Nuove Linee guida Anac sulle società partecipate - Disposizioni della l. 124/2017 sulle erogazioni pubbliche - 17/2017 Interventi - Assonime
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17/2017 Interventi Nuove Linee guida Anac sulle società partecipate - Disposizioni della l. 124/2017 sulle erogazioni pubbliche Incontro Gruppo di lavoro tecnico Assonime «Società a partecipazione pubblica» 11 dicembre 2017
Storia delle linee guida (I) la legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza e il decreto legislativo attuativo 33/2013 sulla trasparenza, modificato dal d. l. 90/2014, contenevano disposizioni applicabili a società e enti di diritto privato controllati e partecipati dalle PA e agli enti pubblici economici con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 Anac aveva dettato linee guida interpretative il d.lgs. 97/2016 ha modificato la legge n. 190/2012 e il d.lgs. 33/2013 ridefinendo l’ambito soggettivo di applicazione e introducendo l’accesso civico generalizzato nel frattempo sono stati adottati il TU partecipate (d.lgs. 175/2016, modificato dal d.lgs. 100/2017) e il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017) 1
Storia delle linee guida (II) nel Piano nazionale anticorruzione 2016, adottato ex art. 1 l. 190/2012, Anac si è riservata di intervenire con Linee guida integrative del PNA per fornire a questi soggetti indicazioni sulla corretta attuazione della disciplina anticorruzione Anac ha adottato linee guida con indicazioni operative su esclusioni e limiti all’accesso civico generalizzato, d’intesa con il Garante Privacy ex artt. 5-bis comma 6 del d. lgs. 33/2013, nel dicembre 2016 (delibera 1310/2016) con delibera 241 dell’8 marzo 2017 Anac ha dettato linee guida sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 (obblighi di pubblicazione concernenti titolari di incarichi politici, dirigenziali ecc.) l’efficacia della delibera è stata poi sospesa per le indicazioni ex art. 14, comma 1, lett. c) e f) per i dirigenti pubblici (delibera 382 del 12 aprile 2017) 2
Storia delle linee guida (III) lo schema di Linee guida per società e enti di diritto privato è stato pubblicato in marzo 2017, è stato oggetto di consultazione pubblica (v. contributo Assonime) e di un importante parere del Consiglio di Stato (650/2017) la versione definitiva è stata adottata l’8 novembre 2017 (delibera 1183/2017) e sostituisce la determinazione 8/2015 3
Valore giuridico delle LG e poteri di Anac le linee guida 1183/2017 non sono un atto regolamentare sono un atto con cui Anac, che dispone di poteri di vigilanza e ispettivi in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza per controllare il rispetto della normativa, indica i criteri interpretativi che utilizzerà Cds nel parere 650/2017: il soggetto interessato (in primis il RPCT) può discostarsi dalle LG ‘mediante atti che contengano un’adeguata e puntuale motivazione, anche ai fini della trasparenza, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa’. Al di fuori di questo scenario, la violazione delle LG può essere considerata sintomatica di eccesso di potere (come la violazione delle circolari) Anac dispone del potere di ordinare l’adozione e l’inibizione di atti e comportamenti in violazione delle norme su PCT (art. 1.3 l. 190/2012; art. 45 d.lgs. 33/2013) 4
Conseguenze delle violazioni per trasparenza: le violazioni degli obblighi di pubblicazione sono illecito disciplinare. Anac segnala all’amministrazione ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile, nonché a vertici dell’amministrazione, OdV e se del caso alla Corte dei conti per attivare eventuali altre forme di responsabilità. Rende pubblici i provvedimenti relativi alle violazioni (art. 45 d.lgs. 33/2013). L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione e di quelli sull’accesso civico generalizzato sono elementi di valutazione di responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance dei responsabili (art. 46) Per alcune ipotesi di violazione (art. 47) sanzione amministrativa per prevenzione della corruzione, art. 19.5 d.l. 90/2014: art. 1, co. 12-14 l. 190/2012 5
