GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Ichino Brugnatelli
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GUIDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE GUIDA OPERATIVA PER LA ’EMERGENZA DADEL GESTIONE E DELL SARS-PERSONALE COV-2 DIPENDENTE E DELLGUIDA OPERATIVA PER LADA ’EMERGENZA GESTIONE SARS DEL-COV PERSONALE -2 (DIPENDENTE COVID – 19) E DELL’EMERGENZA DA SARS-COV-2
PREMESSA: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 2087 c.c.: il datore ha il dovere di apprestare tutte le misure di sicurezza al fine di garantire l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti; A norma d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha la responsabilità di tutelare i lavoratori dall’esposizione a “rischio biologico”, con la collaborazione del medico competente, ove presente; aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – nonché del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in caso di contratto di appalto - per la presenza di tale nuovo rischio biologico; fornitura al personale di DPI (ivi compresi installazione erogatori di gel antibatterici, dotazione guanti e mascherine protettive).
FONTI NORMATIVE AGGIORNATE AL 18 MARZO 2020 • DPCM 31 gennaio 2020; • D.L. 23 febbraio 2020 n. 6; • D.L. 2 marzo 2020 n. 9; • DPCM 4 marzo 2020; • DPCM 5 marzo 2020; • DPCM 8 marzo 2020; • D.L. 8 marzo 2020 n.11; • D.L. 9 marzo 2020 n. 14; • DPCM 9 marzo 2020; • DPCM 11 marzo 2020; • Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020; • D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, decreto «Cura Italia"; • Circolare Ministro dell’Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.; • Ordinanze regionali.
DECRETI #IORESTOACASA - AGGIORNAMENTO AL 18 MARZO 2020 - I. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2020 II. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 MARZO 2020 III. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MARZO 2020 IV. DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020 «DECRETO CURA ITALIA»
(I) DPCM 8 MARZO 2020 ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ART. 1. - Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia o si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) ART. 2. - Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 o la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; o qualora non sia possibile il lavoro agile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.
(II –A) DPCM 9 MARZO 2020 ESTENSIONE A TUTTO IL TERRITORIO IL VINCOLO DI CUI ALL’ART. 1 CO. 1 LETT. A), DPCM 8.3.2020 Come può classificarsi il divieto introdotto dal DPCM? Neppure il nuovo DPCM vieta in assoluto la mobilità delle persone sull’intero territorio nazionale, ma rinvia alle rilevanti – e funzionali – eccezioni già individuate dal DPCM dell’8 marzo 2020. Difatti, nella conferenza stampa di presentazione del decreto, lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri ha puntualizzato: «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Il rinvio al DPCM dell’8 marzo, inoltre, consente di ritenere che il «il mancato rispetto degli obblighi» potrà essere sanzionato sia a norma dell’art. 650 c.p. (che punisce l’«Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità») che a norma degli artt. 438 e 452 c.p. (reato di procurata epidemia colposa), a cui si sommano, nel caso di rilascio dell’autodichiarazione attestante le «comprovate ragioni di lavoro», le eventuali conseguenti penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni infedeli al Pubblico Ufficiale. Il MISE, citando il Ministero degli Esteri, ha specificato che anche i transfrontalieri – salvo che non siano sottoposti a limitazioni – potranno entrare e uscire dai territori di quella che al 9 marzo era indicata come Zona Rossa per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.
