Mi pagano a ore. I miei diritti legali! - Unia

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Mi pagano a ore. I miei diritti legali! - Unia
Mi pagano a ore.
I miei diritti legali!
SOMMARIO

Introduzione                        6
Forme di lavoro flessibile          9
Pianificazione del lavoro          13
Vacanze15
Giorni festivi                     19
Congedo di maternità               21
Malattia25
Infortunio31
Invalidità33
Pensionamento35
Licenziamento39
Oscillazione dell’orario di lavoro 41
Disoccupazione45
Rivendicazioni di Unia             47

                                     4
Il lavoro retribuito a ore
è in forte aumento –
a scapito dei lavoratori

        Spesso queste forme di
        lavoro flessibile calpestano
        i diritti dei lavoratori. In
        veste di rappresentante
        dei lavoratori, Unia si batte
        per impedirlo.

                                        5
INTRODUZIONE

È sempre più difficile trovare un lavoro con orari
chiaramente definiti nel contratto. Spesso i datori
di lavoro preferiscono assumere il personale pa­
gandolo a ore, senza garantire una soglia minima
di lavoro settimanale o mensile, per cui alla fine
del mese l’importo nella busta paga non è sempre
lo stesso. Il reddito varia in funzione del numero
di ore prestate e può oscillare fortemente da un
mese all’altro. Il salario dipende pertanto in larga
misura dalle esigenze economiche del datore di
lavoro. Come far fronte, allora, alle spese mensili
fisse come l’affitto o la cassa malati?
La flessibilizzazione del lavoro interessa trasver­
salmente tutti i rami professionali. Certo la
flessibilità può avere aspetti positivi (p. es. orari
di lavoro flessibili, autonomia nella gestione del
tempo…). Per molti lavoratori finisce però spes­
so per avere conseguenze negative, perché nella
maggior parte dei casi si tratta di una flessibilità a
senso unico. È essenzialmente il datore di lavoro
a definire gli orari di lavoro. Ed è dunque lui ad
approfittarne. Per i lavoratori, invece, diventa quasi
impossibile fare dei piani a lungo termine e trova­
re un equilibrio tra lavoro e vita privata.

                                                    6
7
8
FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Che tipi di contratto
esistono per il lavoro
retribuito a ore?

       Unia chiede che ogni contratto
       di lavoro preveda un determinato
       numero di ore di lavoro settima­
       nali o almeno mensili. Inoltre,
       le ore di lavoro che superano il
       tempo di lavoro pattuito vanno
       pagate con un supplemento del
       25 % o compensate con tempo
       libero anche ai lavoratori impie­
       gati a tempo parziale.

                                        9
1o esempio
Contratti per lavoratori ausiliari e
occasionali /contratti con retribuzione
oraria

In questi contratti il datore di lavoro non garan­
tisce né un numero predefinito di ore di lavoro
né un preciso orario di lavoro. Anche il versa­
mento del salario rimane un fattore d’incertezza.
Il datore di lavoro non garantisce neppure che
il lavoro venga effettivamente messo a disposi­
zione. Il tempo d’impiego e il salario possono
quindi variare da un mese all’altro. Nella maggior
parte dei casi questi contratti altro non sono che
contratti di lavoro a chiamata!

                                                 10
FORME DI LAVORO FLESSIBILE

2o esempio
Contratti di lavoro a tempo parziale
con orari di lavoro variabili

Questi contratti prevedono un orario di lavoro
medio settimanale, mensile o eventualmente
annuale – ma non offrono alcuna garanzia che il
lavoro venga messo a disposizione, né che il to­
tale delle ore di lavoro medie venga effettivamen­
te raggiunto. Ciò significa che, a seconda delle
esigenze dell’azienda, in alcuni mesi i lavoratori
devono lavorare a tempo pieno e in altri stare a
casa. Il lavoro varia in funzione delle ore effettiva­
mente prestate e quindi oscilla fortemente da
un mese all’altro. Nella maggior parte dei casi i
lavoratori non hanno voce in capitolo nella de­
terminazione della quantità di lavoro che sono
chiamati a prestare. Non possono neppure deci­
dere quando prendere dei giorni liberi, ad esempio
per compensare l’enorme quantità di ore di lavoro
accumulata in altri periodi dell’anno. Nella mag­
gior parte dei casi anche questi contratti altro non
sono che contratti di lavoro a chiamata!

