RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE - "COMPARTO N. 50 del P.R.G. vigente"
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
1 CITTA’ DI NARDO’ PROVINCIA DI LECCE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO “COMPARTO N. 50 del P.R.G. vigente” VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (ART.12 D.Lgs. 16/1/2008 n°4) RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
2 1. PREMESSA 1.1 - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 1.2 - IL SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE 1.3 - METODOLOGIA 2. QUADRO NORMATIVO 2.1 - SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DI IMPORTANZA COMUNITARIA 2.1.1 - ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE 2.1.2 - DIRETTIVA 409/79 2.1.3 - DIRETTIVA 92/43/CEE-HABITAT 2.1.4 - DPR 8/9/1997 n.357 2.1.5 - DM 2/4/2000 2.1.6 - DM 3/9/2002 2.1.7 - DPR 12/3/2003 n.120 2.1.8 - L’AREA D’INTERVENTO 3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO URBANISTICO 3.1- PIANO REGOLATORE GENERALE 3.2 - PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO – PAESAGGIO (PUTT/P) 3.2.1 - LIVELLI DI TUTELA OPERANTI NEL CONTESTO PAESAGGISTICO E NELL’AREA DI INTERVENTO. 3.2.2 - CONFIGURAZIONE, CARATTERI E COMPONENTI GEO-MORFO- IDROGEOLOGICHE 3.2.3 - APPARTENENZA A SISTEMI NATURALISTICI 3.2.4 - SISTEMI INSEDIATIVI STORICI 3.2.5 - PAESAGGI AGRARI E USI CIVICI 3.2.6 - TESSITURE TERRITORIALI STORICHE 3.2.7 - APPARTENENZA A PERCORSI PANORAMICI O AD AMBITI DI PERCEZIONE DA PUNTI O PERCORSI PANORAMICI. 3.2.8 - APPARTENENZA AD AMBITI A FORTE VALENZA SIMBOLICA 3.2.9 - PRESENZA DI BENI CULTURALI AI SENSI DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. N.42/2004 3.2.10 DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI DOPO L’INTERVENTO. 3.3 - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PTCP) DELLA PROVINCIA DI LECCE 3.4 - PIANO DI BACINO -STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 3.5 - PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 3.6 - PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI 3.7 - VINCOLI SUL TERRITORIO 3.8 - ZONE S.I.C. E Z.P.S. 3.9 - RISERVE NATURALI E PARCHI 4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 4.1 - DATI CATASTALI E SUPERFICIE TERRITORIALE 4.2 - IL SITO D’INTERVENTO 4.3 - ZONIZZAZIONE
3 4.4 - VIABILITÀ 4.5 - EDILIZIA 4.5.1 - EDILIZIA RESIDENZIALE 4.5.2 - EDILIZIA NON RESIDENZIALE (servizi della residenza) 4.6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 4.6.1 - VIABILITÀ (strade, piazze, parcheggi pubblici) 4.6.2 - APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE IDRICA 4.6.3 - IMPIANTO FOGNANTE 4.6.4 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETE ELETTRICA 4.7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 5. QUADRO DI RIFERIMENTO NATURALISTICO-AMBIENTALE 5.1 - ASPETTI ABIOTICI 5.1.1 - ASPETTI CLIMATOLOGICI 5.1.1.1 - TEMPERATURA 5.1.1.2 - PIOVOSITÀ 5.1.1.3 - UDOMETRIA 5.1.1.4 - VENTOSITÀ 5.1.1.5 - INDICE DI ARIDITÀ 5.1.1.6 - RUMORE E VIBRAZIONI 5.1.2 - ASPETTI GEOLOGICI - INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 5.1.2.1 - TERRE ROSSE - OLOCENE – ATTUALE 5.1.2.2 - CARATTERI IDROGEOLOGICI GENERALI 5.2 - LE COMPONENTI BIOTICHE 5.2.1 - LA FLORA 5.2.2 - LA FAUNA 6. ACUSTICA AMBIENTALE 7. COERENZA DEL PIANO CON OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 7.1 - VERIFICA DI COERENZA ESTERNA 7.2 - VERIFICA DI COERENZA INTERNA 7.3 - INFLUENZE DI PIANO 7.3.1 - ALTRE ATTIVITÀ 7.3.2 - UBICAZIONE DELLE OPERE 7.3.3 - NATURA DELLE OPERE 7.3.4 - DIMENSIONE DELLE OPERE 7.3.5 - CONDIZIONI OPERATIVE 7.3.6 - UTILIZZO DELLE RISORSE 7.3.7 - RILEVANZA DEL PIANO NEL SETTORE AMBIENTALE 7.3.8 - INFLUENZA DEL PIANO SU ALTRI PIANI E/O PROGRAMMI 7.3.9 - INFLUENZA SULL’AMBIENTE IN FASE DI CANTIERE 7.3.10 - INFLUENZA SULL’AMBIENTE IN FASE DI ESERCIZIO 7.4 - INTERVENTI DI COMPATIBILIZZAZIONE 8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
4 1 – PREMESSA Qualsiasi intervento dell’uomo sull’ambiente, a prescindere dalla tipologia dell’opera considerata, determina comunque una variazione delle condizioni originarie del sistema ambientale in cui detto intervento va a collocarsi; pertanto l’identificazione della natura, dell’entità e della reversibilità o meno degli impatti di un’opera, assume un significato alquanto importante per perseguire il cosiddetto ovvero per esercitare “ex ante” un controllo sulle variazioni in genere che potrebbero essere indotte dall’opera sull’ambiente. La conoscenza degli impatti ovvero degli effetti positivi e/o negativi rivenienti dalla realizzazione di un’opera costituisce comunque, in ogni caso, un ottimale ausilio al momento decisionale di cui la Valutazione Ambientale Strategica (VAS),relativa a piani e programmi, nonché la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A) relativa a progetti, costituiscono sicuramente gli strumenti più importanti. A tal proposito in Puglia riscontriamo una notevole difficoltà di disporre di tali dati ambientali a causa della carenza dei sistemi conoscitivi che, allo stato attuale, non consentono di operare su valori aggiornati, riferibili ad unità territoriali adeguate ed in grado di fornire un quadro completo delle complesse interazioni tra intervento ed ambiente. Da quanto sopra ne deriva che spesso lo studio di verifica e/o di impatto ambientale assume un carattere descrittivo dell’itinerario “condizione – causa – effetto”. Il presente studio è sostanzialmente volto ad analizzare le presumibili variazioni che potrebbero essere indotte dall’intervento in progetto sulle diverse componenti ambientali che attualmente caratterizzano l’ambito territoriale oggetto d’intervento. 1.1 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) La Direttiva Europea 2001/42/CEE, concernente “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale”, entrata in vigore il 21/07/01, introduce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Essa costituisce un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali indotte dalla realizzazione di piani e programmi, teso a “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e a contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali, all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di un “piano”, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile” (art. 1 della Direttiva 2001/42/CEE). Secondo l’art 5 della stessa Direttiva, il rapporto ambientale deve contenere l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che il piano potrebbe avere sull’ambiente così come le possibili alternative. In sintesi, la Valutazione Ambientale Strategica assolve al compito di verificare la coerenza delle proposte pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità, a differenza della V.I.A. che si applica invece a singoli progetti di specifiche opere. Questo nuovo approccio, che supera la semplice valutazione preventiva degli impatti di determinati progetti appartenenti alle categorie, descritte dalle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), nasce dalla consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di progetti puntuali ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, che innestano logiche sinergiche, interazioni, interferenze territoriali, e che dalla valutazione ambientale strategica possono trarre non solo elementi di “veto”, ma
