Regolamento per il funzionamento delle sale giochi

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Regolamento per il funzionamento delle sale giochi

L'esercizio dell'attività di Sala Giochi è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune.
L'istruttoria del comune al fine del rilascio dell'autorizzazione dovrà verificare in particolare la
sussistenza dei requisiti soggettivi e morali del richiedente ed il rispetto dei requisiti strutturali del
locale, anche relativamente ad eventuali regolamenti specifici che l'Amministrazione abbia
emanato, oltre ad effettuare valutazioni di tipo "ambientale" e di "sicurezza" in considerazione della
natura "sensibile" dell'attività (condizioni di traffico veicolare indotto, eventuali problemi di
inquinamento acustico dovuto alla permanenza di avventori, fenomeni di disturbo all'attività
scolastica, eventuali problemi di sicurezza etc).
Inoltre i presupposti e i requisiti richiesti dalla legge per la licenza di cui all'art. 86 del R.D. n.
773/31 l'interessato dovrà in primo luogo dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali
previsti dall'art. 11 del citato Reggio Decreto.
Quanto sopra evidenzia l’importanza di dotarsi di un idoneo regolamento che sappia coniugare il
rilascio delle autorizzazioni con il principio di legalità in considerazione della particolare attività di
cui si parla.
Regione Piemonte                                                                                                     Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza

                              Regolamento per il funzionamento delle sale giochi

                                                                               Indice

Regolamento per il funzionamento delle sale giochi ..................................................................................... 1
      Art. 1 - Disposizioni generali e definizione di sala da gioco.................................................................... 3
      Art. 2 - Tipologia dei giochi..................................................................................................................... 3
      Art. 3 - Disciplina del gioco delle carte.................................................................................................... 4
      Art. 4 - Caratteristiche, superficie ed ubicazione dei locali ...................................................................... 4
      Art. 5 - Autorizzazioni............................................................................................................................. 6
      Art. 6 - Attivazione dell'esercizio............................................................................................................. 7
      Art. 7 - Obblighi del titolare..................................................................................................................... 7
      Art. 8 - Orari............................................................................................................................................ 7
      Art. 9 - Persone ammesse ai giochi.......................................................................................................... 8
      Art. 10 - Nomina del rappresentante........................................................................................................ 8
      Art. 11 - Subingresso............................................................................................................................... 8
      Art. 12 - Licenze temporanee................................................................................................................... 9
      Art. 13 - Installazione di giochi leciti in esercizi diversi.......................................................................... 9
      Art. 14 - Revoca, sospensione e decadenza della licenza....................................................................... 10
      Art. 15 - Vigilanza e sanzioni................................................................................................................. 11
      Art. 16 - Norme in contrasto.................................................................................................................. 11
      Art. 17 - Norme transitorie..................................................................................................................... 11

   Normativa di riferimento.............................................................................................................12
          Legislazione Nazionale............................................................................................................................................ 12

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Art. 1 - Disposizioni generali e definizione di sala da gioco

Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a
sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici, elettronici per giochi da trattenimento e da gioco di abilità, in attività commerciali,
circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi di somministrazione.
Per sala giochi si intendono uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a
disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
trattenimento e da gioco di abilità di cui all’art. 110 del TULPS.
L’esercizio di sale giochi e’ subordinato a rilascio della licenza da parte del Responsabile del
servizio ………………… ai sensi dell’art. 86 del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773 e dell’art. 19 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il rilascio della licenza e l’esercizio dell’ attività di cui al comma 3° sono disciplinate dall'art. 86 del
R.D. 18.06.1931 n. 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dall'art. 110 del
medesimo T.U. così modificato dalla Legge 06.10.1995 n.425 e della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nonché dall'art. 180 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635 recante il Regolamento di
esecuzione dello stesso T.U., e da tutte le altre norme disciplinanti la materia, nonché dal presente
Regolamento adottato ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267.
Nel definire gli indirizzi e i criteri di insediamento degli apparecchi di trattenimento e svago il
Comune promuove la consultazione delle organizzazioni sindacali del settore.