(II -B) DPCM 9 MARZO 2020 ESTENSIONE A TUTTO IL TERRITORIO IL VINCOLO DI CUI ALL’ART. 1 CO. 1 LETT. A), DPCM 8.3.2020 Quando le esigenze lavorative consentono di derogare ai vincoli posti alla mobilità personale previsti dal DPCM? E possibile spostarsi sull’intero territorio nazionale sussistendo comprovate esigenze lavorative ovvero situazioni di necessità o ragioni di salute, che possono essere anche autocertificati dal singolo interessato, salvo possibilità̀ per la pubblica autorità̀ di verificare la veridicità̀ della dichiarazione (Circolare Ministero dell’Interno 8 marzo 2020). Quanto ai comprovati motivi di natura lavorativa, deve ritenersi – considerato il complesso delle disposizioni – che questi attengano all’impossibilità di svolgere le prestazioni da remoto. Questa interpretazione non pare, peraltro, possa ritenersi superata dall’ordinanza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che interpreta l’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, specificando che: l’”articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute”: a ben vedere, infatti, anche nella “precedente” versione le ragioni lavorative, che dovevano essere comprovate (nell’ordinanza sparisce un tale aggettivo), non vietavano gli spostamenti sul territorio nazionale, che tuttavia continuano a essere disincentivati. La posizione di garanzia del datore di lavoro non pare essere alleggerita. Questa eccezione non trova applicazione per soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) ovvero per quelli in quarantena oppure in positivi al virus, i quali dovranno rimanere nel loro domicilio. Cosa deve fare il datore di lavoro? Nell’ordine, è consigliabile: 1. Richiedere in ogni caso possibile la prestazione di lavoro con modalità di lavoro agile; 2. Promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di ferie in caso di prestazione non necessaria o diversamente impossibilitata (pubblici esercizi, turismo); 3. Solo qualora non siano perseguibili le predette opzioni, fornire al lavoratore un giustificativo da esibire in caso di richiesta dell’Autorità; 4. In ogni caso, revocare trasferte dai/nei territori a rischio, promuovendo l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dei meeting e dotare i luoghi di lavoro dei presidi raccomandati.
Lettera del Datore di Autocertificazione Lavoro https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf Modello di lettera giustificativa per consentire la mobilità del personale (su carta intestata aziendale): Oggetto: dichiarazione a norma del DPCM 8 marzo 2020 In ottemperanza alle disposizioni di cui al DPCM dell’8 marzo 2020, la scrivente Società [*], con sede legale in [*], dichiara e attesta che il Sig. [*] nato a [*] il [*], dipendente della predetta azienda, svolge mansioni che non possono essere né differite né offerte con modalità diverse rispetto alla presenza in Azienda e che, pertanto, deve considerarsi «comprovata» la necessità del lavoratore di recarsi presso [*], dove è sita l’unità produttiva di assegnazione. La scrivente si impegna altresì a garantire il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza prescritte dalle Autorità competenti e farà in modo che anche la prestazione lavorativa del proprio dipendente sia conforme alle prescrizioni fornite. Per ogni chiarimento e verifica, è possibile contattare il [*] al numero [*]- Timbro e firma
(III) DPCM 11 MARZO 2020 PRESCRIZIONI SETTORE PRODUTTIVO E PROFESSIONALE Per quanto riguarda le attività produttive e quelle professionali, escluse dall’ambito della sospensione forzata, il DPCM raccomanda l’adozione delle seguenti misure di sicurezza: • massimo ricorso allo strumento del lavoro agile (in forma semplificata) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; • incentivazione dello smaltimento e fruizione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli eventuali altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; • sospensione delle attività presso i reparti aziendali non indispensabili alla produzione; • adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, ove non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro (individuata come principale misura di contenimento), si prescrive l’utilizzo di appositi DPI (mascherine FFP); • incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche ricorrendo a forme di ammortizzatori sociali; • riduzione al minimo degli spostamenti all’interno dei siti produttivi e contingentamento dell’accesso agli spazi comuni.