5 anche nuovi indirizzi per il miglioramento delle politiche di trasformazione connesse ai piani stessi. Nell’evoluzione degli studi territoriali, va consolidandosi la prassi di un approccio complessivo al territorio, nel senso che gli strumenti di pianificazione, direttamente e indirettamente, influenzano le trasformazioni nel campo biotico, abiotico e umano. L’applicazione di questo approccio organico è reso possibile dalle tecniche più avanzate di pianificazione urbanistica, in quanto attraverso esse si possono attivare tutte le leve per rendere coordinati “disegni urbanistici” con “disegni ecologici”. La pianificazione locale, in particolare, assume in sé tutta una serie di analisi e di valutazioni a scala comunale, ma non può perdere i riferimenti alle strategie territoriali a scala intercomunale, regionale, nazionale ed internazionale, in quanto spesso le politiche urbanistiche locali hanno effetti significativi in ambiti molto più vasti . La legislazione nazionale, con il DLgs 3/4/2006 n°1 52 recante norme in materia ambientale e con il successivo DLgs 16/1/2008 n°4 r ecante ulteriori disposizioni correttive ed integrative al predetto Decreto, introduce un quadro legislativo organico in materia ambientale ed in particolare, oltre a disciplinare le procedure ed i contenuti per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (Ippc), introduce anche , all’art.3- quater, il principio del cosiddetto “ sviluppo sostenibile”. Secondo la normativa regionale la VAS ha la finalità di verificare in modo esplicito la coerenza delle scelte di piano con gli obbiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio che la Regione Puglia ha definito prioritari nell’ art.1 della LR n°20/2001. 1.2 IL SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE Come in precedenza evidenziato, l’evoluzione delle discipline ambientali nonché soprattutto la normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia di pianificazione e/o progettazione, considerano ormai l’ambiente come risorsa e come dato da tenere in debito conto in un qualsiasi processo di pianificazione e/o progettazione. Il problema quindi non è quello di ipotizzare un blocco dell’uso economico delle risorse, e quindi delle trasformazioni dell’ambiente, quanto quello di “selezionare i diversi livelli di manomissione ammissibili fino a definire ambienti suscettibili di manomissione zero; di misurare in modo preciso gli effetti reali di tali manomissioni (tenendo conto delle tecnologie); di scegliere tra diversi tipi di manomissione quelle più opportune……da garantire comunque e sempre livelli di salubrità, igiene ecc…”. L’ambiente quindi, nella progettazione e/o nella pianificazione territoriale ed urbanistica che utilizza rispettivamente metodologie proprie della V.I.A.,e della VAS diventa un dato imprescindibile che non implica necessariamente una impotenza assoluta verso la manomissione. Si passa cioè da una ”manomissione condizionata alle condizioni per la manomissione”. Presupposto fondamentale affinché il dato-ambiente non risulti comunque selezionato e superficiale (cosa che spesso avviene nella V.I.A. per singoli progetti dove la considerazione delle variabili ambientali avviene in modo necessariamente selezionato in rapporto allo specifico progetto) è che la conoscenza dell’ambiente sia “permanente, completa, integrata e un a priori”. La disponibilità dei dati sulla realtà ambientale esistente costituisce pertanto una prima base per qualsiasi ipotesi di valutazione relativa al singolo progetto e/o piano nonché ad eventuali alternative .
6 Per un utilizzo ottimale delle procedure si rende necessario pertanto realizzare, attraverso diverse forme d’indagine o rilevamento, una banca dati sull’ambiente, suddiviso per aree omogenee e secondo criteri significativi dal punto di vista ambientale ed ecologico. Anche la sola realizzazione di un back-ground informativo omogeneo sulla struttura ambientale esistente risulterebbe già di per sé un grosso risultato che porterebbe non solo alla conoscenza approfondita del dato ambientale esistente ma anche implicitamente indicherebbe le modalità per l’utilizzo corretto del sistema ambientale stesso evitando pertanto lo spreco di risorse. Il sistema informativo che occorrerebbe realizzare rappresenterebbe quindi la descrizione di dettaglio delle condizioni “iniziali” dell’ambiente prima che questo sia interessato da un ipotetico intervento e come tale costituirebbe il supporto iniziale necessario per qualunque procedura di V.I.A. e/o processo di VAS. L’assenza di dati ambientali “ufficiali” inseriti in uno specifico sistema informativo spesso rappresenta il vero limite oggettivo alle procedure di VIA e/o VAS. Del sistema informativo ambientale di cui trattasi, come del resto in qualsiasi altro, l’elemento base sarebbe senza dubbio costituito dal dato relativo ad ogni singola componente ambientale da cui derivare poi, nei processi di VIA e di VAS, l’informazione nonché, successivamente, la conoscenza della struttura ambientale dell’ambito territoriale considerato quale necessario supporto al momento decisionale ovvero al progetto. Quanto sopra in considerazione dell’ovvio presupposto che solo attraverso la definizione del quadro conoscitivo del sistema ambientale è possibile procedere ad una corretta pianificazione e/o progettazione “sostenibile”. 1.3 METODOLOGIA Il presente studio, pur riportando i predetti contenuti minimi previsti per legge e riferiti ad una Valutazione Ambientale Strategica finalizzata alla redazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, per una corretta impostazione metodologica ed espositiva, procederà alla definizione di tre quadri di riferimento: • quello programmatico, • quello progettuale e • quello ambientale. Nel quadro di riferimento programmatico il presente studio fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra il Piano in progetto e gli atti di pianificazione e/o programmazione territoriale e settoriale esistenti.