Controllo giurisdizionale le decisioni di accertamento delle violazioni e le decisioni sanzionatorie possono essere impugnate davanti al giudice amministrativo. Il parere del CdS anticipa alcuni criteri di valutazione. nella compliance è importante capire la ratio della disciplina, il nesso tra trasparenza e accountability, che insieme sono funzionali ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità della PA, l’esigenza di consentire ai cittadini la consapevolezza “del reale stato dell’azione amministrativa che li riguarda” va tenuto conto dell’insieme delle regole applicabili 6
Il contenuto delle linee guida Le linee guida che sostituiscono la determinazione n. 8/2015: danno indicazioni per adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012) e dalla normativa sulla trasparenza distinguono tra: - società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico - società a partecipazione pubblica non di controllo - altri enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013 dettando prescrizioni per ciascuna categoria indicano i compiti delle amministrazioni controllanti o partecipanti si soffermano sui poteri di vigilanza dell’Anac dettano una disciplina transitoria 7
Cosa resta fuori (I) le linee guida non si applicano alle società quotate: anche sulla base del parere del Cds è stato ritenuto necessario ‘un ulteriore approfondimento’ da svolgersi in collaborazione con MEF e Consob Lo stesso trattamento ex. art. 2-bis , comma 2, lettera b, va riservato alle società quotate come definite dall’art. 2.1.p TUSP e alle loro partecipate, salvo che queste ultime siano - non per il tramite di società quotate - controllate o partecipate da PA 8
Cosa resta fuori (II) la legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129) detta disposizioni sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche sia dal lato di chi riceve che da quello di chi eroga (PA e società a partecipazione pubblica), modificando tra l’altro l’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 la legge è stata adottata in agosto, a consultazione chiusa; Anac non fornisce indicazioni, anche “in considerazione della non chiarezza del testo normativo” e si riserva di fornire in un successivo atto interpretativo, ove di propria competenza, chiarimenti al riguardo, anche con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione” => Viene preso atto della scarsa qualità della formulazione, forse è possibile un intervento normativo volto a delimitare più chiaramente le prescrizioni 9
Il quadro normativo obblighi di trasparenza ex d.lgs. 33/2013 (obblighi di pubblicazione e accesso civico generalizzato): •per le società in controllo pubblico e gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2, la trasparenza riguarda i dati relativi all’organizzazione e all’attività svolta (si applica la stessa disciplina delle PA “in quanto compatibile”); •per le partecipate e gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 3 la disciplina della trasparenza delle PA si applica, in quanto compatibile, solo “ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’UE” misure di prevenzione della corruzione: il PNA è atto di indirizzo per i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2 (l. 190, art. 1-2-bis), non tenuti ad adottare PTPC, ma misure integrative di quelle adottate ex d.lgs. 231/2001; le misure possono essere inserite in una sezione specifica del modello 231, se adottato 10
Nozioni per art. 2-bis, comma 2 L’art. 2-bis, comma 2, include: enti pubblici economici e ordini professionali; società in controllo pubblico (non quotate); associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio >500 000 euro la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio da PA e in cui la totalità dei titolari o componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da PA nozione di controllo del TUSP: art. 2359 cc, non solo maggioranza o voti sufficienti a esercitare influenza dominante in assemblea, ma anche influenza dominante da vincoli contrattuali. Anac indica che il controllo contrattuale si ritiene integrato solo se influenza dominante equivalente a quella conferita dalla maggioranza dei voti in assemblea ordinaria; situazione in cui dai rapporti contrattuali dipende l’esistenza e la sopravvivenza della capacità d’impresa della controllata. l’art. 2-bis, comma 2 sia applica anche al controllo congiunto11