Art. 2 - Tipologia dei giochi

I giochi devono essere leciti e non devono presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
Si possono installare ed utilizzare:
a) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di
abilità in cui l’elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all’elemento aleatorio ed il
valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non
superiore ad un euro. Tali apparecchi possono consentire un premio all’abilità ed al trattenimento
del giocatore che può consistere: per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione,
nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa, fino ad un massimo di dieci volte.
La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi;
b) apparecchi in cui il giocatore possa manifestare la sua abilità fisica, mentale o strategica,
attivabili unicamente con l’introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo
complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore
non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione
della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo
della partita;
I beni anzidetti non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di
diversa specie e non debbono realizzare alcun fine di lucro.

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E’ vietato l’impiego degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il
gioco d’azzardo, vale a dire quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai
limiti sopra specificati, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
Lo svolgimento di tali attività è subordinato a specifiche autorizzazioni non contemplate nel
presente Regolamento.
E’ consentita l’installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali
internet, utilizzabili anche come strumenti di gioco, purché autorizzati ai sensi del d.lgs. 17 marzo
1995 n. 103, con le modalità previste dalla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni n. 467/2000.
Sono vietati l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da gioco d’azzardo, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio,
dell’Enalotto e del Totip in conformità a quanto previsto dalla legge 17.12.1986, n. 904.

Art. 3 - Disciplina del gioco delle carte

Il gioco delle carte, nei locali in possesso dell’autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del tulps è
soggetto a denuncia di inizio di attività.
La comunicazione, che vale ai sensi dell’art. 86 del tulps, di esercizio del gioco delle carte
all’interno di pubblici esercizi è soggetto a denuncia di inizio di attività.
Nella comunicazione devono essere indicati:
- i dati anagrafici del richiedente e l’eventuale ragione sociale;
- il codice fiscale e l’eventuale partita Iva;
- la residenza e/o la sede legale;
- l’ubicazione dell’esercizio e l’eventuale insegna;
- il numero dell’autorizzazione comunale in possesso nonché la tipologia di attività svolta (es. bar,
ristorante, albergo, ecc. )
- autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti morali
per l’esercizio di tale attività nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’assenza di
condanne di tipo mafioso;
- copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno
valido;

Art. 4 - Caratteristiche, superficie ed ubicazione dei locali

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I locali adibiti a sala da gioco devono avere una destinazione d'uso compatibile e devono possedere
i requisiti richiesti dagli strumenti urbanistici vigenti richiesti (P.R.G., Regolamento Edilizio) e
dalle normative riguardanti l'igiene pubblica.
Devono osservare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto
riguarda l'accessibilità, nonché i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di
inquinamento acustico.
Nel rispetto delle norme contenute nei predetti Regolamenti e normative, i medesimi esercizi
devono essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno e
servizi specifici per il personale.
I locali devono essere ben aerati e la superficie occupata dai giochi non deve superare il 50% della
superficie calpestabile (sup. pavimento ) complessiva, computata al netto della superficie dei servizi
igienici di cui al comma 2.
La superficie minima dei locali, per il rilascio di nuove licenze, è fissata in mq. 50, la superficie
massima è fissata in mq. 250.
I locali di cui al comma 1 devono, inoltre, rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153
del r.d. 6 maggio 1940 n. 635.
Qualora nello stesso locale vengano esercitate le attività di gestione di sala giochi o sala biliardi e
quella di somministrazione di alimenti e bevande occorre che le due attività siano autorizzate ai
sensi rispettivamente dell'art. 86 del r.d. 773/1931 e dell'art. 5 lettere a) e/o b) della l. 287/1991.
Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività
secondaria e complementare ai sensi dell'art. 5 lettera c) della l. 287/1991, purché la superficie
dedicata ai giochi costituisca almeno il 75% dell’area complessiva e l'attività di somministrazione
sia all'interno al locale e non comunichi direttamente sulla pubblica via.
Nelle sale giochi è ammessa l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo
distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia.
Il locale da adibire a sala giochi dovrà avere una superficie minima, esclusi accessori e servizi (da
ritenersi, questi ultimi, sempre esclusi dal conteggio delle superfici di cui al presente articolo), non
inferiore a …… mq.
Le attività complementari non potranno superare il 30% dell'intera superficie destinata a sala giochi.
All'interno della superficie destinata alla sola attività di sala giochi lo spazio utilizzato per tutti gli
apparecchi da gioco non potrà superare il 50% della superficie medesima.
E’ fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni relative al numero massimo e alle tipologie di
apparecchi e congegni da gioco che possono essere presenti in ciascuna sala giochi.
La distanza minima delle sale giochi da scuole di ogni ordine e grado, chiese, strutture sanitarie,
uffici delle forze dell’ordine, uffici pubblici in genere, è fissata in metri ……..
Opzione: L'apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di quelle esistenti sono autorizzabili
alle condizioni indicate nei commi seguenti.
Le       sale    giochi      non     possono      essere     ubicate      nell'area     delimitata     dalle
vie……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

