GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Ichino Brugnatelli

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GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Ichino Brugnatelli
GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
GUIDA OPERATIVA PER LA          ’EMERGENZA DADEL
                             GESTIONE
                         E DELL               SARS-PERSONALE
                                                   COV-2             DIPENDENTE
         E DELLGUIDA OPERATIVA PER LADA
                ’EMERGENZA            GESTIONE
                                         SARS  DEL-COV
                                                   PERSONALE
                                                        -2 (DIPENDENTE
                                                             COVID –     19)
                           E DELL’EMERGENZA DA SARS-COV-2
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PREMESSA: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

 art. 2087 c.c.: il datore ha il dovere di apprestare tutte le misure di sicurezza al fine di garantire
  l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti;

 A norma d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha la responsabilità di tutelare i lavoratori
  dall’esposizione a “rischio biologico”, con la collaborazione del medico competente, ove
  presente;

 aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – nonché del Documento Unico
  per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in caso di contratto di appalto - per la
  presenza di tale nuovo rischio biologico;

 fornitura al personale di DPI (ivi compresi installazione erogatori di gel antibatterici, dotazione
  guanti e mascherine protettive).
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I PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ADOTTATI DAL GOVERNO ITALIANO
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FONTI NORMATIVE AGGIORNATE AL       18 MARZO 2020

• DPCM 31 gennaio 2020;
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6;
• D.L. 2 marzo 2020 n. 9;
• DPCM 4 marzo 2020;
• DPCM 5 marzo 2020;
• DPCM 8 marzo 2020;
• D.L. 8 marzo 2020 n.11;
• D.L. 9 marzo 2020 n. 14;
• DPCM 9 marzo 2020;
• DPCM 11 marzo 2020;
• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
  contrasto e il contenimento della diffusione del virus
  covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;
• D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, decreto «Cura Italia";
• Circolare Ministro dell’Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.;
• Ordinanze regionali.
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DECRETI #IORESTOACASA
                                   - AGGIORNAMENTO AL 18 MARZO 2020 -

I.     DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2020

II.    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 MARZO 2020

III.   DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MARZO 2020

IV.    DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020 «DECRETO CURA ITALIA»
(I)   DPCM 8 MARZO 2020
                ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE
                 URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
                                                                 COVID-19

ART. 1. - Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli, Padova,
Treviso, Venezia

o   si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la
    fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto
    dall'articolo 2, comma 1, lettera r)

ART. 2. - Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

o   la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per
    la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a
    ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli
    accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in
    via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni
    sul lavoro;
o   qualora non sia possibile il lavoro agile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo
    ordinario o di ferie.
(II –A) DPCM 9 MARZO 2020
               ESTENSIONE A TUTTO IL TERRITORIO IL VINCOLO DI CUI ALL’ART. 1 CO. 1 LETT. A), DPCM
                                                    8.3.2020

Come può classificarsi il divieto introdotto dal DPCM?
Neppure il nuovo DPCM vieta in assoluto la mobilità delle persone sull’intero territorio nazionale, ma
rinvia alle rilevanti – e funzionali – eccezioni già individuate dal DPCM dell’8 marzo 2020.
Difatti, nella conferenza stampa di presentazione del decreto, lo stesso Presidente del Consiglio dei
Ministri ha puntualizzato: «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai
territori di cui al presente articolo, nonché' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti
per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Il rinvio al DPCM dell’8 marzo, inoltre, consente di ritenere che il «il mancato rispetto degli obblighi»
potrà essere sanzionato sia a norma dell’art. 650 c.p. (che punisce l’«Inosservanza dei provvedimenti
dell'Autorità») che a norma degli artt. 438 e 452 c.p. (reato di procurata epidemia colposa), a cui si
sommano, nel caso di rilascio dell’autodichiarazione attestante le «comprovate ragioni di lavoro», le
eventuali conseguenti penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni infedeli al Pubblico Ufficiale.
Il MISE, citando il Ministero degli Esteri, ha specificato che anche i transfrontalieri – salvo che non siano
sottoposti a limitazioni – potranno entrare e uscire dai territori di quella che al 9 marzo era indicata
come Zona Rossa per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.
(II -B) DPCM 9 MARZO 2020
                       ESTENSIONE A TUTTO IL TERRITORIO IL VINCOLO DI CUI ALL’ART. 1 CO. 1 LETT. A), DPCM
                                                            8.3.2020

