionalis)
■ Scazzone (Cottus gobio)
■ Lampreda padana (Lethenteron zanandreai)
■ Cobite comune (Cobitis taenia)
■ Cobite mascherato (Sabanejewia larvata)
■ Ghiozzo padano (Padogobius martensii)
■ Panzarolo (Orsinigobius punctatissimus)

Inoltre ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 357/97 è vietata la cattura delle specie
Storione comune acipenser sturio e Storione cobice acipenser naccarii ad
ogni stadio di sviluppo.

                                                                                   41
5.8 ZONE DI PROTEZIONE E TUTELA ITTICA
          CON DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA

     Oltre alle zone di divieto di pesca e di tutela ittica riportate per ogni acqua,
     sono presenti altre zone con divieto di pesca:
     ■ Torrente Tarca, in Comune di Cadegliano Viconago, in Località Vico-
     nago tratto dal primo sbarramento artificiale posto a monte del ponte della
     Strada Provinciale n. 30 per circa 250 m a valle.
     ■ Torrente Chiesone, in Comune di Mesenzana nel tratto compreso tra
     il ponte sulla Strada Provinciale n. 54 ed il ponte di via Pianazzo per una
     lunghezza di 970 m.
     ■ Torrente Margorabbia, sul confine comunale tra Luino e Germignaga,
     tratto compreso tra la confluenza con il Tresa e la prima briglia a monte, per
     una lunghezza di circa 200 m.
     ■ Torrente Boggione e i suoi affluenti, in Comune di Valganna e Cu-
     gliate Fabiasco dal monumento ai caduti, sito in Ghirla, fino all'attraversa-
     mento della strada Marzio - Boarezzo, per km 2 di lunghezza.
     ■ Torrente Tinella, a Groppello di Gavirate, nel tratto compreso dalla ca-
     scatella subito a valle della Ditta Roverplast, fino all'immissione nel lago di
     Varese, per una lunghezza di m 1.000.
     ■ Roggia di Rialto, a Cerro di Laveno Mombello, nel tratto compreso tra
     il numero civico 7 di via Buonarroti, fino alla foce nel lago Maggiore, per una
     lunghezza di circa 400 metri.
     ■ Rio Brivola, nel Comune di Brinzio, dalla fuoriuscita del laghetto di Brin-
     zio (ponte di Via Piave - Località Lavatoio) fino alla confluenza con il torrente
     Valmolina, per una lunghezza di m 980.
     ■ Torrente Valmolina, nel Comune di Brinzio, dalla sorgente fino alla
     confluenza con il Rio Brivola, per una lunghezza di m 2680.
     ■ Torrente Viganella, nel Comune di Gemonio tra il Ponte della Statale
     di Besozzo e Gemonio ed il Ponte del Museo Salvini per una lunghezza di
     circa 600 metri.
42
■ Torrente Bevera, sul confine comunale tra Varese e Cantello, tratto
compreso tra il ponte sulla strada per Cantello e la cascina posta più a nord,
per una lunghezza di circa 1250 metri.
■ Torrente Acquanegra ed affluente Barona, Travedona: dal ponte
di Via Giovanni XXIII al ponte di via Trevisani a Monate.
■ Lago di Biandronno, Intero bacino.
■ Torrente Lisascora, in Comune di Cunardo e limitrofi Intero corso.
■ Torrente Trallo, tratto dal ponte di via Bagattini in Comune di Brusim-
piano fino alla foce per una lunghezza di circa 500 m.
■ Fosso Tenore, in Comune di Albizzate.
■ Oasi Boza in comune di Cassano Magnago - divieto di pesca nell’area
naturalistica (Decreto n. 86 del 28.12.2009).

                                                                                 43
5.9 ZONE PROTETTE DA ALTRE NORME

Oltre alla Provincia, altri soggetti prevedono regolamentazioni e divieti del-
l’attività alieutica in provincia di Varese; essi sono di seguito elencati con in-
dicazione dei vincoli posti.