I nuovi esercizi devono osservare le distanze sotto indicate rispetto alle sale giochi già esistenti:
a) Centro città: m. ……,
b) Restante territorio comunale m. ……,
c) Costituiscono eccezione alle precedenti lettere a) e b) gli insediamenti ubicati nei centri
commerciali e nei direzionali per i quali non sono richieste distanze minime rispetto ad esercizi già
esistenti.
Gli accertamenti in ordine alle misure delle distanze saranno effettuati dal Comando della Polizia
Comunale.

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Le sale giochi esterne al centro cittadino, debbono disporre di parcheggio privato, funzionale
all’attività.
Le sale giochi del centro cittadino, debbono avere l’accesso esclusivamente da aree pubbliche con
posti auto nella distanza di metri 100 dai locali in numero non inferiore al 70% degli apparecchi
autorizzati.

Art. 5 - Autorizzazioni

La licenza per l'apertura di una Sala Giochi è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio comunale
competente ed è sottoposta al regime del silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90. Il
termine di conclusione del procedimento è di novanta giorni decorrenti dal ricevimento della
domanda regolare e completa.
La domanda deve essere corredata da seguenti allegati, ovvero, ove consentito, da dichiarazioni
sostitutive ed autocertificazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445:
Nella domanda il richiedente dovrà indicare le proprie generalità, il numero di codice fiscale, la
dichiarazione di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S. e l'ubicazione dell'esercizio, la relativa insegna dello
stesso e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la sede legale e le generalità
complete del legale rappresentante.
I documenti da allegare alla domanda dovranno essere i seguenti:
- Planimetrica del fabbricato con indicazione dell’ubicazione,della superficie destinata
all'attività di sala giochi e dei parcheggi a servizio con acclusa relazione descrittiva dei locali,
sottoscritta da un Tecnico abilitato;
- Certificato di prevenzione incendi, qualora il locale abbia una capienza superiore alle 100 persone;
- Istanza del richiedente intesa ad ottenere parere igienico sanitario da parte della competente
A.S.L.;
- Dichiarazione del richiedente di avere la disponibilità dei locali;
-numero e tipo di giochi che si intendono installare (da trattenimento o di abilità);
Il rilascio della licenza è subordinato all'osservanza delle eventuali prescrizioni del Servizio di
Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio.
Il titolare dell'autorizzazione ha la facoltà di nominare un proprio rappresentante nella gestione
dell'esercizio, previa comunicazione all'Autorità di P.S., contenente il consenso del rappresentante e
previa approvazione, da parte della stessa autorità, purchè tale rappresentante sia in possesso dei
requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione, come previsto dall'art. 8 del T.U.L.P.S.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di condizionare il rilascio della licenza a
valutazioni sulla compatibilità dell'esercizio rispetto a:
- residenza circostante
- traffico
- prossimità dell'esercizio a luoghi di interesse pubblico (es: scuole, impianti sportivi, luoghi di
culto, ospedali e/o case di cura, strutture ricettive, strutture per categorie protette ecc.).
La licenza ha carattere permanente ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del Dpr 311/2001.

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Art. 6 - Attivazione dell'esercizio

L'attivazione dell'esercizio dovrà avvenire entro …….. mesi dal rilascio della licenza, pena la
revoca della licenza stessa, salvo proroga nei casi di comprovata forza maggiore.
L'attività potrà rimanere sospesa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 99 del T.U.L.P.S.

