Vademecum sulla disciplina della "par condicio" e sull'emissione dei MAG per le Radio e le Tv locali durante il periodo della campagna elettorale ...
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ELEZIONI COMUNALI 5 giugno 2016 Vademecum sulla disciplina della “par condicio” e sull’emissione dei MAG per le Radio e le Tv locali durante il periodo della campagna elettorale per le elezioni comunali 2016
ELEZIONI COMUNALI 5 giugno 2016 Vademecum sulla disciplina della “par condicio” e sull’emissione dei MAG per le Radio e le Tv locali durante il periodo della campagna elettorale per le elezioni comunali 2016
Il Co.Re.Com e la Par Condicio L'espressione latina par condicio significa "parità di trattamento" ovvero "pari condizioni". Con tale espressione riferita ai mezzi di comunicazione si intende l’insieme dei criteri predisposti dalla legge, e quindi da adottarsi da parte dei mezzi di comunicazione, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici. La tutela del pluralismo è uno dei compiti principali che la legge istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ag.Com. - (legge 249/1997) attribuisce all’Autorità medesima. Le regole della par condicio divengono più stringenti nei periodi elettorali e in occasione dei quali l’Autorità di vigilanza per le emittenti private e la Commissione parlamentare di vigilanza per la RAI emanano appositi regolamenti volti a disciplinare l’accesso ai mezzi di informazione da parte dei soggetti politici e l’imparzialità degli stessi. Ricade nella disciplina della par condicio anche quella relativa alla comunicazione delle amministrazioni pubbliche (cd. comunicazione istituzionale) in periodo elettorale. Anche in ambito locale, le emittenti televisive e radiofoniche devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività e l'imparzialità sia nei programmi di informazione che nei programmi di comunicazione politica. A vigilare sul rispetto di tali principi e delle conseguenti regole in ambito locale è il Co.Re.Com.. Il Co.Re.Com. svolge tre tipologie di attività: consulenza e informazione, sia nei confronti della emittenti radiotelevisive che dei soggetti politici; • istruttoria delle segnalazioni di violazione della par condicio e convocazione delle parti per giungere ad una soluzione compositiva; • gestione degli spazi pubblicitari riservati dalle emittenti radiotelevisive ai soggetti politici per la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) e rendicontazione dei rimborsi spettanti alle emittenti sulla base del numero di spot elettorali effettivamente andati in onda. 3
1 - Programmi di informazione Per “programmi di informazione” si intendono: telegiornale, giornale radio, notiziari, altri programmi di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca. Nei programmi di informazione, le emittenti devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista, assicurando quando vengono trattate questioni relative alla campagna elettorale equilibrio tra i soggetti politici; resta salva la libertà dell’emittente di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione, che salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Nel periodo elettorale, in qualunque trasmissione radiotelevisiva (con l’eccezione dei programmi di comunicazione politica e dei messaggi politici autogestiti) è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. 2 - Programmi di comunicazione politica Per “programma di comunicazione politica” si intende ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni. Le emittenti che intendono trasmettere programmi di comunicazione politica devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. La parità di condizioni fra i soggetti politici deve essere garantita: 1. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: a) alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei Consigli comunali da rinnovare; 4
2. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale (dalle ore 12.00 del 7 maggio fino alle ore 24.00 del 3 Giugno 2016): a) ai candidati alla carica di sindaco; b) alle liste o coalizioni di liste di candidati per l’elezione dei Consigli comunali. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. Le trasmissioni sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno della fascia oraria compresa tra le 07:00 e le 24:00 per le emittenti televisive e tra le 07:00 e le 01:00 del giorno successivo per le emittenti radiofoniche, in modo da garantire l’equità e la parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle trasmissioni, e le loro eventuali variazioni, sono comunicati al Co.Re.Com.. E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando comunque imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici. La trasmissione dei programmi di comunicazione politica è sospesa dalle ore 24.00 del secondo giorno precedente le votazioni (3 Giugno 2016). 3 - Messaggi politici autogestiti a pagamento (MAP) Per messaggio politico autogestito a pagamento si intende ogni messaggio recante l’esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi degli articoli 6 e 7 D.M. 8 aprile 2004. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali a quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, assicurando condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici. 5
