"PATENT BOX" ASPETTI NORMATIVI E SOLUZIONI OPERATIVE - Dott. Alessandro Saini Studio Caramanti Ticozzi & Partners - ODCEC

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"PATENT BOX" ASPETTI NORMATIVI E SOLUZIONI OPERATIVE - Dott. Alessandro Saini Studio Caramanti Ticozzi & Partners - ODCEC
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi

            “PATENT BOX”
          ASPETTI NORMATIVI
        E SOLUZIONI OPERATIVE

              Dott. Alessandro Saini
        Studio Caramanti Ticozzi & Partners

                      21 Giugno 2016
                    Sede ODCEC di Lodi
               Via Massimo D’Azeglio, 20 - Lodi
"PATENT BOX" ASPETTI NORMATIVI E SOLUZIONI OPERATIVE - Dott. Alessandro Saini Studio Caramanti Ticozzi & Partners - ODCEC
Indice

   I.     Calcolo dell’agevolazione                 3
   II.    Determinazione del Reddito Agevolabile    4
   III.   Il “Nexus ratio”                         56
   IV.    Aspetti dichiarativi                     76

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21 Giugno 2016
I. Calcolo dell’agevolazione
   L’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione ai fini
   IRPEF o IRES e IRAP sulla base del seguente rapporto:

                                REDDITO AGEVOLABILE

                                            *

                                        NEXUS RATIO

                                            *

                                30%(*) / 40%(**) / 50%(***)

   (*) 2015 (**) 2016 (***) da 2017

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
   Premessa: il Vincolo di Complementarietà

   Art. 6, co. 3, DM 30 luglio 2015: “Qualora, nell’ambito delle
   singole tipologie dei beni immateriali individuati al comma 1 del
   presente articolo, due o più beni appartenenti ad un medesimo
   soggetto siano collegati da un vincolo di complementarietà tale
   per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo sia
   subordinata all’uso congiunto degli stessi, tali beni immateriali
   costituiscono un solo bene immateriale ai fini dell’applicazione
   delle disposizioni del presente decreto”.

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
   Premessa: il Vincolo di Complementarietà

   L’art. 1, co. 148 della legge di stabilità 2016 ha modificato l’art. 1
   della legge di stabilità 2015 introducendo il nuovo comma 42-
   ter: “Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti
   a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di
   complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini
   della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o
   di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono
   costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei
   commi da 37 a 42‐bis”.

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
   Premessa: il Vincolo di Complementarietà

   Più beni immateriali collegati da un vincolo di complementarietà
   possono quindi costituire un solo bene immateriale     il vincolo
   di complementarietà non è più riservato a beni della stessa
   tipologia ma può riguardare anche beni di tipologia diversa
   utilizzati congiuntamente per le realizzazione di un prodotto o
   processo.

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
   Premessa: il Vincolo di Complementarietà

   Action 5

          “55. (…) The nexus approach was designed to require a
          link between expenditures, IP assets, and IP income, and
          taxpayers must track to IP assets. However, where such
          tracking would be unrealistic and require arbitrary
          judgements, jurisdictions may also choose to allow the
          application of the nexus approach so that the nexus can be
          between expenditures, products arising from IP assets,
          and income (…) This approach would be consistent with the
          nexus approach in cases where multiple IP assets are
          incorporated into one product”.

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
   Premessa: il Vincolo di Complementarietà

   Action 5

          “57. (…) It would not be appropriate to require tracking by
          individual products if they had only minor variations but
          contained the same IP (e.g. medicines that are produced in
          different colours, dosages, or sizes). The definition of
          products can therefore include product families (…) In
          applying the product-based approach, jurisdictions should
          prevent taxpayers from tracking to a grouping that is so
          broad that it would include all the expenditures and income
          of an entity, but taxpayers may track to products (including
          product families) when these groupings include all the IP
          assets that arose from overlapping expenditures and
          contributed to overlapping streams of income”.

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
   Premessa: il Vincolo di Complementarietà

   Action 5

   “Example A: Company A produces plastic lids for travel mugs.
   Company A has two patents, one of which applies to plastic lids
   for coffee mugs and one of which applies to plastic lids for tea
   mugs. The R&D responsible for the two patents was undertaken
   by different project teams of Company A employees”.

       Traking & Tracing sul singolo IP che corrisponde alla singola
       tipologia di coperchi.

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
   Premessa: il Vincolo di Complementarietà
   Action 5
   “Example B: Company B produces hundreds of different types of
   printers, which are divided and managed along three different
   product families (…) Each product family contains several distinct
   product types. Company B engages in R&D to develop the printers,
   and this R&D contributes to 250 patents. 100 patents are relevant
   to all three product families, 50 are relevant only to the (family 1),
   50 are relevant only to the (family 2) and 50 are relevant only to the
   (family 3). Company B’s employees track their research time
   according to which product family they are working on or whether
   they are engaged in general or speculative R&D”.
       Traking & Tracing sulla singola famiglia di prodotti. I costi
       R&D relativi ai 100 IP comuni vanno ripartiti per ciascuna
       famiglia.
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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
   Premessa: il Vincolo di Complementarietà
   Action 5

   “Example C: Company C is a pharmaceutical company which
   has thousands of patents and which produces hundreds of
   pharmaceutical products. Each patent contributes to multiple
   products, and each product uses multiple patents. Company C
   manages and tracks its R&D, including its employees’ time,
   along the four different diseases that its products treat. The R&D
   undertaken for one disease generally does not overlap with the
   R&D undertaken for another disease, and the diseases are
   dissimilar enough that products for one disease are not used
   to treat another disease”.