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PRIMA DEL D.L. CURA ITALIA (1/5) *FONTE: http://www.bollettinoadapt.it/ammortizzatori-sociali-in-caso-di-sospensione-per-covid19/ Ammortizzatori sociali in caso di sospensione dell’attività lavorativa per contenimento della diffusione del COVID 19 Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas ecc. rientranti nella Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) Tipo di rapporto di lavoro Tipo di sostegno a reddito Importo dell’integrazione retributiva Lavoro subordinato CIGO per 80 % della retribuzione globale spettante eventi oggettivamente non evitabili per le ore non lavorate fino al tetto di € (Tempo indeterminato, lordi 1.199,72 mensili per retribuzioni Tempo determinato, superiori a € 2.159,48, e € 998,18 mensili Intermittente, per retribuzioni inferiori Apprendistato)
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PRIMA DEL D.L. CURA ITALIA (2/5) *FONTE: http://www.bollettinoadapt.it/ammortizzatori-sociali-in-caso-di-sospensione-per-covid19/ Imprese non industriali escluse dalla CIGO anche se rientranti nella Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) Tipo di rapporto di lavoro Tipo di sostegno a reddito Importo dell’integrazione retributiva Lavoro subordinato Assegno ordinario per le aziende da fondi 80 % della retribuzione globale spettante bilaterali per le ore non lavorate fino al tetto di € (Tempo indeterminato, lordi 1.199,72 mensili per retribuzioni Tempo determinato, CIG in deroga superiori a € 2.159,48, e € 998,18 mensili Intermittente, per retribuzioni inferiori Apprendistato) Al momento solo i comuni di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 e Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna Oggetto di intervento del nuovo DL
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PRIMA DEL D.L. CURA ITALIA (3/5) *FONTE: http://www.bollettinoadapt.it/ammortizzatori-sociali-in-caso-di-sospensione-per-covid19/ Datori di lavoro con più di 15 dipendenti iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) (datori di settori esclusi da CIGO e CIGS e senza fondo di solidarietà bilaterale) Tipo di rapporto di lavoro Tipo di sostegno a reddito Importo dell’integrazione retributiva Lavoro subordinato (Tutte le Assegno ordinario FIS 80 % della retribuzione globale spettante tipologie (compreso apprendistato per le ore non lavorate fino al tetto di € professionalizzante, tipo II) tranne CIG in deroga lordi 1.199,72 mensili per retribuzioni le esclusioni. superiori a € 2.159,48, e € 998,18 mensili Al momento solo i comuni di cui all'allegato 1 per retribuzioni inferiori Esclusioni: Lavoratori a domicilio, del DPCM 1° marzo 2020 e Regioni Dirigenti, Apprendisti con contratto Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna di apprendistato non professionalizzante (tipo I e III) Oggetto di intervento del nuovo DL
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PRIMA DEL D.L. CURA ITALIA (4/5) *FONTE: http://www.bollettinoadapt.it/ammortizzatori-sociali-in-caso-di-sospensione-per-covid19/ Datori di lavoro da 5 a 15 dipendenti iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) (Datori di settori esclusi da CIGO e CIGS e senza fondo di solidarietà bilaterale - senza limiti dimensionali) Tipo di rapporto di lavoro Tipo di sostegno a reddito Importo dell’integrazione retributiva Lavoro subordinato CIG in deroga 80 % della retribuzione globale spettante Tutte le tipologie (compreso per le ore non lavorate fino al tetto di € apprendistato professionalizzante, Al momento solo i comuni di cui all'allegato 1 lordi 1.199,72 mensili per retribuzioni tipo II) del DPCM 1° marzo 2020 e Regioni superiori a € 2.159,48, e € 998,18 mensili Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna per retribuzioni inferiori Esclusioni: Lavoratori a domicilio, Dirigenti Oggetto di intervento del nuovo DL Apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante (tipo I e III)
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PRIMA DEL D.L. CURA ITALIA (5/5) *FONTE: http://www.bollettinoadapt.it/ammortizzatori-sociali-in-caso-di-sospensione-per-covid19/ Lavoro Autonomo Tipo di rapporto di lavoro Tipo di sostegno a reddito Importo Collaboratori coordinati e Indennità mensile (D.L. n. 9/2020) 600 euro per un massimo di tre mesi e continuativi Al momento solo i comuni di cui all'allegato 1 parametrata all’effettivo periodo di del DPCM 1° marzo 2020 sospensione dell’attività. Agenti commerciali Per i liberi professionisti, titolari degli studi, Lavoratori autonomi ex art. 2222 che applicano il CCNL Confprofessioni è cod. civ. possibile accedere alle misure sul sostegno al reddito già previste dal contratto collettivo e Professionisti dai diversi fondi di categoria Titolari di attività d’impresa (P. IVA) In attesa nuovo DL
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 14 MARZO 2020 Linee guida condivise tra le Parti per favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro ed agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, Le linee guida intervengono in particolare sulle seguenti tematiche: • OBBLIGHI INFORMATIVI; • MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA; • MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI; • PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA; • PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI; • DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE; • ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEILIVELLI PRODUTTIVI); • GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI; • SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE; • GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA; • SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS; • AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE.
