Modifica dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà - (OCRDPP)

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Dipartimento federale della difesa,
                        della protezione della popolazione e dello sport DDPS

                        Ufficio federale di topografia swisstopo

Modifica dell’ordinanza sul Catasto delle
restrizioni di diritto pubblico della proprietà
(OCRDPP)

Spiegazioni relative alle singole disposizioni

del 5 agosto 2019
Indice
Articolo 2 .................................................................................................................................................. 3
Sezione 2: Contenuto, carattere determinante e grado di dettaglio informativo ..................................... 3
Articolo 3 lettera e ................................................................................................................................... 3
Articolo 3a................................................................................................................................................ 3
Articolo 7 capoverso 1 ............................................................................................................................. 3
Sezione 3a: Indicazione concernente il registro fondiario, informazioni supplementari ......................... 4
Articolo 8a................................................................................................................................................ 4
Articolo 8b................................................................................................................................................ 5
Articolo 9 capoverso 2 ............................................................................................................................. 6
Articoli 10 e 11 ......................................................................................................................................... 6
Articolo 12................................................................................................................................................ 8
Articoli 14 capoverso 1 e 15 .................................................................................................................... 8
Articolo 16................................................................................................................................................ 9
Articolo 18a.............................................................................................................................................. 9
Articolo 20 capoversi 1 lettera b e 3, frase introduttiva ........................................................................... 9
Articoli 26–30 ......................................................................................................................................... 10
Articolo 31.............................................................................................................................................. 10
Articolo 32.............................................................................................................................................. 10

 Modifica dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)                                                               2/10
Articolo 2
L’articolo 2 cita oggi solo ancora lo scopo relativo alla funzione giuridica di base del Catasto. L’attuale
articolo sullo scopo sarà abrogato e sostituito da una panoramica della funzione principale, delle
informazioni supplementari e delle ulteriori funzioni del Catasto. Il nuovo articolo stabilisce
chiaramente quali prestazioni deve fornire il Catasto (art. 2 cpv. 1 Funzione principale) e quali invece
può fornire (art. 2 cpv. 2 Informazioni supplementari e art. 2 cpv. 3 Ulteriori funzioni). Attraverso
l’integrazione del capoverso 1 con l’espressione ”in vigore“ viene inoltre chiarito che solo le restrizioni
di diritto pubblico della proprietà (RDPP) in vigore possono essere parte del contenuto del Catasto.

Il capoverso 2 chiarisce che il Catasto può includere, oltre alla sua funzione principale (la
rappresentazione di RDPP in vigore), anche informazioni supplementari. Queste ultime sono
disciplinate nel nuovo articolo 8b, per cui viene aggiunto un rinvio a tale articolo.

Il capoverso 3 riprende la disposizione contenuta nell’attuale articolo 16 e la chiarisce in rapporto alla
funzione principale. L’articolo 16 può essere pertanto abrogato. Come nel testo vigente, la
disposizione costituisce unicamente una norma di autorizzazione di diritto federale, ma non una base
giuridica per l’utilizzo del Catasto RDPP nella sua ulteriore funzione di organo di pubblicazione
cantonale. Se un Cantone desidera utilizzare il Catasto RDPP come organo di pubblicazione, deve
stabilirlo nel diritto cantonale e disciplinare al contempo gli effetti giuridici della pubblicazione per ogni
RDPP interessata (di diritto federale o cantonale) (ad es. effetto costitutivo di diritti, effetto di pubblicità
positivo o negativo, inizio della decorrenza di termini).

Sezione 2: Contenuto, carattere determinante e grado di dettaglio
informativo
Al titolo prima della Sezione 2 viene aggiunta l’espressione “carattere determinante”, poiché
quest’ultimo è disciplinato nel nuovo articolo 3a.

Articolo 3 lettera e
Il significato dell’articolo 3 lettera e non è chiaro. I chiarimenti hanno fatto emergere che oggi questa
disposizione è obsoleta in questa forma a fronte del modello di riferimento e dei modelli di geodati nel
frattempo emanati per tutti i geodati di base di diritto federale che fanno parte del contenuto del
Catasto. L’articolo 3 lettera e può essere pertanto sospeso.

Le indicazioni utili alla comprensione delle RDPP oggi già pubblicate saranno ora riportate tra le
informazioni supplementari nel nuovo articolo 8b capoverso 2 lettera c.