                                                    11
3o esempio
Contratti fissi a tempo pieno o parziale
con orari di lavoro non rispettati

Benché questi contratti garantiscano un salario
fisso, pongono una serie di problemi:

–		quando i lavoratori devono lavorare sistematicamente
     meno di quanto previsto nel contratto: una simile situa­
     zione è fonte di stress;
–		quando i lavoratori devono lavorare più di quanto pre­
     visto nel contratto: spesso le ore di lavoro straordinario
     non vengono retribuite, ma possono essere compen­
     sate in futuro. Anche in questo caso il momento della
     compensazione è definito in funzione degli interessi
     del datore di lavoro.

                      Buono a sapersi:
                      Per legge, il datore di lavoro deve
                      comunicarvi per iscritto il salario e
                      l’orario settimanale entro un mese
                      dall’entrata in servizio. In caso di inter­
                      ruzione del rapporto di lavoro, le ore
                      di lavoro perse per motivi non impu­
                      tabili al lavoratore non devono essere
                      recuperate. In caso di licenziamento,
                      il datore di lavoro non può ridurre il
                      salario.
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PIANIFICAZIONE DEL LAVORO

Quali sono i miei diritti
se mi pagano a ore
o se lavoro a chiamata?

        Unia chiede che il saldo delle ore
        negative venga azzerato periodi­
        camente, ma almeno una volta
        all’anno. Esige inoltre che i piani
        di lavoro vengano comunicati con
        tre settimane di anticipo e che
        le modifiche a breve termine dei
        piani diano diritto a un supple­
        mento salariale.

                                         13
Quando mi devono comunicare i miei
orari di lavoro?
L’Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro
(art. 69 cpv. 1 OLL 1) prevede che di regola i
lavoratori siano informati sull’orario di lavoro con
almeno due settimane di anticipo. Gli orari di
lavoro dovrebbero inoltre essere modificati solo
in via eccezionale e in casi di emergenza.

Fate valere i vostri diritti! Esigete la comuni­
cazione degli orari di lavoro con almeno due
settimane di anticipo.

Se il mio datore di lavoro mi manda
a casa, devo essere pagato?
Se il vostro nominativo figura sul piano di lavoro,
ma il vostro datore di lavoro preferisce non farvi
lavorare, avete comunque diritto al vostro salario.
Lo stesso vale anche nel caso in cui vi mandi
a casa prima del previsto per carenza di lavoro.

                                                   14
VACANZE

Ho diritto alle vacanze
pagate?

       Unia chiede che l’indennità
       per vacanze del persona­
       le retribuito a ore venga
       versata al momento delle
       vacanze effettive.

                                     15
Se siete retribuiti a ore, durante le vostre vacan­
ze non venite pagati. Il vostro orario di lavoro
deve tuttavia essere maggiorato di un’indennità
per vacanze: oltre al salario orario di base, il
vostro datore di lavoro deve versarvi la seguente
indennità:

+ 8,33 % se avete diritto a quattro settimane di vacanze
+ 10,64 % se avete diritto a cinque settimane di vacanze

Il vostro datore di lavoro non può integrare
l’inde­n­nità per vacanze direttamente nel salario
orario. Il vostro contratto e il vostro conteggio
salariale devono riportare le seguenti voci:

Salario orario lordo                 fr. 22.90
Indennità per vacanze 8,33 %         fr. 1.91
Totale                               fr. 24.81

                                                        16
VACANZE

Le vacanze devono essere pagate
nel momento in cui vengono prese!
In caso di orari di lavoro irregolari e retribuzione
su base oraria, è lecito retribuire le vacanze a
scadenza mensile con l’apposita indennità. In
questi casi, l’indennità per vacanze viene versata
ai lavoratori a scadenza mensile. Idealmente, i
lavoratori dovrebbero mettere da parte questo
denaro per le vacanze. La realtà è ben diversa: i
salari spesso bassi obbligano ad utilizzare tutto
il denaro disponibile per arrivare a fine mese.

Chi viene pagato a ore finisce per andare in
vacanza molto meno di chi può contare su un
salario fisso mensile. Eppure, proprio chi viene
pagato a ore avrebbe bisogno di riposo: non
sapere quanto si guadagnerà domani è, infatti,
fonte di stress supplementare.

                                                   17
Vacanze: un diritto dei lavoratori,
un obbligo dei datori di lavoro
I datori di lavoro devono inserire nei piani di
lavoro anche le vacanze del personale retribuito
su base oraria. In questo periodo i lavoratori
non sono a disposizione del datore di lavoro.
Le vacanze mirano a tutelare la salute dei lavora­
tori, che devono potersi riposare. Pertanto, anche
quando le vacanze vengono retribuite con un’in­
dennità versata con il salario orario, i datori di
lavoro sono tenuti a vigilare affinché i lavoratori
fruiscano regolarmente delle vacanze.

