La documetazione sulla tracciabilità dei rifiuti: errori ricorrenti e novità normative - Aias-sicurezza

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La documetazione sulla tracciabilità dei rifiuti: errori ricorrenti e novità normative - Aias-sicurezza
dr. D’Aprile Arturo Fabio
               ARPA Puglia
               Direzione Scientifica
               U.O.C. Acqua e Suolo

La documetazione sulla tracciabilità dei
                 rifiuti:
  errori ricorrenti e novità normative.
            LA DOCUMENTAZIONE SULLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI.
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MUD
 Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno,
indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell'anno precedente

         Consente la ricostruzione dei flussi e delle attività di gestione rifiuti svolti dalle aziende

Camere di Commercio: sono il tramite.

                         Cartaceo                                                    Digitale

                      ECOCERVED , sezione informatica delle Camere di Commercio

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I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono individuati dalla normativa seguente:

  •dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116;
  •dall’articolo 4, comma 6, del D.lgs. 24/06/2003, n. 182 (impianti portuali)

Art 189 comma comma 3 :

 Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti
senza detenzione, le imprese e gli Enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi
riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e
gli Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero
nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.

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SOGGETTI OBBLIGATI:
•Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
•Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
•Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
•Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
•Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del
D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti (attività industriali, artigianali e dal trattamento dei rifiuti, delle acque e
dei fumi);
•I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei
Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della
Comunicazione Imballaggi.
SOGGETTI ESONERATI :
• gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a
  euro ottomila,
• per i soli rifiuti non pericolosi le imprese e gli Enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
• Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8;

a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti, CON OBBLIGO di iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Gestori
Ambientali provinciale
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Novità:
Art. 189 comma 4 ( modifica D.Lgs 116 del 2020) . Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi
al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo
183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente
alla quantità conferita.

 Art. 183: definizioni.
  Modificata la definizione di rifiuti urbani, novità

- si estende la definizione di urbani anche a rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata
provenienti da altre fonti “ non domestiche”                    (allegato “L quinquies” )

ma simili per caratteristiche ai rifiuti domestici                           (allegato “L quarter”).

      abrogata la definizione di rifiuti assibilabili agli urbani che dovevano essere individuati dagli appositi regolamenti comunali. Necessità
                                                      adeguare sistemi di raccolta comunali e tariffe

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MUD 2021 (dati gestione 2020)
Modello aggiornato approvato con DPCM 23-12-2020,
pubblicato su GU 16-02-2021 : termine per la presentazione dichiarazione 16-06-2021 (120 giorni dalla pubblicazione)
  Sezioni:
  ▪ Rifiuti
  ▪ Veicoli fuori uso
  ▪ Imballaggi
  ▪ Raee
  ▪ Aee
  ▪ Urbani

https://www.mudtelematico.it/                                  https://mudsemplificato.ecocerved.it/

        l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale

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Formazione ed informazioni sulla compilazione e presentazione del MUD
https://www.ecocamere.it/

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                                   LA DOCUMENTAZIONE SULLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI.
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ART 189: il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in
Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ed in Sezioni regionali o
delle Province autonome di Trento e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province
autonome per la protezione dell'ambiente.

In Regione Puglia è stato istituito l’osservatorio
regionale rifiuti che nella sua legge istitutiva prevede le
funzione di tracciamento dei flussi ovvero le funzioni
del catasto, in particolare pianificazione e tracciabilità
degli urbani
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                                                                                   ▪ Attività di vigilanza:
                                                                                     AIA +in convenzione (VFU)

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Principali errori nella compilazione dei MUD.

     ▪ Errori riscontrati da bonifica MUD per ISPRA per il «rapporto annuale gestione rifiuti speciali»

     ▪ Attività di controllo ed ispezioni ambientali AZIENDE

Errore di compilazione del MUD è sanzionabile !

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✓ Principio di base: Attribuzione corretta del CODICE EER                          PASSAGGIO CHIAVE di tutta la
                                                                                   gestione del rifiuto!
Art. 184 comma 5 :
La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore
sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca
ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

              https://www.snpambiente.it/2020/03/12/linee-guida-sulla-classificazione-dei-rifiuti/

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Attenzione, se vengono prodotti rifiuti pericolosi bisogna sempre fare il MUD.

  D. Lgs 152 art 183 comma 1 b: "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di
  cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto;

HP 1 "Esplosivo": HP 2 "Comburente"               HP 3 "Infiammabile"

HP 5 "Tossicità specifica per organi             HP 6 "Tossicità acuta"
bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di
aspirazione"                                     HP 7 "Cancerogeno"

HP 8 "Corrosivo"        HP 9 "Infettivo"         HP 10 "Tossico per la riproduzione"
HP 12 "Liberazione di gas a tossicità acuta"          HP 13 "Sensibilizzante"

HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di
pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente"

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Elenco codici EER allegato D parte IV del D.lgs 152/06 .
Rifiuti pericolosi : codice asteriscato

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                                                                                 «assoluto»

Serve analisi chimica? Non sempre.

