RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE - "COMPARTO N. 50 del P.R.G. vigente"

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CITTA’ DI NARDO’                               PROVINCIA DI LECCE

             PIANO URBANISTICO ESECUTIVO
      “COMPARTO N. 50 del P.R.G. vigente”

       VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA
      VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
               (ART.12 D.Lgs. 16/1/2008 n°4)

 RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE - "COMPARTO N. 50 del P.R.G. vigente"
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1.      PREMESSA
1.1      -   LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
1.2      -   IL SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE
1.3      -   METODOLOGIA

2.      QUADRO NORMATIVO
2.1 -        SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DI IMPORTANZA COMUNITARIA
2.1.1 -      ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE
2.1.2 -      DIRETTIVA 409/79
2.1.3 -      DIRETTIVA 92/43/CEE-HABITAT
2.1.4 -      DPR 8/9/1997 n.357
2.1.5 -      DM 2/4/2000
2.1.6 -      DM 3/9/2002
2.1.7 -      DPR 12/3/2003 n.120
2.1.8 -      L’AREA D’INTERVENTO

3.       QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO URBANISTICO
3.1-       PIANO REGOLATORE GENERALE
3.2 - PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO – PAESAGGIO (PUTT/P)
3.2.1 -    LIVELLI DI TUTELA OPERANTI NEL CONTESTO PAESAGGISTICO E
           NELL’AREA DI INTERVENTO.
3.2.2 - CONFIGURAZIONE, CARATTERI E COMPONENTI GEO-MORFO-
           IDROGEOLOGICHE
3.2.3 - APPARTENENZA A SISTEMI NATURALISTICI
3.2.4 - SISTEMI INSEDIATIVI STORICI
3.2.5 - PAESAGGI AGRARI E USI CIVICI
3.2.6 - TESSITURE TERRITORIALI STORICHE
3.2.7 - APPARTENENZA A PERCORSI PANORAMICI O AD AMBITI DI
           PERCEZIONE DA PUNTI O PERCORSI PANORAMICI.
3.2.8 - APPARTENENZA AD AMBITI A FORTE VALENZA SIMBOLICA
3.2.9 -    PRESENZA DI BENI CULTURALI AI SENSI DELLA PARTE SECONDA
           DEL D.LGS. N.42/2004
3.2.10     DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI DOPO L’INTERVENTO.
3.3 -      PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PTCP) DELLA
           PROVINCIA DI LECCE
3.4 -      PIANO DI BACINO -STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
        (PAI)
3.5 -      PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
3.6 -      PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI
3.7 -     VINCOLI SUL TERRITORIO
3.8 -     ZONE S.I.C. E Z.P.S.
3.9 -     RISERVE NATURALI E PARCHI

4.      QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
4.1 -        DATI CATASTALI E SUPERFICIE TERRITORIALE
4.2 -        IL SITO D’INTERVENTO
4.3 -        ZONIZZAZIONE
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4.4 -       VIABILITÀ
4.5 -       EDILIZIA
4.5.1 -     EDILIZIA RESIDENZIALE
4.5.2 -     EDILIZIA NON RESIDENZIALE (servizi della residenza)
4.6 -       OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
4.6.1 -     VIABILITÀ (strade, piazze, parcheggi pubblici)
4.6.2 -     APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE IDRICA
4.6.3 -     IMPIANTO FOGNANTE
4.6.4 -     ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETE ELETTRICA
4.7 -       OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

5.   QUADRO DI RIFERIMENTO NATURALISTICO-AMBIENTALE
5.1 -       ASPETTI ABIOTICI
5.1.1 -     ASPETTI CLIMATOLOGICI
5.1.1.1 -   TEMPERATURA
5.1.1.2 -   PIOVOSITÀ
5.1.1.3 -   UDOMETRIA
5.1.1.4 -   VENTOSITÀ
5.1.1.5 -   INDICE DI ARIDITÀ
5.1.1.6 -   RUMORE E VIBRAZIONI
5.1.2 -     ASPETTI GEOLOGICI - INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE
5.1.2.1 -   TERRE ROSSE - OLOCENE – ATTUALE
5.1.2.2 -   CARATTERI IDROGEOLOGICI GENERALI
5.2 -       LE COMPONENTI BIOTICHE
5.2.1 -     LA FLORA
5.2.2 -     LA FAUNA

6.   ACUSTICA AMBIENTALE

7. COERENZA DEL PIANO CON OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’
7.1 -       VERIFICA DI COERENZA ESTERNA
7.2 -       VERIFICA DI COERENZA INTERNA
7.3 -       INFLUENZE DI PIANO
7.3.1 -     ALTRE ATTIVITÀ
7.3.2 -     UBICAZIONE DELLE OPERE
7.3.3 -     NATURA DELLE OPERE
7.3.4 -     DIMENSIONE DELLE OPERE
7.3.5 -     CONDIZIONI OPERATIVE
7.3.6 -     UTILIZZO DELLE RISORSE
7.3.7 -     RILEVANZA DEL PIANO NEL SETTORE AMBIENTALE
7.3.8 -     INFLUENZA DEL PIANO SU ALTRI PIANI E/O PROGRAMMI
7.3.9 -     INFLUENZA SULL’AMBIENTE IN FASE DI CANTIERE
7.3.10 -    INFLUENZA SULL’AMBIENTE IN FASE DI ESERCIZIO
7.4 -       INTERVENTI DI COMPATIBILIZZAZIONE

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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1 – PREMESSA

Qualsiasi intervento dell’uomo sull’ambiente, a prescindere dalla tipologia dell’opera
considerata, determina comunque una variazione delle condizioni originarie del
sistema ambientale in cui detto intervento va a collocarsi; pertanto l’identificazione
della natura, dell’entità e della reversibilità o meno degli impatti di un’opera, assume
un significato alquanto importante per perseguire il cosiddetto  ovvero per esercitare “ex ante” un controllo sulle variazioni in genere
che potrebbero essere indotte dall’opera sull’ambiente.
La conoscenza degli impatti ovvero degli effetti positivi e/o negativi rivenienti dalla
realizzazione di un’opera costituisce comunque, in ogni caso, un ottimale ausilio al
momento decisionale di cui la Valutazione Ambientale Strategica (VAS),relativa a
piani e programmi, nonché la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A) relativa a
progetti, costituiscono sicuramente gli strumenti più importanti.
A tal proposito in Puglia riscontriamo una notevole difficoltà di disporre di tali dati
ambientali a causa della carenza dei sistemi conoscitivi che, allo stato attuale, non
consentono di operare su valori aggiornati, riferibili ad unità territoriali adeguate ed in
grado di fornire un quadro completo delle complesse interazioni tra intervento ed
ambiente. Da quanto sopra ne deriva che spesso lo studio di verifica e/o di impatto
ambientale assume un carattere descrittivo dell’itinerario “condizione – causa –
effetto”.
Il presente studio è sostanzialmente volto ad analizzare le presumibili variazioni che
potrebbero essere indotte dall’intervento in progetto sulle diverse componenti
ambientali che attualmente caratterizzano l’ambito territoriale oggetto d’intervento.