Quando le esigenze lavorative consentono di derogare ai vincoli posti alla mobilità personale previsti dal DPCM?
E possibile spostarsi sull’intero territorio nazionale sussistendo comprovate esigenze lavorative ovvero situazioni di necessità o
ragioni di salute, che possono essere anche autocertificati dal singolo interessato, salvo possibilità̀ per la pubblica autorità̀ di
verificare la veridicità̀ della dichiarazione (Circolare Ministero dell’Interno 8 marzo 2020).
Quanto ai comprovati motivi di natura lavorativa, deve ritenersi – considerato il complesso delle disposizioni – che questi attengano
all’impossibilità di svolgere le prestazioni da remoto. Questa interpretazione non pare, peraltro, possa ritenersi superata
dall’ordinanza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che interpreta l’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, specificando che:
l’”articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di
necessità o per motivi di salute”: a ben vedere, infatti, anche nella “precedente” versione le ragioni lavorative, che dovevano essere
comprovate (nell’ordinanza sparisce un tale aggettivo), non vietavano gli spostamenti sul territorio nazionale, che tuttavia
continuano a essere disincentivati. La posizione di garanzia del datore di lavoro non pare essere alleggerita.
Questa eccezione non trova applicazione per soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)
ovvero per quelli in quarantena oppure in positivi al virus, i quali dovranno rimanere nel loro domicilio.

Cosa deve fare il datore di lavoro?
Nell’ordine, è consigliabile:
1. Richiedere in ogni caso possibile la prestazione di lavoro con modalità di lavoro agile;
2. Promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di ferie in caso di prestazione non necessaria o diversamente
    impossibilitata (pubblici esercizi, turismo);
3. Solo qualora non siano perseguibili le predette opzioni, fornire al lavoratore un giustificativo da esibire in caso di richiesta
    dell’Autorità;
4. In ogni caso, revocare trasferte dai/nei territori a rischio, promuovendo l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dei
    meeting e dotare i luoghi di lavoro dei presidi raccomandati.
Lettera del Datore di                                                        Autocertificazione
                 Lavoro
                                                          https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf
Modello di lettera giustificativa per consentire la
mobilità del personale (su carta intestata
aziendale):

Oggetto: dichiarazione a norma del DPCM 8 marzo
2020

In ottemperanza alle disposizioni di cui al DPCM
dell’8 marzo 2020, la scrivente Società [*], con sede
legale in [*],
                    dichiara e attesta
che il Sig. [*] nato a [*] il [*], dipendente della
predetta azienda, svolge mansioni che non possono
essere né differite né offerte con modalità diverse
rispetto alla presenza in Azienda e che, pertanto,
deve considerarsi «comprovata» la necessità del
lavoratore di recarsi presso [*], dove è sita l’unità
produttiva di assegnazione.
La scrivente si impegna altresì a garantire il rispetto
delle norme igieniche e di sicurezza prescritte dalle
Autorità competenti e farà in modo che anche la
prestazione lavorativa del proprio dipendente sia
conforme alle prescrizioni fornite.
Per ogni chiarimento e verifica, è possibile
contattare il [*] al numero [*]-

                             Timbro e firma
(III) DPCM 11 MARZO 2020
                                         PRESCRIZIONI SETTORE PRODUTTIVO E PROFESSIONALE

Per quanto riguarda le attività produttive e quelle professionali, escluse dall’ambito della sospensione forzata, il DPCM raccomanda
l’adozione delle seguenti misure di sicurezza:

• massimo ricorso allo strumento del lavoro agile (in forma semplificata) per le attività che possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalità a distanza;

• incentivazione dello smaltimento e fruizione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli eventuali altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

• sospensione delle attività presso i reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

• adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, ove non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro
(individuata come principale misura di contenimento), si prescrive l’utilizzo di appositi DPI (mascherine FFP);

• incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche ricorrendo a forme di ammortizzatori sociali;

