Vademecum sulla disciplina della "par condicio" e sull'emissione dei MAG per le Radio e le Tv locali durante il periodo della campagna elettorale ...

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Vademecum sulla disciplina della "par condicio" e sull'emissione dei MAG per le Radio e le Tv locali durante il periodo della campagna elettorale ...
ELEZIONI COMUNALI 5 giugno 2016

 Vademecum sulla disciplina della “par condicio” e sull’emissione dei
 MAG per le Radio e le Tv locali durante il periodo della campagna
 elettorale per le elezioni comunali 2016
ELEZIONI COMUNALI 5 giugno 2016

 Vademecum sulla disciplina della “par condicio” e sull’emissione dei
 MAG per le Radio e le Tv locali durante il periodo della campagna
 elettorale per le elezioni comunali 2016
Il Co.Re.Com e la Par Condicio

L'espressione latina par condicio significa "parità di trattamento" ovvero
"pari condizioni". Con tale espressione riferita ai mezzi di comunicazione si
intende l’insieme dei criteri predisposti dalla legge, e quindi da adottarsi da
parte dei mezzi di comunicazione, al fine di garantire la parità di trattamento
e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.
La tutela del pluralismo è uno dei compiti principali che la legge istitutiva
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ag.Com. - (legge
249/1997) attribuisce all’Autorità medesima.
Le regole della par condicio divengono più stringenti nei periodi elettorali e in
occasione dei quali l’Autorità di vigilanza per le emittenti private e la
Commissione parlamentare di vigilanza per la RAI emanano appositi
regolamenti volti a disciplinare l’accesso ai mezzi di informazione da parte
dei soggetti politici e l’imparzialità degli stessi.
Ricade nella disciplina della par condicio anche quella relativa alla
comunicazione delle amministrazioni pubbliche (cd. comunicazione
istituzionale) in periodo elettorale.
Anche in ambito locale, le emittenti televisive e radiofoniche devono
garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività e
l'imparzialità sia nei programmi di informazione che nei programmi di
comunicazione politica.
A vigilare sul rispetto di tali principi e delle conseguenti regole in ambito
locale è il Co.Re.Com..
Il Co.Re.Com. svolge tre tipologie di attività:
consulenza e informazione, sia nei confronti della emittenti radiotelevisive
che dei soggetti politici;
    • istruttoria delle segnalazioni di violazione della par condicio e

       convocazione delle parti per giungere ad una soluzione compositiva;
    • gestione degli spazi pubblicitari riservati dalle emittenti radiotelevisive
ai soggetti politici per la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti
(MAG) e rendicontazione dei rimborsi spettanti alle emittenti sulla base del
numero di spot elettorali effettivamente andati in onda.
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1 - Programmi di informazione

Per “programmi di informazione” si intendono: telegiornale, giornale radio,
notiziari, altri programmi di contenuto informativo, a rilevante
presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi
dell’attualità e della cronaca. Nei programmi di informazione, le emittenti
devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento,
l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la
pluralità dei punti di vista, assicurando quando vengono trattate questioni
relative alla campagna elettorale equilibrio tra i soggetti politici; resta salva la
libertà dell’emittente di commento e di critica, in chiara distinzione tra
informazione e opinione, che salvaguardi comunque il rispetto delle
persone. Nel periodo elettorale, in qualunque trasmissione radiotelevisiva
(con l’eccezione dei programmi di comunicazione politica e dei messaggi
politici autogestiti) è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o
preferenze di voto.

