COMUNE DI PUSIANO REGOLAMENTO FIERE SU AREE PUBBLICHE - Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 03/05/2018

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C O M U N E DI P U S I A N O
             (PROVINCIA DI COMO)

   REGOLAMENTO FIERE
     SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 03/05/2018
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

                                                   Art. 1
                                                 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
    -   Commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di
        alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree
        private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto
        idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
    -   Hobbista: colui che vende, permuta o propone ed espone oggettistica di modico valore rientrante nel
        settore merceologico dell'usato e/o dell'antiquariato minore, escluso il settore dell'abbigliamento, in
        modo saltuario e occasionale;
    -   Creativo: colui che professionalmente od occasionalmente, mette in vendita creazioni frutto del
        proprio lavoro e del proprio ingegno (ad esempio oggetti fatti quasi interamente a mano);
    -   Artigiano: colui che esercita personalmente e professionalmente un’attività artigiana con prevalenza
        del proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
    -   Aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù
        di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico
    -   Posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene
        data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;
    -   Fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o
        private, delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto
        idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di
        particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre
        pubblicato sul sito web regionale;
    -   Spunta: operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e
        presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per
        quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
    -   Spuntista: l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare,
        occasionalmente, un posto non occupato in concessione o non ancora assegnato.

                                                      Art. 2
                                             Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della vigente normativa, i criteri per lo svolgimento nel territorio
comunale di fiere intese quali manifestazioni temporanee che costituiscono reali momenti di aggregazione
sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale, su Aree Pubbliche, ,
nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti, assicurandone, in
particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità nonché le
modalità per ottenere le autorizzazioni.

                                                   Art. 3
                                                Avvio attività
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre e
Fiere, purché non collegate ad attività di intrattenimento soggetta a licenza di Pubblico Spettacolo ai sensi
degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., possono essere effettuate su tutto il territorio comunale mediante la
presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
L’attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali
od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di
sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

                                               Art. 4
           Requisiti per l’attività di somministrazione e dichiarazione di inizio attività
Per lo svolgimento dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre
e fiere soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle
condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie a sensi dell’ art. 72 L.R. n. 6/2010.

La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico- sanitarie, deve
avvenire nei luoghi individuati nell’istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni o
imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.

Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all’area di svolgimento della manifestazione, gli
organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg.(CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso
di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg.(CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della
manifestazione secondo le vigenti norme igienico-sanitarie.

Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l’area della manifestazione devono provenire
da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n.852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine
animale, ai sensi dei Reg. (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e
rintracciabilità.

Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi
contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall’art. 70 comma 1 della L.R. n.
6/2010.

E’ vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

                                                 Art. 5
                                     Coinvolgimento di altri operatori
Durante lo svolgimento della Fiera, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, il
comune può concedere, previa comunicazione, agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di
somministrare i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale o quella adiacente la
Fiera.

                                                  Art. 6
                                    Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, secondo
quanto disposto dalla normativa vigente e da tale data cessano di avere efficacia le disposizioni comunali
antecedenti.
CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA FIERA conosciuta come “FESTA
DELLA MADONNA DELLA NEVE”

                                                Art. 7
                      Luogo, periodo e orari di svolgimento. Rinvio della Fiera

La “Festa della Madonna della Neve”, di carattere secolare, si svolge annualmente nel territorio del Comune
di Pusiano nei giorni 4 e 5 agosto in occasione della festività religiosa della Madonna della Neve
Lo svolgimento dell’attività su aree pubbliche all’aperto nell’ambito della Fiera si effettua nella giornata del
4 agosto di ogni anno, lungo la Via Mazzini, nel tratto compreso tra Via Zoli e l’intersezione semaforica con
Via Martinelli, secondo i seguenti orari:
 Giorno di svolgimento            Orario ingresso           Orario inizio attività          Orario chiusura
                                    operatori                                                  attività
         Lunedi                       16:30                          17:00                       00:00
         Martedì                      16:30                          17:00                       00:00
        Mercoledì                     16:30                          17:00                       00:00
         Giovedì                      16:30                          17:00                       00:00
         Venerdì                      16:30                          17:00                       00:30
         Sabato                       14:30                          15:00                       00:30
        Domenica                      14:30                          15:00                       00:00
Agli operatori è concesso di sgombrare l’area occupata 30 minuti dopo la chiusura dell’attività.