• riduzione al minimo degli spostamenti all’interno dei siti produttivi e contingentamento dell’accesso agli spazi comuni.
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PRIMA DEL D.L.                          CURA ITALIA (1/5)
                                 *FONTE: http://www.bollettinoadapt.it/ammortizzatori-sociali-in-caso-di-sospensione-per-covid19/

Ammortizzatori sociali in caso di sospensione dell’attività lavorativa per contenimento della diffusione del COVID 19
Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e
gas ecc. rientranti nella Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)

     Tipo di rapporto di lavoro                       Tipo di sostegno a reddito                           Importo dell’integrazione retributiva

         Lavoro subordinato                                   CIGO per                                 80 % della retribuzione globale spettante
                                                 eventi oggettivamente non evitabili                   per le ore non lavorate fino al tetto di €
       (Tempo indeterminato,                                                                           lordi 1.199,72 mensili per retribuzioni
        Tempo determinato,                                                                             superiori a € 2.159,48, e € 998,18 mensili
           Intermittente,                                                                              per retribuzioni inferiori
          Apprendistato)
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PRIMA DEL D.L.                          CURA ITALIA (2/5)
                               *FONTE: http://www.bollettinoadapt.it/ammortizzatori-sociali-in-caso-di-sospensione-per-covid19/

Imprese non industriali escluse dalla CIGO
anche se rientranti nella Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)

     Tipo di rapporto di lavoro                     Tipo di sostegno a reddito                           Importo dell’integrazione retributiva

         Lavoro subordinato                Assegno ordinario per le aziende da fondi                 80 % della retribuzione globale spettante
                                                          bilaterali                                 per le ore non lavorate fino al tetto di €
       (Tempo indeterminato,                                                                         lordi 1.199,72 mensili per retribuzioni
        Tempo determinato,                                   CIG in deroga                           superiori a € 2.159,48, e € 998,18 mensili
           Intermittente,                                                                            per retribuzioni inferiori
          Apprendistato)                 Al momento solo i comuni di cui all'allegato 1
                                             del DPCM 1° marzo 2020 e Regioni
                                             Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna

                                              Oggetto di intervento del nuovo DL
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PRIMA DEL D.L.                          CURA ITALIA (3/5)
                                *FONTE: http://www.bollettinoadapt.it/ammortizzatori-sociali-in-caso-di-sospensione-per-covid19/

Datori di lavoro con più di 15 dipendenti iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
(datori di settori esclusi da CIGO e CIGS e senza fondo di solidarietà bilaterale)

     Tipo di rapporto di lavoro                      Tipo di sostegno a reddito                           Importo dell’integrazione retributiva

    Lavoro subordinato (Tutte le                        Assegno ordinario FIS                         80 % della retribuzione globale spettante
 tipologie (compreso apprendistato                                                                    per le ore non lavorate fino al tetto di €
 professionalizzante, tipo II) tranne                         CIG in deroga                           lordi 1.199,72 mensili per retribuzioni
             le esclusioni.                                                                           superiori a € 2.159,48, e € 998,18 mensili
                                          Al momento solo i comuni di cui all'allegato 1              per retribuzioni inferiori
  Esclusioni: Lavoratori a domicilio,         del DPCM 1° marzo 2020 e Regioni
 Dirigenti, Apprendisti con contratto         Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna
        di apprendistato non
   professionalizzante (tipo I e III)          Oggetto di intervento del nuovo DL
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PRIMA DEL D.L.                          CURA ITALIA (4/5)
                                 *FONTE: http://www.bollettinoadapt.it/ammortizzatori-sociali-in-caso-di-sospensione-per-covid19/

Datori di lavoro da 5 a 15 dipendenti iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
(Datori di settori esclusi da CIGO e CIGS e senza fondo di solidarietà bilaterale - senza limiti dimensionali)

     Tipo di rapporto di lavoro                       Tipo di sostegno a reddito                           Importo dell’integrazione retributiva

         Lavoro subordinato
                                                               CIG in deroga                           80 % della retribuzione globale spettante
   Tutte le tipologie (compreso                                                                        per le ore non lavorate fino al tetto di €
 apprendistato professionalizzante,        Al momento solo i comuni di cui all'allegato 1              lordi 1.199,72 mensili per retribuzioni
               tipo II)                        del DPCM 1° marzo 2020 e Regioni                        superiori a € 2.159,48, e € 998,18 mensili
                                               Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna                       per retribuzioni inferiori
             Esclusioni:
   Lavoratori a domicilio, Dirigenti            Oggetto di intervento del nuovo DL
    Apprendisti con contratto di
         apprendistato non
   professionalizzante (tipo I e III)
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PRIMA DEL D.L.                        CURA ITALIA (5/5)
                                *FONTE: http://www.bollettinoadapt.it/ammortizzatori-sociali-in-caso-di-sospensione-per-covid19/

