MUTUI AGEVOLATI DIPENDENTI GRUPPO ISP - Guida ai Dipartimento ALTI STUDI Finanziari - Immobiliari

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MUTUI AGEVOLATI DIPENDENTI GRUPPO ISP - Guida ai Dipartimento ALTI STUDI Finanziari - Immobiliari
Guida ai
MUTUI AGEVOLATI
  DIPENDENTI
  GRUPPO ISP
     Dipartimento ALTI STUDI
       Finanziari - Immobiliari
            “DOMUS AUREA”
                   ed. settembre 2015
MUTUI AGEVOLATI DIPENDENTI GRUPPO ISP - Guida ai Dipartimento ALTI STUDI Finanziari - Immobiliari
INDICE
REGOLE COMUNI                                       Mutuo 2^ CASA
   Pag. 4    BENEFICIARI                              Pag. 31   FINALITA’
   Pag. 5    ESCLUSIONI                               Pag. 32   IMMOBILE
   Pag. 6    PLAFOND                                  Pag. 33   RESIDENZA-INTESTAZIONE Imm. e Mutuo
   Pag. 7    PLAFOND NUCLEO FAMILIARE                 Pag. 34   PERCENTUALE FINANZIABILE
   Pag. 8    VINCOLI – CASI PARTICOLARI               Pag. 35   OPZIONI
   Pag. 9    SPESE                                    Pag. 36   PREFINANZIAMENTO – ACCOLLO
                                                       Pag. 37   PERMUTA e ACQUISTO BOX
Mutuo 1^ CASA                                          Pag. 38   TASSO FISSO – LTV 80%
   Pag. 12   IMMOBILE                                 Pag. 40   TASSO VARIABILE – LTV =80% MAX 95%
   Pag. 14   PERCENTUALE FINANZIABILE
   Pag. 15   OPZIONI                               Mutuo 1^ CASA FIGLIO
   Pag. 16   PREFINANZIAMENTO – ACCOLLO               Pag. 43   FINALITA’
   Pag. 17   BOX DI PERTINENZA                        Pag. 44   IMMOBILE
   Pag. 18   SURROGA – PERMUTA                        Pag. 45   RESIDENZA-INTESTAZIONE Imm. e Mutuo
   Pag. 19   TASSO FISSO – LTV 80%                   Pag. 47   OPZIONI
   Pag. 21   TASSO VARIABILE – LTV =80%               Pag. 49   BOX DI PERTINENZA
Mutuo AMICO                                            Pag. 50   TASSO FISSO – LTV 80%
   Pag. 25   IMMOBILE                                 Pag. 52   TASSO VARIABILE – LTV =80%
   Pag. 27   PERCENTUALE FINANZIABILE
   Pag. 28   OPZIONI
   Pag. 29   TASSO FISSO                           SCHEDA DI SINTESI
MUTUI AGEVOLATI DIPENDENTI GRUPPO ISP - Guida ai Dipartimento ALTI STUDI Finanziari - Immobiliari
REGOLE COMUNI
MUTUI AGEVOLATI DIPENDENTI GRUPPO ISP - Guida ai Dipartimento ALTI STUDI Finanziari - Immobiliari
REGOLE COMUNI
                      BENEFICIARI
DECORRENZA NORMATIVA                1° settembre 2015
                                    Tutta la precedente normativa in materia è
                                    abrogata

BENEFICIARI                         Personale:
                                    IN SERVIZIO con contratto
                                      -     a tempo indeterminato
                                      -     apprendistato professionalizzante che
                                            abbia già superato il periodo di prova

                                    ADERENTE AL FONDO DI SOLIDARIETA’

                                    IN QUIESCENZA purché già destinatario delle
                                    precedenti normative riguardanti i mutui
                                    agevolati

Tutto il Personale (in servizio, aderente al Fondo di Solidarietà, in quiescenza) per
poter beneficiare delle agevolazione deve essere titolare di un conto corrente a
condizioni agevolate con accredito dello stipendio/assegno/pensione (tipo “A”)
acceso presso una delle banche della Divisione della Banca dei Territori.

                                Pag. 4
                                  Pag. 4
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REGOLE COMUNI
                      ESCLUSIONI
FINALITA’ ESCLUSE        FINANZIARIE e SPECULATIVE

                         RIPIANAMENTO            POSIZIONI        DEBITORIE
                         (compresi ulteriori mutui)

                         ACQUISTO IMMOBILI ALL’ESTERO

                         COMPRAVENDITE CON COMPONENTI DEL
                         NUCLEO FAMILIARE DEL DIPENDENTE CHE
                         PERMANGANO CONVIVENTI ANCHE DOPO IL
                         ROGITO NOTARILE.
                         A     tal     fine     si    considerano familiari del
                         dipendente/pensionato:
                         - coniuge (anche con diversa residenza qualora
                            la stessa derivi da separazione legale)
                         - convivente in famiglia di fatto
                         - figli conviventi
                         - tutti gli altri familiari conviventi

RESIDENZA                Luogo in cui sia ha la propria dimora abituale

                                                                              5
                       Pag. 5
REGOLE COMUNI
                 PLAFOND
PLAFOND MASSIMO     600.000 €uro
                    Il plafond può essere utilizzato sia in maniera
                    cumulativa, sia in maniera alternativa, fermi restando      i
                    massimali     previsti   per     le    singole     tipologie  di
                    mutuo.
                    Nel    caso    in   cui    l’importo   del   mutuo  richiesto
                    superasse     quello      massimo      concedibile per     la
                    tipologia scelta, oppure che eccedesse il plafond
                    massimo, l’intero importo del mutuo NON godrà delle
                    agevolazioni previste dalla normativa.
                    Sarà invece possibile chiedere, rispettando tutte le altre
                    condizioni (ad es.: rapporto rata/reddito complessivo), un
                    mutuo a condizioni agevolate fino alla concorrenza
                    dell’importo massimo concedibile per       tipologia   o   fino
                    all’esaurimento del plafond, mentre per la parte     eccedente
                    chiedere un ulteriore mutuo (con ulteriore iscrizione
                    ipotecaria) a condizioni ordinarie.
                    Esempio:    mutuo in richiesta            150.000 €uro
                                plafond utilizzato            500.000 €uro
                                plafond residuo               100.000 €uro
                                mutuo cond. Agevolate         100.000 €uro
                                mutuo cond. Ordinarie          50.000 €uro
                    Ogni concessione di mutuo e conseguente erogazione decurta
                    l’importo massimo concedibile per una cifra pari al mutuo
                    originariamente deliberato o utilizzato in caso di estinzione
                    anticipata con mezzi proprii.