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MUD: Sezione anagrafica, dati di impianto

                                                                      Riportare i dati dell’autorizzazione
                                                           ▪   Estremi autorizzazione e periodo validità
                                                           ▪   Tipologia ( AIA, art 208, semplificata art 216, ..)
                                                           ▪   Operazioni recupero/smaltimento autorizzate
                                                           ▪   Quantità autorizzate

                                                    ✓ Compilare tutti i campi.
                                                    ✓ In caso di rinnovo autorizzazione in corso dell’anno: 2 dichiarazioni

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno scorso il decreto del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio del 21 aprile 2020 "Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro
nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo
svolgimento di operazioni di recupero".

Il decreto stabilisce che il Registro in questione ("REcer"), istituito dall'articolo 184-ter comma 3-septies del
D.lgs. 152/2006 e s.m.i., utilizzerà un'apposita sezione della presente piattaforma telematica istituita dal
Ministero dell'Ambiente per il monitoraggio dei piani regionali di gestione dei rifiuti (Monitor Piani), allo scopo
di evitare duplicazioni degli strumenti di comunicazione tra autorità competenti e Ministero.

Le autorità competenti inseriranno i dati all'interno del REcer, organizzato nelle seguenti sezioni:
1.Autorizzazioni ordinarie (provvedimenti ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della Parte
seconda del D.lgs. 152/2006)
2.Procedure semplificate (esiti delle procedure concluse ai sensi dell'articolo 184-ter "Cessazione della qualifica
di rifiuto").

Ai dati del REcer avrà accesso anche l'ISPRA (o la delegata Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) ai
fini dei controlli a campione sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti (compresi i
rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita) agli atti autorizzatori rilasciati e alle
condizioni generali di cessazione della qualifica di rifiuto definite dalla legge.
                                                                                        Ad oggi non ancora operativo
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✓ Principio di base: rispettare il bilancio di massa

                                          Ingressi = uscite

               ▪ Rifiuti prodotti presso UL                                ▪ Rifiuti conferiti a terzi ( moduli DR)
               ▪ Rifiuti prodotti da terzi (moduli RT)                     ▪ Rifiuti smaltiti/ recuperati internamente (moduli MG)

 Attenzione!! Indicare sempre le giacenze o i rifiuti stoccati in attesa di lavorazione R13/D15 !
                                                                                                             Scheda materiali
 Il bilancio di massa si deve chiudere in maniera autonoma per ogni sezione del MUD

Es. se l’impianto gestisce/produce rifiuti speciali deve compilare sezione «RF»,
 se è anche autodemolitore deve compilare sezione «VFU», nella stessa dichiarazione.
I bilanci di massa delle due sezioni si devono chiudere in maniera indipendente.

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Indicare il quantitativo di materiali
                                      secondari ottenuti dall’attività di
                                      recupero autorizzata.

                                 La scheda materiali è unica per tutte le sezioni.
                                 Complica la ricostruzione dal MUD dei flussi da
                                 ciascuna sezione,
                                 ma il totale di impianto deve corrispondere.

                              La ricostruzione dei flussi interni deve essere sempre
                              ricostruibile per lotti da altra documentazione presente
                              internamente ai sensi art 184 ter e deve essere
                              disponibile a richiesta degli Enti di di controllo

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✓ Principio di base: corretta compilazione registro carico e scarico

Il MUD deve riportare il corrispettivo dei dati del registro carico e scarico, il quale deve essere compilato e
gestito ai sensi i dell’articolo 190 del D.Lgs 152/06 e delle normative specifiche

La corretta compilazione del registro C/S è alla base della corretta compilazione del MUD, tra cui :
• Corretta classificazione rifiuti;
• Indicazione precisa dei quantitativi ( effettivi – quarta copia);
• Rispetto dei tempi di registrazione;
• Tracciabilità impianti e soggetti coinvolti.

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- Coerenza tra i quantitativi degli impianti coinvolti

     Produttore rifiuto: modulo DR
                                            =             Gestore rifiuto: modulo RT

Indicare il quantitativo verificato a destino ed indicato sulla quarta copia del FIR.                  Corretta compilazione
                                                                                                            registro C/S

ARPA esegue verifiche incrociate tra le dichiarazioni dei diversi soggetti coinvolti nella gestione di un rifiuto

- Coerenza interna dei quantitativi.