1.1    LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

La Direttiva Europea 2001/42/CEE, concernente “la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente naturale”, entrata in vigore il 21/07/01,
introduce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
Essa costituisce un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali
indotte dalla realizzazione di piani e programmi, teso a “garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente e a contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali,
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di un “piano”, al fine di promuovere uno
sviluppo sostenibile” (art. 1 della Direttiva 2001/42/CEE).
Secondo l’art 5 della stessa Direttiva, il rapporto ambientale deve contenere
l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che il piano
potrebbe avere sull’ambiente così come le possibili alternative.
In sintesi, la Valutazione Ambientale Strategica assolve al compito di verificare la
coerenza delle proposte pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità, a differenza
della V.I.A. che si applica invece a singoli progetti di specifiche opere.
Questo nuovo approccio, che supera la semplice valutazione preventiva degli impatti
di determinati progetti appartenenti alle categorie, descritte dalle Direttive 85/337/CEE
e 97/11/CE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), nasce dalla
consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla
realizzazione di progetti puntuali ma anche dalla messa in atto delle decisioni
strategiche contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale,
che innestano logiche sinergiche, interazioni, interferenze territoriali, e che dalla
valutazione ambientale strategica possono trarre non solo elementi di “veto”, ma
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anche nuovi indirizzi per il miglioramento delle politiche di trasformazione connesse ai
piani stessi.
Nell’evoluzione degli studi territoriali, va consolidandosi la prassi di un approccio
complessivo al territorio, nel senso che gli strumenti di pianificazione, direttamente e
indirettamente, influenzano le trasformazioni nel campo biotico, abiotico e umano.
L’applicazione di questo approccio organico è reso possibile dalle tecniche più
avanzate di pianificazione urbanistica, in quanto attraverso esse si possono attivare
tutte le leve per rendere coordinati “disegni urbanistici” con “disegni ecologici”.
La pianificazione locale, in particolare, assume in sé tutta una serie di analisi e di
valutazioni a scala comunale, ma non può perdere i riferimenti alle strategie territoriali
a scala intercomunale, regionale, nazionale ed internazionale, in quanto spesso le
politiche urbanistiche locali hanno effetti significativi in ambiti molto più vasti .
La legislazione nazionale, con il DLgs 3/4/2006 n°1 52 recante norme in materia
ambientale e con il successivo DLgs 16/1/2008 n°4 r ecante ulteriori disposizioni
correttive ed integrative al predetto Decreto, introduce un quadro legislativo organico
in materia ambientale ed in particolare, oltre a disciplinare le procedure ed i contenuti
per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (Ippc), introduce anche ,
all’art.3- quater, il principio del cosiddetto “ sviluppo sostenibile”.
Secondo la normativa regionale la VAS ha la finalità di verificare in modo esplicito la
coerenza delle scelte di piano con gli obbiettivi di sostenibilità dello sviluppo del
territorio che la Regione Puglia ha definito prioritari nell’ art.1 della LR n°20/2001.

1.2    IL SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE

Come in precedenza evidenziato, l’evoluzione delle discipline ambientali nonché
soprattutto la normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia di
pianificazione e/o progettazione, considerano ormai l’ambiente come risorsa e come
dato da tenere in debito conto in un qualsiasi processo di pianificazione e/o
progettazione. Il problema quindi non è quello di ipotizzare un blocco dell’uso
economico delle risorse, e quindi delle trasformazioni dell’ambiente, quanto quello di
“selezionare i diversi livelli di manomissione ammissibili fino a definire ambienti
suscettibili di manomissione zero; di misurare in modo preciso gli effetti reali di tali
manomissioni (tenendo conto delle tecnologie); di scegliere tra diversi tipi di
manomissione quelle più opportune……da garantire comunque e sempre livelli di
salubrità, igiene ecc…”.
L’ambiente quindi, nella progettazione e/o nella pianificazione territoriale ed
urbanistica che utilizza rispettivamente metodologie proprie della V.I.A.,e della VAS
diventa un dato imprescindibile che non implica necessariamente una impotenza
assoluta verso la manomissione.
Si passa cioè da una ”manomissione condizionata alle condizioni per la
manomissione”.
Presupposto fondamentale affinché il dato-ambiente non risulti comunque selezionato
e superficiale (cosa che spesso avviene nella V.I.A. per singoli progetti dove la
considerazione delle variabili ambientali avviene in modo necessariamente
selezionato in rapporto allo specifico progetto) è che la conoscenza dell’ambiente sia
“permanente, completa, integrata e un a priori”.
La disponibilità dei dati sulla realtà ambientale esistente costituisce pertanto una
prima base per qualsiasi ipotesi di valutazione relativa al singolo progetto e/o piano
nonché ad eventuali alternative .
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Per un utilizzo ottimale delle procedure si rende necessario pertanto realizzare,
attraverso diverse forme d’indagine o rilevamento, una banca dati sull’ambiente,
suddiviso per aree omogenee e secondo criteri significativi dal punto di vista
ambientale ed ecologico.
Anche la sola realizzazione di un back-ground informativo omogeneo sulla struttura
ambientale esistente risulterebbe già di per sé un grosso risultato che porterebbe non
solo alla conoscenza approfondita del dato ambientale esistente ma anche
implicitamente indicherebbe le modalità per l’utilizzo corretto del sistema ambientale
stesso evitando pertanto lo spreco di risorse.
Il sistema informativo che occorrerebbe realizzare rappresenterebbe quindi la
descrizione di dettaglio delle condizioni “iniziali” dell’ambiente prima che questo sia
interessato da un ipotetico intervento e come tale costituirebbe il supporto iniziale
necessario per qualunque procedura di V.I.A. e/o processo di VAS.
L’assenza di dati ambientali “ufficiali” inseriti in uno specifico sistema informativo
spesso rappresenta il vero limite oggettivo alle procedure di VIA e/o VAS.
Del sistema informativo ambientale di cui trattasi, come del resto in qualsiasi altro,
l’elemento base sarebbe senza dubbio costituito dal dato relativo ad ogni singola
componente ambientale da cui derivare poi, nei processi di VIA e di VAS,
l’informazione nonché, successivamente, la conoscenza della struttura ambientale
dell’ambito territoriale considerato quale necessario supporto al momento decisionale
ovvero al progetto.
Quanto sopra in considerazione dell’ovvio presupposto che solo attraverso la
definizione del quadro conoscitivo del sistema ambientale è possibile procedere ad
una corretta pianificazione e/o progettazione “sostenibile”.