                  Pag. 6
REGOLE COMUNI
    PLAFOND NUCLEO FAMILIARE
Nei casi in cui il nucleo familiare sia costituito da almeno due tra dipendenti in:
 SERVIZIO
 “ESODO”
 QUIESCENZA
le regole non mutano ed il
plafond massimo concedibile rimane fissato in 600.000 €uro.
Eventuali mutui concessi prima della costituzione del nuovo nucleo familiare con
altro dipendente (sia esso in servizio, in esodo o in quiescenza) dovranno essere
ricondotti:
 all’importo massimo concedibile per la tipologia di mutuo
 all’interno del plafond massimo concedibile (600.000 €uro)

Le agevolazioni del mutuo 1^ casa dipendente saranno mantenute solo sul mutuo
contratto per l’acquisto dell’immobile di effettiva residenza del nuovo nucleo
familiare (l’eventuale altro mutuo sarà conseguentemente regolato a condizioni
ordinarie).
MEMENTO
I mutui agevolati CONCESSI o RINEGOZIATI secondo la c.d. normativa “Nuovo
                                                                        Nuovo
Pacchetto”
Pacchetto intaccano il plafond massimo concedibile per tipologia di mutuo.

                                  Pag. 7
REGOLE COMUNI
    VINCOLI – CASI PARTICOLARI
VINCOLI                     ETA’
                            Alla scadenza del mutuo l’intestatario non deve                     aver
                            superato l’età anagrafica di 80 anni.
                            In caso di più intestatari del mutuo il conteggio                   sarà
                            effettuato sulla persona più anziana.
                            IPOTECA
                            L’ipoteca    sarà    sempre       iscritta   sull’immobile    oggetto
                            dell’operazione di acquisto / ristrutturazione / costruzione.
IMMOBILE DONATO             Nel caso in cui l’operazione di mutuo si riferisca all’acquisto di un
                            immobile pervenuto alla parte venditrice a seguito di
                            donazione,      sarà    necessario   acquisire      una      garanzia
                            fideiussoria     del   donante     oppure      sottoscrivere     una
                            specifica polizza assicurativa.
VOLTURA / ACCOLLO a terzi   Prima     di    procedere     alla     voltura/accollo,   è   necessario
                            revocare le condizioni agevolate (post accollo            il mutuo sarà
                            regolato alle condizione previste in caso di revoca).
DECADENZA BENEFICI          Le condizioni agevolate decadono in caso di risoluzione del rapporto
                            di lavoro del dipendente senza il diritto al trattamento pensionistico
                            (diretto o di reversibilità) o all’assegno corrisposto a
                            seguito di adesione al Fondo di Solidarietà.
                            In questi casi, a decorrere dalla data di decadenza del beneficio,
                            saranno applicate le condizioni previste nel contratto di mutuo
                            sottoscritto.

                                   Pag. 8
REGOLE COMUNI
                         SPESE
TIPOLOGIA SPESE
 ISTRUTTORIA                                       Esente
 PERIZIA                                           Esente (se effettuata da perito interno)
 INCASSO RATE                                      Esente
 INVIO “SCADENZA RATA”                             Gratuito
 INVIO QUIETANZA RATA                              Gratuito
 INVIO COMUNICAZIONI “di legge”                    Gratuito
 ESTINZIONE PARZIALE                               Esente
 ESTINZIONE TOTALE                                 Esente

                                             RATE
                            Le rate sono addebitate mensilmente
                   nel conto corrente di accredito dello stipendio/pensione
   (per i Mutui 1^ Casa FIGLIO: in un qualsiasi c/c cointestato al dipendente/pensionato)

                                    Pag. 9
MUTUO 1^ CASA
Mutuo 1^ CASA
               FINALITA’

FINALITA’     ACQUISTO
                                                dell’immobile destinato ad
                                                         abitazione
              COSTRUZIONE                          primaria e continuativa
                                               del dipendente / pensionato e
              RISTRUTTURAZIONE                    del suo nucleo familiare

ATTENZIONE    L’atto di compravendita non deve esser stipulato da più di 6 (sei) mesi
              dalla data di inserimento in procedura della proposta di
              delibera e a condizione che l’acquisto dell’immobile non sia avvenuto
              mediante la sottoscrizione di un altro mutuo.
              Il dipendente ha la facoltà di chiedere un mutuo 1^ casa anche per
              l’acquisto di una nuova abitazione di residenza conseguente ad un
              provvedimento di separazione e/o divorzio con il quale la precedente
              abitazione sia stata assegnata all’ex coniuge.
              Il dipendente potrà altresì chiedere un mutuo 1^ casa per
              acquistare la quota di proprietà dell’immobile dell’ex coniuge con
              conguaglio del prezzo in denaro (e a condizione che tutto ciò sia
              previsto nell’atto di omologa della separazione). In tale evenienza
              sarà possibile erogare un nuovo finanziamento agevolato con
              estinzione contestuale del mutuo in essere.

                   Pag. 11
Mutuo 1^ CASA
                        IMMOBILE
CARATTERISTICHE        L’immobile deve avere le seguenti caratteristiche:
                       essere posseduto a titolo di PIENA PROPRIETA’
                                                              PROPRIETA (non deve essere
                       quindi gravato da nuda proprietà
                                                  proprietà, usufrutto,
                                                             usufrutto diritto di abitazione ed
                       altre forme similari)
                       destinato a civile abitazione
                       utilizzabile immediatamente
                       libero da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli o privilegi
                       non locato o non ceduto a parenti o a terzi neppure temporaneamente
                       dopo l’erogazione del mutuo

UBICAZIONE IMMOBILE    Stesso comune ove è situata la sede di lavoro, oppure
                       Comune diverso da quello in cui è sita la sede di lavoro, a
                       condizione che sussista almeno uno dei sotto indicati requisiti:
                       1) raggiungibile ogni giorno dal posto di lavoro con mezzi
                       pubblici    e/o     privati con    spostamenti non particolarmente
                       disagevoli, ed in ogni caso che sia adibito ad abitazione continuativa
                       dell’interessato E del suo nucleo familiare;
                       2) sito nel comune di nascita del dipendente o di stabile
                       residenza anche prima di essere assunto, oppure nella località di
                       origine del dipendente o del coniuge (per località di origine si intende il
                       comune di residenza del nucleo familiare di origine ed i comuni
                       limitrofi);
                       3) sito in zona presso la quale il dipendente ha già
                       ricevuto la conferma di un suo prossimo trasferimento da parte del
                       proprio ufficio del Personale.

                             Pag. 12
Mutuo 1^ CASA
           RESIDENZA
 INTESTAZIONE IMMOBILE e MUTUO
RESIDENZA               Il dipendente/pensionato deve trasferire la propria residenza, e quella
                        dei    proprii   famigliari  conviventi    risultanti   dallo   stato di
                        famiglia, nell’immobile oggetto del mutuo entro 6 (sei) mesi dalla data
                        di erogazione del finanziamento.