       Il Tracking & Tracing sulla base dei quattro tipi di malattie che
       i prodotti curano.
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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
       Tipologia di utilizzo del bene immateriale:

              Utilizzo diretto: utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività
              che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del
              diritto;
              Utilizzo indiretto: concessione in uso del diritto all’utilizzo
              dei beni immateriali.

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
  1. Utilizzo diretto

        “Contributo economico”: quota di reddito (o perdita) di
        impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata
        nel reddito complessivo (o nella perdita complessiva)
        derivante dall’attività d’impresa.

        Il “Contributo economico” deve essere determinato
        assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda virtuale
        deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo
        stesso contribuente, isolando, quindi, le componenti positive
        (componenti positive implicite) e negative di reddito
        ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
  1. Utilizzo diretto

                               “Conto Economico Virtuale”
                                  del bene immateriale

       Componenti positive:                           Componenti negative:
 “Royalty implicita” incorporata                  Costi diretti e indiretti relativi
 nel prezzo di vendita del bene                   alla creazione, allo sviluppo,
 ceduto o del servizio prestato                   al mantenimento e/o al
                                                  miglioramento      del      bene
                                                  immateriale

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
  1. Utilizzo diretto

        Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

        Si deve fare riferimento agli “standard internazionali rilevanti
        elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee
        guida in materia di prezzi di trasferimento”.

        Cap. VI delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento
        dedicato alle transazioni che coinvolgono l’uso o il
        trasferimento di beni immateriali così come modificato dalle
        azioni 8-10 del progetto “Base Erosion and Profit Shifting”
        (“BEPS”).

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
  1. Utilizzo diretto

        Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

        Capitolo VI delle Linee Guida OCSE

        Metodi riconosciuti

               Metodo del confronto di prezzo (Comparable
               Uncontrolled Price o CUP);
               Metodo basato sulla ripartizione degli utili (Profit Split
               Method).

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Capitolo VI delle Linee Guida OCSE

       Metodi non riconosciuti

              Metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method);
              Metodo del margine netto della transazione (Transactional
              Net Margin Method);
              Metodi basati sul costo dello sviluppo dell’intangibile quale
              il metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method).

       Tali metodi possono essere utilizzati per valorizzare alcune
       funzioni routinarie e per determinare, in via indiretta, l’extra-
       profitto riferibile al bene immateriale.
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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodo del confronto di prezzo (CUP)

       Il metodo CUP (c.d. Relief from Royalty) applicato con
       riferimento all’ipotetica royalty “at arm’s length” è da
       preferire in quanto più idoneo a quantificare la quota parte di
       reddito di impresa imputabile al “ramo d’azienda virtuale”
       deputato alla concessione in uso degli IP agevolati e di più
       agevole gestione.

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodo del confronto di prezzo (CUP)

       CUP interno       confronto tra le condizioni che l’impresa
       applica in una transazione con parti correlate e quelle che la
       stessa impresa adotta, in circostanze simili, a soggetti terzi
       indipendenti.

       CUP esterno       confronto tra le condizioni che l’impresa
       applica in una transazione con parti correlate e quelle che,
       in circostanze simili, sono adottate tra soggetti terzi
       indipendenti.

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1.    Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodo del confronto di prezzo (CUP)

              Determinazione di un appropriato tasso di royalty              sulla
              base di transazioni comparabili interne (CUP interno) ovvero
              ricorrendo all’uso di banche dati (CUP esterno);
              Individuazione dei ricavi ai quali applicare il tasso di royalty
                  ricavi relativi alle linee di business (processo, prodotto o
              famiglie di prodotto) per le quali l’intangibile è utilizzato;
              Reddito agevolabile            differenza tra il canone ottenuto
              dall’applicazione del tasso di royalty di mercato ai ricavi
              identificati, e i costi diretti fiscalmente rilevanti, sostenuti per
              lo sviluppo, mantenimento e accrescimento dell’intangibile
              agevolabile, nonché la quota parte di quelli indiretti (per tutti
              nella dimensione fiscalmente rilevante) collegata al predetto
              bene immateriale.
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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodo del confronto di prezzo (CUP)

       La determinazione dei costi diretti e indiretti:

       Il reddito agevolabile sarà costituito dai componenti positivi
       diminuiti dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi
       connessi.

       I costi diretti e indiretti riferibili all’IP devono quindi essere
       considerati in base alle ordinarie disposizioni del TUIR (ad
       esempio, in termini di inerenza e di quantificazione).