Lavoro Autonomo

    Tipo di rapporto di lavoro                       Tipo di sostegno a reddito                                              Importo

     Collaboratori coordinati e                Indennità mensile (D.L. n. 9/2020)                         600 euro per un massimo di tre mesi e
           continuativi                   Al momento solo i comuni di cui all'allegato 1                   parametrata all’effettivo periodo di
                                                   del DPCM 1° marzo 2020                                       sospensione dell’attività.
        Agenti commerciali
                                          Per i liberi professionisti, titolari degli studi,
  Lavoratori autonomi ex art. 2222          che applicano il CCNL Confprofessioni è
              cod. civ.                  possibile accedere alle misure sul sostegno al
                                          reddito già previste dal contratto collettivo e
            Professionisti                         dai diversi fondi di categoria
  Titolari di attività d’impresa (P.
                  IVA)                                    In attesa nuovo DL
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
                   CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 14
                                                    MARZO 2020

 Linee guida condivise tra le Parti per favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro ed
 agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, Le linee guida intervengono in particolare sulle seguenti
 tematiche:

• OBBLIGHI INFORMATIVI;
• MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA;
• MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI;
• PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA;
• PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI;
• DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;
• ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEILIVELLI PRODUTTIVI);
• GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI;
• SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE;
• GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA;
• SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS;
• AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE.
 Si prevede quale misura prioritaria per la gestione dei rapporti di lavoro l’utilizzo degli ammortizzatori
                      sociali disponibili e, solo successivamente, la dotazione individuale di ferie e permessi;
                     si autorizza la misurazione all’ingresso della temperatura dei dipendenti e si chiede ai dipendenti di
                      informare subito il datore di lavoro in caso durante il lavoro si manifestino sintomi sospetti;
                     garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con
                      adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi e dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un
                      metro. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
   FOCUS SUI          dedicati. In generale deve garantire la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro;
PRINCIPALI PUNTI     non è previsto obbligo di mascherine per chi non manifesta sintomi, ai sensi delle disposizioni dell’OMS.
                      Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
DELLE LINEE GUIDA     possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri
                      dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle
                      autorità scientifiche;
                     si dispone la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è
                      possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. Prevista anche
                      la rimodulazione dei turni per evitare che le persone si incontrino;
                     si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
                      zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e
                      una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite
                      indicazioni;
                     nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
                      quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al
                      suo allontanamento/isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri
                      presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti
                      e i numeri di emergenza per il covid-19 forniti dalla regione o dal Ministero della salute.
(IV) D.L. 17 MARZO 2020 N. 18, «CURA ITALIA»
                                 1. DEROGHE TEMPORANEE ALLE NORME SOSTANZIALI DI DIRITTO DEL LAVORO

•   Lavoratori dipendenti settore privato: Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva viene
    equiparato al periodo di malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e tale periodo non è computabile ai fini del periodo di
    comporto. Sono previste specifiche modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri sono
    posti interamente a carico dello Stato.
•   Utilizzo DPI: Fino al termine dello stato di emergenze per l’intero territorio nazionale vige la possibilità per i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza
    interpersonale di un metro, di utilizzare quali dispositivi di protezione di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine
    chirurgiche reperibili in commercio (anche prive del marchio CE).
•   Sospensione di 60 giorni dei licenziamenti collettivi e per g.m.o.: A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è precluso per 60 giorni l’avvio delle
    procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del
    23 febbraio. E’ previsto altresì che durante il suddetto periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per
    giustificato motivo oggettivo.
•   Premio ai lavoratori dipendenti: Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro viene
    previsto un premio - per il mese di marzo 2020 e che non concorre alla formazione del reddito - pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella
    propria sede di lavoro nel predetto mese. Saranno i sostituti d’imposta a riconoscere, in via automatica, il premio partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di
    aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
•   Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: Al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro viene introdotto un credito
    d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione. L’agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle
    spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a
    50 milioni di euro per l'anno 2020.
•   Fondo di Garanzia Centrale Pmi e supporto liquidità: Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a
    investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso e inoltre viene previsto uno specifico
    strumento per il supporto alla liquidità delle imprese (garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti).
•   Giustizia: Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data
    successiva al 15 aprile 2020.. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali
    nonché di tutti i termini relativi al processo amministrativo.
(IV) D.L. 17 MARZO 2020
                                              2. GLI AMMORTIZZATORI TEMPORANEI ANTI COVID - 19