                                                     ATTENZIONE
                                            Nel caso in cui la residenza
                                      non fosse trasferita nei termini previsti
                                 il mutuo perderà le condizioni di tasso agevolato

INTESTAZIONE IMMOBILE   L’immobile oggetto del mutuo deve essere intestato:
                        - interamente al dipendente, oppure
                        - in misura non inferiore al 50%, se la parte rimanente è
                        intestata al coniuge non separato legalmente o al convivente in
                        famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica.
INTESTAZIONE MUTUO      Il mutuo deve essere intestato al dipendente/pensionato ed
                        eventualmente al coniuge non legalmente separato od al
                        convivente in famiglia di fatto desumibile da idonea certificazione
                        anagrafica.
                        Nel caso in cui l’immobile sia intestato ad entrambi i
                        coniugi in regime di separazione dei beni, o ad entrambi i conviventi
                        in famiglia di fatto, è possibile chiedere che il mutuo sia intestato al solo
                        dipendente/pensionato purché l’altro cointestatario intervenga all’atto
                        del rogito notarile in qualità di terzo datore di ipoteca per la quota di sua
                        proprietà.

                              Pag. 13
Mutuo 1^ CASA
       PERCENTUALE FINANZIABILE
La percentuale massima che è possibile finanziare mediante il ricorso al mutuo 1^ casa dipende dal rapporto
esistente tra il MUTUO e il VALORE DELL’IMMOBILE (comunemente noto con la sigla LTV - Loan To Value).

                                                   ACQUISTO 1^ CASA
                                       E’ possibile finanziare fino al 100% del minore tra
  Valore della perizia                                  e                Prezzo d’acquisto dell’immobile risultante da
  effettuata dal perito incaricato dalla Banca                           - preliminare di vendita (compromesso)
                                                                         - proposta d’acquisto accettata dal venditore
                                                                         - rogito notarile di compravendita

                                    ACQUISTO 1^ CASA più
                                                     più RISTRUTTURAZIONE
     E’ possibile finanziare fino all’80% del costo complessivo sostenuto (acquisto e ristrutturazione) così suddiviso:

  RISTRUTTURAZIONE                                                     ACQUISTO
  fino all’80% dei costi certificati dal perito                        fino all’80% del costo risultante da
                                                                       - preliminare di vendita (compromesso)
                                                                       - proposta d’acquisto accettata dal venditore
                                                                       - rogito notarile di compravendita
  Erogazione                                                           Erogazione
  A Stato Avanzamento Lavori (SAL) certificato dal perito              Ad avvenuto consolidamento dell’ipoteca
  ed escludendo l’IVA

                                        COSTRUZIONE o RISTRUTTURAZIONE
                       E’ possibile finanziare fino all’80% dei costi di costruzione o di ristrutturazione
                                            certificati dal perito ed escludendo l’IVA

                                                  Pag. 14
Mutuo 1^ CASA
                             OPZIONI
SOSPENSIONE RATE                   Per i mutui in regola con il piano d’ammortamento e purché siano
                                   state pagate almeno 24 rate, il dipendente/pensionato potrà chiedere
                                   la sospensione del pagamento di un numero massimo di 6 rate
                                   mensili consecutive; in questo caso la naturale durata del mutuo sarà
                                   allungata per un periodo di mesi pari al numero delle rate sospese.
                                   La sospensione può essere reiterata per un numero massimo di 3
                                   volte, a condizione che tra una sospensione e l’altra siano pagate
                                   regolarmente almeno 6 rate (non c’è bisogno di intervento notarile e
                                   la sospensione viene attivata direttamente dalla filiale).
                                   Nei periodi di sospensione maturano gli interessi.
ALLUNGAMENTO DURATA MUTUO Solo per i mutui a tasso VARIABILE, dopo il pagamento di
                          almeno 24 rate ed in assenza di arretrati, il dipendente/pensionato
                          potrà chiedere UNA SOLA VOLTA nell’arco di vita del mutuo di
                          PROLUNGARE fino ad ULTERIORI 10 anni la durata del mutuo.
                          La durata massima, comprensiva dell’allungamento, non potrà in
                          ogni caso superare i 40 anni (41 e 6 mesi qualora si esercitassero
                          tutte le sospensioni sopra descritte).
                          L’età dell’intestatario del mutuo (o della persona più anziana in caso
                          di cointestazione) dopo l’allungamento non potrà essere superiore
                          agli 80 anni (81 anni e 6 mesi qualora si dovessero esercitare tutte le
                          sospensioni).
                          sospensioni
RIDUZIONE DURATA MUTUO             Con le stesse regole previste per l’allungamento
                                                                       allungamento (vedi sopra) sempre
                                   per i soli mutui a tasso VARIABILE è possbile chiedere la riduzione
                                   della durata del mutuo. In questo caso però bisognerà acquisire la
                                   preventiva autorizzazione dell’Ufficio DC.CC. Concessione
                                   Dipendenti.

                                      Pag. 15
Mutuo 1^ CASA
PREFINANZIAMENTO e ACCOLLO
PREFINANZIAMENTO         Per le finalità relative a:
                         ACQUISTO CASA IN COSTRUZIONE DA IMPRESA con pagamenti
                         dilazionati ed in presenza della garanzia fidejussoria dell’impresa
                         costruttrice (come previsto dalla legge);
                         ACQUISTO CASA IN COSTRUZIONE DA COOPERATIVA con
                         pagamenti dilazionati / pagamento saldo alla consegna dell’immobile
                         (che non sempre coincide con la data del rogito) ed in presenza della
                         garanzia fidejussoria della Cooperativa (come previsto dalla legge);
                         ACQUISTO CASA DA ASTA GIUDIZIALE con pagamento entro 60
                         giorni dall’assegnazione e solo in assenza di una convenzione tra il
                         Tribunale e la Banca con LTV non superiore all’80% del prezzo di
                         aggiudicazione;
                         ad avvenuta delibera del mutuo, potrà essere concesso un
                         prefinanziamento mediante un’apertura di credito fiduciaria in conto
                         corrente.
                         TASSO Gli interessi applicati al prefinanziamento sono pari a quello
                         del  mutuo     deliberato,     senza     alcuna    commissione     di
                         massimo scoperto.

ACCOLLO MUTUO DI TERZI   Il dipendente/pensionato può chiedere l’accollo solamente di una
                         quota del mutuo
                         - contratto dall’impresa costruttrice con una società del Gruppo ISP e
                         - con LTV non superiore all’80%.
                         In questo caso bisogna acquisire la preventiva autorizzazione
                         dell’Ufficio DC-CC Concessioni Dipendenti.

                            Pag. 16
Mutuo 1^ CASA
                    BOX DI PERTINENZA
L’acquisto di box auto può essere finanziato ricorrendo al mutuo 1^ casa dipendente (con tutte le
regole previste per questa tipologia di finanziamento), purché questi risulti al momento del rogito
notarile pertinenza dell’immobile di proprietà del dipendente/pensionato. Il mutuo può essere chiesto
anche in data successiva all’acquisto dell’immobile di residenza del dipendente/pensionato.