Nozioni per art. 2-bis, comma 2 società in house: la definizione è quella del TUSP (art. 2.1.o): a. controllo analogo (individuale o congiunto) - cfr. TUSP, art. 2.1.c) e d); art. 5.5 d. lgs. 50/2016; cfr. anche LG Anac 235/2017, con delibera 951/2017 b. no partecipazione di privati se non alle condizioni dell’art. 16 TUSP c. requisito dell’attività prevalente di cui all’art. 16 TUSP Anac osserva che le società in house, per la particolare configurazione del rapporto di controllo, rientrano a maggior ragione tra le società controllate a cui si applicano le misure di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 Nel caso dell’in house deve intendersi per amministrazione controllante quella che esercita il controllo analogo bilancio >500 000: totale attivo o valore della produzione 12
Nozioni per art. 2-bis, comma 3 L’art. 2-bis, comma 3, include: a. le «società in partecipazione pubblica» cioè le società in cui l’amministrazione o una società di controllo detengono una partecipazione non di controllo. Richiama art. 2.1.n) TUSP (solo le partecipate dirette) b. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato… con bilancio >500 000 euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Il Cds nota che è una formulazione generica potenzialmente comprensiva di tutti i soggetti privati che svolgano ‘attività strumentali o sostitutive di una PA’. Anac conferma che ciò che rileva è lo svolgimento sulla base di atti di specifico affidamento di attività di pubblico interesse nelle tre tipologie esemplificate da parte di soggetti con bilancio >500 000 euro 13
Definizione di attività di pubblico interesse (I) Per i soggetti ex art. 2-bis, co. 3, la trasparenza delle PA si applica, in quanto compatibile, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Con interpretazione sistematica, Anac osserva che sono attività di pubblico interesse quelle che comportano l’applicazione della disciplina ai privati ossia: - esercizio di funzioni amministrative (es. attività di istruttoria, certificazione, accreditamento o accertamento, rilascio autorizzazioni o concessioni, espropriazioni di pubblica utilità) - attività di servizio pubblico (SIG non economici e SIEG) rese con affidamento diretto o gara. La natura di servizio regolato, fornito previa autorizzazione, e la presenza di contributi pubblici non sono sufficienti a configurare la fattispecie (restano gli obblighi di pubblicazione in capo alle PA) - attività di produzione di beni e servizi a favore dell’amministrazione che sono strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali (raccolta dati, servizi editoriali) 14
Definizione di attività di pubblico interesse (II) Si tratta quindi di attività connesse alle finalità istituzionali, esternalizzate per scelte organizzativo-gestionali. Sono anche di interesse pubblico le attività qualificate come tali da una norma o dagli atti costitutivi o statuti nonché quelle demandate in virtù di un contratto di servizio o affidate direttamente dalla legge Fanno riferimento, in via esemplificativa, a quelle che consentono alle amministrazioni di mantenere o acquisire partecipazioni (v. elenco art. 4 d.lgs. n.175/2016) L’individuazione delle attività di pubblico interesse deve essere svolta dalle singole società, d’intesa con le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti. All’interno dello strumento adottato per l’adozione delle misure di prevenzione devono essere indicate le attività di interesse pubblico alle quali si riferiscono gli obblighi di pubblicazione e quelle escluse Le PA promuovono il rispetto della normativa ad es. con modifiche statutarie, atti di indirizzo, contratti di servizio 15
Il criterio della compatibilità Anac rileva che la compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di soggetti tenendo conto: - della tipologia delle attività svolte (attività di pubblico interesse, attività esercitate in concorrenza con altri operatori, attività svolte in regime di privativa) - altre fonti normative applicabili al fine di evitare duplicazioni di adempimenti Un’analisi di compatibilità, con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione e agli obblighi di pubblicazione, viene svolta dall’Anac nelle Allegato I delle LG facendo leva sull’art. 4, 1-ter (che consente di precisare gli obblighi di pubblicazione, prevedendo modalità semplificate); nell’Allegato sono indicati gli adempimenti in capo alle diverse categorie di soggetti. NB: anche per SIEG e diritti esclusivi può esserci rilievo concorrenziale di alcune informazioni; resta spazio interpretativo , in particolare per accesso civico generalizzato 16
