MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - VIVI GREEN

Pagina creata da Mattia Morandi
 
CONTINUA A LEGGERE
Ministero delle politiche agricole
                     alimentari e forestali
            DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
   DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
   DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
              AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
                                              PQAI IV

                       DISCIPLINARE RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP

                                     Articolo 1 - Denominazione
L’Indicazione Geografica Protetta “Radicchio di Chioggia”, sia nella tipologia “precoce” che in quella
“tardiva”, è riservata al radicchio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.

                               Articolo 2 - Descrizione del prodotto
Il Radicchio di Chioggia è una pianta con lamine fogliari rotondeggianti, strettamente embricate tra
loro che formano un grumolo di forma sferica; tali foglie hanno colore rosso più o meno intenso con
nervature centrali bianche.
Le colture destinate alla produzione della Indicazione Geografica Protetta “Radicchio di Chioggia”
nelle due tipologie “precoce” e “tardiva”, devono essere costituite da piante della famiglia delle
Asteraceae genere Cichorium specie intybus varietà silvestre.

All’atto dell’immissione al consumo e prima della trasformazione o lavorazione di IV gamma, il
“Radicchio di Chioggia I.G.P.” deve presentare le seguenti caratteristiche:
A) Radicchio di Chioggia I.G.P. – tipologia precoce:
   a) Aspetto: grumolo ben chiuso, radice tagliata in maniera netta sotto il livello del colletto;
   b) Colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale di colore unicamente bianco che si
       dirama in molte piccole penninervie nel lembo fogliare notevolmente sviluppato di colore
       caratteristico dal cremisi all’amaranto;
   c) Sapore: foglie di sapore dolce o leggermente amarognolo e di consistenza croccante;
   d) Calibro: peso del grumolo da 200 a 600 grammi.
B) Radicchio di Chioggia I.G.P. - tipologia tardiva:
   a) Aspetto: grumolo molto compatto, radice recisa in maniera netta sotto il livello del colletto;
   b) Colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale di colore unicamente bianco perla che si
       dirama in molte piccole penninervie nel lembo fogliare notevolmente sviluppato di colore
       amaranto carico;
   c) Sapore: foglie di sapore amarognolo e di consistenza mediamente croccante;
   d) Calibro: peso del grumolo da 200 a 600 grammi.

                               Articolo 3 - Zona geografica delimitata

                                                   1
La zona di produzione del “Radicchio di Chioggia”, tipologia “tardivo”, comprende nell’ambito delle
province di Venezia, Padova, Rovigo, l’intero territorio dei seguenti comuni:
provincia di Venezia: Chioggia, Cona e Cavarzere;
provincia di Padova: Codevigo, Correzzola;
provincia di Rovigo: Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro, Loreo.
Il “Radicchio di Chioggia”, tipologia “precoce”, viene prodotto all’interno dei comuni litoranei di
Chioggia (Venezia) e Rosolina (Rovigo) dove le particolari condizioni pedoclimatiche consentono di
esaltare le peculiari caratteristiche della tipologia precoce.

                                     Articolo 4 - Origine del prodotto
L’origine del prodotto è comprovata dall’iscrizione dei produttori e confezionatori in apposito elenco
tenuto dalla struttura di controllo di cui all’art. 7.
I produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all’art. 3 del presente disciplinare di
produzione, possono accedere alla IGP “Radicchio di Chioggia” iscrivendo, per ciascuna campagna
produttiva, i terreni coltivati a “Radicchio di Chioggia” nell’elenco depositato presso la sede
dell’Organismo di Controllo. In tale elenco andranno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a
“Radicchio di Chioggia” e per ciascuna particella catastale: la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la
località la superficie coltivata a “Radicchio di Chioggia” distinta per “precoce” e per “tardivo”.
I produttori e i confezionatori iscritti nell’elenco suddetto sono tenuti a dichiarare all’organismo di
controllo, entro 30 giorni, rispettivamente dalla raccolta e dalla vendita, la quantità di “Radicchio di
Chioggia” IGP effettivamente prodotto e commercializzato, che viene quindi annotata in appositi
registri di produzione e di confezionamento.
Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte
dell’organismo di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano
di controllo.
In questo modo ogni fase del processo produttivo è monitorata documentando per ciascuna gli input
(prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita), garantendo la tracciabilità e la rintracciabilità del
“Radicchio di Chioggia”.