Il mutuo 1^ casa dipendente, finalizzato all’acquisto del box di pertinenza:
 può essere chiesto anche se l’acquisto del box avviene in data successiva all’originario acquisto
   dell’immobile di residenza (es.: acquisto immobile di residenza 15 gennaio 2013, acquisto box di
   pertinenza 12 marzo 2015);
 non può essere chiesto in data successiva all’acquisto del box (es.: acquisto box di pertinenza
   12 marzo 2015, richiesta mutuo 15 marzo 2015);
 non può essere concesso per acquisti di box non di pertinenza dell’abitazione di residenza;
 non può essere concesso per l’acquisto di ulteriori box oltre al 1°.

ATTENZIONE
Per quanto riguarda l’acquisto di
 BOX NON DI PERTINENZA DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA
 BOX ULTERIORI AL PRIMO
Il dipendente / pensionato potrà chiedere la concessione di un Mutuo 2^ casa (con ipoteca da
iscrivere sul box oggetto del contratto di mutuo – cfr. pag. 37).

                                        Pag. 17
Mutuo 1^ CASA
          SURROGA e PERMUTA
SURROGA        La surroga è subordinata all’adesione al c.d. “Nuovo Pacchetto”
               ed é prevista esclusivamente per i mutui
               - in essere presso banche non appartenenti al Gruppo
                   Intesa Sanpaolo
               - finalizzati all’acquisto, ristrutturazione, costruzione
                   dell’abitazione di residenza del dipendente e del suo nucleo
                   familiare
               - con LTV non superiore all’80%
               Per quanto riguarda l’intestazione del mutuo oggetto della
               surroga, nonché dell’immobile, si applicano i requisiti previsti
               per il mutuo 1^ casa dipendente.
                                     dipendente
               TASSO Gli interessi (fissi o variabili) applicati alle surroghe
               saranno pubblicati mensilmente nell’intranet aziendale
               (Persona> Condizioni agevolate> Tassi sui finanziamenti
               agevolati> Allegati> Tassi surroga).
               SPESE Non sono previste spese di istruttoria, né spese notarili.

PERMUTA        E’ possibile finanziare fino al 100% della differenza tra
               = costo d’acquisto e
               = valore dell’immobile oggetto della permuta.
               Non è possibile finanziare importi maggiori contro
               estinzione di mutui già in essere sugli immobili oggetti
               della permuta.

                  Pag. 18
Mutuo 1^ CASA
      TASSO FISSO – LTV
Mutuo 1^ CASA
         TASSO FISSO – LTV >80%
IMPORTO €uro              300.000 massimo
DURATA ANNI               15 – 20 – 25 – 30

 TASSO           fino a € 200.000                 IRS -0,75 p.p.

                 da     € 200.001
                 a      € 300.000                 IRS -0,25 p.p.

TASSO MINIMO              il più elevato tra: 0,05% e MRO-BCE
RAPPORTO RATA/REDDITO     35% massimo

RILEVAZIONE PARAMETRO     €uroIRS della stessa durata del mutuo, rilevato il
                          penultimo    giorno     lavorativo  del     mese
                          antecedente alla data di stipula

                          Pag. 20
Mutuo 1^ CASA
  TASSO VARIABILE – LTV
Mutuo 1^ CASA
   TASSO VARIABILE – LTV >80%
IMPORTO €uro              300.000 massimo
DURATA ANNI               15 – 20 – 25 – 30

 TASSO           fino a € 200.000                75%MRO-BCE +0,25 p.p.

                 da     € 200.001
                 a      € 300.000                MRO-BCE +0,35 p.p.

TASSO MINIMO              non previsto
RAPPORTO RATA/REDDITO     35% massimo

RILEVAZIONE PARAMETRO     MRO-BCE rilevato il penultimo giorno lavorativo
                          del mese antecedente alla data di stipula

                          Pag. 22
MUTUO AMICO
Mutuo AMICO
                         FINALITA’

                                                     dell’immobile destinato ad
                                                              abitazione
                                                      primaria e continuativa
FINALITA’             ACQUISTO                             del dipendente e
                                                        del nucleo familiare
                                                         che sarà costituito

ATTENZIONE

   Al momento del rogito il dipendente non deve essere proprietario di un altro
    bene immobile sito in Italia

   Il Reddito Annuo Lordo (RAL) del nucleo familiare che sarà costituito (e di
    cui l’immobile in acquisizione diverrà residenza) non dovrà superare i
    35.000 €uro.

                               Pag. 24
Mutuo AMICO
                       IMMOBILE
CARATTERISTICHE        L’immobile deve avere le seguenti caratteristiche
                       essere posseduto a titolo di PIENA PROPRIETA’ PROPRIETA (non deve
                       essere quindi gravato da nuda proprietàproprietà, usufrutto,
                                                                          usufrutto diritto di
                       abitazione ed altre forme similari).
                       avere un valore di perizia non superiore a 250.000 €uro
                       destinato a civile abitazione
                       utilizzabile immediatamente
                       libero da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli o privilegi
                       non locato o non ceduto a parenti o a terzi neppure temporaneamente
                       dopo l’erogazione del mutuo
UBICAZIONE IMMOBILE    Stesso comune ove è situata la sede di lavoro, oppure
                       Comune diverso da quello in cui è sita la sede di lavoro, a
                       condizione che sussista almeno uno dei sotto indicati requisiti:
                       1) raggiungibile ogni giorno dal posto di lavoro con mezzi
                       pubblici    e/o     privati con    spostamenti non particolarmente
                       disagevoli, ed in ogni caso che sia adibito ad abitazione continuativa
                       dell’interessato E del suo nucleo familiare;
                       2) sito nel comune di nascita del dipendente o di stabile
                       residenza anche prima di essere assunto, oppure nella località di
                       origine del dipendente o del coniuge (per località di origine si intende il
                       comune di residenza del nucleo       familiare di origine ed i comuni
                       limitrofi);
                       3) sito in zona presso la quale il dipendente ha già
                       ricevuto la conferma di un prossimo suo trasferimento da parte del
                       proprio ufficio del personale.

                             Pag. 25
Mutuo AMICO
           RESIDENZA
 INTESTAZIONE IMMOBILE e MUTUO
RESIDENZA               Il dipendente deve trasferire la propria residenza, e quella dei proprii
                        famigliari conviventi risultanti dallo stato di famiglia, nell’immobile
                        oggetto del mutuo entro 6 (sei) mesi dalla data di erogazione del
                        finanziamento.

                                                     ATTENZIONE
                                            Nel caso in cui la residenza
                                      non fosse trasferita nei termini previsti
                                 il mutuo perderà le condizioni di tasso agevolato

INTESTAZIONE IMMOBILE   L’immobile oggetto del mutuo deve essere intestato:
                        - interamente al dipendente, oppure
                        - in misura non inferiore al 50%, se la parte rimanente è
                        intestata al coniuge non separato legalmente o al convivente in
                        famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica.