                  Buono a sapersi:
                  Se il datore di lavoro non ha intra­
                  preso tutto il necessario affinché
                  il lavoratore possa effettivamente
                  fruire delle sue vacanze, al momen­
                  to dello scioglimento del rapporto
                  di lavoro, il lavoratore può esigere
                  che le vacanze vengano pagate
                  integralmente ancora una volta.
                  Unia può sostenervi nell’esercizio
                  di questo diritto!

                                                         18
GIORNI FESTIVI

Ho diritto ai giorni
festivi retribuiti?

        Unia lotta affinché i
        lavoratori pagati a ore
        ricevano un supplemento
        del 2,27 % l’ora a titolo
        di indennità per i giorni
        festivi.

                                        19
Non sempre il personale retribuito su base
oraria ha diritto alla retribuzione dei giorni festivi.
Tuttavia, se i lavoratori hanno dei giorni di lavo­
ro fissi, hanno diritto alla retribuzione dei giorni
festi­vi se questi cadono nei giorni lavorativi fissi.

                   Buono a sapersi:
                   In Svizzera sono i cantoni a deter­
                   minare i giorni festivi legali e i giorni
                   che vengono trattati alla stessa
                   stregua di giorni festivi legali, ad
                   eccezione del 1o agosto. Il 1o gen­
                   naio, l’Ascensione e Natale sono gli
                   unici giorni festivi che tutti i cantoni
                   con­siderano giorni festivi legali.
                   Troverete un elenco dei giorni festivi
                   legali sui siti dei singoli cantoni.
                                                               20
CONGEDO DI MATERNITÀ

Ho diritto al congedo
maternità retribuito?

                              21
Anche se siete pagate a ore, dopo il parto
avete diritto a un congedo maternità retribuito
di 14 settimane, a condizione che:

–		nei nove mesi che procedono il parto abbiate versato
     i contributi AVS e
 –		in questi mesi abbiate esercitato un’attività lucrativa
     per almeno cinque mesi.

Avete diritto all’80 % del vostro salario medio.

                      Buono a sapersi:
                      La maggior parte dei CCL prevede
                      un congedo maternità più lungo e/o
                      una copertura salariale più elevata.

                                                               22
Le donne incinte e le madri che allattano godono
di una protezione particolare. Ad esempio, non
possono essere licenziate durante tutta la gravi­
danza e nelle 16 settimane successive al parto.

Inoltre, dal sesto mese di gravidanza il datore di
lavoro non può assegnare loro attività che le co­
stringano a stare in piedi per più di quattro ore il
giorno; per il tempo rimanente deve mettere a loro
disposizione un lavoro equivalente che possano
eseguire sedute. In caso contrario le lavoratrici
hanno il diritto di rimanere a casa e per il tempo
che supera le quattro ore di lavoro in piedi ricevo­
no l’80 % del salario medio.

                                                 23
24
MALATTIA

Cosa succede se mi
ammalo?

      Unia si batte per ottenere
      un’assicurazione per per­
      dita di guadagno in caso
      di malattia obbligatoria per
      tutti i lavoratori.

                                     25
1o esempio
Il vostro datore di lavoro ha stipulato
un’assicurazione per perdita di guadagno
in caso di malattia
Godete quindi di una copertura assic­­u-
rativa.
I vostri diritti comprendono:

–		l’80 % del vostro salario durante 720 o 730 giorni nell’ar­
   co di 900 giorni
–		l’indennità corrisponde all’80 % del vostro salario medio
   percepito negli ultimi 12 mesi
–		di regola, i premi per l’assicurazione per perdita di gua­
   dagno in caso di malattia vengono pagati in parti uguali
   dal datore di lavoro e dal lavoratore

                                                          26
Per sapere se e in che misura siete assicurati
contro la perdita di guadagno in caso di ma­
lattia, controllate il vostro contratto e il vostro
conteggio salariale.