Articolo 3a
Con il passaggio in giudicato delle decisioni che le costituiscono, le RDPP diventano vincolanti per il
proprietario. Solo e soltanto la decisione presa dall’autorità competente comporta una restrizione di
diritto pubblico che può vincolare il proprietario del fondo. 1 Il nuovo articolo 3a concernente il carattere
determinante sancisce ora esplicitamente questo principio indiscusso anche nell’ordinanza. In caso di
contraddizioni tra il contenuto del Catasto e le decisioni passate in giudicato prevalgono queste ultime.

Articolo 7 capoverso 1
L’articolo 7 disciplina l’iscrizione dei dati nel Catasto e stabilisce che i dati vengono iscritti nel Catasto
dopo il passaggio in giudicato/l’entrata in vigore. Finora il capoverso 1 dell’articolo 7 conteneva inoltre
la riserva della pubblicazione di cui all’articolo 16. Poiché l’articolo 16 è sostituito dalla disposizione
contenuta nell’articolo 2 capoverso 3, questo rinvio deve essere adeguato.

1
    Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006, FF 2006 7165.
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Sezione 3a: Indicazione concernente il registro fondiario,
informazioni supplementari
Tra la sezione 2. e la sezione 3. viene inserita la sezione 3a. che contiene i nuovi articoli 8a
«Indicazione concernente il registro fondiario» e 8b «Informazioni supplementari». La disposizione
concernente le informazioni supplementari (attuale art. 12) si trova oggi nel punto sbagliato; essa non
si riferisce infatti unicamente all’estratto (al cui disciplinamento fa seguito), bensì anche ai geoservizi.
Lo stesso vale anche per la disposizione contenuta nel nuovo articolo 8a relativo all’indicazione
concernente il registro fondiario.

Articolo 8a
Da diverso tempo e anche in vista dei lavori di revisione dell’OCRDPP è stato ripetutamente
tematizzato il rapporto tra il Catasto RDPP e il registro fondiario. L’articolo 16 capoverso 1 della legge
sulla geoinformazione parte dal principio che RDPP sono menzionate nel registro fondiario o
pubblicate nel Catasto RDPP. A causare problemi sono evidentemente i casi in cui, eccezionalmente,
ha luogo o deve essere effettuata una pubblicazione sia nel registro fondiario che nel Catasto RDPP.
A questo proposito si parla in fatti di dualità con il registro fondiario e la necessità di evitare una
doppia pubblicazione viene tematizzata ad esempio dalla DCPA 2 o nell’ambito del progetto prioritario
17 «Pubblicazione» del Cantone di Basilea-Città.

La linea di separazione tra registro fondiario e Catasto RDPP passa tra le RDPP disposte mediante
atti normativi individuali-concreti (disposizione; ev. contratto di diritto pubblico) per un determinato
fondo e le RDPP che risultano da decisioni generali-concrete o eventualmente anche generali-astratte
(ad es. un regolamento edilizio comunale). Questa linea di separazione può essere in parte infranta
dalla Confederazione e dai Cantoni:
     - la legislazione federale può, al rispettivo livello di atto normativo, definire eccezioni alle regole
         fondamentali del diritto concernente il registro fondiario e la geoinformazione e questo per
         principio in entrambe le direzioni. Un simile disciplinamento speciale è previsto ad esempio
         nel caso del catasto dei siti inquinati. Secondo il diritto del registro fondiario, i siti inquinati non
         vengono espressamente menzionati nel registro fondiario (art. 129 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza
         sul registro fondiario [ORF], RS 211.432.1) e possono pertanto far parte del contenuto del
         Catasto RDPP ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione (LGI,
         RS 510.62). Il Consiglio federale ha inoltre dichiarato il catasto dei siti inquinati contenuto del
         Catasto RDPP (art. 1 cpv. 2 OCRDPP in combinato disposto con l’allegato 1, identificatore
         116 dell’ordinanza sulla geoinformazione [OGI], RS 510.620). L’articolo 32dbis della legge sulla
         protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01) stabilisce ora che i siti inquinati possono essere
         menzionati nel registro fondiario, in parallelo alla loro pubblicazione nel Catasto RDPP. 3
     - In applicazione dell’art. 962 cpv. 3 del Codice civile svizzero, i Cantoni possono inoltre
         prevedere, in aggiunta, anche menzioni da altri ambiti giuridici (art. 129 cpv. 3 ORF). 4 Non
         possono tuttavia disporre che, oltre alla menzione nel registro fondiario, le RDPP istituite
         mediante decisione siano pubblicate, in aggiunta alla menzione, anche nel Catasto RDPP.