Si prevede quale misura prioritaria per la gestione dei rapporti di lavoro l’utilizzo degli ammortizzatori sociali disponibili e, solo successivamente, la dotazione individuale di ferie e permessi; si autorizza la misurazione all’ingresso della temperatura dei dipendenti e si chiede ai dipendenti di informare subito il datore di lavoro in caso durante il lavoro si manifestino sintomi sospetti; garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi e dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici FOCUS SUI dedicati. In generale deve garantire la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro; PRINCIPALI PUNTI non è previsto obbligo di mascherine per chi non manifesta sintomi, ai sensi delle disposizioni dell’OMS. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano DELLE LINEE GUIDA possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche; si dispone la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. Prevista anche la rimodulazione dei turni per evitare che le persone si incontrino; si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni; nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo allontanamento/isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il covid-19 forniti dalla regione o dal Ministero della salute.
(IV) D.L. 17 MARZO 2020 N. 18, «CURA ITALIA» 1. DEROGHE TEMPORANEE ALLE NORME SOSTANZIALI DI DIRITTO DEL LAVORO • Lavoratori dipendenti settore privato: Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva viene equiparato al periodo di malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Sono previste specifiche modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri sono posti interamente a carico dello Stato. • Utilizzo DPI: Fino al termine dello stato di emergenze per l’intero territorio nazionale vige la possibilità per i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, di utilizzare quali dispositivi di protezione di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (anche prive del marchio CE). • Sospensione di 60 giorni dei licenziamenti collettivi e per g.m.o.: A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio. E’ previsto altresì che durante il suddetto periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. • Premio ai lavoratori dipendenti: Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro viene previsto un premio - per il mese di marzo 2020 e che non concorre alla formazione del reddito - pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Saranno i sostituti d’imposta a riconoscere, in via automatica, il premio partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. • Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: Al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro viene introdotto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione. L’agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. • Fondo di Garanzia Centrale Pmi e supporto liquidità: Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso e inoltre viene previsto uno specifico strumento per il supporto alla liquidità delle imprese (garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti). • Giustizia: Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali nonché di tutti i termini relativi al processo amministrativo.
(IV) D.L. 17 MARZO 2020 2. GLI AMMORTIZZATORI TEMPORANEI ANTI COVID - 19 • Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (TIS): E’ prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario (esteso anche alle imprese con più di 5 dipendenti) per un periodo massimo di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020. Strumento che non necessità di accordo sindacale ma sarà sufficiente informazione, consultazione e esame congiunto, da svolgersi anche in via telematica. Domande da presentare entro la fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione attività lavorativa. • FIS: L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro già iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. • CIGO per Aziende già in CIGS: Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento CIGS possono presentare domanda CIG ordinaria per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. • Trattamento Salariale per Aziende in CIGO o FIS: I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario Covid per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro. • Ammortizzatori in deroga: A favore dei datori di lavoro del settore privato ivi compresi quelli che occupano sino a cinque dipendenti nonché quelli del settore agricolo e della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, le Regioni e Province autonome, possono riconoscere - in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (non necessario per chi occupa sino a cinque dipendenti) - trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio.
(IV) D.L. 17 MARZO 2020 N. 18, «CURA ITALIA» 3. ULTERIORI DEROGHE TEMPORANEE • Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale; A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. • INAIL: Sospensione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1°giugno 2020 dei termini di decadenza e prescrizionali relativi alle richieste da produrre all’INAIL per l’accesso alle prestazioni erogate dall’Istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite. Viene specificata inoltre la procedura specifica relativa alla tutela infortunistica Inail nei casi di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) avvenuti in occasione di lavoro. • Allargamento NASpI e DIS-COLL: Ampliamento - da sessantotto a centoventotto giorni - dei termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione in caso di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020. Ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore. • Diritto di precedenza: i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie - per i quali residui una ridotta capacità lavorativa - è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile ex artt. 18 - 23 l. 81/2017. • Permessi L. 104: Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, L. 104/1992 è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. • Reddito di cittadinanza: Ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi obblighi procedimentali.