a. Disciplina delle società in controllo pubblico (non quotate)
Le misure di prevenzione della corruzione Le misure di prevenzione della corruzione integrano le misure del modello 231 e vanno collocate in una sezione ad hoc tenuto conto che danno luogo a forme di gestione e responsabilità diverse rispetto a quelle del d.lgs. 231/2001 Le società che decidono di non adottare il modello 231 (ANAC ne raccomanda fortemente l’adozione) e di limitarsi all’adozione delle misure anticorruzione, dovranno motivare tale decisione ANAC verificherà l’adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione adottate 18
Programmazione e pubblicità delle misure Le misure di prevenzione della corruzione devono essere: elaborate dal RPCT in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza (non possono essere elaborate da soggetti estranei alla società) adottate dall’organo di indirizzo della società (cda o altro organo con funzioni equivalenti) pubblicate sul sito web o su una sezione del sito della p.a. controllante e diffuse all’interno della società monitorate al fine di valutarne l’aggiornamento almeno annuale 19
Il contenuto minimo delle misure (I) Le misure di prevenzione della corruzione devono includere: - l’analisi delle aree a maggior rischio corruzione, tenendo conto delle aree obbligatorie ex art. 1, co 16 l. 190/2012; delle aree generali ex PNA 2015 e delle aree specifiche di ciascuna società (es.: controlli, economico finanziaria, relazioni esterne, gestione rapporti amministratori pubblici e soggetti privati) - le specifiche misure di prevenzione per i rischi individuati e processi di gestione del rischio eventualmente ispirati ai principi e alle Linee guida UNI ISO 37001:2016 (indicazione non vincolante) - un sistema di controllo adeguato che assicuri, anche attraverso l’introduzione di nuove strutture, il coordinamento tra controlli per la prevenzione dei rischi ex 231/2001 e rischi ex 190/2012, nonché tra le funzioni del RPCT e gli altri organismi di controllo 20
Il contenuto minimo delle misure (II) - un codice di comportamento che indichi i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione e le sanzioni per eventuali violazioni - un sistema di verifica delle incompatibilità e inconferibilità degli incarichi e di altre cause ostative nella selezione del personale (indicazione delle condizioni ostative negli atti di attribuzione degli incarichi; dichiarazioni dei soggetti interessati; vigilanza), - la formazione in materia di prevenzione della corruzione ad integrazione della formazione ex d.lgs 231 - le misure volte a garantire la tutela del dipendente che segnala illeciti (che tengano conto della nuova disciplina del whistleblowing) - la rotazione e/o la segregazione delle funzioni - il monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (modalità, frequenza, ruoli e responsabilità) 21
Il RPCT (I) Il RPCT non può far parte dell’OdV, anche quando questo è collegiale, in ragione delle diverse funzioni e responsabilità attribuite ai due soggetti. Il RPCT e l’OdV devono operare in costante coordinamento Su tale aspetto le nuove Linee Guida opportunamente modificano l’orientamento precedente che ammetteva la possibilità di attribuire l’incarico di RPCT al membro interno dell’OdV. Le diverse finalità del decreto 231 e della legge 190 suggeriscono una distinzione di ruoli Il nuovo orientamento sarà valido a regime; se le società hanno già nominato un membro dell’OdV come RCPT questo continuerà il suo incarico fino alla scadenza del mandato 22
Il RPCT (II) I compiti di responsabile anticorruzione e di responsabile della trasparenza sono svolti da un unico soggetto. Se vengono previste due figure distinte, occorre motivare e garantire il coordinamento (v. delibera ANAC 1310/2017) Il RPCT è nominato dal cda o altro organo equivalente preferibilmente tra i dirigenti in servizio presso la società con funzioni e poteri idonei a svolgere l’incarico in autonomia e indipendenza In assenza di dirigenti il RPTC potrà essere scelto tra profili non dirigenziali e in casi eccezionali potrà coincidere con un amministratore privo di deleghe gestionali 23
