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Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studen5 stranieri/ internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2017-‐2018 hAp://www.studiare-‐in-‐italia.it/ studen5stranieri/testo_delle_norme.html Roma, 7 marzo 2017
Procedure ≠ Norme Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studen5 stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2017-‐2018. Tali procedure sono decise di concerto tra tre Ministeri (MIUR, MAECI e Interni) e si basano sulla norma5va vigente.
Avvertenze generali (pag. 2) Competenze per il riconoscimento accademico dei 5toli e per l’idoneità all’immatricolazione La valutazione di .toli esteri finalizzata all’iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore, è competenza esclusiva delle is.tuzioni di formazione superiore, come stabilito dall’art. 2 della Legge 148/2002. La documentazione prodoBa dalle rappresentanze diploma.che italiane non incide sulle decisioni valuta.ve di competenza delle singole is.tuzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. Competenza per il rilascio del visto per mo5vi di studio La decisione sul rilascio di un visto per mo.vi di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza diploma.co-‐consolare. La documentazione prodoBa dalle is.tuzioni di istruzione superiore rela.va ai singoli candida. ai corsi richieden. visto è da considerarsi di supporto alle procedure valuta.ve delle rappresentanze diploma.che, e non implica automa.camente il rilascio del visto. Competenza per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno Il procedimento amministra.vo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell’Interno ed è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni concernen. la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal rela.vo Regolamento di aBuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68 rela.va alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.
Ambito di applicazione (pagg. 2-‐3) Le seguen. procedure si applicano esclusivamente agli studen5 stranieri/ internazionali che necessitano di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo. Per quanto riguarda la procedura e la documentazione richiesta per la valutazione dei .toli di ingresso a corsi organizza5 congiuntamente tra due o più is5tuzioni italiane e straniere, si rimanda a quanto stabilito dalle apposite convenzioni (art. 3 comma 10 del DM 270/2004 e art. 3 comma 8 del DPR 212/2005) soBoscriBe dalle is.tuzioni di formazione superiore per la realizzazione del corso. Le is.tuzioni di formazione superiore forniranno gli elenchi degli studen. stranieri/internazionali seleziona. all’interno di tali programmi congiun. direBamente alle rispeTve Rappresentanze diploma.co-‐ consolari al fine della richiesta di visto da parte di tali studen., indicando a ques. ul.mi che l’avvenuta selezione all’interno del corso congiunto non comporta automa.camente l’oBenimento del visto di ingresso in Italia.
Differenti procedure e documentazione Dis.nzione tra: -‐ la procedura di preiscrizione da svolgersi presso le Rappresentanze diploma5co-‐consolari -‐ la procedura di immatricolazione da svolgersi presso le is5tuzioni di formazione superiore
Accesso al primo ciclo (pag. 5) Documen5 da allegare obbligatoriamente alla domanda di preiscrizione presso le Rappresentanze diploma5co-‐ consolari: a) .tolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure cer.ficato sos.tu.vo a tuT gli effeT di legge, corredato da Dichiarazione di valore, sempre necessaria ai fini dell’eventuale rilascio del visto; b) cer.ficato aBestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza (Selec.vidad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..); c) due fotografie (di cui una auten.cata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio). Documen5 da allegare alla domanda di immatricolazione presso le is5tuzioni di formazione superiore: a) .tolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure cer.ficato sos.tu.vo a tuT gli effeT di legge; il .tolo finale può essere corredato da Dichiarazione di valore o aBestazione di en. ufficiali esteri o aBestazione rilasciata da centri ENIC-‐NARIC; b) cer.ficato aBestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza (Selec.vidad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..); c) eventuali traduzione in italiano dei documen. indica. ai pun. a) e b); d) eventuale altra documentazione richiesta dall’ateneo.
Traduzione dei documenti (pag. 4) I documen5 redaT in lingua straniera da presentare alle Rappresentanze diploma5co-‐consolari, salvo i casi espressamente previs., vanno correda5 di traduzione ufficiale in lingua italiana (gli interessa. possono rivolgersi a traduBori locali e devono richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la cer.ficazione della conformità della stessa traduzione ove le stesse traduzioni non siano già apos.llate). La Rappresentanza res.tuirà i .toli di studio originali muni. di legalizzazione consolare, salvo il caso in cui il Paese dove tali .toli siano sta. rilascia. non applichi già l’Apos.lle. DeT documen. non dovranno essere invia. alle Università dalle Rappresentanze, ma dovranno essere consegna. direBamente dallo studente all'Ateneo in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione, secondo le modalità e la tempis.ca stabilite dallo stesso. Per la procedura di valutazione dei .toli svolta dalle is.tuzioni, lo studente potrà verificare direAamente presso l’ateneo, quale 5pologia di traduzione dovrà essere prodoAa (giurata, cer5ficata, ecc.) e per quali lingue straniere sia o meno esonerato.