2 - Programmi di comunicazione politica

Per “programma di comunicazione politica” si intende ogni programma in
cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche
manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque
consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel
corso di più trasmissioni.
Le emittenti che intendono trasmettere programmi di comunicazione
politica devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti
politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di
trasmissione. La parità di condizioni fra i soggetti politici deve essere
garantita:
   1. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
       elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo
gruppo o una componente del gruppo misto nei Consigli comunali da
rinnovare;
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2. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature
       e quella di chiusura della campagna elettorale (dalle ore 12.00 del 7
       maggio fino alle ore 24.00 del 3 Giugno 2016):
a) ai candidati alla carica di sindaco;
b) alle liste o coalizioni di liste di candidati per l’elezione dei Consigli
comunali.
L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle
trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad
essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita
menzione delle predette assenze.
Le trasmissioni sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale
all’interno della fascia oraria compresa tra le 07:00 e le 24:00 per le emittenti
televisive e tra le 07:00 e le 01:00 del giorno successivo per le emittenti
radiofoniche, in modo da garantire l’equità e la parità di trattamento tra i
soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari
delle trasmissioni, e le loro eventuali variazioni, sono comunicati al
Co.Re.Com..
E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante
la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti,
assicurando comunque imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i
soggetti politici.
La trasmissione dei programmi di comunicazione politica è sospesa dalle ore
24.00 del secondo giorno precedente le votazioni (3 Giugno 2016).

3 - Messaggi politici autogestiti a pagamento (MAP)

Per messaggio politico autogestito a pagamento si intende ogni messaggio
recante l’esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato
ai sensi degli articoli 6 e 7 D.M. 8 aprile 2004.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali a quella di chiusura della
campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, assicurando condizioni
economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
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Dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino a tutto il penultimo
giorno antecedente la data delle votazioni le emittenti che intendono
diffondere messaggi politici a pagamento sono tenute a dare notizia
dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una
volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni
consecutivi.
L’avviso, che deve informare del deposito presso l’emittente di un
documento avente i contenuti di cui all’art. 6, comma 3, D.M. 8 aprile 2004,
deve essere trasmesso prima della diffusione dei messaggi; la prima messa in
onda dell’avviso è condizione essenziale per la diffusione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
Le emittenti devono tener conto delle prenotazioni in base alla loro
progressione temporale.
Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi devono essere
riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli
spazi acquistati. Le emittenti devono applicare una tariffa massima non
superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare.
I soggetti politici possono chiedere di verificare i listini.
Le emittenti non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi
ai messaggi politici a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli
candidati per importi superiori al 75% delle spese elettorali ammesse per
ciascun candidato.
Per le televisioni i messaggi devono recare, in sovrimpressione e per tutta la
durata del messaggio, la scritta “Messaggio elettorale a pagamento”, con
l’indicazione del soggetto politico committente; per le radio i messaggi
devono essere preceduti e seguiti dall’annuncio in audio “Messaggio
elettorale a pagamento”, con la medesima indicazione del soggetto politico
committente.
I MAP non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti per legge.

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4 - Messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG)

Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature (ore
12.00 del 7 Maggio 2016) e quella di chiusura della campagna elettorale (ore
24.00 del 3 Giugno 2016), le emittenti radiofoniche e televisive possono
trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti per la presentazione non in
contraddittorio di liste e programmi. Tali messaggi hanno una durata
compresa fra 1 e 3 minuti per le emittenti televisive e fra 30 e 90 secondi per
le emittenti radiofoniche.
I messaggi sono collocati in appositi contenitori, per un numero massimo di
4 contenitori al giorno; ciascun contenitore comprende almeno 3 messaggi.
I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie:
18:00-19:59, 12:00-14:59, 21:00-23:59, 07:00-08:59.
Ogni messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
ogni messaggio reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” per tutta la
sua durata con l’indicazione del soggetto politico committente.
Nessun soggetto politico può diffondere più di 2 messaggi al giorno sulla
stessa emittente.
Le emittenti che intendono trasmettere messaggi autogestiti sono tenute a
dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un comunicato da
trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore
ascolto e devono rendere pubblica la loro volontà inviando formale
comunicazione al Co.Re.Com. entro il quinto giorno successivo alla data di
entrata in vigore della Del. A.G.Com. 137/16/CONS, anche utilizzando il
modello MAG/1/EC.
Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati
comunicano la loro volontà di utilizzare spazi di comunicazione alle
emittenti interessate e al Co.Re.Com., anche utilizzando il modello
MAG/3/EC.
Il Co.Re.Com. provvede al sorteggio delle collocazioni degli spot nei relativi
contenitori e a redigere e ad approvare il piano di riparto economico degli
spazi di comunicazione messi a disposizione dalle emittenti per il successivo
rimborso alle emittenti dei messaggi autogestiti trasmessi.
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La trasmissione degli spot può avvenire solo dopo che il Co.Re.Com. ha
effettuato il sorteggio per stabilire l’ordine di messa in onda degli spot nella
prima giornata di programmazione.
La collocazione dei messaggi nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno
di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze
all’interno delle singole fasce.
I MAG non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti per legge.