1.3    METODOLOGIA

Il presente studio, pur riportando i predetti contenuti minimi previsti per legge e riferiti
ad una Valutazione Ambientale Strategica finalizzata alla redazione di un Rapporto
Ambientale Preliminare, per una corretta impostazione metodologica ed espositiva,
procederà alla definizione di tre quadri di riferimento:
           •   quello programmatico,
           •   quello progettuale e
           •   quello ambientale.
Nel quadro di riferimento programmatico il presente studio fornisce gli elementi
conoscitivi sulle relazioni tra il Piano in progetto e gli atti di pianificazione e/o
programmazione territoriale e settoriale esistenti.
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2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.1 SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DI IMPORTANZA COMUNITARIA

2.1.1 ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE

Uno dei primi atti di cooperazione internazionale in tema di tutela ambientale è
certamente rappresentato dalla “Convenzione sulle zone umide d’importanza
internazionale, specialmente come Habitat d’uccelli acquatici” sottoscritta nel 1971 a
Ramsar (Iran) e ratificata dall’Italia con il D.P.R. n. 448 del 13/3/1976. Sono state
individuate sul territorio italiano n. 47 zone umide d’importanza internazionale, di cui
n. 3 in Puglia (Saline di Margherita di Savoia, Torre Guaceto, Le Cesine).
Le zone umide svolgono un ruolo importante soprattutto per le specie dell’avifauna
migratoria che, prevalentemente, seguono percorsi paralleli alla linea di costa e
stazionano proprio nelle zone umide ivi localizzate dove “fanno tappa” per riposarsi
ed alimentarsi. Proprio in funzione del predetto comportamento dell’avifauna
migratrice la Convenzione di Ramsar è finalizzata alla protezione ed alla
conservazione di queste zone umide e raggruppa le seguenti tipologie di ambienti:
"aree palustri, acquitrinose, morbose o comunque specchi d'acqua, naturali o
artificiali, permanenti o temporanei con acqua ferma o corrente, salmastra o salata,
compresi i tratti di mare, la cui profondità non eccede i sei metri con la bassa marea".
Le zone umide sono importantissime, oltre che per l’avifauna migratoria, anche per
l'uomo sia dal punto di vista biologico (le zone umide sono fra gli ecosistemi più ricchi
di vita in assoluto, secondi per produttività solo alle foreste tropicali), che economico e
sociale; hanno inoltre un rilevante ruolo ecologico di cui l'uomo raccoglie
quotidianamente i benefici, posseggono funzioni quali: controllo delle piante,
purificazione delle acque, stabilizzazione delle coste, controllo dell'attività erosiva,
trattenimento di sedimenti ed inquinanti e stabilizzazione del microclima.

2.1.2 DIRETTIVA 409/79

Con la direttiva comunitaria n. 409/79 “Protezione della specie di uccelli selvatici e dei
loro Habitat” si fa obbligo agli Stati membri di classificare i territori idonei come “Zone
di protezione speciale (Z.P.S.)” per le specie particolarmente vulnerabili e di adottare
misure per il controllo del prelievo venatorio delle varie specie, subordinandolo alla
conservazione delle stesse. Va precisato che la direttiva n. 409/79 è stata
formalmente recepita in Italia solo nel 1992 con la legge n. 157/92 sulla protezione
della fauna selvatica omeoterma e l’esercizio venatorio.

2.1.3 DIRETTIVA 92/43/CEE-HABITAT

Successivamente è intervenuta la direttiva n. 92/43/CEE denominata “Habitat”
inerente la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali; tale nuova direttiva
prevede l’istituzione di un sistema europeo di aree protette, denominato Natura 2000,
in un quadro complessivo di protezione degli Habitat e delle specie minacciate
nell’Unione Europea.
La direttiva “Habitat” ha l’obiettivo di contribuire a salvaguardare, (tenendo conto delle
esigenze economiche, culturali e sociali locali), la biodiversità mediante la
conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche nel territorio comunitario.
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Una volta che il sito d’importanza comunitaria sarà definitivamente inserito nell’elenco
lo stato membro designerà tale area quale Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.)
in cui verranno applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al
ripristino degli Habitat naturali che implicano, all’occorrenza, appropriati piani di
gestione.
L’insieme delle Z.S.C. costituirà una rete ecologica chiamata Natura 2000 (entro il
2004) che dovrà garantire la salvaguardia “in situ” della flora e della fauna e degli
Habitat dell’Unione Europea.
Con delibera n. 2305 del 30 maggio 1995 la Regione Puglia ha accettato l’incarico del
Ministero dell’Ambiente di realizzare, sul proprio territorio regionale, il censimento dei
siti di importanza comunitaria (1^ fase scadenza 31/12/1995) e dei biotopi di
importanza regionale o locale (2^ fase scadenza 31/12/96).
A seguito d’affidamento d’incarico a referenti scientifici segnalati dalla Società
Botanica Italiana, dall’Unione Zoologica Italiana e dalla Società Italiana di Ecologia, la
Regione Puglia ha realizzato il primo elenco dei siti di importanza comunitaria
proposti per l’inserimento nella rete “Natura 2000” trasmettendo detto elenco al
Ministero dell’Ambiente ed all’Unione Europea. Il gruppo di lavoro formato dalla
Regione Puglia ha già individuato, sulla base di criteri scientifici, un censimento
esaustivo dei siti europei di interesse naturalistico aventi i seguenti requisiti:

1) Habitat prioritari o di interesse comunitario di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43
CEE e successive integrazioni;
2) Specie vegetali incluse nell’Allegato II della Direttiva 92/43 CEE e nella
convenzione
CITES integrate, per quanto riguarda l’Italia, da quelle presenti nel “libro rosso delle
Piante d’Italia” e nella “Lista Rossa” della Società Botanica Italiana;
3) Specie animali elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43 CEE e nella
Convenzione CITES.