(IV) D.L. 17 MARZO 2020 4 . ULTERIORI DEROGHE TEMPORANEE -2 • Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi: (i) Congedo parentale per genitori lavoratori del settore privato con figli fino a 12 anni: indennità del 50% della retribuzione, con contribuzione previdenziale figurativa. Per tale categorie di lavoratori e con figli tra 12 e 16 anni è previsto altresì un diritto all’astensione dal lavoro per genitori dipendenti, a condizione che non ci siano altri genitori che fruiscono di sostegno al reddito o con diritto all’astensione dal lavoro. In questo caso, nessuna indennità o contribuzione figurativa, ma diritto alla conservazione del posto di lavoro. (ii) Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS • Gli autonomi: Sospensione dei pagamenti dei contributi mentre viene garantite ai lavoratori autonomi – nonché ai professionisti e ai co.co.co. non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – una somma una tantum pari a 600 euro quale indennizzo per i compensi non maturati. Per i lavoratori stagionali di turismo, pesca e spettacolo si prevede un allargamento del sussidio di disoccupazione attraverso il è riconoscimento di un’indennità una tantum pari a 600 euro). • Smart working e norme per la Pubblica Amministrazione: Lo smart working come regola per lo svolgimento della prestazione nelle pubbliche amministrazioni (anche attraverso l’utilizzo di computer e tablet personali). Viene stabilita la riduzione della presenza fisica dei dipendenti pubblici all’interno degli uffici, fermo restando che i servizi essenziali e indifferibili continueranno ad essere garantiti; per far ciò le P.A. potranno imporre al proprio personale lo smaltimento ferie, l’utilizzo dei congedi ovvero una turnazione continua dei dipendenti. • Lavoro domestico: Aiuti a colf e badanti con specifica disposizione che inserisce questi lavoratori nella copertura della cassa integrazione in deroga. • Famiglie: Congedo per i genitori o voucher per la baby sitter (12-15 giorni di congedo parentale utilizzabili da entrambi i genitori se questi non sono coperti da ammortizzatori sociali e non possono svolgere il lavoro da casa (smart working) sino all’80% del compenso per i redditi bassi (30% per quelli alti), I lavoratori non costretti a interrompere la loro attività potranno chiedere un voucher per pagare la babysitter: si parla di 600 euro che salirebbero a mille per gli operatori sanitari. • Fisco: Viene sospeso il termine per il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria nonché ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 che potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
FONTI AMMINISTRATIVE DECENTRATE CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITÀ, DISOCCUPAZIONE, SOLIDARIETÀ: L’Inps, con messaggio n. 1118 del 12 marzo c.a., ha reso noto che, come previsto dall’articolo 13 del D.L. 9/2020, le domande di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro con la nuova causale “COVID-19 d. l. n. 9/2020” esclusivamente nei seguenti casi: • se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni individuati dall'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020; • se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni individuati dall'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa. Le domande di accesso dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI INAIL: L’Inail, con circolare n. 7 dell’11 marzo c.a., ha comunicato la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria come previsto dal D.L. n. 9/2020: • articolo 5, comma 1, per i comuni individuati nell'allegato 1 al Dpcm del 1° marzo 2020, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020; • articolo 8, comma 1, lettera b) a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, nel periodo dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020. RICHIESTA CONVALIDA