Da quanto esposto sopra è possibile desumere che ai sensi dell’attuale disciplinamento non è
possibile per principio evitare sovrapposizioni tra il registro fondiario e il Catasto RDPP per quanto
riguarda la pubblicazione di RDPP. In particolare, le possibilità dei Cantoni di emanare disposizioni
speciali (art. 16 cpv. 3 LGI, art. 962 cpv. 3, seconda frase CC, art. 129 cpv. 3 ORF) costituiscono delle
«porte d’ingresso» per questa dualità. Impedire completamente le sovrapposizioni sarebbe possibile
de lege ferenda solo intaccando l’autonomia cantonale e adottando una normativa federale esaustiva.

2
         cfr. Mandato di verifica del Catasto RDPP del 30 maggio 2017, concretizzazione della decisione 8.4 dell’assemblea plenaria della PBUK
         del 3 marzo 2017.
3
         In questo caso il parallelismo delle menzioni nel registro fondiario e nel Catasto RDPP è consentito, poiché l’art. 32d bis LPAmb prevale
         sull’art. 16 cpv. 1 LGI in qualità di disposizione speciale.
4
         cfr. Messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero (Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti
         reali) del 27 giugno 2007, FF 2007 4845, p. 4895 segg.; cfr. anche MEINRAD HUSER, Publikation von Eigentumsbeschränkungen – neue
         Regeln BR/DC 1/2010, p. 175.

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Partendo dal presupposto che tale dualità si sarebbe manifestata, all’articolo 129 capoverso 2 ORF5 è
stato adottato il seguente disciplinamento: nel caso delle RDPP che devono essere menzionate nel
registro fondiario e sono contemporaneamente oggetto del Catasto delle RDPP, la menzione nel
registro fondiario consiste in un’indicazione concernente il Catasto. Nella direzione opposta non viene
invece aggiunta alcuna indicazione. Questa lacuna dovrà essere colmata. Per questo motivo, il nuovo
articolo 8a stabilisce che nel caso delle restrizioni della proprietà che sono o possono essere
menzionate anche nel registro fondiario il Catasto deve contenere un’indicazione generale (ossia non
a livello parcellare per ogni singolo fondo interessato) su tali restrizioni. A medio termine, tuttavia,
l'obiettivo è quello di orientarsi verso una gestione completa delle RDPP nel Catasto RDPP e di
mantenere la dualità con il registro fondiario solo dove assolutamente necessario. A tal fine è però
necessario adeguare le basi giuridiche corrispondenti.

L'attuazione concreta con esempi per la presentazione dei riferimenti generali al registro fondiario è
specificata nell’istruzione “Catasto RDPP – Contenuto e rappresentazione dell'estratto statico”.

Articolo 8b
L’attuale articolo 12 con il titolo intermedio ”Informazioni supplementari“ era contenuto finora nella
Sezione 4, sotto il titolo «Forme di accesso». Questa classificazione non è precisa, in quanto nel caso
delle informazioni supplementari non si tratta di una forma di accesso, bensì di contenuti rappresentati
a titolo aggiuntivo all’interno del Catasto. L’attuale articolo 12 viene pertanto trasferito nella nuova
Sezione 3a. e adeguato in modo puntuale.

Il capoverso 1 contiene un elenco di quali informazioni supplementari possono essere rappresentate
in aggiunta ai contenuti del Catasto e corrisponde fondamentalmente all’attuale articolo 12 capoverso
1. La lettera tiene conto dell’esigenza di accogliere o poter accogliere anche le modifiche di RDPP
previste o in corso. Il Catasto può informare in particolare anche in merito agli effetti anticipati di
modifiche in corso delle RDPP. È il diritto cantonale a stabilire se, in quale misura e a partire da
quando si manifestano tali effetti anticipati. La rappresentazione di modifiche di RDPP previste o in
corso sarebbe possibile già oggi in virtù dell’articolo 12. Questo disciplinamento è stato tuttavia
evidentemente frainteso e viene pertanto precisato. Alla lettera b si precisa inoltre che deve trattarsi di
geodati di base supplementari di diritto federale ai sensi dell’allegato 1 OGI o di geodati di base di
diritto cantonale. Non possono essere invece rappresentati nel Catasto RDPP a titolo di informazioni
supplementari altri geodati di qualsiasi natura, in particolare quelli privi di una base giuridica. La lettera
c stabilisce che le indicazioni utili alla comprensione delle RDPP e già oggi pubblicate possono essere
rappresentate a loro volta a titolo di informazioni supplementari. Indicazioni di questo tipo sono fornite
già oggi ad esempio dall'UFAC per i piani delle zone di sicurezza o, in alcuni Cantoni, per mezzo di
riferimenti alla mancanza di piani di utilizzazione comunali, zone di pianificazione provvisoria o carte
dei pericoli.