In particolare sono stati individuati, a seguito di una prima definizione (risalente al
1996), i seguenti Siti d’Importanza comunitaria e Zone di Protezione Speciale presenti
nella Regione Puglia (D.G.R. 8/10/02 n°1157 di rece pimento della revisione tecnica
effettuata dall’Ufficio Parchi Riserve Naturali dell’Assessorato Regionale
all’Ambiente).
E’ opportuno precisare che per Z.P.S. s’intendono quelle zone di protezione già
istituite ed individuate dalle Regioni lungo le rotte di migrazione dell’avifauna
finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche,
degli Habitat interni a tali zone ed ad esse limitrofi sulle quali si deve provvedere al
ripristino dei biotopi distrutti e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle
specie di cui all’elenco allegato alla direttiva 79/409/CEE – 85/411/CEE –
91/244/CEE.
E’ opportuno, altresì, specificare che per S.I.C. si definisce un sito che, nella o nelle
regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere
o a ripristinare un tipo di Habitat naturale di cui all’allegato A (D.P.R. 8 settembre
1997 n. 357) o di una specie di cui all’allegato B in uno stato di conservazione
soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della
rete ecologica “Natura 2000” al fine di mantenere la diversità biologica nella regione
biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che
occupano ampi territori, i siti d’importanza comunitaria corrispondono ai luoghi,
all’interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o
biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.
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2.1.4 DPR 8/9/1997 n.357

Con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche” lo Stato Italiano ha disciplinato le procedure per
l’adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla
conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli
Habitat naturali elencati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate
agli allegati B, D ed E allegati al regolamento.
L’emanazione del regolamento, pur tenendo conto delle esigenze economiche sociali,
culturali nonché delle particolarità regionali e locali, ha comunque fissato non delle
vere e proprie misure di salvaguardia ma bensì delle “procedure di controllo” degli
interventi al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli Habitat naturali e delle specie di fauna e flora
selvatiche di interesse comunitario (art. 4 Misure di conservazione – art. 5 valutazione
di incidenza). Quanto sopra nelle more dell’approvazione dei siti da parte dell’Unione
Europea e della loro successiva designazione, da parte dello Stato Italiano, quali
Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.). Le predette procedure di controllo tengono
conto degli effetti che il progetto e/o la pianificazione e programmazione territoriale
può avere sul sito di importanza comunitaria (S.I.C.) con riferimento agli obbiettivi di
conservazione del medesimo. Dette procedure sono altresì applicabili anche alle
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Pertanto gli interventi sono comunque
subordinati “alla valutazione di incidenza” ovvero ad una valutazione degli impatti che
alcune tipologie di opere possono avere sui predetti siti di importanza comunitaria
(art. 5 del D.P.R. n°357/97 – L.R. 12/4/2001 n°11). Detta valutazione cioè il controllo
sugli interventi piani e/o programmi è esercitato dal Ministero dell’Ambiente (nel caso
di piani e/o progetti a rilevanza nazionale) oppure dalla Regione (nel caso di piani e/o
progetti a rilevanza regionale).
Entro il 2004 dovevano essere designate le Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)
individuate tra i p.S.I.C., la cui importanza è stata riconosciuta e validata ,solo
successivamente , dalla Commissione e dagli stessi Stati Membri mediante
l’inserimento di un elenco definitivo. Le Z.S.C. e le Z.P.S. costituiscono ad oggi la rete
Natura 2000.
Alla designazione delle Z.S.C. farà seguito l’individuazione delle norme di
salvaguardia e l’adozione di eventuali piani di gestione.
In attesa della designazione delle Z.S.C. gli Stati Membri (e quindi l’Italia e le Regioni)
hanno l’obbligo di  gli
Habitat e le specie presenti in tutti i S.I.C. Ai sensi della direttiva Habitat . Ai sensi
dell’art. 4 del Regolamento di Attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR 357/97) le
Amministrazioni Regionali sono pertanto responsabili dell’adozione di opportune
misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli Habitat naturali e
seminaturali, degli Habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui tali
Siti sono stati individuati e proposti. I proponenti di Piani e progetti sono pertanto
obbligati ad attenersi a quanto prescritto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal DPR 357/97
con riferimento, in particolare alla procedura di Valutazione di Incidenza, ex art. 6
della Direttiva ed ex art. 5 del DPR 357/97, ferma restando l’eventuale attivazione
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della procedura di VIA, ex art. 5 e 10 del DPR 12/4/1996, L.R. n°11 del 12/4/2001, nei
casi prescritti.

2.1.5 DM 2/4/2000
Il Ministero dell’Ambiente ha reso pubblico il primo elenco delle Zone di Protezione
Speciale (Z.P.S.) e dei Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) proposti dalle Regioni
ed in attesa dell’approvazione dell’elenco definitivo da parte della Commissione
Europea con la finalità di consentire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela.

2.1.6 DM 3/9/2002
Le “Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000” (DM 3/09/2002 pubblicato sulla
G.U. n°224 del 24/09/2002) pongono l’attenzione su alcuni elementi innovativi quali:
La valorizzazione della funzionalità degli habitat e dei sistemi naturali attraverso la
valutazione non soltanto della qualità attuale del sito ma anche delle potenzialità che
hanno gli habitat di raggiungere un livello di maggiore complessità;
 La costituzione di una rete coerente tra gli insiemi dei siti per cui le misure di
conservazione individuate e l’eventuale piano di gestione elaborato devono trovare
collocazione nel quadro della rete;
· L’integrazione delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di
governo del territorio.
Quest’ultimo punto rende evidente la “trasversalità” della Rete Natura 2000 in materia
di pianificazione territoriale e/o di predisposizione dei Piani di Settore e/o di
predisposizione di Piani urbanistici e relative varianti.

2.1.7 DPR 12/3/2003 n.120
Il DPR 357/97 è stato modificato ed integrato con il DPR 12/3/2003 n°120 che ha
dato maggiore rilievo ed importanza alle misure di conservazione e tutela degli habitat
naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica 8 G.U. n. 124 del
30/5/2003) che ha introdotto notevoli innovazioni soprattutto in merito alla procedura
di valutazione d’incidenza per piani e progetti ed interventi ricadenti in aree pSIC e 22
ZPS.
 In particolare anche per gli interventi “non direttamente connessi e necessari al
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli
habitat presenti nel sito ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso”,
si rende necessaria la presentazione della valutazione di incidenza ambientale (art. 6
c. DPR n. 120/2003).
11

   L’AREA D’INTERVENTO

               ORTOFOTO CON L’INDICAZIONE DELL’AREA DEL P.D.L. – COMP. 50

Al fine di verificare il grado di sensibilità del territorio comunale oggetto di Piano, con
specifico riferimento alla salvaguardia degli habitat naturali e/o seminaturali e delle
specie animali e vegetali di pregio presenti nel territorio regionale, si è proceduto al
confronto dell’ambito territoriale interessato con le planimetrie, che riportano la
individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione
speciale (ZPS) nonché i siti delle zone umide presenti nella Regione.
Dalla verifica effettuata si evince che il territorio del comune di Nardò:
- non risulta interessato da alcuna perimetrazione Z.U (Ramsar);
- non risulta interessato da alcuna perimetrazione Z.P.S.;
- risulta interessato dai SIC:
o IT9150027 denominata Palude del Conte
o IT9150031 denominato masseria Zanzara
o IT9150013 denominata “Palude del Capitano”
o IT9150024 denominata Torre Inserraglio
o IT9150007 denominata Torre Uluzzo
- Risulta interessato da zona umida denominata Palude del Capitano
- Risulta interessato dal parco regionale attrezzato Portoselvaggio- Palude del
Capitano.