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodo del confronto di prezzo (CUP)

       La determinazione dei costi diretti e indiretti:

       Costi diretti Costi direttamente attribuibili al processo di
       sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene
       immateriale.

       Costi indiretti   Costi comuni a più beni immateriali (e.g.
       costi di tipo amministrativo, utilizzo di attrezzature o
       macchinari condiviso da altre commesse, spese relative agli
       immobili, ecc.) da ripartire (e.g. sulla base del costo, del
       capitale impiegato, del fatturato, dell’organico, ecc.).
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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodo del confronto di prezzo (CUP)

       Possibili Banche Dati per una benchmark sulle royalties

       Markables (https://www.markables.net/)
       Bureau Van Dijk (http://www.bvdinfo.com/)
       Brand Finance (http://brandfinance.com/)
       Licensing Royalty Rates, Battersby e Grimes, Wolters Kluwer

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodo del confronto di prezzo (CUP)

       “Royalty netta” o “Royalty lorda” ?

       Verificare con attenzione la fonte    in caso di royalty netta, i
       costi diretti e indiretti di sviluppo, mantenimento e
       accrescimento dei beni immateriali non devono essere
       portati a riduzione del “canone virtuale”.

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodo del Profit Split

       Si pone l'obiettivo di determinare la ripartizione degli utili che
       imprese indipendenti avrebbero previsto di realizzare
       ponendo in essere la transazione o le transazioni
       controllate.
       Il metodo si applica qualora il metodo del CUP non risulti
       applicabile in maniera affidabile, in quanto non è possibile
       identificare transazioni comparabili indipendenti sul libero
       mercato.

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodo del Profit Split

       Il metodo del Profit Split, nell’ambito del regime di Patent
       Box, è utilizzato per determinare la ripartizione dei redditi,
       non tra due o più imprese correlate, ma all’interno della
       stessa impresa, tra le diverse funzioni esercitate, al fine di
       isolare il profitto residuale attribuibile al bene immateriale.

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodo del Profit Split

                               Residual Profit Split (“RPSM”).

       Si isola il reddito attribuibile alle funzioni “routinarie”
       ottenendo per differenza l’utile o la perdita derivante
       dall’utilizzo dei beni immateriali.

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21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodo del Profit Split

              Individuazione del reddito di impresa da ripartire tra le
              diverse funzioni aziendali;
              Remunerazione delle funzioni cosiddette routinarie;
              Determinazione dell’extraprofitto individuato come
              differenza tra risultato economico della società e
              remunerazione delle funzioni routinarie;
              Imputazione della quota parte di extra-profitto
              attribuibile al bene immateriale (o beni immateriali)
              oggetto di agevolazione, isolando la quota parte di
              extra-profitto   attribuibile ad     altri fattori   che
              contribuiscono alla creazione di valore.
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                                        28
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodo del Profit Split

       Action Plan 5, paragrafo 48         non è agevolabile la quota
       parte di extra-profitto riferibile ai cd. manufacturing returns
       (CM 11/2016: qualità dei prodotti commercializzati rispetto al
       mercato; particolari economie di scala produttive; ecc.) e ai
       cd. marketing returns (CM 11/2016: posizione commerciale
       particolarmente importante della società sul mercato,
       eventualmente imputabile alla lista clienti ed altri marketing
       intangibles non agevolabili).

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        29
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodo del Profit Split

              Metodi per valutare le funzioni routinarie (Capitoli I, II e III
              delle Linee Guida Ocse):

       Produzione     Metodo del confronto di prezzo (CUP) ed il
       Metodo del Costo Maggiorato (Cost Plus);

       Distribuzione   Metodo del confronto di prezzo (CUP) ed il
       Metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method).

       Tali metodi possono essere applicati facendo ricorso a
       indicatori di profitto (PLI) lordi o netti (Metodo del Margine Netto
       della Transazione o TNMM).
Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        30
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodi di confronto (Sanity Checks):

             With And Without: il beneficio economico del bene
             immateriale è ottenuto per differenza tra il reddito del
             contribuente ed il reddito che questi avrebbe conseguito
             in assenza dell’uso del bene immateriale (c.d. analisi
             differenziale);

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        31
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1.    Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodi di confronto (Sanity Checks) - With And Without

       Il reddito differenziale (o reddito figurativo) del bene intangibile viene
       calcolato sulla base dei seguenti step:
       a) si determina il premium price che rappresenta la differenza dei
             prezzi di vendita unitari tra l'azienda branded e unbranded;
       b) si moltiplica il differenziale del prezzo per le quantità vendute
             dall'azienda branded ottenendo il differenziale totale dovuto al
             premium price;
       c) si effettua un’analisi dei costi differenziali tra le società, che
             possono essere riconducibili a più fattori quali la diversa
             qualità, o la differente modalità di produzione. Se non si
             definiscono i costi con un criterio sufficientemente oggettivo,
             l’applicazione di questo metodo può risultare completamente
             distorta.
Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                         32
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1.    Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodi di confronto (Sanity Checks) - With And Without