Trasparenza Le misure organizzative per la trasparenza confluiscono in un’apposita sezione del documento integrativo e sono volte a gestire i flussi informativi al fine di garantire l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti (modalità, tempi, risorse utilizzate in attuazione degli obblighi di pubblicazione e dell’accesso generalizzato) La violazione degli obblighi di pubblicazione comporta: - responsabilità disciplinare: nelle società deve essere attivata secondo le forme stabilite nello statuto o regolamento interno - sanzioni dell’Anac Gli obblighi di pubblicazione sono indicati nel d.lgs. n. 33/2013 e specificati nell’allegato 1 N.B. tra gli obblighi di pubblicazione vi rientrano anche quelli contenuti nell’art. 19, commi 3 e 7 del TUSP 24
Allegato 1: trasparenza per le controllate (I) Misure prevenzione corruzione: art. 10 d.lgs. 33/2013 Atti generali: art. 12 Organizzazione: titolari di incarichi di governo, art. 14 e 47; articolazione uffici, telefono e e-mail, art. 13; consulenti e collaboratori art. 14 e art. 15-bis; personale artt. 14, 16, 17, 18, 20, 21, 47; provvedimenti per reclutamento del personale (criteri e modalità, ciascuna procedura) art. 19 e art. 1.16 l. 190/2012; performance art. 20; società partecipate e enti di diritto privato controllati artt. 22 e 20 25
Allegato 1: trasparenza per le controllate (II) Attività e procedimenti •se preposte a attività amministrativa art. 35 d.lgs. 33/2013 •se stazioni appaltanti, art. 1, co. 32 l. 190/2012; art. 37 dlgs 33/2013; artt. 22 e 29 Codice contratti pubblici; art. 1, co. 505 l. 28/2015 (disposizione speciale rispetto a art. 21 Cod. contratti pubblici) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 (cfr. anche commi 125-129 l. 124/2017) Bilanci: art. 29 d.lgs. 33/2013; art. 6 e 19 TUSP Beni immobili e gestione patrimonio: art. 30 d.lgs. 33/2013 Controlli e rilievi sull’amministrazione: art. 31 d.lgs. 33/2013 e art. 1, co. 8bis l. 190/2012 26
Allegato 1: trasparenza per le controllate (III) Servizi erogati (se concessionaria di servizi pubblici): artt. 10, 32, 41 d.lgs. 33/2013; artt. 1 e 4 l. 198/2009; art. 7.3 d.lgs. 82/2005 (carta servizi e standard qualità, class action, costi contabilizzati, liste di attesa, servizi in rete) Pagamenti: artt. 4-bis, 33, 36 d.lgs. 33/2013, art. 5 CAD Opere pubbliche: atti programmazione e tempi, costi e indicatori di realizzazione art. 38 d.lgs. 33/2013, art. 21 e 29 d.lgs. 50/2016 Informazioni ambientali: art. 40 d.lgs. 33/2013; art. 2 d.lgs. 195/2005 Prevenzione corruzione: artt. 10 e 43 d.lgs. 33/2013; art. 1.co 8 e 14, l. 190/2012; art. 18 d.lgs 39/2013 Accesso civico: art. 5 d.lgs. 33/2013 Per società nel bilancio consolidato PA, anche catalogo dati, metadati e banche dati e regole su accesso e riuso, art. 53 CAD 27
Gli obblighi dell’art. 14 I dati dell’art. 14, comma 1, lett. da a) ad f) del d.lgs. n. 33/2013 devono intendersi riferiti ai: - componenti del cda o organo equivalente. Se tali incarichi sono svolti a titolo gratuito, non sono applicabili - direttori generali. Ai dirigenti ordinari, poiché non sono dotati di poteri decisionali o di adozione di atti di gestione, si applicano le lettere da a) ad e) ma non si applica la lett. f (pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali) N.B. per la pubblicazione dei compensi (lett.c), se sono state distinte le unità organizzative che svolgono attività di pubblico interesse da quelle in regime di concorrenza, la pubblicazione dei compensi relativi ai dirigenti delle strutture che svolgono attività in concorrenza può avvenire in forma aggregata con indicazione del livello più alto e più basso 28
Accesso generalizzato Le società valutano caso per caso la possibilità di diniego dell’accesso generalizzato a tutela degli interessi pubblici e privati indicati all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 Tra gli interessi privati, particolare attenzione va posta al bilanciamento tra il diritto di accesso e la tutela degli interessi economici e commerciali della società Nostra lettura: per le variabili di rilevanza concorrenziale che possono presentare criticità sotto il profilo antitrust l’accesso civico generalizzato andrebbe considerato incompatibile; nel bilanciamento ex art. 5-bis occorre tenere conto di tutte le variabili che, se date a un concorrente, inciderebbero negativamente sul valore dell’impresa (l’attività d’impresa in concorrenza è tutelata a livello Carta dei diritti fondamentali UE) 29