Documentazione prodotta dalle rappresentanze (pag.5) La documentazione prodoBa dalle rappresentanze diploma.che italiane non incide sulle decisioni valuta5ve delle singole is5tuzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore “non esclude il potere-‐dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diploma.ca interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficien.” (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).
Accesso al secondo ciclo (pag. 6) Documen5 da allegare obbligatoriamente alle domande di preiscrizione presso le Rappresentanze diploma5co-‐ consolari: a) .tolo di studio conseguito presso una Università o .tolo post-‐secondario conseguito in un Is.tuto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi presso is.tuzioni accademiche nel livello successivo, corredato da Dichiarazione di valore, sempre necessaria ai fini dell’eventuale rilascio del visto; b) cer.ficato rilasciato dalla competente Università aBestante gli esami supera., nonché per ogni disciplina, i programmi deBaglia. per il conseguimento dei .toli predeT. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei pos. che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale cer.ficato. Gli studi post secondari (esami e credi.) già compiu. possono essere aBesta. dal “Diploma Supplement”, ove adoBato; c) due fotografie (di cui una auten.cata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio). Documen5 da allegare alla domanda di immatricolazione presso le is5tuzioni di formazione superiore: a) .tolo di studio conseguito presso una Università o .tolo post-‐secondario conseguito in un Is.tuto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi presso is.tuzioni accademiche nel livello successivo; il .tolo finale può essere corredato da Dichiarazione di valore o aBestazione di en. ufficiali esteri o aBestazione rilasciata da centri ENIC-‐NARIC; b) cer.ficato rilasciato dalla competente Università aBestante gli esami supera. (transcript), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei .toli predeT; il programma degli studi può essere aBestato dal “Diploma Supplement”, ove adoBato; c) eventuali traduzione in italiano dei documen. indica. ai pun. a) e b); d) eventuale altra documentazione richiesta dall’ateneo.
Documentazione prodotta dalle rappresentanze (pag.7) La documentazione prodoBa dalle rappresentanze diploma.che italiane non incide sulle decisioni valuta5ve delle singole is5tuzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore “non esclude il potere-‐dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diploma.ca interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficien.” (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).
Valutazione preventiva delle candidature (pag.7) In aBesa dell’avvio delle procedure di preiscrizione, gli studen. possono contaBare l’Ateneo prescelto, fornendo copia della documentazione di studio, per segnalare a quale corso di laurea intenderebbero iscriversi e consen.re una preven.va valutazione delle singole candidature. L’Università potrà comunicare agli interessa. la possibile ammissione all’immatricolazione con eventuali obblighi forma.vi da recuperare, ovvero l’ammissione alle eventuali prove aTtudinali ove definite dall’Ateneo, o consigliare l’iscrizione ad altro corso di studio ritenuto idoneo. L’acceAazione preven5va delle Università non sos5tuisce in nessun caso la effeTva preiscrizione al corso, che ha luogo comunque solo ed esclusivamente aAraverso il rilascio del visto da parte delle Rappresentanze diploma5co-‐ consolari (Parte III), fermo restando che le procedure di valutazione di idoneità dei 5toli esteri finalizzate all’ingresso ai corsi, sono di esclusiva competenza delle is5tuzioni universitarie.
Sussistenza economica (pag.9) Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quan.fica. nell’importo di euro 448,07 al mese, pari ad euro 5.824,91 annuali (Circolare n. 8, avente per oggeBo “Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2017”, diramata dall’Is.tuto Nazionale della Previdenza Sociale, il 17 gennaio 2017, con la quale, al punto 2.1 sono sta. resi no. i valori del “assegno sociale”). [DibaTto in corso]
Prova di conoscenza della lingua italiana (pag.11) È organizzata dalla sede universitaria scelta da ciascun candidato, preferibilmente a distanza, ed è obbligatoria per tuT i corsi universitari, ad eccezione dei casi di esonero indica. nel paragrafo successivo. La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta nel caso in cui i corsi di laurea si svolgano esclusivamente in lingua straniera. In quest’ul.mo caso i singoli atenei possono prevedere, nell’ambito dell’autonomia universitaria, il possesso di specifica cer.ficazione.