•   Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (TIS): E’ prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa
    per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso
    all’assegno ordinario (esteso anche alle imprese con più di 5 dipendenti) per un periodo massimo di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
    febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020. Strumento che non necessità di accordo sindacale ma sarà sufficiente informazione,
    consultazione e esame congiunto, da svolgersi anche in via telematica. Domande da presentare entro la fine del quarto mese successivo all’inizio della
    sospensione o riduzione attività lavorativa.
•   FIS: L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro già
    iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può
    essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
•   CIGO per Aziende già in CIGS: Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento
    CIGS possono presentare domanda CIG ordinaria per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e
    sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare
    anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
•   Trattamento Salariale per Aziende in CIGO o FIS: I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del
    decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario
    Covid per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in
    corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura
    dell’orario di lavoro.
•   Ammortizzatori in deroga: A favore dei datori di lavoro del settore privato ivi compresi quelli che occupano sino a cinque dipendenti nonché quelli del
    settore agricolo e della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di
    orario, le Regioni e Province autonome, possono riconoscere - in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e previo accordo con le
    organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (non necessario per chi occupa sino a cinque dipendenti) -
    trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a
    nove settimane. Il trattamento è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio.
(IV) D.L. 17 MARZO 2020 N. 18, «CURA ITALIA»
                                                               3. ULTERIORI DEROGHE TEMPORANEE

•   Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale; A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di
    decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.
•   INAIL: Sospensione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1°giugno 2020 dei termini di decadenza e prescrizionali relativi alle richieste da produrre all’INAIL per
    l’accesso alle prestazioni erogate dall’Istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite. Viene specificata inoltre la procedura specifica
    relativa alla tutela infortunistica Inail nei casi di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) avvenuti in occasione di lavoro.
•   Allargamento NASpI e DIS-COLL: Ampliamento - da sessantotto a centoventotto giorni - dei termini di decadenza per la presentazione delle domande di
    disoccupazione in caso di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020. Ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione
    della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.
•   Diritto di precedenza: i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo
    familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro
    in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
    Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie - per i quali residui una ridotta capacità lavorativa - è riconosciuta la priorità nell’accoglimento
    delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile ex artt. 18 - 23 l. 81/2017.
•   Permessi L. 104: Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, L. 104/1992 è incrementato di
    ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
•   Reddito di cittadinanza: Ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del decreto gli obblighi connessi alla
    fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi obblighi procedimentali.
(IV) D.L. 17 MARZO 2020
                                                            4 . ULTERIORI DEROGHE TEMPORANEE -2