Le misure anticorruzione nei gruppi societari la capogruppo assicura che le società indirettamente controllate adottino le misure di prevenzione della corruzione in coerenza con quelle della capogruppo per le società di ridotte dimensioni che svolgono attività strumentali, la capogruppo può introdurre le misure relative a tali società nel proprio modello 231. In tal caso il RPCT della capogruppo è responsabile dell’attuazione di tali misure anche all’interno delle società indirettamente controllate. Ciascuna società deve nominare un referente del RPCT all’interno della propria organizzazione 30
Le società in liquidazione Anac ritiene che le società controllate che sono in liquidazione devono rispettare gli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza i responsabili della liquidazione devono nominare il RPCT, predisporre le misure anticorruzione (integrando il modello 231, se esistente) e rispettare gli obblighi di trasparenza in caso di mancanza di personale, la funzione di RPCT può essere svolta dall’amministrazione controllante 31
b. Disciplina delle società a partecipazione pubblica non di controllo (compresi gli enti privati ex art. 2-bis, co. 3)
Le misure anticorruzione e RPCT Le società a partecipazione pubblica non di controllo non sono tenute a: - adottare misure anticorruzione; tuttavia le amministrazioni di riferimento possono promuoverne l’adozione - nominare il RPCT, tuttavia sarebbe opportuno che individuassero all’interno una figura che svolga funzioni di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione. Tale compito può essere affidato all’odv, salvo scelte organizzative interne più idonee Le amministrazioni che affidano a società lo svolgimento di attività di pubblico interesse (funzioni amministrative, servizi pubblici, attività di produzione di beni e servizi a favore dell’amministrazione stessa) sono tenute a promuovere la stipulazione di protocolli di legalità contenenti misure anticorruzione per garantire la correttezza nello svolgimento delle attività demandate 33
Obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato Le società partecipate e gli altri enti privati di cui all’art. 2- bis, comma 3, sono soggette agli obblighi di pubblicazione limitatamente all’attività di pubblico interesse svolta. Cfr. Allegato 1 Il diritto di accesso generalizzato può essere esercitato con riferimento soltanto alle attività di pubblico interesse. Sono quindi esclusi i dati relativi all’organizzazione e alle attività non di pubblico interesse 34
Allegato 1: trasparenza per le partecipate (I) Attività e procedimenti: •se preposte a attività amministrativa: art. 35 d.lgs. 33/2013 •se stazioni appaltanti: art. 1, co. 32 l. 190/2012; art. 37 dlgs 33/2013; artt. 22 e 29 Codice contratti pubblici; art. 1, co. 505 l. 28/2015 (disposizione speciale rispetto a art. 21 Cod. contratti pubblici) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 (cfr. anche commi 125-129 l. 124/2017) Bilanci: art. 29 d.lgs. 33/2013; art. 6 e 19 TUSP Servizi erogati (se concessionaria di servizi pubblici): artt. 10, 32, 41 d.lgs. 33/2013; artt. 1 e 4 l. 198/2009; art. 7.3 d.lgs. 82/2005 (carta servizi e standard qualità, class action, costi contabilizzati, liste di attesa, servizi in rete) 35
Allegato 1: trasparenza per le partecipate (II) Opere pubbliche: atti programmazione e tempi, costi e indicatori di realizzazione art. 38 d.lgs. 33/2013, art. 21 e 29 d.lgs. 50/2016 Informazioni ambientali: art. 40 d.lgs. 33/2013; art. 2 d.lgs. 195/2005 Accesso civico: art. 5 d.lgs. 33/2013 36
c. I compiti delle amministrazioni di riferimento
In materia di prevenzione della corruzione nelle società a controllo pubblico, le amministrazioni danno impulso e vigilano sull’adozione delle misure di prevenzione della corruzione (anche integrative del modello 231) e sulla nomina del RPCT attraverso atti di indirizzo agli amministratori, promozione di modifiche statutarie ecc. Tale attività deve essere prevista nel PTPC dell’amministrazione nelle società partecipate, è auspicabile che le amministrazioni promuovano, anche attraverso protocolli di legalità, l’adozione di misure di prevenzione della corruzione in entrambi i casi le amministrazione devono sollecitare l’opera di delimitazione delle attività di pubblico interesse nel caso di controllo congiunto le PA possono concordare a quale di esse competa la vigilanza in materia 38