5 - Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in
circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni
in ambito nazionale e sono soggette alle disposizioni dettate dal Titolo I Del.
A.G.Com. 137/16/CONS per le trasmissioni delle emittenti nazionali; ogni
emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, rimane
soggetta alla disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali.
Le emittenti autorizzate alla ripetizione di programmi esteri sono soggette
alle stesse disposizioni che regolano le trasmissioni delle emittenti nazionali.

6 – Organi ufficiali di stampa dei partiti politici

Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai
relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e
movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di
candidati e candidati.
Si considera organo ufficiale il giornale quotidiano o periodico che risulta
registrato come tale ai sensi dell’art. 5 L. 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come
tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con
tempestività all’Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi
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ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe
elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

7 – Conservazione delle registrazioni

Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della
totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i
tre mesi successivi alla conclusione della stessa, e comunque, a conservare le
registrazioni dei programmi per i quali è stata avviato un procedimento
sanzionatorio fino alla fine del procedimento.

8 – Divieto di comunicazione per le amministrazioni pubbliche (art. 9
L. 28/2000)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle
operazioni di voto, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere
attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma
impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie
funzioni.
Poiché la consultazione elettorale interessa non meno del 25% degli aventi
diritto al voto su scala nazionale (Delibera Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre
2002) il divieto si estende a tutte le amministrazioni pubbliche della Regione
Lombardia.
Il Co.Re.Com. Lombardia è chiamato a vigilare sul rispetto delle disposizioni
qui richiamate.

9 - Sondaggi politici ed elettorali

Nel periodo elettorale ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli artt. da
6 a 12 del “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi
di comunicazione di massa” di cui alla Del. A.G.Com. 256/10/CSP, fermo
restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 L. 22 febbraio 2000, n. 28.
Nei quindici giorni precedenti la data della votazione (dal 21 maggio) e fino
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alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque
diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle
elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali
sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
L’inosservanza del divieto sussiste anche quando vengono riportate nel
circuito dell’informazione, anche radiotelevisiva, dichiarazioni concernenti i
risultati di sondaggi rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro
soggetto in qualsiasi sede, salvo che i sondaggi cui tali dichiarazioni si
riferiscono siano già stati resi pubblici, con le forme stabilite dagli artt. 4 e 5
Regolamento, nel periodo precedente a quello del divieto.
Nel periodo che precede i quindici giorni antecedenti le operazioni di voto,
la diffusione parziale o integrale dei risultati dei sondaggi politici ed elettorali
deve essere obbligatoriamente corredata da una nota informativa, che ne
costituisce parte integrante, contenente indicazioni circa il soggetto che ha
realizzato il sondaggio, il committente e l’acquirente del sondaggio, i criteri
seguiti per la formazione del campione, il metodo di raccolta e di
elaborazione dei dati, il numero delle persone interpellate e l’universo di
riferimento, il testo delle domande poste, la percentuale delle persone che
hanno risposto, la data in cui è stato realizzato il sondaggio. I risultati dei
sondaggi possono essere diffusi solo se contestualmente resi disponibili dal
committente nella loro integralità sul sito web del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quando, durante la campagna elettorale, le emittenti diffondono la notizia,
da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono precisare,
contestualmente o comunque entro 48 ore, se il sondaggio sia stato o meno
realizzato con le modalità indicate dal Capo I Regolamento cit.. Se la
precisazione non è contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per
fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui è stata diffusa la
notizia del sondaggio.