7 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2.1 SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DI IMPORTANZA COMUNITARIA 2.1.1 ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE Uno dei primi atti di cooperazione internazionale in tema di tutela ambientale è certamente rappresentato dalla “Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale, specialmente come Habitat d’uccelli acquatici” sottoscritta nel 1971 a Ramsar (Iran) e ratificata dall’Italia con il D.P.R. n. 448 del 13/3/1976. Sono state individuate sul territorio italiano n. 47 zone umide d’importanza internazionale, di cui n. 3 in Puglia (Saline di Margherita di Savoia, Torre Guaceto, Le Cesine). Le zone umide svolgono un ruolo importante soprattutto per le specie dell’avifauna migratoria che, prevalentemente, seguono percorsi paralleli alla linea di costa e stazionano proprio nelle zone umide ivi localizzate dove “fanno tappa” per riposarsi ed alimentarsi. Proprio in funzione del predetto comportamento dell’avifauna migratrice la Convenzione di Ramsar è finalizzata alla protezione ed alla conservazione di queste zone umide e raggruppa le seguenti tipologie di ambienti: "aree palustri, acquitrinose, morbose o comunque specchi d'acqua, naturali o artificiali, permanenti o temporanei con acqua ferma o corrente, salmastra o salata, compresi i tratti di mare, la cui profondità non eccede i sei metri con la bassa marea". Le zone umide sono importantissime, oltre che per l’avifauna migratoria, anche per l'uomo sia dal punto di vista biologico (le zone umide sono fra gli ecosistemi più ricchi di vita in assoluto, secondi per produttività solo alle foreste tropicali), che economico e sociale; hanno inoltre un rilevante ruolo ecologico di cui l'uomo raccoglie quotidianamente i benefici, posseggono funzioni quali: controllo delle piante, purificazione delle acque, stabilizzazione delle coste, controllo dell'attività erosiva, trattenimento di sedimenti ed inquinanti e stabilizzazione del microclima. 2.1.2 DIRETTIVA 409/79 Con la direttiva comunitaria n. 409/79 “Protezione della specie di uccelli selvatici e dei loro Habitat” si fa obbligo agli Stati membri di classificare i territori idonei come “Zone di protezione speciale (Z.P.S.)” per le specie particolarmente vulnerabili e di adottare misure per il controllo del prelievo venatorio delle varie specie, subordinandolo alla conservazione delle stesse. Va precisato che la direttiva n. 409/79 è stata formalmente recepita in Italia solo nel 1992 con la legge n. 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e l’esercizio venatorio. 2.1.3 DIRETTIVA 92/43/CEE-HABITAT Successivamente è intervenuta la direttiva n. 92/43/CEE denominata “Habitat” inerente la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali; tale nuova direttiva prevede l’istituzione di un sistema europeo di aree protette, denominato Natura 2000, in un quadro complessivo di protezione degli Habitat e delle specie minacciate nell’Unione Europea. La direttiva “Habitat” ha l’obiettivo di contribuire a salvaguardare, (tenendo conto delle esigenze economiche, culturali e sociali locali), la biodiversità mediante la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio comunitario.
8 Una volta che il sito d’importanza comunitaria sarà definitivamente inserito nell’elenco lo stato membro designerà tale area quale Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) in cui verranno applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli Habitat naturali che implicano, all’occorrenza, appropriati piani di gestione. L’insieme delle Z.S.C. costituirà una rete ecologica chiamata Natura 2000 (entro il 2004) che dovrà garantire la salvaguardia “in situ” della flora e della fauna e degli Habitat dell’Unione Europea. Con delibera n. 2305 del 30 maggio 1995 la Regione Puglia ha accettato l’incarico del Ministero dell’Ambiente di realizzare, sul proprio territorio regionale, il censimento dei siti di importanza comunitaria (1^ fase scadenza 31/12/1995) e dei biotopi di importanza regionale o locale (2^ fase scadenza 31/12/96). A seguito d’affidamento d’incarico a referenti scientifici segnalati dalla Società Botanica Italiana, dall’Unione Zoologica Italiana e dalla Società Italiana di Ecologia, la Regione Puglia ha realizzato il primo elenco dei siti di importanza comunitaria proposti per l’inserimento nella rete “Natura 2000” trasmettendo detto elenco al Ministero dell’Ambiente ed all’Unione Europea. Il gruppo di lavoro formato dalla Regione Puglia ha già individuato, sulla base di criteri scientifici, un censimento esaustivo dei siti europei di interesse naturalistico aventi i seguenti requisiti: 1) Habitat prioritari o di interesse comunitario di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43 CEE e successive integrazioni; 2) Specie vegetali incluse nell’Allegato II della Direttiva 92/43 CEE e nella convenzione CITES integrate, per quanto riguarda l’Italia, da quelle presenti nel “libro rosso delle Piante d’Italia” e nella “Lista Rossa” della Società Botanica Italiana; 3) Specie animali elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43 CEE e nella Convenzione CITES. In particolare sono stati individuati, a seguito di una prima definizione (risalente al 1996), i seguenti Siti d’Importanza comunitaria e Zone di Protezione Speciale presenti nella Regione Puglia (D.G.R. 8/10/02 n°1157 di rece pimento della revisione tecnica effettuata dall’Ufficio Parchi Riserve Naturali dell’Assessorato Regionale all’Ambiente). E’ opportuno precisare che per Z.P.S. s’intendono quelle zone di protezione già istituite ed individuate dalle Regioni lungo le rotte di migrazione dell’avifauna finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli Habitat interni a tali zone ed ad esse limitrofi sulle quali si deve provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all’elenco allegato alla direttiva 79/409/CEE – 85/411/CEE – 91/244/CEE. E’ opportuno, altresì, specificare che per S.I.C. si definisce un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di Habitat naturale di cui all’allegato A (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357) o di una specie di cui all’allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica “Natura 2000” al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti d’importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.
