La selezione dei candidati PD alla Camera dei Deputati tramite Elezioni Primarie -Circoscrizione Sardegna-Carlo Pala Antonella Seddone Fulvio ...

Pagina creata da Paolo Silvestri
 
CONTINUA A LEGGERE
La selezione dei candidati PD
  alla Camera dei Deputati
           tramite
      Elezioni Primarie
 -Circoscrizione Sardegna-

                 Carlo Pala
                 Antonella Seddone
                 Fulvio Venturino
Candidate and Leader Selection (CLS) è uno standing group, operante nell’ambito della
Società Italiana di Scienza Politica, impegnato nella ricerca sulla vita interna dei partiti. In
questa prospettiva, CLS guarda alla democratizzazione all’interno dei partiti in atto sia in
Italia che in altri paesi tenendo conto di due aspetti. In primo luogo, CLS si occupa della
raccolta, dell’analisi e della diffusione di informazioni e di dati – aggregati e di sondaggio –
relativi alle elezioni primarie tenute in Italia a qualsiasi livello: nazionale, regionale,
provinciale e comunale. Inoltre, CLS è interessato allo studio dei meccanismi di selezione
dei leader di partito in tutte le loro forme, sia quelle più chiuse e tradizionali, esercitate
prevalentemente all’interno degli organismi di partito, sia quelle più inclusive che
assicurano un ruolo alla partecipazione dei cittadini. L’adesione è aperta a tutti gli studiosi
e ricercatori interessati.

                       WWW.CANDIDATEANDLEADERSELECTION.EU

Contatti e Info:
segreteria@candidateandleaderselection.eu
www.CandidateandLeaderSelection.eu

                             Bozza di
                           Regolamento

                            CAPO I: L’ELETTORATO ATTIVO

                         Articolo 1. Definizione dei Collegi Elettorali
La circoscrizione elettorale Sardegna è ripartita in collegi elettorali coincidenti con il
territorio delle otto province.

                             Articolo 2. Diritto di voto alle primarie
Possono partecipare alle primarie tutti i cittadini che, al giorno delle elezioni, risultino
iscritti nelle liste elettorali del seggio relativo al collegio elettorale di residenza.
Alle primarie possono partecipare i cittadini che al giorno della votazione abbiano
compiuto i sedici anni di età.
La partecipazione alle primarie è consentita anche ai cittadini extracomunitari, dotati di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno.
Le condizioni di limitazione per l’esercizio di voto seguono quanto previsto dalle leggi della
Repubblica in merito all’elettorato attivo.

                        Articolo 3. Documenti necessari al voto
I votanti dovranno presentarsi ai seggi muniti della carta d’identità o della tessera
elettorale comprovante l’effettiva iscrizione nelle liste elettorali del seggio di riferimento.
Per i minorenni e gli extracomunitari è richiesta la presentazione del solo documento
d’identità.

                           Articolo 4. Contributo per le primarie
I partecipanti alle primarie sono tenuti a versare almeno un Euro come contribuzione per
le spese necessarie all’organizzazione delle primarie.

                           CAPO II: L’ELETTORATO PASSIVO

                        Articolo 5. Numero di candidature ammesse
In tutti i collegi il numero massimo di candidature ammesse è pari a nove per entrambi i
generi.
Le elezioni primarie si svolgono anche in presenza di un unico candidato.

                    Articolo 6. Diritto di candidarsi alle elezioni primarie
Ha diritto di avanzare la candidatura alle elezioni primarie in un dato collegio ogni
cittadino italiano residente nella Regione Sardegna, iscritto o non iscritto al PD, che goda
dei diritti civili e politici e degli altri requisiti richiesti dalla legge per l’eleggibilità alla
Camera dei Deputati.

                                                1
www.CandidateandLeaderSelection.eu

                         Articolo 7. Limitazioni alla candidatura
Nessuno può essere candidato alle elezioni primarie per la Camera e a quelle per il Senato.
Nessuno che risulti iscritto ad altri partiti nei due anni precedenti all’elezione primaria può
presentare la propria candidatura alle elezioni primarie per la Camera.
La stessa limitazione è valida per tutti coloro che, nei 5 anni precedenti le primarie,
abbiano ricoperto incarichi politici a livello locale, provinciale, regionale o nazionale
all’interno di schieramenti antagonisti a quello del PD.

                         Articolo 8. Adempimenti per la candidatura
Tutti i candidati sono tenuti a sottoscrivere i documenti fondamentali del PD: Statuto,
Manifesto dei Valori, Codice Etico.
I candidati sono tenuti a: a) dichiarare di non essere iscritti ad altri partiti o gruppi politici
organizzati antagonisti al PD; b) dichiarare il sostegno incondizionato al PD in sede
elettorale a prescindere dai risultati della competizione primaria; c) impegnarsi, in caso di
elezione, a iscriversi al gruppo parlamentare del partito.
I candidati non iscritti si impegnano a formalizzare la loro adesione al PD entro i 14 giorni
successivi l’ufficializzazione della loro candidatura.
Il mancato rispetto di uno o più degli impegni sottoscritti comporta l’espulsione immediata
dal partito e l’inammissibilità del candidato a qualsiasi ruolo politico o partitico nelle fila
del PD nei successivi dieci anni.