Con il deposito pubblico, le nuove RDPP previste nell’ambito di procedure d’approvazione dei piani di
diritto federale dispiegano in parte notevoli effetti preclusivi a titolo di effetto anticipato. Il deposito
pubblico dei piani delle zone di sicurezza ai sensi dell’articolo 43 cpv. 1 della legge federale sulla
navigazione aerea (RS 748.0) porta ad esempio di fatto a un divieto di costruzione. È pertanto
estremamente importante che le persone interessate a un fondo possano scoprirlo o riconoscerlo il
più presto possibile. Per questo motivo, il nuovo capoverso 2 prescrive che le informazioni sugli effetti
anticipati delle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, messe a
disposizione dall’organo responsabile del Catasto dal servizio specializzato della Confederazione
competente, siano tassativamente rappresentate nel Catasto RDPP dall’organo responsabile del
Catasto a titolo di informazioni supplementari.

Il capoverso 3 corrisponde alla seconda frase dell’attuale articolo 12 capoverso 1.

Il capoverso 4 chiarisce infine che a queste informazioni supplementari stabilite dai Cantoni non
trovano applicazione né l’effetto di pubblicità ai sensi dell’articolo 17 della legge sulla
5
         Il testo del vigente art. 129 cpv. 2 ORF è stato ripreso dall’art. 80a della vecchia ORF.
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geoinformazione, né la responsabilità fondata su leggi speciali ai sensi dell’articolo 18 della legge sulla
geoinformazione. Il primo aspetto emerge già dal testo dell’articolo 17 della legge sulla
geoinformazione, che fa espressamente riferimento ai soli contenuti del Catasto (cfr. art 3 OCRDPP).
Poiché l’utilizzo del Catasto RDPP nelle sue ulteriori funzioni non rientra nella tenuta del Catasto ai
sensi del diritto federale, non può trovare applicazione neppure la responsabilità fondata su leggi
specifiche di cui all’articolo 18 della legge sulla geoinformazione. Il Cantone è responsabile tuttalpiù
riguardo alle informazioni supplementari secondo il diritto cantonale in materia di responsabilità
statale.

Articolo 9 capoverso 2

Il testo del vigente capoverso 2 creava incertezze riguardo al fatto che il telecaricamento dei pertinenti
geodati di base dovesse essere offerto (a titolo aggiuntivo) anche sul portale del Catasto RDPP
oppure se fosse sufficiente mettere a disposizione per il telecaricamento i pertinenti geodati di base
nel GIS cantonale. Il nuovo testo chiarisce che non è l’organo responsabile del Catasto a essere
responsabile del servizio di telecaricamento, bensì il servizio specializzato responsabile ai sensi
dell’articolo 8 capoverso 1 LGI. Quest’ultimo deve offrire il telecaricamento dei pertinenti geodati di
base nel GIS dell’ente pubblico interessato secondo le disposizioni del diritto federale in materia di
geoinformazione. I geodati di base di diritto federale che rappresentano delle RDPP e sono designati
dal Consiglio federale come contenuto del Catasto RDPP devono sempre anche essere offerti anche
nell’ambito di un servizio di telecaricamento. Se accidentalmente nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla
geoinformazione dovesse essere stata omessa la crocetta nella colonna «Servizio di
telecaricamento», prevale l’articolo 9 capoverso 2 OCRDPP in qualità di disposizione più specifica (e
ora anche più recente).