9 2.1.4 DPR 8/9/1997 n.357 Con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” lo Stato Italiano ha disciplinato le procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli Habitat naturali elencati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E allegati al regolamento. L’emanazione del regolamento, pur tenendo conto delle esigenze economiche sociali, culturali nonché delle particolarità regionali e locali, ha comunque fissato non delle vere e proprie misure di salvaguardia ma bensì delle “procedure di controllo” degli interventi al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli Habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario (art. 4 Misure di conservazione – art. 5 valutazione di incidenza). Quanto sopra nelle more dell’approvazione dei siti da parte dell’Unione Europea e della loro successiva designazione, da parte dello Stato Italiano, quali Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.). Le predette procedure di controllo tengono conto degli effetti che il progetto e/o la pianificazione e programmazione territoriale può avere sul sito di importanza comunitaria (S.I.C.) con riferimento agli obbiettivi di conservazione del medesimo. Dette procedure sono altresì applicabili anche alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Pertanto gli interventi sono comunque subordinati “alla valutazione di incidenza” ovvero ad una valutazione degli impatti che alcune tipologie di opere possono avere sui predetti siti di importanza comunitaria (art. 5 del D.P.R. n°357/97 – L.R. 12/4/2001 n°11). Detta valutazione cioè il controllo sugli interventi piani e/o programmi è esercitato dal Ministero dell’Ambiente (nel caso di piani e/o progetti a rilevanza nazionale) oppure dalla Regione (nel caso di piani e/o progetti a rilevanza regionale). Entro il 2004 dovevano essere designate le Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) individuate tra i p.S.I.C., la cui importanza è stata riconosciuta e validata ,solo successivamente , dalla Commissione e dagli stessi Stati Membri mediante l’inserimento di un elenco definitivo. Le Z.S.C. e le Z.P.S. costituiscono ad oggi la rete Natura 2000. Alla designazione delle Z.S.C. farà seguito l’individuazione delle norme di salvaguardia e l’adozione di eventuali piani di gestione. In attesa della designazione delle Z.S.C. gli Stati Membri (e quindi l’Italia e le Regioni) hanno l’obbligo di gli Habitat e le specie presenti in tutti i S.I.C. Ai sensi della direttiva Habitat . Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR 357/97) le Amministrazioni Regionali sono pertanto responsabili dell’adozione di opportune misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli Habitat naturali e seminaturali, degli Habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui tali Siti sono stati individuati e proposti. I proponenti di Piani e progetti sono pertanto obbligati ad attenersi a quanto prescritto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal DPR 357/97 con riferimento, in particolare alla procedura di Valutazione di Incidenza, ex art. 6 della Direttiva ed ex art. 5 del DPR 357/97, ferma restando l’eventuale attivazione
10 della procedura di VIA, ex art. 5 e 10 del DPR 12/4/1996, L.R. n°11 del 12/4/2001, nei casi prescritti. 2.1.5 DM 2/4/2000 Il Ministero dell’Ambiente ha reso pubblico il primo elenco delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e dei Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) proposti dalle Regioni ed in attesa dell’approvazione dell’elenco definitivo da parte della Commissione Europea con la finalità di consentire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela. 2.1.6 DM 3/9/2002 Le “Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000” (DM 3/09/2002 pubblicato sulla G.U. n°224 del 24/09/2002) pongono l’attenzione su alcuni elementi innovativi quali: La valorizzazione della funzionalità degli habitat e dei sistemi naturali attraverso la valutazione non soltanto della qualità attuale del sito ma anche delle potenzialità che hanno gli habitat di raggiungere un livello di maggiore complessità; La costituzione di una rete coerente tra gli insiemi dei siti per cui le misure di conservazione individuate e l’eventuale piano di gestione elaborato devono trovare collocazione nel quadro della rete; · L’integrazione delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio. Quest’ultimo punto rende evidente la “trasversalità” della Rete Natura 2000 in materia di pianificazione territoriale e/o di predisposizione dei Piani di Settore e/o di predisposizione di Piani urbanistici e relative varianti. 2.1.7 DPR 12/3/2003 n.120 Il DPR 357/97 è stato modificato ed integrato con il DPR 12/3/2003 n°120 che ha dato maggiore rilievo ed importanza alle misure di conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica 8 G.U. n. 124 del 30/5/2003) che ha introdotto notevoli innovazioni soprattutto in merito alla procedura di valutazione d’incidenza per piani e progetti ed interventi ricadenti in aree pSIC e 22 ZPS. In particolare anche per gli interventi “non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso”, si rende necessaria la presentazione della valutazione di incidenza ambientale (art. 6 c. DPR n. 120/2003).
11 L’AREA D’INTERVENTO ORTOFOTO CON L’INDICAZIONE DELL’AREA DEL P.D.L. – COMP. 50 Al fine di verificare il grado di sensibilità del territorio comunale oggetto di Piano, con specifico riferimento alla salvaguardia degli habitat naturali e/o seminaturali e delle specie animali e vegetali di pregio presenti nel territorio regionale, si è proceduto al confronto dell’ambito territoriale interessato con le planimetrie, che riportano la individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) nonché i siti delle zone umide presenti nella Regione. Dalla verifica effettuata si evince che il territorio del comune di Nardò: - non risulta interessato da alcuna perimetrazione Z.U (Ramsar); - non risulta interessato da alcuna perimetrazione Z.P.S.; - risulta interessato dai SIC: o IT9150027 denominata Palude del Conte o IT9150031 denominato masseria Zanzara o IT9150013 denominata “Palude del Capitano” o IT9150024 denominata Torre Inserraglio o IT9150007 denominata Torre Uluzzo - Risulta interessato da zona umida denominata Palude del Capitano - Risulta interessato dal parco regionale attrezzato Portoselvaggio- Palude del Capitano. L’area di intervento non risulta interessata da nessuno dei siti sopra elencati, il più vicino dei quali (Torre Uluzzo) è distante alcuni chilometri, come pure il parco regionale attrezzato Portoselvaggio- Palude del Capitano.