Parco Regionale del Campo dei Fiori
È vietato l’esercizio della pesca:
■ Lago di Ganna
■ Torbiera di Carecc
■ Torbiera Pau Majur
■ Riserva Naturale Parziale del Monte Campo dei Fiori, sono vietate le in-
troduzioni di specie estranee;
■ Lago di Brinzio, nella zona di maggior tutela - Zona A - sono vietati ripo-
polamenti e reintroduzioni e l’attività alieutica è consentita ai soli aventi di-
ritto ai sensi del vigente diritto esclusivo di pesca di proprietà del Comune
di Brinzio;
■ Riserva Naturale Orientata della Martica-Chiusarella;
■ Cascata del Pesegh;
■ Forre della Valganna - Valfredda;
■ Laghetto Motta d’Oro.

Riserva Naturale Palude Brabbia
Nel Canale Brabbia la pesca è vietata nei tratti compresi nelle zone A e B
della Riserva Naturale Palude Brabbia (tranne nel tratto che va immediata-
mente a valle del ponte della Strada Provinciale n. 36 sul Canale sino al con-
fine nord della Riserva); l’esercizio dell’attività alieutica è consentito nel solo
corso incluso in zona “C” della Riserva, ai sensi della D.G.R. 18 ottobre 2002
n. 7/10706 (Piano di Gestione), e cioè nella porzione di asta compresa tra il
ponte sopra citato e la foce dello stesso nel lago di Varese. La pesca è con-
sentita, con le stesse modalità, anche nel laghetto della Fornace, in Comune
                                                                                      45
di Cazzago, ove è consentito pescare con due sole canne, da terra e senza
     alcuna forma di pasturazione. In tutta la porzione rimanente della Riserva
     Naturale, l’attività alieutica è vietata.

     Parco del Ticino
     Ai sensi della L.R. 31/2002 l’esercizio della pesca è vietato nelle seguenti
     zone (Delibera Giunta Regionale 02.08.2001 n. 7/5983):
     ■ Zona A (zone naturalistiche integrali);
     ■ Zona B1 (zone naturalistiche orientate);
     ■ Zona B2 (zone naturalistiche di interesse botanico-forestale);
     ■ Zona B3 (zone di rispetto della zona naturalistica perifluviale).
     Tali zone non comprendono l’asta principale del Ticino e i canali collegati.

46
5.10 PESCA A MOSCA CON CODA DI TOPO

N.   Corpo idrico               Localizzazione
1    Torrente Margorabbia       Tratto compreso fra il Ponte di Grantola
                                e il supermercato “Standa”
                                in Comune di Mesenzana
2    Fiume Ticino               Tratto di circa 2 km
                                lungo l’ansa di Castelnovate

Nei tratti esclusivi per la pesca a mosca l’attività può essere svolta esclusi-
vamente con la tecnica a coda di topo, con amo singolo senza ardiglione o
con ardiglione schiacciato e con un massimo di tre mosche; in tali zone è
obbligatorio il rilascio del pesce pescato con ogni accorgimento utile al minor
danno possibile e il pescatore non può detenere con sé pesci pescati in altre
zone.

                                                                                  47
5.11 ACQUE INTERESSATE
            DA DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