INTESTAZIONE MUTUO      Il mutuo deve essere intestato al dipendente ed eventualmente      al
                        coniuge non legalmente separato od al convivente in famiglia di fatto
                        desumibile da idonea certificazione anagrafica.
                        Nel caso in cui l’immobile sia intestato ad entrambi i
                        coniugi in regime di separazione dei beni, o ad entrambi i conviventi
                        in famiglia di fatto, è possibile chiedere che il mutuo sia intestato al solo
                        dipendente purché l’altro cointestatario intervenga all’atto del rogito
                        notarile in qualità di terzo datore di ipoteca per la quota di sua
                        proprietà.

                              Pag. 26
Mutuo AMICO
  PERCENTUALE FINANZIABILE

                                ACQUISTO 1^ CASA
                     E’ possibile finanziare fino al 100%
                                 del minore tra

         Valore della perizia                    Prezzo d’acquisto dell’immobile
effettuata dal perito incaricato dalla Banca                   risultante da
                                                - Preliminare di vendita (compromesso)
                                                - Proposta acquisto accettata dal venditore
                                                - Rogito notarile di compravendita

                                      Pag. 27
Mutuo AMICO
                               OPZIONI
SOSPENSIONE RATE                   Per i mutui in regola con il piano d’ammortamento e purché siano
                                   state pagate almeno 12 rate, il dipendente potrà chiedere la
                                   sospensione del pagamento di un numero massimo di 6 rate
                                   mensili consecutive; in questo caso la naturale durata del mutuo sarà
                                   allungata per un periodo di mesi pari al numero delle rate sospese.
                                   La sospensione può essere reiterata per un numero massimo di
                                   3 volte, a condizione che tra una sospensione e l’altra siano pagate
                                   regolarmente almeno 3 rate (non c’è bisogno di intervento notarile e
                                   la sospensione viene attivata direttamente dalla filiale).
                                   Nei periodi di sospensione non maturano interessi.

ALLUNGAMENTO DURATA MUTUO Dopo il pagamento di almeno 12 rate ed in assenza di arretrati, il
                          dipendente potrà chiedere UNA SOLA VOLTA nell’arco di vita del
                          mutuo di PROLUNGARE fino ad ULTERIORI 5 anni la durata del
                          mutuo stesso.
                          La durata massima, comprensiva dell’allungamento, non potrà in
                          ogni caso superare i 40 anni (41 e 6 mesi qualora si esercitassero
                          tutte le sospensioni sopra descritte).
                          L’età dell’intestatario del mutuo (o della persona più anziana in caso
                          di cointestazione) dopo l’allungamento non potrà essere superiore
                          agli 80 anni (81 anni e 6 mesi qualora si dovessero esercitare tutte le
                          sospensioni).
                          sospensioni

RIDUZIONE DURATA MUTUO             Con le stesse regole previste per l’allungamento
                                                                           allungamento (vedi sopra) è
                                   possbile chiedere la riduzione della durata del mutuo. In questo caso
                                   però bisognerà acquisire la preventiva autorizzazione dell’Ufficio
                                   DC.CC Concessione Dipendenti.

                                      Pag. 28
Mutuo AMICO
         1^ CASA - TASSO FISSO
IMPORTO €uro            200.000 massimo
DURATA ANNI             20 – 25 – 30 – 35 – 40

 TASSO    LTV 80%      fino a € 200.000         75%MRO-BCE +0,25 p.p.

TASSO MINIMO            0,01%
RAPPORTO RATA/REDDITO   40% massimo (reddito netto mensile)

RILEVAZIONE IRS         MRO-BCE rilevato il penultimo giorno lavorativo
                        del mese antecedente alla data di stipula

                        Pag. 29
MUTUO 2^ CASA
Mutuo 2^ CASA
               FINALITA’

FINALITA’    ACQUISTO                       dell’immobile destinato ad
                                                     abitazione
                                               saltuaria ed esclusiva
             COSTRUZIONE
                                           del dipendente / pensionato e
                                              del suo nucleo familiare
             RISTRUTTURAZIONE

ATTENZIONE   Al momento del rogito il dipendente/pensionato non deve
             risultare proprietario di altro immobile sito nelle stessa
             località di villeggiatura o nei locali limitrofi.

             E’ inoltre esclusa la possibilità di utilizzare il mutuo
             agevolato 2^ casa per acquistare un immobile sito nella
             stessa piazza di residenza od in piazze limitrofe (cfr pag.
             successiva “Ubicazione immobile”).

                      Pag. 31
Mutuo 2^ CASA
                        IMMOBILE
CARATTERISTICHE        L’immobile deve avere le seguenti caratteristiche:
                       essere posseduto a titolo di PIENA PROPRIETA’
                                                                PROPRIETA (non deve
                       essere quindi gravato da nuda proprietà
                                                           proprietà, usufrutto,
                                                                      usufrutto diritto di
                       abitazione ed altre forme similari)
                       destinato a civile abitazione
                       utilizzabile immediatamente
                       libero    da   ipoteche,        trascrizioni   pregiudizievoli   o
                       privilegi
                       non locato o non ceduto a parenti o a terzi neppure
                       temporaneamente dopo l’erogazione del mutuo

UBICAZIONE IMMOBILE    Poiché si tratta di immobile destinato ad abitazione
                       saltuaria, di norma dovrà trovarsi in una località di
                       villeggiatura.
                       ATTENZIONE
                       E’ esclusa la possibilità di ottenere mutui agevolati per
                       l’acquisto di immobili situati sulla stessa piazza di
                       residenza o su piazze limitrofe.

                            Pag. 32
Mutuo 2^ CASA
          RESIDENZA
INTESTAZIONE IMMOBILE e MUTUO
INTESTAZIONE IMMOBILE   L’immobile deve essere interamente intestato al
                        dipendente,      oppure in misura non inferiore al 50%
                        se la parte rimanente è       intestata al coniuge non
                        separato legalmente o al convivente in famiglia di fatto
                        risultante da idonea certificazione      anagrafica.

INTESTAZIONE MUTUO      Il mutuo deve essere intestato:
                        - interamente al dipendente/pensionato
                        - in misura non inferiore al 50%, se la parte rimanente è
                          intestata al coniuge non legalmente separato od al
                          convivente in famiglia di fatto desumibile da idonea
                          certificazione anagrafica.

                        Nel caso in cui l’immobile sia intestato ad entrambi i
                        coniugi in regime di separazione dei beni, o ad
                        entrambi i conviventi in famiglia di fatto, è possibile
                        chiedere che il mutuo sia intestato al solo
                        dipendente/pensionato purché l’altro cointestatario
                        dell’immobile intervenga all’atto del rogito notarile in
                        qualità di terzo datore di ipoteca per la quota di sua
                        proprietà.