ON LINE DIMISSIONI MADRI E PADRI NEL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19: L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito delle misure di contenimento del contagio COVID-2019, ha reso disponibile on line il modulo di richiesta “a distanza” del provvedimento di convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età (ex art. 55 D.Lgs. n. 151/2001). Questo modulo sarà utilizzabile in via eccezionale e soltanto per la durata del periodo emergenziale in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice o del lavoratore con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
STRUMENTI TECNICI PER AFFRONTARE LA RIDUZIONE O LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
Lavoro agile Misure consigliate Godimento di ferie e R.O.L. arretrati Fondi di solidarietà e bilaterali STRUMENTI CIG Ordinaria GIUSLAVORISTICI PER ATTUTIRE LE INEVITABILI CIG Straordinaria e accordi di solidarietà RICADUTE SULL’ECONOMIA DELLA CIG in deroga eferie Fondo Integrazione e riduzioni Sal. (d.lgs. n. 148/15) di orario CRISI SANITARIA Sospensione retribuita Sospensione consensuale non retribuita Risoluzione / sospensione del rapporto lavorativo per impossibilità sopravvenuta/temporanea ex art. 1256 c.c. Licenziamenti per g.m.o. e collettivi, Extrema comunque non prima del 16 maggio ratio
FAQ
Lavorare in smart working è un diritto? FAQ No, il datore di lavoro può disporre unilateralmente lo smartworking nei confronti del proprio personale laddove ritenga, valutate le esigenze organizzative e produttive aziendali, che la normale attività lavorativa sia perseguibile anche attraverso il lavoro agile. Tuttavia, anche alla luce degli obblighi di cui al 2087 c.c., si raccomanda di disporre smart working quanto più è possibile. Il DPCM 11.03.2020 obbliga i datori di lavoro a chiudere le attività/reparti non indispensabili alla produzione? L’eventuale chiusura delle attività non indispensabili alla produzione va calata nella ratio del nuovo intervento governativo (coerente con i precedenti della fase emergenziale), che è quella di “raccomandare”, in primis, la modalità agile di svolgimento della prestazione di lavoro. Solo una volta constatata l’impossibilità di utilizzare forme di prestazione lavorativa in smart working, il DPCM 11.03.2020 reca la “raccomandazione” a limitare la prosecuzione dell’attività presso i locali aziendali soltanto a quelle indispensabili alla produzione. Per le attività non indispensabili (e quindi sospese) si dovrà ricorrere all’utilizzo di ferie e permessi. Per le attività indispensabili, andranno implementate le necessarie misure di sicurezza quali il rispetto della distanza di almeno 1 metro tra gli operatori. Ove non fosse possibile rispettare tali misure minime di sicurezza, andrebbe valutata l’adozione di DPI specifici (ovvero mascherine e/o guanti ecc.). Il lavoratore ha un obbligo di specificare all’azienda un eventuale peggioramento della propria salute? Deve comunicare i suoi spostamenti? I DPCM dell’8/9 marzo 2020 non richiedono al lavoratore di informare il datore di lavoro né dei suoi spostamenti né tanto meno di aver contratto il COVID-19 o comunque di aver avuto uno stretto contatto con persona affetta da Coronavirus e tale iter pareva quantomeno in linea con le generali previsioni generali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008, che esclude che l’obbligo informativo di cui all’art. 20 co. 1 si estenda alla tipologia di malattia di cui il lavoratore è affetto: non a caso, il datore di lavoro non ha neppure accesso alla cartella sanitaria dei propri dipendenti, né ha visibilità della diagnosi contenuta nei certificati medici tramite l’INPS. Sul punto il protocollo approvato il 14 marzo ha però disposto - par. 11 ”Gestione di una persona sintomatica in azienda” - che “nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute”.