In materia di trasparenza le amministrazioni devono pubblicare i dati di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 (lista degli enti cui partecipano o che controllano con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della PA e delle attività di servizio pubblico affidate), inserendo il collegamento con i siti delle società per ulteriori informazioni per i gruppi societari, l’individuazione del tipo di società (controllata o partecipata) deve riguardare ogni singola società del gruppo L’individuazione è necessaria per consentire all’Anac di esercitare i propri poteri di vigilanza Anac osserva che l’elenco dell’art. 22 è distinto rispetto a quello che risulta dall’art. 2-bis 39
d. L’attività di vigilanza dell’Anac
Vigilanza nei confronti delle società Anac esercita la vigilanza su: adozione delle misure integrative del modello 231, laddove obbligatorie, e loro attuazione. La mancata adozione del documento contenente le misure anticorruzione equivale a mancata adozione del PTPC ed è punita con una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 10.000 euro nomina e posizione di indipendenza del RPCT adempimento degli obblighi di pubblicazione come indicati nell’Allegato 1. La mancata pubblicazione dei dati costituisce illecito disciplinare (art. 45 d.lgs. 33/2013); Anac ha il potere di segnalare l’illecito all’ente interessato. La mancata comunicazione al proprio ente dei dati ex art. 47 comporta l’irrogazione di una sanzione Anac 41
Vigilanza nei confronti delle amministrazioni La vigilanza è esercita su: pubblicazione dei dati di cui all’art. 22 del d. lgs. n. 33/2013 attività di promozione affinché le società partecipate adottino le misure di prevenzione della corruzione e le società controllate e partecipate delimitino le attività di pubblico interesse. Tale attività deve essere prevista nel PTPC; la mancanza di tale previsione è considerata ai fini della valutazione dei piani adottati attività di vigilanza svolta dalle amministrazioni nei confronti delle società controllate o partecipate o affidatarie di attività di pubblico interesse. Tale attività di vigilanza deve essere prevista nel PTPC; la mancanza è considerata ai fini della valutazione dei piani adottati 42
e. Tempi per l’attuazione
I termini per le società controllate e partecipate Entro il 31 gennaio 2018 occorre: per le controllate devono adottare il documento unitario che integra il modello 231 con le misure di prevenzione della corruzione, comprensivo anche della sezione dedicata alla trasparenza. Se già adottato correggere le misure secondo le indicazioni delle linee guida. Altrimenti individuare le misure attuabili nel 2017 e quelle da attuare nel triennio 2017-2019 per le controllate devono nominare il RPCT delimitare le attività di pubblico interesse adottare una disciplina interna per le richieste di accesso generalizzato Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati dei dirigenti ex art. 14, lettere c) ed f) (spese di viaggio e redditi) l’obbligo è sospeso nelle more del giudizio pendente davanti alla Corte costituzionale 44
I termini per le società private che svolgono attività di interesse pubblico Per gli enti privati di cui all’art. 2-bis, comma 3, per il 2018 il termine di attuazione degli obblighi di trasparenza è fissato al 31 luglio 45
2. Le disposizioni sulle erogazioni pubbliche nella legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017
I commi 125-129 della legge n. 124/2017 Mirano ad assicurare la trasparenza delle erogazioni pubbliche pari o >10 000 euro, ponendo obblighi in capo ai soggetti che le ricevono (in particolare comma 125) e ai soggetti che le effettuano (in particolare art. 126) Si applicano a decorrere dal 2018 ma restano vari dubbi interpretativi; anche Anac critica la formulazione oscura Le sanzioni per inottemperanza sono rilevanti: restituzione delle somme; sanzioni pari alle somme erogate Opportuno sollecitare chiarimenti ed eventualmente intervento normativo correttivo 47
