La selezione dei candidati PD alla Camera dei Deputati tramite Elezioni Primarie -Circoscrizione Sardegna-Carlo Pala Antonella Seddone Fulvio ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
La selezione dei candidati PD alla Camera dei Deputati tramite Elezioni Primarie -Circoscrizione Sardegna- Carlo Pala Antonella Seddone Fulvio Venturino
Candidate and Leader Selection (CLS) è uno standing group, operante nell’ambito della Società Italiana di Scienza Politica, impegnato nella ricerca sulla vita interna dei partiti. In questa prospettiva, CLS guarda alla democratizzazione all’interno dei partiti in atto sia in Italia che in altri paesi tenendo conto di due aspetti. In primo luogo, CLS si occupa della raccolta, dell’analisi e della diffusione di informazioni e di dati – aggregati e di sondaggio – relativi alle elezioni primarie tenute in Italia a qualsiasi livello: nazionale, regionale, provinciale e comunale. Inoltre, CLS è interessato allo studio dei meccanismi di selezione dei leader di partito in tutte le loro forme, sia quelle più chiuse e tradizionali, esercitate prevalentemente all’interno degli organismi di partito, sia quelle più inclusive che assicurano un ruolo alla partecipazione dei cittadini. L’adesione è aperta a tutti gli studiosi e ricercatori interessati. WWW.CANDIDATEANDLEADERSELECTION.EU Contatti e Info: segreteria@candidateandleaderselection.eu
www.CandidateandLeaderSelection.eu Bozza di Regolamento CAPO I: L’ELETTORATO ATTIVO Articolo 1. Definizione dei Collegi Elettorali La circoscrizione elettorale Sardegna è ripartita in collegi elettorali coincidenti con il territorio delle otto province. Articolo 2. Diritto di voto alle primarie Possono partecipare alle primarie tutti i cittadini che, al giorno delle elezioni, risultino iscritti nelle liste elettorali del seggio relativo al collegio elettorale di residenza. Alle primarie possono partecipare i cittadini che al giorno della votazione abbiano compiuto i sedici anni di età. La partecipazione alle primarie è consentita anche ai cittadini extracomunitari, dotati di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno. Le condizioni di limitazione per l’esercizio di voto seguono quanto previsto dalle leggi della Repubblica in merito all’elettorato attivo. Articolo 3. Documenti necessari al voto I votanti dovranno presentarsi ai seggi muniti della carta d’identità o della tessera elettorale comprovante l’effettiva iscrizione nelle liste elettorali del seggio di riferimento. Per i minorenni e gli extracomunitari è richiesta la presentazione del solo documento d’identità. Articolo 4. Contributo per le primarie I partecipanti alle primarie sono tenuti a versare almeno un Euro come contribuzione per le spese necessarie all’organizzazione delle primarie. CAPO II: L’ELETTORATO PASSIVO Articolo 5. Numero di candidature ammesse In tutti i collegi il numero massimo di candidature ammesse è pari a nove per entrambi i generi. Le elezioni primarie si svolgono anche in presenza di un unico candidato. Articolo 6. Diritto di candidarsi alle elezioni primarie Ha diritto di avanzare la candidatura alle elezioni primarie in un dato collegio ogni cittadino italiano residente nella Regione Sardegna, iscritto o non iscritto al PD, che goda dei diritti civili e politici e degli altri requisiti richiesti dalla legge per l’eleggibilità alla Camera dei Deputati. 1
www.CandidateandLeaderSelection.eu Articolo 7. Limitazioni alla candidatura Nessuno può essere candidato alle elezioni primarie per la Camera e a quelle per il Senato. Nessuno che risulti iscritto ad altri partiti nei due anni precedenti all’elezione primaria può presentare la propria candidatura alle elezioni primarie per la Camera. La stessa limitazione è valida per tutti coloro che, nei 5 anni precedenti le primarie, abbiano ricoperto incarichi politici a livello locale, provinciale, regionale o nazionale all’interno di schieramenti antagonisti a quello del PD. Articolo 8. Adempimenti per la candidatura Tutti i candidati sono tenuti a sottoscrivere i documenti fondamentali del PD: Statuto, Manifesto dei Valori, Codice Etico. I candidati sono tenuti a: a) dichiarare di non essere iscritti ad altri partiti o gruppi politici organizzati antagonisti al PD; b) dichiarare il sostegno incondizionato al PD in sede elettorale a prescindere dai risultati della competizione primaria; c) impegnarsi, in caso di elezione, a iscriversi al gruppo parlamentare del partito. I candidati non iscritti si impegnano a formalizzare la loro adesione al PD entro i 14 giorni successivi l’ufficializzazione della loro candidatura. Il mancato rispetto di uno o più degli impegni sottoscritti comporta l’espulsione immediata dal partito e l’inammissibilità del candidato a qualsiasi ruolo politico o partitico nelle fila del PD nei successivi dieci anni. Articolo 9. Raccolta di firme per la candidatura Ogni candidatura deve essere sostenuta da un numero di firme atto a certificarne