       Metodo alternativo:
       a)     si determina il rapporto fra i ricavi ed il costo del venduto della
              società che detiene il bene immateriale e lo stesso rapporto per
              una società comparabile sprovvista di quel bene (società
              benchmark);
       b)     si determina il rapporto fra le spese relative al bene immateriale
              ed il totale dei costi operativi della società;
       c)     si calcola il reddito di pertinenza del bene immateriale sulla
              base della seguente formula:
       Reddito figurativo = [(Ricavi società/Costo del venduto società – Ricavi
       benchmark/Costo del venduto benchmark) x costi intangibile società /costi
       operativi totali società] x Costo del venduto società
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                                          33
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1.    Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodi di confronto (Sanity Checks) - With And Without

       Criticità:

       a)     Individuare un prodotto unbranded avente le medesime
              caratteristiche;
       b)     Il differenziale di prezzo può dipendere da altri fattori (ad
              esempio, la rete distributiva, ecc.);
       c)     Possibile sottostima qualora si adotti come unbranded una
              impresa che dispone di un proprio marchio, anche se più
              debole di quello da valutare.

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                                        34
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodi di confronto (Sanity Checks):

             Reddito implicito (Implied Value Method): il beneficio
             economico del bene immateriale è stimato muovendo
             dal valore di mercato del bene immateriale e della sua
             vita utile residua.

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                                        35
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method

       Il metodo si fonda sull’assunto che il valore di un bene è
       funzione dei flussi di cassa che esso potrà generare
       conosciuto il valore di mercato del bene immateriale,
       attraverso la stima di un congruo tasso di remunerazione del
       capitale investito nel bene (“return on”), sia possibile stimare
       il reddito dell’asset intangibile oggetto di agevolazione.

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                                        36
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1.    Utilizzo diretto
       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”
       Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method
       Di seguito i principali passaggi da implementare:
       a)     Identificazione del valore del bene intangibile agevolato sulla
              base di fonti informative esterne. Particolarmente utili
              risultano valutazioni già effettuate per altri scopi (per
              esempio, ai fini di bilancio);
       b)     Stima del tasso di rendimento congruo che un generico
              partecipante al mercato richiederebbe per l’investimento nello
              specifico asset, ad esempio sulla base del Capital Asset
              Pricing Model;
       c)     Stima della vita utile residua del bene immateriale.;
       d)     Identificazione del reddito Implicito annuo quale funzione del
              valore dell’intangibile, del tasso annuo di remunerazione e
              della vita utile residua del bene immateriale.
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                                        37
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method

       A.     Ipotesi di vita indefinita del bene immateriale

                                        Vo = R / (r - g)

       Da cui si evince:

                                        R = Vo * (r - g)

       “R” = Reddito implicito corrente
       “g” = Tasso di crescita costante del reddito implicito
       “r” = Tasso di remunerazione
       “Vo” = Valore corrente del bene intangibile
Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                             38
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method

       B.     Ipotesi di vita definita del bene immateriale

       Da cui si evince:

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        39
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method

       B.     Ipotesi di vita definita del bene immateriale

       “R” = Reddito implicito corrente
       “g” = Tasso di crescita costante del reddito implicito
       “r” = Tasso di remunerazione
       “Vo” = Valore corrente del bene intangibile
       “n” = Numero di anni di vita residua del bene Intangibile

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        40
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1.    Utilizzo diretto
       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”
       Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method
       •     Determinazione del tasso di remunerazione “r”
       Corrisponde al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli
       investitori per investimenti con analoghe caratteristiche (Ke),
       determinato sulla base del Capital Asset Pricing Model:
                                        Ke = Rf + Beta * (Rm – Rf)
       “Rf” = Rappresenta il “risk free rate” ovvero il tasso di rendimento di
       investimenti privi di rischio, generalmente rappresentato dal rendimento dei
       titoli di stato con scadenza compatibile con la vita residua del bene
       immateriale.
       “Beta” = Rappresenta il coefficiente di rischio. E’ il coefficiente che misura la
       variazione di un titolo rispetto alle variazioni del mercato.
       “Rm-Rf” = Rappresenta il premio per il rischio dell’investimento rispetto ad un
       investimento “risk free”.

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                                                  41
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodi di confronto (Sanity Checks)

              Rules of thumb (non riconosciute dall’OCSE)

       La più diffusa è la “25% rule”: è desunta dall’evidenza
       empirica che mostra come i tassi di royalty per la
       concessione in uso esclusivo di tecnologie o marchi si
       collochino normalmente tra il 25% ed il 33% dei redditi
       operativi dei licenziatari.