     LAGO MAGGIORE
     Quasi tutta la parte del lago Maggiore situata in provincia di Varese è sog-
     getta a diritti esclusivi di pesca, gestiti in gan parte dalla F.I.P.S.A.S. come
     evidenzia la cartina. Per poter esercitare la pesca nelle acque interessate da
     diritti esclusivi occorrono i seguenti documenti:
     ■ F.I.P.S.A.S.
     oltre alla licenza di pesca, con relativi versamenti, occorre la tessera
     F.I.P.S.A.S.. Rivolgersi alla F.I.P.S.A.S. di Varese - tel. 0332-280.386 - aperta
     dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
     17.00.
     ■ Girolo
     dal torrente Monvallina alla ex discoteca Diva - consentita la pesca esclu-
     sivamente da riva senza permesso del proprietario.
     ■ Brughera
     Dalla ex discoteca Diva all’attacco del traghetto del porto vecchio di Ispra
     per la pesca da riva occorre la licenza di pesca, con i relativi versamenti
     e il permesso del proprietario che viene rilasciato dall’Ufficio Turistico di
     Ispra, dal Guardiapesca della Riserva o dalla Societá (telefono
     02/76.00.21.42). È vietata la pesca da natante.
     ■ Quassa
     Zona libera - occorre solo la licenza di pesca, con i relativi versamenti.
     ■ Uso Civico di Ranco e Angera
     Per i non residenti nei Comuni di Ranco ed Angera, oltre alla licenza di
     pesca B con relativi versamenti, occorre il permesso della proprietà. Per
     ottenere il permesso giornaliero ci si può rivolgere a: Comune di Angera,
     Comune di Ranco, bar del lungo Lago di Angera, Motonautica Angerese e
     Cantiere nautico Moretto di Angera.
48
ALTRE ACQUE
■ Lago di Brinzio e Rio Brivola
oltre alla licenza di pesca con relativi versamenti, occorre essere in possesso
della tessera di socio, che viene rilasciata dalla Associazione Pescatori Dilet-
tanti di Brinzio con sede presso il Club Brinziese - Via Sasselli a Brinzio.
■ Laghi di Comabbio e di Monate
sono di proprietà della Società I Due Laghi di Milano.
■ Laghi di Ganna e Ghirla
sono di proprietà della Provincia di Varese. Nel lago di Ganna la pesca è vie-
tata in quanto riserva naturale, mentre nel lago di Ghirla vedi indicazioni
sopra riportate.
■ Lago di Varese, Canale Brabbia e fiume Bardello
(fino al ponte della Strada Provinciale n. 50)
sono di proprietà della Cooperativa Pescatori del Lago di Varese. Occorre la
licenza di pesca con relativi versamenti. La pesca da barca sul lago di Varese
è gestita dalla Cooperativa Pescatori (i permessi vanno richiesti presso Ni-
colini Gianni - Via Pescatori, 23 - Calcinate - Tel. 0332-320.115). La pesca da
riva è gestita dalla F.I.P.S.A.S.
■ Torrente Giona
è di proprietà della F.I.P.S.A.S. per tutto il suo corso.
■ Torrente Valmolinera
è di proprietà della F.I.P.S.A.S. per tutto il suo corso.
■ Roggia Molinara in Comune di Germignaga
è di proprietà della F.I.P.S.A.S. per tutto il suo corso.
■ Fiume Margorabbia
è di proprietà della F.I.P.S.A.S. il tratto compreso dal Ponte di Molino d'Anna
(Comune di Montegrino) alla confluenza con il fiume Tresa (Comune di Ger-
mignaga).
■ Torrente Colmegna
è di proprietà della F.I.P.S.A.S. per tutto il suo corso.
■ Fiume Tresa - vedi fiume Tresa.
                                                                                   49
■ Fiume Olona
     Dal Ponte di Vedano in Comune di Vedano Olona fino al confine con la pro-
     vincia di Milano, per un tratto di circa 25 km, è in concessione alla F.I.P.S.A.S.
     di Varese.
     Il tratto comprende i Comuni di Vedano Olona, Lozza, Castiglione Olona,
     Gornate Olona, Castelseprio, Lonate Ceppino, Cairate, Fagnano Olona, Gorla
     Maggiore, Solbiate Olona, Gorla Minore, Olgiate Olona, Marnate e Castel-
     lanza. In tutto il tratto si effettua la pesca NO KILL con obbligo di reimmis-
     sione del pescato.
     ■ Fiume Ticino - vedi fiume Ticino.
     APS Crippa
     F.I.P.S.A.S.