Se il datore di lavoro apprende che un proprio dipendente è risultato positivo al tampone per il Covid-19, cosa è tenuto a FAQ FAQ fare? In caso di contagio acclarato tra la forza lavoro è necessario ottenere il parere del medico competente e verificare con lo stesso il rischio specifico di contagio (dato ad esempio dalle mansioni espletate dal soggetto, dal contatto con il pubblico ecc.) e prendere le misure suggerite dallo stesso. In seguito, il personale sanitario di ATS contatterà l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato e richiederà al medico competente la sua collaborazione nell'identificare i contatti lavorativi da includere nella misura della quarantena con sorveglianza attiva. i lavoratori che sono riconducibili alla definizione di "contatto stretto", così come definito dalle circolari ministeriali, sono quindi inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’ATS che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto). A ciò si aggiunga che il datore di lavoro sarebbe tenuto ad effettuare una "pulizia straordinaria" degli ambienti di lavoro, qualora un caso di COVID-19. Qualora non dovessero operare gli istituiti di legge (ferie, permessi, malattia e ammortizzatori sociali) e l’azienda rientrasse tra il novero di quelle costretta a chiudere/sospendere la propria attività per le ragioni di cui all’allegato 1 del DPCM 12/202, ovvero il dipendente non possa eseguire la prestazione lavorativa (nemmeno in modalità smart working) il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente? In linea teorica no, in quanto il motivo della chiusura/sospensione dell'attività è strettamente riconducile a elemento terzo rispetto alla sfera giuridica del datore e del prestatore (c.d. factum principis) e, in ragione di ciò, ferma la salvaguardia occupazione da garantire al personale, l’obbligo retributivo potrà non essere garantito. Difatti allorquando il provvedimento dell’Autorità è indipendente dalla volontà del datore di lavoro e anche del lavoratore si configura un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile alle parti contrattuali: in tali circostanze non è dovuta la retribuzione e nemmeno la prestazione a meno che il CCNL non preveda la corresponsione della retribuzione anche ove la prestazione non sia resa per causa di forza maggiore. Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere la prestazione lavorativa? Qualora il datore di lavoro abbia adottato ogni cautela, il rifiuto alla prestazione lavorativa sarebbe ingiustificato, e il lavoratore sarebbe obbligato ad adempiere la prestazione richiesta per non incorrere in procedimenti disciplinari/sanzioni; se l’impresa ha adottato tutte le cautele sanitarie del caso e motivato la richiesta di prestazione, il lavoratore è quindi tenuto a prestare la sua attività. Il lavoratore potrebbe sollevare una “eccezione di inadempimento” per motivare il proprio rifiuto di svolgere la prestazione di lavoro solo quando la stessa richiesta non rispetti i requisiti imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, attualmente riassunte nel Protocollo siglato dalle Parti sociali il 14 marzo 2020.
La possibilità di porre forzatamente in ferie i dipendenti può estendersi anche all’obbligo di fruizione anticipato delle ferie FAQ non ancora maturate relative all’anno in corso? FAQ Per quanto attiene alle ferie, con riguardo a quelle già maturate (o arretrate), si può ritenere che la fruizione possa essere imposta dal datore di lavoro, sia in caso di chiusura totale dell’attività che in caso di riduzione parziale. Per le ferie non ancora maturate, relative all’anno in corso, in questo caso, entrano in considerazione le disposizioni dei contratti collettivi, che in alcuni casi (si veda ad es. il CCNL Metalmeccanici) stabiliscono procedure concertative sulla determinazione del calendario delle ferie collettive. In questo caso, fermo l’esercizio del potere unilaterale da parte del datore, è certamente necessario consultare le RSU prima di procedere con la collocazione in ferie del personale, soprattutto ove l’eventuale chiusura o riduzione dell’attività non fosse “obbligata” per provvedimento della pubblica autorità, ma derivasse da una decisione dell’imprenditore dovuta al calo di lavoro. Il datore di lavoro può imporre ai propri dipendenti, prima dell’ingresso degli stessi nei locali aziendali, una visita medica volta alla rilevazione della loro temperatura corporea? Secondo il protocollo approvato il 14 marzo 2020, il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea, avendo però cura di trattarla come dato personale. Il profilo rimane però dibattuto in quanto, con parere dello scorso 2 marzo, il Garante Privacy ha invitato i datori di lavoro ad astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti, in quanto fatti non rientranti nella sfera lavorativa. L’Autorità Garante ha autorizzato la Protezione Civile ad utilizzare con modalità semplificate tutti i dati raccolti, compresi quelli particolari (dati relativi alla salute), pur in assenza di una previa autorizzazione del Garante, sull’assunto secondo cui il diritto alla privacy cede d’innanzi al diritto alla salute della comunità quando una sua compressione risulta necessaria per scongiurare situazioni di pericolo rilevanti. Il Garante ha sottolineato, inoltre, la necessità che il trattamento dei dati, affinché sia legittimo, debba avvenire nei soli casi in cui tale utilizzo trovi il suo presupposto nelle fonti (D.Lgs. 81/2008). Quali sono le misure igienico sanitarie raccomandate dalle Autorità? Lavarsi spesso le mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; evitare abbracci e strette di mano; mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
CONSULTA ANCHE LE FAQ DEL GOVERNO ITALIANO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
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Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati www.ichinobrugnatelli.it
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