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        42
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodi di confronto (Sanity Checks)

              Rules of thumb (non riconosciute dall’OCSE)

       La “25% rule” si fonda sull’ipotesi che il contributo di una
       tecnologia o di un marchio allo sviluppo di un nuovo prodotto
       possa schematicamente espletarsi in quattro fasi principali:
       1. Sviluppo della tecnologia/marchio (25%);
       2. Sviluppo di un prodotto commerciabile che utilizzi la
           tecnologia/marchio (25%);
       3. Manifattura del prodotto (25%);
       4. Commercializzazione del prodotto (25%).
Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        43
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodi di confronto (Sanity Checks)

              Rules of thumb (non riconosciute dall’OCSE)

       Una recente analisi condotta da Markables (Markables
       Bulletin #3 Agosto 2014) ha dato i seguenti risultati:
                                   Intangible Asset Profit Split

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                                              44
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 1. Utilizzo diretto

       Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

       Metodi di confronto (Sanity Checks)

              Rules of thumb (non riconosciute dall’OCSE)

       Una recente analisi condotta da Markables (Markables
       Bulletin #3 Agosto 2014) ha dato i seguenti risultati:
                                        Trademark Profit Split

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                                                45
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 2. Utilizzo indiretto

 Il reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del
 bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei
 costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi
 di competenza del periodo d’imposta.

 Nella tipologia di utilizzo indiretto di beni immateriali rientrano:

       la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti
       correlate (nazionali e estere); e
       la concessione in uso a terze parti indipendenti (nazionali e
       estere).

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        46
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 2. Utilizzo indiretto

       In caso di concessione del diritto all’utilizzo del bene
       immateriale a parti correlate (nazionali ed estere), i criteri e
       metodi di determinazione del reddito agevolabile possono
       essere stabiliti mediante accordo preventivo con l’Agenzia
       delle Entrate.

       Qualora, invece, il reddito agevolabile derivi dalla
       concessione in uso dei beni immateriali a terze parti
       indipendenti, non è possibile attivare la procedura di
       accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate.

       Anche nella determinazione del reddito agevolabile in caso
       di utilizzo indiretto è importante distinguere i costi diretti da
       quelli indiretti, come visto in precedenza.
Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        47
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 3. Plusvalenze da cessione

 I soggetti che esercitano l’opzione per il Patent Box hanno diritto
 ad un trattamento di favore anche in caso di cessione del bene
 immateriale:
       Le plusvalenze fiscalmente rilevanti derivanti dalla cessione
       dei beni immateriali non concorrono alla formazione del
       reddito complessivo come di seguito indicato, a condizione
       che almeno il 90% del corrispettivo della cessione sia
       reinvestito in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo
       sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni
       immateriali (i.e. beni immateriali diversi da quelli già
       posseduti al momento del realizzo della plusvalenza) prima
       della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a
       quello nel quale si è verificata la cessione.

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        48
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
   3. Plusvalenze da cessione

         La variazione in diminuzione è calcolata come segue:

                                        PLUSVALENZA

                                            *

                                        NEXUS RATIO

                                            *

                                30%(*) / 40%(**) / 50%(***)

   (*) 2015 (**) 2016 (***) da 2017
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                                                49
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 3. Plusvalenze da cessione

 Le attività di ricerca e sviluppo in cui deve essere reinvestito
 almeno il 90% del corrispettivo possono essere svolte:
 a) direttamente dal soggetto beneficiario dell’agevolazione;
 b) mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di
    ricerca e organismi equiparati;
 c) mediante contratti di ricerca stipulati con società, anche start
    up innovative, che non appartengono al gruppo;
 d) mediante contratti di ricerca stipulati con società, anche start
    up innovative, che appartengono al gruppo, le quali si siano
    limitate a fare svolgere le attività di ricerca e sviluppo dai
    soggetti indicati alle lettere sub b) e c).
Sono escluse le ipotesi di acquisto di altri beni immateriali.

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                                        50
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 3. Plusvalenze da cessione

 Se l’obbligo di reinvestimento non viene rispettato, il recupero a
 tassazione avviene nella dichiarazione dei redditi relativa al
 secondo periodo di imposta successivo a quello in cui si verifica
 la cessione, mediante una variazione in aumento pari all’importo
 della plusvalenza che non ha concorso alla formazione del
 reddito imponibile nel periodo di imposta di realizzazione.

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        51
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 3. Plusvalenze da cessione

       In caso di plusvalenze realizzate nell’ambito di cessioni di
       beni immateriali a parti correlate (nazionali o estere), i criteri
       e metodi di determinazione del prezzo di cessione e della
       conseguente plusvalenza possono essere stabiliti mediante
       l’accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate;

       In caso di plusvalenze realizzate con terze parti
       indipendenti, non è invece possibile attivare la procedura di
       accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate.

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        52
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 4. Perdite da Patent Box

 La perdita può verificarsi sia nel caso in cui il bene immateriale
 venga concesso in uso sia nel caso in cui lo stesso venga
 utilizzato direttamente         Eccedenza fisiologica di costi
 fiscalmente rilevanti rispetto ai ricavi generati dallo sfruttamento
 diretto o indiretto del bene.

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        53
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 4. Perdite da Patent Box

 La perdita del singolo IP – anche per la parte relativa al periodo
 antecedente alla creazione dello stesso – deve essere
 memorizzata con il sistema di tracciatura a far data dall’anno
 2015, anche se l’impresa non ha optato per il regime agevolato.