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10 - Vigilanza e sanzioni

La vigilanza e l’accertamento delle eventuali violazioni alla normativa in
materia di par condicio, da parte delle emittenti locali, della stampa locale e
della Concessionaria del servizio pubblico per le trasmissioni regionali e da
parte delle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda la comunicazione
istituzionale, sono esercitate dal Co.Re.Com..
Ciascun soggetto politico interessato può denunciare le presunte violazioni
entro il termine perentorio di 10 giorni dal fatto, anche a mezzo fax,
inviando una comunicazione al Co.Re.Com., all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, all’emittente o all’editore presso cui è avvenuta la presunta
violazione e alla Guardia di Finanza.
La denuncia deve indicare l’emittente, la trasmissione, ovvero l’editore e il
giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni, la data e
l’orario della trasmissione e una motivata argomentazione; la denuncia deve
essere sottoscritta in modo leggibile e va accompagnata dalla
documentazione comprovante l’invio della denuncia stessa anche agli altri
soggetti destinatari.
Analoga segnalazione può provenire dal Consiglio nazionale degli utenti
presso l’Autorità.
Il Co.Re.Com. entro 24 ore dalla pervenuta segnalazione procede ad
un’istruttoria sommaria, e, se del caso, alla contestazione e alla eventuale
convocazione delle parti per giungere ad una soluzione concordata
(adeguamento spontaneo). In caso di mancato accordo, trasmette gli atti
all’Autorità, che può imporre il ripristino o applicare sanzioni.

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Scadenziario elezioni comunali 5 giugno 2016

Inizio della par condicio:
21 aprile 2016

Presentazione delle liste dei candidati:
dalle ore 8.00 del 6 maggio alle ore 12.00 del 7 maggio 2016

Divieto di diffusione di sondaggi:
dal 21 maggio 2016
Silenzio elettorale:
dalle ore 24.00 del 3 giugno 2016

Operazioni di voto:
domenica 5 giugno 2016

Turno di ballottaggio

Silenzio elettorale:
dalle ore 24.00 del 17 giugno 2016

Operazioni di voto :
domenica 19 giugno 2016

Messaggi autogestiti gratuiti:
MAG/1/EC – emittenti radio e tv: entro 26 aprile 2016
(invio tramite fax o via pec al Co.Re.Com.)
MAG/3/EC – soggetti politici: fino al 7 maggio 2016
(invio tramite fax o via pec al Co.Re.Com. e alle emittenti)

Divieto di comunicazione per le Amministrazioni pubbliche (se non indispensabili ed in
forma impersonale): dal 21 aprile 2016

Per ulteriori informazioni:
  Co.Re.Com. Lombardia – Unità Par condicio – via F. Filzi 22 – 20124 Milano
  tel. 02 67482247 – 02 67482518 - 02 67482529 - fax: 02 67482724
  corecom@consiglio.regione.lombardia.it
  corecom@pec.consiglio.regione.lombardia.it
  www.corecomlombardia.it

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DOMANDE FREQUENTI

1) Nei programmi diversi da quelli di informazione e di comunicazione
   politica e comunque non destinati a trattare argomenti politici
   (attualità, cultura, sport, ecc…) possono partecipare esponenti politici
   anche non candidati?

  Ancorché il divieto sancito dall’art. 1, comma 5, della legge n. 515/93 non
  trovi applicazione nei confronti dell’emittenza radiotelevisiva locale in ragione
  di quanto previsto da una norma introdotta con la novella del 2003 “A
  decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
  Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5
  dell’articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, cessano di applicarsi
  alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo 1,
  comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515…” (cfr. art. 3 della legge n.
  313/2003) AGCOM in via interpretativa, ha in più occasioni riconosciuto
  come la ratio sottesa al dettato dell’art. 1, comma 5, della legge n. 515/93
  risieda nell’esigenza di assicurare una competizione elettorale corretta ed equa,
  nel corso della quale l’informazione sia resa al cittadino nel modo più
  obiettivo e completo possibile. Pertanto, dal combinato disposto degli articoli
  4 del codice di autoregolamentazione – a norma del quale nel periodo
  elettorale in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di
  comunicazione politica e dai messaggi autogestiti è vietato fornire anche in
  forma indiretta indicazioni di voto – e 11 quater, primo comma, della legge n.
  28/00 – a mente del quale nel periodo elettorale è dovuto il rispetto da parte
  delle emittenti locali del principio del pluralismo attraverso la parità di
  trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità – sembra potersi
  ragionevolmente dedurre l’estensione alle emittenti locali del divieto sancito
  dall’art. 1, comma 5, della legge n. 515/93.