12 3 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO URBANISTICO Per la costruzione del quadro di riferimento urbanistico-territoriale è stato affrontato lo studio dei documenti di pianificazione e programmazione relativi all’area vasta, prodotti nel tempo da vari Enti territoriali (Regione, Provincia, Comuni, ecc.). Questo quadro è stato definito al fine di fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra gli strumenti di pianificazione delle aree protette e gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale vigenti. Tali elementi sono stati ritenuti importanti al fine di valutare la compatibilità delle previsioni che verranno successivamente effettuate dalla Comunità dell’area protetta con quelle degli altri atti di pianificazione e di programmazione territoriale. Inoltre, si è ritenuto di prendere in considerazione e investigare i seguenti strumenti di Piano (in linea con le metodologie di indagine nell’ambito delle procedure di valutazione impatto ambientale): -Strumenti urbanistici locali; -Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio ed i beni ambientali (PUTT/PBA); -Piano regionale di risanamento delle acque; -Piano regionale e provinciale di sviluppo turistico; -Piano regionale dei trasporti e piano provinciale. 3.1 PIANO REGOLATORE GENERALE Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Nardò è il P.R.G. che classifica l’area interessata dall’intervento di lottizzazione con le seguenti destinazioni e parametri: *Tipizzazione : - Zone C.7 – RESIDENZIALI DI SVILUPPO TURISTICO (N.T.A. art. 73) *Indici: -Indice di fabbricabilità fondiaria: IF = 1,20 mc/mq; -Rapporto di copertura: RC = 0,25 mq/mq; -Altezza massima: H max = 7,50 m; -Numero di piani fuori terra: NP = 2 fuoriterra; per i complessi turistici tipo residence può essere consentito un parziale secondo piano con superficie coperta non superiore al 50% di quella del piano sottostante e altezza massima complessiva = 10.00m.; -Distanza minima dai confini: D = 6,00 m; -Arretramento dal filo stradale: minimo 6,00 m; -Distacco minimo tra gli edifici: 12,00 m (salvo le aggregazioni di più cellule facenti parte di un organismo unitario) I predetti indici sono riferiti alle superfici fondiarie dei singoli comparti individuati con destinazione omogenea C.7 nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. * destinazioni: -residenziali a carattere turistico stagionali; -complessi turistico residenziali tipo residence; -pensioni, piccoli ristoranti.
13 Il Piano di Lottizzazione in questione è stato redatto nel rispetto di quanto riportato nel P.R.G. e nelle relative N.T.A.. STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA – COMP. 50
14 STRALCIO P.R.G. DEL COMUNE DI NARDÒ (LOC.CENATE-MONDONUOVO)
15 3.2 PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO – PAESAGGIO (PUTT/P) 3.2.1 Livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento. Il sito interessato dal progetto risulta assoggettato alle previsioni e alle prescrizioni del P.U.T.T./paesaggio della Regione Puglia. Con riferimento alle previsioni del P.U.T.T. (A.T.E.), l’area in questione è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n° 1497/39, come disposto dal D.M. 04.09.1975 e ricade in ambito territoriale esteso di valore relativo “D” per il quale gli indirizzi di tutela (art. 2.02) prescrivono: “ Valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche”. Relativamente alle direttive di tutela di cui all’art. 3.05 delle NTA del PUTT, comma 2.4, “negli ambiti di valore relativo “D”, in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio, devono tener in conto l’assetto geo-morfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree;…”. L’intervento soddisfa gli indirizzi di tutela dell’ambito D degli ATE in quanto nell’area interessata, pur non sussistendo visuali panoramiche da salvaguardare, la tipologia edilizia e la composizione architettonica assicurano un’accettabile compatibilità paesaggistica. 3.2.2 Configurazione, caratteri e componenti geo-morfo-idrogeologiche L’area in questione ricade in una porzione territoriale caratterizzata da terreni costituiti da calcareniti e sabbie, senza particolari problematiche sotto il profilo geologico e con discrete caratteristiche geotecniche. Nell’area di intervento non è segnalata idrologia superficiale, non risultano presenti particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o rilevante ruolo nell’assetto paesistico. Non sono riscontrabili versanti, crinali, lame, gravine ovvero elementi caratterizzanti il territorio. L’intervento, quindi, andrà ad incidere esclusivamente sulle aree interessate dai fabbricati e pertanto il sito conserverà nel complesso l’assetto geomorfologico ed idrogeologico attuale, non essendo previste modifiche di quote rispetto all’esistente per le sistemazioni stradali ed esterne in genere. 3.2.3 Appartenenza a sistemi naturalistici L’area di intervento non è caratterizzata da valenze o presenze di riconosciuto valore scientifico e/o rilevante ruolo nell’assetto botanico-vegetazionale, né tanto meno la stessa rientra all’interno di siti interessati da sistemi naturalistici degni di tutela. Inoltre, dalle tavole del P.U.T.T. non risultano segnalati particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o rilevante ruolo nell’assetto botanico-vegetazionale. Nell’area interessata non si rilevano presenze di macchia mediterranea, né di vegetazioni tipiche locali, in quanto si tratta di area fortemente antropizzata caratterizzata da coltivazioni seminativee uliveto.