la legittimità davanti a iscritti ed elettori. Le firme richieste sono quelle degli iscritti e dei delegati dell’Assemblea Provinciale e dei cittadini elettori del collegio elettorale in cui si presenta la candidatura. Gli iscritti e i delegati dell’Assemblea Provinciale possono sottoscrivere fino a due candidature, purché di genere differente. Articolo 10. Norme per la raccolta di firme per la candidatura Si prevedono differenziazioni nelle procedure di raccolta delle firme necessarie a sostenere singoli gli aspiranti candidati, in ragione della loro iscrizione, o meno, al PD. Gli aspiranti candidati non iscritti, o iscritti da meno di 2 anni, sono tenuti a raccogliere: una quota di firme pari all’11% dei delegati nell’Assemblea Provinciale del partito nel collegio elettorale corrispondente; una quota di firme pari all’11% degli iscritti al PD nel collegio elettorale in cui presentano la loro candidatura; una quota di firme di cittadini residenti nel collegio elettorale di età superiore a 16 anni in numero pari all’1% dei voti ottenuti dal PD alle precedenti elezioni politiche. Gli aspiranti candidati iscritti al PD da almeno 2 anni sono tenuti a raccogliere: una quota di firme pari all’11% dei delegati nell’Assemblea Provinciale del partito nel collegio elettorale corrispondente; una quota di firme pari all’11% degli iscritti al PD nel collegio elettorale in cui presentano la loro candidatura. In caso di elezioni anticipate, il numero di sottoscrizioni richieste a norma del presente articolo viene dimezzata in tutte le ipotesi. 2
www.CandidateandLeaderSelection.eu CAPO III: IL VOTO Articolo 11. Indizione delle elezioni primarie Le operazioni di voto per le elezioni primarie sono indette dal Segretario Regionale e si tengono da sedici a ventiquattro settimane prima della scadenza della legislatura. In caso di elezioni anticipate, il Segretario Regionale indice le elezioni primarie entro una settimana dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento delle Camere. Articolo 12. Attivazione dei seggi elettorali In ogni comune della circoscrizione Sardegna è attivato almeno un seggio elettorale. Le votazioni si svolgono di domenica in una sola giornata. I seggi elettorali sono aperti dalle 8 alle 22. Nei comuni ove vi siano più seggi, solo uno di questi sarà adibito alla registrazione e alla votazione dei cittadini extracomunitari. Articolo 13. Disegno delle schede elettorali La scheda elettorale è ripartita in due sezioni. La sezione di sinistra presenta gli elenchi dei candidati ripartiti su due colonne in base al genere. All’interno di ogni colonna i candidati sono disposti in ordine alfabetico per cognome e nome. La sezione di destra riporta due riquadri per l’espressione delle preferenze. Articolo 14. L’espressione del voto L’elettore può esprimere la sua volontà secondo due modalità. In primo luogo, può votare per un solo candidato indicandone il cognome in uno dei riquadri della sezione destra della scheda elettorale. Alternativamente, l’elettore ha la facoltà di esprimere un’altra preferenza indicando il cognome di un secondo candidato. In caso di espressione di preferenza doppia i due candidati devono essere di genere differente, pena l’invalidazione del voto. Nel caso che in un collegio le liste non siano composte da almeno due candidati per entrambi i generi l’elettore potrà esprimere una sola preferenza. Articolo 15. Determinazione dei risultati nei collegi elettorali Il risultato di un candidato è dato dalla somma delle preferenze ottenute in tutti i seggi elettorali compresi nel collegio. I candidati aventi diritto sono inseriti nella lista circoscrizionale tenendo conto dell’ordine stabilito dai risultati ottenuti nel collegio. CAPO IV: LA COMPOSIZIONE DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE Articolo 16. Definizione della lista circoscrizionale La lista circoscrizionale è composta da un numero di posizioni pari a 18. Articolo 17. Posizioni nella lista circoscrizionale spettanti ad ogni collegio elettorale Il numero delle posizioni nella lista circoscrizionale spettanti ad ogni collegio elettorale è stabilito per mezzo della seguente formula: Q = T / (2P +1) 3
www.CandidateandLeaderSelection.eu dove Q è il quoziente su cui si basa l’attribuzione del posto in lista, T è il numero dei partecipanti alle elezioni calcolati in valore assoluto, P è il numero delle posizioni in lista precedentemente attribuite ad un collegio. Le posizioni nella lista circoscrizionale sono progressivamente attribuite ai quozienti più alti fino ad esaurimento delle posizioni disponibili. Per l’attribuzione della prima posizione nella lista circoscrizionale il valore di P è uguale a zero. Articolo 18. Ordine dei candidati nella lista circoscrizionale Le posizioni nella lista circoscrizionale spettanti ad ogni collegio sono progressivamente ricoperti sulla base dei risultati conseguiti dai candidati nel collegio in questione. 4
Puoi anche leggere