CAPITOLO SECONDO (pagg. 14-‐15-‐16) CITTADINI ITALIANI, DELL’UNIONE EUROPEA E STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA (NON RICHIEDENTI VISTO), IN POSSESSO DI TITOLO ESTERO, CHE RICHIEDANO L’INGRESSO A CORSI UNIVERSITARI Indicazioni generali e rappor. direT con le is.tuzioni: non necessità di passaggio presso le rappresentanze
Trasferimenti corsi area sanitaria (pag. 15) Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell’area sanitaria previsto dall’art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 non è obbligatorio per gli studen. che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predeT corsi. Il nulla osta al trasferimento è in ogni caso subordinato al [1] rispeAo del limite ineludibile del numero di pos5 disponibili fissato dall’Università di des5nazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e [2] alla verifica del percorso forma5vo compiuto dallo studente: a tal fine, gli Atenei specificano anali.camente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei credi. acquisi. nell’Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di pos. disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo. Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell’ambito della propria autonomia, la possibilità di organizzare ulteriori prove di ingresso valuta.ve degli studen. che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.
Parte seconda – Le Rappresentanze (pag. 20) La documentazione prodoBa dalle rappresentanze diploma.che italiane non incide sulle decisioni valuta.ve delle singole is.tuzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore “non esclude il potere-‐dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diploma.ca interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficien.” (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).
Parte terza – Le Istituzioni di formazione superiore (pag. 26) 9. Valutazione dei 5toli esteri ai fini dell’immatricolazione La valutazione di 5toli esteri finalizzata all’iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore, è competenza esclusiva delle is5tuzioni di formazione superiore, come stabilito dall’art. 2 della Legge 148/2002. La documentazione prodoBa dalle rappresentanze diploma.che italiane non incide sulle decisioni valuta.ve delle singole is.tuzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore “non esclude il potere-‐dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diploma.ca interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficien.” (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07). Durante le procedure di valutazione dei 5toli esteri finalizzate all’immatricolazione, la documentazione richiesta allo studente è stabilita dalle singole is5tuzioni di formazione superiore.
Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati: Normativa di riferimento (pagg. 27-‐28) Ar5colo VII della Convenzione di Lisbona (ra5ficata con Legge n.148/2002): Ogni Parte, nell’ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni cos9tuzionali, giuridiche e norma9ve, ado
Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati: Ruolo delle istituzioni (pag. 28) Si invitano pertanto le is.tuzioni di istruzione superiore, sulla base della propria autonomia e in linea con la possibilità data dall’aBuale norma.va di svolgere riconoscimen. “dei cicli e dei periodi di studio svol. all’estero e dei .toli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei .toli universitari italiani” (art. 2 Legge 148/2002), a porre in essere tuT gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugia5 e dei 5tolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presen5 tuT o parte dei rela5vi documen5 comprovan5 i 5toli di studio. Le is.tuzioni di istruzione superiore, al fine del riconoscimento di tali qualifiche e per la predisposizione delle rela.ve procedure valuta.ve, potranno avvalersi dell’esperienza dei centri ENIC-‐NARIC e delle buone pra.che stabilite a livello internazionale.
Corsi propedeutici -‐ Foundation course (pag. 32) In base a quanto stabilito dall’art. 6 comma 1 del DM 270/2004 per il seBore universitario e all’art. 7 comma 2 del DPR 212/2005 per il seBore AFAM, le is5tuzioni di formazione superiore possono organizzare aTvità forma5ve propedeu5che di ingresso ai corsi di studio di Laurea, proponendo corsi propedeu5ci (founda5on course) al fine di colmare i requisi5 di ammissione richies5 per l’ingresso ai corsi di formazione superiore italiani, in linea con quanto stabilito dall’Allegato 1. Per quanto riguarda l’iscrizione a tali corsi, si applicano le medesime procedure previste per l’immatricolazione ai Master universitari. Le is.tuzioni di formazione superiore comunicheranno alle rispeTve Rappresentanze diploma.co-‐consolari tuBe le informazioni rela.ve alla durata e alla natura del corso in oggeBo.
