ORDINAMENTO E COMPETENZE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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CAPITOLO 1 ■ ORDINAMENTO E COMPETENZE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 981 █ CAPITOLO 1 ORDINAMENTO E COMPETENZE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI █ SOMMARIO: I ■ 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. – 1.1. Le aree funzionali. - 1.2. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. - 2. L’ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali (d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57). - 2.1. L’articolazione del Ministero. - 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - 3.1. I Sottosegretari. - 4. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. - 4.1. L’ufficio di Gabinetto. - 4.2. La Segreteria del Ministro. - 4.3. La Segreteria tecnica del Ministro. - 4.4. L’ufficio Legislativo. - 4.5. L’ufficio Stampa. - 4.6. Le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato. - 5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance. - 6. Il Segretario generale. 6.1. Le Divisioni. - 7. Le Direzioni generali. - 7.1. Direzione Generale per le Politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.). - 7.2. Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione. - 7.3. Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. - 7.4. Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione. - 7.5. Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative. - 7.6. Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale. - 7.7. Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione. - 7.8. Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. II ■ 1. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro. - 1.1. Le funzioni. - 1.2. L’esercizio delle funzioni. - 2. Gli organi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. - 2.1. Il Direttore. - 2.2. Il Collegio dei Revisori. - 2.3. Il Consiglio d’Amministrazione. - 3. Le Direzioni Centrali. - 3.1. Direzione Centrale Vigilanza, affari legali e contenzioso. - 3.2. Direzione Centrale Risorse umane, finanziarie e logistica. - 3.3. Direzione Centrale Pianificazione strategica, organizzazione, tecnologie e innovazione. - 3.4. Direzione Centrale Controlli, trasparenza e comunicazione. - 4. Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. - 5. Il Comitato Operativo. III ■ 1. L’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. - 2. L’organizzazione. - 3. Gli organi. - 3.1. Il Presidente. - 3.2. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza. - 3.3. Il Direttore generale. - 3.4. Il Collegio dei sindaci. - 4. Organismi e Comitati. - 5. Uffici centrali e territoriali. I - IL MINISTERO 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, anche solo: “Ministero” o “Ministero del lavoro”) – istituto, storicamente, con il R.D. 3 giugno 1920, n. 700 e, poi, più volte, soppresso e di nuovo costituito (da ultimo con la l. 13 novembre 2009 n. 172) – esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica del lavoro e sviluppo dell’occupazione, di tutela del lavoro e dell’adeguatezza del sistema previdenziale e di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e alla riduzione dello stato di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell’occupazione, di tutela del lavoro e dell’adeguatezza del sistema previdenziale. Il Ministero esercita pure le funzioni di vigilanza: sull’Agenzia per il servizio civile, di cui all’art.
982 TEORIA | PARTE X ■ ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 10, commi 7 e ss., d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303; sull’Agenzia per la formazione e istruzione professionale. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui è competente sono esercitate: - dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; - dal Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; - dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull’applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; - dal Ministero dell’interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. ■ 1.1. Le aree funzionali. Come anticipato, il Ministero esercita – attraverso le strutture di primo livello (v., infra, sub §§ 3 e ss.) – le funzioni di spettanza statale nelle aree funzionali relative: (i) alle politiche sociali e previdenziali; (ii) alle politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori. In particolare, il Ministero: - verifica i rapporti di lavoro e le relazioni industriali; - cura gli istituti relativi al rapporto di lavoro; - applica e monitora la legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - archivia gli accordi e i contratti collettivi nazionali depositati; - gestisce il diritto d’interpello; - definisce la disciplina degli ammortizzatori sociali e della formazione, dei trattamenti d’integrazione salariale, dell’Assicurazione sociale per l’impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e dei relativi aspetti contributivi; - promuove e coordina le politiche di formazione; - attiva i fondi interprofessionali per la formazione continua; - definisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di alternanza scuola-lavoro; - attua le politiche previdenziali e assicurative; - esercita l’alta vigilanza e l’indirizzo sulle forme pensionistiche complementari; - attua le politiche per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; - esercita l’attività di coordinamento e applicazione della normativa sulle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione, all’assegno sociale e trattamenti di invalidità; - attua la disciplina in materia d’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); - promuove le politiche per l’infanzia e l’adolescenza, nonché per la tutela dei minori e il contrasto al lavoro minorile; - promuove le politiche d’integrazione e quelle rivolte all’immigrazione; - coordina le attività relative alla tutela dei minori stranieri; - promuove e coordina gli interventi umanitari in Italia e all’estero di propria competenza;