Articoli 10 e 11
Il diritto vigente prevede un estratto completo in cui è rappresentato tra l’altro anche il testo completo
di tutte le prescrizioni legali (ossia in parte interi regolamenti edilizi) (art. 10 OCRDPP) nonché un
estratto contenente informazioni ridotte (art. 11 OCRDPP vigente). Quest’ultimo è rilasciato solo su
particolare richiesta. La maggioranza degli specialisti è del parere che l’estratto completo contenga più
informazioni di quanto auspicato dalla maggior parte degli utenti. Esperienze fatte nel Cantone di
Ginevra, dove viene sempre richiesto l’estratto completo, mostrano che esistono apparentemente
delle differenze regionali per quanto riguarda le esigenze degli utenti. Manca attualmente un’analisi
sistematica di tale aspetto. È stato riconosciuto che, quando vi sono informazioni sulle modifiche
previste o in corso di RDPP presenti nell’estratto (cfr. in proposito più sopra spiegazioni relative all’art.
2 e all’art. 8b), queste informazioni importanti per gli utenti dovrebbero sempre essere contenute
nell’estratto. La presente soluzione prevede ora che il diritto federale definisca solo ancora un
contenuto minimo per l’estratto e che i Cantoni siano liberi di ampliarlo. L’attuale articolo 11
concernente l’estratto con informazioni ridotte diviene pertanto obsoleto e può essere abrogato senza
sostituzione.

 Modifica dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)             6/10
I. Determinazione del contenuto                         II. Determinazione dello scopo del              III. Determinazione del contenuto dell’estratto
   del Catasto RDPP (art. 3 OCRDPP)                        Catasto RDPP (art. 2 OCRDPP)                    del Catasto RDPP (art. 10 OCRDPP)

      Art. 10 cpv. 2 Contenuto minimo

                           Art. 3 lett. a

         CATASTO DI BASE
                           Geodati di base ai sensi
                           dell’art. 16 cpv. 2 LGI
                           (RDPP designate dal CF)                   Art. 3 lett. c       Art. 3 lett. d
                                                                     Prescrizioni         Indicazioni
                                                                     legali               concernenti
                           Art. 3 lett. b                                                 le basi legali
                           Geodati di base ai sensi
                           dell’art. 16 cpv. 3 LGI
                           (RDPP designate di Cantoni)

                                                                                                                   Art. 2 cpv. 3      Art. 8b cpv. 1 lett.
                                                                                      Art. 8b cpv. 2                                         b+c
       Art. 2 cpv. 1                                  Art. 8b cpv. 1 lett. a          Informazioni sugli            Organo di
       Informazioni sulle RDPP                        Modifiche previste              effetti giuridici           pubblicazione        Informazioni
       entrate in vigore                              e in corso                      anticipati ***                 ufficiale        supplementari

      Art. 10 cpv. 3 Sovrapposizione con gli immobili (MU)
      Art. 10 cpv. 4 Informazioni sui contenuti rappresentati
      Art. 10 cpv. 5 Allestimento/rappresentazione secondo le istruzioni di swisstopo

      ESTRATTO MINIMO
                                                                                                                                      Legenda :
      (opzionale)             Intere prescrizioni giuridiche
      (opzionale)             Piani di utilizzazione speciale con documentazione completa                                                   DEVE
      (opzionale)             Estratto del registro fondiario
      (opzionale)             …
                                                                                                                                             PUÒ
      ESTRATTO                                                                                                    *** = apprestare ne gli servizi federali

Il grafico illustra la configurazione del Catasto RDPP da parte delle autorità cantonali competenti per il
Catasto per quanto riguarda i requisiti “DEVE” e “PUÒ” in relazione al contenuto (dati) del Catasto
RDPP (I., blu), allo scopo (II., verde) e all'estratto del Catasto RDPP (III., rosso).

Il Catasto RDPP minimo possibile contiene (I.) soltanto i geodati di base ai sensi dell’articolo 16
capoverso 2 LGI con le relative prescrizioni legali e le indicazioni concernenti le basi legali, e il suo
scopo è (II.) unicamente quello di fornire informazioni sullo status giuridico vincolante di queste RDPP
e sugli effetti giuridici anticipati predisposti dalla Confederazione. L'estratto minimo possibile (III.)
rappresenta le RDPP citate sovrapposte al livello immobili della misurazione ufficiale, fornisce
informazioni sui contenuti rappresentati e corrisponde complessivamente alle istruzioni di swisstopo
relative agli estratti.