Allegato 1 – Titoli con scolarità di 12 anni Tali 5toli consentono in linea generale la prosecuzione agli studi nella formazione superiore Italiana, qualora siano sta. consegui5 sulla base almeno dell’ul5mo biennio di frequenza con esito posi5vo nel sistema forma5vo estero. Nel caso in cui tali .toli siano sta. oBenu. tramite la frequenza di percorsi forma.vi di durata inferiore ai due anni, l’ammissibilità ai corsi della formazione superiore italiana sarà responsabilità dalle is.tuzioni italiane presso le quali venga faBa richiesta di iscrizione. Sarà cura di deAe is5tuzioni procedere a tale valutazione tenendo conto dell’intero percorso forma5vo svolto, in linea con la norma5va vigente sia nazionale sia internazionale. Le is.tuzioni della formazione superiore italiane potranno comunque richiedere ulteriori requisi5 di ammissione, in linea con i propri ordinamen. e con il corso di studi prescelto.
Allegato 1 – Titoli con scolarità inferiore ai 12 anni Al fine di colmare la scolarità mancante, nel caso in cui si debbano valutare .toli consegui. al termine di un periodo scolas.co inferiore ai 12 anni, le is5tuzioni di formazione superiore potranno richiedere in alterna5va: 1. La cer.ficazione accademica aBestante il superamento di tuT gli esami previs. per il primo anno di studi universitari nel caso di sistema scolas.co locale di undici anni, ovvero la cer.ficazione accademica aBestante il superamento di tuT gli esami previs. per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolas.co locale di dieci anni. 2. Un .tolo ufficiale italiano o estero di studi post-‐secondari conseguito in un Is.tuto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, rispeTvamente della durata di un anno nel caso di sistema scolas.co locale di undici anni, ovvero di due anni nel caso di sistema scolas.co locale di dieci anni. 3. Cer5ficazioni da parte di altre università italiane rela5ve al superamento di corsi propedeu5ci (founda+on course), che colmino gli anni di scolarità mancan5. 4. Proprie cer5ficazioni rela5ve al superamento di corsi propedeu5ci (founda+on course), che conferiscano le adeguate conoscenze, competenze e abilità al fine di frequentare il corso di studi prescelto all’interno della medesima is.tuzione.
Allegato 1 – Titolo statunitense di HSD Possono essere immatricola. al primo anno accademico gli studen. in possesso del .tolo di High School Diploma (HSD) che abbiano superato almeno tre “Advanced Placements” statunitensi (APs) con punteggio da 3 a 5, in tre materie diverse tra loro ed aTnen. al corso di studio universitario per il quale venga richiesta l’iscrizione. La presenza di un “AP” in lingua italiana sarà richiesto obbligatoriamente solo a studen5 con ciAadinanza straniera. Non sarà computabile a tal fine l’“AP” in lingua italiana, nel caso di studen5 con ciAadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi eroga5 interamente in lingua inglese. Tali .toli consentono in linea generale la prosecuzione agli studi nella formazione superiore Italiana, qualora siano sta5 consegui5 sulla base almeno dell’ul5mo biennio di frequenza, con esito posi5vo, nel sistema forma5vo estero. Nel caso in cui tali .toli di HSD siano sta. oBenu. tramite la frequenza di percorsi forma.vi di durata inferiore ai due anni, l’ammissione dovrà essere valutata caso per caso, previa verifica dell’intero percorso forma5vo svolto, e sarà soAo la responsabilità delle is5tuzioni forma5ve italiane presso le quali venga faAa richiesta di iscrizione; sarà cura di deBe is.tuzioni procedere a tale valutazione in linea con la norma.va vigente sia nazionale sia internazionale.
Allegato 1 – Titoli britannici Tali .toli consentono l’immatricolazione se aBestano il superamento di almeno tre materie a livello avanzato (A level) aTnen. al corso di studi richiesto. La presenza di un “A level” in lingua italiana sarà richiesto solo a studen. con ciBadinanza straniera, dunque non potrà essere computato tra i tre “A level” richies. nel caso di studen. con ciBadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi eroga. interamente in lingua inglese. I Diplomi finali consegui. presso le Scuole britanniche di cui all’Allegato 2 – punto 3, sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi tra Italia e Gran Bretagna.
Progetto FAIR Focus on Automa5c Ins5tu5onal Recogni5on (FAIR) 37 partner di Italia, Spagna, Germania, Croazia, Belgio fiammingo e Olanda: -‐ 23 is.tuzioni di istruzione superiore (Bologna, Palermo, Roma -‐ Sapienza, Trento) -‐ Ministeri e centri ENIC-‐NARIC -‐ Danish Agency for Higher Educa.on e European Consor.um for Accredita.on (ECA) -‐ Conferenze dei reBori italiani (CRUI) e tedeschi -‐ EUA – European University Associa.on hBps://www.epnuffic.nl/en/diploma-‐recogni.on/fair Coordinamento: EP-‐NUFFIC
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