Art. 7 - Obblighi del titolare

Il titolare dell'esercizio, o il gestore, ha l'obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in
luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti, nonchè copia delle tariffe dei prezzi
praticati e quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Nel caso in cui si intende aumentare il numero dei giochi installati, il titolare o il legale
rappresentante, in caso di società, dovrà presentare idonea istanza, allegando, per ciascuno dei
nuovi apparecchi da installare, la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.
E’ fatto divieto di consentire l’accesso all’interno dell’esercizio ai minori di anni quattordici quando
non siano accompagnati dal proprio genitore.
E' fatto obbligo di tenere esposta una tabella riportante il divieto di consentire l’accesso all’interno
dell’esercizio ai minori di anni quattordici quando non siano accompagnati dal proprio genitore.

Art. 8 - Orari

L'orario di attività delle sale giochi è determinato dal Sindaco con apposita ordinanza.
L'ordinanza sindacale potrà prevedere la disciplina di riduzione degli orari per quelle sale da gioco
in zone ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente
normativa in materia e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, secondo quanto previsto dal
TULPS, dal vigente Codice della Strada e dalle normative di riferimento.

Il titolare o il gestore dell’attività, è tenuto al rispetto dell'orario prestabilito e all'esposizione di un
cartello visibile dall'esterno riportante gli orari di apertura effettuati e la giornata di chiusura
settimanale,
previa comunicazione al Comune. Ogni variazione deve essere resa nota nelle stesse
forme.

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Art. 9 - Persone ammesse ai giochi

Ai minori degli anni 14 è vietato il gioco; agli stessi è vietato altresì l’accesso ai locali se non
accompagnati da familiari o altro parente maggiorenne.

Art. 10 - Nomina del rappresentante

Nel rispetto dell’art. 93 del T.u.l.p.s. il titolare della licenza può condurre l’esercizio mediante
un rappresentante. A tale scopo il titolare deve darne preventiva e formale comunicazione
scritta al Comune unitamente al consenso scritto del rappresentante.
Il rappresentante deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare della licenza.
Copia della comunicazione, vidimata dal Comune, andrà allegata al titolo autorizzatorio.

Art. 11 - Subingresso

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda, per atto tra vivi od a causa di morte,
comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento
dell’azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente
Regolamento.

Il subentrante alla data del trasferimento dell’azienda può continuare l’attività solo dopo aver fatto
richiesta di licenza al Sindaco. Qualora a decorrere dalla predetta data non presenti la domanda di
licenza entro sei mesi, decade dal diritto del dante causa.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

Dichiarazione notarile o copia di contratto di acquisto o di gestione dell’azienda (subingresso per
atto tra vivi) oppure, copia registrata dell’atto testamentario, ove esiste, oppure dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, che comprovi
il titolo di successione (subingresso per causa di morte);

Copia dell’atto costitutivo qualora il subentrante sia una società;

Dichiarazione di disponibilità dei locali;
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Eventuale nulla-osta SIAE;

Planimetria del locale in scala 1:100 firmata da tecnico abilitato regolarmente iscritto all’albo e
controfirmate dall’interessato;

Documentazione relativa agli apparecchi da gioco (elenco con indicazione della tipologia e del
codice identificativo di ogni apparecchio, copia del relativo nulla osta rilasciato
dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato);

Originale delle licenze preesistenti.

Art. 12 - Licenze temporanee

Nell'ambito di fiere e festival possono essere rilasciate licenze per sale giochi e sale biliardo valide
esclusivamente per il periodo della manifestazione principale.
Le attività citate al comma 1 soggiacciono alle disposizioni del presente regolamento, in quanto
applicabili, ad eccezione per il rispetto delle distanze.
Eventuali richieste di licenze temporanee per l'esercizio di sale giochi diverse presentate da
esercenti in possesso dell'autorizzazione per spettacoli viaggianti devono essere valutate in base alla
normativa di riferimento ed al presente regolamento.