Un esempio:

Salario orario lordo brutto                fr. 22.90
Indennità per vacanze (8,33 %)             fr. 1.91
Indennità per giorni festivi (2,27 %*)     fr. 0.52
Totale salario orario lordo                fr. 25.33

Detrazioni:
Contributo AVS/AI/IPG (5,125 %)            fr.   1.25
Contributo AD (1,1 %)                      fr.   0.28
Premi indennità giornaliera
di malattia (1,3 % **)                     fr. 0.33
Salario orario netto                       fr. 23.42

* Rivendicazione di Unia
** Il contributo (percentuale salariale) può variare
   a seconda dell’assicurazione

                                                        27
MALATTIA

2o esempio
Il vostro datore di lavoro non ha
stipulato un’assicurazione per perdita
di guadagno in caso di malattia
Godete quindi di una copertura solo
parziale.

Se il vostro rapporto di lavoro è durato più
di tre mesi o è stato concluso per un periodo
superiore a tre mesi, avete diritto all’intero
salario (100 %), ma solo durante un perio­
do molto limitato. La durata della copertura
salariale dipende dai vostri anni di servizio.
La perdita di guadagno viene infatti calcolata
sulla base dei salari medi percepiti negli
ultimi dodici mesi.

                                                 28
Il salario in caso di malattia viene versato ancora
per almeno:

–   1o anno: tre settimane
–    2o anno: un mese
 –   3o e 4o anno: due mesi
 –   dal 5o anno fino alla fine del 9° anno: tre mesi

Il diritto al salario aumenta progressivamente
con gli anni di servizio. Queste indicazioni corri­
spondono alla scala bernese, i versamenti del
salario in caso di malattia secondo la scala basi­
lese o zurighese possono variare leggermente.

                                                        29
Buono a sapersi:
Il vostro datore di lavoro non può
rifiutarsi di pagarvi il salario, neppu­
re con il pretesto che non avrebbe
comunque avuto intenzione di farvi
lavorare ancora. A maggior ragione
non può costringervi a fruire delle
vacanze durante l’incapacità lavora­
tiva. Lo stesso vale per le assenze
dovute a infortunio.

                                           30
INFORTUNIO

Cosa succede se
ho un infortunio?

                           31
In caso di incapacità lavorativa dovuta a infor­
tunio, trovano applicazione i seguenti principi:

I lavoratori sono assicurati obbligatoriamente
tramite il datore di lavoro contro gli infortuni sul
luogo di lavoro e sul tragitto da e per il luogo
di lavoro. Se lavorate almeno otto ore la setti­
mana, siete assicurati tramite il datore di lavoro
anche contro gli infortuni non professionali.

Se lavorate meno di otto ore la settimana, dovre­
ste includere gli infortuni non professionali nella
vostra assicurazione malattia.

Non risparmiate su questa spesa, non ne vale
la pena!

                                                       32
INVALIDITÀ

Cosa succede se
divento invalido/a?

                        33
Se il vostro grado di invalidità è uguale o superiore
al 40 %, avete diritto a una rendita AI.

Avete anche diritto ad una rendita invalidità della
vostra cassa pensioni, a condizione che abbiate
versato i contributi nel secondo pilastro (LPP).
A tale fine dovete raggiungere un salario lordo
minimo di fr. 21 150.– (2017) presso lo stesso
datore di lavoro. Solo da questa soglia i contributi
sono obbligatori.

Per le condizioni che disciplinano il diritto a una
rendita d’invalidità LPP si rinvia a p. 36.

                                                      34
PENSIONAMENTO

Cosa succede quando
vado in pensione?

                       35
AVS, 1o pilastro
L’assicurazione AVS è obbligatoria. Il diritto
alla rendita di vecchiaia sorge a 64 anni compiuti
per le donne e a 65 compiuti per gli uomini.
L’importo della rendita dipende dal numero degli
anni di contribuzione e dal reddito realizzato.

                 Buono a sapersi:
                 Evitate lacune di contribuzione.
                 Ciò può succedere ad esempio
                 quando sospendete la vostra
                 attività lavorativa per dedicarvi
                 all’educazione dei figli (accrediti
                 per compiti assistenziali!) o
                 a una formazione complemen­
                 tare.

                                                       36
LPP, 2o pilastro
Avete anche diritto a una rendita LPP della vostra
cassa pensioni, a condizione che abbiate ver­
sato i contributi del secondo pilastro. A tale fine
dovete raggiungere un salario annuo lordo di
fr.   21 150.– (2017) presso lo stesso datore di
lavoro. Da questa soglia i contributi sono obbli­
gatori. Il datore di lavoro è tenuto a versare
alm­eno la metà dei contributi. Se avete un red­
dito che oscilla fortemente, di regola la cassa
pensioni aspetta finché raggiungete la soglia di
fr.   21 150.– e solo allora riscuoterà in contributi.
A meno che non sia già stato concordato un red­
dito superiore a fr. 21 150.– all’inizio del rapporto
di lavoro. In tal caso i contributi LPP vanno ver­
sati sin dall’inizio.

