"PATENT BOX" ASPETTI NORMATIVI E SOLUZIONI OPERATIVE - Dott. Alessandro Saini Studio Caramanti Ticozzi & Partners - ODCEC
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Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi “PATENT BOX” ASPETTI NORMATIVI E SOLUZIONI OPERATIVE Dott. Alessandro Saini Studio Caramanti Ticozzi & Partners 21 Giugno 2016 Sede ODCEC di Lodi Via Massimo D’Azeglio, 20 - Lodi
Indice I. Calcolo dell’agevolazione 3 II. Determinazione del Reddito Agevolabile 4 III. Il “Nexus ratio” 56 IV. Aspetti dichiarativi 76 Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 2 21 Giugno 2016
I. Calcolo dell’agevolazione L’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione ai fini IRPEF o IRES e IRAP sulla base del seguente rapporto: REDDITO AGEVOLABILE * NEXUS RATIO * 30%(*) / 40%(**) / 50%(***) (*) 2015 (**) 2016 (***) da 2017 Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 3 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile Premessa: il Vincolo di Complementarietà Art. 6, co. 3, DM 30 luglio 2015: “Qualora, nell’ambito delle singole tipologie dei beni immateriali individuati al comma 1 del presente articolo, due o più beni appartenenti ad un medesimo soggetto siano collegati da un vincolo di complementarietà tale per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo sia subordinata all’uso congiunto degli stessi, tali beni immateriali costituiscono un solo bene immateriale ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto”. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 4 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile Premessa: il Vincolo di Complementarietà L’art. 1, co. 148 della legge di stabilità 2016 ha modificato l’art. 1 della legge di stabilità 2015 introducendo il nuovo comma 42- ter: “Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42‐bis”. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 5 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile Premessa: il Vincolo di Complementarietà Più beni immateriali collegati da un vincolo di complementarietà possono quindi costituire un solo bene immateriale il vincolo di complementarietà non è più riservato a beni della stessa tipologia ma può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente per le realizzazione di un prodotto o processo. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 6 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile Premessa: il Vincolo di Complementarietà Action 5 “55. (…) The nexus approach was designed to require a link between expenditures, IP assets, and IP income, and taxpayers must track to IP assets. However, where such tracking would be unrealistic and require arbitrary judgements, jurisdictions may also choose to allow the application of the nexus approach so that the nexus can be between expenditures, products arising from IP assets, and income (…) This approach would be consistent with the nexus approach in cases where multiple IP assets are incorporated into one product”. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 7 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile Premessa: il Vincolo di Complementarietà Action 5 “57. (…) It would not be appropriate to require tracking by individual products if they had only minor variations but contained the same IP (e.g. medicines that are produced in different colours, dosages, or sizes). The definition of products can therefore include product families (…) In applying the product-based approach, jurisdictions should prevent taxpayers from tracking to a grouping that is so broad that it would include all the expenditures and income of an entity, but taxpayers may track to products (including product families) when these groupings include all the IP assets that arose from overlapping expenditures and contributed to overlapping streams of income”. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 8 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile Premessa: il Vincolo di Complementarietà Action 5 “Example A: Company A produces plastic lids for travel mugs. Company A has two patents, one of which applies to plastic lids for coffee mugs and one of which applies to plastic lids for tea mugs. The R&D responsible for the two patents was undertaken by different project teams of Company A employees”. Traking & Tracing sul singolo IP che corrisponde alla singola tipologia di coperchi. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 9 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile Premessa: il Vincolo di Complementarietà Action 5 “Example B: Company B produces hundreds of different types of printers, which are divided and managed along three different product families (…) Each product family contains several distinct product types. Company B engages in R&D to develop the printers, and this R&D contributes to 250 patents. 100 patents are relevant to all three product families, 50 are relevant only to the (family 1), 50 are relevant only to the (family 2) and 50 are relevant only to the (family 3). Company B’s employees track their research time according to which product family they are working on or whether they are engaged in general or speculative R&D”. Traking & Tracing sulla singola famiglia di prodotti. I costi R&D relativi ai 100 IP comuni vanno ripartiti per ciascuna famiglia. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 10 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile Premessa: il Vincolo di Complementarietà Action 5 “Example C: Company C is a pharmaceutical company which has thousands of patents and which produces hundreds of pharmaceutical products. Each patent contributes to multiple products, and each product uses multiple patents. Company C manages and tracks its R&D, including its employees’ time, along the four different diseases that its products treat. The R&D undertaken for one disease generally does not overlap with the R&D undertaken for another disease, and the diseases are dissimilar enough that products for one disease are not used to treat another disease”. Il Tracking & Tracing sulla base dei quattro tipi di malattie che i prodotti curano. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 11 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile Tipologia di utilizzo del bene immateriale: Utilizzo diretto: utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto; Utilizzo indiretto: concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 12 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto “Contributo economico”: quota di reddito (o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo (o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa. Il “Contributo economico” deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda virtuale deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, quindi, le componenti positive (componenti positive implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 13 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto “Conto Economico Virtuale” del bene immateriale Componenti positive: Componenti negative: “Royalty implicita” incorporata Costi diretti e indiretti relativi nel prezzo di vendita del bene alla creazione, allo sviluppo, ceduto o del servizio prestato al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 14 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Si deve fare riferimento agli “standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento”. Cap. VI delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento dedicato alle transazioni che coinvolgono l’uso o il trasferimento di beni immateriali così come modificato dalle azioni 8-10 del progetto “Base Erosion and Profit Shifting” (“BEPS”). Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 15 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Capitolo VI delle Linee Guida OCSE Metodi riconosciuti Metodo del confronto di prezzo (Comparable Uncontrolled Price o CUP); Metodo basato sulla ripartizione degli utili (Profit Split Method). Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 16 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Capitolo VI delle Linee Guida OCSE Metodi non riconosciuti Metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method); Metodo del margine netto della transazione (Transactional Net Margin Method); Metodi basati sul costo dello sviluppo dell’intangibile quale il metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method). Tali metodi possono essere utilizzati per valorizzare alcune funzioni routinarie e per determinare, in via indiretta, l’extra- profitto riferibile al bene immateriale. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 17 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodo del confronto di prezzo (CUP) Il metodo CUP (c.d. Relief from Royalty) applicato con riferimento all’ipotetica royalty “at arm’s length” è da preferire in quanto più idoneo a quantificare la quota parte di reddito di impresa imputabile al “ramo d’azienda virtuale” deputato alla concessione in uso degli IP agevolati e di più agevole gestione. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 18 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodo del confronto di prezzo (CUP) CUP interno confronto tra le condizioni che l’impresa applica in una transazione con parti correlate e quelle che la stessa impresa adotta, in circostanze simili, a soggetti terzi indipendenti. CUP esterno confronto tra le condizioni che l’impresa applica in una transazione con parti correlate e quelle che, in circostanze simili, sono adottate tra soggetti terzi indipendenti. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 19 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodo del confronto di prezzo (CUP) Determinazione di un appropriato tasso di royalty sulla base di transazioni comparabili interne (CUP interno) ovvero ricorrendo all’uso di banche dati (CUP esterno); Individuazione dei ricavi ai quali applicare il tasso di royalty ricavi relativi alle linee di business (processo, prodotto o famiglie di prodotto) per le quali l’intangibile è utilizzato; Reddito agevolabile differenza tra il canone ottenuto dall’applicazione del tasso di royalty di mercato ai ricavi identificati, e i costi diretti fiscalmente rilevanti, sostenuti per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento dell’intangibile agevolabile, nonché la quota parte di quelli indiretti (per tutti nella dimensione fiscalmente rilevante) collegata al predetto bene immateriale. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 20 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodo del confronto di prezzo (CUP) La determinazione dei costi diretti e indiretti: Il reddito agevolabile sarà costituito dai componenti positivi diminuiti dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi. I costi diretti e indiretti riferibili all’IP devono quindi essere considerati in base alle ordinarie disposizioni del TUIR (ad esempio, in termini di inerenza e di quantificazione). Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 21 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodo del confronto di prezzo (CUP) La determinazione dei costi diretti e indiretti: Costi diretti Costi direttamente attribuibili al processo di sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale. Costi indiretti Costi comuni a più beni immateriali (e.g. costi di tipo amministrativo, utilizzo di attrezzature o macchinari condiviso da altre commesse, spese relative agli immobili, ecc.) da ripartire (e.g. sulla base del costo, del capitale impiegato, del fatturato, dell’organico, ecc.). Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 22 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodo del confronto di prezzo (CUP) Possibili Banche Dati per una benchmark sulle royalties Markables (https://www.markables.net/) Bureau Van Dijk (http://www.bvdinfo.com/) Brand Finance (http://brandfinance.com/) Licensing Royalty Rates, Battersby e Grimes, Wolters Kluwer Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 23 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodo del confronto di prezzo (CUP) “Royalty netta” o “Royalty lorda” ? Verificare con attenzione la fonte in caso di royalty netta, i costi diretti e indiretti di sviluppo, mantenimento e accrescimento dei beni immateriali non devono essere portati a riduzione del “canone virtuale”. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 24 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodo del Profit Split Si pone l'obiettivo di determinare la ripartizione degli utili che imprese indipendenti avrebbero previsto di realizzare ponendo in essere la transazione o le transazioni controllate. Il metodo si applica qualora il metodo del CUP non risulti applicabile in maniera affidabile, in quanto non è possibile identificare transazioni comparabili indipendenti sul libero mercato. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 25 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodo del Profit Split Il metodo del Profit Split, nell’ambito del regime di Patent Box, è utilizzato per determinare la ripartizione dei redditi, non tra due o più imprese correlate, ma all’interno della stessa impresa, tra le diverse funzioni esercitate, al fine di isolare il profitto residuale attribuibile al bene immateriale. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 26 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodo del Profit Split Residual Profit Split (“RPSM”). Si isola il reddito attribuibile alle funzioni “routinarie” ottenendo per differenza l’utile o la perdita derivante dall’utilizzo dei beni immateriali. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 27 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodo del Profit Split Individuazione del reddito di impresa da ripartire tra le diverse funzioni aziendali; Remunerazione delle funzioni cosiddette routinarie; Determinazione dell’extraprofitto individuato come differenza tra risultato economico della società e remunerazione delle funzioni routinarie; Imputazione della quota parte di extra-profitto attribuibile al bene immateriale (o beni immateriali) oggetto di agevolazione, isolando la quota parte di extra-profitto attribuibile ad altri fattori che contribuiscono alla creazione di valore. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 28 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodo del Profit Split Action Plan 5, paragrafo 48 non è agevolabile la quota parte di extra-profitto riferibile ai cd. manufacturing returns (CM 11/2016: qualità dei prodotti commercializzati rispetto al mercato; particolari economie di scala produttive; ecc.) e ai cd. marketing returns (CM 11/2016: posizione commerciale particolarmente importante della società sul mercato, eventualmente imputabile alla lista clienti ed altri marketing intangibles non agevolabili). Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 29 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodo del Profit Split Metodi per valutare le funzioni routinarie (Capitoli I, II e III delle Linee Guida Ocse): Produzione Metodo del confronto di prezzo (CUP) ed il Metodo del Costo Maggiorato (Cost Plus); Distribuzione Metodo del confronto di prezzo (CUP) ed il Metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method). Tali metodi possono essere applicati facendo ricorso a indicatori di profitto (PLI) lordi o netti (Metodo del Margine Netto della Transazione o TNMM). Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 30 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodi di confronto (Sanity Checks): With And Without: il beneficio economico del bene immateriale è ottenuto per differenza tra il reddito del contribuente ed il reddito che questi avrebbe conseguito in assenza dell’uso del bene immateriale (c.d. analisi differenziale); Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 31 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodi di confronto (Sanity Checks) - With And Without Il reddito differenziale (o reddito figurativo) del bene intangibile viene calcolato sulla base dei seguenti step: a) si determina il premium price che rappresenta la differenza dei prezzi di vendita unitari tra l'azienda branded e unbranded; b) si moltiplica il differenziale del prezzo per le quantità vendute dall'azienda branded ottenendo il differenziale totale dovuto al premium price; c) si effettua un’analisi dei costi differenziali tra le società, che possono essere riconducibili a più fattori quali la diversa qualità, o la differente modalità di produzione. Se non si definiscono i costi con un criterio sufficientemente oggettivo, l’applicazione di questo metodo può risultare completamente distorta. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 32 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodi di confronto (Sanity Checks) - With And Without Metodo alternativo: a) si determina il rapporto fra i ricavi ed il costo del venduto della società che detiene il bene immateriale e lo stesso rapporto per una società comparabile sprovvista di quel bene (società benchmark); b) si determina il rapporto fra le spese relative al bene immateriale ed il totale dei costi operativi della società; c) si calcola il reddito di pertinenza del bene immateriale sulla base della seguente formula: Reddito figurativo = [(Ricavi società/Costo del venduto società – Ricavi benchmark/Costo del venduto benchmark) x costi intangibile società /costi operativi totali società] x Costo del venduto società Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 33 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodi di confronto (Sanity Checks) - With And Without Criticità: a) Individuare un prodotto unbranded avente le medesime caratteristiche; b) Il differenziale di prezzo può dipendere da altri fattori (ad esempio, la rete distributiva, ecc.); c) Possibile sottostima qualora si adotti come unbranded una impresa che dispone di un proprio marchio, anche se più debole di quello da valutare. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 34 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodi di confronto (Sanity Checks): Reddito implicito (Implied Value Method): il beneficio economico del bene immateriale è stimato muovendo dal valore di mercato del bene immateriale e della sua vita utile residua. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 35 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method Il metodo si fonda sull’assunto che il valore di un bene è funzione dei flussi di cassa che esso potrà generare conosciuto il valore di mercato del bene immateriale, attraverso la stima di un congruo tasso di remunerazione del capitale investito nel bene (“return on”), sia possibile stimare il reddito dell’asset intangibile oggetto di agevolazione. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 36 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method Di seguito i principali passaggi da implementare: a) Identificazione del valore del bene intangibile agevolato sulla base di fonti informative esterne. Particolarmente utili risultano valutazioni già effettuate per altri scopi (per esempio, ai fini di bilancio); b) Stima del tasso di rendimento congruo che un generico partecipante al mercato richiederebbe per l’investimento nello specifico asset, ad esempio sulla base del Capital Asset Pricing Model; c) Stima della vita utile residua del bene immateriale.; d) Identificazione del reddito Implicito annuo quale funzione del valore dell’intangibile, del tasso annuo di remunerazione e della vita utile residua del bene immateriale. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 37 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method A. Ipotesi di vita indefinita del bene immateriale Vo = R / (r - g) Da cui si evince: R = Vo * (r - g) “R” = Reddito implicito corrente “g” = Tasso di crescita costante del reddito implicito “r” = Tasso di remunerazione “Vo” = Valore corrente del bene intangibile Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 38 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method B. Ipotesi di vita definita del bene immateriale Da cui si evince: Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 39 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method B. Ipotesi di vita definita del bene immateriale “R” = Reddito implicito corrente “g” = Tasso di crescita costante del reddito implicito “r” = Tasso di remunerazione “Vo” = Valore corrente del bene intangibile “n” = Numero di anni di vita residua del bene Intangibile Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 40 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method • Determinazione del tasso di remunerazione “r” Corrisponde al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori per investimenti con analoghe caratteristiche (Ke), determinato sulla base del Capital Asset Pricing Model: Ke = Rf + Beta * (Rm – Rf) “Rf” = Rappresenta il “risk free rate” ovvero il tasso di rendimento di investimenti privi di rischio, generalmente rappresentato dal rendimento dei titoli di stato con scadenza compatibile con la vita residua del bene immateriale. “Beta” = Rappresenta il coefficiente di rischio. E’ il coefficiente che misura la variazione di un titolo rispetto alle variazioni del mercato. “Rm-Rf” = Rappresenta il premio per il rischio dell’investimento rispetto ad un investimento “risk free”. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 41 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodi di confronto (Sanity Checks) Rules of thumb (non riconosciute dall’OCSE) La più diffusa è la “25% rule”: è desunta dall’evidenza empirica che mostra come i tassi di royalty per la concessione in uso esclusivo di tecnologie o marchi si collochino normalmente tra il 25% ed il 33% dei redditi operativi dei licenziatari. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 42 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodi di confronto (Sanity Checks) Rules of thumb (non riconosciute dall’OCSE) La “25% rule” si fonda sull’ipotesi che il contributo di una tecnologia o di un marchio allo sviluppo di un nuovo prodotto possa schematicamente espletarsi in quattro fasi principali: 1. Sviluppo della tecnologia/marchio (25%); 2. Sviluppo di un prodotto commerciabile che utilizzi la tecnologia/marchio (25%); 3. Manifattura del prodotto (25%); 4. Commercializzazione del prodotto (25%). Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 43 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodi di confronto (Sanity Checks) Rules of thumb (non riconosciute dall’OCSE) Una recente analisi condotta da Markables (Markables Bulletin #3 Agosto 2014) ha dato i seguenti risultati: Intangible Asset Profit Split Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 44 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 1. Utilizzo diretto Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico” Metodi di confronto (Sanity Checks) Rules of thumb (non riconosciute dall’OCSE) Una recente analisi condotta da Markables (Markables Bulletin #3 Agosto 2014) ha dato i seguenti risultati: Trademark Profit Split Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 45 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 2. Utilizzo indiretto Il reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta. Nella tipologia di utilizzo indiretto di beni immateriali rientrano: la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere); e la concessione in uso a terze parti indipendenti (nazionali e estere). Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 46 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 2. Utilizzo indiretto In caso di concessione del diritto all’utilizzo del bene immateriale a parti correlate (nazionali ed estere), i criteri e metodi di determinazione del reddito agevolabile possono essere stabiliti mediante accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate. Qualora, invece, il reddito agevolabile derivi dalla concessione in uso dei beni immateriali a terze parti indipendenti, non è possibile attivare la procedura di accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate. Anche nella determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto è importante distinguere i costi diretti da quelli indiretti, come visto in precedenza. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 47 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 3. Plusvalenze da cessione I soggetti che esercitano l’opzione per il Patent Box hanno diritto ad un trattamento di favore anche in caso di cessione del bene immateriale: Le plusvalenze fiscalmente rilevanti derivanti dalla cessione dei beni immateriali non concorrono alla formazione del reddito complessivo come di seguito indicato, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo della cessione sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali (i.e. beni immateriali diversi da quelli già posseduti al momento del realizzo della plusvalenza) prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 48 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 3. Plusvalenze da cessione La variazione in diminuzione è calcolata come segue: PLUSVALENZA * NEXUS RATIO * 30%(*) / 40%(**) / 50%(***) (*) 2015 (**) 2016 (***) da 2017 Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 49 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 3. Plusvalenze da cessione Le attività di ricerca e sviluppo in cui deve essere reinvestito almeno il 90% del corrispettivo possono essere svolte: a) direttamente dal soggetto beneficiario dell’agevolazione; b) mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati; c) mediante contratti di ricerca stipulati con società, anche start up innovative, che non appartengono al gruppo; d) mediante contratti di ricerca stipulati con società, anche start up innovative, che appartengono al gruppo, le quali si siano limitate a fare svolgere le attività di ricerca e sviluppo dai soggetti indicati alle lettere sub b) e c). Sono escluse le ipotesi di acquisto di altri beni immateriali. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 50 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 3. Plusvalenze da cessione Se l’obbligo di reinvestimento non viene rispettato, il recupero a tassazione avviene nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo periodo di imposta successivo a quello in cui si verifica la cessione, mediante una variazione in aumento pari all’importo della plusvalenza che non ha concorso alla formazione del reddito imponibile nel periodo di imposta di realizzazione. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 51 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 3. Plusvalenze da cessione In caso di plusvalenze realizzate nell’ambito di cessioni di beni immateriali a parti correlate (nazionali o estere), i criteri e metodi di determinazione del prezzo di cessione e della conseguente plusvalenza possono essere stabiliti mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate; In caso di plusvalenze realizzate con terze parti indipendenti, non è invece possibile attivare la procedura di accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 52 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 4. Perdite da Patent Box La perdita può verificarsi sia nel caso in cui il bene immateriale venga concesso in uso sia nel caso in cui lo stesso venga utilizzato direttamente Eccedenza fisiologica di costi fiscalmente rilevanti rispetto ai ricavi generati dallo sfruttamento diretto o indiretto del bene. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 53 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 4. Perdite da Patent Box La perdita del singolo IP – anche per la parte relativa al periodo antecedente alla creazione dello stesso – deve essere memorizzata con il sistema di tracciatura a far data dall’anno 2015, anche se l’impresa non ha optato per il regime agevolato. L’esercizio dell’opzione, prima di produrre una variazione in diminuzione per l’agevolazione, rende necessaria una compensazione tra redditi e perdite formatisi nei periodi antecedenti l’opzione. Nel caso in cui nel periodo “ante opzione” siano presenti soltanto perdite fiscali, queste ultime dovranno essere abbattute dal reddito prodotto dallo stesso bene immateriale fino ad esaurimento delle stesse e senza limitazioni di natura temporale. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 54 21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile 4. Perdite da Patent Box Le perdite fiscali trasferite all’interno del regime Patent Box sono solo quelle generate dal medesimo IP del quale si richiede l’agevolazione non vi è impatto sui redditi eventualmente generati da altri IP per i quali si è esercitata l’opzione. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 55 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 1. Premessa Action 5: il nexus ratio consente di imputare il beneficio al soggetto che sostiene i costi per l’attività di ricerca e sviluppo relativa ai beni immateriali da cui origina il reddito agevolabile. Deve dunque sussistere un collegamento diretto tra i costi per attività di ricerca e sviluppo relativi al bene immateriale ed il reddito agevolabile ritraibile dall’utilizzo dello stesso. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 56 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Il Nexus Ratio __A + B + C + F__ A+B+C+D+E A = Costi per attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente dai soggetti beneficiari. B = Costi per attività di ricerca e sviluppo da università o enti di ricerca e organismi equiparati e da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 57 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Il Nexus Ratio __A + B + C + F__ A+B+C+D+E C= - Costi per attività di ricerca e sviluppo addebitati da soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, per la quota di tali costi che rappresenta un mero riaddebito di costi sostenuti da tali società del gruppo nei confronti di soggetti terzi per l’effettuazione delle medesime attività di ricerca e sviluppo. In presenza di un margine di intermediazione, occorre sottrarre dalla quota di riaddebito tale margine di intermediazione. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 58 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Il Nexus Ratio __A + B + C + F__ A+B+C+D+E C= - Costi afferenti attività di ricerca e sviluppo sostenuti dal soggetto beneficiario dell’agevolazione nell’ambito di accordi per la ripartizione dei costi (c.d. CCA – Cost Contribution Arrangements), nel limite dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di sviluppo, mantenimento e accrescimento ai soggetti partecipanti all’accordo per la ripartizione dei costi: sono riconosciuti qualificati i costi sostenuti dal soggetto che ha svolto l’attività sostanziale di ricerca e ciò ancorché vadano in parte a vantaggio della società consorella che, diversamente, vede tali costi esclusi. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 59 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Il Nexus Ratio __A + B + C + F__ A+B+C+D+E D = Costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. E = Costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale. F = Al fine di ridurre il divario tra i costi qualificati al numeratore e quelli complessivi al denominatore, è previsto un meccanismo denominato up-lift che consente di incrementare il valore del numeratore di un importo pari alla differenza tra il valore complessivo del denominatore e il valore del numeratore, nei limiti del 30% del numeratore. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 60 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Il Nexus Ratio __A + B + C + F__ A+B+C+D+E F = Il meccanismo up-lift consente quindi di incrementare il valore del numeratore come segue: (D+E)