Coerenza tra i quantitativi totali indicati e quanto riportato nei moduli DR ed RT ( sommatorie)

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- Rifiuti in GIACENZA: ovvero prodotti ma non ancora smaltiti ed avviati a recupero.

Il MUD è in correlazione stretta con il registro Carico e Scarico. Un rifiuto prodotto deve essere riportato sul
registro C/S entro i termini previsti dall’articolo 190 del D.Lgs 152/06 e conseguentemente sul MUD anche se
non ancora smaltito o avviato a recupero.

- Materiali che diventano RIFIUTI: prenderli in carico prima dello smaltimento recupero.
 Un materiale già presente azienda di cui il produttore vuole disfarsi, diviene rifiuto pertanto prima
 della sua consegna a terzi o trattamento interno ( se autorizzato) deve essere preso in carico sul
 registro C/S dell’azienda o poi scaricato.

-Classificare correttamente un rifiuto: valutazione ciclo produttivo.

Il EER traccia la strada per tutta la gestione successiva .
Alcuni EER possono essere presenti in più sezioni, ma non tutti EER possono essere inseriti in tutte le sezioni

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-Unità di MISURA: coerenza.

 Utilizzare Kg o tonnellate. Verificare la coerenza dei DATI in tutti moduli, coerenza con i moduli DR/RT .

 Suggerimento : quantitativi modeste tutto in kg, quantità elevate, tutto tonnellate

-Duplicati: eliminare dichiarazione doppie.

Non creare una dichiarazione per ogni sezione, eliminare dichiarazioni precedenti modificate

- Verificare CF/P.IVA ed indicare codice ISTAT.

Dati obbligatori ed utili per le elaborazioni statistiche legate alle attività

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- Coerenza tra l’ATTIVITA’ dell’azienda e la TIPOLOGIA e quantità di rifiuti prodotti.

     Es. VFU: non possono non produrre rifiuti specifici del processo, pericolosi e non
     ( es. batterie, olio, filtri dell’olio, liquidi refrigeranti, vetro, plastica, ecc)

- Attenzione ai software gestionali: errori di conteggio quantità totali.

 Es. Un rifiuto viene ricevuto in R13 poi internamente sottoposto ad un operazione di recupero R4/R5 ecc, alcuni
software nei conteggi dei totali per i MUD riportano quantitativi doppi

- Corretta compilazione moduli MG: R ed D

Indicare il codice di attività di recupero o smaltimento a cui il rifiuto è stato sottoposto

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«Rivoluzione digitale» della tracciabilità dei rifiuti

 Articolo 188-bis D.Lgs 152/06:
 Comma 1: Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità
 dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi
 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui
 all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di
 compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti,
 di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti …. ecc

                                                                                                      Ad oggi non emanati

Comma 7: Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145e 1° aprile1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e
scarico e di formulario di identificazione del rifiuto

                                                      Ad oggi tutto uguale, cartaceo… NOVITA: vidimazione digitale FIR

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REGISTRO DI CARICO E SCARICO
Art 190 D.Lgs 152/06
Comma 1 .Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e
gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli Enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli
imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti
pericolosi e le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per
ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali
ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero
nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193

Esonerati:
- imprenditori agricoli ( con condizioni, vedere norma),
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli Enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici Ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che
   producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti
   usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa

                                                                                                Obbligo conservazione FIR 3 anni
                                          LA DOCUMENTAZIONE SULLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI.
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Tempistiche: per la registrazione:

Comma 3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:
a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del
   medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di
   consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei
   rifiuti all'impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa
   in carico dei rifiuti

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Registrazione CARICO

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Registrazione SCARICO

Campo «annotazioni»:
- fare correzioni leggibili;
- mettere indicazioni anche sul peso reale se al ricevimento della quarta copia questo risulta diverso
dallo stimato in fase di compilazione del FIR
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FIR: formulario di identificazione rifiuti
                      Articolo 193 del D.Lgs 152/06
                      Il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari,
                      compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti
                      altresì dal trasportatore;
                      una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore,
                      le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono
                      acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
                      provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.
                      La trasmissione della quarta copia può essere sostituita
                      dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il
                      trasportatore assicuri la conservazione del documento originale
                      ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al
                      produttore. Le copie del formulario devono essere conservate
                      per tre anni

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Novità: vidimazione digitale

Art 193 comma 5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma1, in alternativa
alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format
esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero
univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio,
da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano
propri sistemi gestionali perla compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità
telematica al fine di consentire l'apposizione del Codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il
produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario
compila to in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte
le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni

                 Sistema in funzione da poche settimane

I due sistemi cartaceo e digitale entrambi validi

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La vidimazione e la generazione del FIR vidimato avviene tramite apposito portale gestito da Ecocerved