50
6. NORME GENERALI DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione, nelle acque Italo - El-
vetiche:
■ È vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare le idrofite con qual-
siasi attrezzo, fatti salvi l'uso degli attrezzi di pesca consentiti e gli interventi
unicamente intesi a mantenere la navigabilità.
■ Le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedano estir-
pazioni di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra, oltre alle auto-
rizzazioni prescritte dalle vigenti norme di Legge, devono essere sottoposte
al parere obbligatorio e vincolante della Commissione Italo - Svizzera sulla
pesca.
■ Sono vietate tutte le operazioni che comportino l'eliminazione della as-
sociazione vegetale comunemente denominata "canneto".

                                                                                        51
7. NORME DI TUTELA DEI GAMBERI AUTOCTONI

Il nostro Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes = A. italicus) è pro-
tetto dalla recente L.R. n.10/2008, che all’articolo 3 riporta testualmente:
“Su tutto il territorio regionale è vietata l’uccisione, la cattura, il trasporto e
la detenzione a qualsiasi fine dei gamberi di Fiume autoctoni (genere Au-
stropotamobius)”.
Pertanto la pesca della specie in questione è vietata su tutto il territorio provin-
ciale. Diverso è il discorso per le altre due specie di gamberi non autoctoni pre-
senti in provincia, e cioè il Gambero rosso della Luisiana (Procambarus clarkii)
che frequenta anche le acque correnti, e il Gambero americano (Orconectes li-
mosus) legato ai laghi, entrambe non tutelate da alcuna normativa.
Il Decreto Provinciale n. 90 del 23.08.2010 regolamenta la cattura dei gam-
beri alloctoni.
È consentito, al di fuori delle acque soggette alla Convenzione italo-elvetica,
e cioè Laghi Ceresio e Verbano e Fiume Tresa, la cattura e la raccolta dei
Gamberi alloctoni denominati “Gambero rosso della Luisiana (Procambarus
clarkii)” e “Gambero americano (Orconectes limosus)” con il solo ausilio
delle mani, eventualmente guantate, essendo precluso l’utilizzo di ogni altro
strumento, evitando ogni azione che possa compromettere il substrato di
fondo (sollevamento pietre, sommovimenti di ghiaia, etc.) ed i canneti;
È vietata la cattura di tali gamberi nei corpi idrici sottoposti a tutela ittica o,
comunque, nelle aree ove questa pratica possa arrecare disturbo alla fauna
selvatica anche omeoterma;
È inoltre vietata la cattura di Gamberi dopo il tramonto e, comunque, nelle
ore notturne;
È vietata la reimmissione nelle acque dei gamberi catturati e/o raccolti.

In aggiunta le due specie sopra riportate sono comprese nell’allegato “D”
alla L.R. n.10/2008 “Lista nera delle specie alloctone animali oggetto di mo-
nitoraggio, contenimento e eradicazione” inserimento che ne attesta la loro
pericolosità ecologica.
                                                                                       53
8. LE PRINCIPALI SPECIE ITTICHE
         PROTETTE IN PROVINCIA DI VARESE

     LAMPREDA PADANA - Lampetra zanandreai

     Dimensioni:
     l’adulto non supera i 20 cm di lunghezza.

     Habitat:
     acque correnti pedemontane di elevata qualità.

     Distribuzione in provincia:
     torrenti Bevera, Lanza, Monvallina, Lenza, Margorabbia, Cavo Diotti.

54
LASCA - Chondrostoma genei

Dimensioni:
gli adulti non superano i 25 cm di lunghezza. La specie é endemica dei fiumi
dell’Italia Settentrionale.

Habitat:
acque correnti di fiumi e canali a fondo sassoso o sabbioso.