L’area di intervento non risulta interessata da nessuno dei siti sopra elencati, il più
vicino dei quali (Torre Uluzzo) è distante alcuni chilometri, come pure il parco
regionale attrezzato Portoselvaggio- Palude del Capitano.
12

3 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO URBANISTICO

Per la costruzione del quadro di riferimento urbanistico-territoriale è stato affrontato lo
studio dei documenti di pianificazione e programmazione relativi all’area vasta,
prodotti nel tempo da vari Enti territoriali (Regione, Provincia, Comuni, ecc.). Questo
quadro è stato definito al fine di fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra gli
strumenti di pianificazione delle aree protette e gli altri strumenti di pianificazione e di
programmazione territoriale vigenti.
Tali elementi sono stati ritenuti importanti al fine di valutare la compatibilità delle
previsioni che verranno successivamente effettuate dalla Comunità dell’area protetta
con quelle degli altri atti di pianificazione e di programmazione territoriale. Inoltre, si è
ritenuto di prendere in considerazione e investigare i seguenti strumenti di Piano (in
linea con le metodologie di indagine nell’ambito delle procedure di valutazione
impatto ambientale):
-Strumenti urbanistici locali;
-Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio ed i beni ambientali
(PUTT/PBA);
-Piano regionale di risanamento delle acque;
-Piano regionale e provinciale di sviluppo turistico;
-Piano regionale dei trasporti e piano provinciale.

3.1 PIANO REGOLATORE GENERALE
Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Nardò è il P.R.G. che classifica l’area
interessata dall’intervento di lottizzazione con le seguenti destinazioni e parametri:

*Tipizzazione :
- Zone C.7 – RESIDENZIALI DI SVILUPPO TURISTICO (N.T.A. art. 73)

*Indici:
-Indice di fabbricabilità fondiaria: IF = 1,20 mc/mq;
-Rapporto di copertura: RC = 0,25 mq/mq;
-Altezza massima: H max = 7,50 m;
-Numero di piani fuori terra: NP = 2 fuoriterra;
        per i complessi turistici tipo residence può essere consentito un parziale
secondo piano con superficie coperta non superiore al 50% di quella del piano
sottostante e altezza massima complessiva = 10.00m.;
-Distanza minima dai confini: D = 6,00 m;
-Arretramento dal filo stradale: minimo 6,00 m;
-Distacco minimo tra gli edifici: 12,00 m (salvo le aggregazioni di più cellule facenti
parte di un organismo unitario)
I predetti indici sono riferiti alle superfici fondiarie dei singoli comparti individuati con
destinazione omogenea C.7 nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.

* destinazioni:
-residenziali a carattere turistico stagionali;
-complessi turistico residenziali tipo residence;
-pensioni, piccoli ristoranti.
13

Il Piano di Lottizzazione in questione è stato redatto nel rispetto di quanto riportato nel
P.R.G. e nelle relative N.T.A..

                         STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA – COMP. 50
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STRALCIO P.R.G. DEL COMUNE DI NARDÒ (LOC.CENATE-MONDONUOVO)
15

3.2 PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO – PAESAGGIO (PUTT/P)

3.2.1 Livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento.

Il sito interessato dal progetto risulta assoggettato alle previsioni e alle prescrizioni del
P.U.T.T./paesaggio della Regione Puglia.
Con riferimento alle previsioni del P.U.T.T. (A.T.E.), l’area in questione è sottoposta a
vincolo paesaggistico ai sensi della L. n° 1497/39, come disposto dal D.M. 04.09.1975
e ricade in ambito territoriale esteso di valore relativo “D” per il quale gli indirizzi di
tutela (art. 2.02) prescrivono: “ Valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia
delle visuali panoramiche”.
Relativamente alle direttive di tutela di cui all’art. 3.05 delle NTA del PUTT, comma
2.4, “negli ambiti di valore relativo “D”, in attuazione degli indirizzi di tutela, le
previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio, devono
tener in conto l’assetto geo-morfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico
delle relative aree;…”.
L’intervento soddisfa gli indirizzi di tutela dell’ambito D degli ATE in quanto nell’area
interessata, pur non sussistendo visuali panoramiche da salvaguardare, la tipologia
edilizia e la composizione architettonica assicurano un’accettabile compatibilità
paesaggistica.

3.2.2 Configurazione, caratteri e componenti geo-morfo-idrogeologiche

L’area in questione ricade in una porzione territoriale caratterizzata da terreni costituiti
da calcareniti e sabbie, senza particolari problematiche sotto il profilo geologico e con
discrete caratteristiche geotecniche.
Nell’area di intervento non è segnalata idrologia superficiale, non risultano presenti
particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o rilevante ruolo nell’assetto
paesistico. Non sono riscontrabili versanti, crinali, lame, gravine ovvero elementi
caratterizzanti il territorio.
L’intervento, quindi, andrà ad incidere esclusivamente sulle aree interessate dai
fabbricati e pertanto il sito conserverà nel complesso l’assetto geomorfologico ed
idrogeologico attuale, non essendo previste modifiche di quote rispetto all’esistente
per le sistemazioni stradali ed esterne in genere.

3.2.3 Appartenenza a sistemi naturalistici

L’area di intervento non è caratterizzata da valenze o presenze di riconosciuto valore
scientifico e/o rilevante ruolo nell’assetto botanico-vegetazionale, né tanto meno la
stessa rientra all’interno di siti interessati da sistemi naturalistici degni di tutela.
Inoltre, dalle tavole del P.U.T.T. non risultano segnalati particolari componenti di
riconosciuto valore scientifico e/o rilevante ruolo nell’assetto botanico-vegetazionale.
Nell’area interessata non si rilevano presenze di macchia mediterranea, né di
vegetazioni tipiche locali, in quanto si tratta di area fortemente antropizzata
caratterizzata da coltivazioni seminativee uliveto.
16

3.2.4 Sistemi insediativi storici

Con riferimento al sistema «stratificazione storica dell’organizzazione insediativa»,
così come peraltro facilmente riscontrabile dalla cartografia tematica del P.U.T.T.,
l'area oggetto d'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di
particolari "emergenze" ovvero dalla presenza di componenti storico-culturali di
riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito
interessato.
L'area d'intervento non risulta direttamente interessata dalla presenza di luoghi della
memoria storica e della leggenda, da itinerari di significato storico, da percorsi della
transumanza e tratturi, da tracciati corrispondenti alle strade consolari, da strade e/o
luoghi panoramici.