16 3.2.4 Sistemi insediativi storici Con riferimento al sistema «stratificazione storica dell’organizzazione insediativa», così come peraltro facilmente riscontrabile dalla cartografia tematica del P.U.T.T., l'area oggetto d'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di particolari "emergenze" ovvero dalla presenza di componenti storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito interessato. L'area d'intervento non risulta direttamente interessata dalla presenza di luoghi della memoria storica e della leggenda, da itinerari di significato storico, da percorsi della transumanza e tratturi, da tracciati corrispondenti alle strade consolari, da strade e/o luoghi panoramici. 3.2.5 Paesaggi agrari e usi civici Nell’area di intervento non risultano presenti usi civici. 3.2.6 Tessiture territoriali storiche Come già segnalato, l’area interessata è ubicata in zona periferica dell’abitato di S.Isidoro e non sono presenti particolari valenze. 3.2.7 Appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici. L’area non presenta particolarità panoramiche né appartiene a percorsi panoramici particolari. 3.2.8 Appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica L'area d'intervento non risulta direttamente interessata dalla presenza di luoghi della memoria storica e della leggenda, da itinerari di significato storico, da percorsi della transumanza e tratturi, da tracciati corrispondenti alle strade consolari, da strade e/o luoghi panoramici. Inoltre, come si evince dalla cartografia tematica del P.U.T.T., nell’area di intervento non risultano segnalate e/o presenti grotte e beni architettonici extraurbani. 3.2.9 Presenza di beni culturali ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n.42/2004 Non sono presenti nelle immediate vicinanze particolari valenze tutelate. Con riferimento al sistema «stratificazione storica dell’organizzazione insediativa», così come peraltro facilmente riscontrabile dalla cartografia tematica del P.U.T.T., l'area oggetto d'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di particolari "emergenze" ovvero dalla presenza di componenti storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito interessato.
17 3.2.10 Descrizione dello stato dei luoghi dopo l’intervento. L’ambito territoriale interessato, localizzato in un’area interna compresa tra le località “Li Santi” e “Lissandri”, è caratterizzato dalla presenza di alcuni fabbricati unifamiliari a prevalente utilizzo stagionale, ubicati marginalmente al comparto, prevalentemente lungo via Omero. Parte di tali edifici, sono stati oggetto di condono edilizio mentre, i rimanenti, risultano realizzati ante 01/09/67. La presenza dei nuovi fabbricati previsti dal P.U.E. risulta irrilevante rispetto ai valori paesistici e ambientali precedentemente analizzati, in quanto le caratteristiche di coerenza del progetto dimostrano una sostanziale conformità con le valenze ambientali esistenti quindi con un impatto visivo praticamente nullo, sia in riferimento all’intrusione quanto all’ostruzione visiva e pertanto, con riferimento alle componenti: -GEO-MORFO-IDROGEOLOGICHE (idrologia superficiale e geomorfologia) -BOTANICO-VEGETAZIONALI (boschi-maccia-biotopi-parchi) -COMPONENTI STORICO-CULTURALI (vincoli e segnalazioni architettonici-archeologici, catasto delle grotte, usi civici), l’area di intervento non rientra nelle aree soggette a tutela da parte delle N.T.A. del P.U.T.T., né come area di pertinenza, né come area annessa. Si precisa che tale verifica è stata effettuata sia rispetto alle cartografie degli ambiti distinti, che rispetto alle valenze ambientali dello stato di fatto, che ancorché non riportate nelle cartografie degli ambiti distinti del P.U.T.T., risultano tutelate dalle N.T.A. del P.U.T.T stesso. Pertanto il progetto proposto, per le analisi e considerazioni sopra riportate, si presenta del tutto compatibile con la struttura paesaggistica dello stato di fatto in cui si inserisce, senza incidere negativamente sulla tutela degli ambiti di maggior pregio come tutelati dal P.U.T.T. paesaggio.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 VERIFICA AMBITI ESTESI PUTT/P 3.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PTCP) DELLA PROVINCIA DI LECCE Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecce (PTCP) rappresenta il principale strumento di ascolto e di governo che la Provincia mette a disposizione e ha lo scopo di orientare le scelte e fare chiarezza nella complessità che un territorio a livello provinciale può avere. Tale Piano, alla luce delle previsioni normative della L.R. 20/2001 (Norme generali di governo e uso del territorio), assume l’efficacia di Piano di Settore nell’ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell’ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali; assume, cioè, un ruolo fondamentale nella tutela e nell’uso del territorio. Scendendo dalla scala regionale a quella provinciale, il dettaglio di analisi chiaramente si affina e consente una conoscenza più puntuale del territorio in questione; analisi che coinvolge sia gli aspetti ambientali e naturalistici sia quelli antropici, ovvero legati all’utilizzo e sfruttamento delle risorse del territorio. Il PTCP offre una serie di scenari sull’utilizzazione, salvaguardia e valorizzazione delle risorse e potenzialità presenti all’interno dei vari comuni della provincia leccese, a partire da “fotografie” effettuate sullo stato dei luoghi. La tavola di sintesi degli scenari di previsione nella quale è riportato il territorio di intervento è la ptc 09.
31 Il piano provinciale per tali aree conferma le previsioni del PRG comunale classificando le zone nel seguente modo: -aree di potenziale espansione della dispersione insediativa; -servizi generici; -parchi urbani ed extraurbani. L’intervento della lottizzazione quindi si presenta conforme alle previsioni del PTCP della Provincia di Lecce.