Art. 13 - Installazione di giochi leciti in esercizi diversi

E’consentita l’installazione di apparecchi da gioco presso i pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande nonché presso complessi turistici alberghieri, discoteche e
simili, è consentita l’installazione di apparecchi da gioco.
E’ ammessa,altresì, la collocazione di apparecchi da gioco nei locali di pubblico spettacolo a
condizione che non intralcino il flusso ed il deflusso degli spettatori e che siano utilizzabili solo da
parte di coloro che sono muniti di regolare biglietto di ingresso per l’attività principale.
L’installazione dei giochi subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco,previa istanza del
titolare dell’attività principale.
L'installazione degli apparecchi da gioco non deve in alcun modo mutare le caratteristiche
dell'attività principale e gli stessi apparecchi dovranno essere collocati in modo da non intralciare il
regolare flusso e deflusso della clientela.
Gli apparecchi da gioco installati presso circoli privati devono essere utilizzati solo da coloro i quali
siano muniti di regolare tessera associativa.
La licenza per l'installazione e il funzionamento di apparecchi da gioco rilasciata per le attività

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di cui al primo comma attività decade in caso di cessazione dell'attività principale.
Sia in caso di subingresso per atto fra vivi che in caso di subingresso per causa di morte il
subentrante può iniziare l’attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio
nome. In entrambi i casi l’attività deve essere ripresa entro tre mesi dal rilascio
dell’autorizzazione, salvo proroga per cause di forza maggiore.

Art. 14 - Revoca, sospensione e decadenza della licenza

Oltre ad altri casi previsti dalla normativa la vigente, la licenza viene revocata:

Quando non si attivi l'esercizio entro ….. giorni dalla data di rilascio della licenza, salvo proroga in
caso di comprovata necessità;

Qualora si sospenda l'attività di esercizio senza la prescritta autorizzazione per un periodo superiore
a …. mesi;

Per chiusura dell'esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore ad 30 giorni;
Qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all'art.11 del
TULPS,

Previa richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico.

La licenza è sospesa, e può essere revocata in caso di recidiva, nei seguenti casi:

Nel caso di abuso del titolare ai sensi dell'art.10 del TULPS;

Per ripetuta inosservanza delle norme indicate nel presente Regolamento;

Per accertato superamento da parte dei competenti organi di controllo dei limiti di rumore previsti
dalle vigenti normative

Per modifica totale o parziale dell'esercizio dell'attività principale;

Per sostituzione non autorizzata degli apparecchi da gioco.

Se dall'esercizio dell'attività dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico o intralcio al
traffico veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli
o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica, verrà disposta dal Responsabile
dell'Ufficio comunale competente la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività di cui
sopra per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi.

In caso di recidiva alla violazione di cui al comma 3, è prevista la revoca della licenza con
provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente.

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Art. 15 - Vigilanza e sanzioni

La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente regolamento è di competenza del Corpo
di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia
Il Responsabile dell'Ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze, ordina la rimozione degli
apparecchi non conformi a quanto previsto dal presente regolamento.
La violazione alle norme del presente Regolamento, fatta eccezione per i casi di cui all'art.16,
comma 1, sono punite con le sanzioni pecuniarie ed accessorie di seguito indicate:
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro …… a Euro …….;
sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi, nei casi di
cui all'art.16, comma 2. o nel caso venga violata una stessa norma per due volte o norme diverse per
tre volte.
Resta fermo il rimando dell'apparato sanzionatorio delle disposizioni del TULPS approvato con
R.D. 773/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 - Norme in contrasto

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e
disposizioni in materia che contrastino con la presente normativa.

Art. 17 - Norme transitorie

Le sale gioco in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non ubicate e/o non
rispondenti ai requisiti struttura li e normativi in esso previsti, dovranno essere rese conformi alle
disposizioni e norme del presente Regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore del presente
Regolamento.
L'adeguamento degli esercizi già autorizzati, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento,
sia per le sale gioco che per il numero di apparecchi installati nelle attività commerciali, circoli
privati, attività artigianali e nei pubblici esercizi in genere, è obbligatorio entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente Regolamento.

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Regione Piemonte                                                      Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le deroghe concesse agli attuali
titolari di licenza per l'esercizio dell'attività di sala da gioco, inerenti anticipazioni o protrazioni
dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi stessi.

Normativa di riferimento

Legislazione Nazionale

L. 23-12-2005, n. 266

Articolo 1 - comma 540 - Esposizione tabella con indicazione giochi d'azzardo nonché giochi
vietati dal questore.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006).
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

D.Dirett. 27-10-2003

Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7,
lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati
presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.
---
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 2003, n. 255.

R.D. 06-05-1940, n. 635

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di
pubblica sicurezza.
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Pubblicato nel Supplemento alla Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149.

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Regione Piemonte                                                  Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza

R.D. 18-06-1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

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