3.2.5 Paesaggi agrari e usi civici

Nell’area di intervento non risultano presenti usi civici.

3.2.6 Tessiture territoriali storiche

Come già segnalato, l’area interessata è ubicata in zona periferica dell’abitato di
S.Isidoro e non sono presenti particolari valenze.

3.2.7 Appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o
      percorsi panoramici.

L’area non presenta particolarità panoramiche né appartiene a percorsi panoramici
particolari.

3.2.8 Appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica

L'area d'intervento non risulta direttamente interessata dalla presenza di luoghi della
memoria storica e della leggenda, da itinerari di significato storico, da percorsi della
transumanza e tratturi, da tracciati corrispondenti alle strade consolari, da strade e/o
luoghi panoramici.
Inoltre, come si evince dalla cartografia tematica del P.U.T.T., nell’area di intervento
non risultano segnalate e/o presenti grotte e beni architettonici extraurbani.

3.2.9 Presenza di beni culturali ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n.42/2004

Non sono presenti nelle immediate vicinanze particolari valenze tutelate.
Con riferimento al sistema «stratificazione storica dell’organizzazione insediativa»,
così come peraltro facilmente riscontrabile dalla cartografia tematica del P.U.T.T.,
l'area oggetto d'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di
particolari "emergenze" ovvero dalla presenza di componenti storico-culturali di
riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito
interessato.
17

3.2.10 Descrizione dello stato dei luoghi dopo l’intervento.

L’ambito territoriale interessato, localizzato in un’area interna compresa tra le località
“Li Santi” e “Lissandri”, è caratterizzato dalla presenza di alcuni fabbricati unifamiliari
a prevalente utilizzo stagionale, ubicati marginalmente al comparto, prevalentemente
lungo via Omero.
Parte di tali edifici, sono stati oggetto di condono edilizio mentre, i rimanenti, risultano
realizzati ante 01/09/67.
La presenza dei nuovi fabbricati previsti dal P.U.E. risulta irrilevante rispetto ai valori
paesistici e ambientali precedentemente analizzati, in quanto le caratteristiche di
coerenza del progetto dimostrano una sostanziale conformità con le valenze
ambientali esistenti quindi con un impatto visivo praticamente nullo, sia in riferimento
all’intrusione quanto all’ostruzione visiva e pertanto, con riferimento alle componenti:
-GEO-MORFO-IDROGEOLOGICHE
(idrologia superficiale e geomorfologia)
-BOTANICO-VEGETAZIONALI
(boschi-maccia-biotopi-parchi)
-COMPONENTI STORICO-CULTURALI
(vincoli e segnalazioni architettonici-archeologici, catasto delle grotte, usi civici),
l’area di intervento non rientra nelle aree soggette a tutela da parte delle N.T.A. del
P.U.T.T., né come area di pertinenza, né come area annessa.
Si precisa che tale verifica è stata effettuata sia rispetto alle cartografie degli ambiti
distinti, che rispetto alle valenze ambientali dello stato di fatto, che ancorché non
riportate nelle cartografie degli ambiti distinti del P.U.T.T., risultano tutelate dalle
N.T.A. del P.U.T.T stesso.
Pertanto il progetto proposto, per le analisi e considerazioni sopra riportate, si
presenta del tutto compatibile con la struttura paesaggistica dello stato di fatto in cui
si inserisce, senza incidere negativamente sulla tutela degli ambiti di maggior pregio
come tutelati dal P.U.T.T. paesaggio.
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                             VERIFICA AMBITI ESTESI PUTT/P

   3.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PTCP) DELLA PROVINCIA
      DI LECCE

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecce (PTCP) rappresenta il
principale strumento di ascolto e di governo che la Provincia mette a disposizione e
ha lo scopo di orientare le scelte e fare chiarezza nella complessità che un territorio a
livello provinciale può avere.
Tale Piano, alla luce delle previsioni normative della L.R. 20/2001 (Norme generali di
governo e uso del territorio), assume l’efficacia di Piano di Settore nell’ambito delle
materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell’ambiente, delle acque, della
difesa del suolo, delle bellezze naturali; assume, cioè, un ruolo fondamentale nella
tutela e nell’uso del territorio.
Scendendo dalla scala regionale a quella provinciale, il dettaglio di analisi
chiaramente si affina e consente una conoscenza più puntuale del territorio in
questione; analisi che coinvolge sia gli aspetti ambientali e naturalistici sia quelli
antropici, ovvero legati all’utilizzo e sfruttamento delle risorse del territorio.
Il PTCP offre una serie di scenari sull’utilizzazione, salvaguardia e valorizzazione
delle risorse e potenzialità presenti all’interno dei vari comuni della provincia leccese,
a partire da “fotografie” effettuate sullo stato dei luoghi.
La tavola di sintesi degli scenari di previsione nella quale è riportato il territorio di
intervento è la ptc 09.
31

Il piano provinciale per tali aree conferma le previsioni del PRG comunale
classificando le zone nel seguente modo:
-aree di potenziale espansione della dispersione insediativa;
-servizi generici;
-parchi urbani ed extraurbani.
L’intervento della lottizzazione quindi si presenta conforme alle previsioni del PTCP
della Provincia di Lecce.
32

                       TAVOLA PTCP DELLA PROVINCIA DI LECCE

3.4 PIANO DI BACINO - STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il PAI relativo al territorio di Nardò, è stato riadottato dall’Autorità di Bacino della
Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale in data 18.04.2011 e pubblicato il
14.06.2011; tuttora in corso di approvazione.
Analogamente alla precedente edizione, il P.A.I della Regione Puglia si compone
della Relazione Generale, della Relazione illustrativa, delle norme d’attuazione
nonché della Carta delle aree soggette a rischio idrogeologico. In particolare sono
state individuate e perimetrate sulla relativa cartografia le seguenti tipologie d’aree a
cui corrisponde una specifica classificazione della pericolosità da frana, della
pericolosità idraulica nonché della derivata classificazione del rischio. Alla predetta
classificazione è associata la relativa normativa di riferimento.
AREE A PERICOLOSITA’ DA FRANA
- PG3: aree a pericolosità da frana molto elevata
- PG2: aree a pericolosità da frana elevata
- PG1: aree a pericolosità da frana media e moderata
AREE A PERICOLOSITA’ IDRAULICA
- A.P.: aree ad elevata probabilità di inondazione
- M.P.: aree a moderata probabilità di inondazione
- B.P.: aree a bassa probabilità di inondazione
AREE A RISCHIO
- R4: aree a rischio molto elevato
- R3: aree a rischio elevato
- R2: aree a rischio medio
- R1: aree a rischio moderato
33