Il numero complessivo dei posteggi disponibili è fissato in n. 20 posti di mt. 8x5 e n. 25 posti di mt. 4x4.
Qualora, per causa di condizioni meteoriche avverse, la Fiera non possa essere svolta durante giornata del 4
agosto, il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito web istituzionale apposito avviso con indicazione
della data di rinvio. Tale avviso ha valore di notifica agli assegnatari i quali pertanto si intendono edotti della
notizia di rinvio della Fiera.

                                                     Art. 8
                                         Articoli e soggetti ammessi

Nella fiera è ammessa la vendita di tutti i prodotti del settore merceologico non alimentare, ad esclusione di
animali (fatta espressa eccezione per piccoli animali quali pesci e piccoli volatili), merce infiammabile e/o
esplosiva, fuochi d’artificio. Il Comune si riserva di porre ulteriori restrizioni merceologiche per motivi di
salute, sicurezza e ordine pubblico.

I settori merceologici di vendita previsti dall’atto di concessione, indicati nell’autorizzazione e precisati nella
pianta organica della fiera, sono vincolanti per tutti gli operatori.
Non potranno essere concessi posteggi per la somministrazione in numero superiore a 4.
Sono ammesse attrazioni di spettacolo viaggiante (gonfiabili, mini giostrine), dedicate ad un pubblico di età
inferiore ad anni 14, in regola con tutti i permessi, certificazioni ed autorizzazioni, in numero non superiore a
2.
Art. 9
                                         Domanda di ammissione

Gli operatori del commercio su aree pubbliche che intendono partecipare alla fiera devono presentare
domanda, in regola con l’imposta di bollo, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della Fiera stessa,
quindi entro il 5 giugno di ogni anno. Nel caso in cui il giorno di scadenza sia festivo, il termine ultimo di
presentazione della domanda si intende il primo giorno feriale successivo utile.

Il Comune mette a disposizione degli interessati, anche attraverso il sito web comunale, la relativa
modulistica.

La domanda deve essere riferita ad una sola autorizzazione e ad un massimo di un posteggio. Qualora lo
stesso soggetto presenti più domande riferite alla stessa autorizzazione, il procedimento è avviato solo per la
prima domanda presentata, mentre le successive sono dichiarate irricevibili. Qualora lo stesso soggetto
presenti più di due domande riferite ad autorizzazioni e posteggi diversi, il procedimento è avviato per le
prime due domande presentate, mentre le successive sono dichiarate irricevibili.

Le domande possono essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune oppure recapitate
tramite il servizio postale. Le domande recapitate tramite il servizio postale, con lettera raccomandata o altro
tipo di spedizione che dia attestazione della presa in consegna del plico, si intendono presentate nel giorno in
cui sono state spedite e a tal fine fa fede la data del timbro postale.
In nessun caso l’Amministrazione comunale può essere ritenuta responsabile di eventuali disguidi postali e,
di conseguenza, sono dichiarate irricevibili le domande che, seppure spedite entro il termine di cui sopra, non
siano pervenute all’Ufficio Protocollo prima dell’affissione della graduatoria all’albo comunale.

Le domande consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo o spedite con mezzo diverso da quello di cui al
comma precedente s’intendono presentate il giorno in cui sono pervenute al Comune ed in tal caso fa fede
unicamente il timbro progressivo a data apposto dall’Ufficio medesimo.

Le domande presentate oltre il termine di cui al primo comma sono dichiarate irricevibili.

Nella domanda di ammissione alla fiera, oltre alle proprie generalità, residenza e qualifica rivestita, il
richiedente deve indicare:
a) la denominazione ed il codice fiscale dell’impresa;
b) la sede;
c) il recapito, se diverso dalla sede, al quale inviare le comunicazioni;
d) gli estremi dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui intende avvalersi per svolgere
l’attività nella fiera;
e) i prodotti che intende porre in vendita;
f) le caratteristiche delle strutture di vendita che intende impiegare, precisando se si tratta di autoveicolo
attrezzato, di banco o altro e le relative dimensioni;

Il richiedente ha la facoltà di manifestare nella domanda la preferenza per l’assegnazione di uno ed un solo
posteggio.