                                                    37
Buono a sapersi:
Battetevi per ottenere l’affilia­
zione a un istituto di previdenza
e scongiurate così il rischio di
trovarvi in difficoltà finanziarie in
caso di invalidità o al momento
del pensionamento. I contri­
buti LPP sono elevati, ma è un
investimento che vi assicura
un’entrata adeguata al momento
del pensionamento o in caso di
invalidità.

                                        38
LICENZIAMENTO

Il mio capo può
licenziarmi su due
piedi, semplicemente
non contattandomi
più?

                         39
Se siete pagati a ore e avete un contratto di
lavoro a tempo indeterminato, valgono i normali
tempi di disdetta contrattuali. Il vostro datore
di lavoro non può quindi smettere improvvisa­
mente di darvi lavoro e anche voi non potete
licenziarvi da un giorno all’altro! Se il contratto
di lavoro o il CCL non prevedono null’altro, la
persona che dà la disdetta (il datore di lavoro o
il lavoratore) deve osservare i seguenti termini
di disdetta:
– nel periodo di prova (massimo tre mesi,
  se concordato per iscritto): sette giorni
– nel 1o anno di servizio: un mese,
  a partire dalla fine del mese
– dal 2o al 9o anno di servizio: due mesi,
  a partire dalla fine del mese
– dopo il 9o anno di servizio: tre mesi,
  a partire dalla fine del mese

                     Buono a sapersi:
                     Durante il termine di disdetta
                     avete diritto al salario (medio
                     degli ultimi 12 mesi), anche se
                     non dovete lavorare.

                                                       40
OSCILLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

Cosa devo fare se
le mie ore di lavoro
diminuiscono?

                                        41
1o esempio
Finora avete lavorato in modo piuttosto
regolare
Se siete ancora sotto contratto e dopo un certo
periodo di occupazione regolare improvvisamente
il vostro datore di lavoro non vi dà più lavoro, avete
il diritto di annunciarvi alla cassa disoccupazione,
per compensare la temporanea perdita di guada­
gno, anche se non avete disdetto il vostro contratto
di lavoro. Tuttavia potete annunciarvi alla cassa
disoccupazione solo se il vostro orario di lavoro è
stato relativamente regolare, cioè se non ha subito
oscillazioni superiori al ± 10 % negli ultimi sei mesi
o al ± 20 % negli ultimi 12 mesi.

                  Buono a sapersi:
                  Il vostro orario di lavoro dovrebbe
                  essere il più regolare possibile.
                  Se le oscillazioni sono troppo
                  forti, perdete eventualmente il
                  diritto alle prestazioni della cassa
                  disoccupazione. Esigete dunque
                  dal vostro datore di lavoro orari
                  di lavoro possibilmente regolari!

                                                         42
Un esempio concreto:

– negli ultimi sei mesi avete lavorato in media 30 ore
  la settimana e
– le oscillazioni del vostro orario di lavoro del ± 10 %
  corrispondono a un orario di lavoro compreso tra
  27 e 33 ore settimanali.

Se all’improvviso il vostro datore di lavoro vi fa
lavorare solo 10 ore la settimana, potete an­
nunciarvi alla cassa disoccupazione per compen­
sare la perdita di guadagno (differenza tra le
ore effettivamente lavorate e l’orario di lavoro
abituale).

Attenzione: se nell’arco degli ultimi sei mesi
le oscillazioni dell’orario di lavoro hanno supera­
to il 10 % (se avete lavorato meno di 27 o più
di 33 ore), perdete il diritto alle prestazioni della
cassa disoccupazione.

                                                           43
OSCILLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

2o esempio
Finora avete lavorato in modo irregolare
Se i vostri orari di lavoro oscillano fortemente e il
vostro datore di lavoro smette di contattarvi o vi
contatta meno di prima, esigete da lui per iscritto
che vi faccia lavorare di più. Se rifiuta di darvi più
lavoro, esigete il versamento del salario medio
che avete percepito negli ultimi dodici mesi. Chie­
dete consiglio a Unia sui passi da intraprendere.
Non siete obbligati ad accettare una diminuzio­
ne o addirittura una sospensione del lavoro. Il
datore di lavoro non può neppure dedurvi le ore
di lavoro che non vi ha assegnato dal saldo delle
vacanze.