•   Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi: (i) Congedo
    parentale per genitori lavoratori del settore privato con figli fino a 12 anni: indennità del 50% della retribuzione, con contribuzione previdenziale figurativa. Per tale
    categorie di lavoratori e con figli tra 12 e 16 anni è previsto altresì un diritto all’astensione dal lavoro per genitori dipendenti, a condizione che non ci siano altri
    genitori che fruiscono di sostegno al reddito o con diritto all’astensione dal lavoro. In questo caso, nessuna indennità o contribuzione figurativa, ma diritto alla
    conservazione del posto di lavoro. (ii) Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
•   Gli autonomi: Sospensione dei pagamenti dei contributi mentre viene garantite ai lavoratori autonomi – nonché ai professionisti e ai co.co.co. non titolari di
    pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – una somma una tantum pari a 600 euro quale indennizzo per i compensi non maturati. Per i
    lavoratori stagionali di turismo, pesca e spettacolo si prevede un allargamento del sussidio di disoccupazione attraverso il è riconoscimento di un’indennità una
    tantum pari a 600 euro).
•   Smart working e norme per la Pubblica Amministrazione: Lo smart working come regola per lo svolgimento della prestazione nelle pubbliche amministrazioni
    (anche attraverso l’utilizzo di computer e tablet personali). Viene stabilita la riduzione della presenza fisica dei dipendenti pubblici all’interno degli uffici, fermo
    restando che i servizi essenziali e indifferibili continueranno ad essere garantiti; per far ciò le P.A. potranno imporre al proprio personale lo smaltimento ferie,
    l’utilizzo dei congedi ovvero una turnazione continua dei dipendenti.
•   Lavoro domestico: Aiuti a colf e badanti con specifica disposizione che inserisce questi lavoratori nella copertura della cassa integrazione in deroga.
•   Famiglie: Congedo per i genitori o voucher per la baby sitter (12-15 giorni di congedo parentale utilizzabili da entrambi i genitori se questi non sono coperti da
    ammortizzatori sociali e non possono svolgere il lavoro da casa (smart working) sino all’80% del compenso per i redditi bassi (30% per quelli alti), I lavoratori non
    costretti a interrompere la loro attività potranno chiedere un voucher per pagare la babysitter: si parla di 600 euro che salirebbero a mille per gli operatori sanitari.
•   Fisco: Viene sospeso il termine per il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria
    nonché ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 che potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e
    interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio
    2020.
FONTI AMMINISTRATIVE DECENTRATE

CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITÀ, DISOCCUPAZIONE, SOLIDARIETÀ:
L’Inps, con messaggio n. 1118 del 12 marzo c.a., ha reso noto che, come previsto dall’articolo 13 del D.L. 9/2020, le domande di assegno ordinario possono essere
presentate dai datori di lavoro con la nuova causale “COVID-19 d. l. n. 9/2020” esclusivamente nei seguenti casi:
• se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni individuati dall'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020;
• se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni individuati dall'allegato 1 del DPCM
1 marzo 2020, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa.
Le domande di accesso dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo
di sospensione o di riduzione.

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI INAIL:
L’Inail, con circolare n. 7 dell’11 marzo c.a., ha comunicato la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione
obbligatoria come previsto dal D.L. n. 9/2020:
• articolo 5, comma 1, per i comuni individuati nell'allegato 1 al Dpcm del 1° marzo 2020, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020;
• articolo 8, comma 1, lettera b) a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o
sede operativa nel territorio dello Stato, nel periodo dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020.

RICHIESTA CONVALIDA ON LINE DIMISSIONI MADRI E PADRI NEL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19:
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito delle misure di contenimento del contagio COVID-2019, ha reso disponibile on line il modulo di richiesta “a distanza”
del provvedimento di convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età
(ex art. 55 D.Lgs. n. 151/2001). Questo modulo sarà utilizzabile in via eccezionale e soltanto per la durata del periodo emergenziale in sostituzione del colloquio diretto
della lavoratrice o del lavoratore con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
STRUMENTI TECNICI PER AFFRONTARE LA RIDUZIONE O LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
Lavoro agile

                            Misure
                           consigliate           Godimento di ferie e R.O.L. arretrati

                                                    Fondi di solidarietà e bilaterali

      STRUMENTI                                                CIG Ordinaria
 GIUSLAVORISTICI PER
ATTUTIRE LE INEVITABILI
                                                CIG Straordinaria e accordi di solidarietà
      RICADUTE
SULL’ECONOMIA DELLA
                                         CIG in deroga eferie
                                                         Fondo    Integrazione
                                                              e riduzioni      Sal. (d.lgs. n. 148/15)
                                                                          di orario
    CRISI SANITARIA

                                                         Sospensione retribuita

                                              Sospensione consensuale non retribuita

                                          Risoluzione / sospensione del rapporto lavorativo per
                                         impossibilità sopravvenuta/temporanea ex art. 1256 c.c.