I Cantoni possono integrare il contenuto di questo catasto minimo (I.) con ulteriori geodati di base
vincolanti per il proprietario, conformemente all'articolo 16 capoverso 3 LGI. Essi possono (II.)
estendere lo scopo del Catasto per includere informazioni sulle modifiche previste e in corso di tali
RDPP, la funzione di organo di pubblicazione ufficiale e/o integrare il Catasto con informazioni
supplementari ai sensi dell'articolo 8b. Con l'estratto del Catasto RDPP (III.) i Cantoni sono liberi di
fornire, oltre al catasto minimo, ad esempio intere prescrizioni giuridiche, documenti di pianificazione
completi (soprattutto nel caso dei piani di utilizzazione speciali) o anche l'estratto del registro fondiario
del fondo interessato.

Il capoverso 1 dell’articolo 10 corrisponde fondamentalmente al testo vigente sotto il profilo
contenutistico. A un esame più attento la formulazione attuale della superficie minima a cui deve fare
riferimento un estratto si è rivelata tuttavia non corretta sotto il profilo dei diritti reali. Per questo motivo
il testo è stato ora adeguato analogamente all’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza concernente la
misurazione ufficiale (OMU, RS 211.432.2). Esiste così una coincidenza con la definizione del livello
d’informazione «beni immobili» della misurazione ufficiale, che si sovrappone alla geometria della
RDPP nel Catasto ai sensi del capoverso 3. Anche l’OMU è attualmente in fase di rielaborazione. Se
la revisione dovesse portare a una modifica dell’articolo 6 capoverso 3 OMU, il nuovo articolo 10
capoverso 1 OCRDPP dovrebbe essere adeguato di conseguenza.

Il nuovo capoverso 2 dell’articolo 10 definisce ora il contenuto minimo prescritto dal diritto federale di
un estratto. L’estratto deve contenere almeno:
     - i geodati di base che rappresentano RDPP e sono stati contrassegnati dal Consiglio federale
        (art. 3 lett. a OCRDPP) o dal diritto cantonale come oggetto del Catasto (art. 3 lett b
        OCRDPP);
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-       le esatte denominazioni delle prescrizioni legali ai sensi dell’articolo 3 lettera c, ma non il testo
                completo di tali prescrizioni (se possibile con un link ai corrispondenti documenti messi a
                disposizione sotto forma di file PDF all’interno del geoservizio);
        -       le indicazioni complete concernenti le basi legali ai sensi dell’articolo 3 lettera d (se possibile
                con un link ai corrispondenti documenti nelle raccolte del diritto);
        -       eventuali informazioni concernenti modifiche previste o in corso di RDPP ai sensi del nuovo
                articolo 8b capoverso 1 lettera a (cfr. più sopra spiegazioni relative all’art. 8b), se sono
                presenti nel Catasto.

Poiché l’OCRDPP stabilisce solo ancora il contenuto minimo dell’estratto, i Cantoni devono definire
esplicitamente il contenuto dell’estratto nella loro legislazione (ossia tramite norma giuridica). Nel farlo,
essi possono stabilire eventualmente a livello di diritto federale che il contenuto corrisponde a quello
indicato nell’articolo 10 capoverso 2 (ossia al minimo prescritto dal diritto federale).

I capoversi 3–5 vengono ripresi in forma invariata dal vigente articolo 10 (attuali capoversi 2–4).

Articolo 12
L’articolo 12 vigente con il titolo «Informazioni supplementari» compariva finora sotto al titolo «Forme
di accesso». Questa posizione è imprecisa in quanto nel caso delle informazioni supplementari non si
tratta di una forma di accesso, bensì di contenuti rappresentati a titolo supplementare all’interno del
Catasto. Per questo motivo, l’articolo 12 vigente viene spostato nella nuova sezione 3a. (cfr. più sopra
spiegazioni relative all’art. 8b). L’articolo 12 può essere pertanto formalmente abrogato.

Articoli 14 capoverso 1 e 15
L’utilità delle autenticazioni – in particolare degli estratti statici autenticati – è dubbia. La loro utilità è
stata messa in discussione già nell’ambito dei lavori preparatori relativi all’OCRDPP. L’estratto
autenticato perde infatti la propria attualità subito dopo il suo rilascio a fronte della dinamica di
aggiornamento dei dati messi a disposizione nel Catasto RDPP. L’onere richiesto per l’autenticazione
è sproporzionato rispetto alla sua utilità. Non esistono tuttavia valori disponibili dettati dall’esperienza
e rilevati sistematicamente riguardo a questo aspetto.
Nel progetto posto in consultazione è stato proposto, sulla base della raccomandazione del gruppo
peritale, di rinunciare completamente alla possibilità di autenticazione in futuro.