In caso di omissione di alcuna delle indicazioni, dichiarazioni e allegati di cui ai commi precedenti e nel caso
di presentazione di domande riferite a prodotti di cui non è ammessa la vendita nella fiera, il responsabile del
procedimento, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, ne chiede l’integrazione o la rettifica,
assegnando all’interessato un congruo termine per provvedere, tale tuttavia da consentire la regolare
formazione e pubblicazione della graduatoria.
Trascorso inutilmente il termine assegnato la domanda è dichiarata improcedibile, con conseguente avviso
all’interessato entro i successivi quindici giorni.
Il responsabile del procedimento può effettuare controlli presso le altre pubbliche amministrazioni per
accertare la veridicità dei dati forniti e delle dichiarazioni rese con le domande.

Non appena pubblicata la graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, il responsabile del procedimento dà
comunicazione ai richiedenti dell’accoglimento della domanda. L’eventuale diniego in ordine
all’accoglimento della domanda viene disposto con provvedimento motivato.

                                                Art. 10
                                      Formazione della graduatoria

I posteggi della fiera sono assegnati sulla base di apposita graduatoria, formata ed approvata dal
Responsabile del Settore Attività Produttive applicando nell’ordine i seguenti criteri di priorità, ai sensi
dell’Allegato A, paragrafi IV.1 e IV.2, alla Legge Regionale della Lombardia 21 marzo 2000, n. 15, e
successive modificazioni:
a) maggior numero di presenze effettive nella fiera, inteso come numero delle volte in cui l’operatore vi ha
potuto svolgere l’attività con la stessa autorizzazione;
b) maggior numero di presenze in graduatoria, inteso come numero delle volte in cui l’operatore è stato
inserito nella graduatoria e si è presentato per partecipare alla fiera, anche se non vi ha potuto prendere parte;
c) anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
d) ordine cronologico di presentazione della domanda.

A parità di tutti e quattro i requisiti di cui al comma 1, l’ordine di precedenza nella graduatoria è determinato
mediante sorteggio.

La graduatoria di assegnazione sarà affissa all’albo comunale entro 20 giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
A coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione alla Fiera, successivamente alla pubblicazione
all’Albo del Comune della graduatoria, viene inviata comunicazione sull’esito della domanda:
- per posta ordinaria, in caso di accoglimento della richiesta, nella quale viene indicato il numero dello spazio
assegnato ed allegato bollettino del C/C postale intestato al Comune di Pusiano – Servizio Tesoreria – con
indicazione della somma da versare, ove dovuta;
- per posta raccomandata, in caso di rigetto della richiesta;
- per posta raccomandata, nel caso in cui la richiesta non venga accolta ma comunque venga inserita in
graduatoria.

L’operatore può avere in concessione un massimo di due spazi.

Il Comando Polizia Locale provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l’operatore matura nella
Fiera.

La mancata occupazione dello spazio da parte dell’assegnatario entro mezz’ora dal termine indicato nell’art.
7 comporta l’assegnazione dello stesso, ad opera della Polizia Municipale, ad altro operatore legittimato ad
esercitare il commercio su aree pubbliche che vanti il più alto numero di presenze e, a parità di presenze, la
maggiore anzianità dell’attività di commercio attestata dal registro delle imprese e che abbia presentato
domanda di partecipazione alla fiera (spunta).

                                                 Art. 11
                                   Attestazione delle presenze/assenze

Il numero delle presenze effettive e delle presenze in graduatoria è attestato dall’Ufficio Commercio, che ne
conserva apposita registrazione.
Le presenze sono attestate in relazione all’autorizzazione e non al suo titolare. Pertanto, al subentrante
nell’azienda o ramo d’azienda cui si riferisce l’autorizzazione è attribuito il numero di presenze, effettive e di
graduatoria, già attestate al dante causa.