                                                   Licenziamenti per g.m.o. e collettivi,
                          Extrema                  comunque non prima del 16 maggio
                           ratio
FAQ
Lavorare in smart working è un diritto?
FAQ   No, il datore di lavoro può disporre unilateralmente lo smartworking nei confronti del proprio personale laddove ritenga,
      valutate le esigenze organizzative e produttive aziendali, che la normale attività lavorativa sia perseguibile anche
      attraverso il lavoro agile. Tuttavia, anche alla luce degli obblighi di cui al 2087 c.c., si raccomanda di disporre smart
      working quanto più è possibile.

      Il DPCM 11.03.2020 obbliga i datori di lavoro a chiudere le attività/reparti non indispensabili alla produzione?
      L’eventuale chiusura delle attività non indispensabili alla produzione va calata nella ratio del nuovo intervento governativo
      (coerente con i precedenti della fase emergenziale), che è quella di “raccomandare”, in primis, la modalità agile di
      svolgimento della prestazione di lavoro. Solo una volta constatata l’impossibilità di utilizzare forme di prestazione
      lavorativa in smart working, il DPCM 11.03.2020 reca la “raccomandazione” a limitare la prosecuzione dell’attività presso i
      locali aziendali soltanto a quelle indispensabili alla produzione. Per le attività non indispensabili (e quindi sospese) si
      dovrà ricorrere all’utilizzo di ferie e permessi. Per le attività indispensabili, andranno implementate le necessarie misure di
      sicurezza quali il rispetto della distanza di almeno 1 metro tra gli operatori. Ove non fosse possibile rispettare tali misure
      minime di sicurezza, andrebbe valutata l’adozione di DPI specifici (ovvero mascherine e/o guanti ecc.).

      Il lavoratore ha un obbligo di specificare all’azienda un eventuale peggioramento della propria salute? Deve
      comunicare i suoi spostamenti?
      I DPCM dell’8/9 marzo 2020 non richiedono al lavoratore di informare il datore di lavoro né dei suoi spostamenti né tanto
      meno di aver contratto il COVID-19 o comunque di aver avuto uno stretto contatto con persona affetta da Coronavirus e
      tale iter pareva quantomeno in linea con le generali previsioni generali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
      di cui al d.lgs. 81/2008, che esclude che l’obbligo informativo di cui all’art. 20 co. 1 si estenda alla tipologia di malattia di
      cui il lavoratore è affetto: non a caso, il datore di lavoro non ha neppure accesso alla cartella sanitaria dei propri
      dipendenti, né ha visibilità della diagnosi contenuta nei certificati medici tramite l’INPS. Sul punto il protocollo approvato il
      14 marzo ha però disposto - par. 11 ”Gestione di una persona sintomatica in azienda” - che “nel caso in cui una persona
      presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente
      all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello
      degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
      emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute”.
Se il datore di lavoro apprende che un proprio dipendente è risultato positivo al tampone per il Covid-19, cosa è tenuto a
FAQ
FAQ
      fare?
      In caso di contagio acclarato tra la forza lavoro è necessario ottenere il parere del medico competente e verificare con lo stesso il
      rischio specifico di contagio (dato ad esempio dalle mansioni espletate dal soggetto, dal contatto con il pubblico ecc.) e prendere
      le misure suggerite dallo stesso. In seguito, il personale sanitario di ATS contatterà l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato e
      richiederà al medico competente la sua collaborazione nell'identificare i contatti lavorativi da includere nella misura della
      quarantena con sorveglianza attiva. i lavoratori che sono riconducibili alla definizione di "contatto stretto", così come definito dalle
      circolari ministeriali, sono quindi inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’ATS che comprende
      l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto). A ciò si aggiunga che il datore di lavoro sarebbe tenuto ad
      effettuare una "pulizia straordinaria" degli ambienti di lavoro, qualora un caso di COVID-19.

      Qualora non dovessero operare gli istituiti di legge (ferie, permessi, malattia e ammortizzatori sociali) e l’azienda rientrasse
      tra il novero di quelle costretta a chiudere/sospendere la propria attività per le ragioni di cui all’allegato 1 del DPCM
      12/202, ovvero il dipendente non possa eseguire la prestazione lavorativa (nemmeno in modalità smart working) il datore di
      lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente?
      In linea teorica no, in quanto il motivo della chiusura/sospensione dell'attività è strettamente riconducile a elemento terzo rispetto
      alla sfera giuridica del datore e del prestatore (c.d. factum principis) e, in ragione di ciò, ferma la salvaguardia occupazione da
      garantire al personale, l’obbligo retributivo potrà non essere garantito. Difatti allorquando il provvedimento dell’Autorità è
      indipendente dalla volontà del datore di lavoro e anche del lavoratore si configura un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della
      prestazione per causa non imputabile alle parti contrattuali: in tali circostanze non è dovuta la retribuzione e nemmeno la
      prestazione a meno che il CCNL non preveda la corresponsione della retribuzione anche ove la prestazione non sia resa per causa
      di forza maggiore.

      Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere la prestazione lavorativa?
      Qualora il datore di lavoro abbia adottato ogni cautela, il rifiuto alla prestazione lavorativa sarebbe ingiustificato, e il lavoratore
      sarebbe obbligato ad adempiere la prestazione richiesta per non incorrere in procedimenti disciplinari/sanzioni; se l’impresa ha
      adottato tutte le cautele sanitarie del caso e motivato la richiesta di prestazione, il lavoratore è quindi tenuto a prestare la sua
      attività. Il lavoratore potrebbe sollevare una “eccezione di inadempimento” per motivare il proprio rifiuto di svolgere la prestazione
      di lavoro solo quando la stessa richiesta non rispetti i requisiti imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore,
      attualmente riassunte nel Protocollo siglato dalle Parti sociali il 14 marzo 2020.
La possibilità di porre forzatamente in ferie i dipendenti può estendersi anche all’obbligo di fruizione anticipato delle ferie
FAQ   non ancora maturate relative all’anno in corso?
FAQ   Per quanto attiene alle ferie, con riguardo a quelle già maturate (o arretrate), si può ritenere che la fruizione possa essere imposta
      dal datore di lavoro, sia in caso di chiusura totale dell’attività che in caso di riduzione parziale. Per le ferie non ancora maturate,
      relative all’anno in corso, in questo caso, entrano in considerazione le disposizioni dei contratti collettivi, che in alcuni casi (si veda
      ad es. il CCNL Metalmeccanici) stabiliscono procedure concertative sulla determinazione del calendario delle ferie collettive. In
      questo caso, fermo l’esercizio del potere unilaterale da parte del datore, è certamente necessario consultare le RSU prima di
      procedere con la collocazione in ferie del personale, soprattutto ove l’eventuale chiusura o riduzione dell’attività non fosse
      “obbligata” per provvedimento della pubblica autorità, ma derivasse da una decisione dell’imprenditore dovuta al calo di lavoro.

      Il datore di lavoro può imporre ai propri dipendenti, prima dell’ingresso degli stessi nei locali aziendali, una visita medica
      volta alla rilevazione della loro temperatura corporea?
      Secondo il protocollo approvato il 14 marzo 2020, il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea, avendo però cura di
      trattarla come dato personale. Il profilo rimane però dibattuto in quanto, con parere dello scorso 2 marzo, il Garante Privacy ha
      invitato i datori di lavoro ad astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, informazioni sulla presenza di
      eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti, in quanto fatti non rientranti nella sfera lavorativa.
      L’Autorità Garante ha autorizzato la Protezione Civile ad utilizzare con modalità semplificate tutti i dati raccolti, compresi quelli
      particolari (dati relativi alla salute), pur in assenza di una previa autorizzazione del Garante, sull’assunto secondo cui il diritto alla
      privacy cede d’innanzi al diritto alla salute della comunità quando una sua compressione risulta necessaria per scongiurare
      situazioni di pericolo rilevanti. Il Garante ha sottolineato, inoltre, la necessità che il trattamento dei dati, affinché sia legittimo,
      debba avvenire nei soli casi in cui tale utilizzo trovi il suo presupposto nelle fonti (D.Lgs. 81/2008).

      Quali sono le misure igienico sanitarie raccomandate dalle Autorità?
      Lavarsi spesso le mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; evitare abbracci e
      strette di mano; mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; igiene respiratoria
      (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); evitare l'uso promiscuo di
      bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se
      si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; pulire le superfici con
      disinfettanti a base di cloro o alcol; usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
      malate.
CONSULTA ANCHE LE FAQ DEL GOVERNO ITALIANO
                                  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
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Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati
          www.ichinobrugnatelli.it
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