III. Il “Nexus Ratio” 2. Il Nexus Ratio Cost Contribution Agreement (C.C.A.) A, B, e C appartengono allo stesso gruppo e aderiscano a un C.C.A. in base al quale ciascuna società svolge direttamente un’attività di ricerca e sviluppo destinata a integrarsi con quella delle altre due società. Ciascuna società si impegna a sopportare una quota dei costi complessivi sostenuti da tutti i partecipanti in ragione della quota di utilizzo dei risultati ad essa riconosciuta dall’accordo Chi ha sostenuto spese maggiori rispetto alla quota di utilizzo stabilita, avendo imputato per intero dette spese al C/E rileverà il rimborso come provento così da ottenere un effetto netto al C/E dell’operazione coerente con l’accordo. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 62 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Il Nexus Ratio Cost Contribution Agreement (C.C.A.) Esempio: Costi complessivi di ricerca e sviluppo: 900 = A ha sostenuto costi per 300 B ha sostenuto costi per 400 C ha sostenuto costi per 200 Ciascun partecipante ha una uguale quota di utilizzo dei risultati della “ricerca comune” corrispondente a 300 (33,3 per cento di 900). Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 63 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Il Nexus Ratio Cost Contribution Agreement (C.C.A.) Applicazione del Nexus Ratio: A riceve una utilità di 300 pari ai costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo svolta direttamente e quindi non deve né versare né ricevere rimborsi Numeratore = 300; Denominatore = 300 B riceve una utilità di 300 inferiore al costo di ricerca e sviluppo sostenuto di 400 per cui deve ricevere un rimborso da C di 100 (provento da rilevare a C/E) Denominatore = 400; Numeratore = propria quota di utilizzo della “ricerca comune” di 300 + proventi costituiti dal riaddebito dei costi a carico di C di 100. In pratica, B iscrive sia al numeratore che al denominatore 400. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 64 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Il Nexus Ratio Cost Contribution Agreement (C.C.A.) Applicazione del Nexus Ratio: C riceve una utilità corrispondente a 300 che è superiore al costo di ricerca sostenuto di 200 per cui è tenuta a versare la differenza di 100 a B; in sostanza, C sostiene costi complessivi di ricerca e sviluppo per 300 di cui 200 per attività di ricerca e sviluppo direttamente sostenute e 100 per rimborso dell’attività svolta dalla consorella Denominatore = intero importo di spese di ricerca e sviluppo sostenute di 300; Numeratore = solo la parte relativa alla ricerca e sviluppo svolta direttamente di 200. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 65 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Il Nexus Ratio Cost Contribution Agreement (C.C.A.) Applicazione del Nexus Ratio: In conclusione, se una società X svolge attività di ricerca e sviluppo in favore di Y e quindi addebita a Y i costi sostenuti, l’effetto è il seguente: X = _Costi sostenuti (addebitati a Y)_ Costi sostenuti Y = ____________zero___________ Costi sostenuti (ricevuti da X) Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 66 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Il Nexus Ratio Cost Contribution Agreement (C.C.A.) Applicazione del Nexus Ratio: E’ da notare la diversità con la fattispecie dei costi per attività di ricerca e sviluppo addebitati da soggetti appartenenti al gruppo per la quota di tali costi che rappresenta un mero riaddebito di costi sostenuti da tali società nei confronti di soggetti terzi per l’effettuazione delle medesime attività di ricerca e sviluppo in questo caso, tali costi (escludendo eventuali mark-up) figurano sia al Numeratore che al Denominatore. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 67 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Il Nexus Ratio Ai fini del Nexus Ratio i costi da considerare, in aderenza ai principi previsti dall’Action 5, sono quelli sostenuti nel periodo di riferimento, senza tener conto del trattamento ai fini contabili e fiscali. Secondo l’OCSE, le spese che non sono totalmente deducibili nell’anno in cui sono sostenute perché sono state capitalizzate sono considerate nella loro interezza ai fini del Nexus Ratio a partire dall’anno in cui sono state sostenute. A tal fine, coerentemente con quanto affermato nella circolare n. 5/E del 2016 in materia di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, occorre fare riferimento ad un criterio di competenza (cfr. art. 109 del TUIR). Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 68 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Il Nexus Ratio CM 11/E del 2016: l'art. 109 del TUIR costituisce un criterio generale applicabile a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi la medesima regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Pertanto, anche i soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali devono imputare i costi ai singoli periodi agevolati in base alle regole individuate dall'art. 109 del TUIR. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 69 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Il Nexus Ratio Ai fini del Nexus Ratio non rilevano gli interessi passivi, le spese relative agli immobili e qualsiasi costo che non può essere direttamente collegato a uno specifico bene immateriale agevolabile. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 70 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Tracking & Tracing Periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 Costi del periodo di imposta e dei tre periodi d’imposta precedenti assunti complessivamente: - Periodo 2015: tutti i costi sostenuti nel periodo dal 2012 al 2015; - Periodo 2016: tutti i costi sostenuti nel periodo dal 2013 al 2016; - Periodo 2017: tutti i costi sostenuti nel periodo dal 2014 al 2017. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 71 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Tracking & Tracing Periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 Il ratio complessivo si riferisce ai costi relativi ai beni agevolabili indicati nell’art. 6 del DM 30 luglio 2015. Tuttavia, qualora vi siano oggettive difficoltà di separazione dei costi di ricerca e sviluppo relativi ai beni immateriali agevolabili da quelli non agevolabili, nel triennio 2015, 2016 e 2017 possono essere presi in considerazione anche i costi relativi ai beni immateriali che non rientrano nella definizione prevista dall’art. 6 del decreto Patent Box. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 72 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Tracking & Tracing Periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 CM 11/E del 2016 Laddove l’azienda sia in grado di determinare il nexus ratio analitico relativo ai beni agevolabili già entro la chiusura del primo esercizio di decorrenza dell’opzione (esercizio 2015), è consentito l’utilizzo di tale dato ai fini del calcolo dell’agevolazione fruibile per gli esercizi 2015, 2016 e 2017. In siffatti casi, il contribuente potrà mantenere nel calcolo del nexus ratio analitico calcolato a partire dal 2018 anche i dati analitici relativi al triennio 2012-2014. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 73 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Tracking & Tracing A partire dal Periodo 2018 occorre prendere in considerazione i costi sostenuti a decorrere dal periodo 2015 (“costi sostenuti nei periodi d’imposta in cui trovano applicazione le presenti disposizioni”) per singolo bene immateriale agevolabile. Il calcolo del nexus perderà i riferimenti relativamente ai primi tre periodi d’imposta in cui i beni venivano considerati in modo aggregato (periodo 2012-2014), salva l’ipotesi evidenziata di una tracciatura analitica anche nel periodo 2012-2014. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 74 21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio” 2. Tracking & Tracing Nell’ipotesi in cui l’impresa non abbia sostenuto per un anno costi legati all’attività di ricerca e sviluppo (i.e. rimangono invariati tanto il numeratore che il denominatore del nexus ratio), la stessa può continuare a fruire dell’agevolazione apportando la variazione in diminuzione in sede di dichiarazione. In tal caso il quinquennio continuerà a decorrere e la fruizione dell’agevolazione potrà avvenire fino ad esaurimento dell’opzione. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 75 21 Giugno 2016
IV. Aspetti dichiarativi Istruzioni UNICO 2016 Nel rigo RF50, colonna 2, vanno indicati: (….) • la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), pari al: - 30 per cento, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; - 40 per cento, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015; - 50 per cento, per i periodi d’imposta successivi. Tale importo va indicato anche in colonna 1. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 76 21 Giugno 2016
IV. Aspetti dichiarativi Istruzioni UNICO 2016 Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il: • codice 40, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorrono a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al citato comma 39. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 77 21 Giugno 2016
IV. Aspetti dichiarativi Istruzioni IRAP 2016 Sezione XVI Patent box (….) Nel rigo IS88, indicare: - nella colonna 1, l’ammontare della quota del valore della produzione agevolabile derivante dall’utilizzo dei beni di cui al comma 39, che non concorre a formare il valore della produzione netta; - nella colonna 2, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, che non concorre a formare il valore della produzione netta. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 78 21 Giugno 2016
IV. Aspetti dichiarativi Istruzioni IRAP 2016 Sezione XVI Patent box (….) La somma degli importi di cui alle colonne 1 e 2 del rigo IS88, deve essere portata in diminuzione dell’importo di colonna 1 di uno dei seguenti righi: – IQ54 o IQ55 del quadro IQ; – IP60 o IP61 del quadro IP; – IC64 del quadro IC; – IE48 del quadro IE; oppure, per i soggetti che compilano il quadro IK, di colonna 2 del rigo IK11. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 79 21 Giugno 2016
IV. Aspetti dichiarativi CM 11/2016 Per esigenze di semplificazione la variazione in diminuzione da operare ai fini IRPEF/IRES è da operare anche ai fini IRAP, senza tener conto della diversa modalità di calcolo del tributo regionale. Dott. Alessandro Saini - Patent Box - 80 21 Giugno 2016
Contatti Dott. Alessandro Saini Studio Caramanti Ticozzi & Partners International Corporate & Tax Consulting Firm Via Felice Casati, 20 - 20124 Milan (Italy) Tel. (+ 39) 02 27 79 111 Fax (+ 39) 02 20 47 517 alessandro.saini@.ctep.it Dott. Alessandro Saini - Decreto 81 Internazionalizzazione - 3 Marzo 2016
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