L’attestazione non può essere concessa, oltre che negli altri casi previsti da questo Regolamento, se la
domanda di partecipazione non è stata presentata o è stata respinta o è stata dichiarata irricevibile o
improcedibile.

Decadono dal diritto di vedersi attestate le presenze pregresse i soggetti che, per tre anni consecutivi, non
ottengano, per qualsiasi ragione, l’attestazione della presenza, sia effettiva che di graduatoria.

                                                 Art. 12
                                    Concessione del posteggio e canone

La concessione del posteggio costituisce titolo necessario per poter esercitare l’attività nella fiera ed ha
durata limitata ai giorni in cui si svolge la fiera stessa.

La concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore Attività Produttive, verso pagamento del canone per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche stabilito dal regolamento comunale, nonché degli eventuali altri
tributi, diritti e rimborsi spese stabiliti da leggi o regolamenti.

Gli operatori titolari di concessione di posteggio sono soggetti al pagamento del Canone di Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale, nonché al
pagamento di eventuali canoni di concessione di posteggio.

Per “Canone di concessione dei posteggi” si intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune
(allestimento area, raccolta rifiuti, etc...) per consentire l’utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali,
escluse le utenze idriche ed elettriche individuali.

Con apposita delibera di Giunta Comunale saranno determinato il Canone per la partecipazione alla Fiera,
nonché le modalità di riscossione del canone stesso.

                                                Art. 13
                  Disposizioni circa l’uso del posteggio e norme di comportamento

La presenza alla fiera è obbligatoria per l’intero orario di svolgimento della fiera stessa.

Il concessionario può occupare il posteggio assegnato e allestire i banchi espositivi negli orari indicati all’art.
8 del presente Regolamento. Il posteggio deve essere sgomberato non oltre 30 minuti dopo la chiusura
dell’attività fieristica.

L’assenza e l’abbandono ingiustificati della fiera comportano la decadenza della concessione e al
concessionario non è attestata per quell’anno la presenza di cui all’articolo 12.

È fatto divieto al concessionario di consentire a terzi l’uso, anche parziale, del posteggio.

Le persone che collaborano con il concessionario del posteggio o lo sostituiscono nell’attività di vendita
devono essere in grado di provare, con idonea documentazione, il proprio rapporto di lavoro subordinato,
collaborazione familiare, prestazione d’opera o associazione in partecipazione. Il medesimo obbligo incombe
al concessionario.

Il concessionario deve curare la pulizia del posteggio assegnato e deve raccogliere tutti i rifiuti prodotti negli
appositi sacchi predisposti dal servizio di nettezza urbana.

Nell’area della fiera è vietato fare uso di amplificatori di suono e altoparlanti.
Gli operatori che effettuano la vendita di prodotti alimentari debbono attenersi scrupolosamente alle norme
igieniche vigenti e alle eventuali disposizioni impartite caso per caso dalle competenti autorità.

È vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli indicati nella concessione del posteggio.

È vietato occupare al suolo un’area maggiore di quella corrispondente al posteggio assegnato.

L’occupazione dello spazio sovrastante il suolo pubblico con tende, tettoie e altri elementi di copertura del
banco di vendita non può di regola eccedere i 25 centimetri sui lati ed i 150 centimetri sul fronte del
posteggio. L’altezza dal suolo di tali strutture, non può essere inferiore a 220 centimetri. È vietato appendere
qualsiasi oggetto agli elementi di copertura del banco di vendita al di fuori dei limiti del posteggio.

                                                  Art. 14
                                            Vigilanza e sanzioni

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio
previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma
11 L.R. 6/10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000
euro.

L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio e relativa attestazione annuale, o non abbia
adempiuto agli obblighi previsti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
500 euro a 3.000 euro.

Chiunque violi le altre limitazioni, gli obblighi e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree
pubbliche dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
500 euro a 3.000 euro.

Per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni sopra riportate si applicano i principi e le procedure di
cui alla legge n. 689/81.

Per tutto quanto non previsto si rimanda l Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
approvato con L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii.

L’autorità competente ad adottare i provvedimenti di cui alla legge nr. 689/1981 è il Comandante della
Polizia Locale.
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