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni le emittenti che intendono diffondere messaggi politici a pagamento sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. L’avviso, che deve informare del deposito presso l’emittente di un documento avente i contenuti di cui all’art. 6, comma 3, D.M. 8 aprile 2004, deve essere trasmesso prima della diffusione dei messaggi; la prima messa in onda dell’avviso è condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale. Le emittenti devono tener conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati. Le emittenti devono applicare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici possono chiedere di verificare i listini. Le emittenti non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% delle spese elettorali ammesse per ciascun candidato. Per le televisioni i messaggi devono recare, in sovrimpressione e per tutta la durata del messaggio, la scritta “Messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente; per le radio i messaggi devono essere preceduti e seguiti dall’annuncio in audio “Messaggio elettorale a pagamento”, con la medesima indicazione del soggetto politico committente. I MAP non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti per legge. 6
4 - Messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature (ore 12.00 del 7 Maggio 2016) e quella di chiusura della campagna elettorale (ore 24.00 del 3 Giugno 2016), le emittenti radiofoniche e televisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi. Tali messaggi hanno una durata compresa fra 1 e 3 minuti per le emittenti televisive e fra 30 e 90 secondi per le emittenti radiofoniche. I messaggi sono collocati in appositi contenitori, per un numero massimo di 4 contenitori al giorno; ciascun contenitore comprende almeno 3 messaggi. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie: 18:00-19:59, 12:00-14:59, 21:00-23:59, 07:00-08:59. Ogni messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; ogni messaggio reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” per tutta la sua durata con l’indicazione del soggetto politico committente. Nessun soggetto politico può diffondere più di 2 messaggi al giorno sulla stessa emittente. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi autogestiti sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un comunicato da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto e devono rendere pubblica la loro volontà inviando formale comunicazione al Co.Re.Com. entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della Del. A.G.Com. 137/16/CONS, anche utilizzando il modello MAG/1/EC. Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati comunicano la loro volontà di utilizzare spazi di comunicazione alle emittenti interessate e al Co.Re.Com., anche utilizzando il modello MAG/3/EC. Il Co.Re.Com. provvede al sorteggio delle collocazioni degli spot nei relativi contenitori e a redigere e ad approvare il piano di riparto economico degli spazi di comunicazione messi a disposizione dalle emittenti per il successivo rimborso alle emittenti dei messaggi autogestiti trasmessi. 7
La trasmissione degli spot può avvenire solo dopo che il Co.Re.Com. ha effettuato il sorteggio per stabilire l’ordine di messa in onda degli spot nella prima giornata di programmazione. La collocazione dei messaggi nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce. I MAG non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti per legge. 5 - Circuiti di emittenti radiotelevisive locali Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale e sono soggette alle disposizioni dettate dal Titolo I Del. A.G.Com. 137/16/CONS per le trasmissioni delle emittenti nazionali; ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, rimane soggetta alla disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali. Le emittenti autorizzate alla ripetizione di programmi esteri sono soggette alle stesse disposizioni che regolano le trasmissioni delle emittenti nazionali. 6 – Organi ufficiali di stampa dei partiti politici Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati. Si considera organo ufficiale il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’art. 5 L. 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi 8
ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati. 7 – Conservazione delle registrazioni Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa, e comunque, a conservare le registrazioni dei programmi per i quali è stata avviato un procedimento sanzionatorio fino alla fine del procedimento. 8 – Divieto di comunicazione per le amministrazioni pubbliche (art. 9 L. 28/2000) Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. Poiché la consultazione elettorale interessa non meno del 25% degli aventi diritto al voto su scala nazionale (Delibera Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002) il divieto si estende a tutte le amministrazioni pubbliche della Regione Lombardia. Il Co.Re.Com. Lombardia è chiamato a vigilare sul rispetto delle disposizioni qui richiamate. 9 - Sondaggi politici ed elettorali Nel periodo elettorale ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli artt. da 6 a 12 del “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa” di cui alla Del. A.G.Com. 256/10/CSP, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 L. 22 febbraio 2000, n. 28. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione (dal 21 maggio) e fino 9
alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. L’inosservanza del divieto sussiste anche quando vengono riportate nel circuito dell’informazione, anche radiotelevisiva, dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, salvo che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono siano già stati resi pubblici, con le forme stabilite dagli artt. 4 e 5 Regolamento, nel periodo precedente a quello del divieto. Nel periodo che precede i quindici giorni antecedenti le operazioni di voto, la diffusione parziale o integrale dei risultati dei sondaggi politici ed elettorali deve essere obbligatoriamente corredata da una nota informativa, che ne costituisce parte integrante, contenente indicazioni circa il soggetto che ha realizzato il sondaggio, il committente e l’acquirente del sondaggio, i criteri seguiti per la formazione del campione, il metodo di raccolta e di elaborazione dei dati, il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento, il testo delle domande poste, la percentuale delle persone che hanno risposto, la data in cui è stato realizzato il sondaggio. I risultati dei sondaggi possono essere diffusi solo se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità sul sito web del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando, durante la campagna elettorale, le emittenti diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono precisare, contestualmente o comunque entro 48 ore, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate dal Capo I Regolamento cit.. Se la precisazione non è contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui è stata diffusa la notizia del sondaggio. 10
10 - Vigilanza e sanzioni La vigilanza e l’accertamento delle eventuali violazioni alla normativa in materia di par condicio, da parte delle emittenti locali, della stampa locale e della Concessionaria del servizio pubblico per le trasmissioni regionali e da parte delle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda la comunicazione istituzionale, sono esercitate dal Co.Re.Com.. Ciascun soggetto politico interessato può denunciare le presunte violazioni entro il termine perentorio di 10 giorni dal fatto, anche a mezzo fax, inviando una comunicazione al Co.Re.Com., all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all’emittente o all’editore presso cui è avvenuta la presunta violazione e alla Guardia di Finanza. La denuncia deve indicare l’emittente, la trasmissione, ovvero l’editore e il giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni, la data e l’orario della trasmissione e una motivata argomentazione; la denuncia deve essere sottoscritta in modo leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l’invio della denuncia stessa anche agli altri soggetti destinatari. Analoga segnalazione può provenire dal Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità. Il Co.Re.Com. entro 24 ore dalla pervenuta segnalazione procede ad un’istruttoria sommaria, e, se del caso, alla contestazione e alla eventuale convocazione delle parti per giungere ad una soluzione concordata (adeguamento spontaneo). In caso di mancato accordo, trasmette gli atti all’Autorità, che può imporre il ripristino o applicare sanzioni. 11
Scadenziario elezioni comunali 5 giugno 2016 Inizio della par condicio: 21 aprile 2016 Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 8.00 del 6 maggio alle ore 12.00 del 7 maggio 2016 Divieto di diffusione di sondaggi: dal 21 maggio 2016 Silenzio elettorale: dalle ore 24.00 del 3 giugno 2016 Operazioni di voto: domenica 5 giugno 2016 Turno di ballottaggio Silenzio elettorale: dalle ore 24.00 del 17 giugno 2016 Operazioni di voto : domenica 19 giugno 2016 Messaggi autogestiti gratuiti: MAG/1/EC – emittenti radio e tv: entro 26 aprile 2016 (invio tramite fax o via pec al Co.Re.Com.) MAG/3/EC – soggetti politici: fino al 7 maggio 2016 (invio tramite fax o via pec al Co.Re.Com. e alle emittenti) Divieto di comunicazione per le Amministrazioni pubbliche (se non indispensabili ed in forma impersonale): dal 21 aprile 2016 Per ulteriori informazioni: Co.Re.Com. Lombardia – Unità Par condicio – via F. Filzi 22 – 20124 Milano tel. 02 67482247 – 02 67482518 - 02 67482529 - fax: 02 67482724 corecom@consiglio.regione.lombardia.it corecom@pec.consiglio.regione.lombardia.it www.corecomlombardia.it 12