                          Pag. 33
Mutuo 2^ CASA
      PERCENTUALE FINANZIABILE
La percentuale massima che è possibile finanziare mediante il ricorso al mutuo 2^ casa dipende dal rapporto
esistente tra il MUTUO e il VALORE DELL’IMMOBILE (comunemente noto con la sigla LTV - Loan To Value).

                                                 ACQUISTO 2^ CASA
                                       E’ possibile finanziare fino al 95% del minore tra
  Valore della perizia                                 e                Prezzo d’acquisto dell’immobile risultante da
  effettuata dal perito incaricato dalla Banca                          - preliminare di vendita (compromesso)
                                                                        - proposta d’acquisto accettata dal venditore
                                                                        - rogito notarile di compravendita

                                 ACQUISTO 2^ CASA più
                                                  più RISTRUTTURAZIONE
     E’ possibile finanziare fino all’80% del costo complessivo sostenuto (acquisto e ristrutturazione) così suddiviso

  RISTRUTTURAZIONE                                                   ACQUISTO
  fino all’80% del computo metrico IVA esclusa                       fino all’80% del costo risultante da
  (previa verifica della congruità dei costi)                        - preliminare di vendita (compromesso)
                                                                     - proposta d’acquisto accettata dal venditore
                                                                     - rogito notarile di compravendita
  Erogazione                                                         Erogazione
  A Stato Avanzamento Lavori (SAL) certificato dal perito            Ad avvenuto consolidamento dell’ipoteca

                                      COSTRUZIONE o RISTRUTTURAZIONE
                     E’ possibile finanziare fino all’80% dei costi di costruzione o di ristrutturazione
                                          certificati dal perito ed escludendo l’IVA

                                                Pag. 34
Mutuo 2^ CASA
                             OPZIONI
SOSPENSIONE RATE                   Per i mutui in regola con il piano d’ammortamento e purché siano
                                   state pagate almeno 24 rate, il dipendente/pensionato potrà chiedere
                                   la sospensione del pagamento di un numero massimo di 6 rate
                                   mensili consecutive; in questo caso la naturale durata del mutuo sarà
                                   allungata per un periodo di mesi pari al numero delle rate sospese.
                                   La sospensione può essere reiterata per un numero massimo di 3
                                   volte, a condizione che tra una sospensione e l’altra siano pagate
                                   regolarmente almeno 6 rate (non c’è bisogno di intervento notarile e
                                   la sospensione viene attivata direttamente dalla filiale).
                                   Nei periodi di sospensione maturano gli interessi.
ALLUNGAMENTO DURATA MUTUO Solo per i mutui a tasso VARIABILE, dopo il pagamento di
                          almeno 24 rate ed in assenza di arretrati, il dipendente/pensionato
                          potrà chiedere UNA SOLA VOLTA nell’arco di vita del mutuo di
                          PROLUNGARE fino ad ULTERIORI 10 anni la durata del mutuo.
                          La durata massima, comprensiva dell’allungamento, non potrà in
                          ogni caso superare i 40 anni (41 e 6 mesi qualora si esercitassero
                          tutte le sospensioni sopra descritte).
                          L’età dell’intestatario del mutuo (o della persona più anziana in caso
                          di cointestazione) dopo l’allungamento non potrà essere superiore
                          agli 80 anni (81 anni e 6 mesi qualora si dovessero esercitare tutte le
                          sospensioni).
                          sospensioni
RIDUZIONE DURATA MUTUO             Con le stesse regole previste per l’allungamento
                                                                       allungamento (vedi sopra) per i
                                   soli mutui a tasso VARIABILE è possbile chiedere la riduzione della
                                   durata del mutuo. In questo caso però bisognerà acquisire la
                                   preventiva autorizzazione dell’Ufficio DC.CC Concessione
                                   Dipendenti.

                                      Pag. 35
Mutuo 2^ CASA
PREFINANZIAMENTO e ACCOLLO

PREFINANZIAMENTO         Per le finalità relative a:
                         ACQUISTO CASA IN COSTRUZIONE DA IMPRESA con pagamenti
                         dilazionati ed in presenza della garanzia fidejussoria dell’impresa
                         costruttrice (come previsto dalla legge);
                         ACQUISTO CASA IN COSTRUZIONE DA COOPERATIVA con
                         pagamenti dilazionati / pagamento saldo alla consegna dell’immobile
                         (che non sempre coincide con la data del rogito) ed in presenza della
                         garanzia fidejussoria della Cooperativa (come previsto dalla legge);
                         ACQUISTO CASA DA ASTA GIUDIZIALE con pagamento entro 60
                         giorni dall’assegnazione e solo in assenza di una convenzione tra il
                         Tribunale e la Banca;
                         ad avvenuta delibera del mutuo, potrà essere concesso un
                         prefinanziamento mediante un’apertura di credito fiduciaria in conto
                         corrente.
                         TASSO Gli interessi applicati al prefinanziamento sono pari a quello
                         del    mutuo       deliberato,  senza     alcuna   commissione       di
                         massimo scoperto.

ACCOLLO MUTUO DI TERZI   Il dipendente/pensionato può chiedere l’accollo solamente di una
                         quota del mutuo contratto dall’impresa costruttrice con una società
                         del Gruppo ISP.
                         In questo caso bisogna acquisire la preventiva autorizzazione
                         dell’Ufficio DC-CC Concessioni Dipendenti.

                            Pag. 36
Mutuo 2^ CASA
      PERMUTA e ACQUISTO BOX
PERMUTA        E’ possibile finanziare fino al 100% della     differenza tra:
               = costo d’acquisto e
               = valore dell’immobile oggetto della           permuta.
               ATTENZIONE
               Non è possibile finanziare importi maggiori contro
               estinzione di mutui già in essere sugli immobili oggetti
               della permuta.

ACQUISTO BOX   L’acquisto di box auto non di pertinenza, nonché l’acquisto di
               ulteriori box auto ulteriori al primo, può essere finanziato
               ricorrendo al mutuo 2^ CASA.
                                      CASA
               L’ipoteca dovrà     essere    iscritta   sul   bene   oggetto    del
               finanziamento.
               Il mutuo 2^ casa finalizzato all’acquisto dei box:
               -   può essere chiesto solo all’atto della compravendita del
                   box stesso
               -   non può essere chiesto in data successiva all’acquisto del
                   box

                   Pag. 37
Mutuo 2^ CASA
       TASSO FISSO – LTV
Mutuo 2^ CASA
 TASSO FISSO–LTV >80% MAX 95%
IMPORTO €uro               300.000 massimo
DURATA ANNI                15 – 20 – 25 – 30

 TASSO            fino a € 300.000                 IRS +0,50 p.p.