2) In riferimento ai MAG può il Sindaco uscente e ricandidato apparire in
   video indossando la fascia tricolore o comunque utilizzando altri
   simboli istituzionali?

   Non è possibile poiché il Sindaco rappresenta l’intera collettività e non risulta
   opportuno che egli, come candidato, utilizzi simboli istituzionali a sostegno di
   una parte politica. Peraltro ciò si porrebbe anche in contrasto con le previsioni

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di cui all’art. 9 della L. 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale in
   periodo elettorale.

3) E’ possibile trasmettere le dirette delle sedute del Consiglio Comunale?

  E' consentito trasmettere integralmente in diretta, su canali televisivi e sul web
  le riunioni di Consigli regionali o altri organi espressione di istituzioni locali o
  centrali dello Stato.
  Alla luce del vigente dettato normativo - articolo 9 della legge 22 febbraio
  2000, n. 28 e legge 7 giugno 2000, n. 150 - e, secondo la prassi interpretativa
  dell’Autorità, la trasmissione integrale delle sedute dell’organo consiliare delle
  amministrazioni locali non rientra, in via generale, nella fattispecie della
  comunicazione istituzionale e, pertanto, può essere diffusa.

4) Sono richiesti particolari requisiti per le emittenti che si rendano
   disponibili a trasmettere i MAG?

  No, tuttavia le emittenti che trasmettano i messaggi dei soggetti politici che
  concorrono per un dato comune devono coprire il territorio del comune
  interessato.

5) Si possono trasmettere i MAG dei singoli candidati alla carica di
   Consigliere comunale?

   Di norma non è possibile poiché i MAG sono riferiti al soggetto politico e
   non al singolo candidato. Per soggetto politico si intende la lista o il candidato
   alla carica di Sindaco.

6) E’ rispettata la par condicio se due soggetti politici concorrenti
   appaiono in diverse trasmissioni di comunicazione politica?

  Sì, purché venga assicurata una effettiva parità di condizioni tra i soggetti
  politici, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

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7) Se il conduttore di un programma è candidato può andare in video nel
   corso del periodo di rispetto della par condicio?

  Sulla scorta del divieto sancito dall’art. 1, comma 5, della legge n. 515/93,
  l’Autorità ha in più occasioni affermato che la partecipazione di un candidato
  ad un programma di informazione – ancorché ricondotto sotto la
  responsabilità di una testata – in qualità di conduttore costituisce in re ipsa un
  vulnus ai principi sanciti nella legge n. 28/00: la sua partecipazione, infatti,
  equivarrebbe ad una indiretta indicazione di voto, espressamente vietata dalla
  legge in tali programmi (art. 5, comma 2). A conclusioni analoghe l’Autorità è
  pervenuta anche in relazione al caso in cui l’esponente politico non sia
  candidato, ma il programma tratti tematiche di rilevanza politica.

8) Può la relazione di fine mandato essere oggetto di segnalazione per
   presunta violazione dell’art. 9 della Legge 28/2000?

  Le segnalazioni per presunta violazione dell’art. 9 della L. 28/2000 hanno dato
  luogo a molte sanzioni da parte dell’Autorità. La relazione di fine mandato è
  un adempimento obbligatorio per legge, che deve avere caratteristiche precise.
  La presenza delle fotografie del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, ecc.,
  così come riferimenti alla promozione dell’attività e dell’immagine
  dell’amministrazione comunale uscente non solo non sono previsti ma si
  pongono in contrasto con il divieto di comunicazione istituzionale di cui
  all’art. 9 della L. 28/2000. Ancora più grave se tale documento viene
  distribuito, come spesso avviene, ai cittadini del Comune che verranno
  chiamati a rinnovare gli organi.

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Per ulteriori informazioni:
  Co.Re.Com. Lombardia – Unità Par condicio – via F. Filzi 22 – 20124 Milano
  tel. 02 67482247 – 02 67482518 - 02 67482529 - fax: 02 67482724
  corecom@consiglio.regione.lombardia.it
  corecom@pec.consiglio.regione.lombardia.it
  www.corecomlombardia.it
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