                                 https://vivifir.ecocamere.it/

    Accedendo al portale web Vi.Vi.Fir; il sistema dopo avere generato il numero univoco del formulario
    consente all’utente di produrre un modello prefincato, in formato conforme al decreto del Ministro
    dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e contraddistinto dalla presenza di un QR Code. L’utente può
    stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel
    gestionale;

L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS,
SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare

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Precisazioni:
     • Non si sostituisce il cartaceo in quanto deve essere sempre stampato i duplice copia;
     • l'impresa potrà utilizzare alternativamente i formulari vidimati digitalmente e i formulari cartacei
       vidimati presso la Cam.Comm;
     • Il servizio non ha alcun costo.

           (FAQ sul sito e video dimostrativo)

Novità: è possibile verificare online se il codice corrisponde ad un e FIR emesso dal sistema Vi.Vi.FIR

                                   https://vivifir.ecocamere.it/pubblica/verifica

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Art 193, novità:
Comma 14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più
produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve
essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le
tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle
annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

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Comma 19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 82 ( imprese di pulizia), si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto
che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta
l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è
accompagnato dal documento di trasporto (Ddt) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei
materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

                                            LA DOCUMENTAZIONE SULLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI.
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Art. 188: responsabilità del produttore.

Il produttore rimane sempre il primo responsabile .
Le condizioni per cui la cessione del rifiuto ad un altro soggetto autorizzato lo libera dalle responsabilità sono le seguenti:
•   Conferimento servizio pubblico di raccolta;
•   conferimento a soggetti autorizzati alla gestione ( tra cui iscrizione albo nazionale gestori rifiuti) e ricezione della quarta copia del
    FIR controfirmata entro 3 mesi ( in caso di ritardo va fatta segnalazione alla Provincia)
•    NOVITA : E’ stata inserita una procedura per cui in caso di attività di ricondizionamento, raggruppamento o deposito preliminare
    D13,D14,D15 la responsabilità del produttore è esclusa se assieme al FIR lo stesso riceva dal titolare dell’impianto di smaltimento
    una ulteriore dichiarazione ai sensi DPR 445/2000 ( dai suddetti impianti D13,D14,D15) con l’indicazione delle quantità trattate e la
    tipologia di trattamento eseguito.

                      Già vigente e lo sarà fino all’entrata in vigore del Registro elettronico

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Art 258 sanzioni : Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

-I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto
o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
-Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria
facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di
amministratore.
- riduzione per caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti;
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti
sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.
Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura,
sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

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-Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla
 sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.

 -Se c’è stata una errata compilazione di FIR registro CS con informazioni incomplete o inesatte ma ricostruibili in maniera corretta e
 completa in altri atti ufficiali, si applica una sanzione ridotta.

 -Sono previste inoltre sanzioni per i soggetti deputati alla trasmissione e dei dati sulla gestione degli imballaggi ( ovvero i consorzi) e
 per le imprese che gestiscono, movimentano, trattano o smaltiscono rifiuti indicati nell’ art 189 c.3 che non adempiono all’obbligo
 annuale di trasmissione dati al Catasto Regionale .
  -E’ prevista inoltre una sanzione in caso di mancata iscrizione e versamento del contributo per il “registro elettronico nazionale per la
 tracciabilità dei rifiuti” (ma manca ancora il decreto attuativo sui costi ).
 -E’ stato sancito il principio per cui le sanzioni sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini delle tracciabilità e
 non frutto di mero errore formale .
 -In caso di errori seriali che inficiano sulla tracciabilità , la sanzione è triplicata.

…dietro un errore o omissione di compilazione di registri, potrebbero esserci altre criticità gestionali di rifiuti
legati a gestioni illecite e non conformi rispetto alla normative specifiche pertanto potrebbero applicarsi
anche altre sanzioni

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FIR, MUD e registri carico e scarico sono documenti ad oggi ancora cartacei che prima o poi saranno sostituiti da
sistemi digitali. Rivestono un ruolo fondamentale nella gestione dei rifiuti e la loro compilazione e tenuta deve
essere pienamente conforme alle normative e rispettare i principi generali sulla tracciabilità in quanto non sono dei
meri documenti amministrativi e la loro errata compilazione può comportare sanzioni pesanti.

L’avvio di un processo virtuoso di riciclo e recupero sancito nei principi di economia circolare passa
necessariamente attraverso il miglioramento della capacità di tracciare i flussi.

                                      Grazie per l’attenzione

                                     Dr. D’Aprile Arturo Fabio
                                            ARPA Puglia
                                        UOC Acqua e Suolo

                                     LA DOCUMENTAZIONE SULLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI.
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