TASSO MINIMO               il più elevato tra: 0,05% e MRO-BCE
RAPPORTO RATA/REDDITO      35% massimo

RILEVAZIONE IRS            €uroIRS della stessa durata del mutuo, rilevato il
                           penultimo    giorno     lavorativo  del     mese
                           antecedente alla data di stipula

                           Pag. 39
Mutuo 2^ CASA
  TASSO VARIABILE – LTV
Mutuo 2^ CASA
 TASSO VARIABILE – LTV >80% MAX 95%

IMPORTO €uro               300.000 massimo
DURATA ANNI                15 – 20 – 25 – 30

 TASSO            fino a € 300.000               MRO-BCE +0,90 p.p.

TASSO MINIMO               non previsto
RAPPORTO RATA/REDDITO      35% massimo

RILEVAZIONE IRS            MRO-BCE rilevato il penultimo giorno lavorativo
                           del mese antecedente alla data di stipula

                           Pag. 41
MUTUO 1^ Casa FIGLIO
Mutuo 1^ Casa FIGLIO
                  FINALITA’
FINALITA’     ACQUISTO                                  dell’immobile destinato ad
                                                       abitazione continuativa dei
                                                          FIGLI MAGGIORENNI
                                                       del dipendente / pensionato
                                                   (anche nel caso in cui non convivano
              COSTRUZIONE                                   con quest’ultimo)
                                                               Dopo il rogito
                                                       Il dipendente / pensionato
                                                    non potrà più figurare nello stato
              RISTRUTTURAZIONE                               famiglia del figlio

ATTENZIONE    Il mutuo 1^ Casa FIGLIO può essere concesso anche nel caso in cui l’atto
              di compravendita sia stato stipulato da non più di 6 (sei) mesi dalla data
              di inserimento in procedura della proposta di delibera e a condizione che
              l’acquisto dell’immobile non sia avvenuto mediante la sottoscrizione di un altro
              mutuo.
              Non è possibile utilizzare questa tipologia di mutuo qualora il
              dipendente/pensionato, il coniuge od il convivente di fatto siano i proprietari
              dell’immobile oggetto del finanziamento.

                               Pag. 43
Mutuo 1^ Casa FIGLIO
                  IMMOBILE
CARATTERISTICHE       L’immobile deve avere le seguenti caratteristiche:
                      essere posseduto a titolo di PIENA PROPRIETA’
                                                                PROPRIETA (non deve
                      essere quindi gravato da nuda proprietà
                                                           proprietà, usufrutto,
                                                                      usufrutto diritto di
                      abitazione ed altre forme similari);
                      non deve essere di proprietà del dipendente/pensionato
                      non deve essere di proprietà del coniuge o del convivente di
                      fatto del figlio
                      al momento del rogito il figlio non deve essere intestatario di un
                      altro immobile sito in Italia, tranne il caso in cui ciò non derivi
                      da successione e le quote di sua proprietà siano inferiori al
                      50%
                      destinato a civile abitazione
                      utilizzabile immediatamente
                      libero da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli o privilegi
                      non locato o non ceduto a parenti o a terzi neppure
                      temporaneamente dopo l’erogazione del mutuo

UBICAZIONE IMMOBILE   Stesso comune di nascita o di stabile residenza del figlio, oppure
                      Immobile raggiungibile quotidianamente dal posto di lavoro o di
                      studio con mezzi pubblici e/o privati, che non comportino
                      spostamenti particolarmente disagevoli ed in ogni caso che sia
                      adibito ad abitazione continuativa del figlio E del suo nucleo
                      familiare;

                           Pag. 44
Mutuo 1^ Casa FIGLIO
           RESIDENZA
 INTESTAZIONE IMMOBILE e MUTUO
RESIDENZA                 Il FIGLIO del dipendente/pensionato, entro 6 (sei) mesi dalla data di
                          erogazione del finanziamento, deve trasferire la propria
                          residenza (e quella dei proprii famigliari conviventi risultanti dallo stato
                          in famiglia che utilizzeranno in via continuativa l’abitazione)
                          nell’immobile oggetto del mutuo.

                                                      ATTENZIONE
                                              Nel caso in cui la residenza
                                        non fosse trasferita nei termini previsti
                                   il mutuo perderà le condizioni di tasso agevolato

INTESTAZIONE IMMOBILE     L’immobile deve essere interamente intestato ad un solo FIGLIO del
                          dipendente, oppure in misura non inferiore al 50% se la parte
                          rimanente è intestata:
                          - al coniuge non separato legalmente o al convivente in famiglia di
                          fatto risultante da idonea certificazione anagrafica
                          - al futuro coniuge o convivente in famiglia di fatto, a condizione che
                          entro 6 mesi dalla data di erogazione del mutuo sia certificato il
                          matrimonio o la convivenza
                          Non è possibile intestare l’immobile da acquistare a due o più figli
                          del dipendente

INTESTAZIONE MUTUO        Il mutuo deve essere intestato al dipendente/pensionato e al
                          FIGLIO. E’ possibile aggiungere anche il futuro coniuge o convivente in
                          famiglia di fatto purché il matrimonio o la convivenza siano certificati
                          entro 6 mesi dall’erogazione del mutuo.

                                Pag. 45
Mutuo 1^ Casa FIGLIO
       PERCENTUALE FINANZIABILE
La percentuale massima che è possibile finanziare mediante il ricorso al mutuo 1^ casa FIGLIO dipende dal
rapporto esistente tra il MUTUO e il VALORE DELL’IMMOBILE(comunemente noto con la sigla LTV).
                                                                                            LTV

                                                ACQUISTO 1^ CASA figlio
                                       E’ possibile finanziare fino al 100% del minore tra
  Valore della perizia                                  e                Prezzo d’acquisto dell’immobile risultante da
  effettuata dal perito incaricato dalla Banca                           - preliminare di vendita (compromesso)
                                                                         - proposta d’acquisto accettata dal venditore
                                                                         - rogito notarile di compravendita

                                   ACQUISTO 1^ CASA con RISTRUTTURAZIONE
     E’ possibile finanziare fino all’80% del costo complessivo sostenuto (acquisto e ristrutturazione) così suddiviso

  RISTRUTTURAZIONE                                                     ACQUISTO
  fino all’80% de l computo metrico                                    fino all’80% del costo risultante da
  (previa verifica congruità dei costi)                                - preliminare di vendita (compromesso)
                                                                       - proposta d’acquisto accettata dal venditore
                                                                       - rogito notarile di compravendita
  Erogazione                                                           Erogazione
  A Stato Avanzamento Lavori (SAL) certificato dal perito              Ad avvenuto consolidamento dell’ipoteca

                                          COSTRUZIONE o RISTRUTTURAZIONE
                       E’ possibile finanziare fino all’80% dei costi di costruzione o di ristrutturazione
                                                       certificati dal perito