DOMANDE FREQUENTI 1) Nei programmi diversi da quelli di informazione e di comunicazione politica e comunque non destinati a trattare argomenti politici (attualità, cultura, sport, ecc…) possono partecipare esponenti politici anche non candidati? Ancorché il divieto sancito dall’art. 1, comma 5, della legge n. 515/93 non trovi applicazione nei confronti dell’emittenza radiotelevisiva locale in ragione di quanto previsto da una norma introdotta con la novella del 2003 “A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515…” (cfr. art. 3 della legge n. 313/2003) AGCOM in via interpretativa, ha in più occasioni riconosciuto come la ratio sottesa al dettato dell’art. 1, comma 5, della legge n. 515/93 risieda nell’esigenza di assicurare una competizione elettorale corretta ed equa, nel corso della quale l’informazione sia resa al cittadino nel modo più obiettivo e completo possibile. Pertanto, dal combinato disposto degli articoli 4 del codice di autoregolamentazione – a norma del quale nel periodo elettorale in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti è vietato fornire anche in forma indiretta indicazioni di voto – e 11 quater, primo comma, della legge n. 28/00 – a mente del quale nel periodo elettorale è dovuto il rispetto da parte delle emittenti locali del principio del pluralismo attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità – sembra potersi ragionevolmente dedurre l’estensione alle emittenti locali del divieto sancito dall’art. 1, comma 5, della legge n. 515/93. 2) In riferimento ai MAG può il Sindaco uscente e ricandidato apparire in video indossando la fascia tricolore o comunque utilizzando altri simboli istituzionali? Non è possibile poiché il Sindaco rappresenta l’intera collettività e non risulta opportuno che egli, come candidato, utilizzi simboli istituzionali a sostegno di una parte politica. Peraltro ciò si porrebbe anche in contrasto con le previsioni 13
di cui all’art. 9 della L. 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale in periodo elettorale. 3) E’ possibile trasmettere le dirette delle sedute del Consiglio Comunale? E' consentito trasmettere integralmente in diretta, su canali televisivi e sul web le riunioni di Consigli regionali o altri organi espressione di istituzioni locali o centrali dello Stato. Alla luce del vigente dettato normativo - articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e legge 7 giugno 2000, n. 150 - e, secondo la prassi interpretativa dell’Autorità, la trasmissione integrale delle sedute dell’organo consiliare delle amministrazioni locali non rientra, in via generale, nella fattispecie della comunicazione istituzionale e, pertanto, può essere diffusa. 4) Sono richiesti particolari requisiti per le emittenti che si rendano disponibili a trasmettere i MAG? No, tuttavia le emittenti che trasmettano i messaggi dei soggetti politici che concorrono per un dato comune devono coprire il territorio del comune interessato. 5) Si possono trasmettere i MAG dei singoli candidati alla carica di Consigliere comunale? Di norma non è possibile poiché i MAG sono riferiti al soggetto politico e non al singolo candidato. Per soggetto politico si intende la lista o il candidato alla carica di Sindaco. 6) E’ rispettata la par condicio se due soggetti politici concorrenti appaiono in diverse trasmissioni di comunicazione politica? Sì, purché venga assicurata una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. 14
7) Se il conduttore di un programma è candidato può andare in video nel corso del periodo di rispetto della par condicio? Sulla scorta del divieto sancito dall’art. 1, comma 5, della legge n. 515/93, l’Autorità ha in più occasioni affermato che la partecipazione di un candidato ad un programma di informazione – ancorché ricondotto sotto la responsabilità di una testata – in qualità di conduttore costituisce in re ipsa un vulnus ai principi sanciti nella legge n. 28/00: la sua partecipazione, infatti, equivarrebbe ad una indiretta indicazione di voto, espressamente vietata dalla legge in tali programmi (art. 5, comma 2). A conclusioni analoghe l’Autorità è pervenuta anche in relazione al caso in cui l’esponente politico non sia candidato, ma il programma tratti tematiche di rilevanza politica. 8) Può la relazione di fine mandato essere oggetto di segnalazione per presunta violazione dell’art. 9 della Legge 28/2000? Le segnalazioni per presunta violazione dell’art. 9 della L. 28/2000 hanno dato luogo a molte sanzioni da parte dell’Autorità. La relazione di fine mandato è un adempimento obbligatorio per legge, che deve avere caratteristiche precise. La presenza delle fotografie del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, ecc., così come riferimenti alla promozione dell’attività e dell’immagine dell’amministrazione comunale uscente non solo non sono previsti ma si pongono in contrasto con il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 della L. 28/2000. Ancora più grave se tale documento viene distribuito, come spesso avviene, ai cittadini del Comune che verranno chiamati a rinnovare gli organi. 15
Per ulteriori informazioni: Co.Re.Com. Lombardia – Unità Par condicio – via F. Filzi 22 – 20124 Milano tel. 02 67482247 – 02 67482518 - 02 67482529 - fax: 02 67482724 corecom@consiglio.regione.lombardia.it corecom@pec.consiglio.regione.lombardia.it www.corecomlombardia.it
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