I commi 125-129 della legge n. 124/2017 Soggetti tenuti a trasparenza sulle erogazioni ricevute: associazioni di tutela ambientale, associazioni dei consumatori, associazioni, fondazioni, onlus, imprese pubbliche e private Le imprese che ricevono erogazioni devono pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato Anche soggetti esteri? 48
I commi 125-129 della legge n. 124/2017 Fonte delle erogazioni ai sensi del comma 125: PA, soggetti di cui all’art. 2-bis d.lgs. 33/2013, nonché società controllate da PA, anche quotate, le loro partecipate, e società partecipate quotate e loro partecipate nella formulazione del comma 125 ci sono chiari overlaps; nessun’altra disposizione nell’ordinamento impone obblighi in relazione alle partecipate di secondo livello, ossia le società partecipate da società solo partecipate ma non controllate da PA, perché è sproporzionato e crea enormi problemi di compliance presumibilmente, data la ratio della disciplina, solo erogazioni di risorse pubbliche a livello nazionale (esclusi fondi europei, amministrazioni pubbliche estere ecc.). Utile fare riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato come benchmark interpretativo? 49
I commi 125-129 della legge n. 124/2017 Erogazioni: sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualsiasi genere (co. 125): coincide con sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art. 26 del d.lgs 33/2013 ( e al co. 126)? Per l’art. 26 del d.lgs. 33/2013 ANAC ha dato indicazioni interpretative (delibera 59/2013): si tratta di tutti i provvedimenti volti a sostenere un soggetto pubblico o privato attribuendogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante incentivi o agevolazioni con l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizioni di risorse. Esclude corrispettivi per prestazioni professionali e contratti pubblici 50
Commi 126 e 128 Il comma 126 indica che a decorrere dal 2018 gli obblighi di pubblicazione delle erogazioni di cui all’art. 26 d.lgs. 33/2013 si applicano anche agli enti e alle società controllati dalle amministrazioni dello Stato mediante pubblicazione nei documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio già si applica ex art. 2-bis, comma 2, a enti e società in controllo pubblico: sta specificando le modalità di pubblicazione? Sta estendendo alle controllate quotate, limitatamente alle controllate dalle amministrazioni centrali? Il comma 128 aggiunge all’art. 26, comma 2 la specificazione per cui se i beneficiari sono soggetti al medesimo controllo, vengono pubblicate anche le erogazioni relative al consolidato di gruppo 51
Altri dubbi interpretativi Termini per adempiere: Il 2018 è il primo anno in cui si deve pubblicare o quello in cui le erogazioni dovranno essere pubblicate (l’anno successivo)? Comma 125 “a decorrere dall’anno 2018 ..pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno …le informazioni relative a sovvenzioni ..” ricevute nell’anno precedente Comma 126: a decorrere dall’anno 2018 gli obblighi di pubblicazione …si applicano anche …mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali Contabilizzazione per cassa appare preferibile rispetto a contabilizzazione per competenza – consente simmetria tra erogazioni ricevute e effettuate Conta di chi sono le risorse o chi effettua l’istruttoria? Cfr. finanziamenti a tassi agevolati 52
FAQ: quale rapporto tra disciplina della trasparenza e art. 29 del Codice dei contratti pubblici
Come si coordinano le due discipline? diversi ambiti soggettivi di applicazione: art. 2-bis v. ambito soggettivo di applicazione del Codice contratti pubblici (organismi di diritto pubblico; società pubbliche e società titolari di diritti speciali o esclusivi nei settori speciali) alcuni obblighi di trasparenza discendono dalle direttive sui contratti pubblici. Nel Codice dei contratti pubblici l’art. 29 va oltre e richiama il d.lgs. 33/2013 il richiamo nell’art. 29 al d.lgs. 33 riguarda le modalità per la trasparenza, non incide sull’ambito soggettivo di applicazione del Codice per i soggetti che rientrano nell’art. 2-bis del d. lgs. 33/2013 l’Allegato 1 indica gli obblighi di trasparenza relativi a bandi e contratti pubblici richiamando l’art. 37 del decreto, quindi sia gli obblighi che discendono dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012, sia gli obblighi di pubblicazione del Codice dei contratti pubblici 54
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