                            Articolo 5 - Metodo di ottenimento del prodotto
Un aspetto caratteristico della coltura è rappresentato dalla produzione del seme, fase tipicamente
eseguita dai singoli produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all’art. 3.
La costante attività di miglioramento genetico, effettuata a partire dagli anni trenta, ha consentito la
selezione e la diffusione di due tipologie di radicchio, la precoce e la tardiva, le quali, caratterizzate da
un diverso periodo di maturazione, permettono di coprire il mercato per l’intero arco dell’anno.
Le tecniche di produzione delle due tipologie di “Radicchio di Chioggia” si differenziano per alcuni
aspetti caratteristici, come schematizzato nella seguente tabella:

             FASE                  TIPOLOGIA PRECOCE                        TIPOLOGIA TARDIVA

                            Dal 1 Dicembre al 30 Aprile in
                            semenzaio.                                Dal 20 Giugno al 15 Agosto in
 Periodo di semina
                            Dai primi di Marzo direttamente sul       semenzaio o direttamente sul campo.
                            campo.
                            Deve essere effettuato dopo una           Deve essere effettuato dopo una
                            permanenza in semenzaio di almeno 30      permanenza in semenzaio di almeno 30
                            gg e deve concludersi entro il 31         gg e deve concludersi entro il 15
 Trapianto                  Maggio.                                   Settembre.
                            Per questa tipologia la tecnica del       Per questa tipologia la tecnica del
                            trapianto è prevalente rispetto alla      trapianto e della semina diretta sono
                            semina diretta.                           impiegate in eguale misura.
 Densità colturale          10 - 14 piante/mq                         8 - 12 piante/mq

                                                      2
Eventuale uso di protezioni in teli
                              sostenuti da archi che formano serre o
                              tunnel di maggiore cubatura per i
                              trapianti più precoci, oppure
 Altre tecniche peculiari
                              pacciamatura soffice per i trapianti
                              successivi; le protezioni vengono
                              gradualmente rimosse, previa
                              acclimatazione delle piante.
 Periodo raccolta             1 Aprile – 15 Luglio                     1 Settembre – 15 Marzo
 Quantità massima per
 ettaro, dopo la
                              35 ton                                   35 ton
 toelettatura in campo o
 centro aziendale.
 Quantità massima per
 ettaro di prodotto
 controllato dopo la          28 ton                                   28 ton
 toelettatura nel centro di
 confezionamento.

Per entrambe le tipologie, l’intervento di raccolta si pratica recidendo la radice sotto l’inserzione delle
foglie basali del grumolo, in genere 2-3 centimetri appena sotto la superficie del terreno, quando le
foglie si sono embricate in modo da formare un grumolo più o meno compatto a seconda della
tipologia, asportandone quelle più esterne di colore verde o anche rosso non uniforme.
Questa prima toelettatura può essere eseguita sia sul campo che nel centro aziendale, purché situati
nell’areale definito all’art. 3, ottenendo così un prodotto “idoneo” per essere confezionato come
Radicchio di Chioggia IGP.
La fase di seconda toelettatura e confezionamento per entrambe le tipologie può avvenire nei centri
aziendali oppure in centri di lavorazione e confezionamento anche situati al di fuori della zona di
produzione definita all’art. 3.

                      Articolo 6 - Legame fra il prodotto e la zona di produzione
La zona di produzione è caratterizzata da terreni argillosi e sciolti. Le precipitazioni medie annue si
collocano attorno ai 700 mm con punte massime di 1000 e minime di 430 mm. Il clima è fortemente
influenzato dalla vicinanza del mare, che consente una ridotta escursione termica giornaliera e
raramente, durante l’anno, la temperatura massima supera 31-32°C e la minima scende sotto 0° gradi.
La presenza di brezze e venti dominanti, in particolare la “bora”, contribuisce a rimescolare i bassi strati
dell’atmosfera e quindi ad evitare ristagni di umidità che influirebbero negativamente sullo stato
fitosanitario della coltura.
Tale clima è particolarmente adatto al radicchio tardivo che si è diffuso in tutta la zona prevista
nell’art. 3; esso infatti favorisce la coltivazione di questa tipologia sulla quale temperature troppo
elevate non permetterebbero la chiusura del cespo e indurrebbero una fioritura precoce.

Sul quaderno mensile dell’Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie, del marzo
1923, si riscontra che il Radicchio era stato inserito nella rotazione agraria insieme ad altri ortaggi.
Ulteriore conferma è data dal “cenni di economia orticola” di Pagani-Gallimberti dove viene indicata
la tecnica colturale del radicchio ottenuto negli orti lagunari. In uno studio del 1935, gli “orti
sperimentali di Chioggia”, si riscontrano studi sulle nuove varietà di ortaggi e cicorie con particolare
riferimento al radicchio. Successivamente l’inserimento del radicchio nella normale rotazione agraria è
documentato dall’ “Orticoltura litoranea e lagunare nella zona di Chioggia”.
La maggiore disponibilità di materiale da riproduzione e la scelta massale nei periodi più idonei,
nonché l’anticipazione delle semine di due/tre giorni all’anno (con seme proveniente dalla produzione
di testa), hanno permesso di ottenere delle popolazioni sempre più precoci e di migliorare la
colorazione anche delle specie tardive.