32 TAVOLA PTCP DELLA PROVINCIA DI LECCE 3.4 PIANO DI BACINO - STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) Il PAI relativo al territorio di Nardò, è stato riadottato dall’Autorità di Bacino della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale in data 18.04.2011 e pubblicato il 14.06.2011; tuttora in corso di approvazione. Analogamente alla precedente edizione, il P.A.I della Regione Puglia si compone della Relazione Generale, della Relazione illustrativa, delle norme d’attuazione nonché della Carta delle aree soggette a rischio idrogeologico. In particolare sono state individuate e perimetrate sulla relativa cartografia le seguenti tipologie d’aree a cui corrisponde una specifica classificazione della pericolosità da frana, della pericolosità idraulica nonché della derivata classificazione del rischio. Alla predetta classificazione è associata la relativa normativa di riferimento. AREE A PERICOLOSITA’ DA FRANA - PG3: aree a pericolosità da frana molto elevata - PG2: aree a pericolosità da frana elevata - PG1: aree a pericolosità da frana media e moderata AREE A PERICOLOSITA’ IDRAULICA - A.P.: aree ad elevata probabilità di inondazione - M.P.: aree a moderata probabilità di inondazione - B.P.: aree a bassa probabilità di inondazione AREE A RISCHIO - R4: aree a rischio molto elevato - R3: aree a rischio elevato - R2: aree a rischio medio - R1: aree a rischio moderato
33 4.2.2.12.1 - L’Area di intervento Con specifico riferimento alla cartografia allegata al Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico della Regione Puglia (P.A.I.) si rileva che nel territorio comunale di Nardò: - sono presenti aree classificate a pericolosità da frana - sono presenti aree classificate a pericolosità idraulica a media/bassa/alta probabilità di inondazione; -sono presenti aree classificate a “rischio medio” (R2) a “rischio elevato“ (R3) a “rischio molto elevato (R4); L’area interessata non presenta alcuna criticità geomorfoidrogeologica e pertanto non si rilevano disarmonie con il Piano di Assetto Idrogeologico né motivi ostativi alla realizzazione del Piano di Lottizzazione. -PAI- PIANO DI BACINO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL’AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA
34 3.5 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE Lo strumento del Piano di Tutela delle Acque è individuato dal D.Lgs. 152/99 come strumento prioritario per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Esso si configura come strumento di pianficazione regionale, di fatto sostitutivo dei vecchi “Piani di risanamento”, e rappresenta un piano stralcio di settore del Piano di Bacino ai sensi dell’art. 17 della L.183/1989. in virtù della sua natura di stralcio di settore del Piano di Bacino, pertanto, se quest’ultimo rappresenta un piano strategico per la definizione degli obiettivi e delle priorità degli interventi su scala di bacino, il Piano di Tutela delle Acque si configura, invece, come piano di più ampio dettaglio di scala regionale, elaborato e adottato dalle Regioni, ma comunque sottoposto al parere vincolante delle Autorità di Bacino. Il Piano è inteso non come semplice strumento vincolistico ma come strumento a sostegno di processi di trasformazione e valorizzazione del territorio che sappiano coniugare esigenze di sviluppo con esigenze di tutela della risorsa idrica. L’area interessata dal P.U.E. è classificata dal Piano tra le “aree vulnerabili da contaminazione salina”; non risulta interessata da opere di captazione; non è classificata come “zona di protezione speciale idrogeologica” In armonia con quanto previsto dalla vigente normativa, il piano di lottizzazione presenta una rete idrica collegata alla rete urbana presente in corrispondenza della viabilità esistente, gestita dall’AQP, e una rete di fogna nera urbana che, partendo dai lotti e fabbricati dell’insediamento in progetto, garantisce la raccolta dei reflui convogliandoli al punto di localizzazione del depuratore. Lo smaltimento dei reflui depurati avverrà mediante dispersione per subirrigazione regolamentare. Inoltre, il sistema adottato in progetto permetterà, se e quando sarà realizzato un sistema di fogna nera pubblica, di allacciarsi facilmente allo stesso disattivando il depuratore, o non realizzandolo se tale opera dovesse essere realizzata prima della costruzione dell’insediamento, oppure, se al momento della realizzazione venga verificata l’economicità di allacciamento alla rete esistente in località “Mondonuovo”, mediante la realizzazione di un impianto di sollevamento in sostituzione del depuratore previsto. L’art. 100 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, inoltre, riporta ” 3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi”. La lottizzazione in questione prevedendo la realizzazione di un insediamento turistico- residenziale produce solo scarichi domestici e quindi rientra tra gli interventi isolati per i quali è possibile individuare sistemi alternativi per lo scarico e trattamento dei reflui. Il sistema depurativo individuato dal progetto ha caratteristiche prestazionali tali da soddisfare la normativa nazionale e regionale, inoltre, il piano di lottizzazione riporta solo gli schemi delle reti tecnologiche che saranno successivamente oggetto di progettazioni esecutive specifiche e realizzate come opere di urbanizzazione primaria. Per tutto quanto innanzi, non si rilevano disarmonie tra le previsioni progettuali del P.U.E. ed il Piano di Tutela delle Acque, fermo restando l’ottemperanza alle prescrizioni regolamentari in ordine allo smaltimento dei reflui depurati e delle acque meteoriche di cui all’Appendice A1 al Piano Direttore – Decr. Comm. Del. n.191 del 16.06.2002.