 L’esercizio dell’opzione, prima di produrre una variazione in
 diminuzione per l’agevolazione, rende necessaria una
 compensazione tra redditi e perdite formatisi nei periodi
 antecedenti l’opzione. Nel caso in cui nel periodo “ante opzione”
 siano presenti soltanto perdite fiscali, queste ultime dovranno
 essere abbattute dal reddito prodotto dallo stesso bene
 immateriale fino ad esaurimento delle stesse e senza limitazioni
 di natura temporale.

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        54
21 Giugno 2016
II. Determinazione del Reddito Agevolabile
 4. Perdite da Patent Box

 Le perdite fiscali trasferite all’interno del regime Patent Box sono
 solo quelle generate dal medesimo IP del quale si richiede
 l’agevolazione        non vi è impatto sui redditi eventualmente
 generati da altri IP per i quali si è esercitata l’opzione.

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        55
21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
1.      Premessa

Action 5: il nexus ratio consente di imputare il beneficio al soggetto
che sostiene i costi per l’attività di ricerca e sviluppo relativa ai beni
immateriali da cui origina il reddito agevolabile. Deve dunque
sussistere un collegamento diretto tra i costi per attività di ricerca e
sviluppo relativi al bene immateriale ed il reddito agevolabile
ritraibile dall’utilizzo dello stesso.

     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                             56
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Il Nexus Ratio

                                        __A + B + C + F__
                                        A+B+C+D+E

A = Costi per attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente dai
    soggetti beneficiari.
B = Costi per attività di ricerca e sviluppo da università o enti di ricerca
    e organismi equiparati e da società, anche start up innovative,
    diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano
    l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
    società che controlla l’impresa.

     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                                 57
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Il Nexus Ratio

                                        __A + B + C + F__
                                        A+B+C+D+E

C= -         Costi per attività di ricerca e sviluppo addebitati da soggetti
             appartenenti al medesimo gruppo societario, per la quota di tali
             costi che rappresenta un mero riaddebito di costi sostenuti da
             tali società del gruppo nei confronti di soggetti terzi per
             l’effettuazione delle medesime attività di ricerca e sviluppo. In
             presenza di un margine di intermediazione, occorre sottrarre
             dalla quota di riaddebito tale margine di intermediazione.

     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                                 58
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Il Nexus Ratio

                                        __A + B + C + F__
                                        A+B+C+D+E

C= -         Costi afferenti attività di ricerca e sviluppo sostenuti dal
             soggetto beneficiario       dell’agevolazione     nell’ambito     di
             accordi per la ripartizione dei costi       (c.d. CCA – Cost
             Contribution Arrangements), nel limite dei proventi costituiti dal
             riaddebito dei costi di sviluppo, mantenimento e accrescimento
             ai soggetti partecipanti all’accordo per la ripartizione dei costi:
             sono riconosciuti qualificati i costi sostenuti dal soggetto che ha
             svolto l’attività sostanziale di ricerca e ciò ancorché vadano in
             parte a vantaggio della società consorella che, diversamente,
             vede tali costi esclusi.

     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                                 59
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Il Nexus Ratio

                                        __A + B + C + F__
                                        A+B+C+D+E

D = Costi derivanti da operazioni intercorse con società che
    direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono
    controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
    l’impresa.
E = Costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in
    uso, del bene immateriale.
F = Al fine di ridurre il divario tra i costi qualificati al numeratore e
    quelli complessivi al denominatore, è previsto un meccanismo
    denominato up-lift che consente di incrementare il valore del
    numeratore di un importo pari alla differenza tra il valore
    complessivo del denominatore e il valore del numeratore, nei limiti
    del 30% del numeratore.
     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                                 60
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Il Nexus Ratio

                                        __A + B + C + F__
                                        A+B+C+D+E

F = Il meccanismo up-lift consente quindi di incrementare il valore del
    numeratore come segue:

                                    (D+E)
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Il Nexus Ratio

        Cost Contribution Agreement (C.C.A.)

        A, B, e C appartengono allo stesso gruppo e aderiscano a un
        C.C.A. in base al quale ciascuna società svolge direttamente
        un’attività di ricerca e sviluppo destinata a integrarsi con quella
        delle altre due società. Ciascuna società si impegna a
        sopportare una quota dei costi complessivi sostenuti da tutti i
        partecipanti in ragione della quota di utilizzo dei risultati ad
        essa riconosciuta dall’accordo          Chi ha sostenuto spese
        maggiori rispetto alla quota di utilizzo stabilita, avendo imputato
        per intero dette spese al C/E rileverà il rimborso come provento
        così da ottenere un effetto netto al C/E dell’operazione
        coerente con l’accordo.

     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                             62
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Il Nexus Ratio

        Cost Contribution Agreement (C.C.A.)

        Esempio:

        Costi complessivi di ricerca e sviluppo: 900 =
        A ha sostenuto costi per 300
        B ha sostenuto costi per 400
        C ha sostenuto costi per 200

        Ciascun partecipante ha una uguale quota di utilizzo dei
        risultati della “ricerca comune” corrispondente a 300 (33,3 per
        cento di 900).