Sulla base dei riscontri della procedura di consultazione, i Cantoni dovrebbero ora essere responsabili
dell’autenticazione degli estratti del Catasto RDPP. L'articolo 14 paragrafo 1 OCRDPP modificato
costituisce a tale proposito solo una norma di autorizzazione a favore dei Cantoni – peraltro richiesta
dalla legge dello Stato – ma non una base giuridica diretta per il rilascio di estratti autenticati. Questa
base giuridica deve essere creata dal Cantone interessato, mentre il livello della norma è determinato
dal diritto costituzionale cantonale. Inoltre, i Cantoni devono disciplinare la competenza, la procedura
e le eventuali tasse. Non è prevista l’autenticazione pubblica in forma elettronica in applicazione
dell'ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (RS 211.435.1).

Indipendentemente da ciò, è stata sollevata la domanda circa la possibilità di dotare gli estratti del
Catasto RDPP di firma elettronica.

Il gruppo peritale è giunto alla conclusione che un disciplinamento imperativo nel diritto federale non è
necessario. I Cantoni sono liberi ad esempio (con o senza base di diritto cantonale) di dotare i
documenti PDF degli estratti di un sigillo elettronico e di una marca temporale.

Ai sensi della legislazione vigente, il rilascio di estratti autenticati fa parte della tenuta del Catasto
secondo l'articolo 18 LGI;6 per gli errori nel rilascio dell’autenticazione è dunque prevista una
responsabilità ai sensi dell'articolo 18 LGI. Ciò non cambia se il compito di autenticazione diventa
facoltativo per i Cantoni.
6
            cfr. DANIEL KETTIGER, Die Haftung des Staates für seine Geodaten, in: Schweizerische Vereinigung für Verwaltungsorganisationsrecht
            (SVVOR), Annuario 2016/17, Berna 2017, p. 103-141, p. 130., p. 129 f.
    Modifica dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)                                           8/10
L’articolo 15 è abrogato senza sostituzione.

Articolo 16
Nel caso dell’articolo 16 si tratta di una semplice norma di delega di diritto federale che non
rappresenta una base giuridica a sé stante per l’utilizzo del Catasto RDPP da parte dei Cantoni in
qualità di organo di pubblicazione. La delega è ora contenuta nel nuovo articolo 2 capoverso 3.
L’articolo 16 viene pertanto formalmente abrogato. Poiché si tratta dell’unico articolo di questa
sezione, anche il titolo della sezione 6 deve essere abrogato.

Articolo 18a
L'Ufficio federale di topografia, rispettivamente la Direzione federale delle misurazioni catastali vigilano
tradizionalmente sulla misurazione catastale del Principato del Liechtenstein. La base giuridica è
costituita da un accordo amministrativo basato sull'articolo 42a OMU. Con la sua legge sul Catasto
delle restrizioni pubbliche della proprietà (ÖREBKG), il Principato del Liechtenstein ha creato le basi
giuridiche per l'introduzione di un Catasto RDPP. Il Liechtenstein vorrebbe ora trasferire all'Ufficio
federale di topografia i compiti di sostegno e controllo della tenuta del Catasto e quelli di vigilanza sul
Catasto anche nell'ambito del Catasto RDPP. Come nel caso della misurazione ufficiale, ciò dovrà
avvenire mediante un accordo amministrativo. Ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge
sull'organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA, RS 172.010), il Consiglio federale può
concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata, in particolare accordi
amministrativi destinati principalmente alle autorità e che disciplinano questioni amministrative (art. 7a
capoverso 3 lett. c LOGA). Il Consiglio federale può delegare la responsabilità per la conclusione di
tali accordi amministrativi a un ufficio federale (art. 48a LOGA). Dal punto di vista della Svizzera,
l'accordo amministrativo previsto con il Principato del Liechtenstein per il sostegno e il controllo della
tenuta del Catasto riguarda questioni puramente amministrative e organizzative e, attraverso il
mandato conferito all'Ufficio federale di topografia, genera entrate nette per la Confederazione
svizzera.