CAPITOLO 1 ■ ORDINAMENTO E COMPETENZE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 983 - promuove e sostiene le attività svolte dai soggetti del terzo settore e quelle a favore dell’impresa sociale, inclusa l’attuazione della normativa di riferimento. Inoltre, il Ministero: - assicura i servizi per il funzionamento dell’amministrazione e la promozione del benessere organizzativo; - cura le politiche per il personale, la gestione del reclutamento e la formazione; - programma e gestisce il bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali; - svolge la progettazione, lo sviluppo e la gestione delle attività d’informazione e comunicazione istituzionale; - elabora, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, il piano di comunicazione annuale; - gestisce l’editoriale e la tecnica dei portali web e intranet; - monitora e elabora i dati concernenti il mercato del lavoro; - assicura lo sviluppo e il funzionamento del Sistema Informativo e cura i progetti di digitalizzazione per la transizione alla modalità operativa digitale. ■ 1.2. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Il d.lgs. n. 149/2015 istituisce – come Agenzia unica per le ispezioni del lavoro –l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), cui affida lo svolgimento dell’attività ispettiva, esercitata in precedenza dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL (v., infra, sub Sezione II). Il d.lgs. n. 150/2015 istituisce invece l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, col compito principale di coordinare le politiche del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei disoccupati. Entrambe le Agenzie sono poste sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. 2. L’ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali (d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato riorganizzato, da ultimo dal d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 e in vigore dal 20 maggio 2017), recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In particolare, il d.P.R. in esame, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, l. 400/1988 (secondo cui l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con specifico decreto del Presidente della Repubblica), contiene la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seguito all’istituzione – ad opera rispettivamente del d.lgs. n. 149/2015 e del d.lgs. n. 150/2015 – dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.) e dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.N.P.A.L). Nella specie, il d.P.R. del 2017 adegua l’organizzazione del Ministero – in precedenza disciplinata dal D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121 – ridefinendo l’assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali), nell’ambito delle quali vengono altresì individuati i corrispondenti uffici dirigenziali non generali (Divisioni), con le relative funzioni e attribuzioni.
984 TEORIA | PARTE X ■ ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Tra le novità, si segnalano: - la soppressione di due Direzioni Generali (la Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; e la Direzione Generale per l’attività ispettiva), con conseguente riduzione delle Direzioni generali da ad otto e diminuzione dei posti funzione di livello dirigenziale non generale da sessanta a cinquanta (di cui incardinati: sette, negli uffici di diretta collaborazione del Ministro; sei, presso il segretariato generale; trentasette presso le Direzioni generali); - l’attribuzione al Segretario generale di nuove funzioni inerenti la vigilanza e il monitoraggio degli obiettivi delle prestazioni e della corretta gestione dell’Ispettorato e dell’ANPAL; - la ridefinizione dell’assetto della Direzione Generale per le politiche del personale; - la ridenominazione di due Direzioni Generali (sistemi informativi e tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriale); - l’armonizzazione tra le competenze della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali e quelle dell’ANPAL. ■ 2.1. L’articolazione del Ministero. Il Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato – secondo quanto dispongono il d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, e il d.m. 6 dicembre 2017 (registrato alla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2017 con il n. 2419 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 20 del 25 gennaio 2018) – in unità organizzative dirigenziali di livello generale (un Segretariato generale e otto Direzioni generali) e in unità organizzative di livello dirigenziale non generale (Divisioni). Sono altresì presenti diversi uffici di diretta collaborazione e altri funzionari (v., infra, sub §§ 3 e ss.). 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, anche solo: “Ministro”) è l’organo di direzione politica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli artt. 4 e 14 d.lgs. n. 165/2001 (e ss.mm.ii.), degli Uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’Amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all’elaborazione delle politiche pubbliche. Il Ministro in carica è Nunzia Catalfo. ■ 3.1. I Sottosegretari. Il Ministro si avvale della collaborazione di Sottosegretari di Stato che svolgono i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate dal Ministro con proprio decreto. I Sottosegretari dispongono di Segreterie che curano il coordinamento degli impegni, la corrispondenza e i rapporti del Sottosegretario con gli altri soggetti pubblici e privati; garantiscono inoltre il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione del Ministro. I Sottosegretari in carica sono Stanislao Di Piazza e Francesca Puglisi. 4. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. 30