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                                             63
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Il Nexus Ratio

        Cost Contribution Agreement (C.C.A.)

        Applicazione del Nexus Ratio:

        A riceve una utilità di 300 pari ai costi sostenuti per l’attività di
        ricerca e sviluppo svolta direttamente e quindi non deve né
        versare né ricevere rimborsi               Numeratore = 300;
        Denominatore = 300

        B riceve una utilità di 300 inferiore al costo di ricerca e sviluppo
        sostenuto di 400 per cui deve ricevere un rimborso da C di 100
        (provento da rilevare a C/E)               Denominatore = 400;
        Numeratore = propria quota di utilizzo della “ricerca comune” di
        300 + proventi costituiti dal riaddebito dei costi a carico di C di
        100. In pratica, B iscrive sia al numeratore che al denominatore
        400.
     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                             64
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Il Nexus Ratio

        Cost Contribution Agreement (C.C.A.)

        Applicazione del Nexus Ratio:

        C riceve una utilità corrispondente a 300 che è superiore al
        costo di ricerca sostenuto di 200 per cui è tenuta a versare la
        differenza di 100 a B; in sostanza, C sostiene costi complessivi
        di ricerca e sviluppo per 300 di cui 200 per attività di ricerca e
        sviluppo direttamente sostenute e 100 per rimborso dell’attività
        svolta dalla consorella        Denominatore = intero importo di
        spese di ricerca e sviluppo sostenute di 300; Numeratore =
        solo la parte relativa alla ricerca e sviluppo svolta direttamente
        di 200.

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                                             65
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Il Nexus Ratio

        Cost Contribution Agreement (C.C.A.)

        Applicazione del Nexus Ratio:

        In conclusione, se una società X svolge attività di ricerca e
        sviluppo in favore di Y e quindi addebita a Y i costi sostenuti,
        l’effetto è il seguente:

                             X = _Costi sostenuti (addebitati a Y)_
                                           Costi sostenuti

                             Y = ____________zero___________
                                   Costi sostenuti (ricevuti da X)

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                                              66
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Il Nexus Ratio

        Cost Contribution Agreement (C.C.A.)

        Applicazione del Nexus Ratio:

        E’ da notare la diversità con la fattispecie dei costi per attività di
        ricerca e sviluppo addebitati da soggetti appartenenti al gruppo
        per la quota di tali costi che rappresenta un mero riaddebito di
        costi sostenuti da tali società nei confronti di soggetti terzi per
        l’effettuazione delle medesime attività di ricerca e sviluppo       in
        questo caso, tali costi (escludendo eventuali mark-up) figurano
        sia al Numeratore che al Denominatore.

     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                             67
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Il Nexus Ratio

        Ai fini del Nexus Ratio i costi da considerare, in aderenza ai
        principi previsti dall’Action 5, sono quelli sostenuti nel periodo di
        riferimento, senza tener conto del trattamento ai fini contabili e
        fiscali.

        Secondo l’OCSE, le spese che non sono totalmente deducibili
        nell’anno in cui sono sostenute perché sono state capitalizzate
        sono considerate nella loro interezza ai fini del Nexus Ratio a
        partire dall’anno in cui sono state sostenute. A tal fine,
        coerentemente con quanto affermato nella circolare n. 5/E del
        2016 in materia di credito d’imposta per attività di ricerca e
        sviluppo, occorre fare riferimento ad un criterio di competenza
        (cfr. art. 109 del TUIR).

     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                             68
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Il Nexus Ratio

        CM 11/E del 2016: l'art. 109 del TUIR costituisce un criterio
        generale applicabile a prescindere dalla circostanza che il
        soggetto beneficiario applichi la medesima regola per la
        determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle
        imposte sul reddito. Pertanto, anche i soggetti che redigono il
        bilancio in conformità ai principi contabili internazionali devono
        imputare i costi ai singoli periodi agevolati in base alle regole
        individuate dall'art. 109 del TUIR.

     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                             69
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Il Nexus Ratio

        Ai fini del Nexus Ratio non rilevano gli interessi passivi, le
        spese relative agli immobili e qualsiasi costo che non può
        essere direttamente collegato a uno specifico bene immateriale
        agevolabile.

     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                             70
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Tracking & Tracing
               Periodi di imposta 2015, 2016 e 2017        Costi del periodo di
               imposta e dei tre periodi d’imposta precedenti assunti
               complessivamente:
               -    Periodo 2015: tutti i costi sostenuti nel periodo dal 2012
                    al 2015;
               -    Periodo 2016: tutti i costi sostenuti nel periodo dal 2013
                    al 2016;
               -    Periodo 2017: tutti i costi sostenuti nel periodo dal 2014
                    al 2017.

     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                             71
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Tracking & Tracing
               Periodi di imposta 2015, 2016 e 2017

        Il ratio complessivo si riferisce ai costi relativi ai beni agevolabili
        indicati nell’art. 6 del DM 30 luglio 2015.