In questo nuovo articolo 18a, il DDPS è autorizzato a concludere un contratto con il Principato del
Liechtenstein concernente il “trasferimento integrale o parziale di compiti relativi al Catasto delle
restrizioni di diritto pubblico della proprietà del Liechtenstein all’Ufficio federale di topografia”. Questa
autorizzazione è precisata dall'aggiunta “in particolare...” specificando, a titolo esemplificativo, quali
possono essere questi compiti in relazione al Catasto. Tuttavia, non è prevista una menzione
conclusiva per non escludere fin dall'inizio altri compiti futuri che potrebbero derivare dal trasferimento
di compiti relativi al Catasto del Liechtenstein per quanto riguarda le restrizioni di diritto pubblico della
proprietà. Il Principato del Liechtenstein non può avanzare pretese relative all’assunzione di compiti
sulla base della prevista formulazione “PUÒ”. Un accordo amministrativo corrispondente può essere
concluso solo sulla base del consenso reciproco. Inoltre, gli eventuali lavori da svolgere saranno
ovviamente eseguiti solo dietro adeguato compenso da parte del Principato del Liechtenstein. Per
quanto riguarda il Principato del Liechtenstein, l'articolo 17 capoverso 3 ÖREBKG autorizza il governo
nazionale a concludere un accordo.

Articolo 20 capoversi 1 lettera b e 3, frase introduttiva
L’ulteriore sviluppo del Catasto RDPP, ossia in particolare il suo ampliamento mediante l’aggiunta di
nuovi temi RDPP, comporterà per i Cantoni un onere non indifferente che nel corso di un determinato
periodo di introduzione dovrà essere sostenuto in aggiunta ai costi di esercizio del Catasto. I contributi
della Confederazione ai Cantoni per l’ulteriore sviluppo del Catasto RDPP dovranno pertanto poter
essere considerati nell’erogazione dei contributi globali. Per l’ulteriore sviluppo potranno essere
previsti contributi massimi per un totale di CHF 1.5 milioni all’anno. Questo a condizione che il quadro
complessivo dei crediti per i compiti comuni «misurazione ufficiale» e «Catasto RDPP» resti invariato
nel suo importo complessivo. L’entità degli eventuali contributi a favore di un Cantone sarà stabilita nel
rispettivo accordo di programma e dipenderà fra l’altro dalla realizzazione temporale degli ampliamenti
del contenuto del Catasto.

 Modifica dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)             9/10
Articoli 26–30
In qualità di disposizioni transitorie, gli articoli 26-30 riguardano unicamente l’introduzione del Catasto,
diverranno obsoleti il 1° gennaio 2020 e potranno essere integralmente abrogati.

Articolo 31
Per l’intera fase dell’introduzione a tappe del Catasto RDPP è stato impiegato un organo di
accompagnamento che ha coordinato i lavori di introduzione e che accompagnerà la valutazione
ancora da effettuare. Quest’organo è composto da rappresentanti delle conferenze specialistiche
cantonali, dei competenti servizi specializzati della Confederazione, dei Comuni e del GCG in qualità
di organo di coordinamento della Confederazione ai sensi dell’articolo 48 OGI. Le esperienze sinora
maturate con l’organo di accompagnamento mostrano che il suo impiego si è rivelato estremamente
utile. Ha inoltre avuto luogo uno scambio di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni che si è
rivelato a sua volta proficuo e necessario. Prime analisi relative all’esercizio e all’ulteriore sviluppo del
Catasto dopo la sua introduzione capillare entro il 1° gennaio 2020 lasciano prevedere che anche
dopo questa data sarà necessario un organo di coordinamento per l’ulteriore sviluppo. Per questo
motivo, l’attuale organo di accompagnamento dovrà essere mantenuto in essere per altri quattro anni
di esercizio dopo la conclusione della valutazione.

Articolo 32
La legge impone al Consiglio federale di verificare la necessità, l’adeguatezza, l'efficacia e
l'economicità del Catasto RDPP entro sei anni dalla sua introduzione e di presentare rapporto
all'Assemblea federale (art. 43 LGI). Il periodo di sei anni ha iniziato a decorrere nel 2016; il Consiglio
federale farà quindi rapporto al Parlamento al più tardi entro il 2021. La valutazione esterna, tuttavia, è
iniziata già nel 2017 con una cosiddetta misurazione baseline.

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