4.2.2.12.1 - L’Area di intervento
Con specifico riferimento alla cartografia allegata al Piano Stralcio per l’Assetto
idrogeologico della Regione Puglia (P.A.I.) si rileva che nel territorio comunale di
Nardò:
- sono presenti aree classificate a pericolosità da frana
- sono presenti aree classificate a pericolosità idraulica a media/bassa/alta probabilità
di inondazione;
-sono presenti aree classificate a “rischio medio” (R2) a “rischio elevato“ (R3) a
“rischio molto elevato (R4);
L’area interessata non presenta alcuna criticità geomorfoidrogeologica e pertanto non
si rilevano disarmonie con il Piano di Assetto Idrogeologico né motivi ostativi alla
realizzazione del Piano di Lottizzazione.

                                       -PAI-
              PIANO DI BACINO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
                        DELL’AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA
34

3.5 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Lo strumento del Piano di Tutela delle Acque è individuato dal D.Lgs. 152/99 come
strumento prioritario per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità
ambientale per i corpi idrici superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per
specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
Esso si configura come strumento di pianficazione regionale, di fatto sostitutivo dei
vecchi “Piani di risanamento”, e rappresenta un piano stralcio di settore del Piano di
Bacino ai sensi dell’art. 17 della L.183/1989. in virtù della sua natura di stralcio di
settore del Piano di Bacino, pertanto, se quest’ultimo rappresenta un piano strategico
per la definizione degli obiettivi e delle priorità degli interventi su scala di bacino, il
Piano di Tutela delle Acque si configura, invece, come piano di più ampio dettaglio di
scala regionale, elaborato e adottato dalle Regioni, ma comunque sottoposto al parere
vincolante delle Autorità di Bacino.
Il Piano è inteso non come semplice strumento vincolistico ma come strumento a
sostegno di processi di trasformazione e valorizzazione del territorio che sappiano
coniugare esigenze di sviluppo con esigenze di tutela della risorsa idrica.
L’area interessata dal P.U.E. è classificata dal Piano tra le “aree vulnerabili da
contaminazione salina”; non risulta interessata da opere di captazione; non è
classificata come “zona di protezione speciale idrogeologica”
In armonia con quanto previsto dalla vigente normativa, il piano di lottizzazione
presenta una rete idrica collegata alla rete urbana presente in corrispondenza della
viabilità esistente, gestita dall’AQP, e una rete di fogna nera urbana che, partendo
dai lotti e fabbricati dell’insediamento in progetto, garantisce la raccolta dei reflui
convogliandoli al punto di localizzazione del depuratore. Lo smaltimento dei reflui
depurati avverrà mediante dispersione per subirrigazione regolamentare.
Inoltre, il sistema adottato in progetto permetterà, se e quando sarà realizzato un
sistema di fogna nera pubblica, di allacciarsi facilmente allo stesso disattivando il
depuratore, o non realizzandolo se tale opera dovesse essere realizzata prima della
costruzione dell’insediamento, oppure, se al momento della realizzazione venga
verificata l’economicità di allacciamento alla rete esistente in località “Mondonuovo”,
mediante la realizzazione di un impianto di sollevamento in sostituzione del
depuratore previsto.
L’art. 100 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, inoltre, riporta ” 3. Per insediamenti,
installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni
individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che
raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di
adeguamento degli scarichi a detti sistemi”.
La lottizzazione in questione prevedendo la realizzazione di un insediamento turistico-
residenziale produce solo scarichi domestici e quindi rientra tra gli interventi isolati per
i quali è possibile individuare sistemi alternativi per lo scarico e trattamento dei reflui.
Il sistema depurativo individuato dal progetto ha caratteristiche prestazionali tali da
soddisfare la normativa nazionale e regionale, inoltre, il piano di lottizzazione riporta
solo gli schemi delle reti tecnologiche che saranno successivamente oggetto di
progettazioni esecutive specifiche e realizzate come opere di urbanizzazione primaria.
Per tutto quanto innanzi, non si rilevano disarmonie tra le previsioni progettuali del
P.U.E. ed il Piano di Tutela delle Acque, fermo restando l’ottemperanza alle
prescrizioni regolamentari in ordine allo smaltimento dei reflui depurati e delle acque
meteoriche di cui all’Appendice A1 al Piano Direttore – Decr. Comm. Del. n.191 del
16.06.2002.
35

Inoltre, considerando i possibili impatti:
    - 1 - deviazioni o alterazioni assetto idraulico di corsi d’acqua;
    - 2 - modifica di scorrimento di acque meteoriche superficiali;
    - 3 - inquinamento di acque superficiali da scarichi diretti;
    - 4 - inquinamento di acque superficiali per dilavamento meteorico di aree
        inquinate;
    - 5 - interferenze negative con l’attuale sistema di distribuzione idrica;
le opere previste dal P.U.E. non comportano impatti significativi poiché:

1    – l’idrologia superficiale nelle aree direttamente interessate dalle opere risulta
assente ;
2   –in considerazione della conformazione geomorfologica delle aree interessate
      pressochè pianeggianti e che non presentano depressioni o compluvi con
      rischio di creazione di possibili ristagni nelle parti più depresse o “effetto
      barriera” al naturale scorrimento di acque meteoriche superficiali;
3   - in considerazione dell’ubicazione delle aree interessate dal P.U.E. e della
      tipologia      delle opere previste si esclude qualunque forma di immissione
      diretta nei corpi idrici esistenti;
4   – gli interventi previsti dal P.U.E. non prevedono depositi superficiali di sostanze
      nocive o pericolose per la salute pubblica che potrebbero essere veicolate in
      corpi idrici superficiali per ruscellamento delle acque meteoriche;
5   – la realizzazione delle opere previste dal P.U.E non comporterà alcuna
      interruzione dell’alimentazione di derivazioni idriche o interventi che potrebbero
      incidere sulla disponibilità delle risorse idriche attualmente disponibili.