        Tuttavia, qualora vi siano oggettive difficoltà di separazione dei
        costi di ricerca e sviluppo relativi ai beni immateriali agevolabili da
        quelli non agevolabili, nel triennio 2015, 2016 e 2017 possono
        essere presi in considerazione anche i costi relativi ai beni
        immateriali che non rientrano nella definizione prevista dall’art. 6
        del decreto Patent Box.

     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                             72
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Tracking & Tracing
               Periodi di imposta 2015, 2016 e 2017

        CM 11/E del 2016                 Laddove l’azienda sia in grado di
        determinare il nexus ratio analitico relativo ai beni agevolabili già
        entro la chiusura del primo esercizio di decorrenza dell’opzione
        (esercizio 2015), è consentito l’utilizzo di tale dato ai fini del
        calcolo dell’agevolazione fruibile per gli esercizi 2015, 2016 e
        2017. In siffatti casi, il contribuente potrà mantenere nel calcolo del
        nexus ratio analitico calcolato a partire dal 2018 anche i dati
        analitici relativi al triennio 2012-2014.

     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                             73
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Tracking & Tracing

               A partire dal Periodo 2018              occorre prendere in
               considerazione i costi sostenuti a decorrere dal periodo
               2015 (“costi sostenuti nei periodi d’imposta in cui trovano
               applicazione le presenti disposizioni”) per singolo bene
               immateriale agevolabile. Il calcolo del nexus perderà i
               riferimenti relativamente ai primi tre periodi d’imposta in cui
               i beni venivano considerati in modo aggregato (periodo
               2012-2014), salva l’ipotesi evidenziata di una tracciatura
               analitica anche nel periodo 2012-2014.

     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                             74
     21 Giugno 2016
III. Il “Nexus Ratio”
2.      Tracking & Tracing

        Nell’ipotesi in cui l’impresa non abbia sostenuto per un anno
        costi legati all’attività di ricerca e sviluppo (i.e. rimangono
        invariati tanto il numeratore che il denominatore del nexus
        ratio), la stessa può continuare a fruire dell’agevolazione
        apportando la variazione in diminuzione in sede di
        dichiarazione. In tal caso il quinquennio continuerà a decorrere
        e la fruizione dell’agevolazione potrà avvenire fino ad
        esaurimento dell’opzione.

     Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                             75
     21 Giugno 2016
IV. Aspetti dichiarativi

Istruzioni UNICO 2016
Nel rigo RF50, colonna 2, vanno indicati:
(….)
• la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da
copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e
modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1,
commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), pari al:
- 30 per cento, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso
   al 31 dicembre 2014;
- 40 per cento, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso
   al 31 dicembre 2015;
- 50 per cento, per i periodi d’imposta successivi.
Tale importo va indicato anche in colonna 1.
Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        76
21 Giugno 2016
IV. Aspetti dichiarativi
Istruzioni UNICO 2016
Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da
quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice,
da indicare nel campo immediatamente precedente quello che
accoglie l’importo.
In particolare, vanno indicati con il:
• codice 40, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione
dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, che non concorrono a formare il reddito a condizione che
almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei
predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo
di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione,
nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al
citato comma 39.

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        77
21 Giugno 2016
IV. Aspetti dichiarativi

Istruzioni IRAP 2016
Sezione XVI
Patent box
(….)
Nel rigo IS88, indicare:
- nella colonna 1, l’ammontare della quota del valore della
  produzione agevolabile derivante dall’utilizzo dei beni di cui al
  comma 39, che non concorre a formare il valore della
  produzione netta;
- nella colonna 2, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla
  cessione dei beni di cui al comma 39, che non concorre a
  formare il valore della produzione netta.

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        78
21 Giugno 2016
IV. Aspetti dichiarativi

Istruzioni IRAP 2016
Sezione XVI
Patent box
(….)
La somma degli importi di cui alle colonne 1 e 2 del rigo IS88, deve
essere portata in diminuzione dell’importo di colonna 1 di uno dei
seguenti righi:
– IQ54 o IQ55 del quadro IQ;
– IP60 o IP61 del quadro IP;
– IC64 del quadro IC;
– IE48 del quadro IE;
oppure, per i soggetti che compilano il quadro IK, di colonna 2 del
rigo IK11.
Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        79
21 Giugno 2016
IV. Aspetti dichiarativi
CM 11/2016

Per esigenze di semplificazione la variazione in diminuzione da
operare ai fini IRPEF/IRES è da operare anche ai fini IRAP,
senza tener conto della diversa modalità di calcolo del tributo
regionale.

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -
                                        80
21 Giugno 2016
Contatti
Dott. Alessandro Saini
Studio Caramanti Ticozzi & Partners
International Corporate & Tax Consulting Firm
Via Felice Casati, 20 - 20124 Milan (Italy)
Tel. (+ 39) 02 27 79 111
Fax (+ 39) 02 20 47 517
alessandro.saini@.ctep.it

  Dott. Alessandro Saini - Decreto
                                              81
  Internazionalizzazione - 3 Marzo 2016
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