Distribuzione in provincia:
la distribuzione di questa specie, per altro rara o rarissima nelle nostre acque,
non è ancora stata ben definita, essendo comunque relegata all’asta princi-
pale del Ticino.

                                                                                    55
TEMOLO - Thymallus thymallus

     Dimensioni:
     taglia media, gli esemplari più grandi raggiungono i 60 cm di lunghezza.

     Habitat:
     acque correnti veloci caratterizzate da buone portate bassa turbolenza e
     fondo sassoso.

     Distribuzione in provincia:
     rilevata solo in alcuni tratti del torrente Margorabbia.

56
SCAZZONE - Cottus gobio

Dimensioni:
gli adulti sfiorano i 15 cm.

Habitat:
corsi d’acqua anche di ridotta portata a fondo ghiaioso e acque fredde e ben
ossigenate.

Distribuzione in provincia:
diffusa in quasi tutti i corsi d’acqua pedemontani della porzione centro-set-
tentrionale, purché dotati di acque poco inquinate.

                                                                                57
BARBO CANINO - Barbus meridionalis

     Dimensioni:
     raramente raggiunge i 30 cm di lunghezza ed un peso di 150 gammi.

     Habitat:
     tipico di fiumi e torrenti con fondo sassoso e acque veloci, popolando tratti
     più a monte rispetto al barbo comune.

     Distribuzione in provincia:
     presente nell’asta del Ticino e con qualche esemplare, anche nel fiume Mar-
     gorabbia.

58
COBITE COMUNE - Cobitis taenia

Dimensioni:
raggiunge al massimo i 12 centimetri.

Habitat:
specie ad ampia valenza ecologica potendosi reperire sia in corsi d’acqua anche
veloci che nei grandi laghi. Pesce di fondo.

Distribuzione in provincia:
diffuso un po’ ovunque, anche se maggiormente frequente lungo l’asta del
Ticino.

                                                                                  59
COBITE MASCHERATO - Sabanejewia larvata

     Dimensioni:
     raggiunge a malapena i 10 cm. Specie endemica dell’Italia Settentrionale.

     Habitat:
     predilige i corsi d’acqua a lento decorso con fondo sabbioso o melmoso e le
     lanche.

     Distribuzione in provincia:
     non ancora definita ma potenzialmente presente lungo il corso del Ticino.

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GHIOZZO PADANO - Padogobius martensii

Dimensioni:
raggiunge al massimo i 10 cm di lunghezza. Specie endemica padana.

Habitat:
fiumi a fondo ghiaioso e litorali dei grandi laghi lombardi.

Distribuzione in provincia:
la specie è frequente lungo il tratto varesino del fiume Ticino, nel Bardello,
nell’ Acquanegra e in altri piccoli corso d’acqua della provincia.

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PANZAROLO - Orsinigobius punctatissimus

     Dimensioni:
     pesce endemico dell’Italia Settentrionale Centro-Orientale, di piccole dimen-
     sioni (fino a 5 cm).

     Habitat:
     tipico delle risorgive, potendosi anche trovare nell’asta dei grandi fiumi.

     Distribuzione in provincia:
     la sua presenza nella provincia di Varese non è ancora stata confermata, ma
     non è da escludere per qualche affluente del Ticino.

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STORIONI AUTOCTONI
Acipenser sturio, Acipenser naccarii

Dimensioni:
o Storione cobice (A. naccari) raggiunge i due metri di lunghezza mentre lo
Storione Comune (A. sturio), più gande, sfiora i 4 metri per oltre 300 kg di
peso.

Habitat:
grandi fiumi padani a lento decorso e gande portata.

Distribuzione in provincia:
da tempo estinti in provincia di Varese, dove vivevano lungo il Ticino. In se-
guito alle recenti reintroduzioni su tale Fiume, lo Storione cobice potrebbe
ricomparire nelle acque varesine (in realtà la specie è presente,immessa, nel
lago di Ghirla).

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