                   Buono a sapersi:
                   Se il vostro datore di lavoro non
                   accoglie la vostra domanda, è spes­
                   so consigliabile licenziarsi, osser­-
                   vando i termini di disdetta, e annun­
                   ciarsi alla cassa disoccupazione.
                   Prima di decidere, rivolgetevi a Unia
                   per verificare se avete diritto alle pre­
                   stazioni della cassa disoccupazione.

                                                               44
DISOCCUPAZIONE

Quali sono i miei diritti
in caso di disdetta dal
contratto di lavoro?

                            45
Se voi o il vostro datore di lavoro avete sciolto
il rapporto di lavoro, annunciatevi subito all’Uffi­
cio regionale di collocamento (URC) della vostra
regione per iscrivervi alla disoccupazione. Se
soddisfate i requisiti che danno diritto all’inden­
nità di disoccupazione, ricevete il 70 % o l’80 %
del salario medio che avete percepito negli ultimi
6 o 12 mesi. Se avete bisogno di una cassa
disoccupazione, rivolgetevi alla casa disoccupa­
zione Unia.

Durante il termine di disdetta il datore di lavoro
deve continuare a darvi lavoro e voi dovete
continuare ad offrirgli i vostri servizi lavorativi. Se
il vostro datore di lavoro vi esonera dal lavoro
o semplicemente non vi dà più lavoro, è obbliga­
to a versarvi il salario medio che avete percepito
negli ultimi 12 mesi.

                                                      46
RIVENDICAZIONI DI UNIA

1. Unia chiede che tutti i contratti preve­
   dano un determinato numero di ore di
   lavoro settimanali o almeno mensili.
2. Unia lotta affinché i lavoratori pagati
   a ore ricevano un supplemento del
   2,27 % l’ora a titolo di indennità per i
   giorni festivi.
3. Unia rivendica che, anche per il per­
   sonale che lavora a tempo parziale, le
   ore che superano l’orario fissato nel
   contratto vengano retribuite con un
   supplemento del 25 % o compensate
   con tempo libero.
4. Unia lotta per ottenere un’assicura­
   zione per perdita di guadagno in caso
   di malattia obbligatoria per tutti i
   lavoratori.
5. Unia chiede che i piani di lavoro ven­
   gano comunicati con tre settimane di
   anticipo.

                                               47
6. Unia chiede che le modifiche a breve
   termine dei piani di lavoro diano diritto a
   un supplemento salariale.
7. Unia chiede che le ore previste nei piani
   di lavoro vengano retribuite dal datore
   di lavoro anche se quest’ultimo rinuncia
   alle prestazioni di lavoro.
8. Unia chiede che quando i lavoratori
   lavorano meno di quanto previsto nel
   contratto per un motivo non imputabile
   a loro colpa, il loro saldo di ore nega­
   tive venga azzerato periodicamente, ma
   almeno una volta all’anno.
9. Unia chiede che l’indennità per vacanze
   del personale pagato a ore venga ver­
   sata al momento delle vacanze effettive.

               Unia lotta per condizioni
               di lavoro sicure
               e regolamentate!
                                           48
Vogliate notare che nei rami professio­
nali disciplinati da contratti collettivi di
lavoro si applicano disposizioni estre­
mamente diverse e generalmente molto
migliori.

I segretariati Unia vi informano rapi­
damente sui contratti collettivi di lavoro
nei singoli rami professionali e sulle
disposizioni importanti in materia di
salario orario.

Editore:
Segretariato centrale Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale 272
CH-3000 Berna 15

Il presente opuscolo è disponibile
in diverse lingue.
2a versione. Aggiornata a settembre 2019
                                               49
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T 031 385 22 22                       T 0848 750 751
bern@unia.ch                          ostschweiz-graubuenden@unia.ch

Berner Oberland                       Ticino
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thun@unia.ch                          ticino@unia.ch

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biel@unia.ch                          transjurane@unia.ch

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Genève                                Valais
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Neuchâtel                             Zentralschweiz
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neuchatel@unia.ch                     zentralschweiz@unia.ch

Aargau-Nordwestschweiz         Zürich-Schaffhausen
T 0848 11 33 44                T 0848 11 33 22
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di lavoro corrette. Il sindacato Unia vi aiuta a far valere i
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riati dislocati su tutto il territorio nazionale, Unia è il
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                                                            51
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