CAPITOLO 1 ■ ORDINAMENTO E COMPETENZE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 985 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Essi sono costituiti nell’ambito del Gabinetto, il quale è centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, l. 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. In particolare, ai sensi del d.p.c.m. 20 gennaio 2015, n. 77 (recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance), gli uffici di diretta collaborazione sono: - l’Ufficio di Gabinetto; - la Segreteria del Ministro; - la Segreteria tecnica del Ministro; - l’Ufficio Legislativo; - l’Ufficio Stampa; - le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati. I titolari degli Uffici di diretta collaborazione sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall’incarico in qualsiasi momento. Il Vice Capo di Gabinetto e il Vice Capo dell’Ufficio legislativo che abbiano funzioni vicarie sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, e su proposta, rispettivamente, del Capo di Gabinetto e del Capo dell’Ufficio legislativo, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall’incarico in qualsiasi momento. I Capi delle Segreterie ed i Segretari particolari del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono nominati, su designazione del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per la durata massima del mandato del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato si avvalgono delle proprie strutture e degli Uffici di Gabinetto e legislativo. ■ 4.1. L’ufficio di Gabinetto. L’Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell’attività di collaborazione con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Il Capo di Gabinetto coordina l’attività degli Uffici di diretta collaborazione, i quali, ai sensi del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (e ss.mm.ii.), costituiscono un unico centro di responsabilità; nonché, assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce altresì l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, sentiti i responsabili degli stessi, e può nominare due o più Vice Capi di Gabinetto, di cui uno anche con funzioni vicarie. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. Nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che: è nominato dal Ministro, d’intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica; e assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e europeo. Il Consigliere diplomatico. ■ 4.2. La Segreteria del Ministro La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro e assicura il supporto
986 TEORIA | PARTE X ■ ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI all’espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. Essa è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi cui partecipa ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. All’interno della Segreteria del Ministro, il Segretario particolare cura l’agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare sono scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro. ■ 4.3. La Segreteria tecnica del Ministro La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico all’attività istituzionale del Ministro, anche attraverso l’elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l’organizzazione e la partecipazione a momenti di approfondimento scientifico. Il Responsabile della Segreteria tecnica è scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro. ■ 4.4. L’ufficio Legislativo L’Ufficio legislativo: (i) cura l’attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione, ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l’applicabilità delle norme introdotte e l’analisi dell’impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; (ii) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura il raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo; (iii) segue l’andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre Amministrazioni e le istituzioni comunitarie; (iv) provvede alla consulenza giuridica e legislativa degli uffici del Ministero; (v) cura altresì, avvalendosi dei competenti uffici dirigenziali generali, il contenzioso internazionale, europeo e costituzionale. Il Capo dell’Ufficio legislativo è scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Il Capo dell’Ufficio legislativo si avvale di un Vice Capo dell’Ufficio, anche con funzioni vicarie. ■ 4.5. L’ufficio Stampa L’Ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell’informazione italiana ed estera; promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il Capo dell’Ufficio stampa del Ministro è scelto fra operatori del settore dell’informazione iscritti nell’albo dei giornalisti, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, iscritte nel medesimo albo ed in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell’editoria e della comunicazione informatica. Il Capo dell’Ufficio stampa, ove autorizzato dal Ministro,