La coltivazione della tipologia “precoce” è possibile solo nei comuni litoranei di Chioggia e Rosolina,
grazie alle particolari caratteristiche pedoclimatiche: terreno particolarmente sabbioso, maggiore

                                                        3
vicinanza al mare che determina una differenza di temperatura media di qualche grado superiore
rispetto all’entroterra, maggiore ventilazione, costanza di disponibilità idrica grazie ad una falda
freatica molto superficiale di acqua dolce, che storicamente veniva prelevata scavando le tipiche
“buse”.
Tale tipologia viene ottenuta mediante l’utilizzazione di una tecnica di produzione definita attraverso
una sperimentazione ventennale, la quale ha consentito di ampliare il tradizionale periodo di
coltivazione autunno-vernino, tipico della coltura tardiva.
La tecnica di produzione precoce si basa sull’impiego di specifiche selezioni di seme ottenuto
sull’intero territorio delimitato all’art. 3, di apprestamenti protettivi di varia cubatura e sulla rigorosa
programmazione del ciclo di coltivazione.
Studi dimostrano che è fondamentale, per il “Radicchio di Chioggia”, impedire il verificarsi di stress
di varia natura ascrivibili prevalentemente alle forti escursioni termiche e/o a drastiche variazioni del
contenuto di umidità del terreno.
La tessitura sabbiosa della fascia litoranea ricadente nei comuni di Chioggia e di Rosolina, unitamente
alle peculiari caratteristiche climatiche di questi areali, sono risultati ottimali per garantire la
condizione ideale per la produzione di questo prodotto. In tali situazioni, infatti, non si evidenziano
stress tali da pregiudicare la qualità dello stesso.
Studi effettuati dimostrano che in qualsiasi altro ambiente, si sono rilevate gravi perdite di produzione
riconducibili a percentuali di prefioritura che hanno talora raggiunto livelli superiori al 50-60%,
associate ad una drastica riduzione di colorazione del cespo che perde le caratteristiche dell’ideotipo.

                                 Articolo 7 - Struttura di controllo
II controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto da una struttura di
controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del Regolamento UE n. 1151/2012.
Tale struttura è CSQA Certificazioni, Via S. Gaetano, 74, 36016 Thiene (Vicenza).

                 Articolo 8 – Commercializzazione, confezionamento ed etichettatura
Il periodo di commercializzazione del “Radicchio di Chioggia” I.G.P., va dal 1 aprile al 31 agosto per
la tipologia “precoce” e dal 1 settembre al 31 marzo per la tipologia “tardivo”.
Per l’immissione al consumo i radicchi che si fregiano della denominazione “Radicchio di Chioggia
IGP” devono essere confezionati in contenitori aventi caratteristiche tali da permettere una buona
conservazione del prodotto.
Nel caso di prodotto destinato all’industria di trasformazione, questo potrà essere commercializzato
anche all’interno di adeguati contenitori (bins).
Su ciascun contenitore potrà essere apposta una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto
possa venire manomesso; in alternativa, ogni confezione dovrà comunque essere dotata di un sistema
di rintracciabilità del peso attraverso l’apposizione di numero di lotto.
Successivamente alle operazioni di toelettatura effettuate in campo, il “Radicchio di Chioggia” può
essere confezionato sottoponendolo a lavorazioni di Quarta Gamma. Queste operazioni di
confezionamento possono essere effettuate in centri di lavorazione anche situati al di fuori della zona
di produzione definita dal disciplinare.
Sui contenitori deve essere visibile il logo indicante, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni,
le diciture “Radicchio di Chioggia I.G.P.”, con specifico riferimento alla tipologia “precoce” o
“tardivo” confezionata.
Tale logo è formato da uno scudo accartocciato con fondo bianco, bordatura gialla, fianco marrone e
profilo nero, contenente il leone di colore rosso di epoca medievale recante l’iscrizione cerchiata in
caratteri maiuscoli di colore rosso “RADICCHIO di CHIOGGIA I.G.P.”.

                                                     4
Tipo di carattere: “Garamond”.
Campo dimensione carattere: massimo “50” minimo “10”;
Campo diametro della cerchiatura: massimo “15” minimo “3”;
Colore logo:
      Rosso = Magenta 95% - Yellow 80%
      Giallo = Magenta 7% - Yellow 85%
      Marrone = Cyan 12% - Magenta 60% - Yellow 95%
      Nero = Black 100%
         (legenda: Cyan = Ciano Magenta = Magenta Yellow = Giallo Black = Nero).
Il logo “Radicchio di Chioggia I.G.P.”, qualora apposto sui contenitori, non potrà essere riutilizzato.
Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:
      Nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo od associato e del
         confezionatore.
      Peso netto all’origine e la categoria.
      Nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e
         non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.
In ogni caso le indicazioni diverse da “Radicchio di Chioggia I.G.P.” dovranno avere dimensioni
significativamente inferiori a quelle utilizzate per la predetta Indicazione Geografica.

                                                 *****

                                                   5
Puoi anche leggere