                       Articolo 9. Raccolta di firme per la candidatura
Ogni candidatura deve essere sostenuta da un numero di firme atto a certificarne la
legittimità davanti a iscritti ed elettori.
Le firme richieste sono quelle degli iscritti e dei delegati dell’Assemblea Provinciale e dei
cittadini elettori del collegio elettorale in cui si presenta la candidatura.
Gli iscritti e i delegati dell’Assemblea Provinciale possono sottoscrivere fino a due
candidature, purché di genere differente.

              Articolo 10. Norme per la raccolta di firme per la candidatura
Si prevedono differenziazioni nelle procedure di raccolta delle firme necessarie a sostenere
singoli gli aspiranti candidati, in ragione della loro iscrizione, o meno, al PD.
Gli aspiranti candidati non iscritti, o iscritti da meno di 2 anni, sono tenuti a raccogliere:
 una quota di firme pari all’11% dei delegati nell’Assemblea Provinciale del partito nel
    collegio elettorale corrispondente;
 una quota di firme pari all’11% degli iscritti al PD nel collegio elettorale in cui
    presentano la loro candidatura;
 una quota di firme di cittadini residenti nel collegio elettorale di età superiore a 16 anni
    in numero pari all’1% dei voti ottenuti dal PD alle precedenti elezioni politiche.
Gli aspiranti candidati iscritti al PD da almeno 2 anni sono tenuti a raccogliere:
 una quota di firme pari all’11% dei delegati nell’Assemblea Provinciale del partito nel
    collegio elettorale corrispondente;
 una quota di firme pari all’11% degli iscritti al PD nel collegio elettorale in cui
    presentano la loro candidatura.
In caso di elezioni anticipate, il numero di sottoscrizioni richieste a norma del presente
articolo viene dimezzata in tutte le ipotesi.

                                                2
www.CandidateandLeaderSelection.eu

                                        CAPO III: IL VOTO

                       Articolo 11. Indizione delle elezioni primarie
Le operazioni di voto per le elezioni primarie sono indette dal Segretario Regionale e si
tengono da sedici a ventiquattro settimane prima della scadenza della legislatura.
In caso di elezioni anticipate, il Segretario Regionale indice le elezioni primarie entro una
settimana dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che dispone lo
scioglimento delle Camere.

                        Articolo 12. Attivazione dei seggi elettorali
In ogni comune della circoscrizione Sardegna è attivato almeno un seggio elettorale. Le
votazioni si svolgono di domenica in una sola giornata. I seggi elettorali sono aperti dalle 8
alle 22.
Nei comuni ove vi siano più seggi, solo uno di questi sarà adibito alla registrazione e alla
votazione dei cittadini extracomunitari.

                        Articolo 13. Disegno delle schede elettorali
La scheda elettorale è ripartita in due sezioni. La sezione di sinistra presenta gli elenchi dei
candidati ripartiti su due colonne in base al genere. All’interno di ogni colonna i candidati
sono disposti in ordine alfabetico per cognome e nome. La sezione di destra riporta due
riquadri per l’espressione delle preferenze.

                             Articolo 14. L’espressione del voto
L’elettore può esprimere la sua volontà secondo due modalità. In primo luogo, può votare
per un solo candidato indicandone il cognome in uno dei riquadri della sezione destra della
scheda elettorale. Alternativamente, l’elettore ha la facoltà di esprimere un’altra preferenza
indicando il cognome di un secondo candidato. In caso di espressione di preferenza doppia
i due candidati devono essere di genere differente, pena l’invalidazione del voto.
Nel caso che in un collegio le liste non siano composte da almeno due candidati per
entrambi i generi l’elettore potrà esprimere una sola preferenza.

               Articolo 15. Determinazione dei risultati nei collegi elettorali
Il risultato di un candidato è dato dalla somma delle preferenze ottenute in tutti i seggi
elettorali compresi nel collegio. I candidati aventi diritto sono inseriti nella lista
circoscrizionale tenendo conto dell’ordine stabilito dai risultati ottenuti nel collegio.

       CAPO IV: LA COMPOSIZIONE DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

                     Articolo 16. Definizione della lista circoscrizionale
La lista circoscrizionale è composta da un numero di posizioni pari a 18.

   Articolo 17. Posizioni nella lista circoscrizionale spettanti ad ogni collegio elettorale
Il numero delle posizioni nella lista circoscrizionale spettanti ad ogni collegio elettorale è
stabilito per mezzo della seguente formula:

                                        Q = T / (2P +1)

                                               3
www.CandidateandLeaderSelection.eu

dove Q è il quoziente su cui si basa l’attribuzione del posto in lista, T è il numero dei
partecipanti alle elezioni calcolati in valore assoluto, P è il numero delle posizioni in lista
precedentemente attribuite ad un collegio. Le posizioni nella lista circoscrizionale sono
progressivamente attribuite ai quozienti più alti fino ad esaurimento delle posizioni
disponibili. Per l’attribuzione della prima posizione nella lista circoscrizionale il valore di P
è uguale a zero.

               Articolo 18. Ordine dei candidati nella lista circoscrizionale
Le posizioni nella lista circoscrizionale spettanti ad ogni collegio sono progressivamente
ricoperti sulla base dei risultati conseguiti dai candidati nel collegio in questione.

                                               4
Puoi anche leggere