3.6 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

II Piano Attuativo 2009-2013 del Piano Regionale Trasporti della Regione Puglia e
redatto in conformità all'art. 7 delia L.R. 18/2002, come modificata dalla LR 32/2007 ,
e sulla base dei contenuti della L.R. 16 del 23 giugno 2008 riguardante i "Principi,
indirizzi e linee di intervento in materia di Piano Regionale dei Trasporti".
II Piano Attuativo definisce gli interventi infrastrutturali per Ie modalità stradale,
ferroviaria, marittima ed aerea e delle relative caratteristiche, interrelazioni e priorità di
attuazione.
L' elaborazione del Piano Attuativo e stato caratterizzato da:
- pianificazione e programmazione particolarmente congiunta dell'Amministrazione
regionale e di molti Enti Locali pugliesi;
- il principio della co-modalita, la sostenibilità delle scelte del Piano e il riconoscimento
delle priorità strategiche.
E' stata effettuata una classificazione della rete di interesse regionale al fine di
elevare i livelli di servizio, di sicurezza e di informazione a residenti, operatori
economici e turisti che si muovono nella regione. La predetta classificazione ha
considerato non solo i grandi assi di comunicazione ma anche gli indispensabili snodi
per I'accesso a servizi a valenza strategica, a porti, aeroporti e interporti, nonchè gli
elementi di viabilità a servizio di poli produttivi e sistemi territoriali a valenza regionale
strategica paesaggistico-ambientale (parchi, sistemi turistici, ecc.).
- II Piano, relativamente al sistema ferroviario, ne riconosce il ruolo di elemento
ordinatore della rete di trasporto pubblico e di grande opportunità per il trasporto delle
merci in sinergia con il sistema dei porti. I potenziamenti in corso di completamento
36

sulla linea adriatica e la previsione della nuova linea AC Bari-Napoli sono considerate
dal Piano opportunità strategiche per migliorare I'integrazione della regione con iI
resto del paese. La interoperabilità tra Ie reti e la gerarchizzazione dei servizi
ferroviari passeggeri consentiranno alla ferrovia di esprimere Ie proprie potenzialità.
- Le linee di intervento del Piano in materia di trasporto marittimo si concentrano sugli
strumenti organizzativi, tecnologici, infrastrutturali che possono integrare i porti
pugliesi, al fine di contribuire all'affermazione della Puglia come piattaforma logistica
nel contesto internazionale, anche attraverso I'apertura di rotte di Autostrade del
Mare e in un'ottica di sviluppo sul lungo periodo che sfrutta la connessione can il
Corridoio VIII e il Corridoio 1.
-Per quanta attiene al trasporto aereo, la funzione che il Piano si assume e quella di
riconoscere quali interventi, in parte già delineati dal Masterplan del sistema
aeroportuale pugliese (Aeroporti di Puglia) e in parte derivanti dai meccanismi del
mercato, possono assumere una valenza strategica rispetto al sistema complessivo
della mobilita pugliese e quali azioni di supporto possono massimizzare i risultati delle
strategie in corso, in particolare nell'ottica della co-modalita che conforma tutto il
Piano.
II P.R.T. e’ articolato per bacini e per reti nelle varie modalità del trasporto e definisce
in particolare:
gli interventi sulla rete ferroviaria;
gli interventi sugli aeroporti; gli interventi sui centri merci.
Viene attuato per il P.R.T. un "processo di pianificazione" ovvero una costruzione
continua nel tempo del disegno di riassetto dei sistemi di trasporto regionali attraverso
azioni che tendono a superare la tradizionale separazione tra una programmazione
tipicamente settoriale, quale e quella trasportistica, e Ie politiche territoriali.

3.6.1 L’area d’intervento
II territorio di Nardò è intersecato da una fitta rete di strade di tipo provinciale e
comunale. E' prevista, nel piano attuativo regionale dei trasporti, I'adeguamento della
SP359 Nardo-Avetrana al Tipo C cioè con un allargamento consistente della stessa
anche se in zona a vincolo paesaggistico 1497/39. L'allargamento della strada
provinciale è necessario in quanto soprattutto nella stagione estiva, si subiscono Ie
esternalità di un traffico che raggiunge elevati livelli di congestione.
I tempi di realizzazione sono il 2013 ed il completamento dell'intero asse 2020.
Questo adeguamento non interessa direttamente I'area di intervento e pertanto non si
rilevano disarmonie tra il Piano in progetto ed il Piano Regionale dei Trasporti di cui
sono qui di seguito rappresentati anche i futuri sviluppi nelle diverse modalità:.
37

      STRADE

SISTEMA AEROPORTUALE
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ELIPORTI

FERROVIE
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                                          PORTI

3.7 VINCOLI SUL TERRITORIO

L’area interessata dal Piano è soggetta al vincolo paesaggistico: ex Legge n.1497/3.

Il PUTT/P individua e classifica il territorio secondo ambiti territoriali omogenei, per
ciascuno dei quali vengono definiti gli indirizzi di tutela; nella specie l’area interessata
viene riportata nell’ambito (ATE) di valore relativo “D” in cui “…le previsioni
insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio, devono tener in
conto l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idro-geologico delle
relative aree…”
Nelle tavole del P.U.T.T. il sito non è interessato da emergenze riguardanti il sistema
dell’assetto geologico, geomorfologico, ed idrogeologico, della copertura botanico-
vegetazionale e colturale e il sistema della stratificazione storica dell’organizzazione
insediativa.
L’area interessata, inoltre, essendo parzialmente interessata da edifici residenziali e
caratterizzata da coltivazioni seminative e uliveti, risulta fortemente antropizzata per
cui, la qualità del paesaggio, avendo perduto i caratteri propri della naturalità, non
possiede aspetti propri degli habitat naturali compatibili con la presenza di avifauna.
40

3.8 ZONE S.I.C. E Z.P.S.

L’area del comparto n. 50 non ricade in alcuna zona S.I.C. e Z.P.S. anche se nel
territorio di Nardò siano state individuate aree S.I.C.; in particolare quella più vicina
risulta essere la IT9150007 denominata Torre Uluzzo che dista alcuni chilometri dal
sito e pertanto, l‘intervento non può incidere sulle valenze ambientali tutelate dal SIC.

                                  AREE S.I.C. E ZPS

3.9 RISERVE NATURALI E PARCHI

L’area del comparto n. 50 non ricade in alcuna Riserva Naturale o Parco, che pure
sono presenti nel territorio di Nardò (- Riserva Naturale Orientata Regionale Palude
del Conte e Duna costiera - Parco naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del
Capitano) e pertanto, l‘intervento non può incidere sulle valenze ambientali tutelate
da dette aree.
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