35 Inoltre, considerando i possibili impatti: - 1 - deviazioni o alterazioni assetto idraulico di corsi d’acqua; - 2 - modifica di scorrimento di acque meteoriche superficiali; - 3 - inquinamento di acque superficiali da scarichi diretti; - 4 - inquinamento di acque superficiali per dilavamento meteorico di aree inquinate; - 5 - interferenze negative con l’attuale sistema di distribuzione idrica; le opere previste dal P.U.E. non comportano impatti significativi poiché: 1 – l’idrologia superficiale nelle aree direttamente interessate dalle opere risulta assente ; 2 –in considerazione della conformazione geomorfologica delle aree interessate pressochè pianeggianti e che non presentano depressioni o compluvi con rischio di creazione di possibili ristagni nelle parti più depresse o “effetto barriera” al naturale scorrimento di acque meteoriche superficiali; 3 - in considerazione dell’ubicazione delle aree interessate dal P.U.E. e della tipologia delle opere previste si esclude qualunque forma di immissione diretta nei corpi idrici esistenti; 4 – gli interventi previsti dal P.U.E. non prevedono depositi superficiali di sostanze nocive o pericolose per la salute pubblica che potrebbero essere veicolate in corpi idrici superficiali per ruscellamento delle acque meteoriche; 5 – la realizzazione delle opere previste dal P.U.E non comporterà alcuna interruzione dell’alimentazione di derivazioni idriche o interventi che potrebbero incidere sulla disponibilità delle risorse idriche attualmente disponibili. 3.6 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI II Piano Attuativo 2009-2013 del Piano Regionale Trasporti della Regione Puglia e redatto in conformità all'art. 7 delia L.R. 18/2002, come modificata dalla LR 32/2007 , e sulla base dei contenuti della L.R. 16 del 23 giugno 2008 riguardante i "Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano Regionale dei Trasporti". II Piano Attuativo definisce gli interventi infrastrutturali per Ie modalità stradale, ferroviaria, marittima ed aerea e delle relative caratteristiche, interrelazioni e priorità di attuazione. L' elaborazione del Piano Attuativo e stato caratterizzato da: - pianificazione e programmazione particolarmente congiunta dell'Amministrazione regionale e di molti Enti Locali pugliesi; - il principio della co-modalita, la sostenibilità delle scelte del Piano e il riconoscimento delle priorità strategiche. E' stata effettuata una classificazione della rete di interesse regionale al fine di elevare i livelli di servizio, di sicurezza e di informazione a residenti, operatori economici e turisti che si muovono nella regione. La predetta classificazione ha considerato non solo i grandi assi di comunicazione ma anche gli indispensabili snodi per I'accesso a servizi a valenza strategica, a porti, aeroporti e interporti, nonchè gli elementi di viabilità a servizio di poli produttivi e sistemi territoriali a valenza regionale strategica paesaggistico-ambientale (parchi, sistemi turistici, ecc.). - II Piano, relativamente al sistema ferroviario, ne riconosce il ruolo di elemento ordinatore della rete di trasporto pubblico e di grande opportunità per il trasporto delle merci in sinergia con il sistema dei porti. I potenziamenti in corso di completamento
36 sulla linea adriatica e la previsione della nuova linea AC Bari-Napoli sono considerate dal Piano opportunità strategiche per migliorare I'integrazione della regione con iI resto del paese. La interoperabilità tra Ie reti e la gerarchizzazione dei servizi ferroviari passeggeri consentiranno alla ferrovia di esprimere Ie proprie potenzialità. - Le linee di intervento del Piano in materia di trasporto marittimo si concentrano sugli strumenti organizzativi, tecnologici, infrastrutturali che possono integrare i porti pugliesi, al fine di contribuire all'affermazione della Puglia come piattaforma logistica nel contesto internazionale, anche attraverso I'apertura di rotte di Autostrade del Mare e in un'ottica di sviluppo sul lungo periodo che sfrutta la connessione can il Corridoio VIII e il Corridoio 1. -Per quanta attiene al trasporto aereo, la funzione che il Piano si assume e quella di riconoscere quali interventi, in parte già delineati dal Masterplan del sistema aeroportuale pugliese (Aeroporti di Puglia) e in parte derivanti dai meccanismi del mercato, possono assumere una valenza strategica rispetto al sistema complessivo della mobilita pugliese e quali azioni di supporto possono massimizzare i risultati delle strategie in corso, in particolare nell'ottica della co-modalita che conforma tutto il Piano. II P.R.T. e’ articolato per bacini e per reti nelle varie modalità del trasporto e definisce in particolare: gli interventi sulla rete ferroviaria; gli interventi sugli aeroporti; gli interventi sui centri merci. Viene attuato per il P.R.T. un "processo di pianificazione" ovvero una costruzione continua nel tempo del disegno di riassetto dei sistemi di trasporto regionali attraverso azioni che tendono a superare la tradizionale separazione tra una programmazione tipicamente settoriale, quale e quella trasportistica, e Ie politiche territoriali. 3.6.1 L’area d’intervento II territorio di Nardò è intersecato da una fitta rete di strade di tipo provinciale e comunale. E' prevista, nel piano attuativo regionale dei trasporti, I'adeguamento della SP359 Nardo-Avetrana al Tipo C cioè con un allargamento consistente della stessa anche se in zona a vincolo paesaggistico 1497/39. L'allargamento della strada provinciale è necessario in quanto soprattutto nella stagione estiva, si subiscono Ie esternalità di un traffico che raggiunge elevati livelli di congestione. I tempi di realizzazione sono il 2013 ed il completamento dell'intero asse 2020. Questo adeguamento non interessa direttamente I'area di intervento e pertanto non si rilevano disarmonie tra il Piano in progetto ed il Piano Regionale dei Trasporti di cui sono qui di seguito rappresentati anche i futuri sviluppi nelle diverse modalità:.
37 STRADE SISTEMA AEROPORTUALE
38 ELIPORTI FERROVIE
39 PORTI 3.7 VINCOLI SUL TERRITORIO L’area interessata dal Piano è soggetta al vincolo paesaggistico: ex Legge n.1497/3. Il PUTT/P individua e classifica il territorio secondo ambiti territoriali omogenei, per ciascuno dei quali vengono definiti gli indirizzi di tutela; nella specie l’area interessata viene riportata nell’ambito (ATE) di valore relativo “D” in cui “…le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio, devono tener in conto l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idro-geologico delle relative aree…” Nelle tavole del P.U.T.T. il sito non è interessato da emergenze riguardanti il sistema dell’assetto geologico, geomorfologico, ed idrogeologico, della copertura botanico- vegetazionale e colturale e il sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa. L’area interessata, inoltre, essendo parzialmente interessata da edifici residenziali e caratterizzata da coltivazioni seminative e uliveti, risulta fortemente antropizzata per cui, la qualità del paesaggio, avendo perduto i caratteri propri della naturalità, non possiede aspetti propri degli habitat naturali compatibili con la presenza di avifauna.
40 3.8 ZONE S.I.C. E Z.P.S. L’area del comparto n. 50 non ricade in alcuna zona S.I.C. e Z.P.S. anche se nel territorio di Nardò siano state individuate aree S.I.C.; in particolare quella più vicina risulta essere la IT9150007 denominata Torre Uluzzo che dista alcuni chilometri dal sito e pertanto, l‘intervento non può incidere sulle valenze ambientali tutelate dal SIC. AREE S.I.C. E ZPS 3.9 RISERVE NATURALI E PARCHI L’area del comparto n. 50 non ricade in alcuna Riserva Naturale o Parco, che pure sono presenti nel territorio di Nardò (- Riserva Naturale Orientata Regionale Palude del Conte e Duna costiera - Parco naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano) e pertanto, l‘intervento non può incidere sulle valenze ambientali tutelate da dette aree.
Puoi anche leggere