CAPITOLO 1 ■ ORDINAMENTO E COMPETENZE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 987 svolge anche le funzioni di portavoce. ■ 4.6. Le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato Le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei rispettivi Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione. I Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Vice Ministro o con il Sottosegretario di Stato. A ciascuna Segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di massimo novanta unità (ex art. 9 d.lgs. n. 77/2015), fino ad un massimo di otto unità di personale, compreso il Segretario particolare, se individuato dal Vice Ministro e dai Sottosegretari di Stato, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. 5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance. L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) – istituito dall’art. 14 d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 – sostituisce il Servizio di controllo interno e svolge, in aggiunta alle attività di controllo strategico, di cui al d.lgs. n. 286/1999, ulteriori attività disciplinate dal d.lgs. n. 150/2009, dalla l. n 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013. In particolare, l’O.I.V.: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) valida la relazione sulla performance di cui all’art. 10 d.lgs. n. 150/2009; c) garantisce la correttezza dell’utilizzo dei premi, nel rispetto dei principi di valorizzazione del merito e della professionalità; d) propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice; e) assicura la corretta applicazione delle linee guida predisposte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Dipartimento della Funzione Pubblica; f) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e l’integrità; g) svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. Ai sensi dell’art. 5, comma 4 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149 e dell’art. 4, comma 16, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro si avvalgono dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione alle attività di cui all’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/2009. Per lo svolgimento dei propri compiti, l’O.I.V. può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l’O.I.V. riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/2009 (e ss.mm.ii.). L’O.I.V. è costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre componenti, di cui
988 TEORIA | PARTE X ■ ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI uno con funzioni di presidente. I componenti dell’O.I.V., ivi incluso il Presidente, sono nominati dal Ministro per l’espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 14, commi 3 e 8, del d.lgs. n. 150/2009. L’unico componente dell’O.I.V. ovvero il Presidente del collegio è scelto tra soggetti esperti in materia di pianificazione e programmazione strategica. È istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all’espletamento delle funzioni attribuite. 6. Il Segretario generale. Il Segretario generale del Ministero è un’unità organizzativa dirigenziali di livello generale e opera alle dirette dipendenze del Ministro. Egli assicura il coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa, provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero. In particolare, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 15 marzo 2017, fra l’altro, il Segretario generale: a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni generali, le attività del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico- finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, nonché all’attivazione di sinergie con gli enti vigilati, all’organizzazione e alla pianificazione generale delle attività del Ministero, anche in materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunità; b) definisce, d’intesa con le direzioni generali competenti, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, le determinazioni da assumere per gli interventi di carattere trasversale; c) vigila sull’efficienza, sull’efficacia e sul buon andamento complessivo dell’Amministrazione; d) coordina le attività di programmazione e verifica dell’attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il piano della performance, in raccordo con le direzioni generali e con l’organismo indipendente di valutazione; e) svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP); f) svolge funzioni propedeutiche all’atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance e della corretta gestione delle risorse dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato Nazionale del Lavoro»; g) svolge funzioni propedeutiche all’atto di indirizzo del Ministro e di vigilanza sull’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, nonché di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, di cui al d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, anche avvalendosi della Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione dell’INAPP; h) cura i rapporti con l’organismo indipendente di valutazione e con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per lo svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, il Segretariato può disporre accertamenti ispettivi e avvalersi di personale dirigenziale e non dirigenziale dell’amministrazione, in possesso di titoli ed esperienze adeguati. Al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione, il Segretariato Generale opera in qualità di Autorità di audit del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo
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