                                                   Pag. 46
Mutuo 1^ Casa FIGLIO
                       OPZIONI
SOSPENSIONE RATE          Per i mutui in regola con il piano d’ammortamento e purché siano
                          state pagate almeno 24 rate, il dipendente/pensionato potrà chiedere
                          la sospensione del pagamento di un numero massimo di 6 rate
                          mensili consecutive; in questo caso la naturale durata del mutuo sarà
                          allungata per un periodo di mesi pari al numero delle rate sospese.
                          La sospensione può essere reiterata per un numero massimo di 3
                          volte, a condizione che tra una sospensione e l’altra siano pagate
                          regolarmente almeno 6 rate (non c’è bisogno di intervento notarile e
                          la sospensione viene attivata direttamente dalla filiale).
                          Nei periodi di sospensione maturano gli interessi.
ALLUNGAMENTO DURATA MUTUO Solo per i mutui a tasso VARIABILE, dopo il pagamento di
                          almeno 24 rate ed in assenza di arretrati, il dipendente/pensionato
                          potrà chiedere UNA SOLA VOLTA nell’arco di vita del mutuo di
                          PROLUNGARE fino ad ULTERIORI 10 anni la durata del mutuo.
                          La durata massima, comprensiva dell’allungamento, non potrà in
                          ogni caso superare i 40 anni (41 e 6 mesi qualora si esercitassero
                          tutte le sospensioni sopra descritte).
                          L’età dell’intestatario del mutuo (o della persona più anziana in caso
                          di cointestazione) dopo l’allungamento non potrà essere superiore
                          agli 80 anni (81 anni e 6 mesi qualora si dovessero esercitare tutte le
                          sospensioni).
                          sospensioni

RIDUZIONE DURATA MUTUO             Con le stesse regole previste per l’allungamento
                                                                       allungamento (vedi sopra) per i
                                   soli mutui a tasso VARIABILE è possbile chiedere la riduzione della
                                   durata del mutuo. In questo caso però bisognerà acquisire la
                                   preventiva autorizzazione dell’Ufficio DC.CC. Concessione
                                   Dipendenti.

                                      Pag. 47
Mutuo 1^ Casa FIGLIO
                   PREFINANZIAMENTO
Per le finalità relative a:   ACQUISTO CASA IN COSTRUZIONE DA IMPRESA con
                              pagamenti dilazionati ed in presenza della garanzia
                              fidejussoria dell’impresa costruttrice (come previsto dalla
                              legge);
                              ACQUISTO        CASA       IN   COSTRUZIONE       DA
                              COOPERATIVA con pagamenti dilazionati / pagamento
                              saldo alla consegna dell’immobile (che non sempre
                              coincide con la data del rogito) ed in presenza della
                              garanzia fidejussoria della Cooperativa (come previsto
                              dalla legge);
                              ACQUISTO CASA DA ASTA GIUDIZIALE con
                              pagamento entro 60 giorni dall’assegnazione e solo in
                              assenza di una convenzione tra il Tribunale e la Banca;
                              ad avvenuta delibera del mutuo, potrà essere concesso
                              un prefinanziamento mediante un’apertura di credito
                              fiduciaria in conto corrente.

                              TASSO Gli interessi applicati al prefinanziamento sono pari a
                              quello del mutuo deliberato, senza alcuna commissione di
                              massimo scoperto.

                                Pag. 48
Mutuo 1^ Casa FIGLIO
                BOX DI PERTINENZA

L’acquisto di box auto può essere finanziato ricorrendo al mutuo 1^ casa FIGLIO
(con tutte le regole previste per questa tipologia di finanziamento), purché questi
risulti al momento del rogito notarile pertinenza dell’immobile di sua proprietà.
Il mutuo può essere chiesto anche in data successiva all’acquisto dell’immobile di
residenza del FIGLIO e del suo nucleo familiare.

Il mutuo 1^ casa FIGLIO,
                 FIGLIO finalizzato all’acquisto del box di pertinenza,
   può essere chiesto anche se l’acquisto del box avviene in data successiva
    all’originario acquisto dell’immobile di residenza (es.: acquisto immobile di
    residenza 15 gennaio 2013, acquisto box di pertinenza 12 marzo 2015);
   non può essere chiesto in data successiva all’acquisto del box (es.: acquisto
    box di pertinenza 12 marzo 2015, richiesta mutuo 15 marzo 2015);
   non può essere concesso per acquisti di box non di pertinenza dell’abitazione di
    residenza;
   non può essere concesso per l’acquisto di ulteriori box oltre al primo.

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Mutuo 1^ Casa FIGLIO
      TASSO FISSO – LTV
Mutuo 1^ Casa FIGLIO
         TASSO FISSO – LTV >80%
IMPORTO €uro              300.000 massimo
DURATA ANNI               15 – 20 – 25 – 30

 TASSO           fino a € 200.000                 IRS -0,75 p.p.

                 da     € 200.001
                 a      € 300.000                 IRS -0,25 p.p.

TASSO MINIMO              il più elevato tra: 0,05% e MRO-BCE
RAPPORTO RATA/REDDITO     35% massimo

RILEVAZIONE PARAMETRO     €uroIRS della stessa durata del mutuo, rilevato il
                          penultimo    giorno     lavorativo  del     mese
                          antecedente alla data di stipula

                          Pag. 51
Mutuo 1^ Casa FIGLIO
  TASSO VARIABILE – LTV
Mutuo 1^ Casa FIGLIO
   TASSO VARIABILE – LTV >80%
IMPORTO €uro              300.000 massimo
DURATA ANNI               15 – 20 – 25 – 30

 TASSO           fino a € 200.000                75%MRO-BCE +0,25 p.p.

                 da     € 200.001
                 a      € 300.000                MRO-BCE +0,35 p.p.

TASSO MINIMO              non previsto
RAPPORTO RATA/REDDITO     35% massimo

RILEVAZIONE PARAMETRO     MRO-BCE rilevato il penultimo giorno lavorativo
                          del mese antecedente alla data di stipula

                          Pag. 53
SCHEDA DI SINTESI
  TIPO          FINALITA’        IMPORTO         RRR                       TASSI                        DURATA
                                                                          FISSO / LTV =80%
                                                          Fino a 200.000        75% MRO BCE +0,25
                                                                                                       15-20-25-30
                                                          Da 200.001 a 300.000 MRO BCE +0,35

                                                                         FISSO / LTV = 80%
                                                          Fino a 200.000        75% MRO BCE +0,25

                                                                          FISSO / LTV =80%
                                                  35%     Fino a 300.000         €IRS +0,50                  15-20-25-30
                                                                                                    ________________________
                                   300.000
                                                                        VARIABILE / LTV =80%
                                                          Fino a 300.000        MRO BCE +0,90                15-20-25-30

Per tutte le tipologie di mutuo non sono previste SPESE: Istruttoria, Perizia, Incasso rata, Invio scadenza e/o
quietanza rata, Invio comunicazioni “di legge”; Estinzione parziale o totale.
Crediti

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ATTENZIONE: la presente Guida costituisce un semplice ausilio alla
lettura della normativa aziendale in materia.
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